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Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 D.L. 47/2014 / A.C. 2373 Dossier n° 163/1 - Elementi per l'istruttoria legislativa 15 maggio 2014 Informazioni sugli atti di riferimento A.C. 2373 D.L. 47/2014 Titolo: Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioi e per l'Expo 2015 Iter al Senato: Numero di articoli: 15 testo originario: 15 testo approvato dal Senato: 20 Date: emanazione: 28 marzo 2014 pubblicazione in G.U.: 28 marzo 2014 approvazione del Senato: 14 maggio 2014 assegnazione: 14 maggio 2014 Commissione competente : VIII Ambiente Pareri previsti: I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze, X Attività Produttive, XIV Politiche dell'Unione Europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali Contenuto Il decreto legge, che è stato modificato nel corso dell'esame al Senato, come si evince dal titolo, contiene misure in materia di politiche abitative, mercato delle costruzioni ed Expo 2015. Di seguito è riportata una sintesi del contenuto del decreto raggruppata nei diversi ambiti su cui incidono le varie disposizioni prevalentemente riconducibili alle misure in materia di politiche abitative. Per una descrizione più dettagliata del contenuto degli articoli, si rinvia alle schede di lettura. Locazioni (artt. 1, 2 e 9 e art. 5, comma 1-ter) L’articolo 1 aumenta di complessivi 325,92 milioni di euro gli stanziamenti di bilancio per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015) e per il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (15,73 milioni di euro per l'anno 2014, 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2020), autorizzati dal decreto-legge n. 102 del 2013. Il comma 1 dell'articolo 2 modifica in più punti la disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione contenuta nell’art. 11 della legge n. 431 del 1998 (e precisamente i commi 3, 6 e 7) al fine di: prevedere il finanziamento , con le risorse del Fondo, di iniziative non solo comunali ma anche delle Regioni ; aggiungere, al novero delle iniziative (comunali o regionali) finanziabili dal Fondo, la costituzione di fondi di garanzia; rendere possibile la stipula delle convenzioni, con le quali attuare le iniziative regionali/comunali, anche con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali (sulla base di una modifica inserita al Senato); chiarire che gli alloggi da concedere in locazione devono essere affittati a canoni concordati oppure, in base ad una apposita modifica introdotta al Senato, che si proceda alla rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza della proprietà e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore (sulla base di una

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Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato dellecostruzioni e per Expo 2015 D.L. 47/2014 / A.C. 2373Dossier n° 163/1 - Elementi per l'istruttoria legislativa 15 maggio 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C. 2373 D.L. 47/2014 Titolo: Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza

abitativa, per il mercato delle costruzioi e per l'Expo 2015 Iter al Senato: Sì Numero di articoli: 15 testo originario: 15 testo approvato dal Senato: 20 Date: emanazione: 28 marzo 2014 pubblicazione in G.U.: 28 marzo 2014 approvazione del Senato: 14 maggio 2014 assegnazione: 14 maggio 2014 Commissione competente : VIII Ambiente Pareri previsti: I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze, X Attività Produttive, XIV Politiche dell'Unione

Europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

ContenutoIl decreto legge, che è stato modificato nel corso dell'esame al Senato, come si evince dal titolo, contiene

misure in materia di politiche abitative, mercato delle costruzioni ed Expo 2015. Di seguito è riportata unasintesi del contenuto del decreto raggruppata nei diversi ambiti su cui incidono le varie disposizioniprevalentemente riconducibili alle misure in materia di politiche abitative. Per una descrizione più dettagliatadel contenuto degli articoli, si rinvia alle schede di lettura.

LocazioniL’articolo 1 aumenta di complessivi 325,92 milioni di euro gli stanziamenti di bilancio per il Fondo

nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (50 milioni di euro per ciascuno deglianni 2014 e 2015) e per il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (15,73 milioni di euro perl'anno 2014, 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, 36,03 milioni dieuro per l'anno 2017, 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 9,5 milioni di euro perl'anno 2020), autorizzati dal decreto-legge n. 102 del 2013.

Il comma 1 dell'articolo 2 modifica in più punti la disciplina del Fondo nazionale per il sostegnoall'accesso alle abitazioni in locazione contenuta nell’art. 11 della legge n. 431 del 1998 (e precisamente icommi 3, 6 e 7) al fine di:

prevedere il finanziamento, con le risorse del Fondo, di iniziative non solo comunali ma anche delleRegioni;aggiungere, al novero delle iniziative (comunali o regionali) finanziabili dal Fondo, la costituzione difondi di garanzia;rendere possibile la stipula delle convenzioni, con le quali attuare le iniziative regionali/comunali,anche con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali (sulla base di una modificainserita al Senato);chiarire che gli alloggi da concedere in locazione devono essere affittati a canoni concordati oppure,in base ad una apposita modifica introdotta al Senato, che si proceda alla rinegoziazione dellelocazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dellaproprietà e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore (sulla base di una

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modifica inserita al Senato);demandare alle regioni la definizione delle finalità di utilizzo del Fondo, sentiti i comuni (sulla basedi una modifica inserita al Senato), anche in forma coordinata con il Fondo destinato agli inquilinimorosi incolpevoli, al fine di ottimizzarne l’efficienza;modificare i criteri che le regioni devono seguire nel ripartire le risorse ai comuni;prevedere l’applicazione delle procedure previste per gli sfratti per morosità alle locazioni deglialloggi reperiti con le risorse del Fondo, precisando che tale applicazione opera anche nei casi dirilascio per finita locazione.

Il comma 1-bis dell'articolo 2, introdotto durante l’esame al Senato, prevede che l'applicazione, daparte dei comuni, delle disposizioni di cui al citato comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 431 del 1998,costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di ediliziaeconomica e popolare, al fine di contrastare l'emergenza abitativa.

Il comma 1-ter dell'articolo 2, introdotto durante l’esame al Senato, disciplina le modalità dierogazione dei contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli (a valere sulle risorse del Fondoistituito dall’art. 6, comma 5, del D.L. 102/2013 rifinanziato dall'articolo 1 del decreto in esame), al fine diprevedere che tali contributi siano erogati dai Comuni in forme tali da assicurare la sanatoria dellamorosità.

Il comma 1-ter dell'articolo 5, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede una clausola disalvaguardia, fino al 31 dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base deicontratti di locazione già registrati presso l'Agenzia delle entrate (art. 3, commi 8 e 9 del d.lgs. 23/2011),nei casi di mancata registrazione del contratto entro i termini di legge, di indicazione di un affitto inferiore aquello effettivo e di registrazione di un contratto di comodato fittizio. Tale disciplina (articolo 3, commi 8 e 9,del d.lgs. n. 23 del 2011) è stata dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega, dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 50 del 2014, depositata il 14 marzo.

L’articolo 9 stabilisce l’applicazione, per il quadriennio 2014-2017, di un’aliquota ridotta al 10% (inluogo del 15%) per la cosiddetta “cedolare secca” per i contratti a canone concordato stipulati neimaggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad altatensione abitativa (comma 1).

Il comma 2 estende il regime della cedolare secca anche per le abitazioni locate a cooperative edilizieper la locazione (la specificazione “edilizie per la locazione” è stata aggiunta durante l’esame al Senato)o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione deicomuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (sulla base di un’ulterioremodifica inserita nel corso dell’esame al Senato).

Si osserva che lo stesso comma (che si configura come novella al comma 6 dell’articolo 3 del d.lgs.23/2011) non specifica la misura dell’aliquota da applicare.

Il comma 2-bis dell'articolo 9, introdotto durante l’esame al Senato, consente l’applicazionedell’aliquota ridotta al 10% della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i qualisia stato deliberato, negli ultimi cinque anni (la norma precisa “precedenti l'entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto”), lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Il comma 2-ter dell'articolo 9, introdotto durante l’esame al Senato, prevede che il CIPE aggiornil'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto.

Il comma 2-quater dell'articolo 9, introdotto durante l’esame al Senato, disciplina la copertura deglioneri derivanti dai precedenti commi 2-bis e 2-ter, che sono valutati in 1,53 milioni di euro, per l'anno2014, e 1,69 milioni di euro, a decorrere dal 2015.

Edilizia residenziale pubblicaL’articolo 3, comma 1, contiene una serie di disposizioni finalizzate da un lato ad accelerare il processo

di definizione delle nuove regole di alienazione delle “case popolari” (vale a dire degli immobili diproprietà degli Istituti autonomi per le case popolari - IACP o degli enti, comunque denominati che li hannosostituiti), nonché degli immobili di proprietà dei comuni e degli enti pubblici anche territoriali (sullabase di una modifica introdotta dal Senato), dall’altro a concedere contributi per l’acquisto di tali alloggi(attraverso la sostituzione del comma 1 e l'aggiunta di tre nuovi commi all'articolo 13 del D.L. 112/2008). E',infatti, istituito un Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamentiper l’acquisto degli alloggi degli IACP venduti in base alle regole di alienazione previste dal nuovo comma1, Fondo che ha una dotazione massima di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020(comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis e comma 2-quater). Sulla base di modifiche inserite al Senato,è stato chiarito che i contributi sono destinati a finanziare l’acquisto degli alloggi da parte dei conduttori. E'stato altresì introdotto un periodo in base al quale ai citati contributi hanno accesso anche i soci

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assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto invendita a seguito di procedure concorsuali.

Ulteriori innovazioni, rispetto alla disciplina previgente, riguardano: la possibilità di derogare alle normevigenti in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica dettate dalla legge n. 560/1993; ladestinazione in via esclusiva delle risorse derivanti dalle alienazioni ad un programma straordinariodi realizzazione e di manutenzione straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica - ERP (eanche l'acquisto di alloggi sulla base di una modifica inserita al Senato); la previsione in base alla quale ilpiano di alienazione dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggicollocati nei condomini misti dove la proprietà pubblica è inferiore al 50% oppure in situazioniabitative estranee all'ERP.

E', inoltre, ampliata la platea dei beneficiari del Fondo di garanzia per la prima casa, includendovianche i conduttori di alloggi di proprietà degli IACP o degli enti, comunque denominati, che li hannosostituiti.

L’articolo 4 prevede l’emanazione di criteri per la formulazione di un Programma di recupero e dirazionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, finanziato, nel limite di 500milioni di euro, con le risorse provenienti da finanziamenti revocati che erano stati in precedenzadestinati alle infrastrutture strategiche. Il Programma è finalizzato al recupero e alla razionalizzazionedegli immobili di edilizia residenziale pubblica sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per iltramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell’adeguamento energetico,impiantistico e statico e del miglioramento sismico degli immobili. Nel corso dell’esame al Senato ilcomma è stato modificato al fine di ampliare la portata del programma, oltre che agli immobili di proprietàdegli IACP, anche agli immobili di proprietà dei comuni e degli enti di edilizia residenziale pubblicaaventi le stesse finalità degli IACP.

Viene altresì previsto uno stanziamento di ulteriori 67,9 milioni di euro (che vengono prelevati da unnuovo Fondo destinato a raccogliere le risorse non utilizzate da alcuni programmi di edilizia residenziale) peril recupero di alloggi da assegnare agli inquilini appartenenti alle categorie meno abbienti chebeneficiano della sospensione degli sfratti (con priorità come è stato precisato nel corso dell'esame alSenato).Nel corso dell’esame al Senato l’ambito applicativo della norma è stato ristretto ai soggetti,delle categorie sociali citate, collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi diERP.

Il comma 1-bis, introdotto durante l’esame al Senato, prevede la trasmissione al Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto-legge, da parte delle regioni, degli elenchi predisposti dai comuni e dagli IACP (o degli enti,comunque denominati, che li hanno sostituiti) delle unità immobiliari che, con interventi di manutenzioneed efficientamento di non rilevante entità, siano prontamente disponibili per le assegnazioni.

L'articolo 10 reca – al comma 1 - le finalità, alla base delle sue disposizioni, coincidenti con ilperseguimento della riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraversol'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto aglistrumenti urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la promozione, da parte dei Comuni, dipolitiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree urbanizzate e dei tessuti ediliziesistenti attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale. Il comma 5-bis, inserito durante l’esame al Senato,dispone che il presente articolo è finalizzato, altresì, alla creazione di quote di alloggi da destinare allalocazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) in corso diristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto.

Il comma 3 reca una nuova definizione di alloggio sociale, che è l’unità immobiliare adibita ad usoresidenziale quando sia realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall’ente gestorecomunque denominato, e da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nucleifamiliari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato.Nel corso dell’esame al Senato è stato specificato che gli alloggi sociali sono altresì destinati alle donneospiti dei centri antiviolenza e delle case rifugio di cui all’art. 5-bis del D.L. 93/2013.

Il comma 4 stabilisce che l'articolo in esame si applica, nei comuni ad alta tensione abitativa (di cui alladelibera CIPE 13 novembre 2003), al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi gli immobili non ultimati egli interventi non ancora avviati provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro la data di entrata in vigore delpresente decreto-legge (tale termine è stato modificato durante l’esame al Senato; nel testo pubblicato deldecreto-legge figura la data del 31 dicembre 2013) ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulateentro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il comma 5 elenca gli interventi urbanistico-edilizi ammessi per la realizzazione di alloggi sociali,mentre il comma 8 stabilisce che tali interventi non possono riguardare edifici abusivi o siti in aree adinedificabilità assoluta e non sono ammessi nei centri storici qualora ricadenti in alcune tipologiecitate nella norma.

Il comma 6 affida alle regioni - entro il termine di 90 giorni (erano 60 nel testo iniziale del decreto-legge)dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - per gli ambiti non disciplinati da norme

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o da convenzioni già stipulate, la definizione dei requisiti di accesso e di permanenza nell’alloggiosociale, nonché dei criteri di regolamentazione dei canoni di locazione e dei prezzi di cessione per glialloggi concessi in locazione con patto di futura vendita.

Il comma 7 affida una serie di compiti ai comuni, che devono essere assolti entro 90 giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque anteriormente al rilascio delprimo titolo abilitativo edilizio.

Dal punto di vista degli stanziamenti, il comma 10 destina fino a 100 milioni di euro, delle risorse resedisponibili ai sensi dell’art. 4, comma 2, del presente decreto, al finanziamento di alcuni interventi citati nellanorma.

Il comma 10-bis, introdotto durante l’esame al Senato, è volto - secondo quanto esplicitato nella norma- ad assicurare i mezzi finanziari per la completa e rapida realizzazione di programmi di alloggi socialifinanziati con fondi nazionali e regionali. Per tale finalità viene consentita, anche in deroga a quanto previstodalle relative norme di finanziamento, la cessione o il conferimento ai fondi immobiliari o agli altrisoggetti contemplati dal comma 3, lettera a), dell'art. 11 del D.L. 112/2008, di immobili (ultimati o in corsod'opera) residenziali realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico,e destinati a concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali.

Occupazione abusiva di immobili

L’articolo 5 introduce una specifica disciplina volta ad impedire che chiunque occupi abusivamente unimmobile possa chiedere la residenza e l’allacciamento ai pubblici servizi (gas, luce, acqua ecc.); lanorma stabilisce la nullità ex lege degli effetti degli atti emessi in violazione della nuova normativa (comma1). Tale disposizione è stata integrata, nel corso dell'esame al Senato, con specifico riguardo alla disciplinarelativa agli allacci delle utenze.

Si prevede, inoltre, il divieto, per coloro che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenzialepubblica, di partecipazione alle procedure di assegnazione di alloggi sociali per i successivi cinqueanni (comma 1-bis).

Alloggi socialiL’articolo 6 dispone che i redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o

per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero, non concorronoalla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi né alla formazione del valore dellaproduzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento. Taleprevisione è valida fino all’eventuale riscatto dell’unità immobiliare da parte del conduttore e,comunque, per un periodo non superiore a dieci anni.

L’articolo 7, modificato nel corso dell’esame al Senato, ai commi 1 e 2 reca agevolazioni fiscali per iltriennio 2014-2016 in favore dei conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale. Per effettodelle modifiche del Senato, i commi 2-bis e 2-ter intervengono sulla disciplina delle detrazioni IRPEFspettanti per le ristrutturazioni edilizie e l’acquisto di mobili,consentendo di usufruire della detrazione per lespese sostenute per l’acquisto di mobili anche ove dette spese superino quelle sostenute per i connessilavori di ristrutturazione.

L’articolo 8 prevede la facoltà di inserire la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relativecondizioni economiche, nelle convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali, allecondizioni previste nella norma (comma 1). E’ specificata la disciplina fiscale applicabile nelle ipotesi diriscatto dell’alloggio sociale (commi 2 e 3). In particolare, il comma 2 concede al conduttore di imputare icorrispettivi pagati al locatore in parte in conto del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio e in parte inconto affitto. In tali ipotesi, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, i corrispettivi si consideranofiscalmente quali canoni di locazione; ricorrendone le condizioni, tali corrispettivi sono parzialmente esentida imposte sui redditi e da IRAP. Il comma 3 stabilisce che, ai fini fiscali (imposte dirette), in caso di riscattodell'unità immobiliare, l’esercizio di competenza in cui si considerano conseguiti i corrispettivi derivanti dallacessione è quello in cui avviene l’effetto traslativo della proprietà del bene; inoltre, le eventuali impostecorrelate agli “acconti-prezzo” costituiscono un credito di imposta. Il comma 5 prevede l'applicazione delledisposizioni dell’articolo in commento ai contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata invigore del decreto-legge, a partire quindi dal 29 marzo 2014.

Alloggi destinati ai dipendenti impegnati nella lotta alla criminalità organizzataIl comma 1-bis dell'articolo 3, introdotto durante l’esame al Senato, consente all’assegnatario degli

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alloggi destinati ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, di continuare adusufruire di detti alloggi, anche in seguito alla cessazione del servizio, nei casi e per i periodi ditempo indicati nella norma.

Il comma 1-ter del medesimo articolo, introdotto durante l’esame al Senato, consente, agli entiproprietari, di vendere agli assegnatari gli alloggi finanziati in tutto o in parte nell’ambito del programma diERP destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, prima dei termini iviprevisti.

Il comma 10-ter dell'articolo 10, inserito durante l’esame al Senato, contiene disposizioni finalizzate aconsentire l’utilizzo, per la realizzazione di alloggi sociali, di aree o diritti edificatori che dovevano servire perla costruzione di alloggi, nell’ambito del Programma di ERP destinato ai dipendenti statali impegnati nellalotta alla criminalità organizzata (avviato dall’art. 18 della L. 152/1991), ma per i quali non si è avuta unacopertura finanziaria.

L’articolo 10-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede alcuni casi di revoca deifinanziamenti del Programma straordinario di edilizia residenziale destinato ai dipendenti statali impegnatinella lotta alla criminalità organizzata e disciplina il riutilizzo delle risorse. In particolare, si dispone larevoca del finanziamento statale qualora i soggetti attuatori non intendano concorrere alfinanziamento medesimo ai fini della completa realizzazione dell'intervento di edilizia sovvenzionata. Siprevede, inoltre, che le risorse così revocate sono assegnate ai comuni in cui ricade l'intervento, per larealizzazione di interventi di ERP. Viene altresì previsto che, qualora per l'intervento di edilizia agevolatail titolo abilitativo non sia stato rilasciato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ilrelativo finanziamento statale decade. Lo stesso articolo dispone che gli enti pubblici territoriali interessatiche intendono procedere alla prevista trasformazione urbanistica anche in assenza del finanziamento statalepossono fare salve le previsioni urbanistiche dell'accordo di programma sottoscritto tra Regione ecomune reso esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data del 31 dicembre 2007.

Contratti pubbliciI commi da 1 a 7 dell’articolo 12, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni in materia

di qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto, al fine di colmare il vuotonormativo conseguente all’annullamento di alcune norme del D.P.R. 207/2010 (regolamento diattuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, d’ora in avanti regolamento) da partedel D.P.R. 30 ottobre 2013. Le disposizioni, in sintesi, provvedono a ridurre il numero delle categoriecosiddette “superspecialistiche” (comma 1) e delle categorie a qualificazione obbligatoria (comma 2),riproducendo di fatto nella sostanza le norme del decreto ministeriale 24 aprile 2014, che hanno individuatole categorie di lavorazioni che richiedono l’esecuzione da parte di operatori economici in possesso dispecifica qualificazione e che pertanto vengono "legificate". Ulteriori norme recate dall’articolo 12 attengonoall’applicabilità delle nuove disposizioni, all’abrogazione di alcune norme del Regolamento su cui incidono ledisposizioni medesime, alla salvaguardia dei rapporti giuridici, dei bandi e degli avvisi pubblicati nei mesipassati.

I commi da 8 a 10 dell’articolo 12, introdotti nel corso dell’esame al Senato, recano disposizioni in materiadi raggruppamenti temporanei di imprese volte, per un verso, a sopprimere il principio dicorrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori affidati a unraggruppamento (di cui al comma 13 dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici) e, per l’altro, aridefinire la disciplina dei requisiti minimi di qualificazione che devono essere posseduti dagli operatorieconomici riuniti in raggruppamento temporaneo o in un consorzio estendendola al settore dei servizi e delleforniture (modificando l'articolo 92 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici). Ulteriorimodifiche di carattere generale consentono, per un verso, di stabilire le quote di partecipazione alraggruppamento o consorzio entro i limiti permessi dai requisiti di qualificazione e, per l’altro, di far eseguire ilavori da parte dei concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.

Il comma 11 dell’articolo 12, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga di due anni la normatransitoria, di cui al comma 19 dell'articolo 357 del Regolamento di attuazione del Codice dei contrattipubblici, in base alla quale è consentito comprovare i requisiti di partecipazione alle gare richiesti allesocietà operanti nell’attività di verifica dei progetti anche con attività di progettazione, direzione deilavori o collaudo.

Expo 2015L’articolo 13 prevede una serie di misure riguardanti la realizzazione del grande evento EXPO 2015,

al fine di prorogare al 2015 la disciplina concernente l’utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e dellesanzioni (comma 1) e di consentire alla società EXPO 2015 S.p.A. (purché senza intermediazioni come èstato specificato nel corso dell'esame al Senato) di derogare alla disciplina vigente sui contratti pubblici, conriguardo ai contratti di sponsorizzazione e alle concessioni di servizi (comma 2).

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Con il comma 3,modificando l’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 23 del 2011, si confermano leagevolazioni fiscali già previste dalla legge n. 3 del 2013 di ratifica dell’accordo internazionale stipulato traItalia e Bureau International des Expositions (BIE), sulle misure necessarie per facilitare la partecipazioneall'Esposizione Universale di Milano del 2015.

Il comma 4, infine, prevede un contributo per l’anno 2014 di 25 milioni di euro a favore del comune diMilano, a titolo di concorso agli oneri che il medesimo comune sostiene per la realizzazione dell’EXPO2015. Tale contributo è escluso dal patto di stabilità interno per l’anno 2014.

Ulteriori disposizioniL’articolo 9-bis,introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, assoggetta ex lege, dal 2015,al

regime IMU previsto per l’abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italianipensionati iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufruttoin Italia, purché non locata o data in comodato d'uso. Su detti immobili la TARI e la TASI sono applicatenella misura agevolata. In sostanza detti immobili godranno ex lege dell’esenzione da IMU, se non sitratta di immobili “di lusso” (categorie catastali A/1, A/8 ed A/9); altrimenti usufruiranno dell’aliquota agevolataallo 0,4 per cento e della detrazione di 200 euro prevista dalla legge.

L’articolo 10-ter, introdotto durante l’esame al Senato, modifica la lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3del T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001) al fine di escludere, dal novero degli interventi di nuova costruzione, imanufatti leggeri, anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere (quali roulottes, campers, case mobili,imbarcazioni) che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee purché siano installati,con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità allanormativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.

L’articolo 10-quater, introdotto durante l’esame al Senato, novella gli articoli 5, 9 e 10 del D.Lgs 122 del2005, recante la disciplina a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. E’, inparticolare, integrato il contenuto dell’art. 5 che, prevedendo l’irrinunciabilità del diritto alle tuteleapprestate dal D.Lgs 122/2005, sancisce la nullità di ogni clausola contraria,da intendersi eventualmentecome non apposta. Le modifiche agli articoli 9 e 10 estendono, inoltre, specifiche tutele (in materia di dirittodi prelazione nell’acquisto dell’immobile all’incanto nonché in tema di sottrazione all’azione revocatoriafallimentare dei contratti di trasferimento di immobili da costruire) anche quando sia stato il coniuge e non iltitolare del contratto a stabilire nell’immobile l’abitazione principale o la residenza.

L’articolo 11 prevede che con i provvedimenti di assegnazione delle risorse del Fondo nazionale per ilsostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (articolo 1), del Fondo destinato agli inquilini morosiincolpevoli (articolo 1), del Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi disoggetti assegnatari (articolo 4), nonché del Fondo per il piano di recupero di immobili e alloggi di ediliziaresidenziale pubblica (articolo 10) siano stabilite: le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, dimonitoraggio degli interventi e di applicazione delle misure di revoca. La norma dispone che le risorserevocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decretointerministeriale. In merito all’attuazione dei provvedimenti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasportiriferisce al Consiglio dei Ministri e alle competenti Commissioni parlamentari (sulla base di una modificainserita al Senato), entro il 31 dicembre 2014.

L’articolo 13-bis, introdotto durante l’esame al Senato, prevede la cosiddetta clausola disalvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.Conseguentemente, le disposizioni della stessa legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ovesiano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione. La norma fa inoltre riferimento allalegge costituzionale n. 3 del 2001, che ha riformato il titolo V della parte seconda della Costituzione.

L’articolo 14 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli interventi previsti neldecreto-legge (articoli 1, 3, comma 1, lettera b), 6, 7, 8 e 9), che ammontano complessivamente a: 97,71milioni di euro per l’anno 2014; 184 milioni di euro per l’anno 2015; 152,70 milioni di euro per l’anno 2016;129 milioni di euro per l’anno 2017; 86,85 milioni di euro per l’anno 2018; 83,52 milioni di euro per 2019;46,92 milioni di euro per l’anno 2020;18,52 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 (comma 1). E’ previstoil definanziamento dei programmi straordinari di edilizia agevolata assegnatari di risorse ai sensi delledisposizioni indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 per i quali non sono stati attivati i relativi mutui(comma 2).

L’articolo 15 disciplina l’entrata in vigore del presente decreto, che è avvenuta il 29 marzo 2014, giornosuccessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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Relazioni allegate o richiesteAl disegno di legge di conversione del decreto legge sono state allegate la relazione illustrativa, la

relazione tecnica, la relazione per l’analisi tecnico-normativa, nonché l’analisi di impatto della regolazione.Tali due ultime relazioni sono state trasmesse alla Presidenza del Senato il 1° aprile 2014.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materiaIn materia di politiche abitative, si segnala che l'articolo 6 del D.L. 102/2013 ha previsto, tra l'altro, il

rifinanziamento del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, del Fondo per l’accessoal credito per l'acquisto della prima casa e del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni inlocazione, nonché l'istituzione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Le disposizioni di cui agliarticoli 1 e 2 rispettivamente prevedono il rifinanziamento e modificano la disciplina del Fondo per l'accessoalle abitazioni in locazione e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

L’articolo 4 del D.L. 102/2013 ha, altresì, ridotto la cosiddetta “cedolare secca” per gli immobili locati acanone “concordato”, disciplina su cui interviene nuovamente l'articolo 9 del decreto ai fini di un'ulterioreriduzione.

Con riguardo all'Expo 2015 di Milano, oggetto dell’articolo 13, il decreto in esame si inserisce in una lungaserie di provvedimenti d’urgenza che sono intervenuti in argomento negli ultimi anni tra i quali, nel solo 2013si segnalano: l’articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio delpiano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione,lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche edEXPO 2015; l’articolo 3 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, “Misure urgenti di riequilibrio della finanzapubblica nonché in materia di immigrazione”; gli articoli 46, 46-bis e 46-ter del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”; l’articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013,n. 43, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenzeambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e larealizzazione degli interventi per Expo 2015” (novellato dall’articolo 13, comma 2).

Motivazioni della necessità ed urgenzaLe motivazioni di necessità e urgenza del decreto sono elencate nel preambolo laddove si fa riferimento, in

primo luogo, alla necessità di adottare misure urgenti volte a fronteggiare la grave emergenza abitativa inatto, nell’attuale eccezionale situazione di crisi economica e sociale. In particolare, si fa riferimento, per unverso, alla necessità di intervenire in via d’urgenza per far fronte al disagio abitativo che interessa semprepiù famiglie impoverite dalla crisi e di fornire immediato sostegno economico alle categorie meno abbientiche risiedono prevalentemente in abitazioni in locazione, e, per l'altro, ad intervenire sull’offerta di alloggi diedilizia residenziale pubblica e di alloggi sociali.

Nel preambolo si fa, altresì, riferimento all'esigenza di di introdurre disposizioni in materia di qualificazionedelle imprese esecutrici di contratti pubblici di lavori volte a garantire un miglior livello di certezza giuridica inparticolare in tema di partecipazione degli operatori economici qualificati nel mercato degli appalti.

Da ultimo, il preambolo fa riferimento alla necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a facilitare gliinvestimenti connessi ad Expo 2015.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteQuanto alle disposizioni riguardanti le politiche abitative, rileva la materia "governo del territorio", che

rientra tra le materie di legislazione concorrente elencate nel terzo comma dell'articolo 117 dellaCostituzione, nella quale è ricompresa la materia dell'edilizia (sentenza Corte costituzionale n. 362/2003).Rilevano, inoltre, tra le materie di competenza legislativa esclusiva di competenza statale, l'articolo 117,secondo comma, lettera m), della Costituzione riguardante la determinazione dei livelli essenziali delleprestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,nonché la lettera l) del secondo comma del medesimo articolo concernente l'ordinamento civile.Relativamente alle misure di carattere fiscale rileva, inoltre, la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117della Costituzione, che riguarda il sistema tributario e contabile dello Stato.

Per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica, merita ricordare che nella sentenza n. 121/2010 laCorte ha precisato che la materia dell’edilizia residenziale pubblica, non espressamente contemplata dall’art.117 Cost., «si estende su tre livelli normativi» a seconda che ricada nella determinazione dell’offerta minimadi alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti (articolo 117, secondo comma, lettera m),della Costituzione), nella programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricadenella materia “governo del territorio", nella gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenzialepubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono statisostituiti ad opera della legislazione regionale», che ricade nel quarto comma dell’art. 117 Cost., ossia nellapotestà legislativa residuale delle regioni. A quest'ultimo proposito, si segnala il disposto della sentenza n. 94

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del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità dei commi 597-598 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006 (n.266/2005), che recavano norme in valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli IACP medianteun apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Andrebbe, pertanto, valutata la portata dell'articolo 3, comma 1, lettera a), alla luce di quanto previsto dallasentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2007.

Per quanto riguarda, infine, le disposizioni riguardanti gli articoli 12 e 13, rileva la materia della tutela dellaconcorrenza, che ricade nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera e) delsecondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Con riguardo all'articolo 13, sembra, altresì, rilevare , lamateria dell' ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali di cuialla lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, assegnata alla competenza legislativaesclusiva dello Stato.

Specificità ed omogeneità delle disposizioniCome già accennato nel paragrafo relativo al contenuto, il decreto-legge in titolo, anche a seguito delle

modifiche apportate dal Senato, presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo, in quanto affronta treproblematiche, tutte riconducibili al settore dell’edilizia e dei lavori pubblici: l’emergenza abitativa; il mercatodelle costruzioni (con specifico riguardo alla qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici); lamanifestazione Expo 2015.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativiL'articolo 3, comma 1, lettera a), prevede l’emanazione di un decreto dei Ministri delle infrastrutture,

dell'economia e degli affari regionali, previa intesa della Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2014,che dovrà definire le nuove procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli IACP comunquedenominati.

Il comma 2-bis dell'articolo 13 del D.L. 112/2008, introdotto dalla lettera b) dell'articolo 3, prevede che icriteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo destinato alla concessione di contributi in contointeressi sui finanziamenti per l’acquisto degli alloggi degli IACP siano stabiliti da un apposito decretointerministeriale, che dovrà essere emanato (di concerto dai Ministri delle infrastrutture e dell’economia)entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.

Il comma 1 dell'articolo 4 stabilisce che i criteri per la formulazione del Programma di recupero e dirazionalizzazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica deve avvenire con decretointerministeriale, approvato dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti dell’economia e delle finanze e pergli affari regionali (sulla base di una modifica introdotta al Senato: il testo iniziale del decreto-legge prevedeinfatti l’emanazione del decreto da parte del Ministero delle infrastrutture di concerto con gli altri Ministeri),d’intesa con la Conferenza unificata; entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge(termine che è stato ridotto nel corso dell’esame al Senato). Il comma 8 dell'articolo 4 stabilisce che i criteridi riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del “Fondo per il recupero di alloggiprivi di assegnatari”, siano definiti dal medesimo decreto interministeriale con cui vengono approvati i criteriper la formulazione del Programma previsto dal comma 1 dell'articolo 4.

Il comma 4 dell'articolo 8 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata,che indichi: la modalità di determinazione e di fruizione del credito d'imposta; le clausole standard deicontratti locativi e di futuro riscatto; le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto contrattuale.

Il comma 5 dell'articolo 12 prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del decreto, sono adottate le norme regolamentari sostitutive delle disposizioni dettate dagliarticoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento, annullate dal citato D.P.R. 30 ottobre 2013, in basealla procedura prevista dall’articolo 5, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

Formulazione del testoAndrebbe valutata l’opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 1 come novella al comma 5

dell’articolo 6 del D.L. 102/2013, che ha istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.Si segnala, inoltre, che la modifica alla lettera c) del comma 48 dell'articolo unico della legge di stabilità

2014 (legge n. 147/2014), introdotta dal comma 1 dell'articolo 3, che introduce il comma 2-ter dell'articolo 13del D.L. 112/2008, andrebbe inserita sotto forma di novella diretta a tale disposizione, senza novellarel'articolo 13 del decreto-legge 112/2008.

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