MISE_MEF _ Credito d'imposta per ricerca e sviluppo - Modifiche e Chiarimenti dell'AE

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Ratinglab S.r.l. Sede Operativa: Via Pretorio 4, 20900 Monza (MB) Tel: +39 039 5972354 - Fax +39 039 9717003 [email protected] - www.ratinglab.eu 1 MiSE - MEF Credito d'imposta per ricerca e sviluppo MODIFICHE E CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla fruibilità dell’agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e delle sovvenzioni erogate dall’Unione Europea specificando, in particolare, le modalità di calcolo per verificare gli importi in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito. L’esistenza del cumulo va verificata solo sui costi ammissibili a entrambe le discipline agevolative: l’importo del credito d’imposta teoricamente spettante sommato con i contributi comunitari riferibili ai costi eleggibili al credito non deve risultare superiore ai costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale si intende accedere all’agevolazione. Ciò al fine di accertare che, a seguito del cumulo degli incentivi, le spese relative agli investimenti ammissibili non risultino coperte oltre il limite massimo, rappresentato dal 100% del loro ammontare. La legge di Stabilità 2015, modificando la misura introdotta dall’art. 3 del D.L. 145/2013, ha riconosciuto un credito d’imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. La legge di bilancio 2017 ha recentemente prorogato di un anno il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti ammissibili (fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020) e ha potenziato il beneficio prevedendo, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016: l’applicazione di un’aliquota unica del credito di imposta, pari al 50 per cento, a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati; l’ammissibilità delle spese relative a tutto il "personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo" non essendo più richiesto il requisito di specializzazione, secondo il quale detto personale doveva essere "altamente qualificato"; l’incremento a 20 milioni di euro (dagli originari 5 milioni di euro) dell’importo massimo annuale del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario.

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MiSE - MEF

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo MODIFICHE E CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla fruibilità dell’agevolazione per gli

investimenti in attività di ricerca e sviluppo e delle sovvenzioni erogate dall’Unione

Europea specificando, in particolare, le modalità di calcolo per verificare gli importi in

relazione ai quali è possibile beneficiare del credito.

L’esistenza del cumulo va verificata solo sui costi ammissibili a entrambe le discipline

agevolative: l’importo del credito d’imposta teoricamente spettante sommato con i

contributi comunitari riferibili ai costi eleggibili al credito non deve risultare superiore ai

costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale si intende accedere

all’agevolazione. Ciò al fine di accertare che, a seguito del cumulo degli incentivi, le spese

relative agli investimenti ammissibili non risultino coperte oltre il limite massimo,

rappresentato dal 100% del loro ammontare.

La legge di Stabilità 2015, modificando la misura introdotta dall’art. 3 del D.L. 145/2013, ha

riconosciuto un credito d’imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività

di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. La legge di bilancio 2017 ha

recentemente prorogato di un anno il periodo di tempo nel quale possono essere

effettuati gli investimenti ammissibili (fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre

2020) e ha potenziato il beneficio prevedendo, con decorrenza dal periodo di imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016:

l’applicazione di un’aliquota unica del credito di imposta, pari al 50 per cento, a

prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati;

l’ammissibilità delle spese relative a tutto il "personale impiegato nell’attività di ricerca

e sviluppo" non essendo più richiesto il requisito di specializzazione, secondo il quale

detto personale doveva essere "altamente qualificato";

l’incremento a 20 milioni di euro (dagli originari 5 milioni di euro) dell’importo massimo

annuale del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario.

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SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammessi i seguenti soggetti che effettuano investimenti in attività di ricerca e

sviluppo:

imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore in cui operano, dal

regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali;

imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con

imprese residenti o localizzate in altri Stati Ue, in Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio

economico europeo o inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero delle Finanze del

4 settembre 1996, aggiornata dal decreto del 9 agosto 2016;

imprese neo-costiuite, cioè le imprese che hanno intrapreso l’attività a partire dal 2015;

consorzi e le reti di imprese;

enti non commerciali in caso esercitino un’attività commerciale.

DURATA

L’agevolazione verrà riconosciuta per 5 anni.

ATTIVITÀ AMMESSE

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove

conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste

applicazioni o usi commerciali diretti;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare

per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei

prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi

complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera

c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità

esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani,

progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può

trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e

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alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono

comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli

studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi

utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o

commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo

costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e

di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano

impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche

apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre

operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche

apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre

operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

SPESE AMMESSE

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% calcolato sulle spese sostenute in

eccedenza rispetto agli investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti, per:

personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato sia

tecnico;

contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con

altre imprese comprese le start-up innovative;

quote di ammortamento acquisizione o utilizzazione strumenti e attrezzature;

competenze tecniche e privative industriali.

IMPORTO MASSIMO ANNUALE

Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 20 milioni

per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e

sviluppo almeno pari a euro 30.000.

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MODALITA' DI FRUIZIONE

Il credito d’imposta:

va indicato nel modello UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo

stesso è maturato;

non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;

non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109,

TUIR;

è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Le spese in R&S rendicontate dovranno essere supportate da apposita documentazione

contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o

da un professionista iscritto nel registro della revisione legale. La certificazione delle spese

andrà allegata al bilancio.