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Ing. Enrico Chiarini 22/03/2012 TEMA “Chiarimenti normativi ministeriali in materia stradale” – rev. 4 [email protected] Pagina 1 di 35 “Chiarimenti normativi ministeriali in materia stradale” Ing. Enrico Chiarini Premessa Questo documento, redatto in forma personale , raccoglie alcune richieste di parere e alcune richieste di chiarimento normativo con relative risposte dell’ente ministeriale competente in materia, come indicato dall’art.35 del Codice della Strada (tale ente ha assunto denominazioni diverse nel corso degli anni in base alla riorganizzazione dei Ministeri). Gli argomenti trattati sono vari e spaziano da proposte di moderazione del traffico a chiarimenti sull’applicazione delle normative stradali. Può essere soggetto ad aggiornamenti dovuti a nuovi quesiti o errori di scrittura. Competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti art.35 Codice della Strada: 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, (…). 3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.

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    “Chiarimenti normativi ministeriali in materia stradale”

    Ing. Enrico Chiarini

    PremessaQuesto documento, redatto in forma personale, raccoglie alcune richieste di parere ealcune richieste di chiarimento normativo con relative risposte dell’ente ministerialecompetente in materia, come indicato dall’art.35 del Codice della Strada (tale ente haassunto denominazioni diverse nel corso degli anni in base alla riorganizzazione deiMinisteri).Gli argomenti trattati sono vari e spaziano da proposte di moderazione del traffico achiarimenti sull’applicazione delle normative stradali.Può essere soggetto ad aggiornamenti dovuti a nuovi quesiti o errori di scrittura.

    Competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasportiart.35 Codice della Strada:1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire direttive perl'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, (…).3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e dei trasportiassume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezzastradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altreattribuzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al presentecodice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.

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    ELENCO DOCUMENTI

    Datadomanda

    Datarisposta

    Protocollorisposta Firma Richiedente Argomento

    17/11/1997 21/01/1998 262 Ing. CialdiniComune di Brescia

    (Ing. Enrico Chiarini)Attraversamento pedonale

    rialzato

    27/10/2000 22/12/2000 8128 Ing. CialdiniComune di Brescia

    (Ing. Enrico Chiarini) Colorazione pavimentazione

    21/10/2003 03/02/2004 4294 Ing. Dondolini Ing. Enrico Chiarini Colorazione pavimentazione

    07/02/2006 2006 372 Ing. DondoliniComune di Piacenza

    (Consigliere) Contromano – Piacenza

    ? 27/02/2008 18982 ? ? Spartitraffico

    07/03/2008 19/03/2008 25807 Ing. Dondolini Ing. Enrico Chiarini Varie bicicletta

    25/03/2008 14/05/2008 40810 Ing. Mazziotta Ing. Enrico Chiarini Divieto di accesso eccetto

    13/08/2008 14/10/2008 81669 Ing. Mazziotta Ing. Enrico ChiariniAttraversamento

    ciclopedonale

    22/10/2008 19/01/2009 4135 Ing. Mazziotta Ing. Enrico Chiarini Obbligo uso piste

    03/12/2008 17/03/2009 27243 Ing. Mazziotta Ing. Enrico Chiarini Obbligo costruzione piste

    18/02/2009 19/05/2009 50966 Ing. Dondolini ? Circolazione nelle rotatorie

    29/05/2009 ? ? Ing. Mazziotta Comune di ParmaPiste ciclabili e

    attraversamenti

    17/10/2011 21/12/2011 6234 Ing. Dondolini Ing. Enrico Chiarini Doppio senso delle biciclette

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    ATTRAVERSAMENTI RIALZATI

    La prima ipotesi di tale soluzione stradale in Italia si può rintracciare nella Tesi di Laureadell’Ing. Enrico Chiarini elaborata nella primavera 1996 e discussa il 9 luglio 1996.

    Estratto di pag. 79:

    Successivamente è stato richiesto un parere al Ministero competente in occasione dellaredazione del Regolamento Viario del Comune di Brescia (documenti seguenti).In base alla risposta ricevuta si è deciso quindi di inserirlo come strumento per interventistradali di moderazione del traffico ed eliminazione delle barriere architettoniche.

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    Piste ciclabili:richiesta di esemplificazione dell'art. 7del Decreto Ministeriale 30 novembre 1999 n. 557Ministero dei trasporti - Circolare prot.18982 del 27 febbraio 2008Con riferimento alla richiesta avanzata con la nota in riscontro, sii premette che lo"spartitraffico" è definito dall'art. 3 e. 1 n. 49) del Nuovo Codice della Strada (DLgs n.285/1992) come "parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazionedelle correnti veicolari.Tale definizione è ripresa dal paragrafo 3.3 del DM 05.11.2001 "Norme funzionali egeometriche per la costruzione delle strade".Ciò premesso, per "spartitraffico fisicamente invalicabile di larghezza non inferiore a 0,50m., ai sensi dell'art. 7 c. 4 del DM n. 557/1999, deve intendersi letteralmente un manufattodi larghezza pari o superiore al limite indicato e di adeguata altezza, che impedisca aglialtri veicoli dì accedere lateralmente alla corsia in sede propria.In ordine ai quesiti proposti, si comunica inoltre quanto segue.1) Per piste ciclabili bidirezionali ricavate dalla carreggiata stradale, ai sensi dell'art. 6 c. 1punto 1° del DM n. 557/1999, deve essere necessariamente adottata la configurazione insede propria, e conseguentemente deve essere realizzato il manufatto suddetto.Per tale tipologia di piste ciclabili restano escluse le ordinarie strisce di delimitazione dicorsia di cui all'art. 140 e. 7 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n.495/1992).2) Per piste ciclabili, monodirezionali o bidirezionali, ricavate sul marciapiede, può essereadottata la Configurazione in corsia riservata ai sensi dell'art. 6 c. 1, punto 3°, del DM n.557/1999, sul lato adiacente alla carreggiata stradale, qualora l'ampiezza dello stesso loconsenta senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni.3) Nel caso di percorso promiscuo pedonale e ciclabile, realizzato su marciapiede, trovainvece applicazione integrale l'ari 4 e. 4 del DM n, 557/1999; tali percorsi possono essererealizzati, adottando larghezze adeguatamente incrementate rispetto ai minimi dettatidall'art. 7, qualora l'ampiezza della carreggiata o la ridotta entità del traffico ciclistico nonrichiedano specifiche piste ciclabili, ovvero quando il traffico pedonale è ridotto e sonoassenti attività attrattrici dì traffico pedonale, quali itinerari commerciali, insediamenti adalta densità abitativa e simili.Nei casi 2) e 3) la misura di 0.50 m può intendersi come distanza minima dal margine delmarciapiedi, nel rispetto delle altre dimensioni indicate dall'art. 7 del citato DM n.557/1999, sia per le corsie riservate che per i percorsi promiscui pedonali e ciclabili.4) A parere di questo Ufficio, non possono essere impiegati come elementi di spartitrafficoper piste ciclabili bidirezionali, ricavate dalla carreggiata stradale, i parcheggi in linea o aspina di pesce; il loro posizionamento richiede comunque la realizzazione dellospartitraffico fisicamente invalicabile di cui all'art. 7 e. 7 del DM n. 557/1999, anche perimpedire impropri sconfinamenti dei veicoli in sosta.Restano esclusi, inoltre, i parapetti tubolari, ricadenti peraltro tra i dissuasori di sosta di cuiall'art. 180 del Regolamento, in quanto per la loro conformazione potrebbero costituirepericolo per i conducenti in caso di caduta.Restano esclusi, infine, i delimitatori di corsia realizzati con gli elementi prefabbricati di cuiall'art. 178 cc. 2, 3 e 4 del Regolamento, soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi delsuccessivo c. 5.

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    Ministero dei TrasportiDipartimento per i Trasporti Terrestri Direzione Generale della MotorizzazioneDivisione VIII

    Parere 15 maggio 2008Alla Sig.ra ……………

    Oggetto: Circolazione su rotonde. Rif. nota fax del 23.11.2007.

    Con riferimento alla segnalazione inoltrata con la nota in riscontro, si comunica che l'immissionenella circolazione sull'anello delle rotatorie è generalmente regolata con il segnale "dareprecedenza" di cui all'art. 106 del Regolamento (DPR n. 495/1992).

    La realizzazione delle intersezioni a rotatoria è contemplata dal par. 4.5 delle "Norme funzionali egeometriche per la costruzione delle intersezioni stradali", approvate con Decreto 19 aprile 2006 delMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 170 del 24.07.2006).

    Trattandosi di intersezioni a raso, tale realizzazione non può essere indiscriminata, ma limitarsi alletipologie di strade elencate nella Figura n. 3 - par. 3.

    Essa è pertanto ammessa solo tra strade ad unica carreggiata, e cioè extraurbane secondarie, stradelocali extraurbane e urbane, e strade urbane di quartiere; è esclusa per strade a due carreggiate, ecioè autostrade, strade extraurbane principali e strade urbane di scorrimento.

    La circolazione sull'anello deve essere organizzata sempre su una sola corsia (e deveconseguentemente svolgersi in accodamento), come indicato nella Tabella n. 6 - par. 4.5.2.

    La larghezza dell'unica corsia, appositamente prevista per consentire l'inserimento dei complessiformati da motrice e rimorchio, non giustifica la circolazione in affiancamento, nè è prevista dallenorme citate la presenza di più di una corsia.

    In base al diametro della circonferenza esterna, si distinguono rotatorie convenzionali (tra 40 e 50m), compatte (tra 25 e 40 m) e mini-rotatorie (tra 14 e 25 m); per sistemazioni con "circolazionerotatoria", che non rientrano nelle tipologie di "intersezioni a rotatoria" descritte dal par. 4.5.1 dellesuddette norme, le immissioni devono essere organizzate con appositi dispositivi.

    Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

    FM/RS IL DIRETTORE GENERALE

    (Dr. Ing. Sergio DONDOLINI)

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    Al Direttore GeneraleDirezione Generale per la Sicurezza stradaleMinistero delle Infrastrutture e dei TrasportiVia Caraci, 3600157 ROMA

    Fax 06/41586683Email: [email protected]

    Montichiari, 17 ottobre 2011

    Oggetto: Richiesta parere

    In occasione di alcuni tavoli di confronto con Amministrazioni Locali, ho esposto quali possonoessere i criteri di circolazione stradale da applicare a strade esistenti che non soddisfano i minimirequisiti geometrici imposti normative vigenti.

    Ho chiarito che le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” (DM05/11/2001), si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali e sono solo di riferimento perl'adeguamento delle strade esistenti (art.2 come modificato dal DM 22/04/2004).Difatti, molte delle strade esistenti sono difficilmente modificabili per il contesto storico urbanisticoin cui si sono sviluppate.Quindi, in tali situazioni, anche le strade dotate di carreggiate inferiori ai minimi normativi per duecorsie (5.50 metri), possono rimanere in doppio senso di marcia, purché lo spazio effettivo consentaun incrocio sufficientemente sicuro fra i veicoli ammessi al transito.

    Se la larghezza utile della carreggiata si scostasse poco dai 5.50 m (per es. 5.40 m) potrei ammetteretutti i veicoli (magari escludendo gli autocarri); se la sezione fosse più ridotta accetterei in un sensosolo le tipologie di veicoli meno ingombranti (per esempio solo i velocipedi oppure anche imotocicli).Per attuare il doppio senso “limitato” a favore delle biciclette, è necessario che la carreggiata abbiauna sezione sufficiente per l’incrocio degli autoveicoli con le biciclette. Per le dimensioni minimesi potrebbe prendere come riferimento la normativa tedesca: 5.25 metri per le strade percorse damezzi pesanti e 4.50 metri per le strade senza mezzi pesanti.

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    Si ritiene che le strade inferiori ai due valori di riferimento non debbano essere escluse a priori dallapossibilità del doppio senso “limitato”, ma andrebbero valutate caso per caso in quanto, se il trafficoè modesto, è possibile ancora una convivenza sufficientemente sicura fra gli utenti della strada (inogni caso non scenderei sotto i 3,75/4,00 metri).In tutti i casi ritengo necessario che la velocità massima ammessa non sia superiore a 30 km/h.

    Gli eventuali restringimenti puntuali, come per esempio la presenza di alcuni stalli di sosta, possonoessere considerati delle eccezioni che non inficiano la bontà dell’intervento e che potrebbero essereanche regolamentati con un senso unico alternato.

    Il doppio senso “limitato” dovrebbe essere regolato con la segnaletica seguente: nel senso di marcia in cui ammettere solo alcune categorie di veicoli bisogna installare cartelli

    di direzione obbligatoria con le specifiche eccezioni (per es. eccetto biciclette); nel senso di marcia aperto a tutti i veicoli installare il segnale “uso corsie” specificando le

    categorie non ammesse nel senso opposto (per es. autoveicoli e motocicli); all’uscita delle strade intersecanti vanno installati cartelli di direzione obbligatoria (come

    all’ingresso “limitato”).

    Infine, non deve preoccupare l’obbligo di tracciamento delle strisce longitudinali, in quanto èfacoltativo se le strade non sono dotate di pavimentazione idonea alla posa delle strisce o comunquese si tratta di strade locali (art. 138 Regolamento Codice della Strada).

    La modalità di circolazione sopra esposta mi pare pienamente applicabile in quanto ogni suoelemento è riferibile ad espressioni normative in vigore e gli elementi sono tra loro bene integrati.

    Concludo chiedendo cortesemente un vs. parere in merito alla mia soluzione tecnica ed eventualisuggerimenti migliorativi.

    Cordiali saluti

    Ing. Enrico Chiarini

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