Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa
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Minori, televisione e pubblicità:Minori, televisione e pubblicità:tutela giuridica tutela giuridica
in Italia e in Europain Italia e in Europa
Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in
Editoria e Comunicazione Multimediale
di Elisa di Elisa PastorinoPastorino
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Bambini e Tv: come la guardano?
“Che cosa fa la tv ai bambini?Se non ha conseguenze dirette sui comportamenti, contribuisce però a pensare il mondo.”
Se è vero che la Tv accresce la possibilità di scoprire il mondo, il rischio è che il mondo appaia come uno spettacolo e non si riesca più a distinguere la realtà dalla finzione e, quindi, aumenti il fattore influenzabilità.
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I produttori di tv fanno business, cercano l’audience, lavorano per primeggiare nello show, vogliono più pubblicità, hanno come fine l’intrattenimento delle masse; hanno costituito un gigantesco asilo d’infanzia, più importante, influente, seducente di tutti gli asili e le scuole del mondo.
Il 3 gennaio 1954, data di inizio delle trasmissioni regolari, il segnale televisivo raggiungeva il 34 %.
Oggi, la televisione rappresenta il medium dominante, sia in termini di
quantità di tempo speso, che di utilizzatori raggiunti.
Tutti i ragazzi, in ogni Paese europeo, guardano la televisione.
La comunicazione televisiva
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Come non risulta facile decifrare l’emittente, l’offerta e i messaggi, sarà ancora più complesso comprendere l’uso che ne fanno milioni di telespettatori, soprattutto se giovanissimi.
Non tutti i bambini fanno lo stesso uso della stessa immagine; la percezione varia a livello individuale, di ceto, di identità culturale.
“… E consideriamo allora così facilmente che i fanciulli abbiano a
sentire da chi capita le favole immaginarie che capitano, e abbiano
a ricevere nelle anime le loro opinioni per lo più contrarie a quelle che
quando saranno grandi riterremmo che debbano avere? Non lo
concederemo in nessun modo.Dovremmo sorvegliare i compositori
delle favole e, quando ne facciano una bella adottarla, e quando non sia tale scartarla. Il giovane non è in grado di giudicare che cosa sia allegoria e che
cosa no; ma quella persuasione ch’egli si sia fatto a quell’età suole diventare indelebile e immutabile.”
Platone
La percezione dei messaggi televisivi
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Il “ nag factor”
I bambini amano la pubblicità e nevengono influenzati.
“Influenzare” è la parola d’ordine allabase del “nag factor”: fattore assillo.
E’ il tormento che un bambino, ben condizionato dalla pubblicità, dà aisuoi genitori (o parenti) affinchéacquistino per lui un determinato prodotto, gli consentano di vestirsi ecomportarsi in un certo modo, dimangiare determinati alimenti. L’obiettivo della pubblicità sui bambini è
triplice:- renderli insistenti nella richiesta di determinati prodotti a loro indirizzati;- ottenere che, con le loro richieste,influenzino gli acquisti degli adulti;- fidelizzarli
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Il “ minore” e la sua posizione nella comunicazione mediale
E’ colui per il quale vi è unapresunzione assoluta di assenza di capacità di intendere e di volere.
E’ necessario tutelare i diritti e l’integrità psichica e morale dei minori che si trovano davanti allo schermo, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0-14 anni).
Minore telespettatore: “davanti alla Tv” soggetto attivo: “ dentro la Tv”
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Quadro legislativo di riferimentominore-televisione
Livello legislativo
Livello Costituzionale
Livello Comunitario
Disciplina Nazionale
Convenzioni Internazionali
Livello autodisciplinare
Codice di autoreg. Tv e minori
Codicemedia e minori
Codice media e sport
Codici deontologiciattività giornalistica
Carta di Treviso
Trattamento dei dati personali
Carta dei doveri del giornalista
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Livello Costituzionale
- art.31 comma 2 Cost.:impone alla Repubblica di proteggere “l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.
- art. 21 comma 6 Cost.:individua nel “buon costume” un limite alla libertà di manifestazione del pensiero.
- art. 41 comma 2:subordina il libero svolgimento dell’iniziativa economica privata a condizione che essa non si ponga “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
Livello Comunitario
- Direttiva europea 89/552/CEE:Direttiva Televisione Senza Frontiere (TSF), intitolata “ Tutela dei minori e ordine pubblico”. Pietra angolare della politica audiovisiva dell'Unione europea, si basa su due principi fondamentali: la libera circolazione dei programmi televisivi europei nell'ambito del mercato interno e l'obbligo, per le reti televisive, di riservare, qualora possibile, più della metà del tempo di trasmissione ad opere europee ("quote di diffusione").Si prefigge, al pari, di tutelare obiettivi d'interesse pubblico quali la diversità culturale, la protezione dei minori e il diritto di rettifica.
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Livello Comunitario
La direttiva TSF:in relazione al contenuto delle trasmissioni, impone di distinguere tra le trasmissioni indirizzate ai minori e quelle destinate ad un pubblico adulto.
Art. 22 paragrafo 1: per le emittenti vige il divieto generale di trasmettere programmi destinati ai minori che possano “nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita”.
Paragrafo 2: tale previsione deve essere seguita anche per quelle trasmissioni che non siano direttamente indirizzate ad un pubblico di minori, ma da loro visibili perché trasmessi in orari in cui essi stessi si trovano davanti al video.
Paragrafo 3: gli Stati membri dovranno fare precedere i programmi da un’ avvertenza acustica e mediante la presenza di un simbolo durante tutto il corso della trasmissione (parental controll).
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Disciplina Nazionale
Legge 3 maggio 2004, n.112: “norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione", adottata con il d.lgs. n.117 del 31 luglio 2005.
L’art. 4 (comma 1, lettera b): in funzione di tutela degli utenti e a garantire i diritti fondamentali delle persone vieta alcune tipologie di trasmissioni: a) che contengano messaggi cifrati o di carattere generale; b) che contengano incitamenti all’odio; c) che, anche in relazione all’orario di trasmissione, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico, morale dei minori; d) che presentino scene di violenza gratuita o insistita o efferata o di pornografia.
Art. 45 del Testo Unico: obblighi di differenziazione dell’offerta televisiva in riferimento alla necessità del trasmittente di programmi con finalità educative, informative, formative e culturali, in modo proporzionato in ogni fascia oraria.
Decreto legislativo 30 dicembre 1993, n.558: precisa compiti specifici e obblighi della concessionaria del servizio.I tre gruppi di interesse: 1) garantire la trasmissione di programmi specificatamente destinata ai minori; 2) l’introduzione, a carico della concessionaria, di limiti modali all’attività televisiva in funzione della “salvaguardia” dei minori e anche di obblighi positivi; 3) l’introduzione di criteri di misurazione della qualità delle trasmissioni televisive.
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Convenzioni Internazionali
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo: approvata a New York il 20 novembre 1989 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificata dall’Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.
La rilevanza della Convenzione risiede nell’approccio globale offerto ai problemi dell’infanzia: in essa trova voce e ascolto non solo il bambino “caso limite”, vittima della guerra e dello sfruttamento, ma anche il “bambino comune”, colto nella normalità della sua vita quotidiana.
Convenzione Europea sulla televisione transfrontaliera: firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dall’Italia con la legge 5 ottobre 1991, n. 327.
I programmi televisivi devono rispettare la dignità della persona umana ed i diritti fondamentali dell’uomo, non devono essere contrari alla decenza, contenere scene pornografiche, né mettere in risalto la violenza o essere suscettibili di incitare all’odio della razza; se presentino contenuti che possano pregiudicare lo sviluppo fisico, psichico e morale di bambini o adolescenti non dovranno essere trasmessi nella fascia oraria che li vede spettatori.
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Codici di autoregolamentazione
Codice di autoregolamentazione Tv e minori:
1) richiamo dei principali fondamenti costituzionali e internazionali della tutela del fanciullo;
2) principi generali e normativa di dettaglio:
a) norme di comportamento;b) norme di diffusione e di
attuazione. Le norme di
comportamento disciplinano:
la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive;
i criteri che devono guidare la programmazione della “televisione per tutti”, tenendo come riferimenti i “programmi di informazione”, “film, fiction e spettacoli vari” e le “trasmissioni di intrattenimento”.
Codice media e minori: unico codice di autoregolamentazione di portata più ampia, riferibile ai nuovi e vecchi media.
Codice media e minori: serie di provvedimenti ai quali le emittenti radiotelevisive e i fornitori di contenuti devono attenersi nella trasmissione di programmi di carattere sportivo. Evitare ogni forma di incitazione o di legittimazione di comportamenti contrari alla legge; evitare espressioni minacciose o ingiuriose nei confronti di atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell'ordine, etnie e religioni; garantire che il commento degli eventi sportivi rispetti la dignità delle persone.
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Codici deontologici dell’attività giornalistica
Codice relativo al trattamento dei dati
personali nell'esercizio dell'attività
giornalistica: obbligo, da parte dei
giornalisti, di tutela dei dati personali dei
minori.
Carta dei doveri del giornalista: non può essere pubblicato il nome o qualsiasi elemento che possa ricondurre all’identificazione del minore, protagonista attivo o vittima del reato. Deve essere evitata ogni possibile strumentalizzazione da parte di adulti, portati a rappresentare o a far prevalere esclusivamente il proprio interesse, deve essere accuratamente valutato se la diffusione della notizia giovi all’interesse del minore.
Carta di Treviso (integrato dal
Vademecum del 25 novembre 1995 e
ancora il 30 marzo 2006): sviluppare
un’informazione funzionale alla crescita
di una nuova cultura dell’infanzia e
dell’adolescenza. Al centro il principio di
difendere l'identità, la personalità e i diritti del
minore vittima, colpevole di reati, o
comunque coinvolto in situazioni che
potrebbero compromettere la sua
psiche.
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Gli organismi di vigilanza
Garante dell’editoria
Garante per la radiodiffusione e
l’editoria
Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni
istituita dalla legge 249 del 31 luglio 1997
L’Agcom è innanzitutto un’autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all’Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini. L’Agcom vigila affinché i diritti degli utenti siano pienamente garantiti. L’Autorità verifica le modalità di distribuzione dei prodotti e la trasparenza delle comunicazioni rivolte al pubblico e può direttamente intervenire nelle controversie insorte tra cittadini e operatori.
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La pubblicità
Nozione legale di “pubblicità”:
comunicazione rivolta ad un pubblico per stimolarlo, direttamente o indirettamente, al compimento di un certo atto economico consistente, in genere, nell’acquisto di beni o servizi.
Il primo testo normativo che ha aperto la strada a quella che pare essere l’attuale nozione giuridica di “pubblicità” è stato, in Italia,il Codice di autodisciplina pubblicitaria, secondo il quale il termine “comprende ogni comunicazione, anche istituzionale, diretta a promuovere la vendita di beni o servizi quali che siano i mezzi utilizzati”, mentre l’espressione “messaggio” include “qualsiasi forma di presentazione al pubblico del prodotto”.
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Decreto ministeriale n. 425 del 30 novembre 1991:prevede un art. 3 appositamente dedicato ai minori. “La pubblicità televisiva, allo scopo di impedire ogni pregiudizio morale o fisico ai minorenni, non deve:- esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio sfruttandone l’inesperienza o la credulità;- esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;- sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, insegnanti o in altre persone; - mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose.”
Art. 3 comma 5 della legge n.122 del 1998: introduce una tutela del minore per la quale viene vietata l’interruzione pubblicitaria all’interno di alcune categorie di trasmissioni: notiziari, rubriche di attualità, documentari, programmi religiosi e programmi per bambini di durata inferiore ai trenta minuti.
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In Europa …
FranciaFrancia
GermaniaGermania
Gran BretagnaGran Bretagna
OlandaOlanda
SpagnaSpagna
SveziaSvezia
Tutti i Paesi partirono dalla Direttiva TSF.
Considerano la tutela dei minori sia per quanto riguarda la
televisione che la pubblicità.
Ogni Paese si divide in una duplice regolamentazione:
Livello istituzionale Livello autodisciplinare
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In Europa …
L’ItaliaItalia è caratterizzata da un impianto legislativo ampio. Vigono diverse leggi e altrettanti codici.
Francia, Germania, GranFrancia, Germania, Gran Bretagna e SpagnaBretagna e Spagna sono Paesi anch’essi caratterizzati dalla stessa ricchezza.
Il sistema olandesesistema olandese risulta essere più ridotto.
Per la Sveziala Svezia le norme sono ridotte a causa delle dimensioni mediatiche limitate del mercato svedese. La televisione è uno strumento poco utilizzato, soprattutto dai bambini. E’ tra i Paesi europei meno fruitori di tale mezzo.
In generale ogni Paeseogni Paese adotta, come misura preventiva, l’uso di segnaletica e fasce orarie per distinguere la trasmissione di programmi con contenuti diversi.
Uno strumento che i genitori genitori britannicibritannici apprezzano e del quale hanno fiducia è il cosiddetto “watershed” (spartiacque), ossia il divieto di trasmettere, prima delle ore 21.00, programmi vietatati ai minori.
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Grazie ai mass-media il ricevente diventa pubblico, unito verso il mezzo di comunicazione di massa.
Questa collettività, nello specifico, è costituita da differenti persone, con caratteristiche personali proprie e, soprattutto, fasce di età disomogenee.Il “minore”, a causa sua naturale credulità ed inesperienza, non possiede ancora una maturità propria di un adulto che può affrontare con occhio critico il mezzo televisivo.
Concludendo …
E’ necessario:- Un’appropriata tutela legislativa che protegga il minore di fronte al mezzo televisivo e “dentro”, quindi non solo come spettatori ma anche attore della comunicazione mediale.Questa tutela deve essere chiara, radicata, forte ed elastica, per ogni novità ed evenienza;- Un ambiente familiare e culturale presente;- La scuola, come mezzo educativo.
Grazie
Elisa Pastorino