Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa

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Minori, televisione e Minori, televisione e pubblicità: pubblicità: tutela giuridica tutela giuridica in Italia e in Europa in Italia e in Europa Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale di Elisa di Elisa Pastorino Pastorino Università degli Studi di Pavia

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Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale. di Elisa Pastorino. Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa. Università degli Studi di Pavia. Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa. - PowerPoint PPT Presentation

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Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in

Editoria e Comunicazione Multimediale

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Bambini e Tv: come la guardano?

“Che cosa fa la tv ai bambini?Se non ha conseguenze dirette sui comportamenti, contribuisce però a pensare il mondo.”

Se è vero che la Tv accresce la possibilità di scoprire il mondo, il rischio è che il mondo appaia come uno spettacolo e non si riesca più a distinguere la realtà dalla finzione e, quindi, aumenti il fattore influenzabilità.

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I produttori di tv fanno business, cercano l’audience, lavorano per primeggiare nello show, vogliono più pubblicità, hanno come fine l’intrattenimento delle masse; hanno costituito un gigantesco asilo d’infanzia, più importante, influente, seducente di tutti gli asili e le scuole del mondo.

Il 3 gennaio 1954, data di inizio delle trasmissioni regolari, il segnale televisivo raggiungeva il 34 %.

Oggi, la televisione rappresenta il medium dominante, sia in termini di

quantità di tempo speso, che di utilizzatori raggiunti.

Tutti i ragazzi, in ogni Paese europeo, guardano la televisione.

La comunicazione televisiva

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Come non risulta facile decifrare l’emittente, l’offerta e i messaggi, sarà ancora più complesso comprendere l’uso che ne fanno milioni di telespettatori, soprattutto se giovanissimi.

Non tutti i bambini fanno lo stesso uso della stessa immagine; la percezione varia a livello individuale, di ceto, di identità culturale.

“… E consideriamo allora così facilmente che i fanciulli abbiano a

sentire da chi capita le favole immaginarie che capitano, e abbiano

a ricevere nelle anime le loro opinioni per lo più contrarie a quelle che

quando saranno grandi riterremmo che debbano avere? Non lo

concederemo in nessun modo.Dovremmo sorvegliare i compositori

delle favole e, quando ne facciano una bella adottarla, e quando non sia tale scartarla. Il giovane non è in grado di giudicare che cosa sia allegoria e che

cosa no; ma quella persuasione ch’egli si sia fatto a quell’età suole diventare indelebile e immutabile.”

Platone

La percezione dei messaggi televisivi

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Il “ nag factor”

I bambini amano la pubblicità e nevengono influenzati.

“Influenzare” è la parola d’ordine allabase del “nag factor”: fattore assillo.

E’ il tormento che un bambino, ben condizionato dalla pubblicità, dà aisuoi genitori (o parenti) affinchéacquistino per lui un determinato prodotto, gli consentano di vestirsi ecomportarsi in un certo modo, dimangiare determinati alimenti. L’obiettivo della pubblicità sui bambini è

triplice:- renderli insistenti nella richiesta di determinati prodotti a loro indirizzati;- ottenere che, con le loro richieste,influenzino gli acquisti degli adulti;- fidelizzarli

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Il “ minore” e la sua posizione nella comunicazione mediale

E’ colui per il quale vi è unapresunzione assoluta di assenza di capacità di intendere e di volere.

E’ necessario tutelare i diritti e l’integrità psichica e morale dei minori che si trovano davanti allo schermo, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0-14 anni).

Minore telespettatore: “davanti alla Tv” soggetto attivo: “ dentro la Tv”

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Quadro legislativo di riferimentominore-televisione

Livello legislativo

Livello Costituzionale

Livello Comunitario

Disciplina Nazionale

Convenzioni Internazionali

Livello autodisciplinare

Codice di autoreg. Tv e minori

Codicemedia e minori

Codice media e sport

Codici deontologiciattività giornalistica

Carta di Treviso

Trattamento dei dati personali

Carta dei doveri del giornalista

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Livello Costituzionale

- art.31 comma 2 Cost.:impone alla Repubblica di proteggere “l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

- art. 21 comma 6 Cost.:individua nel “buon costume” un limite alla libertà di manifestazione del pensiero.

- art. 41 comma 2:subordina il libero svolgimento dell’iniziativa economica privata a condizione che essa non si ponga “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Livello Comunitario

- Direttiva europea 89/552/CEE:Direttiva Televisione Senza Frontiere (TSF), intitolata “ Tutela dei minori e ordine pubblico”. Pietra angolare della politica audiovisiva dell'Unione europea, si basa su due principi fondamentali: la libera circolazione dei programmi televisivi europei nell'ambito del mercato interno e l'obbligo, per le reti televisive, di riservare, qualora possibile, più della metà del tempo di trasmissione ad opere europee ("quote di diffusione").Si prefigge, al pari, di tutelare obiettivi d'interesse pubblico quali la diversità culturale, la protezione dei minori e il diritto di rettifica.

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Livello Comunitario

La direttiva TSF:in relazione al contenuto delle trasmissioni, impone di distinguere tra le trasmissioni indirizzate ai minori e quelle destinate ad un pubblico adulto.

Art. 22 paragrafo 1: per le emittenti vige il divieto generale di trasmettere programmi destinati ai minori che possano “nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita”.

Paragrafo 2: tale previsione deve essere seguita anche per quelle trasmissioni che non siano direttamente indirizzate ad un pubblico di minori, ma da loro visibili perché trasmessi in orari in cui essi stessi si trovano davanti al video.

Paragrafo 3: gli Stati membri dovranno fare precedere i programmi da un’ avvertenza acustica e mediante la presenza di un simbolo durante tutto il corso della trasmissione (parental controll).

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Disciplina Nazionale

Legge 3 maggio 2004, n.112: “norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione", adottata con il d.lgs. n.117 del 31 luglio 2005.

L’art. 4 (comma 1, lettera b): in funzione di tutela degli utenti e a garantire i diritti fondamentali delle persone vieta alcune tipologie di trasmissioni: a) che contengano messaggi cifrati o di carattere generale; b) che contengano incitamenti all’odio; c) che, anche in relazione all’orario di trasmissione, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico, morale dei minori; d) che presentino scene di violenza gratuita o insistita o efferata o di pornografia.

Art. 45 del Testo Unico: obblighi di differenziazione dell’offerta televisiva in riferimento alla necessità del trasmittente di programmi con finalità educative, informative, formative e culturali, in modo proporzionato in ogni fascia oraria.

Decreto legislativo 30 dicembre 1993, n.558: precisa compiti specifici e obblighi della concessionaria del servizio.I tre gruppi di interesse: 1) garantire la trasmissione di programmi specificatamente destinata ai minori; 2) l’introduzione, a carico della concessionaria, di limiti modali all’attività televisiva in funzione della “salvaguardia” dei minori e anche di obblighi positivi; 3) l’introduzione di criteri di misurazione della qualità delle trasmissioni televisive.

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Convenzioni Internazionali

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo: approvata a New York il 20 novembre 1989 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificata dall’Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

La rilevanza della Convenzione risiede nell’approccio globale offerto ai problemi dell’infanzia: in essa trova voce e ascolto non solo il bambino “caso limite”, vittima della guerra e dello sfruttamento, ma anche il “bambino comune”, colto nella normalità della sua vita quotidiana.

Convenzione Europea sulla televisione transfrontaliera: firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dall’Italia con la legge 5 ottobre 1991, n. 327.

I programmi televisivi devono rispettare la dignità della persona umana ed i diritti fondamentali dell’uomo, non devono essere contrari alla decenza, contenere scene pornografiche, né mettere in risalto la violenza o essere suscettibili di incitare all’odio della razza; se presentino contenuti che possano pregiudicare lo sviluppo fisico, psichico e morale di bambini o adolescenti non dovranno essere trasmessi nella fascia oraria che li vede spettatori.

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Codici di autoregolamentazione

Codice di autoregolamentazione Tv e minori:

1) richiamo dei principali fondamenti costituzionali e internazionali della tutela del fanciullo;

2) principi generali e normativa di dettaglio:

a) norme di comportamento;b) norme di diffusione e di

attuazione. Le norme di

comportamento disciplinano:

la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive;

i criteri che devono guidare la programmazione della “televisione per tutti”, tenendo come riferimenti i “programmi di informazione”, “film, fiction e spettacoli vari” e le “trasmissioni di intrattenimento”.

Codice media e minori: unico codice di autoregolamentazione di portata più ampia, riferibile ai nuovi e vecchi media.

Codice media e minori: serie di provvedimenti ai quali le emittenti radiotelevisive e i fornitori di contenuti devono attenersi nella trasmissione di programmi di carattere sportivo. Evitare ogni forma di incitazione o di legittimazione di comportamenti contrari alla legge; evitare espressioni minacciose o ingiuriose nei confronti di atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell'ordine, etnie e religioni; garantire che il commento degli eventi sportivi rispetti la dignità delle persone.

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Codici deontologici dell’attività giornalistica

Codice relativo al trattamento dei dati

personali nell'esercizio dell'attività

giornalistica: obbligo, da parte dei

giornalisti, di tutela dei dati personali dei

minori.

Carta dei doveri del giornalista: non può essere pubblicato il nome o qualsiasi elemento che possa ricondurre all’identificazione del minore, protagonista attivo o vittima del reato. Deve essere evitata ogni possibile strumentalizzazione da parte di adulti, portati a rappresentare o a far prevalere esclusivamente il proprio interesse, deve essere accuratamente valutato se la diffusione della notizia giovi all’interesse del minore.

Carta di Treviso (integrato dal

Vademecum del 25 novembre 1995 e

ancora il 30 marzo 2006): sviluppare

un’informazione funzionale alla crescita

di una nuova cultura dell’infanzia e

dell’adolescenza. Al centro il principio di

difendere l'identità, la personalità e i diritti del

minore vittima, colpevole di reati, o

comunque coinvolto in situazioni che

potrebbero compromettere la sua

psiche.

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Gli organismi di vigilanza

Garante dell’editoria

Garante per la radiodiffusione e

l’editoria

Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni

istituita dalla legge 249 del 31 luglio 1997

L’Agcom è innanzitutto un’autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all’Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini. L’Agcom vigila affinché i diritti degli utenti siano pienamente garantiti. L’Autorità verifica le modalità di distribuzione dei prodotti e la trasparenza delle comunicazioni rivolte al pubblico e può direttamente intervenire nelle controversie insorte tra cittadini e operatori.

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La pubblicità

Nozione legale di “pubblicità”:

comunicazione rivolta ad un pubblico per stimolarlo, direttamente o indirettamente, al compimento di un certo atto economico consistente, in genere, nell’acquisto di beni o servizi.

Il primo testo normativo che ha aperto la strada a quella che pare essere l’attuale nozione giuridica di “pubblicità” è stato, in Italia,il Codice di autodisciplina pubblicitaria, secondo il quale il termine “comprende ogni comunicazione, anche istituzionale, diretta a promuovere la vendita di beni o servizi quali che siano i mezzi utilizzati”, mentre l’espressione “messaggio” include “qualsiasi forma di presentazione al pubblico del prodotto”.

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Decreto ministeriale n. 425 del 30 novembre 1991:prevede un art. 3 appositamente dedicato ai minori. “La pubblicità televisiva, allo scopo di impedire ogni pregiudizio morale o fisico ai minorenni, non deve:- esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio sfruttandone l’inesperienza o la credulità;- esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;- sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, insegnanti o in altre persone; - mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose.”

Art. 3 comma 5 della legge n.122 del 1998: introduce una tutela del minore per la quale viene vietata l’interruzione pubblicitaria all’interno di alcune categorie di trasmissioni: notiziari, rubriche di attualità, documentari, programmi religiosi e programmi per bambini di durata inferiore ai trenta minuti.

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In Europa …

FranciaFrancia

GermaniaGermania

Gran BretagnaGran Bretagna

OlandaOlanda

SpagnaSpagna

SveziaSvezia

Tutti i Paesi partirono dalla Direttiva TSF.

Considerano la tutela dei minori sia per quanto riguarda la

televisione che la pubblicità.

Ogni Paese si divide in una duplice regolamentazione:

Livello istituzionale Livello autodisciplinare

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In Europa …

L’ItaliaItalia è caratterizzata da un impianto legislativo ampio. Vigono diverse leggi e altrettanti codici.

Francia, Germania, GranFrancia, Germania, Gran Bretagna e SpagnaBretagna e Spagna sono Paesi anch’essi caratterizzati dalla stessa ricchezza.

Il sistema olandesesistema olandese risulta essere più ridotto.

Per la Sveziala Svezia le norme sono ridotte a causa delle dimensioni mediatiche limitate del mercato svedese. La televisione è uno strumento poco utilizzato, soprattutto dai bambini. E’ tra i Paesi europei meno fruitori di tale mezzo.

In generale ogni Paeseogni Paese adotta, come misura preventiva, l’uso di segnaletica e fasce orarie per distinguere la trasmissione di programmi con contenuti diversi.

Uno strumento che i genitori genitori britannicibritannici apprezzano e del quale hanno fiducia è il cosiddetto “watershed” (spartiacque), ossia il divieto di trasmettere, prima delle ore 21.00, programmi vietatati ai minori.

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Grazie ai mass-media il ricevente diventa pubblico, unito verso il mezzo di comunicazione di massa.

Questa collettività, nello specifico, è costituita da differenti persone, con caratteristiche personali proprie e, soprattutto, fasce di età disomogenee.Il “minore”, a causa sua naturale credulità ed inesperienza, non possiede ancora una maturità propria di un adulto che può affrontare con occhio critico il mezzo televisivo.

Concludendo …

E’ necessario:- Un’appropriata tutela legislativa che protegga il minore di fronte al mezzo televisivo e “dentro”, quindi non solo come spettatori ma anche attore della comunicazione mediale.Questa tutela deve essere chiara, radicata, forte ed elastica, per ogni novità ed evenienza;- Un ambiente familiare e culturale presente;- La scuola, come mezzo educativo.

Grazie

Elisa Pastorino