Mario Catania Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - Regione Marche · 2014. 3. 26. ·...
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
DECRETO 10 dicembre 2013 Modifica del decreto 22 dicembre 2009, n. 30125, e ss.mm.ii., recante
«Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento
(CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale». (14A01644)
(GU n.51 del 3-3-2014)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio
2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Vista la direttiva 2000/60/CE e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto ministeriale del Ministero delle politiche
agricole e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato
dal decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole e
forestali 13 maggio 2011, n. 10346 e dal decreto ministeriale del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 22 dicembre 2011,
n. 27417, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi
del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale»;
Visto il decreto ministeriale del Ministero delle politiche
agricole e forestali 7 aprile 2006, n. 109, recante criteri e norme
tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
Visto l'art. 36, commi 7-ter e 7-quater, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito in legge del 17 dicembre 2012, n.
221, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2012;
Visto, in particolare, il comma 7-quater, il quale prescrive che
«nelle more della attuazione del comma 7-ter, e comunque per un
periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, nelle zone
vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le
zone non vulnerabili»;
Visto l'art. 27 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che abroga il
comma 7-quater dell'art. 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Ritenuto necessario modificare per maggiore chiarezza applicativa
lo standard 5.2 «introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua»;
Ritenuto altresi' di dover aggiornare i riferimenti normativi
relativi ai criteri di Gestione obbligatoria B9 e B11;
D'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancita nella
seduta del 17 ottobre 2013;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'Allegato 1 e 2 del decreto ministeriale del 22 dicembre
2009, n. 30125, e ss.mm.ii.
Gli atti B9 e B11 vengono sostituiti dagli atti B9 e B11 allegati
al presente decreto.
Lo standard 5.2 viene sostituito dallo standard 5.2. allegato al
presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Gli impegni contenuti negli allegati al presente decreto si
applicano a partire dall'anno 2014.
Roma, 10 dicembre 2013
Il Ministro: De Girolamo
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF foglio n. 443
Allegato
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