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MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014 2016 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2014 2016

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MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA

DEL TERRITORIO E DEL MARE

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2014 – 2016

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ

2014 – 2016

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SEZIONE I

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2014 – 2016

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1. PREMESSA 4

2. METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 8

3. ANALISI DELLE ATTIVITA’ DELLE AREE A RISCHIO 12

3.1. Direzione degli Affari Generali e del Personale 12

3.2. Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali 19

3.3. Direzione per la Protezione della Natura e del Mare 39

3.4. Ispettorato Generale 42

3.5. Direzione Generale per la tutela del Territorio e delle Risorse Idriche 48

3.6. Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia 56

4. ELENCO DELLE LINEE DI ATTIVITÀ OGGETTO DI MAPPATURA ED ESITI DELLA

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL “RISCHIO CORRUZIONE”. 70

5. CONTRIBUTI STAKEHOLDER 75

6. PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO

CORRUZIONE 77

AREA A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE 77

AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. 82

AREA C E D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI

DESTINATARI PRIVI DI E/O CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER

IL DESTINATARIO 84

7. ULTERIORI MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO. 85

8. SEGNALAZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE DI CONDOTTE ILLECITE DI CUI SIA

VENUTO A CONOSCENZA (c.d. Whistleblowing) 86

9. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE 87

SEZIONE II 90

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2014 - 2016 90

1. Introduzione: Organizzazione e funzioni dell’amministrazione 91

2. Le principali novità. 93

3. Obiettivi strategici in materia di trasparenza e collegamenti con il Piano della performance. 96

4. Descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholder 97

5. Tempi e modalità di adozione del Programma da parte degli Organi di vertice. 98

6. Iniziative di comunicazione della Trasparenza 100

7. Processo di attuazione del Programma 100

8. Monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza. 101

9 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico. 102

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1. PREMESSA

Il presente PTPC si articola in:

Una parte introduttiva, che comprende:

il quadro normativo di riferimento;

il concetto di corruzione;

la sintetica descrizione delle azioni preliminari poste in essere per l’elaborazione del

piano;

gli obiettivi e i destinatari del Piano;

il collegamento del Piano con il ciclo della Performance

le indicazioni circa l’entrata in vigore, la durata e le tempistiche di aggiornamento.

Una seconda parte, in cui sono riportati:

la metodologia seguita per la predisposizione del Piano;

un’analisi descrittiva dei processi, dei sub-processi e delle attività maggiormente

esposte a rischio corruzione posta in essere dai referenti per la prevenzione della

corruzione di ciascuna Struttura di livello dirigenziale generale del Ministero;

un elenco, in forma tabellare, delle linee di attività e dei procedimenti individuati dai

Referenti per la prevenzione della corruzione come ricadenti nelle c.d. aree a rischio

di corruzione comuni o obbligatorie, con indicazione delle rispettive valutazioni

complessive di esposizione al rischio;

i contributi degli stakeholder ai fine della predisposizione del Piano;

la programmazione delle misure da attuare ai fini della mitigazione e prevenzione

dei rischi mappati per ciascuna delle aree a rischio di corruzione comuni o

obbligatorie;

regolamentazione delle modalità di segnalazione di illeciti da parte del dipendente

(c.d. whistleblowing).

Allegati (n. 2)

1.1. Il quadro normativo di riferimento

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione, di seguito “Legge”), entrata

in vigore dal 28 novembre 2012, introduce nuove disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, in attuazione di

obblighi internazionali sottoscritti nella materia.

In particolare, tale Legge ha come fine prioritario quello di corrispondere agli obblighi

derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione

di Merida) e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27

gennaio 1999 (Convenzione di Starsburgo).

La Legge ha delineato un meccanismo di prevenzione dei fenomeni corruttivi basato,

a livello nazionale, sul Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e, a livello di singola

amministrazione, sul Piano triennale di prevenzione della corruzione.

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Con delibera della CIVIT – Autorità Nazionale Anticorruzione - (ora ANAC) n. 72 in

data 11 settembre 2013, è stato approvato il P.N.A. , che costituisce la base per l’adozione del

presente Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.).

Si riportano, inoltre, di seguito le principali fonti normative esaminate ai fini della

predisposizione del presente Piano, unitamente alla stessa legge 6 novembre 2012, n. 190 e al

menzionato Piano Nazionale Anticorruzione:

- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni";

- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati

in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre

2012, n. 190";

- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165”;

- delibera n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche

amministrazioni";

- Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 “Regolamento recante

riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

- delibera CIVIT (oggi ANAC) n. 6/2013 “Linee guida relative al ciclo di gestione della

performance per l’annualità 2013”.

1.2. Il concetto di corruzione

Essendo il P.N.A. uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione

nell’ambito del medesimo P.N.A. viene inteso in un’accezione ampia. Esso è comprensivo

delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte

di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Come chiarito nello stesso P.N.A., “le situazioni rilevanti sono più ampie della

fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da

comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione

disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a

prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento

dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero

l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia

nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.”

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1.3. Azioni preliminari alla predisposizione del Piano

Nelle more dell’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione di cui all’art. 1, comma

4, della legge n. 190/2012 e successivamente alla sua adozione, il Responsabile della

prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2013, ha dato

impulso alle seguenti azioni di natura organizzativa:

a) Nomina del Responsabile anticorruzione;

b) Nomina dei Referenti;

c) Avvio della fase mappatura dei rischi;

d) Misure per la gestione del rischio;

e) Avvio stesura schema del codice di comportamento dell’amministrazione.

1.4. Obiettivi del Piano

In linea generale, il Piano individua una serie di misure e comportamenti la cui

attuazione intende favorire la prevenzione dei fenomeni di corruzione, oltreché il regolare e

corretto andamento dell’azione amministrativa ed una maggiore tutela dell’immagine

dell’amministrazione.

L’attuazione del presente Piano, dunque, si propone di rafforzare i principi di legalità,

di correttezza e di trasparenza nella gestione complessiva delle attività di competenza

dell’amministrazione.

1.5. Destinatari del Piano

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati

identificati come tenuti ad osservare il presente Piano:

a) il Segretario Generale;

b) personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione;

c) tutto il personale dipendente (incluso il personale comandato presso il Ministero), con

qualifica dirigenziale - di prima e seconda fascia - e non dirigenziale;

d) i collaboratori e consulenti;

e) i componenti di Comitati, di Commissioni e, in generale, di Organismi di supporto e/o

strumentali al Ministero.

1.6. Obbligatorietà del Piano

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati al precedente punto 1.5. di osservare

scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano. A tale fine il

responsabile della prevenzione della corruzione dovrà disporre di congrue strutture e risorse

per assicurare la piena attuazione e gestione del Piano.

La violazione, da parte dei dipendenti, delle misure di prevenzione previste dal

presente Piano costituisce illecito disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 14,

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della legge n. 190/2012 ed integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio per violazione

del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ferme restando le ipotesi in cui tale

violazione dà luogo a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico

dipendente.

Per quanto attiene agli altri soggetti incaricati, esterni all’Amministrazione, indicati al

precedente punto, la violazione del presente piano o del codice di comportamento, può

costituire giusta causa di decadenza o risoluzione del rapporto, oggetto di esplicita clausola

ad hoc prevista nei modelli degli atti di conferimento dell’incarico.

1.7. Collegamento con il ciclo della Performance

L’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede che “le

misure del Programma triennale (per la trasparenza e l’integrità) sono collegate, sotto

l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione

della corruzione” e che, “a tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano

di prevenzione della corruzione”.

La delibera CIVIT (ora ANAC) n. 6/2013 “Linee guida relative al ciclo di gestione

della performance per l’annualità 2013si propone”, tra l’altro, la promozione di un ciclo della

performance “integrato” che comprenda gli ambiti relativi alla performance, agli standard di

qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità e, successivamente all’adozione del relativo

Piano, alle misure in tema di prevenzione e contrasto della corruzione.

In particolare, detta delibera individua, tra gli elementi prioritari da considerare ai fini

della redazione del Piano della performance, il coordinamento e l’integrazione fra gli ambiti

relativi alla performance, alla qualità, alla trasparenza, all’integrità e alla prevenzione della

corruzione.

Viene chiarito, inoltre, che un’efficace integrazione tra gli strumenti di avvio del ciclo

di gestione della performance si può realizzare facendo in modo che le misure contenute nei

Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità diventino veri e propri obiettivi da inserire

nel Piano della performance. In questo modo “l’attuazione della trasparenza e dell’integrità

può costituire una responsabilità organizzativa oggetto di valutazione organizzativa e

individuale”.

In tale ultima prospettiva, in linea con le previsioni di legge in materia di trasparenza e

con quanto disposto con delibera CIVIT n. 6/2013 “Linee guida relative al ciclo di gestione

della performance per l’annualità 2013” e nel Piano delle Performance 2013-2015 è stato

appositamente definito per ogni CDR un apposito “Obiettivo operativo”, denominato

“Contributo alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e

all'aggiornamento del Programma per la trasparenza e l'integrità”, nell’intento, appunto, di

realizzare la necessaria integrazione tra gli strumenti di avvio del ciclo di gestione della c.d.

performance, facendo in modo che le misure che da inserire nel Piano triennale di

prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

divengano veri e propri obiettivi, oggetto di valutazione organizzativa e individuale.

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1.8. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPC entra in vigore dalla data di registrazione da parte degli Organi di controllo

del provvedimento di relativa approvazione da parte del Ministro pro tempore dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare.

Ha validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun

anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L’aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

a) eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di

prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;

b) cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le

attribuzioni, l'attività o l'organizzazione del Ministero;

c) emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di

predisposizione del P.T.P.C.

Ciascun Referente segnala al Responsabile per la prevenzione della corruzione le

proposte di modifica e/o integrazione che intende apportare al Piano, evidenziando le

motivazioni della proposta, l’analisi e la valutazione dei rischi.

2. METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

Come accennato in premessa, ai fini della predisposizione del presente Piano, si è dato

impulso alle seguenti azioni di natura organizzativa:

a) Individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare prot. n. 123 in data 16 aprile 2013, registrato dal

coesistente Ufficio Centrale di Bilancio in data 2 maggio 2013 (visto n. 199), si è provveduto

ad individuare il Segretario Generale pro tempore del medesimo Ministero quale

Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza.

b) Individuazione dei Referenti per l’attuazione del Piano Anticorruzione.

Con decreto prot. n. 36970/SG del 21/10/2013, il Responsabile della prevenzione

della corruzione ha provveduto ad individuare presso ciascuna Struttura di livello generale del

Ministero, nella persona dei Dirigenti Generali pro-tempore delle stesse, un Referente per la

prevenzione della corruzione, alla luce della Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, recante “legge

190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, nonché in coerenza con la Legge n. 190/2012

e con le previsioni di cui all’art. 16, comma 1, lett. l-bis, l-ter, l-quater del D. Lgs. n. 165 del

2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150 del 2009 e dal d.l. n. 95 del 2012, convertito nella

legge n. 135 del 2012.

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Pertanto, sono individuati Referenti per la prevenzione della corruzione i Dirigenti

Generali pro-tempore di ciascuna Struttura di livello generale del Ministero. Detti Dirigenti,

per gli aspetti di rispettiva competenza, svolgono i compiti di Referenti per la prevenzione

della corruzione anche con riferimento alle funzioni e alle attività demandate ai Comitati e/o

Commissioni e/o Osservatori e/o Albi a qualsiasi titolo eventualmente operanti nell’ambito

e/o a supporto delle medesime Strutture di livello dirigenziale generale.

I Referenti per la prevenzione della corruzione, per gli ambiti e le funzioni di

rispettiva competenza, sono chiamati a svolgere i seguenti compiti:

collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione, elaborando

proposte ai fini della individuazione delle aree esposte a più elevato il rischio

corruzione (c.d. mappatura dei rischi) e delle connesse misure di prevenzione del

rischio medesimo;

forniscono tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione ogni

supporto richiesto ai fini dell’attuazione della normativa in materia di prevenzione

della corruzione, nonché del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano triennale per

la prevenzione della corruzione del Ministero, concorrendo alla definizione delle

misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e al controllo del

rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali, secondo le

previsioni di legge, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano triennale per la

prevenzione della corruzione del Ministero, é più elevato il rischio corruzione svolte

nell'ufficio disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei

casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

La mancata risposta alle richieste di collaborazione del Responsabile della

prevenzione della corruzione da parte dei Referenti per la prevenzione della corruzione è

suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.

c) Mappatura dei rischi

Il responsabile della prevenzione della corruzione ha dato impulso ad una prima

ricognizione delle c.d. aree a rischio corruzione presso tutte le strutture ministeriali

interessate.

Lo stesso Responsabile ha altresì intrapreso un’iniziativa di consultazione pubblica,

avente ad oggetto la predisposizione del P.T.P.C., con il coinvolgimento di tutti i principali

stakeholder dell’amministrazione.

Sulla questione specifica della mappatura delle aree a rischio di corruzione si sono

svolti incontri, in coordinamento con l’OIV, con tutte le Strutture ministeriali, in esito ai quali

è stata trasmessa a tutte le Strutture ministeriali interessate una tabella finalizzata a supportare

gli uffici nella mappatura delle aree a rischio di corruzione, utilizzando come base di dati gli

esiti del censimento dei processi e delle linee di attività effettuato nell’ambito delle procedure

relative all’attivazione del sistema informatico per il controllo di gestione (c.d. CO.RI.GE).

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d) Le misure per la gestione del rischio

La mappatura, unitamente alla individuazione delle aree a rischio, ha riguardato altresì

l’individuazione dei seguenti aspetti:

misure di prevenzione per la c.d. minimizzazione del rischio;

obblighi di trasparenza;

percorsi di formazione professionale.

e) redazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell’amministrazione

Lo strumento del codice di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale

in quanto le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il

comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l’azione amministrativa.

Nel corso del mese di ottobre 2013, il Ministero ha avviato una “Procedura di

partecipazione pubblica per l'approvazione dello schema del codice di comportamento dei

dipendenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”, pubblicando

detto schema di Codice sul sito istituzionale del Ministero al fine di ottenere osservazioni ed

indicazioni, oltre che dai soggetti qualificati (Ufficio per i procedimenti disciplinari e OIV),

anche dal personale interessato.

Entro il mese di ottobre 2014 si prevede di adottare e pubblicare la stesura definitiva

del codice in parola.

f) Contributi delle Strutture ministeriali

Ciascuna Struttura ministeriale è stata chiamata a svolgere, in linea con le previsioni

del P.N.A, le seguenti azioni:

I. Valutazione di quei procedimenti (o fasi degli stessi) ed attività ricadenti nell’ambito delle

aree di rischio obbligatorie e comuni individuate come tali dalla normativa (art. 1, c. 16, L.

190/2012) e delle “sottoaree” in cui queste si articolano come elencate nel P.N.A All. 2. e

di seguito indicate:

autorizzazioni e concessioni,

scelta del contraente per lavori, servizi e forniture,

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e

privati,

concorsi e prove selettive per assunzione di personale e progressioni di carriera di cui

all’articolo 24 del d.lgs. n. 150/2009;

II. Individuazione di eventuali “aree di rischio ulteriori”, in ragione delle specificità

funzionali e di contesto;

III. Individuazione, per ciascuna area di rischio, di un catalogo dei processi da includere,

appunto, in ciascuna area, laddove ogni area potrà coincidere con l’intero processo o con

una fase soltanto dello stesso ritenuta particolarmente critica. Nella fase di prima

attuazione della normativa, si è ritenuto misura essenziale procedere quantomeno alla

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catalogazione dei processi mappati, evidenziando quali tra questi rientrino nell’ambito

delle aree di rischio c.d. obbligatorie;

IV. Valutazione del rischio, per ciascun processo mappato, secondo la metodologia descritta

nell’allegato 1 - par. b.1.2. “la gestione del rischio” del P.N.A.

Il processo di “valutazione del rischio” si articola nelle seguenti fasi:

Identificazione: i rischi vengono individuati ed inseriti in un “REGISTRO DEI

RISCHI1”

Analisi: valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze

che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del

livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico2;

Ponderazione: considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri

rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento.

V. In riferimento a ciascuna area di rischio, è stata predisposta una programmazione delle

misure di prevenzione ritenute utili al fine di ridurre la probabilità che il rischio si

verifichi, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli

indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione (monitoraggio), in relazione alle

misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190 del 2012 e dai

decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA3.

1 Vedi allegato 3 PNA

2 Vedi allegato 5 PNA

3 Vedi par. 3.1. PNA; par. b.1.2.3 allegato 1; allegato 4

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3. ANALISI DELLE ATTIVITA’ DELLE AREE A RISCHIO

Si riportano di seguito gli esiti delle analisi dei processi e dei relativi rischi di

corruzione così come elaborate, per gli ambiti di rispettiva competenza, dai Referenti per la

prevenzione della corruzione delle Strutture ministeriali.

3.1. Direzione degli Affari Generali e del Personale

La Direzione ha proceduto all’analisi delle seguenti linee di attività, prioritariamente

nell’ambito delle c.d. aree a rischio di corruzione comuni o obbligatorie.

AREA A)

a) Acquisizione e progressione del personale

Reclutamento tramite procedimento concorsuale

I principali fattori di rischio corruzione sono stati individuati come segue:

previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi

oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e

professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare

candidati particolari;

abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati

particolari;

irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di

candidati particolari;

inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità

della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato

nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove

allo scopo di reclutare candidati particolari.

b) Progressioni di carriera

Progressione tramite procedimento concorsuale di riqualificazione

Il principale fattore di rischio corruzione individuato è quello relativo all’eventualità

di progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente, allo scopo di agevolare

dipendenti/candidati particolari.

Misure di mitigazione e prevenzione del rischio.

Per entrambe le aree di rischio segnalate si individuano alcune misure utili a ridurre le

probabilità che il rischio si verifichi (prevenzione del rischio):

Puntuale applicazione ed osservanza delle norme che regolamentano tutte le fasi delle

procedure concorsuali;

Assicurare la massima trasparenza per tutte le fasi procedimentali;

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Tempestiva pubblicazione sul sito del Ministero degli atti afferenti alle procedure

selettive, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013;

Rotazione e alto grado di innovazione dei componenti delle Commissioni di concorso

o di valutazione e del Responsabile Unico del Procedimento.

AREA B)

Affidamento di lavori, servizi e forniture

In tale ambito sono stati censiti, in particolare, i seguenti procedimenti, di carattere

ricorrente, ricadenti nella competenza della Direzione:

Acquisizione di beni e servizi per il funzionamento del Comando Carabinieri per la

tutela dell’ambiente (CCTA)

Coordinamento e programmazione degli acquisti in gestione unificata

Gestione assicurazione dirigenti

Fornitura buoni pasto personale

I principali fattori di rischio corruzione individuati sono i seguenti:

Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a

favorire un’impresa;

Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi

previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa;

Misure di mitigazione e prevenzione del rischio.

Per le aree di rischio segnalate si individuano alcune misure utili a ridurre le

probabilità che il rischio si verifichi (prevenzione del rischio):

Puntuale applicazione ed osservanza delle norme che regolamentano tutte le fasi

delle procedure di affidamento;

Assicurare la massima trasparenza per tutte le fasi procedimentali;

Tempestiva pubblicazione sul sito del Ministero in ossequio a quanto previsto dal

D.Lgs. n. 33/2013;

Rotazione e alto grado di innovazione dei componenti delle Commissioni di

valutazione e di gara, del Responsabile Unico del Procedimento e degli incaricati

alle verifiche di regolarità della prestazione.

Le forniture e i servizi di cui sopra sono assicurati, quando possibile, tramite il ricorso

a convenzioni Consip o ad acquisti sulla piattaforma elettronica Acquistinrete. Pertanto il

rischio è stato valutato qualora gli stessi servizi fossero appaltati ricorrendo a gare ad

evidenza pubblica o procedure negoziate senza pubblicazione di bando o a procedure in

economia, al di fuori, quindi, delle convenzioni CONSIP o del Mercato elettronico della

pubblica amministrazione (MEPA).

Qualora il bene o il servizio non dovesse essere disponibile tramite i predetti

strumenti di acquisto si provvede, a seconda della soglia di acquisto ad agire secondo le

disposizioni vigenti. Appare evidente che in tutti questi casi in cui occorre effettuare

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comunque procedure di confronto competitivo tra più operatori, i principi di trasparenza,

rotazione, parità di trattamento ed adeguata pubblicità costituiscono principi generali

dell’evidenza pubblica.

Per gli acquisti inferiori a 40.000,00 euro, per individuare la fornitura

economicamente più vantaggiosa, si provvede o con indagine di mercato o ad acquisire

almeno tre preventivi utilizzando o l’elenco fornitori presente presso la Direzione o altri

fornitori presenti sul mercato.

Nelle presenti linee del piano anticorruzione del Ministero si ritiene, in tali settori di

esposizione al rischio di corruzione, che il corretto utilizzo delle procedure CONSIP, mercato

elettronico e procedure concorrenziali, anche semplificate, conformemente alle previsioni

legislative e regolamentari, sia strumento efficace di prevenzione di fenomeni corruttivi.

A breve sarà formalizzata la procedura finalizzata al coordinamento, da parte della

direzione AGP, della programmazione degli acquisti delle altre strutture e volta favorire la

razionalizzazione della spesa e ad evitare l’eccessiva scorta di magazzino di beni mobili e di

consumo. Attualmente la procedura relativa alla programmazione degli acquisti in gestione

unificata, prevede che il dirigente responsabile, per il tramite del consegnatario, formuli

annualmente, in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, un fabbisogno di spesa da

sottoporre all'approvazione dei titolari del centro di responsabilità amministrativa. Durante

l’anno le richieste di acquisto in gestione unificata, pervenute dai vari CDR, sono sempre

preventivamente accompagnate da una verifica del consegnatario sulle eventuali giacenze di

magazzino, nonché degli approvvigionamenti già eseguiti rispetto alle categorie

merceologiche richieste.

Infine l’Amministrazione, attraverso il gruppo di formatori interni, ha due corsi di

formazione in house per rafforzare ed aggiornare le competenze dei funzionari addetti alle

procedure di affidamento lavori e acquisto di beni e servizi.

Ufficio Cassa

L’attività del Cassiere è regolata D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 “Regolamento

concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”.

In particolare, l’attività di “maneggio valori” (buoni pasto; buoni carburante; anticipo

spese missioni, ecc), si configura, per sua natura, a rischio di corruzione in senso ampio.

Si ritiene necessario, pertanto, prevedere le seguenti misure di mitigazione e prevenzione del

rischi in parola:

- 1) Non rinnovabilità dell’incarico di Cassiere e Vice Cassiere;

- 2) Rotazione obbligatoria, almeno triennale, del personale assegnato all’Ufficio, secondo

modalità che assicurino la funzionalità dell’Ufficio;

- 3) Potenziamento e implementazione del livello di informatizzazione e automatizzazione

dei sistemi gestionali dell’Ufficio, che consenta anche un controllo giornaliero delle

operazioni eseguite e la tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione

dei medesimi sistemi.

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Ufficio del Consegnatario

L’attività del Consegnatario è regolata D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 “Regolamento

concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”.

In particolare, le attività dell’Ufficio del Consegnatario che vengono in rilievo ai fini del

presente Piano sono:

1) la conservazione e la gestione dei beni e dei magazzini in cui gli stessi beni sono

ricoverati;

2) la distribuzione degli oggetti di cancelleria, di stampati e di altro materiale di facile

consumo;

c) la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonché sul loro regolare e corretto

uso;

3) la vigilanza, le verifiche ed il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e

delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti dalle amministrazioni dello

Stato con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.

Si ritiene, pertanto, che le attività di vigilanza e custodia dei beni

dell’Amministrazione, per loro natura, ricadono tra quelle a rischio di corruzione in senso

ampio.

Si ritiene necessario, pertanto, prevedere le seguenti misure di mitigazione e

prevenzione dei rischi in parola:

1) Non rinnovabilità dell’incarico di Consegnatario e sostituto.

2) Rotazione obbligatoria, almeno triennale, del personale assegnato all’Ufficio, secondo

modalità che assicurino la funzionalità dell’Ufficio;

3) Tracciabilità, in modalità informatizzata, dei nominativi degli operatori addetti alla

consegna del materiale di facile consumo, anche informatico, del personale che ritira la

merce e del Dirigente o Funzionario che ha autorizzato la richiesta.

4) Controlli periodici e a campione presso tutti gli uffici, volti alla verifica della coerenza

dei livelli di giacenza/utilizzo del materiale assegnato rispetto ai quantitativi consegnati,

tenendo debito conto anche della data di ritiro dello stesso materiale. Di detti controlli

viene redatto apposito verbale in contraddittorio con il Dirigente di riferimento

dell’Ufficio e posto a disposizione, a richiesta, del Responsabile della prevenzione della

corruzione.

Rotazione del personale e degli incarichi

Particolare rilevanza viene affidata dalla legge n.190/2012, alla rotazione degli

incarichi quale misura preventiva del rischio corruzione. L’alternanza tra più professionisti

nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che

possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente

consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a

collusione.

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Detta misura deve essere opportunamente graduata all’interno dell’organizzazione

onde evitare rallentamenti ed interruzioni dell’attività amministrativa. In generale, fermo

restando il principio per cui la rotazione dei funzionari non potrà avvenire in concomitanza

con quella dei dirigenti, nel “regolamento interno” (da definirsi entro fine del corrente anno

nel rispetto delle regole sindacali) dovranno essere prioritariamente individuate le aree di

rischio in cui deve essere attuata la rotazione, la frequenza con cui verrà applicata la misura,

la percentuale di personale per ogni area, sottoposta al provvedimento e la modalità di

selezione del personale in sostituzione.

I titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa (Direttori Generali) propongono

al Responsabile della prevenzione la rotazione di incarichi dei Dirigenti di II fascia e del

personale in generale adibito a svolgere la propria attività in settori ad alto rischio e, laddove

venga riscontrata la necessità di effettuare tale rotazione, si attiverà una selezione volta a

verificare le competenze nel settore a rischio, con procedure comparative.

Secondo quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1, comma 10, lett.

b) il responsabile della prevenzione procede alla verifica, d’intesa con il dirigente

competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento

delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione,

assicurando il rispetto del limite quinquennale di permanenza, nello stesso ufficio e nella

medesima funzione.

Al fine di agevolare il ricambio di personale, si attiveranno in primo luogo, percorsi

formativi specifici per le aree interessate dalla mobilità e si programmeranno eventi formativi

con l’obiettivo di creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possano

essere impiegate in diversi settori, anche avvalendosi di formatori interni

all’Amministrazione. Al tempo stesso, si cercherà, compatibilmente con le dotazioni

organiche, di garantire l’affiancamento per il personale destinato ai nuovi settori lavorativi,

affinché acquisisca la necessaria competenza per lo svolgimento della nuova attività nelle

aree considerate a rischio.

a) Personale dirigenziale

Per quanto riguarda il conferimento degli incarichi dirigenziali dei settori

particolarmente esposti a rischio di corruzione, il criterio di rotazione deve essere previsto

nell’atto generale contente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali, approvato

dall’autorità di indirizzo politico. La durata dell’incarico dovrebbe essere fissata di regola al

limite minimo legale (come individuato dal combinato disposto dei commi 2 e 6 dell’art. 19

del d.lgs. 165 del 2001) e non superiore a 5 anni, compatibilmente con le risorse e,

soprattutto, nel rispetto del principio di buon andamento dell’attività amministrativa e delle

eventuali necessità di interventi tempestivi in materia ambientale.

Fermo restando il limite quinquennale, l’eventuale rinnovo dell’incarico per il

medesimo ufficio deve essere motivato, nell’atto di conferimento, da comprovate esigenze

organizzative e funzionali, ivi incluse quelle connesse al reperimento delle più idonee

professionalità, in settori caratterizzati da alta complessità procedurale e/o tecnico–

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amministrativa e alla carenza di organico nell’amministrazione. Del rinnovo deve essere data

comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

b) Personale non dirigenziale

Il personale non dirigenziale sottoposto alla misura della rotazione è soltanto quello

che opera in settori particolarmente esposti alla corruzione che sia dotato di poteri istruttori,

responsabili dei procedimenti a rischio e che siano coinvolti in fasi di controlli successivi. In

determinati casi e se la consistenza di organico lo consente, la rotazione può essere attuata

anche a livello di divisione e rientrare nelle competenze organizzative del dirigente ad essa

preposto.

Qualora non sia possibile reperire i profili necessari, l’amministrazione potrebbe

ricorrere al mutamento del profilo professionale di inquadramento del dipendente,

nell’ambito delle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area o qualifica di appartenenza,

previo adeguato percorso di formazione ed affiancamento.

Va precisato che nel caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico

di un dipendente (ad esempio perché l’amministrazione ha avuto conoscenza di

un’informazione di garanzia o è stato emesso un ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. o una

perquisizione o sequestro) o di avvio di procedure disciplinari per condotte di natura

corruttiva connesse all’incarico, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del

rapporto, l’amministrazione:

per il personale dirigenziale, procede con atto motivato alla revoca dell’incarico in essere

ed il passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett.

l quater, e dell’art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;

per il personale non dirigenziale, procede all’assegnazione ad altro servizio ai sensi del

citato art. 16, comma 1, lett. l quater;

Secondo quanto disposto dal citato art.16 c. 1, lett. l quater, è responsabilità diretta

del dirigente di livello generale al vertice della struttura interessata,la rotazione del personale

in conseguenza di procedimento penale o disciplinare come sopra specificato, rientrando

nell’ambito delle misure gestionali di sua competenza. L’applicazione della misura va

valutata anche se l’effetto indiretto della rotazione comporta un temporaneo rallentamento

dell’attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità.

Del rispetto della misura di rotazione, con l’indicazione puntuale dei casi di

impossibilità oggettiva o di situazioni di emergenza ambientale, sarà data evidenza nella

relazione annuale sul monitoraggio del rispetto delle misure del presente Piano.

c) Incarichi

La disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego è la diretta conseguenza del

dovere di esclusività della prestazione lavorativa a garanzia, innanzitutto, dell’imparzialità e

del buon andamento dell’azione amministrativa e, secondariamente, dell’ostacolo alla nascita

di conflitti di interesse fra la pubblica amministrazione e gli altri soggetti per i quali il

dipendente pubblico dovesse prestare la sua opera.

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La vigente normativa già esprime chiaramente l’intenzione del legislatore di imporre

limiti rigorosi allo svolgimento di incarichi esterni da parte del dipendente pubblico, e ciò al

fine di impegnarlo in via esclusiva a favore della P.A. per la quale lavora, per il conseguente

raggiungimento di una migliore efficienza dei servizi erogati dall’Amministrazione

medesima, fino ad arrivare alla legge 190 del 2012, la quale individua nell’attribuzione di

incarichi esterni un elemento di pericolo e di rischio relativamente all’insorgere di

comportamenti non improntati alla correttezza e al rispetto del principio di legalità.

A completamento del predetto quadro normativo, il Dipartimento della Funzione

Pubblica in data 24 giugno 2014 ha emanato un documento recante i "Criteri generali in

materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti".

In questo documento, in estrema sintesi si ribadisce che sono vietati ai dipendenti

delle pubbliche amministrazioni:

che prestino servizio a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al

50%, gli incarichi che presentino le caratteristiche di cui al paragrafo a) del documento,

(abitualità e professionalità) e al paragrafo b) del medesimo (conflitto di interessi);

con prestazione lavorativa con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50%, gli

incarichi che presentino le caratteristiche conflitto di interessi (di cui al paragrafo b) del

suddetto documento);

a prescindere dal regime dell'orario di lavoro, gli incarichi che presentino le

caratteristiche indicate nel paragrafo c) dello stesso documento, ossia quelli preclusi a

prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro, fermo restando quanto previsto dai

paragrafi a) e b). A mero titolo esemplificativo si citano gli incarichi che si svolgono

durante l’orario di servizio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità

anche durante l’orario di servizio; incarichi che, in aggiunta a quelli già autorizzati,

possano eccedere l’eventuale tetto massimo per il numero di incarichi (se fissato

dall’amministrazione) o evidenziare il pericolo di compromissione dell’attività; incarichi

che non siano stati autorizzati ex art. 53 del d.lgs. 165 del 2001; ecc.

Al fine di evitare violazioni delle disposizioni, le strutture ministeriali dovranno

assolvere puntualmente agli adempimenti in materia di attribuzione ed accettazione di

incarichi.

Si ricorda, in primo luogo, che il soggetto che voglia espletare attività esterne

all’Amministrazione deve ottenere, dalla stessa, l’autorizzazione (ex art. 53 del d.lgs. 165 del

2001) e corredare la richiesta con l’elenco e la relativa durata di tutti gli incarichi che sta

svolgendo o che ha svolto nell’ultimo quinquennio. L’Amministrazione, dal canto suo, deve

comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati sugli incarichi conferiti ai propri

dipendenti, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui siano stati affidati

incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei

compensi corrisposti. Sarà cura delle unità organizzative, provvedere alla pubblicazione dei

medesimi dati sul sito ministeriale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Si ribadisce, inoltre, che gli incarichi di servizio (quali membri di commissioni,

collaudi, inserimenti in contingenti di personale previsti in ordinanze di emergenza

ambientale, esperti, ecc), a qualsiasi titolo retribuiti (compensi, indennità, ecc), vengono

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conferiti al personale dipendente previo espletamento di apposite procedure di interpello, nel

rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di concorsi e selezione di personale,

nonché di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Si rammenta, infine, che i medesimi principi sin qui enunciati, devono essere

utilizzati, laddove applicabili, anche in occasione del conferimento di incarichi a titolo

gratuito ai propri dipendenti.

3.2. Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Analisi delle attività connesse all’attuazione della direttiva IPPC sulla prevenzione e

la riduzione integrate dell’inquinamento (Integrated Pollution Prevention and

Control – IPPC)

Nell’ambito dell’attuazione della disciplina recata dalla Direttiva IPPC (direttiva

2008/01/CE, recepita dal Titolo III-bis, della parte seconda, del D.Lgs. 152/06), la Direzione

Generale per le Valutazioni Ambientali (di seguito DVA) è chiamata a seguire alcune attività

potenzialmente esposte a rischio corruzione. In particolare:

1. l’individuazione di soggetti incaricati di fornire servizi a supporto delle attività di

competenza (supporto alla Commissione AIA-IPPC, supporto tecnico alle attività degli

uffici);

2. i procedimenti volti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di

competenza statale.

Riguardo il primo punto va annotato che i soggetti cui ci si rivolge per tali attività

sono pubblici (ISPRA e CNR) e collaborano attualmente con la DVA in base ad intese

istituzionali in base alle quali il Ministero si limita a ristorare alcuni dei costi sostenuti.

Per quanto concerne i procedimenti per il rilascio dell’AIA, esistono le condizioni

effettive per rilevare un rischio di corruzione poiché:

esistono ampi margini di discrezionalità sia riguardo la valutazione di ricevibilità delle

istanze, sia riguardo i contenuti tecnici dei provvedimenti, sia riguardo i tempi di

chiusura dei procedimenti, sia in merito alle misure da adottare in esito a controlli o

proposte di riesame;

la portata economica degli esiti dei procedimenti in alcuni casi è estremamente

rilevante (dell’ordine di milioni di euro);

i soggetti interessati dalle decisioni possono avere notevole capacità di pressione sia

economica, sia politica.

Nel seguito, pertanto, si ritiene opportuno fissare l’attenzione su tali attività.

Descrizione sintetica delle procedure

La principale procedura connessa all’AIA è quelle relativa al Rilascio

dell’autorizzazione, al suo rinnovo, alla richiesta di modifiche sostanziali. La sua finalità è

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consentire ai richiedenti di ottenere l’autorizzazione ad esercire (o continuare ad esercire) gli

impianti. Essa si articola nei seguenti punti:

1) presentazione dell’istanza da parte del gestore;

2) valutazione di ricevibilità da parte della DVA;

3) se ricevibile, avvio del procedimento e dell’istruttoria;

4) richiesta integrazioni da parte della DVA, su proposta della Commissione istruttoria;

5) gestione Conferenza di Servizi, in base a parere istruttorio conclusivo della

Commissione istruttoria;

6) proposizione da parte della DVA del provvedimento finale alla firma del sig.

Ministro;

7) emanazione da parte della DVA del provvedimento firmato.

Un’altra procedura è quella prevista nel caso di RIESAME, la cui finalità è garantire il

tempestivo adeguamento dell’autorizzazione nel caso di acquisizione di nuovi e rilevanti

elementi istruttori. Essa prevede i seguenti punti:

1) ricezione da parte della DVA di elementi che evidenziano l’opportunità di un riesame

dell’AIA (tipicamente proposta da parte di un’altra Amministrazione);

2) avvio del procedimento e richiesta al gestore di elementi informativi e tariffa;

3) presentazione degli elementi informativi e pagamento tariffa da parte del gestore;

4) valutazione di ricevibilità da parte della DVA;

5) se ricevibile, avvio dell’istruttoria;

6) richiesta integrazioni, su proposta della Commissione istruttoria;

7) se il riesame è sostanziale:

a. gestione Conferenza di Servizi, in base a parere istruttorio conclusivo della

Commissione istruttoria;

b. proposizione del provvedimento finale alla firma del sig. Ministro;

c. emanazione del provvedimento firmato;

8) se il riesame non è sostanziale, comunicazione delle determinazioni sull’istanza, in

base a parere istruttorio conclusivo della Commissione istruttoria.

La procedura prevista nel caso di modifica non sostanziale, invece, prevede i seguenti

punti:

1. presentazione dell’istanza;

2. valutazione di ricevibilità da parte della DVA;

3. se ricevibile, avvio del procedimento e dell’istruttoria;

4. richiesta integrazioni, su proposta della Commissione istruttoria;

5. comunicazione delle determinazioni sull’istanza, in base a parere istruttorio

conclusivo della Commissione istruttoria.

Sua finalità è consentire ai richiedenti di ottenere l’esplicita autorizzazione ad esercire

gli impianti oggetto di modifiche minori. Si noti che in questo caso, decorsi 60 giorni dalla

presentazione di una istanza ricevibile, il gestore può realizzare la modifica in attesa delle

determinazioni dell’amministrazione e conseguentemente, se il nuovo assetto è compatibile

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con le prescrizioni fissate nell’autorizzazione preesistente, di fatto già esercire l’impianto

modificato.

Infine si richiama la procedura prevista per la gestione degli esiti dei controlli, la cui

finalità è adottare le misure necessarie a superare rapidamente situazioni di mancato rispetto

dell’autorizzazione. Tale procedura si articola nei seguenti punti:

1) conduzione dei controlli AIA da parte di ISPRA;

2) comunicazione da parte di ISPRA alla DVA di eventuali inottemperanze, con

proposta di adozione di misure;

3) diffida da parte della DVA al gestore di attuare, nei tempi previsti da ISPRA, le

misure proposte;

4) verifica da parte di ISPRA del rispetto della diffida;

5) in esito alla verifica di ISPRA, e alle eventuali controdeduzioni del gestore, la DVA:

chiude positivamente la procedura,

propone una nuova diffida,

revoca l’AIA e dispone la chiusura dell’impianto.

Dal quadro delineato emerge che la DVA è direttamente responsabile della

conduzione solo di parte delle procedure, mentre un ruolo chiave è esercitato dalla

commissione istruttoria AIA-IPPC, che nell’ambito dell’istruttoria esercita la discrezionalità

tecnica.

Per quanto attiene le procedure di rilascio, rinnovo, riesame sostanziale e modifiche

sostanziali, un ruolo parimenti significativo è direttamente in capo al sig. Ministro che, sentiti

altri 5 ministri, firma i provvedimenti.

Nell’ambito delle procedure di controllo il ruolo chiave è invece in capo all’ISPRA,

che effettua i controlli, propone le misure e verifica l’attuazione delle diffide.

Bacino d’utenza e suoi interessi

I soggetti direttamente interessati ai procedimenti di rilascio di AIA statale sono 90

società che gestiscono 156 grandi impianti produttivi (centrali termoelettriche di potenza

termica maggiore di 300 MW, raffinerie, grandi impianti chimici, acciaierie primarie,

piattaforme offshore).

In alcuni casi si tratta di società a rilievo locale (Esseco, Marchi Industriale, Italgen,

ecc.), in altri di società di rilievo nazionale (A2A, AceaElectrabel, API, ecc.), in altri ancora

di multinazionali (ENEL, ENI, Solvay, Edison, Esso, ecc.).

Le risorse finanziarie direttamente connesse ai procedimenti sono dell’ordine di

alcune decine di migliaia di euro (per le tariffe). A tali somme, peraltro, vanno affiancate le

somme necessarie per la predisposizione delle istanze (almeno dello stesso ordine di

grandezza) e le somme per l’adeguamento degli impianti alle condizioni autorizzative,

somme che possono andare da alcune centinaia di migliaia di euro ad alcuni miliardi di euro

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(dipende da tipo e dimensione dell’impianto e dal grado di implementazione delle migliori

tecniche disponibili già preesistenti).

Il vantaggio che un gestore consegue con il rilascio dell’AIA è ottenere

l’autorizzazione ad esercire l’impianto. Va a riguardo, peraltro, considerato che ciò è vero

solo per nuovi impianti o per modifiche sostanziali, poiché la norma negli altri casi prevede

che, nelle more della chiusura del procedimento, il gestore possa comunque esercire

l’impianto. Spesso, pertanto, il gestore non ha evidenti vantaggi dalla chiusura dei

procedimenti, ma viceversa lo svantaggio di dover affrontare, nei tempi fissati, le spese di

adeguamento.

Oltre ai gestori, esistono altri soggetti indirettamente interessati dai procedimenti, in

particolare:

la popolazione che potenzialmente è impattata dagli effetti ambientali (e non)

dell’esercizio dell’impianto. In tal caso un vantaggio della chiusura dei procedimenti (in

particolare per impianti preesistenti) è il conseguente avvio dell’implementazione negli

impianti di tecniche a minore impatto sull’ambiente4, ma soprattutto l’introduzione di un

regime di controlli più efficiente. Il vantaggio della mancata autorizzazione di un nuovo

impianto è l’assenza degli effetti (ambientali e non) legati al suo esercizio;

le maestranze occupate nell’impianto. In tal caso un vantaggio del rilascio dell’AIA è che

autorizzazioni che approfondiscono il funzionamento degli impianti, verosimilmente

tutelano meglio anche la salute dei lavoratori, ma potrebbe esserci il pericolo che

prescrizioni, accusate di essere troppo gravose, possano essere prese a giustificazione per

ridefinire le politiche industriali della società (ad esempio con ridimensionamento o

chiusura dello stabilimento). Nel caso di nuovi impianti, l’evidente vantaggio del rilascio

dell’AIA è l’assunzione del personale necessario ad esercire l’impianto;

le imprese che “vendono” tecnologie d’avanguardia, che hanno un ovvio interesse a che

l’adozione dei loro prodotti sia prescritta, e lo sia il prima possibile;

le società (nazionali o estere) concorrenti dei gestori, che hanno un vantaggio dagli

impedimenti e dai ritardi a far entrare in esercizio gli impianti,

impianti insediati nel territorio limitrofo, potrebbero avere un vantaggio a ritardare

l’entrata in esercizio di un nuovo impianto, poiché ciò potrebbe comportare (attraverso

una revisione dei piani di qualità ambientali) un contingentamento delle emissioni che

sono autorizzati ad emettere;

i componenti della Commissione istruttoria AIA-IPPC, che hanno un vantaggio a vedere

avviati molti procedimenti, connesso all’entità della tariffa istruttoria versata (il 60% è

riservata ai loro compensi).

4 In realtà tale vantaggio non ha necessariamente effetti sulla popolazione che vive vicino all’impianto, poiché processi produttivi efficienti,

e quindi meno inquinamento specifico, non necessariamente comportano minore inquinamento totale emesso dall’impianto, poiché

potrebbero essere conseguiti aumentando la produzione a parità di emissioni totali. In tal caso l’effetto positivo sarebbe a scala comunitaria

(per chiusura di impianti meno efficienti in altre parti dell’unione), e non locale.

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Filiera, fasi e tempi

I tempi fissati dalla norma per la chiusura di un procedimento di rilascio di

autorizzazione integrata ambientale sono di 150 giorni. Tali tempi decorrono dalla

presentazione dell’istanza e tale decorrenza può essere sospesa per il periodo occorrente ad

acquisire, da parte dei gestori, eventuali integrazioni alle istanze ritenute necessarie in sede

istruttoria.

A riguardo viene osservato che una semplice analisi tecnica, supportata da un

benchmarking a livello comunitario, indica che si tratta di tempi assolutamente insufficienti,

almeno per i procedimenti di competenza statale.

Nel dettaglio:

entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza deve essere concluso l’esame di

ricevibilità;

entro i successivi 15 giorni il gestore deve dare pubblicità a mezzo stampa dell’avvio del

procedimento;

entro i successivi 30 giorni il pubblico interessato presenta osservazioni;

entro i successivi 60 giorni deve concludersi la conferenza di servizi.

Ciò presuppone che (al lordo dei tempi necessari per protocollare ed acquisire le varie

comunicazioni) l’istruttoria tecnica sull’istanza possa essere conclusa in 45 giorni; che i tempi

necessari per integrare l’istruttoria alla luce delle osservazioni del pubblico, convocare,

condurre e concludere la Conferenza di Servizi, possano essere compresi in 60 giorni; che i

tempi per predisporre il provvedimento, acquisire l’avviso di 5 Ministri, ottenere la firma del

sig. Ministro ed emanare il provvedimento possano essere contenuti in 15 giorni.

Risulta evidente che ove l’istanza presenti una certa complessità (e ciò è la norma per

gli impianti soggetti ad AIA statale, basti considerare che spesso ci sono migliaia di pagine ed

elaborati grafici), oppure ove gli enti territoriali evidenzino criticità tali da rendere necessario

convocare tre o più sedute di Conferenza di servizi, oppure ove i ministri non siano in grado

di esprimersi positivamente sullo schema di provvedimento in un paio di giorni, il rispetto del

termine indicato dalla norma è impossibile.

D’altra parte va riconosciuto che i tempi effettivamente impiegati per concludere i

procedimenti sono stati generalmente molto maggiori non solo dei 150 giorni indicati dalla

norma, ma anche dei tempi che potrebbero essere ritenuti ragionevolmente necessari a seguito

di una analisi tecnica. I tempi medi per il rilascio delle prime AIA, infatti, sono state

mediamente di alcuni anni e in una decina di casi sono tuttora in corso procedimenti avviati

più di sei anni fa (nel 2007).

Questo ritardo, essenzialmente conseguente a difficoltà organizzative non imputabili

alla DVA, ha comportato che la Commissione si è insediata avendo già un arretrato di tre

anni di lavoro, che solo ora si sta smaltendo (mantenendo un livello di produttività pro capite

dei commissari sostanzialmente in linea con quanto preventivato nel 2005).

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Tale situazione, peraltro, ha introdotto nell’azione amministrativa ampi margini di

discrezionalità, non previsti, connessi alla priorità da dare alla lavorazione di ciascuna

istanza. A riguardo furono date, dall’allora Ministro pro tempore, alcune indicazioni generali

alla Commissione istruttoria sulla base dei seguenti principi:

1) risolvere prioritariamente le situazioni che ponevano l’Italia in evidente violazione della

disciplina comunitaria (impianti esistenti con autorizzazioni di settore non recentemente

riesaminate);

2) dare quindi precedenza alle istanze relative a nuovi impianti e a modifiche sostanziali, per

le quali i gestori, avendo diretto interesse a vedere conclusi i procedimenti, avrebbero

potuto mettere in mora l’amministrazione in caso di rilevanti ritardi.

Per il resto la Commissione Istruttoria ha assegnato le priorità alle istruttorie in base a

criteri che (con una analisi a posteriori) si può desumere fossero finalizzati da una parte a

risolvere alcune situazioni segnalate come critiche a livello politico, dall’altro a concludere il

prima possibile il maggior numero di procedimenti.

Va inoltre rammentato che, ad aumentare i tempi medi necessari a concludere i

procedimenti, in alcuni casi sono passati mesi (a volte quasi un anno) tra la proposizione del

provvedimento da parte della DVA e la firma del sig. Ministro.

Fattori di rischio e contromisure

Riguardo la potenziale esposizione dei margini discrezionali al rischio di corruzione, va

considerato quanto segue.

a) Esame di ricevibilità delle istanze

I tempi fissati dalla norma per condurre l’esame di ricevibilità delle istanze è

generalmente rispettato. Le conseguenti decisioni di irricevibilità sono comunicate ai gestori,

che hanno gli strumenti previsti dalla norma per tutelarsi in caso di abusi.

Nel caso di istanze ricevibili, la documentazione tecnica è messa on-line a

disposizione del pubblico, che ha gli strumenti previsti dalla norma per tutelarsi in caso di

abusi. La documentazione contabile è invece messa a disposizione della Commissione

istruttoria, che in caso ritenga incongrua la tariffa (e di conseguenza i suoi compensi) può

contestarlo.

b) Tempistiche istruttoria

I tempi indirettamente fissati dalla norma per condurre le istruttorie non sono

generalmente rispettati. A riguardo, pertanto, nei fatti è presente un margine di discrezionalità

della commissione istruttoria AIA-IPPC nei confronti del quale appare presente un rischio di

corruzione.

Si rammenta, in proposito che da una parte possono esserci soggetti interessati ad

affrettare (legittimamente, se nei tempi fissati dalla legge) la conclusione dei procedimenti

(gestori di impianti nuovi, gestori che hanno presentato istanze di modifica sostanziale,

produttori di tecnologie innovative, cittadini dei territori interessati da impianti esistenti), e

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dall’altra soggetti interessati a posticipare il più possibile la conclusione dei procedimenti

(gestori di impianti esistenti, gestori che hanno presentato istanze di modifica non sostanziale,

gestori oggetto di provvedimenti di riesame, società concorrenti di impianti nuovi, cittadini di

territori interessati da impianti nuovi).

I tempi fissati dalla norma per condurre la Conferenza di Servizi sono generalmente

rispettati. Le conseguenti decisioni sono comunicate ai gestori, che hanno gli strumenti

previsti dalla norma per tutelarsi in caso di abusi, e alla chiusura del procedimento sono

messe on-line a disposizione del pubblico.

I tempi indirettamente fissati dalla norma per “sentire” i Ministri della salute,

dell’interno, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche

agricole e forestali e acquisire la firma del sig. Ministro sul provvedimento predisposto non

sono generalmente rispettati.

Si sconta, in proposito, il fatto che la norma prevede che un procedimento

amministrativo si concluda con un provvedimento del vertice politico.

A riguardo, pertanto, nei fatti è presente un margine di discrezionalità nei confronti

del quale (a norma vigente) appare difficile tutelarsi dal rischio di corruzione, atteso che,

come accennato, esistono soggetti con significativi strumenti di pressione economica e

politica che possono essere interessati a dilazionare i tempi di emanazione dei provvedimenti.

La norma non fissa tempi per le valutazioni inerenti la necessità di disporre il riesame

delle AIA.

A riguardo, pertanto, l’amministrazione in teoria ha un margine di discrezionalità a

rischio di corruzione.

Nella prassi consolidata, peraltro, ogni proposta di riesame è valutata (e generalmente

accolta) dalla DVA negli stretti tempi tecnici necessari (pochi giorni) e resa accessibile al

pubblico on line.

c) Predisposizione del parere della Commissione IPPC

I contenuti tecnici del parere nonché le motivazioni che determinano l’esito della

decisione del parere stesso sono di competenza della Commissione IPPC. Per quanto detto

nelle premesse i componenti della Commissione sono soggetti interessati dalle decisioni

potendo potenzialmente subire pressioni sia economiche sia politiche.

Quale misura di mitigazione del rischio di corruzione, si reputa opportuno prevedere,

sin da ora, un elevato grado di innovazione degli esperti in sede di nomina dei componenti

della Commissione, ricorrendo ad una scelta degli stessi basata su una procedura selettiva

pubblica e trasparente, in grado di assicurare l’alta professionalità e specializzazione dei

candidati/componenti. I suddetti componenti devono sottoscrivere l’apposita dichiarazione di

insussistenza di una delle previste cause di incompatibilità e inconferibilità, nonché di non

trovarsi in situazioni di interessi di natura economica, personale o professionale in conflitto

con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, con l’ulteriore impegno a non assumere, nei

tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, rapporti di dipendenza, collaborazione o

consulenza con imprese beneficiarie di atti autorizzativi.

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d) Predisposizione del provvedimento finale da parte della DVA

La predisposizione del provvedimento finale da parte della DVA, dovendosi questo

basare sul parere della Commissione IPPC senza, pertanto, poter entrare nel merito dei

contenuti tecnici nonché delle motivazioni che hanno determinato l’esito della decisione del

parere stesso.

e) Controlli ISPRA

Gli esiti dei controlli condotti da ISPRA sugli impianti sono intrinsecamente affetti da

un margine di discrezionalità a rischio di corruzione.

Risulta, peraltro, che ISPRA gestisca adeguatamente tale rischio con rotazione degli

ispettori e affiancamento degli stessi con tecnici ARPA.

La norma non fissa tempi per concludere le valutazioni inerenti la necessità di

provvedere a diffidare i gestori ad attuare le misure, proposte da ISPRA in esito ai controlli.

A riguardo, pertanto, l’amministrazione ha, in teoria, un margine di discrezionalità a

rischio di corruzione.

Nella prassi consolidata, peraltro, ogni proposta di diffida è valutata (e generalmente

accolta) dalla DVA negli stretti tempi tecnici necessari (pochi giorni) e la relativa

documentazione è messa su richiesta a disposizione del pubblico. Pertanto il rischio citato è

adeguatamente minimizzato.

Analisi delle attività connesse all’attuazione del regolamento REACH

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PROCEDURE BACINO D’UTENZA Livello risorse

gestite

Tipo di vantaggio per i

destinatari

Partecipazione alle attività del Comitato

permanente presso la Commissione europea (art.

133 Reg. REACH), nonché a gruppi di lavoro della

Comm. europea e al Comitato tecnico di

coordinamento (art. 7 DM 22/11/2007)

-assoc. industriali - imprese singole

- altre amm.ni

-concorrenziale

-mantenimento di un prodotto

sul mercato

-posticipazione

dell’applicazione di restrizione

o divieti

Predisposizione di pareri in merito ai rischi

ambientali dei prodotti fitosanitari (pesticidi

agricoli) sottoposti a procedura di autorizzazione

(amministrazione “capofila” Ministero della

Salute) (d.lgs 17 marzo 1994 n. 194, Regolamento

(CE) 1107/2009)

-assoc. industriali imprese singole

- ass. agricole

- altre amm.ni

- ottenimento autorizzazione

all’immissione in commercio

di un prodotto

- esclusione o posticipazione di

divieti necessari per garantire

la salute umana e

dell’ambiente

Predisposizione di pareri in merito ai rischi

ambientali dei biocidi (pesticidi non agricoli)

sottoposti a procedura di autorizzazione

(amministrazione “capofila” Ministero della

Salute) (Direttiva 98/8/CE, recepita con d.lgs 25

febbraio 2000 n. 174 e nuovo Regolamento (UE) n.

528/2012)

- imprese singole -assoc.

industriali -utilizzatori a valle

- altre amm.ni

- ottenimento autorizzazione

all’immissione in commercio

di un prodotto

- esclusione o posticipazione di

divieti necessari per garantire

la salute umana e

dell’ambiente

Coordinamento di comitati e gruppi di lavoro per

definizione di “criteri ambientali minimi”(CAM)

da inserire nei capitolati tecnici delle gare appalto

pubbliche (DM 11 aprile 2008 “Piano d’azione per

la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore

della pubblica amministrazione)

- assoc. industriali

- altre assoc. di categoria - MISE e MEF e altre

amm.ni pubbliche

- CONSIP - AVCP (Autorità per la

vigilanza sui contratti pubblici..)

- concorrenziale

- maggiore possibilità di

aggiudicazione di una gara

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Promozione di studi e indagini mediante

affidamento di incarichi e/o stipula di convenzioni e

accordi di collaborazione con enti pubblici di

ricerca per il perseguimento delle finalità

istituzionali

- Enti di ricerca,

università e altri enti

- singole imprese

- altre amm.ni

interessate

Sul capitolo

2717 PG 18

€ 61.144,00

PG 14

€ 48.686,00

(competenza

2013)

affidamento di incarichi

diretti

PROCEDURE FASI PROCEDURE Fasi a rischio corruzione

Partecipazione alle attività del Comitato permanente

presso la Commissione europea (art. 133 Reg.

REACH), nonché a gruppi di lavoro della Comm.

europea e al Comitato tecnico di coordinamento (art.

7 DM 22/11/2007)

1) istruttoria delle proposte della Commissione europea

2) definizione della posizione del MATTM

3) coordinamento della posizione nazionale con le altre amm.ni coinvolte (Ministero Salute e MISE)

4) partecipazione al negoziato nell’ambito del Comitato

permanente presso la Commissione europea e espressione della posizione di voto italiana

2) e 4)

Predisposizione di pareri in merito ai rischi

ambientali dei prodotti fitosanitari (pesticidi agricoli)

sottoposti a procedura di autorizzazione

(amministrazione “capofila” Ministero della Salute)

(d.lgs 17 marzo 1994 n. 194, Regolamento (CE)

1107/2009)

1) istruttoria della documentazione scientifica

2) predisposizione del parere del Ministro Ambiente 3) espressione del parere all’interno della Commissione

consultiva prodotti fitosanitari

4) coordinamento della decisione con le altre amm.ni interessate (Ministero Salute, Ministero Politiche

Agricole)

2) e 4)

Predisposizione di pareri in merito ai rischi

ambientali dei biocidi (pesticidi non agricoli)

sottoposti a procedura di autorizzazione

(amministrazione “capofila” Ministero della Salute)

(Direttiva 98/8/CE, recepita con d.lgs 25 febbraio

2000 n. 174 e nuovo Regolamento (UE) n. 528/2012)

1) istruttoria della documentazione scientifica

2) predisposizione del parere del Ministro Ambiente

2)

Coordinamento di comitati e gruppi di lavoro per

definizione di “criteri ambientali minimi”(CAM) da

inserire nei capitolati tecnici delle gare appalto

pubbliche (art. 1, comma 1126, legge 296/2006

“Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei

consumi nel settore della pubblica amm.ne” e DM 11

aprile 2008)

1) costituzione gruppo di lavoro

2) attività di studio ed elaborazione dei CAM

3) coordinamento con le altre amm.ni interessate del testo da adottare con decreto del Ministro

1) e 2)

Promozione di studi e indagini mediante affidamento

di incarichi e/o stipula di convenzioni e accordi di

collaborazione con enti pubblici di ricerca per il

perseguimento delle finalità istituzionali

1) indagine di mercato

2) valutazione delle proposte/preventivi

3) scelta del contraente sulla base delle professionalità e delle competenze richieste

2) e 3)

Fattori di rischio e contromisure

Nell’individuazione di soggetti coinvolti nei gruppi di lavoro e nei comitati che

assumono decisioni a livello nazionale ed europeo l’appartenenza del personale designato ai

ruoli delle amministrazioni interessate è garanzia di una piena responsabilità

dell’amministrazione rappresentata. Il concorso di più amministrazioni alla definizione delle

posizioni e decisioni da assumere previene o ostacola scelte “anomale” riconducibili ad

interessi particolari.

Innanzitutto, quindi, si prevede di fare sottoscrivere ai soggetti coinvolti un’apposita

dichiarazione di insussistenza di una delle previste cause di incompatibilità e inconferibilità,

nonché di non trovarsi in situazioni di interessi di natura economica, personale o

professionale in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, con l’ulteriore

impegno a non assumere, nei tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, rapporti di

dipendenza, collaborazione o consulenza con imprese che abbiano potuto trarre benefici da

decisioni prese dai gruppi di lavoro o dai comitati.

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Un deterrente dei fenomeni di corruzione è la stesura dei verbali delle riunioni dove

vengono rappresentate le varie posizioni, che vengono condivise e sottoscritte. Tali verbali

possono essere esaminati su richiesta motivata da parte delle autorità preposte o da soggetti

interessati.

Per quanto riguarda la predisposizione di pareri sui fitosanitari e biocidi di concerto

con le altre amministrazioni, il contributo di ciascuna amministrazione competente per il

settore di attività, è motivato e quindi sostenuto da evidenze scientifiche e tecniche. La

definizione di linee guida e procedure standardizzate a livello europeo consente la valutazione

di eventuali discrepanze tra il parere fornito e le procedure a monte definite. Inoltre il

concorso di più amministrazioni alle decisioni conseguenti ai pareri forniti previene di fatto

scelte “anomale” da parte dell’amministrazione capofila (Ministero della Salute).

Nell’attività di studio ed elaborazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) la

motivazione ambientale è di per se una delle priorità da perseguire per assicurare la

sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. Il rischio di incorrere

nella corruzione è soprattutto riferibile al soggetto che utilizzerà i criteri per la stesura del

bando.

Le decisioni preliminari all’approvazione dei CAM vengono comunque assunte da un

Comitato di Gestione composto da rappresentanti di diverse amministrazioni e enti di ricerca.

Pertanto il concorso di più amministrazioni alla definizione delle posizioni e decisioni da

assumere previene o ostacola scelte “anomale” riconducibili ad interessi particolari.

Nella valutazione delle proposte/preventivi presentate dai soggetti per l’affidamento di

incarichi e/o per la stipula di convenzioni e accordi di collaborazione per il perseguimento

delle finalità istituzionali, la scelta del contraente è effettuata sulla base delle professionalità e

delle competenze richieste, privilegiando enti di ricerca accreditati e amministrazioni che

perseguono le stesse finalità di interesse pubblico.

Nelle indicazioni sulla trasparenza delle PP.AA. vengono resi accessibili al pubblico

(http://www.minambiente.it/pagina/amministrazione-trasparente) i dati riferiti ai

contratti/convenzioni, alla pubblicazione dei criteri ambientali minimi

(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi) e le attività realizzate

(http://www.minambiente.it/pagina/reach http://www.minambiente.it/pagina/valutazione-del-

rischio-ambientale-vra).

La trasparenza delle attività svolte dall’Ufficio è ritenuta una valida misura di prevenzione

del rischio corruzione.

Analisi delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) VIA – VAS

Nell’ambito dell’attuazione della disciplina recata dalla parte seconda, del D.Lgs.

152/06, la DVA è chiamata a seguire i procedimenti volti a valutare la sostenibilità/

compatibilità ambientale (VAS e VIA) di piani, programmi e progetti di competenza statale.

In tale contesto possono essere individuati i seguenti aspetti esposti a rischio di

corruzione:

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margini di discrezionalità sulla verifica amministrativa delle istanze, sull’istruttoria della

Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS e sui contenuti

tecnici dei provvedimenti;

la portata economica degli esiti dei procedimenti in alcuni casi (VIA Speciale) è

estremamente rilevante;

i soggetti interessati dalle decisioni possono avere notevole capacità di pressione sia

economica, sia politica.

Nel seguito, pertanto si ritiene opportuno fissare l’attenzione su tali attività.

Descrizione sintetica delle procedure

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ha lo scopo di assicurare che l'attività

antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e, quindi, che rispetti

la capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, salvaguardi la biodiversità e consenta

un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. La procedura di VIA è

strutturata sul principio di agire preventivamente e, al fine di proteggere la salute umana,

contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle

specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, prevede di effettuare, per i

progetti definiti in specifici allegati, una valutazione ambientale degli impatti diretti e indiretti

che essi hanno sui seguenti elementi: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria e il

clima; i beni materiali ed il patrimonio culturale, nonché sull'interazione tra tali elementi.

Procedura VIA per i progetti elencati negli allegati II e III del D.Lgs. n. 152/2006 e

s.m.i. ed i progetti riportati in allegato IV relativi ad opere o interventi di nuova

realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali

protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394

Di seguito si identificano le fasi principali della Valutazioni di impatto ambientale:

1. presentazione dell’istanza da parte del proponente che può essere un soggetto sia pubblico

che privato;

2. verifica amministrativa effettuata dalla DVA sulla documentazione presentata dal

proponente;

3. se l’istanza risulta procedibile, viene avviata l’istruttoria presso la Commissione Tecnica

di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS;

4. in caso di carenza della documentazione possono essere richieste integrazioni da parte

della DVA, su proposta della Commissione istruttoria;

5. emissione del parere istruttorio della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto

Ambientale VIA-VAS;

6. acquisizione dei pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle

Regioni interessate dal progetto;

7. proposizione da parte della DVA del provvedimento finale alla firma del Ministro del

MATTM e del MIBACT;

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8. emanazione del provvedimento firmato.

Di seguito vengono definiti i volumi annuali delle istanze di VIA avviate e concluse.

Nel periodo dal 01/01/1989 al 30/09/2013 le procedure di VIA avviate sono state 898,

quelle concluse 778.

L’80% delle 778 procedure di VIA si è concluso con esito positivo o parzialmente

positivo. In figura si riporta l’esito in termini percentuali dei provvedimenti emanati.

Figura 1: Esito delle procedure di VIA statale.

Le procedure di VIA hanno riguardato principalmente progetti/interventi relativi a centrali

termoelettriche (130), opere stradali (128), impianti di smaltimento e recupero rifiuti (120) 5,

opere portuali (59).

Il dettaglio delle procedure concluse per tipologia d’opera è riportato nella tabella

sottostante.

Tabella Procedure di VIA statale concluse per tipologia di opera

Tipologia di opera Periodo

1989-1999

Periodo

2000-2009

Periodo

2010-2013 Totali

Aeroporti 3 22 2 27

Opere idrauliche e impianti idroelettrici 39 18 5 62

Opere portuali 18 29 12 59

Opere stradali 38 75 15 128

Interporti 6 9 2 17

Opere ferroviarie 7 12 1 20

Acciaierie 0 2 0 2

Centrali termoelettriche 14 88 28 130

Elettrodotti 14 6 6 26

Gasdotti e oleodotti 2 25 9 36

Impianti chimici 6 5 3 14

Impianti eolici off shore 0 1 4 5

Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 72 42 6 120

Impianti di trattamento e stoccaggio temporaneo rifiuti radioattivi 2 3 1 6

5 La tipologia d’opera “Impianti di smaltimento e recupero rifiuti”dal 2006 è di competenza alle regioni.

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Tipologia di opera Periodo

1989-1999

Periodo

2000-2009

Periodo

2010-2013 Totali

Prospezione, ricerca, coltivazione idrocarburi in mare 21 25 22 68

Raffinerie 2 8 6 16

Rigassificatori 1 6 6 13

Risanamento ambientale 2 0 0 2

Stoccaggio gas in unità geologiche 2 7 7 16

Terminali marittimi 5 5 1 11

Totale progetti 254 388 136 778

Procedura VIA per i progetti di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e

di preminente interesse nazionale di cui alla Legge Obiettivo (L.443/2001) che

rientrano nelle tipologie progettuali indicate nell'Allegato II al D.Lgs. 152/2006 e

s.m.i., secondo l’iter procedurale indicato dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. artt. 165 e 185

Di seguito si identificano le fasi principali della Valutazioni di impatto ambientale:

1. presentazione dell’istanza da parte del proponente che può essere un soggetto sia pubblico

che privato;

2. verifica amministrativa effettuata dalla DVA sulla documentazione presentata dal

proponente;

3. se l’istanza risulta procedibile, viene avviata l’istruttoria presso la Commissione Tecnica

di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;

4. in caso di carenza della documentazione possono essere richieste integrazioni da parte

della DVA, su proposta della Commissione istruttoria;

5. emissione del parere istruttorio della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto

Ambientale – VIA e VAS;

6. acquisizione dei pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle

Regioni interessate dal progetto;

7. trasmissione del Parere VIA al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel periodo 2003-2013 sono state avviate 147 procedure di VIA per progetti Legge

Obiettivo e ne sono state concluse 137; di queste l’87% si è concluso con esito positivo, il

7% con esito parzialmente positivo.

In figura 2 si riporta l’esito delle procedure.

Figura n. 2: Esito delle procedure di VIA Legge Obiettivo

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Le procedure di VIA relative a progetti di infrastrutture e insediamenti produttivi

strategici e di preminente interesse nazionale di cui alla Legge Obiettivo (L.443/2001) hanno

riguardato principalmente opere stradali (83) e opere ferroviarie (42).

Il dettaglio delle procedure concluse per tipologia d’opera è riportato nella tabella.

Tabella. Procedure di VIA Legge Obiettivo concluse per tipologia di opera.

Tipologia di opera Periodo

2003-2009

Periodo

2010-2013 Totale

Opere idrauliche e impianti idroelettrici 1 1 2

Opere portuali 2 0 2

Opere stradali 60 23 83

Interporti 4 0 4

Opere ferroviarie 27 15 42

Elettrodotti 3 0 3

Terminali marittimi 0 1 1

Totale progetti 97 40 137

Procedura VIA per i progetti elencati nell'allegato II del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi

metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, le modifiche o estensioni

dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi

sull'ambiente e i progetti elencati nell'allegato IV

Di seguito si identificano le fasi principali delle procedure di verifiche di

assoggettabilità.

1. presentazione dell’istanza da parte del proponente che può essere un soggetto sia pubblico

che privato;

2. verifica amministrativa effettuata dalla DVA sulla documentazione presentata dal

proponente;

3. se l’istanza risulta procedibile, viene avviata l’istruttoria presso la Commissione Tecnica

di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;

4. in caso di carenza della documentazione possono essere richieste integrazioni da parte

della DVA, su proposta della Commissione istruttoria;

5. emissione del parere istruttorio della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto

Ambientale – VIA e VAS;

6. emanazione del provvedimento firmato.

Nel periodo dal 01/01/2004 al 30/09/2013 sono state avviate 284 procedure di verifica

di assoggettabilità a VIA e ne sono state concluse 282. In questo settore, l’attività degli ultimi

anni ha consentito la drastica riduzione di procedure arretrate. Il 74% delle procedure di

verifica di assoggettabilità a VIA si è concluso con un provvedimento di esclusione.

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Le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA hanno riguardato principalmente

modifiche a progetti/interventi relativi a centrali termoelettriche (65), opere portuali (53),

opere stradali (40) e attività di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in mare (40).

Il dettaglio delle procedure concluse per tipologia d’opera è riportato nella tabella.

Tabella. Procedure di verifica di assoggettabilità a VIA statale concluse per tipologia di opera

Tipologia progetto Periodo

2004-2009

Periodo

2010-2013 Totale

Aeroporti 2 4 6

Opere idrauliche e impianti idroelettrici 3 5 8

Opere portuali 27 26 53

Opere stradali 17 23 40

Interporti 2 1 3

Opere ferroviarie 6 3 9

Centrali termoelettriche 41 24 65

Elettrodotti 1 1 2

Gasdotti e oleodotti 1 1 2

Impianti chimici 9 1 10

Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 5 1 6

Impianti di trattamento e stoccaggio temporaneo rifiuti radioattivi 0 1 1

Prospezione, ricerca, coltivazione idrocarburi in mare 28 12 40

Raffinerie 13 6 19

Rigassificatori 1 4 5

Risanamento ambientale 0 1 1

Stoccaggio gas in unità geologiche 3 3 6

Terminali marittimi 3 3 6

Totale Progetti 162 120 282

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Sono sottoposti a VAS, in sede statale, i piani e i programmi che possono avere

impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale ovvero che sono elaborati per la

valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della

pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle

telecomunicazioni, turistico della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e

che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di

localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli Allegati II, III e IV del

d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di

conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli

uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione

degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione

d’incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1999 n.357 e s.m.i.

Di seguito si identificano le fasi principale delle procedura di VAS:

1. presentazione dell’istanza da parte del proponente che può essere un soggetto sia pubblico

che privato

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2. consultazione del rapporto preliminare;

3. Consultazione piano e rapporto ambientale;

4. richiesta integrazioni da parte della DVA, su proposta della Commissione Tecnica di

Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;

5. emissione del parere istruttorio conclusivo della Commissione Tecnica di Verifica

dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;

6. Acquisizione dei pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e

delle Regioni interessate dal progetto ;

7. proposizione da parte della DVA del provvedimento finale alla firma del sig. Ministro

8. emanazione del provvedimento firmato.

Nel periodo dal 01/01/2007 al 30/09/2013 sono state avviate 28 procedure di VAS e

ne sono state concluse 20.

Le procedure di VAS hanno riguardato principalmente il settore della gestione delle

acque (11) e il settore energetico (4).

Il dettaglio delle procedure concluse per settore di pianificazione o programmazione è

riportato nella tabella.

Tabella. Procedure di VAS statale concluse per settore di pianificazione/programmazione.

Settore di pianificazione/programmazione

2008 2009 2010 2011 2012 Totale

Gestione delle acque 0 1 8 0 2 11

Energia 1 1 1 0 1 4

Agricoltura 0 0 0 1 0 1

Ricerca e competitività 0 0 1 0 0 1

Risorse naturali, culturali e turismo 1 1 0 0 0 2

Suolo 0 0 0 1 0 1

Totale 2 3 10 2 3 20

Fattori di rischio e contromisure

Dal quadro delineato sulle procedure VIA e VAS emerge che la DVA è direttamente

responsabile della conduzione delle seguenti fasi:

Verifica amministrativa sulla documentazione presentata dal proponente;

Predisposizione del provvedimento finale.

Le attività svolte tra la verifica amministrativa e la predisposizione del provvedimento

finale sono di esclusiva responsabilità della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto

Ambientale – VIA e VAS, per la quale come illustrato nel seguente paragrafo “Ruolo della

Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS”, si propone in fase

di nomina di garantire, tra le altre, l’insussistenza di cause di incompatibilità per lo

svolgimento dell’incarico.

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a) Verifica della procedibilità dell'istanza

La DVA - Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale- provvede, dunque, alla

verifica della procedibilità dell'istanza in termini di completezza formale degli atti acquisiti.

Sulla base di tale attività provvede a comunicare al proponente ed alle altre Amministrazioni

interessate l'esito della verifica indicando, in caso di esito negativo, le azioni e la

documentazione necessari al perfezionamento dell'istanza; contestualmente alla

comunicazione dell'esito positivo della verifica di procedibilità, provvede alla trasmissione

della documentazione amministrativa e tecnica alla Commissione Tecnica di Verifica

dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS per gli adempimenti di competenza.

In tale fase esiste un margine di discrezionalità che potrebbe generare fenomeni di

corruzione.

La richiesta di perfezionamento della documentazione presentata dalla DVA comporta

un allungamento dei tempi procedurali e provoca un danno al proponente che ha tutto

l’interesse ad acquisire la valutazione della sostenibilità/compatibilità ambientale (VAS e

VIA) di piani, programmi e progetti di competenza statale per potere dare attuazione al

piano/programma e potere realizzare l’opera. Le azioni predisposte per evitare tali situazioni

consistono nel monitoraggio costante dell’andamento delle procedure e nella garanzia della

massima trasparenza del processo.

Per monitorare le procedure di VIA e VAS la Direzione ha provveduto ad

implementare un applicativo, ad uso interno, che permette la gestione informatica per singola

procedura di tutta la documentazione amministrativa acquisita e prodotta (es. istanza,

richiesta integrazioni, parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale

– VIA e VAS, osservazioni del pubblico, provvedimento) e fornisce in tempo reale

informazioni sullo stato della procedura (conclusa, in corso) e sulla specifica fase per le

procedure in corso (es. controllo procedibilità, istruttoria tecnica, in attesa parere MIBAC).

b) Predisposizione del provvedimento finale

Nella fase della predisposizione del provvedimento finale la Direzione ha la

possibilità di intervenire sul quadro delle condizioni per la realizzazione, esercizio,

dismissione dell'opera, e sulle prescrizioni relative al controllo e monitoraggio degli impatti

ambientali definite nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto

Ambientale – VIA e VAS sottolineando l’importanza di alcune prescrizioni o introducendone

altre di sua iniziativa, tale possibilità potrebbe essere condizionata da interessi di vario tipo.

Il fenomeno è tuttavia arginabile in quanto le prescrizioni e considerazioni riportate in

un provvedimento sulle valutazioni ambientali devono essere motivate ed opportunamente

argomentate e comunque tale atto è sottoposto al controllo ed alla firma del Ministro

dell’Ambiente che si esprime di concerto con il Ministro dei Beni Culturali.

Attraverso un’analisi dei dati estratti dallo strumento di monitoraggio è emerso che le

tempistiche (30 giorni dall’arrivo del Parere CTVIA a DVA) per la predisposizione del

provvedimento finale sono generalmente rispettate dalla DVA.

c) Ruolo della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

Nell’ambito di tutte le procedure un ruolo chiave è quello della Commissione

istruttoria CTVIA VIA-VAS e Commissione VIA Speciale, che nell’ambito dell’istruttoria

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esercita la discrezionalità tecnica. Il D.Lgs n. 152/06 del 3 aprile 2006 successivamente

modificato con decreto legislativo n. 4/08 del 16 gennaio 2008 ha introdotto la commissione

tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali successivamente sostituita, attraverso il DPR

90 del 14 maggio 2007, dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA

e VAS.

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

GAB/DEC/150/07 del 18 luglio 2007 sono stati stabiliti il funzionamento e l’organizzazione

della Commissione. La Commissione, suddivisa in tre Sottocommissioni, procede dapprima

alla istruttoria e, in seduta plenaria, alla adozione dei pareri di compatibilità ambientale con

riferimento sia alle opere sottoposte a VIA, che a quelle ricadenti in VIA Speciale che alle

procedure di VAS.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e

commissione VIA speciale provvede all'istruttoria tecnica di competenza analizzando e

valutando il progetto e lo studio di impatto ambientale, anche in contraddittorio con il

proponente, ed effettuando generalmente almeno un sopralluogo sulle aree di progetto. Nel

corso dell'istruttoria tecnica esamina le osservazioni pervenute da parte del pubblico e i pareri

delle altre amministrazioni e soggetti coinvolti. La Direzione per le valutazioni ambientali,

sulla base delle specifiche indicazioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto

Ambientale - VIA e VAS può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del

termine per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico (entro 90 giorni dalla data

di pubblicazione sui quotidiani) in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione

presentata.

Nella valutazione tecnica del progetto e del SIA potrebbero innescarsi fenomeni di

corruzione, in quanto la realizzazione delle opere soggette a valutazioni ambientali sono fonte

di interessi economici dei proponenti, del bacino di utenza dell’opera progettata e del

territorio in cui essa ricade. La commissione ha la facoltà di cambiare tracciati di opere lineari

o localizzazioni di opere areali determinando impatti economici sullo sviluppo di un

territorio.

Tale discrezionalità nella valutazione tecnica è arginata dalla motivazione e dalle

necessarie argomentazioni che devono giustificare le varianti proposte e la richiesta di

integrazioni progettuali.

Quale misura di mitigazione del rischio di corruzione, si reputa opportuno prevedere,

sin da ora, un elevato grado di innovazione degli esperti in sede di nomina dei componenti

della Commissione, ricorrendo ad una scelta degli stessi basata su una procedura selettiva

pubblica e trasparente, in grado di assicurare l’alta professionalità e specializzazione dei

candidati/componenti. I suddetti componenti devono sottoscrivere l’apposita dichiarazione di

insussistenza di una delle previste cause di incompatibilità e inconferibilità, nonché di non

trovarsi in situazioni di interessi di natura economica, personale o professionale in conflitto

con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, con l’ulteriore impegno a non assumere, nei

tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, rapporti di dipendenza, collaborazione o

consulenza con imprese beneficiarie di atti autorizzativi.

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Nell’ambito del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e dei tempi di

svolgimento delle procedure un ruolo significativo è direttamente in capo al Ministro che, di

concerto con il Ministero dei beni e delle attività cultuali e del turismo, firma i

provvedimenti.

d) Pubblicità dei provvedimenti

La DVA, inoltre, in ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre

2010, n. 235 (Codice dell’amministrazione digitale), per dare piena attuazione a quanto

previsto dalla Convezione di Aarhus e dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i. in materia di accesso alle

informazioni ambientali e di partecipazione del pubblico a scopo collaborativo, ha realizzato

un portale web dedicato alle Valutazioni Ambientali (VIA, VIA Legge Obiettivo, VAS).

Sul portale web è resa disponibile in tempo reale la documentazione tecnico-

amministrativa relativa alle procedure di VAS e di VIA trasmessa dai proponenti unitamente

a tutti gli atti ufficiali prodotti dalle competenti strutture del MATTM. Grazie al collegamento

del portale web con lo strumento per il monitoraggio delle procedure di VIA e di VAS, il

singolo cittadino/proponente/impresa può conoscere in tempo reale lo stato e la fase della

singola procedura.

La DVA, nel rispetto degli adempimenti inerenti il D.Lgs. n. 33 del 2013, pubblica sul

portale delle Valutazioni ambientali www.va.minambiente.it i provvedimenti i

provvedimenti/pareri e documentazione prodotta della CTVIA per le seguenti procedure:

Verifica di assoggettabilità a VAS;

Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Verifica di assoggettabilità a VIA;

Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale Legge

Obiettivo;

Varianti (art. 169 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);

Verifica di Ottemperanza (art.28 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e artt. 166 e 185 c.4 D.Lgs.

163/2006 e s.m.i.);

Verifica dell’Attuazione (art. 185 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Programma di finanziamenti per esigenze di tutela ambientale connesse al

miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione delle emissioni di materiale

particolato in atmosfera nei centri urbani

L’articolo 1 del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 recante “Interventi urgenti per

la tutela dell’ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica”, convertito con legge 22

aprile 2005, n. 58, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze, di un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al

miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri

sottili in atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a

decorrere dal 2006”.

Ai fini dell’utilizzo delle risorse di tale fondo il Ministero ha istituito, un “Programma

di finanziamenti per esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità

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dell’aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri

urbani” (cd DM 16), destinando una somma complessiva pari a 210 milioni di euro a valere

sulle risorse del fondo relative alle annualità 2006-2008 e stabilendo le procedure di

assegnazione dei finanziamenti come di seguito descritte:

presentazione di un’istanza alla Direzione, da parte delle regioni e province autonome, in

cui sono descritti gli interventi da finanziare, corredata da documentazione attestante il

rispetto delle condizioni e delle spese ammissibili per il finanziamento degli interventi;

l’approvazione da parte della Direzione, previo accertamento delle condizioni sopra

riportate dell’istanza;

la stipula di appositi accordi di programma tra la Direzione ed il soggetto ammesso a

finanziamento;

l’emanazione da parte del Direttore generale della competente Direzione, entro sessanta

giorni dalla sottoscrizione di tali accordi di programma, dei relativi decreti di

approvazione e di assegnazione delle risorse;

la trasmissione alla Corte dei Conti degli accordi di programma e dei decreti di

approvazione e di assegnazione delle risorse per l’acquisizione dei visti di legge.

Fattori di rischio e contromisure

Considerato che le attività svolte dalla DVA possono essere riassunte,

fondamentalmente, in definizione delle procedura di assegnazioni caratterizzate da criteri

oggettivi, successiva assegnazione delle risorse a soggetti pubblici (Regioni e Province

Autonome) e trasferimento delle risorse agli stessi soggetti pubblici, senza, pertanto, che la

DVA abbia alcun ruolo nelle conseguente distribuzione delle risorse sul territorio mediante

qualsiasi tipologia di appalto, si rileva l’assenza di discrezionalità nella scelta degli

interlocutori e la totale assenza di pressione da parte degli stessi interlocutori.

Sempre a valere sulle risorse per le annualità 2009-2011, la Direzione ha istituito, un

nuovo Programma di finanziamenti, in corso di completamento, volto al miglioramento della

qualità dell'aria attraverso l’ammodernamento del parco circolante destinato al trasporto

pubblico locale.

Il programma prevede l’assegnazione di risorse alle regioni per complessivi 110

milioni di euro per l’acquisto di veicoli di veicoli di categoria M1, M2 ed M3, aventi le classi

di omologazione EEV ed Euro VI, o Euro V (a condizione che siano contestualmente radiati

veicoli vetusti aventi classe di omologazione Euro II o inferiori) nonché l’acquisto di veicoli

su vie tranviarie, metropolitane e filoviarie, destinati al trasporto pubblico locale.

La DVA, nel decreto con il quale è stato disposto il finanziamento, ha fissato:

il criterio di assegnazione delle risorse;

modalità di presentazione dei progetti;

tipo di progetti ammessi al finanziamento;

rendicontazione e modalità di pagamenti;

collaudi;

poteri di controllo da parte del Ministero.

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Fattori di rischio e contromisure

Dal quadro delineato emerge che la Direzione per le Valutazioni Ambientali è

direttamente responsabile della conduzione della fase relativa all’accertamento delle

condizioni e all’ammissibilità delle spese previste dal DM 16 per il finanziamento degli

interventi richiesti a cofinanziamento.

In tale fase non esiste alcun margine di discrezionalità in quanto i criteri e le spese non

ammissibili sono predeterminati dal decreto ministeriale di istituzione del Programma, mentre

le modalità di trasferimento, rendicontazione e revoca dei finanziamenti sono state definite

con apposito decreto del Direttore Generale della Direzione VA6.

La Direzione, inoltre, assicura una frequente rotazione, con cadenza almeno annuale,

degli incaricati per l’attuazione del programma.

3.3. Direzione per la Protezione della Natura e del Mare

La Direzione ha provveduto ad effettuare la mappatura dei procedimenti ritenuti a

rischio di corruzione rientranti nelle 4 aree a rischio previste dall’art. 1, comma 16 della

Legge 190/2012. A tal fine sono stati esaminati, per la successiva valutazione del rischio, n.

92 procedimenti di cui 8 sono stati ritenuti a rischio di possibile corruzione, secondo la

terminologia utilizzata dalla normativa vigente.

Acquisto di beni e alla fornitura di servizi.

È stato rilevato, come procedimento comune alla quasi totalità delle Divisioni della

Direzione Generale con possibili fattori di rischio, quello finalizzato all’acquisto di beni e alla

fornitura di servizi, per approvvigionare e consentire lo svolgimento dell’attività ordinaria

della Direzione, disciplinato dagli articoli 65 e 66 e 124 del D.Lgs 163/2006 e rientranti

nell’area a rischio B) ai sensi dell’allegato 2 del PNA “ Aree di rischio comuni e

obbligatorie”.

Si tratta di procedimenti vincolati dalla legge il cui risultato è rivolto direttamente ad

utenti esterni all’Amministrazione. Essi non risultano essere connotati da particolare

complessità, in quanto non comportano il coinvolgimento di altre amministrazioni per il

conseguimento del risultato finale se non quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze,

tramite CONSIP.

Sotto il profilo dell’impatto economico si tratta di procedimenti che comportano

l’attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni all’Amministrazione. Essi non sono

frazionabili in una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che considerate

complessivamente, assicurino alla fine lo stesso risultato.

6 Decreto direttoriale DVA-DEC-2011-0000734 del 16 dicembre 2011

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Il tipo di controllo attualmente applicato ai suddetti procedimenti si ritiene

sufficientemente adeguato a neutralizzare il rischio di corruzione, anche in assenza di

fenomeni di tale specie nel corso degli anni.

Per quanto riguarda poi l’individuazione di misure di prevenzione del rischio diverse

da quelle obbligatorie per legge, sono implementate le seguenti misure:

regolare l’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi, aumentando il

numero dei procedimenti standardizzati mediante apposite circolari dirette ai responsabili

o ai referenti amministrativi. A tal fine si evidenzia che in alcune Divisioni è stato

associato ad ogni atto contrattuale un referente amministrativo che, ad ogni stato di

avanzamento dei lavori, produce un’apposita relazione volta a verificare la congruenza

dei risultati rispetto ai termini contrattuali. In detta sede vengono, altresì, evidenziati gli

eventuali scostamenti che consentono poi all’amministrazione di procedere alla richiesta

di ulteriori integrazioni da parte del contraente. L’esito delle relazioni viene poi verificato

dal dirigente responsabile.

svolgere riunioni periodiche tra i dirigenti interessati alle problematiche specifiche di ogni

Direzione Generale, al fine di permettere la circolazione delle informazioni di interesse

comune e consentire un proficuo confronto nelle soluzioni gestionali e un costante

aggiornamento;

puntuale e rigorosa applicazione della normativa di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Il percorso avviato in questa

Direzione, per garantire la massima trasparenza sulle attività delle Divisioni, porta in

evidenza i dati relativi agli ambiti più sensibili di intervento attraverso una forma di

rendicontazione dell’azione pubblica che limita i rischi di situazioni illecite nei settori

dell’agire amministrativo.

Autorizzazioni.

In tale ambito, sono stati mappati, in particolare, i seguenti procedimenti:

1. rilascio della licenza di giardino zoologico ai sensi del decreto legislativo 73/2005,

2. rilascio dell’idoneità alle strutture aperte al pubblico per la detenzione centro di animali

pericolosi,

3. rilascio delle autorizzazioni alla cattura e alla detenzione di specie protette.

A tal riguardo si evidenzia, per i suddetti 3 tipi di procedimento, la presenza di

procedure connotate da istruttorie tecniche che prevedono la definizione di specifici criteri

vincolati dalla normativa di riferimento.

Si sottolinea, inoltre, che, con particolare riferimento alle licenze di giardino

zoologico, la particolare complessità della procedura autorizzatoria alla quale partecipano

diverse amministrazioni (Ministero della Salute, Ministero Politiche Agricole) che formano

commissioni ispettive congiunte che svolgono la loro attività mediante preventivi ed appositi

sopralluoghi nelle strutture richiedenti le autorizzazioni per verificare i presupposti previsti

dalla legge.

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Nel loro insieme si tratta di procedimenti prevalentemente vincolati dalla legge il cui

risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni all’Amministrazione. Sono procedimenti

complessi coinvolgenti più di tre amministrazioni diverse per il conseguimento del risultato

finale.

Sotto il profilo dell’impatto economico si tratta di procedimenti che comportano

l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni all’Amministrazione. Essi non sono frazionabili in

una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che considerate complessivamente

assicurino alla fine lo stesso risultato.

Il tipo di controllo attualmente applicato a tali procedimenti si ritiene adeguato a

neutralizzare il rischio di corruzione, anche in assenza di fenomeni di tale specie nel corso

degli anni.

Le misure di prevenzione che si ritengono maggiormente adeguate a perseguire le

finalità richieste dalla Legge 190/2012 sono:

1. l’intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione

e di atto notorio rese dei dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46, 3e 49 del D.P.R.

n. 445/2000;

2. l’affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza

dell’amministrazione ad almeno due dipendenti, abbinati secondo rotazione casuale.

In conclusione, sia per quanto riguarda i procedimenti finalizzati all’acquisto di beni e

alla fornitura di servizi non rientranti nella gestione unificata, sia per quanto riguarda i

procedimenti autorizzatori da ultimo menzionati, si sottolinea che la percentuale di personale

impiegato in ogni singolo procedimento non supera il 20% del personale impiegato nel

singolo servizio competente a svolgerlo e che nell’ambito di tale percentuale l’attenzione è

posta sulla necessità di garantire nel tempo una rotazione dei funzionari responsabili dei

singoli procedimenti ritenuti più sensibili.

Enti Parco

Nell’ambito delle specifiche funzioni istituzionali svolte dalla Direzione generale,

assumono infine particolare rilevanza i procedimenti di nomina dei Direttori degli Enti

Parco, ai sensi dell’art.9 delle legge 394/91, come modificata dall’art. 2, comma 25 della

Legge 426/98.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, propone al Ministro dell’Ambiente

una rosa di tre candidati iscritti all’albo di idonei all’esercizio dell’attività di Direttore di

Parco istituito presso il Ministero dell’Ambiente, al quale si accede mediante procedura

concorsuale.

L’Ente parco ai fini della scelta della terna di candidati emana un pubblico avviso per

garantire una idonea pubblicità e trasparenza della selezione.

Con decreto 10 agosto 1999 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.264 del 10 novembre

1999 è stato istituito l’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco e sono

state stabilite le condizioni di iscrizione, di ammissione alle procedure concorsuali e di

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determinazione dei criteri di giudizio sulla base della previsione di cui al comma 25 della

legge 9 dicembre 1998, n.426.

Con successivi decreti in data 9 febbraio 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.

74 del 29 marzo 2004, 10 novembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.25 del 31

gennaio 2006, 25 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 dell’11 settembre

2007, 19 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.91 del 20 aprile 2010 è stato

aggiornato l’albo dei Direttori.

Il Ministro sceglie tra i nominativi di cui alla terna proposta dal Consiglio Direttivo

quello idoneo all’esercizio di Direttore ed emana il relativo decreto di nomina.

Successivamente alla nomina il Presidente del Parco provvede a stipulare con il Direttore un

contratto di diritto privato per la durata non superiore ai cinque anni.

Il decreto di nomina è infine pubblicato sul sito web ministeriale (sezione enti

controllati-enti pubblici vigilati-tabella 1-provvedimenti dell’organo di indirizzo politico-

organi) in adempimento agli obblighi di pubblicità e di trasparenza previsti dal d.lgs.

14.03.2013, n. 33.

Dal quadro descrittivo del procedimento in argomento risulta che lo stesso non è

connotato da apprezzabili e significativi margini di discrezionalità amministrativa, essendo la

procedura di nomina disciplinata dalla legge. Pertanto, esclusi legittimi aspetti di

discrezionalità politica normativamente previsti, non sembra al momento possano riscontrarsi

fattori di criticità tali da rendere necessaria l’adozione di specifiche misure finalizzate ad

arginare eventuali rischi di fenomeni corruttivi.

3.4. Ispettorato Generale

L’Ispettorato Generale, istituito con DM n. 119 del 12 luglio 2010, svolge le funzioni

di cui all’art. 17, comma 2, decreto legge 30 dicembre 2009 n.195, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26.

In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di

intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la

sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima

applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio

idrogeologico con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, e i presidenti

delle regioni o delle province autonome interessate, sono stati nominati i “commissari

straordinari delegati”, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,

con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale

del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

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In applicazione del combinato disposto del DM 139/2012 del 26/07/2012 e della

Direttiva Amministrativa per l’anno 2013, l’Ispettorato Generale sovrintende alla

realizzazione delle iniziative a valere sul PON SICUREZZA SUD 2013, sul PIANO

STRAORDINARIO DI TELERILEVAMENTO e sul GEOPORTALE NAZIONALE.

Bacino d’utenza

Regioni e province autonome interessate dal fenomeno del dissesto idrogeologico,

nonché aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come

individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Amministrazioni pubbliche interessate alla realizzazione degli interventi di difesa suolo.

Soggetti coinvolti e destinatari

Commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Responsabile Delegato ai Conti di Contabilità Speciale n.2851 e n.2960

È designato ai sensi degli artt. 8 e 10 del Dpr. 367/94 e s.m.i. svolge funzioni di

coordinamento e gestione delle iniziative progettuali ivi insistenti. È collocato in seno

all’Ispettorato Generale ai sensi del DM 139/2012 e della Direttiva Amministrativa per l’anno

2013.

Obblighi di Trasparenza

L’Ispettorato ha provveduto a rispettare e far rispettare al proprio Responsabile

Delegato i previsti obblighi di pubblicazione degli incarichi consulenziali sul sito internet

istituzionale.

In riferimento agli adempimenti di cui alla L.190/2012 l’Ispettorato Generale ha

provveduto con nota del 20/06/2013 a richiedere ai Commissari Delegati di voler fornire una

dettagliata relazione relativa all'adempimento degli obblighi di trasparenza correlata

all'attuale stato di avanzamento degli interventi in corso di cui agli Accordi di Programma.

Dette relazioni sono in fase di acquisizione.

PON SICUREZZA

Il PON SICUREZZA SUD 2007-2013 si articola sulle seguenti linee di progetto:

Monitoraggio del rischio idrogeologico dovuto a reati ambientali (MIADRA) che si

propone di diffondere migliori condizioni di sicurezza, giustizia e legalità per i cittadini e

le imprese, contribuendo alla riqualificazione dei contesti caratterizzati da maggiore

pervasività e rilevanza dei fenomeni criminali e all’incremento della fiducia da parte

della cittadinanza e degli operatori economici, implementando sistemi e metodologie per

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individuare e rimuovere gli effetti di reati perpetrati in danno all’ambiente e

specificamente di quelli da correlare all’incremento del rischio idraulico.

Monitoraggio delle aree marine protette interessate dai reati ambientali (MAMPIRA)

che si propone di garantire la sicurezza interna delle aree marine protette, mediante un

“sistema di videosorveglianza intelligente” (conformi alle autorizzazioni rilasciate ai

sensi del Decreto Presidenza del Consiglio Ministri del 07.06.2005) necessarie all'attività

da svolgere presso Sale Operative da realizzare presso gli Enti Gestori di Aree Marine

Protette istituite nelle Regioni Obiettivo Convergenza

Monitoraggio e Individuazione di aree potenzialmente inquinate attraverso metodologie

di telerilevamento (MIAPI) al fine di determinare una maggiore sicurezza per la libertà

economica e d’impresa;

Analisi dei fattori di rischio

Le attività cosiddette maggiormente a rischio sono state identificate nelle seguenti:

Area b) - Scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi

Al fine di attuare quanto previsto dai relativi progetti si provvede alla realizzazione

delle iniziative mediante, ovviamente, l’adozione ed il rispetto delle disposizioni previste dal

Codice degli appalti di cui al Dlgs. 163/06 e s.m.i. e del relativo Regolamento di cui al DPR

207/2010.

Nel corso delle attività, tuttora in fase di sviluppo, si è proceduto ad:

1) Affidamenti in economia

2) procedure aperte con pubblicazione del bando

3) procedure negoziate senza pubblicazione del bando

4) affidamenti per servizi analoghi

I procedimenti vengono preliminarmente valutati ed autorizzati dall’Autorità di

Gestione – Ministero dell’Interno, Dipartimento per la Pubblica Sicurezza.

PIANO STRAORDINARIO DI TELERILEVAMENTO

Con l’articolo 27 della legge n. 179/2002 è stato previsto un finanziamento per la

realizzazione del Piano Straordinario di Telerilevamento ad Alta precisione per le aree a

rischio idrogeologico (nel seguito PST). Il PST nasce per supportare le esigenze delle

Amministrazioni Centrali che per missione istituzionale hanno il compito di coordinare le

attività per la difesa del suolo (MATTM), prevedere e gestire le conseguenze degli eventi

naturali nei casi di emergenza (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

Protezione Civile) e gestire le competenze nazionali di tipo geotopocartografico e di sicurezza

(Ministero della Difesa – Stato Maggiore della Difesa).

Analogamente le amministrazioni territoriali: Regioni, province e comuni sono

coinvolte nella gestione del territorio e dell’ambiente e nelle attività connesse all’emergenza

(Conferenza Stato Regioni).

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Il PST è finalizzato all’individuazione ed alla successiva acquisizione di dati da

telerilevamento aereo e satellitare utili ai progetti di interesse regionale, condivisi tra le

Pubbliche Amministrazioni, in un’ottica di economia di scala, per le attività specifiche di

ogni amministrazione o Ente che ne faccia uso.

In questa prospettiva di condivisione, come anche precisato nell’accordo di

programma che è stato sottoscritto, è stato previsto che l’interscambio delle informazioni

geotopocartografiche che verranno acquisite avverrà attraverso il Geoportale Nazionale (GN),

che rappresenta, come previsto dal Dlgs. 32/2010, l’unica infrastruttura Nazionale pubblica in

grado di assicurare la condivisione, tramite servizi aperti e coerenti con gli standard, dei dati

geotopocartografici di interesse ambientale e territoriale.

Ruoli dei Soggetti Coinvolti

Il MATTM coordina la realizzazione dell’Iniziativa mediante l’Ufficio per la

Realizzazione del Piano Straordinario di Telerilevamento gestito da un Responsabile

Delegato ai sensi del Dpr. 367/94;

Il Ministero della Difesa – Stato Maggiore della Difesa (SMD) e Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile (DPC) sono coattuatori

dell’iniziativa e destinatari dei risultati del Piano, partecipano al Comitato Tecnico di

Coordinamento;

Le Regioni sono destinatarie dell’Iniziativa progettuale e partecipano al Comitato

Tecnico di Coordinamento per l’individuazione delle aree da analizzare e per la

condivisione delle informazioni così acquisite.

Analisi dei Fattori di rischio

Le attività maggiormente a rischio sono state identificate nelle seguenti:

1) scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi

2) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale

Scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi

Al fine di attuare quanto previsto dal Piano Straordinario di Telerilevamento si è

provveduto alla realizzazione delle iniziative mediante l’adozione ed il rispetto delle

disposizioni previste dal Codice degli appalti di cui al D.lgs. 163/06 e s.m.i. e del relativo

Regolamento di cui al DPR 207/2010.

Nel corso delle attività, tuttora in fase di sviluppo, si è proceduto ad:

1. Affidamenti diretti

2. Affidamenti in economia

3. Procedure aperte con pubblicazione del bando

4. Procedure negoziate senza pubblicazione del bando

5. Affidamenti per servizi analoghi

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Nello specifico le procedure di cui al punto 1 e 2 sono normalmente utilizzate per le

necessità attinenti il funzionamento dell’Ufficio per la Realizzazione del Piano Straordinario

di Telerilevamento (di seguito URPST) e per l’acquisto della dotazione informatica ed

infrastrutturale necessaria alla pubblicazione delle banche dati.

Le procedure elencate nei restanti punti sono adottate, nel rispetto tassativo delle

previsioni legislative vigenti, per la realizzazione delle attività fondamentali previste dal

Piano Straordinario di Telerilevamento.

Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale

Come previsto dall’art. 8 dell’Accordo di Programma Quadro, il Ministero nella

qualità di soggetto attuatore e coordinatore dell’iniziativa doveva provvedere alla costituzione

dell’URPST.

A seguito della definizione del fabbisogno, normalmente su base annuale, nel corso

degli anni tramite procedure comparative è stato assunto, a vario titolo, personale con

contratti di collaborazione coordinata e continuativa e autonomo.

Il personale viene selezionato su base curriculare e colloquio comparativo, come

previsto dal Dlgs.165/2001 e dalle vigenti circolari in materia del Dipartimento della

Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è stata inserita per ogni singolo

rapporto acceso la verifica dei requisiti accademici, d’idoneità morale e di incompatibilità con

altri incarichi (in questo caso mediante introduzione di una specifica clausola nel rapporto

contrattuale).

Misure di mitigazione del rischio

Le misure adottate per la mitigazione del rischio rispetto alla scelta del contraente

nell’affidamento di lavori, forniture e servizi e ai concorsi e prove selettive per l’assunzione

del personale, consistono in generale nel prevedere:

1. il principio di rotazione degli incarichi di RUP e del personale, dirigente e non, coinvolto

nelle fasi o procedure a rischio;

2) che i componenti delle Commissioni e gli esperti in genere, nominati prevedendo un

elevato grado di innovazione e rotazione, sottoscrivano apposita dichiarazione di

insussistenza di una delle previste cause di incompatibilità e inconferibilità, nonché di

non trovarsi in situazioni di interessi di natura economica, personale o professionale in

conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, con l’ulteriore impegno a non

assumere, nei tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, rapporti di dipendenza,

collaborazione o consulenza con imprese o soggetti privati coinvolti a vario titolo nelle

procedure.

Con riguardo alla scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi si è

previsto:

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1) di acquisire una dichiarazione da parte del legale rappresentante di impresa prescelta e

incaricata che nella stessa azienda non presta la propria opera alcun collaboratore (anche

autonomo), in servizio nella medesima struttura del Ministero anche nel triennio

precedente alla stipula;

2) di adottare procedure di scelta del contraente con la massima pubblicità e trasparenza

possibile:

nelle procedure negoziate, ove possibile, invitando un numero superiore di soggetti a

quelli previsti dal Dlgs. 163/06 e s.m.i..

nelle procedure aperte pubblicizzando in via telematica il bando anche presso siti

diversi da quello istituzionale.

3) di informare obbligatoriamente gli organi di coordinamento dell’Amministrazione

nonché il Segretariato Generale dei procedimenti da adottarsi, ivi inclusi quelli “in

economia” o “senza previa pubblicazione di bando”, al fine di consentire il puntuale

monitoraggio delle iniziative;

4) nel caso del PST, di rafforzare il ruolo del Tavolo Tecnico Paritetico al fine di

condividere il procedimento di scelta ed avanzamento del Piano con tutti gli attori

coinvolti;

5) nel caso delle iniziative a valere sul PON SICUREZZA SUD a richiedere alla

competente autorità di Gestione la valutazione delle procedure da bandirsi, sia in fase

preliminare che in sede di attuazione, e la relativa approvazione, come previsto dai

regolamenti in materia.

Con riguardo ai concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale si prevede

altresì di:

1) rafforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti e in relazione a tutte le diverse

fasi della procedura selettiva mediante il sito internet istituzionale e quello del progetto

(www.pcn.minambiente.it);

2) informare i collaboratori (anche autonomi) sugli obblighi di riservatezza ed autonomia

derivanti dall’impiego nelle attivita’ progettuali come previsto dalla L.190/2012;

3) nelle procedure di selezione del personale pubblicizzare in via telematica il bando anche

presso siti diversi da quello istituzionale o tramite gli account social media del Ministero.

Occorre evidenziare come, allo stato, non risultino situazioni di conflitto di interesse o

di potenziale commistione tra chi svolge potere autoritativo o negoziale e chi è stato

destinatario di provvedimenti di carattere economico. Non risultano, altresì, procedure a

carico di chi ricopre tali cariche.

Risulta, inoltre, utile evidenziare come la tecnicità della materia trattata sia

nell’ambito del Geoportale Nazionale sia, a maggior ragione, nel Piano Straordinario di

Telerilevamento caratterizza puntualmente i soggetti che nel mercato possono offrire

determinati servizi all’Amministrazione.

Da ultimo è opportuno considerare come la natura progettuale, limitata ad un ambito

temporale predefinito delle iniziative rende quasi “naturale” l’avvicendamento di personale.

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Cionondimeno la rotazione del personale va osservata, ricorrendone le condizioni, per i

dipendenti dell’Amministrazione preposti a ruoli o funzioni necessarie (ad es. il RUP).

3.5. Direzione Generale per la tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

Finanza controllo interno e supporto

Tra i procedimenti amministrativi di competenza della Divisione l’attività mappata ai

fini della valutazione del rischio corruzione è quella relativa ai contratti riguardanti

l’acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Direzione generale. L’esigua entità

delle risorse, le modalità di acquisto, normate dalla legge, tramite il ricorso al MEPA, nonché

l’obbligo di trasparenza con la pubblicazione di tutti i contratti stipulati, rendono di fatto

minimo il rischio in esame.

Per tutte le altre attività di competenza relative a gestione di procedure di bilancio e a

gestione amministrativa del personale, si ritiene che non presentino fattori di rischio, essendo

regolate dalla legge, da circolari MEF e dal CCNL.

Pianificazione, attuazione e monitoraggio degli interventi

La Divisione II segue le varie fasi istruttorie, di stipula e di monitoraggio degli

Accordi di Programma e/o degli Accordi di Programma Quadro in materia di Bonifiche,

Rifiuti, Acque con risorse sia di titolarità di questo Ministero sia di titolarità delle Regioni o

degli Enti locali territorialmente interessati.

In particolare, per quanto attiene alla definizione degli Atti di programmazione

negoziata, si precisa che le attività si articolano nelle seguenti fasi:

istruttoria e definizione degli atti generali di programmazione delle risorse finanziarie

assegnate alla Direzione Generale TRI (es. provvedimenti di riparto nel rispetto dei

criteri predefiniti dal D.M. n.468/01);

istruttoria e predisposizione/condivisione dei testi ai fini della stipula di Accordi

(interlocuzione con Amministrazioni Centrali, Regioni ed Enti Locali, per

l’individuazione e condivisione degli interventi, segnalati dalle Regioni come prioritari

rispetto ad altre eventuali azioni da realizzare nei Siti, ai fini della più efficace tutela

della salute e dell’ambiente e, comunque, in coerenza con le priorità generali di cui al

Programma Nazionale di Bonifica);

procedure per l’inoltro degli Atti agli Organi di Controllo ai fini delle prescritte

registrazioni, ove richieste.

Trattandosi di procedimenti aventi ad oggetto Atti di programmazione negoziata tra

Pubbliche Amministrazioni, vincolati da leggi di settore nonché da specifici atti

amministrativi (regolamenti, direttive), i relativi provvedimenti di adozione sono sottoposti al

controllo della Corte dei Conti ai fini della prevista registrazione di legge.

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Per quanto attiene il processo afferente al monitoraggio degli Accordi in parola,

finalizzato alla verifica dell’avanzamento fisico e finanziario degli interventi, si precisa che

sono monitorati nell’ambito del Sistema Gestione Progetti (SGP), gestito dal Ministero dello

Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica. Il predetto

Sistema, mediante l’inserimento di dati tecnici ed economici e la generazione di report,

consente la costante verifica dello stato di attuazione dell’Atto monitorato attraverso la

verifica di “schede di rilevazione” compilate dalle Regioni sottoscrittrici degli Accordi,

corredate da apposite attestazioni concernenti la veridicità dei dati forniti. Le predette schede

permettono di rilevare l’evoluzione dell’iter procedurale nonché l’avanzamento finanziario

delle attività disciplinate nell’Accordo di riferimento.

Si rappresenta, inoltre, che il Ministero provvede all’istruttoria ed alla stipula degli

Accordi di Programma Quadro e degli Accordi di Programma, demandando agli Enti Locali

competenti l’effettiva realizzazione degli interventi e l’effettiva gestione delle risorse.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che dall’analisi dei processi mappati non si ritiene

necessario formulare una proposta di ulteriori misure di prevenzione rispetto a quelle esistenti

che prevedono tra l’altro la pubblicizzazione degli atti ai sensi del Dlgs. n. 33/2013.

Bilancio idrico e utilizzo delle risorse

Procedimenti esaminati.

Concessioni di derivazione d’acqua da corpi idrici a carattere internazionale, condivisi

con Stati esteri confinanti.

L’attività della Divisione IV, una volta acquisito il preliminare assenso dell’autorità

dello Stato estero confinante, si limita all’emissione del provvedimento finale, essendo

l’attività istruttoria interamente affidata all’ Amministrazione regionale competente per

territorio, la quale - a sua volta – è tenuta ad acquisire il parere vincolante dell’Autorità

di bacino in ordine agli aspetti connessi al bilancio idrico ed al rispetto del deflusso

minimo vitale. Peraltro la procedura istruttoria è dettagliatamente disciplinata dal T.U.

sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/1933;

Ri-perimetrazione dei bacini imbriferi montani (B.I.M.) e della ripartizione tra i

Comuni beneficiari del gettito dei sovra canoni.

I criteri da seguire per lo svolgimento di tale procedimento furono stabiliti in modo

dettagliato negli anni ‘60, a seguito delle due sentenze della Corte di Cassazione che

avevano annullato i precedenti decreti di perimetrazione proprio a causa della eccessiva

discrezionalità dalla quale risultavano ispirati. La legge 959/1953 prevede, inoltre, che

sulla ipotesi di perimetrazione vada acquisito il parere obbligatorio e vincolante del

Consiglio Superiore dei LL.PP;

Aggiornamento biennale all’indice ISTAT della misura del sovracanone BIM.

L’attività della Div. IV si limita alla predisposizione del Decreto direttoriale, prendendo

atto del valore dell’incremento dei prezzi al consumo formalmente comunicato

dall’ISTAT su richiesta dell’Amministrazione.

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Nessuno dei tre procedimenti amministrativi si presenta a rischio di corruzione in

quanto non sussiste discrezionalità dell’ufficio.

Gestione integrata del ciclo dei rifiuti

Vengono analizzati i procedimenti che si concretizzato con decreti che ampliano la

sfera giuridica dei destinatari. Al fine di ridurre il rischio corruzione, vengono adottate

misure per realizzare la rotazione del personale e comunque coinvolgere nei procedimenti più

funzionari, assicurando comunque la continuità dell’azione amministrativa.

I procedimenti analizzati sono:

Procedimento di riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione degli imballaggi

ex art. 221, comma 5, del D.lgs. 152/06 in cui La Divisione VI, subentrata nelle competenze

svolte dall’Osservatorio nazionale sui rifiuti, con il compito di effettuare l’istruttoria e di

emanare il provvedimento di riconoscimento.

Il procedimento di riconoscimento, che si avvia con la presentazione dell’istanza di

riconoscimento presentata da un produttore di imballaggi, è “plurifasico” e si articola in una

prima fase volta ad accertare idoneità del sistema proposto, basandosi su un’analisi

prevalentemente documentale, a cui fa seguito una verifica concreta sull’effettiva operatività

dello stesso.

Generalmente la conclusione del procedimento è preceduta da una o più riunioni

istruttorie, alle quali sono invitate a partecipare le parti del procedimento. Questa fase tende a

risolvere le eventuali antinomie emerse durante l’istruttoria ed a garantire anche il confronto

tra i soggetti portatori di interessi contrastanti sugli aspetti del funzionamento del sistema.

Sino ad ora, per le attività volte a verificare l’effettivo funzionamento del sistema la

Direzione si è avvalsa di ISPRA.

Il provvedimento conclusivo è supportato da una relazione descrittiva dell’istruttoria

svolta e delle valutazioni effettuate.

Procedimento di riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti di beni

in polietilene ex art. 234, del Dlgs 152/06 per il quale, mancando il dato normativo relativo

al procedimento e ai criteri da assolvere per il suddetto riconoscimento pare essere

ragionevole l’applicazione analogica delle modalità istruttorie utilizzate dal Ministero per il

riconoscimento del sistema autonomo di gestione dei rifiuti di imballaggio.

Procedimento di riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione degli oli e grassi

vegetali e animali esausti ex art. 233, comma 9, del Dlgs 152/06 con cui gli operatori stessi

devono richiedere all'Autorità di cui all'art. 207, il riconoscimento del sistema adottato.

Intervenuta la abrogazione della suddetta Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui

rifiuti, la Divisione VI, subentrata nelle suddette competenze, svolge l’istruttoria e emana

il provvedimento di riconoscimento.

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La conclusione del procedimento può essere preceduta da riunioni di natura istruttoria

ispirate al principio della partecipazione, con le quali si acquisiscono elementi per superare le

eventuali antinomie emerse durante l’istruttoria.

Sino ad ora non vi è stato alcun riconoscimento.

Il provvedimento conclusivo è supportato da una relazione descrittiva dell’istruttoria

svolta e delle valutazioni effettuate.

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dagli artt. 221, 233, 234 (nomina del

responsabile del procedimento, interruzione o sospensione per esigenze d’integrazione

istruttoria, comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ed altro), si

applicano le norma previste dalla legge sul procedimento amministrativo.

Bonifiche e risanamento

I principali procedimenti esaminati sono i seguenti:

“Istruttorie tecniche e predisposizione decreti di approvazione progetti di bonifica”;

“Istruttorie tecniche e predisposizione decreti di perimetrazione e/o riperimetrazione”.

Per entrambi i procedimenti, l’attività viene realizzata attraverso le Conferenze di

Servizi, convocate in base all’art. 14, commi 1 e 2, della legge 241/1990, per effettuare un

esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.

Sono posti all’esame della Conferenza :

i piani di caratterizzazione e i progetti di messa in sicurezza/bonifica riguardanti aree e

terreni compresi all’interno del perimetro dei SIN. Gli interventi riguardano le matrici

ambientali suolo, sottosuolo e acque di falda che, all’esito della caratterizzazione e dell’

analisi di rischio sono risultati contaminati. L’istruttoria dei progetti si avvale di un

gruppo tecnico di supporto della Direzione generale e, ai sensi dell’art. 252 del Dlgs

152/06 e s.m.i., anche di ISPRA, ARPA e ISS, ,. I progetti di messa in

sicurezza/bonifica, esaminati in Conferenza di Servizi istruttoria e ritenuti approvabili in

Conferenza di servizi decisoria, vengono approvati con decreti dell’amministrazione.

su richiesta della Regione interessata, con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il

perimetro dei siti di interesse nazionale. La riperimetrazione è oggetto di Decreto del

Ministero dell’Ambiente all’esito di apposita Conferenza di Servizi.

La Divisione ha competenze anche in merito agli interventi di dragaggio effettuati in

aree portuali e marino-costiere ricadenti all’interno dei Siti di Interesse Nazionale (art.5bis

della legge n. 84 del 28 gennaio 1994 - “Riordino della legislazione in materia portuale”,

come modificata dall’art. 48 della legge n. 27/2012 e dal successivo D.L. n. 68 del

231/06/2013). In particolare:

- l’Autorità Portuale o, laddove non istituita, l’Ente competente, ovvero il concessionario

dell’area demaniale, trasmette il progetto di dragaggio al Ministero delle Infrastrutture e

Trasporti ed al MATTM;

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- il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con proprio decreto, approva il progetto di

dragaggio sotto il profilo tecnico economico entro trenta giorni dal ricevimento e trasmette

suddetto decreto al MATTM;

- il Ministero dell’ambiente entro trenta giorni dal ricevimento del decreto di cui al

precedente punto b), approva in via definitiva il progetto di dragaggio;

Nel caso in cui il progetto di dragaggio comprenda anche il progetto delle strutture di

contenimento dei fanghi non comprese nei provvedimenti di rilascio della VIA dei Piani

Regolatori Portuali di riferimento, il decreto di approvazione del MATTM dovrà essere

rilasciato previo parere della commissione di cui all’art. 8 del D.Lgs 152/2006

(assoggettabilità del progetto alla VIA)

Il decreto di approvazione del MATTM produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7

dell’art. 252 del D.Lgs 152/2006.

L’iter istruttorio dei progetti può essere così sintetizzato:

il soggetto obbligato (proponente) trasmette l’elaborato al MATTM;

l’elaborato viene esaminato dai tecnici della Divisione che, sulla base dei contenuti degli

elaborati, valutano, congiuntamente al Dirigente della Divisione la necessità di richiesta

di supporto tecnico da parte della Struttura di Assistenza Tecnica della Direzione, di

ISPRA, di ISS e di ARPA (per i profili di competenza); al fine di garantire tempi certi

per il perfezionamento dell’istruttoria, ISPRA viene chiamata ad esprimersi

congiuntamente alla Struttura di Assistenza Tecnica della Direzione Generale,

nell’ambito di sedute convocate settimanalmente;

all’acquisizione delle valutazioni e dei pareri necessari, gli elaborati vengono discussi in

sede di Conferenza di Servizi istruttoria per garantire il contraddittorio con le parti

interessate ed acquisire i pareri di tutti gli enti pubblici interessati dal procedimento;

in una successiva Conferenza di Servizi decisoria vengono valutati, ai fini

dell’approvazione e sulla base degli esiti dell’istruttoria condotta, gli elaborati progettuali

soggetti ad approvazione ai sensi dell’art.242 del Dlgs 152/06 e s.m.i. (piani di

caratterizzazione, analisi di rischio e relativi monitoraggi, progetti di messa in sicurezza

operativa o permanente, progetti di bonifica)

i progetti di bonifica vengono approvati con decreti dell’Amministrazione

In riferimento al rischio di corruzione si rileva quanto segue:

la portata economica degli esiti dei procedimenti in alcuni casi è estremamente rilevante;

i soggetti interessati dalle decisioni possono avere notevole capacità di pressione sia

economica, sia politica.

l’emissione dei pareri da parte della Struttura di Assistenza Tecnica della Direzione e

degli enti tecnici di supporto (prevalentemente ISPRA e ISS) è intrinsecamente affetta da

un margine di discrezionalità a rischio corruzione. Tale rischio, per ISPRA e ISS, è

accentuato a causa dalla facoltà da parte degli istituti di sottoscrivere convenzioni

onerose con soggetti obbligati/interessati dai procedimenti di bonifica per attività di

progettazione e/o consulenza. E’ pertanto necessario gli istituti che valutino con

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attenzione eventuali situazioni di conflitto di interessi nella sottoscrizione di atti

convenzionali con soggetti terzi;

per quanto riguarda il Ministero dell’Ambiente, al fine di ridurre il rischio corruzione

delle sopra specificate attività, vengono adottate le seguenti misure:

a) nei procedimenti vengono coinvolti più funzionari secondo il principio di rotazione,

assicurando comunque la continuità dell’azione amministrativa;

b) ai componenti della Struttura Tecnica di Assistenza viene richiesto il rispetto della

clausola di astensione dalla valutazione dei progetti nel caso di sussistenza di

potenziali situazioni di conflitto di interessi;

c) le potenziali situazioni di conflitto di interessi che riguardano ISS e ISPRA vengono

segnalate agli istituti caso per caso. Si deve però evidenziare che la valutazione

preventiva di eventuali condizioni di incompatibilità di incarichi rispetto ai compiti

istituzionali assegnati agli istituti in tema di bonifiche è demandata agli istituti stessi,

nell’ambito della propria autonomia tecnico-amministrativa;

d) nei modelli degli atti, provvedimenti e accordi istituzionali si prevedono specifiche

clausole volte a garantire l’osservanza delle disposizioni sulla prevenzione della

corruzione e sulla trasparenza ed integrità degli atti da parte degli Enti e Soggetti

coinvolti e/o destinatari di finanziamenti a cura e/o a carico del Ministero.

In ogni caso le determinazioni conclusive vengono sempre assunte in sede di

Conferenza di Servizi, alla quale partecipa una platea di soggetti pubblici e privati portatori di

interessi differenziati. La condivisione delle valutazioni istruttorie abbassa di fatto il rischio

corruzione.

Si evidenzia inoltre che, a partire dal mese di marzo 2014, tutti gli atti relativi a

conferenze di servizi, decreti, tavoli e riunioni tecniche, audizioni di aziende, dati e

informazioni ambientali di rilievo in tema di bonifiche sono resi pubblici sul sito internet del

MATTM alla seguente pagina http://www.bonifiche.minambiente.it/, accessibile anche dalla

apposita sezione “Trasparenza” del sito.

I procedimenti di competenza della Divisione VII si concretizzato con provvedimenti

che ampliano la sfera giuridica dei destinatari e hanno effetti economici immediati. La

valutazione complessiva del rischio viene stabilita nel valore pari a 3).

Contenzioso e danno ambientale

L’attività svolta riguarda principalmente la gestione del contenzioso di competenza

della direzione, attività regolata dalla legge nazionale e comunitaria e da sentenze della

magistratura.

Ai fini della stipula delle transazioni, le somme da corrispondere per il risarcimento

del danno ambientale sono liquidate sulla base dei criteri generali stabiliti dagli Accordi di

programma stipulati tra il Ministero dell'Ambiente, le Regioni e gli enti territoriali, per la

bonifica e la riparazione delle risorse naturali nei siti inquinati di interesse nazionale.

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Detti Accordi prevedono una stima generale dei costi per la realizzazione delle opere

di messa in sicurezza e di bonifica e del danno ambientale per le matrici ambientali coinvolte.

I criteri di liquidazione del danno ambientale previsti dagli Accordi di programma

citati sono stati fatti salvi dall’art. 2 comma 5 del DL n. 208/2008, come modificato dalla

legge di conversione n.13/2009 che in tal modo li ha normati.

Sul concreto piano operativo, per l’applicazione di detti criteri e la conseguente

liquidazione del danno ambientale, questa Amministrazione si avvale dell’ISPRA e può

avvalersi della SOGESID Spa.

Per la liquidazione di danni ambientali che non rientrano nel campo di applicazione

dei suddetti accordi di programma, la Direzione si avvale del supporto tecnico dell’ ISPRA.

In tali evenienze, in applicazione della Direttiva 2004/35/UE, si privilegia

l’individuazione delle misure di ripristino necessarie con la precisazione della corrispondente

valutazione economica, oltre alle spese sostenute per l’istruttoria.

In tale ambito, al fine di contenere ogni possibile rischio connesso al ruolo esclusivo

dell’ISPRA in sede di supporto tecnico per la determinazione del danno ambientale, la

Direzione elaborerà, entro la fine del corrente anno, una proposta che consenta al Ministero di

potersi avvalere, a rotazione e/o a sorteggio, anche di Strutture specializzate di Università,

Enti Pubblici di Ricerca per le attività di assistenza e supporto tecnico-scientifico.

La Direzione Generale intraprenderà iniziative per portare a conoscenza dei

consulenti l’obbligo di astensione, le conseguenze scaturenti dalla sua violazione ed i

comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

Il dovere di astensione in relazione a ipotesi di conflitto di interesse nell’area in esame

si dovrà sostanziare nell’obbligo di esimersi dall’assumere incarichi di consulenza tecnica in

tutti i procedimenti per i quali i soggetti avranno svolto funzioni di assistenza per la scrivente

amministrazione.

In ogni caso i suddetti esperti devono sottoscrivere l’apposita dichiarazione di

insussistenza di una delle previste cause di incompatibilità e inconferibilità, nonché di non

trovarsi in situazioni di interessi di natura economica, personale o professionale in conflitto

con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, con l’ulteriore impegno a non assumere, nei

tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, rapporti di dipendenza, collaborazione o

consulenza con imprese o soggetti privati sottoposti a procedure di accertamento.

SISTRI

La Direzione Generale si occupa della gestione del Sistema informatico per la

tracciabilità dei rifiuti per trasferimento dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Le attività ineriscono lo studio del sistema per verificarne le possibili semplificazioni

e ottimizzazioni da condividere con le Associazioni rappresentative degli utenti, costituite in

un tavolo di lavoro presso il Gabinetto del Ministro, con l’Agenzia per l’Italia Digitale,

l’ISPRA e la società Selex SE.MA.

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La gestione del rapporto contrattuale, così come modificato per effetto delle

sopravvenienze normative è gestita con il supporto di un responsabile unico del

procedimento.

Al fine di garantire eventuali rischi di corruzione sarà attuato il turn over nella

gestione delle funzioni del responsabile unico del procedimento.

Rischio geologico e difesa del suolo

Il processo di finanziamento degli interventi volti alla mitigazione del dissesto

idrogeologico, finanziati nell’ambito degli Accordi di Programma sottoscritti con le Regioni

coinvolte, nasce dal dettato dell’art. 17 della Legge 26 /2010 e dall’art.1, comma 240 della

legge finanziaria 2010.

Il comma 1 dell’art. 17 citato prevede che venga nominato un Commissario

straordinario delegato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,

che in veste di soggetto attuatore segua le fasi di relative alla realizzazione degli interventi

per ciascuna Regione.

Il comma 2 del medesimo articolo, prevede che le attività relative alla

programmazione siano proprie del Ministero dell’Ambiente che vi provvede, fatte salve le

competenze del Dipartimento della Protezione Civile e previo parere delle Autorità di bacino

territoriali, in concerto con le Regioni.

Sulla base del richiamato articolo della finanziaria 2010, la programmazione delle

risorse avviene tramite Accordo di programma con la Regione, sentito il Dipartimento della

protezione civile e le Autorità di bacino interessate.

Con il D.L. 91/2014 (art. 10) il legislatore ha previsto il subentro del Presidente della

regione, al Commissario straordinario delegato , relativamente al territorio di competenza

L’indice di rischio corruzione risulta essere “3”. Trattandosi di Atti di

programmazione negoziata tra Pubbliche Amministrazioni, vincolati da leggi di settore, gli

atti adottati sono sottoposti al controllo della Corte dei Conti ai fini della prevista

registrazione di legge.

Relativamente alla fase programmatoria, di competenza di questo Ministero, si

possono individuare generici fattori di rischio corruzione rispetto alla possibilità della

soggettiva attribuzione delle priorità degli interventi rispetto alla possibilità di erogare il

finanziamento, considerato che la fase di valutazione tecnica e amministrativa preliminare

viene istruita dalle Amministrazioni proponenti.

Comunque, al fine di evitare i possibili fattori di rischio sopra descritti, si è avviata una

procedura di inserimento dei dati relativi agli interventi per i quali è richiesto il

finanziamento, su sistema informatizzato on line, da parte dei soggetti pubblici accreditati,

secondo criteri trasparenti e condivisi.

Inoltre, nei modelli degli atti, provvedimenti e accordi di programma si prevedono specifiche

clausole volte a garantire l’osservanza delle disposizioni sulla prevenzione della corruzione e

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sulla trasparenza ed integrità degli atti da parte degli Enti e Soggetti coinvolti e/o destinatari

di finanziamenti a cura e/o a carico del Ministero.

3.6. Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia

La Direzione ha provveduto ad effettuare la mappatura dei procedimenti ritenuti a

rischio di corruzione e la successiva valutazione del rischio di possibile corruzione secondo

la terminologia utilizzata dalla normativa vigente.

Accordi internazionali

Programmi e progetti di cooperazione bilaterale ambientale avviati nei Paesi in via

di sviluppo, con particolare riferimento ai Paesi dell’America Meridionale (Messico e

Brasile), alla Cina, all’India, all’Iraq, ai Paesi dei Balcani (Albania e Montenegro) e con i

Paesi del Nord Africa (Tunisia).

Tali programmi sono finalizzati in particolare a:

attività di capacity building a favore delle amministrazioni locali coinvolte nella

definizione ed attuazione di politiche in campo ambientale, mediante il trasferimento di

competenze dall’Italia ed il training dei quadri e ella futura classe dirigenziale;

trasferimento di know-how e tecnologie per il risparmio e l’efficienza energetica, per lo

sfruttamento del potenziale locale di produzione di energia da fonti rinnovabili, per la

prevenzione e il controllo dell’inquinamento, nonché per la gestione nazionale ed il

recupero delle risorse naturali;

promozione di uno sviluppo economico sostenibile nel lungo periodo tramite l’adozione

di un approccio integrato alla problematica dei cambiamenti climatici e alla gestione

delle risorse naturali;

individuazione e sviluppo di progetti nell’ambito del Clean Development Mechanism del

Protocollo di Kyoto.

In linea di continuità con l’azione già intrapresa sin dal 2007, la DG ha sottoscritto la

collaborazione con l’Istituto per il Commercio Estero (ora Agenzia per la promozione

all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - in gestione transitoria ex Legge

214/2011) atto a favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

In ambito multilaterale la DG ha proseguito il sostegno delle bioenergie nell’ambito

delle iniziative internazionali promosse dalla FAO, nonché la partecipazione ai programmi

avviati in collaborazione con il REC (Regional Environmental Center), l’UNIDO, l’UNEP e

World Bank.

Descrizione delle procedure

I programmi di cooperazione internazionale bilaterale, sviluppati nell’ambito delle

Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, avviati con i suddetti nei Paesi in via di

sviluppo sono oggetto di Accordi (Memorandum of Understading) sottoscritti con i Paesi

beneficiari che ne costituiscono il quadro giuridico di riferimento e dettano le procedure e

regole da seguire in fase di attuazione.

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Nello specifico le modalità di erogazione dei contributi sotto forma di “grant” a

favore dei paesi beneficiari, sono stabilite negli Accordi. Più precisamente sono determinati:

gli obiettivi del programma e relative linee di attività, la tempistica nella presentazione ed

approvazione della reportistica tecnico contabile finalizzata ad analizzare lo stato di

avanzamento dei progetti, le procedure di selezione pubblica dei soggetti attuatori degli

interventi sul territorio del Paese beneficiario (Bid international), l’istituzione di Comitati

congiunti per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti.

I Programmi in ambito multilaterale sono stati attuati mediante Accordi a cui si

applicano le regole ONU o Banca Mondiale.

Analisi dei fattori di rischio

Le attività sono coordinate dalle entità statuali riceventi (Ministeri ed enti pubblici

locali) che sovraintendono alle esecuzione delle attività previste dagli Accordi sulla base

della normativa nazionale del Paese ricevente e dal Diritto e consuetudine internazionale.

Misure di prevenzione della corruzione

Per le attività in essere sono previste azioni di monitoraggio fisico e finanziario che,

per le attività future, si rafforzeranno con specifiche reportistiche atte ad assicurare la

massima trasparenza e pubblicità delle procedure attuative e delle informazioni relative alla

parità di trattamento dei soggetti pubblici e privati chiamati all’implementazione dei

programmi di cooperazione.

La direzione generale provvede a rispettare i previsti obblighi di pubblicazione degli

Accordi internazionali, tradotti in lingua italiana, sul sito internet istituzionale nella Sezione

Amministrazione Trasparente e procederà al suo eventuale completamento assicurando un

continuo aggiornamento dei relativi dati e risultanze procedurali, curando che i modelli di

stesura di tali accordi prevedano apposite clausole volte a consentire al Ministero di disporre

dei dati necessari ad assicurare tali obblighi di evidenza pubblica e di pubblicità, trasparenza

ed integrità degli atti.

Bandi Fonti rinnovabili

Nel 2013, sono stati emanati i sottostanti Avvisi pubblici rivolti, rispettivamente, alle

imprese e agli enti pubblici.

Bando pubblico emanato, come da comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana n. 21 del 25 gennaio 2013, destinato al finanziamento, attraverso una

procedura valutativa a sportello, di progetti per l’analisi dell’impronta di carbonio nel

ciclo di vita dei prodotti di largo consumo. Lo stanziamento complessivo è pari a €

4.850.000,00 a valere sul Fondo di cui all’art. 2, comma 322 della Legge 24 dicembre

2007, n.244 – capitolo 8407. Sono stati concessi finanziamenti, in regime di de minimis,

a 71 Aziende beneficiarie.

Comunicato pubblico rivolto agli Enti pubblici (le Amministrazioni Centrali dello

Stato, le Regioni, gli Enti Locali, le Aziende Ospedaliere Pubbliche, le Università e gli

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Enti Nazionali di Ricerca) per il cofinanziamento, attraverso una procedura valutativa a

sportello, di progetti con l’impiego di tecnologie per l’efficienza energetica e di fonti

rinnovabili, da realizzare su strutture edilizie di piena proprietà pubblica e destinate

esclusivamente ad uso pubblico. Lo stanziamento complessivo è pari a € 5.000.000 a

valere sul Fondo di cui all’art. 2, comma 322 della Legge 24 dicembre 2007, n.244 –

capitolo 8407. Sono stati ammessi a finanziamento 14 Enti.

In tema di energie rinnovabili, inoltre,in continuità con le attività avviate nell’ambito

delle risorse “carbon tax”, la DG ha proseguito nelle attività di gestione e monitoraggio

rispetto agli interventi ancora attivi per l’anno 2013 e oggetto di finanziamento in esito a n.7

bandi pubblici.

Descrizione delle procedure

L’articolo 2, comma 322 della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per

la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge Finanziaria 2008) ha

istituito, a decorrere dall'anno 2008, un “Fondo per la Promozione delle Energie Rinnovabili

e dell’Efficienza Energetica – Solare Termodinamico” destinato a finanziare in favore di

Regioni ed Enti locali o di altri soggetti, pubblici o privati, interventi per la promozione delle

energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle

emissioni inquinanti e climalteranti, oltre che per la promozione di energia elettrica da solare

termodinamico.

Con successivo Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare, prot. n. DSA/DEC/2008/166 del 2 aprile 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 8

aprile 2008, Reg. n. 3, Fog. 31, di attuazione dell’articolo 2, comma 322 della Legge

Finanziaria 2008 sono individuate le tipologie di intervento finanziabili.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del richiamato Decreto 166/2008, è stato

emanato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot.

SEC/DEC/2011/468 del 19 maggio 2011, registrato alla Corte dei Conti il 5 luglio 2011, Reg.

n. 11, Fog. 179, con cui sono state individuate le misure di utilizzo del suddetto Fondo e

disciplinate le relative modalità di attuazione.

Come stabilito nei sopra citati atti, l’individuazione degli interventi da attuare nel

settore privato avviene attraverso strumenti ad evidenzia pubblica quali la pubblicazione di

specifici bandi o manifestazioni di interesse e, pur sempre, nel rispetto della disciplina

europea in materia di Aiuti di Stato. A questo proposito, occorre, peraltro, evidenziare che, a

seguito di indicazioni ricevute dalla Corte dei Conti, la Direzione Generale ha emanato il

richiamato DM 468/2011, il quale prevede procedure “valutative a sportello” per

l’individuazione dei Beneficiari a valere del finanziamento riconosciuto sul Fondo in parola.

In osservanza a tale ultimo decreto, la Direzione Generale ha emanato il Bando

pubblico, a mezzo comunicato pubblicato sulla GURI, per il riconoscimento di un

cofinanziamento, nei limiti dettati dal regime “de minimis”, destinato allo sviluppo di

progetti per l’analisi dell’impronta di carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo,

ai fini della individuazione ed attuazione delle misure per la riduzione delle emissioni. Allo

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stesso tempo, con le medesime modalità ha emanato il Comunicato pubblico rivolto ai

Soggetti pubblici per il finanziamento di interventi di riqualificazione energetica su edifici di

loro proprietà.

La procedura valutativa adottata è “a sportello”. Le istanze sono trasmesse via posta

elettronica certificata (PEC) e, ai fini dell'ammissione delle stesse nonché della definizione

del corretto ordine cronologico, fa fede la data e l’orario riportato nella ricevuta di

accettazione rilasciata dal provider di posta certificata dell’Impresa proponente e attestante il

momento della spedizione nonché i relativi destinatari.

La valutazione è condotta seguendo l’ordine di arrivo individuato come sopra esposto

e verificando la ricevibilità, ovvero il rispetto dei termini e delle modalità di ricezione nonché

l’ammissibilità in termini di completezza documentale e possesso dei requisiti.

Segnatamente alle istanze ammissibili, laddove si tratti di soggetti privati, sono

condotte, ai sensi dell’articolo 71 e 72 del DPR 445/2000, le verifiche tese ad accertare la

veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza e relative ai requisiti morali dei titolari di

cariche sociali in seno alle medesime Aziende proponenti, nonché riguardanti la regolarità

contributiva e fiscale delle medesime Aziende. Inoltre, è richiesta ai soggetti privati, a cui è

riconosciuto il finanziamento, il deposito di apposita garanzia fidejussoria nei modi e nei

termini di cui all’art. 113 del Codice Contratti pubblici. Seppur i finanziamenti concessi siano

inferiori alle soglie di cui alla normativa antimafia, sono richieste le relative informazioni alle

competenti Prefetture.

Non da ultimo, l’Amministrazione, sempre sul Fondo, gestisce i sopra richiamati 7

Bandi pubblici emanati antecedentemente al DM 468/2011 e pervenuti alla Direzione a

seguito di riorganizzazioni ministeriali intervenute nel corso del tempo.

Analisi dei fattori a rischio

La procedura a sportello non consente margini di discrezionalità all’Amministrazione

nell’ammissione a finanziamento dei progetti presentati in quanto già il bando prevede dei

modelli di istanza in cui il potenziale aspirante deve declinare le informazioni tecniche

relative al progetto: la verifica consiste nello scrutinio formale della documentazione

pervenuta e della constatazione che le informazioni tecniche siano presenti e siano nel senso

richiesto dal bando. Non vengono espresse valutazioni di merito tecnico. Peraltro, le istanze

sono trasmesse via posta elettronica certificata e, ai fini dell'ammissione delle stesse nonché

della definizione del corretto ordine cronologico, fa fede la data e l’orario riportato nella

ricevuta di accettazione rilasciata dal provider di posta certificata dell’Impresa proponente e

attestante il momento della spedizione nonché i relativi destinatari.

La verifica è condotta, seguendo l’ordine di arrivo come sopra esposto, controllando

la ricevibilità, ovvero il rispetto dei termini e delle modalità di ricezione, nonché

l’ammissibilità in termini di completezza documentale e possesso dei requisiti contemplati.

Misure di prevenzione della corruzione

Oltre a quanto descritto nella parte procedimentale, in osservanza alle disposizioni di legge in

materia di trasparenza della PA, si è provveduto a pubblicare, sul sito istituzionale nella

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Sezione Amministrazione Trasparente, gli elenchi dei beneficiari dei contributi e di cui se ne

assicura il costante aggiornamento.

L’Amministrazione ha provveduto a redigere un Vademecum, ad uso delle Aziende

beneficiarie, nel quale sono fornite istruzioni per la definizione delle rendicontazioni relative

alle spese effettivamente sostenute nella realizzazione del Progetto finanziato. Alla luce delle

modalità di rendicontazione dettate in tale sede, le Aziende devono trasmettere rendiconti

accompagnati da copia dei documenti giustificativi della spesa (fatture, cedolini…) oltre che

dei documenti giustificativi del pagamento (disposizioni di pagamento, estratto conto,…).

Tutto ciò pena il mancato riconoscimento delle spese.

Contributi per la promozione dei sistemi di gestione ambientale nelle Piccole e

Medie Imprese

A partire dal 2002, a seguito di un Protocollo stipulato in data 8 maggio 2002 tra il

Ministero e Confindustria, questa DG intraprende un’attività di promozione di Sistemi di

Gestione Ambientali (SGA) diretti alle Piccole e Medie Imprese (PMI).

Il Protocollo, finalizzato alla promozione della certificazione ambientale ISO 14001 e

Registrazione EMAS presso le Piccole e Medie Imprese, è finalizzato a dare un contributo

alla copertura di spese già sostenute

Tali agevolazioni sono finanziate in regime di aiuti “de minimis” dalla Misura 1 della

Programmazione per il 2002 del Fondo per lo Sviluppo Sostenibile (istituito con legge n.

388/2000, art. 109, e successive modifiche e approvato con Deliberazione del CIPE n. 63 del

2 agosto 2002). Il regime de minimis, ovvero senza obbligo di notifica alla Commissione

Europea in quanto le somme erogate non sono incidenti sulla concorrenza in modo

significativo, è attualmente disciplinato dal Regolamento UE della Commissione n.

1407/2013. E’ stato conseguentemente controllato dall’Amministrazione che le imprese

ammesse a beneficio non abbiano superato, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro di aiuti di

questo tipo. La dotazione iniziale di 12.500.000 € è stata ridotta a 6.950.000 €, per effetto

della riduzione della spesa pubblica intercorsa negli anni.

Descrizione delle procedure

Questo Bando è sottoposto a procedura a sportello e per la gestione di tutta l’attività è

stata istituita una Segreteria Tecnica incaricata di esaminare le domande, formulare giudizi di

ammissibilità e curare le comunicazioni con i soggetti interessati.

La somma è impegnata sul cap. 7982 (ex 7953) - EF di provenienza 2002 e quindi

attualmente i residui sono in regime di perenzione amministrativa. Il 30% di questo importo è

destinato su base annuale alle PMI operanti nel Mezzogiorno.

Analisi di fattori a rischio

A tale riguardo, si rileva che manca, di fatto, la discrezionalità nella scelta degli

interlocutori e che il conseguimento della registrazione/certificazione è garantita da una parte

terza (Ente Certificatore) responsabile della procedura sostenuta dalle Imprese per il

conseguimento della stessa.

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Infine le spese eleggibili per il raggiungimento della registrazione / certificazione

sono regolarmente pagate dalla Azienda che ha inoltrato la domanda, ed autocertificate dal

responsabile della Società che ha fornito la prestazione, ai sensi del Dpr 445/2000.

Misure della prevenzione della corruzione

Ad ogni pubblicazione di decreto di ammissione a finanziamento corrisponde un

aggiornamento della pagina internet del Ministero dedicata al programma di agevolazione e

procederà al suo continuo aggiornamento.

Il Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio

Energetico” 2007–2013 (POI Energia)

Il POI Energia è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione della

Commissione C (2007) 6820 del 20 dicembre 2007, CCI 2007.IT.16.1.PO.002, nell’ambito

dei programmi cofinanziati dal FESR-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

La DG SEC, è stata designata nel maggio 2009, con apposita delega dell’Autorità di

Gestione, quale Organismo Intermedio (OI), per l’attuazione delle linee di azione connesse

agli interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad

uso pubblico, interventi di distribuzione del calore, attività trasversali di animazione e

assistenza tecnica.

Descrizione delle procedure

Il Programma, per la parte delegata al MATTM, viene attuato mediante:

affidamenti diretti ad Enti in house;

affidamenti diretti alle Associazioni di Comuni e Province;

Protocolli e Accordi con altre Amministrazioni centrali;

avvisi pubblici;

fondo di garanzia.

Le procedure ad evidenza pubblica sono adeguatamente pubblicizzate su GURI, sul

sito del Ministero, su quello apposito del Programma e sui giornali.

Tutti gli atti di impegno conseguenti sono sottoposti, a partire dal settembre 2010, al

controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti italiana.

Il Programma viene gestito secondo un SIstema di GEstione e COntrollo – SIGECO -

come previsto all’art. 71 del Reg. (CE) 1083/2006.

Analisi fattori a rischio

Gli interlocutori della Amministrazioni sono soggetti pubblici, Amministrazioni

centrali dello Stato, EE.LL., aziende ospedaliere e sanitarie, società in house, ecc., le quali

sono esse stesse le stazioni appaltanti per l’esecuzione del progetto ammesso a

finanziamento. Il Ministero non è soggetto attuatore di specifici progetti. Le istanze sono

presentate su modellistica predisposta dal Ministero in cui sono raccolte tutte le informazioni

necessarie. Inoltre a tali casi si applicano le regole comunitarie in particolare il regolamento

1083/2006. Sono previsti livelli di controllo sia all’interno dell’Autorità di gestione che da

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parte dell’Uver (MISE-DPS) e dagli organismi comunitari compresa la Corte dei conti

europea.

Misure di prevenzione della corruzione

Sono obbligatoriamente attuati diversi livelli di controllo, in particolare, di I livello,

nell’ambito dello stesso organismo intermedio, consistente in verifiche desk sul 100% della

spesa e in loco a campione, di II livello, realizzato dall’Autorità di audit del Programma

(UVER DPS), consistente in verifiche sul sistema di gestione e controllo assunto

dall’Organismo intermedio e audit amministrativo-contabili sui singoli progetti.

Possono poi essere attuati nell’arco dell’intera programmazione audit della Commissione

europea e della Corte dei Conti europea, consistenti in verifiche amministrativo contabili e

procedurali sulle operazioni cofinanziate o audit di performance.

Sul piano organizzativo si prevede la separazione tra i compiti di programmazione e

monitoraggio da quelli di gestione delle procedure.

Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei

gas ad effetto serra (art. 1 comma 1110-1115 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 –

Legge Finanziaria 2007).

In applicazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1110, della legge 27

dicembre 2006, n. 296 è stato attivato il Fondo rotativo per Kyoto, che prevede la

concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di interventi in grado di

dare un contributo alla riduzione delle emissioni dei gas serra in atmosfera. Il tasso di

interesse applicato è pari allo 0,5 %.

Il Fondo è regolato dal Decreto attuativo del 25 novembre 2008, pubblicato sulla

GURI n.92 del 21 aprile 2009 reso operativo dalla circolare del 16 febbraio 2012 e pubblicata

sulla GURI del 1 marzo 2012.

I potenziali soggetti beneficiari del Fondo comprendevano imprese (tra cui ESCo –

Energy Service Company), soggetti pubblici, persone fisiche, condomini e persone giuridiche

private.

Per la gestione delle risorse, è stato aperto il conto infruttifero n. 25036 presso la

Tesoreria Centrale, intestato a “M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06” e sul quale è abilitato

ad operare Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) quale soggetto deputato, alla gestione del

Fondo.

Descrizione delle procedure

La procedura adottata è di tipo a sportello, la ricezione delle domande e la loro

elencazione cronologica è effettuata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

L’istruttoria è articolata in tre fasi distinte e consequenziali cioè l’istanza affinché

possa essere ammessa a finanziamento deve superare tutte le fasi istruttorie: al mancato

superamento di una di esse ne consegue il diniego.

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Istruttoria preliminare effettuata da CDP che verifica: corretta compilazione della

domanda; completezza documentale della domanda, con tutti i suoi allegati

correttamente compilati; sussistenza della disponibilità delle risorse;

Istruttoria tecnica che consiste nella verifica inerente la validità tecnica del progetto

presentato e nella relativa ammissibilità e congruità dei costi presentati. E’ svolta da

un’apposita Commissione di valutazione, istituita presso la Direzione Generale per lo

sviluppo sostenibile, il clima e l’energia del Ministero ambiente e composta da 4

componenti del Ministero dell’ambiente (3 effettivi + un supplente) e 3 componenti del

Ministero per lo sviluppo economico (2 effettivi + un supplente), la commissione basa le

sue valutazioni sulle verifiche tecniche effettuate da una segreteria tecnica composta da

componenti dei citati ministeri e da funzionari dell’Ente per le Nuove tecnologie

l’Energia e l’Ambiente (ENEA);

Istruttoria economico-finanziaria effettuata da CDP al fine di: verificare la conformità

dei valori dei parametri di affidabilità economico-finanziaria e la compatibilità degli

stessi rispetto alla somma degli importi dei finanziamenti richiesti; acquisire la

dichiarazione di impegno al rilascio della fideiussione bancaria; verificare la sussistenza

della disponibilità delle risorse.

Segnatamente alle istanze ritenute meritevoli di interesse, laddove si tratti di soggetti

privati e preliminarmente all’ammissione a finanziamento, sono condotte, ai sensi

dell’articolo 71 e 72 del DPR 445/2000, le verifiche tese ad appurare la veridicità delle

dichiarazioni rese in sede di istanza e relative ai requisiti morali dei titolari di cariche sociali

in seno alle medesime Aziende proponenti, nonché riguardanti la regolarità contributiva e

fiscale delle medesime Aziende. Sono, inoltre, richieste le relative informazioni alle

competenti Prefetture rispetto ai sopra menzionati titolari di cariche.

Le attività successive all’ammissione al finanziamento agevolato sono curate dalla

CDP in qualità di ente deputato alla gestione del fondo presso la quale il fondo è istituito. La

stipula dei contratti di finanziamento, oltre che le erogazioni, sono gestite da CDP, previo

nulla osta del Ministero.

Analisi dei fattori di rischio

La procedura a sportello non consente discrezionalità dell’Amministrazione

nell’ammissione a finanziamento dei progetti presentati; peraltro, ai fini della definizione del

corretto ordine cronologico, fa fede la data e l’orario di prenotazione del singolo potenziale

beneficiario attraverso l’applicativo web gestito dal Cassa Depositi e Prestiti (apposito link è

anche sul sito istituzionale), a cui lo stesso accede attraverso credenziali personali.

L’istruttoria è condotta, nelle modalità sopra descritte, seguendo l’ordine di arrivo

determinato nelle modalità sopra esposte. Nella valutazione tecnica la segreteria tecnica

prima e poi la commissione verificano che quanto riportato dagli aspiranti beneficiari nella

domanda sia stato correttamente esposto e che siano conformi alle norme tecniche adottate in

merito. La domanda è presentata su un modello predisposto dalla Amministrazione.

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Misure di prevenzione

L’organizzazione delle procedure di attribuzione ed erogazione dei fondi prevede in

ogni fase il coinvolgimento di diversi soggetti afferenti a strutture distinte. Per una gestione

efficiente dell’attività istruttoria la documentazione presentata, de-materializzata è caricata

sull’ applicativo web (apposito link è anche sul sito istituzionale), consultabile da tutti i

soggetti coinvolti nelle differenti fasi istruttorie (CDP, MATTM, MISE, ENEA). Le fasi

istruttorie - preliminare ed economico finanziaria - sono svolte da Cassa Depositi e Prestiti

che ne sottopone gli esiti al Ministero dell’Ambiente. Le caratteristiche tecniche dei progetti

sono valutate, in sede di istruttoria tecnica, nel corso di riunioni della commissione di

valutazione (mista MATTM-MISE), dopo una prima analisi dei progetti da parte dei

componenti della segreteria tecnica (tecnici di provenienza MATTM- MISE – ENEA).

E’ richiesta al soggetto privato beneficiario del finanziamento agevolato una polizza

fidejussoria (nella misura del 30%), rilasciata dalla banca, da depositare contestualmente alla

stipula del contratto.

Oltre a quanto descritto, in osservanza alle disposizioni di legge in materia di trasparenza

della PA, si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale gli elenchi dei beneficiari dei

contributi e di cui se ne assicura il costante aggiornamento. Come misura ulteriore si prevede

la rotazione negli incarichi dei membri della segreteria tecnica e della Commissione e, in

caso di eventuali incarichi di esperti esterni all’Amministrazione, è prevista la sottoscrizione

di apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e di

conflitto di interessi.

Misure per lo sviluppo dell’occupazione giovanile nel settore della green economy

(art. 1 comma 1110-1115 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – Legge Finanziaria 2007).

Il Fondo rotativo per Kyoto è stato ri-finalizzato con l’articolo 57 del Decreto Legge

n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012 e

recante “Misure per lo sviluppo dell’occupazione giovanile nel settore della green economy”.

Alla stregua di tale innovazione, a decorrere dall’entrata in vigore della norma, il Fondo

eroga finanziamenti a tasso agevolato per progetti e interventi nei settori della green economy

ed in settori di attività connessi con la messa in sicurezza del territorio dai rischi

idrogeologico e sismico. Ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 57, la concessione dei

finanziamenti è subordinata all’assunzione di personale di età non superiore ai 35 anni; Il

fondo è reso operativo dalla circolare del 18 gennaio 2013 pubblicata sulla GURI n. 21 del 25

gennaio 2013.

Per la gestione delle risorse, è utilizzato il conto infruttifero n. 25036 presso la

Tesoreria Centrale, intestato a “M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06” e sul quale è abilitato

ad operare Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) quale soggetto deputato, alla gestione del

Fondo.

Descrizione delle procedure

Le istanze sono trasmesse via Posta Elettronica Certificata.

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La procedura di valutazione adottata è di tipo comparativo. I criteri di valutazione

sono parte integrante della Circolare e, pertanto, resi pubblici attraverso la pubblicazione

della stessa su GURI, come sopra esposto.

L’istruttoria è effettuata dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il clima

e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito

SEC) e consta di: verifica della corretta compilazione della domanda di ammissione

all’agevolazione nonché della completezza documentale, verifica dei requisiti di accesso al

finanziamento agevolato, valutazione dei progetti e definizione di graduatorie secondo i

criteri di cui alla Circolare del 18 gennaio 2013 ed, infine, pubblicazione delle graduatorie

con successiva emanazione del provvedimento di ammissione o di diniego al finanziamento

agevolato.

L’istruttoria è svolta da apposita Commissione di valutazione composta da 4

componenti del Ministero dell’ambiente (3 effettivi + un supplente) e 3 componenti del

Ministero per lo sviluppo economico (2 effettivi + un supplente), la commissione è

coadiuvata da una segreteria tecnica composta da componenti dei citati ministeri ed integrata

da funzionari dell’Ente per le Nuove tecnologie l’Energia e l’Ambiente (ENEA).

Segnatamente alle istanze ritenute meritevoli di interesse, preliminarmente all’ammissione a

finanziamento, sono condotte, ai sensi dell’articolo 71 e 72 del DPR 445/2000, le verifiche

tese ad appurare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza e relative ai requisiti

morali dei titolari di cariche sociali in seno alle medesime Aziende proponenti, nonché

riguardanti la regolarità contributiva e fiscale delle medesime Aziende. Sono, inoltre,

richieste le relative informazioni alle competenti Prefetture rispetto ai sopra menzionati

titolari di cariche.

Le attività successive all’ammissione al finanziamento agevolato sono curate dalla

Cassa depositi e prestiti in qualità di ente deputato alla gestione del fondo. La stipula dei

contratti di finanziamento, oltre che le erogazioni, sono gestite da CDP, previo nulla osta del

Ministero.

Analisi dei fattori di rischio

Nella procedura valutativa di tipo comparativo prevista la discrezionalità è limitata in

quanto i criteri sono conoscibili in anticipo da parte dei potenziali concorrenti i quali ne

conoscono anche il metodo di calcolo, i relativi punteggi sono attribuiti sulla base di

parametri oggettivi nella gran parte direttamente calcolabili dal soggetto proponente. È

prevista una soglia di ammissibilità che è tarata sui criteri oggettivamente verificabili.

Misure di prevenzione

L’organizzazione delle procedure di attribuzione ed erogazione dei fondi prevede in

ogni fase il coinvolgimento di diversi soggetti afferenti a strutture distinte. Per una gestione

efficiente dell’attività istruttoria la documentazione presentata, de-materializzata, è caricata

sull’ applicativo web (apposito link è anche sul sito istituzionale), consultabile di tutti i

soggetti coinvolti nelle differenti fasi istruttorie (CDP, MATTM, MISE, ENEA).

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E’ richiesta al beneficiario del finanziamento agevolato una polizza fidejussoria, di

natura “provvisoria” (nella misura del 5%), in sede di presentazione dell’istanza; in esito

all’istruttoria, in luogo della citata garanzia provvisoria, l’Azienda beneficiaria presenta

polizza fidejussoria, di natura “definitiva” (nella misura del 25%) da depositare

contestualmente alla stipula del contratto.

Oltre a quanto descritto, in osservanza alle disposizioni di legge in materia di

trasparenza della PA, si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale

http://www.minambiente.it/pagina/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici gli

elenchi dei beneficiari dei contributi e di cui se ne assicura il costante aggiornamento.

Come misura ulteriore si prevede anche in questo caso la rotazione negli incarichi dei

membri della segreteria tecnica e della Commissione e, in presenza di eventuali incarichi di

esperti esterni all’Amministrazione, è prevista la sottoscrizione di apposita dichiarazione di

insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e di conflitto di interessi.

Emission trading

Il Protocollo di Kyoto prevede che i Paesi industrializzati possano rispettare i propri

impegni di riduzione anche attraverso l’utilizzo di crediti di emissione generati dai seguenti

meccanismi di flessibilità:

Joint Implementation e Clean development Mechanism finalizzati a realizzare progetti da

parte dei Paesi industrializzati nei Paesi con economia in transizione o nei Paesi in via di

sviluppo che riducono le emissioni mediante l’impiego delle tecnologie più efficienti;

Emission Trading che dà la possibilità ai Paesi industrializzati che hanno obblighi di

riduzione delle emissioni di vendere/acquistare permessi di emissione.

Nell’ambito della DG è stata costituita l’Unità Cambiamenti Climatici con il compito

di supporto al Comitato “Emission Trading”e al Comitato Tecnico Emissioni dei gas-serra

(CTE) e agli altri organismi operanti nel settore di competenza.

Descrizione procedure

Di seguito la procedura relativa sistema emission trading: la direttiva (2009/29/CE)

stabilisce che, al 2020, a livello Comunitario, i settori regolati dall’ETS riducano le emissioni

di gas ad effetto serra del 21% rispetto ai livelli del 2005. Più precisamente il numero

massimo di quote da assegnare annualmente a livello comunitario (cap totale), a partire dal

2013 è determinato applicando annualmente, a partire dal 2010, una riduzione dell’1,74%

all’assegnazione media annua relativa al periodo 2008-2012. La direttiva stabilisce inoltre

che la riduzione del cap totale prosegua anche dopo il 2020 sulla base o dello stesso fattore o

di un fattore rivisto. La revisione dovrà essere effettuata in procedura di co-decisione entro il

2025. Nel caso di raggiungimento di un accordo globale per la regolamentazione delle

emissioni di gas ad effetto serra per il periodo post-2012, le riduzioni richieste ai settori

regolati dall’ETS sarà adeguato attraverso procedura di co-decisione in relazione all’impegno

sottoscritto dalla Comunità nell’ambito del futuro accordo globale.

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Le quote saranno assegnate mediante asta e più precisamente per gli impianti

termoelettrici per la produzione di energia elettrica e per gli impianti per la cattura e lo

stoccaggio del carbonio l’assegnazione sarà totalmente a titolo oneroso (“full auctioning”).

Per gli impianti dei settori diversi dal termoelettrico, è prevista una transizione

graduale verso il “full auctioning”; in particolare il primo anno sarà assegnato gratuitamente

prima dell’avvio del periodo di trading l’80% delle quote spettanti, negli anni successivi la

percentuale di assegnazione gratuita sarà ridotta linearmente fino ad arrivare al 30% nel

2020.

La direttiva prevede che l’assegnazione a titolo gratuito a livello di impianto sarà fatta

sulla base di benchmarks di prodotto determinati a livello UE tenendo conto delle tecniche

più efficienti.

Nel caso di mancato raggiungimento di un accordo per il periodo post-2012, saranno

assunte adeguate iniziative per evitare eccessive penalizzazioni per quei settori maggiormente

esposti alla concorrenza internazionale (settori esposti al “carbon leakage”). In particolare la

direttiva stabilisce che i settori esposti a rischio “significativo” di carbon leakage beneficino

di un’assegnazione completamente gratuita (100% delle quote spettanti). I settori esposti al

rischio di carbon leakage sono stati identificati dalla Commissione nel 2009 sulla base di

criteri quantitativi e qualitativi previsti dalla direttiva. Tale elenco può essere rivisto

includendo ulteriori settori qualora analisi successive evidenziassero un’esposizione al

rischio. Il nuovo elenco per il periodo 2015-2019 è stato pubblicato dalla Commissione

Europea e sarà oggetto di voto al prossimo Comitato Cambiamenti Climatici del 9 luglio

2014.

La direttiva prevede l’istituzione di una riserva di quote da assegnare a titolo gratuito

agli impianti “nuovi entranti” nel sistema e a quelli che effettuano significativi

ripotenziamenti.

La direttiva conferma la possibilità per i gestori di utilizzare crediti di emissione

generati dalla realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo/economia in transizione

(JI/CDM). La quantità da utilizzare sarà determinata attraverso apposito atto della

Commissione Europea al momento non ancora emanato.

Le aste sono gestite con regole armonizzate che la Commissione ha stabilito

attraverso il Regolamento 1031/2010. I proventi derivanti dalle aste devono essere destinati

ad interventi di mitigazione dei/adattamenti ai cambiamenti climatici. La quantità totale di

quote da mettere all’asta sarà ripartita tra gli Stati Membri come segue: l’88% della quantità

totale di quote da mettere all’asta sarà distribuita in proporzione alle emissioni del 2005 o

della media 2005-2007 (da scegliere tra il valore più elevato); il 10% della quantità totale di

quote da mettere all’asta sarà redistribuito dagli Stati Membri con un reddito medio pro

capite superiore del 20% rispetto alla media UE ai Paesi con reddito medio pro capite

inferiore alla media (la redistribuzione è più elevata per quei Paesi con reddito pro capite

basso e prospettive di crescita elevate); il 2% della quantità totale di quote da mettere all’asta

sarà redistribuita tra gli Stati Membri le cui emissioni nel 2005 erano almeno del 20% al di

sotto dei livelli dell’anno assunto quale anno base nell’ambito del Protocollo di Kyoto.

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Analisi fattori a rischio

Sostanzialmente insussistenti, in quanto il ruolo del Ministero in materia si estrinseca

esclusivamente nell’esercizio di competenze concorrenti alla definizione, anche a livello

europeo ed internazionale, di normative, policy, atti di programmazione e reporting.

Le transazioni concernenti le quote di emissione avvengono tra operatori privati secondo le

regole del particolare mercato borsistico.

Misure di prevenzione della corruzione

Conclusivamente si ribadisce in termini di quadro di misura generale anche finalizzato

alla prevenzione di fenomeni di corruzione di carattere internazionale, che i componenti delle

Commissioni e gli esperti in genere, di ambito sia nazionale che internazionale, sottoscrivano

specifica dichiarazione di insussistenza di una delle previste cause di incompatibilità e

inconferibilità, nonché di non trovarsi in situazioni di interessi di natura economica, personale

o professionale in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, con l’ulteriore

impegno a non assumere, nei tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, rapporti di

dipendenza, collaborazione o consulenza con imprese o soggetti privati sottoposti o

interessati alle procedure relative e beneficiarie di sovvenzioni o erogazioni di qualsiasi

natura.

Programma Operativo Nazionale “Governance ed Assistenza Tecnica” 2007-2013

(POAT Ambiente)

Il POAT-Ambiente è un progetto di assistenza tecnica alle Regioni dell’Obiettivo

Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) sulle tematiche ambientali, a carattere

fortemente territorializzato. Le attività programmate nel progetto si distribuiscono tra attività

centrali, trasversali e regionali. Le attività centrali e trasversali sono in capo alle direzioni del

MATTM competenti per materia, mentre quelle regionali vengono svolte presso le Regioni a

supporto delle Autorità di Gestione dei PO FESR Regionali.

I settori di competenza sui quali il MATTM deve dispiegare le proprie competenze al

fine di garantire il supporto alle Regioni Convergenza sono: risorse idriche, bonifiche, difesa

del suolo, valutazioni ambientali, sviluppo sostenibile, gestione e controllo amministrativo

del progetto.

Il POAT Ambiente si incardina all’interno dei progetti finanziati dal Programma

Operativo Nazionale “Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 per l’Obiettivo

Convergenza” (adottato con decisione Commissione Europea [2007] 3982 del 17.08.2007),

cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) .

Obiettivo generale del Progetto è il rafforzamento della capacità operativa e gestionale delle

Amministrazioni regionali nel settore delle tematiche ambientali come condizione di

successo delle politiche di sviluppo.

Il Ministero per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto si avvale della

collaborazione di figure professionali specializzate in tematiche ambientali selezionate nel

rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

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Descrizione delle procedure

La procedura di selezione degli esperti da impiegare nelle attività del progetto

prevede:

1) ricognizione interna delle professionalità disponibili ai sensi del DLgs 165/2001;

2) in caso di assenza delle professionalità avvio della procedura di selezione esterna che

prevede:

- istituzione di una o più commissioni composta da funzionari del Ministero e delle

Regioni destinatarie delle attività di assistenza tecnica;

- avviso di selezione degli esperti sul sito del Ministero;

- utilizzo della Banca Dati Esperti del Dipartimento della Funzione Pubblica –

Presidenza del consiglio dei Ministri – per l’estrazioni dei curricula dei candidati in

possesso dei requisiti necessari all’espletamento delle attività previste dal progetto;

- valutazione comparativa dei curricula (per titoli e colloquio) secondo i criteri

oggettivi fissati dalla commissione di selezione. Nella riunione insediativa, la

commissione definisce i criteri in base ai quali vengono selezionati i curricula degli

esperti da convocare per un colloquio. A ciascun criterio viene attribuito un punteggio

che porta alla definizione di una graduatoria di esperti da candidare per un colloquio.

In sede di colloquio viene attribuito un ulteriore punteggio, che sommato al

precedente, definisce la graduatoria definitiva. Gli esiti del processo di selezione

vengono comunicati al Direttore Generale che li formalizza tramite un proprio

decreto;

- avvio della procedura di contrattualizzazione secondo la graduatoria pubblicata.

La procedura di contrattualizzazione avviene nel rispetto delle prescrizioni di legge in

materia di pubblicità, trasparenza e diffusione.

Gli atti di impegno dei contratti sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della

Corte dei Conti ai sensi ai sensi dell’art. 3 della legge 20/1994.

Analisi fattori a rischio

Margini di discrezionalità si ravvisano nella scelta dei componenti delle Commissioni e nella

fase di valutazione comparativa.

Misure di prevenzione della corruzione

Oltre alla necessaria trasparenza e pubblicità di tutti gli atti e le fasi procedurali della

selezione pubblica, si prevede anche un rigoroso rispetto del principio di rotazione del RUP e

dei componenti della Commissioni, fermo restando l’obbligo di rilasciare la dichiarazione

sulla inconferibilità e incompatibilità di incarichi, e sull’assenza del conflitto di interesse, più

volte menzionata nel presente .

Si sottolinea che il Ministero, nell’espletare le attività di selezione e gestione degli

esperti contrattualizzati, oltre al controllo preventivo della Corte dei Conti, è soggetto ai

controlli da parte degli organi preposti all’attuazione e controllo dei Progetti cofinanziati dai

Fondi Strutturali (ai sensi del reg. CE 1080/2006 e reg. CE 1083/2006), ovvero il

Dipartimento della Funzione Pubblica (quale Organismo Intermedio del PON GAT 2007-

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2013) , il Ministero dello Sviluppo Economico - DPS (quale Autorità di Gestione del PON

GAT 2007-2013) e il Ministero dello Sviluppo Economico – UVER (quale Autorità di audit

del PON GAT 2007-2013).

In merito alle procedure relative ai pagamenti dei compensi spettanti ai collaboratori

esterni il Ministero ottempera a quanto prescritto dalla vigente normativa (verifica Equitalia,

richiesta DURC) ed utilizza il circuito finanziario IGRUE (Ispettorato generale per i rapporti

finanziari con l’Unione Europea) presso la Ragioneria Generale dello Stato. Ogni pagamento

è poi soggetto a mappatura all’interno del Sistema di Gestione dei Progetti Europei (SGP)

presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

4. ELENCO DELLE LINEE DI ATTIVITÀ OGGETTO DI MAPPATURA ED ESITI

DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL “RISCHIO

CORRUZIONE”.

Si riporta di seguito, in relazione a ciascuna delle Aree di rischio c.d. “comuni o

obbligatorie” di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 190/2012, l’elenco dei

procedimenti amministrativi / linee di attività che risultano mappate alla data di

predisposizione del presente Piano e che, alla luce dei contributi forniti dai Referenti per la

corruzione delle Strutture ministeriali interessate, sono state individuate come classificabili

“a rischio di corruzione”.

a) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

CdR

Denominaz.

Processo/

Procedimento

interno

Denomi

nazione

Output

Denominazione

del

procedimento

amministrativo

nel cui ambito

ricade

(eventualmente)

l'attività

Normativa

di

riferimento

per il

procedimen

to o

processo

mappato

DESCRI

ZIONE

CDC

Dirigente

Responsa

bile

AREA A

RISCHI

O

(SI/NO)

TIPO

AREA DI

RISCHIO

(ALL 2

PNA)

VALUTAZI

ONE

COMPLESS

IVA DEL

RISCHIO

AGP

Assunzioni,

mobilità e

progressioni del personale

Assunzi

oni

PROCEDURA

RECLUTAMEN

TO PERSONALE

D.P.R.

487/94 ; D. lgs. N.

165/01 e

s.m.i.

Divisione

IV Stato

giuridico, relazioni

sindacali

e conten-zioso

Dott.ssa Paolina

PEPE

SI A 6

AGP

Assunzioni,

mobilità e progressioni

del personale

Progres

sioni in

carriera

PROCEDIMEN

TI DI RIQUALIFICAZ

IONE

CCNL - comparto

Ministeri -

Contratto

integrativo

Divisione

IV Stato giuridico,

relazioni

sindacali

e conten-

zioso

Dott.ssa

Paolina

PEPE

SI A 5

Tutte

Conferimento

incarichi di collaborazione

Incarico SI A 6

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71

b) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Vengono riportate di seguito le principali linee di attività e processi gestiti in materia di

contratti pubblici, oggetto di mappatura presso le varie Direzioni interessate

CdR

Denominazio

ne Processo/

Procedimento

interno

Denominazi

one Output

Denominazione del

procedimento

amministrativo nel

cui ambito ricade

(eventualmente)

l'attività

Normativa di

riferimento per il

procedimento o

processo mappato

DESCRIZ

IONE

CDC

Dirigente

Responsabil

e

AREA A

RISCHIO

(SI/NO)

VALUTA

ZIONE

COMPLE

SSIVA

DEL

RISCHIO

AGP Acquisti Contratti cottimo fiduciario art. 125 del D.lgs n.163/2006

Divisione I Logistica

ed

approvvigionamenti

dott.

Giuseppe

Cosentino

SI 9

AGP

Acquisizione

di beni e servizi e

trasferimenti al

Funzionario Delegato del

CCTA

Impegni,

Pagamenti e Trasferiment

i

Impegni, Pagamenti

e Trasferimenti al

Funzionario Delegato di Roma per il

funzionamento del

CCTA

_Art.8 Legge

349/1986 _Art. 17 co.1 Legge

23/2001

_D.D.13/01/2004 "Nomina Funzionario

Delegato per la

gestione dellle spese di Funzionamento del

CCTA

Divisione

II Bilancio e processi

contabili

Dott.ssa De

Luca

Leonilda

SI 6

AGP Acquisti

informatici

Forniture e

servizi informatici

per il

Ministero

Acquisizione Beni e Servizi attraverso la

piattaforma MEPA

oppure Gara d'Appalto indetta

dall'Amministrazione

Decreto Legislativo

n.163/2006 - Legge 27 dicembre 2006 n.

296 ( Legge

Finanziaria 2007) e successivi

provvedimenti

normativi

Divisione

III Sistemi

informativi

Dott.ssa Emanuela

SPADONI

SI 6

DVA

Acquisti di

beni e servizi

diversi da

quelli affidati

alla gestione

unificata

Contratti Codice dei contratti

D. Lgs. 163/2006

Divisione I Finanza,

controllo

interno e supporto

Dott.

Mariano

Grillo

SI 9

PNM

Acquisti di beni e servizi diversi da quelli affidati alla gestione unificata

Contratti

Procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi

art. 37 comma 1 e 2 D.Lgs 33/2013; art.1 comma 32 L.190 2012.

Divisione I Finanza, controllo interno e supporto

Dott. Antonio Maturani

SI 9

PNM

Predisposizione strategia sulla biodiversità nazionale

Convenzioni stipulate

Procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi

D. Lgs. 163/2006

Divisione II Tutela della biodiversità

Dott. Renato Grimaldi

SI 6

PNM

Acquisti di beni e servizi diversi da quelli affidati alla gestione unificata

Contratti

Procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi

art. 37 comma 1 e 2 D.Lgs 33/2013; art.1 comma 32 L.190 2012.

Divisione VI Tutela dell’ambiente marino e costiero

dr. Olivero Montanaro

SI 9

Sulla base dei contributi pervenuti, la valutazione complessiva del rischio risulta

mediamente pari a circa 5. In generale, la motivazione principale del basso livello di rischio

individuato risiede nella circostanza che gran parte degli acquisti avvengono nell’ambito di

procedure di appalto in ambito CONSIP, quindi con scarso grado di discrezionalità nella

scelta del contraente e nella definizione delle clausole contrattuali o di gara, così come in

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ambito MEPA, laddove il grado di discrezionalità può risultare più ampio, benchè nell’ambito

di una procedura standardizzata e adeguatamente trasparente, per quanto ricadente in ogni

caso tra i processi potenzialmente “a rischio corruzione”.

c) e d) AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Denominazione Processo/

Procedimento interno

Denominazione Output

Denominazione del procedimento amministrativo nel cui ambito ricade

(eventualmente) l'attività

Descrizione CDC

Dirigente

Responsabile

Area a rischio (SI/NO

)

Tipo di rischio (ALL 2 PNA)

Valuta-zione

complessiva del rischio

DVA

Programmi di cofinanziamento - Inquinamento ambientale

Revoche fondi

Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso interventi di potenziamento e ammodernamento del trasporto pubblico locale

Divisione III Inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico

Dott.ssa Paola Schiavi

SI D 9

DVA

Programmi di cofinanziamento - Inquinamento ambientale

Accordi di programma

Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso interventi di potenziamento e ammodernamento del trasporto pubblico locale

Divisione III Inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico

Dott.ssa Paola Schiavi

SI D 11

DVA

Rilascio autorizzazioni - Inquinamento ambientale

Valutazione istanze

Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso interventi di potenziamento e ammodernamento del trasporto pubblico locale

Divisione III Inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico

Dott.ssa Paola Schiavi

SI D 11

DVA Convenzioni - Inquinamento ambientale

Convenzioni/protocolli/intese

Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani

Divisione III Inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico

Dott.ssa Paola Schiavi

SI D 11

PNM Autorità di Gestione CITES

Istruttoria per il rilascio idoneità istanze Giardini Zoologici

Rilascio della licenza di Giardino Zoologico ai sensi del D.Lgs. 73/2005 e s.m.i.

Divisione II Tutela della biodiversità

Dott. Renato Grimaldi

SI C 5

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PNM Autorità di Gestione CITES

Rilascio delle idoneità alla detenzione di esemplari vivi di specie selvatica

Idoneità delle strutture aperte al pubblico per la detenzione di animali pericolosi di cui all'All. A del D.M. 19.04.1996

Divisione II Tutela della biodiversità

Dott. Renato Grimaldi

SI C 5

PNM Salvaguardia fauna e flora selvatica

Rilascio autorizzazioni cattura e detenzione specie protette

autorizzazione di deroga ai divieti degli art. 8, 9 e 10 del DPR 357/97

Divisione II Tutela della biodiversità

Dott. Renato Grimaldi

SI C 4

PNM

Esame dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica

Relazione istruttoria per il Consiglio di Stato

Istruttoria sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Divisione III Tutela e promozione dei valori ambientali del paesaggio

Dott. Renato Grimaldi

SI C 8

TRI

Coordinamento attività finalizzate alla stipula Accordi di Programma Quadro e atti integrativi

Accordi di programma Quadro e/o Atti integrativi

Divisione II Pianificazione, attuazione e monitoraggio degli interventi

Dott.ssa Armenia Polsoni

SI D 4

TRI

Coordinamento attività finalizzate alla stipula Accordi di Programma e Atti integrativi di settore

Accordi di Programma e/o Atti integrativi

Approvazione ADP mediante Decreto Ministeriale vistato dagli Organi di controllo

Divisione II Pianificazione, attuazione e monitoraggio degli interventi

Dott.ssa Armenia Polsoni

SI D 4

TRI

Il riconoscimento di sistemi autonomi rifiuti di imballaggio

Decreti Direttoriali

Il riconoscimento di sistemi autonomi imballaggi

Divisione VI Gestione integrata del ciclo dei rifiuti e raccordo con gli organismi di supporto

SI D 4

TRI

Autorizzazioni al transito dei rifiuti attraverso il territorio italiano

Decreti Direttoriali

Autorizzazioni al transito dei rifiuti

Divisione VI Gestione integrata del ciclo dei rifiuti e raccordo con gli organismi di supporto

SI C 2

TRI

Il riconoscimento di sistemi autonomi olii e grassi vegetali usati

Decreti Direttoriali

il riconoscimento di sistemi autonomi olii e grassi vegetali usati

Divisione VI Gestione integrata del ciclo dei rifiuti e raccordo con gli organismi di supporto

SI D 4

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TRI

Il riconoscimento di sistemi autonomi rifiuti beni inpolitiene

Decreti Direttoriali

Iil riconoscimento di sistemi autonomi

Divisione VI Gestione integrata del ciclo dei rifiuti e raccordo con gli organismi di supporto

SI D 4

TRI

istruttorie tecniche e predisposizione decreti approvazione progetti di bonifica

decreti ministro / direttore

istruttorie tecniche epredisposizione decreti approvazione progetti di bonifica

Divisione VII Bonifiche e risanamento

SI C 3

TRI

istruttorie tecniche e predisposizione decreti perimetrazione e/o riperimetrazione

decreti ministro

istruttorie tecniche e predisposizione decreti perimetrazione e/o riperimetrazione

Divisione VII Bonifiche e risanamento

SI C 3

TRI

Autorizzazione a dragaggi e eventuale cassa ricolmata nelle aree portuali e marine costiere nei Sin

Decreti Direttoriali

Autorizzazione a dragaggi e eventuale cassa di colmata nelle aree portuali e marine costiere nei Sin

Divisione VII Bonifiche e risanamento

SI C 3

TRI

Programmazione interventi urgenti difesa del suolo

Accordi di Programma

Divisione X Difesa del suolo, rischio idrogeologico e distretti ideografici

Dr.ssa Maddalena Mattei Gentili

SI D 3

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5.CONTRIBUTI STAKEHOLDER

In linea con le previsioni del P.N.A., nel corso del mese di ottobre 2013, il

Responsabile della prevenzione della corruzione ha altresì avviato un’iniziativa di

consultazione pubblica, pubblicata anche sul sito istituzionale del Ministero, avente ad

oggetto la predisposizione del P.T.P.C., con il coinvolgimento di tutti i principali stakeholder

dell’amministrazione, in particolare le associazioni ambientaliste.

In particolare, i contributi pervenuti hanno evidenziato i seguenti aspetti di criticità ed

ambiti di rischio di corruzione e illegalità nel settore ambientale.

Esigenza di maggiore trasparenza dei processi, con particolare riguardo ai casi in cui i

funzionari pubblici operano in delicati settori di controllo e prevenzione collegati a

rilevanti interessi economici di aziende e società private.

Aumento delle inchieste relative a episodi di corruzione connessi ad attività di forte

impatto ambientale: dal 10 gennaio 2010 al 30 settembre 2012 sono state 1.109 le

persone arrestate nelle 78 inchieste che hanno riguardato il ciclo illegale dei rifiuti (dai

traffici illeciti agli appalti per la raccolta e la gestione dei rifiuti fino bonifiche); il ciclo

del cemento (dall'urbanistica alle lottizzazioni, dalle licenze edilizie agli appalti

pubblici); le autorizzazioni e la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici; le

inchieste sulle grandi opere; le emergenze ambientali e gli interventi di ricostruzione.

Forte legame tra corruzione e mafie, cosicchè le occasioni di corruzione si sposano

bene con l'inefficienza della macchina burocratica.

La corruzione in campo ambientale, oltre a sottrarre risorse pubbliche e ad alimentare il

lavoro nero, produce anche serie conseguenze per la sicurezza e la salute dei cittadini:

"ripristini ambientali" delle cave trasformate in discariche abusive di rifiuti, false

bonifiche, "cemento depotenziato" per le opere pubbliche.

I fenomeni illeciti in campo ambientale, accompagnati a volte dalla corruzione, si

registrano anche in altri settori della vita economica e civile: agro-mafie, abusi sugli animali,

aree naturali protette, inquinamento, incendi.

Uno del settori su cui è stata richiamata l’attenzione, in quanto individuato tra quelli

maggiormente esposti alla corruzione, è quello della gestione del ciclo dei rifiuti. Per i rifiuti

solidi urbani l'azione di prevenzione che viene suggerita è quella di incentivare e sostenere le

politiche virtuose in tema di riduzione e riciclo, privilegiando cooperative e altri enti

economici in una logica di prossimità, nella consapevolezza che più lungo è il tragitto dei

rifiuti più aumenta la possibilità che si concretizzino occasioni di illegalità. Inoltre, si

suggerisce di agire sulle procedure di affidamento di appalti e sub appalti, ad esempio

richiedendo la certificazione antimafia anche per appalti e sub appalti inferiori a 150 mila

euro; fare ricorso alle white list predisposte dall'ente pubblico, in sinergia con la prefettura;

aumentate le procedure di controllo dell'intera filiera con le più moderne tecnologie a

disposizione, dal trasporto fino allo smaltimento definitivo insieme alla mappatura degli

impianti/siti a rischio di penetrazione criminale, anche mafiosa, predisponendo una vera e

propria analisi dei rischi con riferimento ai flussi.

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Viene auspicata una maggiore integrazione degli impianti con la comunità di

riferimento, rompendo con l'approccio che considera gli impianti di gestione/trattamento dei

rifiuti come luoghi avulsi dalla società civile.

Quanto ai rifiuti speciali, viene auspicato che ci si doti di un censimento della

produzione e gestione attendibile per avere un controllo dell'intero ciclo. Anche per i rifiuti

speciali è ritenuto utile dotarsi di un’analisi dei flussi per individuare eventuali situazioni di

illegalità. Inoltre, l'incentivazione del Green Public Procurement per l'acquisto di prodotti

riciclati agirebbe sotto il profilo della prevenzione.

Viene inoltre evidenziato come il controllo sociale, la consapevolezza diffusa, la

competenza con cui si opera possono essere perseguiti agendo sulle leve della corretta

informazione e della formazione. In tale ambito, viene ricordato che è stato firmato un

Protocollo per la legalità ambientale tra Legambiente, Libera, Unioncamere e Comitato

Nazionale Albo gestori Ambientali del ministero dell'Ambiente, a supporto della trasparenza

e legalità dei sistemi produttivi tra i cui obiettivi è indicato specificamente "favorire il rispetto

della normativa ambientale da parte delle imprese in materia di gestione dei rifiuti".

Altro tema sensibile segnalato è quello relativo alle diverse inchieste, con episodi di

corruzione, riguardanti gli impianti di produzione di energie rinnovabili.

Nel campo delle rinnovabili viene auspicato una semplificazione degli iter

autorizzativi per avere certezza dei tempi e degli investimenti ma anche per combattere la

corruzione che si annida negli iter lunghi e tortuosi.

Si rappresenta, inoltre, l’esigenza di separare la figura del Responsabile della

Conferenza dei servizi e da quella del Responsabile Unico, perché quest'ultimo deve

conoscere approfonditamente il tutto, istruire, informare tutti i soggetti decisionali, ben oltre i

compiti formali.

Viene altresì auspicato che il settore sia dotato di regole più complete, chiare e

uniformi, che mettano gli operatori onesti nelle condizioni di lavorare e al contempo

garantiscano l'osservanza di leggi e vincoli.

Si ricorda che anche il CNEL nel recente studio "Analisi dei rischi d'illegalità e

penetrazione della criminalità organizzata nel settore dell'eolico in Italia" ha evidenziato una

serie di idee per impedire le infiltrazioni illegali. Tra le proposte formulate nello studio

figurano la completa tracciabilità delle risorse investite, l'accertamento della solidità

finanziaria, della proprietà dei terreni e della competenza gestionale di chi richiede le

autorizzazioni; l'obbligo di certificazione antimafia, estesa a tutti i soggetti interessati, ai

familiari e conviventi; il ripristino di reati che consentivano di individuare per tempo

fenomeni corruttivi già nelle procedure autorizzative, come l'abuso d'ufficio; la piena ed

effettiva applicazione della Convenzione internazionale europea anticorruzione del 1999. Si

auspicano, quindi, interventi normativi con cui contrastare gli interessi illeciti in questo

settore e favorire lo sviluppo delle imprese sane e pulite impegnate nel settore delle

innovabili.

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Un ulteriore elemento prioritario è la questione relativa alle aree naturali protette e

tutela biodiversità e, in particolare, agli Enti Parco Nazionale. Per i quali viene riconosciuta

come fondamentale la “governance” del territorio e le relative politiche di programmazione,

trasparenza, partecipazione.

In alcune aree sensibili insiste il tema del contrasto all'illegalità, ove dovrà avviarsi un

sempre più stretto e coraggioso raccordo con le forze dell'ordine e la magistratura.

Dal punto di vista della tutela della biodiversità è rilevante quanto emerge dal dossier

Ecomafia, infatti nel 2012 sono in crescita gli illeciti contro gli animali e la fauna selvatica

con un +6,4% rispetto al 2011, con una media di quasi 22 reati al giorno. Un fenomeno in

costante ascesa segnalato è il traffico illegale di specie protette a cui si aggiunge un

fenomeno nuovo che riguarda la detenzione e l'abbandono di animali esotici responsabili

anche dell'introduzione di specie aliene negli habitat naturali, con grave danno per le specie

autoctone e la biodiversità.

Nel 2013 si è registrata una diminuzione degli incendi boschivi rispetto all’anno

precedente grazie, come riconosce lo stesso Corpo forestale dello Stato, all'intensa ed efficace

attività di intelligence condotta dal Nucleo Investigativo Antincendio Boschivo (NIAB).

Altro tema rilevante è l’abusivismo edilizio nelle aree protette, che incide

negativamente sul habitat naturale cambiando in alcuni casi il corso dei fiumi e il loro regime

idrico oltre a esporre spesso la popolazione a pericoli gravi da dissesto idrogeologico.

Un maggiore impegno sul fronte degli illeciti amministrativi, ad opera peraltro degli

Enti territoriali competenti, una capacità di intelligence e di intervento più raffinata e

moderna, completata da un quadro normativo meglio definito sono i suggerimenti che paiono

indispensabili per un contrasto reale del fenomeno.

6. RIEPILOGO DELLE MISURE DI MITIGAZIONE E PREVENZIONE DEL

RISCHIO CORRUZIONE

AREA A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

1. Definizione, mediante apposito D.M., su proposta del Direttore generale della Direzione

degli affari generali e del personale e nel rispetto delle prerogative sindacali, dei criteri di

rotazione del personale non dirigenziale con funzioni e compiti di rilievo (es.

responsabili del procedimento; vicari; capi settore; ecc) nell’ambito delle aree a rischio

corruzione, come mappate nell’ambito del presente Piano.

2. Inserimento del personale, dirigenziale e non, operante nell’ambito delle aree a rischio

corruzione nei percorsi periodici di formazione programmati in collaborazione con la

SNA.

3. Nelle more della predisposizione dei criteri per rotazione del personale, in occasione

degli interpelli avviati per il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali afferenti a

settori individuati ex lege e/o dal presente Piano come a rischio, viene comunque

previsto il criterio della rotazione e il rispetto delle previsioni in materia del PNA e del

presente Piano.

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4. Le dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità

previste dal d.lgs. n. 39/2013, effettuata ai sensi dell’art. 20 del medesimo decreto,

devono essere presentate dall’interessato, prima del provvedimento definitivo di

conferimento dell’incarico, all’organo che conferisce l’incarico.

5. L’organo che conferisce l’incarico trasmette tempestivamente le dichiarazioni di cui al

precedente punto 5 al Responsabile della prevenzione della corruzione, al fine di

consentire a quest’ultimo l’esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall’art. 15 del

d.lgs. n. 39/2013, nonché, ai fini della pubblicazione nella sezione del sito istituzionale

denominata “Amministrazione trasparente” (art. 20, comma 3, d. lgs. n. 39/2013), alla

competente Direzione degli affare generali e del personale. Per l’esercizio delle funzioni

di vigilanza previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, il Responsabile della prevenzione

della corruzione può avvalersi del supporto dei Referenti per la prevenzione della

corruzione, per gli ambiti di loro rispettiva competenza.

6. Tutte le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità presentate ai sensi

dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013, in occasione del conferimento di incarichi

dirigenziali e di altri incarichi previsti dal medesimo d. lgs. n. 39/2013 sono assoggettate

tempestivamente ai controlli previsti dagli artt. 71 e ss. del DPR n. 445/2000. Gli esiti di

tali controlli sono in ogni caso immediatamente trasmessi al Responsabile della

prevenzione della corruzione, laddove non effettuati direttamente da quest’ultimo

nell’ambito delle funzioni di vigilanza previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013.

7. La dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, presentata ai sensi

dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013, va corredata dall’elenco degli eventuali

incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con riferimento all’arco temporale

previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 39/2013. Detta dichiarazione deve specificare,

con riferimento a ciascun incarico o carica, l’amministrazione o l’ente presso cui si

ricopre la carica o si svolge l’incarico, la tipologia di carica o incarico, nonché la data di

nomina o di conferimento dell’incarico o di assunzione della carica, il termine di

scadenza o di eventuale cessazione

8. L’eventuale insorgenza, nel corso dell’espletamento dell’incarico o della carica e

comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della

dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna penale, o di

incompatibilità conseguente all’assunzione da parte del dirigente di una carica politica,

deve essere tempestivamente comunicata al soggetto che ha conferito l’incarico e al

Responsabile della prevenzione della corruzione. Anche in tali casi le dichiarazioni rese

dagli interessati devono essere tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale

dell’amministrazione.

9. La dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art.

20, comma 2, del d. lgs. n. 39/2013 deve essere effettuata, con cadenza annuale, alla data

corrispondente a quella della dichiarazione resa all’atto di conferimento dell’incarico o

di assunzione della carica, ovvero della dichiarazione successivamente resa nel corso

dello svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause di

inconferibilità o di incompatibilità.

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10. La rotazione del personale è disposta obbligatoriamente, con provvedimento motivato,

nelle ipotesi di cui all’art. 16, comma l-quater), del d. lgs. n. 165/2001, nei casi di avvio

di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

11. Predisposizione, ad opera del Direttore generale della Direzione degli affari generali e

del personale, di una direttiva ministeriale volta alla regolamentazione della formazione

di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi.

12. Predisposizione, ad opera del Direttore generale della Direzione degli affari generali e

del personale, di una proposta di decreto recante la disciplina degli incarichi e delle

attività non consentite ai pubblici dipendenti

13. Istituzione, mediante apposito decreto ministeriale, su proposta del Direttore generale

della Direzione degli affari generali e del personale, del SERVIZIO ISPETTIVO

previsto dall’articolo 1, comma 62, della legge 662/1996, ai fini dell’accertamento

dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 56 a 65 della medesima

legge. Rilevano, in proposito, le Circolari della Funzione Pubblica n. 3 del 1997 e n. 6

del 1997 in materia di lavoro a tempo parziale e disciplina delle incompatibilità.

14. Predisposizione, ad opera del Direttore generale della Direzione degli affari generali e

del personale, di una direttiva ministeriale volta alla regolamentazione delle attività di

verifica del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del

rapporto, in attuazione dell’art. 53, c. 16 ter, del d. lgs. n. 165/2001.

15. Rotazione del personale dirigenziale preposto alle Strutture competenti in materia di

reclutamento, selezione e progressione del personale di ruolo, ivi incluse le Strutture

ministeriali eventualmente preposte alla gestione di procedure selettive di personale da

contrattualizzare a tempo determinato nell’ambito del Ministero, sulla base di specifiche

previsioni normative, secondo i criteri fissati dall’amministrazione.

16. Rotazione del personale non dirigenziale a cui risultino formalmente conferiti funzioni e

compiti di rilievo e responsabilità nell’ambito delle procedure di reclutamento, selezione

e progressione del personale, gestite dagli Uffici di cui al precedente punto 16, secondo i

criteri fissati dall’amministrazione.

17. Rotazione del Cassiere e del Consegnatario, loro sostituti e personale assegnato agli

stessi Uffici, secondo le previsioni di cui al precedente paragrafo 3.1. – V. DAGP

18. Puntuale applicazione ed osservanza delle norme, regolamenti e direttive che

disciplinano tutte le fasi delle procedure concorsuali e, più in generale, delle procedure di

selezione del personale e trasparenza e pubblicità delle procedure, in particolare secondo

le previsioni di cui al d. lgs. n. 33/2013.

19. Gli incarichi di servizio (quali membri di commissioni, collaudi, inserimenti in

contingenti di personale previsti in ordinanze di emergenza ambientale, esperti, ecc), a

qualsiasi titolo retribuiti (compensi, indennità, ecc), vengono conferiti al personale

dipendente previo espletamento di apposite procedure di interpello a cura della Struttura

ministeriale procedente, con adeguata pubblicizzazione preventiva dell’oggetto

dell’incarico, del compenso lordo previsto, delle norme in applicazione delle quali

l’incarico viene conferito, dei requisiti richiesti per l’espletamento dello specifico

incarico e dei criteri di scelta per l’affidamento dell’incarico. Ai fini dell’affidamento

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dell’incarico viene in ogni caso previsto e rispettato il principio di turnazione e rotazione.

Alle singole procedure viene garantita la massima trasparenza, pubblicità e imparzialità.

La composizione delle commissioni preposte alla valutazione delle candidature dovrà

rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di concorsi e selezione di personale,

nonché imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.

20. La designazione/individuazione di personale dipendente del Ministero ai fini del

conferimento al medesimo personale di incarichi, a qualsiasi titolo retribuiti, da parte di

altre pubbliche amministrazioni, Società private o partecipate e/o Enti pubblici, avviene

previo espletamento di apposite procedure di interpello a cura della Struttura ministeriale

procedente, con adeguata pubblicizzazione preventiva dell’oggetto dell’incarico, del

compenso lordo previsto, delle norme in applicazione delle quali l’incarico viene

conferito, dei requisiti richiesti per l’espletamento dell’ incarico, e dei criteri di scelta per

l’affidamento dell’incarico. Ai fini della scelta viene in ogni caso previsto e rispettato il

principio di turnazione e rotazione. Alle singole procedure viene garantita la massima

trasparenza, pubblicità e imparzialità. La composizione delle commissioni preposte alla

valutazione delle candidature dovrà rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia

di concorsi e selezione di personale, nonché imparzialità e trasparenza dell’azione

amministrativa.

21. Puntuale verifica circa la insussistenza di cause di incompatibilità nello svolgimento del

rapporto di pubblico impiego, secondo le previsioni di legge e i regolamenti vigenti in

materia.

22. In riferimento al conferimento di incarichi ai dipendenti operato direttamente

dall'amministrazione, nonché all’autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano

da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o

persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, per le finalità di cui

all’art. 53, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, il Direttore generale della Direzione degli

affari generali e del personale predispone un atto regolamentare interno, che individui

criteri oggettivi e predeterminati da rispettare dagli organi competenti, che tengano conto

della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che

di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di

conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle

funzioni attribuite al dipendente.

23. Nei contratti di assunzione di personale è inserita la clausola che prevede il divieto di

prestare attività lavorativa (o a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni

successivi alla cessazione del rapporto presso i soggetti privati destinatari di

provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente

negli ultimi tre anni di servizio.

24. L’amministrazione agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti

degli ex dipendenti che risultino aver violato i divieti di cui all’art. 53, comma 16-ter, del

d. lgs. 165/2001.

25. Ai sensi dell’art. 35-bis, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, coloro che sono stati

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del

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titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con

compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; b)

non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla

gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla

concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o

attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

26. Per le finalità di cui all’art. 35-bis, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, prima del

provvedimento di nomina di personale dipendente nell’ambito di commissioni per

l’accesso o la selezione a pubblici impieghi o di assegnazione, anche con funzioni

direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di

beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni,

contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti

pubblici e privati, l’Organo conferente l’incarico deve acquisire dal destinatario dello

stesso provvedimento una dichiarazione circa l’insussistenza di condanne, anche con

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro

secondo del codice penale. Le dichiarazioni presentate in tale ambito sono assoggettate,

anche a campione, ai controlli previsti dagli artt. 71 e ss. del DPR n. 445/2000.

27. Puntuale verifica e monitoraggio del regolare funzionamento dei sistemi automatizzati e

informatici in uso per il controllo delle presenze del personale dipendente ad opera della

Struttura preposta al funzionamento dei sistemi informativi del Ministero.

28. Massima trasparenza e pubblicità relativamente agli amministratori di sistema abilitati

all’accesso e/o trattazione a banche dati rilevanti, in particolare ai fini della gestione del

personale, del controllo delle presenze e degli accessi, nonché in connessione con le

finalità di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti regolate dall’art. 54 bis del

d. lgs. n. 165/2001, conformemente alle vigenti disposizioni di legge e alle linee guida

emanate in materia dal Garante per la Privacy.

29. Fermi restando tutti gli obblighi diversamente previsti in materia di pubblico impiego e

dai vigenti C.C.N.L., costituisce obbligo per tutto il personale informare

tempestivamente l'Amministrazione – Direzione generale degli affari generali e del

personale e responsabile per la prevenzione della corruzione- di essere stato rinviato a

giudizio o che nei propri confronti è esercitata l'azione penale per reati contro la pubblica

amministrazione.

30. Costituisce obbligo per tutto il personale esterno (collaboratori, consulenti, componenti

di Organismi di supporto o consultivi, ecc) il rilascio della dichiarazione sulla

insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, e sul dovere di astensione in

presenza di conflitto di interesse.

31. Costituisce obbligo per tutto il personale esterno (collaboratori, consulenti, componenti

di Organismi di supporto o consultivi, ecc) informare tempestivamente la Struttura

ministeriale conferente l’incarico e il Responsabile per la prevenzione della corruzione di

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essere stato rinviato a giudizio o che nei propri confronti è esercitata l'azione penale per

reati contro la pubblica amministrazione.

32. Periodica diffusione, almeno annuale, a tutto il personale di specifiche informative aventi

ad oggetto i codici di comportamento, il presente PTPC ed ogni regolamento, direttiva e

disposizione impartita in materia di gestione del personale a presidio della legittimità,

integrità ed imparzialità dell’azione amministrativa.

33. In relazione alla nomina dei componenti della Commissione VIA VAS, si ricorre ad una

scelta degli stessi basata su una procedura selettiva pubblica e trasparente

AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

1. Rotazione del personale dirigenziale preposto alle Strutture competenti in materia di

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo i criteri fissati

dall’amministrazione.

2. Rotazione del personale non dirigenziale a cui risultino formalmente conferiti funzioni e

compiti di rilievo e responsabilità nell’ambito delle procedure in materia di contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo i criteri fissati dall’amministrazione.

3. Puntuale applicazione ed osservanza delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e

prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture.

4. Adozione di ogni misura organizzativa, come il principio di rotazione, tesa a garantire il

maggior grado di imparzialità dell’azione amministrativa, con particolare riguardo

all’espletamento delle procedure di scelta del contraente nell’ambito della piattaforma

MEPA.

5. Istituzione di un registro ufficiale di protocollo interno a ciascuna Struttura/Ufficio

competente in materia di contratti che tenga traccia e massima trasparenza di tutte le

eventuali “visite” di personale estraneo nella sede ministeriale e aventi come destinatari

il personale addetto alle medesime Strutture. Detto registro dovrà almeno censire il

giorno del ricevimento, le generalità del “visitatore” e del funzionario “ricevente” la

visita, l’eventuale Ente / Società di appartenenza del “visitatore”, la durata e la ragione

della visita. Detto registro sarà oggetto di monitoraggio a campione ad opera del

Dirigente / Referente e del Responsabile della prevenzione della corruzione. La

responsabilità della regolare tenuta del registro fa capo a ciascun dirigente responsabile

dell’Ufficio preposto alla gestione delle procedure contrattuali.

6. Obbligo di segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, a carico

del dirigente competente, di tutte le ipotesi in cui si verifichino possibili turbative di

gara e/o della concorrenza tra le imprese, tenendo debito conto del “Vademecum per le

stazioni appaltanti, volto all’Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli

appalti pubblici.” Allegato alla delibera dell’Autorità del 18 settembre 2013.

7. Attuazione delle “Linee guida per la lotta contro le turbative d’asta negli appalti

pubblici” scaricabile al seguente link:

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http://www.oecd.org/daf/competition/cartelsandanti-

competitiveagreements/44162111.pdf. elaborate a cura dell’OECD.

8. Formazione professionale periodica del personale preposto alla gestione delle procedure

di gara o di scelta del contraente, quale strumento importante di aggiornamento e

sensibilizzazione dei funzionari sulle tematiche della legalità e della integrità

nell’azione amministrativa.

9. Obbligo di far sottoscrivere e far presentare insieme alle offerte, da ciascun partecipante

alla gara, il documento “Patto di integrità tra il Ministero dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare e i partecipanti alla gara” previsto dalla Direttiva del

Ministero degli interni del 23 giugno 2010, in funzione di prevenzione, controllo e

contrasto ai tentativi di infiltrazioni mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e

della regolarità dei luoghi di lavoro (v. Allegato 1).

10. Ai sensi dell’art. 35-bis, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 165/2001, coloro che sono stati

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I

del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono fare parte delle

commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi,

per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,

nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

11. Puntuale applicazione e osservanza delle norme che impongono il ricorso

all’approvvigionamento di beni e servizi tramite adesione alle vigenti Convenzioni

generali stipulate dalla CONSIP e altre Centrali di Committenza (es. Agenzia Italia

Digitale.

12. Osservanza scrupolosa delle previsioni di cui all’art. 23 (Disposizioni in materia di

rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi)

della Legge 18 aprile 2005, n. 62, secondo cui “i contratti per acquisti e forniture di

beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di

entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario

alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica

a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara

venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge”.

13. Osservanza del DM Ambiente 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti

sociali negli appalti pubblici”, in ragione del “grado di rischio” di violazione dei diritti

umani che, secondo le valutazioni della Struttura procedente possono verificarsi nelle

diverse catene di fornitura delle varie categorie merceologiche oggetto dell’appalto.

14. Scrupolosa osservanza delle tempistiche contrattuali previste, in particolare, per le fasi

di collaudo e di pagamento, nonché dei tempi per l’acquisizione dei documenti di

regolarità contributiva e fiscale.

15. Obbligo di aggiornare la banca dati relativa ai “Tempi medi di pagamento delle fatture

per forniture di beni e servizi” soggetta a pubblicazione obbligatoria nella pertinente

sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

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16. Scrupolosa osservanza dell’obbligo di tempestiva pubblicazione nella pertinente sezione

“amministrazione trasparente” del sito web istituzionale dei controlli e rilievi sugli atti

dell’amministrazione aventi ad oggetto procedure di gara e, in generale, l’affidamento

di lavori, servizi e forniture.

17. Scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite dall’AVCP in materia di utilizzo del

sistema AVCPASS ai fini della verifica dei requisiti dell’impresa ai fini

dell’affidamento dell’appalto.

18. Valorizzazione del c.d. rating di legalità (art.5 ter del DL n.1 del 24.1.2012).

19. Per effetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001, nei

bandi di gara e/o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura

negoziata, deve essere inserita una clausola che prevede apposita dichiarazione, da parte

dell’impresa concorrente, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli

ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del

Ministero nei loro confronti. Sono esclusi dalle procedure di affidamento i soggetti per i

quali venga riscontrata tale situazione

AREA C E D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI

DESTINATARI PRIVI DI E/O CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED

IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

1. Rotazione del personale dirigenziale che risulti preposto alla gestione delle procedure

concernenti provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di e/o con

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, secondo i criteri fissati

dall’amministrazione

2. Rotazione del personale non dirigenziale a cui risultino formalmente conferiti funzioni e

compiti di rilievo e responsabilità nell’ambito alla gestione delle procedure concernenti

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di e/o con effetto

economico diretto ed immediato per il destinatario, secondo i criteri fissati

dall’amministrazione.

3. Ai sensi del predetto articolo 12, deve essere garantita l’osservanza e attuazione della

direttiva del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare pro-tempore

n. GAB-DEC-2010-0000153 del 05/08/2010 (disponibile nel percorso del sito

istituzionale: http://www.minambiente.it/pagina/criteri-e-modalita), con la quale sono

individuati i criteri, le modalità e le procedure ai fini dell'adozione dei provvedimenti

attributivi di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di vantaggi economici

di qualunque genere ad enti pubblici e soggetti privati, singoli od associati, per

iniziative, interventi od opere rientranti nelle materie di competenza del Ministero;

4. L’erogazione del contributo o vantaggio economico deve essere preceduta dalla verifica

della regolare rendicontazione contabile e amministrativa delle spese sostenute, secondo

le modalità prescritte dal suddetto provvedimento ministeriale n. GAB-DEC-2010-

0000153 del 05/08/2010;

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5. Ai sensi dell’art. 35-bis, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 165/2001, coloro che sono stati

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I

del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono fare parte delle

commissioni per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili

finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

6. Il monitoraggio circa l’impiego effettivo delle risorse avviene secondo le modalità

prescritte dal suddetto provvedimento ministeriale n. GAB-DEC-2010-0000153 del

05/08/2010;

7. Puntuale applicazione ed osservanza delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e

prevenzione della corruzione relativamente agli atti e procedure ampliativi della sfera

giuridica dei destinatari privi di e/o con effetto economico diretto ed immediato per il

destinatario.

8. Al fine di rendere trasparente la gestione dei capitoli di bilancio in cui sono iscritte le

risorse viene attuato dalla Struttura procedente un apposito monitoraggio periodico, con

cadenza almeno annuale, considerata anche l’entità globale dei contributi, con

l’obiettivo di analizzare, anche a campione, la situazione dei crediti “in sofferenza”.

9. Con riferimento particolare ai seguenti n. 3 procedimenti: “rilascio della licenza di

giardino zoologico ai sensi del decreto legislativo 73/2005”; “rilascio dell’idoneità alle

strutture aperte al pubblico per la detenzione centro di animali pericolosi”, “rilascio

delle autorizzazioni alla cattura e alla detenzione di specie protette”, le misure di

prevenzione che si prevede di introdurre in chiave di prevenzione della corruzione sono:

A) l’intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di

certificazione e di atto notorio rese dei dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46 3 e

49 del D.P.R 445/2000; B) l’affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di

vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati

secondo rotazione casuale.

7. ULTERIORI MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO.

In via generale, ulteriori misure che possono concorrere alla prevenzione della

corruzione vengono individuate come segue:

direttive;

controllo a campione sugli atti dirigenziali;

monitoraggio, anche a campione, dei tempi di conclusione dei procedimenti e sul

rispetto dell’ordine cronologico nella trattazione delle pratiche

monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessi, attraverso un

meccanismo di sorteggio a campione sugli atti amministrativi;

monitoraggio avente ad oggetto l’effettiva rotazione del personale, dirigenziale e non

dirigenziale, addetto alle attività a più elevato rischio di corruzione

monitoraggio, anche a campione sugli atti amministrativi, avente ad oggetto il rispetto

del d. lgs. n. 39/2013;

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monitoraggio, mediante rilevazione a campione, circa l’osservanza del divieto di

svolgere incarichi retribuiti da parte del personale, se non conferiti o previamente

autorizzati dall’amministrazione (art. 53 d. lgs. n. 165/2001)

meccanismi di sostituzione in caso di inerzia e ritardi sui tempi di conclusione dei

procedimenti;

monitoraggio circa il rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicità;

formazione del personale;

osservanza del codice di comportamento

assegnazione di specifici obiettivi di performance per l’attuazione e l’aggiornamento

delle previsioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

L’amministrazione deve consentire al Responsabile per la prevenzione della

corruzione il monitoraggio sull’attuazione di tutte le misure di prevenzione previste dal

presente Piano o comunque dettate dalla vigente normativa, e a tal fine si sta predisponendo

una procedura di regolamentazione della reportistica, sia in materi di prevenzione della

corruzione, sia in materia di trasparenza dell’azione amministrativa.

8. SEGNALAZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE DI CONDOTTE ILLECITE DI

CUI SIA VENUTO A CONOSCENZA (c.d. Whistleblowing)

L'articolo 1, comma 51, della legge n. 190 del 2012 ha introdotto l'articolo 54 bis del

decreto legislativo n. 165 del 2001 volto a tutelare il dipendente pubblico che segnali illeciti

di cui lo stesso sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro, in disparte i casi di

responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi

dell'articolo 2043 del codice civile.

In particolare, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte

dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a

conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o

sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di

lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, inoltre, l'identità del segnalante non può

essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare

sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la

contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla stessa segnalazione, l'identità può essere

rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato

(art. 54-bis. c. 2. D. Lgs. n. 165/2001).

Pertanto, le segnalazioni di comportamenti ascrivibili a fenomeni di corruzione,

nell’accezione riportata nel P.N.A., redatte secondo il modello di cui all’allegato 2 del

presente atto, dovranno essere trattate secondo protocolli procedurali, da definirsi con

apposito provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione, idonei a

salvaguardare l’anonimato e la riservatezza del segnalante, fatti salvi i diversi casi

espressamente previsti dalla legge.

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Tale provvedimento, dunque, dovrà disciplinare gli aspetti concernenti la modalità di

funzionamento del sistema di raccolta delle segnalazioni/denunce interne, assicurandone,

come detto, la riservatezza (anche attraverso l’uso di un protocollo riservato); individuare i

soggetti abilitati a qualsiasi titolo alla trattazione delle denunce; definire le modalità di

trattazione delle segnalazioni, con particolare riguardo al coinvolgimento del segnalante.

La ricezione e la trattazione delle segnalazioni, in formato cartaceo e/o elettronico,

dovrà garantire in ogni caso la sicurezza e l’inaccessibilità delle informazioni a soggetti non

autorizzati al relativo trattamento, oltreché, come detto, l’anonimato dei segnalanti, nei limiti

previsti dalla legge.

In relazione all’attivazione del sistema di raccolta delle segnalazioni degli illeciti di

cui trattasi, dovrà essere altresì preliminarmente assicurata massima trasparenza e pubblicità

relativamente agli amministratori di sistema individuati e abilitati all’accesso e/o trattazione /

gestione dei file di log e, in generale, della banca dati riguardante la raccolta delle

segnalazioni degli illeciti, conformemente alla vigenti disposizioni di legge e alle linee guida

emanate in materia dal Garante per la Privacy.

A tale ultimo riguardo, al fine di garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti

nell'istruttoria, i database utilizzati per il salvataggio dei dati dovranno prevedere la cifratura

dei campi in modo che l'amministratore di sistema possa effettuare le necessarie operazioni di

manutenzione. ma non abbia la possibilità di vedere in chiaro i dati amministrati.

Per l’invio delle segnalazioni saranno istituite, dietro il coordinamento del

Responsabile della prevenzione della corruzione, una o più caselle di posta elettronica

istituzionale in uso esclusivo al Responsabile della prevenzione della corruzione e/o ai

soggetti dallo stesso formalmente all’uopo delegati o autorizzati.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o

decisioni assunti dal soggetto individuato come Responsabile per la prevenzione della

corruzione, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al soggetto gerarchicamente

superiore o, in mancanza, al Capo di Gabinetto.

Si prevede l’attivazione di iniziative di formazione per tutti i dipendenti

sull'applicazione dell’istituto in parola.

Nel caso di archiviazione della denuncia, sarà prevista, a tutela del denunciante. la

definitiva eliminazione dal database di riferimento.

La Direzione preposta alla gestione e sviluppo dei sistemi informativi è tenuta a

mettere a disposizione un’infrastruttura hardware e software idonea a garantire la piena

riservatezza e l’anonimato delle segnalazioni di illecito. Detto sistema dovrà essere sviluppato

secondo le indicazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione.

9. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

Considerati gli obblighi formativi previsti dalla L. n. 190/2012 a carico, oltre che del

Responsabile per la prevenzione della corruzione, dei referenti, dei dirigenti e del personale

operante nelle aree a rischio corruzione, con nota prot. n. 267 del 10/2/2014, il Responsabile

della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ha richiesto alla scrivente Direzione

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AGP di aderire ai programmi formativi della SNA in tema di prevenzione e repressione della

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Ciascun Referente è stato incaricato di segnalare l’elenco dei nominativi del personale

dipendente, dirigenziale e non, preposto e/o in servizio presso gli uffici che svolgano attività

ricadenti nelle c.d. aree a rischio comuni o obbligatorie, quali:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari;

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale.

Nel corso del primo semestre 2014 la SNA ha proposto, in tema di prevenzione e

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione, quattro

tipologie di interventi formativi, uno destinato ai responsabili e ai referenti della prevenzione

della corruzione; e tre relativi alle aree di rischio, così come definite dalla legge 190/2012.

Nella fase di prima attuazione della normativa, si attribuisce priorità per i corsi di

formazione destinati a quei soggetti che svolgano nell’ambito dei procedimenti

amministrativi compiti di stretta collaborazione con il dirigente o comunque di rilievo nella

gestione delle attività, quali, in particolare, i vicari/capi settore/responsabili del procedimento.

Successivamente questa attività formativa dovrà essere mirata ad accrescere le

competenze e le conoscenze in tema di anticorruzione, anche attraverso il confronto con

esperti del settore e la condivisione di esperienze e di pratiche con Organizzazioni ed Enti che

operano nel settore della prevenzione della corruzione.

Stante l’obbligatorietà per legge, la programmazione delle attività formative in

materia di prevenzione della corruzione dovrà essere sempre inserita nell’ambito del Piano di

formazione dell’amministrazione, secondo modalità da concordare con il Responsabile della

prevenzione della corruzione, ma rispettando l’obiettivo minimo generale di erogare nel

triennio di riferimento del presente Piano mediamente 20 ore di formazione per ciascun

dirigente e per i dipendenti dell’amministrazione che risultino operare, con ruoli di rilievo e/o

responsabilità, nell’ambito delle c.d. aree a rischio e, in particolare, nei seguenti settori:

Trasparenza;

Prevenzione della corruzione: normativa e pratiche nel campo dell’anticorruzione e

dell’analisi e della gestione del rischio. In particolare, si prevede anche di erogare,

almeno a due persone per ciascuna area a rischio, delle giornate di formazione frontale

sulle metodologie di mappatura e analisi dei processi e sulla gestione del rischio ed un

follow up da effettuare in modalità laboratoriale, al fine di mettere in pratica gli esiti

dell’apprendimento ed applicarli ai processi dell’amministrazione;

Sistemi informativi gestionali, intesi come strumenti che consentono di tracciare le

comunicazioni e i flussi, al fine di consentire il reperimento di informazioni e di

effettuare reporting sui processi in maniera oggettiva;

Contratti e gestione degli appalti, dal punto di vista delle procedure, dei controlli, e delle

pratiche da attuare per prevenire e minimizzare il rischio di corruzione;

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Gestione di procedure di reclutamento del personale;

Affidamenti di incarichi di collaborazione e consulenza;

Gestione di procedure aventi ad oggetto l’erogazione di finanziamenti a qualsiasi titolo in

favore di soggetti terzi e, in generale, l’ampliamento della sfera giuridica dei destinatari

del provvedimento finale.

Inoltre, si evidenzia che sin dal 2011 è stato costituito un gruppo di formatori interni

al fine di valorizzare il capitale umano di ruolo del Ministero, per il miglioramento delle

prestazioni e dei servizi resi, in coerenza con le esigenze di riduzione del ricorso a soggetti

esterni.

La creazione di questo gruppo, i cui componenti sono stati selezionati fra i dipendenti

del Ministero con un procedimento selettivo aperto a tutti i funzionari, portato alla creazione

di un team di risorse in grado di trasmettere competenze ai colleghi sia attraverso attività di

supporto sia mediante docenza vera e propria.

I corsi organizzati e progettati dai formatori interni già effettuati, stati orientati in

massima parte proprio all’attività amministrativa al fine di renderla sempre più efficiente ed

efficace, riducendo così il margine di errore nelle relative procedure.

Comunicazione interna

Al fine di favorire la massima conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute,

sarà inviata una nota informativa a tutto il personale, agli esperti e ai consulenti per invitarli a

prendere visione del PTPC. Tale misura sarà integrata con giornate seminariali, a

partecipazione obbligatoria, di presentazione ed illustrazione del PTPC a quanti prestino

servizio, a vario titolo, nel Ministero.

Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a

collaborare a qualunque titolo con l’Amministrazione, all’atto della costituzione del rapporto

di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e

di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Comunicazione esterna

Il PTPC, una volta adottato, viene pubblicato sul sito dell’amministrazione nella

sezione “Amministrazione Trasparente” dandone notizia con un comunicato pubblicato in

evidenza sulla homepage.

Apposita comunicazione verrà data a quanti hanno fornito il loro contributo in fase di

consultazione.

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SEZIONE II

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E

L’INTEGRITÀ

2014 - 2016

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1. Introduzione: Organizzazione e funzioni dell’amministrazione

Il Ministero è stato istituito dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

Con il D.lgs. 300/1999 sulla riforma dell’organizzazione del Governo, nell’ambito di un più

ampio disegno di razionalizzazione amministrativa delle Amministrazioni centrali, furono

individuate cinque macroaree funzionali che caratterizzano l’azione del Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio.

Con l’art. 7, comma 2, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito con

modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 123, al fine di assicurare una gestione unitaria della

missione ministeriale, è stata introdotta una struttura di vertice e di coordinamento

rappresentata dal Segretario Generale, al pari di quanto previsto per altri Ministeri articolati

in direzioni generali.

La struttura organizzativa risulta attualmente articolata, in base al D.P.R. 3 agosto

2009, n. 140, in cinque direzioni generali coordinate da un segretario generale, anch’esso

titolare di apposito Centro di responsabilità, al quale, come detto, sono affidati compiti di

raccordo tra le direzioni generali ed il Ministro e gli uffici di diretta collaborazione.

Fa parte della medesima struttura organizzativa anche l’Ispettorato generale, istituito

dall’art. 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito dalla legge

n. 26 del 26 febbraio 2010, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse

alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di

salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale.

Il Ministero oggi presenta una struttura e un quadro di organismi di supporto facenti

capo alle singole direzioni i quali si articolano secondo quanto riportato nel seguente schema.

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Servizio I - Coordinamento istituzionale, comunicazione e vigilanza

Servizio II - Programmazione finanziaria, metodologie e contro llo

Servizio III - Politica di coesione e strumenti finanziari comunitari

I.S.P.R.A.

Div I - Finanza,

contro llo interno e

supporto

D G T UT ELA D EL

T ER R IT OR IO E D ELLE

R ISOR SE ID R IC H E

Parchi Nazionali

UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE

CONSIGLIERE

DIPLOM ATICO

UFFICIO

LEGISLATIVO

SEGRETERIA

PARTICOLARE

M INISTRO

SEGRETERIA TECNICA

M INISTRO

Div V - Trattamento

economico

D G P R OT EZ ION E

D ELLA N A T UR A

E D EL M A R E

Div II - Tutela della

biodiversità

Div II - Interventi per lo

sviluppo sostenibile e

rapporti con

l’associazionismo

Servizio IV - Affari comunitari e internazionali

UFFICIO STAM PA

ISP ET T OR A T O

GEN ER A LE

SEGRETERIA M INISTRO

Div I - Supporto

amministrativoDiv I - Finanza,

contro llo interno e

supporto

Div IV - Stato

giuridico, relazioni

sindacali e

contenzioso

Div III - Inquinamento

atmosferico,

acustico,

elettromagnetico

D G A F F A R I

GEN ER A LI E D EL

P ER SON A LE

Div I - Finanza,

contro llo interno e

supporto

SOTTOSEGRETARIO

Div VI - Sviluppo

organizzativo

SEGRETARIATO GENERALE

Div V - Certificazione

ambientale, prodotti

chimici e acquisti

pubblici verdi

Div II - B ilancio e

processi contabili

Div III - Sistemi

informativi

Div II - Sistemi di

valutazione

ambientale

D G SVILUP P O

SOST EN IB ILE,

C LIM A E

EN ER GIA

D G

VA LUT A Z ION I

A M B IEN T A LI

MINISTRO

ORGANISMI DI SUPPORTO

Div IV -

Programmazione e

sviluppo delle aree

naturali protette

Corpo Forestale dello Stato

ENTI E ORGANISMI VIGILATI

Div I - Finanza,

contro llo interno e

supporto

UFFICIO DI

GABINETTO

Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente Div III - Tutela delle risorse

idriche dall’ inquinamento

Div II - P ianificazione,

attuazione e monitoraggio

degli interventi

RAM del Corpo delle Capitanerie di Porto

OR GA N ISM O IN D IP EN D EN T E D I

VA LUT A Z ION E

Div I - Finanza, contro llo

interno e supporto

Div X Difesa del suolo,

rischio idrogeologico e

distretti ideografici

Div VII - Bonifiche e

risanamento

Div V - Vigilanza e

informazione sulle

aree naturali protette

Div VIII - Contenzioso e

danno ambientale

Div IV - B ilancio idrico e

utilizzo delle risorse

Div III - Interventi

ambientali, efficenza

energetica e energie

alternative

Div III - Tutela e

promozione dei valori

ambientali del

paesaggio

Div V - Supporto alla

vigilanza sull’uso delle

risorse idriche

Div VI - Gestione integrata

del ciclo dei rifiuti e

raccordo con gli organismi

di supporto

Div VI - Tutela

dell’ambiente marino

e costiero

Div IV - Rischio

rilevante e

autorizzazione

integrata ambientale

Div VII - Difesa del

mare dagli

inquinamenti

Div IV - Ricerca,

innovazione

ambientale e mobilità

sostenibile in ambito

nazionale ed europeo

Div V - Cambiamenti

climatici e

cooperazione

internazionale

Div VI - Promozione

dell’occupazione in

campo ambientale e

programmi di

assistenza tecnica

Div IX - Assetto e

rappresentazione

cartografica del territorio

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2. Le principali novità.

A partire dagli anni ’90 sono state introdotte nell’ordinamento norme che conducono

ad un graduale ma sostanziale mutamento del rapporto tra Amministrazione e cittadini

permeato da un concetto di trasparenza sempre più ampio.

Di recente, in data 28 novembre 2012, è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012,

n. 190, che introduce nuove disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, in attuazione di specifici obblighi

internazionali sottoscritti dall’Italia in materia.

Tale Legge, in chiave di prevenzione dei fenomeni corruttivi, si incentra

principalmente sul rafforzamento del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

Per effetto della delega contenuta nella citata legge n. 190/2012 (c.d. Legge

anticorruzione”), con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni” il legislatore ha proceduto ad un riordino della disciplina in

materia di trasparenza – volta ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni - al

fine di concorrere nell’attuazione del principio democratico e dei principi costituzionali di

eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza

nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Detto decreto si ispira ai "Freedom of Informationa Acts" (Foia) statunitensi, per

effetto dei quali si garantisce l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o

dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi

di sicurezza). Il principio di trasparenza viene inteso, dunque, come accessibilità totale delle

informazioni su ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività amministrativa

Le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché le norme di

attuazione adottate ai sensi dell’articolo 48, “integrano l’individuazione del livello essenziale

delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione,

contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’articolo 117,

secondo comma, lettera m) , della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione

di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale,

regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r) , della Costituzione”,

attraverso la pubblicazione obbligatoria di una serie di documenti nei siti istituzionali delle

medesime amministrazioni, con diritto di chiunque di accedervi direttamente ed

immediatamente (c.d. “accesso civico”).

Nell’ipotesi di omessa pubblicazione di dati, documenti ed informazioni, ai sensi

dell’art. 5 del citato decreto legislativo, chiunque può ricorrere al nuovo istituto dell’accesso

civico, consistente in una richiesta, che non deve essere motivata, di effettuare tale

adempimento, con possibilità, in caso di conclusiva inadempienza all’obbligo in questione, di

ricorrere al giudice amministrativo, secondo le disposizioni contenute nel relativo codice sul

processo.

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Come chiarito di recente anche dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 5515/2013, Sez.

VI), le nuove disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

“disciplinano situazioni non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso

ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241,

come successivamente modificata ed integrata”.

Le finalità e la disciplina dell’accesso agli atti, rispetto al predetto accesso civico, pur

nella comune ispirazione al principio di trasparenza, risultano infatti differenti. L’accesso ai

documenti amministrativi, come disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990,

n. 241, è riferito al “diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di

documenti amministrativi”, intendendosi per “interessati …. tutti i soggetti …. che abbiano

un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente

tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”; in funzione di tale interesse

la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI

- sent. n. 5515/2013).

Tanto premesso, si evidenzia che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare prot. n. 123 in data 16 aprile 2013, registrato dall’ Ufficio Centrale di

Bilancio in data 2 maggio 2013 (visto n. 199), il Segretario Generale pro tempore del

Ministero è stato individuato Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile

per la trasparenza.

In attuazione dell’art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono state

strutturate, nell’ambito del sito web istituzionale, la nuova sezione “Amministrazione

trasparente”, così come le relative sottosezioni, dando opportuna precedenza a quelle che per

rilevanza istituzionale, per particolare valenza dei dati di destinazione e/o per l’entità dello

stesso impianto sanzionatorio correlato alle ipotesi di inadempimento, sono state ritenute di

carattere prioritario.

Si riporta di seguito l’attuale e nuova struttura della sezione “Amministrazione trasparente”:

Disposizioni Generali

Organizzazione

Consulenti e collaboratori

Personale

Bandi di concorso

Performance

Enti controllati

Attività e procedimenti

Provvedimenti

Controlli sulle imprese

Bandi di gara e contratti

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Bilanci

Beni immobili e gestione patrimonio

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Servizi erogati

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Pagamenti dell' amministrazione

Opere pubbliche

Pianificazione e governo del territorio

Informazioni ambientali

Interventi straordinari di emergenza

Prevenzione della corruzione

Accesso civico

Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

Altri contenuti

E’ stato, inoltre, configurato e aggiornato nella home page del sito un apposito link

relativo ai contatti di posta elettronica certificata (PEC) del Ministero, in linea con le vigenti

disposizioni in materia di digitalizzazione e semplificazione dell’azione amministrativa.

Conseguentemente, sono state diramate dal Responsabile della trasparenza apposite

circolari di coordinamento operativo tese ad assicurare la migrazione verso la neo istituita

sezione “Amministrazione trasparente” delle informazioni precedentemente contenute nella

sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, così come la complessiva elaborazione delle

informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33 e delle ulteriori previsioni di legge in materia. Dalla successiva analisi della

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Ministero, attraverso la

verifica in tempo reale sulla “Bussola della Trasparenza” - sistema automatico di verifica

dell'aderenza della stessa sezione alla struttura così come definita dall’Allegato 1 al D.lgs.

n.33/2013 - emerge un risultato pienamente positivo (il 100% degli indicatori risultano

soddisfatti) dell’attività svolta.

E’ pertinente in tale ambito ricordare quanto precisato dalla CIVIT (ora Autorità

Nazionale Anti Corruzione ) in sede di “Rapporto di monitoraggio sugli obblighi di

trasparenza 2013” per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,

elaborato nell’ottobre 2013, laddove si evidenzia che “la sezione (ndr. Amministrazione

trasparente”), recentemente aggiornata, risulta strutturata in conformità all’allegato A al

d.lgs. n. 33/2013 e all’allegato 1 alla delibera CiVIT n. 50/2013.”.

In relazione, poi, ai contenuti attualmente resi disponibili all’interno delle varie sotto

sezioni della sezione “Amministrazione Trasparente”, come evidenziato anche nel

documento di attestazione dell’OIV del 18.10.2013 sull’assolvimento di specifici obblighi di

pubblicazione, si fa presente che l’amministrazione sta procedendo ad un progressivo

miglioramento della propria azione di compliance nei confronti degli adempimenti previsti in

materia di trasparenza. Si evidenzia, in particolare, che massima priorità è stata attribuita

all’esigenza di superare le criticità concernenti la pubblicazione dei dati relativi alla sotto

sezione “attività e procedimenti”, così come alla sotto sezione “informazioni ambientali”,

ambito quest’ultimo da ritenersi strategico in chiave di garanzia per i cittadini ed utenti del

diritto di accesso alle informazioni ambientali, come noto già sancito a livello internazionale

e nazionale (Legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in

materia di danno ambientale”; Legge 16 marzo 2001, n. 108 “Ratifica ed esecuzione della

Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi

decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il

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25 giugno 1998”; Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 “Attuazione della direttiva

2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”; Decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”).

Per completezza, si precisa che il lavoro di adeguamento alla normativa di cui trattasi

viene svolto in assenza di disponibilità di risorse, in particolare per l’implementazione e il

potenziamento dell’infrastruttura software da poter destinare a supporto della gestione

complessiva del sito web istituzionale e, più in particolare, all’efficientamento del flusso

informatizzato dei dati soggetti a pubblicazione obbligatoria, così come del relativo

monitoraggio.2. Procedimento di elaborazione e adozione del programma.

3. Obiettivi strategici in materia di trasparenza e collegamenti con il Piano della

performance.

Come accennato nell’ambito del PTPC, si tiene conto che l’articolo 10, comma 2, del

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede che “le misure del Programma triennale

(per la trasparenza e l’integrità) sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le

misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione” e che, “a tal fine,

il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione”.

Si tiene altresì conto che l’articolo 10, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013 prevede che “gli

obiettivi indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono formulati in

collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita

in via generale nel Piano della performance” e che “la promozione di maggiori livelli di

trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella

definizione di obiettivi organizzativi e individuali”.

In linea, dunque, con la delibera CIVIT (oggi ANAC) n. 6/2013 “Linee guida relative

al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013”, il presente PTTI viene a

svilupparsi quale fase del c.d. ciclo della performance “integrato”, comprendente gli ambiti

relativi alla performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità,

nonchè alle misure in tema di prevenzione e contrasto della corruzione.

La stessa delibera, inoltre, chiarisce che un’efficace integrazione tra gli strumenti di

avvio del ciclo di gestione della performance si può realizzare facendo in modo che le misure

contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità diventino veri e propri

obiettivi da inserire nel Piano della performance. In questo modo “l’attuazione della

trasparenza e dell’integrità può costituire una responsabilità organizzativa oggetto di

valutazione organizzativa e individuale”.

In tale ultima prospettiva, nel Piano delle Performance 2013-2015 è stato

appositamente definito per ogni CDR un apposito “Obiettivo operativo”, denominato

“Contributo alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e

all'aggiornamento del Programma per la trasparenza e l'integrità”, nell’intento, appunto,

di realizzare la necessaria integrazione tra gli strumenti di avvio del ciclo di gestione della

c.d. performance, facendo in modo che le misure da inserire nel Piano triennale di

prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

divengano veri e propri obiettivi, oggetto di valutazione organizzativa e individuale.

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4. Descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholder

Nella nuova prospettiva della trasparenza come accessibilità totale diventa fondamentale il

coinvolgimento degli stakeholder, coinvolgimento particolarmente complesso e delicato

anche per il rilevante impatto della questione ambientale nella società e tenendo conto di

quanto a tal riguardo previsto dalla menzionata delibera CIVIT (oggi ANAC) n. 50/2013

“Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

2014-2016”.

Ai fini della predisposizione del presente Piano, con apposita circolare, pubblicata

anche sul sito istituzionale del Ministero, sono stati preventivamente coinvolti i principali

stakeholder, interni ed esterni, del Ministero (in particolare, associazioni ambientaliste e

OO.SS).

Si riportano di seguito i principali aspetti segnalati dagli stakeholder in ordine alle criticità

della sezione “Amministrazione trasparente”, nonché ai fini di un possibile miglioramento

delle informazioni già presenti o previste all’interno della medesima sezione.

I contributi hanno riguardato complessivamente la promozione di azioni di sistema, da

porre in essere sinergicamente con altre Amministrazioni (ISPRA, EE.LL. ecc), al fine di

migliorare il livello di trasparenza di taluni ambiti di assoluto interesse in materia

ambientale, nonché nell’ottica di una maggiore visibilità dei processi amministrativi afferenti

i rapporti tra il Ministero e soggetti terzi e/o la gestione degli incarichi a qualsiasi titolo

conferiti nell’ambito e/o a supporto dell’amministrazione.

In particolare, è emersa l’aspettativa che vengano resi maggiormente trasparenti i

seguenti ambiti d’intervento:

tempi, contenuti ed iter dei processi autorizzativi in materia ambientale (es. procedimenti

di riconoscimento delle associazioni ambientaliste);

pubblicazione dell’elenco del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con

gli organi di indirizzo politico;

maggiori informazioni relative agli incarichi conferiti al personale del Ministero, con

specificazione, oltre ai dati già previsti per legge, di altre notizie, quali una più chiara

descrizione dell’oggetto dell’incarico, l’indicazione dei requisiti professionali richiesti

per il relativo affidamento, il curriculum dell’incaricato ed ogni informazione idonea ad

illustrare in maniera oggettiva gli aspetti di maggior rilievo della complessiva procedura;

miglioramento e implementazione delle informazioni e dei dati pubblicati sul sito web

del Ministero relativamente alle Convenzioni con altri soggetti “istituzionali (es.

Università, Formez, Enea, Sogesid, ecc), quali gli obiettivi di performance che il ricorso

alla convenzione concorre a realizzare, l’elenco del personale a vario titolo impiegato

presso il Ministero dal soggetto contraente e i relativi compensi, maggiori informazioni

relative ai rapporti di collaborazione presso il Ministero instaurati per effetto della

Convenzione;

nella sezione “Consulenti e collaboratori”, oltre ai dati obbligatori per legge, viene

auspicata una più ampia descrizione dell’oggetto delle attività commissionate, così come

degli obiettivi di performance che l’attività esternalizzata contribuisce a raggiungere e

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ogni informazione ritenuta idonea ad illustrare gli aspetti di maggior rilevanza

dell’affidamento.

5. Tempi e modalità di adozione del Programma da parte degli Organi di vertice.

Ai fini della predisposizione del presente Piano si sono seguite le seguenti fasi :

a) definizione dell’identità dell’organizzazione;

b) analisi del contesto esterno ed interno;

c) analisi della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione e dei contenuti della

precedente sezione del sito web istituzionale “trasparenza, valutazione e merito”;

d) sensibilizzazione delle Strutture ministeriali, con circolari interne di carattere divulgativo

e di coordinamento, circa la rilevanza strategica degli adempimenti connessi alla normativa

in materia di trasparenza ed anticorruzione;

e) previsione nell’ambito degli obiettivi operativi inseriti nel Piano della Performance

dell’obbligo di ciascuna Struttura ministeriale di fornire il contributo di competenza volto alla

predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e all'aggiornamento del

Programma per la trasparenza e l'integrità comunicazione del Piano all’interno e all’esterno.

Si segnala, inoltre, che nelle more dell’adozione del presente Piano sono state diramate

specifiche circolari di coordinamento operativo in materia di trasparenza, allo scopo di

assicurare un tempestivo reperimento delle informazioni soggette a pubblicazione

obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni”, così come al fine di garantire il conseguente afflusso delle

medesime informazioni alle pertinenti sezioni del sito web da parte dei dirigenti preposti

ratione materiae alla trattazione dei dati da pubblicare:

1. nota prot. 35732/SG del 08/05/2013, avente ad oggetto “Obblighi in materia di

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33) – Prime indicazioni operative”;

2. nota prot. 35787/SG del 15/05/2013 avente ad oggetto “Coordinamento e integrazione

fra Piano della performance, Piano triennale di prevenzione della corruzione e

Programma per la trasparenza e l’integrità”;

3. nota prot. n. 35827/SG del 20/5/2013 avente ad oggetto “Legge 6 Novembre 2012, n.

190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

nella pubblica amministrazione”. Attività preparatorie ai fini della predisposizione del

Piano Triennale di Prevenzione della corruzione”;

4. nota prot. n. 35892/SG del 28/05/2013 avente ad oggetto “Obblighi di trasparenza

concernenti “gare e contratti” ed “atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi

e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33)” ;

5. nota prot. n. 35980/SG del 4/6/2013 avente ad oggetto “Obblighi di trasparenza

concernenti “consulenti e collaboratori (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)” ;

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6. nota prot. n. 36013/SG del 6/6/2013 avente ad oggetto “Obblighi di trasparenza

concernenti “consulenti e collaboratori (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) –

Integrazione nota prot. n. 35980/SG del 4/6/2013” ;

7. nota prot. n. 36190/SG del 27/06/2013 avente ad oggetto “Obblighi di trasparenza

concernenti “Organizzazione” (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)” ;

8. nota prot. n. 36289/SG del 10/7/2013 avente ad oggetto “Obblighi di trasparenza

concernenti il “Personale” (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)” ;

9. nota prot. n. 36412/SG del 25/7/2013 avente ad oggetto “Decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33 – Attuazione della trasparenza. Circolare P.C.M. – Dipartimento Funzione

Pubblica n. 2/2013”;

10. nota prot. n. 36438/SG del 30/7/2013 avente ad oggetto “Delibera CIVIT n. 59/2013 in

tema di “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e

attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e

27, d.lgs. n. 33/2013)”;

11. nota prot. n. 36448/SG del 30/7/2013 avente ad oggetto “Obblighi di trasparenza

concernenti “enti pubblici vigilati, società partecipate ed enti di diritto privato

controllati” (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)” ;

12. nota prot. n. 36481/SG del 2/8/2013, avente ad oggetto “Delibera CIVIT – Autorità

nazionale Anticorruzione - n. 46/2013 in tema di efficacia nel tempo delle norme su

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli

enti privati in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 39/2013”;

13. nota prot. n. 36500/SG del 7/8/2013 avente ad oggetto “Legge 6 Novembre 2012, n. 190

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella

pubblica amministrazione”. Attività preparatorie ai fini della predisposizione del Piano

Triennale di Prevenzione della corruzione”;

14. Nota prot. 36504/SG del 07/08/2013 avente ad oggetto “Obblighi di trasparenza in

materia di “informazioni ambientali (art. 40 d. lgs. n. 33/2013)”;

15. Nota prot. n. 36519/SG del 9/8/2013 avente ad oggetto “Obblighi di trasparenza

concernenti “Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento

dell’amministrazione” per acquisti di beni e servizi (decreto legislativo 14 marzo 2013,

n. 33). – Ricognizione dati”;

16. Nota prot. n. 36657/SG del 6/9/2013 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie in

materia di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 Art. 29 – ter del decreto-legge 21

giugno 2013, n. 69, convertito con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante:

“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.

La tempistica di adozione del presente è quella prevista dalla delibera CIVIT (oggi ANAC)

n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e

l’integrità 2014-2016”.

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6. Iniziative di comunicazione della Trasparenza

6.1. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del

Programma e dei dati pubblicati

Il Ministero, per favorire la promozione della conoscenza dei contenuti del

Programma triennale, si propone, compatibilmente con i vincoli finanziari e di risorse umane,

di realizzare forme di diffusione del Programma e dei relativi dati mediante aggiornamenti

via e-mail, destinati al personale dipendente, circa il livello di attuazione del Programma e le

iniziative intraprese in materia di trasparenza e integrità.

6.2 Le giornate della trasparenza

Il Ministero presenta il Piano della performance e la Relazione sulla performance di

cui all'articolo 10 del decreto, nel corso del mese di luglio di ogni anno, nell'ambito delle cd.

Giornate della trasparenza di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 150/2009,

agli enti e alle associazioni ambientaliste facenti parte del Consiglio Nazionale dell’Ambiente

di cui all’art 12 della legge n. 349/1986, i quali operano quotidianamente nell’ambito delle

politiche ambientali, anche ad altre associazioni di consumatori e/o ai centri di ricerca

eventualmente specializzati nei principali settori di intervento dell’Amministrazione.

Le Giornate della trasparenza costituiscono l'occasione per fornire informazioni sul

presente Programma triennale, stante lo stretto collegamento tra la disciplina della

trasparenza e quella della performance, nonché sullo stato di attuazione delle norme

contenute nel decreto.

7. Processo di attuazione del Programma

I dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Ministero

sono quelli previsti dal d. lgs. n. 33/2013 (allegato A), dalla vigente normativa, articolando le

modalità di rappresentazione delle informazioni secondo l’allegato 1 alla delibera CIVIT

(oggi ANAC) n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la

trasparenza e l’integrità 2014-2016”.

7.1. Lo stato di avanzamento delle attività al momento dell’adozione del presente Piano

e Processo di attuazione del Programma

Allo stato, tenendo conto di quanto precisato dalla CIVIT (ora Autorità Nazionale

Anti Corruzione ) in sede di “Rapporto di monitoraggio sugli obblighi di trasparenza 2013”

per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, elaborato nell’ottobre

2013, si evidenzia quanto segue.

La sezione “ Amministrazione trasparente” risulta strutturata in conformità alla

vigente normativa.

Relativamente ai contenuti pubblicati, come evidenziato anche nel documento di

attestazione dell’OIV del 18.10.2013 sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione,

risulta, in generale, che l’amministrazione sta procedendo ad un progressivo miglioramento

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della propria azione di compliance nei confronti degli adempimenti previsti in materia di

trasparenza.

Inoltre, con successiva attestazione dell’OIV in data 11 febbraio 2014, è emersa una

complessiva coerenza rispetto alle prescrizioni normative, seppur migliorabile, dei dati

pubblicati e oggetto di esame, e non sono stati evidenziati particolare aspetti di criticità.

In particolare, si riportano nell’allegata tabella i dati presenti in ciascuna sezione al

momento della predisposizione del Piano, la programmazione del processo di miglioramento

della compliance alla normativa in materia di trasparenza, per il periodo di riferimento del

presente Piano, unitamente alle Strutture e ai dirigenti responsabili per la pubblicazione e

l’aggiornamento dei medesimi dati, nonché alle ulteriori misure di implementazione del

livello di trasparenza normativamente previsto.

7.2. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi

informativi.

Allo stato attuale il flusso dei dati soggetti a pubblicazione viene gestito in modalità

prevalentemente elettronica, attraverso l’elaborazione informatizzata dei dati e delle

informazioni e il relativo inoltro a mezzo e-mail al Responsabile della pubblicazione, ad

opera della Struttura competente, nell’ambito del sito web istituzionale – sezione

“amministrazione trasparente”.

Il supporto alle attività del Responsabile della Trasparenza viene svolto in assenza di

disponibilità di risorse da potersi destinare, in particolare, per l’implementazione e il

potenziamento dell’infrastruttura software da poter destinare a supporto della gestione

complessiva del sito web istituzionale e, più in particolare, all’efficientamento del flusso

informatizzato dei dati soggetti a pubblicazione obbligatoria, così come del relativo

monitoraggio.

8. Monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza.

Il monitoraggio sarà effettuato a campione, con cadenza semestrale, tenendo

prevalentemente conto della rilevanza dei dati e delle informazioni soggette a pubblicazione e

in connessione con le ripercussioni sanzionatorie previste dall’ordinamento per le ipotesi di

inadempimento.

Il monitoraggio tenderà a verificare, in relazione a ciascun dato esaminato, la

completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni.

I casi di verificato inadempimento, anche parziale, saranno segnalati Responsabile

della Trasparenza, in relazione alla loro gravità all’Ufficio di Disciplina, al vertice politico e

all’OIV, ai sensi dell’art. 43 del d. lgs. n. 33/2013.

Stante la predetta indisponibilità di risorse da potersi destinare, in particolare, per

l’implementazione e il potenziamento dell’infrastruttura software da poter destinare a

supporto della gestione complessiva del sito web istituzionale, il monitoraggio viene svolto

attraverso un azione di riscontro a campione dei dati che risultano pubblicati nell’ambito

Page 102: MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA · 2019. 2. 14. · 1.3. Azioni preliminari alla predisposizione del Piano Nelle more dell’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione di

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delle singole sezioni e sotto-sezioni del sito istituzionale – sezione “amministrazione

trasparente”.

9. Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico.

In linea con le vigenti previsioni di legge, sono stati resi pubblici all’interno della

sotto-sezione “altri contenuti” della sezione “amministrazione trasparente” tutti gli elementi

informativi circa le modalità di esercizio del c.d. accesso civico, ai sensi dell’art. 5 del d. lgs.

n. 33/2013.

Le istanze di accesso civico vengono prese in carico tramite una casella di posta

elettronica istituzionale dedicata [email protected] e tramite una

casella di posta elettronica certificata [email protected].

Dopo accurata analisi dell’istanza, il Responsabile della Trasparenza provvede a

comunicare al soggetto istante l’accoglimento o il rigetto dell’istanza medesima. In caso di

accoglimento l’Ufficio ministeriale preposto alla trattazione del dato di cui risulti omessa la

pubblicazione viene invitato formalmente ad ottemperare entro il termine di 30 giorni.

La richiesta di accesso civico viene segnalata all’Ufficio di Disciplina, al vertice

politico e all’OIV, ai sensi dell’art. 43, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013.