MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA · 2019. 2. 14. · 1.3. Azioni preliminari alla...
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MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2014 – 2016
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ
2014 – 2016
2
SEZIONE I
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2014 – 2016
3
1. PREMESSA 4
2. METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 8
3. ANALISI DELLE ATTIVITA’ DELLE AREE A RISCHIO 12
3.1. Direzione degli Affari Generali e del Personale 12
3.2. Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali 19
3.3. Direzione per la Protezione della Natura e del Mare 39
3.4. Ispettorato Generale 42
3.5. Direzione Generale per la tutela del Territorio e delle Risorse Idriche 48
3.6. Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia 56
4. ELENCO DELLE LINEE DI ATTIVITÀ OGGETTO DI MAPPATURA ED ESITI DELLA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL “RISCHIO CORRUZIONE”. 70
5. CONTRIBUTI STAKEHOLDER 75
6. PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO
CORRUZIONE 77
AREA A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE 77
AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. 82
AREA C E D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI PRIVI DI E/O CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER
IL DESTINATARIO 84
7. ULTERIORI MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO. 85
8. SEGNALAZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE DI CONDOTTE ILLECITE DI CUI SIA
VENUTO A CONOSCENZA (c.d. Whistleblowing) 86
9. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE 87
SEZIONE II 90
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2014 - 2016 90
1. Introduzione: Organizzazione e funzioni dell’amministrazione 91
2. Le principali novità. 93
3. Obiettivi strategici in materia di trasparenza e collegamenti con il Piano della performance. 96
4. Descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholder 97
5. Tempi e modalità di adozione del Programma da parte degli Organi di vertice. 98
6. Iniziative di comunicazione della Trasparenza 100
7. Processo di attuazione del Programma 100
8. Monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza. 101
9 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico. 102
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1. PREMESSA
Il presente PTPC si articola in:
Una parte introduttiva, che comprende:
il quadro normativo di riferimento;
il concetto di corruzione;
la sintetica descrizione delle azioni preliminari poste in essere per l’elaborazione del
piano;
gli obiettivi e i destinatari del Piano;
il collegamento del Piano con il ciclo della Performance
le indicazioni circa l’entrata in vigore, la durata e le tempistiche di aggiornamento.
Una seconda parte, in cui sono riportati:
la metodologia seguita per la predisposizione del Piano;
un’analisi descrittiva dei processi, dei sub-processi e delle attività maggiormente
esposte a rischio corruzione posta in essere dai referenti per la prevenzione della
corruzione di ciascuna Struttura di livello dirigenziale generale del Ministero;
un elenco, in forma tabellare, delle linee di attività e dei procedimenti individuati dai
Referenti per la prevenzione della corruzione come ricadenti nelle c.d. aree a rischio
di corruzione comuni o obbligatorie, con indicazione delle rispettive valutazioni
complessive di esposizione al rischio;
i contributi degli stakeholder ai fine della predisposizione del Piano;
la programmazione delle misure da attuare ai fini della mitigazione e prevenzione
dei rischi mappati per ciascuna delle aree a rischio di corruzione comuni o
obbligatorie;
regolamentazione delle modalità di segnalazione di illeciti da parte del dipendente
(c.d. whistleblowing).
Allegati (n. 2)
1.1. Il quadro normativo di riferimento
La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione, di seguito “Legge”), entrata
in vigore dal 28 novembre 2012, introduce nuove disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, in attuazione di
obblighi internazionali sottoscritti nella materia.
In particolare, tale Legge ha come fine prioritario quello di corrispondere agli obblighi
derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione
di Merida) e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27
gennaio 1999 (Convenzione di Starsburgo).
La Legge ha delineato un meccanismo di prevenzione dei fenomeni corruttivi basato,
a livello nazionale, sul Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e, a livello di singola
amministrazione, sul Piano triennale di prevenzione della corruzione.
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Con delibera della CIVIT – Autorità Nazionale Anticorruzione - (ora ANAC) n. 72 in
data 11 settembre 2013, è stato approvato il P.N.A. , che costituisce la base per l’adozione del
presente Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.).
Si riportano, inoltre, di seguito le principali fonti normative esaminate ai fini della
predisposizione del presente Piano, unitamente alla stessa legge 6 novembre 2012, n. 190 e al
menzionato Piano Nazionale Anticorruzione:
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati
in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190";
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”;
- delibera n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni";
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 “Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
- delibera CIVIT (oggi ANAC) n. 6/2013 “Linee guida relative al ciclo di gestione della
performance per l’annualità 2013”.
1.2. Il concetto di corruzione
Essendo il P.N.A. uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione
nell’ambito del medesimo P.N.A. viene inteso in un’accezione ampia. Esso è comprensivo
delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte
di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Come chiarito nello stesso P.N.A., “le situazioni rilevanti sono più ampie della
fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da
comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione
disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a
prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero
l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia
nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.”
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1.3. Azioni preliminari alla predisposizione del Piano
Nelle more dell’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione di cui all’art. 1, comma
4, della legge n. 190/2012 e successivamente alla sua adozione, il Responsabile della
prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2013, ha dato
impulso alle seguenti azioni di natura organizzativa:
a) Nomina del Responsabile anticorruzione;
b) Nomina dei Referenti;
c) Avvio della fase mappatura dei rischi;
d) Misure per la gestione del rischio;
e) Avvio stesura schema del codice di comportamento dell’amministrazione.
1.4. Obiettivi del Piano
In linea generale, il Piano individua una serie di misure e comportamenti la cui
attuazione intende favorire la prevenzione dei fenomeni di corruzione, oltreché il regolare e
corretto andamento dell’azione amministrativa ed una maggiore tutela dell’immagine
dell’amministrazione.
L’attuazione del presente Piano, dunque, si propone di rafforzare i principi di legalità,
di correttezza e di trasparenza nella gestione complessiva delle attività di competenza
dell’amministrazione.
1.5. Destinatari del Piano
In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati
identificati come tenuti ad osservare il presente Piano:
a) il Segretario Generale;
b) personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione;
c) tutto il personale dipendente (incluso il personale comandato presso il Ministero), con
qualifica dirigenziale - di prima e seconda fascia - e non dirigenziale;
d) i collaboratori e consulenti;
e) i componenti di Comitati, di Commissioni e, in generale, di Organismi di supporto e/o
strumentali al Ministero.
1.6. Obbligatorietà del Piano
È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati al precedente punto 1.5. di osservare
scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano. A tale fine il
responsabile della prevenzione della corruzione dovrà disporre di congrue strutture e risorse
per assicurare la piena attuazione e gestione del Piano.
La violazione, da parte dei dipendenti, delle misure di prevenzione previste dal
presente Piano costituisce illecito disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 14,
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della legge n. 190/2012 ed integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio per violazione
del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ferme restando le ipotesi in cui tale
violazione dà luogo a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico
dipendente.
Per quanto attiene agli altri soggetti incaricati, esterni all’Amministrazione, indicati al
precedente punto, la violazione del presente piano o del codice di comportamento, può
costituire giusta causa di decadenza o risoluzione del rapporto, oggetto di esplicita clausola
ad hoc prevista nei modelli degli atti di conferimento dell’incarico.
1.7. Collegamento con il ciclo della Performance
L’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede che “le
misure del Programma triennale (per la trasparenza e l’integrità) sono collegate, sotto
l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione
della corruzione” e che, “a tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano
di prevenzione della corruzione”.
La delibera CIVIT (ora ANAC) n. 6/2013 “Linee guida relative al ciclo di gestione
della performance per l’annualità 2013si propone”, tra l’altro, la promozione di un ciclo della
performance “integrato” che comprenda gli ambiti relativi alla performance, agli standard di
qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità e, successivamente all’adozione del relativo
Piano, alle misure in tema di prevenzione e contrasto della corruzione.
In particolare, detta delibera individua, tra gli elementi prioritari da considerare ai fini
della redazione del Piano della performance, il coordinamento e l’integrazione fra gli ambiti
relativi alla performance, alla qualità, alla trasparenza, all’integrità e alla prevenzione della
corruzione.
Viene chiarito, inoltre, che un’efficace integrazione tra gli strumenti di avvio del ciclo
di gestione della performance si può realizzare facendo in modo che le misure contenute nei
Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità diventino veri e propri obiettivi da inserire
nel Piano della performance. In questo modo “l’attuazione della trasparenza e dell’integrità
può costituire una responsabilità organizzativa oggetto di valutazione organizzativa e
individuale”.
In tale ultima prospettiva, in linea con le previsioni di legge in materia di trasparenza e
con quanto disposto con delibera CIVIT n. 6/2013 “Linee guida relative al ciclo di gestione
della performance per l’annualità 2013” e nel Piano delle Performance 2013-2015 è stato
appositamente definito per ogni CDR un apposito “Obiettivo operativo”, denominato
“Contributo alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e
all'aggiornamento del Programma per la trasparenza e l'integrità”, nell’intento, appunto, di
realizzare la necessaria integrazione tra gli strumenti di avvio del ciclo di gestione della c.d.
performance, facendo in modo che le misure che da inserire nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
divengano veri e propri obiettivi, oggetto di valutazione organizzativa e individuale.
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1.8. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti
Il PTPC entra in vigore dalla data di registrazione da parte degli Organi di controllo
del provvedimento di relativa approvazione da parte del Ministro pro tempore dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
Ha validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun
anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.
L’aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:
a) eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di
prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
b) cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le
attribuzioni, l'attività o l'organizzazione del Ministero;
c) emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di
predisposizione del P.T.P.C.
Ciascun Referente segnala al Responsabile per la prevenzione della corruzione le
proposte di modifica e/o integrazione che intende apportare al Piano, evidenziando le
motivazioni della proposta, l’analisi e la valutazione dei rischi.
2. METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
Come accennato in premessa, ai fini della predisposizione del presente Piano, si è dato
impulso alle seguenti azioni di natura organizzativa:
a) Individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione.
Ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare prot. n. 123 in data 16 aprile 2013, registrato dal
coesistente Ufficio Centrale di Bilancio in data 2 maggio 2013 (visto n. 199), si è provveduto
ad individuare il Segretario Generale pro tempore del medesimo Ministero quale
Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza.
b) Individuazione dei Referenti per l’attuazione del Piano Anticorruzione.
Con decreto prot. n. 36970/SG del 21/10/2013, il Responsabile della prevenzione
della corruzione ha provveduto ad individuare presso ciascuna Struttura di livello generale del
Ministero, nella persona dei Dirigenti Generali pro-tempore delle stesse, un Referente per la
prevenzione della corruzione, alla luce della Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, recante “legge
190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, nonché in coerenza con la Legge n. 190/2012
e con le previsioni di cui all’art. 16, comma 1, lett. l-bis, l-ter, l-quater del D. Lgs. n. 165 del
2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150 del 2009 e dal d.l. n. 95 del 2012, convertito nella
legge n. 135 del 2012.
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Pertanto, sono individuati Referenti per la prevenzione della corruzione i Dirigenti
Generali pro-tempore di ciascuna Struttura di livello generale del Ministero. Detti Dirigenti,
per gli aspetti di rispettiva competenza, svolgono i compiti di Referenti per la prevenzione
della corruzione anche con riferimento alle funzioni e alle attività demandate ai Comitati e/o
Commissioni e/o Osservatori e/o Albi a qualsiasi titolo eventualmente operanti nell’ambito
e/o a supporto delle medesime Strutture di livello dirigenziale generale.
I Referenti per la prevenzione della corruzione, per gli ambiti e le funzioni di
rispettiva competenza, sono chiamati a svolgere i seguenti compiti:
collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione, elaborando
proposte ai fini della individuazione delle aree esposte a più elevato il rischio
corruzione (c.d. mappatura dei rischi) e delle connesse misure di prevenzione del
rischio medesimo;
forniscono tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione ogni
supporto richiesto ai fini dell’attuazione della normativa in materia di prevenzione
della corruzione, nonché del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano triennale per
la prevenzione della corruzione del Ministero, concorrendo alla definizione delle
misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e al controllo del
rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali, secondo le
previsioni di legge, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione del Ministero, é più elevato il rischio corruzione svolte
nell'ufficio disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei
casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
La mancata risposta alle richieste di collaborazione del Responsabile della
prevenzione della corruzione da parte dei Referenti per la prevenzione della corruzione è
suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.
c) Mappatura dei rischi
Il responsabile della prevenzione della corruzione ha dato impulso ad una prima
ricognizione delle c.d. aree a rischio corruzione presso tutte le strutture ministeriali
interessate.
Lo stesso Responsabile ha altresì intrapreso un’iniziativa di consultazione pubblica,
avente ad oggetto la predisposizione del P.T.P.C., con il coinvolgimento di tutti i principali
stakeholder dell’amministrazione.
Sulla questione specifica della mappatura delle aree a rischio di corruzione si sono
svolti incontri, in coordinamento con l’OIV, con tutte le Strutture ministeriali, in esito ai quali
è stata trasmessa a tutte le Strutture ministeriali interessate una tabella finalizzata a supportare
gli uffici nella mappatura delle aree a rischio di corruzione, utilizzando come base di dati gli
esiti del censimento dei processi e delle linee di attività effettuato nell’ambito delle procedure
relative all’attivazione del sistema informatico per il controllo di gestione (c.d. CO.RI.GE).
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d) Le misure per la gestione del rischio
La mappatura, unitamente alla individuazione delle aree a rischio, ha riguardato altresì
l’individuazione dei seguenti aspetti:
misure di prevenzione per la c.d. minimizzazione del rischio;
obblighi di trasparenza;
percorsi di formazione professionale.
e) redazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell’amministrazione
Lo strumento del codice di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale
in quanto le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il
comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l’azione amministrativa.
Nel corso del mese di ottobre 2013, il Ministero ha avviato una “Procedura di
partecipazione pubblica per l'approvazione dello schema del codice di comportamento dei
dipendenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”, pubblicando
detto schema di Codice sul sito istituzionale del Ministero al fine di ottenere osservazioni ed
indicazioni, oltre che dai soggetti qualificati (Ufficio per i procedimenti disciplinari e OIV),
anche dal personale interessato.
Entro il mese di ottobre 2014 si prevede di adottare e pubblicare la stesura definitiva
del codice in parola.
f) Contributi delle Strutture ministeriali
Ciascuna Struttura ministeriale è stata chiamata a svolgere, in linea con le previsioni
del P.N.A, le seguenti azioni:
I. Valutazione di quei procedimenti (o fasi degli stessi) ed attività ricadenti nell’ambito delle
aree di rischio obbligatorie e comuni individuate come tali dalla normativa (art. 1, c. 16, L.
190/2012) e delle “sottoaree” in cui queste si articolano come elencate nel P.N.A All. 2. e
di seguito indicate:
autorizzazioni e concessioni,
scelta del contraente per lavori, servizi e forniture,
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati,
concorsi e prove selettive per assunzione di personale e progressioni di carriera di cui
all’articolo 24 del d.lgs. n. 150/2009;
II. Individuazione di eventuali “aree di rischio ulteriori”, in ragione delle specificità
funzionali e di contesto;
III. Individuazione, per ciascuna area di rischio, di un catalogo dei processi da includere,
appunto, in ciascuna area, laddove ogni area potrà coincidere con l’intero processo o con
una fase soltanto dello stesso ritenuta particolarmente critica. Nella fase di prima
attuazione della normativa, si è ritenuto misura essenziale procedere quantomeno alla
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catalogazione dei processi mappati, evidenziando quali tra questi rientrino nell’ambito
delle aree di rischio c.d. obbligatorie;
IV. Valutazione del rischio, per ciascun processo mappato, secondo la metodologia descritta
nell’allegato 1 - par. b.1.2. “la gestione del rischio” del P.N.A.
Il processo di “valutazione del rischio” si articola nelle seguenti fasi:
Identificazione: i rischi vengono individuati ed inseriti in un “REGISTRO DEI
RISCHI1”
Analisi: valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze
che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del
livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico2;
Ponderazione: considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri
rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento.
V. In riferimento a ciascuna area di rischio, è stata predisposta una programmazione delle
misure di prevenzione ritenute utili al fine di ridurre la probabilità che il rischio si
verifichi, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli
indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione (monitoraggio), in relazione alle
misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190 del 2012 e dai
decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA3.
1 Vedi allegato 3 PNA
2 Vedi allegato 5 PNA
3 Vedi par. 3.1. PNA; par. b.1.2.3 allegato 1; allegato 4
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3. ANALISI DELLE ATTIVITA’ DELLE AREE A RISCHIO
Si riportano di seguito gli esiti delle analisi dei processi e dei relativi rischi di
corruzione così come elaborate, per gli ambiti di rispettiva competenza, dai Referenti per la
prevenzione della corruzione delle Strutture ministeriali.
3.1. Direzione degli Affari Generali e del Personale
La Direzione ha proceduto all’analisi delle seguenti linee di attività, prioritariamente
nell’ambito delle c.d. aree a rischio di corruzione comuni o obbligatorie.
AREA A)
a) Acquisizione e progressione del personale
Reclutamento tramite procedimento concorsuale
I principali fattori di rischio corruzione sono stati individuati come segue:
previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare
candidati particolari;
abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati
particolari;
irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di
candidati particolari;
inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità
della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato
nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove
allo scopo di reclutare candidati particolari.
b) Progressioni di carriera
Progressione tramite procedimento concorsuale di riqualificazione
Il principale fattore di rischio corruzione individuato è quello relativo all’eventualità
di progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente, allo scopo di agevolare
dipendenti/candidati particolari.
Misure di mitigazione e prevenzione del rischio.
Per entrambe le aree di rischio segnalate si individuano alcune misure utili a ridurre le
probabilità che il rischio si verifichi (prevenzione del rischio):
Puntuale applicazione ed osservanza delle norme che regolamentano tutte le fasi delle
procedure concorsuali;
Assicurare la massima trasparenza per tutte le fasi procedimentali;
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Tempestiva pubblicazione sul sito del Ministero degli atti afferenti alle procedure
selettive, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013;
Rotazione e alto grado di innovazione dei componenti delle Commissioni di concorso
o di valutazione e del Responsabile Unico del Procedimento.
AREA B)
Affidamento di lavori, servizi e forniture
In tale ambito sono stati censiti, in particolare, i seguenti procedimenti, di carattere
ricorrente, ricadenti nella competenza della Direzione:
Acquisizione di beni e servizi per il funzionamento del Comando Carabinieri per la
tutela dell’ambiente (CCTA)
Coordinamento e programmazione degli acquisti in gestione unificata
Gestione assicurazione dirigenti
Fornitura buoni pasto personale
I principali fattori di rischio corruzione individuati sono i seguenti:
Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa;
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa;
Misure di mitigazione e prevenzione del rischio.
Per le aree di rischio segnalate si individuano alcune misure utili a ridurre le
probabilità che il rischio si verifichi (prevenzione del rischio):
Puntuale applicazione ed osservanza delle norme che regolamentano tutte le fasi
delle procedure di affidamento;
Assicurare la massima trasparenza per tutte le fasi procedimentali;
Tempestiva pubblicazione sul sito del Ministero in ossequio a quanto previsto dal
D.Lgs. n. 33/2013;
Rotazione e alto grado di innovazione dei componenti delle Commissioni di
valutazione e di gara, del Responsabile Unico del Procedimento e degli incaricati
alle verifiche di regolarità della prestazione.
Le forniture e i servizi di cui sopra sono assicurati, quando possibile, tramite il ricorso
a convenzioni Consip o ad acquisti sulla piattaforma elettronica Acquistinrete. Pertanto il
rischio è stato valutato qualora gli stessi servizi fossero appaltati ricorrendo a gare ad
evidenza pubblica o procedure negoziate senza pubblicazione di bando o a procedure in
economia, al di fuori, quindi, delle convenzioni CONSIP o del Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA).
Qualora il bene o il servizio non dovesse essere disponibile tramite i predetti
strumenti di acquisto si provvede, a seconda della soglia di acquisto ad agire secondo le
disposizioni vigenti. Appare evidente che in tutti questi casi in cui occorre effettuare
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comunque procedure di confronto competitivo tra più operatori, i principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento ed adeguata pubblicità costituiscono principi generali
dell’evidenza pubblica.
Per gli acquisti inferiori a 40.000,00 euro, per individuare la fornitura
economicamente più vantaggiosa, si provvede o con indagine di mercato o ad acquisire
almeno tre preventivi utilizzando o l’elenco fornitori presente presso la Direzione o altri
fornitori presenti sul mercato.
Nelle presenti linee del piano anticorruzione del Ministero si ritiene, in tali settori di
esposizione al rischio di corruzione, che il corretto utilizzo delle procedure CONSIP, mercato
elettronico e procedure concorrenziali, anche semplificate, conformemente alle previsioni
legislative e regolamentari, sia strumento efficace di prevenzione di fenomeni corruttivi.
A breve sarà formalizzata la procedura finalizzata al coordinamento, da parte della
direzione AGP, della programmazione degli acquisti delle altre strutture e volta favorire la
razionalizzazione della spesa e ad evitare l’eccessiva scorta di magazzino di beni mobili e di
consumo. Attualmente la procedura relativa alla programmazione degli acquisti in gestione
unificata, prevede che il dirigente responsabile, per il tramite del consegnatario, formuli
annualmente, in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, un fabbisogno di spesa da
sottoporre all'approvazione dei titolari del centro di responsabilità amministrativa. Durante
l’anno le richieste di acquisto in gestione unificata, pervenute dai vari CDR, sono sempre
preventivamente accompagnate da una verifica del consegnatario sulle eventuali giacenze di
magazzino, nonché degli approvvigionamenti già eseguiti rispetto alle categorie
merceologiche richieste.
Infine l’Amministrazione, attraverso il gruppo di formatori interni, ha due corsi di
formazione in house per rafforzare ed aggiornare le competenze dei funzionari addetti alle
procedure di affidamento lavori e acquisto di beni e servizi.
Ufficio Cassa
L’attività del Cassiere è regolata D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 “Regolamento
concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”.
In particolare, l’attività di “maneggio valori” (buoni pasto; buoni carburante; anticipo
spese missioni, ecc), si configura, per sua natura, a rischio di corruzione in senso ampio.
Si ritiene necessario, pertanto, prevedere le seguenti misure di mitigazione e prevenzione del
rischi in parola:
- 1) Non rinnovabilità dell’incarico di Cassiere e Vice Cassiere;
- 2) Rotazione obbligatoria, almeno triennale, del personale assegnato all’Ufficio, secondo
modalità che assicurino la funzionalità dell’Ufficio;
- 3) Potenziamento e implementazione del livello di informatizzazione e automatizzazione
dei sistemi gestionali dell’Ufficio, che consenta anche un controllo giornaliero delle
operazioni eseguite e la tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione
dei medesimi sistemi.
15
Ufficio del Consegnatario
L’attività del Consegnatario è regolata D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 “Regolamento
concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”.
In particolare, le attività dell’Ufficio del Consegnatario che vengono in rilievo ai fini del
presente Piano sono:
1) la conservazione e la gestione dei beni e dei magazzini in cui gli stessi beni sono
ricoverati;
2) la distribuzione degli oggetti di cancelleria, di stampati e di altro materiale di facile
consumo;
c) la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonché sul loro regolare e corretto
uso;
3) la vigilanza, le verifiche ed il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e
delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti dalle amministrazioni dello
Stato con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.
Si ritiene, pertanto, che le attività di vigilanza e custodia dei beni
dell’Amministrazione, per loro natura, ricadono tra quelle a rischio di corruzione in senso
ampio.
Si ritiene necessario, pertanto, prevedere le seguenti misure di mitigazione e
prevenzione dei rischi in parola:
1) Non rinnovabilità dell’incarico di Consegnatario e sostituto.
2) Rotazione obbligatoria, almeno triennale, del personale assegnato all’Ufficio, secondo
modalità che assicurino la funzionalità dell’Ufficio;
3) Tracciabilità, in modalità informatizzata, dei nominativi degli operatori addetti alla
consegna del materiale di facile consumo, anche informatico, del personale che ritira la
merce e del Dirigente o Funzionario che ha autorizzato la richiesta.
4) Controlli periodici e a campione presso tutti gli uffici, volti alla verifica della coerenza
dei livelli di giacenza/utilizzo del materiale assegnato rispetto ai quantitativi consegnati,
tenendo debito conto anche della data di ritiro dello stesso materiale. Di detti controlli
viene redatto apposito verbale in contraddittorio con il Dirigente di riferimento
dell’Ufficio e posto a disposizione, a richiesta, del Responsabile della prevenzione della
corruzione.
Rotazione del personale e degli incarichi
Particolare rilevanza viene affidata dalla legge n.190/2012, alla rotazione degli
incarichi quale misura preventiva del rischio corruzione. L’alternanza tra più professionisti
nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che
possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente
consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a
collusione.
16
Detta misura deve essere opportunamente graduata all’interno dell’organizzazione
onde evitare rallentamenti ed interruzioni dell’attività amministrativa. In generale, fermo
restando il principio per cui la rotazione dei funzionari non potrà avvenire in concomitanza
con quella dei dirigenti, nel “regolamento interno” (da definirsi entro fine del corrente anno
nel rispetto delle regole sindacali) dovranno essere prioritariamente individuate le aree di
rischio in cui deve essere attuata la rotazione, la frequenza con cui verrà applicata la misura,
la percentuale di personale per ogni area, sottoposta al provvedimento e la modalità di
selezione del personale in sostituzione.
I titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa (Direttori Generali) propongono
al Responsabile della prevenzione la rotazione di incarichi dei Dirigenti di II fascia e del
personale in generale adibito a svolgere la propria attività in settori ad alto rischio e, laddove
venga riscontrata la necessità di effettuare tale rotazione, si attiverà una selezione volta a
verificare le competenze nel settore a rischio, con procedure comparative.
Secondo quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1, comma 10, lett.
b) il responsabile della prevenzione procede alla verifica, d’intesa con il dirigente
competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento
delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione,
assicurando il rispetto del limite quinquennale di permanenza, nello stesso ufficio e nella
medesima funzione.
Al fine di agevolare il ricambio di personale, si attiveranno in primo luogo, percorsi
formativi specifici per le aree interessate dalla mobilità e si programmeranno eventi formativi
con l’obiettivo di creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possano
essere impiegate in diversi settori, anche avvalendosi di formatori interni
all’Amministrazione. Al tempo stesso, si cercherà, compatibilmente con le dotazioni
organiche, di garantire l’affiancamento per il personale destinato ai nuovi settori lavorativi,
affinché acquisisca la necessaria competenza per lo svolgimento della nuova attività nelle
aree considerate a rischio.
a) Personale dirigenziale
Per quanto riguarda il conferimento degli incarichi dirigenziali dei settori
particolarmente esposti a rischio di corruzione, il criterio di rotazione deve essere previsto
nell’atto generale contente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali, approvato
dall’autorità di indirizzo politico. La durata dell’incarico dovrebbe essere fissata di regola al
limite minimo legale (come individuato dal combinato disposto dei commi 2 e 6 dell’art. 19
del d.lgs. 165 del 2001) e non superiore a 5 anni, compatibilmente con le risorse e,
soprattutto, nel rispetto del principio di buon andamento dell’attività amministrativa e delle
eventuali necessità di interventi tempestivi in materia ambientale.
Fermo restando il limite quinquennale, l’eventuale rinnovo dell’incarico per il
medesimo ufficio deve essere motivato, nell’atto di conferimento, da comprovate esigenze
organizzative e funzionali, ivi incluse quelle connesse al reperimento delle più idonee
professionalità, in settori caratterizzati da alta complessità procedurale e/o tecnico–
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amministrativa e alla carenza di organico nell’amministrazione. Del rinnovo deve essere data
comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione.
b) Personale non dirigenziale
Il personale non dirigenziale sottoposto alla misura della rotazione è soltanto quello
che opera in settori particolarmente esposti alla corruzione che sia dotato di poteri istruttori,
responsabili dei procedimenti a rischio e che siano coinvolti in fasi di controlli successivi. In
determinati casi e se la consistenza di organico lo consente, la rotazione può essere attuata
anche a livello di divisione e rientrare nelle competenze organizzative del dirigente ad essa
preposto.
Qualora non sia possibile reperire i profili necessari, l’amministrazione potrebbe
ricorrere al mutamento del profilo professionale di inquadramento del dipendente,
nell’ambito delle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area o qualifica di appartenenza,
previo adeguato percorso di formazione ed affiancamento.
Va precisato che nel caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico
di un dipendente (ad esempio perché l’amministrazione ha avuto conoscenza di
un’informazione di garanzia o è stato emesso un ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. o una
perquisizione o sequestro) o di avvio di procedure disciplinari per condotte di natura
corruttiva connesse all’incarico, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del
rapporto, l’amministrazione:
per il personale dirigenziale, procede con atto motivato alla revoca dell’incarico in essere
ed il passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett.
l quater, e dell’art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;
per il personale non dirigenziale, procede all’assegnazione ad altro servizio ai sensi del
citato art. 16, comma 1, lett. l quater;
Secondo quanto disposto dal citato art.16 c. 1, lett. l quater, è responsabilità diretta
del dirigente di livello generale al vertice della struttura interessata,la rotazione del personale
in conseguenza di procedimento penale o disciplinare come sopra specificato, rientrando
nell’ambito delle misure gestionali di sua competenza. L’applicazione della misura va
valutata anche se l’effetto indiretto della rotazione comporta un temporaneo rallentamento
dell’attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità.
Del rispetto della misura di rotazione, con l’indicazione puntuale dei casi di
impossibilità oggettiva o di situazioni di emergenza ambientale, sarà data evidenza nella
relazione annuale sul monitoraggio del rispetto delle misure del presente Piano.
c) Incarichi
La disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego è la diretta conseguenza del
dovere di esclusività della prestazione lavorativa a garanzia, innanzitutto, dell’imparzialità e
del buon andamento dell’azione amministrativa e, secondariamente, dell’ostacolo alla nascita
di conflitti di interesse fra la pubblica amministrazione e gli altri soggetti per i quali il
dipendente pubblico dovesse prestare la sua opera.
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La vigente normativa già esprime chiaramente l’intenzione del legislatore di imporre
limiti rigorosi allo svolgimento di incarichi esterni da parte del dipendente pubblico, e ciò al
fine di impegnarlo in via esclusiva a favore della P.A. per la quale lavora, per il conseguente
raggiungimento di una migliore efficienza dei servizi erogati dall’Amministrazione
medesima, fino ad arrivare alla legge 190 del 2012, la quale individua nell’attribuzione di
incarichi esterni un elemento di pericolo e di rischio relativamente all’insorgere di
comportamenti non improntati alla correttezza e al rispetto del principio di legalità.
A completamento del predetto quadro normativo, il Dipartimento della Funzione
Pubblica in data 24 giugno 2014 ha emanato un documento recante i "Criteri generali in
materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti".
In questo documento, in estrema sintesi si ribadisce che sono vietati ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni:
che prestino servizio a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al
50%, gli incarichi che presentino le caratteristiche di cui al paragrafo a) del documento,
(abitualità e professionalità) e al paragrafo b) del medesimo (conflitto di interessi);
con prestazione lavorativa con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50%, gli
incarichi che presentino le caratteristiche conflitto di interessi (di cui al paragrafo b) del
suddetto documento);
a prescindere dal regime dell'orario di lavoro, gli incarichi che presentino le
caratteristiche indicate nel paragrafo c) dello stesso documento, ossia quelli preclusi a
prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro, fermo restando quanto previsto dai
paragrafi a) e b). A mero titolo esemplificativo si citano gli incarichi che si svolgono
durante l’orario di servizio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità
anche durante l’orario di servizio; incarichi che, in aggiunta a quelli già autorizzati,
possano eccedere l’eventuale tetto massimo per il numero di incarichi (se fissato
dall’amministrazione) o evidenziare il pericolo di compromissione dell’attività; incarichi
che non siano stati autorizzati ex art. 53 del d.lgs. 165 del 2001; ecc.
Al fine di evitare violazioni delle disposizioni, le strutture ministeriali dovranno
assolvere puntualmente agli adempimenti in materia di attribuzione ed accettazione di
incarichi.
Si ricorda, in primo luogo, che il soggetto che voglia espletare attività esterne
all’Amministrazione deve ottenere, dalla stessa, l’autorizzazione (ex art. 53 del d.lgs. 165 del
2001) e corredare la richiesta con l’elenco e la relativa durata di tutti gli incarichi che sta
svolgendo o che ha svolto nell’ultimo quinquennio. L’Amministrazione, dal canto suo, deve
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati sugli incarichi conferiti ai propri
dipendenti, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui siano stati affidati
incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei
compensi corrisposti. Sarà cura delle unità organizzative, provvedere alla pubblicazione dei
medesimi dati sul sito ministeriale nella sezione Amministrazione Trasparente.
Si ribadisce, inoltre, che gli incarichi di servizio (quali membri di commissioni,
collaudi, inserimenti in contingenti di personale previsti in ordinanze di emergenza
ambientale, esperti, ecc), a qualsiasi titolo retribuiti (compensi, indennità, ecc), vengono
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conferiti al personale dipendente previo espletamento di apposite procedure di interpello, nel
rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di concorsi e selezione di personale,
nonché di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.
Si rammenta, infine, che i medesimi principi sin qui enunciati, devono essere
utilizzati, laddove applicabili, anche in occasione del conferimento di incarichi a titolo
gratuito ai propri dipendenti.
3.2. Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Analisi delle attività connesse all’attuazione della direttiva IPPC sulla prevenzione e
la riduzione integrate dell’inquinamento (Integrated Pollution Prevention and
Control – IPPC)
Nell’ambito dell’attuazione della disciplina recata dalla Direttiva IPPC (direttiva
2008/01/CE, recepita dal Titolo III-bis, della parte seconda, del D.Lgs. 152/06), la Direzione
Generale per le Valutazioni Ambientali (di seguito DVA) è chiamata a seguire alcune attività
potenzialmente esposte a rischio corruzione. In particolare:
1. l’individuazione di soggetti incaricati di fornire servizi a supporto delle attività di
competenza (supporto alla Commissione AIA-IPPC, supporto tecnico alle attività degli
uffici);
2. i procedimenti volti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di
competenza statale.
Riguardo il primo punto va annotato che i soggetti cui ci si rivolge per tali attività
sono pubblici (ISPRA e CNR) e collaborano attualmente con la DVA in base ad intese
istituzionali in base alle quali il Ministero si limita a ristorare alcuni dei costi sostenuti.
Per quanto concerne i procedimenti per il rilascio dell’AIA, esistono le condizioni
effettive per rilevare un rischio di corruzione poiché:
esistono ampi margini di discrezionalità sia riguardo la valutazione di ricevibilità delle
istanze, sia riguardo i contenuti tecnici dei provvedimenti, sia riguardo i tempi di
chiusura dei procedimenti, sia in merito alle misure da adottare in esito a controlli o
proposte di riesame;
la portata economica degli esiti dei procedimenti in alcuni casi è estremamente
rilevante (dell’ordine di milioni di euro);
i soggetti interessati dalle decisioni possono avere notevole capacità di pressione sia
economica, sia politica.
Nel seguito, pertanto, si ritiene opportuno fissare l’attenzione su tali attività.
Descrizione sintetica delle procedure
La principale procedura connessa all’AIA è quelle relativa al Rilascio
dell’autorizzazione, al suo rinnovo, alla richiesta di modifiche sostanziali. La sua finalità è
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consentire ai richiedenti di ottenere l’autorizzazione ad esercire (o continuare ad esercire) gli
impianti. Essa si articola nei seguenti punti:
1) presentazione dell’istanza da parte del gestore;
2) valutazione di ricevibilità da parte della DVA;
3) se ricevibile, avvio del procedimento e dell’istruttoria;
4) richiesta integrazioni da parte della DVA, su proposta della Commissione istruttoria;
5) gestione Conferenza di Servizi, in base a parere istruttorio conclusivo della
Commissione istruttoria;
6) proposizione da parte della DVA del provvedimento finale alla firma del sig.
Ministro;
7) emanazione da parte della DVA del provvedimento firmato.
Un’altra procedura è quella prevista nel caso di RIESAME, la cui finalità è garantire il
tempestivo adeguamento dell’autorizzazione nel caso di acquisizione di nuovi e rilevanti
elementi istruttori. Essa prevede i seguenti punti:
1) ricezione da parte della DVA di elementi che evidenziano l’opportunità di un riesame
dell’AIA (tipicamente proposta da parte di un’altra Amministrazione);
2) avvio del procedimento e richiesta al gestore di elementi informativi e tariffa;
3) presentazione degli elementi informativi e pagamento tariffa da parte del gestore;
4) valutazione di ricevibilità da parte della DVA;
5) se ricevibile, avvio dell’istruttoria;
6) richiesta integrazioni, su proposta della Commissione istruttoria;
7) se il riesame è sostanziale:
a. gestione Conferenza di Servizi, in base a parere istruttorio conclusivo della
Commissione istruttoria;
b. proposizione del provvedimento finale alla firma del sig. Ministro;
c. emanazione del provvedimento firmato;
8) se il riesame non è sostanziale, comunicazione delle determinazioni sull’istanza, in
base a parere istruttorio conclusivo della Commissione istruttoria.
La procedura prevista nel caso di modifica non sostanziale, invece, prevede i seguenti
punti:
1. presentazione dell’istanza;
2. valutazione di ricevibilità da parte della DVA;
3. se ricevibile, avvio del procedimento e dell’istruttoria;
4. richiesta integrazioni, su proposta della Commissione istruttoria;
5. comunicazione delle determinazioni sull’istanza, in base a parere istruttorio
conclusivo della Commissione istruttoria.
Sua finalità è consentire ai richiedenti di ottenere l’esplicita autorizzazione ad esercire
gli impianti oggetto di modifiche minori. Si noti che in questo caso, decorsi 60 giorni dalla
presentazione di una istanza ricevibile, il gestore può realizzare la modifica in attesa delle
determinazioni dell’amministrazione e conseguentemente, se il nuovo assetto è compatibile
21
con le prescrizioni fissate nell’autorizzazione preesistente, di fatto già esercire l’impianto
modificato.
Infine si richiama la procedura prevista per la gestione degli esiti dei controlli, la cui
finalità è adottare le misure necessarie a superare rapidamente situazioni di mancato rispetto
dell’autorizzazione. Tale procedura si articola nei seguenti punti:
1) conduzione dei controlli AIA da parte di ISPRA;
2) comunicazione da parte di ISPRA alla DVA di eventuali inottemperanze, con
proposta di adozione di misure;
3) diffida da parte della DVA al gestore di attuare, nei tempi previsti da ISPRA, le
misure proposte;
4) verifica da parte di ISPRA del rispetto della diffida;
5) in esito alla verifica di ISPRA, e alle eventuali controdeduzioni del gestore, la DVA:
chiude positivamente la procedura,
propone una nuova diffida,
revoca l’AIA e dispone la chiusura dell’impianto.
Dal quadro delineato emerge che la DVA è direttamente responsabile della
conduzione solo di parte delle procedure, mentre un ruolo chiave è esercitato dalla
commissione istruttoria AIA-IPPC, che nell’ambito dell’istruttoria esercita la discrezionalità
tecnica.
Per quanto attiene le procedure di rilascio, rinnovo, riesame sostanziale e modifiche
sostanziali, un ruolo parimenti significativo è direttamente in capo al sig. Ministro che, sentiti
altri 5 ministri, firma i provvedimenti.
Nell’ambito delle procedure di controllo il ruolo chiave è invece in capo all’ISPRA,
che effettua i controlli, propone le misure e verifica l’attuazione delle diffide.
Bacino d’utenza e suoi interessi
I soggetti direttamente interessati ai procedimenti di rilascio di AIA statale sono 90
società che gestiscono 156 grandi impianti produttivi (centrali termoelettriche di potenza
termica maggiore di 300 MW, raffinerie, grandi impianti chimici, acciaierie primarie,
piattaforme offshore).
In alcuni casi si tratta di società a rilievo locale (Esseco, Marchi Industriale, Italgen,
ecc.), in altri di società di rilievo nazionale (A2A, AceaElectrabel, API, ecc.), in altri ancora
di multinazionali (ENEL, ENI, Solvay, Edison, Esso, ecc.).
Le risorse finanziarie direttamente connesse ai procedimenti sono dell’ordine di
alcune decine di migliaia di euro (per le tariffe). A tali somme, peraltro, vanno affiancate le
somme necessarie per la predisposizione delle istanze (almeno dello stesso ordine di
grandezza) e le somme per l’adeguamento degli impianti alle condizioni autorizzative,
somme che possono andare da alcune centinaia di migliaia di euro ad alcuni miliardi di euro
22
(dipende da tipo e dimensione dell’impianto e dal grado di implementazione delle migliori
tecniche disponibili già preesistenti).
Il vantaggio che un gestore consegue con il rilascio dell’AIA è ottenere
l’autorizzazione ad esercire l’impianto. Va a riguardo, peraltro, considerato che ciò è vero
solo per nuovi impianti o per modifiche sostanziali, poiché la norma negli altri casi prevede
che, nelle more della chiusura del procedimento, il gestore possa comunque esercire
l’impianto. Spesso, pertanto, il gestore non ha evidenti vantaggi dalla chiusura dei
procedimenti, ma viceversa lo svantaggio di dover affrontare, nei tempi fissati, le spese di
adeguamento.
Oltre ai gestori, esistono altri soggetti indirettamente interessati dai procedimenti, in
particolare:
la popolazione che potenzialmente è impattata dagli effetti ambientali (e non)
dell’esercizio dell’impianto. In tal caso un vantaggio della chiusura dei procedimenti (in
particolare per impianti preesistenti) è il conseguente avvio dell’implementazione negli
impianti di tecniche a minore impatto sull’ambiente4, ma soprattutto l’introduzione di un
regime di controlli più efficiente. Il vantaggio della mancata autorizzazione di un nuovo
impianto è l’assenza degli effetti (ambientali e non) legati al suo esercizio;
le maestranze occupate nell’impianto. In tal caso un vantaggio del rilascio dell’AIA è che
autorizzazioni che approfondiscono il funzionamento degli impianti, verosimilmente
tutelano meglio anche la salute dei lavoratori, ma potrebbe esserci il pericolo che
prescrizioni, accusate di essere troppo gravose, possano essere prese a giustificazione per
ridefinire le politiche industriali della società (ad esempio con ridimensionamento o
chiusura dello stabilimento). Nel caso di nuovi impianti, l’evidente vantaggio del rilascio
dell’AIA è l’assunzione del personale necessario ad esercire l’impianto;
le imprese che “vendono” tecnologie d’avanguardia, che hanno un ovvio interesse a che
l’adozione dei loro prodotti sia prescritta, e lo sia il prima possibile;
le società (nazionali o estere) concorrenti dei gestori, che hanno un vantaggio dagli
impedimenti e dai ritardi a far entrare in esercizio gli impianti,
impianti insediati nel territorio limitrofo, potrebbero avere un vantaggio a ritardare
l’entrata in esercizio di un nuovo impianto, poiché ciò potrebbe comportare (attraverso
una revisione dei piani di qualità ambientali) un contingentamento delle emissioni che
sono autorizzati ad emettere;
i componenti della Commissione istruttoria AIA-IPPC, che hanno un vantaggio a vedere
avviati molti procedimenti, connesso all’entità della tariffa istruttoria versata (il 60% è
riservata ai loro compensi).
4 In realtà tale vantaggio non ha necessariamente effetti sulla popolazione che vive vicino all’impianto, poiché processi produttivi efficienti,
e quindi meno inquinamento specifico, non necessariamente comportano minore inquinamento totale emesso dall’impianto, poiché
potrebbero essere conseguiti aumentando la produzione a parità di emissioni totali. In tal caso l’effetto positivo sarebbe a scala comunitaria
(per chiusura di impianti meno efficienti in altre parti dell’unione), e non locale.
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Filiera, fasi e tempi
I tempi fissati dalla norma per la chiusura di un procedimento di rilascio di
autorizzazione integrata ambientale sono di 150 giorni. Tali tempi decorrono dalla
presentazione dell’istanza e tale decorrenza può essere sospesa per il periodo occorrente ad
acquisire, da parte dei gestori, eventuali integrazioni alle istanze ritenute necessarie in sede
istruttoria.
A riguardo viene osservato che una semplice analisi tecnica, supportata da un
benchmarking a livello comunitario, indica che si tratta di tempi assolutamente insufficienti,
almeno per i procedimenti di competenza statale.
Nel dettaglio:
entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza deve essere concluso l’esame di
ricevibilità;
entro i successivi 15 giorni il gestore deve dare pubblicità a mezzo stampa dell’avvio del
procedimento;
entro i successivi 30 giorni il pubblico interessato presenta osservazioni;
entro i successivi 60 giorni deve concludersi la conferenza di servizi.
Ciò presuppone che (al lordo dei tempi necessari per protocollare ed acquisire le varie
comunicazioni) l’istruttoria tecnica sull’istanza possa essere conclusa in 45 giorni; che i tempi
necessari per integrare l’istruttoria alla luce delle osservazioni del pubblico, convocare,
condurre e concludere la Conferenza di Servizi, possano essere compresi in 60 giorni; che i
tempi per predisporre il provvedimento, acquisire l’avviso di 5 Ministri, ottenere la firma del
sig. Ministro ed emanare il provvedimento possano essere contenuti in 15 giorni.
Risulta evidente che ove l’istanza presenti una certa complessità (e ciò è la norma per
gli impianti soggetti ad AIA statale, basti considerare che spesso ci sono migliaia di pagine ed
elaborati grafici), oppure ove gli enti territoriali evidenzino criticità tali da rendere necessario
convocare tre o più sedute di Conferenza di servizi, oppure ove i ministri non siano in grado
di esprimersi positivamente sullo schema di provvedimento in un paio di giorni, il rispetto del
termine indicato dalla norma è impossibile.
D’altra parte va riconosciuto che i tempi effettivamente impiegati per concludere i
procedimenti sono stati generalmente molto maggiori non solo dei 150 giorni indicati dalla
norma, ma anche dei tempi che potrebbero essere ritenuti ragionevolmente necessari a seguito
di una analisi tecnica. I tempi medi per il rilascio delle prime AIA, infatti, sono state
mediamente di alcuni anni e in una decina di casi sono tuttora in corso procedimenti avviati
più di sei anni fa (nel 2007).
Questo ritardo, essenzialmente conseguente a difficoltà organizzative non imputabili
alla DVA, ha comportato che la Commissione si è insediata avendo già un arretrato di tre
anni di lavoro, che solo ora si sta smaltendo (mantenendo un livello di produttività pro capite
dei commissari sostanzialmente in linea con quanto preventivato nel 2005).
24
Tale situazione, peraltro, ha introdotto nell’azione amministrativa ampi margini di
discrezionalità, non previsti, connessi alla priorità da dare alla lavorazione di ciascuna
istanza. A riguardo furono date, dall’allora Ministro pro tempore, alcune indicazioni generali
alla Commissione istruttoria sulla base dei seguenti principi:
1) risolvere prioritariamente le situazioni che ponevano l’Italia in evidente violazione della
disciplina comunitaria (impianti esistenti con autorizzazioni di settore non recentemente
riesaminate);
2) dare quindi precedenza alle istanze relative a nuovi impianti e a modifiche sostanziali, per
le quali i gestori, avendo diretto interesse a vedere conclusi i procedimenti, avrebbero
potuto mettere in mora l’amministrazione in caso di rilevanti ritardi.
Per il resto la Commissione Istruttoria ha assegnato le priorità alle istruttorie in base a
criteri che (con una analisi a posteriori) si può desumere fossero finalizzati da una parte a
risolvere alcune situazioni segnalate come critiche a livello politico, dall’altro a concludere il
prima possibile il maggior numero di procedimenti.
Va inoltre rammentato che, ad aumentare i tempi medi necessari a concludere i
procedimenti, in alcuni casi sono passati mesi (a volte quasi un anno) tra la proposizione del
provvedimento da parte della DVA e la firma del sig. Ministro.
Fattori di rischio e contromisure
Riguardo la potenziale esposizione dei margini discrezionali al rischio di corruzione, va
considerato quanto segue.
a) Esame di ricevibilità delle istanze
I tempi fissati dalla norma per condurre l’esame di ricevibilità delle istanze è
generalmente rispettato. Le conseguenti decisioni di irricevibilità sono comunicate ai gestori,
che hanno gli strumenti previsti dalla norma per tutelarsi in caso di abusi.
Nel caso di istanze ricevibili, la documentazione tecnica è messa on-line a
disposizione del pubblico, che ha gli strumenti previsti dalla norma per tutelarsi in caso di
abusi. La documentazione contabile è invece messa a disposizione della Commissione
istruttoria, che in caso ritenga incongrua la tariffa (e di conseguenza i suoi compensi) può
contestarlo.
b) Tempistiche istruttoria
I tempi indirettamente fissati dalla norma per condurre le istruttorie non sono
generalmente rispettati. A riguardo, pertanto, nei fatti è presente un margine di discrezionalità
della commissione istruttoria AIA-IPPC nei confronti del quale appare presente un rischio di
corruzione.
Si rammenta, in proposito che da una parte possono esserci soggetti interessati ad
affrettare (legittimamente, se nei tempi fissati dalla legge) la conclusione dei procedimenti
(gestori di impianti nuovi, gestori che hanno presentato istanze di modifica sostanziale,
produttori di tecnologie innovative, cittadini dei territori interessati da impianti esistenti), e
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dall’altra soggetti interessati a posticipare il più possibile la conclusione dei procedimenti
(gestori di impianti esistenti, gestori che hanno presentato istanze di modifica non sostanziale,
gestori oggetto di provvedimenti di riesame, società concorrenti di impianti nuovi, cittadini di
territori interessati da impianti nuovi).
I tempi fissati dalla norma per condurre la Conferenza di Servizi sono generalmente
rispettati. Le conseguenti decisioni sono comunicate ai gestori, che hanno gli strumenti
previsti dalla norma per tutelarsi in caso di abusi, e alla chiusura del procedimento sono
messe on-line a disposizione del pubblico.
I tempi indirettamente fissati dalla norma per “sentire” i Ministri della salute,
dell’interno, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche
agricole e forestali e acquisire la firma del sig. Ministro sul provvedimento predisposto non
sono generalmente rispettati.
Si sconta, in proposito, il fatto che la norma prevede che un procedimento
amministrativo si concluda con un provvedimento del vertice politico.
A riguardo, pertanto, nei fatti è presente un margine di discrezionalità nei confronti
del quale (a norma vigente) appare difficile tutelarsi dal rischio di corruzione, atteso che,
come accennato, esistono soggetti con significativi strumenti di pressione economica e
politica che possono essere interessati a dilazionare i tempi di emanazione dei provvedimenti.
La norma non fissa tempi per le valutazioni inerenti la necessità di disporre il riesame
delle AIA.
A riguardo, pertanto, l’amministrazione in teoria ha un margine di discrezionalità a
rischio di corruzione.
Nella prassi consolidata, peraltro, ogni proposta di riesame è valutata (e generalmente
accolta) dalla DVA negli stretti tempi tecnici necessari (pochi giorni) e resa accessibile al
pubblico on line.
c) Predisposizione del parere della Commissione IPPC
I contenuti tecnici del parere nonché le motivazioni che determinano l’esito della
decisione del parere stesso sono di competenza della Commissione IPPC. Per quanto detto
nelle premesse i componenti della Commissione sono soggetti interessati dalle decisioni
potendo potenzialmente subire pressioni sia economiche sia politiche.
Quale misura di mitigazione del rischio di corruzione, si reputa opportuno prevedere,
sin da ora, un elevato grado di innovazione degli esperti in sede di nomina dei componenti
della Commissione, ricorrendo ad una scelta degli stessi basata su una procedura selettiva
pubblica e trasparente, in grado di assicurare l’alta professionalità e specializzazione dei
candidati/componenti. I suddetti componenti devono sottoscrivere l’apposita dichiarazione di
insussistenza di una delle previste cause di incompatibilità e inconferibilità, nonché di non
trovarsi in situazioni di interessi di natura economica, personale o professionale in conflitto
con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, con l’ulteriore impegno a non assumere, nei
tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, rapporti di dipendenza, collaborazione o
consulenza con imprese beneficiarie di atti autorizzativi.
26
d) Predisposizione del provvedimento finale da parte della DVA
La predisposizione del provvedimento finale da parte della DVA, dovendosi questo
basare sul parere della Commissione IPPC senza, pertanto, poter entrare nel merito dei
contenuti tecnici nonché delle motivazioni che hanno determinato l’esito della decisione del
parere stesso.
e) Controlli ISPRA
Gli esiti dei controlli condotti da ISPRA sugli impianti sono intrinsecamente affetti da
un margine di discrezionalità a rischio di corruzione.
Risulta, peraltro, che ISPRA gestisca adeguatamente tale rischio con rotazione degli
ispettori e affiancamento degli stessi con tecnici ARPA.
La norma non fissa tempi per concludere le valutazioni inerenti la necessità di
provvedere a diffidare i gestori ad attuare le misure, proposte da ISPRA in esito ai controlli.
A riguardo, pertanto, l’amministrazione ha, in teoria, un margine di discrezionalità a
rischio di corruzione.
Nella prassi consolidata, peraltro, ogni proposta di diffida è valutata (e generalmente
accolta) dalla DVA negli stretti tempi tecnici necessari (pochi giorni) e la relativa
documentazione è messa su richiesta a disposizione del pubblico. Pertanto il rischio citato è
adeguatamente minimizzato.
Analisi delle attività connesse all’attuazione del regolamento REACH
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PROCEDURE BACINO D’UTENZA Livello risorse
gestite
Tipo di vantaggio per i
destinatari
Partecipazione alle attività del Comitato
permanente presso la Commissione europea (art.
133 Reg. REACH), nonché a gruppi di lavoro della
Comm. europea e al Comitato tecnico di
coordinamento (art. 7 DM 22/11/2007)
-assoc. industriali - imprese singole
- altre amm.ni
-concorrenziale
-mantenimento di un prodotto
sul mercato
-posticipazione
dell’applicazione di restrizione
o divieti
Predisposizione di pareri in merito ai rischi
ambientali dei prodotti fitosanitari (pesticidi
agricoli) sottoposti a procedura di autorizzazione
(amministrazione “capofila” Ministero della
Salute) (d.lgs 17 marzo 1994 n. 194, Regolamento
(CE) 1107/2009)
-assoc. industriali imprese singole
- ass. agricole
- altre amm.ni
- ottenimento autorizzazione
all’immissione in commercio
di un prodotto
- esclusione o posticipazione di
divieti necessari per garantire
la salute umana e
dell’ambiente
Predisposizione di pareri in merito ai rischi
ambientali dei biocidi (pesticidi non agricoli)
sottoposti a procedura di autorizzazione
(amministrazione “capofila” Ministero della
Salute) (Direttiva 98/8/CE, recepita con d.lgs 25
febbraio 2000 n. 174 e nuovo Regolamento (UE) n.
528/2012)
- imprese singole -assoc.
industriali -utilizzatori a valle
- altre amm.ni
- ottenimento autorizzazione
all’immissione in commercio
di un prodotto
- esclusione o posticipazione di
divieti necessari per garantire
la salute umana e
dell’ambiente
Coordinamento di comitati e gruppi di lavoro per
definizione di “criteri ambientali minimi”(CAM)
da inserire nei capitolati tecnici delle gare appalto
pubbliche (DM 11 aprile 2008 “Piano d’azione per
la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione)
- assoc. industriali
- altre assoc. di categoria - MISE e MEF e altre
amm.ni pubbliche
- CONSIP - AVCP (Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici..)
- concorrenziale
- maggiore possibilità di
aggiudicazione di una gara
27
Promozione di studi e indagini mediante
affidamento di incarichi e/o stipula di convenzioni e
accordi di collaborazione con enti pubblici di
ricerca per il perseguimento delle finalità
istituzionali
- Enti di ricerca,
università e altri enti
- singole imprese
- altre amm.ni
interessate
Sul capitolo
2717 PG 18
€ 61.144,00
PG 14
€ 48.686,00
(competenza
2013)
affidamento di incarichi
diretti
PROCEDURE FASI PROCEDURE Fasi a rischio corruzione
Partecipazione alle attività del Comitato permanente
presso la Commissione europea (art. 133 Reg.
REACH), nonché a gruppi di lavoro della Comm.
europea e al Comitato tecnico di coordinamento (art.
7 DM 22/11/2007)
1) istruttoria delle proposte della Commissione europea
2) definizione della posizione del MATTM
3) coordinamento della posizione nazionale con le altre amm.ni coinvolte (Ministero Salute e MISE)
4) partecipazione al negoziato nell’ambito del Comitato
permanente presso la Commissione europea e espressione della posizione di voto italiana
2) e 4)
Predisposizione di pareri in merito ai rischi
ambientali dei prodotti fitosanitari (pesticidi agricoli)
sottoposti a procedura di autorizzazione
(amministrazione “capofila” Ministero della Salute)
(d.lgs 17 marzo 1994 n. 194, Regolamento (CE)
1107/2009)
1) istruttoria della documentazione scientifica
2) predisposizione del parere del Ministro Ambiente 3) espressione del parere all’interno della Commissione
consultiva prodotti fitosanitari
4) coordinamento della decisione con le altre amm.ni interessate (Ministero Salute, Ministero Politiche
Agricole)
2) e 4)
Predisposizione di pareri in merito ai rischi
ambientali dei biocidi (pesticidi non agricoli)
sottoposti a procedura di autorizzazione
(amministrazione “capofila” Ministero della Salute)
(Direttiva 98/8/CE, recepita con d.lgs 25 febbraio
2000 n. 174 e nuovo Regolamento (UE) n. 528/2012)
1) istruttoria della documentazione scientifica
2) predisposizione del parere del Ministro Ambiente
2)
Coordinamento di comitati e gruppi di lavoro per
definizione di “criteri ambientali minimi”(CAM) da
inserire nei capitolati tecnici delle gare appalto
pubbliche (art. 1, comma 1126, legge 296/2006
“Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amm.ne” e DM 11
aprile 2008)
1) costituzione gruppo di lavoro
2) attività di studio ed elaborazione dei CAM
3) coordinamento con le altre amm.ni interessate del testo da adottare con decreto del Ministro
1) e 2)
Promozione di studi e indagini mediante affidamento
di incarichi e/o stipula di convenzioni e accordi di
collaborazione con enti pubblici di ricerca per il
perseguimento delle finalità istituzionali
1) indagine di mercato
2) valutazione delle proposte/preventivi
3) scelta del contraente sulla base delle professionalità e delle competenze richieste
2) e 3)
Fattori di rischio e contromisure
Nell’individuazione di soggetti coinvolti nei gruppi di lavoro e nei comitati che
assumono decisioni a livello nazionale ed europeo l’appartenenza del personale designato ai
ruoli delle amministrazioni interessate è garanzia di una piena responsabilità
dell’amministrazione rappresentata. Il concorso di più amministrazioni alla definizione delle
posizioni e decisioni da assumere previene o ostacola scelte “anomale” riconducibili ad
interessi particolari.
Innanzitutto, quindi, si prevede di fare sottoscrivere ai soggetti coinvolti un’apposita
dichiarazione di insussistenza di una delle previste cause di incompatibilità e inconferibilità,
nonché di non trovarsi in situazioni di interessi di natura economica, personale o
professionale in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, con l’ulteriore
impegno a non assumere, nei tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, rapporti di
dipendenza, collaborazione o consulenza con imprese che abbiano potuto trarre benefici da
decisioni prese dai gruppi di lavoro o dai comitati.
28
Un deterrente dei fenomeni di corruzione è la stesura dei verbali delle riunioni dove
vengono rappresentate le varie posizioni, che vengono condivise e sottoscritte. Tali verbali
possono essere esaminati su richiesta motivata da parte delle autorità preposte o da soggetti
interessati.
Per quanto riguarda la predisposizione di pareri sui fitosanitari e biocidi di concerto
con le altre amministrazioni, il contributo di ciascuna amministrazione competente per il
settore di attività, è motivato e quindi sostenuto da evidenze scientifiche e tecniche. La
definizione di linee guida e procedure standardizzate a livello europeo consente la valutazione
di eventuali discrepanze tra il parere fornito e le procedure a monte definite. Inoltre il
concorso di più amministrazioni alle decisioni conseguenti ai pareri forniti previene di fatto
scelte “anomale” da parte dell’amministrazione capofila (Ministero della Salute).
Nell’attività di studio ed elaborazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) la
motivazione ambientale è di per se una delle priorità da perseguire per assicurare la
sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. Il rischio di incorrere
nella corruzione è soprattutto riferibile al soggetto che utilizzerà i criteri per la stesura del
bando.
Le decisioni preliminari all’approvazione dei CAM vengono comunque assunte da un
Comitato di Gestione composto da rappresentanti di diverse amministrazioni e enti di ricerca.
Pertanto il concorso di più amministrazioni alla definizione delle posizioni e decisioni da
assumere previene o ostacola scelte “anomale” riconducibili ad interessi particolari.
Nella valutazione delle proposte/preventivi presentate dai soggetti per l’affidamento di
incarichi e/o per la stipula di convenzioni e accordi di collaborazione per il perseguimento
delle finalità istituzionali, la scelta del contraente è effettuata sulla base delle professionalità e
delle competenze richieste, privilegiando enti di ricerca accreditati e amministrazioni che
perseguono le stesse finalità di interesse pubblico.
Nelle indicazioni sulla trasparenza delle PP.AA. vengono resi accessibili al pubblico
(http://www.minambiente.it/pagina/amministrazione-trasparente) i dati riferiti ai
contratti/convenzioni, alla pubblicazione dei criteri ambientali minimi
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi) e le attività realizzate
(http://www.minambiente.it/pagina/reach http://www.minambiente.it/pagina/valutazione-del-
rischio-ambientale-vra).
La trasparenza delle attività svolte dall’Ufficio è ritenuta una valida misura di prevenzione
del rischio corruzione.
Analisi delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) VIA – VAS
Nell’ambito dell’attuazione della disciplina recata dalla parte seconda, del D.Lgs.
152/06, la DVA è chiamata a seguire i procedimenti volti a valutare la sostenibilità/
compatibilità ambientale (VAS e VIA) di piani, programmi e progetti di competenza statale.
In tale contesto possono essere individuati i seguenti aspetti esposti a rischio di
corruzione:
29
margini di discrezionalità sulla verifica amministrativa delle istanze, sull’istruttoria della
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS e sui contenuti
tecnici dei provvedimenti;
la portata economica degli esiti dei procedimenti in alcuni casi (VIA Speciale) è
estremamente rilevante;
i soggetti interessati dalle decisioni possono avere notevole capacità di pressione sia
economica, sia politica.
Nel seguito, pertanto si ritiene opportuno fissare l’attenzione su tali attività.
Descrizione sintetica delle procedure
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ha lo scopo di assicurare che l'attività
antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e, quindi, che rispetti
la capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, salvaguardi la biodiversità e consenta
un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. La procedura di VIA è
strutturata sul principio di agire preventivamente e, al fine di proteggere la salute umana,
contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle
specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, prevede di effettuare, per i
progetti definiti in specifici allegati, una valutazione ambientale degli impatti diretti e indiretti
che essi hanno sui seguenti elementi: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria e il
clima; i beni materiali ed il patrimonio culturale, nonché sull'interazione tra tali elementi.
Procedura VIA per i progetti elencati negli allegati II e III del D.Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i. ed i progetti riportati in allegato IV relativi ad opere o interventi di nuova
realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali
protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394
Di seguito si identificano le fasi principali della Valutazioni di impatto ambientale:
1. presentazione dell’istanza da parte del proponente che può essere un soggetto sia pubblico
che privato;
2. verifica amministrativa effettuata dalla DVA sulla documentazione presentata dal
proponente;
3. se l’istanza risulta procedibile, viene avviata l’istruttoria presso la Commissione Tecnica
di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS;
4. in caso di carenza della documentazione possono essere richieste integrazioni da parte
della DVA, su proposta della Commissione istruttoria;
5. emissione del parere istruttorio della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto
Ambientale VIA-VAS;
6. acquisizione dei pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle
Regioni interessate dal progetto;
7. proposizione da parte della DVA del provvedimento finale alla firma del Ministro del
MATTM e del MIBACT;
30
8. emanazione del provvedimento firmato.
Di seguito vengono definiti i volumi annuali delle istanze di VIA avviate e concluse.
Nel periodo dal 01/01/1989 al 30/09/2013 le procedure di VIA avviate sono state 898,
quelle concluse 778.
L’80% delle 778 procedure di VIA si è concluso con esito positivo o parzialmente
positivo. In figura si riporta l’esito in termini percentuali dei provvedimenti emanati.
Figura 1: Esito delle procedure di VIA statale.
Le procedure di VIA hanno riguardato principalmente progetti/interventi relativi a centrali
termoelettriche (130), opere stradali (128), impianti di smaltimento e recupero rifiuti (120) 5,
opere portuali (59).
Il dettaglio delle procedure concluse per tipologia d’opera è riportato nella tabella
sottostante.
Tabella Procedure di VIA statale concluse per tipologia di opera
Tipologia di opera Periodo
1989-1999
Periodo
2000-2009
Periodo
2010-2013 Totali
Aeroporti 3 22 2 27
Opere idrauliche e impianti idroelettrici 39 18 5 62
Opere portuali 18 29 12 59
Opere stradali 38 75 15 128
Interporti 6 9 2 17
Opere ferroviarie 7 12 1 20
Acciaierie 0 2 0 2
Centrali termoelettriche 14 88 28 130
Elettrodotti 14 6 6 26
Gasdotti e oleodotti 2 25 9 36
Impianti chimici 6 5 3 14
Impianti eolici off shore 0 1 4 5
Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 72 42 6 120
Impianti di trattamento e stoccaggio temporaneo rifiuti radioattivi 2 3 1 6
5 La tipologia d’opera “Impianti di smaltimento e recupero rifiuti”dal 2006 è di competenza alle regioni.
31
Tipologia di opera Periodo
1989-1999
Periodo
2000-2009
Periodo
2010-2013 Totali
Prospezione, ricerca, coltivazione idrocarburi in mare 21 25 22 68
Raffinerie 2 8 6 16
Rigassificatori 1 6 6 13
Risanamento ambientale 2 0 0 2
Stoccaggio gas in unità geologiche 2 7 7 16
Terminali marittimi 5 5 1 11
Totale progetti 254 388 136 778
Procedura VIA per i progetti di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e
di preminente interesse nazionale di cui alla Legge Obiettivo (L.443/2001) che
rientrano nelle tipologie progettuali indicate nell'Allegato II al D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., secondo l’iter procedurale indicato dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. artt. 165 e 185
Di seguito si identificano le fasi principali della Valutazioni di impatto ambientale:
1. presentazione dell’istanza da parte del proponente che può essere un soggetto sia pubblico
che privato;
2. verifica amministrativa effettuata dalla DVA sulla documentazione presentata dal
proponente;
3. se l’istanza risulta procedibile, viene avviata l’istruttoria presso la Commissione Tecnica
di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
4. in caso di carenza della documentazione possono essere richieste integrazioni da parte
della DVA, su proposta della Commissione istruttoria;
5. emissione del parere istruttorio della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto
Ambientale – VIA e VAS;
6. acquisizione dei pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle
Regioni interessate dal progetto;
7. trasmissione del Parere VIA al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel periodo 2003-2013 sono state avviate 147 procedure di VIA per progetti Legge
Obiettivo e ne sono state concluse 137; di queste l’87% si è concluso con esito positivo, il
7% con esito parzialmente positivo.
In figura 2 si riporta l’esito delle procedure.
Figura n. 2: Esito delle procedure di VIA Legge Obiettivo
32
Le procedure di VIA relative a progetti di infrastrutture e insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale di cui alla Legge Obiettivo (L.443/2001) hanno
riguardato principalmente opere stradali (83) e opere ferroviarie (42).
Il dettaglio delle procedure concluse per tipologia d’opera è riportato nella tabella.
Tabella. Procedure di VIA Legge Obiettivo concluse per tipologia di opera.
Tipologia di opera Periodo
2003-2009
Periodo
2010-2013 Totale
Opere idrauliche e impianti idroelettrici 1 1 2
Opere portuali 2 0 2
Opere stradali 60 23 83
Interporti 4 0 4
Opere ferroviarie 27 15 42
Elettrodotti 3 0 3
Terminali marittimi 0 1 1
Totale progetti 97 40 137
Procedura VIA per i progetti elencati nell'allegato II del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, le modifiche o estensioni
dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi
sull'ambiente e i progetti elencati nell'allegato IV
Di seguito si identificano le fasi principali delle procedure di verifiche di
assoggettabilità.
1. presentazione dell’istanza da parte del proponente che può essere un soggetto sia pubblico
che privato;
2. verifica amministrativa effettuata dalla DVA sulla documentazione presentata dal
proponente;
3. se l’istanza risulta procedibile, viene avviata l’istruttoria presso la Commissione Tecnica
di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
4. in caso di carenza della documentazione possono essere richieste integrazioni da parte
della DVA, su proposta della Commissione istruttoria;
5. emissione del parere istruttorio della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto
Ambientale – VIA e VAS;
6. emanazione del provvedimento firmato.
Nel periodo dal 01/01/2004 al 30/09/2013 sono state avviate 284 procedure di verifica
di assoggettabilità a VIA e ne sono state concluse 282. In questo settore, l’attività degli ultimi
anni ha consentito la drastica riduzione di procedure arretrate. Il 74% delle procedure di
verifica di assoggettabilità a VIA si è concluso con un provvedimento di esclusione.
33
Le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA hanno riguardato principalmente
modifiche a progetti/interventi relativi a centrali termoelettriche (65), opere portuali (53),
opere stradali (40) e attività di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in mare (40).
Il dettaglio delle procedure concluse per tipologia d’opera è riportato nella tabella.
Tabella. Procedure di verifica di assoggettabilità a VIA statale concluse per tipologia di opera
Tipologia progetto Periodo
2004-2009
Periodo
2010-2013 Totale
Aeroporti 2 4 6
Opere idrauliche e impianti idroelettrici 3 5 8
Opere portuali 27 26 53
Opere stradali 17 23 40
Interporti 2 1 3
Opere ferroviarie 6 3 9
Centrali termoelettriche 41 24 65
Elettrodotti 1 1 2
Gasdotti e oleodotti 1 1 2
Impianti chimici 9 1 10
Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 5 1 6
Impianti di trattamento e stoccaggio temporaneo rifiuti radioattivi 0 1 1
Prospezione, ricerca, coltivazione idrocarburi in mare 28 12 40
Raffinerie 13 6 19
Rigassificatori 1 4 5
Risanamento ambientale 0 1 1
Stoccaggio gas in unità geologiche 3 3 6
Terminali marittimi 3 3 6
Totale Progetti 162 120 282
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Sono sottoposti a VAS, in sede statale, i piani e i programmi che possono avere
impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale ovvero che sono elaborati per la
valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della
pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e
che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli Allegati II, III e IV del
d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di
conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione
degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione
d’incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1999 n.357 e s.m.i.
Di seguito si identificano le fasi principale delle procedura di VAS:
1. presentazione dell’istanza da parte del proponente che può essere un soggetto sia pubblico
che privato
34
2. consultazione del rapporto preliminare;
3. Consultazione piano e rapporto ambientale;
4. richiesta integrazioni da parte della DVA, su proposta della Commissione Tecnica di
Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
5. emissione del parere istruttorio conclusivo della Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
6. Acquisizione dei pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e
delle Regioni interessate dal progetto ;
7. proposizione da parte della DVA del provvedimento finale alla firma del sig. Ministro
8. emanazione del provvedimento firmato.
Nel periodo dal 01/01/2007 al 30/09/2013 sono state avviate 28 procedure di VAS e
ne sono state concluse 20.
Le procedure di VAS hanno riguardato principalmente il settore della gestione delle
acque (11) e il settore energetico (4).
Il dettaglio delle procedure concluse per settore di pianificazione o programmazione è
riportato nella tabella.
Tabella. Procedure di VAS statale concluse per settore di pianificazione/programmazione.
Settore di pianificazione/programmazione
2008 2009 2010 2011 2012 Totale
Gestione delle acque 0 1 8 0 2 11
Energia 1 1 1 0 1 4
Agricoltura 0 0 0 1 0 1
Ricerca e competitività 0 0 1 0 0 1
Risorse naturali, culturali e turismo 1 1 0 0 0 2
Suolo 0 0 0 1 0 1
Totale 2 3 10 2 3 20
Fattori di rischio e contromisure
Dal quadro delineato sulle procedure VIA e VAS emerge che la DVA è direttamente
responsabile della conduzione delle seguenti fasi:
Verifica amministrativa sulla documentazione presentata dal proponente;
Predisposizione del provvedimento finale.
Le attività svolte tra la verifica amministrativa e la predisposizione del provvedimento
finale sono di esclusiva responsabilità della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto
Ambientale – VIA e VAS, per la quale come illustrato nel seguente paragrafo “Ruolo della
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS”, si propone in fase
di nomina di garantire, tra le altre, l’insussistenza di cause di incompatibilità per lo
svolgimento dell’incarico.
35
a) Verifica della procedibilità dell'istanza
La DVA - Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale- provvede, dunque, alla
verifica della procedibilità dell'istanza in termini di completezza formale degli atti acquisiti.
Sulla base di tale attività provvede a comunicare al proponente ed alle altre Amministrazioni
interessate l'esito della verifica indicando, in caso di esito negativo, le azioni e la
documentazione necessari al perfezionamento dell'istanza; contestualmente alla
comunicazione dell'esito positivo della verifica di procedibilità, provvede alla trasmissione
della documentazione amministrativa e tecnica alla Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS per gli adempimenti di competenza.
In tale fase esiste un margine di discrezionalità che potrebbe generare fenomeni di
corruzione.
La richiesta di perfezionamento della documentazione presentata dalla DVA comporta
un allungamento dei tempi procedurali e provoca un danno al proponente che ha tutto
l’interesse ad acquisire la valutazione della sostenibilità/compatibilità ambientale (VAS e
VIA) di piani, programmi e progetti di competenza statale per potere dare attuazione al
piano/programma e potere realizzare l’opera. Le azioni predisposte per evitare tali situazioni
consistono nel monitoraggio costante dell’andamento delle procedure e nella garanzia della
massima trasparenza del processo.
Per monitorare le procedure di VIA e VAS la Direzione ha provveduto ad
implementare un applicativo, ad uso interno, che permette la gestione informatica per singola
procedura di tutta la documentazione amministrativa acquisita e prodotta (es. istanza,
richiesta integrazioni, parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale
– VIA e VAS, osservazioni del pubblico, provvedimento) e fornisce in tempo reale
informazioni sullo stato della procedura (conclusa, in corso) e sulla specifica fase per le
procedure in corso (es. controllo procedibilità, istruttoria tecnica, in attesa parere MIBAC).
b) Predisposizione del provvedimento finale
Nella fase della predisposizione del provvedimento finale la Direzione ha la
possibilità di intervenire sul quadro delle condizioni per la realizzazione, esercizio,
dismissione dell'opera, e sulle prescrizioni relative al controllo e monitoraggio degli impatti
ambientali definite nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto
Ambientale – VIA e VAS sottolineando l’importanza di alcune prescrizioni o introducendone
altre di sua iniziativa, tale possibilità potrebbe essere condizionata da interessi di vario tipo.
Il fenomeno è tuttavia arginabile in quanto le prescrizioni e considerazioni riportate in
un provvedimento sulle valutazioni ambientali devono essere motivate ed opportunamente
argomentate e comunque tale atto è sottoposto al controllo ed alla firma del Ministro
dell’Ambiente che si esprime di concerto con il Ministro dei Beni Culturali.
Attraverso un’analisi dei dati estratti dallo strumento di monitoraggio è emerso che le
tempistiche (30 giorni dall’arrivo del Parere CTVIA a DVA) per la predisposizione del
provvedimento finale sono generalmente rispettate dalla DVA.
c) Ruolo della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS
Nell’ambito di tutte le procedure un ruolo chiave è quello della Commissione
istruttoria CTVIA VIA-VAS e Commissione VIA Speciale, che nell’ambito dell’istruttoria
36
esercita la discrezionalità tecnica. Il D.Lgs n. 152/06 del 3 aprile 2006 successivamente
modificato con decreto legislativo n. 4/08 del 16 gennaio 2008 ha introdotto la commissione
tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali successivamente sostituita, attraverso il DPR
90 del 14 maggio 2007, dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA
e VAS.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
GAB/DEC/150/07 del 18 luglio 2007 sono stati stabiliti il funzionamento e l’organizzazione
della Commissione. La Commissione, suddivisa in tre Sottocommissioni, procede dapprima
alla istruttoria e, in seduta plenaria, alla adozione dei pareri di compatibilità ambientale con
riferimento sia alle opere sottoposte a VIA, che a quelle ricadenti in VIA Speciale che alle
procedure di VAS.
La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e
commissione VIA speciale provvede all'istruttoria tecnica di competenza analizzando e
valutando il progetto e lo studio di impatto ambientale, anche in contraddittorio con il
proponente, ed effettuando generalmente almeno un sopralluogo sulle aree di progetto. Nel
corso dell'istruttoria tecnica esamina le osservazioni pervenute da parte del pubblico e i pareri
delle altre amministrazioni e soggetti coinvolti. La Direzione per le valutazioni ambientali,
sulla base delle specifiche indicazioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto
Ambientale - VIA e VAS può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico (entro 90 giorni dalla data
di pubblicazione sui quotidiani) in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione
presentata.
Nella valutazione tecnica del progetto e del SIA potrebbero innescarsi fenomeni di
corruzione, in quanto la realizzazione delle opere soggette a valutazioni ambientali sono fonte
di interessi economici dei proponenti, del bacino di utenza dell’opera progettata e del
territorio in cui essa ricade. La commissione ha la facoltà di cambiare tracciati di opere lineari
o localizzazioni di opere areali determinando impatti economici sullo sviluppo di un
territorio.
Tale discrezionalità nella valutazione tecnica è arginata dalla motivazione e dalle
necessarie argomentazioni che devono giustificare le varianti proposte e la richiesta di
integrazioni progettuali.
Quale misura di mitigazione del rischio di corruzione, si reputa opportuno prevedere,
sin da ora, un elevato grado di innovazione degli esperti in sede di nomina dei componenti
della Commissione, ricorrendo ad una scelta degli stessi basata su una procedura selettiva
pubblica e trasparente, in grado di assicurare l’alta professionalità e specializzazione dei
candidati/componenti. I suddetti componenti devono sottoscrivere l’apposita dichiarazione di
insussistenza di una delle previste cause di incompatibilità e inconferibilità, nonché di non
trovarsi in situazioni di interessi di natura economica, personale o professionale in conflitto
con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, con l’ulteriore impegno a non assumere, nei
tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, rapporti di dipendenza, collaborazione o
consulenza con imprese beneficiarie di atti autorizzativi.
37
Nell’ambito del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e dei tempi di
svolgimento delle procedure un ruolo significativo è direttamente in capo al Ministro che, di
concerto con il Ministero dei beni e delle attività cultuali e del turismo, firma i
provvedimenti.
d) Pubblicità dei provvedimenti
La DVA, inoltre, in ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre
2010, n. 235 (Codice dell’amministrazione digitale), per dare piena attuazione a quanto
previsto dalla Convezione di Aarhus e dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i. in materia di accesso alle
informazioni ambientali e di partecipazione del pubblico a scopo collaborativo, ha realizzato
un portale web dedicato alle Valutazioni Ambientali (VIA, VIA Legge Obiettivo, VAS).
Sul portale web è resa disponibile in tempo reale la documentazione tecnico-
amministrativa relativa alle procedure di VAS e di VIA trasmessa dai proponenti unitamente
a tutti gli atti ufficiali prodotti dalle competenti strutture del MATTM. Grazie al collegamento
del portale web con lo strumento per il monitoraggio delle procedure di VIA e di VAS, il
singolo cittadino/proponente/impresa può conoscere in tempo reale lo stato e la fase della
singola procedura.
La DVA, nel rispetto degli adempimenti inerenti il D.Lgs. n. 33 del 2013, pubblica sul
portale delle Valutazioni ambientali www.va.minambiente.it i provvedimenti i
provvedimenti/pareri e documentazione prodotta della CTVIA per le seguenti procedure:
Verifica di assoggettabilità a VAS;
Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
Verifica di assoggettabilità a VIA;
Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale Legge
Obiettivo;
Varianti (art. 169 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);
Verifica di Ottemperanza (art.28 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e artt. 166 e 185 c.4 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.);
Verifica dell’Attuazione (art. 185 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
Programma di finanziamenti per esigenze di tutela ambientale connesse al
miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione delle emissioni di materiale
particolato in atmosfera nei centri urbani
L’articolo 1 del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 recante “Interventi urgenti per
la tutela dell’ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica”, convertito con legge 22
aprile 2005, n. 58, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, di un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al
miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri
sottili in atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a
decorrere dal 2006”.
Ai fini dell’utilizzo delle risorse di tale fondo il Ministero ha istituito, un “Programma
di finanziamenti per esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità
38
dell’aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri
urbani” (cd DM 16), destinando una somma complessiva pari a 210 milioni di euro a valere
sulle risorse del fondo relative alle annualità 2006-2008 e stabilendo le procedure di
assegnazione dei finanziamenti come di seguito descritte:
presentazione di un’istanza alla Direzione, da parte delle regioni e province autonome, in
cui sono descritti gli interventi da finanziare, corredata da documentazione attestante il
rispetto delle condizioni e delle spese ammissibili per il finanziamento degli interventi;
l’approvazione da parte della Direzione, previo accertamento delle condizioni sopra
riportate dell’istanza;
la stipula di appositi accordi di programma tra la Direzione ed il soggetto ammesso a
finanziamento;
l’emanazione da parte del Direttore generale della competente Direzione, entro sessanta
giorni dalla sottoscrizione di tali accordi di programma, dei relativi decreti di
approvazione e di assegnazione delle risorse;
la trasmissione alla Corte dei Conti degli accordi di programma e dei decreti di
approvazione e di assegnazione delle risorse per l’acquisizione dei visti di legge.
Fattori di rischio e contromisure
Considerato che le attività svolte dalla DVA possono essere riassunte,
fondamentalmente, in definizione delle procedura di assegnazioni caratterizzate da criteri
oggettivi, successiva assegnazione delle risorse a soggetti pubblici (Regioni e Province
Autonome) e trasferimento delle risorse agli stessi soggetti pubblici, senza, pertanto, che la
DVA abbia alcun ruolo nelle conseguente distribuzione delle risorse sul territorio mediante
qualsiasi tipologia di appalto, si rileva l’assenza di discrezionalità nella scelta degli
interlocutori e la totale assenza di pressione da parte degli stessi interlocutori.
Sempre a valere sulle risorse per le annualità 2009-2011, la Direzione ha istituito, un
nuovo Programma di finanziamenti, in corso di completamento, volto al miglioramento della
qualità dell'aria attraverso l’ammodernamento del parco circolante destinato al trasporto
pubblico locale.
Il programma prevede l’assegnazione di risorse alle regioni per complessivi 110
milioni di euro per l’acquisto di veicoli di veicoli di categoria M1, M2 ed M3, aventi le classi
di omologazione EEV ed Euro VI, o Euro V (a condizione che siano contestualmente radiati
veicoli vetusti aventi classe di omologazione Euro II o inferiori) nonché l’acquisto di veicoli
su vie tranviarie, metropolitane e filoviarie, destinati al trasporto pubblico locale.
La DVA, nel decreto con il quale è stato disposto il finanziamento, ha fissato:
il criterio di assegnazione delle risorse;
modalità di presentazione dei progetti;
tipo di progetti ammessi al finanziamento;
rendicontazione e modalità di pagamenti;
collaudi;
poteri di controllo da parte del Ministero.
39
Fattori di rischio e contromisure
Dal quadro delineato emerge che la Direzione per le Valutazioni Ambientali è
direttamente responsabile della conduzione della fase relativa all’accertamento delle
condizioni e all’ammissibilità delle spese previste dal DM 16 per il finanziamento degli
interventi richiesti a cofinanziamento.
In tale fase non esiste alcun margine di discrezionalità in quanto i criteri e le spese non
ammissibili sono predeterminati dal decreto ministeriale di istituzione del Programma, mentre
le modalità di trasferimento, rendicontazione e revoca dei finanziamenti sono state definite
con apposito decreto del Direttore Generale della Direzione VA6.
La Direzione, inoltre, assicura una frequente rotazione, con cadenza almeno annuale,
degli incaricati per l’attuazione del programma.
3.3. Direzione per la Protezione della Natura e del Mare
La Direzione ha provveduto ad effettuare la mappatura dei procedimenti ritenuti a
rischio di corruzione rientranti nelle 4 aree a rischio previste dall’art. 1, comma 16 della
Legge 190/2012. A tal fine sono stati esaminati, per la successiva valutazione del rischio, n.
92 procedimenti di cui 8 sono stati ritenuti a rischio di possibile corruzione, secondo la
terminologia utilizzata dalla normativa vigente.
Acquisto di beni e alla fornitura di servizi.
È stato rilevato, come procedimento comune alla quasi totalità delle Divisioni della
Direzione Generale con possibili fattori di rischio, quello finalizzato all’acquisto di beni e alla
fornitura di servizi, per approvvigionare e consentire lo svolgimento dell’attività ordinaria
della Direzione, disciplinato dagli articoli 65 e 66 e 124 del D.Lgs 163/2006 e rientranti
nell’area a rischio B) ai sensi dell’allegato 2 del PNA “ Aree di rischio comuni e
obbligatorie”.
Si tratta di procedimenti vincolati dalla legge il cui risultato è rivolto direttamente ad
utenti esterni all’Amministrazione. Essi non risultano essere connotati da particolare
complessità, in quanto non comportano il coinvolgimento di altre amministrazioni per il
conseguimento del risultato finale se non quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
tramite CONSIP.
Sotto il profilo dell’impatto economico si tratta di procedimenti che comportano
l’attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni all’Amministrazione. Essi non sono
frazionabili in una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che considerate
complessivamente, assicurino alla fine lo stesso risultato.
6 Decreto direttoriale DVA-DEC-2011-0000734 del 16 dicembre 2011
40
Il tipo di controllo attualmente applicato ai suddetti procedimenti si ritiene
sufficientemente adeguato a neutralizzare il rischio di corruzione, anche in assenza di
fenomeni di tale specie nel corso degli anni.
Per quanto riguarda poi l’individuazione di misure di prevenzione del rischio diverse
da quelle obbligatorie per legge, sono implementate le seguenti misure:
regolare l’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi, aumentando il
numero dei procedimenti standardizzati mediante apposite circolari dirette ai responsabili
o ai referenti amministrativi. A tal fine si evidenzia che in alcune Divisioni è stato
associato ad ogni atto contrattuale un referente amministrativo che, ad ogni stato di
avanzamento dei lavori, produce un’apposita relazione volta a verificare la congruenza
dei risultati rispetto ai termini contrattuali. In detta sede vengono, altresì, evidenziati gli
eventuali scostamenti che consentono poi all’amministrazione di procedere alla richiesta
di ulteriori integrazioni da parte del contraente. L’esito delle relazioni viene poi verificato
dal dirigente responsabile.
svolgere riunioni periodiche tra i dirigenti interessati alle problematiche specifiche di ogni
Direzione Generale, al fine di permettere la circolazione delle informazioni di interesse
comune e consentire un proficuo confronto nelle soluzioni gestionali e un costante
aggiornamento;
puntuale e rigorosa applicazione della normativa di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Il percorso avviato in questa
Direzione, per garantire la massima trasparenza sulle attività delle Divisioni, porta in
evidenza i dati relativi agli ambiti più sensibili di intervento attraverso una forma di
rendicontazione dell’azione pubblica che limita i rischi di situazioni illecite nei settori
dell’agire amministrativo.
Autorizzazioni.
In tale ambito, sono stati mappati, in particolare, i seguenti procedimenti:
1. rilascio della licenza di giardino zoologico ai sensi del decreto legislativo 73/2005,
2. rilascio dell’idoneità alle strutture aperte al pubblico per la detenzione centro di animali
pericolosi,
3. rilascio delle autorizzazioni alla cattura e alla detenzione di specie protette.
A tal riguardo si evidenzia, per i suddetti 3 tipi di procedimento, la presenza di
procedure connotate da istruttorie tecniche che prevedono la definizione di specifici criteri
vincolati dalla normativa di riferimento.
Si sottolinea, inoltre, che, con particolare riferimento alle licenze di giardino
zoologico, la particolare complessità della procedura autorizzatoria alla quale partecipano
diverse amministrazioni (Ministero della Salute, Ministero Politiche Agricole) che formano
commissioni ispettive congiunte che svolgono la loro attività mediante preventivi ed appositi
sopralluoghi nelle strutture richiedenti le autorizzazioni per verificare i presupposti previsti
dalla legge.
41
Nel loro insieme si tratta di procedimenti prevalentemente vincolati dalla legge il cui
risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni all’Amministrazione. Sono procedimenti
complessi coinvolgenti più di tre amministrazioni diverse per il conseguimento del risultato
finale.
Sotto il profilo dell’impatto economico si tratta di procedimenti che comportano
l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni all’Amministrazione. Essi non sono frazionabili in
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che considerate complessivamente
assicurino alla fine lo stesso risultato.
Il tipo di controllo attualmente applicato a tali procedimenti si ritiene adeguato a
neutralizzare il rischio di corruzione, anche in assenza di fenomeni di tale specie nel corso
degli anni.
Le misure di prevenzione che si ritengono maggiormente adeguate a perseguire le
finalità richieste dalla Legge 190/2012 sono:
1. l’intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
e di atto notorio rese dei dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46, 3e 49 del D.P.R.
n. 445/2000;
2. l’affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza
dell’amministrazione ad almeno due dipendenti, abbinati secondo rotazione casuale.
In conclusione, sia per quanto riguarda i procedimenti finalizzati all’acquisto di beni e
alla fornitura di servizi non rientranti nella gestione unificata, sia per quanto riguarda i
procedimenti autorizzatori da ultimo menzionati, si sottolinea che la percentuale di personale
impiegato in ogni singolo procedimento non supera il 20% del personale impiegato nel
singolo servizio competente a svolgerlo e che nell’ambito di tale percentuale l’attenzione è
posta sulla necessità di garantire nel tempo una rotazione dei funzionari responsabili dei
singoli procedimenti ritenuti più sensibili.
Enti Parco
Nell’ambito delle specifiche funzioni istituzionali svolte dalla Direzione generale,
assumono infine particolare rilevanza i procedimenti di nomina dei Direttori degli Enti
Parco, ai sensi dell’art.9 delle legge 394/91, come modificata dall’art. 2, comma 25 della
Legge 426/98.
Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, propone al Ministro dell’Ambiente
una rosa di tre candidati iscritti all’albo di idonei all’esercizio dell’attività di Direttore di
Parco istituito presso il Ministero dell’Ambiente, al quale si accede mediante procedura
concorsuale.
L’Ente parco ai fini della scelta della terna di candidati emana un pubblico avviso per
garantire una idonea pubblicità e trasparenza della selezione.
Con decreto 10 agosto 1999 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.264 del 10 novembre
1999 è stato istituito l’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco e sono
state stabilite le condizioni di iscrizione, di ammissione alle procedure concorsuali e di
42
determinazione dei criteri di giudizio sulla base della previsione di cui al comma 25 della
legge 9 dicembre 1998, n.426.
Con successivi decreti in data 9 febbraio 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.
74 del 29 marzo 2004, 10 novembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.25 del 31
gennaio 2006, 25 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 dell’11 settembre
2007, 19 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.91 del 20 aprile 2010 è stato
aggiornato l’albo dei Direttori.
Il Ministro sceglie tra i nominativi di cui alla terna proposta dal Consiglio Direttivo
quello idoneo all’esercizio di Direttore ed emana il relativo decreto di nomina.
Successivamente alla nomina il Presidente del Parco provvede a stipulare con il Direttore un
contratto di diritto privato per la durata non superiore ai cinque anni.
Il decreto di nomina è infine pubblicato sul sito web ministeriale (sezione enti
controllati-enti pubblici vigilati-tabella 1-provvedimenti dell’organo di indirizzo politico-
organi) in adempimento agli obblighi di pubblicità e di trasparenza previsti dal d.lgs.
14.03.2013, n. 33.
Dal quadro descrittivo del procedimento in argomento risulta che lo stesso non è
connotato da apprezzabili e significativi margini di discrezionalità amministrativa, essendo la
procedura di nomina disciplinata dalla legge. Pertanto, esclusi legittimi aspetti di
discrezionalità politica normativamente previsti, non sembra al momento possano riscontrarsi
fattori di criticità tali da rendere necessaria l’adozione di specifiche misure finalizzate ad
arginare eventuali rischi di fenomeni corruttivi.
3.4. Ispettorato Generale
L’Ispettorato Generale, istituito con DM n. 119 del 12 luglio 2010, svolge le funzioni
di cui all’art. 17, comma 2, decreto legge 30 dicembre 2009 n.195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26.
In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di
intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la
sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima
applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio
idrogeologico con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, e i presidenti
delle regioni o delle province autonome interessate, sono stati nominati i “commissari
straordinari delegati”, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,
con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale
del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
43
In applicazione del combinato disposto del DM 139/2012 del 26/07/2012 e della
Direttiva Amministrativa per l’anno 2013, l’Ispettorato Generale sovrintende alla
realizzazione delle iniziative a valere sul PON SICUREZZA SUD 2013, sul PIANO
STRAORDINARIO DI TELERILEVAMENTO e sul GEOPORTALE NAZIONALE.
Bacino d’utenza
Regioni e province autonome interessate dal fenomeno del dissesto idrogeologico,
nonché aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come
individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Amministrazioni pubbliche interessate alla realizzazione degli interventi di difesa suolo.
Soggetti coinvolti e destinatari
Commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Responsabile Delegato ai Conti di Contabilità Speciale n.2851 e n.2960
È designato ai sensi degli artt. 8 e 10 del Dpr. 367/94 e s.m.i. svolge funzioni di
coordinamento e gestione delle iniziative progettuali ivi insistenti. È collocato in seno
all’Ispettorato Generale ai sensi del DM 139/2012 e della Direttiva Amministrativa per l’anno
2013.
Obblighi di Trasparenza
L’Ispettorato ha provveduto a rispettare e far rispettare al proprio Responsabile
Delegato i previsti obblighi di pubblicazione degli incarichi consulenziali sul sito internet
istituzionale.
In riferimento agli adempimenti di cui alla L.190/2012 l’Ispettorato Generale ha
provveduto con nota del 20/06/2013 a richiedere ai Commissari Delegati di voler fornire una
dettagliata relazione relativa all'adempimento degli obblighi di trasparenza correlata
all'attuale stato di avanzamento degli interventi in corso di cui agli Accordi di Programma.
Dette relazioni sono in fase di acquisizione.
PON SICUREZZA
Il PON SICUREZZA SUD 2007-2013 si articola sulle seguenti linee di progetto:
Monitoraggio del rischio idrogeologico dovuto a reati ambientali (MIADRA) che si
propone di diffondere migliori condizioni di sicurezza, giustizia e legalità per i cittadini e
le imprese, contribuendo alla riqualificazione dei contesti caratterizzati da maggiore
pervasività e rilevanza dei fenomeni criminali e all’incremento della fiducia da parte
della cittadinanza e degli operatori economici, implementando sistemi e metodologie per
44
individuare e rimuovere gli effetti di reati perpetrati in danno all’ambiente e
specificamente di quelli da correlare all’incremento del rischio idraulico.
Monitoraggio delle aree marine protette interessate dai reati ambientali (MAMPIRA)
che si propone di garantire la sicurezza interna delle aree marine protette, mediante un
“sistema di videosorveglianza intelligente” (conformi alle autorizzazioni rilasciate ai
sensi del Decreto Presidenza del Consiglio Ministri del 07.06.2005) necessarie all'attività
da svolgere presso Sale Operative da realizzare presso gli Enti Gestori di Aree Marine
Protette istituite nelle Regioni Obiettivo Convergenza
Monitoraggio e Individuazione di aree potenzialmente inquinate attraverso metodologie
di telerilevamento (MIAPI) al fine di determinare una maggiore sicurezza per la libertà
economica e d’impresa;
Analisi dei fattori di rischio
Le attività cosiddette maggiormente a rischio sono state identificate nelle seguenti:
Area b) - Scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi
Al fine di attuare quanto previsto dai relativi progetti si provvede alla realizzazione
delle iniziative mediante, ovviamente, l’adozione ed il rispetto delle disposizioni previste dal
Codice degli appalti di cui al Dlgs. 163/06 e s.m.i. e del relativo Regolamento di cui al DPR
207/2010.
Nel corso delle attività, tuttora in fase di sviluppo, si è proceduto ad:
1) Affidamenti in economia
2) procedure aperte con pubblicazione del bando
3) procedure negoziate senza pubblicazione del bando
4) affidamenti per servizi analoghi
I procedimenti vengono preliminarmente valutati ed autorizzati dall’Autorità di
Gestione – Ministero dell’Interno, Dipartimento per la Pubblica Sicurezza.
PIANO STRAORDINARIO DI TELERILEVAMENTO
Con l’articolo 27 della legge n. 179/2002 è stato previsto un finanziamento per la
realizzazione del Piano Straordinario di Telerilevamento ad Alta precisione per le aree a
rischio idrogeologico (nel seguito PST). Il PST nasce per supportare le esigenze delle
Amministrazioni Centrali che per missione istituzionale hanno il compito di coordinare le
attività per la difesa del suolo (MATTM), prevedere e gestire le conseguenze degli eventi
naturali nei casi di emergenza (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Protezione Civile) e gestire le competenze nazionali di tipo geotopocartografico e di sicurezza
(Ministero della Difesa – Stato Maggiore della Difesa).
Analogamente le amministrazioni territoriali: Regioni, province e comuni sono
coinvolte nella gestione del territorio e dell’ambiente e nelle attività connesse all’emergenza
(Conferenza Stato Regioni).
45
Il PST è finalizzato all’individuazione ed alla successiva acquisizione di dati da
telerilevamento aereo e satellitare utili ai progetti di interesse regionale, condivisi tra le
Pubbliche Amministrazioni, in un’ottica di economia di scala, per le attività specifiche di
ogni amministrazione o Ente che ne faccia uso.
In questa prospettiva di condivisione, come anche precisato nell’accordo di
programma che è stato sottoscritto, è stato previsto che l’interscambio delle informazioni
geotopocartografiche che verranno acquisite avverrà attraverso il Geoportale Nazionale (GN),
che rappresenta, come previsto dal Dlgs. 32/2010, l’unica infrastruttura Nazionale pubblica in
grado di assicurare la condivisione, tramite servizi aperti e coerenti con gli standard, dei dati
geotopocartografici di interesse ambientale e territoriale.
Ruoli dei Soggetti Coinvolti
Il MATTM coordina la realizzazione dell’Iniziativa mediante l’Ufficio per la
Realizzazione del Piano Straordinario di Telerilevamento gestito da un Responsabile
Delegato ai sensi del Dpr. 367/94;
Il Ministero della Difesa – Stato Maggiore della Difesa (SMD) e Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile (DPC) sono coattuatori
dell’iniziativa e destinatari dei risultati del Piano, partecipano al Comitato Tecnico di
Coordinamento;
Le Regioni sono destinatarie dell’Iniziativa progettuale e partecipano al Comitato
Tecnico di Coordinamento per l’individuazione delle aree da analizzare e per la
condivisione delle informazioni così acquisite.
Analisi dei Fattori di rischio
Le attività maggiormente a rischio sono state identificate nelle seguenti:
1) scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi
2) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale
Scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi
Al fine di attuare quanto previsto dal Piano Straordinario di Telerilevamento si è
provveduto alla realizzazione delle iniziative mediante l’adozione ed il rispetto delle
disposizioni previste dal Codice degli appalti di cui al D.lgs. 163/06 e s.m.i. e del relativo
Regolamento di cui al DPR 207/2010.
Nel corso delle attività, tuttora in fase di sviluppo, si è proceduto ad:
1. Affidamenti diretti
2. Affidamenti in economia
3. Procedure aperte con pubblicazione del bando
4. Procedure negoziate senza pubblicazione del bando
5. Affidamenti per servizi analoghi
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Nello specifico le procedure di cui al punto 1 e 2 sono normalmente utilizzate per le
necessità attinenti il funzionamento dell’Ufficio per la Realizzazione del Piano Straordinario
di Telerilevamento (di seguito URPST) e per l’acquisto della dotazione informatica ed
infrastrutturale necessaria alla pubblicazione delle banche dati.
Le procedure elencate nei restanti punti sono adottate, nel rispetto tassativo delle
previsioni legislative vigenti, per la realizzazione delle attività fondamentali previste dal
Piano Straordinario di Telerilevamento.
Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale
Come previsto dall’art. 8 dell’Accordo di Programma Quadro, il Ministero nella
qualità di soggetto attuatore e coordinatore dell’iniziativa doveva provvedere alla costituzione
dell’URPST.
A seguito della definizione del fabbisogno, normalmente su base annuale, nel corso
degli anni tramite procedure comparative è stato assunto, a vario titolo, personale con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa e autonomo.
Il personale viene selezionato su base curriculare e colloquio comparativo, come
previsto dal Dlgs.165/2001 e dalle vigenti circolari in materia del Dipartimento della
Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è stata inserita per ogni singolo
rapporto acceso la verifica dei requisiti accademici, d’idoneità morale e di incompatibilità con
altri incarichi (in questo caso mediante introduzione di una specifica clausola nel rapporto
contrattuale).
Misure di mitigazione del rischio
Le misure adottate per la mitigazione del rischio rispetto alla scelta del contraente
nell’affidamento di lavori, forniture e servizi e ai concorsi e prove selettive per l’assunzione
del personale, consistono in generale nel prevedere:
1. il principio di rotazione degli incarichi di RUP e del personale, dirigente e non, coinvolto
nelle fasi o procedure a rischio;
2) che i componenti delle Commissioni e gli esperti in genere, nominati prevedendo un
elevato grado di innovazione e rotazione, sottoscrivano apposita dichiarazione di
insussistenza di una delle previste cause di incompatibilità e inconferibilità, nonché di
non trovarsi in situazioni di interessi di natura economica, personale o professionale in
conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, con l’ulteriore impegno a non
assumere, nei tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, rapporti di dipendenza,
collaborazione o consulenza con imprese o soggetti privati coinvolti a vario titolo nelle
procedure.
Con riguardo alla scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi si è
previsto:
47
1) di acquisire una dichiarazione da parte del legale rappresentante di impresa prescelta e
incaricata che nella stessa azienda non presta la propria opera alcun collaboratore (anche
autonomo), in servizio nella medesima struttura del Ministero anche nel triennio
precedente alla stipula;
2) di adottare procedure di scelta del contraente con la massima pubblicità e trasparenza
possibile:
nelle procedure negoziate, ove possibile, invitando un numero superiore di soggetti a
quelli previsti dal Dlgs. 163/06 e s.m.i..
nelle procedure aperte pubblicizzando in via telematica il bando anche presso siti
diversi da quello istituzionale.
3) di informare obbligatoriamente gli organi di coordinamento dell’Amministrazione
nonché il Segretariato Generale dei procedimenti da adottarsi, ivi inclusi quelli “in
economia” o “senza previa pubblicazione di bando”, al fine di consentire il puntuale
monitoraggio delle iniziative;
4) nel caso del PST, di rafforzare il ruolo del Tavolo Tecnico Paritetico al fine di
condividere il procedimento di scelta ed avanzamento del Piano con tutti gli attori
coinvolti;
5) nel caso delle iniziative a valere sul PON SICUREZZA SUD a richiedere alla
competente autorità di Gestione la valutazione delle procedure da bandirsi, sia in fase
preliminare che in sede di attuazione, e la relativa approvazione, come previsto dai
regolamenti in materia.
Con riguardo ai concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale si prevede
altresì di:
1) rafforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti e in relazione a tutte le diverse
fasi della procedura selettiva mediante il sito internet istituzionale e quello del progetto
(www.pcn.minambiente.it);
2) informare i collaboratori (anche autonomi) sugli obblighi di riservatezza ed autonomia
derivanti dall’impiego nelle attivita’ progettuali come previsto dalla L.190/2012;
3) nelle procedure di selezione del personale pubblicizzare in via telematica il bando anche
presso siti diversi da quello istituzionale o tramite gli account social media del Ministero.
Occorre evidenziare come, allo stato, non risultino situazioni di conflitto di interesse o
di potenziale commistione tra chi svolge potere autoritativo o negoziale e chi è stato
destinatario di provvedimenti di carattere economico. Non risultano, altresì, procedure a
carico di chi ricopre tali cariche.
Risulta, inoltre, utile evidenziare come la tecnicità della materia trattata sia
nell’ambito del Geoportale Nazionale sia, a maggior ragione, nel Piano Straordinario di
Telerilevamento caratterizza puntualmente i soggetti che nel mercato possono offrire
determinati servizi all’Amministrazione.
Da ultimo è opportuno considerare come la natura progettuale, limitata ad un ambito
temporale predefinito delle iniziative rende quasi “naturale” l’avvicendamento di personale.
48
Cionondimeno la rotazione del personale va osservata, ricorrendone le condizioni, per i
dipendenti dell’Amministrazione preposti a ruoli o funzioni necessarie (ad es. il RUP).
3.5. Direzione Generale per la tutela del Territorio e delle Risorse Idriche
Finanza controllo interno e supporto
Tra i procedimenti amministrativi di competenza della Divisione l’attività mappata ai
fini della valutazione del rischio corruzione è quella relativa ai contratti riguardanti
l’acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Direzione generale. L’esigua entità
delle risorse, le modalità di acquisto, normate dalla legge, tramite il ricorso al MEPA, nonché
l’obbligo di trasparenza con la pubblicazione di tutti i contratti stipulati, rendono di fatto
minimo il rischio in esame.
Per tutte le altre attività di competenza relative a gestione di procedure di bilancio e a
gestione amministrativa del personale, si ritiene che non presentino fattori di rischio, essendo
regolate dalla legge, da circolari MEF e dal CCNL.
Pianificazione, attuazione e monitoraggio degli interventi
La Divisione II segue le varie fasi istruttorie, di stipula e di monitoraggio degli
Accordi di Programma e/o degli Accordi di Programma Quadro in materia di Bonifiche,
Rifiuti, Acque con risorse sia di titolarità di questo Ministero sia di titolarità delle Regioni o
degli Enti locali territorialmente interessati.
In particolare, per quanto attiene alla definizione degli Atti di programmazione
negoziata, si precisa che le attività si articolano nelle seguenti fasi:
istruttoria e definizione degli atti generali di programmazione delle risorse finanziarie
assegnate alla Direzione Generale TRI (es. provvedimenti di riparto nel rispetto dei
criteri predefiniti dal D.M. n.468/01);
istruttoria e predisposizione/condivisione dei testi ai fini della stipula di Accordi
(interlocuzione con Amministrazioni Centrali, Regioni ed Enti Locali, per
l’individuazione e condivisione degli interventi, segnalati dalle Regioni come prioritari
rispetto ad altre eventuali azioni da realizzare nei Siti, ai fini della più efficace tutela
della salute e dell’ambiente e, comunque, in coerenza con le priorità generali di cui al
Programma Nazionale di Bonifica);
procedure per l’inoltro degli Atti agli Organi di Controllo ai fini delle prescritte
registrazioni, ove richieste.
Trattandosi di procedimenti aventi ad oggetto Atti di programmazione negoziata tra
Pubbliche Amministrazioni, vincolati da leggi di settore nonché da specifici atti
amministrativi (regolamenti, direttive), i relativi provvedimenti di adozione sono sottoposti al
controllo della Corte dei Conti ai fini della prevista registrazione di legge.
49
Per quanto attiene il processo afferente al monitoraggio degli Accordi in parola,
finalizzato alla verifica dell’avanzamento fisico e finanziario degli interventi, si precisa che
sono monitorati nell’ambito del Sistema Gestione Progetti (SGP), gestito dal Ministero dello
Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica. Il predetto
Sistema, mediante l’inserimento di dati tecnici ed economici e la generazione di report,
consente la costante verifica dello stato di attuazione dell’Atto monitorato attraverso la
verifica di “schede di rilevazione” compilate dalle Regioni sottoscrittrici degli Accordi,
corredate da apposite attestazioni concernenti la veridicità dei dati forniti. Le predette schede
permettono di rilevare l’evoluzione dell’iter procedurale nonché l’avanzamento finanziario
delle attività disciplinate nell’Accordo di riferimento.
Si rappresenta, inoltre, che il Ministero provvede all’istruttoria ed alla stipula degli
Accordi di Programma Quadro e degli Accordi di Programma, demandando agli Enti Locali
competenti l’effettiva realizzazione degli interventi e l’effettiva gestione delle risorse.
Tutto ciò premesso, si evidenzia che dall’analisi dei processi mappati non si ritiene
necessario formulare una proposta di ulteriori misure di prevenzione rispetto a quelle esistenti
che prevedono tra l’altro la pubblicizzazione degli atti ai sensi del Dlgs. n. 33/2013.
Bilancio idrico e utilizzo delle risorse
Procedimenti esaminati.
Concessioni di derivazione d’acqua da corpi idrici a carattere internazionale, condivisi
con Stati esteri confinanti.
L’attività della Divisione IV, una volta acquisito il preliminare assenso dell’autorità
dello Stato estero confinante, si limita all’emissione del provvedimento finale, essendo
l’attività istruttoria interamente affidata all’ Amministrazione regionale competente per
territorio, la quale - a sua volta – è tenuta ad acquisire il parere vincolante dell’Autorità
di bacino in ordine agli aspetti connessi al bilancio idrico ed al rispetto del deflusso
minimo vitale. Peraltro la procedura istruttoria è dettagliatamente disciplinata dal T.U.
sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/1933;
Ri-perimetrazione dei bacini imbriferi montani (B.I.M.) e della ripartizione tra i
Comuni beneficiari del gettito dei sovra canoni.
I criteri da seguire per lo svolgimento di tale procedimento furono stabiliti in modo
dettagliato negli anni ‘60, a seguito delle due sentenze della Corte di Cassazione che
avevano annullato i precedenti decreti di perimetrazione proprio a causa della eccessiva
discrezionalità dalla quale risultavano ispirati. La legge 959/1953 prevede, inoltre, che
sulla ipotesi di perimetrazione vada acquisito il parere obbligatorio e vincolante del
Consiglio Superiore dei LL.PP;
Aggiornamento biennale all’indice ISTAT della misura del sovracanone BIM.
L’attività della Div. IV si limita alla predisposizione del Decreto direttoriale, prendendo
atto del valore dell’incremento dei prezzi al consumo formalmente comunicato
dall’ISTAT su richiesta dell’Amministrazione.
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Nessuno dei tre procedimenti amministrativi si presenta a rischio di corruzione in
quanto non sussiste discrezionalità dell’ufficio.
Gestione integrata del ciclo dei rifiuti
Vengono analizzati i procedimenti che si concretizzato con decreti che ampliano la
sfera giuridica dei destinatari. Al fine di ridurre il rischio corruzione, vengono adottate
misure per realizzare la rotazione del personale e comunque coinvolgere nei procedimenti più
funzionari, assicurando comunque la continuità dell’azione amministrativa.
I procedimenti analizzati sono:
Procedimento di riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione degli imballaggi
ex art. 221, comma 5, del D.lgs. 152/06 in cui La Divisione VI, subentrata nelle competenze
svolte dall’Osservatorio nazionale sui rifiuti, con il compito di effettuare l’istruttoria e di
emanare il provvedimento di riconoscimento.
Il procedimento di riconoscimento, che si avvia con la presentazione dell’istanza di
riconoscimento presentata da un produttore di imballaggi, è “plurifasico” e si articola in una
prima fase volta ad accertare idoneità del sistema proposto, basandosi su un’analisi
prevalentemente documentale, a cui fa seguito una verifica concreta sull’effettiva operatività
dello stesso.
Generalmente la conclusione del procedimento è preceduta da una o più riunioni
istruttorie, alle quali sono invitate a partecipare le parti del procedimento. Questa fase tende a
risolvere le eventuali antinomie emerse durante l’istruttoria ed a garantire anche il confronto
tra i soggetti portatori di interessi contrastanti sugli aspetti del funzionamento del sistema.
Sino ad ora, per le attività volte a verificare l’effettivo funzionamento del sistema la
Direzione si è avvalsa di ISPRA.
Il provvedimento conclusivo è supportato da una relazione descrittiva dell’istruttoria
svolta e delle valutazioni effettuate.
Procedimento di riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti di beni
in polietilene ex art. 234, del Dlgs 152/06 per il quale, mancando il dato normativo relativo
al procedimento e ai criteri da assolvere per il suddetto riconoscimento pare essere
ragionevole l’applicazione analogica delle modalità istruttorie utilizzate dal Ministero per il
riconoscimento del sistema autonomo di gestione dei rifiuti di imballaggio.
Procedimento di riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione degli oli e grassi
vegetali e animali esausti ex art. 233, comma 9, del Dlgs 152/06 con cui gli operatori stessi
devono richiedere all'Autorità di cui all'art. 207, il riconoscimento del sistema adottato.
Intervenuta la abrogazione della suddetta Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti, la Divisione VI, subentrata nelle suddette competenze, svolge l’istruttoria e emana
il provvedimento di riconoscimento.
51
La conclusione del procedimento può essere preceduta da riunioni di natura istruttoria
ispirate al principio della partecipazione, con le quali si acquisiscono elementi per superare le
eventuali antinomie emerse durante l’istruttoria.
Sino ad ora non vi è stato alcun riconoscimento.
Il provvedimento conclusivo è supportato da una relazione descrittiva dell’istruttoria
svolta e delle valutazioni effettuate.
Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dagli artt. 221, 233, 234 (nomina del
responsabile del procedimento, interruzione o sospensione per esigenze d’integrazione
istruttoria, comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ed altro), si
applicano le norma previste dalla legge sul procedimento amministrativo.
Bonifiche e risanamento
I principali procedimenti esaminati sono i seguenti:
“Istruttorie tecniche e predisposizione decreti di approvazione progetti di bonifica”;
“Istruttorie tecniche e predisposizione decreti di perimetrazione e/o riperimetrazione”.
Per entrambi i procedimenti, l’attività viene realizzata attraverso le Conferenze di
Servizi, convocate in base all’art. 14, commi 1 e 2, della legge 241/1990, per effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.
Sono posti all’esame della Conferenza :
i piani di caratterizzazione e i progetti di messa in sicurezza/bonifica riguardanti aree e
terreni compresi all’interno del perimetro dei SIN. Gli interventi riguardano le matrici
ambientali suolo, sottosuolo e acque di falda che, all’esito della caratterizzazione e dell’
analisi di rischio sono risultati contaminati. L’istruttoria dei progetti si avvale di un
gruppo tecnico di supporto della Direzione generale e, ai sensi dell’art. 252 del Dlgs
152/06 e s.m.i., anche di ISPRA, ARPA e ISS, ,. I progetti di messa in
sicurezza/bonifica, esaminati in Conferenza di Servizi istruttoria e ritenuti approvabili in
Conferenza di servizi decisoria, vengono approvati con decreti dell’amministrazione.
su richiesta della Regione interessata, con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il
perimetro dei siti di interesse nazionale. La riperimetrazione è oggetto di Decreto del
Ministero dell’Ambiente all’esito di apposita Conferenza di Servizi.
La Divisione ha competenze anche in merito agli interventi di dragaggio effettuati in
aree portuali e marino-costiere ricadenti all’interno dei Siti di Interesse Nazionale (art.5bis
della legge n. 84 del 28 gennaio 1994 - “Riordino della legislazione in materia portuale”,
come modificata dall’art. 48 della legge n. 27/2012 e dal successivo D.L. n. 68 del
231/06/2013). In particolare:
- l’Autorità Portuale o, laddove non istituita, l’Ente competente, ovvero il concessionario
dell’area demaniale, trasmette il progetto di dragaggio al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti ed al MATTM;
52
- il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con proprio decreto, approva il progetto di
dragaggio sotto il profilo tecnico economico entro trenta giorni dal ricevimento e trasmette
suddetto decreto al MATTM;
- il Ministero dell’ambiente entro trenta giorni dal ricevimento del decreto di cui al
precedente punto b), approva in via definitiva il progetto di dragaggio;
Nel caso in cui il progetto di dragaggio comprenda anche il progetto delle strutture di
contenimento dei fanghi non comprese nei provvedimenti di rilascio della VIA dei Piani
Regolatori Portuali di riferimento, il decreto di approvazione del MATTM dovrà essere
rilasciato previo parere della commissione di cui all’art. 8 del D.Lgs 152/2006
(assoggettabilità del progetto alla VIA)
Il decreto di approvazione del MATTM produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7
dell’art. 252 del D.Lgs 152/2006.
L’iter istruttorio dei progetti può essere così sintetizzato:
il soggetto obbligato (proponente) trasmette l’elaborato al MATTM;
l’elaborato viene esaminato dai tecnici della Divisione che, sulla base dei contenuti degli
elaborati, valutano, congiuntamente al Dirigente della Divisione la necessità di richiesta
di supporto tecnico da parte della Struttura di Assistenza Tecnica della Direzione, di
ISPRA, di ISS e di ARPA (per i profili di competenza); al fine di garantire tempi certi
per il perfezionamento dell’istruttoria, ISPRA viene chiamata ad esprimersi
congiuntamente alla Struttura di Assistenza Tecnica della Direzione Generale,
nell’ambito di sedute convocate settimanalmente;
all’acquisizione delle valutazioni e dei pareri necessari, gli elaborati vengono discussi in
sede di Conferenza di Servizi istruttoria per garantire il contraddittorio con le parti
interessate ed acquisire i pareri di tutti gli enti pubblici interessati dal procedimento;
in una successiva Conferenza di Servizi decisoria vengono valutati, ai fini
dell’approvazione e sulla base degli esiti dell’istruttoria condotta, gli elaborati progettuali
soggetti ad approvazione ai sensi dell’art.242 del Dlgs 152/06 e s.m.i. (piani di
caratterizzazione, analisi di rischio e relativi monitoraggi, progetti di messa in sicurezza
operativa o permanente, progetti di bonifica)
i progetti di bonifica vengono approvati con decreti dell’Amministrazione
In riferimento al rischio di corruzione si rileva quanto segue:
la portata economica degli esiti dei procedimenti in alcuni casi è estremamente rilevante;
i soggetti interessati dalle decisioni possono avere notevole capacità di pressione sia
economica, sia politica.
l’emissione dei pareri da parte della Struttura di Assistenza Tecnica della Direzione e
degli enti tecnici di supporto (prevalentemente ISPRA e ISS) è intrinsecamente affetta da
un margine di discrezionalità a rischio corruzione. Tale rischio, per ISPRA e ISS, è
accentuato a causa dalla facoltà da parte degli istituti di sottoscrivere convenzioni
onerose con soggetti obbligati/interessati dai procedimenti di bonifica per attività di
progettazione e/o consulenza. E’ pertanto necessario gli istituti che valutino con
53
attenzione eventuali situazioni di conflitto di interessi nella sottoscrizione di atti
convenzionali con soggetti terzi;
per quanto riguarda il Ministero dell’Ambiente, al fine di ridurre il rischio corruzione
delle sopra specificate attività, vengono adottate le seguenti misure:
a) nei procedimenti vengono coinvolti più funzionari secondo il principio di rotazione,
assicurando comunque la continuità dell’azione amministrativa;
b) ai componenti della Struttura Tecnica di Assistenza viene richiesto il rispetto della
clausola di astensione dalla valutazione dei progetti nel caso di sussistenza di
potenziali situazioni di conflitto di interessi;
c) le potenziali situazioni di conflitto di interessi che riguardano ISS e ISPRA vengono
segnalate agli istituti caso per caso. Si deve però evidenziare che la valutazione
preventiva di eventuali condizioni di incompatibilità di incarichi rispetto ai compiti
istituzionali assegnati agli istituti in tema di bonifiche è demandata agli istituti stessi,
nell’ambito della propria autonomia tecnico-amministrativa;
d) nei modelli degli atti, provvedimenti e accordi istituzionali si prevedono specifiche
clausole volte a garantire l’osservanza delle disposizioni sulla prevenzione della
corruzione e sulla trasparenza ed integrità degli atti da parte degli Enti e Soggetti
coinvolti e/o destinatari di finanziamenti a cura e/o a carico del Ministero.
In ogni caso le determinazioni conclusive vengono sempre assunte in sede di
Conferenza di Servizi, alla quale partecipa una platea di soggetti pubblici e privati portatori di
interessi differenziati. La condivisione delle valutazioni istruttorie abbassa di fatto il rischio
corruzione.
Si evidenzia inoltre che, a partire dal mese di marzo 2014, tutti gli atti relativi a
conferenze di servizi, decreti, tavoli e riunioni tecniche, audizioni di aziende, dati e
informazioni ambientali di rilievo in tema di bonifiche sono resi pubblici sul sito internet del
MATTM alla seguente pagina http://www.bonifiche.minambiente.it/, accessibile anche dalla
apposita sezione “Trasparenza” del sito.
I procedimenti di competenza della Divisione VII si concretizzato con provvedimenti
che ampliano la sfera giuridica dei destinatari e hanno effetti economici immediati. La
valutazione complessiva del rischio viene stabilita nel valore pari a 3).
Contenzioso e danno ambientale
L’attività svolta riguarda principalmente la gestione del contenzioso di competenza
della direzione, attività regolata dalla legge nazionale e comunitaria e da sentenze della
magistratura.
Ai fini della stipula delle transazioni, le somme da corrispondere per il risarcimento
del danno ambientale sono liquidate sulla base dei criteri generali stabiliti dagli Accordi di
programma stipulati tra il Ministero dell'Ambiente, le Regioni e gli enti territoriali, per la
bonifica e la riparazione delle risorse naturali nei siti inquinati di interesse nazionale.
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Detti Accordi prevedono una stima generale dei costi per la realizzazione delle opere
di messa in sicurezza e di bonifica e del danno ambientale per le matrici ambientali coinvolte.
I criteri di liquidazione del danno ambientale previsti dagli Accordi di programma
citati sono stati fatti salvi dall’art. 2 comma 5 del DL n. 208/2008, come modificato dalla
legge di conversione n.13/2009 che in tal modo li ha normati.
Sul concreto piano operativo, per l’applicazione di detti criteri e la conseguente
liquidazione del danno ambientale, questa Amministrazione si avvale dell’ISPRA e può
avvalersi della SOGESID Spa.
Per la liquidazione di danni ambientali che non rientrano nel campo di applicazione
dei suddetti accordi di programma, la Direzione si avvale del supporto tecnico dell’ ISPRA.
In tali evenienze, in applicazione della Direttiva 2004/35/UE, si privilegia
l’individuazione delle misure di ripristino necessarie con la precisazione della corrispondente
valutazione economica, oltre alle spese sostenute per l’istruttoria.
In tale ambito, al fine di contenere ogni possibile rischio connesso al ruolo esclusivo
dell’ISPRA in sede di supporto tecnico per la determinazione del danno ambientale, la
Direzione elaborerà, entro la fine del corrente anno, una proposta che consenta al Ministero di
potersi avvalere, a rotazione e/o a sorteggio, anche di Strutture specializzate di Università,
Enti Pubblici di Ricerca per le attività di assistenza e supporto tecnico-scientifico.
La Direzione Generale intraprenderà iniziative per portare a conoscenza dei
consulenti l’obbligo di astensione, le conseguenze scaturenti dalla sua violazione ed i
comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.
Il dovere di astensione in relazione a ipotesi di conflitto di interesse nell’area in esame
si dovrà sostanziare nell’obbligo di esimersi dall’assumere incarichi di consulenza tecnica in
tutti i procedimenti per i quali i soggetti avranno svolto funzioni di assistenza per la scrivente
amministrazione.
In ogni caso i suddetti esperti devono sottoscrivere l’apposita dichiarazione di
insussistenza di una delle previste cause di incompatibilità e inconferibilità, nonché di non
trovarsi in situazioni di interessi di natura economica, personale o professionale in conflitto
con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, con l’ulteriore impegno a non assumere, nei
tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, rapporti di dipendenza, collaborazione o
consulenza con imprese o soggetti privati sottoposti a procedure di accertamento.
SISTRI
La Direzione Generale si occupa della gestione del Sistema informatico per la
tracciabilità dei rifiuti per trasferimento dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
Le attività ineriscono lo studio del sistema per verificarne le possibili semplificazioni
e ottimizzazioni da condividere con le Associazioni rappresentative degli utenti, costituite in
un tavolo di lavoro presso il Gabinetto del Ministro, con l’Agenzia per l’Italia Digitale,
l’ISPRA e la società Selex SE.MA.
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La gestione del rapporto contrattuale, così come modificato per effetto delle
sopravvenienze normative è gestita con il supporto di un responsabile unico del
procedimento.
Al fine di garantire eventuali rischi di corruzione sarà attuato il turn over nella
gestione delle funzioni del responsabile unico del procedimento.
Rischio geologico e difesa del suolo
Il processo di finanziamento degli interventi volti alla mitigazione del dissesto
idrogeologico, finanziati nell’ambito degli Accordi di Programma sottoscritti con le Regioni
coinvolte, nasce dal dettato dell’art. 17 della Legge 26 /2010 e dall’art.1, comma 240 della
legge finanziaria 2010.
Il comma 1 dell’art. 17 citato prevede che venga nominato un Commissario
straordinario delegato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,
che in veste di soggetto attuatore segua le fasi di relative alla realizzazione degli interventi
per ciascuna Regione.
Il comma 2 del medesimo articolo, prevede che le attività relative alla
programmazione siano proprie del Ministero dell’Ambiente che vi provvede, fatte salve le
competenze del Dipartimento della Protezione Civile e previo parere delle Autorità di bacino
territoriali, in concerto con le Regioni.
Sulla base del richiamato articolo della finanziaria 2010, la programmazione delle
risorse avviene tramite Accordo di programma con la Regione, sentito il Dipartimento della
protezione civile e le Autorità di bacino interessate.
Con il D.L. 91/2014 (art. 10) il legislatore ha previsto il subentro del Presidente della
regione, al Commissario straordinario delegato , relativamente al territorio di competenza
L’indice di rischio corruzione risulta essere “3”. Trattandosi di Atti di
programmazione negoziata tra Pubbliche Amministrazioni, vincolati da leggi di settore, gli
atti adottati sono sottoposti al controllo della Corte dei Conti ai fini della prevista
registrazione di legge.
Relativamente alla fase programmatoria, di competenza di questo Ministero, si
possono individuare generici fattori di rischio corruzione rispetto alla possibilità della
soggettiva attribuzione delle priorità degli interventi rispetto alla possibilità di erogare il
finanziamento, considerato che la fase di valutazione tecnica e amministrativa preliminare
viene istruita dalle Amministrazioni proponenti.
Comunque, al fine di evitare i possibili fattori di rischio sopra descritti, si è avviata una
procedura di inserimento dei dati relativi agli interventi per i quali è richiesto il
finanziamento, su sistema informatizzato on line, da parte dei soggetti pubblici accreditati,
secondo criteri trasparenti e condivisi.
Inoltre, nei modelli degli atti, provvedimenti e accordi di programma si prevedono specifiche
clausole volte a garantire l’osservanza delle disposizioni sulla prevenzione della corruzione e
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sulla trasparenza ed integrità degli atti da parte degli Enti e Soggetti coinvolti e/o destinatari
di finanziamenti a cura e/o a carico del Ministero.
3.6. Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia
La Direzione ha provveduto ad effettuare la mappatura dei procedimenti ritenuti a
rischio di corruzione e la successiva valutazione del rischio di possibile corruzione secondo
la terminologia utilizzata dalla normativa vigente.
Accordi internazionali
Programmi e progetti di cooperazione bilaterale ambientale avviati nei Paesi in via
di sviluppo, con particolare riferimento ai Paesi dell’America Meridionale (Messico e
Brasile), alla Cina, all’India, all’Iraq, ai Paesi dei Balcani (Albania e Montenegro) e con i
Paesi del Nord Africa (Tunisia).
Tali programmi sono finalizzati in particolare a:
attività di capacity building a favore delle amministrazioni locali coinvolte nella
definizione ed attuazione di politiche in campo ambientale, mediante il trasferimento di
competenze dall’Italia ed il training dei quadri e ella futura classe dirigenziale;
trasferimento di know-how e tecnologie per il risparmio e l’efficienza energetica, per lo
sfruttamento del potenziale locale di produzione di energia da fonti rinnovabili, per la
prevenzione e il controllo dell’inquinamento, nonché per la gestione nazionale ed il
recupero delle risorse naturali;
promozione di uno sviluppo economico sostenibile nel lungo periodo tramite l’adozione
di un approccio integrato alla problematica dei cambiamenti climatici e alla gestione
delle risorse naturali;
individuazione e sviluppo di progetti nell’ambito del Clean Development Mechanism del
Protocollo di Kyoto.
In linea di continuità con l’azione già intrapresa sin dal 2007, la DG ha sottoscritto la
collaborazione con l’Istituto per il Commercio Estero (ora Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - in gestione transitoria ex Legge
214/2011) atto a favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
In ambito multilaterale la DG ha proseguito il sostegno delle bioenergie nell’ambito
delle iniziative internazionali promosse dalla FAO, nonché la partecipazione ai programmi
avviati in collaborazione con il REC (Regional Environmental Center), l’UNIDO, l’UNEP e
World Bank.
Descrizione delle procedure
I programmi di cooperazione internazionale bilaterale, sviluppati nell’ambito delle
Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, avviati con i suddetti nei Paesi in via di
sviluppo sono oggetto di Accordi (Memorandum of Understading) sottoscritti con i Paesi
beneficiari che ne costituiscono il quadro giuridico di riferimento e dettano le procedure e
regole da seguire in fase di attuazione.
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Nello specifico le modalità di erogazione dei contributi sotto forma di “grant” a
favore dei paesi beneficiari, sono stabilite negli Accordi. Più precisamente sono determinati:
gli obiettivi del programma e relative linee di attività, la tempistica nella presentazione ed
approvazione della reportistica tecnico contabile finalizzata ad analizzare lo stato di
avanzamento dei progetti, le procedure di selezione pubblica dei soggetti attuatori degli
interventi sul territorio del Paese beneficiario (Bid international), l’istituzione di Comitati
congiunti per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti.
I Programmi in ambito multilaterale sono stati attuati mediante Accordi a cui si
applicano le regole ONU o Banca Mondiale.
Analisi dei fattori di rischio
Le attività sono coordinate dalle entità statuali riceventi (Ministeri ed enti pubblici
locali) che sovraintendono alle esecuzione delle attività previste dagli Accordi sulla base
della normativa nazionale del Paese ricevente e dal Diritto e consuetudine internazionale.
Misure di prevenzione della corruzione
Per le attività in essere sono previste azioni di monitoraggio fisico e finanziario che,
per le attività future, si rafforzeranno con specifiche reportistiche atte ad assicurare la
massima trasparenza e pubblicità delle procedure attuative e delle informazioni relative alla
parità di trattamento dei soggetti pubblici e privati chiamati all’implementazione dei
programmi di cooperazione.
La direzione generale provvede a rispettare i previsti obblighi di pubblicazione degli
Accordi internazionali, tradotti in lingua italiana, sul sito internet istituzionale nella Sezione
Amministrazione Trasparente e procederà al suo eventuale completamento assicurando un
continuo aggiornamento dei relativi dati e risultanze procedurali, curando che i modelli di
stesura di tali accordi prevedano apposite clausole volte a consentire al Ministero di disporre
dei dati necessari ad assicurare tali obblighi di evidenza pubblica e di pubblicità, trasparenza
ed integrità degli atti.
Bandi Fonti rinnovabili
Nel 2013, sono stati emanati i sottostanti Avvisi pubblici rivolti, rispettivamente, alle
imprese e agli enti pubblici.
Bando pubblico emanato, come da comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 21 del 25 gennaio 2013, destinato al finanziamento, attraverso una
procedura valutativa a sportello, di progetti per l’analisi dell’impronta di carbonio nel
ciclo di vita dei prodotti di largo consumo. Lo stanziamento complessivo è pari a €
4.850.000,00 a valere sul Fondo di cui all’art. 2, comma 322 della Legge 24 dicembre
2007, n.244 – capitolo 8407. Sono stati concessi finanziamenti, in regime di de minimis,
a 71 Aziende beneficiarie.
Comunicato pubblico rivolto agli Enti pubblici (le Amministrazioni Centrali dello
Stato, le Regioni, gli Enti Locali, le Aziende Ospedaliere Pubbliche, le Università e gli
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Enti Nazionali di Ricerca) per il cofinanziamento, attraverso una procedura valutativa a
sportello, di progetti con l’impiego di tecnologie per l’efficienza energetica e di fonti
rinnovabili, da realizzare su strutture edilizie di piena proprietà pubblica e destinate
esclusivamente ad uso pubblico. Lo stanziamento complessivo è pari a € 5.000.000 a
valere sul Fondo di cui all’art. 2, comma 322 della Legge 24 dicembre 2007, n.244 –
capitolo 8407. Sono stati ammessi a finanziamento 14 Enti.
In tema di energie rinnovabili, inoltre,in continuità con le attività avviate nell’ambito
delle risorse “carbon tax”, la DG ha proseguito nelle attività di gestione e monitoraggio
rispetto agli interventi ancora attivi per l’anno 2013 e oggetto di finanziamento in esito a n.7
bandi pubblici.
Descrizione delle procedure
L’articolo 2, comma 322 della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per
la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge Finanziaria 2008) ha
istituito, a decorrere dall'anno 2008, un “Fondo per la Promozione delle Energie Rinnovabili
e dell’Efficienza Energetica – Solare Termodinamico” destinato a finanziare in favore di
Regioni ed Enti locali o di altri soggetti, pubblici o privati, interventi per la promozione delle
energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle
emissioni inquinanti e climalteranti, oltre che per la promozione di energia elettrica da solare
termodinamico.
Con successivo Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, prot. n. DSA/DEC/2008/166 del 2 aprile 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 8
aprile 2008, Reg. n. 3, Fog. 31, di attuazione dell’articolo 2, comma 322 della Legge
Finanziaria 2008 sono individuate le tipologie di intervento finanziabili.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del richiamato Decreto 166/2008, è stato
emanato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot.
SEC/DEC/2011/468 del 19 maggio 2011, registrato alla Corte dei Conti il 5 luglio 2011, Reg.
n. 11, Fog. 179, con cui sono state individuate le misure di utilizzo del suddetto Fondo e
disciplinate le relative modalità di attuazione.
Come stabilito nei sopra citati atti, l’individuazione degli interventi da attuare nel
settore privato avviene attraverso strumenti ad evidenzia pubblica quali la pubblicazione di
specifici bandi o manifestazioni di interesse e, pur sempre, nel rispetto della disciplina
europea in materia di Aiuti di Stato. A questo proposito, occorre, peraltro, evidenziare che, a
seguito di indicazioni ricevute dalla Corte dei Conti, la Direzione Generale ha emanato il
richiamato DM 468/2011, il quale prevede procedure “valutative a sportello” per
l’individuazione dei Beneficiari a valere del finanziamento riconosciuto sul Fondo in parola.
In osservanza a tale ultimo decreto, la Direzione Generale ha emanato il Bando
pubblico, a mezzo comunicato pubblicato sulla GURI, per il riconoscimento di un
cofinanziamento, nei limiti dettati dal regime “de minimis”, destinato allo sviluppo di
progetti per l’analisi dell’impronta di carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo,
ai fini della individuazione ed attuazione delle misure per la riduzione delle emissioni. Allo
59
stesso tempo, con le medesime modalità ha emanato il Comunicato pubblico rivolto ai
Soggetti pubblici per il finanziamento di interventi di riqualificazione energetica su edifici di
loro proprietà.
La procedura valutativa adottata è “a sportello”. Le istanze sono trasmesse via posta
elettronica certificata (PEC) e, ai fini dell'ammissione delle stesse nonché della definizione
del corretto ordine cronologico, fa fede la data e l’orario riportato nella ricevuta di
accettazione rilasciata dal provider di posta certificata dell’Impresa proponente e attestante il
momento della spedizione nonché i relativi destinatari.
La valutazione è condotta seguendo l’ordine di arrivo individuato come sopra esposto
e verificando la ricevibilità, ovvero il rispetto dei termini e delle modalità di ricezione nonché
l’ammissibilità in termini di completezza documentale e possesso dei requisiti.
Segnatamente alle istanze ammissibili, laddove si tratti di soggetti privati, sono
condotte, ai sensi dell’articolo 71 e 72 del DPR 445/2000, le verifiche tese ad accertare la
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza e relative ai requisiti morali dei titolari di
cariche sociali in seno alle medesime Aziende proponenti, nonché riguardanti la regolarità
contributiva e fiscale delle medesime Aziende. Inoltre, è richiesta ai soggetti privati, a cui è
riconosciuto il finanziamento, il deposito di apposita garanzia fidejussoria nei modi e nei
termini di cui all’art. 113 del Codice Contratti pubblici. Seppur i finanziamenti concessi siano
inferiori alle soglie di cui alla normativa antimafia, sono richieste le relative informazioni alle
competenti Prefetture.
Non da ultimo, l’Amministrazione, sempre sul Fondo, gestisce i sopra richiamati 7
Bandi pubblici emanati antecedentemente al DM 468/2011 e pervenuti alla Direzione a
seguito di riorganizzazioni ministeriali intervenute nel corso del tempo.
Analisi dei fattori a rischio
La procedura a sportello non consente margini di discrezionalità all’Amministrazione
nell’ammissione a finanziamento dei progetti presentati in quanto già il bando prevede dei
modelli di istanza in cui il potenziale aspirante deve declinare le informazioni tecniche
relative al progetto: la verifica consiste nello scrutinio formale della documentazione
pervenuta e della constatazione che le informazioni tecniche siano presenti e siano nel senso
richiesto dal bando. Non vengono espresse valutazioni di merito tecnico. Peraltro, le istanze
sono trasmesse via posta elettronica certificata e, ai fini dell'ammissione delle stesse nonché
della definizione del corretto ordine cronologico, fa fede la data e l’orario riportato nella
ricevuta di accettazione rilasciata dal provider di posta certificata dell’Impresa proponente e
attestante il momento della spedizione nonché i relativi destinatari.
La verifica è condotta, seguendo l’ordine di arrivo come sopra esposto, controllando
la ricevibilità, ovvero il rispetto dei termini e delle modalità di ricezione, nonché
l’ammissibilità in termini di completezza documentale e possesso dei requisiti contemplati.
Misure di prevenzione della corruzione
Oltre a quanto descritto nella parte procedimentale, in osservanza alle disposizioni di legge in
materia di trasparenza della PA, si è provveduto a pubblicare, sul sito istituzionale nella
60
Sezione Amministrazione Trasparente, gli elenchi dei beneficiari dei contributi e di cui se ne
assicura il costante aggiornamento.
L’Amministrazione ha provveduto a redigere un Vademecum, ad uso delle Aziende
beneficiarie, nel quale sono fornite istruzioni per la definizione delle rendicontazioni relative
alle spese effettivamente sostenute nella realizzazione del Progetto finanziato. Alla luce delle
modalità di rendicontazione dettate in tale sede, le Aziende devono trasmettere rendiconti
accompagnati da copia dei documenti giustificativi della spesa (fatture, cedolini…) oltre che
dei documenti giustificativi del pagamento (disposizioni di pagamento, estratto conto,…).
Tutto ciò pena il mancato riconoscimento delle spese.
Contributi per la promozione dei sistemi di gestione ambientale nelle Piccole e
Medie Imprese
A partire dal 2002, a seguito di un Protocollo stipulato in data 8 maggio 2002 tra il
Ministero e Confindustria, questa DG intraprende un’attività di promozione di Sistemi di
Gestione Ambientali (SGA) diretti alle Piccole e Medie Imprese (PMI).
Il Protocollo, finalizzato alla promozione della certificazione ambientale ISO 14001 e
Registrazione EMAS presso le Piccole e Medie Imprese, è finalizzato a dare un contributo
alla copertura di spese già sostenute
Tali agevolazioni sono finanziate in regime di aiuti “de minimis” dalla Misura 1 della
Programmazione per il 2002 del Fondo per lo Sviluppo Sostenibile (istituito con legge n.
388/2000, art. 109, e successive modifiche e approvato con Deliberazione del CIPE n. 63 del
2 agosto 2002). Il regime de minimis, ovvero senza obbligo di notifica alla Commissione
Europea in quanto le somme erogate non sono incidenti sulla concorrenza in modo
significativo, è attualmente disciplinato dal Regolamento UE della Commissione n.
1407/2013. E’ stato conseguentemente controllato dall’Amministrazione che le imprese
ammesse a beneficio non abbiano superato, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro di aiuti di
questo tipo. La dotazione iniziale di 12.500.000 € è stata ridotta a 6.950.000 €, per effetto
della riduzione della spesa pubblica intercorsa negli anni.
Descrizione delle procedure
Questo Bando è sottoposto a procedura a sportello e per la gestione di tutta l’attività è
stata istituita una Segreteria Tecnica incaricata di esaminare le domande, formulare giudizi di
ammissibilità e curare le comunicazioni con i soggetti interessati.
La somma è impegnata sul cap. 7982 (ex 7953) - EF di provenienza 2002 e quindi
attualmente i residui sono in regime di perenzione amministrativa. Il 30% di questo importo è
destinato su base annuale alle PMI operanti nel Mezzogiorno.
Analisi di fattori a rischio
A tale riguardo, si rileva che manca, di fatto, la discrezionalità nella scelta degli
interlocutori e che il conseguimento della registrazione/certificazione è garantita da una parte
terza (Ente Certificatore) responsabile della procedura sostenuta dalle Imprese per il
conseguimento della stessa.
61
Infine le spese eleggibili per il raggiungimento della registrazione / certificazione
sono regolarmente pagate dalla Azienda che ha inoltrato la domanda, ed autocertificate dal
responsabile della Società che ha fornito la prestazione, ai sensi del Dpr 445/2000.
Misure della prevenzione della corruzione
Ad ogni pubblicazione di decreto di ammissione a finanziamento corrisponde un
aggiornamento della pagina internet del Ministero dedicata al programma di agevolazione e
procederà al suo continuo aggiornamento.
Il Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio
Energetico” 2007–2013 (POI Energia)
Il POI Energia è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione della
Commissione C (2007) 6820 del 20 dicembre 2007, CCI 2007.IT.16.1.PO.002, nell’ambito
dei programmi cofinanziati dal FESR-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
La DG SEC, è stata designata nel maggio 2009, con apposita delega dell’Autorità di
Gestione, quale Organismo Intermedio (OI), per l’attuazione delle linee di azione connesse
agli interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad
uso pubblico, interventi di distribuzione del calore, attività trasversali di animazione e
assistenza tecnica.
Descrizione delle procedure
Il Programma, per la parte delegata al MATTM, viene attuato mediante:
affidamenti diretti ad Enti in house;
affidamenti diretti alle Associazioni di Comuni e Province;
Protocolli e Accordi con altre Amministrazioni centrali;
avvisi pubblici;
fondo di garanzia.
Le procedure ad evidenza pubblica sono adeguatamente pubblicizzate su GURI, sul
sito del Ministero, su quello apposito del Programma e sui giornali.
Tutti gli atti di impegno conseguenti sono sottoposti, a partire dal settembre 2010, al
controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti italiana.
Il Programma viene gestito secondo un SIstema di GEstione e COntrollo – SIGECO -
come previsto all’art. 71 del Reg. (CE) 1083/2006.
Analisi fattori a rischio
Gli interlocutori della Amministrazioni sono soggetti pubblici, Amministrazioni
centrali dello Stato, EE.LL., aziende ospedaliere e sanitarie, società in house, ecc., le quali
sono esse stesse le stazioni appaltanti per l’esecuzione del progetto ammesso a
finanziamento. Il Ministero non è soggetto attuatore di specifici progetti. Le istanze sono
presentate su modellistica predisposta dal Ministero in cui sono raccolte tutte le informazioni
necessarie. Inoltre a tali casi si applicano le regole comunitarie in particolare il regolamento
1083/2006. Sono previsti livelli di controllo sia all’interno dell’Autorità di gestione che da
62
parte dell’Uver (MISE-DPS) e dagli organismi comunitari compresa la Corte dei conti
europea.
Misure di prevenzione della corruzione
Sono obbligatoriamente attuati diversi livelli di controllo, in particolare, di I livello,
nell’ambito dello stesso organismo intermedio, consistente in verifiche desk sul 100% della
spesa e in loco a campione, di II livello, realizzato dall’Autorità di audit del Programma
(UVER DPS), consistente in verifiche sul sistema di gestione e controllo assunto
dall’Organismo intermedio e audit amministrativo-contabili sui singoli progetti.
Possono poi essere attuati nell’arco dell’intera programmazione audit della Commissione
europea e della Corte dei Conti europea, consistenti in verifiche amministrativo contabili e
procedurali sulle operazioni cofinanziate o audit di performance.
Sul piano organizzativo si prevede la separazione tra i compiti di programmazione e
monitoraggio da quelli di gestione delle procedure.
Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei
gas ad effetto serra (art. 1 comma 1110-1115 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 –
Legge Finanziaria 2007).
In applicazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1110, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 è stato attivato il Fondo rotativo per Kyoto, che prevede la
concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di interventi in grado di
dare un contributo alla riduzione delle emissioni dei gas serra in atmosfera. Il tasso di
interesse applicato è pari allo 0,5 %.
Il Fondo è regolato dal Decreto attuativo del 25 novembre 2008, pubblicato sulla
GURI n.92 del 21 aprile 2009 reso operativo dalla circolare del 16 febbraio 2012 e pubblicata
sulla GURI del 1 marzo 2012.
I potenziali soggetti beneficiari del Fondo comprendevano imprese (tra cui ESCo –
Energy Service Company), soggetti pubblici, persone fisiche, condomini e persone giuridiche
private.
Per la gestione delle risorse, è stato aperto il conto infruttifero n. 25036 presso la
Tesoreria Centrale, intestato a “M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06” e sul quale è abilitato
ad operare Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) quale soggetto deputato, alla gestione del
Fondo.
Descrizione delle procedure
La procedura adottata è di tipo a sportello, la ricezione delle domande e la loro
elencazione cronologica è effettuata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP).
L’istruttoria è articolata in tre fasi distinte e consequenziali cioè l’istanza affinché
possa essere ammessa a finanziamento deve superare tutte le fasi istruttorie: al mancato
superamento di una di esse ne consegue il diniego.
63
Istruttoria preliminare effettuata da CDP che verifica: corretta compilazione della
domanda; completezza documentale della domanda, con tutti i suoi allegati
correttamente compilati; sussistenza della disponibilità delle risorse;
Istruttoria tecnica che consiste nella verifica inerente la validità tecnica del progetto
presentato e nella relativa ammissibilità e congruità dei costi presentati. E’ svolta da
un’apposita Commissione di valutazione, istituita presso la Direzione Generale per lo
sviluppo sostenibile, il clima e l’energia del Ministero ambiente e composta da 4
componenti del Ministero dell’ambiente (3 effettivi + un supplente) e 3 componenti del
Ministero per lo sviluppo economico (2 effettivi + un supplente), la commissione basa le
sue valutazioni sulle verifiche tecniche effettuate da una segreteria tecnica composta da
componenti dei citati ministeri e da funzionari dell’Ente per le Nuove tecnologie
l’Energia e l’Ambiente (ENEA);
Istruttoria economico-finanziaria effettuata da CDP al fine di: verificare la conformità
dei valori dei parametri di affidabilità economico-finanziaria e la compatibilità degli
stessi rispetto alla somma degli importi dei finanziamenti richiesti; acquisire la
dichiarazione di impegno al rilascio della fideiussione bancaria; verificare la sussistenza
della disponibilità delle risorse.
Segnatamente alle istanze ritenute meritevoli di interesse, laddove si tratti di soggetti
privati e preliminarmente all’ammissione a finanziamento, sono condotte, ai sensi
dell’articolo 71 e 72 del DPR 445/2000, le verifiche tese ad appurare la veridicità delle
dichiarazioni rese in sede di istanza e relative ai requisiti morali dei titolari di cariche sociali
in seno alle medesime Aziende proponenti, nonché riguardanti la regolarità contributiva e
fiscale delle medesime Aziende. Sono, inoltre, richieste le relative informazioni alle
competenti Prefetture rispetto ai sopra menzionati titolari di cariche.
Le attività successive all’ammissione al finanziamento agevolato sono curate dalla
CDP in qualità di ente deputato alla gestione del fondo presso la quale il fondo è istituito. La
stipula dei contratti di finanziamento, oltre che le erogazioni, sono gestite da CDP, previo
nulla osta del Ministero.
Analisi dei fattori di rischio
La procedura a sportello non consente discrezionalità dell’Amministrazione
nell’ammissione a finanziamento dei progetti presentati; peraltro, ai fini della definizione del
corretto ordine cronologico, fa fede la data e l’orario di prenotazione del singolo potenziale
beneficiario attraverso l’applicativo web gestito dal Cassa Depositi e Prestiti (apposito link è
anche sul sito istituzionale), a cui lo stesso accede attraverso credenziali personali.
L’istruttoria è condotta, nelle modalità sopra descritte, seguendo l’ordine di arrivo
determinato nelle modalità sopra esposte. Nella valutazione tecnica la segreteria tecnica
prima e poi la commissione verificano che quanto riportato dagli aspiranti beneficiari nella
domanda sia stato correttamente esposto e che siano conformi alle norme tecniche adottate in
merito. La domanda è presentata su un modello predisposto dalla Amministrazione.
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Misure di prevenzione
L’organizzazione delle procedure di attribuzione ed erogazione dei fondi prevede in
ogni fase il coinvolgimento di diversi soggetti afferenti a strutture distinte. Per una gestione
efficiente dell’attività istruttoria la documentazione presentata, de-materializzata è caricata
sull’ applicativo web (apposito link è anche sul sito istituzionale), consultabile da tutti i
soggetti coinvolti nelle differenti fasi istruttorie (CDP, MATTM, MISE, ENEA). Le fasi
istruttorie - preliminare ed economico finanziaria - sono svolte da Cassa Depositi e Prestiti
che ne sottopone gli esiti al Ministero dell’Ambiente. Le caratteristiche tecniche dei progetti
sono valutate, in sede di istruttoria tecnica, nel corso di riunioni della commissione di
valutazione (mista MATTM-MISE), dopo una prima analisi dei progetti da parte dei
componenti della segreteria tecnica (tecnici di provenienza MATTM- MISE – ENEA).
E’ richiesta al soggetto privato beneficiario del finanziamento agevolato una polizza
fidejussoria (nella misura del 30%), rilasciata dalla banca, da depositare contestualmente alla
stipula del contratto.
Oltre a quanto descritto, in osservanza alle disposizioni di legge in materia di trasparenza
della PA, si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale gli elenchi dei beneficiari dei
contributi e di cui se ne assicura il costante aggiornamento. Come misura ulteriore si prevede
la rotazione negli incarichi dei membri della segreteria tecnica e della Commissione e, in
caso di eventuali incarichi di esperti esterni all’Amministrazione, è prevista la sottoscrizione
di apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e di
conflitto di interessi.
Misure per lo sviluppo dell’occupazione giovanile nel settore della green economy
(art. 1 comma 1110-1115 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – Legge Finanziaria 2007).
Il Fondo rotativo per Kyoto è stato ri-finalizzato con l’articolo 57 del Decreto Legge
n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012 e
recante “Misure per lo sviluppo dell’occupazione giovanile nel settore della green economy”.
Alla stregua di tale innovazione, a decorrere dall’entrata in vigore della norma, il Fondo
eroga finanziamenti a tasso agevolato per progetti e interventi nei settori della green economy
ed in settori di attività connessi con la messa in sicurezza del territorio dai rischi
idrogeologico e sismico. Ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 57, la concessione dei
finanziamenti è subordinata all’assunzione di personale di età non superiore ai 35 anni; Il
fondo è reso operativo dalla circolare del 18 gennaio 2013 pubblicata sulla GURI n. 21 del 25
gennaio 2013.
Per la gestione delle risorse, è utilizzato il conto infruttifero n. 25036 presso la
Tesoreria Centrale, intestato a “M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06” e sul quale è abilitato
ad operare Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) quale soggetto deputato, alla gestione del
Fondo.
Descrizione delle procedure
Le istanze sono trasmesse via Posta Elettronica Certificata.
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La procedura di valutazione adottata è di tipo comparativo. I criteri di valutazione
sono parte integrante della Circolare e, pertanto, resi pubblici attraverso la pubblicazione
della stessa su GURI, come sopra esposto.
L’istruttoria è effettuata dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il clima
e l’Energia del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito
SEC) e consta di: verifica della corretta compilazione della domanda di ammissione
all’agevolazione nonché della completezza documentale, verifica dei requisiti di accesso al
finanziamento agevolato, valutazione dei progetti e definizione di graduatorie secondo i
criteri di cui alla Circolare del 18 gennaio 2013 ed, infine, pubblicazione delle graduatorie
con successiva emanazione del provvedimento di ammissione o di diniego al finanziamento
agevolato.
L’istruttoria è svolta da apposita Commissione di valutazione composta da 4
componenti del Ministero dell’ambiente (3 effettivi + un supplente) e 3 componenti del
Ministero per lo sviluppo economico (2 effettivi + un supplente), la commissione è
coadiuvata da una segreteria tecnica composta da componenti dei citati ministeri ed integrata
da funzionari dell’Ente per le Nuove tecnologie l’Energia e l’Ambiente (ENEA).
Segnatamente alle istanze ritenute meritevoli di interesse, preliminarmente all’ammissione a
finanziamento, sono condotte, ai sensi dell’articolo 71 e 72 del DPR 445/2000, le verifiche
tese ad appurare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza e relative ai requisiti
morali dei titolari di cariche sociali in seno alle medesime Aziende proponenti, nonché
riguardanti la regolarità contributiva e fiscale delle medesime Aziende. Sono, inoltre,
richieste le relative informazioni alle competenti Prefetture rispetto ai sopra menzionati
titolari di cariche.
Le attività successive all’ammissione al finanziamento agevolato sono curate dalla
Cassa depositi e prestiti in qualità di ente deputato alla gestione del fondo. La stipula dei
contratti di finanziamento, oltre che le erogazioni, sono gestite da CDP, previo nulla osta del
Ministero.
Analisi dei fattori di rischio
Nella procedura valutativa di tipo comparativo prevista la discrezionalità è limitata in
quanto i criteri sono conoscibili in anticipo da parte dei potenziali concorrenti i quali ne
conoscono anche il metodo di calcolo, i relativi punteggi sono attribuiti sulla base di
parametri oggettivi nella gran parte direttamente calcolabili dal soggetto proponente. È
prevista una soglia di ammissibilità che è tarata sui criteri oggettivamente verificabili.
Misure di prevenzione
L’organizzazione delle procedure di attribuzione ed erogazione dei fondi prevede in
ogni fase il coinvolgimento di diversi soggetti afferenti a strutture distinte. Per una gestione
efficiente dell’attività istruttoria la documentazione presentata, de-materializzata, è caricata
sull’ applicativo web (apposito link è anche sul sito istituzionale), consultabile di tutti i
soggetti coinvolti nelle differenti fasi istruttorie (CDP, MATTM, MISE, ENEA).
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E’ richiesta al beneficiario del finanziamento agevolato una polizza fidejussoria, di
natura “provvisoria” (nella misura del 5%), in sede di presentazione dell’istanza; in esito
all’istruttoria, in luogo della citata garanzia provvisoria, l’Azienda beneficiaria presenta
polizza fidejussoria, di natura “definitiva” (nella misura del 25%) da depositare
contestualmente alla stipula del contratto.
Oltre a quanto descritto, in osservanza alle disposizioni di legge in materia di
trasparenza della PA, si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale
http://www.minambiente.it/pagina/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici gli
elenchi dei beneficiari dei contributi e di cui se ne assicura il costante aggiornamento.
Come misura ulteriore si prevede anche in questo caso la rotazione negli incarichi dei
membri della segreteria tecnica e della Commissione e, in presenza di eventuali incarichi di
esperti esterni all’Amministrazione, è prevista la sottoscrizione di apposita dichiarazione di
insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e di conflitto di interessi.
Emission trading
Il Protocollo di Kyoto prevede che i Paesi industrializzati possano rispettare i propri
impegni di riduzione anche attraverso l’utilizzo di crediti di emissione generati dai seguenti
meccanismi di flessibilità:
Joint Implementation e Clean development Mechanism finalizzati a realizzare progetti da
parte dei Paesi industrializzati nei Paesi con economia in transizione o nei Paesi in via di
sviluppo che riducono le emissioni mediante l’impiego delle tecnologie più efficienti;
Emission Trading che dà la possibilità ai Paesi industrializzati che hanno obblighi di
riduzione delle emissioni di vendere/acquistare permessi di emissione.
Nell’ambito della DG è stata costituita l’Unità Cambiamenti Climatici con il compito
di supporto al Comitato “Emission Trading”e al Comitato Tecnico Emissioni dei gas-serra
(CTE) e agli altri organismi operanti nel settore di competenza.
Descrizione procedure
Di seguito la procedura relativa sistema emission trading: la direttiva (2009/29/CE)
stabilisce che, al 2020, a livello Comunitario, i settori regolati dall’ETS riducano le emissioni
di gas ad effetto serra del 21% rispetto ai livelli del 2005. Più precisamente il numero
massimo di quote da assegnare annualmente a livello comunitario (cap totale), a partire dal
2013 è determinato applicando annualmente, a partire dal 2010, una riduzione dell’1,74%
all’assegnazione media annua relativa al periodo 2008-2012. La direttiva stabilisce inoltre
che la riduzione del cap totale prosegua anche dopo il 2020 sulla base o dello stesso fattore o
di un fattore rivisto. La revisione dovrà essere effettuata in procedura di co-decisione entro il
2025. Nel caso di raggiungimento di un accordo globale per la regolamentazione delle
emissioni di gas ad effetto serra per il periodo post-2012, le riduzioni richieste ai settori
regolati dall’ETS sarà adeguato attraverso procedura di co-decisione in relazione all’impegno
sottoscritto dalla Comunità nell’ambito del futuro accordo globale.
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Le quote saranno assegnate mediante asta e più precisamente per gli impianti
termoelettrici per la produzione di energia elettrica e per gli impianti per la cattura e lo
stoccaggio del carbonio l’assegnazione sarà totalmente a titolo oneroso (“full auctioning”).
Per gli impianti dei settori diversi dal termoelettrico, è prevista una transizione
graduale verso il “full auctioning”; in particolare il primo anno sarà assegnato gratuitamente
prima dell’avvio del periodo di trading l’80% delle quote spettanti, negli anni successivi la
percentuale di assegnazione gratuita sarà ridotta linearmente fino ad arrivare al 30% nel
2020.
La direttiva prevede che l’assegnazione a titolo gratuito a livello di impianto sarà fatta
sulla base di benchmarks di prodotto determinati a livello UE tenendo conto delle tecniche
più efficienti.
Nel caso di mancato raggiungimento di un accordo per il periodo post-2012, saranno
assunte adeguate iniziative per evitare eccessive penalizzazioni per quei settori maggiormente
esposti alla concorrenza internazionale (settori esposti al “carbon leakage”). In particolare la
direttiva stabilisce che i settori esposti a rischio “significativo” di carbon leakage beneficino
di un’assegnazione completamente gratuita (100% delle quote spettanti). I settori esposti al
rischio di carbon leakage sono stati identificati dalla Commissione nel 2009 sulla base di
criteri quantitativi e qualitativi previsti dalla direttiva. Tale elenco può essere rivisto
includendo ulteriori settori qualora analisi successive evidenziassero un’esposizione al
rischio. Il nuovo elenco per il periodo 2015-2019 è stato pubblicato dalla Commissione
Europea e sarà oggetto di voto al prossimo Comitato Cambiamenti Climatici del 9 luglio
2014.
La direttiva prevede l’istituzione di una riserva di quote da assegnare a titolo gratuito
agli impianti “nuovi entranti” nel sistema e a quelli che effettuano significativi
ripotenziamenti.
La direttiva conferma la possibilità per i gestori di utilizzare crediti di emissione
generati dalla realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo/economia in transizione
(JI/CDM). La quantità da utilizzare sarà determinata attraverso apposito atto della
Commissione Europea al momento non ancora emanato.
Le aste sono gestite con regole armonizzate che la Commissione ha stabilito
attraverso il Regolamento 1031/2010. I proventi derivanti dalle aste devono essere destinati
ad interventi di mitigazione dei/adattamenti ai cambiamenti climatici. La quantità totale di
quote da mettere all’asta sarà ripartita tra gli Stati Membri come segue: l’88% della quantità
totale di quote da mettere all’asta sarà distribuita in proporzione alle emissioni del 2005 o
della media 2005-2007 (da scegliere tra il valore più elevato); il 10% della quantità totale di
quote da mettere all’asta sarà redistribuito dagli Stati Membri con un reddito medio pro
capite superiore del 20% rispetto alla media UE ai Paesi con reddito medio pro capite
inferiore alla media (la redistribuzione è più elevata per quei Paesi con reddito pro capite
basso e prospettive di crescita elevate); il 2% della quantità totale di quote da mettere all’asta
sarà redistribuita tra gli Stati Membri le cui emissioni nel 2005 erano almeno del 20% al di
sotto dei livelli dell’anno assunto quale anno base nell’ambito del Protocollo di Kyoto.
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Analisi fattori a rischio
Sostanzialmente insussistenti, in quanto il ruolo del Ministero in materia si estrinseca
esclusivamente nell’esercizio di competenze concorrenti alla definizione, anche a livello
europeo ed internazionale, di normative, policy, atti di programmazione e reporting.
Le transazioni concernenti le quote di emissione avvengono tra operatori privati secondo le
regole del particolare mercato borsistico.
Misure di prevenzione della corruzione
Conclusivamente si ribadisce in termini di quadro di misura generale anche finalizzato
alla prevenzione di fenomeni di corruzione di carattere internazionale, che i componenti delle
Commissioni e gli esperti in genere, di ambito sia nazionale che internazionale, sottoscrivano
specifica dichiarazione di insussistenza di una delle previste cause di incompatibilità e
inconferibilità, nonché di non trovarsi in situazioni di interessi di natura economica, personale
o professionale in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, con l’ulteriore
impegno a non assumere, nei tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, rapporti di
dipendenza, collaborazione o consulenza con imprese o soggetti privati sottoposti o
interessati alle procedure relative e beneficiarie di sovvenzioni o erogazioni di qualsiasi
natura.
Programma Operativo Nazionale “Governance ed Assistenza Tecnica” 2007-2013
(POAT Ambiente)
Il POAT-Ambiente è un progetto di assistenza tecnica alle Regioni dell’Obiettivo
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) sulle tematiche ambientali, a carattere
fortemente territorializzato. Le attività programmate nel progetto si distribuiscono tra attività
centrali, trasversali e regionali. Le attività centrali e trasversali sono in capo alle direzioni del
MATTM competenti per materia, mentre quelle regionali vengono svolte presso le Regioni a
supporto delle Autorità di Gestione dei PO FESR Regionali.
I settori di competenza sui quali il MATTM deve dispiegare le proprie competenze al
fine di garantire il supporto alle Regioni Convergenza sono: risorse idriche, bonifiche, difesa
del suolo, valutazioni ambientali, sviluppo sostenibile, gestione e controllo amministrativo
del progetto.
Il POAT Ambiente si incardina all’interno dei progetti finanziati dal Programma
Operativo Nazionale “Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 per l’Obiettivo
Convergenza” (adottato con decisione Commissione Europea [2007] 3982 del 17.08.2007),
cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) .
Obiettivo generale del Progetto è il rafforzamento della capacità operativa e gestionale delle
Amministrazioni regionali nel settore delle tematiche ambientali come condizione di
successo delle politiche di sviluppo.
Il Ministero per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto si avvale della
collaborazione di figure professionali specializzate in tematiche ambientali selezionate nel
rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
69
Descrizione delle procedure
La procedura di selezione degli esperti da impiegare nelle attività del progetto
prevede:
1) ricognizione interna delle professionalità disponibili ai sensi del DLgs 165/2001;
2) in caso di assenza delle professionalità avvio della procedura di selezione esterna che
prevede:
- istituzione di una o più commissioni composta da funzionari del Ministero e delle
Regioni destinatarie delle attività di assistenza tecnica;
- avviso di selezione degli esperti sul sito del Ministero;
- utilizzo della Banca Dati Esperti del Dipartimento della Funzione Pubblica –
Presidenza del consiglio dei Ministri – per l’estrazioni dei curricula dei candidati in
possesso dei requisiti necessari all’espletamento delle attività previste dal progetto;
- valutazione comparativa dei curricula (per titoli e colloquio) secondo i criteri
oggettivi fissati dalla commissione di selezione. Nella riunione insediativa, la
commissione definisce i criteri in base ai quali vengono selezionati i curricula degli
esperti da convocare per un colloquio. A ciascun criterio viene attribuito un punteggio
che porta alla definizione di una graduatoria di esperti da candidare per un colloquio.
In sede di colloquio viene attribuito un ulteriore punteggio, che sommato al
precedente, definisce la graduatoria definitiva. Gli esiti del processo di selezione
vengono comunicati al Direttore Generale che li formalizza tramite un proprio
decreto;
- avvio della procedura di contrattualizzazione secondo la graduatoria pubblicata.
La procedura di contrattualizzazione avviene nel rispetto delle prescrizioni di legge in
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione.
Gli atti di impegno dei contratti sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della
Corte dei Conti ai sensi ai sensi dell’art. 3 della legge 20/1994.
Analisi fattori a rischio
Margini di discrezionalità si ravvisano nella scelta dei componenti delle Commissioni e nella
fase di valutazione comparativa.
Misure di prevenzione della corruzione
Oltre alla necessaria trasparenza e pubblicità di tutti gli atti e le fasi procedurali della
selezione pubblica, si prevede anche un rigoroso rispetto del principio di rotazione del RUP e
dei componenti della Commissioni, fermo restando l’obbligo di rilasciare la dichiarazione
sulla inconferibilità e incompatibilità di incarichi, e sull’assenza del conflitto di interesse, più
volte menzionata nel presente .
Si sottolinea che il Ministero, nell’espletare le attività di selezione e gestione degli
esperti contrattualizzati, oltre al controllo preventivo della Corte dei Conti, è soggetto ai
controlli da parte degli organi preposti all’attuazione e controllo dei Progetti cofinanziati dai
Fondi Strutturali (ai sensi del reg. CE 1080/2006 e reg. CE 1083/2006), ovvero il
Dipartimento della Funzione Pubblica (quale Organismo Intermedio del PON GAT 2007-
70
2013) , il Ministero dello Sviluppo Economico - DPS (quale Autorità di Gestione del PON
GAT 2007-2013) e il Ministero dello Sviluppo Economico – UVER (quale Autorità di audit
del PON GAT 2007-2013).
In merito alle procedure relative ai pagamenti dei compensi spettanti ai collaboratori
esterni il Ministero ottempera a quanto prescritto dalla vigente normativa (verifica Equitalia,
richiesta DURC) ed utilizza il circuito finanziario IGRUE (Ispettorato generale per i rapporti
finanziari con l’Unione Europea) presso la Ragioneria Generale dello Stato. Ogni pagamento
è poi soggetto a mappatura all’interno del Sistema di Gestione dei Progetti Europei (SGP)
presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
4. ELENCO DELLE LINEE DI ATTIVITÀ OGGETTO DI MAPPATURA ED ESITI
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL “RISCHIO
CORRUZIONE”.
Si riporta di seguito, in relazione a ciascuna delle Aree di rischio c.d. “comuni o
obbligatorie” di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 190/2012, l’elenco dei
procedimenti amministrativi / linee di attività che risultano mappate alla data di
predisposizione del presente Piano e che, alla luce dei contributi forniti dai Referenti per la
corruzione delle Strutture ministeriali interessate, sono state individuate come classificabili
“a rischio di corruzione”.
a) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
CdR
Denominaz.
Processo/
Procedimento
interno
Denomi
nazione
Output
Denominazione
del
procedimento
amministrativo
nel cui ambito
ricade
(eventualmente)
l'attività
Normativa
di
riferimento
per il
procedimen
to o
processo
mappato
DESCRI
ZIONE
CDC
Dirigente
Responsa
bile
AREA A
RISCHI
O
(SI/NO)
TIPO
AREA DI
RISCHIO
(ALL 2
PNA)
VALUTAZI
ONE
COMPLESS
IVA DEL
RISCHIO
AGP
Assunzioni,
mobilità e
progressioni del personale
Assunzi
oni
PROCEDURA
RECLUTAMEN
TO PERSONALE
D.P.R.
487/94 ; D. lgs. N.
165/01 e
s.m.i.
Divisione
IV Stato
giuridico, relazioni
sindacali
e conten-zioso
Dott.ssa Paolina
PEPE
SI A 6
AGP
Assunzioni,
mobilità e progressioni
del personale
Progres
sioni in
carriera
PROCEDIMEN
TI DI RIQUALIFICAZ
IONE
CCNL - comparto
Ministeri -
Contratto
integrativo
Divisione
IV Stato giuridico,
relazioni
sindacali
e conten-
zioso
Dott.ssa
Paolina
PEPE
SI A 5
Tutte
Conferimento
incarichi di collaborazione
Incarico SI A 6
71
b) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Vengono riportate di seguito le principali linee di attività e processi gestiti in materia di
contratti pubblici, oggetto di mappatura presso le varie Direzioni interessate
CdR
Denominazio
ne Processo/
Procedimento
interno
Denominazi
one Output
Denominazione del
procedimento
amministrativo nel
cui ambito ricade
(eventualmente)
l'attività
Normativa di
riferimento per il
procedimento o
processo mappato
DESCRIZ
IONE
CDC
Dirigente
Responsabil
e
AREA A
RISCHIO
(SI/NO)
VALUTA
ZIONE
COMPLE
SSIVA
DEL
RISCHIO
AGP Acquisti Contratti cottimo fiduciario art. 125 del D.lgs n.163/2006
Divisione I Logistica
ed
approvvigionamenti
dott.
Giuseppe
Cosentino
SI 9
AGP
Acquisizione
di beni e servizi e
trasferimenti al
Funzionario Delegato del
CCTA
Impegni,
Pagamenti e Trasferiment
i
Impegni, Pagamenti
e Trasferimenti al
Funzionario Delegato di Roma per il
funzionamento del
CCTA
_Art.8 Legge
349/1986 _Art. 17 co.1 Legge
23/2001
_D.D.13/01/2004 "Nomina Funzionario
Delegato per la
gestione dellle spese di Funzionamento del
CCTA
Divisione
II Bilancio e processi
contabili
Dott.ssa De
Luca
Leonilda
SI 6
AGP Acquisti
informatici
Forniture e
servizi informatici
per il
Ministero
Acquisizione Beni e Servizi attraverso la
piattaforma MEPA
oppure Gara d'Appalto indetta
dall'Amministrazione
Decreto Legislativo
n.163/2006 - Legge 27 dicembre 2006 n.
296 ( Legge
Finanziaria 2007) e successivi
provvedimenti
normativi
Divisione
III Sistemi
informativi
Dott.ssa Emanuela
SPADONI
SI 6
DVA
Acquisti di
beni e servizi
diversi da
quelli affidati
alla gestione
unificata
Contratti Codice dei contratti
D. Lgs. 163/2006
Divisione I Finanza,
controllo
interno e supporto
Dott.
Mariano
Grillo
SI 9
PNM
Acquisti di beni e servizi diversi da quelli affidati alla gestione unificata
Contratti
Procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi
art. 37 comma 1 e 2 D.Lgs 33/2013; art.1 comma 32 L.190 2012.
Divisione I Finanza, controllo interno e supporto
Dott. Antonio Maturani
SI 9
PNM
Predisposizione strategia sulla biodiversità nazionale
Convenzioni stipulate
Procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi
D. Lgs. 163/2006
Divisione II Tutela della biodiversità
Dott. Renato Grimaldi
SI 6
PNM
Acquisti di beni e servizi diversi da quelli affidati alla gestione unificata
Contratti
Procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi
art. 37 comma 1 e 2 D.Lgs 33/2013; art.1 comma 32 L.190 2012.
Divisione VI Tutela dell’ambiente marino e costiero
dr. Olivero Montanaro
SI 9
Sulla base dei contributi pervenuti, la valutazione complessiva del rischio risulta
mediamente pari a circa 5. In generale, la motivazione principale del basso livello di rischio
individuato risiede nella circostanza che gran parte degli acquisti avvengono nell’ambito di
procedure di appalto in ambito CONSIP, quindi con scarso grado di discrezionalità nella
scelta del contraente e nella definizione delle clausole contrattuali o di gara, così come in
72
ambito MEPA, laddove il grado di discrezionalità può risultare più ampio, benchè nell’ambito
di una procedura standardizzata e adeguatamente trasparente, per quanto ricadente in ogni
caso tra i processi potenzialmente “a rischio corruzione”.
c) e d) AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Denominazione Processo/
Procedimento interno
Denominazione Output
Denominazione del procedimento amministrativo nel cui ambito ricade
(eventualmente) l'attività
Descrizione CDC
Dirigente
Responsabile
Area a rischio (SI/NO
)
Tipo di rischio (ALL 2 PNA)
Valuta-zione
complessiva del rischio
DVA
Programmi di cofinanziamento - Inquinamento ambientale
Revoche fondi
Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso interventi di potenziamento e ammodernamento del trasporto pubblico locale
Divisione III Inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico
Dott.ssa Paola Schiavi
SI D 9
DVA
Programmi di cofinanziamento - Inquinamento ambientale
Accordi di programma
Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso interventi di potenziamento e ammodernamento del trasporto pubblico locale
Divisione III Inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico
Dott.ssa Paola Schiavi
SI D 11
DVA
Rilascio autorizzazioni - Inquinamento ambientale
Valutazione istanze
Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso interventi di potenziamento e ammodernamento del trasporto pubblico locale
Divisione III Inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico
Dott.ssa Paola Schiavi
SI D 11
DVA Convenzioni - Inquinamento ambientale
Convenzioni/protocolli/intese
Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani
Divisione III Inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico
Dott.ssa Paola Schiavi
SI D 11
PNM Autorità di Gestione CITES
Istruttoria per il rilascio idoneità istanze Giardini Zoologici
Rilascio della licenza di Giardino Zoologico ai sensi del D.Lgs. 73/2005 e s.m.i.
Divisione II Tutela della biodiversità
Dott. Renato Grimaldi
SI C 5
73
PNM Autorità di Gestione CITES
Rilascio delle idoneità alla detenzione di esemplari vivi di specie selvatica
Idoneità delle strutture aperte al pubblico per la detenzione di animali pericolosi di cui all'All. A del D.M. 19.04.1996
Divisione II Tutela della biodiversità
Dott. Renato Grimaldi
SI C 5
PNM Salvaguardia fauna e flora selvatica
Rilascio autorizzazioni cattura e detenzione specie protette
autorizzazione di deroga ai divieti degli art. 8, 9 e 10 del DPR 357/97
Divisione II Tutela della biodiversità
Dott. Renato Grimaldi
SI C 4
PNM
Esame dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica
Relazione istruttoria per il Consiglio di Stato
Istruttoria sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Divisione III Tutela e promozione dei valori ambientali del paesaggio
Dott. Renato Grimaldi
SI C 8
TRI
Coordinamento attività finalizzate alla stipula Accordi di Programma Quadro e atti integrativi
Accordi di programma Quadro e/o Atti integrativi
Divisione II Pianificazione, attuazione e monitoraggio degli interventi
Dott.ssa Armenia Polsoni
SI D 4
TRI
Coordinamento attività finalizzate alla stipula Accordi di Programma e Atti integrativi di settore
Accordi di Programma e/o Atti integrativi
Approvazione ADP mediante Decreto Ministeriale vistato dagli Organi di controllo
Divisione II Pianificazione, attuazione e monitoraggio degli interventi
Dott.ssa Armenia Polsoni
SI D 4
TRI
Il riconoscimento di sistemi autonomi rifiuti di imballaggio
Decreti Direttoriali
Il riconoscimento di sistemi autonomi imballaggi
Divisione VI Gestione integrata del ciclo dei rifiuti e raccordo con gli organismi di supporto
SI D 4
TRI
Autorizzazioni al transito dei rifiuti attraverso il territorio italiano
Decreti Direttoriali
Autorizzazioni al transito dei rifiuti
Divisione VI Gestione integrata del ciclo dei rifiuti e raccordo con gli organismi di supporto
SI C 2
TRI
Il riconoscimento di sistemi autonomi olii e grassi vegetali usati
Decreti Direttoriali
il riconoscimento di sistemi autonomi olii e grassi vegetali usati
Divisione VI Gestione integrata del ciclo dei rifiuti e raccordo con gli organismi di supporto
SI D 4
74
TRI
Il riconoscimento di sistemi autonomi rifiuti beni inpolitiene
Decreti Direttoriali
Iil riconoscimento di sistemi autonomi
Divisione VI Gestione integrata del ciclo dei rifiuti e raccordo con gli organismi di supporto
SI D 4
TRI
istruttorie tecniche e predisposizione decreti approvazione progetti di bonifica
decreti ministro / direttore
istruttorie tecniche epredisposizione decreti approvazione progetti di bonifica
Divisione VII Bonifiche e risanamento
SI C 3
TRI
istruttorie tecniche e predisposizione decreti perimetrazione e/o riperimetrazione
decreti ministro
istruttorie tecniche e predisposizione decreti perimetrazione e/o riperimetrazione
Divisione VII Bonifiche e risanamento
SI C 3
TRI
Autorizzazione a dragaggi e eventuale cassa ricolmata nelle aree portuali e marine costiere nei Sin
Decreti Direttoriali
Autorizzazione a dragaggi e eventuale cassa di colmata nelle aree portuali e marine costiere nei Sin
Divisione VII Bonifiche e risanamento
SI C 3
TRI
Programmazione interventi urgenti difesa del suolo
Accordi di Programma
Divisione X Difesa del suolo, rischio idrogeologico e distretti ideografici
Dr.ssa Maddalena Mattei Gentili
SI D 3
75
5.CONTRIBUTI STAKEHOLDER
In linea con le previsioni del P.N.A., nel corso del mese di ottobre 2013, il
Responsabile della prevenzione della corruzione ha altresì avviato un’iniziativa di
consultazione pubblica, pubblicata anche sul sito istituzionale del Ministero, avente ad
oggetto la predisposizione del P.T.P.C., con il coinvolgimento di tutti i principali stakeholder
dell’amministrazione, in particolare le associazioni ambientaliste.
In particolare, i contributi pervenuti hanno evidenziato i seguenti aspetti di criticità ed
ambiti di rischio di corruzione e illegalità nel settore ambientale.
Esigenza di maggiore trasparenza dei processi, con particolare riguardo ai casi in cui i
funzionari pubblici operano in delicati settori di controllo e prevenzione collegati a
rilevanti interessi economici di aziende e società private.
Aumento delle inchieste relative a episodi di corruzione connessi ad attività di forte
impatto ambientale: dal 10 gennaio 2010 al 30 settembre 2012 sono state 1.109 le
persone arrestate nelle 78 inchieste che hanno riguardato il ciclo illegale dei rifiuti (dai
traffici illeciti agli appalti per la raccolta e la gestione dei rifiuti fino bonifiche); il ciclo
del cemento (dall'urbanistica alle lottizzazioni, dalle licenze edilizie agli appalti
pubblici); le autorizzazioni e la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici; le
inchieste sulle grandi opere; le emergenze ambientali e gli interventi di ricostruzione.
Forte legame tra corruzione e mafie, cosicchè le occasioni di corruzione si sposano
bene con l'inefficienza della macchina burocratica.
La corruzione in campo ambientale, oltre a sottrarre risorse pubbliche e ad alimentare il
lavoro nero, produce anche serie conseguenze per la sicurezza e la salute dei cittadini:
"ripristini ambientali" delle cave trasformate in discariche abusive di rifiuti, false
bonifiche, "cemento depotenziato" per le opere pubbliche.
I fenomeni illeciti in campo ambientale, accompagnati a volte dalla corruzione, si
registrano anche in altri settori della vita economica e civile: agro-mafie, abusi sugli animali,
aree naturali protette, inquinamento, incendi.
Uno del settori su cui è stata richiamata l’attenzione, in quanto individuato tra quelli
maggiormente esposti alla corruzione, è quello della gestione del ciclo dei rifiuti. Per i rifiuti
solidi urbani l'azione di prevenzione che viene suggerita è quella di incentivare e sostenere le
politiche virtuose in tema di riduzione e riciclo, privilegiando cooperative e altri enti
economici in una logica di prossimità, nella consapevolezza che più lungo è il tragitto dei
rifiuti più aumenta la possibilità che si concretizzino occasioni di illegalità. Inoltre, si
suggerisce di agire sulle procedure di affidamento di appalti e sub appalti, ad esempio
richiedendo la certificazione antimafia anche per appalti e sub appalti inferiori a 150 mila
euro; fare ricorso alle white list predisposte dall'ente pubblico, in sinergia con la prefettura;
aumentate le procedure di controllo dell'intera filiera con le più moderne tecnologie a
disposizione, dal trasporto fino allo smaltimento definitivo insieme alla mappatura degli
impianti/siti a rischio di penetrazione criminale, anche mafiosa, predisponendo una vera e
propria analisi dei rischi con riferimento ai flussi.
76
Viene auspicata una maggiore integrazione degli impianti con la comunità di
riferimento, rompendo con l'approccio che considera gli impianti di gestione/trattamento dei
rifiuti come luoghi avulsi dalla società civile.
Quanto ai rifiuti speciali, viene auspicato che ci si doti di un censimento della
produzione e gestione attendibile per avere un controllo dell'intero ciclo. Anche per i rifiuti
speciali è ritenuto utile dotarsi di un’analisi dei flussi per individuare eventuali situazioni di
illegalità. Inoltre, l'incentivazione del Green Public Procurement per l'acquisto di prodotti
riciclati agirebbe sotto il profilo della prevenzione.
Viene inoltre evidenziato come il controllo sociale, la consapevolezza diffusa, la
competenza con cui si opera possono essere perseguiti agendo sulle leve della corretta
informazione e della formazione. In tale ambito, viene ricordato che è stato firmato un
Protocollo per la legalità ambientale tra Legambiente, Libera, Unioncamere e Comitato
Nazionale Albo gestori Ambientali del ministero dell'Ambiente, a supporto della trasparenza
e legalità dei sistemi produttivi tra i cui obiettivi è indicato specificamente "favorire il rispetto
della normativa ambientale da parte delle imprese in materia di gestione dei rifiuti".
Altro tema sensibile segnalato è quello relativo alle diverse inchieste, con episodi di
corruzione, riguardanti gli impianti di produzione di energie rinnovabili.
Nel campo delle rinnovabili viene auspicato una semplificazione degli iter
autorizzativi per avere certezza dei tempi e degli investimenti ma anche per combattere la
corruzione che si annida negli iter lunghi e tortuosi.
Si rappresenta, inoltre, l’esigenza di separare la figura del Responsabile della
Conferenza dei servizi e da quella del Responsabile Unico, perché quest'ultimo deve
conoscere approfonditamente il tutto, istruire, informare tutti i soggetti decisionali, ben oltre i
compiti formali.
Viene altresì auspicato che il settore sia dotato di regole più complete, chiare e
uniformi, che mettano gli operatori onesti nelle condizioni di lavorare e al contempo
garantiscano l'osservanza di leggi e vincoli.
Si ricorda che anche il CNEL nel recente studio "Analisi dei rischi d'illegalità e
penetrazione della criminalità organizzata nel settore dell'eolico in Italia" ha evidenziato una
serie di idee per impedire le infiltrazioni illegali. Tra le proposte formulate nello studio
figurano la completa tracciabilità delle risorse investite, l'accertamento della solidità
finanziaria, della proprietà dei terreni e della competenza gestionale di chi richiede le
autorizzazioni; l'obbligo di certificazione antimafia, estesa a tutti i soggetti interessati, ai
familiari e conviventi; il ripristino di reati che consentivano di individuare per tempo
fenomeni corruttivi già nelle procedure autorizzative, come l'abuso d'ufficio; la piena ed
effettiva applicazione della Convenzione internazionale europea anticorruzione del 1999. Si
auspicano, quindi, interventi normativi con cui contrastare gli interessi illeciti in questo
settore e favorire lo sviluppo delle imprese sane e pulite impegnate nel settore delle
innovabili.
77
Un ulteriore elemento prioritario è la questione relativa alle aree naturali protette e
tutela biodiversità e, in particolare, agli Enti Parco Nazionale. Per i quali viene riconosciuta
come fondamentale la “governance” del territorio e le relative politiche di programmazione,
trasparenza, partecipazione.
In alcune aree sensibili insiste il tema del contrasto all'illegalità, ove dovrà avviarsi un
sempre più stretto e coraggioso raccordo con le forze dell'ordine e la magistratura.
Dal punto di vista della tutela della biodiversità è rilevante quanto emerge dal dossier
Ecomafia, infatti nel 2012 sono in crescita gli illeciti contro gli animali e la fauna selvatica
con un +6,4% rispetto al 2011, con una media di quasi 22 reati al giorno. Un fenomeno in
costante ascesa segnalato è il traffico illegale di specie protette a cui si aggiunge un
fenomeno nuovo che riguarda la detenzione e l'abbandono di animali esotici responsabili
anche dell'introduzione di specie aliene negli habitat naturali, con grave danno per le specie
autoctone e la biodiversità.
Nel 2013 si è registrata una diminuzione degli incendi boschivi rispetto all’anno
precedente grazie, come riconosce lo stesso Corpo forestale dello Stato, all'intensa ed efficace
attività di intelligence condotta dal Nucleo Investigativo Antincendio Boschivo (NIAB).
Altro tema rilevante è l’abusivismo edilizio nelle aree protette, che incide
negativamente sul habitat naturale cambiando in alcuni casi il corso dei fiumi e il loro regime
idrico oltre a esporre spesso la popolazione a pericoli gravi da dissesto idrogeologico.
Un maggiore impegno sul fronte degli illeciti amministrativi, ad opera peraltro degli
Enti territoriali competenti, una capacità di intelligence e di intervento più raffinata e
moderna, completata da un quadro normativo meglio definito sono i suggerimenti che paiono
indispensabili per un contrasto reale del fenomeno.
6. RIEPILOGO DELLE MISURE DI MITIGAZIONE E PREVENZIONE DEL
RISCHIO CORRUZIONE
AREA A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
1. Definizione, mediante apposito D.M., su proposta del Direttore generale della Direzione
degli affari generali e del personale e nel rispetto delle prerogative sindacali, dei criteri di
rotazione del personale non dirigenziale con funzioni e compiti di rilievo (es.
responsabili del procedimento; vicari; capi settore; ecc) nell’ambito delle aree a rischio
corruzione, come mappate nell’ambito del presente Piano.
2. Inserimento del personale, dirigenziale e non, operante nell’ambito delle aree a rischio
corruzione nei percorsi periodici di formazione programmati in collaborazione con la
SNA.
3. Nelle more della predisposizione dei criteri per rotazione del personale, in occasione
degli interpelli avviati per il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali afferenti a
settori individuati ex lege e/o dal presente Piano come a rischio, viene comunque
previsto il criterio della rotazione e il rispetto delle previsioni in materia del PNA e del
presente Piano.
78
4. Le dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità
previste dal d.lgs. n. 39/2013, effettuata ai sensi dell’art. 20 del medesimo decreto,
devono essere presentate dall’interessato, prima del provvedimento definitivo di
conferimento dell’incarico, all’organo che conferisce l’incarico.
5. L’organo che conferisce l’incarico trasmette tempestivamente le dichiarazioni di cui al
precedente punto 5 al Responsabile della prevenzione della corruzione, al fine di
consentire a quest’ultimo l’esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall’art. 15 del
d.lgs. n. 39/2013, nonché, ai fini della pubblicazione nella sezione del sito istituzionale
denominata “Amministrazione trasparente” (art. 20, comma 3, d. lgs. n. 39/2013), alla
competente Direzione degli affare generali e del personale. Per l’esercizio delle funzioni
di vigilanza previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, il Responsabile della prevenzione
della corruzione può avvalersi del supporto dei Referenti per la prevenzione della
corruzione, per gli ambiti di loro rispettiva competenza.
6. Tutte le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità presentate ai sensi
dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013, in occasione del conferimento di incarichi
dirigenziali e di altri incarichi previsti dal medesimo d. lgs. n. 39/2013 sono assoggettate
tempestivamente ai controlli previsti dagli artt. 71 e ss. del DPR n. 445/2000. Gli esiti di
tali controlli sono in ogni caso immediatamente trasmessi al Responsabile della
prevenzione della corruzione, laddove non effettuati direttamente da quest’ultimo
nell’ambito delle funzioni di vigilanza previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013.
7. La dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, presentata ai sensi
dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013, va corredata dall’elenco degli eventuali
incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con riferimento all’arco temporale
previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 39/2013. Detta dichiarazione deve specificare,
con riferimento a ciascun incarico o carica, l’amministrazione o l’ente presso cui si
ricopre la carica o si svolge l’incarico, la tipologia di carica o incarico, nonché la data di
nomina o di conferimento dell’incarico o di assunzione della carica, il termine di
scadenza o di eventuale cessazione
8. L’eventuale insorgenza, nel corso dell’espletamento dell’incarico o della carica e
comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna penale, o di
incompatibilità conseguente all’assunzione da parte del dirigente di una carica politica,
deve essere tempestivamente comunicata al soggetto che ha conferito l’incarico e al
Responsabile della prevenzione della corruzione. Anche in tali casi le dichiarazioni rese
dagli interessati devono essere tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale
dell’amministrazione.
9. La dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art.
20, comma 2, del d. lgs. n. 39/2013 deve essere effettuata, con cadenza annuale, alla data
corrispondente a quella della dichiarazione resa all’atto di conferimento dell’incarico o
di assunzione della carica, ovvero della dichiarazione successivamente resa nel corso
dello svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause di
inconferibilità o di incompatibilità.
79
10. La rotazione del personale è disposta obbligatoriamente, con provvedimento motivato,
nelle ipotesi di cui all’art. 16, comma l-quater), del d. lgs. n. 165/2001, nei casi di avvio
di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
11. Predisposizione, ad opera del Direttore generale della Direzione degli affari generali e
del personale, di una direttiva ministeriale volta alla regolamentazione della formazione
di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi.
12. Predisposizione, ad opera del Direttore generale della Direzione degli affari generali e
del personale, di una proposta di decreto recante la disciplina degli incarichi e delle
attività non consentite ai pubblici dipendenti
13. Istituzione, mediante apposito decreto ministeriale, su proposta del Direttore generale
della Direzione degli affari generali e del personale, del SERVIZIO ISPETTIVO
previsto dall’articolo 1, comma 62, della legge 662/1996, ai fini dell’accertamento
dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 56 a 65 della medesima
legge. Rilevano, in proposito, le Circolari della Funzione Pubblica n. 3 del 1997 e n. 6
del 1997 in materia di lavoro a tempo parziale e disciplina delle incompatibilità.
14. Predisposizione, ad opera del Direttore generale della Direzione degli affari generali e
del personale, di una direttiva ministeriale volta alla regolamentazione delle attività di
verifica del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del
rapporto, in attuazione dell’art. 53, c. 16 ter, del d. lgs. n. 165/2001.
15. Rotazione del personale dirigenziale preposto alle Strutture competenti in materia di
reclutamento, selezione e progressione del personale di ruolo, ivi incluse le Strutture
ministeriali eventualmente preposte alla gestione di procedure selettive di personale da
contrattualizzare a tempo determinato nell’ambito del Ministero, sulla base di specifiche
previsioni normative, secondo i criteri fissati dall’amministrazione.
16. Rotazione del personale non dirigenziale a cui risultino formalmente conferiti funzioni e
compiti di rilievo e responsabilità nell’ambito delle procedure di reclutamento, selezione
e progressione del personale, gestite dagli Uffici di cui al precedente punto 16, secondo i
criteri fissati dall’amministrazione.
17. Rotazione del Cassiere e del Consegnatario, loro sostituti e personale assegnato agli
stessi Uffici, secondo le previsioni di cui al precedente paragrafo 3.1. – V. DAGP
18. Puntuale applicazione ed osservanza delle norme, regolamenti e direttive che
disciplinano tutte le fasi delle procedure concorsuali e, più in generale, delle procedure di
selezione del personale e trasparenza e pubblicità delle procedure, in particolare secondo
le previsioni di cui al d. lgs. n. 33/2013.
19. Gli incarichi di servizio (quali membri di commissioni, collaudi, inserimenti in
contingenti di personale previsti in ordinanze di emergenza ambientale, esperti, ecc), a
qualsiasi titolo retribuiti (compensi, indennità, ecc), vengono conferiti al personale
dipendente previo espletamento di apposite procedure di interpello a cura della Struttura
ministeriale procedente, con adeguata pubblicizzazione preventiva dell’oggetto
dell’incarico, del compenso lordo previsto, delle norme in applicazione delle quali
l’incarico viene conferito, dei requisiti richiesti per l’espletamento dello specifico
incarico e dei criteri di scelta per l’affidamento dell’incarico. Ai fini dell’affidamento
80
dell’incarico viene in ogni caso previsto e rispettato il principio di turnazione e rotazione.
Alle singole procedure viene garantita la massima trasparenza, pubblicità e imparzialità.
La composizione delle commissioni preposte alla valutazione delle candidature dovrà
rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di concorsi e selezione di personale,
nonché imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.
20. La designazione/individuazione di personale dipendente del Ministero ai fini del
conferimento al medesimo personale di incarichi, a qualsiasi titolo retribuiti, da parte di
altre pubbliche amministrazioni, Società private o partecipate e/o Enti pubblici, avviene
previo espletamento di apposite procedure di interpello a cura della Struttura ministeriale
procedente, con adeguata pubblicizzazione preventiva dell’oggetto dell’incarico, del
compenso lordo previsto, delle norme in applicazione delle quali l’incarico viene
conferito, dei requisiti richiesti per l’espletamento dell’ incarico, e dei criteri di scelta per
l’affidamento dell’incarico. Ai fini della scelta viene in ogni caso previsto e rispettato il
principio di turnazione e rotazione. Alle singole procedure viene garantita la massima
trasparenza, pubblicità e imparzialità. La composizione delle commissioni preposte alla
valutazione delle candidature dovrà rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia
di concorsi e selezione di personale, nonché imparzialità e trasparenza dell’azione
amministrativa.
21. Puntuale verifica circa la insussistenza di cause di incompatibilità nello svolgimento del
rapporto di pubblico impiego, secondo le previsioni di legge e i regolamenti vigenti in
materia.
22. In riferimento al conferimento di incarichi ai dipendenti operato direttamente
dall'amministrazione, nonché all’autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano
da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o
persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, per le finalità di cui
all’art. 53, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, il Direttore generale della Direzione degli
affari generali e del personale predispone un atto regolamentare interno, che individui
criteri oggettivi e predeterminati da rispettare dagli organi competenti, che tengano conto
della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che
di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di
conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle
funzioni attribuite al dipendente.
23. Nei contratti di assunzione di personale è inserita la clausola che prevede il divieto di
prestare attività lavorativa (o a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni
successivi alla cessazione del rapporto presso i soggetti privati destinatari di
provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente
negli ultimi tre anni di servizio.
24. L’amministrazione agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti
degli ex dipendenti che risultino aver violato i divieti di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d. lgs. 165/2001.
25. Ai sensi dell’art. 35-bis, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
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titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con
compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; b)
non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla
gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla
concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.
26. Per le finalità di cui all’art. 35-bis, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, prima del
provvedimento di nomina di personale dipendente nell’ambito di commissioni per
l’accesso o la selezione a pubblici impieghi o di assegnazione, anche con funzioni
direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di
beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati, l’Organo conferente l’incarico deve acquisire dal destinatario dello
stesso provvedimento una dichiarazione circa l’insussistenza di condanne, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale. Le dichiarazioni presentate in tale ambito sono assoggettate,
anche a campione, ai controlli previsti dagli artt. 71 e ss. del DPR n. 445/2000.
27. Puntuale verifica e monitoraggio del regolare funzionamento dei sistemi automatizzati e
informatici in uso per il controllo delle presenze del personale dipendente ad opera della
Struttura preposta al funzionamento dei sistemi informativi del Ministero.
28. Massima trasparenza e pubblicità relativamente agli amministratori di sistema abilitati
all’accesso e/o trattazione a banche dati rilevanti, in particolare ai fini della gestione del
personale, del controllo delle presenze e degli accessi, nonché in connessione con le
finalità di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti regolate dall’art. 54 bis del
d. lgs. n. 165/2001, conformemente alle vigenti disposizioni di legge e alle linee guida
emanate in materia dal Garante per la Privacy.
29. Fermi restando tutti gli obblighi diversamente previsti in materia di pubblico impiego e
dai vigenti C.C.N.L., costituisce obbligo per tutto il personale informare
tempestivamente l'Amministrazione – Direzione generale degli affari generali e del
personale e responsabile per la prevenzione della corruzione- di essere stato rinviato a
giudizio o che nei propri confronti è esercitata l'azione penale per reati contro la pubblica
amministrazione.
30. Costituisce obbligo per tutto il personale esterno (collaboratori, consulenti, componenti
di Organismi di supporto o consultivi, ecc) il rilascio della dichiarazione sulla
insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, e sul dovere di astensione in
presenza di conflitto di interesse.
31. Costituisce obbligo per tutto il personale esterno (collaboratori, consulenti, componenti
di Organismi di supporto o consultivi, ecc) informare tempestivamente la Struttura
ministeriale conferente l’incarico e il Responsabile per la prevenzione della corruzione di
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essere stato rinviato a giudizio o che nei propri confronti è esercitata l'azione penale per
reati contro la pubblica amministrazione.
32. Periodica diffusione, almeno annuale, a tutto il personale di specifiche informative aventi
ad oggetto i codici di comportamento, il presente PTPC ed ogni regolamento, direttiva e
disposizione impartita in materia di gestione del personale a presidio della legittimità,
integrità ed imparzialità dell’azione amministrativa.
33. In relazione alla nomina dei componenti della Commissione VIA VAS, si ricorre ad una
scelta degli stessi basata su una procedura selettiva pubblica e trasparente
AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
1. Rotazione del personale dirigenziale preposto alle Strutture competenti in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo i criteri fissati
dall’amministrazione.
2. Rotazione del personale non dirigenziale a cui risultino formalmente conferiti funzioni e
compiti di rilievo e responsabilità nell’ambito delle procedure in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo i criteri fissati dall’amministrazione.
3. Puntuale applicazione ed osservanza delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e
prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.
4. Adozione di ogni misura organizzativa, come il principio di rotazione, tesa a garantire il
maggior grado di imparzialità dell’azione amministrativa, con particolare riguardo
all’espletamento delle procedure di scelta del contraente nell’ambito della piattaforma
MEPA.
5. Istituzione di un registro ufficiale di protocollo interno a ciascuna Struttura/Ufficio
competente in materia di contratti che tenga traccia e massima trasparenza di tutte le
eventuali “visite” di personale estraneo nella sede ministeriale e aventi come destinatari
il personale addetto alle medesime Strutture. Detto registro dovrà almeno censire il
giorno del ricevimento, le generalità del “visitatore” e del funzionario “ricevente” la
visita, l’eventuale Ente / Società di appartenenza del “visitatore”, la durata e la ragione
della visita. Detto registro sarà oggetto di monitoraggio a campione ad opera del
Dirigente / Referente e del Responsabile della prevenzione della corruzione. La
responsabilità della regolare tenuta del registro fa capo a ciascun dirigente responsabile
dell’Ufficio preposto alla gestione delle procedure contrattuali.
6. Obbligo di segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, a carico
del dirigente competente, di tutte le ipotesi in cui si verifichino possibili turbative di
gara e/o della concorrenza tra le imprese, tenendo debito conto del “Vademecum per le
stazioni appaltanti, volto all’Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli
appalti pubblici.” Allegato alla delibera dell’Autorità del 18 settembre 2013.
7. Attuazione delle “Linee guida per la lotta contro le turbative d’asta negli appalti
pubblici” scaricabile al seguente link:
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http://www.oecd.org/daf/competition/cartelsandanti-
competitiveagreements/44162111.pdf. elaborate a cura dell’OECD.
8. Formazione professionale periodica del personale preposto alla gestione delle procedure
di gara o di scelta del contraente, quale strumento importante di aggiornamento e
sensibilizzazione dei funzionari sulle tematiche della legalità e della integrità
nell’azione amministrativa.
9. Obbligo di far sottoscrivere e far presentare insieme alle offerte, da ciascun partecipante
alla gara, il documento “Patto di integrità tra il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e i partecipanti alla gara” previsto dalla Direttiva del
Ministero degli interni del 23 giugno 2010, in funzione di prevenzione, controllo e
contrasto ai tentativi di infiltrazioni mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e
della regolarità dei luoghi di lavoro (v. Allegato 1).
10. Ai sensi dell’art. 35-bis, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 165/2001, coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono fare parte delle
commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi,
per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
11. Puntuale applicazione e osservanza delle norme che impongono il ricorso
all’approvvigionamento di beni e servizi tramite adesione alle vigenti Convenzioni
generali stipulate dalla CONSIP e altre Centrali di Committenza (es. Agenzia Italia
Digitale.
12. Osservanza scrupolosa delle previsioni di cui all’art. 23 (Disposizioni in materia di
rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi)
della Legge 18 aprile 2005, n. 62, secondo cui “i contratti per acquisti e forniture di
beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario
alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica
a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara
venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge”.
13. Osservanza del DM Ambiente 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti
sociali negli appalti pubblici”, in ragione del “grado di rischio” di violazione dei diritti
umani che, secondo le valutazioni della Struttura procedente possono verificarsi nelle
diverse catene di fornitura delle varie categorie merceologiche oggetto dell’appalto.
14. Scrupolosa osservanza delle tempistiche contrattuali previste, in particolare, per le fasi
di collaudo e di pagamento, nonché dei tempi per l’acquisizione dei documenti di
regolarità contributiva e fiscale.
15. Obbligo di aggiornare la banca dati relativa ai “Tempi medi di pagamento delle fatture
per forniture di beni e servizi” soggetta a pubblicazione obbligatoria nella pertinente
sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
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16. Scrupolosa osservanza dell’obbligo di tempestiva pubblicazione nella pertinente sezione
“amministrazione trasparente” del sito web istituzionale dei controlli e rilievi sugli atti
dell’amministrazione aventi ad oggetto procedure di gara e, in generale, l’affidamento
di lavori, servizi e forniture.
17. Scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite dall’AVCP in materia di utilizzo del
sistema AVCPASS ai fini della verifica dei requisiti dell’impresa ai fini
dell’affidamento dell’appalto.
18. Valorizzazione del c.d. rating di legalità (art.5 ter del DL n.1 del 24.1.2012).
19. Per effetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001, nei
bandi di gara e/o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura
negoziata, deve essere inserita una clausola che prevede apposita dichiarazione, da parte
dell’impresa concorrente, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del
Ministero nei loro confronti. Sono esclusi dalle procedure di affidamento i soggetti per i
quali venga riscontrata tale situazione
AREA C E D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI PRIVI DI E/O CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
1. Rotazione del personale dirigenziale che risulti preposto alla gestione delle procedure
concernenti provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di e/o con
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, secondo i criteri fissati
dall’amministrazione
2. Rotazione del personale non dirigenziale a cui risultino formalmente conferiti funzioni e
compiti di rilievo e responsabilità nell’ambito alla gestione delle procedure concernenti
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di e/o con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario, secondo i criteri fissati
dall’amministrazione.
3. Ai sensi del predetto articolo 12, deve essere garantita l’osservanza e attuazione della
direttiva del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare pro-tempore
n. GAB-DEC-2010-0000153 del 05/08/2010 (disponibile nel percorso del sito
istituzionale: http://www.minambiente.it/pagina/criteri-e-modalita), con la quale sono
individuati i criteri, le modalità e le procedure ai fini dell'adozione dei provvedimenti
attributivi di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di vantaggi economici
di qualunque genere ad enti pubblici e soggetti privati, singoli od associati, per
iniziative, interventi od opere rientranti nelle materie di competenza del Ministero;
4. L’erogazione del contributo o vantaggio economico deve essere preceduta dalla verifica
della regolare rendicontazione contabile e amministrativa delle spese sostenute, secondo
le modalità prescritte dal suddetto provvedimento ministeriale n. GAB-DEC-2010-
0000153 del 05/08/2010;
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5. Ai sensi dell’art. 35-bis, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 165/2001, coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono fare parte delle
commissioni per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
6. Il monitoraggio circa l’impiego effettivo delle risorse avviene secondo le modalità
prescritte dal suddetto provvedimento ministeriale n. GAB-DEC-2010-0000153 del
05/08/2010;
7. Puntuale applicazione ed osservanza delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e
prevenzione della corruzione relativamente agli atti e procedure ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di e/o con effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario.
8. Al fine di rendere trasparente la gestione dei capitoli di bilancio in cui sono iscritte le
risorse viene attuato dalla Struttura procedente un apposito monitoraggio periodico, con
cadenza almeno annuale, considerata anche l’entità globale dei contributi, con
l’obiettivo di analizzare, anche a campione, la situazione dei crediti “in sofferenza”.
9. Con riferimento particolare ai seguenti n. 3 procedimenti: “rilascio della licenza di
giardino zoologico ai sensi del decreto legislativo 73/2005”; “rilascio dell’idoneità alle
strutture aperte al pubblico per la detenzione centro di animali pericolosi”, “rilascio
delle autorizzazioni alla cattura e alla detenzione di specie protette”, le misure di
prevenzione che si prevede di introdurre in chiave di prevenzione della corruzione sono:
A) l’intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto notorio rese dei dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46 3 e
49 del D.P.R 445/2000; B) l’affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di
vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati
secondo rotazione casuale.
7. ULTERIORI MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO.
In via generale, ulteriori misure che possono concorrere alla prevenzione della
corruzione vengono individuate come segue:
direttive;
controllo a campione sugli atti dirigenziali;
monitoraggio, anche a campione, dei tempi di conclusione dei procedimenti e sul
rispetto dell’ordine cronologico nella trattazione delle pratiche
monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessi, attraverso un
meccanismo di sorteggio a campione sugli atti amministrativi;
monitoraggio avente ad oggetto l’effettiva rotazione del personale, dirigenziale e non
dirigenziale, addetto alle attività a più elevato rischio di corruzione
monitoraggio, anche a campione sugli atti amministrativi, avente ad oggetto il rispetto
del d. lgs. n. 39/2013;
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monitoraggio, mediante rilevazione a campione, circa l’osservanza del divieto di
svolgere incarichi retribuiti da parte del personale, se non conferiti o previamente
autorizzati dall’amministrazione (art. 53 d. lgs. n. 165/2001)
meccanismi di sostituzione in caso di inerzia e ritardi sui tempi di conclusione dei
procedimenti;
monitoraggio circa il rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicità;
formazione del personale;
osservanza del codice di comportamento
assegnazione di specifici obiettivi di performance per l’attuazione e l’aggiornamento
delle previsioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
L’amministrazione deve consentire al Responsabile per la prevenzione della
corruzione il monitoraggio sull’attuazione di tutte le misure di prevenzione previste dal
presente Piano o comunque dettate dalla vigente normativa, e a tal fine si sta predisponendo
una procedura di regolamentazione della reportistica, sia in materi di prevenzione della
corruzione, sia in materia di trasparenza dell’azione amministrativa.
8. SEGNALAZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE DI CONDOTTE ILLECITE DI
CUI SIA VENUTO A CONOSCENZA (c.d. Whistleblowing)
L'articolo 1, comma 51, della legge n. 190 del 2012 ha introdotto l'articolo 54 bis del
decreto legislativo n. 165 del 2001 volto a tutelare il dipendente pubblico che segnali illeciti
di cui lo stesso sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro, in disparte i casi di
responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi
dell'articolo 2043 del codice civile.
In particolare, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte
dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di
lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, inoltre, l'identità del segnalante non può
essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare
sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla stessa segnalazione, l'identità può essere
rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato
(art. 54-bis. c. 2. D. Lgs. n. 165/2001).
Pertanto, le segnalazioni di comportamenti ascrivibili a fenomeni di corruzione,
nell’accezione riportata nel P.N.A., redatte secondo il modello di cui all’allegato 2 del
presente atto, dovranno essere trattate secondo protocolli procedurali, da definirsi con
apposito provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione, idonei a
salvaguardare l’anonimato e la riservatezza del segnalante, fatti salvi i diversi casi
espressamente previsti dalla legge.
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Tale provvedimento, dunque, dovrà disciplinare gli aspetti concernenti la modalità di
funzionamento del sistema di raccolta delle segnalazioni/denunce interne, assicurandone,
come detto, la riservatezza (anche attraverso l’uso di un protocollo riservato); individuare i
soggetti abilitati a qualsiasi titolo alla trattazione delle denunce; definire le modalità di
trattazione delle segnalazioni, con particolare riguardo al coinvolgimento del segnalante.
La ricezione e la trattazione delle segnalazioni, in formato cartaceo e/o elettronico,
dovrà garantire in ogni caso la sicurezza e l’inaccessibilità delle informazioni a soggetti non
autorizzati al relativo trattamento, oltreché, come detto, l’anonimato dei segnalanti, nei limiti
previsti dalla legge.
In relazione all’attivazione del sistema di raccolta delle segnalazioni degli illeciti di
cui trattasi, dovrà essere altresì preliminarmente assicurata massima trasparenza e pubblicità
relativamente agli amministratori di sistema individuati e abilitati all’accesso e/o trattazione /
gestione dei file di log e, in generale, della banca dati riguardante la raccolta delle
segnalazioni degli illeciti, conformemente alla vigenti disposizioni di legge e alle linee guida
emanate in materia dal Garante per la Privacy.
A tale ultimo riguardo, al fine di garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti
nell'istruttoria, i database utilizzati per il salvataggio dei dati dovranno prevedere la cifratura
dei campi in modo che l'amministratore di sistema possa effettuare le necessarie operazioni di
manutenzione. ma non abbia la possibilità di vedere in chiaro i dati amministrati.
Per l’invio delle segnalazioni saranno istituite, dietro il coordinamento del
Responsabile della prevenzione della corruzione, una o più caselle di posta elettronica
istituzionale in uso esclusivo al Responsabile della prevenzione della corruzione e/o ai
soggetti dallo stesso formalmente all’uopo delegati o autorizzati.
Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o
decisioni assunti dal soggetto individuato come Responsabile per la prevenzione della
corruzione, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al soggetto gerarchicamente
superiore o, in mancanza, al Capo di Gabinetto.
Si prevede l’attivazione di iniziative di formazione per tutti i dipendenti
sull'applicazione dell’istituto in parola.
Nel caso di archiviazione della denuncia, sarà prevista, a tutela del denunciante. la
definitiva eliminazione dal database di riferimento.
La Direzione preposta alla gestione e sviluppo dei sistemi informativi è tenuta a
mettere a disposizione un’infrastruttura hardware e software idonea a garantire la piena
riservatezza e l’anonimato delle segnalazioni di illecito. Detto sistema dovrà essere sviluppato
secondo le indicazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione.
9. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE
Considerati gli obblighi formativi previsti dalla L. n. 190/2012 a carico, oltre che del
Responsabile per la prevenzione della corruzione, dei referenti, dei dirigenti e del personale
operante nelle aree a rischio corruzione, con nota prot. n. 267 del 10/2/2014, il Responsabile
della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ha richiesto alla scrivente Direzione
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AGP di aderire ai programmi formativi della SNA in tema di prevenzione e repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.
Ciascun Referente è stato incaricato di segnalare l’elenco dei nominativi del personale
dipendente, dirigenziale e non, preposto e/o in servizio presso gli uffici che svolgano attività
ricadenti nelle c.d. aree a rischio comuni o obbligatorie, quali:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale.
Nel corso del primo semestre 2014 la SNA ha proposto, in tema di prevenzione e
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione, quattro
tipologie di interventi formativi, uno destinato ai responsabili e ai referenti della prevenzione
della corruzione; e tre relativi alle aree di rischio, così come definite dalla legge 190/2012.
Nella fase di prima attuazione della normativa, si attribuisce priorità per i corsi di
formazione destinati a quei soggetti che svolgano nell’ambito dei procedimenti
amministrativi compiti di stretta collaborazione con il dirigente o comunque di rilievo nella
gestione delle attività, quali, in particolare, i vicari/capi settore/responsabili del procedimento.
Successivamente questa attività formativa dovrà essere mirata ad accrescere le
competenze e le conoscenze in tema di anticorruzione, anche attraverso il confronto con
esperti del settore e la condivisione di esperienze e di pratiche con Organizzazioni ed Enti che
operano nel settore della prevenzione della corruzione.
Stante l’obbligatorietà per legge, la programmazione delle attività formative in
materia di prevenzione della corruzione dovrà essere sempre inserita nell’ambito del Piano di
formazione dell’amministrazione, secondo modalità da concordare con il Responsabile della
prevenzione della corruzione, ma rispettando l’obiettivo minimo generale di erogare nel
triennio di riferimento del presente Piano mediamente 20 ore di formazione per ciascun
dirigente e per i dipendenti dell’amministrazione che risultino operare, con ruoli di rilievo e/o
responsabilità, nell’ambito delle c.d. aree a rischio e, in particolare, nei seguenti settori:
Trasparenza;
Prevenzione della corruzione: normativa e pratiche nel campo dell’anticorruzione e
dell’analisi e della gestione del rischio. In particolare, si prevede anche di erogare,
almeno a due persone per ciascuna area a rischio, delle giornate di formazione frontale
sulle metodologie di mappatura e analisi dei processi e sulla gestione del rischio ed un
follow up da effettuare in modalità laboratoriale, al fine di mettere in pratica gli esiti
dell’apprendimento ed applicarli ai processi dell’amministrazione;
Sistemi informativi gestionali, intesi come strumenti che consentono di tracciare le
comunicazioni e i flussi, al fine di consentire il reperimento di informazioni e di
effettuare reporting sui processi in maniera oggettiva;
Contratti e gestione degli appalti, dal punto di vista delle procedure, dei controlli, e delle
pratiche da attuare per prevenire e minimizzare il rischio di corruzione;
89
Gestione di procedure di reclutamento del personale;
Affidamenti di incarichi di collaborazione e consulenza;
Gestione di procedure aventi ad oggetto l’erogazione di finanziamenti a qualsiasi titolo in
favore di soggetti terzi e, in generale, l’ampliamento della sfera giuridica dei destinatari
del provvedimento finale.
Inoltre, si evidenzia che sin dal 2011 è stato costituito un gruppo di formatori interni
al fine di valorizzare il capitale umano di ruolo del Ministero, per il miglioramento delle
prestazioni e dei servizi resi, in coerenza con le esigenze di riduzione del ricorso a soggetti
esterni.
La creazione di questo gruppo, i cui componenti sono stati selezionati fra i dipendenti
del Ministero con un procedimento selettivo aperto a tutti i funzionari, portato alla creazione
di un team di risorse in grado di trasmettere competenze ai colleghi sia attraverso attività di
supporto sia mediante docenza vera e propria.
I corsi organizzati e progettati dai formatori interni già effettuati, stati orientati in
massima parte proprio all’attività amministrativa al fine di renderla sempre più efficiente ed
efficace, riducendo così il margine di errore nelle relative procedure.
Comunicazione interna
Al fine di favorire la massima conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute,
sarà inviata una nota informativa a tutto il personale, agli esperti e ai consulenti per invitarli a
prendere visione del PTPC. Tale misura sarà integrata con giornate seminariali, a
partecipazione obbligatoria, di presentazione ed illustrazione del PTPC a quanti prestino
servizio, a vario titolo, nel Ministero.
Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a
collaborare a qualunque titolo con l’Amministrazione, all’atto della costituzione del rapporto
di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e
di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.
Comunicazione esterna
Il PTPC, una volta adottato, viene pubblicato sul sito dell’amministrazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente” dandone notizia con un comunicato pubblicato in
evidenza sulla homepage.
Apposita comunicazione verrà data a quanti hanno fornito il loro contributo in fase di
consultazione.
90
SEZIONE II
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITÀ
2014 - 2016
91
1. Introduzione: Organizzazione e funzioni dell’amministrazione
Il Ministero è stato istituito dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.
Con il D.lgs. 300/1999 sulla riforma dell’organizzazione del Governo, nell’ambito di un più
ampio disegno di razionalizzazione amministrativa delle Amministrazioni centrali, furono
individuate cinque macroaree funzionali che caratterizzano l’azione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio.
Con l’art. 7, comma 2, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito con
modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 123, al fine di assicurare una gestione unitaria della
missione ministeriale, è stata introdotta una struttura di vertice e di coordinamento
rappresentata dal Segretario Generale, al pari di quanto previsto per altri Ministeri articolati
in direzioni generali.
La struttura organizzativa risulta attualmente articolata, in base al D.P.R. 3 agosto
2009, n. 140, in cinque direzioni generali coordinate da un segretario generale, anch’esso
titolare di apposito Centro di responsabilità, al quale, come detto, sono affidati compiti di
raccordo tra le direzioni generali ed il Ministro e gli uffici di diretta collaborazione.
Fa parte della medesima struttura organizzativa anche l’Ispettorato generale, istituito
dall’art. 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito dalla legge
n. 26 del 26 febbraio 2010, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse
alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di
salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale.
Il Ministero oggi presenta una struttura e un quadro di organismi di supporto facenti
capo alle singole direzioni i quali si articolano secondo quanto riportato nel seguente schema.
92
Servizio I - Coordinamento istituzionale, comunicazione e vigilanza
Servizio II - Programmazione finanziaria, metodologie e contro llo
Servizio III - Politica di coesione e strumenti finanziari comunitari
I.S.P.R.A.
Div I - Finanza,
contro llo interno e
supporto
D G T UT ELA D EL
T ER R IT OR IO E D ELLE
R ISOR SE ID R IC H E
Parchi Nazionali
UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE
CONSIGLIERE
DIPLOM ATICO
UFFICIO
LEGISLATIVO
SEGRETERIA
PARTICOLARE
M INISTRO
SEGRETERIA TECNICA
M INISTRO
Div V - Trattamento
economico
D G P R OT EZ ION E
D ELLA N A T UR A
E D EL M A R E
Div II - Tutela della
biodiversità
Div II - Interventi per lo
sviluppo sostenibile e
rapporti con
l’associazionismo
Servizio IV - Affari comunitari e internazionali
UFFICIO STAM PA
ISP ET T OR A T O
GEN ER A LE
SEGRETERIA M INISTRO
Div I - Supporto
amministrativoDiv I - Finanza,
contro llo interno e
supporto
Div IV - Stato
giuridico, relazioni
sindacali e
contenzioso
Div III - Inquinamento
atmosferico,
acustico,
elettromagnetico
D G A F F A R I
GEN ER A LI E D EL
P ER SON A LE
Div I - Finanza,
contro llo interno e
supporto
SOTTOSEGRETARIO
Div VI - Sviluppo
organizzativo
SEGRETARIATO GENERALE
Div V - Certificazione
ambientale, prodotti
chimici e acquisti
pubblici verdi
Div II - B ilancio e
processi contabili
Div III - Sistemi
informativi
Div II - Sistemi di
valutazione
ambientale
D G SVILUP P O
SOST EN IB ILE,
C LIM A E
EN ER GIA
D G
VA LUT A Z ION I
A M B IEN T A LI
MINISTRO
ORGANISMI DI SUPPORTO
Div IV -
Programmazione e
sviluppo delle aree
naturali protette
Corpo Forestale dello Stato
ENTI E ORGANISMI VIGILATI
Div I - Finanza,
contro llo interno e
supporto
UFFICIO DI
GABINETTO
Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente Div III - Tutela delle risorse
idriche dall’ inquinamento
Div II - P ianificazione,
attuazione e monitoraggio
degli interventi
RAM del Corpo delle Capitanerie di Porto
OR GA N ISM O IN D IP EN D EN T E D I
VA LUT A Z ION E
Div I - Finanza, contro llo
interno e supporto
Div X Difesa del suolo,
rischio idrogeologico e
distretti ideografici
Div VII - Bonifiche e
risanamento
Div V - Vigilanza e
informazione sulle
aree naturali protette
Div VIII - Contenzioso e
danno ambientale
Div IV - B ilancio idrico e
utilizzo delle risorse
Div III - Interventi
ambientali, efficenza
energetica e energie
alternative
Div III - Tutela e
promozione dei valori
ambientali del
paesaggio
Div V - Supporto alla
vigilanza sull’uso delle
risorse idriche
Div VI - Gestione integrata
del ciclo dei rifiuti e
raccordo con gli organismi
di supporto
Div VI - Tutela
dell’ambiente marino
e costiero
Div IV - Rischio
rilevante e
autorizzazione
integrata ambientale
Div VII - Difesa del
mare dagli
inquinamenti
Div IV - Ricerca,
innovazione
ambientale e mobilità
sostenibile in ambito
nazionale ed europeo
Div V - Cambiamenti
climatici e
cooperazione
internazionale
Div VI - Promozione
dell’occupazione in
campo ambientale e
programmi di
assistenza tecnica
Div IX - Assetto e
rappresentazione
cartografica del territorio
93
2. Le principali novità.
A partire dagli anni ’90 sono state introdotte nell’ordinamento norme che conducono
ad un graduale ma sostanziale mutamento del rapporto tra Amministrazione e cittadini
permeato da un concetto di trasparenza sempre più ampio.
Di recente, in data 28 novembre 2012, è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012,
n. 190, che introduce nuove disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, in attuazione di specifici obblighi
internazionali sottoscritti dall’Italia in materia.
Tale Legge, in chiave di prevenzione dei fenomeni corruttivi, si incentra
principalmente sul rafforzamento del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
Per effetto della delega contenuta nella citata legge n. 190/2012 (c.d. Legge
anticorruzione”), con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” il legislatore ha proceduto ad un riordino della disciplina in
materia di trasparenza – volta ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni - al
fine di concorrere nell’attuazione del principio democratico e dei principi costituzionali di
eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza
nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.
Detto decreto si ispira ai "Freedom of Informationa Acts" (Foia) statunitensi, per
effetto dei quali si garantisce l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o
dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi
di sicurezza). Il principio di trasparenza viene inteso, dunque, come accessibilità totale delle
informazioni su ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività amministrativa
Le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché le norme di
attuazione adottate ai sensi dell’articolo 48, “integrano l’individuazione del livello essenziale
delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione,
contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’articolo 117,
secondo comma, lettera m) , della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione
di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale,
regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r) , della Costituzione”,
attraverso la pubblicazione obbligatoria di una serie di documenti nei siti istituzionali delle
medesime amministrazioni, con diritto di chiunque di accedervi direttamente ed
immediatamente (c.d. “accesso civico”).
Nell’ipotesi di omessa pubblicazione di dati, documenti ed informazioni, ai sensi
dell’art. 5 del citato decreto legislativo, chiunque può ricorrere al nuovo istituto dell’accesso
civico, consistente in una richiesta, che non deve essere motivata, di effettuare tale
adempimento, con possibilità, in caso di conclusiva inadempienza all’obbligo in questione, di
ricorrere al giudice amministrativo, secondo le disposizioni contenute nel relativo codice sul
processo.
94
Come chiarito di recente anche dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 5515/2013, Sez.
VI), le nuove disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
“disciplinano situazioni non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso
ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241,
come successivamente modificata ed integrata”.
Le finalità e la disciplina dell’accesso agli atti, rispetto al predetto accesso civico, pur
nella comune ispirazione al principio di trasparenza, risultano infatti differenti. L’accesso ai
documenti amministrativi, come disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990,
n. 241, è riferito al “diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di
documenti amministrativi”, intendendosi per “interessati …. tutti i soggetti …. che abbiano
un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”; in funzione di tale interesse
la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI
- sent. n. 5515/2013).
Tanto premesso, si evidenzia che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare prot. n. 123 in data 16 aprile 2013, registrato dall’ Ufficio Centrale di
Bilancio in data 2 maggio 2013 (visto n. 199), il Segretario Generale pro tempore del
Ministero è stato individuato Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile
per la trasparenza.
In attuazione dell’art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono state
strutturate, nell’ambito del sito web istituzionale, la nuova sezione “Amministrazione
trasparente”, così come le relative sottosezioni, dando opportuna precedenza a quelle che per
rilevanza istituzionale, per particolare valenza dei dati di destinazione e/o per l’entità dello
stesso impianto sanzionatorio correlato alle ipotesi di inadempimento, sono state ritenute di
carattere prioritario.
Si riporta di seguito l’attuale e nuova struttura della sezione “Amministrazione trasparente”:
Disposizioni Generali
Organizzazione
Consulenti e collaboratori
Personale
Bandi di concorso
Performance
Enti controllati
Attività e procedimenti
Provvedimenti
Controlli sulle imprese
Bandi di gara e contratti
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Bilanci
Beni immobili e gestione patrimonio
Controlli e rilievi sull'amministrazione
Servizi erogati
95
Pagamenti dell' amministrazione
Opere pubbliche
Pianificazione e governo del territorio
Informazioni ambientali
Interventi straordinari di emergenza
Prevenzione della corruzione
Accesso civico
Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati
Altri contenuti
E’ stato, inoltre, configurato e aggiornato nella home page del sito un apposito link
relativo ai contatti di posta elettronica certificata (PEC) del Ministero, in linea con le vigenti
disposizioni in materia di digitalizzazione e semplificazione dell’azione amministrativa.
Conseguentemente, sono state diramate dal Responsabile della trasparenza apposite
circolari di coordinamento operativo tese ad assicurare la migrazione verso la neo istituita
sezione “Amministrazione trasparente” delle informazioni precedentemente contenute nella
sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, così come la complessiva elaborazione delle
informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e delle ulteriori previsioni di legge in materia. Dalla successiva analisi della
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Ministero, attraverso la
verifica in tempo reale sulla “Bussola della Trasparenza” - sistema automatico di verifica
dell'aderenza della stessa sezione alla struttura così come definita dall’Allegato 1 al D.lgs.
n.33/2013 - emerge un risultato pienamente positivo (il 100% degli indicatori risultano
soddisfatti) dell’attività svolta.
E’ pertinente in tale ambito ricordare quanto precisato dalla CIVIT (ora Autorità
Nazionale Anti Corruzione ) in sede di “Rapporto di monitoraggio sugli obblighi di
trasparenza 2013” per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
elaborato nell’ottobre 2013, laddove si evidenzia che “la sezione (ndr. Amministrazione
trasparente”), recentemente aggiornata, risulta strutturata in conformità all’allegato A al
d.lgs. n. 33/2013 e all’allegato 1 alla delibera CiVIT n. 50/2013.”.
In relazione, poi, ai contenuti attualmente resi disponibili all’interno delle varie sotto
sezioni della sezione “Amministrazione Trasparente”, come evidenziato anche nel
documento di attestazione dell’OIV del 18.10.2013 sull’assolvimento di specifici obblighi di
pubblicazione, si fa presente che l’amministrazione sta procedendo ad un progressivo
miglioramento della propria azione di compliance nei confronti degli adempimenti previsti in
materia di trasparenza. Si evidenzia, in particolare, che massima priorità è stata attribuita
all’esigenza di superare le criticità concernenti la pubblicazione dei dati relativi alla sotto
sezione “attività e procedimenti”, così come alla sotto sezione “informazioni ambientali”,
ambito quest’ultimo da ritenersi strategico in chiave di garanzia per i cittadini ed utenti del
diritto di accesso alle informazioni ambientali, come noto già sancito a livello internazionale
e nazionale (Legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in
materia di danno ambientale”; Legge 16 marzo 2001, n. 108 “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il
96
25 giugno 1998”; Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 “Attuazione della direttiva
2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”; Decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”).
Per completezza, si precisa che il lavoro di adeguamento alla normativa di cui trattasi
viene svolto in assenza di disponibilità di risorse, in particolare per l’implementazione e il
potenziamento dell’infrastruttura software da poter destinare a supporto della gestione
complessiva del sito web istituzionale e, più in particolare, all’efficientamento del flusso
informatizzato dei dati soggetti a pubblicazione obbligatoria, così come del relativo
monitoraggio.2. Procedimento di elaborazione e adozione del programma.
3. Obiettivi strategici in materia di trasparenza e collegamenti con il Piano della
performance.
Come accennato nell’ambito del PTPC, si tiene conto che l’articolo 10, comma 2, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede che “le misure del Programma triennale
(per la trasparenza e l’integrità) sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le
misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione” e che, “a tal fine,
il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione”.
Si tiene altresì conto che l’articolo 10, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013 prevede che “gli
obiettivi indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono formulati in
collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita
in via generale nel Piano della performance” e che “la promozione di maggiori livelli di
trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella
definizione di obiettivi organizzativi e individuali”.
In linea, dunque, con la delibera CIVIT (oggi ANAC) n. 6/2013 “Linee guida relative
al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013”, il presente PTTI viene a
svilupparsi quale fase del c.d. ciclo della performance “integrato”, comprendente gli ambiti
relativi alla performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità,
nonchè alle misure in tema di prevenzione e contrasto della corruzione.
La stessa delibera, inoltre, chiarisce che un’efficace integrazione tra gli strumenti di
avvio del ciclo di gestione della performance si può realizzare facendo in modo che le misure
contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità diventino veri e propri
obiettivi da inserire nel Piano della performance. In questo modo “l’attuazione della
trasparenza e dell’integrità può costituire una responsabilità organizzativa oggetto di
valutazione organizzativa e individuale”.
In tale ultima prospettiva, nel Piano delle Performance 2013-2015 è stato
appositamente definito per ogni CDR un apposito “Obiettivo operativo”, denominato
“Contributo alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e
all'aggiornamento del Programma per la trasparenza e l'integrità”, nell’intento, appunto,
di realizzare la necessaria integrazione tra gli strumenti di avvio del ciclo di gestione della
c.d. performance, facendo in modo che le misure da inserire nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
divengano veri e propri obiettivi, oggetto di valutazione organizzativa e individuale.
97
4. Descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholder
Nella nuova prospettiva della trasparenza come accessibilità totale diventa fondamentale il
coinvolgimento degli stakeholder, coinvolgimento particolarmente complesso e delicato
anche per il rilevante impatto della questione ambientale nella società e tenendo conto di
quanto a tal riguardo previsto dalla menzionata delibera CIVIT (oggi ANAC) n. 50/2013
“Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2014-2016”.
Ai fini della predisposizione del presente Piano, con apposita circolare, pubblicata
anche sul sito istituzionale del Ministero, sono stati preventivamente coinvolti i principali
stakeholder, interni ed esterni, del Ministero (in particolare, associazioni ambientaliste e
OO.SS).
Si riportano di seguito i principali aspetti segnalati dagli stakeholder in ordine alle criticità
della sezione “Amministrazione trasparente”, nonché ai fini di un possibile miglioramento
delle informazioni già presenti o previste all’interno della medesima sezione.
I contributi hanno riguardato complessivamente la promozione di azioni di sistema, da
porre in essere sinergicamente con altre Amministrazioni (ISPRA, EE.LL. ecc), al fine di
migliorare il livello di trasparenza di taluni ambiti di assoluto interesse in materia
ambientale, nonché nell’ottica di una maggiore visibilità dei processi amministrativi afferenti
i rapporti tra il Ministero e soggetti terzi e/o la gestione degli incarichi a qualsiasi titolo
conferiti nell’ambito e/o a supporto dell’amministrazione.
In particolare, è emersa l’aspettativa che vengano resi maggiormente trasparenti i
seguenti ambiti d’intervento:
tempi, contenuti ed iter dei processi autorizzativi in materia ambientale (es. procedimenti
di riconoscimento delle associazioni ambientaliste);
pubblicazione dell’elenco del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con
gli organi di indirizzo politico;
maggiori informazioni relative agli incarichi conferiti al personale del Ministero, con
specificazione, oltre ai dati già previsti per legge, di altre notizie, quali una più chiara
descrizione dell’oggetto dell’incarico, l’indicazione dei requisiti professionali richiesti
per il relativo affidamento, il curriculum dell’incaricato ed ogni informazione idonea ad
illustrare in maniera oggettiva gli aspetti di maggior rilievo della complessiva procedura;
miglioramento e implementazione delle informazioni e dei dati pubblicati sul sito web
del Ministero relativamente alle Convenzioni con altri soggetti “istituzionali (es.
Università, Formez, Enea, Sogesid, ecc), quali gli obiettivi di performance che il ricorso
alla convenzione concorre a realizzare, l’elenco del personale a vario titolo impiegato
presso il Ministero dal soggetto contraente e i relativi compensi, maggiori informazioni
relative ai rapporti di collaborazione presso il Ministero instaurati per effetto della
Convenzione;
nella sezione “Consulenti e collaboratori”, oltre ai dati obbligatori per legge, viene
auspicata una più ampia descrizione dell’oggetto delle attività commissionate, così come
degli obiettivi di performance che l’attività esternalizzata contribuisce a raggiungere e
98
ogni informazione ritenuta idonea ad illustrare gli aspetti di maggior rilevanza
dell’affidamento.
5. Tempi e modalità di adozione del Programma da parte degli Organi di vertice.
Ai fini della predisposizione del presente Piano si sono seguite le seguenti fasi :
a) definizione dell’identità dell’organizzazione;
b) analisi del contesto esterno ed interno;
c) analisi della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione e dei contenuti della
precedente sezione del sito web istituzionale “trasparenza, valutazione e merito”;
d) sensibilizzazione delle Strutture ministeriali, con circolari interne di carattere divulgativo
e di coordinamento, circa la rilevanza strategica degli adempimenti connessi alla normativa
in materia di trasparenza ed anticorruzione;
e) previsione nell’ambito degli obiettivi operativi inseriti nel Piano della Performance
dell’obbligo di ciascuna Struttura ministeriale di fornire il contributo di competenza volto alla
predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e all'aggiornamento del
Programma per la trasparenza e l'integrità comunicazione del Piano all’interno e all’esterno.
Si segnala, inoltre, che nelle more dell’adozione del presente Piano sono state diramate
specifiche circolari di coordinamento operativo in materia di trasparenza, allo scopo di
assicurare un tempestivo reperimento delle informazioni soggette a pubblicazione
obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, così come al fine di garantire il conseguente afflusso delle
medesime informazioni alle pertinenti sezioni del sito web da parte dei dirigenti preposti
ratione materiae alla trattazione dei dati da pubblicare:
1. nota prot. 35732/SG del 08/05/2013, avente ad oggetto “Obblighi in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33) – Prime indicazioni operative”;
2. nota prot. 35787/SG del 15/05/2013 avente ad oggetto “Coordinamento e integrazione
fra Piano della performance, Piano triennale di prevenzione della corruzione e
Programma per la trasparenza e l’integrità”;
3. nota prot. n. 35827/SG del 20/5/2013 avente ad oggetto “Legge 6 Novembre 2012, n.
190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”. Attività preparatorie ai fini della predisposizione del
Piano Triennale di Prevenzione della corruzione”;
4. nota prot. n. 35892/SG del 28/05/2013 avente ad oggetto “Obblighi di trasparenza
concernenti “gare e contratti” ed “atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33)” ;
5. nota prot. n. 35980/SG del 4/6/2013 avente ad oggetto “Obblighi di trasparenza
concernenti “consulenti e collaboratori (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)” ;
99
6. nota prot. n. 36013/SG del 6/6/2013 avente ad oggetto “Obblighi di trasparenza
concernenti “consulenti e collaboratori (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) –
Integrazione nota prot. n. 35980/SG del 4/6/2013” ;
7. nota prot. n. 36190/SG del 27/06/2013 avente ad oggetto “Obblighi di trasparenza
concernenti “Organizzazione” (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)” ;
8. nota prot. n. 36289/SG del 10/7/2013 avente ad oggetto “Obblighi di trasparenza
concernenti il “Personale” (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)” ;
9. nota prot. n. 36412/SG del 25/7/2013 avente ad oggetto “Decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 – Attuazione della trasparenza. Circolare P.C.M. – Dipartimento Funzione
Pubblica n. 2/2013”;
10. nota prot. n. 36438/SG del 30/7/2013 avente ad oggetto “Delibera CIVIT n. 59/2013 in
tema di “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e
27, d.lgs. n. 33/2013)”;
11. nota prot. n. 36448/SG del 30/7/2013 avente ad oggetto “Obblighi di trasparenza
concernenti “enti pubblici vigilati, società partecipate ed enti di diritto privato
controllati” (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)” ;
12. nota prot. n. 36481/SG del 2/8/2013, avente ad oggetto “Delibera CIVIT – Autorità
nazionale Anticorruzione - n. 46/2013 in tema di efficacia nel tempo delle norme su
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli
enti privati in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 39/2013”;
13. nota prot. n. 36500/SG del 7/8/2013 avente ad oggetto “Legge 6 Novembre 2012, n. 190
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”. Attività preparatorie ai fini della predisposizione del Piano
Triennale di Prevenzione della corruzione”;
14. Nota prot. 36504/SG del 07/08/2013 avente ad oggetto “Obblighi di trasparenza in
materia di “informazioni ambientali (art. 40 d. lgs. n. 33/2013)”;
15. Nota prot. n. 36519/SG del 9/8/2013 avente ad oggetto “Obblighi di trasparenza
concernenti “Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento
dell’amministrazione” per acquisti di beni e servizi (decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33). – Ricognizione dati”;
16. Nota prot. n. 36657/SG del 6/9/2013 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie in
materia di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 Art. 29 – ter del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante:
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.
La tempistica di adozione del presente è quella prevista dalla delibera CIVIT (oggi ANAC)
n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2014-2016”.
100
6. Iniziative di comunicazione della Trasparenza
6.1. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del
Programma e dei dati pubblicati
Il Ministero, per favorire la promozione della conoscenza dei contenuti del
Programma triennale, si propone, compatibilmente con i vincoli finanziari e di risorse umane,
di realizzare forme di diffusione del Programma e dei relativi dati mediante aggiornamenti
via e-mail, destinati al personale dipendente, circa il livello di attuazione del Programma e le
iniziative intraprese in materia di trasparenza e integrità.
6.2 Le giornate della trasparenza
Il Ministero presenta il Piano della performance e la Relazione sulla performance di
cui all'articolo 10 del decreto, nel corso del mese di luglio di ogni anno, nell'ambito delle cd.
Giornate della trasparenza di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 150/2009,
agli enti e alle associazioni ambientaliste facenti parte del Consiglio Nazionale dell’Ambiente
di cui all’art 12 della legge n. 349/1986, i quali operano quotidianamente nell’ambito delle
politiche ambientali, anche ad altre associazioni di consumatori e/o ai centri di ricerca
eventualmente specializzati nei principali settori di intervento dell’Amministrazione.
Le Giornate della trasparenza costituiscono l'occasione per fornire informazioni sul
presente Programma triennale, stante lo stretto collegamento tra la disciplina della
trasparenza e quella della performance, nonché sullo stato di attuazione delle norme
contenute nel decreto.
7. Processo di attuazione del Programma
I dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Ministero
sono quelli previsti dal d. lgs. n. 33/2013 (allegato A), dalla vigente normativa, articolando le
modalità di rappresentazione delle informazioni secondo l’allegato 1 alla delibera CIVIT
(oggi ANAC) n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014-2016”.
7.1. Lo stato di avanzamento delle attività al momento dell’adozione del presente Piano
e Processo di attuazione del Programma
Allo stato, tenendo conto di quanto precisato dalla CIVIT (ora Autorità Nazionale
Anti Corruzione ) in sede di “Rapporto di monitoraggio sugli obblighi di trasparenza 2013”
per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, elaborato nell’ottobre
2013, si evidenzia quanto segue.
La sezione “ Amministrazione trasparente” risulta strutturata in conformità alla
vigente normativa.
Relativamente ai contenuti pubblicati, come evidenziato anche nel documento di
attestazione dell’OIV del 18.10.2013 sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione,
risulta, in generale, che l’amministrazione sta procedendo ad un progressivo miglioramento
101
della propria azione di compliance nei confronti degli adempimenti previsti in materia di
trasparenza.
Inoltre, con successiva attestazione dell’OIV in data 11 febbraio 2014, è emersa una
complessiva coerenza rispetto alle prescrizioni normative, seppur migliorabile, dei dati
pubblicati e oggetto di esame, e non sono stati evidenziati particolare aspetti di criticità.
In particolare, si riportano nell’allegata tabella i dati presenti in ciascuna sezione al
momento della predisposizione del Piano, la programmazione del processo di miglioramento
della compliance alla normativa in materia di trasparenza, per il periodo di riferimento del
presente Piano, unitamente alle Strutture e ai dirigenti responsabili per la pubblicazione e
l’aggiornamento dei medesimi dati, nonché alle ulteriori misure di implementazione del
livello di trasparenza normativamente previsto.
7.2. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi
informativi.
Allo stato attuale il flusso dei dati soggetti a pubblicazione viene gestito in modalità
prevalentemente elettronica, attraverso l’elaborazione informatizzata dei dati e delle
informazioni e il relativo inoltro a mezzo e-mail al Responsabile della pubblicazione, ad
opera della Struttura competente, nell’ambito del sito web istituzionale – sezione
“amministrazione trasparente”.
Il supporto alle attività del Responsabile della Trasparenza viene svolto in assenza di
disponibilità di risorse da potersi destinare, in particolare, per l’implementazione e il
potenziamento dell’infrastruttura software da poter destinare a supporto della gestione
complessiva del sito web istituzionale e, più in particolare, all’efficientamento del flusso
informatizzato dei dati soggetti a pubblicazione obbligatoria, così come del relativo
monitoraggio.
8. Monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza.
Il monitoraggio sarà effettuato a campione, con cadenza semestrale, tenendo
prevalentemente conto della rilevanza dei dati e delle informazioni soggette a pubblicazione e
in connessione con le ripercussioni sanzionatorie previste dall’ordinamento per le ipotesi di
inadempimento.
Il monitoraggio tenderà a verificare, in relazione a ciascun dato esaminato, la
completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni.
I casi di verificato inadempimento, anche parziale, saranno segnalati Responsabile
della Trasparenza, in relazione alla loro gravità all’Ufficio di Disciplina, al vertice politico e
all’OIV, ai sensi dell’art. 43 del d. lgs. n. 33/2013.
Stante la predetta indisponibilità di risorse da potersi destinare, in particolare, per
l’implementazione e il potenziamento dell’infrastruttura software da poter destinare a
supporto della gestione complessiva del sito web istituzionale, il monitoraggio viene svolto
attraverso un azione di riscontro a campione dei dati che risultano pubblicati nell’ambito
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delle singole sezioni e sotto-sezioni del sito istituzionale – sezione “amministrazione
trasparente”.
9. Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico.
In linea con le vigenti previsioni di legge, sono stati resi pubblici all’interno della
sotto-sezione “altri contenuti” della sezione “amministrazione trasparente” tutti gli elementi
informativi circa le modalità di esercizio del c.d. accesso civico, ai sensi dell’art. 5 del d. lgs.
n. 33/2013.
Le istanze di accesso civico vengono prese in carico tramite una casella di posta
elettronica istituzionale dedicata [email protected] e tramite una
casella di posta elettronica certificata [email protected].
Dopo accurata analisi dell’istanza, il Responsabile della Trasparenza provvede a
comunicare al soggetto istante l’accoglimento o il rigetto dell’istanza medesima. In caso di
accoglimento l’Ufficio ministeriale preposto alla trattazione del dato di cui risulti omessa la
pubblicazione viene invitato formalmente ad ottemperare entro il termine di 30 giorni.
La richiesta di accesso civico viene segnalata all’Ufficio di Disciplina, al vertice
politico e all’OIV, ai sensi dell’art. 43, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013.