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1 CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE Il giorno 21 febbraio 2013 alle ore 16.15 presso la sede della Direzione Didattica ”Emilio Ricci” viene sottoscritta tra i convenuti il presente Contratto Integrativo d’Istituto- Parte normativa. L’ accordo viene sottoscritto tra: PARTE PUBBLICA Il Dirigente pro-tempore Dott.ssa Bassi Giuseppina PARTE SINDACALE Ametta Silvia RSU Caputo Anna Maria Vino Antonietta SINDACATI FLC/CGIL Giancola Maria SCUOLA CISL/SCUOLA Dott. Basile Francesco TERRITORIALI SNALS/CONFSA ……………………………..………………………….... GILDA/UNAMS ……………………………..………………………….... UIL/SCUOLA ……………………………………………………………… Unione Europea Attività cofinanziato Fondo Sociale Europeo Fondo Europeo Sviluppo regionale 2° Circolo Didattico “Emilio Ricci” Via De Gasperi cap. 71017 Torremaggiore (Fg) Tel. e Fax 0882/391577 - E-mail : [email protected] Fgee09700c Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV

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CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 21 febbraio 2013 alle ore 16.15 presso la sede della Direzione Didattica ”Emilio Ricci” viene

sottoscritta tra i convenuti il presente Contratto Integrativo d’Istituto- Parte normativa.

L’ accordo viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Dott.ssa Bassi Giuseppina

PARTE SINDACALE

Ametta Silvia

RSU Caputo Anna Maria

Vino Antonietta

SINDACATI FLC/CGIL Giancola Maria

SCUOLA CISL/SCUOLA Dott. Basile Francesco

TERRITORIALI SNALS/CONFSA ……………………………..…………………………....

GILDA/UNAMS ……………………………..…………………………....

UIL/SCUOLA ………………………………………………………………

Unione Europea

Attività cofinanziato

Fondo Sociale Europeo

Fondo Europeo

Sviluppo regionale

2° Circolo Didattico “Emilio Ricci”

Via De Gasperi cap. 71017 Torremaggiore (Fg)

Tel. e Fax 0882/391577 - E-mail :

[email protected]

Fgee09700c

Ministero della Pubblica

Istruzione

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli

Affari Internazionali Uff. IV

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PARTE PRIMA

TITOLO I

INTESA SU ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO

Materie di Informazione preventiva

Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva sulle materie previste dai contratti e dalle norme di legge, in

appositi incontri fornendo la relativa documentazione:

1. Proposte di formazione delle classi di Scuola Primaria. 2. Proposte di formazione delle classi di Scuola dell’Infanzia. 3. Determinazione degli organici della scuola: personale ATA. 4. Determina degli organici della scuola dell’infanzia: personale docente. 5. Determina degli organici della scuola primaria: personale docente. 6. /7 Proposte per l’organizzazione del lavoro (criteri di assegnazione dei docenti alle classi/sezioni;

settori di lavoro personale ATA e collaboratori scolastici; criteri orario di insegnamento personale docente; ferie-cambio giornata libera; assenze-permessi brevi-ritardi; criteri orario di lavoro personale ATA e collaboratori scolastici).

8. Ritorni pomeridiani. 9. Permessi per aggiornamento personale docente, ATA e collaboratori scolastici. 10. Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non

contrattuale. 11. Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali. 12. Criteri di individuazione del personale docente in progetti derivanti da specifiche disposizioni

legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni.

13. Modalità di utilizzazione del personale docente in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni.

14. Criteri di individuazione del personale ATA e i collaboratori scolastici in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni.

15. Modalità di utilizzazione del personale ATA e i collaboratori scolastici in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni.

16. Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al Piano dell’offerta formativa. 17. Modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal

DSGA, sentito il personale medesimo. 18. Criteri per l’individuazione del personale docente, da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo

di Istituto. 19. Utilizzazione dei servizi sociali.

Materie di contrattazione integrativa

1. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali; 2. Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge n.

146/1990, così come modificata e integrata dalla L. n. 83/2000. 3. Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 4. Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto.

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Materie di informazione successiva

1. Nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo d’istituto;

1. Verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.

INFORMAZIONE PREVENTIVA

ART. 1 - Proposte di formazione delle classi prime di scuola primaria

1.1 Le proposte mirano a raggiungere due obiettivi:

l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe;

l'omogeneità tra le sezioni.

1.2 Nella formazione dei raggruppamenti iniziali si terranno globalmente presenti:

sesso;

semestre di nascita;

eventuali indicazioni dell'équipe psico-pedagogica;

situazioni particolari segnalate dai servizi sociali. 1.3 Si utilizzeranno le valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola dell’infanzia (documenti per la continuità di fine anno). 1.4 Il Dirigente scolastico provvederà alla nomina della commissione che si occuperà della formazione delle classi sulla base:

delle proposte di cui sopra;

verificata la corretta applicazione dei presenti criteri.

dell’estrazione a sorte degli alunni per la composizione delle sezioni. Infine, potrà apporre alcune modifiche, una volta valutate le motivate e gravi richieste delle famiglie, avendo cura di salvaguardare, comunque, i criteri sopra indicati. 1.5 Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni diversamente abili nella sezione tenendo presente:

il parere dell'équipe socio-psico-pedagogica;

la valutazione espressa dai docenti della scuola dell’infanzia;

le indicazioni della norma.

1.6 “I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;

b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.

Il collegio dei docenti, con le modalità che riterrà più opportune, formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri”. 1.7 Le prove di accertamento di cultura saranno sostenute di fronte ad una commissione nominata dal Dirigente scolastico composta da due docenti.

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1.8 In mancanza di documentazione scolastica il dirigente scolastico procede, previa deliberazione del consiglio di Interclasse all’iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione attestante gli studi compiuti nel paese di origine. 1.9 Il dirigente scolastico procede all’iscrizione con riserva anche dei minori privi di permesso di soggiorno. ART. 2 Proposte di formazione delle classi prime della scuola dell’infanzia 2.1 Nella scuola dell'infanzia, il Dirigente cercherà di formare raggruppamenti iniziali di sezioni omogenee (stessa età) od eterogenee per età diverse; qualora non fosse possibile costituire sezioni omogenee per ragioni numeriche (età che superi il numero massimo per sezione) verranno costituite sezioni in modo che tutti gli alunni siano posti nelle stesse condizioni; di volta in volta si valuterà se si formeranno sezioni di 2 o 3 annualità; 2.2 Nella composizione delle sezioni eterogenee si rispetta il criterio dell'equità numerica tra i sessi e l'età; (distribuzione equa nelle sezioni dei mesi di nascita riferiti allo stesso anno di nascita). 2.3 In ciascuna sezione non può essere presente, di norma, più di un bambino disabile; 2.4 Separazione o presenza nella stessa sezione di fratelli-gemelli da valutare caso per caso, sentito il parere dei genitori; 2.5 La strutturazione delle sezioni cosi composta, dopo 30 giorni dall'inizio della scuola, sarà valutata per decidere eventuali spostamenti rispondenti alle capacità relazionali ed affettive dei bambini: le sezioni saranno, pertanto, provvisorie fino a trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico e diventeranno definitive dopo il primo mese di frequenza. 2.6 Qualora in corso d’anno (fino a gennaio) si liberassero dei posti nelle scuole dell’Infanzia del Circolo, si seguirà la lista d’attesa avendo cura di seguire tutte le procedure di accoglienza. 2.7 Gli alunni che compiranno i tre anni entro il 30 aprile dell’anno successivo di riferimento saranno collocati in una lista d’attesa (graduati, in base all’età, dal più grande al più piccolo) e inseriti gradualmente, in base alla disponibilità di posti, in numero non superiore a 2/3 unità per sezione, sulla base di uno specifico progetto di accoglienza/inserimento predisposto dal Collegio dei docenti. ART. 3 - Determinazione degli organici della scuola: personale ATA. Tabella 1 - Organico di istituto personale ATA - a. s. 2012/2013

numero alunni Assistenti amministrativi

Numero alunni

Collaboratori scolastici

Fino a 300 1 200 3

500 2 300 4

700 3 400 5

900 4 500 6

1100 5 600 7

1300 6 700 8

1500 7 800 9

1700 8 900 10

1900 9 1000 11

1100 12

oltre 1200 13

Ogni 200 3

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La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma. Il posto di organico di diritto viene attivato nelle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni.

Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico;

Per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.

ART. 4 - Determinazione degli organici della scuola dell’infanzia: personale docente

.1 E’ di tutta evidenza che il processo di determinazione degli organici non potrà prescindere dalla corretta e attenta formazione delle classi. Inoltre, al fine di evitare la costituzione di classi con un numero eccessivo di alunni, il dirigente scolastico provvederà alla relativa formazione secondo criteri di omogeneità, evitando squilibri numerici tra le stesse. A tale riguardo il dirigente medesimo eviterà di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal D.P.R. n. 81/2009, per i vari gradi di istruzione. Il dirigente scolastico terrà in considerazione la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 che riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati "Dsa". E’ opportuno che nella composizione delle classi si tenga in debita considerazione la presenza degli alunni con Dsa. 4.2 La scuola dell’infanzia è disciplinata dall’art. 2 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Quanto alla consistenza delle dotazioni organiche, ai fini della generalizzazione del servizio, sono stati confermati in organico di diritto i posti attivati in organico di fatto nell’anno 2011/2012.

4.2.1 Sono iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che hanno compiuto o compiranno, entro il 31 dicembre 2012, il terzo anno di età. Ricorrendo le condizioni di cui alla C.M. n. 110 del 30 dicembre 2011 (iscrizioni per l’a.s. 2012/13), sono ammessi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiranno tre anni di età entro il 30 aprile 2013, una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico-didattico da parte del collegio dei docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza. Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali e il modello a 25 ore settimanali. Qualora le richieste di iscrizione superino la capienza delle sezioni, hanno precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2012.

ART. 5 - Determinazione degli organici della scuola primaria: personale docente. 5.1 La Scuola primaria, come noto è disciplinata dall’art. 4 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Sono iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2012. Sono ammessi anticipatamente alla frequenza anche coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2013. L’articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, prevede che le famiglie possano operare le loro scelte, tra i modelli orari previsti dal citato D.P.R. n. 89/2009. Per l’anno scolastico 2012/2013, per le classi prime, seconde, terze e quarte è previsto, considerata la consistenza dell’organico assegnato, un’articolazioni dell’orario scolastico settimanale a 30 ore, fermo restando che le risorse di organico complessive sono assegnate in ragione di 27 ore settimanali per classe. 5.2 Le classi quinte continuano a funzionare, fino alla messa a regime del predetto modello (corrispondente, com’è noto, a 27 ore di media) secondo l’orario attualmente previsto di 30 ore settimanali. 5.3 Il modello del tempo scuola definito in 24 ore settimanali non è stato attivato in mancanza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe. Le economie derivanti dall’ impiego del docente di religione e del docente specialista di lingua inglese, concorrono ad ampliare l’offerta formativa

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della scuola fino a 30 ore, ad assicurare il tempo mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani e a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell’offerta formativa. Resta, confermato l’orario di 40 ore settimanali per alcune classi, comprensive del tempo dedicato alla mensa e l’assegnazione di due docenti per classe. 5.4 L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). E’ stato costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali. 5.5 In conformità dell’accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con legge n. 121 del 25 marzo 1985, e delle conseguenti intese, l’insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall’applicazione delle disposizioni e delle istruzioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all’integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto. Gli spezzoni di orario rientrano nel novero delle complessive dotazioni assegnate in organico. 5.6 L’istituzione scolastica, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa prevista dal D.P.R. n. 275/99, articola il tempo scuola in modo flessibile, individua le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili.

Art.6 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

6.1 Criteri di assegnazione dei docenti alle classi ed alle sezioni

L’assegnazione delle cattedre ai docenti rientra tra le competenze del DS (art. 396, comma 2, lett. d, D.L.vo 16/4/1994, n. 297; art. 25 D.L.vo 165/2001 così come modificato dal D.Lvo 150/2009) che terrà tuttavia conto delle proposte del Collegio dei docenti e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto, nel rispetto dei seguenti principi:

Preliminarmente a qualsiasi altra operazione, di cui ai commi seguenti, per motivate esigenze organizzative e di servizio, il Dirigente Scolastico può disporre una diversa assegnazione di uno o più docenti rispetto all’anno precedente.

Il Dirigente Scolastico assegna le classi e gli ambiti tenendo conto della continuità didattica, della posizione nella graduatoria interna d’Istituto, delle competenze e delle pregresse esperienze professionali e della disponibilità espressa dai singoli docenti.

Il personale docente di sostegno viene assegnato dal DS agli alunni diversamente abili in

relazione alle diverse situazioni di handicap, avendo cura di utilizzare al meglio le

competenze professionali e le caratteristiche individuali, con l’obiettivo di garantire una

omogenea qualità del servizio.

I docenti possono chiedere, presentando domanda scritta entro il 30 giugno, di essere destinati ad altro modulo o sezione dell’istituto, sempre che vi siano posti vacanti. La richiesta deve essere formulata per iscritto. Nel caso vi sia concorrenza di più domande sullo stesso posto si tiene conto dei seguenti criteri:

o Valutazione dei titoli come da graduatoria d’istituto per i docenti a tempo indeterminato; o posto occupato nella graduatoria permanente per i docenti a tempo determinato; o considerazione delle opzioni e delle motivate esigenze personali.

In tutti i casi sopra elencati il Dirigente può non accettare la richiesta motivandola all’interessato.

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6.2 SETTORI DI LAVORO PERSONALE ATA E COLLABORATORI SCOLASTICI

Si rimanda al piano delle attività predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e amministrativi in data 01/09/2012 prot. n. 4969/B10.

Art. 7 ORARIO DI LAVORO

7.1 Criteri relativi all’orario di insegnamento del personale docente

La formulazione dell’orario degli insegnanti è prerogativa del dirigente scolastico che deve attenersi a quanto stabilito nell’art. 41 del CCNL del 4 agosto 1995, art.24 del CCNL del 26.05.99, dell’art. 26 del CCNL del 24.07.03 e dell’art.28 del CCNL del 29.11.2007.

L’orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola, nella Scuola dell’Infanzia, su sei giorni quello a tempo normale, e cinque giorni quello a tempo ridotto; nella Scuola Primaria, su sei giorni quello a sistema modulare, e su cinque giorni quello a Tempo Pieno.

I criteri e le proposte per la compilazione dell’orario settimanale delle lezioni sono stabiliti rispettivamente dal Consiglio di Circolo e dal Collegio dei docenti.

Nella formulazione dell’orario si dovrà tener conto prioritariamente delle esigenze didattiche e poi di quelle personali. Le interruzioni orarie e quanto altro devono essere equamente distribuite tra tutti i docenti e dovranno essere prese in considerazione nel successivo anno scolastico per evitare che interessino sempre gli stessi docenti. Si prevede per gli insegnanti specialisti, impegnati sia nel turno antimeridiano che pomeridiano con disagio concreto nel servizio dovuto all’organizzazione dell’orario e non per esigenze personali, attestato dal dirigente scolastico, un compenso forfetario rapportato al numero di rientri oltre i turni antimeridiani. Non possono essere previste meno di due ore di insegnamento nel turno antimeridiano.

Nell’indicare la preferenza in merito alla giornata libera, i docenti di ogni interclasse dovranno accordarsi tra loro garantendo la diversificazione delle scelte. Non sarà possibile che, all’interno della stessa interclasse, più persone indichino lo stesso giorno. Di fronte all’impossibilità di raggiungere un compromesso si procederà al sorteggio o si adotterà il criterio della turnazione pluriennale.

Non si possono superare le otto ore di impegno giornaliero, considerando tutte le attività (escluse le prestazioni delle ore eccedenti).

L’assegnazione delle supplenze seguirà il criterio dell’equa ripartizione settimanale tra tutti i docenti a disposizione. Ogni docente, all’inizio dell’anno scolastico, può dichiarare la propria disponibilità ad effettuare ore di supplenza aggiuntive, eccedenti l’orario ordinario di lavoro, a pagamento per sostituzione dei colleghi assenti. L’assegnazione di queste avverrà a discrezione del D.S. in base ai bisogni organizzativi.

In caso di mancata disponibilità dei docenti in contemporaneità, il docente che effettua ore eccedenti il suo orario non riceve retribuzione per esse, può recuperare, al bisogno, con permessi brevi, quando l’orario lo consente e, comunque, senza onere per la scuola.

Le ore di contemporaneità saranno utilizzate per la sostituzione dei docenti assenti fino a 5 giorni; in caso non ci siano supplenze, tali ore saranno utilizzate per attività di recupero o di potenziamento. Salvo diversa disposizione del collegio dei docenti (comma 5, art. 28 CCNL).

Gli insegnanti di sostegno, in assenza dell’alunno diversamente abile, saranno utilizzati prioritariamente per la copertura di docenti di sostegno assenti, quindi nella classe/sezione di appartenenza e, infine, in altre classi/sezioni del plesso.

7.2 Ferie - cambio di giornata libera

Le ferie potranno essere concesse secondo quanto stabilito dal contratto senza onere per l’amministrazione (Artt.13 e 15, per motivi personali o familiari, del contratto collettivo nazionale).

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Il Dirigente Scolastico potrà autorizzare il cambio di giornata libera, in caso di comprovata necessità, solo se lo scambio non modificherà il monte ore settimanale dei docenti interessati.

Il cambio di giornata libera potrà avvenire prioritariamente con altri docenti di classi, in caso di impossibilità degli stessi, prioritariamente con i docenti dell’interclasse e, infine, del circolo.

7.3 Assenze, permessi brevi, ritardi

Le assenze alle riunioni degli organi collegiali vanno comunicate prima dell’inizio delle riunioni e sempre giustificate. Non è consentito prendere permessi brevi durante tali incontri.

Per quanto concerne le richieste di ferie o di permesso retribuito si ricorda che possono essere autocertificate, ma devono essere, ove possibile, preventivamente concordate con il dirigente scolastico (almeno due giorni prima). Si potrà accedere ai permessi, senza accordo preventivo, solo per eventi straordinari o per situazioni gravi non prevedibili.

Non saranno concessi ai docenti più di due giorni di ferie per volta, debitamente documentati, per non interrompere il regolare svolgimento delle lezioni.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno essere concessi brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.

Il dirigente scolastico, accertata la possibilità di sostituzione con altri docenti disponibili, può concedere o meno il permesso per esigenze di servizio e per iscritto.

I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 24 ore (scuola primaria), 25 ore (scuola dell'infanzia) 36 ore (personale ATA) nel corso dell'anno scolastico, corrispondenti al rispettivo orario di insegnamento.

Si ricorda che la concessione del permesso comporta il recupero delle ore non prestate, entro i

due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, previo ordine di servizio e

avverrà prioritariamente per la sostituzione dei docenti assenti e in subordine per lo

svolgimento di attività didattiche nella propria classe.

Nei casi in cui il recupero non sia possibile per motivi imputabili al docente, l'Amministrazione provvede alla decurtazione del numero di ore non recuperate.

Eventuali ritardi vanno comunicati e giustificati al DS o a un suo delegato. Il ritardo inferiore a 30 minuti dovrà essere recuperato al termine delle lezioni, basterà trattenersi a scuola per un tempo pari a quello del ritardo, quello superiore a 30 minuti sarà recuperato in supplenza secondo le necessità e le disposizioni dei collaboratori del D.S.

Tutte le richieste dovranno essere presentate per iscritto al Dirigente Scolastico o ad un suo

collaboratore ed acquisite al protocollo. Per il personale docente la concessione dei permessi è

subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

La presenza del personale docente sarà rilevata sul registro delle firme.

7.4 Criteri relativi all’orario del personale ATA e collaboratori scolastici

L’orario di lavoro viene di norma stabilito per l’intero anno scolastico. L’orario normale deve assicurare, la copertura di tutte le attività didattiche previste dal curricolo obbligatorio e di tutte le riunioni degli OO.CC. E’ articolato su 36 ore settimanali e viene svolto normalmente su sei giorni settimanali.

Art. 8 Ritorni pomeridiani

Compatibilmente con l’organizzazione didattica e amministrativa della Scuola, in linea di massima, dovrà essere rispettata un’equa distribuzione dei ritorni pomeridiani tra il personale.

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Art. 9 PERMESSI PER AGGIORNAMENTO 9.1 Personale docente

Per la fruizione dei permessi relativi alla partecipazione ad attività di aggiornamento proposte da istituzioni e agenzie esterne alla scuola, nei casi in cui pervengano più richieste, si utilizzano i seguenti criteri:

o Discipline d’insegnamento del docente rispetto al corso; o spendibilità all'interno del Circolo delle competenze acquisite; o non più di un docente per la stessa classe salvo possibilità di assicurare il regolare

svolgimento delle attività didattiche per gli alunni (scambi di giornata libera, compensazione interna o altre modalità che non prevedano oneri per la scuola);

o rotazione in caso di più richieste.

La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alle realizzazione del processo formativo. Il D.S., considerando sempre la compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro. Saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento. E’ obbligatoria la formazione deliberata dal Collegio dei docenti. 9.2 Personale ATA e Collaboratori scolastici

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione.

Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.

Il dirigente scolastico consentirà la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio a non più di 2 unità di personale per evento, fatti salvi specifici percorsi formativi.

In caso di concorrenza tra più unità si darà la precedenza al personale titolare presso l’Istituzione Scolastica.

In caso di concorrenza tra personale titolare, si darà la precedenza al titolare di età anagrafica minore.

ART. 10 Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale L’obiettivo è rendere la gestione del fondo e degli altri compensi accessori:

• trasparente, e quindi evitare un utilizzo arbitrario e discrezionale. Tutti sapranno quali sono le risorse disponibili e come sono impegnate; • programmata: evitando un utilizzo a consuntivo con tutte le conseguenze possibili (risorse insufficienti, svolgimento di attività che poi non verranno retribuite); • equilibrata: evitando di retribuire solo alcune attività e non altre, alcune figure e non altre; • finalizzata: evitando una distribuzione a pioggia per retribuire tutte quelle attività che qualificano, migliorano e allargano l'offerta formativa agli alunni e alla comunità in cui la scuola è inserita.

ART. 11 - Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali. La scuola aderisce a bandi e progetti che rispecchiano i principi contenuti nel POF. In base alla tipologia del progetto, il Collegio dei Docenti ne vaglia l’opportunità, la congruità e individua i referenti.

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La scelta dei referenti avviene in base ai seguenti criteri: 1. competenza organizzativa e gestionale 2. competenza specifica nel settore 3. continuità progettuale

ART. 12 - Criteri di individuazione del personale docente in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.

Per tutte le attività ed i progetti dell’Istituto i docenti saranno individuati in seno al collegio secondo dichiarazione di disponibilità ed esperienza precedente. La valutazione dei destinatari sarà al contempo. Nell’assegnazione alle attività verrà garantito il coinvolgimento del maggior numero possibile di docenti disponibili, favorendo, se possibile, la rotazione negli incarichi. A tal fine, ogni docente potrà partecipare ad un solo progetto.

Gli incarichi sono assegnati agli interessati con comunicazione scritta nominativa, indicando le modalità, le mansioni ed i tempi di svolgimento.

ART. 13 – Modalità di utilizzazione del personale docente in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni. Per tutte le attività ed i progetti dell’Istituto, compresi quelli attuati in base a convenzioni o accordi di programma, i docenti saranno utilizzati secondo i seguenti criteri:

Disponibilità

Continuità (in caso di progetti pluriennali)

Titoli

Competenza acquisita

Priorità nell’individuazione: o docente che ha progettato il percorso; o docente che insegna nella classe/intersezione a cui il percorso è dedicato; o docente che insegna la disciplina su cui è incentrato il progetto.

Tra le risorse possono essere previsti esperti e/o docenti esterni, retribuibili con L.440/97, su presentazione di curriculum per attività programmate dal Collegio, per progetti europei o altro, in possesso di professionalità adeguate, previa delibera del C.I. Risorse umane da utilizzare:

personale interno che ha dato la disponibilità ed in possesso di specifiche competenze documentate da curriculum;

docenti appartenenti all’amministrazione scolastica;

consulenti esterni. ART.14 - Criteri di individuazione del personale ATA e i collaboratori scolastici in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni. Il personale ATA e i collaboratori scolastici da coinvolgere nelle attività di cui sopra saranno individuati in base ai seguenti criteri:

disponibilità dichiarata

nel caso estremo di mancanza di disponibilità si procederà al sorteggio.

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ART. 15 - Modalità di utilizzazione del personale ATA e i collaboratori scolastici in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni Il personale ATA e i collaboratori scolastici saranno utilizzati nei progetti di cui sopra con le modalità indicate al piano delle attività predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e amministrativi in data 01/09/2012 prot. n. 4969/B10, che si allega alla presente e ne diventa parte integrante.

Art. 16 - Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività. 16.1 In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 42 del CCNL del 4 agosto 1995, art.24 del CCNL 26.05.99, dell’art.27 del CCNL 24.07.03 e dall’art 29 del CCNL del 29.11.2007 queste non possono di norma superare le 40 ore annuali per le attività previste dai punti 3.a e 3.b.

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente provvede a definire – all’interno del piano annuale delle attività deliberato al Collegio dei Docenti – un calendario delle riunioni, dandone comunicazione con circolare interna.

Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni verranno comunicate con circolare interna con un preavviso di almeno 3 giorni rispetto sia alla nuova data che a quella precedentemente fissata; analogamente verrà comunicata con almeno 3 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, salve ovviamente motivazioni eccezionali.

Il personale con contratto di lavoro a part-time o con orario inferiore a quello di cattedra concorda con il DS ad inizio anno la proporzionale riduzione delle proprie presenze alle riunioni attraverso la predisposizione di un apposito piano individuale degli impegni.

Nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti saranno utilizzati solo per attività che siano state programmate e deliberate dal Collegio dei Docenti.

16.2 In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, elezioni, profilassi, eventi eccezionali, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti saranno utilizzati in attività di insegnamento. 16.3 I docenti sono tenuti a garantire i rapporti con le famiglie secondo le modalità stabilite dagli organi collegiali della scuola.

I docenti effettueranno in orario pomeridiano i rapporti individuali con le famiglie secondo quanto stabilito dal Piano annuale delle attività.

Ogni docente sarà a disposizione per il ricevimento dei genitori, previo appuntamento, una volta a settimana. I genitori saranno ricevuti nell’aula docenti.

16.4 Funzioni strumentali al POF Le Funzioni strumentali al POF sono identificate con delibera del collegio dei docenti in

coerenza con il piano dell’Offerta Formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari:

Area Funzioni strumentali Docenti

1 GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA Monteleone Mirella

2 SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI Vino Antonietta

3 PROMOZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E

DELLA COMUNICAZIONE

Giancola Maria

4 SOSTEGNO AGLI ALUNNI Mandunzio Anna Maria

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5 REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI FORMATIVI CON ENTI ED ISTITUZIONI ESTERNI ALLA SCUOLA.

Pironti Elvira

16.5 Il Dirigente Scolastico provvede all’attribuzione degli incarichi con atti formali, individuali e

sottoscritti per accettazione da parte degli interessati. Al termine dell’anno scolastico è effettuata una valutazione dell’attività svolta nell’ambito della valutazione finale del POF.

Art.17 - Modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo

Per le esigenze legate alla realizzazione del POF, sia esso attività didattica in generale o attuazione di progetti, si richiede ai collaboratori la disponibilità alla loro realizzazione, adottando un criterio di rotazione ed equa distribuzione degli stessi. I medesimi criteri riguardano anche per il personale di segreteria A.A. Per i progetti finanziati da enti locali , privati o fonti europee, sarà richiesta la disponibilità e,come per tutti i progetti la equa distribuzione.

Art.18 Criteri per l’individuazione del personale docente, da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto

Per tutte le attività ed i progetti dell’Istituto i docenti saranno individuati in seno al collegio secondo dichiarazione di disponibilità ed esperienza precedente. La valutazione dei destinatari sarà al contempo. Nell’assegnazione alle attività verrà garantito il coinvolgimento del maggior numero possibile di docenti disponibili, favorendo, se possibile, la rotazione negli incarichi la crescita professionale del personale. A tal fine, ogni docente potrà partecipare ad un solo progetto.

Gli incarichi sono assegnati agli interessati con comunicazione scritta nominativa, indicando le modalità, le mansioni ed i tempi di svolgimento.

Per tutte le attività ed i progetti dell’Istituto, compresi quelli attuati in base a convenzioni o accordi di programma, i docenti saranno utilizzati secondo i seguenti criteri:

Disponibilità

Continuità (in caso di progetti pluriennali)

Titoli

Competenza acquisita

Priorità nell’individuazione: o docente che ha progettato il percorso; o docente che insegna nella classe/intersezione a cui il percorso è dedicato; o docente che insegna la disciplina su cui è incentrato il progetto.

ART. 19 – Utilizzazione dei servizi sociali

La scuola collaborerà attivamente con le strutture sociali operanti sul territorio: Operatori socio assistenziali alunni diversamente abili, Ufficio Servizi Sociali e Servizi scolastici del Comune di Torremaggiore, ASL FG, Vigili Urbani, Associazioni di Volontariato presenti sul territorio, Parrocchie, Pro Loco, Associazioni culturali e sportive. 19.1 Operatori socio assistenziali per alunni diversamente abili In caso di assegnazione di operatori da parte dell’ente locale e/o di associazioni di volontariato si terrà conto delle esigenze degli alunni diversamente abili e sarà data priorità alle situazioni di maggiore gravità. 19.2 Servizio Scuola Bus Tale servizio viene gestito esclusivamente dal Comune di Torremaggiore a vantaggio degli alunni con residenza e/o domicilio più distante dalla sede.

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19.3 Servizio mensa scolastica Il Servizio è assicurato e gestito dal Comune di Torremaggiore. I fruitori sono i bambini e il personale della scuola dell’Infanzia e Primaria in servizio pomeridiano. 19.4 ASL FG I rapporti con l’Asl FG saranno improntati a garantire un ottimo servizio di medicina scolastica, consulenza, collaborazione e partecipazione ai lavori del Gruppo GLHI con possibilità di interventi da parte degli operatori all’interno della scuola, previa stesura di un protocollo d’intesa per verificare l’idoneità delle iniziative. 19.5 Vigili Urbani L’Ente locale, tramite il Comando dei Vigili Urbani, assicurerà la vigilanza all’entrata e all’uscita degli alunni dalla scuola. Il servizio sarà garantito sia in orario antimeridiano che pomeridiano. 19.6 Associazioni del volontariato, culturali e sportive La scuola collaborerà con la Pro Loco, le Associazioni del volontariato, culturali e sportive. Con esse stipulerà, di volta in volta, convenzioni, accordi e intese.

CAPO II

Contrattazione integrativa

Art.1 Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata.

1. Il contratto integrativo di Istituto è finalizzato ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

2. La contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica verterà sulle materie previste dall’art. 6 del CCNL 29.11.2007, peraltro già definite nell’art. 6, comma 3, punti b), c), d), e), h), i) del CCNL 26.05.99 e rimodulate dall’ art. 3 del CCNL del 15.2.2001 ratificato in data 15.3.2001. .

3. Saranno oggetto di informazione preventiva le materie di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) del comma 2 dell’art.6 del CCNL 29.11.2007 e di contrattazione integrativa le materie di cui ai punti j), k), l) dello stesso comma 2 dell’art.6 del CCNL 29.11.2007.

4. Saranno oggetto di informazione successiva le materie di cui ai punti n), o) del comma 2 dell’art.6 del CCNL 29.11.2007.

5. Il contratto siglato tra le parti non potrà contenere nessuna deroga “in peius” rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti (art. 2077 del Codice Civile).

6. Gli argomenti che interferiscono con le scelte del POF o che riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio Docenti, non possono essere oggetto di trattative.

7. Il presente contratto integrativo di scuola si applica a tutto il personale docente e ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio nell'Istituto.

8. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali cui consegue certificazione di compatibilità finanziaria da parte del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 48, c. 6 del D. Lgs 165 del 30.03.2001 e dell’art. 2, c. 1 del D. Lgs 286/99; rimane in vigore fino alla data 31.08.2013 e fino a nuova negoziazione, fatta salva - in ogni caso - la possibilità di modifiche o integrazioni sia a seguito di innovazioni legislative e contrattuali, sia su formale richiesta del dirigente scolastico o della maggioranza della RSU.

Art. 2 Interpretazione autentica

1. In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di loro, per

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definire consensualmente il significato della clausola controversa. 2. L'eventuale accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del

contratto. 3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per i trenta giorni successivi alla formale

trasmissione della richiesta scritta.

RELAZIONI SINDACALI

Art.3 Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità del dirigente scolastico, della RSU e dei rappresentanti delle OO.SS., persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse di tutto il personale in servizio al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività.

2. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti; ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l'intesa.

Art. 4 Composizione delle delegazioni

1. La delegazione di parte pubblica è composta dal dirigente scolastico, che può farsi assistere da un collaboratore.

2. La delegazione di parte sindacale è composta dai componenti la RSU e dai rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL, come previsto dall’Accordo quadro 7/8/1998 sulla costituzione della RSU.

Art.5 Modalità di convocazione degli incontri e procedure

1. Il dirigente scolastico provvede alla convocazione della contrattazione integrativa di scuola con atto scritto, che deve indicare data e ora, tempi definiti di inizio e fine della riunione ed individuare con chiarezza le tematiche da trattare.

2. Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta

contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i

successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. Queste ultime devono

comunque iniziare non oltre il 15 settembre.

3. Gli incontri avvengono sia durante l'orario di servizio sia al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non fosse possibile, sarà comunque garantito ai componenti la RSU l’espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine, senza che ciò comporti limitazioni nella fruizione dei diritti e delle prerogative delle rappresentanze sindacali stesse. Le RSU, inoltre, saranno convocate ogni qualvolta si renda necessaria l’informazione preventiva alle assunzioni di decisioni operative ed atti di competenza del D.S. previsti dall’attuale CCNL.

4. Al termine degli incontri è redatto un verbale sottoscritto dalle parti. I contratti sottoscritti sono affissi all'albo sindacale.

5. Gli accordi e i protocolli d'intesa hanno validità dalla data di sottoscrizione, fino alla sottoscrizione di un'intesa successiva.

art. 6 - Conciliazione

1. La conciliazione si attua attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria

delle controversie, con la procedura prevista dall'art. 130 del CCNL del 24.07.2003.

2. Ferma restando la clausola di interpretazione autentica, in caso di controversie tra la parte

pubblica, le RSU ed ogni altro soggetto negoziale, le parti si impegnano a non promuovere iniziative

unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione.

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Art.7 Validità delle decisioni

2. Le intese raggiunte si ritengono valide qualora siano sottoscritte da il dirigente scolastico la maggioranza dei componenti la RSU i rappresentanti delle OO.SS. con le modalità di cui all’art. 4 comma 2 del presente contratto.

3. Di ogni seduta dovrà essere redatto e sottoscritto apposito sintetico verbale. 4. Entro sette giorni dalla sottoscrizione, il dirigente scolastico provvede all’affissione di copia

integrale delle Intese siglate nelle bacheche sindacali della Istituzione scolastica.

DIRITTI SINDACALI

Art.8 Diritto di affissione

(art.25 L.300/70, art.3 CCNQ del 7.8.98)

Le R.S.U. ed i rappresentanti delle OO.SS. possono disporre di due bacheche sindacali (Scuola Primaria e

Scuola dell’Infanzia), dove hanno diritto di affiggere all'albo materiale di lavoro, pubblicazioni e comunicati

di interesse sindacale.

L'albo sindacale suddetto é allestito in via permanente, in luogo accessibile al personale in servizio nella

scuola, e precisamente:

per la Scuola Primaria: nel corridoio di accesso alla Scuola;

per la Scuola dell’Infanzia: nell'atrio di ingresso alla stessa.

Il materiale affisso all'albo, o defisso da esso, è di esclusiva competenza delle R.S.U. o di eventuali

rappresentanti sindacali di scuola, senza preavviso al Dirigente Scolastico.

Le OO. SS. possono inviare direttamente alla scuola stampati e documenti per l'affissione all'albo.

Ogni comunicazione sindacale deve essere firmata da chi la affigge all'albo, che ne assume così la

responsabilità legale.

Art.9 Diritto di assemblea

(art.8 del CCNL del 27.11.2007)

1. I componenti della RSU possono indire, per la propria Istituzione Scolastica, assemblee durante l’orario di lavoro e fuori orario di lavoro di durata massima di due ore, che riguardino tutti o parte dei dipendenti, secondo le modalità previste dall’art. 13 del CCNL-Scuola 1995 ratificato in data 15.03.2001.

2. Le assemblee possono essere richieste: dalle strutture provinciali delle OO.SS. di categoria, singolarmente o congiuntamente; dalla RSU nel suo complesso; dalla RSU congiuntamente con una o più OO.SS. rappresentative del contratto.

3. La convocazione, la durata, la sede (concordata con il capo d’istituto), l’ordine del giorno (che deve riguardare materie d’interesse sindacale e del lavoro) della componente richiedente l’assemblea e l’eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno 6 giorni prima al capo d’istituto.

Per le assemblee fuori dall’orario di lezione, il preavviso è ridotto a 5 giorni.

4. La comunicazione, relativa all’indizione dell’assemblea, deve essere affissa all’albo dell’Istituzione Scolastica e dei vari plessi e comunicata a tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene e, comunque, in tempo utile per consentire al personale in servizio presso tutti i plessi scolastici di esprimere la propria adesione.

5. Contestualmente all’affissione all’albo della comunicazione dell’assemblea, il capo d’istituto provvederà ad avvisare tutto il personale interessato, mediante circolare interna (che deve essere

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firmata per presa visione) al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell’orario dell’assemblea e conseguentemente predisporre gli opportuni adempimenti per consentire la partecipazione.

6. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale.

7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico. Nel caso di assemblea che si svolga in una sede diversa da quella di servizio, il dirigente scolastico conteggerà, per ogni dipendente che partecipa all’assemblea, in relazione all’orario di servizio del singolo dipendente e ai tempi di percorrenza concordati per raggiungere la sede dell’assemblea, il tempo necessario per la partecipazione all’assemblea stessa.

8. Il dirigente scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato

di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti di

orario. Laddove sia funzionante il servizio di mensa, le attività didattiche si svolgeranno in unico

turno antimeridiano, secondo modalità che comportino il minor disagio possibile per gli alunni

(Art.8 c.6 Contratto integrativo regionale quadriennale 2008).

9. Esclusivamente in caso di partecipazione ad assemblee, sia di Istituto sia esterne, ma effettuate in orario di servizio, di tutti i collaboratori scolastici in servizio nella scuola, sarà comandata in servizio una unità di questo personale, ciò per garantire il minimo di servizio per la vigilanza con espressa disponibilità del personale interessato. Il dirigente scolastico potrà prevedere una turnazione nel plesso, secondo il criterio di anzianità di servizio, per garantire a tutti il diritto all'assemblea.

10. Per il personale amministrativo, si concorda sulla presenza di una unità di assistente amministrativo.

11. Le assemblee di Istituto richieste dalla RSU, che coinvolgono sia il personale docente sia il personale ATA, sono indette alle ultime due ore.

12. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali.

Art.10 Diritto ai locali

(art.27 L.300/70, art.5 CCNQ per la Costituzione delle RSU del 07.08.98)

1. L’Amministrazione pone a disposizione della RSU la sala riunioni per le assemblee da tenersi in orario di servizio o al di fuori di questo.

Art.11 Diritto ai permessi retribuiti

(art.9-10-16 CCNQ 7.8.98 sulle libertà e prerogative sindacali;art.23 L.300/70)

1. Il contingente dei permessi di spettanza della RSU nel suo complesso (25 minuti e 30 secondi da moltiplicare per ogni dipendente in servizio nella scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - è escluso dal calcolo tutto il personale a tempo determinato compresi i docenti di religione -) è gestito dalle singole componenti nel rispetto del tetto massimo attribuito. Per l’anno in corso esso ammonta a 30h e 36 minuti (72 dipendenti a tempo indeterminato x 25 minuti e 30 secondi).

2. I componenti della RSU hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, orari o giornalieri, per l’espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.

3. I permessi sindacali retribuiti, orari o giornalieri, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e possono essere cumulati per periodi anche frazionati.

4. Della fruizione del permesso sindacale va dato preavviso al dirigente scolastico almeno 24 ore prima.

Art.12 Sciopero

(art.2 c.3 dell'allegato "attuazione della L.146/90" al CCNL 99 così come modificata e integrata dalla Legge n. 83/2000)

1. In occasione di ogni sciopero, il dirigente inviterà in forma scritta il personale a rendere

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comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il sesto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Il personale non ha l’obbligo di informare il dirigente scolastico della propria intenzione di scioperare.

2. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente scolastico valuterà l’entità della riduzione del servizio scolastico e comunicherà in tempo utile, tramite i docenti, le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell’orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, etc.), o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al MPI tramite l’area “rilevazione scioperi”.

3. Nel caso l’Amministrazione o il dirigente scolastico non abbia provveduto ad informare il personale dello sciopero, la responsabilità degli eventuali disservizi ricade interamente sull’Amministrazione o sul dirigente scolastico.

4. Al fine di contemperare l'esercizio dei diritti sindacali con la garanzia del diritto all'istruzione ed ai

servizi pubblici essenziali, in caso di sciopero si individuano come segue i contingenti minimi per

assicurare i servizi da garantire:

per garantire lo svolgimento delle operazioni di valutazione finale e degli esami:

n.1 assistente amministrativon.1 collaboratore scolastico

per garantire la vigilanza sui minori:

n. 1 unità amministrativa negli uffici di segreteria n. 2 collaboratori scolastici nella Scuola Primaria n. 1 collaboratore scolastico nella Scuola dell’infanzia

per garantire il pagamento degli stipendi:

n. 1 direttore amministrativo n. 1 collaboratore scolastico

L'individuazione del personale necessario sarà effettuata prioritariamente su base volontaria; in caso

negativo, si procederà a rotazione, in ordine alfabetico. Il personale obbligato sarà individuato

congiuntamente dalla R.S.U. e dal D.S., che emetterà i conseguenti atti formali.

5. I docenti a disposizione vengono designati dal D.S. a garantire la sola ed esclusiva ordinaria

vigilanza sui minori.

TUTELA DELLA SALUTE NELL’AMBIENTE DI LAVORO

Art. 13 Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

2. A loro sono equiparati tutti gli alunni dell'istituzione scolastica durante le attività di insegnamento che prevedano la frequenza e l'uso del laboratori.

3. Sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli alunni presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate.

4. Gli alunni non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.

5. Gli alunni sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano di emergenza.

6. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica, si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti.

Art. 14 Obblighi in materia di sicurezza da parte del Dirigente Scolastico 1. Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i

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seguenti obblighi in materia di sicurezza: adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali; valutazione dei rischi esistenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti; designazione del personale incaricato di attuazione delle misure; pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli alunni e del personale scolastico.

Art. 15 Servizio di prevenzione e protezione

Nell'unità scolastica il dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, almeno tre persone tra i dipendenti , complessivamente tre, di cui due docenti, n.1 per la Scuola dell’infanzia e n.1 per la Scuola primaria, e n.1 collaboratore scolastico, tra i dipendenti dell’intero plesso scolastico.

1. I lavoratori designati possiedono i requisiti richiesti dalla normativa e dispongono di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 16 Documento di valutazione dei rischi

1. Il documento dì valutazione dei rischi, redatto dal Responsabile del servizio di Prevenzione e Sicurezza, nella persona dell’Ing. Lazzazera, in collaborazione con il dirigente scolastico viene revisionato periodicamente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

Art. 17 Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il dirigente scolastico, direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice, almeno una volta all'anno, una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione, il dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

3. La riunione non ha poteri decisionali, ma ha carattere consultivo.

Art.18 Rapporti con gli enti locali proprietari

1. Per gli interventi di tipo strutturale e impiantistico, deve essere rivolta all'Ente Locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.

2. In caso di pericolo grave e imminente, il dirigente scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e informa tempestivamente l'Ente Locale e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. L'Ente Locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

Art. 19 Attività di aggiornamento, formazione e informazione

1. Il dirigente scolastico organizza attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti del personale tenendo conto delle esigenze della scuola così come emerse da apposite indagine

Art. 20 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Nell'unità scolastica viene designato, nell'ambito della RSU, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate negli artt. 18 e 19 del D.Lgs 626/94, le parti concordano su quanto segue: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel

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rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dal suo sostituto;

la consultazione da parte del dirigente scolastico, prevista dal D.Lgs 626/94, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, del D.Lgs 626/94;

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali;

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma I. lett. g) del D.Lgs 626/94 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs 626/94 e dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;

per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.Lgs 626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti B); C); D); G); I); e L) dell'art 19 del D.Lgs 626/94 il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

Il presente contratto (Parte Prima) è valido per l’anno scolastico in corso.

Copia del contratto sarà affissa all’albo della scuola

Torremaggiore,

LE PARTI FIRMATARIE

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico _______________________________________

DELEGAZIONE SINDACALE

R.S.U. d'Istituto _______________________________________

R.S.U. d'Istituto _______________________________________

R.S.U. d'Istituto _______________________________________

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f l c CGIL _______________________________________

CISL _______________________________________

UIL _____________________________________

SNALS _______________________________________

GILDA/UNAMS _______________________________________

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Parte seconda

Art. 21 CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il contratto ha lo scopo di regolare le modalità ed i criteri per la distribuzione del fondo dell’Istituzione scolastica per l’anno scolastico 20102/2013 per il personale docente ed ATA. Si estende, inoltre, al personale di altre scuole in caso di ricorso alle collaborazioni plurime ( artt. 32 e 56 del CCNL 24/07/2003).

Art. 22 Ammontare Fondo d’istituto alla data del……..

1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo d’istituto sono state quantificate in base ai parametri sinora trasmessi dal Ministero della Pubblica Istruzione.

2. Le risorse possono essere così riassunte:

FONTE

NORMATIVA P.TI

EROG N.

ADDETTI

PARAMETRO FINANZAIRIO

LORDO STATO

IMPORTO TOTALE

LORDO STATO

IMPORTO TOTALE

LORDO DIP.

INPDAP 24,20% IRAP 8,50%

Per ogni punto di erogazione del servizio

2 € 4056,00 € 8.112,00 € 6.113,03 € 1.479,36 € 519,61

Per ciascun addetto in organico di diritto

68 € 802,00 € 54.536,00 € 41.097,22 € 9.945,51 € 3.493,27

TOTALE € 62.648,00 € 47.210,25 € 11.424,87 € 4.012,88

ALTRE DISPONIBILITA’ che incrementano il F.I.S. LORDO DIP. INPDAP 24,20%

IRAP 8,50%

Economie F.I.S. disponibile nel P. annuale Scuola € 126,66 196,98 1547,05

Economia F.I.S. disponibile presso la RTS (ex Tesoro) relativa agli 8/12 a.s.2010/11

€ 3.567,96

Art.23 Altre disponibilità Legge 440/97

LEGGE 440/97 Economie

Aggiornamento e formazione Economia

Art.24 Progetti finanziati da EE.LL. o privati, per progetti europei e per ogni altra motivazione, che prevedono nella loro utilizzazione la corresponsione di compensi ed indennità al personale docente ed ATA.

CRIT

Art. 25 Attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, al personale docente, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari

Legittimità giuridica

Attività

Collaborazioni di tipo amministrativo/organizzativo

Art. 88 c.2/f Compenso al primo collaboratore del D.S.

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Art. 88 c.2/f Compenso al secondo collaboratore del D.S.

Art. 88 c. 2/k Coordinatore Scuola dell’infanzia

Coordinamento pronto soccorso/Adetto servizio di prevenzione e protezione

Art. 88 c. 2/k Coordinamento interclasse /intersezione

Collaborazioni di supporto alla didattica

Art. 88 c. 2/k Referente DSA

Art. 88 c. 2/k Referente biblioteca

Art. 88 c. 2/k Responsabile Laboratorio di informatica e delle LIM e Sub-consegnatario beni inventariati

Art. 88 c. 2/k Responsabile laboratorio scientifico e Sub-consegnatario beni inventariati

Art. 88 c. 2/k Responsabile laboratorio musicale e Sub-consegnatario beni inventariati

Art. 88 c. 2/k Responsabile sussidi

Art. 88 c. 1 Commissione autovalutazione (Supporto Neo Ds sperimentazione Vales)

Flessibilità

Art. 88 c. 2/a Flessibilità docenti specialisti per esigenze organizzative interne, attestati dal Dirigente Scolastico, classi a tempo pieno

Art. 26 Attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, al personale docente, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari

Legittimità giuridica Descrizione Art.88

comma 2/i INDENNITA’ AMM.NE SOSTIT. D.S.G.A

Art.88 c. 2/e Lavoro straordinario Assistenti amm.vi

Art. 47 c. 1a/b Art.88 c. 2/e

Lavoro straordinario collaboratori scolastici

Art . 27 Liquidazione dei compensi e utilizzo di eventuali economie

I compensi a carico del fondo sono liquidati entro il mese di agosto dell’anno scolastico in cui si sono svolte le attività, compatibilmente con le disponibilità finanziaria. I compensi forfettari previsti dal presente contratto sono ridotti in proporzione all’eventuale assenza del personale incaricato.

a) Le risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto verranno liquidate con le seguenti priorità:

retribuzione delle prestazioni aggiuntive non d’insegnamento per il personale docente, ivi comprese le attività di formazione in servizio, e delle prestazioni per il personale ATA; per prestazioni aggiuntive non d’insegnamento si intendono tutte quelle attività prestate dal personale docente per lo svolgimento della normale attività didattica, per la partecipazione agli OO.CC., per l’attività di programmazione e di verifica con esclusione di quelle connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curricolo ordinamentale;

retribuzione delle prestazioni aggiuntive non d’insegnamento per il personale docente e delle prestazioni aggiuntive del personale ATA connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curricolo;

retribuzione delle prestazioni aggiuntive d’insegnamento per il personale docente connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curricolo ordinamentale.

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b) Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità dell'Istituto per finanziamenti ex L.440/1997, per progetti finanziati da EE.LL. o privati, per progetti europei e per ogni altra motivazione, che prevedono nella loro utilizzazione la corresponsione di compensi ed indennità al personale docente ed ATA, ferma restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, verranno utilizzate, previa indicazione da parte del collegio dei docenti dei progetti e delle attività per i quali utilizzarli, con le seguenti priorità:

retribuzione delle attività d’insegnamento e delle attività di consulenza affidate a personale docente ed a esperti esterni all’Istituto, fermo restando che l’affidamento delle attività di insegnamento e delle attività di consulenza a personale esterno all’Istituto avvenga solo dopo aver verificato che non esistono all’interno dell’Istituto le professionalità e le competenze richieste;

retribuzione delle attività aggiuntive non di insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione;

retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento per il personale docente connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione;

nel caso in cui sia necessario ricorrere a personale docente ed a esperti esterni all’istituto sarà data precedenza nell’individuazione del suddetto personale a coloro che appartengono al personale della scuola statale.

c) Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti:

in modo forfettario, cioè in una cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito assenza o per altro motivo il compenso sarà corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione; lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull’attività svolta da presentare al termine delle attività;

d) I compensi al personale che collabora continuativamente con il Dirigente Scolastico sono definiti in

base ai livelli delle deleghe conferite.

e) Variazioni della situazione: 1. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione. 2. Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre quelle previste e senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa già previsti.