MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO...

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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 25 maggio 2016, n. 183 Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonche' le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (16G00196) (GU n.226 del 27-9-2016 - Suppl. Ordinario n. 42) Vigente al: 12-10-2016 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante attuazione dell'articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito indicato come decreto legislativo n. 81 del 2008; Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 con il quale viene istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro e, comma 4, con il quale vengono definite le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali di seguito indicato come decreto legislativo n. 196 del 2003; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale di seguito indicato come decreto legislativo n. 82 del 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aprile 2008, n. 32393 recante regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettivita'; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, con il quale si prevede la soppressione dell'ISPESL e dell'IPSEMA e la loro incorporazione all'INAIL; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in

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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 maggio 2016, n. 183 Regolamento recante regole tecniche per la re alizzazione e il funzionamento del SINP, nonche' le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decre to legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (16G00196) (GU n.226 del 27-9-2016 - Suppl. Ordinario n. 42) Vigente al: 12-10-2016 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante attuazione dell'articolo 1 , della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito indic ato come decreto legislativo n. 81 del 2008; Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 con il quale viene isti tuito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro e, comma 4, con il quale vengono definite le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, re cante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articol o 17, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1 96, e successive modificazioni, recante il codice in materia di pro tezione dei dati personali di seguito indicato come decreto legisla tivo n. 196 del 2003; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministraz ione digitale di seguito indicato come decreto legislativo n. 82 del 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 32393 recante regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettivita' ; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 , recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, con il quale si prevede la soppressione dell'ISPESL e dell'IP SEMA e la loro incorporazione all'INAIL; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in

materia di ordinamento militare e, in particolare, gli articoli da 244 a 264 recanti il regolamento attuativo dell'art icolo 3, comma 2, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento alle forze armate; Visto il parere del garante per la protezione de i dati personali del 31 marzo 2008 reso sullo schema di decreto leg islativo volto a dare attuazione alla legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavor o; Considerati i contenuti del protocollo di intesa 2007 allegato alla delibera INAIL n. 285 del 25 luglio 2007, in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, l' INAIL, l'ISPESL e l'IPSEMA condividevano l'impegno di realizzare un programma di collaborazione, con definizione dei rispettivi ruol i di committenti, utilizzatori e fornitori, finalizzato all'impos tazione ed allo sviluppo in progress del SINP per il raggiungi mento dei propri obiettivi istituzionali e nel rispetto delle recip roche funzioni e competenze; Acquisita l'intesa con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e d elle finanze per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008 per la disciplin a delle speciali modalita' con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativament e alle attivita' operative e addestrative; Acquisiti i pareri del garante per la protezione dei dati personali espressi in data 7 luglio 2011 e in data 12 giugno 2014; Acquisito il parere della Conferenza permanente p er i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Tren to e di Bolzano, espresso in data 21 dicembre 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato res o dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2012; Vista la comunicazione al Presidente del Consigli o dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n . 400 del 1988, effettuata con nota n. 519 in data 28 gennaio 2016; Adottano il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «SINP», il sistema informativo nazionale pe r la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del decr eto legislativo n. 81 del 2008; b) «Enti», le amministrazioni che costituisc ono il SINP: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero dell'interno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto nazionale per l'ass icurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); c) «SPC», il sistema pubblico di connettivi ta' di cui agli articoli 73 e seguenti del decreto legislativo n. 8 2 del 2005; d) «servizi informatici», le procedure app licative messe a

disposizione dalle amministrazioni per consentire la trasmissione informatica dei dati di cui all'articolo 3, seco ndo le modalita' stabilite all'articolo 4, del presente decreto, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 71 del decreto legisl ativo n. 82 del 2005 ; e) «regole tecniche», le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2008, n. 144 , recante regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del si stema pubblico di connettivita' (SPC) previste dall'articolo 71 del d ecreto legislativo n. 82 del 2005 nonche' le modalita' definite nelle specifiche e nei documenti tecnico-operativi pubblicati dall'Agen zia per l'Italia Digitale (gia' DigitPA) a decorrere dal 14 ottobre 2005 e successivi aggiornamenti, recanti i requisiti del siste ma pubblico di cooperazione (SPCoop) e le specifiche e standard per l'interoperabilita', cooperazione applicativa e acc esso (SICA); f) «cooperazione applicativa», l'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni reg olamentata dalle regole tecniche SPCoop di cui alla lettera e), che avviene tramite le porte di dominio; g) «accordo di servizio», atto tecnico che ha lo scopo di definire le prestazioni del servizio e l e modalita' di erogazione/fruizione, ovvero le funzionalita' d el servizio, le interfacce di scambio dei messaggi tra erogator e e fruitore, i requisiti di qualita' del servizio dell'erogazion e/fruizione, e i requisiti di sicurezza dell'erogazione/fruizio ne. E' redatto dall'erogatore in collaborazione con i fruitori s econdo le regole tecniche di cui alla lettera e) e viene reso pubbli co dall'erogatore attraverso le infrastrutture condivise dal SPC (registro SICA). L'erogatore e' inoltre responsabile della gestione del ciclo di vita dei propri accordi di sevizio e dell'erogazione del servizio in conformita' con gli accordi; h) «porta di dominio», componente architet turale del SPC attraverso il quale si accede al domi nio applicativo dell'Amministrazione per l'utilizzo dei servizi app licativi; i) «credenziali di autenticazione», i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informat ica; l) «profilo di autorizzazione», l'insieme de lle informazioni, univocamente associate a una persona, che consente di individuare a quali dati essa puo' accedere, nonche' i tra ttamenti a essa consentiti; m) «rete infranet», rete per l'interconnessione e la cooperazione in ambito SPC tra i sistemi informativi della pubblica amministrazione; n) «identita' federata», gestione delle ident ita' digitali in modo trasversale a due o piu' organizzazioni federa te come definita in SPC; o) «tracciatura», tracciamento delle operazi oni compiute con identificazione dell'utente incaricato che accede a i dati; p) «carta nazionale dei servizi», il documen to rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per v ia telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; q) «carta d'identita' elettronica», il docu mento d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisic a del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministra zioni comunali con la prevalente finalita' di dimostrare l'identita' a nagrafica del suo

titolare. 2. Per le altre definizioni in materia di «salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», si fa riferimento a quelle conte nute nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 3. Per le altre definizioni in materia di «amministrazione digitale» si fa riferimento a quelle conten ute nel Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto l egislativo n. 82 del 2005. 4. Per le altre definizioni in materia di «pro tezione dei dati personali» si fa riferimento a quelle contenute nel l'articolo 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per ma teria, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico d elle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul l'emanazione dei decreti del Presidente della Repu bblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repub blica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n . 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle dispo sizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Rest ano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislati vi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo dell'articolo 8 del de creto legislativo 81 del 2008, si veda nelle nota alle prem esse. Note alle premesse - Il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. - Si riporta l'articolo 1 della legge n. 123, del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela del la salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia): «Art.1. (Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tut ela della salute e della sicurezza sul lavoro). - 1. Il Gove rno e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di e ntrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposi zioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavorat ori nei luoghi di lavoro, in conformita' all'articolo 117 d ella Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l' uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio naz ionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali d elle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, a nche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.». - Si riporta l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008: «Art. 8. (Sistema informativo na zionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro). - 1. E' istituito il Sistema informativo nazionale per la prev enzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per

orientare, programmare, pianificare e val utare l'efficacia della attivita' di prevenzione degli i nfortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicur ativi pubblici, e per indirizzare le attivita' di vigi lanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche trami te l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. 2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 e' costituito dal Ministero del lavoro, dell a salute e delle politiche sociali, dal Ministero del l'interno, dalle regioni e dalle province autonome di Tren to e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL, c on il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e d el lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di setto re a carattere scientifico, ivi compresi quelli che s i occupano della salute delle donne. 3. L'INAIL garantisce la gesti one tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, e' titolare del trattamento dei dati, secondo quanto prev isto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. Con decreto del Ministro del lavor o, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pr ovince autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonche' le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto prev isto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' co me modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 april e 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di inte sa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalita' con le quali le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo re lativamente alle attivita' operative e addestrative. Per t ale finalita' e' acquisita l'intesa dei Ministri della dif esa, dell'interno e dell'economia e delle finanze. 5. La partecipazione delle parti so ciali al Sistema informativo avviene attraverso la period ica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al le lettere a), b), c) e d) del comma 6. 6. I contenuti dei flussi informati vi devono almeno riguardare: a) il quadro produttivo ed occupazi onale; b) il quadro dei rischi anche in un 'ottica di genere; c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici; d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;

e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte; e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL. 7. La diffusione delle informazio ni specifiche e' finalizzata al raggiungimento di obietti vi di conoscenza utili per le attivita' dei soggetti des tinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi dispo nibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196. 8. Le attivita' di cui al presen te articolo sono realizzate dalle amministrazioni di c ui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse persona li, economiche e strumentali in dotazione.». - Il testo della legge 23 agost o 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. - Si riporta l'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza d el ministro o di autorita' sottordinate al ministro, q uando la legge espressamente conferisca tale potere. Tal i regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri , possono essere adottati con decreti interministeriali, f erma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interminist eriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei re golamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunica ti al Presidente del Consiglio dei ministri prima della lo ro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adot tati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti a l visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». - Il testo del decreto legislativo gi ugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei da ti personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 lu glio 2003, n. 174, S.O. - Il testo del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112 , S.O. - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 n. 32393 (Regol e tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sis tema pubblico di connettivita' previste dall'articolo 71, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale») e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2008, n. 144 . - Il testo del decreto-legge 31 mag gio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzaz ione finanziaria e di competitivita' economica), c onvertito, con modificazioni, nelle legge 30 luglio 2 010, n. 122, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ma ggio 2010, n. 125,

S.O. - Si riporta l'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 78 del 2010: «Art. 7. (Soppressione ed incorporaz ione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contrib uti a favore di enti). - 1. Con effetto dalla data di ent rata in vigore del presente decreto-legge, al fine di ass icurare la piena integrazione delle funzioni assicurati ve e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle atti vita' previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto leg islativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risor se ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono att ribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero d el lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e pass ivi.». - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico d elle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento m ilitare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gi ugno 2010, n. 140, S.O. - Si riporta il testo degli articoli da 244 a 264 del citato decreto del Presidente della Repub blica n. 90 del 2010: «Art. 244. (Applicazione della normat iva in materia di sicurezza). - 1. Il presente capo, tenuto conto dei principi, delle peculiarita' organiz zative e delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate, disciplina l'organizzazione e le attivita' dirette ad assicurare la tutela della sa lute e sicurezza del personale militare e civile negli amb ienti di lavoro e durante le attivita' dell'Amministrazione della difesa, in territorio nazionale o all'estero. 2. Le norme del presente capo si appl icano anche alle attivita' lavorative connesse alle f unzioni di cui all'articolo 132 del codice svolte dal pe rsonale del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza. Art. 245. (Individuazione delle par ticolari esigenze connesse al servizio espletato o a lle peculiarita' organizzative delle Forze armate). - 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto leg islativo 9 aprile 2008, n. 81, costituiscono particolari es igenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' or ganizzative delle Forze armate i principi e le peculiari ta' istituzionali finalizzati a salvaguardare la funziona lita' dell'intera struttura militare, da cui dipende la potenzialita' operativa delle forze, quali, fra l'altro : a) l'unicita' di comando e controll o; b) la capacita' e la prontezza d'im piego della forza militare e il relativo addestramento, in territorio nazionale e all'estero; c) la tutela delle informazioni riguardanti le materie di carattere militare o, comu nque, concernenti l'efficienza dello strumento milita re, le materie

concernenti la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumita' pubblica ovvero il contrasto alla criminalita' per le quali, nell'interesse della sicure zza nazionale, e' ritenuta vietata la divulgazione di notiz ie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Cons iglio dei Ministri 3 febbraio 2006 e 8 aprile 2008 e succes sive modifiche o integrazioni, nonche' la tutela degli atti e documenti comunque sottratti all'accesso, a norma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) le particolarita' costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni , sistemi d'arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unita' navali, aeromobili, mezzi armati o di trasporto e relativo supporto logistico, nonche ' delle aree, infrastrutture e apprestamenti sia fissi che mobili e delle installazioni addestrative speciali, qual i i poligoni di tiro e le palestre addestrative, anche co n riferimento al disposto di cui all'articolo 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008. 2. Ai fini di cui al comma 1, negli immobili e nelle aree di pertinenza dell'Amministrazion e della difesa, comprese le strutture e aree in uso, ancorche' temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la s icurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalita' e q uelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, devono essere sa lvaguardate, fra l'altro, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali e le procedure destinate a: a) realizzare la protezione e tutel a del personale, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, nonche' degli impianti e delle apparecchiature, i n relazione alle rispettive specifiche condizioni di im piego, contro il pericolo di attentati, aggressioni, intro duzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, che poss ano compromettere l'assolvimento dei compiti d'istituto; b) tutelare la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei d ati; c) garantire misure di sicurezza id onee a prevenire l'evasione di persone sottoposte a misure restrittive delle liberta' personale presso le struttu re penitenziarie militari ovvero presso i locali dell'Arma dei carabinieri destinati a tale esigenza. Art. 246. (Individuazione del datore di lavoro). - 1. Nell'ambito dell'Amministrazione della di fesa, le funzioni di datore di lavoro, salvo quanto previst o ai commi da 2 a 7, fanno capo ai titolari di enti e d istaccamenti che, ancorche' non aventi qualifica dirigenzia le, siano preposti a un comando o ufficio avente autonomia g estionale e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa . 2. In deroga a quanto previsto al com ma 1, nel rispetto delle peculiarita' organizzative is tituzionali che prevedono l'unicita' di comando e control lo, assolvono le funzioni di datore di lavoro, limitatame nte al personale dipendente, anche i dirigenti e funzionar i degli organismi

centrali e periferici delle aree tecni co-amministrativa, tecnico-industriale e tecnico-operativa dell'Amministrazione della difesa e le st rutture di diretta collaborazione del Ministro della difesa che, ancorche' non siano dotati di autonomi poteri di s pesa, sono pero' competenti a disciplinare l'organizzazio ne del lavoro e possiedono piena autonomia per effettuar e la valutazione dei rischi, ferme restando le responsabil ita' dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disp osizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, ha nno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di pr evenzione per le quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. I predetti datori di lavoro sono responsabili limitatamente agli effettivi poteri di ge stione posseduti. 3. La responsabilita' della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirige nti centrali o territoriali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industri ale che, ancorche' non siano dotati di autonomi poteri decis ionali e di spesa, sono pero' responsabili della pianifica zione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione ai comandi o uffici di cui al comma 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attivita'. Per le un ita' navali della Marina militare e del Corpo delle capitan erie di porto, la suddetta responsabilita' grava, in divers a misura, sia sul comandante, deputato all'impiego del pers onale dipendente e delle risorse assegnate, sia sulle autori ta' sovraordinate, competenti a disciplinare l'organizzazion e del lavoro, che su quelle competenti per la fase di realizzazione e allestimento, manutenzione, condotta e addestramento, nonche' ad assegnare le risorse per i l soddisfacimento delle norme di sicurezza vigenti. 4. Per il personale dell'Amministrazi one della difesa che presta servizio con rapporto di dipe ndenza funzionale presso gli organismi di vertice cent rali delle aree tecnico-operativa, tecnico-ammini strativa e tecnico-industriale della difesa o pre sso Forza armata diversa da quella di appartenenza ovv ero presso altre amministrazioni pubbliche, organi o aut orita' nazionali, gli obblighi di cui al decreto legislativ o n. 81 del 2008, sono a carico del datore di lavoro design ato, nel proprio ambito, dall'organismo di vertice centra le della difesa, ovvero dalla Forza armata, amministra zione, organo o autorita' ospitante, ai sensi dell'artico lo 3, comma 6 del medesimo decreto legislativo. 5. Per le basi e i comandi NATO e UE multinazionali presenti sul territorio nazionale, il comandante del comando nazionale alla sede o quarti er generale e' responsabile, nelle funzioni di suppor to della nazione ospite, del rispetto dell'applicazione della normativa nazionale e dei regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assume ndo, a tal fine, le funzioni di datore di lavoro per il personale, le strutture e i materiali assegnati. 6. Il Capo di stato maggiore della di fesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Co mandante generale

dell'Arma dei carabinieri per l'area tecnico-operativa, nonche' il Segretario generale della dif esa per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industri ale e il Capo di Gabinetto del Ministro della difesa pe r gli uffici di diretta collaborazione, con proprie determinazioni individuano nell'ambito delle rispettiv e organizzazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 200 8, gli incarichi a cui sono associate le funzioni e responsa bilita' di datore di lavoro, tenuto conto dei criteri recat i dai commi 1 - 5, nonche' delle peculiarita' organizzative e delle specifiche effettive esigenze connesse al ser vizio espletato. Analogamente provvede, per il Corpo dell e capitanerie di porto, il Comandante generale del Corpo. 7. Con il provvedimento di cui al comma 6 possono essere altresi' attribuiti alcuni specifi ci obblighi propri del datore di lavoro a unita' organizz ative, a livello centrale o periferico, istituzionalmen te competenti in materia. Art. 247. (Individuazione dei dirigen ti e preposti). - 1. Ai sensi di quanto previsto dall'artic olo 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008, nell'Amministrazione della difesa, a fini di prevenzione, si intende per: a) "dirigente": il lavoratore milit are o civile che, ancorche' non dotato di qualifica dirigen ziale, in ragione delle competenze professionali e dei pot eri gerarchici e funzionali attribuiti e in relazione all' effettivo elevato livello di autonomia, sia responsa bile di unita' organizzative con rilevanza inter na o esterna dell'Amministrazione della difesa e, in t ale veste, attua le direttive del datore di lavoro organiz zando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa; b) "preposto": il lavoratore milita re o civile cui, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adegua ti alla natura dell'incarico conferitogli, fanno c apo doveri di sovrintendere e sorvegliare direttamen te le attivita' lavorative del personale dipendente, con cui intercorre un rapporto d'impiego immediato, anche temporaneo, e garantisce l'attuazione delle dire ttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione e d esercitando un funzionale potere di iniziativa. Art. 248. (Comunicazioni, denunce e s egnalazioni). - 1. Le comunicazioni o segnalazioni all'Istit uto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di dati o informazioni concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale militare de ll'Amministrazione della difesa, ivi compresi gli infor tuni sul lavoro, previste a carico del datore di lav oro dal decreto legislativo n. 81 del 2008, fatto salvo q uanto previsto ai commi da 2 a 4, sono sostituite da analog he comunicazioni o segnalazioni inoltrate alle competenti articolazioni del Ministero della difesa, secondo le pr ocedure stabilite dallo Stato maggiore della difesa. T ali articolazioni comunicano all'INAIL i dati in loro posse sso relativi agli infortuni e alle malattie professiona li del personale

militare; i predetti dati sono: a) adeguatamente aggregati e resi coerenti con le esigenze di elaborazione dei predetti Ent i assicuratori; b) comunicati per via telematic a e con cadenza annuale; c) comunicati in forma anonima e pe r fini statistici. 2. L'obbligo del datore di lavor o di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei r appresentanti dei lavoratori per la sicurezza, previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legisl ativo n. 81 del 2008, e' sostituito da analoga comunicazi one inoltrata dal datore di lavoro alla struttura ord inativa di cui all'articolo 252. L'organismo di cui all' articolo 252 che riceve le comunicazioni, provvede a richiedere alla struttura sindacale competente per territ orio, la nomina di un Rappresentante dei lavoratori pe r la sicurezza territoriale per quegli Enti nei quali no n risulta eletto o designato alcun Rappresentante per la sic urezza locale. 3. Restano ferme, con riferimento a l solo personale civile dell'Amministrazione della difesa, gli obblighi di comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o all'Istituto di previdenza per il settore marittimo di cui al comma 1. Le medesime comunicazioni o s egnalazioni di cui al precedente periodo sono comunque inoltrate alle articolazioni di cui al comma 1. 4. L'obbligo del datore di lavor o di denunciare all'autorita' locale di pubblica sicurezz a ogni infortunio sul lavoro che ha per conseguenza la mort e o l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni, previst o dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubbli ca 30 giugno 1965, n. 1124, e' assolto, nell'ambito dell'Amm inistrazione della difesa e con riferimento agli infortuni occorsi sia al personale civile che al personale milit are, con analoga comunicazione inoltrata, ove presente, al competente Comando dei carabinieri dell'organizza zione di polizia militare di Forza armata e al servizio di vigilanza di cui agli articoli 260 e seguenti. Art. 249. (Servizio di prevenzione e protezione). - 1. Nell'ambito dell'Amministrazione della di fesa, al fine di tutela delle informazioni di cui, nel l'interesse della difesa militare e della sicurezza naziona le, e' vietata la divulgazione, ai sensi delle vigenti norm e unificate per la protezione e la tutela delle informazion i classificate e per la tutela del segreto di Stato, il servizio di prevenzione e protezione di cui agli arti coli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 200 8, e' costituito esclusivamente dal personale milit are o civile dell'Amministrazione della difesa, in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali d i cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, non che' di adeguata abilitazione di sicurezza. 2. Il personale di cui al comma 1 e' individuato nel numero ritenuto sufficiente in ragione dell'ubicazione, dell'ambito funzionale, dell'ordinam ento e delle caratteristiche degli organismi interessa ti. 3. Nelle attivita' operative e addest rative svolte da

singoli reparti delle Forze armate fuo ri dell'ordinaria sede stanziale, i compiti del servizio di prevenzione e protezione e la funzione di responsabile del servizio sono assicurati, ove necessario, da perso nale individuato secondo le procedure tecnico-operative che disciplinano tali specifiche attivita'. 4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nelle realt a' comprensoriali ove insistono piu' organismi dell'Ammi nistrazione della difesa, ferme restando le responsabil ita' di ciascun titolare per la propria area e di uno di essi anche per le aree, impianti e servizi comuni, puo' ess ere istituito un unico servizio di prevenzione e protezion e, costituito con il concorso di personale di tutti gli organismi e con l'incarico di operare a favore dei s ingoli datori di lavoro. Analogamente, puo' essere ist ituito un unico servizio di prevenzione e protezione se a l medesimo datore di lavoro fanno capo piu' organismi dislo cati anche oltre l'ambito comunale. Art. 250. (Rappresentante dei lav oratori per la sicurezza). - 1. Nell'Amministrazione del la difesa operano sia i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza che i rappresentanti dei lavora tori civili per la sicurezza della stessa Amministrazione. 2. I rappresentanti dei lavorator i civili per la sicurezza sono eletti o designati seco ndo le modalita' previste dagli articoli 47 e seguen ti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e nel rispet to degli accordi collettivi nazionali tra le organizzaz ioni sindacali e l'Agenzia per la rappresentanza delle am ministrazioni nel pubblico impiego. 3. I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza sono designati dal datore di la voro su proposta non vincolante degli organi della rappre sentanza militare (COBAR, di cui all'articolo 871, libro IV , titolo IX, capo I, sezione I). Nell'ambito di ciascu na organizzazione antinfortunistica e' previsto un rappre sentante militare dei lavoratori per la sicurezza per una f orza organica fino a 200 militari, due per una forza organic a da 201 a 1000, tre oltre 1000 dipendenti militari. 4. In funzione del numero dei r appresentanti da designare, il COBAR di riferiment o dell'organismo interessato, entro trenta giorni dalla r ichiesta, propone al datore di lavoro, rispettivamente, tr e, sei o dodici militari in possesso dei requisiti di cu i al comma 5 e individuati in modo da rappresent are le diverse articolazioni funzionali e territoriali dell'organismo di riferimento. Il datore di lavoro, verific ati i requisiti, designa, tra quelli proposti, i ra ppresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza nel numero previsto per la propria organizzazione antinfor tunistica. Se il COBAR non propone alcun nominativo e ntro il suddetto termine ovvero ne segnali un numero in feriore a quello previsto, il datore di lavoro procede all a designazione dei rappresentanti dei lavoratori militari pe r la sicurezza fra il personale dipendente in possesso dei prescritti requisiti. Analogamente procede il datore di lavoro se il

personale militare proposto non e' in pos sesso dei previsti requisiti. 5. I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza devono essere in possesso dei r equisiti previsti per i delegati delle rappresentanze mili tari e per essi valgono gli stessi vincoli, limitazioni e tutele di cui al libro IV del codice, titolo IX, capo III e al libro IV del presente regolamento, titolo IX , capo I. 6. Ai rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza competono le attribuzioni prev iste nel decreto legislativo n. 81 del 2008. Le attiv ita' connesse al mandato sono svolte per servizio. L'incar ico e' trascritto nella documentazione matricolare dell'int eressato, secondo le vigenti disposizioni. 7. L'incarico di rappresentante dei l avoratori militari per la sicurezza ha la durata di tre anni . Il militare non puo' rifiutare la designazione o interrom pere il mandato, salvo che per gravi e comprovati m otivi, e cessa anticipatamente dall'incarico, con de terminazione del datore di lavoro, per una delle seguenti cause: a) cessazione dal servizio o pa ssaggio ad altra categoria; b) trasferimento a un reparto fac ente capo a una organizzazione antinfortunistica divers a da quella di appartenenza; c) perdita di uno o piu' re quisiti per la designazione; d) aver riportato sanzioni disciplinari per violazione delle norme sulla rappresentan za militare. 8. I rappresentanti, militari o civil i, dei lavoratori per la sicurezza devono essere in poss esso di adeguata abilitazione di sicurezza. 9. Ai sensi degli articoli 47, comma 8, e 48, 49, 51 e 52 del decreto legislativo n. 81 del 2008 , negli organismi dell'Amministrazione della difesa, ten uto conto delle peculiarita' organizzative e dell'esigenz a di tutela delle informazioni classificate o comunque riguardanti la prontezza e funzionalita' dell'intera str uttura militare o connesse con il segreto di Stato, gli eventuali rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza territoriali ovvero di sito produttiv o possono essere individuati esclusivamente tra il personale dell'Amministrazione della difesa. 10. Nell'Amministrazione della dife sa, tenuto conto delle peculiarita' organizzative is tituzionali che prevedono l'unicita' di comando e contr ollo, l'autorita' cui i rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza possono far ricorso, ai se nsi dell'articolo 50, comma 1, lettera o), del decreto legi slativo n. 81 del 2008, se ritengono inadeguate le misure prevenzionistiche adottate, si identifica nell'autorita' gerarchicamente sovraordinata al datore di lavoro. Art. 251. (Formazione, informazione e addestramento). - 1. Il datore di lavoro e gli altr i comandanti o responsabili di unita' organizzative, q uali dirigenti e preposti e nell'ambito delle rispettiv e attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavor atore riceva una

informazione, formazione e addestramen to sufficienti e adeguati in materia di sicurezza e s alute durante il lavoro, con particolare riferimento al proprio posto e luogo di lavoro e alle specifiche mansion i, comprese quelle temporaneamente assegnate per l'esecuzion e di un compito specifico, nel rispetto di quanto previst o dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 2. Il Segretario generale della dife sa, d'intesa con gli Stati maggiori di Forza armata, i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo del le capitanerie di porto, nonche' le Direzioni generali c ompetenti per la materia, svolge azione di indirizzo sul la formazione di tutto il personale dell'Amministrazione d ella difesa. 3. L'attivita' formativa, predisposta e condotta, in via principale, dalla Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile de lla difesa e da altri istituti dell'amministrazione della difesa, anche ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del decr eto legislativo n. 81 del 2008, ovvero da istituti, enti e organizzazioni esterni all'Amministrazione della dife sa e da questa individuati, comprendera' seminari, confe renze e cicli di formazione e di aggiornamento. 4. L'attivita' formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro e di gestione delle emergenze, anche ai sensi degli articoli 11, comma 4, e 43, comma 3, del decreto legis lativo n. 81 del 2008, e' attuata, ove possibile, avuto riguardo e nei limiti delle risorse disponibili, nell' ambito dei cicli formativi e addestrativi di base per l'im missione nei ruoli del personale militare e civile dell'Ammi nistrazione della difesa, secondo programmi didattici, dist inti per ruoli di appartenenza, che rispettano i conten uti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativ o n. 81 del 2008, e sono altresi' rivolti ai rischi tipici e alle peculiarita' tecniche, operative e or ganizzative delle Forze armate. 5. Le attivita' formative definite a livello centrale, anche se svolte a livello decentrato, si concludono con il rilascio di apposito attestato di fre quenza ed essere trascritte nei documenti matricolari degl i interessati. Le trascrizioni e la documentazione di cui al periodo precedente sono sostitutive della r egistrazione nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislat ivo 10 settembre 2003, n. 276. Art. 252. (Strutture per il coo rdinamento delle attivita' finalizzate a prevenire gli inf ortuni e per la tutela della salute dei lavorat ori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa). - 1 . Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dell o Stato maggiore della difesa e del Segretariato genera le della difesa, sulla base delle specifiche esigenze, assicurano il coordinamento centrale delle attivita' finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive o rganizzazioni. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte da distinte unita' organizzative competenti per le funzioni di

prevenzione previste al comma 3, ovvero d i vigilanza di cui agli articoli 259 e seguenti. 3. Le unita' organizzative di prevenz ione: a) forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessita' d i salvaguardare l'operativita' e l'efficienza delle Forze armate; b) promuovono la qualificazione e l 'aggiornamento del personale; c) definiscono eventuali procedu re standardizzate elaborando, se occorre, la modulistica di base; d) forniscono consulenza diretta mente o con il supporto di organismi specializzati, anche esterni all'Amministrazione della difesa. 4. L'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'arti colo 103, comma 1, lettera s), coordina le strutture di ver tice delle Forze armate di cui al comma 1. Art. 253. (Attivita' e luoghi di sciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-milit ari ). - 1. Le attivita' lavorative svolte nell'ambito dell'Amministrazione della difesa dal per sonale militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavoratori estranei a ll'Amministrazione che operano per conto delle Forze ar mate, e che non rientrano in quelle di cui al comma 2, sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lav oro e rispetto dell'integrita' dell'ambiente. 2. Le attivita' dell'Amministrazio ne della difesa, comunque connesse alle particolari esigen ze individuate ai sensi dell'articolo 245, nonche' le inf rastrutture e le aree, gli equipaggiamenti, armi, munizion i, materiali e i mezzi di cui al medesimo articolo 259 , destinati alle predette attivita', comprese quelle esegu ite per conto e sotto il controllo dell'Amministrazione della difesa da organismi terzi, sono disciplinate, anc he per quel che riguarda le peculiari caratteristiche te cnico-costruttive, dalle particolari norme di tutela tecnico -militare per la sicurezza e la salute del personale impie gato. 3. Per particolari norme di tutela te cnico-militare per la sicurezza e la salute del personale s i intendono, fra l'altro: a) le procedure tecnico-ope rative adottate nell'ambito di accordi di standard izzazione o di cooperazione fra le Forze militari dei Pa esi aderenti alla NATO o ad altre organizzazioni internazio nali ovvero quelle emanate dalla competente autorita' mi litare nazionale sull'impiego dello strumento militare naz ionale, quali le pubblicazioni, le direttive strategiche e le direttive operative; b) il mandato formulato da un a organizzazione internazionale, quali ONU, UE, OSCE, NATO e le procedure tecnico-operative emanate dai comandanti di Forze nazionali o multinazionali per l'esecuzione dei com piti previsti dal mandato; c) le procedure d'azione individuat e dai comandanti, a qualsiasi livello, per l'esecuzione degli specifici

compiti o missioni a loro demandati per le funzioni istituzionali di loro competenza o per ordini ricevuti dalla scala gerarchica e, per quanto rig uarda l'Arma dei carabinieri, anche per l'esecuzione dei c ompiti concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza p ubblica ovvero il contrasto alla criminalita'; d) gli speciali capitolati d'opera e le disposizioni tecnico-operative, individuati anche sull a base di speciali requisiti operativi, concernenti le caratteristiche tecnico-funzionali e le modalita' di cust odia, mantenimento e impiego di infrastrutture e apprestamen ti militari, fissi e mobili, sistemi di difesa passiva, equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, materia li di armamento, munizioni, installazioni di sicurezza, attrezzature di protezione, individuali e di reparto, mezzi operativi, navali, aerei e terrestri delle Forze arm ate e del Corpo delle capitanerie di porto. 4. Ai sensi di quanto previsto al com ma 3, inoltre: a) le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro , per la tutela della sicurezza e della salute del person ale nel corso di operazioni e attivita' condotte dalle For ze armate al di fuori del territorio nazionale, si applic ano tenendo conto delle particolari esigenze di servizio e delle peculiarita' organizzative vincolate anche dalla natur a e dalla condotta delle stesse operazioni e attivita' nonche' dalla contingente situazione ambientale, c oerentemente con l'evoluzione operativa della missione in atto. La presente disposizione si applica anche alle o perazioni e alle attivita' condotte in territo rio nazionale nell'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 89 e 92 del codice. b) nelle strutture penitenziarie mi litari ovvero in quelle dell'Arma dei carabinieri, nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma o altro e vento calamitoso, l'evacuazione dei preindicati ambienti de tentivi avviene in direzione delle aree esterne, entro la ci nta di protezione perimetrale. Il personale preposto alle p redette strutture adotta ogni iniziativa tendente a salva guardare l'altrui incolumita', agevolando le persone det enute, arrestate, fermate o comunque trattenute nell'abband onare i luoghi in cui sono ristrette e ogni altro luogo di riunione chiuso o esposto a immediato pericolo. I luoghi all'aperto, nei quali devono essere guidate le suddet te persone, e i percorsi da seguire nello spostamento sono individuati mediante appositi piani di evacuazione predisposti dai comandanti di caserma; c) negli immobili e nelle aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, nonche ' nelle strutture e aree in uso, ancorche' temporaneamen te, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei com piti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero d i contrasto alla criminalita' e in quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, deve essere verificata periodicamente l'effici enza dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezio ne degli accessi, dei sistemi di difesa passiva, delle for tificazioni e di

ogni altra infrastruttura finalizzata a f avorire la difesa e la vigilanza preventiva. In ogni cas o, devono essere comunque assicurati idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, nei casi di peri colo derivante da incendio, sisma o altro evento calamitoso ; d) nei cantieri temporanei o mobil i, come definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, si applicano le speciali norme di cui al decreto del Presidente della Re pubblica 19 aprile 2005, n. 170, e successive modifiche o integrazioni, nonche' le altre specifiche disposizioni vigente in materia nell'ambito dell'amministrazione della di fesa. 5. Il Capo di stato maggiore della di fesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e i Co mandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo del le capitanerie di porto, nonche' il Segretario generale d ella difesa, ove necessario e sulla scorta dei criteri rec ati dai commi 1 - 4, individuano, con propria determinazio ne, le ulteriori particolari norme di tutela tecnico-mi litare vigenti o comunque applicabili nell'ambito d elle rispettive organizzazioni. 6. Fatto salvo il dovere di inte rvento, anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, degli appartenenti alle Forze armate e al Corpo delle capitanerie di porto, disciplinato dalle norme riguardanti le specifiche funzioni ricoperte, il predett o personale deve adottare le procedure d'azione e le misur e di sicurezza e di protezione individuate dai comandanti per lo specifico impiego. 7. L'obbligo gravante in capo al dato re di lavoro, ai dirigenti e preposti di esigere, c on la costante sorveglianza, l'osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori militari si intende assolto, e a tal fine esonerativo da responsabilita', con l'aver impartito ordini certi e adeguati all'osservanza di dette misure, essendo legittima l'aspettativa da par te dei superiori gerarchici del rispetto dell'ordine, la c ui inosservanza e' particolarmente sanzionata in relazione a i vincoli propri della disciplina militare. 8. Gli importi dei pagamenti in se de amministrativa previsti dal decreto legislativo 19 dicem bre 1994, n. 758, e delle sanzioni amministrative previ ste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, eventualm ente irrogate al personale militare e civile dell'Ammi nistrazione della difesa per violazione commesse presso or ganismi militari, sono imputate, in via transitoria sul pe rtinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, fatta salva ogni rivalsa dell'Am ministrazione nei confronti degli interessati che si ano riconosciuti responsabili per dolo o colpa grave a seg uito di specifica inchiesta disposta ai sensi del capo III del titolo I del libro III. Art. 254. (Controlli tecni ci, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni). - 1. L'Amministrazione della difesa, in ragione delle speciali esigenze di funzionalita' e del la disponibilita' di strutture idonee allo scopo, pr ovvede, in via

prioritaria, con propri tecnici milita ri e civili, in possesso dei requisiti culturali e profes sionali necessari, a effettuare i controlli, le verific he e i collaudi tecnici, nonche' a rilasciare le certific azioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro de ll'Amministrazione della difesa, per le finalita' previste dalle normative vigenti. 2. Le competenti direzioni generali d el Ministero della difesa istituiscono appositi albi relat ivi al personale militare e civile in possesso dei re quisiti culturali previsti dalla normativa vigente per lo specifico settore d'impiego. 3. In caso di indisponibilita' del pe rsonale di cui al comma 1, ovvero in caso di urgenza o per ragioni operative, i datori di lavoro possono avvalersi di personale tecnico esterno all'Amministrazione della dife sa, secondo le procedure e gli ordinamenti dell'Amminist razione stessa. 4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli obbli ghi previsti dal citato decreto legislativo, relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari p er assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici in u so agli organismi dell'Amministrazione della difesa, si int endono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari prep osti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al s oggetto che ha l'obbligo, per effetto di norme o conven zioni, alla loro fornitura e manutenzione. Resta fermo per i soggetti cui grava la responsabilita' dell'impiego de l personale, nei limiti dei poteri, attribuzioni e mezzi d i cui dispongono e in relazione ai compiti affidati, l'ad ozione di misure organizzative e procedurali, anche temporanee, che garantiscano, per quanto possibile, il conseguimento di equivalenti condizioni di sicurezza. Art. 255. (Valutazione dei rischi). - 1. Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro ai se nsi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legi slativo n. 81 del 2008, ai fini della valutazione dei risch i nelle attivita' e nei luoghi di lavoro dell'Amministrazio ne della difesa, la responsabilita' della salute e sicurez za del personale compete anche ai dirigenti militari e civili degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industri ale che provvedono all'individuazione delle disposizioni tec niche e capitolati tecnici d'opera dei materiali, del le armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'arti colo 253, comma 3, lettera d), ovvero al loro approvvig ionamento e alla fornitura ai destinatari finali. 2. I dirigenti militari e civili degl i organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-am ministrativa e tecnico-industriale che provvedono all'in dividuazione delle disposizioni tecniche e capitolati tec nici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazion i e dei mezzi di cui all'articolo 253, comma 3, lettera d) , ovvero al loro approvvigionamento, devono comunicare ai datori di lavoro destinatari dei beni, mezzi e materiali d i cui al medesimo comma 1, affinche' ne tengano conto nella valutazione dei

rischi e nella elaborazione del do cumento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, le informazioni concernenti: a) la natura, la tipologia e l e caratteristiche costruttive dei materiali e loro componen ti; b) i possibili rischi per la salute e sicurezza del personale, in conseguenza dell'utilizzo d ei predetti beni, mezzi e materiali; c) le principali misure tecnico -organizzative e sanitarie da adottare nell'utilizzo dei c itati beni, mezzi e materiali, al fine di eliminare, rid urre o contenere possibili rischi per la salute, avuto rig uardo alla natura e alla priorita' degli obiettivi istituzionali da raggiungere. 3. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, tenuto conto che le vigenti disposizion i in materia di organizzazione del lavoro, rapporti gera rchici, relazioni con i superiori e doveri propri di quest 'ultimi, di cui, fra gli altri, al libro IV del codice, t itolo VIII e al libro IV del regolamento, titolo V III, sono gia' preordinate anche alla prevenzione dei ri schi psicosociali e dei loro possibili effetti sulla salute negli ambienti di lavoro militari, la valutazione dei risch i collegati allo stress lavoro-correlato, di cui all'artic olo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, a l fine di adottare le conseguenti misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria, e' effettuata dal datore di lavoro se ne e' segnalata la necessita' dai competenti servizi sanitari delle Forze armate a seguito delle attivi ta' espletate in applicazione delle vigenti disposizion i in materia di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio per il personale militare e civile della dife sa. 4. Fatto salvo quanto previsto ai com mi 1 e 3, nella valutazione dei rischi e nella elaborazio ne del documento previsto dall'articolo 28 del decreto leg islativo n. 81 del 2008, l'Amministrazione della difesa d eve tener conto, altresi', delle particolari esigenze indi viduate ai sensi dell'articolo 245 e delle norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del per sonale impiegato, individuate ai sensi dell'articolo 253. Art. 256. (Documento unico di valutaz ione dei rischi da interferenze). - 1. Per i contratti d'app alto o d'opera o di somministrazione, al fine di tutela d elle informazioni di cui e' ritenuta vietata la divulgazio ne nell'interesse della sicurezza nazionale ovvero per ev itare pregiudizio alla funzionalita' dello strumento milita re e ai compiti istituzionali dell'Amministrazione de lla difesa, si applicano i seguenti criteri: a) nella predisposizione delle ga re di appalto o somministrazione di servizi, lavori, o pere o forniture nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da i nterferenze fra le attivita' dell'Amministrazione della dife sa e quelle delle imprese appaltatrici, sono indicati omett endo le specifiche informazioni di cui e' ritenuta vietata l a divulgazione; b) il documento unico di valutazion e dei rischi da interferenza delle attivita' svolte da ll'Amministrazione

della difesa con quelle svolte dalle imp rese appaltatrici di servizi, lavori, opere o fornitur e e' elaborato, contestualmente all'inizio delle attivita ' dell'appalto e previa verifica delle effettive interfere nze, dal datore di lavoro committente ovvero, se diverso da questi, dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, se si tratta di ap palti aggiudicati dagli enti centrali dell'Amministrazione della difesa o da enti periferici per i comandi dipendenti. All'attivita' di cui al precedente periodo collabora anc he il datore di lavoro appaltatore. 2. Il documento di valutazion e dei rischi interferenziali, sottoscritto dai da tori di lavoro committente e appaltatore, se cont iene inevitabili informazioni di cui e' ritenuta vietata l a divulgazione: a) non e' allegato al contrat to di appalto, subappalto o somministrazione, ma e' c ustodito, con le misure finalizzate a salvaguardare le inf ormazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, l avori, opere o forniture oggetto dell'appalto, concordat o con il datore di lavoro appaltatore, e ne e' data menzio ne nel contratto stesso. Le misure prevenzionistiche occo rrenti a seguito della valutazione dei rischi da i nterferenze sono immediatamente attuate dai datori di lavo ro committente e appaltatore e comunque portate a conoscen za dei lavoratori interessati; b) puo' essere visionato, senza est razione di copia, oltre che dal personale dell'Amministrazi one della difesa a cio' autorizzato, ivi compresi i rapprese ntanti militari e civili dei lavoratori per la sicurezza, e sclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal respons abile del servizio di prevenzione e protezione e dai r appresentanti dei lavoratori per la sicurezza di quest'ulti mo, nella parte di loro stretto interesse. In ogni caso, il predetto personale ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attivita' de ll'Amministrazione della difesa di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede. 3. Per il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servi zi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempime nti previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese. 4. Nell'ambito dell'Amministrazione d ella difesa, agli effetti di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, si in tendono comunque essenziali i beni e servizi il cui appro vvigionamento sia direttamente finalizzato al soddisfacimen to o alla tutela delle esigenze individuate all'articolo 2 45. Art. 257. (Funzioni di medico co mpetente). - 1. Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui all'articolo 253, le funzioni di medico competente sono svolte in piena autonomia, priorit ariamente, dagli ufficiali medici, in servizio, in posses so dei requisiti richiesti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d-bis), del decreto legi slativo n. 81 del 2008, da parte degli ufficiali medici del le Forze armate, e' riconosciuto con provvedimento dell'a utorita' militare individuata dal Capo di stato maggiore de lla difesa. 3. Presso lo Stato maggiore della dif esa e' istituito un apposito registro dei med ici competenti dell'Amministrazione della difesa , provvedendo all'iscrizione, alla sospensione o alla c ancellazione degli ufficiali medici in servizio, individua ti ai sensi dei commi 1 e 2. La stessa Direzione g enerale provvede, inoltre, alle incombenze di cui all'artic olo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. 4. Per l'aggiornamento professionale degli ufficiali medici in servizio che svolgono le fu nzioni di medico competente, lo Stato maggiore della difes a, d'intesa con il Segretariato generale della difesa, gli S tati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, puo' attivare apposite co nvenzioni con le universita' italiane, per l'ammissione de i citati ufficiali alla frequenza dei corsi di specializzaz ione in medicina del lavoro o in medicina legale e delle a ssicurazioni o in igiene e medicina preventiva. A tal fine, si ricorre alla riserva di posti annualmente a disposizione dell'Amministrazione della difesa, ai se nsi dell'articolo 757 del codice. Gli ufficiali medici spec ializzandi in base alle convenzioni di cui al presente comma, possono frequentare, in qualita' di tirocinanti e nell'ambito dei crediti formativi universitari previst i, le strutture sanitarie degli enti militari dislocati p resso le sedi di appartenenza svolgendo, in accordo co n le attivita' teoriche e pratiche proprie del corso di specializzazione, le funzioni previste dai rispettivi ordin amenti didattici. 5. Se il datore di lavoro non ha disp onibilita' alcuna, nel proprio ambito, di personale di cui al comma 1, il competente organismo di Forza armata ovvero dell'area tecnico-operativa interforze o dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-indus triale autorizza l'impiego di un ufficiale medico di altro ente o comando ovvero il ricorso alle prestazioni di un medico competente esterno all'Amministrazione, secondo le procedure amministrative vigenti. 6. In deroga a quanto previsto dall'a rticolo 25, comma 1, lettere c) e l) del decreto legislativ o n. 81 del 2008, l'ufficiale medico che assolve le fu nzioni di medico competente, di cui al commi 1, ovvero il medico di cui al comma 5: a) custodisce le cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera c) dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 2008, esclusivament e, presso il luogo di custodia individuato dal datore di lavoro, con l'adozione delle misure necessarie a salvaguardare la riservatezza dei dati in esse contenuti; b) se l'organizzazione antin fortunistica di riferimento comprende reparti disloca ti anche oltre l'ambito comunale, visita gli ambienti di lavoro a cadenza che stabilisce, d'intesa con il datore di lavoro, in base

alla valutazione dei rischi; l'indi cazione di una periodicita' diversa dall'annuale deve es sere annotata nel documento di valutazione dei rischi. 7. Nelle realta' comprensoriali, ov e insistono piu' organismi dell'amministrazione della d ifesa, ancorche' appartenenti a differenti aree funzion ali, puo' essere nominato un unico ufficiale medico competente, con l'incarico di operare a favore dei s ingoli datori di lavoro. Analogamente, puo' essere nom inato un unico ufficiale medico competente se al medesim o datore di lavoro fanno capo piu' reparti dislocati anch e oltre l'ambito comunale. 8. Le visite e gli accertamenti san itari finalizzati alle verifiche previste dall'articolo 4 1, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, son o effettuati dai servizi sanitari delle Forze armate, ai s ensi dell'articolo 929 del codice e del libro IV, titolo II, capo II del presente regolamento. 9. Ai fini della tutela della salut e dei lavoratori dell'Amministrazione della difesa, lo Sta to maggiore della difesa: a) effettua attivita' di studio e r icerca in materia di medicina occupazionale, trasferendon e i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industri ale della Difesa, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa; b) fornisce consulenza e indiri zzi generali in materia di medicina occupazionale, ten endo conto della necessita' di salvaguardare l'operativita ' e l'efficienza delle Forze armate; c) definisce eventuali procedure pe r la valutazione dei rischi per la salute elaborando, alt resi', protocolli standardizzati per la sorveglianza sanita ria dei lavoratori militari e civili dell'amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell'atti vita' svolta. Art. 258. (Comunicazioni, segnalazion i e documenti). - 1. Le comunicazioni o segnalazioni alla c ompetente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informa zioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali mal attie contratte in servizio dai lavoratori militari, previs te a carico del medico competente dall'articolo 40 del de creto legislativo n. 81 del 2008, e dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 196 5, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 260; le similari comunicazioni ovvero trasmiss ioni di documenti che il decreto n. 81 prevede a fav ore dell'Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro sono sostituite, a cura del m edico competente, limitatamente al personale militare , con analoghe comunicazioni o trasmissione di documenti alle articolazioni di cui all'articolo 248, co mma 1, secondo le procedure stabilite dagli organi di verti ce di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per l'area tecnico operativa, e dal Segretari ato generale della

difesa, per le aree tecnico-a mministrativa e tecnico-industriale. 2. Le articolazioni di cui all'artico lo 248, comma 1, provvedono: a) alla raccolta dei dati e all'esa me degli stessi; b) alla loro comunicazione all'Isti tuto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro. Art. 259. (Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esige nze). - 1. Ai fini dell'attivita' di vigilanza di cui all' articolo 260, si intendono per aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze i mezzi, le infrastrut ture e i luoghi destinati ai compiti istituzionali del le Forze armate, nonche' le attivita' in essi espletate o comunque connesse, quali, fra l'altro: a) l'impiego della forza militar e e il relativo addestramento in territorio nazionale e a ll'estero; b) la gestione delle informazioni , riguardanti la funzionalita' dell'intera struttura mili tare e i mezzi, sistemi e apparecchiature per la ela borazione o la trasmissione di dati e informazio ni sensibili o classificate, apparecchiature elettriche ed elettroniche di armamento ovvero sistemi di guerra elettr onica; c) le strutture e infrastrutture, i mezzi terrestri e navali e gli aeromobili in cui sono gesti te o custodite le informazioni o ubicati i sistemi e appare cchiature di cui alla lettera b) ovvero trattate le mate rie di carattere militare o, comunque, concernenti l' efficienza dello strumento militare per le quali, nel l'interesse della sicurezza nazionale, e' ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006, 8 aprile 2008 e 12 giugno 2009; d) le strutture, aree e mezzi i n uso, ancorche' temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la s icurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalita' e q uelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto; e) i locali in cui sono detenuti o trattati atti e documenti comunque sottratti all'ac cesso, a norma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 199 0, n. 241; f) le aree, infrastrutture e oper e destinate alla difesa militare, come individuate all' articolo 233 del codice, nonche' le aree, infrastrutture e installazioni addestrative speciali, quali i poligon i di tiro e le palestre addestrative; g) l'impiego, la custodia e la manutenzione di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni , sistemi d'arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unita' navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto logistico. 2. Gli immobili o le aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, nonche ' le strutture e aree in uso, ancorche' temporaneament e, all'Arma dei

carabinieri per l'esercizio dei com piti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero d i contrasto alla criminalita' e quelle in uso al Corpo del le capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'is tituto, ove sono svolte le attivita' o ubicati uno o piu' luoghi di lavoro di cui al comma 1, assumono unitar iamente identica classifica e sono assoggettati al me desimo regime di vigilanza. Art. 260. (Istituzione dei servizi di vigilanza). - 1. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui all 'articolo 259 e' effettuata, ai sensi di quanto dispo sto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 d icembre 1994, n. 758, dal personale militare e civile de ll'Amministrazione della difesa individuato secondo i cr iteri recati dal presente capo. 2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, in a pplicazione della normativa in materia di sicurezza e salut e nei luoghi di lavoro, sono istituiti appositi servizi di vigilanza che operano nell'ambito delle aree di compet enza di ciascuna Forza armata e dell'Arma dei cara binieri, nonche' nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-a mministrativa e tecnico-industriale. 3. Ai servizi di vigilanza istit uiti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e' at tribuita, in via esclusiva, la competenza di vigil anza preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza i spettiva prevista dall'articolo 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonche' ogni altra competenza in materia attribuita alla Azienda sanitaria locale dal citato decre to, a eccezione di quanto stabilito al comma 4. 4. Avverso i giudizi del medico competente, il lavoratore militare o civile dell'Ammi nistrazione della difesa puo' presentare ricorso a lla commissione medico-legale, comprendente almeno un m edico competente, individuata con provvedimento dello Stat o maggiore della difesa. Art. 261. (Organizzazione dei servizi di vigilanza). - 1. L'unita' organizzativa di vigi lanza costituita nell'ambito del Segretariato general e della difesa individuato ai sensi dell'articolo 252, c omma 4, svolge le funzioni in applicazione delle dirett ive adottate dal Segretariato generale della difesa, s entito lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti c he riguardano le esigenze operative, con l'even tuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinier i e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di p orto ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonche' con quello tecnico-amministrativo delle direzioni generali. 2. I servizi di vigilanza istituiti nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata, nonche' nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di

vertice e nelle aree tecnico-a mministrativa e tecnico-industriale, possono avere un'organizzazione centrale o periferica. In quest'ultimo caso essi sono coordinati dall'unita' organizzativa di vigilanza d'area costituita a livello centrale nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 252. 3. L'organizzazione delle strutture dei servizi di vigilanza in ciascuna delle aree di cui al comma 2 e' definita con provvedimento emanato dalle rispettive autorita' di vertice che ne definisco no, altresi', la composizione e le modalita' di funzioname nto in relazione alle specifiche esigenze, ferma restando la facolta' del Segretario generale della difesa di emana re direttive tese a uniformare il funzionamento delle strut ture stesse. Art. 262. (Funzioni dei servizi di vigilanza). - 1. L'unita' organizzativa centrale di vig ilanza presso il Segretariato generale della difesa: a) coordina le attivita' attinenti a piu' servizi di vigilanza, cui fornisce consulenza dirett amente o con il supporto di organismi specializzati anche esterni all'Amministrazione della difesa; b) fornisce indirizzi generali sull a materia, tenendo conto della necessita' di salvaguardare l'operativita' e l'efficienza delle Forze armate; c) promuove la qualificazione e l' aggiornamento del personale incaricato della vigilanza, nell'ambito della pianificazione delle attivita' formative; d) definisce le procedure s tandardizzate ed eventualmente elabora la modulistica di b ase. 2. Le unita' organizzative di vigilan za d'area: a) mantengono i contatti con l'uffi cio di vigilanza presso il Segretariato generale della dif esa; b) predispongono i decreti di nomi na del personale dei servizi di vigilanza, da sottoporre alla firma del Segretario generale, per quanto attiene i servizi istituiti nell'ambito delle aree tecnico-a mministrativa e tecnico-industriale, ovvero al Capo di st ato maggiore della difesa o ai Capi di stato maggiore di Forza armata o Comandanti generali dell'Arma dei carabin ieri e del Corpo delle capitanerie di porto, per i s ervizi istituiti nell'ambito dell'area tecnico-operativa; c) comunicano all'ufficio vigil anza presso il Segretariato generale della difesa i nominativi del personale incaricato del servizio di vigilanza, trasmettendo i relativi decreti di nomina ; d) programmano le ispezioni da effe ttuare, anche ove sono costituiti servizi di vigilanza peri ferici; e) forniscono consulenza ai serv izi di vigilanza periferici, ove costituiti. 3. Il servizio di vigilanza ha il com pito di accertare nei luoghi di lavoro e nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 259, tenendo conto delle par ticolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Fo rze armate, come individuate ai sensi del presente regolam ento: a) l'effettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la verifica della conformita' delle procedure e degli ambienti di lavoro, nonche' de lle attrezzature

utilizzate, alle norme legislative, re golamentari e di buona tecnica e alle particolari n orme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la sa lute del personale impiegato, come individuate ai sens i del presente regolamento; b) il rispetto degli ademp imenti formali, organizzativi, formativi e informativi pr evisti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e dalla prese nte sezione. 4. Il servizio di vigilanza, inoltre , riferisce alla competente autorita' giudiziaria, secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 d icembre 1994, n. 758, le violazioni di natura penale acc ertate nel corso delle attivita' di cui al comma 3, svolge ndo ogni indagine e attivita' conseguentemente disposta o delegata dalla stessa autorita' giudiziaria. 5. Se e' necessario effettuare rili evi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecnic he per accertare compiutamente le condizioni di salubrita' e di sicurezza degli ambienti di lavoro, il servizio di vigilanza, se non dispone al proprio interno delle professi onalita' tecniche e delle attrezzature occorrenti, puo' avvalersi, prioritariamente, degli organismi tecnico-sanitari dell'Amministrazione della difesa, second o le procedure e gli ordinamenti stabiliti dalla Forza arm ata od organismo centrale di appartenenza. In caso di indi sponibilita' degli organismi, il servizio di vigilanza provv ede avvalendosi di personale tecnico esterno all'amministraz ione della difesa, secondo le procedure amministrative vigen ti. 6. In deroga a quanto previsto dall'a rticolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008 , l'importo delle somme che i servizi di vigilanza di cui al presente regolamento ammettono a pagare in sede a mministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo pe riodo, del decreto legislativo n. 758 del 1994, sono asseg nati all'apposito capitolo di bilancio della Forza armata o dell'organismo centrale dell'area tecnico-ammi nistrativa o tecnico-industriale di riferimento, pe r finanziare le attivita' di prevenzione nei luoghi di la voro. Art. 263. (Personale addetto ai servi zi di vigilanza). - 1. Il personale dei servizi di vigilanz a da assegnare ai compiti ispettivi e' individuato tra il p ersonale militare e civile dell'Amministrazione della difes a in possesso dei requisiti indicati al comma 2 e nom inato secondo le procedure di cui all'articolo 262, comma 2, lettere b) e c). 2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) diploma di secondo grado; b) ufficiale, sottufficiale di grad o non inferiore a maresciallo o equipollente o personale ci vile della terza area ovvero dell'area seconda con pro filo tecnico, di fascia retributiva non inferiore a "B3", in relazione alle esigenze organiche e funzionali di ogni Forza armata e degli organismi di vertice dell'area te cnico-operativa e delle aree tecnico-amministrativa e t ecnico-industriale dell'Amministrazione della difesa; c) possibilita' di assicurare una a deguata permanenza

nell'incarico, fatte comunque salve le pr eminenti esigenze della Forza armata, anche successivamente intervenute; d) non essere soggetto a obblighi d i comando, imbarco o simili per i 2 anni successivi alla nom ina; e) non essere stato designato dalle competenti direzioni generali del Ministero de lla difesa per l'effettuazione di verifiche, omologazion i e collaudi di impianti tecnologici; f) aver superato lo specifico p ercorso formativo necessario per l'impiego nel settore , definito dal Segretario generale della difesa, d'inte sa con lo Stato maggiore della difesa e gli Stati maggior i di Forza armata e Comando generale dell'Arma dei car abinieri. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto si prescinde, ai fin i dell'impiego nei servizi di vigilanza, dalla previa freq uenza del citato percorso formativo; g) non aver riportato condanne p enali o sanzioni disciplinari di stato; h) non essere sottoposto a procedim ento penale; i) non trovarsi in stato di carcera zione preventiva, di sospensione dall'impiego o di aspettat iva per qualunque motivo; l) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi del «rimprovero» negli ultimi due a nni; m) essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza; n) non avere altri impedimenti a conseguire la qualifica di ufficiale di polizia giudizi aria. 3. Il personale dei servizi di vi gilanza non puo' rifiutare lo specifico incarico. Tutta via, quest'ultimo puo' essere revocato, in qualsias i momento, con determinazione delle autorita' di vertice di cui all'articolo 262, comma 2, lettera b) , per una delle seguenti cause: a) perdita di uno o piu' requisiti per la nomina; b) cessazione dal servizio o pa ssaggio ad altra categoria o ad altra area funzionale; c) trasferimento ad altra sede o in carico; d) accertata negligenza nell'attivi ta' ispettiva o se si rende necessario per ragioni di o pportunita' o di incompatibilita' con altre fu nzioni svolte dall'interessato. 4. Il personale nominato riveste le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai se nsi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura pena le, esclusivamente nei limiti del servizio specifica mente disposto, nell'esercizio delle specifiche attr ibuzioni e con riferimento alla sola area e personale di competenza. 5. Il personale nominato non puo' pr estare, ad alcun titolo, attivita' di consulenza ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 81 de l 2008. Art. 264. (Ulteriori disposizioni app licabili all'Arma dei carabinieri). - 1. All'Arma dei c arabinieri, quale Forza armata e Forza militare di pol izia in servizio permanente di pubblica sicurezza, ai se nsi dell'articolo 155 del codice, si applicano, in quanto c ompatibili con il

regolamento, anche le eventuali ulter iori disposizioni adottate in materia dal Ministero dell'i nterno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto leg islativo n. 81 del 2008.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 : «Art. 3. (Campo di applicazione). - ( Omissis). 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del so ccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di p rotezione civile, nonche' nell'ambito delle struttu re giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, d elle universita', degli istituti di istruzione univ ersitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artist ica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazion e di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all 'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effet tive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel cors o di operazioni ed attivita' condotte dalle Forze armate, co mpresa l'Arma dei Carabinieri, nonche' dalle altre Forze d i polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal D ipartimento della protezione civile fuori dal terri torio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattr o mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 1 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Minist ri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito i l parere della Conferenza permanente per i rapporti t ra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trent o e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comp arativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nonch e', relativamente agli schemi di decreti di interesse del le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Cor po della Guardia di finanza, gli organismi a li vello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottopos ti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici stor ici e culturali. Con decreti, da emanare entro cinquantac inque mesi dalla data di entrata in vigore del presente d ecreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conf erenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le region i e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provv ede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa

relativa alle attivita' lavorative a bord o delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1 999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legis lativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 199 9, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tec niche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenut a nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti d i attuazione.». Note all'art. 1: - Per l'articolo 8 del citato decreto legislativo n.81 del 2008, si vedano le note alle premesse . - Si riporta l'articolo 73 e seg uenti del citato decreto legislativo n. 82 del 2005: «Art. 73. (Sistema pubblico di connet tivita' (SPC)). - 1. Nel rispetto dell'articolo 117, second o comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispet to dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funz ioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblic o di connettivita' (SPC), al fine di assicurare il coordinam ento informativo e informatico dei dati tra le amminist razioni centrali, regionali e locali e promuovere l'o mogeneita' nella elaborazione e trasmissione dei dati st essi, finalizzata allo scambio e diffusione delle info rmazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizza zione di servizi integrati. 2. Il SPC e' l'insieme di infrastrutt ure tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrim onio informativo e dei dati della pubblica amministrazione , necessarie per assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi i nformatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione. 3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi: a) sviluppo architetturale ed orga nizzativo atto a garantire la natura federata, policentric a e non gerarchica del sistema; b) economicita' nell'utilizzo dei s ervizi di rete, di interoperabilita' e di supporto a lla cooperazione applicativa; c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'inform azione e della comunicazione. 3-bis. Le regole tecniche del Sis tema pubblico di connettivita' sono dettate ai sensi dell' articolo 71.». - Si riporta l'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005: «Art. 71. (Regole tecniche). - 1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate , con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione,

di concerto con il Ministro della gi ustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenz a unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione de i dati personali nelle materie di competenza, prev ia acquisizione obbligatoria del parere tecnico d i DigitPA. Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati per sonali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di pa rere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel peri odo precedente, il parere si intende interamente favorevole. [1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decr eti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati su pro posta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnol ogie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d 'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articol o 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionam ento del sistema pubblico di connettivita'.] 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requi siti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 del la legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea. 2. Le regole tecniche vigenti ne lle materie del presente codice restano in vigore fino a ll'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del pre sente articolo.». - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 (Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettivita' previste dall'articolo 71, comma 1-b is del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, re cante il «Codice dell'amministrazione digitale») e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2008, n. 144 . - Si riporta l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008: «Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente de creto legislativo si intende per: a) "lavoratore": persona che, indip endentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'atti vita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzi one, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cosi' definito e' equipa rato: il socio lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta la sua attivita' per conto delle societa' e dell'ente stesso; l'associato in parte cipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del co dice civile; il soggetto beneficiario delle iniziati ve di tirocini formativi e di orientamento di cui all'a rticolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali prom osse al fine di realizzare momenti di alternanza tra stud io e lavoro o di

agevolare le scelte professionali median te la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo d egli istituti di istruzione ed universitari e il partecipa nte ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamen te applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questi one; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decret o legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modif icazioni; b) "datore di lavoro": il sogge tto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lav oratore presta la propria attivita', ha la responsabilita' dell'organizzazione stessa o dell'unit a' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'arti colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzio nario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente auto nomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicaz ione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene s volta l'attivita', e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuaz ione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di l avoro coincide con l'organo di vertice medesimo; c) "azienda": il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poter i gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'inca rico conferitogli, attua le direttive del datore di la voro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa; e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natur a dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivit a' lavorativa e garantisce l'attuazione delle dire ttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzio nale potere di iniziativa; f) "responsabile del servizio d i prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'artic olo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, p er coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; g) "addetto al servizio di prevenzi one e protezione": persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, f acente parte del servizio di cui alla lettera l); h) "medico competente": medico in p ossesso di uno dei

titoli e dei requisiti formativi e prof essionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore d i lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nomin ato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i) "rappresentante dei lavoratori p er la sicurezza": persona eletta o designata per rappresent are i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; l) "servizio di prevenzione e prote zione dai rischi": insieme delle persone, sistemi e mezzi e sterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; m) "sorveglianza sanitaria": ins ieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello st ato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio profes sionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivita' l avorativa; n) "prevenzione": il complesso dell e disposizioni o misure necessarie anche secondo la p articolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per ev itare o diminuire i rischi professionali nel rispetto de lla salute della popolazione e dell'integrita' dell'ambien te esterno; o) "salute": stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermita'; p) "sistema di promozione della sal ute e sicurezza": complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavo ratori; q) "valutazione dei rischi": valut azione globale e documentata di tutti i rischi per la salu te e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'orga nizzazione in cui essi prestano la propria attivita', finalizzata ad individuare le adeguate misure di pr evenzione e di protezione e ad elaborare il programma de lle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; r) "pericolo": proprieta' o qualita ' intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) "rischio": probabilita' di r aggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizi oni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; t) "unita' produttiva": stabilim ento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanzi aria e tecnico funzionale; u) "norma tecnica": specifica tecn ica, approvata e pubblicata da un'organizzazione intern azionale, da un organismo europeo o da un organism o nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non si a obbligatoria; v) "buone prassi": soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa v igente e con le norme di buona tecnica, adottate v olontariamente e

finalizzate a promuovere la salute e sicu rezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione de i rischi e il miglioramento delle condizioni di lav oro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicura zione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli org anismi paritetici di cui all'articolo 51, validate d alla Commissione consultiva permanente di cui all'arti colo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che prov vede a assicurarne la piu' ampia diffusione; z) "linee guida": atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in mat eria di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in s ede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; aa) "formazione": processo educati vo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli al tri soggetti del sistema di prevenzione e protezione azien dale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di c ompetenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi c ompiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; bb) "informazione": complesso delle attivita' dirette a fornire conoscenze utili alla iden tificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in a mbiente di lavoro; cc) "addestramento": complesso delle attivita' dirette a fare apprendere ai lavoratori l 'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sosta nze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le pro cedure di lavoro; dd) "modello di organizzazione e di gestione": modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comm a 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n . 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 5 89 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; ee) "organismi paritetici": organi smi costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni d ei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu ' rappresentative sul piano nazionale, quali sedi priv ilegiate per: la programmazione di attivita' formative e l 'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini pre venzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imp rese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in mat eria; ogni altra attivita' o funzione assegnata loro da lla legge o dai contratti collettivi di riferimento; ff) "responsabilita' sociale delle imprese": integrazione volontaria delle preoccupa zioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzaz ioni nelle loro attivita' commerciali e nei loro rappor ti con le parti interessate.». - Si riporta l'articolo 4, del citato decreto

legislativo n. 196 del 2003: «Art. 4. (Definizioni). - 1. Ai f ini del presente codice si intende per: a) "trattamento", qualunque operazi one o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausi lio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l a consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l 'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dat i, anche se non registrati in una banca di dati; b) "dato personale", qualunque info rmazione relativa a persona fisica, identificata o iden tificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero d i identificazione personale; c) "dati identificativi", i dat i personali che permettono l'identificazione diretta dell 'interessato; d) "dati sensibili", i dati pe rsonali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica , le convinzioni religiose, filosofiche o di altro gen ere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacat i, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, fil osofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali ido nei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e) "dati giudiziari", i dati pe rsonali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'artic olo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d. P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellari o giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative di pendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qua lita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; f) "titolare", la persona fisi ca, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decision i in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; g) "responsabile", la persona fi sica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; h) "incaricati", le persone fisic he autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; i) "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali; l) "comunicazione", il dare con oscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti det erminati diversi dall'interessato, dal rappresentante d el titolare nel territorio dello Stato, dal respon sabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; m) "diffusione", il dare conos cenza dei dati

personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato o identificabile ; o) "blocco", la conservazione di da ti personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; p) "banca di dati", qualsiasi comp lesso organizzato di dati personali, ripartito in una o piu ' unita' dislocate in uno o piu' siti; q) "Garante", l'autorita' di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n . 675. 2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per: a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero fi nito di soggetti tramite un servizio di comunicazi one elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile; b) "chiamata", la connessione i stituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bi direzionale; c) "reti di comunicazione elettroni ca", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le ap parecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, ch e consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnet ici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri m obili e fisse a commutazione di circuito e a commutazio ne di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate p er la diffusione circolare dei programmi sonori e televisi vi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, ne lla misura in cui siano utilizzati per trasmettere i s egnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; d) "rete pubblica di comunicazion i", una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i pu nti terminali di reti; e) "servizio di comunicazione elett ronica", i servizi consistenti esclusivamente o preval entemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telec omunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti u tilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della dirett iva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; f) "contraente", qualunque persona fisica, persona

giuridica, ente o associazione parte di u n contratto con un fornitore di servizi di comunicaz ione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate; g) "utente", qualsiasi persona fisi ca che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commercial i, senza esservi necessariamente abbonata; h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della tr asmissione di una comunicazione su una rete di comunicazio ne elettronica o della relativa fatturazione; i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indi ca la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto e' necessario pe r la trasmissione di una comunicazione o della relativa fat turazione; m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi att raverso una rete pubblica di comunicazione, che possono es sere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ric evente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza. 3. Ai fini del presente codice si i ntende, altresi', per: a) "misure minime", il compless o delle misure tecniche, informatiche, organizzative , logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31; b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualu nque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento; c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identita'; d) "credenziali di autenticazione ", i dati ed i dispositivi, in possesso di una pers ona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correla ti, utilizzati per l' autenticazione informatica; e) "parola chiave", componente di u na credenziale di autenticazione associata ad una persona e d a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica; f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati ess a puo' accedere, nonche' i trattamenti ad essa consentiti; g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati

e alle modalita' di trattamento degli ste ssi, in funzione del profilo di autorizzazione del richied ente; g-bis) "violazione di dati perso nali": violazione della sicurezza che comporta anche a ccidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati pers onali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazion e accessibile al pubblico. 4. Ai fini del presente codice si int ende per: a) "scopi storici", le finalita' di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato; b) "scopi statistici", le final ita' di indagine statistica o di produzione di risultati s tatistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici; c) "scopi scientifici", le finalita ' di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.». Art. 2 Finalita' ed ambito di applicazion e 1. Il SINP si basa sulla cooperazione applicati va tra gli enti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera b). 2. Il presente decreto definisce: a) il funzionamento del SINP; b) i fornitori e i fruitori di dati e di inform azioni; c) i dati del SINP e i relativi standard; d) le regole tecniche finalizzate alla trasmis sione informatica dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP ; e) le regole per il trattamento dei dati nell'a mbito del SINP; f) le misure di sicurezza e le responsabilita' nell'ambito del SINP. 3. Per quanto concerne il monitoraggio della pr oduzione e della qualita' dei dati contenuti nel SINP si applicano l e regole adottate dall'INAIL che sono rese disponibili agli enti indi cati all'articolo 1, comma 1, lettera b). 4. Gli enti rendono disponibili i servizi informa tici necessari per consentire la trasmissione all'INAIL dei dati che costituiscono il flusso informativo del SINP, assicurando gli standa rd tecnici minimi stabiliti nel presente decreto. 5. Il SINP viene reso disponibile per ciascun en te attraverso un portale basato su un'infrastruttura dell'INAIL, con le modalita' tecniche definite negli articoli 4, 6 e 7. I contenuti disponibili - ivi compresi i livelli di accesso, le chiavi di ricerca e i criteri di lettura delle inf ormazioni - sono correlati alle specifiche funzioni e ruoli, prec isamente indicati negli allegati E) e F). I contenuti degli allegati E) e F) non sono suscettibili di modifica secondo la procedura prev ista all'articolo 3, comma 5. 6. Il SINP rende disponibile agli enti fr uitori, di cui all'allegato E), strumenti di accesso e di analisi dei dati ritenuti adeguati dal tavolo tecnico di cui all'articolo 5 n el rispetto degli articoli 3, 11 e 22 del decreto legislativo 30 giug no 2003, n. 196, riservati ai soggetti legittimati ad accedere ai dati di cui

all'allegato A, in base alle specifiche funzioni in concreto svolte, anche in relazione alla competenza territoriale. Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 3, 11 e 22 del citato decreto legislativo n. 196 del 200 3: «Art. 3. (Principio di necessita' nel trattamento dei dati). - 1. I sistemi informativi e i pro grammi informatici sono configurati riducendo al minimo l 'utilizzazione di dati personali e di dati identificat ivi, in modo da escluderne il trattamento quando le fin alita' perseguite nei singoli casi possono essere real izzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportu ne modalita' che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita'.». «Art. 11. (Modalita' del trattamento e requisiti dei dati). - 1. I dati personali oggetto di t rattamento sono: a) trattati in modo lecito e second o correttezza; b) raccolti e registrati per s copi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili co n tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiorn ati; d) pertinenti, completi e non ecced enti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli sc opi per i quali essi sono stati raccolti o successivament e trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trat tamento dei dati personali non possono essere utilizzati.» . «Art. 22. (Principi applicabili al tr attamento di dati sensibili e giudiziari). - 1. I s oggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensib ili e giudiziari secondo modalita' volte a prevenire viola zioni dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato. 2. Nel fornire l'informativa di cui a ll'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferime nto alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in b ase alla quale e' effettuato il trattamento dei dati sensib ili e giudiziari. 3. I soggetti pubblici possono tratt are solo i dati sensibili e giudiziari indispensabil i per svolgere attivita' istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. 4. I dati sensibili e giudiziari s ono raccolti, di regola, presso l'interessato. 5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verific ano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei da ti sensibili e giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, anche con ri ferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria ini ziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro

attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano e ccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione e' prestata p er la verifica dell'indispensabilita' dei dati sensib ili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cu i si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempim enti. 6. I dati sensibili e giudiziari cont enuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti c on l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazio ne di codici identificativi o di altre soluzioni che , considerato il numero e la natura dei dati tratta ti, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a c hi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita'. 7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamen te da altri dati personali trattati per finalita' che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati c on le modalita' di cui al comma 6 anche quando sono te nuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausi lio di strumenti elettronici. 8. I dati idonei a rivelare lo stat o di salute non possono essere diffusi. 9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il per seguimento delle finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgim ento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi. 10. I dati sensibili e giudiziari no n possono essere trattati nell'ambito di test psico-atti tudinali volti a definire il profilo o la personalita' del l'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibi li e giudiziari, nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettua ti solo previa annotazione scritta dei motivi. 11. In ogni caso, le operazioni e i t rattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando ba nche di dati di diversi titolari, nonche' la diffusione d ei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se prev isti da espressa disposizione di legge. 12. Le disposizioni di cui al present e articolo recano principi applicabili, in conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei depu tati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzio nale.». Art. 3 Dati contenuti nel SINP

1. Il SINP contiene unicamente i dati individuati nell'allegato A) e periodicamente conferiti dagli enti di cui all'ar ticolo 1, comma 1, lettera b). 2. Per l'attuazione delle previsioni di cui all'a rticolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008 le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoc o partecipano al sistema informativo relativamente alle attivit a' operative e addestrative con i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale appartenente ai rispettivi ruoli organici. I predetti dati, preventivamente anonimiz zati e aggregati, sono comunicati al SINP per il tramite dell'I NAIL con cadenza annuale, per fini statistici. Per le forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, i dati sono forniti dal Ministero della difesa. Per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati sono forniti dal Ministero dell'interno e, per la G uardia di finanza, dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la Polizia penitenziaria dal Ministero della giustizia, per il Corpo forestale dello Stato dal Ministero delle politiche agrico le, alimentari e forestali. 3. Le informazioni che derivano dalla elabo razione dei dati contenuti nel SINP, in conformita' con quanto dispo sto dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008 per le finalita' di orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione dell'efficacia di azioni di prevenzione degli i nfortuni e delle malattie correlate al lavoro e di indirizzo delle r elative attivita' di vigilanza, in termini di progressivo miglioramen to dei livelli di efficacia degli interventi, devono consentire la conoscenza necessaria a tali finalita', con particolare riguar do a: a) quadro produttivo e occupazionale analizzato tenendo conto dei settori produttivi, delle dimensioni, della con sistenza e della qualificazione delle imprese e delle Unita' produtt ive, nonche' delle dinamiche occupazionali, della distribuzione e d ella composizione della forza lavoro, secondo la classificazione per categoria di dati di cui all'allegato A), fonte informativa di provenienza per competenza e ruoli in materia di salute e sicur ezza sul lavoro, tipologia di dati e operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari di cui all'allegato F); b) quadro dei rischi, anche in un'ottica di gen ere, che origina dalla elaborazione di dati personali e giudiziari dei lavoratori e dati sensibili, ivi compresi i dati dei regist ri degli esposti previsti dalla normativa in materia di salute e sic urezza sul lavoro, degli elenchi di mansioni speciali soggette ad abil itazioni, nonche' i dati di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 secondo la classificazione per categoria di dati di cui all'allegato A), fonte informativa di provenienza per competenze e ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tipologia di dati e operazioni eseguibili sui dati sensibili e g iudiziari di cui all'allegato F); c) per ogni settore ed attivita', ivi com preso il settore marittimo, quadro di salute e sicurezza dei la voratori e delle lavoratrici comprendente i dati sugli eventi e pr oblemi di salute relativi a infortuni o malattie professionali d a lavoro, eventi morbosi e mortali potenzialmente connettibili al lavoro derivanti dalle fonti gia' individuate dal protocollo INAIL - Regioni - ISPESL 2007 richiamato dall'articolo 8 del decreto legisl ativo n. 81 del 2008, nonche' dalle comunicazioni relative agli inf ortuni superiori a un giorno di cui all'articolo 18 del decreto legisl ativo n. 81 del

2008 (ex registri infortuni), dalle banche dati, dai sistemi di sorveglianza, dai registri secondo la classificazio ne per categoria di dati di cui all'allegato A), fonte informativa d i provenienza, per competenze e ruoli in materia di salute e sicur ezza sul lavoro, tipologia di dati e operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari di cui all'allegato F); d) quadro delle azioni di prevenzione delle ist ituzioni preposte, derivanti dai piani regionali e territoriali di pre venzione elaborati secondo le indicazioni dei comitati di coordinament o regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 20 08, dai piani di settore dell'INAIL, implementati a seguito dell' incorporazione di ISPESL e IPSEMA (quali azioni di sistema, soluzi oni sperimentate, metodologie, buone pratiche) in relazione all e priorita' di intervento individuate secondo la classificazione per categoria di dati di cui all'allegato A), fonte informativa di provenienza per competenze e ruoli in materia di salute e sicurez za sul lavoro e tipologia di dati di cui all'allegato F); e) quadro degli interventi di vigilanza d elle istituzioni preposte, comprendente i dati analitici e quel li relativi alle violazioni in materia di tutela della salute e sicu rezza sul lavoro, acquisiti nello svolgimento delle attivita' ispett ive condotte dai soggetti preposti agli specifici compiti di vigilan za e controllo, in ogni settore di attivita' ivi compreso il settore m arittimo, secondo la classificazione per categoria di dati di cui all'allegato A), fonte informativa di provenienza per competenze e r uoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tipologia di dati d i cui all'allegato F); f) il quadro relativo agli infortuni s otto la soglia indennizzabile dall'INAIL, verificatisi in ogni set tore di attivita' secondo la classificazione per categoria di dati di cui all'allegato A), fonte informativa di provenienza per compet enza e ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tipo logia di dati e operazioni eseguibili sui dati sensibili di cui all 'allegato F); 4. Sono parte integrante del presente decreto i s eguenti allegati: a) allegato A) «schema dati SINP», contenent e la descrizione puntuale dei dati di cui ai commi 2 e 3; b) allegato B) «sistemi di classificazione», c ontenente tabelle ausiliarie utilizzate per assegnare i valori ad alcuni dei campi contenuti nell'allegato A); c) allegato C) «formati di trasmissione dei dati del sistema informativo SINP»; d) allegato D) «servizi di cooperazione applica tiva del SINP»; e) allegato E) «Enti fruitori», contenente l'indicazione dei soggetti legittimati ad accedere ai dati di cui all 'allegato A), in base alle specifiche funzioni in concreto riv estite, anche in relazione alla rispettiva competenza territoriale e, per ciascun soggetto, le macrocategorie di dati di cui all'arti colo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, le fon ti normative, le rilevanti finalita' di interesse pubblico, le tipol ogie di dati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e le operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari; f) allegato F) «Enti fornitori», contenent e per ciascuna macrocategoria di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, le categorie dei dati d i cui all'allegato A), le fonti informative di provenienza per compete nza e ruoli degli enti fornitori, le tipologie di dati ai sensi del d ecreto legislativo n. 196 del 2003 e le operazioni eseguibili sui dati sensibili e

giudiziari. 5. Gli allegati di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 5, sono modificabili con decr eto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazion e e la pubblica amministrazione, sentito il garante per la pro tezione dei dati personali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province aut onome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei criteri fissati dal pr esente decreto e della vigente normativa in materia di protezione de i dati personali. Tali modifiche possono essere proposte da ciascun ente al fine di consentire miglioramenti e adeguamenti delle funzio nalita' del SINP e sono sottoposte alle valutazioni del tavolo tecnico di cui all'articolo 5. Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 8, commi 4 e 6, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, si ve dano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 4 0, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 : «Art. 40. (Rapporti del medico c ompetente con il Servizio sanitario nazionale). - 1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno d i riferimento il medico competente trasmette, esclusiv amente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando l e differenze di genere, relative ai dati aggregati sanita ri e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.». - Per il testo dell'articolo 8 de l citato decreto legislativo n. 81 del 2008, si vedano not e alle premesse. - Si riporta il testo dell'articol o 18 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008: «Art. 18. (Obblighi del datore d i lavoro e del dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse atti vita' secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferi te, devono: a) nominare il medico competente pe r l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi pre visti dal presente decreto legislativo; b) designare preventivamente i lavo ratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzio ne incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salva taggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'em ergenza; c) nell'affidare i compiti ai l avoratori, tenere conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezz a; d) fornire ai lavoratori i nec essari e idonei dispositivi di protezione individua le, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate a ffinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adegu ate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zon e che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da p arte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' d elle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di ig iene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro di sposizione; g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveg lianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osserva nza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decret o; g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestiva mente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di em ergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandon ino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il piu' presto possib ile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli ar ticoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debit amente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurez za, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di ver ificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al r appresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articol o 53, comma 5, nonche' consentire al medesimo rappresent ante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il docume nto e' consultato esclusivamente in azienda; p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatic o come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiest a di questi e per l'espletamento della sua funzion e, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti d ei lavoratori per la sicurezza. Il documento e' consultato esclusivamente in azienda; q) prendere appropriati provvedimen ti per evitare che le misure tecniche adottate possano causa re rischi per la salute della popolazione o deteriorare l 'ambiente esterno verificando periodicamente la perdura nte assenza di rischio; r) comunicare in via telemati ca all'INAIL e all'IPSEMA, nonche' per loro trami te, al sistema informativo nazionale per la prevenzion e nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 or e dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i

dati e le informazioni relativi agli info rtuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di a lmeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini ass icurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre gio rni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavor o che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre gio rni si considera comunque assolto per mezzo della d enuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gl i infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cu i al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 196 5, n. 1124; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'artico lo 50; t) adottare le misure necessari e ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo g rave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'artico lo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura del l'attivita', alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui al l'articolo 35; z) aggiornare le misure di prevenzi one in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi c he hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavo ro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica del la prevenzione e della protezione; aa) comunicare in via telemati ca all'INAIL e all'IPSEMA, nonche' per loro trami te, al sistema informativo nazionale per la prevenzion e nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei ra ppresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di p rima applicazione l'obbligo di cui alla presente lett era riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavorat ori gia' eletti o designati; bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non s iano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il pr escritto giudizio di idoneita'. 1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statis tici e informativi dei dati relativi agli infortuni che com portano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso q uello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'arti colo 8, comma 4. 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al m edico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e

l'attuazione delle misure preventive e pr otettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lette ra r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati d agli organi di vigilanza. 3. Gli obblighi relativi agli interve nti strutturali e di manutenzione necessari per assicurar e, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurez za dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubblich e amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restan o a carico dell'amministrazione tenuta, per effet to di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manut enzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirige nti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competent e o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. 3-bis. Il datore di lavoro e i dirig enti sono tenuti altresi' a vigilare in ordine all'a dempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22 , 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabili ta' dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontr abile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei d irigenti.». - Si riporta il testo dell'artico lo 7 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008: «Art. 7. (Comitati regionali di coord inamento). - 1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonche' uniformita' degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cu i all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il com itato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 dicembr e 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febb raio 2008.». Art. 4 Modalita' di trasmissione 1. I dati di cui all'articolo 3 devono essere trasmessi esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). 2. La trasmissione telematica dei dati di cu i all'articolo 3 avviene mediante servizi di cooperazione applicativ a nell'ambito del SPC, previsto e disciplinato dagli articoli 72 e se guenti del decreto legislativo, n. 82 del 2005, e in conformita' alle relative regole tecniche. Per le forze armate e le forze di pol izia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 3, comma 2, e nelle more dell'adeguamento dei sistemi e della realizzazione dei servizi di cui al comma 1, la trasmissione tel ematica dei dati avviene mediante servizi di fornitura massiva, gara ntendo sicurezza,

tracciabilita' e responsabilita' del trasferimento. 3. L'accesso al SINP avviene nel rispetto dell e regole per il trattamento dei dati e delle misure di sicurezza e responsabilita' indicate agli articoli 6 e 7, attraverso la rete infranet sia per l'accesso ai servizi on line che per il richiamo dei servizi in cooperazione applicativa, oppure su rete pubblica ( internet) per la consultazione on line di dati oggetto di diffusione . 4. Le strutture dei dati e le modalita' di i nterscambio degli stessi in cooperazione applicativa saranno oggetto degli accordi di servizio di cui all'articolo 17, comma 1, lettera h), del decreto legislativo, n. 82 del 2005, e in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 1, lettera e) del presente dec reto, nonche' in conformita' alle regole tecniche di cui all'articol o 71, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005. 5. I servizi di cooperazione applicativa sa ranno pubblicati nell'apposito catalogo dei servizi SICA. Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 72 e seguenti del citato decreto legislativo 82 del 2005: «Art. 72. (Definizioni relative al si stema pubblico di connettivita'). - 1. Ai fini del pre sente decreto si intende per: a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti mult imediali e fonia; b) "interoperabilita' di base": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fr a le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadin i; c) "connettivita'": l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilita' di base; d) "interoperabilita' evoluta": i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scamb io di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadin i; e) "cooperazione applicativa": la p arte del sistema pubblico di connettivita' finalizzata all 'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche am ministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, de lle informazioni e dei procedimenti amministrativi.». - Si riporta l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005: «Art. 17. (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie). - 1 . Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l 'attuazione delle linee strategiche per la rior ganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione def inite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazion i individuano un unico ufficio dirigenziale generale, f ermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto uff icio afferiscono i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dell o sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli s tandard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento de llo sviluppo dei

servizi, sia interni che esterni, for niti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture an che in relazione al sistema pubblico di connettivita', ne l rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, c omma 1; d) accesso dei soggetti disabil i agli strumenti informatici e promozione dell'accessib ilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo d elle tecnologie dell'informazione e della comunicazion e, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione dell a riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e m onitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' effica ce erogazione di servizi in rete a cittadini e impre se mediante gli strumenti della cooperazione applicati va tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la p redisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra a mministrazioni per la realizzazione e compartecipazion e dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative atti nenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l' innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazi one, dei sistemi di posta elettronica, protocollo in formatico, firma digitale e mandato informatico, e delle n orme in materia di accessibilita' e fruibilita'. 1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, com presa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di i ndividuare propri uffici senza incrementare il numero compl essivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti orga nizzativi. 1-ter. DigitPA assicura il coo rdinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalita' di cui all'articolo 51.». - Per il testo dell'articolo 71, comm a 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, si vedano le note all'articolo 1. Art. 5 Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP

1. Per l'attivita' di sviluppo, raccordo e coordi namento del SINP viene istituito, un tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP composto da due rappresentanti del Ministe ro del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore del tavolo, da un rappresentante del Ministero dell a salute, da un rappresentante del Ministero per la semplificazion e e la pubblica amministrazione, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da d ue rappresentanti dell'INAIL e da sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dall a Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le ipotesi di cui al comma 2, lettera c), sono invitati in relazione a specifiche esigenze di approfondimen to, rappresentanti dei ministeri competenti. 2. Il tavolo tecnico, nel rispetto degli indirizz i e delle regole forniti dalla Commissione di coordinamento del Sis tema pubblico di connettivita' e in conformita' con le linee gui da, le modalita' operative, il funzionamento dei servizi e le procedure per la cooperazione applicativa emanati dalla Commissione di coordinamento per gli indirizzi strategici del Sistema pubblico d i connettivita' di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 82 del 2005, sulla base degli indirizzi del comitato di cui all'artico lo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e a supporto della co mmissione di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo: a) verifica l'adeguatezza delle modalit a' tecniche di funzionamento del SINP, in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicur ezza nei luoghi di lavoro, individuate dal comitato di cui all'articol o 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008; b) garantisce la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalita' stabilite dal decreto legislativo n. 81 del 2008; c) formula proposte in relazione all'incremento quantitativo/qualitativo del SINP tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali a disposizi one e coordina le fasi di sviluppo progettuale e organizzativo/funz ionale anche con riguardo ai profili di ricerca e impostazione relaz ionale con altri enti, istituzioni, organismi fonti di dati/in formazioni utili all'accrescimento delle conoscenze e delle conseg uenti azioni del sistema prevenzionale; nell'ambito di tale attivit a' acquisisce il concorso degli organismi paritetici e degli istitu ti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che s i occupano della salute delle donne; d) definisce modalita' tecnico-operative per migliorare l'accessibilita', la fruibilita' e la diffusione de lle informazioni, formulando proposte di sviluppo tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali; e) produce, sulla base degli indirizzi del comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, i report nazionali per le finalita' di ruolo e le cadenze t emporali previste dal predetto decreto legislativo, e altri report su richiesta o quale proposta tecnico/scientifica di evoluzione della po tenzialita' della reportistica, da sottoporre nelle sedi competenti, avvalendosi anche del contributo del Consiglio nazionale dell'econom ia e del lavoro (CNEL), secondo le richieste formulate dal comitato medesimo; f) svolge attivita' di supporto per le es igenze, anche di

informazione statistica, degli enti che concorrono alla realizzazione del SINP ai vari livelli di intervento; g) formula proposte in merito a iniziative di comunicazione al fine di diffondere le conoscenze derivanti dall'att ivita' svolta; h) promuove iniziative di aggiornamento degli o peratori, ai vari livelli territoriali, sullo stato di svilupp o del SINP e sull'utilizzo delle informazioni. 3. Il tavolo tecnico ha sede operativa pre sso l'INAIL che garantisce i relativi servizi di segreteria. 4. All'attuazione delle attivita' di cui al pres ente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse uman e, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I componenti del tavolo non percepiscono alcun emolumento, ne' alcun a indennita', ne' alcun gettone, ne' qualsiasi compenso comunque deno minato. Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articol o 79 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005: «Art. 79. (Commissione di coordinam ento del Sistema pubblico di connettivita'). - 1. E ' istituita la Commissione di coordinamento del S PC, di seguito denominata: "Commissione", preposta agli indirizzi strategici del SPC. 2. La Commissione: a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzion i e dei compiti spettanti a ciascuna di esse; b) approva le linee guida, le modal ita' operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni; c) promuove l'evoluzione del modell o organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunita' derivanti dalla evoluzione delle tecnologie; d) promuove la cooperazione app licativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispett o delle regole tecniche di cui all'articolo 71; e) definisce i criteri e ne verifi ca l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualifica ti SPC di cui all'articolo 82; f) dispone la sospensione e ca ncellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 82; g) verifica la qualita' e la sicur ezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC ; h) promuove il recepimento degli st andard necessari a garantire la connettivita', l'interoperab ilita' di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema. 3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata de i componenti in relazione all'argomento in esame. La Co mmissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.».

- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008: «Art. 5. (Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordi namento nazionale delle attivita' di vigilanza in mate ria di salute e sicurezza sul lavoro). - 1. Presso il Ministero della salute e' istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e ' presieduto dal Ministro della salute ed e' composto da: a) il Direttore Generale della com petente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uff ici del Ministero della salute; b) due Direttori Generali delle com petenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vi gili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell' interno; d) Il Direttore Generale della com petente Direzione Generale del Ministero delle Infras trutture e dei Trasporti; e) il Coordinatore della Commissi one Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; f) quattro rappresentanti delle re gioni e province autonome di Trento e di Bolzano ind ividuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. 2. Al Comitato partecipano, con funzi one consultiva, un rappresentante dell'INAIL, uno dell 'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il s ettore marittimo (IPSEMA). 3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la piu' completa attuazione del prin cipio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di: a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezz a sul lavoro; b) individuare obiettivi e prog rammi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizi oni di salute e sicurezza dei lavoratori; c) definire la programmazione annua le in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azi one di vigilanza, i piani di attivita' e i progetti ope rativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazion i provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria; d) programmare il coordinamento d ella vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e) garantire lo scambio di inf ormazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuov ere l'uniformita' dell'applicazione della normativa vigente ; f) individuare le priorita' della r icerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. 4. Ai fini delle definizioni degli ob iettivi di cui al

comma 3, lettere a), b), e), f), le pa rti sociali sono consultate preventivamente. Sull'attuazi one delle azioni intraprese e' effettuata una verifica co n cadenza almeno annuale. 5. Le riunioni del Comitato si svolgo no presso la sede del Ministero della salute, con cade nza temporale e modalita' di funzionamento fissate con re golamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute. 6. Ai componenti del Comitato ed ai s oggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, n on spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Art. 6. (Commissione consultiva p ermanente per la salute e sicurezza sul lavoro). - 1. Pre sso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta da : a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di preside nte; b) un rappresentante del Ministero della salute; c) un rappresentante del Minister o dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) un rappresentante del Ministero dell'interno; f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle po litiche agricole alimentari e forestali, un rappresentan te del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e del la ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consi glio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica qu ando il Presidente della Commissione, ravvisando profil i di specifica competenza, ne disponga la convocazione; g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designat i dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; h) sei esperti designati dell e organizzazioni sindacali dei lavoratori compara tivamente piu' rappresentative a livello nazionale; i) sei esperti designati dall e organizzazioni sindacali dei datori di lavoro compa rativamente piu' rappresentative a livello nazionale; l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale; m) un rappresentante dell'ANMIL. 2. Per ciascun componente puo' es sere nominato un supplente, il quale interviene unicam ente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Co mmissione possono altresi' partecipare rappresentant i di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alle differenze di genere e a quelle relative alla materi a dell'istruzione per le problematiche di cui all'artico lo 11, comma 1, lettera c).

3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo' istituire comitati speciali permanenti, d ei quali determina la composizione e la funzione. 4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in mate ria di salute e sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse. 5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lav oro, della salute e delle politiche sociali, su designazion e degli organismi competenti e durano in carica cinque anni . Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche soc iali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati l e modalita' e i termini per la designazione e l'in dividuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l). 6. Le modalita' di funzionamento dell a commissione sono fissate con regolamento interno da adotta rsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei compon enti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale d el Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposita mente assegnato. 7. Ai componenti del Comitato ed ai s oggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, n on spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. 8. La Commissione consultiva permanen te per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formul are proposte per lo sviluppo e il perfezionamento de lla legislazione vigente; b) esprimere pareri sui piani annua li elaborati dal Comitato di cui all'articolo 5; c) definire le attivita' di promozi one e le azioni di prevenzione di cui all'articolo 11; d) validare le buone prassi in mate ria di salute e sicurezza sul lavoro; e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'a rticolo 8, una relazione sullo stato di applicazione de lla normativa di salute e sicurezza e sul suo possib ile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni; f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di eff ettuazione della valutazione dei rischi di cui all'artico lo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, del la salute e delle politiche sociali e dell'interno acquisit o il parere della Conferenza permanente per i rapporti t ra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione procede al monitoraggio dell' applicazione delle suddette procedure al fine di un'eventua le rielaborazione delle medesime; g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2 7. Il sistema di

qualificazione delle imprese e' discipli nato con decreto del Presidente della Repubblica, su propo sta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acq uisito il parere della Conferenza per i rapporti permanent i tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; h) valorizzare sia gli accordi sind acali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base vo lontaria, che, in considerazione delle specificita' dei set tori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi dell a responsabilita' sociale, dei lavoratori e di tutti i sogg etti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente; i) valutare le problematiche connes se all'attuazione delle direttive comunitarie e de lle convenzioni internazionali stipulate in materia di sa lute e sicurezza del lavoro; i-bis) redigere ogni cinque ann i una relazione sull'attuazione pratica della direttiv a 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'U nione europea in materia di salute e sicurezza sul lav oro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/38 3/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalita' previste dal l'articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio; l) promuovere la considerazione del la differenza di genere in relazione alla valutazione de i rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzio ne; m) indicare modelli di organizza zione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30 . La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le su ddette procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese; m-bis) elaborare criteri di qua lificazione della figura del formatore per la salute e sicu rezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarita' dei settori di riferimento; m-ter) elaborare le procedure stand ardizzate per la redazione del documento di valutazione de i rischi di cui all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attivita' per le quali l'obb ligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lav orazioni in tali ambiti risulti irrilevante; m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lav oro-correlato. La Commissione monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di veri ficare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.». Art. 6 Regole per il trattamento dei dati

1. L'INAIL, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 garantisce la ges tione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, e' titolare de l trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legisla tivo n. 196 del 2003. 2. Ciascun ente di cui all'articolo 1, comma 1, l ettera b) riveste la qualita' di autonomo titolare in riferimento a i dati personali comunicati e/o utilizzati e designa, ai sensi dell 'articolo 30 del decreto legislativo n. 196 del 2003, i rispettiv i incaricati del trattamento. 3. Il trattamento dei dati e' svolto esclu sivamente per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 1, del decre to legislativo n. 81 del 2008, riconducibili alle finalita' di ri levante interesse pubblico istituzionalmente perseguite dai singoli e nti, di cui agli articoli 67, 85, comma 1, lettera e) e 112, comma 2 , lettere e) ed f), del decreto legislativo n. 196 del 2003. 4. Sono oggetto di comunicazione nell'ambito del SINP e utilizzati dai singoli enti soltanto dati personali pertinenti , non eccedenti e indispensabili per lo svolgimento delle finalita' d i cui al comma 3. 5. I tipi di dati che possono essere lecitamen te trattati sono individuati dall'allegato F) secondo le specificazi oni di cui agli allegati A), B), C), D). Sono, ugualmente, indi viduate le fonti informative, ove sono contenuti i dati poi confer iti al SINP con estrazione dei soli dati riportati nell'allegato A) effettivamente necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita' perseguite, e le operazioni che possono essere e seguite sui dati sensibili e giudiziari agli effetti di quanto previ sto dagli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003. 6. Sono conferiti al SINP dai singoli enti dati personali, sensibili e giudiziari, dati aggregati anonimi e qu elli relativi alle violazioni in materia di tutela della salute e sicu rezza sul lavoro di cui all'allegato A), pertinenti, non eccedenti e indispensabili, e sono comunicati e/o utilizzati dai soggetti l egittimati, anche mediante la loro messa a disposizione e consultazio ne in ambito SINP secondo quanto specificato negli allegati E) e F). 7. I dati relativi ai flussi informativi in i ngresso trasmessi dagli enti con cadenza periodica per generare le banche dati SINP sono conservati per un periodo non superiore a ven tiquattro mesi a decorrere dalla messa a disposizione dei dati in am bito SINP. 8. Gli enti fruitori, di cui all'allegato E), abi litati ad accedere al SINP non possono replicare in autonome banche da ti le informazioni ricevute dal SINP. Note all'art. 6: - Per l'articolo 8, comma 3, de l citato decreto legislativo n. 81 del 2008 si vedano le n ote alle premesse. - Per il testo del citato decreto le gislativo n. 196 del 2003 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articol o 30 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003: «Art. 30. (Incaricati del trattam ento). - 1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diret ta autorita' del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. 2. La designazione e' effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del tratt amento consentito.

Si considera tale anche la documentata p reposizione della persona fisica ad una unita' per la quale e' individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unita' medesima.». - Per il testo dell'articolo 8, comm a 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 si ved ano le note alle premesse. - Si riportano gli articoli 67, 85, e 112 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003: «Art. 67. (Attivita' di controllo e i spettive). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubbli co, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di: a) verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita' dell'attivita' ammini strativa, nonche' della rispondenza di detta attivita' a requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscon tro ed ispettive nei confronti di altri soggetti; b) accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali, con riferimento a da ti sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizion i, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.». «Art. 85. (Compiti del Servizio sanit ario nazionale). - 1. Fuori dei casi di cui al comma 2, s i considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi de gli articoli 20 e 21, le finalita' che rientrano nei comp iti del Servizio sanitario nazionale e degli altri or ganismi sanitari pubblici relative alle seguenti attivita' : a) attivita' amministrative correl ate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazi one dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario naziona le, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonche' di assi stenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeropor tuale; b) programmazione, gestione, contro llo e valutazione dell'assistenza sanitaria; c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di a ltri prodotti di rilevanza sanitaria; d) attivita' certificatorie; e) l'applicazione della normativ a in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione; f) le attivita' amministrative corr elate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonche' alle trasf usioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107; g) instaurazione, gestione, p ianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazi one ed i soggetti accreditati o convenzionati del Se rvizio sanitario nazionale. 2. Il comma 1 non si applica ai tra ttamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salut e effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da o rganismi sanitari

pubblici per finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, di un terzo o della collettivita', per i quali s i osservano le disposizioni relative al consenso de ll'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi d ell'articolo 76. 3. All'identificazione dei tipi d i dati idonei a rivelare lo stato di salute e di op erazioni su essi eseguibili e' assicurata ampia pubblicita ', anche tramite affissione di una copia o di una guida il lustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli s tudi dei medici di medicina generale e dei pediatri di liber a scelta. 4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato e' lecito da parte dei s oli soggetti che perseguono direttamente le finalita' di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologi e di dati e' consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attivita' di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispen sabilita' dei dati di volta in volta trattati.». «Art. 112. (Finalita' di rilevante in teresse pubblico). - 1. Si considerano di rilevante intere sse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita ' di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o au tonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. 2. Tra i trattamenti effettuati per l e finalita' di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in p articolare, quelli effettuati al fine di: a) applicare la normativa in materi a di collocamento obbligatorio e assumere personale anch e appartenente a categorie protette; b) garantire le pari opportunita'; c) accertare il possesso di part icolari requisiti previsti per l'accesso a specifici im pieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguis tiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la s ospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, i l trasferimento di sede per incompatibilita' e il conferim ento di speciali abilitazioni; d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di serviz io o dell'equo indennizzo, nonche' ad obblighi retrib utivi, fiscali o contabili, relativamente al personale i n servizio o in quiescenza, ivi compresa la correspons ione di premi e benefici assistenziali; e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di ig iene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute d ella popolazione, nonche' in materia sindacale; f) applicare, anche da parte di ent i previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integr ativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla

comunicazione di dati, anche mediante ret i di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categori a e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 2 3 in relazione a tipi di dati individuati specificamente; g) svolgere attivita' dirette all'a ccertamento della responsabilita' civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformita' alle norme che regolano le rispettive materie; h) comparire in giudizio a m ezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedu re di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti da lla legge o dai contratti collettivi di lavoro; i) salvaguardare la vita o l'i ncolumita' fisica dell'interessato o di terzi; l) gestire l'anagrafe dei pubbl ici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici , collaboratori e consulenti; m) applicare la normativa i n materia di incompatibilita' e rapporti di lavoro a t empo parziale; n) svolgere l'attivita' di inda gine e ispezione presso soggetti pubblici; o) valutare la qualita' dei ser vizi resi e dei risultati conseguiti. 3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 e' consentita in forma ano nima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione d ell'interessato.». - Si riporta gli articoli 20 e 22 de l citato decreto legislativo n. 196 del 2003: «Art. 20. (Principi applicabili al tr attamento di dati sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito solo s e autorizzato da espressa disposizione di legge nella qual e sono specificati i tipi di dati che possono essere trattat i e di operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante i nteresse pubblico perseguite. 2. Nei casi in cui una disposizione d i legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubbl ico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferim ento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattam ento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in confo rmita' al parere espresso dal Garante ai sensi dell'artico lo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo. 3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione de lle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di rilevante interes se pubblico e per le quali e' conseguentemente autoriz zato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il tratta mento dei dati sensibili. Il trattamento e' consentito s olo se il soggetto

pubblico provvede altresi' a identifi care e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni n ei modi di cui al comma 2. 4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e' aggiorna ta e integrata periodicamente.». «Art. 22. (Principi applicabili al tr attamento di dati sensibili e giudiziari). - 1. I s oggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensib ili e giudiziari secondo modalita' volte a prevenire viola zioni dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato. 2. Nel fornire l'informativa di cui a ll'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferime nto alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in b ase alla quale e' effettuato il trattamento dei dati sensib ili e giudiziari. 3. I soggetti pubblici possono tratt are solo i dati sensibili e giudiziari indispensabil i per svolgere attivita' istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. 4. I dati sensibili e giudiziari s ono raccolti, di regola, presso l'interessato. 5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verific ano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei da ti sensibili e giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, anche con ri ferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria ini ziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano e ccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione e' prestata p er la verifica dell'indispensabilita' dei dati sensib ili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cu i si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempim enti. 6. I dati sensibili e giudiziari cont enuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti c on l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazio ne di codici identificativi o di altre soluzioni che , considerato il numero e la natura dei dati tratta ti, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a c hi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita'. 7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamen te da altri dati personali trattati per finalita' che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati c on le modalita' di cui al comma 6 anche quando sono te nuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausi lio di strumenti

elettronici. 8. I dati idonei a rivelare lo stat o di salute non possono essere diffusi. 9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il per seguimento delle finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgim ento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi. 10. I dati sensibili e giudiziari no n possono essere trattati nell'ambito di test psico-atti tudinali volti a definire il profilo o la personalita' del l'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibi li e giudiziari, nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettua ti solo previa annotazione scritta dei motivi. 11. In ogni caso, le operazioni e i t rattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando ba nche di dati di diversi titolari, nonche' la diffusione d ei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se prev isti da espressa disposizione di legge. 12. Le disposizioni di cui al present e articolo recano principi applicabili, in conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei depu tati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzio nale.». Art. 7 Misure di sicurezza e responsabilit a' 1. La riservatezza, l'integrita' e la disponi bilita' dei dati trattati nell'ambito del SINP, ai sensi degli artic oli 31, 33 e 34 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e rela tivo disciplinare tecnico, viene garantita da INAIL tramite le proced ure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici in conformita' alle regole tecniche e di sicurezza nell'ambito del SPC. 2. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lette ra b) garantiscono la conformita' delle proprie infrastrutture alle regole tecniche dettate dal SPC e la conformita' dei servizi ai requisiti di sicurezza per la cooperazione applicativa definit i negli appositi accordi di servizio. Tali accordi devono individuar e idonee garanzie per il trattamento dei dati personali, prevedendo, in particolare, la registrazione e tracciatura dei dati relativi alle operazioni compiute sulle porte di dominio. 3. La trasmissione dei dati in cooperazione applicativa e' garantita mediante l'utilizzo di un protocollo sicu ro e dal ricorso alla autenticazione bilaterale fra sistemi, basat a su certificati digitali emessi da un'autorita' di certificazio ne ufficiale. La trasmissione dei dati tramite servizi di forn itura massiva e' garantita altresi' mediante l'utilizzo di un can ale sicuro e il ricorso alla autenticazione. 4. Al fine di non consentire l'identificabilit a' diretta delle persone fisiche interessate, viene assegnato a ciascun soggetto, subito dopo l'acquisizione dei dati e attraver so una struttura organizzativa distinta da quella che operativamente gestisce il SINP,

un codice univoco diverso dal codice fiscale. I da ti inviati dagli enti, privi degli elementi identificativi diretti, sono archiviati previa separazione dei dati sensibili e giudiziari dagli altri dati. I dati sensibili e giudiziari sono trattati mediant e l'utilizzazione del codice univoco. 5. E' previsto che la struttura organizzativa di cui al comma 4 adotti un sistema informatico che garantisca l'an onimizzazione dei dati personali archiviati, prima che questi conflui scano nel SINP, in modo da renderli consultabili solo in tale forma da parte degli enti fruitori legittimati ad accedere unicamente a t ale tipologia di informazioni, segnatamente nel rispetto di quanto s ancito dai commi 6 e 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003. 6. I dati di tracciatura sono conservati per il periodo non superiore a sei mesi e possono essere trattati solo da appositi incaricati al trattamento esclusivamente in forma anonima mediante loro opportuna aggregazione. Tali dati possono es sere trattati in forma non anonima unicamente laddove cio' risulti indispensabile al fine di verificare la correttezza e la legittimit a' delle singole interrogazioni effettuate. 7. Il processo di identificazione e autenticazion e on line degli utenti e' assicurato dal sistema di Identity Mana gement dell'INAIL che avviene tramite carta nazionale dei servizi, ca rta di identita' elettronica o tramite credenziali di autenticazione , in conformita' all'articolo 64 del Codice dell'amministrazi one digitale e all'articolo 34 del decreto legislativo n. 196 del 2003. L'accesso e' garantito tramite l'utilizzo di un protocollo si curo. I soggetti legittimati all'accesso ai dati contenuti nel SINP sono unicamente gli enti fruitori elencati nell'allegato E). 8. Nel caso di utilizzo del modello di «identita ' federata», sia nell'ambito delle modalita' di cooperazione ap plicativa che di fruizione di servizi on line, in conform ita' al codice dell'amministrazione digitale, l'INAIL esercita il ruolo di erogatore di servizi e gli enti federati assumono il ruolo di fruitori dei servizi, dotandosi di sistemi standard in grado di garantire la condivisione delle identita' digitali e dei re lativi attributi, mentre compete all'INAIL la tracciatura delle opera zioni. 9. Ciascun ente individua il responsabile prepost o alla definizione dei profili di autorizzazione, in relazione al ruo lo istituzionale, alle funzioni svolte e all'ambito territoriale delle azioni di competenza, alla designazione dei soggetti (utenti e amministratori) e dei rispettivi privilegi nonche' alla gestione de lle modalita' di conferimento, sospensione e revoca dei profili di accesso. Le richieste di accesso al SINP devono indicare espressamente la specifica attivita' al cui svolgimento e' preordinata la consultazione nell'ambito delle competenze istituzi onali del soggetto richiedente. 10. L'INAIL garantisce mediante il prop rio sistema di autorizzazione l'accesso selettivo ai servizi del S INP in relazione ai profili del soggetto richiedente. 11. L'accesso ai servizi del SINP richiede la stipula di una convenzione, redatta in conformita' alle prescrizio ni contenute nelle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia d igitale ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dell'amminist razione digitale, che stabilisce: a) i profili di cui agli accordi di servizio pe r la cooperazione applicativa abilitati con la convenzione; b) le modalita' di scambio e di condivisione d elle informazioni

sulle identita' e sui ruoli; c) le procedure per l'individuazione e configur azione dei profili di autorizzazione; d) le figure di responsabilita' individuate all 'interno di ogni ente per la gestione delle regole tecniche organizz ative previste nel presente decreto. Note all'art. 7: - Si riporta gli articoli 31, 33 e 34 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003: «Art. 31. (Obblighi di sicurezza) . - 1. I dati personali oggetto di trattamento so no custoditi e controllati, anche in relazione alle con oscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattame nto, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozion e di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stes si, di accesso non autorizzato o di trattamento non consenti to o non conforme alle finalita' della raccolta.». «Art. 33. (Misure minime). - 1. Nel quadro dei piu' generali obblighi di sicurezza di cui al l'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad ad ottare le misure minime individuate nel presente cap o o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assic urare un livello minimo di protezione dei dati personali.» . «Art. 34. (Trattamenti con strumenti elettronici). - 1. Il trattamento di dati personali effettua to con strumenti elettronici e' consentito solo se sono ad ottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico conten uto nell'allegato B), le seguenti misure minime: a) autenticazione informatica; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di a utorizzazione; d) aggiornamento periodico d ell'individuazione dell'ambito del trattamento consent ito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; e) protezione degli strumenti elett ronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi info rmatici; f) adozione di procedure per la cus todia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibil ita' dei dati e dei sistemi; g); h) adozione di tecniche di cifrat ura o di codici identificativi per determinati trattament i di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita se ssuale effettuati da organismi sanitari. 1-bis. 1-ter. Ai fini dell'applicazione dell e disposizioni in materia di protezione dei dati personal i, i trattamenti effettuati per finalita' amministrativ o-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle at tivita' di natura organizzativa, amministrativa, finanziari a e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattat i. In particolare,

perseguono tali finalita' le attivit a' organizzative interne, quelle funzionali all'adempim ento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gest ione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, al la tenuta della contabilita' e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assiste nziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.». - Si riporta l'articolo 64 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005: «Art. 64. (Modalita' di accesso ai se rvizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. La carta d'identita' elettronica e la carta nazio nale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica. 2. Le pubbliche amministrazioni p ossono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erog ati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dal la carta nazionale dei servizi, purche' tali strum enti consentano l'individuazione del soggetto che richied e il servizio. Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consent ire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offe rti dal medesimo sistema SPID. L'accesso con carta d'ident ita' elettronica e carta nazionale dei servizi e' com unque consentito indipendentemente dalle modalita' di ac cesso predisposte dalle singole amministrazioni. 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita', e' ist ituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il si stema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di ci ttadini e imprese (SPID). 2-ter. Il sistema SPID e' costitu ito come insieme aperto di soggetti pubblici e priva ti che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registr azione e di messa a disposizione delle credenziali e de gli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadin i e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita' di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati. 2-quater. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le m odalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. 2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e' altresi' riconosciuta alle im prese, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri utent i. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obb ligo generale di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministr o delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, s entito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche c on riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalita' e ai requisi ti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identit a' digitale; c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare a nche al fine di garantire l'interoperabilita' delle cre denziali e degli strumenti di accesso resi disponibi li dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1; d) alle modalita' di adesione da pa rte di cittadini e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalita' di a dozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualit a' di erogatori di servizi in rete; f) alle modalita' di adesione da pa rte delle imprese interessate in qualita' di erogatori di s ervizi in rete. [3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle age nzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e l e tecnologie, di concerto con il Ministro per la fun zione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di c ui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, e' fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non e' piu' consent ito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'ident ita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.». - Si riporta l'articolo 58, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005: «Art. 58. (Modalita' della fruibilita ' del dato). - 1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarita' del dat o. 2. Le pubbliche amministrazioni com unicano tra loro attraverso la messa a disposizione a tito lo gratuito degli accessi alle proprie basi di da ti alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e) . L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, ivi incluso il Ministero della giustizia, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi. 3. L'Agenzia per l'Italia digita le provvede al monitoraggio dell'attuazione del pr esente articolo,

riferendo annualmente con apposita relazi one al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato. 3-bis. 3-ter. Resta ferma la speciale disci plina dettata in materia di dati territoriali.». Art. 8 Partecipazione delle parti sociali 1. La partecipazione delle parti sociali, ai sens i dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, a vviene attraverso la consultazione, almeno una volta all'anno, da par te del Comitato di cui all'articolo 5 del medesimo decreto le gislativo, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale sui contenuti, elaborati come dati anonimi e agg regati, di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) c) e d) del presente decreto. 2. La partecipazione delle parti sociali si e splica, altresi', attraverso la periodica consultazione dei dati di c ui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito dei Comitati di coordinamento regionale di cui all'articolo 7 del decreto legisl ativo n. 81 del 2008. Il presente decreto, registrato alla Corte dei co nti e munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 25 maggio 2016 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 201 6 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC , del Min. salute e del Min. lavoro, registrazione n. 3653 Note all'art. 8: - Per il testo dell'articolo 8, comm a 5, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, si ve dano le note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 5 de l citato decreto legislativo n. 81 del 2008, si vedano le note all'articolo 5. - Per il testo dell'articolo 7 de l citato decreto legislativo n. 81 del 2008, si vedano le note all'articolo 3.

SINP - ALLEGATO A Parte di provvedimento in formato gra fico Allegato B Parte di provvedimento in formato gra fico Allegato C Formati di trasmissione dati del sistema informativo SINP Parte di provvedimento in formato gra fico Allegato D Servizi di cooperazione applicativ a Parte di provvedimento in formato gra fico Allegato E Scheda Output Fruitori Parte di provvedimento in formato gra fico Allegato F Enti fornitori Parte di provvedimento in formato gra fico