Milano 15 Maggio 2014. Ai dipendenti pubblici non si applica la riforma del 2005 L’art. 23, comma...

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GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA Milano 15 Maggio 2014

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GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

Milano 15 Maggio 2014

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Filippello Bernardo 2

Ai dipendenti pubblici non si applica la riforma del 2005

L’art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, dispone che per i dipendenti pubblici continua a trovare applicazione la disciplina previgente fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione della delega prevista dalla legge 23 agosto 2004, n. 243.

art. 23, comma 6: Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.

legge 23 agosto 2004, n. 243 articolo 1, comma 2, lettera p): applicare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico;

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Ipotesi utilizzate nelle valutazioni per l’estensione del decreto 252/2005 ai ‘‘pubblici’’

Gli scenari prospettati nelle elaborazioni sono due, e per entrambe l’adesione avviene all’inizio del 2013: Il primo ipotizza una adesione pari al 30%; Il secondo ipotizza un’adesione pari al 100%.

La seconda ipotesi non è solo un mero esercizio matematico, in quanto plausibile solo in presenza di una disposizione di legge che renda obbligatoria l’iscrizione ai fondi pensione, ma serve a rappresentare il limite superiore dell’impegno finanziario.

Le variabili macroeconomiche prese a riferimento nelle proiezioni sono: • 2% per inflazione costante negli anni; • 3% rendimento lordo della previdenza complementare; • rivalutazione delle retribuzioni in ragione di:

1% per carriera e produttività Recupero dell’inflazione.

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La contribuzione

Dipendenti pubblici

Attualmente per i dipendenti pubblici il D.lgs. 47/2000 prevede che i contributi versati al relativo fondo complementare contrattuale possano essere dedotti dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore al più basso tra:

- il limite del 12% del reddito complessivo

- la cifra massima di 5.164,57 euro

- il doppio della quota di trattamento di fine rapporto destinata al fondo pensione

Dipendenti privati e fondi non contrattuali

Il D.lgs. 252/2005 prevede il solo plafond in termini assoluti di 5.164,57 euro.

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La contribuzione – neo assunti

Per i neo assunti il decreto 252/2005 è sempre ininfluente; nel grafico sono riportati i limiti di reddito entro i quali si ha la deduzione del contributo in relazione alla quota (lavoratore + datore di lavoro)

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La contribuzione – assunti ante 2001

Per gli assunti ante 20001 il decreto 252/2005 la condizione del doppio della quota di trattamento di fine rapporto destinata al fondo pensione pone, nel confronto delle norme, differenze negative di deduzione contributiva per quote di contribuzione (lavoratore + datore di lavoro) al di sopra del 5% e per retribuzioni inferiori a 129.000 €uro. Se ci si attesta sui limiti retributivi determinati dal plafond di deducibilità (5.164,57 €uro), la perdita arriva al 200% (contribuzione al 12%).

quota contr

limite retr

contr lav+ d.l.

12% redd

doppio TFR

perdita v.a.

perdita %

2 258.200 5.164 30.984 10.328 3 172.133 5.164 20.656 10.328 4 129.100 5.164 15.492 5.164 5 103.280 5.164 12.394 4.131 1.033 25%6 86.067 5.164 10.328 3.443 1.721 50%7 73.771 5.164 8.853 2.951 2.213 75%8 64.550 5.164 7.746 2.582 2.582 100%9 57.378 5.164 6.885 2.295 2.869 125%

10 51.640 5.164 6.197 2.066 3.098 150%11 46.945 5.164 5.633 1.878 3.286 175%12 43.033 5.164 5.164 1.721 3.443 200%

assunti ante 2001

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Ipotesi di lavoro utilizzate:• contribuzione con il 5% della retribuzione

(4+1) • non sono stati contemplati casi al con

contribuzione al 5% o superiori.

Nel primo scenario - adesione al 30%-, gli optanti che contribuiscono con il 5% rappresentano lo 0,6% dell’universo degli optanti, mentre nel caso del secondo scenario -adesione del 100%- né rappresentano il 2%.

La contribuzione – minor gettito d’imposta

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Riscatto - D.lgs. 252/2005

aliquota sulla parte imponibile

quota riscattabile

Casistica

80%mobilità, licenziamento per giusificato motivo, fallimento azienda, raggiungimento età pensionabile con meno di 5 anni al "fondo"

100%dimissioni volontarie, cambio contratto, promozione dirigente, fine tempo determinato, licenziamento pe giusta causa

dal 15% al 9% 50%

cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione tra 12 e 48 mesi, cessazione dell'attività lavorativa preceduta da cassa intergrazione e guadagni, cassa integrazione guadagni a zero ore per almeno 12 mesi, mobilità

dal 15% al 9% 100%

Invalidita permanenente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione superiore a 48 mesi, risoluzione rapporto di lavoro per raggiungimento età pensionabile con più di 5 anni al "fondo", decesso

23%

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Riscatto - D.lgs. 124/1993

aliquota sulla parte imponibile

quota riscattabile

Casistica

tassazione separta

80%mobilità, licenziamento per giusificato motivo, fallimento azienda, raggiungimento età pensionabile con meno di 5 anni al "fondo"

tassazione marginale

100%dimissioni volontarie, cambio contratto, promozione dirigente, fine tempo determinato, licenziamento pe giusta causa

tassazione separta

50%

cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione tra 12 e 48 mesi, cessazione dell'attività lavorativa preceduta da cassa intergrazione e guadagni, cassa integrazione guadagni a zero ore per almeno 12 mesi, mobilità

tassazione separta

100%

Invalidita permanenente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione superiore a 48 mesi, risoluzione rapporto di lavoro per raggiungimento età pensionabile con più di 5 anni al "fondo", decesso

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Nella valutazione il requisito minimo di 5 anni di partecipazione al fondo per ottenere l’erogazione della prestazione pensionistica ha un forte peso, per cui nei primi cinque anni, tutte le uscite per riscatto dipendono, prevalentemente da «raggiungimento età pensionabile» con meno di 5 anni - caso a1/a.

Trascorsi i 5 anni il fenomeno cambia riconducendo tale situazione ad un più fisiologico livello di riscatti totali pari al 30% degli usciti, considerando il rimanente 70% come destinatari della prestazioni in rendita ed in capitale.

La riduzione proporzionale di questa situazione di riscatto tende ad esaurirsi nel corso di un decennio, sin ad annullarsi a partire dal 2022.

Riscatto – minor gettito d’imposta

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Rendita

D.lgs. 252/2005

Le prestazioni in forma di rendita sono assoggettate alla ritenuta a titolo di imposta del 15%, aliquota ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione di 6 punti. Gli importi lordi sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ossia rendimenti, contributi non dedotti e proventi esclusi dal risultato della gestione.

D.lgs. 47/2000

Le prestazioni in forma di rendita sono assoggettate a tassazione ordinaria e sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ossia rendimenti, contributi non dedotti e proventi esclusi dal risultato della gestione.

Per ottenere la prestazione pensionistica in forma di rendita occorrono 5 anni di partecipazione al fondo.

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Rendita

RENDITE adesione 30%

RENDITE adesione

100%Minore imposta su Minore imposta su

rendita 50% rendita 50%2013 - - 2014 - - 2015 - - 2016 - - 2017 - - 2018 - - 2019 - - 2020 - - 2021 - - 2022 - - 2023 3,0 9,1 2024 6,4 19,2 2025 10,2 30,7 2026 14,5 43,5 2027 19,2 57,7 2028 24,5 73,6 2029 30,4 91,2 2030 36,9 110,8 2031 44,2 132,6 2032 52,2 156,8

Totale 241,7 725,2

Anno

La stima elabora, a partire dal 2023, il minor gettito derivante dall’armonizzazione delle discipline della rendita con l’ipotesi che il 50% del montante accumulato sia trasformato in rendita, anche se la rendita media permetterebbe la liquidazione totale. La rendita è stata calcolata prendendo a riferimento la base demografica IPS55, a tasso tecnico 0%, con caricamento spese di gestione pari all’1,25%. Si prescinde sia dalla tassazione dei rendimenti (sia interessi del montante che interessi riconosciuti sulla rendita prodotti dalla gestione separata) e dei contributi non dedotti (esenti) poiché è invariante nei due schemi di tassazione considerati. Ogni anno viene operato l’accumulo con il flusso dell’anno precedente senza considerare le uscite data l’esiguità degli anni in cui viene ipotizzata la prestazione.

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Capitale

D.lgs. 252/2005: Il capitale, al netto della quote già assoggettate a ritenuta d’imposta, è sottoposto ad una ritenuta del 15%; aliquota ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione di 6 punti.

D.lgs. 47/2000: Il capitale, sempre al netto della quote già assoggettate a ritenuta d’imposta è sottoposto a tassazione separata (media delle aliquote ordinarie dell’ultimo quinquennio).Nei casi in cui il capitale da liquidare è superiore ad un terzo del montante complessivamente maturato, vengano tassati a tassazione separata anche il montante dei rendimenti, anche i rendimenti annui sono stati assoggettati all’imposta sostitutiva del 11%.

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Capitale

CAPITALI adesione 30%

CAPITALI adesione 100%

Minore imposta su Minore imposta sucapitali capitali

2013 - - 2014 - - 2015 - - 2016 - - 2017 - - 2018 27,2 81,7 2019 32,1 96,3 2020 37,0 111,1 2021 42,1 126,3 2022 47,2 141,7 2023 37,5 112,4 2024 41,3 123,8 2025 45,1 135,5 2026 93,9 281,8 2027 101,6 304,9 2028 109,5 328,4 2029 117,4 352,3 2030 125,6 376,7 2031 133,8 401,5 2032 142,3 426,8

Totale 1.133,6 3.401,3

AnnoLe uscite dal fondo a cui si eroga il capitale iniziano nel 2008.

Le ipotesi di lavoro prevedono che, tra il 2018 e il 2022, il 70% delle uscite sia in forma di capitale e il rimanente 30% per riscatto.

Dal 2022, in linea con le ipotesi fatte per la rendita, è stato prevista l’erogazione del montante maturato nella misura del 50% per rendita e capitale.

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Rendita + CapitaleTOTALE PRESTAZIONI

PENSIONISTICHE adesione 30%

TOTALE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE adesione 100%

Minore imposta su Minore imposta surendita + capitali rendita + capitali

2013 - - 2014 - - 2015 - - 2016 - - 2017 - - 2018 27,2 81,7 2019 32,1 96,3 2020 37,0 111,1 2021 42,1 126,3 2022 47,2 141,7 2023 40,5 121,5 2024 47,7 143,1 2025 55,4 166,1 2026 108,4 325,2 2027 120,9 362,6 2028 134,0 402,0 2029 147,8 443,6 2030 162,5 487,6 2031 178,0 534,1 2032 194,5 583,6

Totale 1.375,3 4.126,4

Anno

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AnticipazioniIn generale il trattamento fiscale penalizza l’iscritto che richieda la liquidazione delle prestazioni prima della maturazione del diritto.

D.lgs. 252/2005

Anticipazioni per spese sanitarie: può essere richiesta in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75% della posizione maturata. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta è applicata una ritenuta, a titolo d’imposta, con l’aliquota del 15% riducibile fino al limite massimo del 9%;

Anticipazioni per l’acquisto di prima casa: può essere richiesta decorsi otto anni di iscrizione per un importo non superiore al 75% della posizione maturata. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23% non soggetta ad alcuna riduzione;

Anticipazioni per altri motivi: può essere richiesta decorsi otto anni di iscrizione per un importo non superiore al 30% della posizione maturata. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23% non soggetta ad alcuna riduzione.

D.lgs. 124/1993 - D.lgs. 47/2000

la richiesta d’anticipazione è possibile per l’intero maturato (esclusa la quota di accantonamento figurativo), dopo 8 anni di partecipazione al fondo, per spese sanitarie, terapie ed interventi straordinari, acquisto prima casa e ristrutturazione. L’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, viene sopposto a tassazione separata.

Filippello Bernardo

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Anticipazioni

Per la proiezione sono stati utilizzati i dati estratti dalla Relazione annuale 2011 della COVIP, da cui si rileva che l’1,8%, dell’intera platea degli aderenti ai fondi, richiede anticipazioni per un importo medio di circa 17.000 euro – di cui circa 5.000 per gli iscritti ai Fondi negoziali.

La novità per il pubblico della formula “per altri motivi”, attualmente non prevista, comporta un maggiore gettito per lo Stato favorendo notevolmente il ricorso a tale prestazione; il segno negativo sulla tabella aiuta a cogliere visivamente il fenomeno che si verifica anche per le anticipazioni per spese mediche.

Filippello Bernardo

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Anticipazioni

Minore imposta su

Anticipazioni SPESE MEDICHE

Anticipazioni ABITAZIONE

Anticipazioni ALTRI MOTIVI

Totale anticipazioni

2013 0,2- - - -0,22014 0,4- - - -0,42015 0,7- - - -0,72016 0,9- - - -0,92017 1,1- - - -1,12018 1,4- - - -1,42019 1,6- - - -1,62020 1,9- - - -1,92021 2,2 1,1 6,2- -2,82022 2,5 1,2 6,8- -3,12023 2,6 1,3 7,1- -3,22024 2,7 1,3 7,4- -3,42025 2,8 1,4 7,7- -3,52026 2,9 1,4 7,9- -3,62027 3,0 1,5 8,2- -3,82028 3,1 1,5 8,5- -3,92029 3,2 1,6 8,8- -4,02030 3,3 1,6 9,1- -4,12031 3,4 1,7 9,3- -4,32032 3,5 1,7 9,6- -4,42033 3,6 1,8 9,9- -4,5

Totale 30,5 19,0 106,4- 56,9-

Anno

ANTICIPAZIONI adesione 30%Minore imposta su

Anticipazioni SPESE MEDICHE

Anticipazioni ABITAZIONE

Anticipazioni ALTRI MOTIVI

Totale anticipazioni

2013 0,7- - - -0,72014 1,3- - - -1,32015 2,0- - - -2,02016 2,7- - - -2,72017 3,4- - - -3,42018 4,2- - - -4,22019 4,9- - - -4,92020 5,7- - - -5,72021 6,7 3,3 18,5- -8,42022 7,5 3,6 20,4- -9,32023 7,8 3,8 21,3- -9,72024 8,1 4,0 22,1- -10,12025 8,4 4,1 23,0- -10,52026 8,7 4,3 23,8- -10,92027 9,0 4,4 24,7- -11,32028 9,3 4,6 25,5- -11,62029 9,6 4,7 26,3- -12,02030 9,9 4,8 27,2- -12,42031 10,2 5,0 28,0- -12,82032 10,5 5,1 28,8- -13,12033 10,8 5,3 29,6- -13,5

Totale 91,5 57,0 319,2- 170,7-

Anno

ANTICIPAZIONI adesione 100%

Filippello Bernardo 18

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Risultati finaliLo schema riassuntivo, in termini di valori attuali dei flussi previsti nei 20 anni considerati è rappresentato nel seguente grafico dove vengono mostrate le incidenze in valore percentuale delle varie voci sul risultato finale. Le sfumature di colore mostrano la diversa incidenza delle singole valutazioni nel periodo: colori più accesi indicano una maggiore rilevanza nel breve periodo, mentre valori più tenui nel lungo. Risulta evidente il minor gettito derivante dall’erogazione dei capitali, che pesa per il 74%, mitigato tra l’altro dall’ipotesi di erogazione delle rendite a partire dal 2023.

Filippello Bernardo

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Risultati finali

TOTALE GENERALE

adesione 30%

TOTALE GENERALE adesione

100%Minore imposta su Minore imposta su

TOTALE GENERALE TOTALE GENERALE2013 6,1 21,1 2014 9,1 30,5 2015 11,8 38,9 2016 14,8 48,5 2017 17,7 57,7 2018 40,0 126,2 2019 46,4 146,0 2020 53,0 166,2 2021 59,1 185,1 2022 65,8 206,0 2023 49,5 153,9 2024 57,8 179,5 2025 66,7 206,7 2026 120,9 370,3 2027 134,6 412,2 2028 149,0 456,4 2029 164,3 503,1 2030 180,4 552,5 2031 197,5 604,7 2032 215,6 660,1

Totale 1.660,1 5.125,7

Anno

Filippello Bernardo

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Risultati finali

Filippello Bernardo

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Risultati finali

La tabella successiva mostra lo sviluppo dei valori attuali del maggior onere calcolato per un punto percentuale di adesione, nei venti anni osservati.

TOTALE GENERALE

per un punto percentuale di

adesioneMinore imposta su

TOTALE GENERALE2013 0,21 2014 0,31 2015 0,39 2016 0,48 2017 0,58 2018 1,26 2019 1,46 2020 1,66 2021 1,85 2022 2,06 2023 1,54 2024 1,79 2025 2,07 2026 3,70 2027 4,12 2028 4,56 2029 5,03 2030 5,52 2031 6,05 2032 6,60

Totale 51,3

Anno

Filippello Bernardo

Page 23: Milano 15 Maggio 2014. Ai dipendenti pubblici non si applica la riforma del 2005 L’art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, dispone.

23

Risultati finali

La tabella successiva mostra lo sviluppo dei valori attuali del maggior onere calcolato per un punto percentuale di adesione, nei venti anni osservati. TOTALE

GENERALE per un punto

percentuale di adesione

Minore imposta suTOTALE GENERALE

2013 0,21 2014 0,31 2015 0,39 2016 0,48 2017 0,58 2018 1,26 2019 1,46 2020 1,66 2021 1,85 2022 2,06 2023 1,54 2024 1,79 2025 2,07 2026 3,70 2027 4,12 2028 4,56 2029 5,03 2030 5,52 2031 6,05 2032 6,60

Totale 51,3

Anno

Filippello Bernardo