MF su rapporto norme nazionale regionale COVID · 2020. 3. 24. · equiordinazione della legge...
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MOVIMENTO FORENSE
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BREVINOTESULLAPREVALENZADELLANORMATIVA
STATALEINMATERIADICONTENIMENTOEGESTIONE
DELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICADACOVID-19
RISPETTOALLANORMATIVAREGIONALE
1)Premessainfatto.2)Sintesidell’evoluzionenormativa.3)Le
ripercussionidellariformadel2001.4)Ilconflittodiattribuzioneedi
competenza tra Stato e Regioni in generale. 5) L’ampiezza della
competenza regionale: il potere legislativo. 6) Gerarchia e
preminenza delle fonti. 7) Sulla contraddittorietà e genericità delle
ordinanzeregionali.8)Conclusioni.
1.Premessainfatto
Già nell’ordinaria amministrazione sanitaria, a maggior
ragioneintempodiemergenzesanitarie,occorredomandarsisela
revisione ovvero l’abrogazione della norma costituzionale che ha
riconosciuto la potestà legislativa in campo sanitario alleRegioni,
oppure una modifica delle fonti normative di rango primario sia
necessario per attribuire un ruolo centrale di impulso,
razionalizzazione e supervisione in subiecta materia alle
amministrazionistatali.
Senza addentrarci nel tema circa le modifiche al Titolo V,
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2parte seconda, della Costituzione in seguito alla revisione
costituzionale della norma, sul punto mi limito a valutare, nel
andirivienidinorme,avoltecontraddittorie,dichiaratamentepiùo
meno restrittive, che mettono in seria crisi anche gli addetti ai
lavori, quale sia la potestà legislativa dello Stato rispetto a quella
delleRegioniinmateriadeldirittoallasalutee,specificatamente,in
materiadicontenimentoegestionedell'emergenzaepidemiologica
da COVID-19 ovvero se, a Costituzione invariata, si debbano
restituire allo Stato una serie di competenze proprie rispetto a
quelleregionali.
2.Sintesidell’evoluzionenormativa
Il TitoloV della Carta costituzionale del 1948 è stato frutto
del compromesso tra l’acceso regionalismo di alcuni esponenti
politici dell’epoca e la posizione più cauta dell’Assemblea
costituente, da cui è scaturita una circoscritta potestà legislativa
riconosciutaalleRegionia frontediunpiùampio riconoscimento
amministrativo.
La modifica del Titolo V, parte seconda, della nostra
Costituzione, avvenuta in seguito all’approvazione della Legge
Costituzionale n. 3 del 2001, ha mutato profondamente la
ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, incidendo sulle
attribuzioniesuirapportitraglienticostitutividellaRepubblicae
tra lo Stato, le Regioni e l’Unione europea e, in particolare, sul
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3ripartodicompetenzelegislativetraStatoeRegioni.
Prima della riforma del Titolo V, gli artt. 116 e 117 Cost.
delineavano un assetto istituzionale dei rapporti e delle
competenze tra Stato e Regioni originale rispetto a taluni dei
modelli costituzionali europei all’epoca presi a riferimento,
rimettendo per un verso (e nell’ottica dell’unità ed indivisibilità
dellaRepubblica:art.5Cost.)unruolopreminentealloStatonella
enunciazione dei principi fondamentali e nella definizione di
normative generali (o di “cornice”), e, per l’altro, descrivendo
diversigradidiautonomiaedenumerandounaseriedicompetenze
spettantialleRegioniinmododagarantirleversoilpoterecentrale.
Aciòandavaancheaggiunto l’articolatosistemadicontrolliverso
questi ultimi enti: l’edificio sistematico così costruito mirava ad
assicurare la fondamentale coerenza ed uniformità
dell’ordinamentogiuridicocontro i rischidiunaderivacentrifuga
legataalriconoscimentodiplurimicentrilegislativi.
Come accennato, un elenco tassativo indicava le materie di
competenza concorrente tra Stato e Regioni, le quali erano
competentiadisciplinareneldettagliolevariematerienelrispetto
dei principi fondamentali indicati dallo Stato, del limite
dell’interessenazionale,oltrechediquellodellealtreRegioni.
Tale complesso e delicato equilibrio è stato profondamente
alteratonel2001eneètestimonegiàlostessoincipitdell’articolo
117, primo comma, Cost. il quale rispecchia l’aumentata
articolazione e stratificazione della gerarchia delle fonti anche a
livello sovranazionale, sancendo al contempo un’ambigua
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4equiordinazione della legge statale e di quella regionale (“La
potestàlegislativaèesercitatadalloStatoedalleRegioni,nelrispetto
dellaCostituzione,deivincoliderivantidall’ordinamentocomunitario
edagliobblighiinternazionali”).
ConlariformadelTitoloV,ilrapportoprimasinteticamente
descrittovienerovesciato:loStatodivieneentedotatodellapotestà
legislativa solo su materie enumerate (enunciate dall’art. 117,
secondocomma,oricavabilialiundenellaCostituzione),mentre le
Regioniacquisisconounpoterelegislativo“generale”e“residuale”
(art.117,terzoequartocomma,Cost.).
Scompare la competenza integrativa-attuativa, così come
precedentemente concepita, ed è introdotta, con una certa
larghezza, una serie di competenze legislative ripartite o
concorrentitraStatoeRegioni,benchéinunalogicaormaidiversa
rispetto al passato ed in assenza delle guarentigie prima
esplicitamentepreviste.
3.Leripercussionidellariformadel2001
La modifica è stata di tale momento da spingere il Giudice
delleleggiadaffermare,all’indomanidellasuaintroduzione,che“il
quadrodellecompetenzeèstatoprofondamenterinnovatoedintale
quadroleRegionipossonoesercitareleattribuzioni,dicuiritengano
diesseretitolari,approvandounapropriadisciplinalegislativaanche
sostitutiva di quella statale” (Corte Costituzionale sentenza n.
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5510/2002).
LarinnovatasistemazionenormativadeirapportitraStatoe
Regioni ha suscitato, sin dall’inizio, difficoltà interpretative,
moltiplicandoattritiedivergenze,iqualisonosfociatiinnumerosi
etuttorafrequenticonflittidiattribuzione.
IlcontenziosogeneratosidifronteallaCortecostituzionaleè,
proprio, il sintomo delle gravi problematiche circa la corretta
interpretazione-tutt’oggi-deldettatocostituzionalenellamisurain
cui, per quanto qui interessa, si è potuto constatare l’esistenza di
numerosiprovvedimentinormativiregionaliche,purconcernendo
il settore sanitario, riguardavano una pluralità di situazioni non
omogenee ricomprese in materie diverse sotto il profilo della
competenza legislativa, e che avrebbero potuto di fattominare la
concreta realizzazionedelprincipio “fondamentale” sancitoall’art.
32dellaCostituzione.
In tali casi, la Corte è stata costretta a far riferimento ai
principidellaprevalenzadellamateriaeadelaborareedapplicare
sempre più frequentemente il principio della leale collaborazione
dei diversi livelli istituzionali (sottolineandone, implicitamente, la
concreta assenza), sanando così una pericolosa tendenza ad una
normazioneframmentariaedisparata,cheavrebbepotutofaredel
dirittoallasaluteunvuotosimulacro,privodiriscontronellarealtà
(cfr.,traletante,CorteCostituzionalen.370del2003,nn.50,219e
231del2005,n.133del2006,n.88del2009en.278del2010).
Anzi,èpropriol’insistenzasutaleultimoaspettoarappresentareil
più chiaro segnale della sua frequente carenza o, peggio, della
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6contrapposizione troppo spesso netta tra Stato e Regioni, che si
riverbera negativamente su tutti i possibili utenti del servizio
sanitario.
Per altro verso, i “livelli essenziali di assistenza” (LEA),
introdotti nel 1992 con il decreto legislativo n. 502, pur
rappresentando uno “strumento di salvaguardia di principi di
universalità delle prestazioni” erogate, non sono apparsi essere in
gradodigarantireomogeneitàdidirittirelativiallasalutepertuttii
cittadini in quanto frutto di un compromesso al ribasso,
scarsamente congruente con ilprimario compitodellaRepubblica
di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale ai sensi
dell’art. 3, secondo comma, Cost. e certamente insoddisfacente
rispetto alla forza dell’enunciato dell’art. 32, primo comma, Cost..
Invero, laqualità e l’efficacia (in senso lato)delleprestazioninon
possono,ilchehaprescinderedaltipodiorganizzazioneegestione
delserviziosanitarioadottatovoltapervoltadallesingoleRegioni,
le quali con le loro scelte normative rappresentano il medium
attraverso cui i valori costituzionali acquistano (o dovrebbero
acquistare)vitaeconcretezza.
Anche inmancanzadiunasignificativaresponsabilizzazione
sul versante della spesa (realizzata solo in parte con risorse
proprie), la funzione di governo delle Regioni, la valorizzazione
delle competenze di programmazione e di controllo per
razionalizzare della spesa sanitaria nell’ambito delle risorse
finanziarie complessivamente disponibili non hanno portato a
significativi risparmi, così come auspicato nell’Accordo dell’8
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7agosto2001raggiunto in sedediConferenzaStato-Regioni,prima
dell’entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione, e del
Decreto Legge n. 347 del 2001. Al contrario, la situazione è
progressivamente degenerata in svariate Regioni ed ha reso
indispensabile una serie di interventi emergenziali da parte dello
Statoel’introduzionediunormaivastocompendiodi legislazione
eccezionale dalla sovente dubbia compatibilità costituzionale al
soloscopodi salvaguardareun’operativitàminimaedasfitticadei
presidi sanitari, con ulteriore deresponsabilizzazione dei centri
decisionalipolitici regionali, i cui esponenti,peraltro, sonospesso
chiamati a ricoprire il ruolo di commissari straordinari di
amministrazioni sanitarie al cui degrado hanno direttamente
contribuito.
Infine, il meccanismo premiale-punitivo finalizzato ad
assicurare il trasferimento integrale delle risorse dello Stato solo
alleRegioni(ancorchéattenuatoconleleggifinanziarieperl’anno
2005 e 2006 e l’Intesa del 23 marzo 2005 adottata in sede di
Conferenza Stato regioni) mal si concilia con l’universalità e la
rilevanza del principio fondamentale sancito dall’art. 32 della
Costituzione.
4. Il conflitto di attribuzione e di competenza tra Stato e
Regioniingenerale
Ilconflittodicompetenzasiverificaquandosivieneacreare
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8una situazione di contrasto tra due o piùorganiche
contemporaneamenteaffermano(positivo)onegano(negativo) la
propriacompetenzariguardoadunadeterminataquestione1.
Ilconflittopuòinvestiresituazioniattuali,cioègiàverificatesi
(conflittocd.reale),oppurepuòriguardaresituazioniche,ancorché
non ancora verificatosi, sono possibili nella loro determinazione
(conflittoc.d.virtuale).
Il disegnofederalistadelloStatoe ildecentramento
amministrativohanno favorito una frammentaria e alluvionale
stratificazionedinormeconlaconseguenzachesièvenutaacreare
una irregolare divisione dell'interesse pubblico generale i cui
confini,sovente,nonsonomoltochiari,echefavorisconoformedi
irresponsabilità e illegittimità nell’ambito dell’applicazione del
principio universalistico e dei principi sottesi al sistema sanitario
nazionale.
Ci si riferisce, nel caso di specie, non al conflitto di
attribuzione che avviene tra soggetti che appartengono a diversi
poteridelloStato,maalconflittodicompetenzatraStatoeRegione
chepuò sorgerequandounatto, dello StatoodiunaRegione, sia
reputato immediatamenteedirettamente invasivodell'altruisfera
dicompetenzaoanchequando,èstatoritenuto,siaanticipato da
un altro atto che ne costituisca il precedente logico e giuridico o
determiniunameraenecessariaesecuzioneall’attocontestato.
Lamodificadel titoloVdellaCostituzionehadeterminato il
1 Si parla di conflitto di giurisdizione se lo stesso nasce tra organi giurisdizionali, mentre viene
definito conflitto di amministrazione o di competenza lo stesso avvenga in seno alla Pubblica
amministrazione.2 https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedaziona
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9nascere di una copiosa giurisprudenza della Corte Costituzionale
che ha tentato, in mancanza di chiare norme delineatrici delle
competenzetraStatoeRegione,soprattutto,guardacaso,inambito
sanitario -ovemaggiormente viene definita la spesa pubblica e la
gestionepoliticadeipartiti-didareunainterpretazioneallenorme
che spesso determina ulteriori attriti tra normative anche
pubblicheoltrechecontrattuali.
LaCorteCostituzionale,tentandodidelineareilcontornodel
conflitto di competenza ha tracciato una linea di demarcazione, a
voltediscutibileproprio in ragionedella scivolositàdellamateria,
dettando i contorni della riforma del Titolo V, Parte II della
Costituzione, sia riguardo al ricorso ai fondamentali istituti che
caratterizzano i principi di “prevalenza”, “leale collaborazione” e
“sussidiarieta”.
Secondo la Corte Costituzionale, per definire la portata
dell'attoinvasivodellacompetenzaaltrui,ancheaifinideltermine
di impugnazione, occorre distinguere tra: “atti confermativi,
esplicativi o esecutivi” ovvero “atti infraprocedimentale”,
caratterizzati da una propria autonomia che spiega una
differenziata decorrenza dei termini per ciascun atto
infraprocedimentale. Fermo restando quanto sopra, occorre poi
stabiliresel'attoinvasivoabbianaturaregolamentarepostoche,in
taluni casi, l'interesse potrebbe non viene meno (Corte Cost.
sentenzan.420/95).
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105. L’ampiezza della competenza regionale: il potere
legislativo
a)aspettigenerali
E’beneevidenziarecheribaltamentodellecompetenzeèsolo
apparente.
L’ampiezzadellamateria“programmazioneeorganizzazione
dei servizi sanitari” operando come garanzia delle competenze
regionali,sipone,allostessotempo,inevitabilmentecomelimitedi
talecompetenza.
Nell’applicazione dell’attuale 117 Cost. in materia di
competenzesanitarie,lagiurisprudenzacostituzionalehaprecisato
che“l’organizzazionedelserviziosanitarioinerisce,aimetodiedalle
prassi di razionale ed efficiente utilizzazione delle risorse umane,
finanziarieematerialidestinatearenderepossibilel’erogazionedel
servizio” (Corte Cost. sentenza n. 105 del 2007), ma ha anche
riconosciutoche lamateria “tuteladella salute”è “assaipiùampia
rispettoallaprecedentemateriaassistenza sanitaria eospedaliera”
(così,explurimis,CorteCost.sentenzenn.270/2005e181/2006),
tanto che in essa rientra anche l’organizzazione sanitaria,
considerata parte integrante della tutela della salute (così
espressamente:CorteCost.sentenza371/2008).
Di conseguenza, le Regioni possono legiferare in tema di
“organizzazione dei servizi sanitari ma sempre nel rispetto dei
principi fondamentali stabiliti dallo Stato, siano essi formulati in
appositiattilegislativi,sianoessiimplicitiedunquericavabilipervia
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11interpretativa(CorteCost.sentenzan.282/2002).
Con la riforma del titolo V della Costituzione, nell'ambito
delle materie di competenza esclusiva statale, è stata introdotta,
all'art. 117, comma secondo, lettera m) Cost., quella alla
"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritticiviliesocialiechedevonoesseregarantitisututtoilterritorio
nazionale".
A questa necessaria riconduzione al potere statuale devesi
riconoscere, in tale materia, anche in relazione alle linee guida
ministeriali,anchenonaventescoporegolamentare,qualoraqueste
siano pacificamente riconducibili nelle materie che l'art. 117,
comma secondo, lett. m) Cost. il quale riserva alla competenza
esclusivadelloStato,inquantorientrantinell'ampiacategoriadella
determinazionedeilivelliessenzialidelleprestazioniconcernentii
diritticiviliesociali(T.A.R.LombardiaMilanoSez.III,29/12/2010,
n. 7735; T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 26/05/2003, n. 4690; T.A.R.
Campania Napoli Sez. I, 07/12/2001, n. 5335; T.A.R. Toscana
Firenze Sez. II, 21/05/2010, n. 1598; Cons. Stato Sez. I,
25/09/2002,n.1541).
b)aspettiparticolari
Nel casodi specie, èutile solo ricordare, ildecreto-legge23
febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimentoegestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVID-
19»;ildecretodelPresidentedelConsigliodeiministri23febbraio
2020,recante“Disposizioniattuativedeldecreto-legge23febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
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12gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; il decreto
delPresidentedelConsigliodeiministri25febbraio2020,recante
“Ulterioridisposizioniattuativedeldecreto-legge23febbraio2020,
n.6,recantemisureurgentiinmateriadicontenimentoegestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante
“Ulterioridisposizioniattuativedeldecreto-legge23febbraio2020,
n.6,recantemisureurgentiinmateriadicontenimentoegestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
GazzettaUfficialen.52del1°marzo2020;ildecretodelPresidente
del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenzaepidemiologicadaCOVID-19,applicabilisull’intero
territorionazionale”,pubblicatonellaGazzettaUfficialen.55del4
marzo2020;eildecretodelPresidentedelConsigliodeiministri8
marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge23 febbraio2020,n.6, recantemisureurgenti inmateriadi
contenimentoegestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVID-
19”,pubblicatonellaGazzettaUfficialen.59dell’8marzo2020; il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020,
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimentoegestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVID-
19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella
MOVIMENTO FORENSE
13GazzettaUfficialen.62del9marzo2020;ildecretodelPresidente
del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenzaepidemiologicadaCOVID-19,applicabilisull'intero
territorionazionale”pubblicatonellaGazzettaUfficialen.64del11
marzo 2020” sono tutti atti normativi primari di competenza
esclusiva del Governo centrale così come devono ritenersi atti
normativi l’ordinanzadelMinistrodellasalutedel20marzo2020
recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.73del20marzo2020;l’ordinanzadelMinistrodell’internoedel
Ministrodella salutedel22marzo2020 recante “ulteriorimisure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”. Devono ritenersi atti normativi secondari in
considerazionedelfattochelestessesianostateprevistedanorma
primaia e in ragione allo scopo finalizzato a evitare la diffusione
dell'epidemiael'incrementodeicasisututtoilterritorionazionale
einragionealfattochedettemisure,sonodichiarateemergenziali
anche in virtù di quanto stabilito dall’Istituto Superiore di Sanità,
dall'ordinanzadelCapodeldipartimentodellaprotezionecivile in
data3 febbraio2020,n. 630,nelle sedutedel28 febbraio2020e
del1°marzo2020edall’Organizzazionemondialedellasanitàil30
gennaio 2020 che ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
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14un’emergenza di sanità pubblica -addirittura- di rilevanza
internazionale.
Le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e
l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono,
ancordipiù,necessarioelegittimochelestessesianocoordinatee
finalizzateagarantireuniformitànell’attuazionedeiprogrammidi
profilassi elaborati in sede internazionale ed europea all’interno
del territorio nazionale, così come richiamato dalla Delibera del
ConsigliodeiMinistridel31gennaio2020,pubblicatainG.U.n.26
del1febbraio2020,recanteladichiarazionedistatodiemergenza
nazionaleaisensidell’art.24D.Lgs.1/2018.
A tal proposito si ricorda che tra le norme presupposte e
richiamatedadettaDeliberavisonogliartt.76(DelegaalGoverno
dellafunzionelegislativa),87e117,3^comma,Cost.,echel’art.25
dello stesso D. Lgs. espressamente prevede che dette ordinanze
vengonoemesseinderoga.
OrganilegittimatiademettereordinanzediProtezioneCivile
sono i Sindaci, i Governatori e il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ilrichiamoall’art.117,3^commaCost.portaaritenerecheil
principio della legislazione concorrente debba essere applicabile
anche nell’ambito della normazione emergenziale, e che in
quest’ottica i Dpcm e i Decreti ministeriali acquistano capacità
normativa prevalente rispetto a quella degli Enti Territoriali ove
incompatibili, applicando al caso specifico la giurisprudenza
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15maturata sulla normativa generale. (Cons. Stato, sez. IV,
21.06.2010,n.3877;Cons.Stato,sez. IV,30.5.2005,n.2768;Cons.
Stato, sez. VI, 10.4.2003, n. 1894; Cons. Stato, sez. V, n. 7521 del
2010).
Sul punto la Corte costituzionale con sentenza n. 359/2003
ha affermato che in ogni caso “deve ritenersi precluso alle Regioni
intervenire, in ambiti di potestà legislativa concorrente, dettando
normechevannoad incidere sul terrenodeiprincipi fondamentali”
quale è il diritto alla salute, al mantenimento dei LEA, potendo
diversamente determinarsi una frammentarietà territoriale della
qualitàdellaprestazioneclinica-diagnosticaperlapopolazione.
Una disomogeneità normativa inciderebbe non solo sulla
qualitàeappropriatezzadelleprestazionisanitarie,masoprattutto
sul principio privatistico della responsabilità professionale del
sanitario (che seguendo sovente una diversa organizzazione su
base regionale si trova ad assumere un rischio professionale
elettivo).
Delpari,apparedifficileipotizzaresullamateriaunapotestà
legislativaregionale laddove lamateriasanitaria(aprescindere la
sanzione ammnistrativa) in generale e, in special modo, è
accompagnata da sanzioni penali (Corte Cost. n. 54/2015 e n.
50/2007).
Sulla base delle argomentazioni sopra esposte la
“legislazione”inmateriadiresponsabilitàprofessionalecheincide
sul rapporto privato oltre che penale è riservata al solo Stato in
applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza
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16costituzionale nella vigenza del precedente testo dell’art. 117 –
ritenuti applicabili anche in relazione al nuovo dettato introdotto
nel 2001 – e secondo i quali: “l’ordinamento del diritto privato si
pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato
sull’esigenza, sottesa al principio costituzionale di uguaglianza, di
garantire nel territorio nazionale l’uniformità della disciplina
dettataperirapportitraprivati”(C.Cost.,6novembre2001n.352;
C.Cost.ord.23giugno2000n.243;C.Cost.24luglio1998n.326;C.
Cost.1aprile1998n.82;C.Cost.24luglio1996n.307;C.Cost.27
luglio1995n.408;C.Cost.23dicembre1994n.441).
La frammentarietà normativa determina di pari passo una
frammentarietà nella gestione di istituti tipicamente contrattuali
relativiadattivitàritenutedallesingoleRegioni“attivitàproduttive
non essenziali” (su cui si rischierà un contenzioso giuslavoristico
nonindifferenteselanormativaRegionaleincidadifformementeda
quellastatualeindettoambito).
Proprio in ragione delle argomentazioni esposte, la
giurisprudenza amministrativa non si è limitata a richiamare il
“principio di uniformità” applicativadel dirittodella salute (che si
rammentaperilcittadinoèunaprestazionesimil-contrattuale)su
tuttoilterritorionazionale,mahasottolineatocomelacompetenza
esclusiva statale ex art. 117, lett. m) Cost. dà senso e contenuto
concretoallatuteladeldirittosocialeallasaluteexart.32Cost., il
quale,comeènoto,implicaildirittoatrattamentisanitarinecessari
agarantireilmantenimentooilripristinosiadellasanitàpersonale
(...), sia di quel grado di salute collettiva ritenuta, allo stato delle
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17conoscenzescientifiche,idoneaadattuarel'uguaglianzasostanziale
tra isoggettididiritto(T.A.R.Lazio,sez.111-ter,sent.n.6252del
2002;Cons.StatoSez.III,14/03/2014,n.1276).GiàilConsigliodi
Stato aveva parlato di obiettivi prioritari su tutto il territorio
nazionale e di a un ineludibile interesse nazionale peraltro non
estraneo al nuovo quadro costituzionale, laddove assegna alla
esclusivapotestàlegislativastataletalunecompetenzeincidenti in
modotrasversalesullematerieregionali(Cons.Stato,sent.n.2032
del2002).
Sul punto, peraltro ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DL
6/2000 le ordinanze regionali accettano un rapporto di
“cedevolezza”rispettoalledisposizionistatuali.
Per tutte basti ricordare che le stesse ordinanze della
Regione Lombardia n. 514 e 515 del 21 richiamano le norme
statuali da cui ritengono di poter desumere la sua autorità. E’
chiaro invece che dimostra il venir meno anche del potere
“sostitutivo” tipico delle Regioni laddove l’azione del Governo
previstadallaCostituzioneodallenormediriferimentoomettadi
normare. In questo modo, forzando la disciplina pubblicistica, il
Presidente della Regione nominato “soggetto attuatore” dalla
ProtezioneCivilenonpuò sentirsi legislatoreo amministratoredi
unpoterechenonha.
In questo senso, le presunte necessarie ed urgenti misure
specifichepiurestrittiveperilterritorioregionalelombardoaifini
dell’esigenza di garantire la profilassi rispetto ad un’emergenza
nazionale che si sviluppa con una concentrazione territoriale
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18differenziata e che non consente un’uniforme applicazione delle
medesime norme sull’intero territorio nazionale devono
necessariamente essere concordate e comunque raccordate dal
Governonazionalepostochenonesistendounverobloccoidoneoa
isolareunaRegione rispetto un’altra si rischia che il “contagio da
ritorno”determinipiùdannidiquellichesivoglianoevitaresenon
vieneconcordatoalivellonazionale.
6.Gerarchiaepreminenzadellefonti
Nel raffronto tra le norme, apparentemente configgenti, si
ritiene–inognicaso- lasupremaziadelDPCMdel22marzo2020
rispettoall’Ordinanzan.515dellaRegioneLombardiaseguendoil
criterio i) gerarchico; ii) cronologico; iii) di specialità; e iv) di
competenza.
Fermo restando quanto già rilevato, è evidente a tutti la
prevalenzagerarchicadellenormestatualinelcasodispecieanche
inragionediquantoprevistodall’art.32dellaLeggen.833/78che
istituisceilSSNsecondocuileregionipossonointerveniresoloper
emergenzedicaratterelocale.
IL DPCM del 22 marzo 2020 si pone, inoltre, come
temporalmente successivo all’Ordinanza della Regione Lombardia
sicchéanchesottounprofilotemporaleprevalequellogovernativo.
Analogamente,inbasealcriteriodellaspecialità,ilcomplesso
di norme statuali, ripreso dalla normativa regionale, devesi
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19ritenersipreferitorispettoallealtre fontinormativerichiamate in
quantopresentaalcunielementicaratterizzantichesiaggiungonoa
quellicostitutividellanormageneraleechenedeterminano–come
nel caso di specie- la riduzione o l’ampliamento della sfera di
applicazione (venendosi a configurare un rapporto di genere a
specietraunoopiùelementicostitutividellediversefattispecie).
Quanto alla competenza la stessa ordinanza della Regione
Lombardia richiama l’art. articolo 68 Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea il quale stabilisce che il Consiglio europeo
definisce gli orientamenti strategici della programmazione
legislativa e operativanello spaziodi libertà, sicurezza e giustizia
chesonostatidemandatiaisingoliStatienoncertoalleRegioni.
Sul punto, infine si ricorda che l’art. 32 della legge n.
833/1978 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia
veterinaria”chericonoscevalapossibilitàdiemettereOrdinanzedi
carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità
pubblica e di polizia veterinaria, dal presidente della giunta
regionale o dal sindaco con efficacia estesa rispettivamente alla
regioneoapartedelsuoterritoriocomprendentepiùcomunieal
territoriocomunale,èstatoabrogatodalD.Lgs.15marzo2010,n.
66.
La norma, peraltro, qualora ancora in vigore, non pare
sovrapponibile al caso che ci occupa visto che non mancano la
contingenza e l’urgenza di cui il Governo (e il mondo intero) è
perfettamenteconsapevole.
Peraltro, nella preminenza delle fonti, e il riconoscimento
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20della potestà legislativa esclusiva Tutte le misure adottate dai
DPCM emanati dal Governo, peraltro, delineano il con la
conseguentedichiarazionedello “statodi emergenzanazionale” (il
cui riconoscimento perviene da Enti e Organismi internazionali)
che depone per l’individuazione dell’esclusività della competenza
dello Stato nella materia oggetto delle misure emergenziali di
caratterepandemico.
7.Sullacontraddittorietàegenericitàdell’ordinanza
L’ordinanzacosìcomeformulatasipone inpalesecontrasto
con l’art 87 del d. l. n. 87/2020 in particolare sul punto in cui,
tentandodi identificare leattivitàdasvolgere,nonin lavoroagile,
non fa alcun riferimento alla legge 146/1990. Se l’interesse
dichiarato è quello di introdurre limiti più restrittivi non si
comprendealloraperchéneldisporlileOrdinanzelombardesiano
state,genericheeindeterminate.
Anzi, non mancano, inoltre, significative anomalie nel
merito.
Ad esempio, l'ordinanza mentre in generale favorisce il
lavoro a distanza, attraverso i sistemi di video o teleconferenza e
ogni altra forma equivalente, per quanto riguarda le
amministrazioni, consente di lavorare secondo la forma
tradizionaleeseintalicasiladistanzanonpuòessereinferioread
unmetroenonsianopossibilialtresoluzioniorganizzative,ritiene
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21comunque necessario l’uso delle mascherine. Lo stesso standard
previstopergliutentiinfilaaisupermarkets.
EladigitalizzazionedellaP.A.?
Ma se la stessaPAnonèdigitalizzata (ancorché abbiadelle
chiarenorme)perchésichiedealle impresediesseredigitalizzate
perfavorireunlavoroagile?
Dalla letturadelleOrdinanze sembrerebbe chiaro che: “a)È
vietatoognispostamentodellepersonefisicheinentrataeinuscita
dalterritorioregionale,nonchéall’internodelmedesimoterritorio,
salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorativeosituazionidinecessitàovverospostamentipermotivi
di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio o
residenza.b)Sonovietatigliassembramentidipiudiduepersone
neiluoghipubblici.Devecomunqueesseregarantitaladistanzadi
sicurezzadallealtrepersone.Lapoliziaealtriorganidiesecuzione
autorizzati provvedono a far rispettare tale disposizione nello
spazio pubblico. Ai contravventori sara comminata una sanzione
amministrativadieuro5.000,00.“
Dalla lettura del testo, sembrerebbe poter aver libertà di
movimento anche nei luoghi pubblici purché non si crei
assembramento.
Vengonopoisospeseleattivitànonindispensabili.
E così restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-
sanitarie, i servizi bancari, finanziari (cosa si intendeesattamente
per finanziari”?), assicurativinonche l’attivitadel settoreagricolo,
zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere
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22che ne forniscono beni e servizi. Per quanto concerne i servizi
bancari,finanziari(?)eassicurativisidevonoutilizzaremodalitadi
lavorochefavoriscanolaprenotazioneconappuntamentiafavore
dell’utenza,inmododaevitareassembramenti.
Sonosospeseleattivitadeiservizidiristorazione(fracuibar,
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); sono consentiti i servizi di
mensaedelcateringcontinuativosubasecontrattuale(auspicando
lanecessarietà!), i servizi resinell’ambitodistrutturepubblichee
private,istitutipenitenziari,strutturesanitarieesociosanitarieedi
sostegnoallefascefragilidellapopolazione.…….Restaconsentitala
sola ristorazione con “consegna a domicilio” nel rispetto delle
normeigienico-sanitarieediprotezionepersonalesiaperl’attivita
di confezionamento che di trasporto. Sono chiusi gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle
stazioni ferroviarie e lacustri, nonche nelle aree di servizio e
rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le
autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da
consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli
ospedalienegliaeroporti,conobbligodiassicurareinognicasoil
rispettodelladistanzainterpersonaledialmenounmetro.
Altroelemento incertoèaverconsentito lasolaristorazione
conconsegnaadomicilionelrispettodellenormeigienico-sanitarie
ediprotezionepersonalesiaper l’attivitadiconfezionamentoche
ditrasporto.
Ancheintalcaso,potrebbeessererichiestolospostamento/i
dei soggetti che operano nel settore: mi riferisco agli addetti ai
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23lavorichecontribuisconoalreperimentodelcibo,allapreparazione
dello stesso, all'imballaggio e alla distribuzione e al recapito
all'utenza.
Potrebberoesseresoggettiprovenientidadiversepartidella
Regione, quanta circolarità emagari quanti prendono imezzi per
arrivare al lavoro: insomma solo per garantire una pizza a
domicilio!.
Diverso è il discorso per quanto riguarda gli studi
professionali. Si legge infatti: ”sono chiuse le attività degli studi
professionali salvoquelle relativeai servizi indifferibili edurgentio
sottopostiaterminidiscadenza”.
Non credo che fosse indispensabile chiudere gli studi
professionali.
Lanaturadellaindifferibilità,urgenzaoscadenzadeitermini
(peraltrosospesi)comesipotrebbedimostrareecomesipotrebbe
valutarelaconsultazionedeidocumentielostudiosottesoaduna
pratica che sebbene non urgente, necessita tuttavia di una gran
molediapplicazione?
Soprattuttose,comenelcasodispecie,l’attivitàèsoggettaa
segretoprofessionale!
Edancora.
Sonochiusetuttelestrutturericettivecomunquedenominate
e sospesa l’accoglienza degli ospiti dall’entrata in vigore del
presenteprovvedimento.
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24Si leggepoisulsitodichiarimentidellaRegioneLombardia2
testualmente: CHIARIMENTI SULL’ORDINANZA REGIONALE:
Strutture ricettive: sono escluse dall’obbligo di chiusura le
residenzee/olestrutturee/oglialloggi:
- perglistudentiuniversitari;
- gestitedaordinireligiosi;
- con ospiti in assistenza ospedaliera, che
prestano assistenza ospedaliera ovvero che
sonoinquarantena;
- conospitichesoggiornanopermotividilavoro
in uno dei settori produttivi o dei servizi per
cuinonèdispostalachiusura.
Mihacolpitol'indicazione“GestitedaOrdinereligiosi”anche
senonmièchiaralaragione....
Nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue
necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle
immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a
distanzanonsuperiorea200metri,conobbligodidocumentazione
agliorganidicontrollodelluogodiresidenzaodomicilio.
Sono altresì “vietati lo sport e le attivita motorie svolte
all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie
abitazioni”.Seladistanzapercorribileconl’animaledacompagnia
è di 200 metri occorrerebbe anche stabilire quanto è
2 https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
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25quantitativamentedefinibile“neipressi”delleproprieabitazioni!Ci
adeguiamoall’animaledacompagnia?
Infine, “sono aperti i luoghi di culto”: con tutto il rispetto,
questa disposizione posta a confronto con la chiusura degli studi
professionali, sembra proprio (per dirla gentilmente) una
incongruenza.
Nello studio del professionista questo sarebbe isolato, solo
senzacollaboratoriocolleghinétantomenoclientimanonostante
ciò l'avvocato potrebbe andare nel proprio studio solo in caso di
urgenzadimostrabile!
Nei luoghi di culto vi sarebbero altrettante garanzie di non
incontrare nessuno?? credo proprio di no e se il legislatore ha
pensato, in questo modo di tutelare la libertà di religione che è
costituzionalmentegarantitaallora, senzaombradidubbio sipuò
affermare che impedire ad un avvocato di andare in studio e
lavorareper ipropri assistiti (senza riceverealcuno) comporta la
violazione del diritto di difesa altrettanto costituzionalmente
garantito.Ono??
8.Conclusioni
In ragione delle criticità sin qui brevemente illustrate, si è
persuasi che le Ordinanze n. 514 e 515 della Regione Lombardia
sianoillegittimeechedebbanoesseredisapplicateancheinragione
del fatto che entrambe vengono meno alle dichiarate esigenze
restrittive e delimitano la funzione dell’avvocato come non
MOVIMENTO FORENSE
26essenzialeesoprattuttolotratteggianocomesoggettoècostrettoa
giustificareiproprirapportiprofessionaliconlasuaclientela.
Ovviamentesiauspica,stantelagravitàdellasituazione,che
gli Enti interessati trovino il modo di rendere omogenee e
compatibili le rispettive normative evitando la necessità
dell’interventodellaMagistratura.
Milano-Roma,24marzo2020
Dipartimento scientifico del Movimento Forense - Gruppo di
lavorosull’emergenzaCovid-19
Acuradi
Avv.GiovanniPasceri
Avv.RomanoCerquetti