METROLOGIA LEGALE E FORENSE · prie della metrologia forense siano assai poco, per non dire...

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T_M N. 4/16 ƒ 259 1 DEIB – Politecnico di Milano [email protected] 2 Avvocato – Foro di Milano [email protected] LA METROLOGIA ENTRA IN UN PROCESSO PENALE Non è la prima volta che affrontiamo il tema della metrologia forense su questa Rivista [1], mettendo in eviden- za come la metrologia forense fosse un importante strumento a disposizio- ne del giudicante, se correttamente informato dal consulente tecnico, per giungere a decisioni ponderate che, quando basate su rilievi sperimentali, potessero trovare, nell’espressione del- l’incertezza di misura, un importante strumento per decidere quanto ragio- nevole fosse il dubbio di decisione sba- gliata. Si è già visto come le tematiche pro- prie della metrologia forense siano assai poco, per non dire affatto, pra- ticate nelle aule di giustizia italiane, mentre all’estero la situazione è molto più avanzata [2]. In particolare, un settore in cui la metrologia ha iniziato a far sentire la propria voce negli USA è quello della guida in stato di ebbrezza [2]. Finora, in Italia, i magi- strati sono sempre rimasti sordi a que- ste tematiche, a meno che venisse di- mostrato il malfunzionamento dello strumento usato per lo specifico rilievo che aveva portato all’incriminazione dell’imputato. È quindi con soddisfazione che, co- me corollario a quanto già discusso [1], vi riferiamo quello che, a nostra conoscenza, è il primo caso in Italia in cui un giudice ha accolto le nostre tesi (eravamo entrambi consulenti della difesa), e ha derubricato un rea- to di guida in stato di ebbrezza da art. 186, II comma, lett. c ad art. 186, II comma, lett. b del Codice della Strada. IL FATTO Siamo nel primo entroterra di uno dei paesi del levante genovese. Gigi (il nome è, per ovvie ragioni, di fanta- sia) sta tornando a casa in sella al suo scooter verso le tre di una notte di agosto del 2013. Qualche bicchiere forse lo ha bevuto (si sa, in vacanza, con gli amici…). Viene fermato per un controllo di routine durante il quale, come ormai prassi, il soggetto viene sottoposto all’alcol test con l’etilome- tro in dotazione alle forze dell’ordine. Si tratta del Dräger Alcotest 7110 Standard IR / IR + EC. Alla prima rile- vazione effettuata il risultato è pari a 1,56 g/l, mentre nella seconda misu- razione il risultato è pari a 1,51 g/l. In considerazione di quanto disposto in materia dal Codice della Strada che, all’art. 186, prevede la pena del- l’ammenda da 1.500 a 6.000 e dell’arresto da sei mesi a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, oltre ad altre sanzioni (sospensione della patente da uno a due anni e confisca del vei- colo, se appartenente al reo), viene dato avvio al procedimento penale volto all’accertamento dei fatti di reato. Al riguardo va opportunamente evi- denziato che la fattispecie di reato di guida in stato di ebbrezza, fin dalla sua originaria introduzione nell’ordi- namento, poteva essere comunque ri- levata e contestata anche sulla base di elementi considerati sintomatici di uno stato alterato del soggetto e delle sue capacità, quali rossore degli oc- chi, difficoltà di deambulazione e altri eventuali atteggiamenti analoghi del soggetto sottoposto all’accertamento. Tuttora permane la possibilità di valu- tazione e considerazione di dette cir- costanze che danno comunque luogo a una sanzione, sebbene di carattere amministrativo (si veda art. 186 com- ma II lett. a) e non, invece, penale co- me il caso che ci occupa. Attualmen- te, a seguito della previsione di speci- AN ITALIAN COURT REDUCES A CHARGE ON A DUI CASE BASED ON MEASUREMENT UNCERTAINTY For the first time in Italy, to the authors’ knowledge, an Italian court reduces a charge on a DUI case, by considering the measurement uncertainty eva- luated on the basis of the manufacturer’s specifications reported on the operating manual, and not on the verification of the employed instrument, as in all previous cases. This paper shows the juridical and metrological motivations that led the court to reduce the charge in this specific case. RIASSUNTO Per la prima volta in Italia, per quanto a conoscenza degli autori, un reato per guida in stato di ebrezza è stato derubricato sulla base di considera- zioni metrologiche e della valutazione d’incertezza a partire dalle specifi- che di accuratezza fornite dal costruttore nel manuale operativo dello stru- mento in uso alle forze dell’ordine e non, come finora avvenuto, sulla base di una verifica dello strumento impiegato. Questo articolo discute le moti- vazioni giuridiche e metrologiche che hanno indotto il giudice a emettere la sentenza. METROLOGIA LEGALE E FORENSE Alessandro Ferrero 1 , Veronica Scotti 2 La metrologia forense incassa un primo successo GLI ALTRI TEMI s Con l’incertezza di misura un giudice derubrica un reato di guida in stato di ebbrezza

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T_M N. 3/15 ƒ 259T_M N. 4/16 ƒ 259

1 DEIB – Politecnico di [email protected] Avvocato – Foro di [email protected]

LA METROLOGIA ENTRA IN UN PROCESSO PENALE

Non è la prima volta che affrontiamoil tema della metrologia forense suquesta Rivista [1], mettendo in eviden-za come la metrologia forense fosseun importante strumento a disposizio-ne del giudicante, se correttamenteinformato dal consulente tecnico, pergiungere a decisioni ponderate che,quando basate su rilievi sperimentali,potessero trovare, nell’espressione del -l’incertezza di misura, un importantestrumento per decidere quanto ragio-nevole fosse il dubbio di decisione sba -gliata.Si è già visto come le tematiche pro-prie della metrologia forense sianoassai poco, per non dire affatto, pra-ticate nelle aule di giustizia italiane,mentre all’estero la situazione è moltopiù avanzata [2]. In particolare, unset tore in cui la metrologia ha iniziatoa far sentire la propria voce negliUSA è quello della guida in stato diebbrezza [2]. Finora, in Italia, i magi-strati sono sempre rimasti sordi a que-

ste tematiche, a meno che venisse di -mostrato il malfunzionamento dellostrumento usato per lo specifico rilievoche aveva portato all’incriminazionedell’imputato.È quindi con soddisfazione che, co -me corollario a quanto già discusso[1], vi riferiamo quello che, a nostraconoscenza, è il primo caso in Italiain cui un giudice ha accolto le nostretesi (eravamo entrambi consulentidella di fesa), e ha derubricato un rea -to di gui da in stato di ebbrezza daart. 186, II comma, lett. c ad art. 186,II comma, lett. b del Codice dellaStrada.

IL FATTO

Siamo nel primo entroterra di uno deipaesi del levante genovese. Gigi (ilnome è, per ovvie ragioni, di fanta-sia) sta tornando a casa in sella al suoscooter verso le tre di una notte diagosto del 2013. Qualche bicchiereforse lo ha bevuto (si sa, in vacanza,con gli amici…). Viene fermato per un

controllo di routine durante il quale,come ormai prassi, il soggetto vienesottoposto all’alcol test con l’etilome-tro in dotazione alle forze dell’ordine.Si tratta del Dräger Alcotest 7110Standard IR / IR + EC. Alla prima rile-vazione effettuata il risultato è pari a1,56 g/l, mentre nella seconda misu-razione il risultato è pari a 1,51 g/l.In considerazione di quanto dispostoin materia dal Codice della Stradache, all’art. 186, prevede la pena del-l’ammenda da 1.500 € a 6.000 € edell’arresto da sei mesi a un anno,qualora sia stato accertato un valorecorrispondente a un tasso alcolemicosuperiore a 1,5 g/l, oltre ad altresanzioni (sospensione della patenteda uno a due anni e confisca del vei-colo, se appartenente al reo), vienedato avvio al procedimento penalevolto all’accertamento dei fatti direato.Al riguardo va opportunamente evi-denziato che la fattispecie di reato diguida in stato di ebbrezza, fin dallasua originaria introduzione nell’ordi-namento, poteva essere comunque ri -levata e contestata anche sulla basedi elementi considerati sintomatici diuno stato alterato del soggetto e dellesue capacità, quali rossore degli oc -chi, difficoltà di deambulazione e altrieventuali atteggiamenti analoghi delsoggetto sottoposto all’accertamento.Tuttora permane la possibilità di valu-tazione e considerazione di dette cir-costanze che danno comunque luogoa una sanzione, sebbene di carattereamministrativo (si veda art. 186 com -ma II lett. a) e non, invece, penale co -me il caso che ci occupa. Attualmen-te, a seguito della previsione di speci-

AN ITALIAN COURT REDUCES A CHARGE ON A DUI CASE BASED ON MEASUREMENT UNCERTAINTYFor the first time in Italy, to the authors’ knowledge, an Italian court reducesa charge on a DUI case, by considering the measurement uncertainty eva -luated on the basis of the manufacturer’s specifications reported on theoperating manual, and not on the verification of the employed instrument,as in all previous cases. This paper shows the juridical and metrologicalmotivations that led the court to reduce the charge in this specific case.

RIASSUNTOPer la prima volta in Italia, per quanto a conoscenza degli autori, un reatoper guida in stato di ebrezza è stato derubricato sulla base di considera-zioni metrologiche e della valutazione d’incertezza a partire dalle specifi-che di accuratezza fornite dal costruttore nel manuale operativo dello stru-mento in uso alle forze dell’ordine e non, come finora avvenuto, sulla basedi una verifica dello strumento impiegato. Questo articolo discute le moti-vazioni giuridiche e metrologiche che hanno indotto il giudice a emetterela sentenza.

METROLOGIA LEGALE E FORENSEAlessandro Ferrero1, Veronica Scotti2

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ALTRITEMI

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Con l’incertezza di misura un giudice derubricaun reato di guida in stato di ebbrezza

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fiche rigide soglie di tasso alcolemi-co, il legislatore ha stabilito e regola-mentato l’uso di appositi dispositividestinati alla verifica del livello dialcol nel sangue tale da consentirel’accertamento del rispetto o me nodei parametri imposti dalle nor me perl’esclusione (o meno) dello sta to diebbrezza.La prassi diffusa nei vari Tribunali ita-liani è quella di considerare tali appa-recchi di misurazione del tasso alcole-mico come macchine infallibili, salvorare eccezioni volte principalmente acontestare le condizioni del singolo di -spositivo utilizzato nella verifica spe -cifica e individuale che presenti ano-malie in ordine alle verifiche pe rio -diche. Tuttavia, nel caso in esame, ilgiu dicante, sebbene non riconoscen-do pieno valore alle dissertazioni tec-niche e giuridiche volte a evidenziarele carenze del sistema di verificheperiodiche, (mancate) tarature e con-trolli degli etilometri, ha comunqueaccolto parte della tesi difensiva, nonlimitandone l’applicabilità al solo ca sospecifico e facendo riferimento a prin-cipi applicabili in via generale a tuttigli strumenti di misura appartenenti auna certa categoria (etilometri ovvia-mente).

LA CONSULENZA

Il difensore dell’imputato, nonostantela contestazione della fattispecie diguida in stato di ebbrezza potesseessere censurata sotto diversi profili(anche puramente formali, quali adesempio l’omesso avviso al presuntotrasgressore del diritto di farsi assiste-re da un legale al momento della con-duzione del test), ha ritenuto più op -

portuno e utile richiedere una consu-lenza tecnica circa l’etilometro, nonriguardante lo strumento specifica-mente utilizzato per l’accertamento,bensì riferita alle regole generalmenteapplicabili a tutti gli strumenti di misu-ra, ivi inclusa l’incertezza di misura.La consulenza si è articolata su duelivelli distinti, benché interconnessi:quello giuridico e quello tecnico.

Aspetti giuridiciIn primis va evidenziato che, in mate-ria di etilometri, si rinviene nel pano-rama normativo nazionale una rego-lamentazione che, sebbene apparen-temente scarna, consente, sotto il pro-filo giuridico, il pieno riconoscimentodi norme tecniche cui le disposizionilegislative fanno (espresso o implicito)rinvio. In particolare la previsioneprincipale che concerne le modalitàattraverso cui condurre l’accertamen-to della guida in stato di ebbrezzacon etilometro e, conseguentemente, ire quisiti per la validità di tale stru-mento, è contenuta all’art. 379 del Re -golamento attuativo del Codice dellaStrada che così dispone:“ … (omissis) …5. Gli etilometri devono rispondere airequisiti stabiliti con disciplinare tecni-co approvato con Decreto del Mini-stro dei Trasporti e della Navigazionedi concerto con il Ministro della Sani-tà. I requisiti possono essere aggior-nati con provvedimento degli stessiMinistri, quando particolari circostan-ze o modificazioni di carattere tecni-co lo esigano.6. La Direzione generale dellaM.C.T.C. provvede all’omologazionedel tipo degli etilometri che, sulla ba -se delle verifiche e prove effettuatedal Centro Superiore Ricerche e ProveAutoveicoli e Dispositivi (CSRPAD),rispondono ai requisiti prescritti.7. Prima della loro immissione nell’u-so gli etilometri devono essere sotto-posti a verifiche e prove presso ilCSRPAD (visita preventiva).8. Gli etilometri in uso devono esse-re sottoposti a verifiche di prova dalCSRPAD secondo i tempi e le moda-lità stabiliti dal Ministero dei Tra-sporti e della Navigazione, di con-certo con il Ministero della Sanità. In

caso di esito negativo delle verifichee prove, l’etilometro è ritirato dall’u-so”.Il disciplinare tecnico cui la disposi-zione legislativa fa riferimento, ben-ché antecedente il Regolamento attua-tivo, è tuttora rappresentato dal DM196/1990 che impone, oltre alla pre-senza di targhetta apposta su ciascunetilometro recante informazioni sullostrumento, all’obbligatoria presenzadi libretto metrologico e manuale d’u -so in lingua italiana per ciascun etilo-metro, la verifica iniziale ai fini dellaomologazione e verifiche periodichesuccessive secondo le istruzioni ripor-tate nel manuale del fabbricante. Sulpunto va precisato che la consulenzaha fondato le proprie considerazionisul manuale del fabbricante in linguainglese-tedesca, in quanto non è statopossibile rintracciare il manuale in lin-gua italiana. Nel caso di specie, ilfabbricante del Dräger Alcotest 7110Standard IR / IR + EC dichiara i livel-li di deriva dello strumento (ove perderiva deve intendersi la perdita pro-gressiva di capacità di misurazioneche caratterizza ciascuno strumento)relativi a un periodo massimo di 6mesi; oltre tale termine il fabbricantenon garantisce nulla, e non è pertan-to possibile inferire alcunché circa ilcom portamento dello strumento e lasua attendibilità. Il manuale prevede,infine, l’esecuzione di verifiche perio-diche, in ragione di tale modificazio-ne nel tempo delle caratteristiche del -lo strumento, raccomandando alri guardo una taratura ogni 6mesi ed estendendo tale intervallo,come termine massimo, a 12 mesi.Premesso che, come noto, il sistema ditaratura nazionale è stato introdotto inItalia con legge 273/1991 e questapre vede la presenza di un unico orga-nismo nazionale deputato all’accredi-tamento di Laboratori di taratura (og -gi ACCREDIA) che, solo a seguito diapposito riconoscimento, possono ef -fettuare tali operazioni e rilasciare ipertinenti certificati, le disposizionistabilite in materia dal legislatore ap -paiono del tutto disattese nel sistemadi verifica e controllo degli etilometri.Infatti, sia le verifiche iniziali sullo stru-mento, finalizzate a consentire l’omo-

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logazione ministeriale, sia i controllisuccessivi alla messa in servizio, sonoeffettuati dal Centro Superiore Ricer-che e Prove Autoveicoli (CSRPAD)presso il Ministero Trasporti, che nonrisulta essere nell’elenco dei Laborato-ri accreditati da ACCREDIA.Nel corso del dibattimento, in partico-lare in sede di assunzione delle di -chiarazioni dei consulenti tecnici delladifesa, sono quindi emersi rilevantielementi a favore della tesi della dife-sa, che presentano un fondamento siatecnico sia giuridico, idonei a soste-nere l’inattendibilità (o inutilizzabilità)dei risultati dei test condotti con etilo-metro.Sotto il profilo giuridico, prima anco-ra che tecnico, si rileva la mancataosservanza di quanto ex lege stabili-to. Diversamente rispetto agli autove-lox, la cui disciplina ha recentementevisto il riconoscimento della necessitàdi taratura a seguito della pronunciadella Corte Costituzionale (sentenzan. 113/2015) che ha colmato un vuo -to normativo dovuto alla totale assen-za di previsioni legislative sul punto,per quanto riguarda l’etilometro, sia ilcodice della strada sia il relativo Re -golamento attuativo stabiliscono di -sposizioni concernenti aspetti tecniciatti a garantire il “buon funzionamen-to” dello strumento anche se le moda-lità attraverso cui le norme perseguo-no detto scopo non risultano semprechiare.Infatti, in questa materia si assiste alri corso a una duplice tecnica legislati-va volta a garantire, comunque, il cor-retto uso degli etilometri:– assorbimento delle norme tecni-che, per quanto riguarda le disposi-zioni riguardanti i controlli iniziali,ove il legislatore prevede, incorpo-rando nelle norme stesse il relativocontenuto, il protocollo specifico diverifica (di contenuto squisitamentetecnico);– rinvio espresso alle norme tecni-che, per quanto riguarda le verificheperiodiche successive alla messa inservizio dello strumento; in specie sirinvia a quanto previsto dal fabbri-cante che stabilisce le tipologie dicontrolli cui sottoporre il proprio ap -parecchio.

Mediante la lettura combinata delledisposizioni normative e del manualedel fabbricante, al quale viene attribui-to valore di norma di riferimento, siricava la disciplina disposta per l’etilo-metro in questione (infatti le considera-zioni qui esposte possono essere esclu-sivamente riferite all’etilometro DrägerAlcotest 7110 Standard IR / IR + ECspecie per quanto riguarda la taratu-ra, in quanto la raccomandazione dieffettuare tarature entro certi intervallitemporali è contenuta nel manuale ditale strumento mentre non si può esclu-dere che medesimi suggerimenti sianoo meno inseriti in altri manuali peraltri dispositivi).Posto che è quindi stabilita per leggela taratura dell’etilometro de quo, si èreso necessario valutare se, semprecon riguardo all’aspetto giuridico, sipo tesse riconoscere un valore, assimi-landole alla taratura, alle operazionidi controllo condotte dal CSRPAD concadenza periodica su ciascun etilo-metro, i cui risultati sono documentatidal libretto metrologico associato aogni specifico dispositivo.Al fine di meglio definire la portatadelle norme tecniche, cui l’ordinamen-to attribuisce efficacia, nel corso dellaconsulenza è stata enfatizzata l’im-portanza della legge 273/1991 isti-tutiva del sistema nazionale di taratu-ra che non si limita a prevedere la co -stituzione di un istituto metrologico maintroduce nell’ordinamento un corpus dialtre norme (di natura prettamente tec-nica), alle quali deve quindi essere rico-nosciuta medesima dignità delle dispo-sizioni legislative, e, ulteriormente, nonsi possono trascurare le disposizionicomunitarie dettate in materia, in specieil Regolamento 765/2008/CE, che,per loro natura, si pongono a un livel-lo superiore rispetto alle leggi nazio-nali.In via logico-sistematica ne derivaquindi la necessità, per l’etilometroutilizzato per l’accertamento delreato, di una taratura condotta secon-do lo schema tipico previsto, peraltroproprio a livello legislativo, in confor-mità alle regole previste dal sistemanazionale di taratura.Pertanto, in considerazione del fattoche:

1) Non è stata effettuata alcuna tara-tura dello strumento che consentisse dicorreggere l’eventuale deriva e divalutare l’incertezza associata al di -spositivo, al fine di valutare l’attendi-bilità e utilizzabilità in sede proces-suale dei risultati dei test condotti contale apparecchio;2) le verifiche periodiche, che avreb-bero dovuto essere condotte sullo stru-mento (delle quali peraltro nel proce-dimento in oggetto non è stata dataalcuna evidenza), non possono essereassimilate a una taratura per due ordi-ni di motivi:a) non risulta alcuna evidenza deiparametri utilizzati per le verificheperiodiche, posto che la normativa(DM 196/1990) si limita a discipli-nare i controlli ante-omologazione;b) non viene rilasciato alcun certifica-to contenente informazioni equivalen-ti a quelle menzionate nei certificati ditaratura;c) il CSRPAD non è un organismoaccreditato nel circuito ACCREDIA;3) non è stato depositato agli atti illibretto metrologico relativo al disposi-tivo utilizzato; le misure effettuate con tale strumentonon possono essere ritenute attendibili.

Aspetti tecniciLa parte tecnica della consulenza si èconcentrata sulla valutazione dell’in-certezza dello strumento, con l’intentodi fornire al giudicante la probabilitàche, pur avendo lo strumento misuratouna concentrazione di alcol pari a1,51 g/l, la reale concentrazionefosse inferiore al limite di legge di1,5 g/l.Non essendo disponibile né lo stru-mento utilizzato nello specifico, perpoter procedere a una sua verifica ea una valutazione sperimentale del-l’incertezza, né, come sopra eviden-ziato, un certificato di taratura, si èproceduto con una valutazione di tipoB, basata sui dati forniti dal costrutto-re nel già citato manuale d’uso.Il manuale d’uso riporta, per il rangedei valori misurati, un coefficiente divariazione del 1,5 %, corrispondentea un’incertezza tipo di 0,023 g/l peril valore misurato di 1,51 g/l. Inoltre,sempre per quel range, riporta una

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deriva di ±0,02 g/l per mese trascorso dall’ultima tara-tura, fino a sei mesi dalla taratura. Non essendo dispo-nibile neppure il libretto metrologico, non è stato possi-bile stabilire quando fosse stata effettuata l’ultima verifi-ca dello strumento presso il CSRPAD. Si è quindi suppo-sto che fosse trascorso un mese solo da tale verifica (cir-costanza comunque sfavorevole all’imputato).Ipotizzando, come fatto in [3], una distribuzione di pro-babilità normale per i possibili valori attribuibili al misu-rando, i dati forniti dal costruttore portano a valutare, aun mese dall’ultima taratura, un valore minimo dell’in-tervallo dei possibili valori dato dall’incertezza estesacon K = 2 di 1,45 g/l, ben al di sotto della soglia dilegge di 1,5 g/l, per la quale sono previste le sanzionipiù gravi. Ovviamente, nel caso in cui sia trascorso piùtempo dall’ultima taratura, il valore minimo dell’interval-lo dei possibili valori attribuibili al misurando si abbas-sa ulteriormente, andando sempre di più a favore del-l’imputato.Dai valori ottenuti, e trascurando la deriva, è inoltre pos-sibile, sempre nell’ipotesi di distribuzione normale, cal-colare la probabilità che, con un valore misurato di1,51 g/l, il valore del misurando fosse inferiore a1,50 g/l. Tale probabilità risulta essere del 32,5 %, benal di sopra di quello che potrebbe essere ritenuto unragionevole dubbio.Nell’esporre questi dati al giudicante si è comunqueenfatizzata la mancanza del certificato di taratura, equindi che l’ipotesi che il valore misurato non fosse affet-to da uno scostamento sistematico non corretto era soloun’ipotesi di lavoro, non convalidata da dati sperimen-tali (la taratura) e che, di conseguenza, non c’erano ele-menti per poter escludere con totale certezza che lareale concentrazione di alcol non fosse inferiore a0,8 g/l.Sulla base delle considerazioni tecnico-giuridiche sopraesposte, la difesa ha insistito per l’inutilizzabilità delrisultato del test effettuato con l’etilometro in oggetto,con conseguente richiesta di assoluzione per l’imputato.Va peraltro precisato, per completezza d’informazione,che l’agente che ha contestato il reato, sentito cometestimone, ha affermato che l’imputato aveva gli occhilucidi e l’alito vinoso, quindi implicitamente negando ilfunzionamento totalmente fuori specifiche dello stru-mento utilizzato.

LA SENTENZA

Il Giudice, ripercorrendo il corso del dibattimento erichiamando, in particolare, quanto riferito dai consu-lenti della difesa, ha fondato la propria decisione prin-cipalmente sul concetto di deriva dello strumento, tra-scurando, invece, il concetto di taratura, nonché alcunecarenze documentali.In particolare, la pronuncia si presta ad alcune censuresia processuali sia tecniche:

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– Sul libretto metrologico: la mancan-za del libretto metrologico associatoa ogni etilometro, che l’accusa avreb-be dovuto de positare quale comple-tamento delle indagini, determina lacarenza di un documento, anzi deldocumento previsto dalla legge, atte-stante il regolare e periodico control-lo sullo strumento. L’omesso depositodel libretto metrologico determinal’impossibilità, per l’imputato, di veri-ficare la corretta gestione dello stru-mento utilizzato per l’accertamento,con la conseguente menomazione deldiritto di difesa, da un lato, nonché ildubbio circa il funzionamento del-l’apparecchio tale da non consentireun accertamento pieno della respon-sabilità del presunto reo in ordinealla fattispecie contestata con conse-guente ne cessità di valutazione posi-tiva di tale circostanza da parte delgiudicante, ovvero a favore dell’asse-rito trasgressore;– sulla taratura: l’assenza di qualsiasioperazione di taratura sul dispositivo,contrariamente a quanto indicato dalfabbricante nel manuale d’uso che,come prima ricordato, costituisce unriferimento elevato a rango di norma,determina l’inutilizzabilità del risultatodei test e, conseguentemente, il reatonon può ritenersi sussistente poichénon può essere confermato il supera-mento o meno della soglia stabilitadal legislatore. In ultima ipotesi, il pre-sunto trasgressore potrebbe essereincolpato di guida in stato di ebbrez-za, come dalla sintomatologia rileva-ta dagli accertatori e riportata nel ver-bale, con conseguente riduzione del-l’illecito da penale ad amministrativo(fascia 0,5-0,8 g/l);– sulla carenza di documentazionetecnica dello strumento: nel procedi-mento, l’accusa non ha prodottoalcun documento tecnico che consen-tisse di superare le eccezioni formula-te dalla difesa circa la non conformegestione, ivi inclusi controlli periodici,del dispositivo di misura;– sulla mancata applicazione di nor -me di legge: l’impianto normativo ri -guardante la vicenda depone a fa -vore delle interpretazioni fornite daiconsulenti in quanto, come sopra ri -portato, è il legislatore stesso che in -

dica la necessità di verifiche perio-diche che devono essere effettuate inconformità alle istruzioni fornite dalfabbricante. Siccome, nel caso di spe cie, il pro-duttore medesimo stabilisce la neces-sità di tarature periodiche dello stru-mento e dato che, in virtù del rinviooperato dal legislatore alle disposi-zioni del fabbricante queste ultimeassumono natura di norma di legge,il giudicante avrebbe dovuto consi-derare tali elementi e dichiararequindi l’assoluzione del presunto tra-sgressore, senza esorbitare dai limi-ti fissati dal legislatore.Tuttavia, la sentenza in esame dimo-stra un’apertura della giurisprudenzadi merito verso i concetti tecnici riferi-ti a strumenti di misura, nonostante silimiti a valutare positivamente, perora, il solo aspetto della deriva.In ordine all’incertezza di misura,emblematica della persistente riottosi-tà dei giudicanti verso tale concetto,che sotto l’aspetto terminologico risul-ta decisamente infelice, è l’afferma-zione del giudicante il quale definiscetale assunto difensivo inconsistente inquanto esso “postulando l’assolutaincertezza circa la correttezza diqualsivoglia misurazione medianteetilometro, finisce per porre in discus-sione l’impianto sul quale si fondal’accertamento del reato in contesta-zione e, conseguentemente, il criterioa tale fine predeterminato dal legisla-tore”.Infine, per quanto concerne invece laderiva dello strumento come dichiara-ta dal fabbricante nel manuale, il Giu-dice ne riconosce l’importanza e l’ap-plicabilità al caso di specie in sensofavorevole al reo e, considerato che ilvalore misurato era pari a 1,51 g/l,in liminis tra due differenti tipologie direato, ha positivamente risolto lavicenda con derubricazione del reatooriginario.Nei fatti, il mezzo viene dissequestra-to, l’ammenda da pagare è inferioree il periodo di sospensione dellapatente inferiore. Non è l’assoluzionepiena sperata dalla difesa, ma, consi-derate altre sentenze in materia (chemai hanno considerato gli aspettimetrologici), non ci si può lamentare.

CONCLUSIONI

Come appena ricordato, è la primavolta, almeno a conoscenza di chiscrive, che gli aspetti metrologici ven-gono presi in considerazione in unasentenza per guida in stato di ebbrez-za e i valori misurati dallo strumentocorretti sulla base di considerazionimetrologiche. Altre volte c’erano statesentenze favorevoli all’imputato, maalla base della sentenza c’era semprestata una perizia tecnica sul singolostrumento, perizia che ne aveva pro-vato il malfunzionamento. Questasembra essere la prima volta in cui lasentenza si basa su considerazioniteoriche generali e non su accerta-menti tecnici relativi a un singolo stru-mento.Va però notato che l’unico aspettometrologico colto dal giudicante èquello relativo alla possibile derivadello strumento. Ancora una volta ilconcetto d’incertezza – absit iniuriaverbis! – non viene recepito. Anzi,invece di recepire quanto la correttavalutazione dell’incertezza di misurarafforzi il risultato della misura e nequantifichi i limiti di attendibilità, siafferma ancora una volta che “postu-lando l’assoluta incertezza circa lacorrettezza di qualsivoglia misurazio-ne mediante etilometro, finisce perporre in discussione l’impianto sulquale si fonda l’accertamento delreato”.Va comunque detto, a onore del veroe del magistrato a cui il processo èstato affidato, Dr. Lepri, che siamostati ascoltati con evidente interesse, eche sono state poste domande perti-nenti e certamente volte a capire iconcetti esposti. Se quindi il significa-to d’incertezza di misura è stato anco-ra una volta frainteso, data buonaparte della colpa al consulente tecni-co che non l’ha saputo spiegare neipochi minuti della propria deposizio-

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ne, vale forse la pena interrogarsi ancora una volta suquanto la comunità dei metrologi fa per spiegare e dis-seminare i concetti base della metrologia al di fuori delpiccolo e specifico ambito tecnico.L’importanza delle misure in ambiti che sempre di piùesulano dal campo tecnico per coinvolgere il quotidianoè tale da non poter lasciare chi poi ne usa i risultati perprendere decisioni di grande impatto digiuno dei prin-cipi base della metrologia.Ciononostante, rispetto a quanto già discusso su questastessa rivista, oggi stiamo commentando una sentenzache ha almeno parzialmente accolto gli aspetti metrolo-gici. Ovviamente, come sempre, una rondine non fa pri-mavera e una sentenza non fa giurisprudenza. La stradaper vedere riconosciuti i valori della metrologia anche inambito forense è ancora lunga. Ci sembra tuttavia cheun primo passo sia stato compiuto, e ci sembra soprat-tutto che sia stata vincente la sinergia tra il mondo dellametrologia e quello della giurisprudenza messa in atto inquesta circostanza.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

[1] A. Ferrero, V. Scotti, La metrologia forense,Tutto_Misure, n. 4, 2014, pp. 267-272.[2] T. Vosk, A.F. Emery, E. Fitzgerald, “Forensic Metrolo-gy: A primer on scientific measurement for lawyers,judges and forensic scientists”, Taylor & Francis, NewYork, NY, USA, 2014.[3] T. Vosk, “Trial by numbers”, The Champion, pp. 48-56, novembre 2010.

Alessandro Ferrero è Professore Ordina-rio di Misure Elettriche ed Elettroniche pressoil Politecnico di Milano. Si occupa di misuresui sistemi elettrici di potenza, di elaborazio-ne numerica di segnali, di metodi di valuta-zione ed espressione dell’incertezza di misu-

ra e di metrologia forense. Ha presieduto il GMEE nel trien-nio 2004-2007 e la Instrumentation and MeasurementSociety dell’IEEE nel biennio 2008-2009. È stato Editor inChief delle IEEE Transactions on Instrumentation and Measu -rement dal 2012 al 2016.

Veronica Scotti è avvocato iscritto al Forodi Milano e pratica la libera professione dal2000, occupandosi di contenzioso giudizia-le e stragiudiziale in ambiti che coinvolgonoaspetti tecnici, quali urbanistica, ambiente eprodotti CE. È docente a contratto presso il

Politecnico di Milano per materie giuridiche e collaboracon associazioni internazionali attive nel campo delle misu-re (quali IEEE). In diverse occasioni è stata invitata a tene-re seminari e tutorial relativi alla metrologia forense e lega-le. È collaboratrice permanente di Tutto_Misure.

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