Mercante - Pdlr antiparentopoli

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1 PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE “ANTIPARENTOPOLI”: Diposizioni per garantire la trasparenza e l’imparzialità nel conferimento di incarichi di carattere fiduciario all’interno della Regione Abruzzo e negli Enti strumentali, partecipati e controllati ************** Di iniziativa dei Consiglieri del Gruppo consiliare M5S Regione Abruzzo Primo firmatario: Riccardo Mercante Sara Marcozzi Domenico Pettinari Gianluca Ranieri Pietro Smargiassi

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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“ANTIPARENTOPOLI”:

Diposizioni per garantire la trasparenza e l’imparzialità nel

conferimento di incarichi di carattere fiduciario all’interno della Regione

Abruzzo e negli Enti strumentali, partecipati e controllati

**************

Di iniziativa dei Consiglieri del Gruppo consiliare M5S Regione Abruzzo

Primo firmatario: Riccardo Mercante

Sara Marcozzi

Domenico Pettinari

Gianluca Ranieri

Pietro Smargiassi

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge nasce per garantire il rispetto, all’interno della Regione Abruzzo, dei principi

fondamentali sanciti dall’art. 97 della Costituzione e, precisamente: imparzialità, trasparenza e

buon andamento. Se è vero che tali valori vengono garantiti nell’accesso ai pubblici impieghi dalle

norme che disciplinano le procedure concorsuali che sono, per l’appunto, dirette a consentire

l’ingresso nelle pubbliche amministrazioni secondo principi meritocratici non altrettanto accade

per gli incarichi di carattere fiduciario. Il nostro ordinamento giuridico riconosce, infatti, la

possibilità agli organi di indirizzo politico di procedere al conferimento di incarichi amministrativi

di vertice e dirigenziali all’interno della Regione o di componente degli organi di amministrazione e

di controllo nelle aziende, agenzie regionali, negli enti strumentali, partecipati e controllati o negli

enti di diritto privato in controllo pubblico o regolati o finanziati dalla Regione su base

prevalentemente fiduciaria. Una regola che trova la sua ratio nella necessità di assicurare la

massima efficacia ed efficienza all’attività di indirizzo politico-amministrativo ma che si colloca nel

fragile punto di equilibrio tra la libertà di scelta e l’esigenza di evitare favoritismi di carattere

parentale o possibili situazioni di conflitto di interesse.

La presente legge nasce, quindi, proprio dalla necessità di regolamentare le nomine di carattere

fiduciario all’interno della Regione Abruzzo e si pone il fine di contemperare due esigenze

contrapposte: quella, per gli organi di indirizzo politico, di avvalersi di collaboratori di fiducia per

l’espletamento del loro mandato e quella, nell’interesse comune, di evitare l’acceso a tali incarichi

da parte di quei soggetti che siano legati da rapporti di parentela, coniugio od affinità con i

membri in carica del Consiglio e/o della Giunta regionale. Lo stesso discorso deve valere per i

collaboratori assunti nello staff degli organi politici e nelle segreterie dei Gruppi consiliari dove, a

maggior ragione, in un momento storico di grave crisi occupazionale, deve essere rispettato

pienamente, pur in un ambito di scelta di carattere fiduciario, anche il principio meritocratico.

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Proposta di legge regionale recante:

“Diposizioni per garantire la trasparenza e l’imparzialità nel conferimento di incarichi di carattere

fiduciario all’interno della Regione Abruzzo e negli Enti strumentali, partecipati e controllati”.

Art. 1 Finalità

Art. 2 Cause di incompatibilità

Art. 3 Decadenza in caso di incompatibilità

Art. 4 Uffici di diretta collaborazione degli organi politici

Art. 5 Norma finanziaria

Art. 6 Entrata in vigore

Art. 1

Finalità

1. La presente legge persegue l’obiettivo di garantire la trasparenza e l’imparzialità nel conferimento degli

incarichi di carattere fiduciario all’interno della Regione Abruzzo e negli Enti da essa dipendenti nel rispetto

di quanto previsto dall’art. 97 della Costituzione ed ai fini del buon andamento della Pubblica

Amministrazione.

Art. 2

Cause di incompatibilità

1. Non possono ricoprire incarichi amministrativi di vertice o incarichi dirigenziali di carattere fiduciario

all’interno della Regione né ricoprire la carica di presidente, amministratore delegato, componente dei

collegi dei revisori o di componente degli organi di amministrazione e di controllo nelle aziende, agenzie

regionali, negli enti strumentali, partecipati e controllati dalla Regione o negli enti di diritto privato in

controllo pubblico o regolati o finanziati dalla Regione ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., i coniugi, i parenti

fino al quarto grado e gli affini fino al quarto grado dei Consiglieri regionali in carica e/o dei Componenti

della Giunta.

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Art. 3

Decadenza in caso di incompatibilità

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i soggetti che rivestono gli incarichi di

cui all’articolo precedente devono trasmettere alla Presidenza della Regione una dichiarazione circa

la sussistenza di una delle cause di incompatibilità.

2. In presenza di una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 2, il Presidente della Regione, con

proprio decreto, dichiara la decadenza dall’incarico e dà avvio alle procedure previste per le nuove

nomine nei termini di legge e di regolamento.

3. Il Presidente della Regione deve riferire in Consiglio delle eventuali situazioni di incompatibilità e

relative dichiarazioni di decadenza nonché dell’avvio delle procedure per le nuove nomine nella

prima seduta utile successiva al completamento dei procedimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 4

Uffici di diretta collaborazione degli organi politici

1. A partire dalla entrata in vigore della presente legge non possono essere assunti con contratti di

lavoro a tempo determinato di qualsivoglia natura né con contratti temporanei di qualsiasi genere

alle dipendenze degli organi di indirizzo politico e dei gruppi consiliari regionali i coniugi, i parenti fino

al quarto grado e gli affini fino al quarto grado dei Consiglieri regionali in carica e/o dei componenti

della Giunta.

Art. 5

Norma finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio

regionale.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel

Bollettino ufficiale della Regione in versione telematica.