MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
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11.3 – Acciaio
11.3.2 – Acciaio per calcestruzzo armato
11.3.3 – Acciaio per calcestruzzo armato precompresso
11.3.4 – Acciaio per strutture metalliche e per strutture
composte
NTC 2018 - Cap. 11 MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
Certificazione Materiali (base) e Prodotti:
(Regola generale) - punto 11.1
Acciaio per Strutture metalliche: Caso A (marcatura CE) (tranne: lamiere sottili zincate secondo EN 10346, palancole)
Acciaio c.a/c.a.p.: Caso B (Qualificazione Nazionale)
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Cap. 11.3.1.2 (Qualificazione nazionale – Caso B) «prescrizioni comuni a tutti i tipi di acciaio»
«Controlli di produzione in fabbrica e procedure di qualificazione»
Istanza di qualificazione documentata
Istruttoria (esame documentale)
Prove di qualificazione su base statistica
(laboratorio di cui all’art. 59 DPR 380/2001)
Verifica ispettiva (obbligatoria) presso
lo stabilimento di produzione
Rilascio dell’Attestato di qualificazione con validità 5 anni
Servizio Tecnico Centrale
«Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto
concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di
produzione tramite marchiatura indelebile.
«Elemento determinante della marchiatura è costituito dalla sua inalterabilità nel
tempo e dalla impossibilità di manomissione.
«Obbligo del marchio di laminazione per barre e rotoli per c.a.
«La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua
illeggibilità, anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile.»
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Cap. 11.3.1.4 – Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati
Servizio Tecnico Centrale
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Acciaio per Strutture metalliche: Caso A (marcatura CE)
UNI EN 10027-1
Cap. 11.3.1.4 – Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati
Servizio Tecnico Centrale
Esempi di possibile
marchiatura di laminazione su profili IPE, HE, UPN
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Il passo del marchio dipende
dalla dimensione del profilo.
Generalmente varia da un minimo
di 1,3 m ad un massimo di 3 m.
Cap. 11.3.1.4 – Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati
Servizio Tecnico Centrale
Esempi di possibile marchiatura su lamiere
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Cap. 11.3.1.4 – Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati
Servizio Tecnico Centrale
Esempi di possibile marchiatura su lamiere
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Cap. 11.3.1.4 – Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati
Servizio Tecnico Centrale
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La norma europea armonizzata EN 10080/2005 è (in prospettiva) il
riferimento specifico per l’acciaio da c.a. e la marcatura CE degli stessi. •La norma comprende: prodotti di acciaio saldabile (barre diritte, rotoli, bobine, reti
•elettrosaldate e tralicci);
•La norma non comprende: prodotti resistenti alla corrosione (inox, zincato e rivestito).
La norma EN 10080 è stata pubblicata dal CEN il 1° Maggio 2005 e nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee (GUCE) il 14 dicembre 2005.
Il periodo di coesistenza (con le Norme Tecniche nazionali) era fissato all’1 Settembre 2006 e si
sarebbe concluso l’1 Giugno 2007: dopo questa data solo i prodotti marcati CE e conformi alla
EN 10080 sarebbero potuti circolare ed essere impiegati
Attualmente l’applicazione della Norma EN 10080 è stata rimandata (prEN10080-2017):
- Motivazioni tecniche (osservazioni Italia su parametri Duttilità)
- Motivazioni giuridico-amministrative (Sentenza Corte Giustizia Europea «Sentenza Elliot»
Cap. 11.3.2 – Acciaio per calcestruzzo armato
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Simbolo Fabbricante: Paese Origine e Works number Simbolo Product number
Identificazione del produttore (minimo ogni 1,5m)
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Esempi di marchiatura (nazionale)
su acciaio da c.a. in barre
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Esempi di marchiatura (nazionale)
su acciaio da c.a. in rotoli (trafilato)
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Cap. 11 . MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
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Materiale base: Carpenterie Caso A (marcatura CE)
Lavorazione secondo Marcatura CE (EN 1090-1)
Acciai da c.a. e Materiali da carpenteria (esclusi da CE):
Caso B (Qualificazione Nazionale)
Lavorazione secondo Qualificazione nazionale
(punto 11.3.1.7 delle NTC 2018)
La filiera dei Prodotti strutturali in acciaio (carpenterie – Acciai ca)
Materiale Base Centro trasformazione Cantiere (Produttori-Acciaierie) (punto 11.3.1.7)
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Prodotti in acciaio e in alluminio per le opere di costruzione che non richiedono
la conformità alla norma EN 1090 (elenco non esaustivo)
(L’elenco è stato pubblicato dalla Commissione Europea il 7 luglio 2014 in apposita FAQ)
EN 1090 e STRUTTURE IN ACCIAIO
• Alluminio e leghe di alluminio - Prodotti strutturali per opere di costruzione secondo EN 15088
• Cuscinetti e componenti in acciaio utilizzati nei cuscinetti secondo EN 1337
• Rivetti
• Cabine e armadi elettrici
• Cavi, corde e fili
• Getti
• Dispositivi fissi di segnaletica stradale ad eccezione dei portali
• Kit per il rivestimento delle facciate secondo ETAG 034
• Tubi formati a freddo di acciaio secondo EN 10219-1
• Componenti per controsoffitti
• Facciate continue secondo EN 13830
• Porte
• Giunti di dilatazione per ponti stradali secondo ETAG 032 e ETA pertinenti
• Tende esterne secondo EN 13561
• Recinzioni e ringhiere non strutturali
• Elementi di fissaggio incollati a strutture in legno
• Piastre di fissaggio e altri elementi di fissaggio gettati in calcestruzzo non coperti da codici di progettazione
• Aste portabandiera
• Forgiati
• Tiranti di fondazione (Tirafondi), scarpe di pilastri (bicchieri fondazione)
• Camini in acciaio secondo EN 13084-7
• Lamiere completamente supportate per coperture, facciate e rivestimenti secondo EN 14783
• Cancelli
• Ganci e staffe per muratura secondo EN 845-1
•Tubolari in acciaio finiti a caldo secondo la norma EN 10210-1
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• Prodotti piatti e sezioni in acciaio laminati a caldo secondo EN 10025-1
• Porte e portoni per uso industriale e commerciale da garage - senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo
secondo EN 13241-1
• Pali per illuminazione pubblica secondo EN 40-5
• Architravi per murature secondo la norma EN 845-2
• Ancoraggi metallici per muratura secondo EN 845-1
• Ancoraggi metallici per calcestruzzo secondo ETAG 001
• Ancoraggi metallici per muratura secondo ETAG 029
• Camini metallici secondo EN 1856-1
• Strutture metalliche prefabbricate in kit secondo ETAG 025
• Componenti e telai in acciaio per cartongesso secondo EN 14195
• Rivestimenti metallici secondo EN 1856-2
• Bulloni non pre-caricabili secondo EN 15048
• Ornamenti
•Porte pedonali, industriali, commerciali, porte da garage e finestre apribili - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali -
caratteristiche di resistenza antincendio e/o controllo del fumo secondo EN 16034
• Pali se non prefabbricati (Piles if not fabricated) Micropali
• Condotte e tubazioni
• Elementi di fissaggio per pistole sparachiodi
• Unità immobiliari prefabbricate secondo ETAG 023
• Kit di scale prefabbricate secondo ETAG 008
• Impianti a fune in acciaio e acciaio inox prefabbricati con terminali
• Sistemi di tiraggio prefabbricati con ETA
• Bulloni precaricabili secondo EN 14399-1
• Recipienti a pressione esclusa la struttura di supporto
• Binari o traversine per i sistemi ferroviari
• Rinforzi in acciaio per calcestruzzo o muratura
• Parapetti stradali, barriere di sicurezza, dissuasori d'urto secondo EN 1317-5
• Prodotti di sicurezza per tetti incluse scale e passerelle
• Ponteggi
• Sculture (opere d'arte in metallo)
• Viti autoforanti e viti autofilettanti
Workshop UniTN: EN 1090 e TRUTTURE IN ACCIAIO
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• Pannelli isolanti autoportanti (pannelli sandwich) secondo EN 14509
• Lamiere autoportanti per coperture, facciate e rivestimenti secondo EN 14782 usate in classe strutturale III, come definito nella EN 1993-
1-3 e EN 1999-1-4.
• Palancole secondo pr EN 10248-1 e prEN 10249-1
• Chiusure oscuranti secondo EN 13659
• Lamiere e nastri in acciaio inox secondo EN 10088-4
• Barre in acciaio inox, aste, fili, profilati secondo EN 10088-5
• Componenti ed elementi in acciaio e in alluminio prodotti in cantiere
• Scale, passerelle e recinzioni in acciaio e in alluminio facenti parte di una macchina
• Getti in acciaio per impieghi strutturali secondo EN 10340
• Acciai da bonifica per costruzioni secondo EN 10343
• Architravi in acciaio secondo EN 845-2
• Componenti strutturali per gru
• Componenti strutturali per strutture offshore
• Pannelli sandwich a faccia metallica strutturali
• Serbatoi - Serbatoi di acciaio prefabbricati secondo EN 12285-2
• Componenti artigianali di tipo tradizionale e non strutturali (ad es. paline segnavento, cassette delle lettere, rastrelliere per biciclette,
recinzioni)
• Supporti per segnaletica stradale secondo EN 12899-1
• Connettori per strutture in legno secondo EN 14545
• Elementi di fissaggio tipo tassello per legno secondo EN 14592
Workshop UniTN: EN 1090 e TRUTTURE IN ACCIAIO
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Da Circolare esplicativa:
•Obbligo di marcatura CE (caso A o caso C con ETA – Valutazione Tecnica Europea)
– (accertarsi del possesso della marcatura CE);
– Copia della DoP, riportante la data di spedizione ed il destinatario;
– Copia del certificato di controllo interno 3.1 (UNI EN 10204) del lotto di
materiale fornito
– Documento di trasporto con riferimento alla DoP (oltre a data di spedizione e
riferimento alla quantità, al tipo di acciaio e al destinatario).
• Nel caso non sussista l’obbligo di marcatura CE (caso B)
– Copia dell’Attestato di Qualificazione del Servizio Tecnico Centrale (ovvia prassi: riportante un timbro con almeno la data di spedizione ed il destinatario)
– Copia del certificato di controllo interno 3.1 (UNI EN 10204) del lotto di
materiale fornito
– Documento di trasporto con riferimento all’attestato di qualificazione («oltre a
data di spedizione e riferimento alla quantità, al tipo di acciaio, alle colate e al destinatario»).
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11.3.1.5 Documentazione di accompagnamento (degli acciai qualificati)
Servizio Tecnico Centrale
Le forniture effettuate da un «distributore» devono essere accompagnate da copia
dei documenti rilasciati dal «fabbricante» e completati con il riferimento al
documento di trasporto del distributore stesso.
Circolare (p.to C 11.3.1.5) ribadisce: Se la fornitura proviene da un «commerciante intermedio» deve
essere accompagnata da :
–copia dei documenti rilasciati dal «produttore»
–«completati» con il riferimento al DdT del commerciante
(prassi: sui documenti forniti dal Fabbricante il «commerciante intermedio» deve
riportare i riferimenti al Ddt di consegna del produttore e al DdT di consegna da
parte del commerciante).
Il CdT deve accertarsi della completezza e verificare la regolarità dei documenti in
entrata
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11.3.1.5 Documentazione di accompagnamento (degli acciai qualificati)
Servizio Tecnico Centrale
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11.3.1.5 Documentazione di accompagnamento (degli acciai qualificati)
Esempio di
Certificato di ispezione 3.1 (EN 10204)
• Indicazione del Produttore e
indirizzo stabilimento di produzione.
• Numero certificato e data.
• Acquirente.
• Norma di riferimento.
• Numero di colata, tipologia profilo e
caratteristiche geometriche
• Analisi chimica.
• Risultati prove meccaniche.
• Eventuale logo CE.
Servizio Tecnico Centrale
«In considerazione dell’impiego ormai generalizzato degli strumenti informatici, in particolare fruibili
attraverso piattaforme “on line” su canale Internet, può non essere necessario che tra i documenti di
accompagnamento forniti dal “produttore” compaiano anche la copia dei certificati di controllo
interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito, purché tali
certificati siano resi disponibili, su richiesta del Direttore tecnico del Centro di Trasformazione e/o dal
Direttore dei lavori dell’opera di destinazione, anche attraverso i canali informatici di cui sopra»
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11.3.1.5 Documentazione di accompagnamento (degli acciai qualificati) Circolare esplicativa
Servizio Tecnico Centrale
Certificato di ispezione 3.1 (EN 10204)
Certificati laboratorio autorizzato (controlli interni periodici)
«Gli stabilimenti di produzione (Produttori) di acciai qualificati, caso B, non sono tenuti ad allegare
alle forniture copia dei Certificati rilasciati dal Laboratorio incaricato che effettua i controlli periodici
di qualità.
Si precisa infatti, al riguardo, che i predetti Certificati non sono significativi ai fini della fornitura,
trattandosi di documenti riservati al Servizio Tecnico Centrale per i controlli finalizzati al
mantenimento e rinnovo della qualificazione. Tali Certificati, peraltro, non possono sostituire i
Certificati relativi alle prove effettuate a cura del Direttore dei Lavori, che devono essere rilasciati dai
laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 nell’ambito dei controlli obbligatori di cantiere»
CENTRO DI TRASFORMAZIONE
• Può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla
documentazione prevista al § 11.3.1.5.
• Deve dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di assicurare che le
lavorazioni effettuate non comportino alterazioni tali da compromettere le caratteristiche
meccaniche e geometriche dei prodotti originari previste dalle presenti norme.
• Il Sistema di Gestione della Qualità del prodotto deve essere in coerenza con UNI EN ISO
9001, certificato da organismo terzo indipendente (che opera in coerenza con le norme UNI
CEI ISO/IEC 17021)
• Il DT di stabilimento deve essere abilitato all’esercizio di idonea professione tecnica.
• Ogni centro di trasformazione dovrà inoltre indicare un proprio logo o marchio che
identifichi in modo inequivocabile il centro stesso.
• I centri di trasformazione sono tenuti ad effettuare una serie di controlli atti a garantire la
permanenza delle caratteristiche, sia meccaniche che geometriche, del materiale originario.
(Qualificazione nazionale)
CENTRI DI TRASFORMAZIONE
NTC 11.3.1.7
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«adozione di tutta una serie di misure e di accorgimenti tecnici ed organizzativi,
volti a garantire il mantenimento di un adeguato livello di controllo e verifica
sull’intero processo produttivo e di lavorazione»
• apposito archivio delle commesse adeguatamente verificabile su richiesta degli
aventi titolo (Direzione lavori, Ispettori del STC)
(vedi Punto 11.3.1.4: intermediari, documenti accompagnamento disponibili per 10 anni)
• Esemplificazione di indicazioni tecniche e specifiche di lavorazione;
• Indica i riferimenti:
UNI EN 13670 (Esecuzione di strutture in calcestruzzo):
Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale (edizione
2017, pubblicate dal Consiglio Superiore dei LL.PP.)
Nb EC2 e i relativi Annessi nazionali offrono indicazioni coerenti con NTC per quanto riguarda le
dimensioni dei mandrini per la realizzazione di staffe, uncini, barre piegate
(Qualificazione nazionale) CENTRI DI TRASFORMAZIONE
Circolare esplicativa: C.11.3.1.7
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Servizio Tecnico Centrale
• (Capitolo 6 Armature lente) Si articola in 5 sottocapitoli :
6.1 Generalità: i requisiti normativi valgono sia per armature lavorate in cantiere sia per
quelle prefabbricate
6.2 Materiali
6.3 Taglio, piega, trasporto e stoccaggio
6.4 Saldature (Welding)
6.5 Posa e giunti (Jointsand placing)
L’AnnexD fornisce poi dettagli sui capitoli 6.2 e 6.3
• (Capitolo 6.2 Materiali )
Per gli acciai si rimanda alle normative nazionali ed europee rammentando che devono
essere chiaramente identificabili
Leggera ruggine superficiale è accettabile
Le caratteristiche di ancoraggi e giunzioni meccaniche e di materiali diversi dagli acciai
devono essere precisate nelle “execution specification” (Progettista)
Acciai zincati devono essere passivati
Vengono forniti dettagli relativi all’utilizzo dei distanziatori
UNI EN 13670
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Servizio Tecnico Centrale
(Capitolo 6.3 Taglio, piega, trasporto e stoccaggio)
Le operazioni di taglio, piegatura, trasporto, stoccaggio ed eventuale saldatura delle
armature devono essere conformi a quanto indicato nelle “execution specification”
(Progettista)
Le armature non devono essere danneggiate durante la movimentazione e devono essere
stoccate non a contatto col terreno
Ampi dettagli vengono forniti riguardo ai requisiti per la piegatura; in particolare la
piegatura di barre a temperature inferiori a -5°deve essere soggetta a specifica procedura (in
“execution specification”) approvata da DL
La piegatura tramite riscaldamento non è permessa;
La sagomatura delle barre deve rispettare regole precise ( fra le quali l’utilizzo di mandrini
adeguati)
(Capitolo 6.4 saldature)
Le saldature sono permesse su acciai classificati saldabili
Le saldature strutturali (portanti) di armature fra di loro e con acciaio strutturale devono
essere effettuate in accordo con la UNI EN ISO 17660-1
Le saldature non strutturali (non portanti) di armature fra di loro e con acciaio strutturale
devono essere effettuate in accordo con la UNI EN ISO 17660-2
UNI EN 13670
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Servizio Tecnico Centrale
Dimensioni minime per i mandrini di piegatura per i processi di sagomatura
Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale
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Servizio Tecnico Centrale
«Qualora i disegni esecutivi riportino sagome con angoli e dimensioni incompatibili con i mandrini
minimi di cui alla Tabella – e non sia esplicitata per le stesse apposita autorizzazione di eseguire la
sagomatura in deroga alla Norma da parte del Progettista o della Direzione Lavori del cantiere a cui
sono destinate le armature – il presagomatore è tenuto a modificare le stesse, laddove la struttura di
destinazione lo consenta, affinché rientrino nei parametri di sagomatura richiesti dalla Norma o, in caso
contrario, a non realizzarle fintanto che gli venga inviata dal proprio Cliente l’autorizzazione di cui sopra.»
«Le modalità operative di sagomatura devono essere definite nelle procedure/istruzioni di lavorazione»
I centri di trasformazione sono tenuti a dichiarare al Servizio Tecnico
Centrale la loro attività.
Il STC con il rilascio dell’ Attestato di denuncia attività attesta
l’avvenuta dichiarazione di cui sopra.
NTC 2018: la conferma annuale dell’attività al STC, non è più dovuta Ma:
sono tenuti a comunicare ogni variazione rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della denuncia di
attività
devono comunicare al Servizio Tecnico Centrale le eventuali variazioni apportate al processo di produzione
depositato.
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Servizio Tecnico Centrale
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Cap. 11.3.1.7 Rilascio Attestato di denuncia attività
Istanza documentata
Esame istruttorio
(eventuale) Verifica ispettiva presso lo stabilimento
Rilascio dell’Attestato (senza scadenza)
Servizio Tecnico Centrale
CENTRI DI TRASFORMAZIONE
NTC 11.3.1.7
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Servizio Tecnico Centrale
http://sicurnet2.cslp.it
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Servizio Tecnico Centrale
«Si definisce Centro di trasformazione, nell’ambito degli acciai per calcestruzzo
armato precompresso, un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o
mobile, che riceve dal fabbricante di acciaio elementi base (fili, trecce, trefoli, barre,
ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere per la
messa in opera»
Si applicano le disposizioni relative ai Centri di Trasformazione di cui al § 11.3.1.7.
Va effettuato un prelievo di 3 saggi ogni 30 t della stessa categoria di acciaio
proveniente dallo stesso stabilimento, anche se con forniture successive
11.3.3.4 – Centri trasformazione
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11.3.3 Acciaio per c.a.p
Servizio Tecnico Centrale
tre forme di controllo obbligatorie:
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione; (Circolare esplicativa n.7/2019: lotto di produzione = colata)
- nei centri di trasformazione; (Circolare: «forniture di materiale lavorato»);
- di accettazione in cantiere; (Circolare: lotti di spedizione).
Definizioni
Lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante
apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre,
ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee
(dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 tonnellate.
Da NTC2008:
Forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.
Lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze
nominali omogenee.
11.3.1.1 – Controlli
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11.3.1 Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaio
Servizio Tecnico Centrale
I produttori ed i successivi intermediari (anche CdT) devono assicurare una corretta
archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone
la disponibilità per almeno 10 anni
Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l’unità marchiata
(pezzo singolo o confezione) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda
l’originale marchiatura del prodotto è responsabilità sia degli utilizzatori sia dei
commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento
del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale
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11.3.1 Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaio
11.3.1.4 – Identificazione e rintracciabilità
Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare la
conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette
di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico.
Servizio Tecnico Centrale
Prove da effettuare prima dell’invio in cantiere, a cura di laboratorio autorizzato (art.59
DPR 380/01)
a) barre (trazione e piegamento/raddrizzamento)
ogni 90 t
della stessa classe di acciaio
dello stesso stabilimento
anche se con forniture successive
b) rotoli (anche verifica dell’area di nervatura o dentellatura: metodo geometrico norma UNI EN
ISO 15630-1:2010)
ogni 30 t
per ogni macchina
per ogni diam. lavorato
della stessa classe di acciaio
dello stesso stabilimento
anche se con forniture successive Il campionamento deve garantire che nell’arco di 3 mesi vengano controllati tutti i
fornitori e tutti i diametri per ogni tipologia di acciaio e tutte le macchine raddrizzatrici.
Se non si raggiungono le quantità indicate, almeno 1 controllo ogni giorno di lavorazione
Ciascun «prelievo» (o «controllo») è costituito da 3 «campioni» o spezzoni (stesso diametro) per stesso
stabilimento e stessa classe di acciaio 35
11.3.2.10.3 Controllo su acciai da c.a.
nei Centri di Trasformazione
Servizio Tecnico Centrale
Prove da effettuare:
dopo le lavorazioni e le piegature (dopo il raddrizzamento per rotoli) (*)
prima dell’invio in cantiere (**)
Il Direttore di Stabilimento curerà la registrazione di tutti i risultati delle prove di controllo interno
su apposito Registro (di cui deve essere consentita la visione a quanti ne abbiano titolo) (***)
Circolare:
(*) - prelievo dopo lavorazioni: «Ciò non vuol dire che i saggi da sottoporre a prova debbano essere
necessariamente ottenuti da ferri piegati e poi raddrizzati, bensì che il Direttore di stabilimento sceglie gli
spezzoni di barra da prelevare da una sagoma opportuna nella quale sia presente comunque un tratto
rettilineo di lunghezza idonea in accordo a UNIEN ISO 6892-1 (in genere superiore ad un metro), dal quale
prelevare lo spezzone, non piegato, da sottoporre a prova.
(**) - prove prima dell’invio in cantiere: «discende dalla ovvia necessità di poter utilmente intervenire, in caso
di esiti negativi delle prove, sulla singola fornitura prima che il materiale sia effettivamente impiegato e posto
in opera. Le criticità che possano presentarsi in situazioni di ritardo nell’inoltro della certificazione ufficiale da
parte del laboratorio di cui all’art.59 del D.P.R. 380/01, sono risolvibili ad esempio attraverso
l’implementazione di procedure che prevedano la redazione di rapporti di prova preliminari e il loro
tempestivo inoltro al centro di trasformazione, ovvero la consegna del materiale al cantiere di destinazione
con apposita clausola, o riserva, relativa al corretto utilizzo del materiale in accordo con la vigente
normativa Tecnica». (v. Doc accompagnamento)
(***) - compilazione del Registro prove: «deve essere curata direttamente dal Direttore di stabilimento, che lo
firma per validazione; anche in caso di registro in formato elettronico, occorre la necessaria formalizzazione
con metodi adeguati (firma elettronica)»
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11.3.2.10.3 Controllo su acciai da c.a.
nei Centri di Trasformazione
Servizio Tecnico Centrale
Qualora il risultato di una delle suddette prove non sia conforme [resistenza, allungamento,
piegamento e aderenza], il direttore tecnico dispone la ripetizione della prova su 6 ulteriori
campioni dello stesso diametro.
Ove anche da tale accertamento i limiti dichiarati non risultino rispettati, il controllo deve
estendersi, previo avviso al fabbricante, a 25 campioni, applicando ai dati ottenuti la formula
generale valida per i controlli sistematici in stabilimento (v.p.to 11.3.2.10.1.3 – Prove di
qualificazione/Procedura di valutazione).
L’ulteriore risultato negativo comporta l’inidoneità della partita e la trasmissione dei risultati al
fabbricante, che sarà tenuto a farli inserire tra i risultati dei controlli statistici della sua
produzione.
Analoghe norme si applicano ai controlli di duttilità, aderenza e distacco al nodo saldato: un
singolo risultato negativo sul primo prelievo comporta l’esame di 6 nuovi campioni dello stesso
diametro, un ulteriore singolo risultato negativo comporta l’inidoneità della partita.
Circolare: «la norma prevede che analoghi controlli siano effettuati anche per il distacco al nodo
saldato. Poiché il successivo punto 11.3.2.11 delle norme non indica specifiche frequenze per
tale tipo di prova, sarà cura del singolo Centro predisporre al riguardo apposite Procedure
/Istruzioni, tenendo presente quanto espressamente indicato dalla norma»
Inoltre il direttore tecnico deve comunicare il risultato anomalo sia al laboratorio di cui
all’art. 59 del DPR n. 380/2001 incaricato dal Servizio tecnico centrale del controllo in
stabilimento, sia al Servizio tecnico centrale stesso. 37
11.3.2.10.3 Controllo su acciai da c.a.
nei Centri di Trasformazione
Servizio Tecnico Centrale
38
«Nell’ambito del processo produttivo deve essere posta particolare attenzione ai
processi di piegatura e di saldatura. In particolare il Direttore Tecnico del centro di
trasformazione deve verificare, tramite opportune prove, che le piegature e le
saldature, anche nel caso di quelle non resistenti, non alterino le caratteristiche
meccaniche originarie del prodotto.
Per i processi sia di saldatura che di piegatura, si potrà fare utile riferimento alla
normativa europea applicabile»
Processi di saldatura e qualificazione del personale - normativa di riferimento:
EN ISO 17660 - Saldatura degli acciai d'armatura (Parte 1/2: Giunti saldati destinati
/non destinati alla trasmissione del carico)
norma Non Armonizzata;
citata in NTC 2018 (ancoraggio barre cap.4.1.6 –dettagli costruttivi; reti e tralicci
11.3.2.5; 11.3.3 Acciaio da cap): non cogente in altre parti delle NTC
Centri di trasformazione: Controllo sulle saldature (11.3.1.7)
Servizio Tecnico Centrale
Istruttoria STC: solo dichiarazione su assenza di saldature strutturali
Opportunità di Procedure apposite
L’assemblaggio o unione di due barre d’armatura può essere effettuato mediante dispositivi, o
giunzioni meccaniche, che ne garantiscano la continuità.
Tali giunzioni meccaniche devono essere marchiate, tracciabili e messe in opera in accordo
alle apposite istruzioni di installazione e, qualora non marcate CE, devono soddisfare i requisiti
contenuti nella norma UNI 11240-1:2018.
Le prove sulle giunzioni meccaniche devono essere eseguite in accordo alla norma UNI 11240-
2:2018.
Ai fini della qualificazione di tali prodotti si applica il caso C) del paragrafo 11.1
[Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure
“Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici]
Le prove di accettazione in cantiere devono essere effettuate in conformità alla norma UNI
11240-2:2018 (secondo le usuali modalità di cui al §11.3.4.11.3).
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11.3.2.9 Giunzioni meccaniche
Servizio Tecnico Centrale
I certificati emessi dai laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno:
– l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
– una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina,
oltre al numero totale di pagine;
– l’identificazione del Centro di Trasformazione;
– l’identificazione della fornitura cui le prove si riferiscono e l’indicazione dei giorni in cui è stata
lavorata;
– il nominativo del Direttore Tecnico che richiede la prova;
– la descrizione e l’identificazione dei campioni da provare;
– la data di prelievo dei campioni da provare;
– la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
– l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con
l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa;
– le dimensioni effettivamente misurate dei campioni;
– i valori delle grandezze misurate e l’esito delle prove di piegamento.
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11.3.2.10.3 Controllo su acciai da c.a. nei Centri di Trasformazione
Prove eseguite da Laboratori di cui all’art. 59 DPR 380/2001. Certificati
Servizio Tecnico Centrale
I certificati devono riportare, inoltre, l’indicazione del marchio identificativo di cui al §11.3.1.4,
rilevato sui campioni da sottoporre a prova a cura del laboratorio incaricato dei controlli.
Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra
quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, di ciò deve essere riportata specifica
annotazione sul certificato stesso; detti certificati, pertanto, non sono validi ai sensi delle
presenti norme. Il lotto deve essere, quindi, respinto e tale non conformità deve essere
segnalata al Servizio Tecnico Centrale
Già espresso in p.to 11.3.1.4: «Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel
luogo di lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei
controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse
rientrare fra quelli depositati presso il STC le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle
NTC e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il
Laboratorio incaricato è tenuto ad informare di ciò il Servizio Tecnico Centrale».
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11.3.2.10.3 Controllo su acciai da c.a. nei Centri di Trasformazione
Prove eseguite da Laboratori di cui all’art. 59 DPR 380/2001. Certificati
Servizio Tecnico Centrale
(responsabilità del Direttore Lavori)
Sono obbligatori e devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale;
Deve essere effettuato un «prelievo di tre campioni» (spezzoni) ogni 30 t di acciaio della stessa classe,
proveniente da stesso stabilimento di produzione o CdT, anche se con forniture successive;
Circolare: «prelievo di 3 saggi» dello stesso diametro, variando diametro nei controlli successivi
«Qualora la fornitura di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore
dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso
dei requisiti previsti al § 11.3.1.7, può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in
stabilimento tutti i controlli di accettazione prescritti al presente paragrafo. In tal caso il prelievo dei campioni
viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore
dei Lavori; quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni
inviati per le prove da effettuarsi presso il laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 incaricato delle
prove di accettazione in cantiere, siano effettivamente quelli prelevati, nonché sottoscrivere la relativa
richiesta di prove contenente l’indicazione delle strutture cui si riferisce ciascun prelievo.
In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del Direttore dei Lavori, le certificazioni
emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi del presente decreto e di ciò ne deve essere
fatta esplicita menzione sul certificato stesso.»
NB Redigere il Verbale di prelievo
Naturalmente, il Direttore dei Lavori non può utilizzare quali prove di accettazione le prove effettuate dal Centro di
Trasformazione.
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11.3.2.12 – Controlli di accettazione in cantiere
Servizio Tecnico Centrale
– (Etichetta)
– (DdT)
a)Dichiarazione su documento di trasporto degli estremi dell’Attestato di avvenuta
dichiarazione di attività rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale recante il logo o il marchio del
Centro di Trasformazione;
b)Attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno (di cui ai paragrafi
specifici relativi a ciascun prodotto: §11.3.2.10.3, §11.3.3.5.3, §11.3.4.11.2), del centro di
trasformazione con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata.
[prassi: attestazione anche su ddT]
c) Dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai
sensi del cap. 11.3.1.5. Copia della documentazione fornita dal fabbricante e citata nella
dichiarazione del CdT è consegnata al Direttore dei lavori, se richiesta.
[prassi: attestazione anche su ddT (Circolare al punto C.11.3.1.7 lo suggerisce)]
Il Centro di trasformazione fornisce copia della documentazione di cui ai precedenti punti b) e
c) in caso di richiesta delle competenti autorità di vigilanza.
Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda può prendere visione del Registro di cui al §
11.3.2.10.3
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(11.3.1.7) Documentazione di accompagnamento materiali provenienti dai C. d T.
Servizio Tecnico Centrale
Inoltre:
– (visto: Circolare punto C.11.3.2.10.3, annotazione su prove da effettuare prima della
consegna) : «consegna del materiale al cantiere di destinazione con apposita clausola, o
riserva, relativa al corretto utilizzo del materiale in accordo con la vigente normativa
Tecnica»
– sarebbe opportuno allegare: Distinta ferri con Lista di rintracciabilità (riferimento ad acciai
impiegati)
– Circolare punto C.11.3.1.7: Documentazione di accompagnamento a disposizione del
cliente «attraverso canali informatici» (digitalizzata su sito)
Importanza correttezza doc:
- Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra e rifiutare eventuali forniture non conformi.
- Gli atti di cui sopra sono consegnati al Collaudatore, che dovrà riportare nel certificato di collaudo gli
estremi del centro di trasformazione che ha fornito il materiale lavorato.
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(11.3.1.7) Documentazione di accompagnamento materiali provenienti dai C. d T.
Servizio Tecnico Centrale
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E’ prevista la sospensione o,
nei casi più gravi o di recidiva, la
revoca dell’Attestato di
Denuncia dell’attività del centro
di trasformazione qualora il
Servizio Tecnico Centrale accerti
difformità fra i documenti
forniti e l’attività effettivamente
svolta, la non veridicità delle
dichiarazioni prestate oppure la
mancata ottemperanza alle
prescrizioni contenute nella
vigente normativa tecnica.
(11.3.1.7) Attività di vigilanza STC
Servizio Tecnico Centrale
Consiglio Superiore del LL.PP.- Servizio Tecnico Centrale
Ing. Marco PANECALDO
Dirigente della Divisione Tecnica III del STC [email protected]
… Grazie per l’attenzione e …
BUON LAVORO