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MASTER I LIVELLO in AVVOCATURA FISCALE 4 Marzo 2014 La successione:obblighi dichiarativi e imposizione www.studioporcaro.it Dott.ssa Nadia Oliva 1

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MASTER I LIVELLO

in

AVVOCATURA FISCALE

4 Marzo 2014

La successione:obblighi dichiarativi e imposizione

www.studioporcaro.itDott.ssa Nadia Oliva 1

LA SUCCESSIONE

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE

EXECUTIVE SUMMARY

Dott.ssa Nadia Oliva 2

ANALISI DI UN CONTENZIOSO

Dott.ssa Nadia Oliva 3

LA SUCCESSIONE

La successione ereditaria è quel processo giuridico che permette agli

eredi di subentrare in tutti i rapporti giuridici esistenti in capo al “de

cuius”, secondo modalità indicate nell’art. 457 c.c.

Successione a titolo universale:

il successore, che prende il nome

di erede, subentra nella posizione

giuridica patrimoniale del

defunto.

Successione a titolo particolare,

detta legato:

si trasferisce uno o più diritti

determinati o rapporti attribuiti

specificamente al successore

(detto legatario) dal testamento o

dalla legge.

La disciplina della

SUCCESSIONE LEGITTIMA:

si ha quando il defunto non ha

disposto dei propri beni

per testamento.

La disciplina della

SUCCESSIONE

TESTAMENTARIA:

si ha quando il defunto ha

lasciato disposizioni che

regolano il passaggio delle

proprie sostanze, del

proprio patrimonio: ha

disposto appunto con

testamento.

DISCIPLINE CHE REGOLANO LA SUCCESSIONE

Nel nostro sistema giuridico possiamo sostanzialmente individuare

due tipi di discipline che regolano la successione.

Dott.ssa Nadia Oliva 4

TRE TIPI DI TESTAMENTO

1. Pubblico: (art. 603 c.c.) stipulato innanzi al notaio alla presenza di

due testimoni, mediante il quale, il testatore dichiara le proprie volontà

in presenza dei testimoni e le stesse vengono poi scritte a cura del

notaio.

2. Olografo: (art. 602 c.c.) predisposto dal soggetto personalmente e

conservato dallo stesso o fiduciariamente dal notaio; per la validità del

testamento olografo è necessario che esso sia datato, scritto per intero

dal testatore e sottoscritto da questo.

3. Segreto: (art. 604 c.c.) scritto dal testatore stesso (come l’olografo) o

anche da un terzo e consegnato al notaio in busta sigillata o da sigillare a

mezzo del notaio stesso, il quale lo conserva.

Dott.ssa Nadia Oliva 5

1.TESTAMENTO PUBBLICO

La legge notarile prevede il passaggio da un regime di riservatezza del

testamento pubblico, da rispettare fino alla morte del testatore, ad uno di

pubblicità: questo avviene su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

2.TESTAMENTO OLOGRAFO

In base all’art. 620 c.c. chi è in possesso di un testamento olografo deve

presentarlo al notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del

testatore. Il notaio procede alla pubblicazione dello stesso, verbalizzando

l’operazione.

Dal momento della pubblicazione, il testamento ha esecuzione.

3.TESTAMENTO SEGRETO

In base all’art. 621 c.c. il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato

dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore.

Chi può avervi interesse può chiedere al Tribunale che sia fissato un termine

per l’apertura e la pubblicazione.

Dott.ssa Nadia Oliva 6

LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

L’art. 565 del c.c. stabilisce che nella successione legittima l’eredità si

devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti

legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, secondo questo

ordine.

Dott.ssa Nadia Oliva 7

Dott.ssa Nadia Oliva 8

L’EREDITA’ GIACENTE

Tra la morte del de cuius e l’eventuale accettazione può intercorrere del

tempo durante il quale il patrimonio del defunto si trova sprovvisto di un

titolare.

L’istituto dell’eredità giacente prevede la nomina di un curatore da parte

dell’autorità giudiziaria con il compito di curare gli interessi dell’eredità

fino al momento in cui quest’ultima venga accettata o, in mancanza

dell’accettazione, venga devoluta allo Stato.

Dott.ssa Nadia Oliva 9

L’EREDITA’ GIACENTE

I presupposti della fattispecie sono:

•Esistenza del chiamato (o chiamati) all’eredità;

•Mancanza di accettazione da parte del chiamato;

•Mancanza di immissione nel possesso di parte o di tutti i beni

ereditari;

•Nomina del curatore, che rappresenta l’inizio della “giacenza”.

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni.

Due tipi di Dichiarazione di Accettazione:

Pura e semplice

L’erede confonde il suo

patrimonio con quello del

defunto.

Con beneficio d’inventarioL’erede, con dichiarazione resa con atto

pubblico, accetta l’eredità con beneficio

d’inventario per evitare la confusione del suo

patrimonio con quello del defunto.

E’ obbligatoria per:

1. i minori e gli interdetti (art. 471 c.c.);

2. i minori emancipati o inabilitati (art. 472

c.c.);

3. le persone giuridiche, le associazioni,

fondazioni ed enti non riconosciuti, escluse

le società commerciali (art. 473 c.c.).

Dott.ssa Nadia Oliva 10

espressa tacita

EREDE NEL POSSESSO DEI BENI EREDITARI (ART. 485 C.C.)

Deve fare l’inventario dei beni nei tre mesi (salvo proroga) dall’apertura

della successione e dichiarare se intende accettare l’eredità nei successivi

40 giorni, altrimenti è considerato erede puro e semplice.

Dott.ssa Nadia Oliva 11

EREDE NON IN POSSESSO DEI BENI EREDITARI (ART. 487 C.C.)

Può fare la dichiarazione di accettare con beneficio di inventario fino a che il

diritto di accettare non è prescritto.

Dott.ssa Nadia Oliva 12

RINUNCIA ALL’EREDITA’

La rinuncia all’eredità è, ai sensi dell’art. 519 c.c., un negozio

unilaterale tra vivi, non recettizio, con il quale il chiamato dichiara che

non vuole acquisire l’eredità.

La rinuncia può essere revocata solo nel caso in cui non sia ancora

trascorso il termine per l’accettazione dell’eredità (10 anni), e qualora

nessun altro dei chiamati abbia nel frattempo accettato l’eredità stessa.

La rinuncia può essere impugnata dai creditori del chiamato

rinunciante, i quali possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in

nome e luogo dello stesso.

Dott.ssa Nadia Oliva 13

RINUNCIA ALL’EREDITA’

Nel caso di rinuncia all’eredità, l’erede o il legatario, per usufruire

dell’esonero di presentazione della dichiarazione, deve darne notizia

all’Ufficio delle Entrate competente mediante lettera raccomandata.

Alla comunicazione deve essere allegata una copia autentica della

dichiarazione di rinuncia all’eredità.

Dott.ssa Nadia Oliva 14

LA SUCCESSIONE

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE

ANALISI DI UN CASO DI CONTENZIOSO

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

E’ il documento, il cui modello è approvato con decreto del Ministro delle

Finanze e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mediante il quale si procede al

pagamento dell’imposte di successione dovute in seguito alla morte di un

soggetto.

L’aspetto fiscale legato alla successione è disciplinato dalla Legge n. 296 del

27.12.2006 rubricata “Legge finanziaria 2007”.

Dott.ssa Nadia Oliva 15

SONO TENUTI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE:

gli eredi, sia per legge che per testamento, anche se non hanno ancora

accettato l’eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunziato;

i legatari;

i loro rappresentanti legali;

gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o in caso di

dichiarazione di morte presunta;

gli amministratori dell’eredità;

i curatori delle eredità giacenti;

gli esecutori testamentari.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è

sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse.

Dott.ssa Nadia Oliva16

Dott.ssa Nadia Oliva 17

IL TERMINE DI PRESENTAZIONE di 12 mesi decorre:

• dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno

avuto notizia della loro nomina, per i rappresentanti legali degli eredi o dei

legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari;

• dalla data di chiusura del fallimento, nel caso di fallimento del defunto in

corso alla data di apertura della successione o di dichiarazione di fallimento

del medesimo entro 6 mesi;

• dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata

anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta

eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta, nel caso della

dichiarazione di assenza o di morta presunta;

•dalla scadenza dei termini per la formazione dell’inventario, nel caso di

accettazione con beneficio di inventario.

Indicare l’Ufficio Territoriale della Direzione

Provinciale nella cui circoscrizione era

l’ultima residenza del defunto.

In caso di residenza all’estero, indicare

l’ufficio dove il defunto aveva l’ultima

residenza italiana.

Se la residenza è sconosciuta, indicare la

Direzione Provinciale II di Roma- Ufficio

Territoriale Roma 6, via Canton N 20, 00144

Roma

18

Dott.ssa Nadia Oliva 19

TIPI DI DICHIARAZIONE

Se dopo la presentazione della prima dichiarazione sopravvengono eventi che

danno luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato, i soggetti

obbligati debbono presentare dichiarazione di successione sostitutiva o

integrativa.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVAVa presentata quando occorre inserire nell’asse ereditario altri beni che non sono

stati inseriti nella dichiarazione principale.

Con le dichiarazioni integrative si possono aggiungere solo nuovi beni; non è

possibile modificare o inserire eredi o annullare beni presentati in dichiarazione

precedenti.

DICHIARAZIONE MODIFICATIVASi presenta per modificare dati catastali, quote, eredi, senza che aumenti il valore

dell’asse ereditario.

Dott.ssa Nadia Oliva 20

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE IRREGOLARE,

INCOMPLETA O INFEDELE

•Irregolare: quando mancano indicazioni o documenti. L’ufficio notifica

al dichiarante, mediante avviso, l’invito a provvedere alla regolarizzazione

entro sessanta giorni, trascorsi i quali la dichiarazione è considerata

omessa.

•Incompleta: quando non sono indicati tutti i beni e diritti compresi

nell’attivo ereditario.

•Infedele: se a seguito dell’attività di controllo, l’Ufficio accerta che il

valore dei beni o diritti è superiori a quello esposto in dichiarazione.

Dott.ssa Nadia Oliva 21

SANZIONI (Art. 50 e segg. del D.Lgs. 31.10.1990 n. 346)

Da € 258.23

A € 1.023,91

SE E’ DOVUTA IMPOSTA SE NON E’ DOVUTA IMPOSTA

Da 120% a 140% dell’imposta

liquidata

DI SUCCESSIONE DELLA DICHIARAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA INTEGRATIVA

OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE

Violazioni relative a:

E’ considerata omessa la dichiarazione irregolare non regolarizzata nei 60 gg dalla notificazione dell’invito

dell’ufficio.

Dott.ssa Nadia Oliva 22

INFEDELTA’ DELLA DICHIARAZIONE

riguarda anche coloro che rilasciano la

documentazione mendace

delle passività – in tutto o in parte

inesistenti

nei dati ed elementi necessari alla

liquidazione

se l’accertamento supera di ¼ il dichiarato

SE NON INCIDE SULLA

LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA:

da €252.83

a €1.032.91

SE E’ DOVUTA L’IMPOSTA:

Dal 100% al 200%

della differenza d’imposta

Dott.ssa Nadia Oliva 23

OMISSIONE – INESATTEZZA – IRREGOLARITA’degli ALLEGATI:

TARDIVO VERSAMENTO AUTOLIQUIDAZIONE

Imposta ipotecaria e Imposta di bollo Tassa ipotecaria

catastale

30% delle imposte autoliquidabili

BENI CULTURALI

Rivendita nel Tentata esportazione Mutamento destinazione Mancata offerta

quinquennio da parte non autorizzata immobile non autorizzata di prelazione allo

erede o legatario Stato in caso di

vendita

dal 100% al 200% dell’imposta;

Sanzione dovuta anche per l’esclusione dalla riduzione ex art. 25; comma 2

La data di apertura della

successione corrisponde alla data

della morte, salvo casi particolari.

Indicare se il defunto era

sposato e quale era il regime

patrimoniale: comunione legale

dei beni o separazione dei beni

Indicare se l’eredità è devoluta

per legge e/o testamento

In caso di testamento, indicare

il nome e cognome del notaio

che lo ha pubblicato, la data, gli

estremi di registrazione e la

data di pubblicazione

24

Totale dei valori

indicati nei quadri B2 e

B3

Totale delle passività

indicate nel quadro D

Totale dei valori

indicati nel quadro B4

Totale dei valori degli

immobili indicati nel

quadro B1

25

Dopo la firma, indicare in stampatello il

nome e cognome del dichiarante, la data e il

luogo di nascita

Indicare la qualità del dichiarante (erede,

legatario; curatore eredità giacente, trustee,

rappresentante, ecc.) e l’indirizzo

Esempio

Luigi Verdi02 03 2013

Indicare, in modo schematico, il nome,

cognome, luogo e data di nascita degli

eredi del defunto, il loro grado di

parentela o affinità (in linea retta o

collaterale) e le eventuali rinunce.

Maria Rossi, coniuge, nata a Torino il 10.01.1940

Vittorio Verdi, figlio, nato a Torino il 20.03.1970 Giulia Verdi, figlia nata a Torino il 14.07.1975

26

Autocertificazione resa da un erede, allegando un documento di identità, avente ad oggetto lo stato di morte del

defunto.

Certificazione bancaria per i rapporti di c/c di deposito titoli (con indicazione del saldo del c/c, compresi gli interessi

maturati alla data della morte e dei prelevamenti eseguiti nei 4 giorni precedenti, e/o dei titoli in portafoglio).

Autocertificazione del possesso dei requisiti per l’agevolazione prima casa.

Documenti comprovanti le passività (spese funebri, spese sanitarie, mutui e debiti bancari, imposte, ecc.).

Prospetto di autoliquidazione e modello F23 pagato.

Copia autentica dell’ultimo bilancio, se cade in successione un’azienda.

Autocertificazione resa da un erede (se parente o affine del defunto), allegando un documento di identità, avente

ad oggetto lo stato di famiglia degli eredi.

Autocertificazione resa da un erede, allegando un documento di identità, avente ad oggetto lo stato di famiglia

del defunto alla data del decesso.

Copia autentica degli atti di ultima volontà.

Non c’è più l’obbligo di allegare gli estratti catastali degli immobili (risoluzione n.11/E del 2013)

27

Indicare il numero dei quadri che sono

stati compilati

28

Categoria: erede o legatario

Indicare il numero

progressivo (001, 002, 003,

ecc.)

Coniuge, figlio, nipote in

linea retta di 2 grado, nipote

in linea collaterale di 3

grado, ecc..

29

Quota dell’immobile posseduta dal

defunto (es. 50/100 se il defunto

possedeva metà immobile, 100/100 se

la quota corrisponde all’intero).

Diritto di proprietà, nuda

proprietà, superficie, ecc..

Indicare eventuali

agevolazioni d’imposta (ad

es. agevolazione prima casa,

riduzione per i fondi rustici) e

altre osservazioni.

Valore dell’immobile, in base

alla quota di possesso e al

diritto del defunto.

30

Per i fabbricati, si moltiplica la rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5%, per i seguenti coefficienti:

40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E

60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D

110 per la prima casa e relative pertinenze

120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C ( escluse A/10 e C/1)

140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’IMMOBILE

Per i fabbricati in costruzione o privi di rendita catastale, il valore è quello di mercato ma il contribuente

può richiedere l’attribuzione di rendita catastale.

Per i terreni edificabili, il valore è quello di mercato

Per i terreni non edificabili, il valore imponibile si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale

rivalutato del 25%

Dott.ssa Nadia Oliva 31

AGEVOLAZIONE

<<PRIMA CASA>>

L’agevolazione spetta se almeno uno dei beneficiari abbia i seguenti REQUISITI:

•l’abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso;

•l’immobile deve essere ubicato nel Comune dove il beneficiario (erede o legatario) ha la propria

residenza o dove la stabilisca entro 18 mesi dalla data di apertura della successione o nel Comune in cui

l’erede o il legatario svolge la propria attività. Se il beneficiario è all’estero per lavoro, l’immobile deve

essere ubicato nel Comune in cui ha sede il suo datore di lavoro in Italia;

•il beneficiario non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col proprio coniuge, di diritti di

proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa situata nel territorio del Comune dove si trova

l’immobile ereditato;

•il beneficiario non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio

nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione

acquistata da lui o dal proprio coniuge, con le agevolazioni <<prima casa>>.

Dott.ssa Nadia Oliva 32

AGEVOLAZIONI

1) Terreni agricoli e montani

l’importo totale delle imposte ipotecarie e catastali applicate in misurafissa su di essi, non può eccedere il valore fiscale degli stessi.

Tassazione: imposta ipotecaria € 200, catastale esente.

2) Agevolazioni per l’imprenditoria giovanile dell’agricoltura

volta a favorire la continuità dell’impresa agricola, applicata sui fondirustici oggetto di successione tra ascendenti e discendenti entro il 3 grado,di età inferiore ai 40 anni.

Condizioni:

a) gli eredi si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici peralmeno sei anni;

b) gli eredi siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti nelle relativegestioni previdenziali o che si iscrivano entro 3 anni dal trasferimento;

c) gli eredi acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditoreagricolo a titolo principale entro 24 mesi dal trasferimento del terrenoiscrivendosi nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi 2 anni

Tassazione: imposta ipotecaria € 200, catastale esente.Dott.ssa Nadia Oliva 33

Quota di possesso da parte del defunto,

dei titoli/azioni/ecc. e il loro valore,

facendo attenzione al n. dei

cointestatariPartita IVA o C.F.

della società

emittente

Azioni, titoli, obbligazioni, quote di

partecipazione al capitale di società,

fondi comuni di investimento, ecc.

Le quote sociali e le azioni devolute al coniuge e ai discendenti del defunto non sono soggette ad imposta di

successione se tali soggetti detengono il controllo della società per un periodo almeno di 5 anni dalla data del

trasferimento, indicando nella dichiarazione di successione la loro volontà di mantenere il controllo societario.

I titoli di Stato non sono soggetti a tassazione anche se compresi nei fondi comuni di investimento; è

comunque necessario indicarli specificando che gli stessi sono esenti.

34

Quota dell’azienda posseduta dal

defunto e il valore dell’azienda (al

netto dell’avviamento e delle passività)

Denominazione o

ragione sociale

dell’azienda

Partita IVA o C.F. dell’azienda

Ad es. l’azienda devoluta al coniuge e ai discendenti del defunto non è soggetta ad imposta di successione se

tali soggetti proseguono l’attività d’impresa per un periodo almeno di 5 anni dalla data del trasferimento,

indicando nella dichiarazione di successione la loro volontà di proseguire l’attività.

35

Quota di possesso dei beni da parte del

defunto e il loro valore, facendo

attenzione al n. dei cointestatari.

Descrivere la tipologia di bene: somme

depositate in conto corrente, in libretti

postali, depositi in cassette di sicurezza,

crediti, rimborsi fiscali, rendite,

pensioni,ecc.

Indicare anche navi, imbarcazioni,

aeromobili che non fanno parte di aziende.

Per i depositi in cassetta di sicurezza occorre allegare il verbale di apertura della cassetta redatto dal notaio o

dal funzionario dell’Agenzia.

Per i crediti verso le cooperative per l’assegnazione dell’alloggio, occorre allegare la dichiarazione del

Presidente della cooperativa attestante che non c’è stato atto di assegnazione formale e che non c’è stato

frazionamento individuale del mutuo edilizio.

Dott.ssa Nadia Oliva 36

Dott.ssa Nadia Oliva 37

Beni culturali

Beni mobili ed immobili

Diritti

depositati a suo nome presso altri

in possesso del defunto

ATTIVO EREDITARIO(Artt. 9-10-11 del D.Lgs. 31.10.1990 n. 346)

Gioielli, denaro e mobilia (10% del valore globale netto salvo inventario)

Titoli di qualsiasi specie il cui reddito è evidenziato nell’ultima dichiarazione dei redditi del defunto

Beni mobili e titoli al portatore di qualsiasi specie

E’ composto da:

VALORE DEI BENI E DIRITTI FACENTI PARTE

DELL’ATTIVO EREDITARIO

Nella determinazione del valore degli immobili opera il meccanismo di

valutazione automatica.

Se viene dichiarato un valore pari a quello ottenuto moltiplicando il valore

catastale dell’immobile con i moltiplicatori indicati dalla legge, è precluso il

potere di rettifica e accertamento dell’Amministrazione Finanziaria sul valore

dichiarato.

Dott.ssa Nadia Oliva 38

VALORE DEI BENI E DIRITTI FACENTI PARTE DELL’ATTIVO

EREDITARIO

•azienda: il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni

e dei diritti che la compongono, al netto delle passività e senza tenere conto

dell’ avviamento;

•azioni e i titoli quotati in borsa: si fa riferimento alla media dei prezzi rilevata

nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dei

dietimi o degli interessi maturati successivamente;

•azioni e i titoli non quotati: si fa riferimento al valore del patrimonio netto

contabile dell’ente o della società alla data di apertura della successione,

escludendo l’avviamento.

Dott.ssa Nadia Oliva 39

VALORE DEI BENI E DIRITTI FACENTI PARTE

DELL’ATTIVO EREDITARIO

•titoli o quote di partecipazione a fondi comuni di investimento: si fa

riferimento al valore risultante dall’apposito prospetto (escludendo il valore

riferibile a titoli di Stato);

•obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati in precedenza: occorre

considerare il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe

caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, o, in mancanza,

il valore desunto da altri elementi certi.

Dott.ssa Nadia Oliva 40

BENI ESCLUSI dall’attivo ereditario

Beni culturali sottoposti a vincolo

Crediti verso lo Stato o ceduti allo Stato

Indennità di fine rapporto di lavoro e altre indennità

Azioni e titoli intestati al defunto e alienati prima della sua morte

Titoli di Stato (Bot, Cct, Btp, ecc.) o equiparati

Veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico

Crediti verso enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria

Crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione

Aziende familiari e partecipazioni sociali in favore di coniuge e discendenti

Dott.ssa Nadia Oliva 41

Attenzione: non è più obbligatoria la compilazione del quadro B5.

42

Descrivere i beni donati dal defunto (o

oggetto di altro atto a titolo gratuito) in

favore di eredi o legatari (beneficiari),

indicando i beneficiari e gli estremi

dell’atto di donazione o di libertà

Valore di ciascun bene

donato riferito alla data di

apertura della successione

Per l’applicazione della FRANCHIGIA si deve tener conto delle donazioni fatte in vita dal defunto in favore

degli eredi o legatari.

Il valore di tali donazioni deve essere attualizzato alla data di apertura della successione.

Dott.ssa Nadia Oliva 43

Per ulteriori approfondimenti si veda il Testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346. tra i documenti di prassi si

segnalano la circolare n.3/E del 2008, le risoluzioni n.8/E del 2012 e n.11/E del 2013.

Indicare il valore per

ciascuna passività, riferita

alla quota del defunto.

Indicare i debiti che aveva il defunto al

momento di apertura della successione e altri

oneri: mutui immobiliari, saldi passivi su c/c,

debiti cambiari, debiti tributari, spese

funerarie, spese mediche sostenute dagli eredi

per conto del defunto negli ultimi sei mesi,

legati, ecc..

Indicare il tipo di

documento attestante la

passività e allegarlo

Dott.ssa Nadia Oliva 44

Dott.ssa Nadia Oliva 45

DIMOSTRAZIONE DEL PASSIVO

(Art. 23 – 24 del D.Lgs. 31.10.1990 n. 346)

Debiti in genere.

Spese mediche

Spese chirurgiche

Spese per ricoveri, per medicinali, per protesi

Spese funerarie fino a 1.032,91.

Tutte dimostrate con regolari quietanze.

Debiti da sentenza definitiva.

Debiti dell’impresa del defunto.

Debiti verso la Pubblica Amministrazione.

Debiti verso dipendenti.

Debiti verso aziende o istituti di credito.

Debiti cambiari.

Originale o copia autentica del titolo.

Originale o copia autentica del provvedimento.

Estratto notarile delle scritture contabili

obbligatorie del trattario e del prenditore.

Estratto notarile delle scritture contabili

obbligatorie.

Attestazione della P.A. o copia autentica della

quietanza di pagamento.

Attestazione dell’Ispettorato Provinciale del

lavoro.

•Originale o copia autentica del titolo.

•Certificato del creditore.

Debiti per spese sostenute dagli eredi

negli ultimi 6 mesi di vita del de cuius.

Dott.ssa Nadia Oliva 46

LA SUCCESSIONE

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE

ANALISI DI UN CASO DI CONTENZIOSO

L’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI (DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 346)

L’imposta è dovuta:

•dagli eredi, che sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta

nell’ammontare complessivamente dovuto da essi stessi e dai legatari;

•dai legatari, che sono tenuti al pagamento dell’imposta relativa al singolo

legato ricevuto.

Dott.ssa Nadia Oliva 47

Dott.ssa Nadia Oliva 48

BASE IMPONIBILE

L’imposta di successione si applica sul valore complessivo netto dei

beni.

Il D.L. 262/2006 convertito prevede che oggetto di tassazione è la

somma del valore di tutti i beni trasferiti dal de cuius ai propri eredi

(eccetto alcuni particolari beni, come i titoli di Stato, che sono

espressamente esclusi da tassazione).

Dott.ssa Nadia Oliva 49

BASE IMPONIBILE

=Valori dei beni (relitti dal defunto)

meno

passività e oneri deducibili

meno

i legati (nel caso di eredità o di quote ereditarie) e gli oneri che

gravano i legati

più

le donazioni fatte in vita dal defunto agli eredi o ai legatari

meno

le franchigie (nei casi in cui spettano)

più

10% del valore globale netto imponibile a titolo di mobili e gioielli

Dott.ssa Nadia Oliva 50

L’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

ALIQUOTE EREDE O

LEGATARIO

FRANCHIGIA per

ciascun beneficiario

4%

•coniuge

•parenti in linea retta € 1.000.000

6% •fratelli e sorelle € 100.000

6%

•altri parenti fino al 4

grado

•affini in linea retta

•affini in linea collaterale

fino al 3 grado

_

8% •altri soggetti _

4%, 6%, 8%

•soggetti portatori di

handicap riconosciuto

grave ai sensi legge

5.2.92 n.104

€ 1.500.000

Dott.ssa Nadia Oliva 51

COACERVO DELLE DONAZIONI

Per effettuare il calcolo della franchigia ancora utilizzabile da parte di

ciascun erede è necessario effettuare il cd. “coacervo delle donazioni”,

inserendo nell’apposito quadro C, tutte le donazioni che hanno contribuito

a erodere la franchigia di ogni erede che per legge può goderne.

ALIQUOTE E FRANCHIGIE

ESEMPIO N. 1

Si ipotizzi che Caio lasci alla moglie e ai due figli un immobile del valore

di € 3.000.000, suddiviso in parti uguali.

Nessun degli eredi sconta l’imposta di successione.

ESEMPIO N. 2

Si ipotizzi che Caio lasci alla moglie una quota dell’immobile pari a

€1.500.000, e ai due figli una quota pari a € 750.000 ciascuno.

La moglie sconta un’imposta pari al 4% di € 500.000; i due figli sono

esenti da tassazione.

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PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

Il pagamento dell’imposta deve essere eseguito entro 60 giorni da quello in

cui è stato notificato l’avviso di liquidazione.

Al contribuente può essere concessa la dilazione nel pagamento e quindi di

eseguire il pagamento in misura non inferiore al 20% delle imposte, delle

sanzioni amministrative e degli interessi di mora, e per il rimanente

importo in rate annuali posticipate.

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SOLIDARIETA’ PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

Seppur l’imposta è divisa tra le parti, il fisco può richiedere il pagamento

mancante di un soggetto agli altri soggetti solidalmente responsabili.

Quando un erede si fa carico dell’intero pagamento dell’imposta avrà il

potere di rifarsi esercitando il diritto di rivalsa nei confronti degli altri eredi

che si sono resi inadempienti.

ONERI FISCALI RELATIVI ALLA SUCCESSIONE

All’apertura della successione mortis causa occorre auto-liquidare con

modello F23:

• l’imposta ipotecaria: 2% sul valore catastale dei beni immobili con

un minimo di € 200;

• l’imposta catastale: 1% del valore catastale dei beni immobili con un

minimo di € 200;

• la tassa ipotecaria: misura fissa di € 35 per ogni nota di trascrizione;

• l’imposta di bollo: misura fissa di € 64 per ogni nota di trascrizione;

• i tributi speciali: misura fissa di € 18,59.

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ONERI FISCALI RELATIVI ALLA SUCCESSIONE

Il Decreto Legislativo 104/2013 ha stabilito l’aumento dell’imposta di

registro a partire dal 1 gennaio 2014.

Secondo la nuova tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso,

l’importo di ciascuna delle imposte di registro, quella ipotecaria e quella

catastale passa da168 euro a 200 euro in misura fissa.

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RAVVEDIMENTO OPEROSO

Dott.ssa Nadia Oliva 57

Nel caso di applicazione del ravvedimento operoso, entro 30 giorni dalla

scadenza della presentazione, il contribuente deve versare:

il tributo dovuto (o versato in misura inferiore);

la sanzione per tardiva presentazione ridotta a 1/8 di 258 Euro;

la sanzione per tardivo pagamento ridotta ad 1/8 del minimo irrogabile

(30% del tributo dovuto = 3,75% del tributo dovuto)

gli interessi moratori calcolati al tasso legale del 3% con maturazione

giornaliera, sino al 31/12/2009, mentre al tasso legale del 1% dal 1/1/2010 in

seguito al del D.M. del 04/12/2009.

.

Dott.ssa Nadia Oliva 58

Nel caso di applicazione del ravvedimento operoso, oltre 30 giorni ma

entro un anno dalla scadenza della presentazione, il contribuente deve

versare:

il tributo dovuto (o versato in misura inferiore);

la sanzione per tardiva presentazione ridotta a 1/5 di 258 Euro;

la sanzione per tardivo pagamento ridotta ad 1/5 del minimo irrogabile

(30% del tributo dovuto = 6% del tributo dovuto);

gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione

giornaliera.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Dott.ssa Nadia Oliva 59

RIMBORSI

IL RIMBORSO DI IMPOSTA E’ COMPRENSIVO DI INTERESSI

MODALITA’ TERMINI INTERESSI

domanda notificata a mano

domanda spedita in plico

raccomandato

3 anni dal giorno del

pagamento

3 anni dal giorno in cui è

sorto il diritto alla

restituzione

interessi semestrali ex L. n.

29/1961

Dott.ssa Nadia Oliva 60

SUCCESSIONE EREDITARIA DELLE PARTECIPAZIONI

Il trasferimento di quote e partecipazioni non è più soggetto ad imposta

sulle successioni.

Se l’asse ereditario comprende esclusivamente quote e/o partecipazioni non

deve essere presentata la dichiarazione di successione.

Per quanto riguarda le imposte dirette, la tassazione avviene nel momento in

cui l’erede cede, realizzando una plusvalenza, la partecipazione acquistata

per successione.

La plusvalenza si realizza quando la vendita del titolo è effettuata ad un

prezzo superiore al costo.

L’eventuale plusvalenza (o minusvalenza) sarà determinata dalla differenza

positiva (negativa) tra il corrispettivo di vendita e il costo d’acquisto.

PARTECIPAZIONI in SOCIETA’ NON QUOTATE e TITOLI

NON QUOTATI

(ART.16, co.1, lett. b, D.Lgs. 346/1990)

Il valore delle azioni e dei titoli non quotati deve essere determinato:

sulla base del valore, alla data di apertura della successione, del

patrimonio netto contabile dell’ente o società risultante dall’ultimo bilancio

pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei

mutamenti sopravvenuti;

in mancanza di bilancio o inventario, in base al valore complessivo dei

beni appartenenti all’ente o alla società, al netto delle passività.

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TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE(art. 3, comma 4 ter, D.Lgs. 346/1990)

Plusvalenze su partecipazioni non qualificate: si applica l’imposta

sostitutiva del 12,5%.

Plusvalenze su partecipazioni qualificate: concorrono per 40% del loro

ammontare a formare il reddito imponibile e vanno pertanto indicate nella

dichiarazione dei redditi come redditi diversi oltre a essere soggette anche

alle addizionali regionale e comunale Irpef.

Dott.ssa Nadia Oliva 63

PASSAGGIO DELL’AZIENDA PER CAUSA DI MORTE

Il trasferimento dell’azienda per successione è esente dal pagamento

dell’imposta.

Dal punto di vista dell’imposizione diretta, non è soggetto a tassazione, non

costituendo realizzo di plusvalenze, quando:

gli eredi proseguono nell’attività di impresa;

i valori contabili dei beni, che compongono l’azienda caduta in

successione, restano invariati rispetto a quelli che avevano in capo

all’imprenditore deceduto.

Nei cinque anni successivi all’apertura della successione, la predetta azienda

resta acquisita da uno solo di essi.

L’assoggettamento a tassazione viene quindi rinviato al momento

dell’eventuale cessione dell’azienda da parte dell’erede o al momento della

vendita delle quote sociali.

Dott.ssa Nadia Oliva 64

PASSAGGIO DELL’AZIENDA PER CAUSA DI MORTELE IMPOSTE SUI REDDITI

A seguito di trasferimento per causa di morte di un’impresa individuale, gli

eredi possono manifestare la volontà di continuare l’attività esercitata

dall’imprenditore deceduto.

La prosecuzione dell’attività d’impresa può dar luogo alla nascita di:

•una comunione ereditaria, se gli eredi continuano l’attività allo scopo di

conseguire un profitto;

•un’impresa individuale, se l’erede unico decide di dar seguito all’attività

adottando tale struttura.

La prosecuzione comporta il conseguimento da parte dell’erede di un

reddito d’impresa, tassato secondo le regole previste per tale forma

reddituale.

Dott.ssa Nadia Oliva 65

PASSAGGIO DELL’AZIENDA PER CAUSA DI MORTEIMPOSTE INDIRETTE

Ai fini Iva, la prosecuzione dell’attività aziendale da parte degli eredi

genera i seguenti effetti:

• per le operazioni compiute dall’imprenditore prima del decesso, i

relativi obblighi possono essere assolti dagli eredi entro 6 mesi dal

decesso; ciò vale anche nel caso in cui i termini entro i quali eseguire tali

adempimenti sono scaduti da non oltre 4 mesi prima della data di morte

dell’imprenditore;

•per le operazioni compiute direttamente dagli eredi si osservano i

termini ordinari previsti dalla normativa sull’Iva.

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LA SUCCESSIONE

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE

ANALISI DI UN CONTENZIOSO

Dott.ssa Nadia Oliva 67

CASO:

IL TESTAMENTO IMPUGNATO NON SOSPENDE

L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Un contribuente impugnava l’avviso di liquidazione con il quale

l’Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento dell’imposta di

successione, in quanto era pendente il giudizio sulla validità del

testamento.

La Cassazione ha ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio con la

sentenza n. 23471 del 2013 affermando che l’impugnazione del

testamento è priva di influenza sulla debenza dell’imposta di

successione e sulla relativa procedura di liquidazione, fatto salvo il

diritto al rimborso delle somme versate e non dovute.