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Mario Miscali - Diritto Tributario - 2013 1 DIRITTO TRIBUTARIO DIRITTO TRIBUTARIO L’accertamento: L’accertamento: poteri degli Uffici poteri degli Uffici finanziari e metodi di finanziari e metodi di determinazione determinazione dell’imponibile dell’imponibile

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DIRITTO TRIBUTARIODIRITTO TRIBUTARIO

L’accertamento:L’accertamento:poteri degli Uffici finanziari e metodi poteri degli Uffici finanziari e metodi

di determinazione dell’imponibiledi determinazione dell’imponibile

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potestà accertativa

ha lo scopo di:- determinare quanto dovuto dal contribuente a titolo d’imposta e- controllare se il contribuente ha adempiuto ai propri obblighi dichiarativi

avviso d’accertamentoAtto dell’Amministrazione finanziaria ad effetti determinativi a contenuto variabile a seconda la disciplina dei vari tipi di imposte

L’accertamento (DPR n. 600/1973)L’accertamento (DPR n. 600/1973)

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art. 32 - Poteri degli ufficiart. 32 - Poteri degli uffici

1) eseguire accessi, ispezioni e verifiche

2) invitare i contribuenti a:

(i) comparire di persona per fornire: - dati rilevanti ai fini dell’accertamento, anche

- notizie riferite ad operazioni bancarie

(ii) esibire o trasmettere atti e documenti: - di natura contabile (bilanci, rendiconti, registri…);

- rilevanti ai fini dell’accertamento

3) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie specifiche rilevanti ai fini dell’accertamento

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art. 32 - Poteri degli uffici art. 32 - Poteri degli uffici ((continuacontinua))

4) richiedere alle P.A., alle società di assicurazione e agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie relative a:- specifico contribuente;- categorie di contribuenti

5) richiedere copie o estratti di atti e documenti depositati presso pubblici registri

6) richiedere al contribuente accertato una dichiarazione contenente:- natura dei rapporti intrattenuti con istituti- numero finanziari e di credito italiani o esteri - estremi identificativi

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art. 32 - Poteri degli uffici art. 32 - Poteri degli uffici ((continuacontinua))

7) richiedere ad istituti finanziari e di credito copia dei conti del contribuente, compresi i rapporti connessi e le garanzie prestate a terzi, previa autorizzazione: - per l’Agenzia delle Entrate Direttore DRE;- per la G.d.F Comandante Regionale G.d.F.

8) richiedere ai soggetti obbligati alle scritture contabili:- dati relativi ad attività svolte, in certo periodo, - notizie a favore di altri soggetti, nominativamente - documenti indicati

9) invitare qualsiasi soggetto a esibire/produrre atti e documenti relativi a specifici rapporti intrattenuti con il contribuente accertato e fornire i relativi chiarimenti

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art. 32 - Poteri degli uffici art. 32 - Poteri degli uffici ((continuacontinua))

10) richiedere agli amm.tori di condominio dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale

Ogni richiesta o invito prevista dall’art. 32 deve essere ritualmente notificata al contribuente

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I poteri di cui all’art. 32 devono essere esercitati nel rispetto di:

art. 12, Statuto del contribuente (legge n. 212/2000):- modalità di svolgimento;- dir. di informazione e assistenza di un professionista- luogo di esame dei documenti amm.vi e contabili- redazione del pv delle op. di verifica- limite temporale alla permanenza dei verificatori- Garante del contribuente- spatium deliberandi di 60 gg per osservazioni e richieste

art. 32 – Limiti ai poteri degli ufficiart. 32 – Limiti ai poteri degli uffici

art. 6 Statuto del contribuente- al contribuente non possono in ogni caso essere richiesti documenti o notizie già in possesso dell’A.F. o di altre P.A.

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art. 32, co. 4:dati, notizie e documenti non trasmessi all’Ufficio in seguito a specifica richiesta non sono utilizzabili a favore del contribuente in sede amm.va e contenziosa

Nel processo, l’inutilizzabilità non opera se il soggetto deposita- contestualmente al ricorso- quanto non ha potuto produrre a suo tempo per causa non imputabile (art. 32, co. 5)

art. 32 – Limiti ai poteri degli uffici art. 32 – Limiti ai poteri degli uffici ((continuacontinua))

Cause di inutilizzabilità:

L’Ufficio deve informare di ciò il contribuente contestualmente alla

richiesta

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art. 32 – Poteri degli uffici: indagini bancarieart. 32 – Poteri degli uffici: indagini bancarie

Risultati acquisiti nel corso di indagini bancarie (art. 32, co. 1, n. 2)

- che ne ha già tenuto conto in dichiarazione;

oppure- che non rilevano a tal fine (es. redditi esenti)

dimostra non dimostra

sono posti a base della rettifica

SE IL CONTRIBUENTE

non possono essere posti a base

della rettifica

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I funzionari dell’Agenzia delle Entrate possono, previa autorizzazione:

(1° comma): disporre l’accesso presso i locali di P.A., società di assicurazione e intermediari finanziari per:- ottenere le informazioni richieste ai sensi dell’art. 32, co. 2, n. 7; ovvero- per verificarne la completezza o l’esattezza

art. 33 – Accessi, ispezioni e verificheart. 33 – Accessi, ispezioni e verifiche

(2° comma): la GdF coopera con l’Ufficio per l’acquisizione dei dati utili all’accertamento.Inoltre, previa autorizzazione del giudice, anche in deroga alle relative disposizioni del c.p.p., può utilizzare e trasmettere all’Agenzia dati, documenti e notizie acquisiti, anche indirettamente, nell’esercizio dei poteri di p.g.

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L’Agenzia delle Entrate procede, sulla base di criteri selettivi fissati dal Ministero delle Finanze: al controllo e alla rettifica, con le modalità previste dagli artt. 38, 39, 40 del DPR n. 600/73, delle dichiarazioni presentate dai contribuenti all’accertamento d’ufficio nei confronti di coloro che hanno omesso di presentare la dichiarazione (art. 41)

Il controllo e la rettifica può riguardare i redditi di:

art. 37 – Controllo delle dichiarazioniart. 37 – Controllo delle dichiarazioni

art. 38 Persone fisiche

art. 39

art. 40 Persone giuridiche

P.f. determinati in base a scritture contabili

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Gli atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro:(a) privi di valide ragioni economiche;(b) diretti ad aggirare divieti od obblighi posti dalle norme tributarie(c) volti a ottenere indebite riduzioni o rimborsi d’imposta

sono inopponibili all’A.F. I vantaggi fiscali sono disconosciuti

art. 37-art. 37-bisbis: Disposizioni antielusive: Disposizioni antielusive

co. 4previa richiesta di chiarimenti al contribuente da fornirsi entro 60 gg

co. 5

a pena di nullità

con avviso di acc.to specificamente motivato in relazione alle giustificazioni addotte dal contribuente

La norma può essere disapplicata tramite interpello disapplicativo (co. 8), dimostrando che nella specie non possono verificarsi effetti elusivi

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Le tipologie di accertamentoLe tipologie di accertamento

in rettifica: unicità e globalità dell’atto parziale (art. 41-bis) integrativo (art. 43, co. 3); d’ufficio (art. 41)

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art. 38 – Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.art. 38 – Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.

Ufficio competente

Oggetto della rettifica

Agenzia delle Entrate

Dichiarazioni presentate da p.f.

La rettifica comporta la (ri)determinazione, da parte dell’Ufficio, dell’imponibile complessivo dichiarato dal contribuente. La ricostruzione dell’imponibile può avvenire attraverso due differenti modalità:

a) Metodo cd “analitico” (art. 38, co. 1-2)b) Metodo cd. “sintetico” e “redditometro” (art. 38, co. 4, nella

formulazione anteriore al D.L. n. 78/2010)

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Metodo analiticoMetodo analitico

Metodo analitico

Presupposti(art. 38, co. 1)

a) reddito complessivo dichiarato inferiore a quello effettivo

b) non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni o le detrazioni indicate in dichiarazione

Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.

La determinazione dell’imponibile avviene tramite sommatoria dei redditi analiticamente riferibili a ciascuna categoria reddituale, in base all’art. 1, co. 2 Tuir.

L’accertamento basato sul metodo analitico (art. 38, co. 2): presuppone la conoscenza da parte dell’Ufficio delle singole fonti di reddito occultato o erroneamente indicato in dichiarazione dal contribuente, così da poter integrare in modo specifico, “mirato”, la dichiarazione; applicabile alle ipotesi di “rettifica della dichiarazione” (art. 38) e di “accertamento ufficioso” (art. 41)

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Metodo analitico Metodo analitico ((continuacontinua))

Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.

Quando l’Ufficio procede ad accertamento con il metodo analitico, l’incompletezza, falsità e inesattezza dei dati può essere desunta (art. 38, co. 3):

L’Ufficio deve, come regola generale, procedere all’accertamento con il metodo analitico. L’art. 38, co. 2, prevede infatti che “la rettifica deve essere fatta con unico atto (…) ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie dell’art. 6…” del Tuir.

1. dalla dichiarazione stessa o dal confronto con precedenti dichiarazioni

2. da dati e notizie comunque raccolte dall’Ufficio, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.) (presunzioni cd qualificate)

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Cosa sono le presunzioni? Le presunzioni sono “…le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato” (art. 2727 c.c.)

a) Presunzioni legali:

Le presunzioniLe presunzioni

b) Presunzioni semplici

Sono le “conseguenze che la legge trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto”. Dispensano dal provare i fatti di causa.

assolute (o iuris et de iure)

relative (o iuris tantum)

NO prova contraria

SI prova contraria

Sono le “conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto” e sono ammissibili solo se gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.)

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Metodo sintetico Metodo sintetico (ante D.L. n. 78/2010)(ante D.L. n. 78/2010)

Metodo sintetico

Presupposti (ante riforma)

a) reddito complessivo dichiarato si discosta da quello effettivo:- per almeno un quarto- per due o più periodi d’imposta

Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.

In questo caso la determinazione dell’imponibile avviene prescindendo dall’individuazione della specifica fonte produttiva e ricostruendo direttamente il reddito

complessivo netto (art. 38, co. 4, +) in base alla valenza “induttiva di elementi e circostanze di fatto certi” (di solito una capacità di spesa)

b) Quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti dell’Ufficio disposti ai sensi dell’art. 32, co. 1, nn. 2 (comparizione personale), 3 (esibizione atti e documenti), 4 (invito di questionari)

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Metodo sintetico Metodo sintetico ((continuacontinua))

Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.

L’accertamento basato sul metodo sintetico ex art. 38, co. 4 (nella formulazione anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 78/2010):

si basava sul presupposto che il sostenimento di un spesa costituisse, fino a prova contraria, sintomo dell’esistenza di un reddito che aveva consentito il sostenimento di tale spesa.

questo indipendentemente dal fatto che quella spesa fosse determinata dalla disponibilità di beni da parte del contribuente (uso di autoveicoli, imbarcazioni, etc..) ovvero fosse destinata ad incrementare in maniera durevole il suo patrimonio (acquisto di terreni, case, titoli di Stato, etc..)

Il contribuente era comunque ammesso a provare (art. 38, co. 6) che il maggior reddito accertato fosse costituito, in tutto o in parte, da:- redditi esenti (o assoggettati a ritenuta alla fonte);- smobilizzi patrimoniali

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a) sul contenuto induttivo di elementi e circostanze di fatto certi espressivi di una capacità di spesa per utilizzo o mantenimento di beni cd redditometro

Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.

Come si notava in precedenza, la determinazione sintetica dell’imponibile avviene sostanzialmente sulla base di una capacità di spesa, che può essere distinta in capacità di spesa per utilizzo o mantenimento di beni (es. auto, case, etc) ed una capacità di spesa per incrementi patrimoniali.

b) spese per incrementi patrimoniali

Metodo sintetico Metodo sintetico ((continuacontinua))

La rettifica sintetica poteva dunque essere basata:

fatti-indice di capacità di

spesa

Come nel metodo analitico, la prova degli elementi fondanti la rettifica poteva basarsi su presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti

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Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.

I commi da 4 a 8 dell’art. 38, D.P.R. n. 600/73, così come sin qui illustrati, sono stati significativamente modificati dall’art. 22 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. A seguito di tale novella legislativa, il “nuovo” testo dell’art. 38 risulta del seguente tenore:

Il “nuovo” art. 38, D.P.R. n. 600/73Il “nuovo” art. 38, D.P.R. n. 600/73

Comma 4 – “L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”.

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Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.

Il “nuovo” art. 38, D.P.R. n. 600/73 (Il “nuovo” art. 38, D.P.R. n. 600/73 (seguesegue))

Comma 5 – “La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma”.

Comma 6 – “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”.

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Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.

Il “nuovo” art. 38, D.P.R. n. 600/73 (Il “nuovo” art. 38, D.P.R. n. 600/73 (segue)segue)

Comma 7 – “L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 218/1997”.

Comma 8 – “Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall‘art. 10 del Tuir; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge”.

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Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.Rettifica delle dichiarazioni delle p.f.

Il “nuovo” art. 38, D.P.R. n. 600/73 (Il “nuovo” art. 38, D.P.R. n. 600/73 (segue)segue)

Il novellato art. 38, commi da 4 a 8, D.P.R. n. 600/73:a)prevede l’obbligatorietà del contraddittorio intraprocedimentale (preventivo) con il contribuente e obbliga altresì l’Ufficio ad iniziare, successivamente, la procedura di accertamento con adesione; b)prevede la determinazione sintetica del reddito in base a spese sostenute nel corso del periodo d’imposta (anche spese per incrementi patrimoniali, che non si ritengono quindi più effettuate - come in precedenza previsto - nell’anno di sostenimento e nei quattro precedenti, ma solo nell’anno di effettivo sostenimento)c)non prevede più l’applicazione del metodo sintetico nelle ipotesi in precedenza disciplinate dal comma 5 del medesimo art. 38 (i.e. mancata o incompleta risposta agli inviti dell’Ufficio ex art. 32, n. 2), 3) e 4), D.P.R. n. 600/73);d)si applica ad accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data del 31 maggio 2010 (entrata in vigore del D.L. n. 78/2010) e, quindi, a partire dal periodo d’imposta 2009

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art. 39 – Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. art. 39 – Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. basato sulle scritture contabilibasato sulle scritture contabili

Ufficio competente

Oggetto della rettifica

Agenzia delle Entrate

Dichiarazioni presentate da p.f. per redditi:- d’impresa (anche imprese minori)- di lavoro autonomo

La rettifica dell’imponibile esposto in dichiarazione può avvenire attraverso differenti modalità:a) Metodo analitico-contabileb) Metodo induttivo (o extracontabile o, ancora, sintetico)

Esiste poi un terzo metodo definito analitico-induttivo (o misto)

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Metodo analitico-contabileMetodo analitico-contabile

Metodo analitico-contabile

L’accertamento basato sul metodo analitico-contabile (art. 39, co. 1) è applicabile in solo in quattro ipotesi:

Rettifica delle dichiarazioni delle Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. in base alle scritture contabilip.f. in base alle scritture contabili

La rettifica è basata sulle scritture contabili, le cui risultanze possono essere smentite solo in base a prove dirette

a) divergenza tra elementi riportati in dichiarazione e quelli emergenti dal bilancio

b) inesatta applicazione delle disposizioni che regolano la determinazione del reddito d’impresa (es. deduzione di spese non inerenti)

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Metodo analitico-contabile Metodo analitico-contabile ((continuacontinua))

Rettifica delle dichiarazioni delle Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. in base alle scritture contabilip.f. in base alle scritture contabili

c) laddove l’incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati in dichiarazione risulti in modo certo e diretto da:- verbali e questionari;- atti, documenti e registri esibiti dal contribuente- dichiarazioni di altri soggetti;- verbali relativi ad ispezioni eseguite su altri soggetti;- altri atti e documenti in possesso dell’Ufficio

d) laddove l’incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati in dichiarazione risulti dall’ispezione delle scritture contabili o dalla verifica della rispondenza di queste ai documenti relativi all’impresa.

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Metodo analitico-induttivoMetodo analitico-induttivo

Metodo analitico-induttivo

Rettifica delle dichiarazioni delle Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. in base alle scritture contabilip.f. in base alle scritture contabili

La rettifica complessiva avviene sulla base delle scritture contabili, ma i singoli elementi attivi e passivi possono essere ricostruiti induttivamente, laddove risulti provati in altro modo

In quest’ultimo caso (art. 39, co. 1, lett. d) - e solo in quest’ultimo -l’esistenza di attività non dichiarate e l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche in base a presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti

Nel caso sub lett. d), dunque, la rettifica può essere basata anche su prove presuntive metodo analitico-induttivo

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Metodo analitico-induttivo Metodo analitico-induttivo ((continuacontinua))

Rettifica delle dichiarazioni delle Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. in base alle scritture contabilip.f. in base alle scritture contabili

In questo caso, però, la rettifica non riguarda singole componenti reddituali, bensì il reddito complessivo dichiarato dal contribuente

L’art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993 (conv. in legge n. 427/1993) ha esteso il campo di applicazione del metodo analitico-induttivo, prevedendo che questi accertamenti possano essere fondati anche su “gravi incongruenze” tra:- ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e- quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore.

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Metodo induttivo (extracontabile)Metodo induttivo (extracontabile)

Metodo induttivo

Rettifica delle dichiarazioni delle Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. in base alle scritture contabilip.f. in base alle scritture contabili

Il reddito viene determinato globalmente in via indiziaria, prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili

L’accertamento basato sul metodo induttivo è applicabile in solo nei casi tassativamente previsti dalla legge (art. 39, co. 2), e precisamente quando:

lett. a): reddito d’impresa non è stato indicato in dichiarazione

lett. c): dal verbale d’ispezione risultino omesse, sottratte ad ispezione o mancanti per causa di forza maggiore le scritture contabili

lett. d): le omissioni o le false o inesatte indicazioni ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili siano così gravi, numerose e ripetute da ritenere complessivamente inattendibili le scritture contabili per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica

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Metodo induttivo Metodo induttivo ((continuacontinua))

Rettifica delle dichiarazioni delle Rettifica delle dichiarazioni delle p.f. in base alle scritture contabilip.f. in base alle scritture contabili

lett. d-bis): il contribuente non ha dato seguito agli inviti dell’Ufficio a esibire/trasmettere documenti o a restituire i questionari

Ricorrendo uno o più dei predetti presupposti l’Ufficio può procedere alla rideterminazione del reddito del contribuente…

a) prescindendo, in tutto o in parte, dalle risultanze di bilancio e delle scritture contabili;

b) utilizzando presunzioni semplici non qualificate, cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;

c) utilizzare dati e notizie comunque raccolti

lett. d-ter): mancata/infedele presentazione dei modelli per la comunica- zione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di

settore

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Ufficio competente

Oggetto della rettifica

Agenzia delle Entrate

Dichiarazioni presentate da:- soggetti passivi Ires- società di persone

art. 40 – Rettifica delle dichiarazioni delle p.g.art. 40 – Rettifica delle dichiarazioni delle p.g.

Condizioni base

Soggetti Ires, s.n.c., s.a.s. Soggetti Ires, s.n.c., s.a.s. ed ed equiparate:equiparate:Si applica l’art. 39, tenendo presenti le disposizioni del Tuir sui redditi fondiari

S.s., società o associazioni equiparate:Si applica l’art. 38

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art. 40 – Rettifica delle dichiarazioni delle p.g. art. 40 – Rettifica delle dichiarazioni delle p.g. ((continuacontinua))

Modalità di rettifica

Soggetti Ires Per tali soggetti la rettifica si esegue con:- un unico atto ai fini Ires e Irap- riferimento unitario al reddito complessivo imponibile- tenendo però distinti i redditi fondiari

Società e associazioni ex art. 5 TuirPer tali soggetti la rettifica si esegue con un unico atto:- ai fini Irap dovuta dalle società stesse e - ai fini Irpef/Irpeg dovute dai singoli soci o associati

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Ufficio competente

Oggetto della rettifica

Agenzia delle Entrate

Dichiarazioni dei redditi:- omesse (non presentate)- nulle

art. 41 – Accertamento d’Ufficioart. 41 – Accertamento d’Ufficio

Modalità di rettifica

Determinazione Determinazione sinteticasintetica del reddito complessivo del soggetto del reddito complessivo del soggetto

La rettifica può essere basata su dati e notizie comunque raccolte, con facoltà di:- avvalersi di presunzioni semplici non qualificate- prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze della dichiarazione (se presentata) o delle scritture contabili (anche se regolarmente tenute)

I I redditi fondiariredditi fondiari sono comunque determinati sono comunque determinati su base su base catastalecatastale

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Ufficio competente

Oggetto della rettifica

Agenzia delle Entrate

Qualsiasi dichiarazione dei redditi

art. 41-art. 41-bisbis – Accertamento parziale – Accertamento parziale

L’accertamento parziale costituisce una deroga al principio di unicità e globalità dell’accertamento perchè non preclude l’ulteriore azione impositiva.

Consente all’Ufficio di procedere all’accertamento di singoli elementi della fattispecie tributaria, laddove sia venuto a conoscenza di dati o notizie che ne consentano una autonoma determinazione.

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Presupposti della rettifica

Segnalazioni effettuate da:- Dir. Centrale accertamento- DRE o Agenzie fiscali- G.d.F.- P.A. ed altri enti pubblici

art. 41-art. 41-bisbis – Accertamento parziale – Accertamento parziale ((continuacontinua))

Dati in possesso dell’Anagrafe Tributaria

Effetti della rettifica

Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice:- accertamento di un reddito non dichiarato- accertamento di un maggior reddito parzialmente dichiarato- disconoscimento di deduzioni, esenzioni o agevolazioni in tutto o in parte non spettanti

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Comunicazione al contribuente

Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dall’Ufficio o da un delegato autorizzato, sono portati a conoscenza del contribuente tramite notifica

art. 42 – Avviso di accertamentoart. 42 – Avviso di accertamento

Elementi dell’avviso di accertamento

1) Indicazione:- dell’imponibile accertato- delle aliquote applicate e delle imposte liquidate

2) Motivazione relativa a:- presupposti di fatto e ragioni giuridiche - singoli redditi delle varie categorie reddituali

- circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici

3) Allegazione dei documenti richiamati o riproduzione del loro contenuto essenziale

(art. 42, co. 1)

(art. 42, co. 2)

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Mario Miscali - Diritto Tributario - 201338

Non reca:a) la sottoscrizione;b) l’indicazione e la motivazione; e sec) ad esso non sono allegati i documenti richiamati nella parte motiva dell’atto

art. 42 – Avviso di accertamento - terminiart. 42 – Avviso di accertamento - termini

L’avviso è nullo se…

(art. 42, co. 3)

(art. 43)

Termini per l’accertamento

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro…

1) Dichiarazioni regolarmente presentate: 31 dicembre del quarto anno successivo

2) Dichiarazioni omesse o nulle: 31 dicembre del quinto anno successivo

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art. 42 – Avviso di accertamento – termini art. 42 – Avviso di accertamento – termini ((segue)segue)

Tuttavia, in caso di violazioni di norme tributarie che comportano l’obbligo di denuncia penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, i termini di accertamento previsti dai primi due commi dell’art. 43 sono raddoppiati “…relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione” (art. 43, co. 3, D.P.R. n. 600/73)