MARIO FRACCARO1 IIS DON MILANI. MARIO FRACCARO2 D.P.R. 122/2009 art. 14 comma 7 Valutazione finale...
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MARIO FRACCARO 1
IIS DON MILANI
MARIO FRACCARO 2
D.P.R. 122/2009 art. 14 comma 7
Valutazione finale degli studenti a.s. 2010/2011.
Criteri di deroga al limite dei tre quarti
dell’orario annuale personalizzato di frequenza scolastica necessaria allo scrutinio finale.
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Si vuole ricordare che il comma 7 dell’Articolo 14 del D.P.R. 122 del 22 Giugno 2009 così recita testualmente :
7. A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
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Orario annuale personalizzato
Innanzitutto si precisa che per orario annuale personalizzato si intende un monte ore annuale pari al numero di ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe, moltiplicato per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatrè settimane.
Esempio Per esempio le classi PRIME del Liceo SCIENTIFICO hanno un orario annuale pari a : 27 ore settimanali x 33 settimane di lezione = 891 ore.Quindi l’orario annuale delle classi 1^ del Liceo Scientifico è pari a 891 ore.
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Validità dell’anno scolasticoIl D.P.R.122/09 sancisce che ai fini della validità dell’anno scolastico è necessaria la frequenza di almeno i ¾ dell’orario annuale personalizzato.
Quindi il D.P.R. 122/09 stabilisce che il tetto massimo di assenze previsto affinché l’anno scolastico possa essere valido è di ¼ dell’orario annuale ( in altre parole il 25% dell’orario annuale).
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Esempio Relativamente all’esempio delle classi 1^ del Liceo
Scientifico, per la validità dell’anno scolastico è necessaria
la frequenza di almeno i ¾ di 891 ore ovvero di almeno 668 ore .
E dunque in tal caso il tetto massimo di assenze previsto
affinché l’anno possa essere valido è pari a 223 ore
(25% di 891 ore).
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Calcolo del monte ore annuale di assenze effettuate da un allievo
Come si fa a calcolare il monte ore annuale di assenze
effettuato da un allievo?
1) Per ciascuna disciplina si sommano le ore di assenza relative al 1° e al 2° quadrimestre ottenendo le ore di assenza annuali per ogni disciplina.
2)Si sommano le ore di assenza annuali di tutte le discipline ottenendo il monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo.
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A questo punto possono verificarsi due soli casi
1)il monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo NON supera ¼ del monte orario della classe considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato
2)il monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo supera ¼ del monte orario della classe considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato.
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1° Caso : il monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo NON supera ¼ del monte orario della classe considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato.
Se il monte ore annuale di assenzeeffettuato dall’allievo non supera ¼ delmonte orario della classe considerata edello specifico indirizzo di studiconsiderato , allora per l’allievo inquestione vi sarà la validità dell’annoscolastico e si passa allo scrutiniodell’allievo stesso.
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Se il monte ore annuale di assenze effettuato
dall’allievo supera la quota di ¼ del monte orario
della classe considerata e dello specifico indirizzi
di studi considerato, il D.P.R. prevede la
possibilità di derogare alle assenze effettuate in
caso di assenze documentate e continuative.
2° Caso : 2° Caso : il monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo SUPERA ¼ del monte orario della classe considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato
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Significa che dal monte ore annuale di assenze effettuatodall’allievo, nel caso in cui si deliberino le deroghe, devo
andarea sottrarre tutte le assenze documentate e continuative.
In che modo? Andando a conteggiare, per ogni giorno di assenza “derogato”, ilnumero di ore di lezione effettuato in quel giorno.
Per esempio se un allievo ha effettuato 3 giorni di assenze dovute a malattia e tale assenza è debitamente certificata, si devono conteggiare le ore di lezione effettuate in quei 3 giorni e sottrarle al monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo.
Che significa possibilità di effettuare deroghe in caso di assenze documentate e continuative ?
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Ma quali sono le tipologie di assenze che possono essere derogate ?
Il Collegio nella seduta del 22 Marzo
2011 ha deliberato le seguenti
tipologie di assenze che possono essere
Derogate:
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Le tipologie di assenze che possono
essere derogate sono :
a) motivi di salute documentati da apposita certificazione medica
b) motivi personali e/o di famiglia
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Assenze, debitamente certificate, dovute a : Malattia Gravi patologie che comportano assenze anche
di 1 solo giorno Ricoveri in struttura ospedaliere o case di cura Day Hospital Visite mediche specialistiche Donazioni di sangue
Tipologia a) : motivi di salute documentati da apposita certificazione medica
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Tipologia b) : motivi personali e/o di famigliaAssenze, debitamente certificate, dovute a :
Gravidanza
Partecipazione a competizioni sportive di livello agonistico
Gravi patologie dei componenti il nucleo familiare dell’allievo
Lutto di componenti il nucleo familiare dell’allievo ( si considerano solo i periodi di assenza immediatamente successivi al lutto)
Provvedimenti dell’autorità giudiziaria
Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese con lo Stato italiano, le quali considerano il sabato come giorno di riposo
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Abbiamo detto che se il monte ore annuale di
assenze effettuato dall’allievo SUPERA ¼ del
monte orario della classe considerata e dello
specifico indirizzo di studi considerato, si
devono sottrarre da tale monte ore annuale di
assenze tutte quelle ore di assenza per cui è
stata deliberata la deroga.
A questo punto due sono i casi possibili :
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1) Pur scorporando le deroghe dal monte ore annuale di assenze effettuate, l’allievo supera il tetto massimo di assenze consentito ovvero il 25% dell’orario annuale. In tal caso per l’allievo non vi è la validità dell’anno scolastico e dunque l’alunno NON può essere scrutinato (L’allievo non è ammesso alla classe successiva o agli Esami di Stato)
1) Scorporando le deroghe al monte ore annuale di assenze effettuate, l’allievo NON supera il tetto massimo di assenze consentito ovvero il 25% dell’orario annuale. In tal caso è demandata al Consiglio di Classe la decisione di ritenere valido o non valido, per l’allievo, l’anno scolastico ovvero di procedere o meno allo scrutinio dell’allievo
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FINE