Manuale Piccoli Cantieri

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Suggerimenti e informazioni per la lavorare in sicurezza

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Progetto editoriale:Paz e INAIL

Direzione redazionale:Michele Frascaro

Direzione creativa:Danilo Scalera, Matteo Serra

Foto (pag. 3, 4-5, 6-7, 8, 10-11, 19):Salvatore Bello

Hanno collaborato:Claudia PastorelliGiuseppe ParadiesDonato De GirolamoPasquale CarluccioAnna Maria Tondi

Manuale realizzato con finanziamento INAILconvenzione del 23 aprile 2009 ed aggiornato con il Decreto Legislativo n. 106/09

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e con la rigorosa e puntuale applicazione delle norme e delle misure tecniche ed organizzative già a disposizione. Il livel-lo di attenzione, di comune sensibilità sociale e civile al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro va tenuto alto. La battaglia contro gli infortuni e le malat-tie professionali può essere vinta con una sempre più solida cultura della si-curezza, con sistematiche campagne di informazione e di sensibilizzazione, con la diffusione di buone pratiche e la valo-rizzazione degli esempi migliori”.Così Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica, ha voluto riportare

nuovamente alla ribalta il fenomeno de-gli infortuni sul lavoro, in occasione della giornata nazionale indetta dall’ANMIL. Parole che risuonano come un severo monito nei confronti di tutti gli attori, Istituzionali e non, coinvolti nel mondo del lavoro. Parole rivolte a tutti, ognuno per le sue competenze e che invitano ad insistere sulla strada della prevenzione come strumento per accrescere la cul-tura del lavoro sicuro nel nostro Paese. Parole che si sposano perfettamente con “Piccoli cantieri: luoghi in sicurezza”, questo progetto di informazione e sensi-bilizzazione che la sede INAIL di Lecce

QUANTE VITTIME E QUANTI INFORTUNI SUl lAVORO POTREBBERO ESSERE EVITATI CON UNA SEMPRE PIù EFFICACE AZIONE DI PREVENZIONE,

PER INFORMARE E FORMARE

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ha voluto realizzare come momento di aggiornamento rivolto agli opera-tori delle strutture tecniche dei Co-muni del sud Salento, e come stimo-lo per tutti gli altri attori del cantiere. Si è scelto, non a caso, il comparto dell’edilizia che è quello in cui ogni giorno muore un lavoratore, quello dove si registrano le conseguenze più gravi di un infortunio, quello in cui si annida maggiormente la piaga del lavoro nero. L’attività di prevenzione condotta dall’INAIL ha incontrato con enor-me favore il progetto presentato da Paz, con cui in un recente passato l'INAIL ha già fattivamente collabo-rato in un’altra occasione e che ha visto nelle scuole e nei comuni della provincia di Lecce tecnici specialisti affrontare problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro. Si può, anzi, dire che questo progetto rappresen-ta la naturale prosecuzione di “La-vorare in sicurezza”, perché nasce da una precisa motivazione emersa proprio durante gli incontri svol-ti nella precedente iniziativa, in cui emerse una richiesta da parte dei cittadini del sud Salento di maggiori occasioni di informazione in un ter-ritorio che dice di sentirsi “lontano” dalla città capoluogo. Un territorio che spesso diventa lontano anche da qualsiasi forma di controllo e ispe-zione nei cantieri: ecco dunque que-

sto progetto, pensato con l’obiettivo di offrire uno strumento in mano ai cittadini e ai tecnici, affinché diven-tino quanto prima un presidio di si-curezza. Un’azione di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione.Crediamo che l’informazione sia uno strumento fondamentale in mano ai lavoratori e, più in genere, al cittadino. Questo lavoro contiene un aggiornamento sulla normativa da poco modificata e un’occasio-ne informativa di sensibilizzazione sull'argomento. Per conoscere non solo tutti i documenti che bisogna preparare per avviare un cantie-re, ma quei comportamenti che è opportuno adottare per offrire le massime condizioni di salubrità e di sicurezza ai lavoratori presenti in cantiere, prevenendo eventuali si-tuazioni di pericolo. Uno strumento che mettiamo a dispo-sizione delle amministrazioni comu-nali, dei tecnici comunali, degli archi-tetti, degli ingegneri, dei geometri che operano nel sud Salento, delle impre-se edili e dei lavoratori. In una sola pa-rola: uno strumento che consegniamo nelle mani dei cittadini. Perché la si-curezza nei luoghi di lavoro è una que-stione di civiltà che investe ognuno di noi. Nessuno escluso.

Il Direttore INAIL - sede di Lecce

Il Presidente di P.A.Z.

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Ogni anno facciamo il conto di quanti lavoratori hanno perso la vita in un cantiere, in una fabbrica, o nelle campagne, come se questi uomini fossero par-te di un contingente milita-re chiamato a combattere in un territorio di guerra. Eppure, sono semplici padri di famiglia, o figli, caduti durante lo svolgi-mento del loro lavoro.

Più di ottocentomila denunce di infor-tunio, 1.120 morti; circa trentamila de-nunce di malattie professionali di cui 5.400 casi di malattie professionali con esiti di inabilità permanente e 280 con esiti mortali. Queste sono le ultime cifre ufficiali prodotte dall’INAIL e riferite al 2008; a queste cifre va aggiunto un altro elemento: la mancata sicurezza nei luo-ghi di lavoro produce un costo annuale che si ripercuote su tutta la società ita-liana, pari a 45 miliardi di euro l’anno.Ci sono poi i lavoratori stranieri, per i quali le cifre ufficiali parlano di 143.561 casi di infortuni sul lavoro, e 176 casi di infortuni mortali nel 2008.Parliamo di infortuni “denunciati”: quello che risulta dalle tabelle ufficiali dell’INAIL è un dato significativo, ma pur sempre parziale: mancano i lavoratori “invisibili”, quelli che lavorano in nero,

che spesso restano coinvolti in incidenti sul lavoro, anche gravi.“Un fenomeno che resta dolorosissimo, inquietante e inaccettabile per una so-cietà che vuole dirsi civile”: così Giorgio Napolitano, Presidente della Repubbli-ca, in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro celebrata l’undici ottobre 2009 in ogni provincia italiana.è la prima volta dal 1951 che nel nostro Paese il numero dei morti per infortunio sul lavoro è sceso al di sotto della so-glia dei 1.200 casi in un anno, anche se, quelle odierne restano pur sempre cifre inaccettabili.

Lavorare in sicurezza: un affare di tutti

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Il settore delle costruzioni resta uno dei com-parti con indice di frequenza tra i più elevati in termini di infortuni mortali e di infortuni, specie con postumi di inabilità permanenti. è vero che si tratta di un settore in cui è molto richiesto l’intervento manuale del lavoratore in operazioni in cui diventa naturale il con-tatto tra il lavoratore stesso e i diversi fattori di rischio presenti all’interno di un cantiere. è pur vero che proprio in un cantiere edile i luoghi di lavoro variano di continuo, ora dopo ora, sia in termini di attrezzature e macchine impiegate, che di materiali pre-senti e di lavoratori operanti. Ciò, conse-guentemente, comporta la presenza di elementi di rischio in zone del cantiere che poco prima erano del tutto sicure. Tutto questo rende indispensabile il massimo contributo da parte di tutte le figure coin-volte nella gestione del cantiere e della sua sicurezza, a partire dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice che, molto spesso

per economizzare sul costo dei dispositivi individuali e collettivi di protezione, con-tribuisce ad aumentare la gravità dell'in-fortunio, per finire al lavoratore che, pur essendo dotato dei suddetti dispositivi, non li utilizza, mettendo a rischio la propria in-columità in caso di infortunio. Non si tratta quasi mai di fatalità, ma è la conseguenza di una mancata organiz-zazione del lavoro, di un'errata o sotto-stimata valutazione del rischio esistente, di una scarsa formazione e informazione dei committenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori.Nel 2008, il rapporto INAIL ci consegna 89.254 casi di infortuni in cantieri edili, e ben 235 casi di infortuni mortali: in un anno ci sono 240 giorni lavorativi; 235 sono i morti in un anno nel solo settore delle costruzioni; ciò significa che in Italia, ogni giorno, almeno un lavoratore perde la vita in un cantiere edile.

ediLizia: un morto aL giorno in cantiere

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2006

2007

2008

89 INFORTUNI MORTALI

79 INFORTUNI MORTALI

75 INFORTUNI MORTALI

2006

2007

2008

41.642 INFORTUNI

41.315 INFORTUNI

39.425 INFORTUNI

Infortuni sul lavoro in Italia 2006-2008

200620072008

927.998912.410874.940

Infortuni mortali in Italia 2006-2008200620072008

1.3021.2071.120

Infortuni sul lavoro in Italia 2006-2008SETTORE COSTRUZIONI*200620072008

90.36487.42174.843

Infortuni mortali in Italia 2006-2008SETTORE COSTRUZIONI*

323270195

* casi denunciati e indennizzati a tutto il 30 aprile 2009

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NON vENGONO USATI I CASChIDI PROTEzIONE SOTTO I PONTEGGI

O NEL RAGGIO DI AzIONEDELLE GRU E DEGLI APPARECChI

DI SOLLEvAMENTO

NON vENGONO INDOSSATIGLI OCChIALI PROTETTIvI,LE MASChERINE ANTIPOLvERE,LE CUFFIE ANTIRUMORE DURANTE LE OPERAzIONI SvOLTE CONATTREzzATURE ELETTRIChEPERICOLOSE, COME LA SEGACIRCOLARE, PIEGAFERRI,TAGLIA TUFI, BETONIERA

MOLTI OPERAIINDOSSANO SCARPEANTINFORTUNISTIChEUSURATE

NON vENGONO UTILIzzATE LE IMBRACATURE NEI LAvORI RISChIOSI AD ALTA QUOTA

Le situazionipiù frequenti

SETTORE COSTRUZIONI: INFORTUNI

SETTORE COSTRUZIONI: INFORTUNI MORTALI

itaLia

puGLia

LeCCe

74.843

3.608

668

itaLia

puGLia

LeCCe

195

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2

IL DATO DEFINITIvO DEL 2008 casi denunciati e indennizzati a tutto il 30 Aprile 2009

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La mancanza più eclatante è spesso determinata dai parapetti, in riferimento ai lavori in quota; pa-rapetti completamente assenti, o privi di alcuna efficacia, pur se montati. E poi altre mancanze: ponteggi, scale, passatoie, recinzioni, segnaleti-ca di sicurezza, cassetta di primo soccorso e dei servizi igienici adoperati in cantiere.Con cadenza quotidiana, ci troviamo di fronte ad immagini che dovrebbero far paura a chiunque: operai, a cinque-dieci metri di altezza, su impal-cature irregolari, ponteggi che sono montati in modo sbagliato o incompleto, con l’utilizzo im-proprio di tavoloni di legno, o ponteggi ancorati male agli edifici, o appoggiati impropriamente a terra. Situazioni, queste, che espongono i lavora-tori a pericolose cadute dall’alto.

SENZA PROTEZIONE

Ci sono casi in cuimancano anchei dispositivi di protezione collettiva, la cui assenzadeve essere rilevata dell’impresa e da chiè preposto al controllo della sicurezza.

INFORTUNI SUL LAvORO NEI CANTIERI EDILI IN PROvINCIA DI LECCE

2008 668 infortUni

2007 790 infortUni

2006 764 infortUni

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Muore travolto da una schiacciasassi in retromar-cia; muore un operaio, caduto a terra da un muro alto due metri; morti in un incidente stradale, di ritorno dal cantiere; morto schiacciato da una pa-rete prefabbricata; morto decapitato dalla lama di un escavatore; perde l’equilibrio, cade dal tetto e muore; morto colpito al torace dalla pala mec-canica guidata dal figlio. Ogni giorno rischiamo di trovare un trafiletto di questo tipo sulle pagine dei giornali, nazionali come locali. A poche settimane dalla fine del 2009 la triste contabilità dei morti nei cantieri edili ha raggiunto circa 150 casi.

Occhio alla cronaca, poi, perché spesso, queste tragedie vengono descritte come frutto di un destino beffardo. La risposta in queste parole: “L’infortunio sul lavoro non può essere conside-rato come una fatalità che irrompe all’improv-viso e quasi casualmente nella vita lavorativa”; farsi male durante lo svolgimento dell’attività lavorativa non rappresenta “una calamità che viene dall’esterno”, bensì “la conseguenza sta-tisticamente prevedibile della condizione in cui si svolge e si organizza il lavoro” (Gianfranco Fini, Presidente della Camera dei deputati).

Infortuni mortali in provincia di Lecce - SETTORE COSTRUZIONI (2006-2008)

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NON SONO UNA FATAlITà

• 2006 - 3 MORTI

• 2007 - 5 MORTI

• 2008 - 2 MORTI

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CAUSE Infortuni mortali

SETTORE COSTRUZIONI

gennaio/dicembre 2008

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QUESTO è UN CANTIERE

Un cantiere temporaneo o mobile,di seguito denominato semplicemente“cantiere”, è qualunque luogo in cuisi effettuano lavori edili o di ingegneria civile. Quando siamo coinvolti nella realizzazionedi una di queste operazioni, dobbiamo prestarela massima attenzione al rispetto delle norme: sia nell’adempiere ai vari passaggi burocratici ma, ancor più, nel compiere tutte quelle attività che possono prevenire il verificarsi di incidenti ai lavoratori presenti all’interno del cantiere.

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Quali sono i lavori edili o di ingegneria civile?

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Quali sono i lavori edili o di ingegneria civile?

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>QUESTO NON èUN CANTIERE

Le disposizioni del titolo Iv(cantieri temporanei e mobili)non si applicano alle attivitàriportate in questa pagina.

• Lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

• Lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il

perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

• Lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze delle miniere...;

• Lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle

cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

• Attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi

liquidi e gassosi...;

• Lavori svolti in mare;

• Attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si

effettuano riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere

temporaneo o mobile;

• Lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamen-

to e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile ;

• Operazioni e servizi portuali, operazioni di manutenzione, riparazione e trasfor-

mazione delle navi in ambito portuale.

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Piccoli cantieri

Cantieri con meno di 200 uomini-giorno, e in cui non si registra la presenza di rischi particolari.

Il committente

Il committente è il soggetto per conto del quale l'opera viene re-alizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente é il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.

Il responsabile dei lavori

Il responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti più specificatamente legati alla gestione della sicurezza nelle varie fasi di progettazione ed esecu-zione dei lavori, ad esso attribuiti dal testo unico; per i lavori pub-blici il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

Il coordinatore per la progettazione (CSP)

è il soggetto incaricato dal committente/responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei seguenti compiti essenziali (art. 91):• redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)• predisposizione del fascicolo con le caratteristiche dell’opera (una sorta di manuale di uso e manutenzione dell’opera realizzata)• coordinamento di tutte le attività riguardanti le scelte tecnico-organizzative delle lavorazioni.

Gli uomini- giorno

è l’entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previ-ste per la realizzazione dell’opera.

GLOSSARIOL’impresa affidataria

è l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese su-bappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE)

è il soggetto incaricato, dal committente/responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei seguenti compiti essenziali (art. 92):• verifica che le imprese esecutrici rispettino le indicazioni del PSC• verifica l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) • aggiorna il PSC adeguandolo all’evoluzione del cantiere• esplica le funzioni del CSP nei piccoli cantieri privati in assenza di permesso di costruire (importo inferiore a euro100.000 ed un’impresa esecutrice). Tale soggetto non può essere il datore di lavoro delle im-prese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

L’impresa esecutrice

è l’impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando pro-prie risorse umane e materiali.

Il lavoratore autonomo

è la persone fisica la cui attività professionale contribuisce alla re-alizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.

Il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera

è un documento predisposto dal coordinatore per la progettazione, che contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

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2.il committenteo il responsabiledei lavori

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Chi è Il COMMITTENTE?In ogni famiglia, quasi ogni anno si pone l'esigenza di realizzare lavori di manutenzione della propria abitazione; spesso si decide di affidare “in economia” lo svolgimento di questi lavori, rivolgen-dosi all'operaio amico che, nei ritagli di tempo, realizza il lavoro, adottando strumenti e attrezzature non a norma. Se in queste cir-costanze un lavoratore dovesse essere coinvolto in un infortunio, a farne le spese sarà, sia il povero lavoratore ma anche chi ha incari-cato quel lavoratore: il committente.

Il committente è il soggetto per conto del quale l'opera viene re-alizzata; la legge prevede anche che il committente possa inca-ricare un'altra persona come “responsabile dei lavori”: a queste due figure la legge assegna compiti e responsabilità: compiti legati all'organizzazione e gestione della sicurezza nelle varie fasi di pro-gettazione ed esecuzione dei lavori.

IL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE è RESPONSABILE DELLA SI-CUREzzA DEL SINGOLO LAvORATORE. “Nel caso in cui le misure antinfortunistiche non siano state adottate ne è responsabile diret-tamente il proprietario di uno stabile che abbia commissionato i lavori ad un operaio singolo e non ad una ditta specializzata”. (Sen-tenza della Corte di Cassazione del 24.09.2009).

Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progetta-zione dell'opera, deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare:• al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizza-tive, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; • all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

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I L C O M M I T T E N T E

Gli obblighi del committenteil committente o responsabile dei lavori deve:

Nella fase della progettazione dell'opera, prendere in consi-derazione due doCumenti fondamentaLi:il piano di sicurezza e di coordinamento, e il fascicolo adat-tato alle caratteristiche dell'opera, contenente le infor-mazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Assicurare l'attuazione deGLi obbLiGhi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria nei confronti delle imprese esecutrici subappaltatrici.

sanzione. la violazione di questa norma comportal'arresto da due a quattro mesi o un'ammendada 1.000 a 4.800 euro.

Trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte Le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

sanzione. la violazione di questa norma comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro.

Comunicare alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per La proGettazione e quello del Coordinatore per L’eseCuzione dei Lavori. Tali nominativi devono essere indicati sul cartello di cantiere.

sanzione. la violazione di questa norma comportauna sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro.

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I L C O M M I T T E N T E

il committente o responsabile dei lavori nel caso in cUi è prevista la presenzaanche non contemporanea di dUe o più imprese esecUtrici, deve:

FOCUS

Il committente o il responsabile dei lavori, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, qualora in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, la notifiCa pre-Liminare all'A.S.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Nominare il Coordinatore per La proGettazione, con-testualmente all’affidamento dell’incarico per la progettazione.

sanzione. la violazione di questa norma comporta l'arre-sto da tre a sei mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

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Nominare, prima dell’affidamento dei lavori, il Coordina-tore per L’eseCuzione dei Lavori.

sanzione. la violazione di questa norma comporta l'arre-sto da tre a sei mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Queste disposizioni si applicano anche quando, dopol'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Gli obblighi del committente

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I L C O M M I T T E N T E

il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavoriad Un'Unica impresa o ad Un lavoratore aUtonomo:

Deve verificare l'idoneità teCniCo-professionaLe delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni e ai lavori da affidare. Nei piccoli cantieri questo requisito si consi-dera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscri-zione alla Camera di Commercio, del DURC, documento unico di regolarità contributiva, e un’autocertificazione in merito al possesso dei requisiti richiesti.

sanzione:la violazione di questa norma comportal'arresto da due a quattro mesi o un'ammendada 1.000 a 4.800 euro.

Chiede alle imprese esecutrici una diChiarazione deLL’orGaniCo medio annuo, distinto per qualifica, cor-redata degli estremi delle denunce dei lavoratori all’INPS ed all’INAIL ed alle Casse Edili, insieme ad una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori.Nei piccoli cantieri questo requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del DURC, documento unico di regolarità contributiva e dell’autocerti-ficazione relativa al contratto collettivo applicato.

Altro importante adempimento è quello di trasmettere all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività (DIA), copia della notifica preliminare, il DURC del-le imprese o dei lavoratori autonomi.

sanzione. la violazione di questa norma comportauna sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro.

In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento, o del fascicolo riportante le caratteristiche dell'opera, quando pre-visti, oppure in assenza di notifica preliminare, quando previ-sta, oppure in assenza del DURC delle imprese o dei lavora-tori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. Fuori dal tecnicismo, ciò significa che non è più valido il permesso di costruire (o la DIA) concesso dall'Amministrazione.

FOCUS

Al committente compete comunquela responsabilità di supervisionarele attività dei tecnici incaricatidi seguire il cantiere.

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Gli obblighi del committente

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I L C O M M I T T E N T E

I documenti: un lavoro non solo burocratico

Spesso ci si lamenta di quanti incartamenti bisogna produrre ogni volta che si intende avviare un'attività di cantiere, e sembra che tutto sia semplice perdita di tempo. Anche un documento può essere importante per garantire la sicurezza sul lavoro: la presenza o meno del DURC è la prima discriminante tra un'impresa vera e una testimonianza di lavoro nero, e non vi sembri poco, perché quanto più si è al limite della regolarità, tanto più si è a rischio di infortuni.

La notificapreliminare

è un documento che il committen-te o il responsabile dei lavori deve trasmettere all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro, prima dell'ini-zio dei lavori, nel caso di più impre-se esecutrici, o nel caso di un'unica impresa, in presenza di più di 200 uomini/giorno. Questo documento deve contenere l'indirizzo del cantie-re, l'indicazione del committente, del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei la-vori, del responsabile dei lavori, la na-tura dell'opera, la data presunta dei lavori in cantiere, il numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere, il numero delle imprese previste, l'am-montare complessivo dei lavori.

Il piano operativodi sicurezza

è il documento che il datore di lavo-ro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere inte-ressato. I contenuti minimi di questo documento sono legati alle fasi e alle operazioni utili per realizzarle in sicu-rezza: le scelte fatte nella fase proget-tuale, al fine di garantire l'eliminazio-ne dei rischi di lavoro, in particolare, rispetto alle tecniche costruttive, ai materiali da impiegare, e alle tecnolo-gie da adottare; le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; l'attrezzatura da lavoro, le misure di protezione collettiva, il cro-noprogramma dei lavori.

Il piano di sicurezzae di coordinamento

è quel documento redatto dal coor-dinatore in fase di progettazione: è costituito da una relazione tecnica e una serie di prescrizioni collega-te alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi cri-tiche del processo di costruzione, che hanno l'obiettivo di prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi legati alla sicu-rezza. Questo documento è parte integrante del contratto di appalto. I datori di lavoro delle imprese ese-cutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano.

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3.il tecnico

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Il tecnico:UN PRESIDIO DI SICUREZZAAll'interno di un cantiere c'è chi si occupa della progetta-zione dell'opera, chi della direzione dei lavori, e poi ci sono le figure deputate dalla legge ad occuparsi esclusivamente della sicurezza sul lavoro, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione dei lavori.Esistono delle categorie professionali, dotate di competenze e titoli in materia a cui sono delegate queste funzioni: geo-metri, periti, architetti, ingegneri. Essi rappresentano un autentico presidio di sicurezza, specie in un territorio così vasto e frammentato come quello salentino, dove le attività di controllo e di ispezione spesso non riescono a toccare le centinaia di cantieri, specie piccoli, che si aprono ogni anno.

Attenzione: non parliamo di visite di ispettori chiamati ad elevare pesanti verbali per una carta che non è a posto, ma occasioni uti-li per evidenziare eventuali situazioni di pericolo per la salute dei lavoratori, e imporre di conseguenza all'impresa e ai lavoratori di adottare ogni precauzione necessaria per lavorare in sicurezza.Rilevare che un ponteggio è montato in condizioni precarie, op-pure l'assenza di parapetti per il lavoro in quota, o evidenziare una possibile situazione di pericolo a causa del terreno scivolo-so, o richiamare i lavoratori all'adozione dei dispositivi di prote-zione individuale sono tutte attività che, se poste in essere dal tecnico presente in cantiere, e già prima, in fase di progettazio-ne dell’opera, costituiscono un'autentica attività di prevenzione.

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I L T E C N I C O

Sono due le figure tecniche previste dalla legge per occuparsi della sicurezza sul lavoro nella vita del cantiere; figure che vengono nominate dal committente o dal responsabile dei lavori:• il Coordinatore per La proGettazione (coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera);• il Coordinatore per L'eseCuzione dei Lavori (coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera). A questi due tecnici si affiancano, nell’importante attività di prevenzione, tutte quelle figure presenti nell’impresa a cui sono demandati i vari compiti in tema di sicurezza: il direttore tecnico dell’impresa, il datore di lavoro, il RSSP, il RLS, il preposto, il capocantiere ecc....

FOCUS

Per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore ad euro 100.000 non è prevista la designazione del coordinatore in fase di progettazione. Le sue funzioni vengono ricoper-te dal coordinatore in fase di esecuzione dei lavori.

I due coordinatori devono essere in possesso, anche di un attestato di frequenza, con verifica dell'appren-dimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle Regioni, mediante le struttu-re tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

Questo attestato non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento come richiesto dalla legge.

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I L T E C N I C O

DIPLOMAdi geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

DIPLOMA UNIvERSITARIOnonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni.

LAUREAin ingegneria o architettura nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno.

In un cantiere non è consentito l'ingresso a chiunque; entrando nello specifico, poi, non tutti i tecnici sono abilitati a svolgere le funzioni assegnate dalla legge in termini di sicurezza nei cantieri; è necessario che il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, sia in possesso di determinati titoli di studio, o di attestati di frequenza di determinati corsi.

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I L T E C N I C O

Gli obblighi del coordinatore per la progettazione

Predisporre un fasCiCoLo delle caratteristiche dell'ope-ra, contenenti le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

dUrante la progettazione dell'opera e comUnqUe prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione deve:

sanzione. La violazione di questa norma com-porta l'arresto da tre a sei mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Redigere il piano di siCurezza e di coordinamento.

Svolgere un'attività di supervisione: deve, cioè, coordi-nare l'applicazione delle disposizioni previste in capo al committente o al responsabile dei lavori.

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I L T E C N I C O

Gli obblighi del coordinatoreper l'esecuzione dei lavori

• verifiCare l'applicazione, da parte delle imprese ese-cutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro per-tinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

• verifiCare che le imprese esecutrici adeguino, se ne-cessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

• verifiCare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coe-renza con quest'ultimo, ove previsto.

adeGuare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fa-scicolo delle caratteristiche dell'opera, in relazione all'evo-luzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a mi-gliorare la sicurezza in cantiere.

dUrante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecUzione dei lavori deve:

orGanizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.

sanzione. La violazione di quanto sopracomporta l'arresto da tre a sei mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

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I L T E C N I C O

Gli obblighi del coordinatoreper l'esecuzione dei lavori

il coordinatore deve, altresì, verificare l'attUazione di qUanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicUrezza finalizzato al

miglioramento della sicUrezza in cantiere.

Il coordinatore deve verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coor-dinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

sanzione. La violazione di questa norma comportal'arresto da due a quattro mesi o un'ammendada 1.000 a 4.800 euro.

Nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia af-fidata a una o più imprese, il coordinatore per l'esecuzio-ne deve inoltre redigere il piano di sicurezza e di coordi-namento, e predisporre il fascicolo delle caratteristiche dell'opera, fascicolo da non redigere solo in caso di lavori di manutenzione ordinaria.

sanzione. La violazione di questa norma comportal'arresto da tre a sei mesi o un'ammendada 2.500 a 6.400 euro.

Il coordinatore deve segnalare al committente o al respon-sabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle di-sposizioni degli obblighi previsti in tema di sicurezza, e alle prescrizioni del piano di sicurezza, e propone la sospen-sione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavo-ratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazio-ne, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione deve dare comunicazione dell'inadempienza all'A.S.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorial-mente competenti.

FOCUS

La legge prevede che il coordinatore debba sospendere, in caso di pericolo grave e im-minente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti ade-guamenti effettuati dalle imprese interessate.sanzione. La violazione di questa nor-ma comporta l'arresto da tre a sei mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

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I L T E C N I C O

4.il lavoratore

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Obblighi DEl lAVORATORE

Anche i lavoratori, come il datore di lavoro, sono attori prin-cipali nel garantire l'esistenza, all'interno del cantiere, della massima salubrità e sicurezza. è la stessa legge a prevedere in capo ai lavoratori precisi compiti e responsabilità.Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni. A tal fine, i lavoratori sono chiamati a contribuire, insieme

al datore di lavoro, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della loro salute e sicurezza,e ad osservare le dispo-sizioni e le istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. Non basta che il datore di lavoro doti dei dispositivi di prote-zione individuale i propri dipendenti: “è necessario che ogni lavoratore utilizzi correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza”.

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Gli obblighi del lavoratore

Segnalare immediatamente al datore di lavoro le defiCien-ze dei mezzi e dei dispositivi a disposizione, nonché qualsiasi eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ri-durre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

ci sono comportamenti che, se adottati, permetterebbero ai lavoratori di creare le giUste condizioni per poter lavorare in sicUrezza. i lavoratori, in particolare devono:

sanzione. La violazione di quanto descrittocomporta l’arresto fino ad un mese o un’ammenda da 200 a 600 euro.

• Sottoporsi ai ControLLi sanitari previsti dalla legge o comunque disposti dal medico competente.

• Partecipare ai proGrammi di formazione e di adde-stramento organizzati dal datore di lavoro.

• rimuovere o modifiCare senza autorizzazione i dispo-sitivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

• Compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, o che possono compromette-re la sicurezza propria o di altri lavoratori.

i lavoratori non devono:

FOCUS

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimen-to, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nello stesso luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provve-dervi per proprio conto.sanzione. La violazione di questa norma comporta una sanzione amministrativa pe-cuniaria da 50 a 300 euro.

I L L A v O R A T O R E

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I L L A v O R A T

Gli obblighi dei lavoratori autonomi

O R E

sanzione. La violazione di questa normacomporta l'arresto fino ad un mese o un'ammenda da 300 a 800 euro.

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza, si adeGuano alle indicazioni fornite dal co-ordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

sanzione. La violazione di questa normacomporta l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda da 400 a 1.600 euro.

Sia i datori di lavoro che i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza ecoordinamento.

infortuni lavoratori autonomi

infortuni mortali lavoratori autonomi

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5.il titolaredi un'impresaedile

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ObblighiDEl TITOlARESe importanti sono i tecnici, fondamentali sono i soggetti che si occupano della parte più concreta del lavoro in can-tiere: parliamo dell'impresa edile, in particolare del da-tore di lavoro e dei lavoratori. Figure in capo alle quali la legge attribuisce precisi compiti e precise responsabilità.

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Gli obblighi del titolare di un'impresa edileil datore di lavoro deve:

I L T I T O L A R E

Nominare i lavoratori inca-ricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e imme-diato, di salvataggio, di pri-mo soccorso.

Organizzare i propri dipen-denti nell'espletamento delle varie funzioni nei cantieri.

Fornire ai lavoratori i neces-sari e idonei dispositivi di protezione individuale e pre-tendere dai suoi dipendenti l'attuazione delle disposi-zioni in tema di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuali messi loro a disposizione.

Prendere le misure appro-priate affinché solo i lavo-ratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e ad-destramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave.

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I L T I T O L A R

Le misure generali di tutela

• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di sod-disfacente salubrità;• la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spo-stamento o di circolazione;• le condizioni di movimentazione dei vari materiali;• la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

• la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; • l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; • la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e la-voratori autonomi; • le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'in-terno o in prossimità del cantiere.

cosa pUò fare il datore di lavoro per garantire la sicUrezza all'interno del cantiere.i datori di lavoro delle imprese esecUtrici, dUrante l'esecUzione dell'opera devono osservare le misUre

generali di tUtela previste dalla legge, e devono cUrare, ciascUno per la parte di competenza, in particolare:

E

FOCUS

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, sono tenuti a rispettare precisi compiti che la legge assegna loro, specie in termini di garantire un ambiente di lavoro salubre e privo di qualsiasi situazione di pericolo per i lavoratori presenti, e creando le condizioni affinché l'attività di cantiere non arrechi alcun danno a chi ci lavora all'interno, e alle persone che sono presenti nell'area adiacente al cantiere stesso.

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I L T I T O L A R E

Gli obblighi del datore di lavoroil datore di lavoro, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro in cantiere, deve:

predisporre L'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili.

sanzione. La violazione delle precedenti norme comporta l'arresto fino a due mesi o un'ammenda da 500 a 2.000 euro.

FOCUS

I datori di lavoro devono, altresì, redigere il piano operativo di sicurezza. sanzione. La violazione di questa nor-ma comporta l'arresto da tre a sei mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurez-za e di salute per la logistica di cantiere (servizi igienico-assistenziali; locali di riposo, refezione e dormitori; illumi-nazione del cantiere; porte e portoni; pavimenti, pareti e soffitti; vie di circolazione).

• Curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;• Curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurez-za e la loro salute;• Curare le condizioni di rimozione dei materiali perico-losi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;• Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

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I L T I T O L A R

Gli obblighi del datore di lavorodell'impresa affidatariail datore di lavoro dell'impresa affidataria deve:

E

verifiCare le condizioni di sicurezza dei lavori affidatie l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizionidel piano di sicurezza e coordinamento.

sanzione. La violazione di questa normacomporta l'arresto fino a sei mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

• Coordinare gli interventi previsti dalla legge in capoai datori di lavoro, sia delle imprese esecutrici, siadelle imprese affidatarie;

• verifiCare la congruenza dei piani operativi di sicu-rezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione degli stessi piani al coordinatore per l'esecuzione;

In relazione a queste attività, il datore di lavoro dell'im-presa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

sanzione. La violazione di queste normecomporta l'arresto fino a due mesi o un'ammendada 500 a 2.000 euro.

FOCUS

In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e la stima dei costi della sicurezza siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corri-sponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

FOCUS

Gli obblighi connessi ai contratti d'appalto, o d'opera o di somministrazione (art.26) sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria.

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I L T I T O L A R E

Gli obblighi del datore di lavorodell'impresa esecutrice

i datori di lavoro delle imprese esecUtrici devono:

I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comun-que non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

FOCUS

L'impresa che si aggiudica i lavori ha la facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter me-glio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicu-rezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

• trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;

• trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, il proprio pia-no operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio,lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione.

sanzione. La violazione di queste normecomporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro.

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?!Le rispostealle domandepiù frequenti

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sono il proprietario di Una Unità immobiliare e mi accingo ad effet-tUare alcUni lavori di ristrUttUrazione interna (spostamento tra-mezzi, rifacimento bagno, ecc.). qUali sono gli adempimenti da assol-vere prima di iniziare i lavori? devo nominare il coordinatore per la progettazione e per l’esecUzione?

Si possono verificare tre ipotesi:• 1° ipotesi – una sola impresa operante.Non si effettua alcuna nomina (ma in fase di esecuzione se si superano i 200 uomini-giorno va redatta e trasmessa la notifica preliminare);• 2° ipotesi – più imprese operanti.Obbligo di nomina sia del coordinatore in fase di progetto che del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori (va sempre redatta e trasmessa la notifica preliminare);• 3° ipotesi – più imprese operanti ma lavori privati non soggetti a permesso di costruire di importo inferiore a euro 100.000.Obbligo di nomina del solo coordinatore in fase di esecuzione dei lavori (va sempre redatta e trasmessa la notifica preliminare).

sono Un amministratore condominiale e mi accingo ad effettUare lavori edili. qUali sono le verifiche da effettUare sUll’Unica ditta che esegUirà i lavori? qUali sono gli adempimenti da assolvere nei confronti degli Uffici tecnici comUnali?

• 1° ipotesi – caso generale.verifiche da effettuare: l’amministratore committente deve verificare l’idoneità tecnico-professio-nale dell’impresa e degli eventuali lavoratori autonomi impiegati, richiedendo i seguenti documenti:1. Certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;2. Documento di valutazione dei rischi;3. Documento unico di regolarità contributiva (DURC);4. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi dell’attività imprenditoriale per violazioni in tema di salute e sicurezza e lavoro irregolare.inoltre deve acquisire:1. Dichiarazione organico medio annuo con gli estremi delle denunce dei lavoratori all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili;

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Le risposte alle domande più frequenti

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2. Dichiarazione relativa al contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori dipendenti.adempimenti da assolvere;3. Trasmette all’ufficio tecnico comunale (prima dell’inizio dei lavori) copia della notifica preliminare (se prevista), il DURC e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dei punti summenzionati.2° ipotesi – Cantieri inferiori a 200 uomini-giorno che non comportano i rischi previsti nell’allegato XI del D.Lgs 81/08 ( es. cadute dall’alto superiori a 2 m, scavi a profondità maggiore di 1,5 m, lavori in cisterne ecc.).verifiche da effettuare.L’amministratore committente, nella scelta dell’impresa, deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e degli even-tuali lavoratori autonomi impiegati, richiedendo i seguenti documenti:1. Certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;2. Documento unico di regolarità contributiva (DURC);3. Autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ allegato XvII del D.Lgs. 81/08.inoltre deve acquisire.Autocertificazione relativa al contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori dipendenti.adempimenti da assolvere.Trasmette all’ufficio tecnico comunale (prima dell’inizio dei lavori) copia della notifica preliminare (se prevista), il DURC e una dichia-razione attestante l’avvenuta verifica dei punti summenzionati.

in presenza di lavoratori aUtonomi• 1° ipotesi – caso generale.Se i lavori vengono eseguiti da lavoratori autonomi la verifica della idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare deve essere eseguita mediante esibizione di:1. Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;2. Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs.81/08 per le macchine, attrezzature e opere provvisionali;3. Elenco dei dpi in dotazione;4. Documentazione attestante la propria formazione e la propria idoneità sanitaria (ove espressamente previsto dal D.Lgs.81/08);5. Del documento unico di regolarità contributiva (DURC). • 2° ipotesi – Cantieri inferiori a 200 uomini-giorno che non comportano i rischi previsti nell’allegato XI del D.Lgs 81/08 ( es. cadute dall’alto superiori a 2 m, scavi a profondità maggiore di 1,5 m, lavori in cisterne ecc.). La verifica della idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare si ritiene soddisfatta dietro presentazione da parte dei lavoratori autonomi:1. Del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;2. Del documento unico di regolarità contributiva (DURC);3. Di una autocertificazione attestante il possesso degli altri requisiti previsti per i lavoratori autonomi nel punto 2. del citato allegato XvII (documentazione di conformità per le macchine, attrezzature e opere provvisionali, elenco dei DPI in dotazione, documentazione attestante la propria formazione e la propria idoneità sanitaria).

Le risposte alle domande più frequenti

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Page 47: Manuale Piccoli Cantieri

sto esegUendo dei lavori di pittUrazione interna nel mio appartamento del centro storico della mia città il cUi soffitto è del tipo “a volta” avente al-tezza massima dal pavimento di circa 5 mt. c’è l’obbligo di specifiche attrez-zatUre a carico della ditta esecUtrice di detti lavori? e se l’esecUtore è Un artigiano (senza lavoratori dipendenti) tale obbligo permane?

Per ridurre i rischi di caduta dall’alto la ditta esecutrice può scegliere di utilizzare un trabattello (ponte su ruote a torre). per l’utilizzo di tale attrezzatura la stessa ditta deve redigere il pi.m.u.s. (piano di montaggio, uso e smontaggio). stesso adempimento spetta al lavoratore autonomo.

sto esegUendo dei lavori presso la mia villa Unifamiliare che prevedono l’Uso di Un ponteggio esterno. qUali docUmenti deve consegnarmi la ditta esecU-trice dei lavori?

Per l’utilizzo del ponteggio la ditta deve redigere il Pi.M.U.S. (piano di montaggio, uso e smontaggio) deve conservare in cantiere lo schema e le istruzioni di montaggio, l’autoriz-zazione ministeriale e, se il ponteggio supera i 20 m di altezza o non è montato secondo gli schemi tipo, deve esserci il progetto contenente la relazione di calcolo ed il disegno esecu-tivo del ponteggio redatto da ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione.

ho commissionato dei lavori edili in cUi è prevista la nomina del direttore dei lavori e del coordinatore in fase di esecUzione. chi è il “responsabile dei la-vori” così come definito dal testo Unico?

In mancanza di una specifica nomina il responsabile dei lavori coincide con il committente. a lui quindi fanno capo, tra le altre, tutte le responsabilità relative alla scelta delle imprese e di vigilanza sull’operato dei coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione.

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Le risposte alle domande più frequenti

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Page 48: Manuale Piccoli Cantieri

per l’esecUzione dei lavori presso il mio appartamento devo avverti-re la asl. se s ì qUando?

Le ASL hanno, attraverso lo SPESAL, il compito di vigilare sull’applicazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro (insieme alla Direzione Provinciale del Lavoro) e vanno avver-tite mediante l’inoltro della “notifica preliminare” nel caso in cui il lavoro viene eseguito da più imprese o, anche se in presenza di un’unica impresa, se l’entità del cantiere è superiore ai 200 uomini-giorno.La notifica va trasmessa alla ASL locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro prima dell’ef-fettivo inizio dei lavori sul cantiere e, contestualmente, alla presentazione della D.I.A. o del permesso di costruire. Attenzione la notifica va anche aggiornata in funzione delle evoluzioni del cantiere (cambio dei soggetti, della durata dei lavori, dell’importo degli stessi).

Un committente ha incaricato Una impresa individUale con meno di 5 addetti per dei lavori di rifacimento del servizio igienico in Un immo-bile. l'impresa sostiene che non è tenUta a redigere il pos in qUanto ha inviato agli organi di controllo Un aUtocertificazione dei rischi. pUò l’impresa esegUire le opere con la sola aUtocertificazione?

Il POS è il documento che il datore di lavoro della impresa esecutrice deve redigere e deve essere riferito, come documento di dettaglio, ad ogni singolo cantiere interessato. Il datore di lavoro della impresa esecutrice confonde quindi gli obblighi di redigere il POS, che va comunque fatto per ogni cantiere, con la facoltà di autocertificazione della valutazione dei rischi aziendali. Il committente deve pretendere la esplicita redazione del POS.

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Le risposte alle domande più frequenti

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Page 49: Manuale Piccoli Cantieri

se commissiono solamente i lavori per l’esecUzione della strUttUra e della mUratUra ad Un’impresa e poi sUccessivamente commissiono l’esecUzione degli impianti ad Un’altra impresa, e ancora sUccessi-vamente l’esecUzione di tUtte le opere di finitUra ad Un’altra impre-sa, il tUtto con contratti separati, posso non nominare i coordina-tori per la sicUrezza?

Se i lavori vengono eseguiti anche “in tempi diversi” la norma prevede l’obbligo della nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione. Inoltre prima dell’affidamento dei lavori (contratto con ditte esecutrici)il committente deve designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

sto ristrUttUrando la sede della mia officina ed ho chiamato, per l’esecUzione, solo lavoratori aUtonomi: si applicano gli obblighi di cUi al d. lgs. 81/2008 e se sì qUali?

Essendoci solamente lavoratori autonomi il committente non è tenuto, anche se lavorano contempo-raneamente, a designare né il coordinatore in fase di progettazione né quello in fase di esecuzione.Restano però in essere tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs.81: pertanto:Il committente o il responsabile dei lavori prima di affidare i lavori, è tenutoa) verificare la idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare con le modalità indicate nell’Allegato XvII dello stesso Testo Unicob) trasmettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto della de-nuncia di inizio attività, il nominativo dei lavoratori autonomi ai quali sono stati affidate le singole lavorazioni unitamente alla documentazione indicata nella lettera a) sopra riportata tenendo presente che in assenza del documento unico di regolarità contributiva viene so-spesa l’efficacia del titolo abilitativo.Poichè il committente è anche datore di lavoro dell’officina ed accoglie i lavoratori autonomi nel suo “ambiente di lavoro” dove sono occupati i suoi dipendenti e dove esistono dei rischi specifici, si applicano tutti gli obblighi previsti dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 per cui il committente datore di lavoro, oltre a verificare la idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare mediante il contratto d’opera, è tenuto anche a:a) fornire ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’am-

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Le risposte alle domande più frequenti

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biente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nello stesso;b) cooperare alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulla attività lavorativa oggetto della commessa;c) coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori scambiandosi le informazioni reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze fra i lavori;d) elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUvRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, documento da allegare al contratto d’opera.

nel caso di rifacimento dell’impianto elettrico e idro-termo-sani-tario in Un appartamento si applicano gli obblighi di cUi al d. lgs. 81/2008 e , se sì, qUali?

Anche in presenza di più imprese, se non vi sono lavori sulle parti strutturali allora non si applica il Titolo Iv. Comunque rimangono in capo al committente tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs.81 tra cui l’onere di effettuare il coordinamento tra le imprese esecutrici (ex art.26 D.Lgs.81/08).

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Le risposte alle domande più frequenti

MANUALE PICCOLI CANTIERI | 50

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