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MANUALE PER

TUTORI AZIENDALI

Regione Piemonte Direzione Istruzione, Formazione, Professionale e Lavoro

Settore Attività Formative Settore Standard Formativi Qualità e Orientamento

Professionale

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“Manuale per Tutore aziendale – ed. 2007-ver 01” – Regione Piemonte 2

ANALIZZARE GLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO (di settore e/o aziendale) IN MATERIA DI

FORMAZIONE 1.1 IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Il contratto di Apprendistato è un contratto di natura particolare. Viene definito “contratto a causa mista” perché è costituito da una componente di lavoro e da una di formazione. Il contratto di Apprendistato è stato oggetto della riforma del mercato del lavoro ed è stato regolamentato dalla Legge 30/03 e dal relativo Decreto Legislativo n.276/03. La normativa attuale adegua quella precedente (legge 196/97) e suddivide i contratti di Apprendistato in tre differenti tipologie relative a tre diversi target di utenza:

1. Apprendistato per giovani fino a 18 anni, rivolto ai giovani che abbiano compiuto 16 anni (art. 48 d.lgs. 276/03).

2. Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una

qualificazione attraverso la formazione sul lavoro e l’apprendimento di competenze tecnico - professionali, rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni; o 17 se in possesso di qualifica professionale. (art. 49 d.lgs. 276/03).

3. Apprendistato per l’acquisizione di titoli di studi superiori rivolto a

giovani dai 18 ai 29 anni; o 17 se in possesso di qualifica professionale (art. 50 d.lgs. 276/03).

La durata del contratto di Apprendistato è regolata dai diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) nell’ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge: 1. . tre anni per l’Apprendistato rivolto ai giovani fino a 18 anni di età; 2. da un minimo di due a un massimo di sei anni per l’Apprendistato professionalizzante; 3. la durata dell’Apprendistato per l’alta formazione viene definita nell’ambito degli accordi territoriali tra Regioni, parti sociali e istituzioni formative.

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1.2 IL/LA TUTORE AZIENDALE Una delle principali novità della riforma dell'Apprendistato, attivata a partire dalla legge del 24 giugno 1997 n. 196, è l'introduzione della figura del/della Tutore aziendale. Il contratto di Apprendistato prevede che ciascuna impresa, al momento dell’assunzione di un/una Apprendista, individui formalmente la persona incaricata a svolgere la funzione di Tutore aziendale per la propria azienda.

Il/la Tutore aziendale rappresenta la figura che, nell’azienda, ha il compito e la responsabilità di seguire l’Apprendista per renderne più efficace e rapido l’inserimento. Il/la Tutore quindi, costituisce per l’Apprendista un punto di riferimento. Al Tutore aziendale sono affidate le funzioni riferite alla gestione della crescita professionale e formativa degli/le apprendisti/e. Per cui il/la Tutore ha la funzione di:

• accogliere e inserire l’Apprendista in azienda illustrandogli gli obiettivi da raggiungere e stabilendo con lei/lui le modalità per raggiungerli;

• supportare l’Apprendista durante il percorso di apprendimento in

azienda trasmettendo le conoscenze necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;

• collaborare con la struttura scelta per la formazione esterna al fine di

valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza;

• valutare i livelli di competenza raggiunti dall’Apprendista ai fine dell’attestazione da parte del/della datore/trice lavoro.

Durante l’intero percorso formativo, l’Apprendista è assistito dal/dalla Tutore aziendale, il cui nominativo, deve essere specificato nel Piano Formativo Individuale dell’Apprendista. Per poter svolgere il ruolo di Tutore aziendale è necessario possedere i requisiti previsti all’art. 2 commi 4 e 5 della legge regionale n. 2/2007:

a) livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’Apprendista consegue alla fine del periodo di Apprendistato;

b) svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell’Apprendista;

c) possesso di adeguata esperienza lavorativa nel settore.

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Pertanto, il/la datore/trice di lavoro, può nominare Tutore aziendale solo le persone in possesso dei requisiti sopra specificati.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti e per le imprese artigiane, è previsto che il/la Tutore aziendale possa essere il/la titolare o un/una amministratore/trice dell’impresa, un/una socio/a o un/una familiare coadiuvante inserito nell’attività di impresa. Inoltre, il/la Tutore aziendale, per l’esercizio delle proprie funzioni, deve essere in possesso di adeguate competenze. L’acquisizione delle competenze si realizza mediante una specifica formazione in auto-apprendimento organizzata per Unità Formative, associate a test di verifica dell’apprendimento e a successiva valutazione delle competenze acquisite. Ricordiamo infine che, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 28 febbraio 2000, n. 22 ciascun/a Tutore può affiancare non più di cinque apprendisti. 1.3 OPPORTUNITÀ E VINCOLI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Oltre all’acquisizione delle competenze necessarie a svolgere un mestiere, l’obiettivo che l’introduzione del contratto di Apprendistato si pone, è anche quello di sostenere e favorire la formazione del/della giovane che entra nell’impresa. Grazie alla formazione, infatti, il/la giovane Apprendista, sviluppa le competenze necessarie a rendersi più autonomo/a ed efficace nello svolgere i compiti previsti dal ruolo professionale per cui è stato/a assunto/a. Affinché la formazione prevista dall’Apprendistato abbia successo, sono da reputarsi necessari due presupposti:

• l’azienda deve considerare l’Apprendista come una risorsa su cui investire;

• il/la giovane Apprendista deve essere interessato ad accrescere la

propria professionalità all’interno dell’azienda. Per meglio comprendere quanto detto, analizziamo ora i vantaggi e i vincoli che comporta l’assunzione di un/una Apprendista con un contratto di Apprendistato.

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Le opportunità offerte all’azienda dal contratto di Apprendistato sono molteplici e le possiamo così descrivere: risparmiare rispetto ai costi di inserimento di un/una nuovo/a dipendente: i costi sostenuti in termini di tempo e impegno dedicato alla formazione consentono alle imprese di ottenere un risparmio contributivo per tutta la durata del

contratto; risparmiare rispetto ai costi di assunzione del primo periodo: in caso di assunzione definitiva del/della giovane al termine del contratto di Apprendistato le agevolazioni sono prorogate per altri dodici mesi; risparmiare sul salario: il salario dell’Apprendista è notevolmente ridotto rispetto a quello di un/una lavoratore/trice qualificato/a di pari inquadramento; Accanto ai vantaggi sopra descritti, questo tipo particolare di contratto porta con sé anche dei vincoli con cui l’azienda deve confrontarsi (e che deve valutare) prima di avviare un contratto di Apprendistato: limitazioni di impiego dell’Apprendista: all’interno dell’ambito lavorativo l’Apprendista può essere utilizzato nel rispetto di specifici limiti stabiliti dalla legge (come ad esempio ore di lavoro settimanali, lavoro straordinario, lavoro notturno…) limitazioni di tempo dell’Apprendista: il contratto di Apprendistato prevede che l’Apprendista partecipi obbligatoriamente ad attività di formazione (se previsto anche esterna) pertanto, queste attività sottraggono tempo al suo impiego al lavoro; adempimenti per l’impresa: il contratto di Apprendistato prevede la nomina di un/una Tutore aziendale che affianchi l’Apprendista a cui è richiesto l’adempimento di alcune procedure amministrative che costituiscono un impegno per il/la Tutore e per l’impresa.

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Copy by Regione Piemonte Direzione Istruzione, Formazione, Professionale e Lavoro Settore Attività Formative Settore Standard Formativi Qualità e Orientamento Professionale COORDINAMENTO Fabio Rondot REDAZIONE Raffaella Giuliani Gabriella Boeri PROGETTO GRAFICO & ILLUSTRAZIONI Manuela Amerio REALIZZAZIONE Apprendimenti & Linguaggi Società di Ricerca, Consulenza, Formazione,Orientamento Via Buniva n. 11 – 10124 Torino