Manuale Paghe e Contributi revisione al 31.10.2014[1] · Normalmente, il datore di lavoro fa...
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Corso di Paghe e Contributi
Dispense
Corso di Paghe e Contributi
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INDICE
1. Il rapporto di lavoro subordinato ....................................................... 3
2. Il contratto di lavoro nel codice civile ................................................ 5
3. I contratti collettivi e i contratti individuali ........................................ 11
4. Qualifiche, categorie, livelli ............................................................. 14
5. La busta paga: aspetti introduttivi ................................................... 17
6. I dati anagrafici ............................................................................. 21
7. La retribuzione .............................................................................. 24
8. Gli elementi della retribuzione ......................................................... 26
9. Il calcolo della retribuzione lorda ..................................................... 32
10. Il lavoro straordinario ..................................................................... 39
11. Il riposo settimanale ...................................................................... 46
12. La festività .................................................................................... 49
13. Le ferie e i permessi ....................................................................... 52
14. Le indennità .................................................................................. 55
15. Gli assegni familiari ........................................................................ 60
16. La malattia ................................................................................... 65
17. L'infortunio ................................................................................... 69
18. La gravidanza e il puerperio (D.Lgs. 151/2001) ................................. 71
19. Altre assenze giustificate ................................................................ 74
20. I contributi INPS ............................................................................ 75
21. Le trasferte ................................................................................... 79
22. I servizi di mensa e di trasporto ...................................................... 82
23. L'IRPEF e le addizionali Regionali e Comunali ..................................... 84
24. Il conguaglio di fine anno ................................................................ 92
25. Casi particolari: part-time e lavoro a cottimo ..................................... 93
26. Altre informazioni contenute nella busta paga ................................... 96
27. Le mensilità aggiuntive ................................................................... 98
28. L'indennità di mancato preavviso ................................................... 100
29. Il TFR ......................................................................................... 103
30. Documenti retributivi obbligatori .................................................... 112
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1. Il rapporto di lavoro subordinato
Premessa
Obiettivo di questo corso è di fornire all'allievo tutte le nozioni fondamentali
necessarie per imparare a compilare e/o controllare una busta paga. Nella
prima parte del corso ci soffermeremo su alcuni aspetti introduttivi e
partiremo, in questa Capitolo, col parlare del rapporto di lavoro subordinato.
Che cosa prevede il Codice Civile
L'art.2094 del Codice Civile chiarisce il concetto di prestatore di lavoro
subordinato e recita: "E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore."
Questa definizione inquadra subito quali sono gli elementi che caratterizzano il
rapporto di lavoro subordinato. Essi sono:
• la prestazione del lavoratore;
• il compenso dovuto per il lavoro prestato.
Esaminiamo brevemente questi due elementi fondamentali del rapporto di
lavoro subordinato.
Il dipendente è tenuto a prestare la propria opera, intellettuale o manuale, a
favore del datore di lavoro. L'obbligazione che egli assume è tipicamente quella
di un "fare" a favore del datore di lavoro.
In questa prestazione vi è un vincolo di subordinazione. Infatti, il lavoro va
prestato alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore che ne disciplina
i modi, i tempi ed i contenuti in modo da poter conseguire i propri obiettivi
assumendosi, per contro, i rischi che derivano dallo svolgimento dell'attività
stessa.
Il prestatore di lavoro deve svolgere le proprie mansioni con la diligenza
richiesta dalla natura della prestazione dovuta e nell'interesse dell'impresa.
Non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con
l'imprenditore, né divulgare notizie relative all'impresa. In caso contrario, il
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dipendente va incontro a delle sanzioni disciplinari.
Il datore di lavoro è tenuto a remunerare, la prestazione del lavoratore, col
pagamento di una retribuzione: quindi a suo carico grava un obbligo di
"dare". Proprio la retribuzione, e la sua determinazione, costituirà oggetto del
presente corso e di essa, dunque, avremo modo di parlare ampiamente in
seguito.
L'art.2094 parla di un lavoro prestato alle dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore. Imprenditore è, secondo il Codice Civile, colui che "esercita
professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o
dello scambio di beni e servizi".
Dobbiamo precisare, però, che datori di lavoro non sono solo le imprese
commerciali (industrie, imprese di commercio all'ingrosso e al dettaglio,
banche, assicurazioni, imprese di trasporto, imprese agricole, ecc.) ma
chiunque offra occasioni di lavoro subordinato, quali: i professionisti (dottori,
avvocati, commercialisti, ecc..), le associazioni di categoria (sindacati, partiti
politici, ecc.), ma anche i privati per quanto riguarda il lavoro domestico.
Il lavoratore subordinato presta normalmente la propria opera nei locali messi
a disposizione dal datore di lavoro, usando gli strumenti ed i materiali forniti da
questi. In casi particolari, parliamo delle forme del lavoro a domicilio e del
telelavoro, il lavoratore può prestare la propria opera in casa propria o in altri
locali. In queste ipotesi, vi sono delle differenze sostanziali rispetto alla
generalità dei casi. Esse sono date dal luogo del lavoro (normalmente il
domicilio del lavoratore), dall'orario di lavoro (non imposto in modo rigido dal
datore di lavoro), dall'organizzazione del lavoro (ovvero la scelta del metodo di
lavoro), dalla possibilità di utilizzare attrezzature e materiali di proprietà del
dipendente, ecc. Anche il lavoro a domicilio ed il telelavoro sono delle forme di
lavoro subordinato nonostante siano disciplinate in modo particolare.
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2. Il contratto di lavoro nel codice civile
Premessa
Il Codice Civile non contiene disposizioni in merito al contratto di lavoro, ma
disciplina, come abbiamo già accennato nella Capitolo precedente, il rapporto
di lavoro. In questo modo, il legislatore ha dato un'importanza maggiore al
rapporto di lavoro in se stesso (fissandone il contenuto e stabilendo i diritti e
doveri relativi ad entrambe le parti), che al momento in cui tale rapporto sorge
con la stipula del contratto di lavoro.
Struttura del contratto di lavoro
Il contratto di lavoro è, dunque, quel contratto nel quale il prestatore si obbliga
a mettere a disposizione del datore di lavoro la sua attività e, in cambio, riceve
dal datore di lavoro, una retribuzione.
E' evidente che, anche al contratto di lavoro si possono applicare le norme che
riguardano il contratto in generale. Com'è noto, l'art.1321 del Codice Civile,
stabilisce che "il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare
o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale".
In base a quanto stabilito dai successivi articoli del Codice Civile, si può
affermare che:
• le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei
limiti imposti dalla legge (art.1322, 1° comma);
• il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha
conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art.1326, 1° comma);
• le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del
contratto, devono comportarsi secondo buona fede (art.1337);
• le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto se non risulti che non
sono state volute dalle parti (art.1340).
Come per ogni contratto, anche per il contratto di lavoro, i requisiti
fondamentali sono:
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• accordo tra le parti;
• causa;
• oggetto;
• forma.
Vediamo brevemente questi requisiti.
Per ciò che concerne l'accordo tra le parti, vogliamo ricordare che i soggetti
che stipulano il contratto di lavoro dipendente (lavoratore e datore di lavoro)
devono avere oltre alla capacità giuridica anche la capacità di agire.
Per capacità giuridica si intende la capacità della persona ad essere titolare
di diritti. Le persone fisiche acquistano la capacità giuridica con la nascita.
Per capacità di agire si intende l'idoneità della persona ad esercitare
direttamente i propri diritti. La capacità di agire viene normalmente acquistata
con il raggiungimento della maggiore età. Quindi, semplificando al massimo il
discorso, possiamo dire che, i maggiorenni possono stipulare direttamente il
contratto di lavoro, mentre i minorenni hanno bisogno della tutela di chi
esercita su di loro la patria potestà.
Precisiamo, a tale proposito che, la legge tutela il lavoro dei fanciulli e degli
adolescenti stabilendo un'età minima perché possa essere stipulato il contratto
di lavoro. In alcuni casi è stabilita anche un'età massima.
In generale, l'ammissione al lavoro non può avvenire prima del compimento
del 15° anno di età. Per i lavori agricoli, familiari e quelli leggeri non industriali,
tale limite è ridotto a 14 anni. In altri casi (lavori pesanti, insalubri, faticosi,
pericolosi, ecc.) il limite è elevato a 16 o 18 anni.
Per fanciulli la legge intende i minori che non hanno ancora compiuto il 15°
anno di età, mentre per adolescenti s'intendono quelli di età compresa tra i
15 e i 18 anni.
La causa del contratto non deve essere contraria alle norme giuridiche,
all'ordine pubblico e al buon costume.
Per ciò che concerne l'oggetto del contratto di lavoro esso è il lavoro stesso,
inteso come attività svolta dal dipendente. Come per tutti i contratti l'oggetto
deve essere possibile, lecito e determinabile.
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Quindi qualsiasi specie di attività economicamente utile può costituire oggetto
del contratto di lavoro: sia un'attività manuale, sia una intellettuale.
Per quanto riguarda la forma del contratto, la legge non richiede
espressamente la forma scritta: questa tuttavia è richiesta da quasi tutti i
contratti collettivi, soprattutto nei casi di contratti a tempo determinato.
Normalmente, il datore di lavoro fa conoscere al dipendente assunto, la
qualifica, la categoria, il trattamento economico ed eventualmente anche
mansioni, regolamenti interni ed usi aziendali, mediante una lettera di
assunzione da redigersi in duplice copia, di cui una deve essere conservata
dall'azienda debitamente firmata dal lavoratore per presa visione ed
accettazione. Un esempio di lettera di assunzione è riportato alla fine di questa
Capitolo.
Contratto a tempo indeterminato
Con riferimento al termine del contratto di lavoro esso può essere:
• a tempo indeterminato;
• a tempo determinato.
Nella maggior parte dei casi il rapporto di lavoro è stipulato a tempo
indeterminato, garantendo al lavoratore un'occupazione per un periodo
indefinito di tempo.
Può essere stabilito, dalle parti, un periodo di prova volto ad accertare se il
lavoratore è in possesso delle capacità tecniche richieste dalla mansione per la
quale è assunto. Il periodo di prova è ammesso per tutti i lavoratori (dirigenti,
operai, apprendisti, ...), ma deve risultare da atto scritto stipulato prima
dell'inizio del rapporto di lavoro. La durata massima del periodo di prova è
stabilita dai contratti collettivi a seconda della qualifica del dipendente. Non
possono computarsi come prova i periodi di interruzione o di assenza
giustificata: in questi casi, il periodo di prova va sospeso.
Ad esempio: il contratto di lavoro prevede un periodo di prova di 15 giorni. Il
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dipendente si assenta, durante tale periodo, 5 giorni per malattia. Decorsi i 15
giorni, il periodo di prova dovrà essere prorogato di altri 5 giorni: si deve cioè
tenere conto del periodo effettivo di prestazione.
Il periodo di prova non può essere prorogato salvo che ciò non sia ammesso
dal contratto collettivo e risulti sempre per iscritto.
Durante il periodo di prova, al dipendente, compete lo stesso trattamento
economico previsto per i lavoratori assunti in via definitiva.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto,
senza obbligo di preavviso o di indennità e senza bisogno di indicarne i motivi.
Compiuto il periodo di prova l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato
si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.
Contratto a tempo determinato
Nei contratti a tempo determinato è apposto un termine alla durata del
contratto di lavoro. E' questa una forma di contratto ammessa solo nei casi
stabiliti dalla legge. Tali casi sono:
• quando l'assunzione è fatta per sostituire lavoratori assenti e per i quali
sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro (esempio:
gravidanza e puerperio, servizio militare, ecc.);
• quando l'assunzione é fatta per eseguire un'opera o un servizio definiti e
predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed occasionale;
• per le lavorazioni e fasi successive che richiedono maestranze diverse,
per specializzazione, da quelle normalmente impiegate e limitatamente
alle fasi complementari o integrative per le quali non vi sia continuità di
impiego nell'ambito dell'azienda;
• quando sia richiesto dal carattere stagionale dell'attività lavorativa;
• per il personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli;
• per i dirigenti tecnici ed amministrativi purché il contratto a termine non
abbia scadenza superiore ai 5 anni e fatta salva la possibilità del
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dirigente di dimettersi, dando il preavviso richiesto dalla legge, decorsi 3
anni.
Allo scadere del termine, il contratto può essere, in via eccezionale, prorogato
non più di una volta e può essere, altresì, trasformato in un contratto a tempo
indeterminato.
Valgono, anche nel caso di contratto a tempo determinato, le norme relative al
periodo di prova, viste poc'anzi.
Il lavoratore assunto con contratto a termine ha diritto allo stesso trattamento
economico previsto per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, di pari
qualifica.
Esempio di lettera di assunzione
Lettera di assunzione
Luogo e data
Signor.......(nominativo del dipendente)..
......................................................
N° matricola assegnato
Siamo lieti di comunicarle che, superato positivamente il periodo di prova, Lei
sarà assunto alle nostre dipendenze alle seguenti condizioni:
Durata del lavoro:
o A tempo indeterminato
o A tempo determinato con scadenza il........
Qualifica, mansioni e categoria:
La sua qualifica sarà di ...........................................
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Le sue mansioni saranno le seguenti: ..........................
Orario e retribuzione:
L'orario stabilito è di ore...... settimanali: dalle ........ alle........; dalle ........
alle........
La sua retribuzione sarà di euro.......... al..........
più le seguenti indennità..........
su queste competenze lorde, e sui successivi aggiornamenti, verranno operate
le ritenute di legge.
Sede:
La sede di assunzione è..........................
La ditta si riserva di affidarle mansioni o compiti anche fuori sede.
Prova:
Il periodo di prova avrà la durata dal: ........al........
Regolamenti ed usi della ditta
Dovrà attenersi ai regolamenti, alle disposizioni interne e agli usi della ditta, i
quali s'intendono da Lei conosciuti ed accettati qualora non abbia avanzato
eccezioni per iscritto entro la scadenza del periodo di prova.
(Timbro e firma del datore di lavoro)
Accettazione
Accuso ricevuta della lettera di assunzione
(Firma del dipendente)
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3. I contratti collettivi e i contratti individuali
I contratti collettivi
La disciplina del rapporto di lavoro contenuta nel Codice Civile è piuttosto
limitata. La gran parte di questa materia è, invece, regolata nel dettaglio, nei
contratti collettivi di lavoro ai quali rimanda lo stesso Codice Civile negli
artt.2067 e seguenti.
I contratti collettivi sono accordi stipulati tra le associazioni sindacali dei
lavoratori e quelle dei datori di lavoro con lo scopo di determinare nei minimi
particolari il contenuto del rapporto di lavoro.
Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni necessarie al fine di dare
esecuzione alle norme del Codice Civile, stabilire i diritti e gli obblighi delle
parti, indicare le qualifiche dei dipendenti e le rispettive mansioni, ecc.
Poiché il contratto collettivo è un accordo siglato tra i sindacati dei lavoratori e
dei datori di lavoro, esso ha efficacia nei confronti di tutti i lavoratori ed i datori
di lavoro che si sono associati ai sindacati che hanno sottoscritto il contratto.
In pratica, con l'adesione al sindacato, c'è una subordinazione del proprio
interesse individuale a quello della categoria di appartenenza.
Tuttavia, dobbiamo osservare che, di fatto, l'applicazione dei contratti
collettivi, è estesa anche ai casi nei quali le parti non appartengono alle
associazioni di categoria che lo hanno stipulato ma:
• hanno aderito espressamente al contratto collettivo;
• hanno stipulato il contratto individuale riportando le norme contenute nel
contratto collettivo;
• applicano spontaneamente, in modo costante ed ininterrotto, le norme
del contratto collettivo.
Criteri per l'individuazione del contratto collettivo applicabile
Il Codice Civile stabilisce, all'art.2069, che il contratto collettivo deve contenere
l'indicazione della categoria di imprenditori e di prestatori di lavoro cui si
riferisce e del territorio dove esso ha efficacia.
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I contratti collettivi disciplinano, infatti, singoli settori di attività. Esistono, ad
esempio, il contratto del settore commercio, quello dei chimici, quello dei
bancari, dei metalmeccanici, delle imprese di pulizia, degli studi professionali,
ecc.
Questo significa che, prima di procedere all'individuazione delle norme che
devono essere esaminate nella disciplina di un singolo rapporto di lavoro, come
pure prima di procedere alla compilazione di una busta paga, occorre
individuare qual è il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro in
questione.
In tal senso occorre far riferimento all'attività effettivamente esercitata in
via principale dal datore di lavoro. Se questi esercita distinte attività aventi
carattere autonomo, si applicano, ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei
contratti collettivi corrispondenti alle singole attività (art.2070 del Codice
Civile).
Per contro, se l'impresa esercita più attività distinte, che non sono tra loro
autonome ma si pongono come complementari ed accessorie rispetto
all'attività principale, andrà applicato, a tutti i rapporti di lavoro, il contratto
collettivo relativo all'attività principale. Ad esempio: un'impresa produce capi di
abbigliamento e ha un'unità distaccata nella quale vende parte della propria
produzione. Dovrà applicare a tutti i propri dipendenti, inclusi quelli impiegati
nel punto vendita, il contratto relativo al settore "abbigliamento, calzature,
tessili" e non quello del "commercio".
Per quei settori, per i quali dovesse mancare uno specifico contratto collettivo,
si dovrà far riferimento al contratto più affine all'attività svolta dall'azienda. In
questi casi è sempre preferibile che il contratto individuale sia redatto per
iscritto e richiami espressamente il contratto collettivo che sarà applicato.
Il contratto collettivo del settore commercio
Poiché i contratti collettivi sono tanti, ne dovevamo scegliere uno, cui fare
riferimento durante il nostro corso. Parleremo, pertanto, soprattutto del
contratto collettivo del settore commercio, citando, in alcuni casi, anche norme
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contenute in altri contratti collettivi.
E' chiaro che la struttura relativa alla compilazione di una busta paga, rimane
invariata a prescindere dal contratto collettivo applicabile, possono variare
invece delle particolari norme (ad esempio: il numero di anni dopo i quali
matura lo scatto di anzianità, i livelli delle retribuzioni, i periodi di preavviso,
ecc..).
Tutti i contratti collettivi contengono nelle prime pagine, un elenco delle
imprese, distinte per tipo di attività, cui si applicano il contratto stesso, ciò al
fine di rendere il meno soggettivo possibile l'applicazione di un contratto
piuttosto che un altro e di rispettare il disposto dell'art. 2069 del Codice Civile.
Così nel contratto del settore commercio si legge: "Il presente contratto
collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio
nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile
con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra tutte
le aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi appartenenti ai
settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale
dipendente."
Segue, ovviamente, un elenco dettagliatissimo di attività cui si applica il
contratto in esame (alimentazione: commercio all'ingrosso di generi alimentari;
supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
commercio al minuto di generi alimentari eccettuate le rivendite di pane e
pasta alimentari annesse ai forni; salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
importatori e torrefattori di caffè; commercio all'ingrosso di droghe e coloniali;
commercio al minuto di droghe coloniali; ....)
I contratti individuali
Il contratto individuale è quello stipulato tra il singolo datore di lavoro ed il
singolo lavoratore, in forza del quale il dipendente si impegna a prestare il
proprio lavoro, manuale o intellettuale, e il datore di lavoro si impegna a
pagare la retribuzione.
Il contratto individuale non può derogare le norme di legge, né quelle del
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contratto collettivo applicabile, salvo che disponga in modo più favorevole per
il dipendente.
4. Qualifiche, categorie, livelli
Categorie di prestatori di lavoro
In questa Capitolo parleremo di qualifiche, categorie e livelli. Questo perché,
l'appartenenza ad una o all'altra di queste classi, comporta notevoli differenze
sia per ciò che concerne il trattamento economico del dipendente, sia per altri
aspetti che possono in ogni modo riflettersi nella busta paga (aspetti
previdenziali ed assistenziali, periodo di preavviso, giorni di carenza, ecc..). In
linea di massima possiamo distinguere i lavoratori subordinati, in base alla
natura del lavoro prestato, in impiegati ed operai.
In prima approssimazione si può affermare che gli impiegati svolgono lavoro
intellettuale e gli operai svolgono lavoro manuale.
Questo in prima approssimazione, perché, nella pratica non è sempre vero che
gli operai svolgano solo ed esclusivamente lavoro manuale e che gli impiegati
svolgano solo ed esclusivamente lavoro intellettuale.
Il Codice Civile individua quattro categorie di prestatori di lavoro subordinato:
dirigenti, quadri, impiegati ed operai, ma rimanda alle leggi speciali la
definizione dei criteri d'appartenenza alle singole categorie individuate.
Nella maggior parte dei casi la distinzione è ovvia, ma in molte ipotesi
marginali si possono presentare situazioni di non facile soluzione.
Innanzi tutto occorre precisare che, dirigenti e quadri rappresentano due
categorie di impiegati con funzioni direttive.
In linea di massima possiamo sostenere che i dirigenti, pur trovandosi in una
posizione di subordinazione rispetto al datore di lavoro, ricoprono nell'azienda
un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e
potere decisionale. Si tratta, in altre parole, di dipendenti che hanno una
diretta responsabilità nei confronti dell'imprenditore, che dispongono di poteri
di decisione in materia tecnica o amministrativa e possono impartire le
direttive per il funzionamento dell'impresa o di un ramo di essa.
La categoria dei quadri è una categoria intermedia tra quella dei dirigenti e
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quella degli impiegati. I quadri sono lavoratori subordinati che svolgono
anch'essi in modo continuativo funzioni direttive di rilevante importanza per lo
sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa. Si tratta di personale dotato
di poteri di discrezionalità e responsabilità gestionale nella conduzione
e/o nel coordinamento di risorse e persone. In alcuni casi si tratta di personale
preposto alla ricerca e alla definizione di progetti di rilevante importanza
per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, dotati, in tale ambito,
di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità.
Gli impiegati, destinati allo svolgimento di lavori intellettuali, sono
tradizionalmente distinti in impiegati di concetto e impiegati d'ordine, mentre,
gli operai, destinati all'esecuzione di lavori manuali, sono classificati in operai
specializzati, qualificati e comuni.
I livelli
La classificazione che abbiamo riportato sopra tende a sparire sempre più.
Infatti, i contratti collettivi adottano in genere una classificazione unica
basata prevalentemente sulle mansioni svolte. La distinzione tra operai ed
impiegati rimane valida per quanto riguarda gli aspetti normativi, ma nel
contratto collettivo, soprattutto ai fini retributivi, è abbandonato lo schema
basato sulla distinzione in impiegati di concetto, impiegati d'ordine, operai
qualificati, ecc.
La maggior parte dei contratti collettivi contiene un elenco dettagliato delle
mansioni attribuibili ai dipendenti e del livello corrispondente, ciò al fine di
ridurre al massimo l'arbitrio nell'assegnazione del livello e quindi nella
determinazione della retribuzione spettante.
I livelli nel contratto collettivo del settore commercio
Il contratto del settore commercio prevede sette livelli, oltre i quadri.
Li riportiamo di seguito.
Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto
dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i
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dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro
attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi
dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in
organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:
• abbiamo poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale
nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o
servizi di particolare complessità operativa
ovvero
• siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed
elevata professionalità di tipo specifico, alla ricerca ed alla definizione di
progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli
obiettivi dell'impresa verificandone la fattibilità economico-tecnica,
garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella
di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione
e rispondendo dei risultati.
Primo livello. A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto
contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che
sovrintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con
carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità
ad essi delegate.
Secondo livello. Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che
svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento
e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di
creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
Terzo livello. A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni
di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze
tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in
condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono
lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale
acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica
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comunque conseguita.
Quarto livello. Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono
compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché
i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e
particolari capacità tecnico-pratiche acquisite.
Quinto livello. A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori
qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate
capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite.
Sesto livello. A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori
che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche.
Settimo livello. A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono
mansioni di pulizia o equivalenti.
Per ciascun livello e poi contenuto un elenco dettagliato delle mansioni che si
considerano facenti parte dello stesso.
Mansioni superiori
L'art.2103 del Codice Civile stabilisce che il lavoratore deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito.
Nel caso in cui il dipendente sia assegnato a mansioni superiori, egli ha diritto
al trattamento corrispondente all'attività effettivamente svolta, e
l'assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva decorso un periodo
fissato dai contratti collettivi ed in ogni caso non superiore a tre mesi.
Tale regola non si applica se l'assegnazione a mansioni superiori è stata
temporaneamente effettuata per sostituire un lavoratore assente con diritto
alla conservazione del posto di lavoro (come nel caso di gravidanza e
puerperio, malattia, infortunio, servizio di leva, ecc.).
5. La busta paga: aspetti introduttivi
Che cos'è la busta paga
La legge 05/01/1953 n. 4 stabilisce che, il datore di lavoro, all'atto del
pagamento della retribuzione, deve consegnare al dipendente un prospetto di
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paga. Tale prospetto è detto comunemente busta paga o anche cedolino
paga o più semplicemente cedolino.
Esso deve indicare:
• cognome, nome, qualifica del dipendente;
• il periodo al quale si riferisce la retribuzione;
• tutti gli elementi che concorrono a formare la retribuzione e le relative
ritenute di legge distintamente indicate;
• l'ammontare degli assegni familiari;
• la firma ed il timbro del datore di lavoro o di chi rappresenta l'azienda.
I dati riportati nel prospetto paga devono corrispondere alle registrazioni
risultanti dal libro paga.
Vediamo un esempio pratico.
Ogni impresa datrice di lavoro può redigere al suo interno le buste paga o può
avvalersi di un consulente del lavoro. In ogni caso, oggi, le buste paga sono
sempre elaborate al computer con appositi software.
A seconda del programma utilizzato, e della ditta che lo fornisce, il cedolino su
cui saranno stampati i dati della busta paga assume un diverso aspetto.
In pratica, se si esamineranno varie buste paga, elaborate con differenti
software, si scoprirà che esse non sempre riportano gli stessi dati. E' evidente
che saranno sempre presenti i dati obbligatori per legge e quelli necessari per
la determinazione dell'importo da corrispondere al dipendente, mentre, alcuni
dati di tipo statistico o in ogni modo ininfluenti sui calcoli, potranno essere
presenti in certi cedolini e non in altri.
Inoltre, non sempre la posizione nella quale troviamo i medesimi dati è la
stessa.
Ciò premesso riportiamo un esempio di busta paga. In rosso abbiamo indicato
delle diverse aree nelle quali è possibile raggruppare i dati presenti nel
prospetto paga.
La sezione 1, riporta una serie di dati anagrafici del dipendente e del datore
di lavoro.
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La sezione 2 indica gli elementi che costituiscono la retribuzione.
La sezione 3 costituisce il corpo della busta paga nel quale è sviluppato il
calcolo della retribuzione lorda spettante al dipendente.
La sezione 2 e 3 sono quelle che presentano meno differenze da un prospetto
paga all'altro.
La sezione 4 contiene i dati relativi alle ritenute di legge e ai contributi
previdenziali.
La sezione 5 riporta una serie di dati statistici, un riepilogo dei dati relativi alla
situazione di ferie e permessi, ed è la parte del prospetto paga più soggetta
a differenze.
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Il D.L. 112/08 convertito nella L. 133/2008 ha introdotto Il libro UNICO del
LAVORO che ha sostituito il libro matricola, libro paga e presenze. Si tratta di
un libro obbligatorio, tenuto dal datore di lavoro o dal consulente delegato, nel
quale vanno annotate le ore di lavoro ordinarie e straordinarie, la retribuzione,
le trattenute, gli assegni familiari e l'importo netto corrisposto al dipendente
per ogni periodo di paga.
La compilazione delle retribuzioni dovrà avvenire entro la fine del mese
successivo di riferimento.
6. I dati anagrafici
Premessa
In questa Capitolo esamineremo i dati che compaiono in quella che, nella
Capitolo 5, abbiamo individuato come sezione 1 del prospetto paga.
Si tratta di una serie di dati che riguardano il dipendente ed il datore di lavoro.
I dati anagrafici riportati nel prospetto paga
Tutte le buste paghe riportano, in alto, come primo dato, il nome della ditta
datrice di lavoro. Si tratta, in pratica, del nome e cognome del datore di lavoro,
se esso è una persona fisica, oppure della ragione o denominazione sociale, se
si tratta di una società. E' inoltre indicata la sede dell'impresa ed il suo codice
fiscale.
Il campo che normalmente segue è quello relativo al periodo di riferimento
vale a dire il periodo per il qual è effettuato il calcolo della retribuzione. Tale
periodo coincide, normalmente, ma non necessariamente, con il mese e
dunque, questo campo riporterà mese e anno cui la busta paga si riferisce.
La retribuzione potrebbe essere anche giornaliera, settimanale, quattordicinale
o quindicinale: dipende da ciò che è stabilito dal contratto collettivo.
Vediamo ora i dati del datore di lavoro che compaiono nel prospetto paga.
Normalmente sono presenti il numero di posizione INPS ed il numero di
posizione INAIL dell'azienda.
Tutte le aziende con lavoratori dipendenti hanno l'obbligo di aprire una propria
posizione presso l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e presso
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l'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
Entrambi gli istituti assegnano all'azienda un numero di matricola: sono questi
i dati che andranno riportati nei campi "posizione INPS" e "posizione INAIL".
Vediamo ora quali sono i dati relativi al dipendente riportati in questa 1°
sezione.
Innanzi tutto, vi sono una serie di dati anagrafici: cognome e nome, data di
nascita, codice fiscale. Quindi sono indicati alcuni dati relativi al rapporto di
lavoro, quali: data d'assunzione, qualifica e livello (di cui abbiamo già
avuto modo di parlare), data di cessazione (campo questo che è compilato
solo nel caso dell'ultima busta paga consegnata al dipendente in seguito alla
cessazione del rapporto di lavoro).
Accanto alla data d'assunzione è indicata anche la data d'assunzione
convenzionale: di solito queste due date coincidono. E' tuttavia possibile che
le parti facciano decorrere, gli effetti legati all'anzianità di servizio del
lavoratore presso l'azienda, da una data antecedente rispetto a quella
d'effettiva assunzione. E' questo il caso in cui la data d'assunzione
convenzionale sarà diversa ed antecedente rispetto alla data d'assunzione
effettiva.
Un altro campo normalmente presente nel cedolino paga è quello che indica il
numero degli scatti di anzianità e la data di maturazione dello scatto
successivo.
Lo scatto di anzianità è un elemento della retribuzione che premia la
permanenza di un dipendente presso la stessa azienda. Ogni contratto
collettivo stabilisce le modalità con le quali si determina lo scatto di anzianità.
Il prospetto paga riporta, quindi, il numero di scatti maturati dal dipendente e
la data in cui maturerà lo scatto successivo.
In genere lo scatto di anzianità è corrisposto il primo giorno del mese
successivo a quello in cui esso è maturato.
Vediamo di fare qualche esempio.
Il contratto collettivo del settore commercio prevede che gli scatti maturino
ogni tre anni fino ad un massimo di dieci scatti.
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Supponiamo che un dipendente sia assunto il 04/11/96. Il primo scatto, per
lui, maturerà dopo un triennio e sarà corrisposto nella busta paga del mese
successivo a quello in cui esso è maturato: ovvero a dicembre del '99. Il
secondo scatto sarà corrisposto nella busta paga di dicembre del 2002. Il terzo
scatto sarà corrisposto nella busta paga di dicembre del 2005 e così via, fino
ad un massimo di dieci scatti.
Facciamo un altro esempio, ipotizziamo che un dipendente sia assunto il 15
gennaio del 2000: il primo scatto sarà corrisposto nella busta paga relativa a
febbraio 2003; il secondo nel febbraio del 2006 e così via.
Come abbiamo già detto, non tutti i contratti collettivi prevedono le medesime
modalità di maturazione degli scatti di anzianità. Così ad esempio nell'industria
metalmeccanica è previsto uno scatto per ogni biennio di anzianità di servizio
maturato presso la stessa azienda, per un massimo di 5 bienni. Anche in
questo caso gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese
immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Nella prima parte della busta paga possono essere presenti anche altri dati
quali il codice contributivo INPS nei casi di contratti che assegnano
particolari agevolazioni al datore di lavoro per quanto riguarda la misura dei
contributi da versare. Si tratta, tuttavia, di un campo che non ha
alcun'influenza nella determinazione della retribuzione spettante al dipendente,
ma riguarda esclusivamente il rapporto tra azienda ed INPS. Possono poi
essere presenti alcuni dati utili alla determinazione della misura degli assegni
familiari spettanti ai dipendenti.
Un esempio
Di seguito riportiamo la parte anagrafica di un prospetto paga.
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7. La retribuzione
La retribuzione e le sue forme
Come abbiamo avuto modo di dire più volte, nel rapporto di lavoro il lavoratore
subordinato s'impegna a prestare la propria opera alle dipendenze del datore di
lavoro, ricevendo in cambio una retribuzione. Quindi, quando parliamo di
retribuzione, ci riferiamo al compenso spettante al dipendente per il lavoro
prestato.
Il Codice Civile, all'art. 2099, prevede due distinte modalità di determinazione
della retribuzione:
• retribuzione a tempo;
• retribuzione a cottimo.
E' chiaro che la retribuzione a tempo è in funzione delle ore di lavoro
prestate ed è, quindi, indipendente dal risultato ottenuto dal lavoro stesso.
La retribuzione a cottimo è legata, invece, alle quantità prodotte dal
lavoratore.
Il Codice Civile stabilisce che la remunerazione a cottimo è obbligatoria
quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, il prestatore di lavoro è
vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o, quando la
valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni
dei tempi di lavorazione.
Per le sue caratteristiche, il cottimo ha come finalità quella di incentivare il
lavoratore a produrre di più in modo da incrementare i suoi guadagni: per
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questo, il cottimo, può degenerare in forme di sfruttamento dei dipendenti.
Al fine di tutelare i lavoratori per i quali è prevista tale forma di retribuzione il
Codice Civile stabilisce che le tariffe di cottimo non possono essere sostituite o
modificate a meno che non intervengano mutamenti nelle condizioni di
esecuzione del lavoro e in ragione degli stessi. L'imprenditore è inoltre tenuto a
comunicare preventivamente ai lavoratori i dati riguardanti gli elementi
costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo
compenso unitario. Inoltre deve comunicare i dati relativi alla quantità di
lavoro eseguito e al tempo impiegato. Il cottimo non si adatta a mansioni che
richiedono una particolare attenzione e precisione nello svolgimento, né al
lavoro impiegatizio che non può essere facilmente quantificato.
Esiste anche una forma di cottimo detto collettivo. In questo caso è misurata
la produttività di un gruppo e, sulla base di questo dato, è determinata la
retribuzione. Questa, ovviamente, è poi ripartita tra i componenti del gruppo.
Il Codice ammette anche la partecipazione agli utili quale forma di
retribuzione, in questo caso essi vanno calcolati sugli utili netti dell'impresa.
La retribuzione può essere anche parte in denaro e parte in natura: un
esempio può essere quello in cui, al dipendente, siano forniti dal datore di
lavoro anche vitto ed alloggio.
La misura della retribuzione è determinata dai contratti collettivi, ma su tale
argomento torneremo ampiamente nelle prossime lezioni.
La retribuzione nella Costituzione Italiana
Come abbiamo precisato poc'anzi la misura della retribuzione è rimandata ai
contratti collettivi o, a quelli individuali, se più favorevoli.
Ciò nonostante la Costituzione Italiana fissa dei criteri di carattere generale in
merito.
Infatti l'art. 36 della Costituzione prevede che la retribuzione debba essere
proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro e debba essere in ogni caso
sufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa.
E' inoltre sancito il divieto di trattamenti collettivi discriminatori per motivi
politici e sindacali. La stessa Costituzione, nell'art. 37, afferma che la donna
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lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore
8. Gli elementi della retribuzione
Che cosa è la retribuzione netta
Con questa Capitolo entriamo nel vivo della compilazione della busta paga,
dopo aver appreso le nozioni preliminari necessarie alla comprensione di
quanto diremo in seguito.
Iniziamo, innanzi tutto, col vedere come si determina la retribuzione netta
spettante al dipendente. Essa si ottiene sommando tra loro alcuni elementi
aggiuntivi e sottraendo altri elementi detti, per l'appunto, elementi
sottrattivi.
Gli elementi aggiuntivi della retribuzione sono:
• paga base;
• indennità di contingenza;
• scatti di anzianità;
• assegni "ad personam", "di merito", accordi aziendali, III elemento;
• compenso per lavoro straordinario;
• indennità e compensi vari (indennità di mensa, indennità di cassa,
indennità di lavoro disagiato, premi di produzione, provvigioni, gratifiche,
ecc.);
• assegni familiari.
I principali elementi sottrattivi sono:
• contributi sociali a carico del lavoratore;
• IRPEF dovuta sul reddito di lavoro dipendente, eventuali addizionali
regionale e comunale.
Altri elementi sottrattivi possono essere:
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• importo di eventuali anticipi versati al dipendente prima del pagamento
della retribuzione; trattenute relative a scioperi;
• eventuali quote per rimborso di prestiti erogati dall'azienda a favore del
dipendente o per il pagamento da parte del dipendente di acquisti
effettuati presso lo spaccio aziendale;
• eventuale quota di iscrizione ad un sindacato dei lavoratori.
In questa Capitolo esamineremo quelli che sono denominati comunemente
elementi della retribuzione e che sono indicati in quella che noi abbiamo
chiamato sezione 2 del prospetto paga.
La paga base
La paga base è detta anche retribuzione base o minimo tabellare. Essa
rappresenta l'elemento prevalente della retribuzione.
L'entità della paga base è determinata dal contratto collettivo applicabile ed è
in funzione del livello attribuito al dipendente.
Vediamo, ad esempio, la paga base prevista dal contratto collettivo del
commercio, a partire dal 1° ottobre 2013.
Livello Paga base in euro
Quadro 1.749,07
1° livello 1.575,56
2° livello 1.362,85
3° livello 1.164,87
4° livello 1.007,46
5° livello 910,18
6° livello 817,16
7° livello 699,58
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Cerchiamo di capire meglio il significato di questa tabella. Un quadro ha una
paga base di 1.749,07 euro. Un primo livello ha una paga base di 1.575,56
euro. Un secondo livello ha una paga base di 1.362,85 euro, e così via.
Questo significa che la paga base di due dipendenti, aventi lo stesso livello e ai
quali è applicabile lo stesso contratto collettivo, è la stessa.
La paga base viene periodicamente incrementata coi vari rinnovi contrattuali.
L'indennità di contingenza
L'indennità di contingenza, detta più semplicemente contingenza o scala
mobile è nata con lo scopo di adeguare il salario all'andamento del costo della
vita. Il suo importo veniva modificato ogni trimestre, al fine di evitare la
perdita di potere di acquisto dei salari causata dall'inflazione.
A partire dal 1991, gli importi dell'indennità di contingenza sono stati
congelati e non hanno più subito ulteriori adeguamenti.
Nella tabella che segue riportiamo l'entità dell'indennità di contingenza nel
settore commercio per i differenti livelli.
Livello Contingenza in euro
Quadro 540,37
1° livello 537,52
2° livello 532,54
3° livello 527,90
4° livello 524,22
5° livello 521,94
6° livello 519,76
7° livello 517,51
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Nel momento in cui è stata abolita la contingenza è stato introdotto l'E.D.R., in
altre parole l'Elemento Distinto della Retribuzione il cui importo è di 10,33
euro mensili. L'E.D.R. non è, in alcun caso, previsto per i dirigenti.
Tuttavia la voce E.D.R. spesso non è presente nel cedolino paga poiché, molti
contratti collettivi, e tra questi anche quello del commercio, hanno previsto il
conglobamento del suo importo nell'indennità di contingenza.
Per cui, l'importo dell'indennità di contingenza riportato nella precedente
tabella è già comprensivo dell'E.D.R.
Gli scatti di anzianità
Gli scatti di anzianità e abbiamo affermato che, nella prima parte della busta
paga, sono riportati il numero di scatti maturati dal dipendente e la data di
maturazione del successivo scatto. Abbiamo visto, inoltre, che il contratto
collettivo del commercio prevede che gli scatti maturino ogni triennio, per un
massimo di dieci e che, nella generalità dei casi, essi decorrono dal primo
giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie lo scatto
stesso.
Ogni scatto di anzianità maturato dà diritto ad un incremento della retribuzione
che mira a premiare la permanenza del dipendente presso la stessa azienda.
L'entità dello scatto è sempre in funzione del livello attribuito al dipendente. Il
contratto collettivo può, inoltre, prevedere che esso sia determinato in misura
fissa o come percentuale della paga base. Il contratto collettivo del commercio
prevede una misura fissa per gli scatti di anzianità, a seconda del livello del
dipendente. Riportiamo di seguito anche tale tabella.
Livello Scatti in
euro
Quadro 25,46
1° livello 24,84
2° livello 22,83
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3° livello 21,95
4° livello 20,66
5° livello 20,30
6° livello 19,73
7° livello 19,47
Assegni ad personam
Come abbiamo osservato poc'anzi, tutti i dipendenti ai quali è applicabile lo
stesso contratto collettivo e che hanno lo stesso livello, percepiscono la
medesima paga base, la stessa indennità di contingenza e, a parità di anni di
servizio presso la stessa azienda, gli stessi scatti di anzianità. Tuttavia, se
ricordate, abbiamo affermato che il contratto individuale stipulato tra
l'imprenditore ed il lavoratore subordinato può prevedere delle condizioni
economiche più favorevoli per il dipendente, rispetto a quelle previste nel
contratto collettivo.
Ecco allora che entrano in gioco gli assegni ad personam (denominati talora
anche superminimi) e di merito.
L'assegno ad personam è un elemento della retribuzione che può essere
concesso al singolo dipendente in aggiunta al minimo contrattuale, in modo da
garantirgli un trattamento economico più favorevole rispetto a quello previsto
dal contratto collettivo per la categoria cui il lavoratore appartiene.
La caratteristica fondamentale di tale elemento retributivo è quella di poter
essere assorbito da eventuali successivi incrementi della paga base.
Per evitare che ciò accada è necessario che l'assegno ad personam sia
dichiarato non assorbibile, per iscritto, al momento della sua concessione.
Corso di Paghe e Contributi
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Assegno di merito
L'assegno di merito è un elemento della retribuzione simile all'assegno ad
personam. Anche in questo caso, infatti, è corrisposta, al singolo lavoratore,
un'integrazione rispetto alla paga base al fine di premiare la sua
professionalità. Tuttavia questo elemento si differenzia dal precedente perché
non può, in nessun caso, essere assorbito da eventuali aumenti della paga
base.
Accordo aziendale
L'accordo aziendale è un elemento integrativo della retribuzione, corrisposto a
tutti i lavoratori di un'azienda o soltanto ad alcune categorie della stessa.
III elemento
Il III elemento è un importo fisso assegnato a tutti i lavoratori dipendenti che
varia, in genere, da provincia a provincia.
Il contratto collettivo del commercio prevede, in genere, un III elemento pari a
2,07 euro, ma questo dato, come è ovvio, varia a livello territoriale. Ad
esempio: € 11,36 Milano; € 9,03 Piacenza; € 10,33 Bergamo; € 8,78 Brescia;
€ 7,75 Como e Varese.
Per concludere
Abbiamo fin qui visto tutti gli elementi aggiuntivi della retribuzione che saranno
impiegati per i successivi calcoli necessari alla determinazione della
retribuzione lorda spettante al dipendente. Tali elementi della retribuzione,
infatti, hanno carattere continuativo ed entrano a far parte di quella che viene
denominata retribuzione di fatto.
Gli altri elementi aggiuntivi della retribuzione, quali rimborsi spese, compensi
per lavoro straordinario, gratifiche straordinarie, una tantum, avendo di norma
carattere straordinario, non entrano a far parte della retribuzione di fatto. Di
essi, come degli elementi sottrattivi avremo modo di parlare nelle successive
Corso di Paghe e Contributi
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lezioni.
Di seguito riportiamo la tabella del totale retributivo previsto dal contratto
collettivo del commercio. Ovviamente a tali valori andranno aggiunti quegli
elementi (assegni ad personam e di merito) previsti, eventualmente, dai singoli
contratti individuali. I valori riportati sono quelli previsti a partire dal
01/01/2003.
Livello Paga
base
Indennità
di
contingenza
Indennità
di
funzione1
Scatti di
anzianità2
III
Elemento3
Quadro 1.122,33 540,37 180,76 25,46 2,07
1° livello 1.010,99 537,52 24,84 2,07
2° livello 874,52 532,54 22,83 2,07
3° livello 747,47 527,90 21,95 2,07
4° livello 646,46 524,22 20,66 2,07
5° livello 584,06 521,94 20,30 2,07
6° livello 524,35 519,76 19,73 2,07
7° livello 454,09 517,51 19,47 2,07
9. Il calcolo della retribuzione lorda
Premessa
Con questa Capitolo inizieremo a vedere quali sono i calcoli che occorre
effettuare per determinare l'importo della retribuzione lorda spettante al
dipendente e, alla fine di questa Capitolo, saremo in grado di compilare,
1 Ai quadri compete anche un'indennità di funzione. 2 L'importo si riferisce ad ogni scatto maturato. 3 Il III elemento varia a livello territoriale.
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sommariamente, la nostra prima busta paga.
Retribuzione mensilizzata e retribuzione oraria
Nella Capitolo precedente abbia visto quali sono gli elementi che concorrono
alla formazione della retribuzione di fatto. In questa Capitolo esamineremo
come, dalla retribuzione di fatto, si giunge alla determinazione della
retribuzione lorda spettante al dipendente per un determinato periodo di paga.
Due sono le modalità di calcolo della retribuzione:
• retribuzione mensilizzata;
• retribuzione oraria.
La retribuzione mensilizzata prevede che al dipendente spetti una
retribuzione fissa mensile indipendentemente dalle festività, dai permessi
retribuiti, dalle giornate di riposo settimanale e dai giorni di effettivo lavoro che
cadono nel periodo di paga.
Facciamo un piccolo esempio per iniziare a chiarire il concetto. Supponiamo
che un dipendente di 4° livello abbia una retribuzione di fatto pari a 1.172,75
euro (paga base 646,46 + contingenza 524,22 + III elemento 2,07).
Supponiamo che egli abbia lavorato l'intero mese e non abbia prestato lavoro
straordinario la sua retribuzione lorda sarà pari a 1.172,75 euro sia che il
periodo di paga (che qui ipotizziamo pari al mese come nella generalità dei
casi) sia composto di 31 giorni, sia che esso sia composto di 30 o 28 o 29
giorni e a prescindere da eventuali festività incluse nel mese.
Se invece la retribuzione è oraria saranno retribuite, con un importo orario
prefissato, solamente le ore effettivamente lavorate che cadono nel periodo di
paga. Così se il mese si compone di 31 giorni (ad esempio gennaio) di cui 4
giorni di riposo (le domeniche) e due festività (capodanno ed epifania) saranno
lavorati e, dunque, retribuiti solo 25 giorni (ipotizzando sempre che il
dipendente lavori tutto il mese). Se il mese è composto di 28 giorni e
comprende 4 giorni di riposo (ovvero 4 domeniche) e nessuna festività, le
giornate di lavoro effettive saranno 24.
Ancora una volta, è il contratto collettivo a stabilire quale dei due metodi
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occorre applicare. Nella maggior parte dei casi, il calcolo della retribuzione
lorda è effettuato utilizzando il metodo della retribuzione mensilizzata, che è
quello, tra l'altro, previsto anche dal contratto del commercio e dunque
rappresenta il metodo che noi andremo ad esporre negli esempi che
seguiranno in tutto il resto del corso.
Esaminiamo qualche caso concreto
Vediamo ora come si presentano i cedolini paga di alcuni dipendenti del settore
commercio, prendendo come periodo di riferimento gennaio 2003.
1° caso
4° Livello
Data assunzione: 04/11/96
Numero scatti: 2
Paga base: 646,46
Contingenza: 524,22
Scatti: 20,66 x 2 =41,32
III elemento: 2,07
Ipotizziamo che il dipendente abbia lavorato l'intero mese e non abbia prestato
del lavoro straordinario. Nel cedolino che segue abbiamo riportato solo i dati
significati al fine del presente discorso.
Corso di Paghe e Contributi
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Vediamo un attimo come sono stati compilati i campi precedenti.
Le voci mese di riferimento, paga base, contingenza, III elemento e scatti
d'anzianità dovrebbero essere chiare.
L'importo della retribuzione di fatto è ovviamente dato dalla somma di paga
base, contingenza, III elemento e scatti.
Vediamo di capire come è stato sviluppato il corpo della busta paga, cioè la
parte del cedolino, che noi abbiamo chiamato sezione 3.
Come potete vedere il campo codice lo abbiamo volutamente lasciato in
bianco. Infatti, abbiamo già osservato che, normalmente il cedolino paga è
compilato con degli appositi software. Ognuno di essi prevede una codifica che
associa ad un codice una descrizione che sarà riportata nel campo successivo.
Ad esempio il codice 1 potrebbe corrispondere al lavoro ordinario, il codice 2 a
quello straordinario e così via. Quindi il codice varia in funzione del programma
usato per la compilazione del prospetto paga.
Il campo successivo contiene la descrizione della voce. Noi abbiamo affermato
che, come prima ipotesi, supponiamo che il dipendente abbia prestato solo
lavoro ordinario e non vi siano altri dati da prendere in considerazione per il
calcolo della sua retribuzione lorda. Anticipiamo che, nel campo descrizione
voce, andranno riportati tutti gli elementi aggiuntivi della retribuzione che non
sono compresi nel calcolo della retribuzione di fatto, quindi lavoro
straordinario, indennità varie, assegni familiari, ecc. Ma su quest'argomento
torneremo in seguito.
Vediamo ora come si giunge ai valori indicati nel campo ore/giorni e nel campo
base. Nel campo ore/giorni deve essere quantificato il lavoro ordinario prestato
dal dipendente e questa quantità può essere espressa o in ore o in giorni. In
questo caso sono stati indicati i giorni di lavoro ordinario. Il valore 26 è detto
divisore convenzionale: in pratica, quando la retribuzione è mensilizzata, si
ipotizza che tutti i mesi siano formati da 26 giorni lavorativi. Tale valore non è
casuale, ma è determinato considerando che i giorni lavorativi di una
settimana sono 6 e le settimane dell'anno sono 52. Questo vuol dire che in
ogni anno ci sono 312 giorni lavorativi (6 x 52 = 312).
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Dividendo i 312 giorni lavorativi per i dodici mesi dell'anno si ottiene il valore di
26 che esprime il numero di giorni lavorativi di cui, mediamente, è composto il
mese.
Il valore riportato nel campo base esprime la retribuzione di fatto spettante per
un giorni di lavoro ed è ottenuta dividendo la retribuzione mensile di fatto
(1.214,07) per il numero di giorni che convenzionalmente formano il mese.
La colonna competenze riporta il prodotto dei dati indicati nelle due colonne
precedenti.
Come abbiamo avuto modo di dire, nel campo ore/giorni possono essere
indicati tanto i giorni che convenzionalmente compongono il mese, quanto le
ore che convenzionalmente formano il mese.
Vediamo allora come apparirebbe, lo stesso cedolino paga, con questa seconda
forma di esposizione.
In questo caso nel campo ore/giorni abbiamo indicato le ore di lavoro che
convenzionalmente formano un mese. Il divisore convenzionale calcolato
matematicamente si ottiene considerando che le ore di lavoro in un anno sono
2.080 (40 ore settimanali x 52 settimane all'anno).
Dividendo le 2.080 ore di lavoro annue per i 12 mesi dell'anno otteniamo un
valore di 173,33 che rappresenta il numero di ore di lavoro mediamente
lavorate in un mese.
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Tuttavia i contratti collettivi spesso stabiliscono un divisore convenzionale
inferiore rispetto a quello calcolato matematicamente. Così, ad esempio, il
contratto dei metalmeccanici fissa tale valore a 173.
Per quanto concerne il contratto del commercio il divisore convenzionale è pari
a 168 in tutti quei casi in cui l'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali.
Tale valore è elevato a 182 nei casi in cui la durata normale di lavoro è di 42
ore settimanali e a 195 nei casi in cui la durata normale di lavoro è di 45 ore
settimanali.
L'importo riportato nel campo base (7,22661) è ottenuto dividendo 1.214,07
per le 168 ore di lavoro. Anche in questo caso nella colonna competenze
riporteremo il prodotto dei valori indicati nelle colonne ore/giorni e base.
E' evidente che, sia indicando il divisore convenzionale in ore che in giorni si
ottiene il medesimo risultato. Potete notare, infatti, che la retribuzione lorda
riportata in ambedue le ipotesi è equivalente.
Nei casi successivi indicheremo, in genere, il divisore convenzionale in ore.
Vediamo ora un'altra ipotesi.
2° caso
2° Livello
Data assunzione: 05/02/99
Numero scatti: 1
Paga base: 874,52
Contingenza: 532,54
Scatti: 22,83
III elemento: 2,07
Ecco come apparirà il prospetto paga del mese di gennaio 2003.
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Vediamo ancora un altro caso.
3° caso
5° Livello
Data assunzione: 15/07/89
Numero scatti: 4
Paga base: 584,06
Contingenza: 521,94
Ad personam: 50,00
Scatti: 20,30 x 4 = 81,20
III elemento: 2,07
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Ovviamente, le modalità con le quali sono stati effettuati i calcoli, sono sempre
le stesse.
10. Il lavoro straordinario
Il lavoro ordinario
Nella Capitolo precedente abbiamo visto l'ipotesi più semplice di compilazione
della busta paga: abbiamo ipotizzato, cioè, che i dipendenti abbiano lavorato
tutto il mese preso in esame e che abbiano svolto solo lavoro ordinario. Ora
vediamo cosa si intende per lavoro ordinario e cosa costituisce, per contro,
lavoro straordinario.
La gran parte dei contratti collettivi considera lavoro ordinario quello di 8 ore
giornaliere e 40 settimanali.
In particolare, il contratto collettivo del commercio, fissa la durata normale di
lavoro, nella generalità delle aziende commerciali, in 40 ore settimanali.
Tuttavia sono previsti limiti superiori per i dipendenti da gestori di impianti di
distribuzione di carburante e per alcune categorie di lavoratori discontinui. Tali
limiti sono riportati nella tabella che segue.
Categoria di azienda Orario normale
settimanale
Generalità delle aziende 40 ore
Dipendenti da gestori di impianti di carburante 45 ore
Dipendenti da gestori di impianti di carburante
esclusivamente autostradali 42 ore
Dipendenti da aziende distributrici di carburante
metano compresso per autotrazione 42 ore
Lavoratori discontinui: Custodi, guardiani diurni 45 ore purché eventuali
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o notturni, portieri, personale addetto al carico e
allo scarico, commesso di negozio nei comuni
fino a 5.000 abitanti, personale addetto alla
sorveglianza di impianti frigoriferi, personale
addetto agli impianti di riscaldamento,
ventilazione e inumidimento
abbinamenti di più mansioni
abbiano carattere marginale,
non abituale e non
comportino continuità di
lavoro.
Il lavoro straordinario
Per lavoro straordinario si intende quello che eccede il normale orario di
lavoro: quindi, nella maggior parte dei casi, quello che eccede le 8 ore di
lavoro giornaliero e le 40 ore settimanali. Per quanto riguarda il contratto
collettivo del settore commercio, il lavoro straordinario è quello che eccede, di
norma, le 40 ore settimanali. Nel caso dei dipendenti da gestori di impianti di
distribuzione di carburante e dei lavoratori discontinui si parla di lavoro
straordinario quando vengono superate le 42 o 45 ore settimanali, a seconda
dei casi.
La legge e i singoli contratti collettivi fissano precisi limiti quantitativi alla
possibilità di ricorrere al lavoro straordinario in quanto esso deve
rappresentare una situazione, per l'appunto, di carattere eccezionale. I limiti
posti dalla legge hanno come finalità quella di evitare un eccessivo
affaticamento del personale dipendente e quella di evitare che, un costante
ricorso allo straordinario, impedisca la crescita occupazionale.
Così, ad esempio, il contratto del commercio stabilisce che il datore di lavoro
non può richiedere, a ciascun dipendente, prestazioni d'opera straordinarie che
eccedano le 200 ore annue.
Il lavoro straordinario è compensato a parte, con una maggiorazione rispetto
alla retribuzione ordinaria. I contratti collettivi, inoltre, distinguono il lavoro
straordinario in diurno, notturno, festivo, festivo notturno e prevedono, varie
percentuali di maggiorazione per le differenti ipotesi. Il contratto collettivo del
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commercio prevede le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della
retribuzione normale:
• 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41° alla 48° ora settimanale;
• 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° ora settimanale;
• 30% per lo straordinario prestato nei giorni festivi;
• 50% per le ore di lavoro straordinarie notturne. Per lavoro notturno si
intende quello prestato dalle 22 alle 6 del mattino, salvo il caso in cui si
tratti di turni regolari di servizio.
Le varie maggiorazioni non sono tra loro cumulabili.
Abbiamo detto che il lavoro straordinario è remunerato con una maggiorazione
rispetto al lavoro ordinario. Abbiamo visto la misura di tale maggiorazione e
ora vediamo quale è la base sulla quale calcolare la suddetta maggiorazione.
La maggiorazione va calcolata sulla retribuzione normale, costituita da:
• paga base;
• contingenza;
• terzi elementi;
• scatti di anzianità;
• altri elementi previsti dai contratti collettivi.
Di conseguenza, la maggiorazione va calcolata senza tenere conto di assegni di
merito, ad personam, premi di produzione, gratifiche straordinarie e una
tantum.
Facciamo alcuni esempi
Vediamo in pratica qualche esempio.
1° caso.
Esaminiamo la busta paga, riferita al mese di gennaio del 2003, di un
dipendente di 4° livello che ha lavorato l'intero mese e che nella prima
settimana ha effettuato 4 ore di straordinario.
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In questo caso, poiché si tratta di ore comprese tra la 41° e la 48°, la
maggiorazione da applicarsi è del 15%. Il cedolino paga riporta, allora, le 168
ore di lavoro ordinario e le 4 ore di lavoro straordinario. Queste ultime sono
retribuite maggiorando l'importo base per lavoro ordinario (7,22661) del 15% .
Il totale della retribuzione lorda è dato dalla somma degli importi riportati nella
colonna competenze (totale lordo 1.247,31 = 1.214,07 + 33,24).
2° caso.
Ipotizziamo ora che, lo stesso dipendente, nel mese di gennaio del 2003 abbia
lavorato l'intero mese e che abbia effettuato, nella prima settimana 4 ore di
straordinario e, nella seconda settimana 5 ore di lavoro straordinario.
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Anche in questo caso le ore di straordinario sono comprese tra la 41° e la 48°
ora settimanale e quindi la maggiorazione da applicarsi è del 15%. I calcoli
sono stati effettuati con le stesse modalità viste nel caso precedente.
3° caso.
Ora ipotizziamo che il dipendente abbia effettuato, durante la prima settimana
del mese, 10 ore di straordinario.
In questo caso, le prime 8 ore di straordinario sono comprese tra la 41° e la
48° ora settimanale, mentre le successive 2 ore eccedono la 48° ora
settimanale. Quindi le prime 8 ore di straordinario vanno remunerate con una
maggiorazione del 15%, mentre le successive 2 ore vanno remunerate con una
maggiorazione del 20%.
Ecco il prospetto paga.
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L'importo 8,31060 è ottenuto maggiorando del 15% il dato base 7,22661,
mentre l'importo di 8,67193 è ottenuto applicando l'aliquota del 20% sul dato
base 7,22661.
4° caso.
Supponiamo ora che il nostro dipendente abbia effettuato due ore di lavoro
straordinario in un giorno festivo (ad esempio l'Epifania) e 3 ore di lavoro
straordinario notturno.
Ecco come apparirà la sua busta paga.
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Ovviamente sullo straordinario in giorno festivo è stata applicata la
maggiorazione del 30%, mentre sullo straordinario notturno la maggiorazione
del 50%.
5° caso.
Vediamo ora cosa accade se il dipendente dovesse percepire anche un assegno
ad personam.
Abbiamo ipotizzato che il lavoratore percepisca anche un assegno ad personam
di 50 euro e che abbia effettuato due ore di lavoro straordinario al 15%.
Per ottenere la remunerazione oraria di un'ora di lavoro straordinario (ovvero
8,31060) dobbiamo partire dal calcolo della retribuzione normale, in altre
parole:
paga base 646,46
+ contingenza 542,22
+ III elemento 2,07
+ Scatti 41,32
= retribuzione normale 1.214,07
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La quota oraria è quindi 1.214,07 : 168 = 7,22661
Calcolando la maggiorazione del 15% avremo 7,22661 + (7,22661 x15%) =
8,31060. Ciò è dovuto al fatto che assegni di merito, ad personam, una
tantum, non entrano a far parte del calcolo della retribuzione normale e
dunque della maggiorazione da applicarsi sul lavoro straordinario.
11. Il riposo settimanale
Il diritto al riposo settimanale
Il diritto al riposo settimanale è fissato, innanzi tutto dalla Costituzione
all'art.36, articolo che fissa, tra l'altro, il principio alla irrinunciabilità a tale
diritto.
Il primo comma dell'art.2109 del Codice Civile ribadisce il diritto al riposo
settimanale del lavoratore dipendente, stabilendo che "il prestatore di lavoro
ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la
domenica".
Una disciplina più dettagliata della materia è contenuta nella legge n.370 del
1934 modificata con legge n.2466 del 1952.
Vediamo innanzi tutto qual è l'ambito di applicazione di tale legge. Essa si
applica a tutti i lavoratori subordinati, salvo alcune eccezioni, tra le quali
ricordiamo:
• addetti ai lavori domestici;
• moglie, parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro, con lui
conviventi e a suo carico;
• lavoratori a domicilio, salvo casi eccezionali;
• personale direttivo direttamente responsabile dell'andamento dei servizi;
• personale navigante.
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Il riposo settimanale deve essere di 24 ore consecutive decorrenti da una
mezzanotte all'altra. Nel caso dei lavoratori a squadra le 24 ore consecutive
possono decorrere dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra. Esistono,
tuttavia, delle ipotesi particolari, nelle quali la durata del riposo settimanale
può essere ridotta.
Il giorno di riposo deve essere concesso preferibilmente di domenica. Qualora,
tuttavia, per particolari esigenze, è necessario che la prestazione di lavoro
avvenga nel giorno di riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad una
giornata di riposo compensativo nel primo giorno immediatamente
successivo.
Possono essere compiuti di domenica lavori necessari per cause di forza
maggiore, quali:
• lavori indispensabili alla sicurezza delle persone e degli impianti e alla
conservazione delle materie prime;
• lavori disposti per ragioni di ordine pubblico.
Il riposo può non coincidere con la domenica anche nei seguenti casi:
• nelle industrie all'aperto (come ad esempio i cantieri edili) nei quali una
giornata di pioggia e, dunque di inattività, può essere considerata una
giornata di riposo in sostituzione della domenica successiva;
• nel caso di lavori agricoli;
• nell'ipotesi di personale addetto ai pubblici spettacoli;
• nei pubblici esercizi (es.: bar, gelaterie, ristoranti, ecc.) che beneficiano
di una giornata di chiusura settimanale stabilita a livello locale;
• nel caso di personale addetto ai vagoni letto, commessi viaggiatori, ecc.;
• nelle aziende giornalistiche e di diffusione di notizie;
• nell'ipotesi di personale degli automezzi pubblici di linea.
Il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale viene di norma remunerato
con una maggiorazione rispetto al lavoro ordinario, a seconda di quanto
stabilito dai vari contratti collettivi.
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Il riposo settimanale nel contratto collettivo del settore commercio
Come abbiamo avuto modo di vedere, nel settore commercio, il normale orario
di lavoro è di 40 ore settimanali. Ciò significa che, al dipendente spettano, oltre
al giorno di riposo, anche due mezze giornate di cui una coincide con la
chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali. L'altra mezza giornata è
attribuita a turno ai vari dipendenti.
La maggiorazione prevista dal contratto collettivo del commercio, per il lavoro
prestato nel giorno di riposo settimanale, è del 30% rispetto alla retribuzione
normale.
Cosa accade in busta paga
Abbiamo visto che nel settore commercio il dipendente che ha lavoro la
domenica ha diritto a percepire la normale retribuzione aumentata della
maggiorazione del 30% ed ha diritto, inoltre, al riposo compensativo nel giorno
successivo.
Supponiamo allora che il nostro dipendente, nel corso del mese di gennaio,
abbia lavorato una domenica e abbia beneficiato di una giornata di riposo nel
lunedì immediatamente successivo. La sua retribuzione sarà pari ai consueti 26
giorni convenzionali e alla maggiorazione per le 8 ore lavorate di domenica.
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L'importo di 2,16798 euro non è altro che il 30% di 7,22661.
12. La festività
Cosa s'intende per festività
Per festività s'intendono alcune giornate di calendario espressamente stabilite
dalla legge o dai contratti collettivi.
Ogni contratto collettivo stabilisce quali giornate vanno considerate festività e
quali sono le modalità di fruizione e di retribuzione.
Il contratto del settore commercio riconosce le seguenti festività:
festività nazionali:
• 25 aprile - Ricorrenza della liberazione;
• primo maggio - Festa dei lavoratori;
festività infrasettimanali:
• il primo giorno dell'anno;
• l'Epifania;
• il giorno di lunedì dopo Pasqua;
• il 15 agosto - festa dell'Assunzione;
• il primo novembre - festa di Ognissanti;
• l'8 dicembre - Immacolata Concezione;
• il 25 dicembre - Natale;
• il 26 dicembre - S. Stefano;
• la solennità del Patrono del luogo dove si svolge il lavoro.
Come sono retribuite le festività
Qualora la retribuzione è mensilizzata, poiché la sua misura è fissa, nulla
compete al dipendente nel caso in cui la festività è infrasettimanale. Quindi, se
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la festività cade durante il normale orario di lavoro, la sua retribuzione è già
compresa nella retribuzione mensile.
Qualora la festività cade di domenica essa è considerata come una festività
non goduta e, per essa, deve essere corrisposta una giornata di retribuzione
in più rispetto a quella normale.
Nel settore commercio, qualora l'orario di lavoro si articola su 5 giornate
lavorative settimanali, anziché su 6, la giornata di sabato è considerata in ogni
modo lavorativa, anche se a zero ore. Perciò, la festività che cade di sabato, è
considerata una festività goduta e non comporta nessuna maggiore
retribuzione rispetto a quella mensile fissa.
Torniamo al nostro esempio
Riprendiamo la busta paga di gennaio 2003 del nostro dipendente di 4° livello.
A gennaio ci sono state due festività: 1° gennaio e 6 gennaio. Entrambe sono
cadute in giornate lavorative infrasettimanali. Ciò significa che, poiché la
retribuzione è mensilizzata, sono state già retribuite nelle 26 giornate
convenzionali di lavoro.
Ipotizziamo ora che anche il 19 gennaio sia una festività, ed esattamente la
festa del santo patrono del luogo dove si svolge l'attività del nostro lavoratore.
Poiché questa festività cade di domenica, rappresenta una festività non goduta
che andrà, quindi, retribuita con una giornata di retribuzione in più.
Ecco come apparirebbe il cedolino paga.
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Come potete notare la festività non goduta è stata espressa in giorni: per
chiarezza ciò è stato anche indicato nella colonna descrizione voce. Questa
esposizione è stata preferita a quella a ore poiché l'importo da corrispondersi
per la festività non goduta è pari a 1/26 della retribuzione di fatto, infatti,
l'importo di 46,69 è ottenuto dividendo 1.214,07 per 26.
Ipotizziamo ora che la festività del santo Patrono cada sabato 18 gennaio. Il
normale orario di lavoro del dipendente può prevedere sia il sabato lavorativo
sia il sabato come giornata di chiusura. In entrambi i casi la festività non è
retribuita, quindi la busta paga sarebbe la seguente:
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13. Le ferie e i permessi
Il diritto alle ferie
Il diritto alle ferie è sancito dall’art. 36 della Costituzione, il quale prevede che
“il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi”.
L’art. 2109 prevede il diritto del lavoratore a un periodo annuale di ferie
retribuito, possibilmente continuativo. Il tempo in cui il lavoratore può fruire
delle ferie è stabilito dall’imprenditore, tenendo conto delle esigenze
dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.
In passato, lo stesso art. 2109, escludeva il diritto alle ferie per i lavoratori in
prova: la Corte Costituzionale ha però, nel 1980, dichiarata illegittima tale
parte della norma.
Come precisa la Costituzione le ferie sono irrinunciabili e non possono essere
sostituite da indennità, salvo che i contratti collettivi non prevedano
diversamente.
Il diritto alle ferie matura annualmente in base al servizio prestato e spetta per
ratei anche se non è maturato un anno intero di attività. Un dipendente che è
stato assunto il primo ottobre matura, nel corso dell’anno, i 3/12 (ottobre-
novembre-dicembre) delle ferie previste nel contratto collettivo.
Le ferie maturano anche in alcuni casi di assenza che danno diritto alla
conservazione del posto di lavoro, quali malattia, infortunio, maternità
(limitatamente ai periodi di assenza obbligatoria prima e dopo il parto),
congedo matrimoniale.
Le ferie non maturano, invece, durante le assenze per servizio militare.
La nuova disciplina delle ferie
Il recente D.Lgs. 213/2004 ha introdotto alcune modifiche di rilievo nel D.Lgs.
66/2003.
In particolare, per quanto riguarda la disciplina delle ferie, il nuovo testo
dell’art.10 del D.Lgs. 66/2003 stabilisce:
• il diritto del lavoratore ad un periodo annuale minimo di 4 settimane di
ferie;
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• il diritto alla fruizione di almeno due settimane di ferie nell'anno di
maturazione (le due settimane devono essere consecutive, a richiesta del
lavoratore);
• la possibilità di fruire del restante periodo di due settimane di ferie nei 18
mesi successivi al termine dell'anno di maturazione;
• la salvaguardia di quanto previsto in materia dall’art.2109 del codice civile e
dalla contrattazione collettiva;
• uno specifico sistema di sanzioni amministrative (articolo 18bis, comma 3,
D.Lgs. 66/2003, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f, del D.Lgs.
213/2004) in caso di violazione dei predetti vincoli (sono puniti sia la
violazione del diritto alla fruizione delle due settimane nell'anno di
maturazione, sia il mancato rispetto del periodo massimo di 18 mesi
successivi al medesimo anno di maturazione - la sanzione varia da 130 a
780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la
violazione);
• il divieto di monetizzazione delle 4 settimane di ferie garantite, salvo il caso
di risoluzione del rapporto di lavoro.
Le ferie nel contratto collettivo del commercio
Il personale del settore commercio ha diritto ad un periodo di ferie annuali pari
a 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia
la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è in ogni modo considerata di
6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le
festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso.
Come sono esposte le ferie in busta paga
Le ferie godute non incidono sul calcolo della retribuzione spettante al
dipendente, per questo, spesso non sono esposte nel corpo della busta paga.
Volendole in ogni caso evidenziare è possibile esporle con due differenti
modalità.
Ipotizziamo che il dipendente, nel corso del mese di gennaio, abbia avuto 3
Corso di Paghe e Contributi
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giornate di ferie.
1° metodo
In questo caso le ferie godute sono state solamente esposte nel corpo della
busta paga senza che esse incidano sui calcoli.
2° metodo.
Questo secondo metodo, prevede la scissione dei 26 giorni di lavoro
convenzionale in due parti: la prima costituita da 23 giorni (calcolati sottraendo
Corso di Paghe e Contributi
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a 26 giorni i tre giorni di ferie) e la seconda costituita da 3 giorni di ferie
godute. Il dato di 46,695 è ottenuto dividendo la retribuzione di fatto di
1.214,07 per 26.
Avremo modo di vedere, in una delle prossime lezioni, come spesso, sia
utilizzato un 3° metodo per l’esposizione delle ferie godute.
I permessi
Dal 1977, alcune festività, sono state abolite. Esse sono:
• S. Giuseppe (19 marzo);
• Ascensione;
• Corpus Domini;
• SS. Apostoli Pietro e Paolo;
Inoltre la Festa della Repubblica e dell'Unità Nazionale sono state spostate,
rispettivamente, alla prima domenica di giugno e alla prima domenica di
novembre.
I vari contratti collettivi hanno quindi previsto, in sostituzione di tali festività, la
concessione ai lavoratori, di una serie di permessi retribuiti.
Anche i permessi, come già abbiamo detto per le ferie, non incidono sul calcolo
della busta paga
14. Le indennità
Cosa sono le indennità
Per indennità s’intendono alcuni elementi aggiuntivi della retribuzione che non
entrano nel calcolo della retribuzione di fatto.
In alcuni casi si tratta di somme che, sono erogate dal datore di lavoro al
lavoratore, al fine di rimborsare delle spese sostenute dal dipendente per la
prestazione del lavoro.
Corso di Paghe e Contributi
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Altre volte, tali somme hanno vero e proprio carattere retributivo e
remunerano il dipendente che svolge le proprie mansioni in situazioni di
particolare disagio o rischio.
Rientrano tra le prime indennità le indennità di mensa, le indennità
chilometriche, le indennità di trasferta.
Tra le seconde troviamo, invece, le indennità per lavorazioni nocive, le
indennità per maneggio del denaro, le indennità di reperibilità.
Ogni contratto collettivo stabilisce quali sono le indennità di cui può beneficiare
il dipendente e in che misura.
Le indennità nel contratto collettivo del commercio
Il contratto collettivo del commercio prevede il rimborso spese nei casi di
missioni e trasferimenti. Prevede inoltre l’indennità di cassa e maneggio
denaro.
E’ stabilito, innanzi tutto, che l’azienda ha la facoltà di mandare il personale
dipendente in missione temporanea fuori della propria residenza. In tal caso
al personale compete:
• il rimborso delle spese effettive di viaggio;
• il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
• il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in
esecuzione del mandato nell’interesse dell’azienda;
• una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della
retribuzione di fatto, qualora non vi sia pernottamento fuori sede la
diaria sarà ridotta di un terzo. La misura di tale diaria si riduce del 10%
se la missione si protrae per oltre un mese o quando le attribuzioni del
lavoratore comportino viaggi abituali.
La diaria può essere sostituita da un rimborso a piè di lista1 di tutte le spese di
vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale. Norme
particolari si applicano agli addetti al trasporto di merci a mezzo autocarri e
Corso di Paghe e Contributi
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autotreni.
Sono previste poi una serie di indennità nel caso di trasferimento del
dipendente ad altra sede. In particolare il trasferimento del lavoratore da
un’unità aziendale ad un’altra può essere disposto solo per comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive.
In caso di trasferimento il lavoratore ha diritto a delle indennità in misura
diversa a seconda che sia capofamiglia o meno.
Al lavoratore che non sia capofamiglia compete:
• il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve;
• il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del
bagaglio;
• il rimborso dell’eventuale perdita di pigione qualora non sia stato
possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto. Tale rimborso va
corrisposto per un massimo di sei mesi;
• una diaria pari a quella stabilita per il personale in missione temporanea
o un rimborso a piè di lista.
Al lavoratore capofamiglia, competono:
• il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e
per le persone di famiglia;
• il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del
bagaglio;
• il rimborso dell’eventuale perdita di pigione qualora non sia stato
possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto. Tale rimborso va
corrisposto per un massimo di sei mesi;
• una diaria, nella misura fissata per il personale in missione temporanea,
per sé e per ciascun convivente a carico. Per i figli conviventi a carico la
diaria è ridotta a 3/5. In luogo di questa diaria il datore di lavoro può
corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto ed alloggio
Corso di Paghe e Contributi
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sostenute dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il
nucleo familiare.
Per finire, il contratto collettivo del commercio prevede un’indennità di cassa
spettante al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con
carattere di continuità. L’indennità in questione spetta qualora il lavoratore
abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l’obbligo
di accollarsi eventuali differenze. La misura di tale indennità è del 5% della
paga base conglobata, in altre parole paga base più indennità di contingenza.
Facciamo qualche esempio
Vediamo ora come s’inseriscono le indennità nella busta paga. Partiamo dal
caso della trasferta o missione temporanea.
Ipotizziamo che il nostro dipendente, nel corso del mese di gennaio, abbia
effettuato una trasferta di due giorni e che gli sia stato concesso un rimborso a
piè di lista di tutte le spese sostenute pari a 610 euro. Ecco come apparirebbe
il prospetto paga.
Vediamo ora come va calcolata l’indennità di cassa. Supponiamo che il nostro
dipendente svolga, tra le altre, mansioni di maneggio del denaro che gli danno
diritto a tale indennità.
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La misura dell’indennità di cassa 58,53 rappresenta il 5% della paga base più
indennità di contingenza.
In pratica il calcolo è stato eseguito nel modo seguente:
paga base 646,46 + contingenza 524,22 = 1.170,68 : 168 ore = 6,96833 x
5% = 0,34842 indennità di cassa spettante per ogni ora di lavoro
convenzionale
0,34842 x 168 = 58,53 indennità di cassa spettante per l’intero mese.
E’ chiaro che l’indennità va rapportata al periodo di lavoro svolto nel corso del
mese: così, se ad esempio, il dipendente ha lavorato solo 12 giorni del mese, a
causa della cessazione del rapporto di lavoro, il cedolino paga risulterebbe
essere il seguente.
Per rendere più chiaro l’esempio in questo caso abbiamo riportato i giorni
lavorati, anziché le ore.
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L’importo 2,25131 è stato così ottenuto:
paga base 646,46 + contingenza 524,22 = 1.170,68 : 26 giorni = 45,02615 x
5% = 2,25131 indennità di cassa spettante per un giorno di lavoro
convenzionale
2,25131 x 12 = 27,02 indennità di cassa spettante.
15. Gli assegni familiari
Cosa sono gli assegni familiari
Tra gli elementi aggiuntivi della retribuzione vi può essere l'assegno familiare.
Va precisato, anzi tutto, che l'assegno familiare non rappresenta una
remunerazione a carico del datore di lavoro: infatti, seppure esso è
materialmente pagato dal datore di lavoro insieme alle altre competenze che
spettano al dipendente, di fatto grava sull'INPS. Il datore di lavoro, infatti, può
detrarre gli importi degli assegni familiari corrisposti a tutti i dipendenti, dai
contributi a suo carico che è tenuto a pagare all'INPS.
Precisato questo, vediamo quali sono i requisiti che danno diritto a percepire gli
assegni familiari. Hanno diritto all'assegno al nucleo familiare tutti i lavoratori
dipendenti aventi un proprio nucleo familiare, il cui reddito familiare non superi
i limiti prescritti dal legislatore.
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Il nucleo familiare
Il nucleo familiare si considera composto:
• dal soggetto che richiede l'assegno familiare;
• dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• dai figli di età inferiore a 18 anni: figli legittimi, legittimati, adottivi,
affiliati, naturali, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, minori
affidati al richiedente o al coniuge prima del matrimonio;
• figli o equiparati maggiorenni che sono nell'impossibilità di dedicarsi ad
un lavoro a causa di un difetto fisico o mentale;
• fratelli, sorelle, nipoti, senza limiti di età, che si trovano nell'impossibilità
di espletare qualsiasi attività lavorativa a causa di un difetto fisico o
mentale, siano orfani di entrambi i genitori e non percepiscano la
pensione ai superstiti.
• Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano in tale tipologia i
nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico
fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall’attività lavorativa) sono
considerati per la determinazione dell’assegno, al pari dei figli minori,
anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o
apprendisti.
Il reddito familiare
L'assegno familiare compete qualora il reddito familiare non supera
determinati limiti fissati dalla legge. Occorre porre attenzione, innanzi tutto,
al fatto che non si fa riferimento al reddito del solo lavoratore dipendente,
bensì al reddito familiare, in altre parole alla somma dei redditi, di qualsiasi
natura, percepiti da ciascun componente il nucleo familiare.
L'assegno al nucleo familiare non spetta se, la somma dei redditi da lavoro
dipendente o da pensione è inferiore al 70% del reddito familiare
complessivo. Il lavoratore dipendente è chiamato annualmente a dichiarare
l'entità e la composizione del reddito familiare. Tale dichiarazione, che va
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fatta entro il 1° luglio, e si riferirà dunque ai redditi familiari conseguiti
nell'anno precedente, ha valore ai fini del calcolo dell'assegno familiare fino
al 30 giugno dell'anno successivo. Fino a tale data l'assegno familiare non
potrà subire variazioni se non per effetto dell'ingresso o dell'uscita di nuovi
soggetti nel nucleo familiare.
Le tabelle INPS
L'INPS fissa l'ammontare degli assegni familiari spettanti in funzione delle
condizioni del nucleo familiare e del reddito di quest'ultimo, in apposite
tabelle.
Ecco, di seguito, quali sono le tabelle INPS inerenti agli assegni familiari.
Tabella
11
Nuclei familiari in cui sono presenti entrambi i genitori ed almeno un
figlio minore (senza nessun componente inabile)
Tabella
12
Nuclei familiari con un solo genitore ed almeno un figlio minore
(senza nessun componente inabile)
Tabella
13
Nuclei familiari in cui sono presenti minori orfani titolari di pensione
ai superstiti, non inabili
Tabella
14
Nuclei familiari in cui sono presenti entrambi i genitori ed almeno un
figlio minore (in cui sia presente almeno un componente inabile)
Tabella
15
Nuclei familiari con un solo genitore ed almeno un figlio minore (in
cui sia presente almeno un componente inabile)
Tabella
16
Nuclei familiari con orfani titolari di pensione ai superstiti, di cui
almeno un figlio minore (con un componente inabile)
Tabella
17
Nuclei familiari con entrambi i genitori ed almeno un figlio
maggiorenne inabile
Tabella Nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno
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18 un figlio maggiorenne inabile
Tabella
19 Nuclei familiari con soli orfani maggiorenni inabili
Tabella
20 A
Nuclei familiari con entrambi i coniugi, senza figli, in cui siano
presenti almeno un fratello, sorella, nipote inabile
Tabella
20 B
Nuclei familiari in cui il richiedente sia celibe o nubile, separato/a,
divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a senza figli in cui sia presente
almeno un fratello, sorella o nipote inabile
Tabella
21 A Nuclei familiari senza figli in cui non siano presenti componenti inabili
Tabella
21 B
Nuclei familiari senza figli in cui il richiedente sia celibe/nubile,
separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a con almeno un
fratello, una sorella o nipote non inabile
Tabella
21 C
Nuclei familiari con soli coniugi, o con entrambi i coniugi - di cui
almeno 1 inabile + fratelli, sorelle o nipoti non inabili
Tabella
21 D
Nuclei familiari senza figli in cui il richiedente sia celibe/nubile,
separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a e inabile, con
almeno un fratello, sorella o nipote non inabile
Ognuna di queste tabelle stabilisce la misura dell'assegno familiare, in rapporto
sia al numero dei componenti il nucleo familiare che al livello del reddito
familiare.
Tutte le tabelle sono reperibili presso il sito www.inps.it.
Facciamo un esempio
Facciamo un semplice esempio per capire come s'inseriscono gli assegni
familiari nel prospetto paga.
Corso di Paghe e Contributi
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Supponiamo che il nostro dipendente sia sposato con un figlio minore a carico
e che il reddito familiare dichiarato nel 2002 sia stato di 14.652,48 euro.
E' evidente che nei suoi confronti è applicabile la tabella 11 e che la misura
degli assegni che gli compete è pari a 92,45 euro.
Vediamo come si presenta il cedolino paga.
La maggior parte dei prospetti paga prevede nella parte anagrafica un campo
relativo agli assegni familiari. In genere, in tale campo, è riportata la tabella
INPS applicabile e il reddito familiare dichiarato dal dipendente: ovvero i dati
che consentono di determinare la misura dell'assegno familiare. Così noi, nel
campo situazione assegni familiari, abbiamo indicato la tabella 11 e il reddito
dichiarato dal dipendente nella domanda per gli assegni familiari, ovvero
14.652,48 euro.
Per il resto, non c'è molto da dire: la misura dell'assegno spettante va
semplicemente aggiunto agli altri elementi retributivi nel corpo della busta
paga.
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16. La malattia
La malattia
Il lavoratore che si assenta per malattia deve tempestivamente inviare, al
datore di lavoro e alla competente sede INPS, il certificato medico entro i due
giorni successivi a quello del rilascio. Se tale termine cade in giorno festivo,
esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo. Il lavoratore assente
per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro secondo quanto
disposto da ciascun contratto collettivo.
Nel settore commercio il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione
del posto di lavoro per un periodo massimo di 180 giorni.
I giorni di assenza vanno computati a partire dalla data riportata nella
certificazione medica in corrispondenza della voce “Dichiara di essere malato
dal…” se la visita è stata effettuata nello stesso giorno di inizio della malattia o
nel giorno immediatamente successivo. In caso contrario si considera primo
giorno di malattia quello che precede immediatamente la data di effettuazione
della visita medica. Se tale giorno coincide con la domenica, la malattia
decorre dal giorno precedente, in altre parole dal sabato.
Il periodo, durante il quale si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro,
prende il nome di periodo di comporto.
La misura dell’indennità economica di malattia
Per quanto concerne il trattamento economico durante la malattia, esso è in
parte a carico dell'azienda e in parte a carico dell'INPS. Circa la sua entità, è
disposto in modo diverso a seconda dei contratti collettivi.
Nel settore commercio, la retribuzione spettante in caso di malattia è così
articolata:
primi 3 giorni cosiddetto
periodo di carenza
Spetta il 100% della
retribuzione
E’ totalmente a carico
dell’azienda
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Dal 4° al 20° giorno Spetta il 100% della
retribuzione
Essa è per il 50% a
carico dell’INPS
Dal 21° giorno in poi Spetta il 100% della
retribuzione
Essa è per 2/3 a carico
dell’INPS
Vediamo ora quali sono le giornate di malattia indennizzabili. Nel caso degli
operai l’indennità spetta per tutte le giornate feriali comprese nel periodo di
malattia, escluse le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali. Per
quanto riguarda gli impiegati l’indennità compete per tutte le giornate
comprese nel periodo di malattia, con esclusione delle festività nazionali ed
infrasettimanali cadenti di domenica.
L’indennità di malattia da corrispondersi, per le giornate indennizzabili, è
calcolata in funzione della retribuzione media globale giornaliera percepita dal
lavoratore.
Vediamo come è calcolata la retribuzione media globale giornaliera, limitandoci
all’ipotesi di retribuzione mensilizzata.
Innanzi tutto vanno presi in esame tutti gli elementi retributivi che hanno
costituito la retribuzione del mese precedente (qualora il periodo di paga sia
mensile) quello di inizio della malattia. Vanno escluse le indennità di mancato
preavviso e le somme corrisposte dal datore di lavoro ad integrazione
dell’indennità giornaliera di malattia.
L’importo così ottenuto va diviso per:
MALATTIA INPS – R.M.G. (Retribuzione Media Giornaliera)
Impiegati mensilizzati = Retrib./ 30 gg. + (13° annua / 12 mesi / 30 gg.)
Operai a ore 6 giornate = Retrib./26 gg. + (13° annua/12 mesi/25 gg.).
Operai a ore 5 giornate = Retrib./(giorni lavorabili mese precedente x1,2)
+ (13°/12 m./25 gg.)
La lordizzazione
L’operazione di lordizzazione va eseguita per evitare che, a causa della
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malattia, il dipendente percepisca una retribuzione più elevata rispetto al
normale. Ciò è dovuto al fatto che sulle somme erogate dall’INPS il dipendente
non paga i contributi previdenziali.
Vediamo qualche esempio
Vediamo ora, con un esempio, che il discorso può apparire più complesso di
quello che poi è in realtà.
Ipotizziamo che, il nostro dipendente, ad esempio un impiegato, sia stato
assente dal 7 al 23 luglio 2007 compresi, a causa di una malattia.
Ecco come apparirà il suo foglio presenza:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- - 8 8 8 8 M M - M M M M M M -
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M M M M M M - 8 - - 8 8 - - 8
La M indica i giorni di malattia, mentre là dove compare la cifra otto significa
che sono state lavorate otto ore.
Ricapitolando quanto abbiamo detto:
A) Malattia dal 7 al 23 luglio 2007 (compreso il sabato esclusa la domenica) 1) n. 3 giorni carico ditta; 2) n. 11 giorni 50% carico ditta e 50% carico INPS.
B) Retribuzione mese precedente €. 1.500,00 C) Divisore INPS gg. 30 D) Divisore Retribuzione gg. 26 F) Ritenuta INPS 9,19% 1) Calcolo Retribuzione INPS Retribuzione di riferimento : 30 gg. €. 1.500,00 : 30 = €. 50,00 Rateo 13° giornaliera = Tredicesima annua : 12 mesi : 30 gg. €.
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1500,00 : 12 : 30 = €. 4,17 Totale Retribuzione Media Giornaliera = €. 50,00 + €. 4,17 = €. 54,17 50% Retribuzione Media Giornaliera = €. 54,17 x 50% = €. 27,09 Malattia Carico INPS 50% = €. 27,09 x 11 gg. = €. 297,99 2) Calcolo Retribuzione Carico Ditta Retribuzione di riferimento : 26 gg. €. 1.500,00 : 26 = €. 57,69 Retribuzione Media Giornaliera Retribuzione Carico Ditta = €. 57,69 x 3 gg. = €. 173,07 3) Lordizzazione Malattia (calcolo quota malattia a carico del datore di lavoro) €. 57,69 x 11 gg. = €. 634,59 Retribuzione che avrebbe percepito lavorando €. 297,99 Malattia Carico INPS a cui aggiungere i contributi carico lavoratore (9,19%) €. 297,99 : (100-9,19 coefficiente di contribuzione) = X : (100) = €. 328,15 Lordizzazione della malattia, indennità carico INPS calcolata precedentemente a cui sono stati aggiunti i contributi carico lavoratore del 9,19%. €. 634,59 - €. 328,15 = €. 306,44 Retrib. 100% x 11 gg. – Integr. 50% carico INPS lordizzata = integraz. malattia ditta
Descriz. Riferim. Importo Base
Competenze Tratten. Assogg INPS
Assogg. IRPEF
Stipendio 6 gg. €. 57,69 €. 346,14 €. 75,88 SI SI Carenza ditta
3 gg. €. 57,69 €. 173,07 €. 121,11 SI SI
Malattia carico INPS 50%
11 gg. €. 27,09 €. 297,99 NO SI
Malattia carico ditta 50%
11 gg. €. 306,44 SI SI
€. 1.123,64 €. 196,99
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Ritenuta INPS 9,19% su €. 825,65 = €. 75,88 Imponibile Fiscale Lordo = €. 1.047,76 Reddito Annuo Presunto = €. 13.620,88 (€. 1.047,76 x 13 mensilità) Imposta Lorda = €. 1.047,76 x 23% = €. 240,98 Detrazione Annua = 1.338,00 + [502 x (15.000 - 13.620,88) / 7.000] = €. 1.438,40 Detrazione Mensile = €. 1.438,40 / 12 mesi = €. 119,87 Imposta Netta = €. 240,98 - €. 119,68 = €. 121,11
Totale Competenze €. 1.123,64
Ritenuta Previdenziale -€. 75,88
Imposta IRPEF –€. 121,11
€. 926,65 netto in busta a pagare
17. L'infortunio
Che cos'è l'infortunio
Per infortunio sul lavoro s'intende un evento occorso al lavoratore durante
l'orario di lavoro, dal quale derivi:
• la morte del lavoratore;
• un'inabilità permanente al lavoro, che potrà essere assoluta o parziale;
• un'inabilità temporanea al lavoro da cui deriva la necessità di
un'astensione dal lavoro stesso per un certo lasso di tempo.
Il lavoratore infortunatosi sul posto di lavoro ha diritto alla conservazione del
posto di lavoro fino alla completa guarigione.
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Le indennità per infortunio
Vediamo cosa accade, nella busta paga, se il lavoratore, a causa di un
infortunio, si trovi nella temporanea inabilità al lavoro. Al dipendente spetta,
per tale periodo, un'indennità a carico dell'INAIL. Più precisamente:
Per il giorno in cui
si è verificato
l'infortunio
L'INAIL non
corrisponde alcun
indennizzo
La retribuzione è a totale carico
dell'azienda al 100%
Tra il 2° ed il 4°
giorno d'infortunio
L'INAIL non
corrisponde alcun
indennizzo
Il 60% della retribuzione è a carico
dell'azienda
Tra il 5° e il 20°
giorno d'infortunio
L'INAIL corrisponde
il 60% della
retribuzione
L'azienda va ad integrare l'indennità
corrisposta dall'INAIL fino al
raggiungimento del 90% della
retribuzione
Tra il 21° giorno e
il 90° giorno
L'INAIL corrisponde
il 60% della
retribuzione
L'azienda va ad integrare l'indennità
corrisposta dall'INAIL fino al
raggiungimento del 100% della
retribuzione
Dal 91° giorno in
poi
L'INAIL corrisponde
il 75% della
retribuzione
L'azienda va ad integrare l'indennità
corrisposta dall'INAIL fino al
raggiungimento del 100% della
retribuzione
INFORTUNIO INAIL - R.M.G. (Retribuzione Media Giornaliera)
Dipendenti orari
A) (Retribuzione giornaliera 15 gg. precedenti / ore lavorate 15 gg.
precedenti) x orario settimanale / 6.
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B) (Retribuzione Straordinario 15 gg. precedenti / ore ordinarie lavorabili nei
15 gg. precedenti) x orario settimanale / 6.
C) Compenso per le ferie e permessi:
(Giorni di ferie + giorni di riposo contrattuali) x Retribuzione Giornaliera CCNL
----------------------------------------------------------------------------------------
300 gg.
D) Compenso per festività incrementando la voce A del 3,33% (10 festività in
300 gg.)
E) Compenso per mensilità aggiuntive incrementando la voce A del 8,33% Dipendenti mensilizzati A) Retribuzione mensile / 25 gg.
B) Compenso lavoro straordinario mese precedente / 25 gg.
C) Compenso per ferie e riposi annui / 300 gg.
18. La gravidanza e il puerperio (D.Lgs. 151/2001)
Astensione dal lavoro
Le lavoratrici madri hanno diritto per legge ad una astensione obbligatoria
dal lavoro per :
• i 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
• il giorno del parto;
• i 3 mesi successivi alla data del parto.
A ciò si aggiunge il diritto ad una astensione facoltativa dal lavoro (di cui
può beneficiare, in alternativa alla madre lavoratrice, il padre lavoratore) per i
6 mesi successivi all'astensione obbligatoria dal lavoro.
Inoltre, la lavoratrice madre, una volta rientrata al lavoro, e fino a quando il
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bambino non abbia raggiunto un anno di età ha diritto all'allattamento. Anche
dell'allattamento può usufruire il padre lavoratore in luogo della madre
lavoratrice. Esso consistente in 2 ore di riposo giornaliero, se l'orario di
lavoro è pari o superiore alle 6 ore; in un'ora di riposo giornaliero, se l'orario
di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere.
Infine, la lavoratrice madre o, in alternativa il padre lavoratore, possono
beneficiare di assenze per malattia del bambino, fino a che questi non abbia
compiuto i 3 anni di età.
L'indennità di maternità
Le lavoratrici madri hanno diritto, durante il periodo di astensione
obbligatoria, ad una indennità di maternità che viene anticipata dal datore
di lavoro ma risulta di fatto a carico dell'INPS. L'indennità giornaliera spettante
alla lavoratrice madre è pari all'80% della retribuzione media globale
giornaliera percepita nell'ultimo periodo di paga precedente quello in cui ha
avuto inizio l'astensione obbligatoria. Per ciò che concerne il calcolo della
retribuzione media globale e per le giornate indennizzabili valgono le stesse
regole viste nel caso di malattia.
Durante il periodo di astensione facoltativa, spetta invece, alla lavoratrice
madre, una indennità del 30% della retribuzione media globale giornaliera. In
questo caso, nel calcolo della retribuzione media globale giornaliera, non si
deve tenere conto dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità che non
competono per il periodo di astensione facoltativa dal lavoro.
Le astensioni per malattia del bambino non vengono di norma retribuite nel
settore privato.
ASTENSIONE OBBLIGATORIA INPS - R.M.G. (Retrib. Media Giornaliera)
Impiegati = Retribuzione / 30 gg. + (13° annua / 12 mesi / 30 gg.)
Operai a ore = Retribuzione/26,40 gg. (22 gg.x1,2) + (13°/12 mesi/25 gg.)
Operai mensilizzati = Retribuzione / 26 gg. + (13° annua/12 mesi/25 gg.)
Facciamo due esempi
Come primo esempio ipotizziamo la busta paga di un'impiegata durante il
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periodo di assenza obbligatoria dal lavoro. Abbiamo qui supposto che le
giornate indennizzabili siano 26.
L'importo 37,77 è stato così ottenuto:
Retribuzione = 1.214,07 : 30 = 40,47
Rateo tredicesima = 1.214,07: 12 = 101,17 : 30 = 3,37
Rateo quattordicesima 1.214,07: 12 = 101,17 : 30 = 3,37
80% di 47,31 = 37,77
Ora vediamo il caso di un'operaia assente per maternità durante l'astensione
facoltativa. Anche qui, per semplicità, abbiamo supposto le giornate
indennizzabili pari a 26.
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L'importo 11,24 è stato così ottenuto:
Retribuzione 973,67 : 26 = 37,45
30% di 37,45 =11,24
19. Altre assenze giustificate
Premessa
A conclusione di questo secondo modulo del corso, durante il quale abbiamo
parlato dello sviluppo del cedolino paga, vediamo i rimanenti casi di assenze
giustificate dal lavoro.
Congedo matrimoniale
In caso di matrimonio al dipendente spetta, a seconda di quanto previsto dai
vari contratti collettivi, un congedo straordinario della durata non eccedente i
15 giorni di calendario.
Durante tale assenza, il lavoratore ha diritto a percepire la stessa retribuzione
che avrebbe conseguito se avesse lavorato. L'INPS indennizza solo in parte il
congedo matrimoniale per gli operai del settore industria ed artigianato. Nei
restanti casi, la retribuzione dovuta è totalmente a carico del datore di lavoro.
Corso di Paghe e Contributi
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Donazione sangue
Chiunque dona il proprio sangue per trasfusioni dirette ed indirette, nonché per
l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico, ha diritto ad
astenersi dal lavoro per 24 ore, da calcolarsi a partire dal momento in cui, il
lavoratore, si è assentato per il prelievo.
Affinché il dipendente abbia diritto alla giornata di riposo è necessario che la
quantità minima del prelievo sia di 250 grammi e che esso sia fatto presso un
centro trasfusionale autorizzato dal Ministero della Sanità.
Al dipendente spetta la normale retribuzione: essa è interamente indennizzata
dall'INPS.
Il servizio di leva
Il dipendente impegnato nel servizio di leva ha diritto alla conservazione del
posto di lavoro. Egli ha, per altro, l'obbligo di riprendere l'attività lavorativa
entro 30 giorni dal congedo.
Le stesse norme si applicano nel caso di servizio civile.
Durante il periodo di assenza per servizio di leva, o servizio civile, il dipendente
non percepisce la retribuzione.
20. I contributi INPS
Premessa
Dopo aver esaminato, nelle lezioni precedenti, le modalità con le quali si
sviluppa il prospetto paga, in questa Capitolo andremo ad analizzare quella che
abbiamo denominato sezione 4 del cedolino paga e, in particolare,
affronteremo il tema dei contributi INPS.
Corso di Paghe e Contributi
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I contributi INPS
I contributi versati all'INPS sono in parte a carico del datore di lavoro e, in
parte, a carico del dipendente.
Tali contributi sono distinguibili in tre categorie:
• contributi "INPS";
• contributi "malattia";
• contributi Gescal.
I contributi INPS sono quelli relativi all'assicurazione per invalidità, vecchiaia
e superstiti, quelli relativi alle pensioni per infermità fisica o mentale e per
raggiunti limiti di età. A queste forme di previdenza si aggiunge l'assicurazione
contro la tubercolosi, quella contro la disoccupazione, quella al Fondo di
garanzia di fine rapporto che interviene nel pagamento del TFR a favore del
dipendente qualora il datore di lavoro sia insolvente; e ancora l'ENAOIL, per
l'assistenza agli orfani dei lavoratori e la Cassa assegni familiari che gestisce gli
assegni familiari, nonché la Cassa Integrazione Guadagni che corrisponde
un'indennità ai lavoratori costretti all'interruzione dell'attività o alla riduzione
dell'orario di lavoro.
I contributi malattia consentono all'INPS il pagamento delle indennità di
malattia e delle indennità di maternità.
Infine, sempre all'INPS, devono essere versati i contributi GESCAL (Gestione
Case Lavoratori) che hanno l'obbiettivo di finanziare l'edilizia popolare per la
costruzione di case da assegnare ai lavoratori.
I contributi Malattia e Gescal sono totalmente a carico dell'azienda, mentre i
contributi INPS sono in parte a carico dell'azienda e in parte a carico del
dipendente.
La misura dei contributi a carico dell'azienda varia a seconda della categoria di
appartenenza della stessa, nonché a seconda della qualifica del dipendente
(operaio, impiegato, dirigente, ecc..). La misura dei contributi a carico
dell'azienda non è evidenziata nella busta paga e dunque su di essa non ci
soffermeremo. Nel prospetto paga, invece, sono indicati i contributi a carico del
Corso di Paghe e Contributi
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dipendente: essi rappresentano, infatti, uno dei principali elementi sottrattivi
della retribuzione.
La misura dei contributi dovuti dai lavoratori è dell'9,19%. Tale misura è
elevata al 9,49% per i lavoratori appartenenti ad aziende tenute al pagamento
della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Quest'ultima è dovuta dalle aziende che superano un certo numero di
dipendenti: in genere nell'industria i 15 dipendenti, nel commercio i 50
dipendenti.
L'imponibile previdenziale
Vediamo adesso quale è l'imponibile previdenziale, o meglio, su quale somma
va calcolato il 9,19% o 9,49%.
Di seguito riportiamo le principali voci che possono essere presenti nel corpo
della busta paga, precisando quali di esse vanno comprese nell'imponibile
previdenziale e quali ne vanno invece escluse.
Elemento della retribuzione Tassabile ai fini
INPS
Retribuzione ordinaria Si
Compenso per lavoro straordinario Si
Indennità di contingenza Si
Cottimi, premi di produzione, III Elemento Si
Compensi in natura Si
Provvigioni e partecipazioni agli utili Si
Indennità per lavori nocivi, di alloggio, di località
disagiata, per zona malarica Si
Indennità di cassa No
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Compensi per ferie, festività godute e non Si
Gratifica natalizia, tredicesima mensilità e altre
mensilità aggiuntive Si
Premi e gratifiche con carattere ricorrente Si
Liberalità una tantum No a meno che non
siano collegate al
rendimento dei
lavoratori o ai risultati
dell'azienda
Integrazioni di trattamenti mutualistici a carico del
datore di lavoro
Si
Prestazioni previdenziali (integrazioni salariali,
indennità di malattia e di maternità, ecc.) No
Assegni familiari No
Trattamento di fine rapporto No
Indennità sostitutiva del preavviso Si
L'indennità di mancato
preavviso a favore del
dipendente è soggetta
a contribuzione, quella
a favore del datore di
lavoro non riduce
l'imponibile
previdenziale
Nelle prossime lezioni vedremo alcuni casi particolari di imponibile
previdenziale.
Corso di Paghe e Contributi
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21. Le trasferte
Premessa
Continuiamo anche in questa Capitolo il discorso relativo al calcolo
dell'imponibile previdenziale, ed in particolare ci soffermeremo sui problemi
connessi con il trattamento contributivo delle trasferte.
Le trasferte e l'imponibile contributivo
Nella tabella sottostante riportiamo le varie ipotesi di trasferta e come, i
relativi rimborsi spese, incidano nel calcolo dell'imponibile contributivo.
Tipo di trasferta Tassabile ai fini INPS
Trasferta fuori del territorio
comunale:
Rimborso spese documentate per vitto,
alloggio, trasporto
Rimborso di altre spese (anche non
documentate)
La sola indennità di trasferta
Indennità di trasferta con vitto o
alloggio
Indennità di trasferta con vitto e
No
No nel limite di 15,49 euro al giorno
per le trasferte in Italia, e 25,82 euro
al giorno per le trasferte all'Estero.
No nel limite di 46,48 euro al giorno
per le trasferte in Italia e di 77,47 euro
per le trasferte all'estero
No nel limite di 30,99 euro per le
trasferte in Italia e di 51,65 euro per le
trasferte all'Estero
No nel limite di 15,49 euro per le
trasferte in Italia e 25,89 euro per
quelle all'estero
Corso di Paghe e Contributi
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alloggio
Trasferta nell'ambito del territorio
comunale:
Indennità o rimborsi
Indennità di trasferta corrisposte a
lavoratori chiamati a prestare la loro
opera in luoghi sempre diversi
Si - eccetto le spese di trasporto
documentabili con documenti
provenienti dal vettore (es.:biglietti
autobus)
SI - per il 50% delle indennità
Facciamo un esempio
Vediamo come apparirebbe il cedolino paga di un dipendente che, nel corso del
mese di gennaio, è stato inviato in trasferta:
• 3 giorni fuori del territorio comunale e comunque in Italia con
pernottamento;
• 2 giorni fuori del territorio comunale e comunque in Italia senza
pernottamento;
• 2 giorni all'estero con pernottamento;
• 1 giorno all'estero senza pernottamento.
In base al contratto collettivo del commercio, al dipendente è riconosciuta una
diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto,
ridotta di 1/3 qualora non vi sia pernottamento fuori sede.
Ecco come apparirà il prospetto paga del dipendente.
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Le diarie sono state calcolate nel modo seguente:
retribuzione di fatto 1.214,07 : 26 = 46,695 quota giornaliera retribuzione di
fatto
diaria con pernottamento 46,695 x 2 = 93,39
diaria senza pernottamento 93,39 - (93,39 : 3) =62,26
L'imponibile previdenziale è stato calcolato nel modo seguente:
Descrizione Dato
base
Esenzione Imponibile
giornaliero
Imponibile
complessivo
Retribuzione ordinaria 1.214,07
Diaria Italia
c/pernottamento 93,39 46,48 46,91
140,73 (46,91 x
3)
Diaria Italia
s/pernottamento 62,26 46,48 15,78 31,56 (15,78 x 2)
Diaria Estero
c/pernottamento 93,39 77,47 15,92 31,84
Diaria Estero
s/pernottamento 62,26 77,47 - -
Totale imponibile 1.418,20
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22. I servizi di mensa e di trasporto
Premessa
Anche in questa Capitolo continuiamo il discorso sul calcolo dell'imponibile
previdenziale. Questa volta ci occuperemo in particolare dei servizi di mensa e
di trasporto.
Servizio di mensa
Come abbiano già fatto per le trasferte, anche per i servizi di mensa,
riportiamo una tabella sul trattamento ai fini del calcolo dei contributi
previdenziali.
Tipo servizio mensa Tassabile ai
fini INPS
Vitto somministrato dal datore di lavoro No
Mensa aziendale gestita dal datore di lavoro No
Mensa aziendale gestita da terzi No
Convenzione con ristoranti No
Cestini preconfezionati per dipendenti No
Prestazioni sostitutive della mensa (buoni pasto)
No - fino al
limite di 5,29
euro al giorno
Indennità sostitutive della mensa nei cantieri edili, nelle
strutture lavorative a carattere temporaneo o nelle unità
produttive ubicate in zone dove mancano strutture e servizi di
ristorazione
No - fino al
limite di 5,29
euro al giorno
Indennità sostitutiva della mensa, negli altri casi Si
Corso di Paghe e Contributi
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Servizi di trasporto
Per servizi di trasporto s'intendono i servizi che consentono al lavoratore di
raggiungere il posto di lavoro a partire dalla propria abitazione o da un punto
di raccolta comune.
Ecco di seguito, il trattamento, ai fini previdenziali, dei servizi di trasporto.
Tipo servizio di trasporto Tassabile ai fini
INPS
Servizio prestato da parte dello stesso datore di lavoro No
Servizio affidato a terzi No
Rimborso del prezzo della tessera che il dipendente può
usare anche al di fuori delle esigenze lavorative Si
Ancora un esempio
Ipotizziamo ora che al dipendente siano corrisposti buoni pasto per un importo
di euro 7,23 con trattenuta a carico del dipendente di euro 1,55.
Il dipendente percepisce un beneficio in natura pari a 7,23 - 1,55 = 5,68.
La quota giornaliera imponibile è invece pari a 5,68 - 5,29 = 0,39.
Ora ipotizziamo che nell'arco del mese di gennaio il dipendente abbia utilizzato
21 buoni pasto: uno per ogni giorno di effettivo lavoro. Il suo prospetto paga
apparirà come segue:
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Come si può notare, la trattenuta per buoni pasto è stata inserita nella colonna
trattenute a riduzione delle competenze spettanti al dipendente.
Mentre la voce imponibile buoni pasto è stata inserita al solo fine di consentire
il calcolo dell'imponibile contributivo: infatti, lo stesso importo è stato riportato
sia nella colonna competenze sia in quella trattenute in modo da non incidere
sull'importo della retribuzione lorda.
In particolare la retribuzione lorda è stata così ottenuta:
retribuzione ordinaria 1.214,07 - trattenute buoni pasto 32,55 =1.181,52
L'imponibile contributivo è stato calcolato nel modo seguente:
retribuzione ordinaria 1.214,07 + imponibile buoni pasto 8,19 = 1.222,26
arrotondato a 1,222.
23. L'IRPEF e le addizionali Regionali e Comunali
Premessa
In questa Capitolo andremo ad esaminare gli ultimi elementi sottrattivi della
retribuzione che sono sempre presenti in busta paga: ovvero l'IRPEF e
l'addizionale regionale e comunale.
Sono queste, tre imposte, che gravano esclusivamente sul dipendente.
Corso di Paghe e Contributi
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L'IRPEF
L'IRPEF è l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. L'IRPEF dovuta dal
dipendente sul reddito di lavoro dipendente è trattenuta dal datore di lavoro e
versata, da questi, all'erario.
Vediamo ora qual è il meccanismo di calcolo di tale imposta.
La prima cosa da determinare è l'imponibile fiscale, in altre parole l'importo sul
quale va calcolata l'imposta.
Quindi occorre applicare sul reddito imponibile le opportune aliquote (l'IRPEF
funziona per scaglioni di reddito) al fine di determinare l'imposta lorda. Da
quest'ultima possono essere sottratte le detrazioni che spettano al dipendente
al fine di determinare l'imposta netta che sarà trattenuta dal datore di lavoro e
versata all'erario. E' evidente che, il calcolo proposto sopra, dovrà essere fatto
dal datore di lavoro con riferimento agli importi spettanti alla fine di ciascun
periodo di paga.
Ora vedremo più nel dettaglio come si procede al calcolo dell' IRPEF tenendo
conto delle importanti novità introdotte dalla Finanziaria 2007.
L'imponibile fiscale
Il reddito complessivo soggetto a tassazione è dato da tutte le somme
percepite dal lavoratore dipendente in seguito al rapporto di lavoro (con la sola
esclusione degli assegni familiari) al netto dei contributi previdenziali
obbligatori a carico del lavoratore.
Nella determinazione del reddito di lavoro dipendente si deve tener conto
anche di eventuali compensi in natura percepiti dai dipendenti, i cosiddetti
fringe benefit. Essi non concorrono a formare il reddito imponibile del
dipendente, fino all'importo massimo di €. 258,23 per periodo di imposta. Qui
per periodo di imposta si deve intendere l'anno e non il singolo mese cui fa
riferimento il cedolino paga.
Il calcolo di tale limite di €. 258,23, va effettuato al netto di quanto pagato
eventualmente dal dipendente per fruire del bene o servizio stesso.
Per quanto riguarda le trasferte, il servizio di mensa e i servizi di trasporto,
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valgono le stesse regole viste per i contributi sociali: quindi ciò che concorre a
formare l'imponibile previdenziale concorrerà a formare anche l'imponibile
fiscale.
Nella maggior parte dei casi il reddito complessivo è dato dal totale lordo,
meno eventuali assegni familiari indicati nel corpo della busta paga, meno il
totale dei contributi sociali a carico del dipendente.
IMPOSIZIONE FISCALE
Il sostituto d'imposta deve procedere al calcolo dell'imposta lorda applicando al
reddito imponibile le aliquote fiscali fissate per legge.
Le aliquote da applicare ai singoli scaglioni di reddito annuo per l'anno 2007
sono le seguenti:
fino a 15.000 euro 23%
Da 15.001 a 28.000 euro 27%
Da 28.001 a 55.000 euro 38%
Da 55.001 a 75.000 euro 41%
Oltre 75.000 43%
E' chiaro che gli importi indicati nella prima colonna si riferiscono al reddito
annuo e vanno quindi ragguagliati a quelli mensili. Di seguito riportiamo la
tabella con i valori mensili, ottenuta dividendo i valori della tabella precedente
per 12 mesi.
fino a 1.250 euro 23%
Da 1.250,01 a 2.333,33 euro 27%
Da 2.333,34 a 4.583,33 euro 38%
Da 4.583,34 a 6.250 euro 41%
Oltre 6.250 43%
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DETRAZIONI FISCALI
Sui redditi fiscalmente imponibili da lavoro dipendente, spettano delle
detrazioni fiscali che hanno il fine di ridurre o azzerare l’imposta lorda
calcolata.
Si tratta di “bonus” inversamente proporzionali al reddito lordo, ovvero
all’aumentare dell’imponibile fiscale le detrazioni spettanti si riducono.
Esistono le seguenti categorie di detrazioni fiscali:
• Detrazione da lavoro dipendente;
• Detrazione per coniuge a carico;
• Detrazione per figli a carico;
• Detrazione altri familiari a carico (art. 433 C.C.)
a) DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE
Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27/12/2013 a modifica dell’art. 13 T.U.I.R.
n. 917/86, a decorrere dal 01/01/2014:
REDDITO COMPLESSIVO DETRAZIONE ANNUA
Fino ad 8.000 euro Euro 1.880 con le seguenti particolarità:
1) Non può essere inferiore ad €. 690,00;
2) Per contratti a tempo determinato non può
essere inferiore ad €. 1.380,00
Da euro 8.001 a euro 28.000 Euro 978 + [902 x (28.000–reddito
imponibile)/20.000]
Da euro 28.001 a euro
55.000
Euro 978 x [(55.000 – reddito
imponibile)/27.000]
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b) DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO
REDDITO COMPLESSIVO DETRAZIONE ANNUA
Fino a euro 15.000 Euro 800 – [110 x (reddito imponibile /
15.000)]
Da euro 15.001 a euro
40.000
Euro 690
Da euro 40.001 a euro
80.000
Euro 690 x [(80.000 – reddito)/40.000)]
E’ prevista una maggiorazione della detrazione di cui sopra per i seguenti
redditi:
REDDITO COMPLESSIVO MAGGIORAZIONE DETRAZIONE
Da euro 29.000 a euro 29.200 10 EURO/ANNO
Da euro 29.201 a euro 34.700 20 EURO/ANNO
Da euro 34.701 a euro 35.000 30 EURO/ANNO
Da euro 35.001 a euro 35.100 20 EURO/ANNO
Da euro 35.101 a euro 35.200 10 EURO/ANNO
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c) DETRAZIONE FIGLI A CARICO
Legge di Stabilità 2013, n. 228 del 24/12/2012 a modifica dell’art. 12 T.U.I.R.
n. 917/86, a decorrere dal 01/01/2013:
NUMERO FIGLI DETRAZIONE ANNUA
Figlio > di 3 anni Euro 950
Figlio < a 3 anni Euro 1.120
Figlio disabile > di 3 anni Euro 1.350
Figlio disabile < a 3 anni Euro 1.520
Con più di 3 figli + Euro 200 per ogni figlio
FORMULA CALCOLO DETRAZIONE EFFETTIVA FIGLI
Numero 1 figli = [(80.000 + 15.000 – Reddito imponibile / 80.000 + 15.000)]
Per ogni figlio aggiungere 15.000 a 80.000 sia al numeratore che al
denominatore
Esempio:
numero 3 figli = [(80.000 + 15.000+15.000+15.000 – Reddito imponibile) /
(80.000 + 15.000+15.000+15.000)]
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BONUS articolo 1 del D.L. N. 66/2014
Il bonus Irpef di 80 euro in busta paga è destinato ai soli
lavoratori dipendenti (tempo pieno, part time o con contratto di collaborazione)
e cassintegrati (mobilità o disoccupazione) con reddito complessivo compreso
tra 8.000 e 26.000 euro. Fino a 24.000 l'importo del bonus Irpef 2014 è di 80
euro mensili, per un totale di 640 euro che scende progressivamente fino
ad azzerarsi a quota 26.000 euro annue. Ulteriore requisito è costituito dal
fatto che tali redditi devono subire un'imposta lorda superiore alle detrazioni
contemplate nell'art. 13 TUIR.
Vediamo come si calcola il bonus Irpef 2014 per chi ha un reddito tra i 24.000
e i 26.000 euro. La formula per conoscere l'importo è la seguente:
640 x [(26.000 - reddito complessivo)/2000] = importo bonus.
Nel caso in cui non si lavori per tutto l'anno il calcolo del bonus Irpef 2014 va
effettuato nei modi previsti dai seguenti esempi:
• periodo di lavoro dal 1 gennaio 2014 al 30 aprile 2014: 640/365 x 120
(giorni di lavoro) = 210,41 euro
• periodo di lavoro dal 3 giugno 2014 al 31 dicembre 2014: 640/365x 212
(giorni di lavoro) = 371,73 euro
Infine, per calcolare il bonus Irpef qualora si abbia un reddito compreso tra i
24 e i 26 mila e non si lavori tutto l'anno il calcolo va fatto come negli esempi
sopra, cui sostituire 640 con l'importo del bonus spettante.
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L’Addizionale Regionale
L’Addizionale Regionale le cui aliquote vengono stabilite dalle singole regioni
variano da un minimo dello 1,23% ad un massimo dell’ 2,33%, per la stessa la
base di calcolo è costituita dall’imponibile fiscale ai fini IRPEF a cui moltiplicare
l’aliquota stabilita dalla Regione al 31/12 dell’anno a cui si riferisce l’addizionale
stessa. L’Addizionale Regionale per l’anno considerato va calcolata al 31/12 e
l’imposta ottenuta va addebitata al dipendente in un massimo di 11 rate da
gennaio a novembre dell’anno successivo. Attenzione ad aliquote collegate a
scaglioni di reddito stabilite dalla Regioni.
Esempio: al 31/12/2013 va calcolata l’addizionale regionale 2013 e la stessa
verrà addebitata in 11 rate da gennaio a novembre 2014.
L’Addizionale Regionale non va versata quando l’IRPEF Netta (IRPEF Lorda –
detrazioni) è di importo uguale o inferiore a €. 10,00.
L’Addizionale Comunale
L’Addizionale Comunale, le cui aliquote variano da un minimo dello 0,4% ad un
massimo dello 0,8%, per la stessa la base di calcolo è costituita dall’imponibile
fiscale ai fini IRPEF a cui moltiplicare l’aliquota stabilita dal Comune nell’anno a
cui si riferisce l’addizionale stessa. L’Addizionale Comunale per l’anno
considerato va calcolata al 31/12 e l’imposta ottenuta va corrisposta in 11 rate,
da gennaio a novembre dell’anno successivo. Attenzione ad eventuali esenzioni
di reddito stabilite dai Comuni.
Esempio: al 31/12/2013 va calcolata l’addizionale comunale 2013 e la stessa
verrà addebitata in 11 rate da gennaio a novembre 2014.
I sostituti d’imposta, a partire dall’anno 2007, nel mese di marzo calcolano per
i lavoratori dipendenti e assimilati l’acconto del 30% dell’Addizionale Comunale
nel seguente modo: l’imponibile fiscale IRPEF dell’anno precedente moltiplicato
l’aliquota dell’anno di acconto se la stessa è stata deliberata al 31/12 oppure
Corso di Paghe e Contributi
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l’aliquota dell’anno precedente se la pubblicazione dell’aliquota attuale è
successiva al 31/12, l’acconto così calcolato viene addebitato in un massimo di
9 rate a partire dal mese di marzo e fino a novembre.
Esempio: a marzo 2014 va calcolato l’acconto 2014 del 30% utilizzando
l’imponibile fiscale IRPEF 2013 e l’aliquota 2014 se questa è stata pubblicata
entro il 31/12/2013 oppure l’aliquota 2013 se la pubblicazione dell’aliquota
2014 è successiva al 31/12/2013.
L’Addizionale Comunale non va versata quando l’IRPEF Netta (IRPEF Lorda –
detrazioni) è di importo uguale o inferiore a €. 10,00.
24. Il conguaglio di fine anno
Nella Capitolo precedente abbiamo visto com'è calcolata l'IRPEF trattenuta dal
datore di lavoro e versata all'erario mensilmente.
Il meccanismo di calcolo adottato in busta paga ha un carattere provvisorio:
infatti, la legge stabilisce gli scaglioni di reddito e la misura delle deduzioni e
delle detrazioni su base annua, mentre nel cedolino paga il calcolo é effettuato
considerando il mese di riferimento. Tra l'altro abbiamo visto come in alcuni
casi, ad esempio nel calcolo della nuova deduzione da applicarsi al fine di
garantire la progressività dell'imposta, il datore di lavoro deve effettuare anche
una previsione di quello che potrà essere il reddito di lavoro dipendente annuo.
Per questo il datore di lavoro, alla fine dell'anno o al momento della risoluzione
del rapporto di lavoro, se questo accade prima, deve ridefinire l'imposta su
base annua attuando un'operazione che è detta conguaglio di fine anno.
Come si effettua il conguaglio di fine anno
In pratica il datore di lavoro deve effettuare nuovamente il calcolo dell' IRPEF
dovuta dal dipendente, questa volta a posteriori e sulla base dei dati relativi
all'intero anno.
Quindi dovrà innanzi tutto calcolare il reddito complessivo di lavoro
dipendente, dato dalle somme soggette a tassazione, percepite dal dipendente
durante il corso dell'intero anno, ivi incluse le mensilità aggiuntive.
Corso di Paghe e Contributi
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Poi dovrà calcolare la misura spettante della deduzione annua prevista dal
nuovo art.10 bis per garantire la progressività dell'imposta.
Infine dovrà determinare l'imposta lorda in base agli scaglioni di reddito annui
e, una volta determinate le detrazioni spettanti al dipendente, calcolare
l'imposta netta dovuta per l'anno in esame.
A questo punto il datore di lavoro dovrà determinare le ritenute fiscali operate
nel corso dell'anno, sommando le imposte nette trattenute sulle varie buste
paga.
Se l'imposta netta calcolata alla fine dell'anno è superiore al totale delle
ritenute operate, la differenza costituisce un debito d'imposta per il
dipendente: tale somma gli sarà trattenuta dal datore di lavoro che provvederà
al suo versamento all'erario.
Se l'imposta netta calcolata alla fine dell'anno è inferiore al totale delle ritenute
operate, la differenza costituisce un credito d'imposta per il dipendente: tale
somma gli sarà restituita dal datore di lavoro che provvederà a trattenerla
dalle somme che dovranno successivamente essere versate all'erario.
25. Casi particolari: part-time e lavoro a cottimo
Premessa
In questo Capitolo accenneremo a due casi particolari di compilazione della
busta paga. Il caso del lavoro part-time e quello del lavoro a cottimo.
Precisiamo subito che, mentre il lavoro part-time é previsto dal contratto
collettivo del commercio, quello a cottimo è tipico soprattutto del settore
industriale ed artigianale.
Il lavoro a tempo parziale o part-time
Il lavoro a tempo parziale è caratterizzato da un orario di lavoro inferiore
rispetto a quello normale del settore. La funzione di tale contratto è quella di
garantire una flessibilità della forza lavoro rispetto ai flussi di attività
Corso di Paghe e Contributi
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nell'ambito della giornata, del mese o dell'anno, oltre a rispondere alle
esigenze dei lavoratori già occupati.
Il contratto collettivo del settore commercio prevede una specifica normativa
del lavoro part-time fissando i seguenti principi:
• volontarietà di entrambe le parti;
• reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in
relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le
mansioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delle
parti;
• priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei
lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le
stesse mansioni;
• applicabilità delle norme del contratto collettivo in quanto compatibili con
la natura del rapporto stesso;
• volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario
concordata.
Il contratto a tempo parziale deve risultare da atto scritto.
Cosa accade in busta paga
Innanzi tutto dobbiamo osservare che nella parte anagrafica del prospetto
paga, in genere è presente un campo del tipo "% Lavoro part-time". E' chiaro
che tale campo andrà compilato nel caso di lavoro a tempo parziale,
riportando, in termini percentuali, il lavoro svolto dal dipendente part-time
rispetto a quello svolto dal dipendente a tempo pieno.
Per il resto la stesura della busta paga di un lavoratore parziale non incontra
particolari difficoltà se si tiene conto che la sua retribuzione sarà proporzionata
alla quantità e qualità del lavoro prestato. In pratica, il trattamento economico
dovuto nel caso di prestazione di lavoro a tempo parziale, è calcolato
riducendo, in proporzione con la riduzione dell'orario di lavoro, anche l'importo
della retribuzione prevista dal contratto collettivo per il tempo pieno.
Corso di Paghe e Contributi
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Supponiamo allora di avere il caso di un lavoratore part-time che presta 4 ore
di lavoro giornaliero. Ecco come apparirà la sua busta paga.
Il dato base è stato ottenuto applicando la percentuale di lavoro part-time, nel
modo seguente: 1.214,07 x 50% = 607,04 retribuzione di fatto spettante : 26
giorni = 23,34769 retribuzione giornaliera
Qualche cenno sul cottimo
Come abbiamo già avuto modo di accennare, il cottimo non rappresenta una
forma di retribuzione prevista dal contratto collettivo del settore commercio.
Per questo ci limiteremo, in queste brevi note, ad accennare solamente ad
alcuni aspetti salienti di tale forma di retribuzione.
Gli articoli 2100 e 2101 del Codice Civile prevedono la possibilità del lavoro a
cottimo. Tale forma di retribuzione ha come obbiettivo quello di consentire un
incremento della produzione.
Il cottimo può essere:
• a tempo: quando si tiene conto della produttività in determinate unità di
tempo;
• a misura: quando si tiene conto del numero di pezzi prodotti.
Corso di Paghe e Contributi
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A volte il cottimo, anziché individuale è collettivo, si riferisce cioè, al lavoro
compiuto da un gruppo di dipendenti. Il compenso spettante al gruppo è poi
ripartito tra i componenti dello stesso. Normalmente al lavoratore a cottimo
spetta, oltre alla normale retribuzione mensile, una percentuale di cottimo che
va calcolata sulla sola paga base.
26. Altre informazioni contenute nella busta paga
Premessa
Nelle lezioni precedenti abbiamo esaminato tutte le prime quattro sezioni che
compongono il cedolino paga. In questa Capitolo ci soffermeremo sulla quinta,
ed ultima, sezione che riporta una serie di dati statistici.
La parte finale della busta paga
Ecco la parte conclusiva della busta paga.
Vediamo quali dati contiene.
Nella parte conclusiva del prospetto paga possono essere presenti dati relativi
ad eventuali acconti sullo stipendio percepiti dal dipendente. Essi
rappresentano degli elementi sottrattivi della retribuzione da tenere presente
Corso di Paghe e Contributi
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nella determinazione del netto in busta.
Lo stesso dicasi per eventuali prestiti concessi dal datore di lavoro al
dipendente: l'eventuale rata del prestito addebitata in busta paga riduce
l'importo netto della stessa.
Lo stipendio può essere pagato in contanti, con assegni o con accredito
bancario. In quest'ultima ipotesi il cedolino paga riporta i dati del c/c bancario
e della banca del dipendente su cui è stato fatto l'accredito.
Normalmente nella parte conclusiva della busta paga compare un riepilogo
della situazione delle ferie e dei permessi. Sono riportate le ferie relative
all'anno precedente, quelle maturate nel corso dell'anno, quelle godute e per
differenza quelle residue. Se ricordate, quando abbiamo parlato delle ferie
(Capitolo 13), abbiamo affermato che esse possono non essere esposte nel
corpo della busta paga. Infatti si potrebbe indicarle anche solo nella parte
conclusiva della busta paga.
Anche per i permessi sono riportati quelli relativi all'anno precedente, quelli
maturati nel corso dell'anno, quelli goduti e quelli residui.
Altri dati possono essere presenti nella parte finale del cedolino paga quali
l'imponibile INAIL, l'accantonamento al TFR. E' chiaro che in questa parte della
busta paga vi è spesso, una notevole variabilità dei dati presenti da un
cedolino all'altro.
Per finire, sono in genere presenti i progressivi annui: imponibile contributivo,
contributi sociali a carico del dipendente, imponibile IRPEF, IRPEF lorda,
ritenute operate, totale detrazioni. Si tratta, in pratica, dei dati relativi alla
frazione di anno trascorsa. Quindi nel cedolino di gennaio sono riportati i soli
dati di gennaio; in quello di febbraio la somma dei dati di gennaio e febbraio;
in quello di marzo la somma dei dati di gennaio, febbraio e marzo; in quello di
aprile la somma dei dati di gennaio, febbraio, marzo ed aprile e così via. Questi
dati sono utili per il conguaglio di fine anno.
Corso di Paghe e Contributi
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27. Le mensilità aggiuntive
Cosa sono le mensilità aggiuntive
Per mensilità aggiuntive si devono intendere quelle mensilità che si aggiungono
alle 12 che retribuiscono i vari mesi dell'anno. In particolare la tredicesima
mensilità, pur non essendo prevista dalla legge, è in pratica contemplata da
tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro. Essa è pagata in occasione del
Natale.
Il contratto del commercio prevede anche la quattordicesima mensilità che
viene di norma erogata in occasione delle ferie.
Altri contratti prevedono delle ulteriori mensilità aggiuntive.
Tutte le mensilità aggiuntive costituiscono una forma di retribuzione differita a
cui hanno diritto i lavoratori subordinati.
Come vanno calcolate le mensilità aggiuntive
Gli elementi della retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo delle
mensilità aggiuntive sono:
• paga base;
• indennità di contingenza;
• scatti di anzianità;
• terzi elementi, EDR;
• media di eventuali cottimi, incentivi e premi di produzione;
• ed inoltre tutte quelle voci che hanno un carattere continuativo con
esclusione degli assegni al nucleo familiare.
Sono invece esclusi gli elementi della retribuzione che non vengono corrisposti
con carattere continuativo: festività e ferie non godute, straordinari, ecc.
Nel caso in cui il dipendente non abbia lavorato tutti i 12 mesi precedenti alla
data di erogazione della mensilità aggiuntiva, egli avrà diritto a tanti dodicesimi
quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Così il dipendente assunto il 1°
ottobre avrà diritto alla tredicesima mensilità in misura pari ai 3/12 della
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retribuzione di fatto.
Circa le modalità di determinazione dell'imponibile previdenziale, valgono le
norme esaminate nelle lezioni precedenti.
Per quanto riguarda la determinazione dell'IRPEF, dobbiamo ricordare che,
sulle mensilità aggiuntive non vanno applicate, la deduzione per garantire la
progressività dell'imposta e le detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a
carico, poiché il loro importo annuo è ripartito sulle normali dodici mensilità.
Ecco un esempio
Di seguito riportiamo la busta paga relativa alla 13° mensilità di un dipendente
di 5° livello, come apparirebbe a dicembre 2003.
Nel campo ore/giorni è stato indicato il numero di mesi per i quali compete la
mensilità aggiuntiva. L'imponibile contributivo corrisponde al totale lordo
arrotondato, mentre l'imponibile IRPEF è ottenuto sottraendo al totale lordo
l'importo dei contributi a carico del dipendente. Come si può osservare non
sono state applicate le detrazioni d'imposta.
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28. L'indennità di mancato preavviso
La cessazione del rapporto di lavoro
In questa Capitolo, e nella prossima, esamineremo due aspetti legati all'ipotesi
di cessazione del rapporto di lavoro. Più precisamente, in questa Capitolo, ci
occuperemo delle indennità di mancato preavviso, mentre nella prossima
Capitolo parleremo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
I termini di preavviso
Come abbiamo visto nella parte iniziale del corso, il rapporto di lavoro può
essere a tempo determinato o indeterminato.
Normalmente, nel caso di rapporto a tempo determinato, esso cessa
automaticamente allo scadere del termine convenuto. Anche se,
eccezionalmente, potrebbe essere risolto prima del termine.
Qualora, invece, il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, sia il datore di
lavoro sia il dipendente, possono recedere dal contratto, ma hanno l'obbligo di
dare un congruo preavviso alla controparte.
Il periodo di preavviso è fissato dai vari contratti collettivi tenendo conto della
qualifica e dell'anzianità del lavoratore.
Così il contratto del settore commercio prevede i seguenti termini di preavviso,
che decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.
Fino a cinque anni di servizio compiuti:
Quadri e I livello
II e III livello
IV e V livello
VI e VII livello
60 giorni di calendario
30 giorni di calendario
20 giorni di calendario
15 giorni di calendario
Oltre i cinque anni e fino a dieci anni di
servizio compiuti:
90 giorni di calendario
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Quadri e I livello
II e III livello
IV e V livello
VI e VII livello
45 giorni di calendario
30 giorni di calendario
20 giorni di calendario
Oltre i dieci anni di servizio compiuti:
Quadri e I livello
II e III livello
IV e V livello
VI e VII livello
120 giorni di calendario
60 giorni di calendario
45 giorni di calendario
20 giorni di calendario
Indennità di mancato preavviso
La parte che risolve il rapporto di lavoro, senza aver rispettato i termini di
preavviso stabiliti dal contratto collettivo, è tenuta a corrispondere all'altra
parte un'indennità di mancato preavviso. Tale indennità compete anche
nell'ipotesi in cui il datore di lavoro esoneri il lavoratore dal prestare lavoro per
il periodo del preavviso.
La misura dell'indennità di mancato preavviso è pari all'importo della
retribuzione di fatto corrispondente al periodo di preavviso, comprensiva dei
ratei delle mensilità aggiuntive.
Cosa significa tutto questo. Supponiamo che un dipendente di 5° livello con
quattro anni di anzianità di servizio presso l'azienda, sia licenziato senza il
preavviso stabilito dal contratto. Il termine di preavviso nel suo caso é di 20
giorni di calendario: quindi al dipendente spetta un'indennità di mancato
preavviso per 20 giorni, da calcolarsi tenendo conto della normale retribuzione
di fatto e dei ratei della 13° e della 14° mensilità.
Facciamo un esempio:
Retribuzione di fatto 1.214,07 x 14 mensilità = 16.996,98 : 12 = 1.416,42
retribuzione mensile di fatto comprensiva dei ratei di tredicesima e
quattordicesima mensilità
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1.416,42 : 26 giorni = 54,48 x 20 giorni di mancato preavviso = 1.089,60
Quindi l'ultima busta paga del dipendente dovrà riportare:
• la retribuzione spettante per i giorni di effettivo lavoro del mese
(retribuzione ordinaria, straordinari, festività non godute, ecc..)
• l'indennità di mancato preavviso;
• il rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità spettanti dall'inizio
dell'anno al momento della cessazione del lavoro;
• il pagamento di eventuali ferie e permessi non goduti, incluso il rateo
delle ferie maturate fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali e fiscali dell'indennità di mancato
preavviso ricordiamo quanto già detto, in altre parole che:
• l'indennità dovuta dal dipendente al datore di lavoro per aver dato le
dimissioni senza il rispetto dei termini di preavviso è tassata quindi non
diminuisce né l'imponibile fiscale, né quello previdenziale;
• l'indennità dovuta dal datore di lavoro al dipendente per averlo licenziato
senza il rispetto dei termini di preavviso è soggetta a tassazione.
Come abbiamo già avuto modo di dire, in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve procedere al conguaglio IRPEF.
Un esempio
Torniamo al caso precedente ed ipotizziamo che il dipendente sia stato
licenziato in data 20 gennaio 2003 senza il dovuto preavviso di 20 giorni. Posto
che il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno di ogni mese, nel nostro caso il
preavviso decorre dal 1° febbraio. La busta paga sarà la seguente.
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Al dipendente sono stati pagati i 20 giorni di lavoro ordinario nei modi consueti
e 6 giorni per l'irregolarità nei termini di preavviso che decorrono dal 1°
febbraio (i 6 giorni sono quelli necessari per arrivare al 1° febbraio, data dalla
quale inizia a decorrere il termine per il preavviso).
L'indennità di mancato preavviso è stata calcolata come visto sopra. Inoltre
sono stati pagati al dipendente 1/12 della tredicesima e della quattordicesima
mensilità, calcolati nel modo seguente: 1.214,07 : 12 = 101,1725.
Abbiamo ipotizzato, infine, che non vi siano ferie e permessi non goduti da
retribuire.
29. Il TFR
Cos'è il TFR e come si calcola
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa
(licenziamento, dimissioni, pensionamento), al dipendente spetta il TFR, in
altre parole il Trattamento di Fine Rapporto. In pratica si tratta di una somma
che è accantonata gradualmente dall'azienda al termine d'ogni esercizio nel
corso del quale il dipendente presta la propria opera presso la stessa azienda e
rappresenta, in definitiva, una forma di retribuzione differita corrisposta al
dipendente.
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L'art. 2120 del Codice Civile determina le modalità di calcolo del Trattamento di
Fine Rapporto e stabilisce che esso si calcola sommando, per ciascun anno di
servizio, una quota pari all'importo complessivo della retribuzione percepita dal
lavoratore per l'anno stesso divisa per 13,5.
Per le prestazioni di servizio di frazioni di anno, la quota è proporzionalmente
ridotta, computandosi per mese intero le frazioni di mese eguali o superiori a
15 giorni.
Per quanto riguarda gli elementi retributivi che concorrono a formare la base
per il corretto calcolo del TRF, la legge lascia liberi i vari contratti collettivi di
stabilire quali elementi vanno considerati nel calcolo del TFR. Normalmente, gli
elementi retributivi che concorrono al calcolo del TFR sono quelli percepiti dal
lavoratore in modo non occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro.
Il contratto collettivo del settore commercio precisa che nel calcolo del TFR
vanno esclusi:
• i rimborsi spese;
• le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni
straordinarie non contrattuali e simili;
• i compensi per lavoro straordinario e festivo;
• l'indennità sostitutiva del preavviso;
• le indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo,
nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di
esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
• le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del
lavoratore.
Nei casi di sospensione della prestazione lavorativa per infortunio, malattia,
gravidanza e puerperio, l'indennità di fine rapporto deve essere accantonata
avendo riguardo anche della retribuzione ordinaria a cui il lavoratore avrebbe
avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Le somme accantonate annualmente a titolo di TFR vanno rivalutate, di anno in
anno, con l'applicazione di un tasso fisso dell'1,5% e del tasso del 75%
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dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto al
dicembre dell'anno precedente.
Gli anticipi sul TFR
Il dipendente può chiedere un anticipo massimo del 70% del TFR maturato alla
data della richiesta in presenza dei seguenti requisiti:
1) otto anni di servizio presso la stessa azienda;
I motivi di anticipo del TFR sono:
1) acquisto della prima casa (per sé o per i figli);
2) per spese mediche;
3) spese sostenute durante il periodo di congedo parentale (astensione
facoltativa) per la nascita di un figlio ai sensi dell’art. 7 della legge 8 marzo
2000, n. 53;
4) spese sostenute per il periodo formativo.
Il Datore di lavoro è obbligato ad esaudire tali richieste entro il 4% del totale
dei dipendenti in forza all’azienda.
La tassazione del TFR
Diamo ora qualche breve cenno sulle modalità di tassazione del TFR precisando
che la materia ha subito delle modifiche a partire dal gennaio 2001 per effetto
del D.Lgs. n. 47/2000.
Il TFR è sempre stato un reddito soggetto a tassazione separata, vale a dire un
reddito che non va a sommarsi agli altri, per essere tassato. E' questa una
forma di tassazione prevista dal legislatore per quei redditi che hanno una
formazione pluriennale.
Il TFR era sottoposto, in passato, a tassazione solamente al momento della sua
corresponsione al dipendente.
La principale novità introdotta dal 1° gennaio 2001 riguarda le diverse
modalità di tassazione delle due componenti del Trattamento di Fine Rapporto,
Corso di Paghe e Contributi
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in altre parole la quota accantonata annualmente e la rivalutazione delle quote
relative agli anni precedenti.
In passato, entrambe queste componenti del Trattamento di Fine Rapporto
erano tassate al momento della erogazione della somma al dipendente.
Con la nuova disciplina la rivalutazione del TFR è soggetta, annualmente, ad
un'imposta sostitutiva dell'IRPEF. Tale imposta è pari all'11% delle rivalutazioni
maturate nell'anno precedente.
Le rivalutazioni del TFR non sono soggette a nessun altra forma di tassazione
neppure al momento della sua corresponsione al dipendente.
Per quanto riguarda invece, l'accantonamento vero e proprio al TFR esso
continua a essere tassato in modo analogo a quanto previsto prima del 1°
gennaio 2001 ed è quindi soggetta a tassazione solo al momento della sua
corresponsione al dipendente.
Detrazioni TFR
Fino all’anno 2001, la base imponibile TFR su cui calcolare l’imposta veniva
ridotta di una deduzione pari ad €. 309,87 per ciascun anno di maturazione del
TFR stesso, mentre con la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 47/2000 sono
state previste due forme di detrazioni tra loro cumulabili, da rapportare a
eventuali periodi di part-time, nonché ai mesi lavorati nell'anno:
• euro 61,97 (€. 5,16 mensili) per ciascuno degli anni compresi tra
l'1/1/2001 e il 31/12/2005 per tutti i rapporti cessati nel suddetto
periodo (articolo 11, comma 5, D.Lgs. n. 47/2000). Ad esempio, nel caso
di erogazione del Tfr nell'anno 2007, in relazione a un rapporto di lavoro
cessato il 31/12/2004, la detrazione compete e sarà pari a euro 61,97 x
4. Viceversa, la detrazione non compete nel caso di Tfr erogato nell'anno
2004 in relazione a rapporto cessato il 31/12/2000, rilevando la data di
cessazione e non quella di materiale erogazione dell'indennità. La citata
detrazione assume, pertanto, i caratteri della transitorietà, non
Corso di Paghe e Contributi
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spettando più per i rapporti di lavoro cessati a partire dall'1/1/2006 e,
per questa ragione, non inserita nelle disposizioni del Tuir.
• euro 61,97 annue (€. 5,16 mensili) per i rapporti di lavoro a tempo
determinato di durata "effettiva" non superiore a due anni (articolo 19,
comma 1-ter, del Tuir). Il beneficio fiscale è, dunque, circoscritto ai
rapporti a tempo determinato (ad esempio, i contratti di formazione e
lavoro) cosicché l'eventuale trasformazione in rapporto a tempo
indeterminato determina la non spettanza della detrazione. Il riferimento
del legislatore alla durata "effettiva" del rapporto di lavoro comporta che:
o la detrazione compete nel caso in cui il contratto di lavoro preveda
una durata del rapporto superiore a due anni, ma di fatto la
cessazione del rapporto di lavoro avviene nel biennio
o la detrazione compete nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo
determinato supera il biennio per effetto di periodi di sospensione
(ad esempio, per infortunio o malattia). L'Amministrazione
finanziaria, infatti, ha chiarito (circolare n. 29/2001) che il
riferimento alla durata effettiva del rapporto comporta che non si
debba tener conto dei periodi di sospensione. In ogni caso, la
detrazione dovrà essere commisurata all'effettivo periodo di lavoro.
Ad esempio, se il rapporto a tempo determinato, della durata
contrattuale di 18 mesi, supera il biennio in conseguenza della
sospensione per 7 mesi per una delle cause previste dall'articolo
2110 cc, la detrazione compete, ma dovrà essere rapportata
all'effettivo periodo di servizio (18 mesi = 61,97 + 61,97 x 6 /12).
Poiché le detrazioni competono a partire dalle quote di Tfr maturate dal 1°
gennaio 2001, è di tutta evidenza che le stesse devono essere attribuite
esclusivamente riducendo l'imposta lorda calcolata sull'imponibile del Tfr
maturato dal 1° gennaio 2001, e fino a capienza dello stesso. Pertanto, nel
caso in cui l'intero ammontare del Tfr maturato dal 1° gennaio 2001 sia stato
trasferito a un fondo pensione, non compete il diritto alla detrazione, atteso
Corso di Paghe e Contributi
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che manca un'imposta lorda riferibile al Tfr maturato da tale data. Le detrazioni
non competono sulle anticipazioni.
ULTERIORE DETRAZIONE TFR
Il Decreto del 20 marzo 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
dato attuazione all’articolo 2, comma 514, legge 244/2007 (Finanziaria 2008)
ed ha previsto l’introduzione di un’ulteriore detrazione sul TFR per i rapporti
cessati a far data del 31/03/2008.
I destinatari sono coloro che possono far valere un reddito di riferimento
non superiore a €. 30.000.
La riduzione fiscale varia da un minimo di €. 50 ad un massimo di €. 70 in base
al seguente meccanismo:
REDDITO RIFERIMENTO DETRAZIONE SPETTANTE
Fino a euro 7.500 Euro 70,00
Da euro 7.500,01 a euro
28.000
Euro 50 + [20 x (28.000 – reddito)/20.500)]
Da euro 28.000,01 a euro
30.000
Euro 50 + [(30.000 – reddito)/2.000)]
L’ulteriore detrazione non spetta se il lavoratore ha scelto di destinare
integralmente il proprio TFR ad una delle forme di previdenza complementare.
Inoltre la detrazione spetta in relazione ad una sola cessazione del rapporto di
lavoro per ciascun periodo d’imposta. Quindi nel caso che un lavoratore nel
corso di un anno cambi più aziende la detrazione spetta solo per il rapporto di
Corso di Paghe e Contributi
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lavoro che genera il reddito di riferimento del TFR più elevato. Vista
l’esclusività del beneficio, il datore di lavoro dovrà chiedere al lavoratore una
dichiarazione scritta attestante che non ha già fruito della detrazione per
rapporti cessati nello stesso periodo d’imposta.
Esempio di calcolo e tassazione del TFR
Vediamo un esempio di calcolo e tassazione del TFR.
Il lavoratore in questione aveva maturato un Trattamento di Fine Rapporto di
€. 19.850 dal 1/1/2001 al 31/12/2005, cioè fino al 31 dicembre dell'anno
precedente la data di cessazione rapporto.
L'ultima quota di TFR invece, cioè quella maturata dal primo gennaio dell'anno
in corso fino alla data di cessazione è pari alla R.A.D. (Retribuzione Annua
Dovuta) diviso il coefficiente fisso 13,5.
Nell'esempio la RAD per l'ultimo periodo è di € 7.000, che divisa per 13,5 fa €
518,52.
Dall'ultima quota di tfr maturato per l'anno in corso, cioè dai 518,52 Euro, va
detratta una trattenuta obbligatoria per legge, l'aliquota dello 0,50% a carico
del lavoratore che va a finanziarie il fondo di garanzia del FAP (Fondo
Adeguamento Pensioni) dell'INPS.
Lo 0,50% è calcolato sull'imponibile previdenziale dell'anno in corso ed
ammonta quindi a € 35 (€ 7.000X 0,50%).
La quota di TFR maturato per l'anno in corso (1/1/2006 - 10/2/2006) al netto
della trattenuta dello 0,50% è pari quindi a € 483,52.
A questo punto si procede con il calcolo della rivalutazione istat spettante per
l'ultimo periodo. Tenete presente che, come già detto, le rivalutazioni degli
anni precedenti sono incluse negli importi già accantonati.
La rivalutazione è calcolata sul totale degli accantonamenti precedenti, quindi
su € 19.850 e va riferita all'ultimo mese scaduto che precede la data di
cessazione.
Il tasso istat per la rivalutazione del tfr viene pubblicato mese per mese sulle
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riviste e sui quotidiani economici, in particolare sul Sole 24ore.
Ricordiamo che la rivalutazione viene operata una volta l'anno, quindi è
capitalizzata annualmente e non mensilmente, ad eccezione dell'ultimo
periodo, naturalmente.
Sull'importo della rivalutazione (F.do TFR al 31/12/2005 €. 19.850 x (1,5% +
75% di 2,46%= € 663,98) viene applicata un'imposta sostitutiva all’IRPEF
dell'11%, anche questa a carico del dipendente, nell'esempio questa
addizionale è di € 73,04 (€ 663,98 x 11%).
Le addizionali 11% relative agli importi di rivalutazione istat degli anni
precedenti si intendono quindi già detratti dagli importi accantonati. Ora
occorre procedere al calcolo della tassazione IRPEF del TFR. La tassazione sul
TFR, diversamente da quella della busta paga, opera secondo meccanismi
differenti e viene detta tassazione separata.
L'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) che il datore di lavoro è
obbligato in veste di sostituto d'imposta a conteggiare sulla busta paga
mensile, viene chiamata IRPEF a tassazione ordinaria, mentre quella sul TFR è
detta IRPEF a tassazione separata.
Vediamo qual'è il procedimento. Prima di tutto, a partire dai totali parziali
appena visti, occorre precalcolare un parametro, detto Reddito di Riferimento.
Questo RR (Reddito di Riferimento) non è altro che un valore fittizio, il quale
serve unicamente alla determinazione dell'aliquota media da applicare
all'imponibile TFR, come vedremo tra poco.
Da notare che l'importo totale di € 20.918,46 (è soltanto il TFR Lordo, non è
ancora evidentemente quello che materialmente va in busta al lavoratore,
perché occorre ancora applicare appunto l'IRPEF a tassazione separata.
Vediamo come si procede quindi per quanto riguarda la determinazione del
Reddito di Riferimento.
La formula è RR = (Fondo TFR lordo spettante - rivalutazione netta) X 12 /
Corso di Paghe e Contributi
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(totale degli anni interi + ultima frazione mesi/12)
cioè RR = (€ 20.918,46 - € 590,94) X 12 / 4 + 1/12 = €. 59.742,89
Quindi il nostro RR (Reddito di Riferimento) ammonta a €. 59.742,89.
A questo punto prendiamo la tabella delle aliquote e degli scaglioni IRPEF in
vigore alla data di cessazione di rapporto e vediamo che il nostro RR rientra nel
primo, secondo e terzo scaglione:
€. 26.000 x 23%= €. 5.980
€. 7.500 x 33%= €. 2.475
€. 26.242,89 x 39%= €. 10.234,73
Il totale dell’IRPEF è di €. 18.689,73, per cui l'aliquota media da considerare
per la tassazione separata del TFR è la seguente:
IRPEF calcolata / R.R. = €. 18.689,73 / €. 59.742,89= 31% aliquota media
IRPEF.
Riepilogando il TFR lordo è di €. 20.918,46 così ottenuto:
+ € 19.850 Fondo TFR dal 1/1/2001 al 31/12/2005
+ €. 512,52 quota di tfr maturata per l'anno 2006
+ €. 663,98 rivalutazione fondo TFR al 31/12/2005
- €. 35,00 quota 0,50% fondo adeguamento pensioni
- €. 73,04 imposta sostitutiva dell’11% sulla rivalutazione.
Dal Fondo TFR lordo si sottrae l’importo della rivalutazione netta di €. 590,94
per evitare di assoggettare la rivalutazione ad un’ulteriore imposta, e
sull’importo residuo si applica l’imposta IRPEF media del 31% ottenendo:
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(Fondo TFR lordo – Rivalutazione Netta) x aliquota media IRPEF =
(€. 20.918,46 - €. 590,94) x 31%= €. 6.301,53 Imposta Sostitutiva IRPEF.
All’imposta sostitutiva IRPEF non si applicano le detrazioni perchè:
1) Non spetta la detrazione per il periodo 2001-2005 in quanto il rapporto è
cessato nel 2006.
2) Non spetta l’ulteriore detrazione in quanto R.R. superiore ad €. 30.000
Pertanto Il TFR netto da corrispondere al dipendente sarà:
Fondo TFR lordo al 10/02/2006 – Imposta Sostitutiva IRPEF =
€. 20.918,46 - €. 6.301,53 = €. 14.616,93
30. Documenti retributivi obbligatori
Il CUD
A conclusione del nostro corso parliamo di un altro documento retributivo,
diverso dal prospetto paga, che il datore di lavoro è tenuto a compilare e a
consegnare al dipendente, ovvero il CUD.
Il CUD è un modello di certificazione unica dei redditi dei lavoratori dipendenti.
Questo modello ha sostituito il precedente modello 101.
L'obbligo di compilare e consegnare al dipendente il CUD è fissato nell'art.7 bis
del D.P.R. 600/73. Si tratta di un certificato che il datore di lavoro deve
consegnare al dipendente entro il 31 marzo dell'anno successivo o, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, entro 12 giorni dalla richiesta. Tale
documento è utilizzato per attestare l'ammontare dei redditi percepiti dal
dipendente e delle ritenute subite.
Il CUD si compone di due pagine. La prima contiene i dati relativi al sostituto di
imposta, quelli relativi al percettore dei redditi, l'ammontare dei redditi
corrisposti, tutte le informazioni necessarie per l'eventuale compilazione della
dichiarazione dei redditi da parte del dipendente, i conguagli effettuati, i
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compensi relativi ad anni precedenti, le indennità di fine rapporto e le altre
indennità corrisposte.
La seconda pagina contiene, invece, un riepilogo di dati previdenziali e
assistenziali.