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MANUALE ESPLICATIVO DELLE OPERE IDRAULICHE E DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO Provincia di Genova Direzione 3 Servizio Gestione e Controllo del territorio Dott. Ramella Agostino Ing. Branca Alessia Ing. Ozzano Marina PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

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MANUALE ESPLICATIVO DELLE OPERE IDRAULICHE E DEL VINCOLO

IDROGEOLOGICO

Provincia di Genova

Direzione 3

Servizio Gestione e Controllo del territorioDott. Ramella Agostino

Ing. Branca Alessia

Ing. Ozzano Marina

PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

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RD 523 del 25/07/1904‘96.  Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi’

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RD 523/1904: definisce le distanze

per le nuove edificazionidal piede degli argini

(10 m) e 4 m per scavi e movimenti di terra

L.R. 9 del 28/01/1993: - definisce le distanze

per le nuove edificazioni dalle sponde dei corsi d’acqua o dal limite

demaniale se più esterno-vieta le tombinature, plateazioni e

rettificazioni dei corsi d’acqua

RD 523/1904: definisce le distanze

per scavi e movimenti di terra dove non normati

dal piano

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L.R. 9 del 28/01/1993: - definisce le distanze

per le nuove edificazioni dalle sponde dei corsi d’acqua o dal limite

demaniale se più esterno-vieta le tombinature, plateazioni e

rettificazioni dei corsi d’acqua DGR. 2615/1998: Disciplina l’attività edilizia

nelle aree storicamente inondate

(decaduta)

PIANO DI BACINO:-Definisce le distanze per le nuove edificazioni- disciplina l’attività edilizia nelle fasce fluviali

- disciplina l’attività edilizia nelle aree ad alta suscettività al dissesto

-Vieta le tombinature, rettificazioni e plateazioni dei corsi d’acqua

-Fornisce i criteri per la progettazione delle opere idrauliche

RD 523/1904: definisce le distanze

per scavi e movimenti di terra dove non normati

dal piano

DPR 238/1999Definizione acque pubbliche

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PIANO DI BACINO:-Definisce le distanze per le nuove edificazioni- disciplina l’attività edilizia nelle fasce fluviali

- disciplina l’attività edilizia nelle aree ad alta suscettività al dissesto

-Vieta le tombinature, rettificazioni e plateazioni dei corsi d’acqua

-Fornisce i criteri per la progettazione delle opere idrauliche

RD 523/1904: definisce le distanze

per scavi e movimenti di terra dove non normati dal piano

DGR 848/2005: Chiarimenti sull’applicazione

delle norme di

piano di bacino

L.R. 16/2007: Criteri per la

riperimetrazione delle fasce fluviali

a seguito di interventi di sistemazione idraulica

L.R. 16/2008 (art.88)le disposizioni della presente legge, relative alla disciplina delle tipologie

di interventi urbanistico edilizi, operano nell'applicazione della normativa

dei Piani di Bacino, fatte salve le diverse disposizioni

ivi contenute o gli indirizzi e i criteri emanati

dalle competenti Autorità.

DGR 226/2009:Criteri e direttive in materia

di asportazione di materiale litoidedai corsi d’acqua

dei bacini idrografici regionali

DGR 250/2005: Definisce gli ambiti

Di pericolosità idraulica

DGR 1339/2007: Criteri sul regime

applicabile nella fascia

di inedificabilità assoluta

L.R. 58/2009:Abroga il CTP Istituisce il CTB

L.R. 18/1999:Compiti del CTP

110 bis (L.R. 24/2004) Norme tecniche delle costruzioni

DGR 357/2008: Criteri per il calcolo

delle portate

DPR 238/1999Definizione acque

pubbliche

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Ma cos’è un piano di bacino? dove lo trovo?

www.provincia.genova.it

Scorciatoie

>Piani e Programmi

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>Piani e Programmi

>Difesa suolo

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>Piani e Programmi

>Difesa suolo

>Piani di bacino per il rischio idrogeologico

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>Piani e Programmi

>Difesa suolo

>Piani di bacino per il rischio idrogeologico

>Documenti dei Piani

>Documenti dei Piani

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>Piani e Programmi

>Difesa suolo

>Piani di bacino per il rischio idrogeologico

>Documenti dei Piani

>Documenti dei Piani

>Piani di bacino pubblicati

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Piani di bacino 180

Piani di bacino 183

Piani di bacino del Po

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IL PIANO DI BACINO

È costituito da:

Elaborati di sintesi: - Relazione generale - Piano degli interventi - Normativa - Cartografia

* reticolo idrografico significativo* fasce fluviali* sezioni idrauliche e tratti indagati* suscettività al dissesto* interventi* regimi normativi (solo nei piani 183)

Elaborati di analisi: - Cartografia - Allegati vari

Gli elaborati di analisi non sono strettamente necessari per l’applicazione del piano, ma forniscono dati utili, quali le verifiche idrauliche

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Rivo significativo

Rivo non significativo

Carta del reticolo idrografico significativo

Catasto

Demaniale Non demaniale

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L’INTERVENTO INTERESSA UN’AREA IN PROSSIMITA’ DI UN RIVO SIGNIFICATIVO?

NO

Esaminare “mappe catastali” (riferirsi a impianto originario): il rio è demaniale?

SI’NO

Le opere comportano occupazione di area demaniale (es passerelle, tubazioni, scarichi, etc)?

La Provincia rilascia la concessione a titolo oneroso, su apposita istanza corredata da verifica idraulica

SI’

E’ previsto un volume edilizio in fregio al corso d’acqua?

NO

SI’

Rimane l’obbligo del rispetto delle distanze di cui al Codice Civile

Il Comune autorizza le opere (è sua facoltà richiedere verifiche idrauliche)

Esaminare le fasce fluviali (vedi flusso fasce fluviali)

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L’INTERVENTO (esclusi i volumi edilizi) INTERESSA UN RIVO SIGNIFICATIVO?

Esaminare “mappe catastali” : le opere comportano occupazione di aree demaniale?

SI’NO

La Provincia rilascia la concessione a titolo oneroso, su apposita istanza corredata da verifica idraulica, se le opere sono compatibili con il regime idraulico

SI’

La Provincia rilascia il Nulla Osta, su apposita istanza corredata da verifica idraulica, se le opere sono compatibili con il regime idraulico

PontiPasserelleTubazioniCavi aereiScarichi di acque biancheDifese spondaliOccupazioni di aree greto

Concessioni idrauliche e greto

PontiBriglieDifese spondali al di fuori dell’area demanialescarichi

Nulla Osta

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L’INTERVENTO DI NUOVA EDIFICAZIONE INTERESSA UN’AREA IN PROSSIMITA’ DI UN RIVO SIGNIFICATIVO?

Esaminare “Carta delle tracce delle sezioni idrauliche”: il tratto risulta “indagato”?

Ricade in fascia A o B?

L’intervento ricade entro i 40 metri dai limiti dell’alveo?

SI’ NO

E’ necessario uno studio idraulico da presentare

alla Provincia: l’intervento ricade in fascia A o B?

NON è necessario

alcuno studio idraulico

SI’ NO

SI’

SI’ NO

NON è necessario alcuno studio idraulico

L’intervento è ammesso dalle norme di attuazione?SI’

E’ necessario uno studio idraulico da presentare alla Provincia: è a bassa pericolosità idraulica?

SI’

NO

La Provincia rilascia la Conformità al Piano

SI’NO

La Provincia nega la Conformità al Piano

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SI’

Ricade in centro urbano?

SI’ NO

FASCIA DI

INEDIFICABILITA’:

5 METRI

FASCIA DI

INEDIFICABILITA’:

10 METRI

NO

per i rivi non significativi

permangono gli obblighi

derivanti dal rispetto delle

proprietà demaniali in termini

di concessioni, canoni e distanze

L’INTERVENTO DI NUOVA EDIFICAZIONE INTERESSA UN’AREA

IN PROSSIMITA’ DI UN RIVO SIGNIFICATIVO?

Nella fascia di 4 m dalle sponde (RD 523/1904) sono:

- consentiti esclusivamente modesti movimenti di terra, che comunque devono essere autorizzati dalla Provincia con Nulla Osta

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Le distanze vanno SEMPRE calcolate dal limite più esterno tra la sponda naturale, il piede arginale e il limite demaniale

Le distanze vanno SEMPRE calcolate dal limite più esterno tra la sponda naturale, il piede arginale e il limite demaniale

Alvei incassatiIntersezione delLivello idrico della portata di piena duecentennale con la superficie topografica

Definizioni di sponda di un corso d’acqua

Limite demaniale

Limite sponda naturale

Piede arginale

Limite demaniale

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Interventi di nuova edificazione o condoni di volumi realizzati abusivamente ricadenti a distanza inferiore a 40 m da corsi d’acqua significativi ma non indagati dal piano di bacino

Interventi di nuova edificazione ricadenti in fascia B se ammessi dalla norma di piano (zone a bassa pericolosità in tessuto urbano consolidato o da consolidare)

Condoni di volumi realizzati abusivamente ricadenti in fascia A o B

Interventi di nuova edificazione ricadenti in fascia A o in fascia B in deroga in quanto interventi di interesse pubblico, indifferibili ed urgenti

Interventi che interessano corsi d’acqua significativi, compresa la fascia di 4 m dalle sponde

Qualunque opera che comporti l’occupazione di aree demaniali, anche se il rivo non è significativo

Interventi ricadenti in abitato da consolidare o in zone soggette a vincolo idrogeologico di competenza della Provincia

COMPETENZE DELLA PROVINCIA

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AMBITI DI PERICOLOSITA’ (DGR 250/2005)

ALTA PERICOLOSITA’

BASSA PERICOLOSITA’0.3 -

0.4 -

0.2 -

0.5 -

0.6 -

0.7 -

0.8 -

Tir

an

te i

dri

co

T2

00

(m

)

0.1 -

0 -0.5 1 1.5 2.5 2

Velocità T200 (m/s)

Soglie di pericolosità relativa in termini di tirante idrico locale e velocità locale della corrente

Sono consentite nuove edificazioni in Fascia B in tessuto urbano consolidato o da completare (come definito nella DGR 848/2003)

Sono vietate le nuove edificazioni

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Manuale esplicativo delle opere idrauliche e del vincolo idrogeologico

L.R. 16/2008, art.88: le disposizioni della presente legge, relative alla disciplina delle tipologie di interventi urbanistico edilizi, operano nell'applicazione della normativa dei Piani di Bacino, fatte salve le diverse disposizioni ivi contenute o gli indirizzi e i criteri emanati dalle competenti Autorità.

Sono considerati di ristrutturazione edilizia gli interventi che comportino:a) un aumento della superficie esistente o la realizzazione di nuovi vani abitabili non derivanti dalla semplice divisione di quelli esistenti;…d) la trasformazione dei locali costituenti superficie accessoria nell'originario titolo abilitativo in locali costituenti superficie agibile a norma dell'articolo 67;e) la demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato esistente, intendendosi per tale la ricostruzione sullo stesso sedime,..f) gli ampliamenti diversi da quelli di nuova costruzione di cui all'articolo 15 e quindi entro soglie percentuali predeterminate dallo strumento urbanistico generale in deroga ai parametri urbanistico-edilizi.

DGR 1339/2007: Regime normativo associato alla fascia di inedificabilità assoluta dai limiti dell'alveoPossono invece essere, in generale, realizzati interventi sul patrimonio edilizio non eccedenti la ristrutturazione edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, ad esclusione degli interventi di demolizione con ricostruzione in quanto non rispondenti alla finalità della norma.… rientrano in particolare tra gli interventi ammissibili, ad esempio:- modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari e tecnologici, purché non riducano la distanza del fabbricato esistente dal corso d'acqua, in quanto altrimenti non rispondenti alla finalità della norma;- balconi, recinzioni o tettoie, pali o tralicci;- interventi di frazionamento interni, mutamenti di destinazione d'uso, ed il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti oppure, più in generale, le sopraelevazioni che non configurino interventi di nuova costruzione nei termini chiariti con la circolare applicativa della L.R. n. 24/2001, n. 160220/504 del 16/11/2005.

Quali interventi sono ammessi in fascia di Quali interventi sono ammessi in fascia di inedificabilità assoluta?inedificabilità assoluta?

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Ma dove trovo il manuale esplicativo?

www.provincia.genova.it

Scorciatoie

>Autorizzazioni

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Manuale esplicativo delle opere idrauliche e del vincolo idrogeologico

www.provincia.genova.it

Scorciatoie

>Autorizzazioni

>Difesa suolo

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PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

www.provincia.genova.it

Scorciatoie

>Autorizzazioni

>Difesa suolo

>Manuale esplicativo delle opere idrauliche e del vincolo idrogeologico

Manuale esplicativo delle opere idrauliche e del vincolo idrogeologico

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PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

MANUALE ESPLICATIVO OPERE IDRAULICHE e VINCOLO IDROGEOLOGICO

  1. PREMESSA2. DEFINIZIONI3. DISTANZE DAI CORSI D’ACQUA4. RISTRUTTURAZIONI, AMPLIAMENTI E NUOVI VOLUMI5. LEGGE REGIONALE 49/2009 (PIANO CASA)6. VOLUMI TECNICI7. INTERVENTI IN ALVEO O DI DIFESA SPONDALE7.1 TOMBINATURE O COPERTURE7.2 TUBAZIONI7.3 PONTI E PASSERELLE7.4 SBALZI7.5 INTERVENTI8. MOVIMENTI DI TERRA9. OPERE IN DEMANIO MARITTIMO10. PORTATE DI PIENA

Il manuale fornisce per le principali tipologie di intervento i criteri di ammissibilità in base alla normativa di settore ed indicazioni in merito alla competenza del Provincia di Genova – Servizio Gestione e controllo del territorio.

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PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

DEFINIZIONI

• Piani di Bacino per il rischio idrogeologico• Piani di Bacino per l’assetto idrogeologico• Piano di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Po• Fascia A• Fascia B• Ee (solo in ambito padano, T.Scrivia,T.Aveto e T.Trebbia) • Eb: (solo in ambito padano T.Scrivia, Aveto e Trebbia) • Corso d’acqua significativo• Corso d’acqua non significativo• Corso d’acqua demaniale• Corso d’acqua non demaniale• Sezione Idraulica• Distanza dai corsi d’acqua• Interventi definiti di nuova edificazione: art. 15 L.R. 16 del

6/6/2008• Interventi definiti di ristrutturazione edilizia: art. 10 L.R. 16

del 6/6/2008• Volume tecnico o impianto tecnologico

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ristrutturazione edilizia: piani di bacino D.L.180/98: ai sensi delle norme di attuazione dei piani di bacino, gli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi anche in fascia A, B ed Area Pg3, seppur a determinate condizioni e limitazioni specificate nelle norme di attuazione,

senza espressione di parere da parte della Provincia di Genova – Servizio Programmazione,gestione e controllo del territorio.

Ambito padano: bacini dei T.Scrivia,T.Aveto e T.Trebbia: gli interventi di ristrutturazione edilizia sono vietati nelle aree Ee; sono invece ammessi nelle aree Eb, senza aumento

di superficie e volume; bacino del T.Stura in fascia A sono ammessi interventi di ristrutturazione solo se non comportano aumento del carico insediativo; in fascia B

(T.Stura) solo se all’interno dei centri edificati e se rispettano le condizioni di cui all’art.17 comma 1 lett.b delle norme di attuazione. Non è necessaria l’espressione di

parere da parte della Provincia di Genova – Servizio Programmazione, gestione e controllo del territorio.

sopraelevazione in fascia di inedificabilità assoluta: non ammessa (cfr. DGR 1339/07) ;recupero sottotetto: non è una nuova edificazione e quindi è ammesso anche in fascia di inedificabilità assoluta, in Fascia A, B, Eb (sia ambito padano che nei piani D.L.180/98) e Area Pg3, alle condizioni dettate dalle norme di attuazione del piano di bacino per gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza l’espressione di parere da parte della Provincia di Genova – Servizio Programmazione,gestione e controllo del territorio (cfr. DGR 1339/07). Non è ammesso in Pg4 ed aree Ee;

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L.R. 48/2009 ‘Piano Casa’. Gli ampliamenti, comunque, non sono consentiti (art.5), se:

le aree inondabili e a rischio di frana così individuate dai Piani di bacino; ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale ivi comprese

Gli ampliamenti di cui alla legge regionale sul piano casa sono, pertanto, consentiti: - al di fuori dalla fascia di inedificabilità assoluta dei corsi d’acqua; - nelle aree inondabili, solo dove sono consentiti gli interventi di ristrutturazione

edilizia, ossia:Fascia A: negli ambiti di tessuto urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all’interno di ambiti già edificati e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile previste nel Piano stesso e nei Piani comunali di protezione civile;Fascia B: sempre purché non aumentino la vulnerabilità degli edifici stessi rispetto agli eventi alluvionali, anche attraverso l’assunzione di misure e di accorgimenti tecnico-costruttivi di cui al quaderno degli allegati tecnici a supporto della normativa (Allegato 5) e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai Piani Comunali di protezione civile.

Demolizioni e ricostruzione Non sono ammessi all’interno della fascia di inedificabilità assoluta, perché in contrasto con le norme di attuazione di piano e la DGR 1339. Ammissibili in fascia A, B, senza parere della Provincia.

NOVITA’

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le Norme tecniche di costruzione, art 5.1.2.4 Compatibilità idraulica, dispongono quanto segue relativamente ai ponti:‘ di norma il manufatto non dovrà interessare con spalle, pile e rilevati il corso d’acqua attivo e, se arginato, i corpi arginali. Qualora eccezionalmente fosse necessario realizzare pile in alveo, la luce minima tra pile contigue, misurata ortogonalmente al filone principale della corrente, non dovrà essere inferiore a 40 metri. Soluzioni con luci inferiori potranno essere autorizzate dall’Autorità competente, previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.Nel caso di pile e/o spalle in alveo cura particolare è da dedicare al problema delle escavazioni dell’alveo e alla protezione delle fondazioni delle pile e delle spalle.La quota idrometrica ed il franco dovranno essere posti in correlazione con la piena di progetto riferita ad un periodo di ritorno non inferiore a 200 anni.Il franco di sottotrave e la distanza tra il fondo alveo e la quota di sottotrave dovranno essere assunte tenendo conto del trasporto solido di fondo e del trasporto di materiale galleggiante.Il franco idraulico necessario non può essere ottenuto con il sollevamento del ponte durante la piena.’Per quanto sopra, non potranno essere assentiti progetti di ponti con luci tra le pile inferiori a 40 m, se non accompagnati da parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

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ATTENZIONE! Nuove disposizioni per la progettazione dei ponti

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i movimenti di terra in area inondabile, come ribadito dalla D.G.R 848/2003, non devono aumentare la pericolosità di inondazione, sia localmente, sia a monte e a valle, e non devono pregiudicare la realizzabilità degli interventi di sistemazione e di mitigazione del rischio previsti dal Piano; riguardo alla pericolosità idraulica, non deve inoltre costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena o ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree stesse. In particolare, come chiarito dalla Regione Liguria con nota n°PG/2009/154684, possono essere effettuati interventi di regolarizzazione del terreno di modesta entità, alle seguenti condizioni:•il nuovo piano di campagna non sia realizzato con riporto di materiale e derivi da movimentazione di materiale senza apporto dall’esterno dell’area stessa;•l’aumento di quota resti, comunque, nell’ordine di 10 cm e non superi mai i 20 cm;•sia dimostrato che la regolarizzazione del terreno non condizioni la dinamica dell’esondazione e non comporti aumenti di livello nelle aree limitrofe;•sia verificato che nelle zone in cui si riduce la quota del piano di campagna nell’ambito della regolarizzazione siano comunque rispettati i parametri di cui alla DGR 250/05 ai fini della determinazione delle condizioni di minor pericolosità relativa.•Tali condizioni, se associate ad un intervento edilizio, dovranno essere dimostrate alla Provincia, che le valuterà nell’ambito dell’espressione di parere di competenza.

MOVIMENTI DI TERRA IN AREA INONDABILE

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SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIODott. Agostino [email protected]

UFFICIO CONSOLIDAMENTO SUOLOIng. Alessia [email protected]

UFFICIO OPERE IDRAULICHEIng. Marina Ozzano [email protected]

ORARIO DI RICEVIMENTO PER IL PUBBLICOLunedì e Mercoledì ore 9.00 – 12.00

PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO