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DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA TUTELA AMBIENTALE MANUALE ED ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI 1 GENNAIO 2014

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DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA TUTELA AMBIENTALE

MANUALE ED ISTRUZIONI OPERATIVE

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI

1 GENNAIO 2014

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PRESENTAZIONE

La finalità di questo protocollo “ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL CONTROLLO E

LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI”, è di rendere agevolmente disponibili agli

operatori sanitari dell’Azienda ULSS 16, le nozioni pratiche fondamentali per una corretta

gestione delle varie tipologie di rifiuti prodotti nello specifico ambito lavorativo.

I rifiuti sanitari, sia allo stato solido, sia allo stato liquido, per la presenza di agenti

biologici e/o chimici o, di specifiche caratteristiche di pericolo, possono risultare dannosi per

i soggetti potenzialmente esposti; al fine di limitare al massimo questi fattori di rischio, che

implicano anche un danno d’immagine per l'Azienda, occorre che vi sia una precisa

conoscenza delle procedure organizzative tese alla minimizzazione dei rischi stessi.

Non è da sottovalutare inoltre il fatto che, la gestione dei rifiuti speciali e non,

pericolosi e non, soggiace alle disposizioni della normativa nazionale ed europea, i cui

vincoli determinano l’osservanza di procedure e comportamenti conformi alle stesse, pena il

rischio di sanzioni amministrative e penali a carico dei trasgressori.

Il tema dei rifiuti è certamente di grande attualità, sia per l’inevitabile impatto che gli

stessi hanno sull’ambiente, sia per le implicazioni di natura economica e legale.

Le priorità da perseguire sono quindi la riduzione delle quantità dei rifiuti prodotti e

della relativa pericolosità, il loro reimpiego tramite raccolta differenziata ed uno smaltimento

effettuato in condizioni di sicurezza, legalità, economicità e rispetto per l’ambiente.

In ogni caso, per un corretto approccio alla gestione dei rifiuti è necessaria la

sensibilizzazione e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti e, il primo contributo che

questa Direzione intende offrire a tale scopo, è una guida agile e chiara, assieme alla

continua consulenza garantita dal Servizio per la Gestione dei Rifiuti e la Tutela Ambientale.

Il Direttore Generale

Dr. Urbano Brazzale

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MANUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AZIENDA ULSS16 PADOVA

Redatto da: Dr.ssa Lorella Bolognese – Resp. Servizio per la Gestione dei Rifiuti e la Tutela Ambientale

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Il “Servizio per la gestione dei rifiuti”(SGRTA), opera in collaborazione

con tutte le Strutture e con tutti i Servizi Aziendali coinvolti nella gestione

della sicurezza, della logistica, dell’amministrazione e della manutenzione

degli impianti.

IL PRESENTE MANUALE VERRA’ PERIODICAMENTE AGGIORNATO IN RELAZIONE A CAMBIAMENTI NORMATIVI

ED ORGANIZZATIVI

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INDICE

1. RIFERIMENTI 6

2. ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NELL’ AZIENDA ULSS 16 7

2.1. ORGANIZZAZIONE TECNICA A CARATTERE GENERALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 9

3. DEFINIZIONI 10

4. ADEMPIMENTI DOCUMENTALI 14

4.1. IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO 14

4.2. REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI 15

4.3. SISTRI 16

5. NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPORTO DEI RIFIUTI SU STRADA (ADR) 19

5.1 ADR: OBBLIGHI DEL PRODUTTORE/ SPEDITORE RIFIUTI 20

6. SIMBOLI COLLEGATI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI 22

7. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI 24

7.1 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE 24

7.2 CLASSIFICAZIONE GENERALE DEI RIFIUTI GENERATI NELL’ULSS 16 25

8. GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA, CARTONE, VETRO, PLASTICA E METALLO IN ULSS 16 26

8.1 RIFIUTI SPECIALI SANITARI ASSIMILATI AGLI URBANI 26

8.2 FRAZIONI RICICLABILI DEI RIFIUTI SPECIALI SANITARI 27

8.2.1 Vetro delle Flebo 28

8.2.2 Raccolta differenziata di vetro, plastica, metallo 28

8.2.3 Carta e Cartone 29

9. GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI (SANITARI) NON PERICOLOSI/PERICOLOSI A RISCHIO CHIMICO 31

9.1 RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI A RISCHIO CHIMICO GENERATI IN ULSS 16 31

9.1.1 Scarti di laboratori 34

9.1.2 Terreni di coltura 34

9.1.3 Filtri delle cappe a flusso laminare a rischio infettivo 35

9.2 ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI SANITARI A RISCHIO CHIMICO IN ULSS 16 35

9.3 DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI A RISCHIO CHIMICO 39

10. GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO 42

10.1 ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO (18.01.03*) 45

10.2 GESTIONE DEI CONTENITORI PER I RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO 47

10.3 GESTIONE SIRINGHE 49

10.4 GESTIONE PROVETTE E TERRENI DI COLTURA 49

10.5 DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO 50

10.6 RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DA ATTIVITA' DI ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE 51

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11. ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI E NON 53

11.1 RIFIUTI CHE NON DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI APPLICANDO PRECAUZIONI PARTICOLARI PER EVITARE INFEZIONI (Codice CER 18.01.04) 53

11.2 IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZ (codice CER 15.01.10*) 54

11.3 PARTI ANATOMICHE ED ORGANI INCLUSE LE SACCHE PER IL PLASMA E LE RISERVE DI SANGUE (tranne 180103*) Codice CER 180102 55

11.4 FARMACI SCADUTI O DI SCARTO, ESCLUSI I MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI (Codici CER 18.01.09 18.02.08) 56

11.5 PILE ED ACCUMULATORI (codici CER 160601*-160602*-160604) 56

12. RIFIUTI SANITARI RADIOATTIVI 62

13 RIFIUTI DA ATTIVITA’ DI DEMOLIZIONE E/O COSTRUZIONE EDILIZIA E DA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 65

14 BENI DUREVOLI DISMESSI DICHIARATI RIFIUTI 66

15 INDIVIDUAZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITA' DEI DELEGATI LOCALI ADDETTI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI E INCARICATI DELLA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI PER IL SISTRI

ALLEGATI

1. SCHEDA DI DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DI ORIGINE CHIMICA – REAGENTI COMPOSTI NON CLASSIFICATI.

2. SCHEDA DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DIVERSI DAL CODICE C.E.R. 180103..

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1. RIFERIMENTI • D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 – Supplemento Ordinario n. 96

• D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 3 luglio 2002, n. 179”

• Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009” e tutte le successive modifiche ed integrazioni.

• D. Lgs 3 dicembre 2010, n.205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” (10G0235) (G.U. Serie Generale n. 288 del 10 dicembre 2010). http://www.sistri.it/

• Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0000096 - 20 marzo 2013 - Definizione termini iniziali di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

• Decreto Legislativo n. 475 del 04.12.1992 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

• Direttiva Ministeriale 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti (Supplemento alla G.U. n.108 del 10-5-2002)

• Direttiva n. 2012/45/UE.

• ACCORDO A.D.R. 2013 e norme e comportamenti sulle merci pericolose, Ed. Egaf Forlì, 2013.

• Regolamento UE n 1179/2012 del 10 dicembre 2012 concernente i rottami di vetro, sua applicazione alle strutture sanitarie.

• Unversità di Padova “regolamento tecnico di gestione degli scarti provenienti dalle attività dell’Università degli Studi di Padova”, 9/5/11.

• I.S.S. “Manuale operativo per la gestione dei rifiuti prodotti all’interno dell’I.S.S.”, novembre 2011.

• A.S.P. Palermo “Istruzioni operative per il controllo e la gestione dei rifiuti sanitari”, 26/9/11.

• Rifiuti sanitari: aspetti normativi e gestionali; Osservatorio Nazionale sui rifiuti, Ecocerved s.r.l.

• Preparazione, somministrazione e smaltimento in sicurezza dei farmaci antiblastici – ULSS 21 Legnago

• Linea guida aziendale “Disinfezione e Antisepsi” del 07/03/2011.

• Circolare del Ministero della Salute del 3 giugno 2013.

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2. ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NELL’ AZIENDA ULSS 16

I rifiuti derivanti specificamente dalle attività di diagnosi, cura, assistenza, ricerca svolte in Azienda ULSS 16 sono:

• rifiuti speciali non pericolosi (compresi gli assimilati agli urbani);

• rifiuti speciali pericolosi:

1. rifiuti speciali pericolosi (a rischio chimico);

2. rifiuti speciali pericolosi (a rischio infettivo);

• rifiuti radioattivi;

In ULSS 16, sono svolte anche altre attività (manutenzioni, costruzioni edili etc.) che originano rifiuti, tuttavia la gestione di tali rifiuti è disciplinata da altrettante procedure specifiche e/o regolamenti di specifici Soggetti e/o Organi su cui ricade la competenza, infatti :

� la gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilabili agli urbani soggetti a raccolta differenziata, è di competenza del concessionario del servizio pubblico di raccolta per cui le modalità operative sono normate con regolamento comunale (vedasi capitolo 8);

� la gestione dei rifiuti generati da lavori di demolizione, ristrutturazione, manutenzione dei fabbricati o porzione degli stessi, degli impianti tecnologici e quanto altro concerne la produzione di rifiuti di cantiere, effettuati dal DIAT, Patrimonio Immobiliare e Ingegneria Clinica, sono di competenza delle ditte appaltatrici (vedasi capitolo 13);

� la gestione dei rifiuti derivanti da attività sotto il diretto controllo di altri soggetti presenti in ULSS16 e AOP (rifiuti urbani, assimilati agli urbani etc.; o prodotti nell’area mensa, bar, etc.) è di competenza di tali soggetti;

� la gestione dei beni durevoli dismessi, qualora formalmente dichiarati “rifiuti” dall’Ufficio Inventari è di competenza del s.c. Logistica e Servizi Alberghieri (vedasi capitolo 14).

o gli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera ed i liquidi immessi nel sistema fognario, sono specificamente normati .

E’ quindi evidente che nelle UU.OO., nei Servizi, nei Laboratori, sussistono diversi fattori di rischio professionali, dovuti sia ai materiali manipolati che ai rifiuti generati nel corso delle attività. Al fine di limitare al massimo detti fattori di rischio, oltre all’introduzione di progressive migliorie, occorre che vi sia una puntuale conoscenza delle procedure organizzative tese alla minimizzazione dei rischi stessi.

La sicurezza si realizza fondamentalmente attraverso l’adozione di pratiche standardizzate per la manipolazione di agenti biologici, di agenti chimici o materiali radioattivi, nonché attraverso la predisposizione di dispositivi collettivi ed individuali di protezione e sicurezza, di idonee strutture di laboratorio ed una corretta procedura per la gestione dei rifiuti.

I “Rifiuti” sia allo stato solido che allo stato liquido, possono presentare alcune caratteristiche di pericolo per i potenziali esposti, per la presenza di agenti biologici, di agenti chimici e di radioattivi.

Pertanto nell’organizzazione del lavoro all’interno dei vari laboratori si deve tenere conto anche della “problematica rifiuti”, adottando tutte le procedure finalizzate alla minimizzazione del rischio e cioè della minimizzazione della pericolosità ed alla riduzione delle quantità di rifiuti prodotti.

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Una gestione controllata dei rifiuti deve pertanto prevedere l’adozione di modalità operative standardizzate che garantiscano il rispetto della sicurezza degli operatori e il rispetto degli obblighi derivanti dai dettami normativi.

A tal riguardo si evidenziano alcuni comportamenti da evitare assolutamente, quali:

• l’abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido e/o liquido e/o lo sversamento in ambienti/ricettori non idonei;

• la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi;

• lo sversamento di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani;

• lo sversamento di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), nella rete fognaria.

La definizione di rifiuto in base alle norme oggi vigenti (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. (incluso il Decreto Legislativo 205/2010)) è la seguente: “Qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore/produttore si disfi o abbia deciso o

abbia l’obbligo di disfarsi”.

Pertanto nelle normali attività sanitarie, si generano rifiuti nel momento in cui il produttore/detentore decide o ha l’obbligo di disfarsi della specifica sostanza, prodotto, apparecchiatura, ecc..

Ne deriva, quindi, una “responsabilità” del produttore/detentore, il quale conferisce ad uno specifico oggetto/sostanza lo “status giuridico” di rifiuto, in quanto decide di disfarsene. A questo punto il produttore/detentore ha l’obbligo di seguire le corrette procedure per le successive fasi di gestione, e cioè per quanto concerne i rifiuti generati all’interno dell’ULSS 16:

• classificazione del rifiuto in funzione della tipologia dello stesso;

• confezionamento imballaggio ed etichettatura del rifiuto in funzione della tipologia dello stesso;

• tempi di permanenza presso il luogo di produzione (reparto/servizio);

• tempi di stoccaggio presso deposito temporaneo delle due Aziende;

• spedizione, tramite ditta di trasporto autorizzata, agli impianti autorizzati di smaltimento ultimo.

Al Rappresentante legale dell’Azienda, compete l’organizzazione di tutte le fasi di gestione dei rifiuti prodotti in ULSS 16, del deposito temporaneo e delle modalità di spedizione, tramite ditta di trasporto autorizzata, agli impianti autorizzati di smaltimento ultimo. Infatti, sia per il D.Lg.s 152/2006 e ss.mm.ii (incluso il Decreto Legislativo 205/2010), che regolamenta la materia dei Rifiuti, sia per l’ADR 2011 che regolamenta il trasporto dei rifiuti su strada, il “Responsabile” della gestione dei rifiuti è il legale rappresentante.

Tale responsabilità può essere esercitata anche attraverso la delega ad un “Responsabile Tecnico”. La Figura 1 riporta l’organizzazione , in termini di responsabilità in materia di gestione dei rifiuti.

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Figura 1: organizzazione responsabilità nella gestione dei RSS in ULSS 16.

1.1. ORGANIZZAZIONE TECNICA A CARATTERE GENERALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

L’Azienda ULSS 16, si è data un’organizzazione interna che prevede la nomina di un Responsabile Tecnico, per la gestione di tutte le tipologie di rifiuti generati a seguito delle varie attività ivi svolte. Tale Responsabile Tecnico mette in essere il sistema operativo della gestionedelle varie tipologie di rifiuti in tutte le sue fasi: raccolta, confezionamento/imballaggio, conferimento, deposito temporaneo, trasporto agli impianti idonei per il definitivo smaltimento o recupero.

Il Responsabile Tecnico mette in essere un sistema informativo interno che permetta la circolazione delle informazioni in merito alle procedure operative di gestione delle varie tipologie di rifiuti ed inoltre che permetta una conoscenza la più puntuale possibile delle quantità di rifiuti generati, al fine di individuare le necessità globali di smaltimento o recupero. Inoltre predispone le linee guida finalizzate alla ottimizzazione della gestione.

Proprio per la finalità della circolazione delle informazioni, l’organizzazione interna prevede per ciascun Centro, Distretto, Servizio, Presidio Ospedaliero, la nomina di un “Referente”, incaricato di applicare le corrette procedure per quanto riguarda la gestione dei rifiuti nella struttura di appartenenza.

Il responsabile del SGRTA, gestisce effettua sopralluoghi all’interno dei diversi contesti operativi al fine di verificare l’attuazione e l’applicabilità del sistema di gestione adottato, effettua gli audit di tutti i soggetti coinvolti nella gestione e responsabilità dei rifiuti, periodicamente e con regolare verbale, per valutare il livello di adeguatezza del sistema di gestione e per elaborare soluzioni tecniche e/o gestionali, che vengono sottoposte al Direttore Generale, per ottimizzare il sistema di gestione.

DIRETTORE SERVIZIO DI PREVENZIONE

DELEGATO GESTIONE RSS (SGRTA)

DIRETTORE GENERALE

DIREZIONI MEDICHE E DI

DISTRETTI SOCIO SANITARI

DELEGATI/REFERENTI DI DMO E DI

DISTRETTI SOCIO SANITARI

DIRETTORI DI DIPARTIMENTO SERVIZI – UU.OO. - LABORATORI

DELEGATI/REFERENTI DI DIPARTIMENTO

SERVIZI – UU.OO. - LABORATORI

PERSONALE

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Il Responsabile tecnico è responsabile della compilazione e della corretta conservazione dei registri di carico/scarico dei rifiuti e vigila sulla corretta compilazione e conservazione dei relativi Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) utilizzati per gli smaltimenti presso le Unità Locali di Produzione aziendali, nonché della preparazione della documentazione necessaria per la comunicazione annuale alla Camera di Commercio dei quantitativi prodotti per ogni singola tipologia di rifiuto nell’anno solare.

Il Responsabile tecnico è responsabile della trasmissione alla Camera di Commercio dei dati in questione, su delega del Legale Rappresentante dell’ULSS 16.

In regime SISTRI, tale documentazione cartacea sarà sostituita dal registro cronologico e dalle schede di movimentazione del SISTRI, che saranno resi disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e saranno conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti.

Il Responsabile tecnico della Gestione Rifiuti è delegato dal Legale Rappresentante dell’ULSS 16 all’uso dell’USB per l’accesso al SISTRI.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della corretta gestione dei rifiuti e dell’applicazione del presente Manuale, si intende per:

ADR: sintesi di “Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”, cioè “Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada”. Tale accordo vale anche su Territorio Nazionale. Il trasporto su strada delle merci e sostanze pericolose è regolamentata dall’ADR.

Bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto dell’area.

Caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto: caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e specifiche caratteristiche (per es. aspetto esteriore), in modo che il rifiuto possa essere identificato con la massima accuratezza qualora la descrizione del CER non fosse esaustiva (soprattutto per i codici generici che terminano con le cifre 99(Rifiuti non specificati altrimenti).

Caratteristiche di pericolo: in caso di rifiuti pericolosi, le caratteristiche di pericolo codificate ed individuate sulla base dell'allegato I al Decreto 3 Dicembre 2010 n.205:

• H 1 Esplosivi; • H 2 Comburente; • H 3-A Facilmente Infiammabile; • H 3-B Infiammabile; • H 4 Irritante; • H 5 Nocivo; • H 6 Tossico (incluso molto tossico); • H 7 Cancerogeno; • H 8 Corrosivo; • H 9 Infettivo; • H 10 Tossico per la riproduzione; • H 11 Mutageno;

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• H 12 Rifiuti che a contatto con l'acqua libera gas tossici; • H 13 Sensibilizzanti; • H 14 Ecotossico; • H15 Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad

un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche elencate da H1 a H 14.

Codice CER: codice a sei cifre identificativo della tipologia di rifiuto, così come indicato dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (vedasi ALLEGATO D al Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010 n. 250).

Collo: Imballaggio etichettato del rifiuto pericoloso il cui trasporto è soggetto all’ADR e quindi classificato anche secondo l’ADR.

Denominazione Rifiuto: denominazione del rifiuto, di determinato CER, così come denominato dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (vedasi ALLEGATO D al Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010 n. 250).

Descrizione Rifiuto: ulteriori indicazioni sulle caratteristiche del rifiuto (es. sostanza organica/inorganica, contenente specifiche sostanze, aspetto esteriore del rifiuto etc.) tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza.

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni riportate ai punti 1-5 della lettera bb) del comma 1 dell’ Art.10 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (-Modifiche all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Dispositivo USB: dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema SISTRI, che consente la trasmissione dei dati di carico/scarico dei rifiuti, la firma elettronica delle informazioni fornite e la memorizzazione sul dispositivo stesso (vedasi SISTRI).

Etichettatura ADR: l’etichetta o l'insieme delle etichette sull'imballaggio di rifiuti soggetti all’ADR e quindi classificati secondo la normativa ADR.

Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR): documento formale, numerato, vidimato e redatto in quattro copie, che accompagna il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese e garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione. Contiene tutti i dati necessari all'identificazione dei soggetti coinvolti nel trasporto, dei veicoli e della natura e quantità dei rifiuti. Il formulario, redatto in 4 esemplari, deve essere compilato, datato e firmato dal produttore (o detentore) e controfirmato dal trasportatore. Una copia deve essere conservata dal produttore del rifiuto; le altre tre, debitamente controfirmate edatate dal destinatario, sono acquisite rispettivamente: una dal destinatario stesso (terza copia) e due ( seconda e quarta copia ) dal trasportatore che ha conferito il rifiuto.

Il trasportatore deve provvede a sua volta a trasmetterne una copia al produttore (quarta copia) entro massimo 3 mesi dalla data di effettivo conferimento dei rifiuti.

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

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MANUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AZIENDA ULSS16 PADOVA

Redatto da: Dr.ssa Lorella Bolognese – Resp. Servizio per la Gestione dei Rifiuti e la Tutela Ambientale

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Gruppo di imballaggio ADR: codice che indica genericamente la pericolosità delle sostanze, può assumere i valori di I, II o III (dal più al meno pericoloso) ed è utilizzato per stabilire la severità dei controlli a cui devono essere sottoposti gli imballaggi.

Imballaggio o confezione: il contenitore o il recipiente di un certo tipo e di un determinato materiale nel quale il rifiuto viene contenuto o raccolto, ed il relativo sistema di chiusura.

Imballaggio combinato: combinazione di imballaggi per il trasporto soggetto all’ADR, costituita da uno o più imballaggi interni sistemati in un imballaggio esterno (vedasi cap. 5 e cap.5.2 dell’ADR).

Imballatore (ADR): l’impresa/operatore che riempie con le merci pericolose o rifiuti pericolosi in imballaggi, e prepara i colli ai fini del trasporto con l’obbligo di osservare: 1) le disposizioni relative alle condizioni di imballaggio ed alle condizioni di imballaggio in comune; 2) le disposizioni concernenti i marchi e le etichette di pericolo da apporre sui colli.

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti; i rifiuti speciali sanitari, risultanti da attività di assistenza domiciliare o in ambulatori decentrati dell’Azienda sanitaria di riferimento (per un massimo di 20 kg/die), si considerano prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento (D.P.R. 254/03, art. 4 c. 2 e 3).

MUD Modello Unico di Dichiarazione delle quantità annue di rifiuti prodotti; è una dichiarazione annuale riepilogativa delle movimentazioni di rifiuti delle imprese ed enti che viene inoltrata alla Camera di Commercio e/o SISTRI.

Numero ONU o "UN”: il numero d'identificazione a quattro cifre del rifiuto il cui trasporto è soggetto all’ADR.

Produttore/ Detentore: la persona (fisica o giuridica) la cui attività ha prodotto rifiuti; il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

Raccolta Differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

Referente: persona incaricata dal responsabile di Presidio/Distretto/Dipartimento/Centro/ Servizio della gestione dei rapporti con il Serv. per la Gestione dei Rifiuti e la Tutela Ambientale (SGRTA).

Registro di carico e scarico (art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii). Registro su cui vanno annotati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti con specifiche modalità. E’ un documento formale numerato e vidimato che garantisce insieme al formulario la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione. In regime SISTRI, tale documento è sostituito dal registro cronologico e dalle schede di movimentazione (SISTRI) che sono resi disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti.

Responsabile Tecnico della Gestione Rifiuti: Responsabile Tecnico delegato dal Rappresentante legale dell’ Ente/Impresa per la Gestione dei Rifiuti .

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MANUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AZIENDA ULSS16 PADOVA

Redatto da: Dr.ssa Lorella Bolognese – Resp. Servizio per la Gestione dei Rifiuti e la Tutela Ambientale

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Responsabile del Servizio per la Gestione dei Rifiuti e Tutela Ambientale (SGRTA) riorganizzato con delibera del D.G. dell’ULSS 16 n. 819 del 24.10.12

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuto Pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I del decreto Legislativo 3 Dicembre 2010, n.205.

Rifiuti Speciali (Rifiuti Sanitari) RSS: rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca (vedasi DPR n. 254/2003, art. 2). Con il DPR n. 254 del 15 luglio 2003 è stato approvato il regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari con lo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, nonché un efficace sistema di controlli. Tale provvedimento mantiene le caratteristiche di specialità nell’ambito della regolamentazione espressa dal D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (incluso il Decreto Legislativo 205/2010).

Rifiuti assimilati agli urbani: sono rifiuti speciali che, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale e dal DPR 254/03, che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani, devono essere avviati a smaltimento o recupero dal Comune come rifiuti urbani, per le loro caratteristiche di quantità, qualità e assenza di pericolosità.

SISTRI sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (vedasi decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009; ed art.16 Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010). Il sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) – è sostituito da sistema informatico di controllo e tracciabilità (SISTRI), in tempo reale, di tutta la filiera dei rifiuti, la cui gestione è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente. In regime SISTRI, il sistema cartaceo è sostituito dal registro cronologico e dalle schede di movimentazione del SISTRI che sono resi disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti.

Speditore (ADR): impresa/soggetto che effettua la spedizione dei rifiuti pericolosi con

l'obbligo di presentare al trasportatore una spedizione conforme alle disposizioni dell'ADR. Lo speditore di merci pericolose ha l'obbligo di effettuare una spedizione conforme alle disposizioni dell'ADR ed in particolare: -assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all'ADR; fornire al trasportatore informazioni e dati e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti; utilizzare soltanto imballaggi, approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall'ADR; osservare le disposizioni sulle modalità di inoltro e sulle restrizioni di spedizione.

Stato fisico del rifiuto:stato fisico del rifiuto codificato ed individuato secondo il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii:

• Solido pulverulento; • Solido non pulverulento; • Fangoso palabile; • Liquido; • Gassoso.

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4. ADEMPIMENTI DOCUMENTALI

4.1. IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

(art 188 e art 193 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e del D.M. 145 del 01/04/1988 )

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento/recupero sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento/recupero.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta (solo nel caso di rifiuti assimilati agli urbani) o nel caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alla attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, la IV copia del formulario di identificazione del rifiuto, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario finale del rifiuto stesso. La responsabilità è esclusa anche nel caso in cui, trascorsi i tre mesi senza che sia pervenuto il formulario richiesto, il detentore ne abbia dato comunicazione alla Provincia.

Secondo quanto disposto dall’art 193 del D. Lgs. 152 del 03/04/06, infatti, durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare ,in particolare, i seguenti dati:

• Nome e indirizzo del produttore o del detentore; • Origine tipologia e quantità del rifiuto; • Impianto di destinazione; • Data e percorso dell’istradamento; • Nome e indirizzo del destinatario

Il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, vidimato dall’Ufficio del Registro o dalla Camera di Commercio, deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore (N.B.:sebbene accade di norma che il formulario venga predisposto dalla ditta che effettua il trasporto del rifiuto , la responsabilità circa la corretta individuazione del rifiuti e della presenza dei s.d. dati sul formulario restano a carico del produttore e/o detentore del rifiuto; per questo motivo, chiunque compili il FIR e la Scheda Movimentazione SISTRI, è tenuto a farlo utilizzando solo le indicazioni e i dati forniti dal SGRTA).

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore del rifiuto, e le altre tre, controfirmate e datate all’arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore (la IV). E’ proprio quest’ultima copia che deve pervenire al produttore e/o detentore entro tre mesi dal conferimento del rifiuto. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni (congiuntamente al registro di carico e scarico ove previsto).

L’art. 188, comma 4, del D. Lgs 152 de 03/04/06, prevede che la responsabilità del produttore del rifiuto sia esclusa a condizione che, oltre al formulario, abbia ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di smaltimento D13, D14 e D15 dell’allegato B al D. Lgs. 152/06 .

Nel momento in cui si riceve sia la prima che la quarta copia del formulario il produttore dovrà segnare nella parte dedicata( di solito in alto a sinistra sotto il numero del formulario) il relativo numero di scarico (registro di carico e scarico dei rifiuti – ove previsto).

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Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nello stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Se si tratta di rifiuti pericolosi si applica anche l’art. 483 del Codice penale “falsità ideologia commessa dal privato in atto pubblico”. Se le indicazioni dei formulari sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nel MUD o nei registri di carico e scarico o in altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovete , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 2.550,00. La stessa pena si applica in caso di mancata conservazione del formulario.

4.2. REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

(art. 190 del D.Lgs.n 152 del 03/04/2006 )

Per le imprese e gli enti che svolgono attività di servizio vi è l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico solo nel caso in cui vengano prodotti rifiuti speciali pericolosi.

Per tale motivo tutte le strutture dell’ULSS 16 di Padova che producono rifiuti speciali pericolosi, hanno l’obbligo di compilazione del registro di carico e scarico. Sul registro vi è l’obbligo di riportare il carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi prodotti ma, è preferibile riportare anche il carico e scarico di quelli non pericolosi. Per tutte le altre Strutture (quelle cioè che producono solo rifiuti speciali non pericolosi) non vi è tale obbligo anche se la tenuta del registro di carico e scarico è vivamente consigliata in quanto costituisce un utile strumento di controllo degli smaltimenti effettuati e di verifica del rispetto dei limiti del Deposito Temporaneo.

Di seguito si riepilogano le principali operazioni da seguire rispettivamente per i rifiuti pericolosi e per i rifiuti non pericolosi.

Si precisa inoltre che, nell’organizzazione dell’ULSS 16, è previsto che il Registro di carico e scarico sia tenuto e gestito a livello centrale dal SGRTA. In capo alle Unità Locali di Produzione, resta solo il compito di gestione dei formulari e le “schede SISTRI”.

Sul Registro di carico e scarico dei rifiuti devono essere riportate le informazioni sulla tipologia, sulle caratteristiche e sulle quantità dei prodotti. Tali informazioni verranno poi utilizzate per la compilazione della Comunicazione Annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti(MUD).

Tempistica: l’annotazione sul registro delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata secondo precise cadenze temporali:

• Il carico entro cinque giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto (che corrisponde alla data riportata sull’imballo, al momento della chiusura);

• Lo scarico entro cinque giorni lavorativi dal conferimento del rifiuto alla ditta autorizzata (accettazione all’impianto di smaltimento o recupero).

• Questa tempistica è prevista per i rifiuti speciali sanitari pericolosi a rischio biologico, cod. CER 180103; per le altre tipologie di rifiuti speciali pericolosi, la tempistica è di 10 giorni.

Foglio del registro Prima colonna: devono essere contrassegnate le operazioni di carico e scarico cui si

riferisce la registrazione con l’indicazione del numero progressivo e della data della registrazione. Poiché i registri di carico e scarico sono tenuti secondo le modalità di tenuta dei registri IVA, all’inizio di ogni anno la numerazione ricomincia dal numero 1.

In caso di scarico occorre ricordare di riportare il numero del registro sul formulario di identificazione del rifiuto (prima e quarta copia). I registri di carico e scarico dei Rifiuti e i blocchi di FIR vengono forniti, dietro specifica richiesta, dal Magazzino Generale.

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Chi omette di tenere, ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 .

Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500,00 a € 93.000,00 , nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore. Se le indicazioni del registro di carico e scarico sono formalmente incomplete o inesatte ma, i dati riportati nel MDU o nei formulari o in altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni corrette, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 2.550,00 (per ogni irregolarità registrata). La stessa pena si applica in caso di mancata conservazione del registro di carico e scarico.

4.3. SISTRI

(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.

Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.

Nell’ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, viene pienamente ricondotto nel SISTRI il trasporto intermodale e posta particolare enfasi alla fase finale di smaltimento dei rifiuti, con l’utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche. Il SISTRI costituisce, quindi, strumento ottimale di una nuova strategia volta a garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali.

Con il SISTRI lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali. Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall’altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.

Sembrava proprio che la manovra finanziaria (la legge n. 138/2011) l’avesse destinato alla definitiva cancellazione, ma, in sede di conversione in legge del DL 138/2011, lo stesso è stato ufficialmente ripristinato.

Si riporta la nuova formulazione del comma 2 dell’art. 6:

Comma 2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la

progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché

l’efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 15

dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini

dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente

previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente

rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti.

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Conseguentemente, fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f-octies del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’ennesima proroga non rappresenta la sola novità introdotta con la conversione in legge della manovra finanziaria.

Prima di tutto, decade l’obbligo di applicare il SISTRI per gli operatori che gestiscono rifiuti speciali non pericolosi, i quali potranno aderire al nuovo sistema di tracciabilità in modo facoltativo. Le tipologie di rifiuti per i quali varrà questa possibilità di scelta saranno individuate dallo stesso Ministero dell’Ambiente con un apposito decreto da pubblicare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione della manovra.

L’ultima versione della legge 138/2011 (manovra finanziaria), prevede che gli operatori che producono solo rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte dei Consorzi di filiera possano delegare agli stessi Consorzi i propri adempimenti previsti dal Sistema Elettronico di Tracciabilità dei Rifiuti Speciali e Pericolosi.

Un ulteriore aggiornamento in materia, è costituito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0000096 - 20 marzo 2013 - Definizione termini iniziali di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che, all’art. 1, prevede il riavvio del sistema il 1 ottobre 2013.

L’ultimo atto, si è concretizzato con la Legge 30 ottobre 2013, n. 125: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Nel testo normativo, la parte di interesse per l’attivazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, è costituita dall’art. 11.

Lo stesso art. 11 della L. n. 125 del 30 ottobre 2013, è stato oggetto di una nota esplicativa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche che, con la CIRCOLARE n. 1 per l'applicazione dell'articolo 11 del

decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente "semplificazione e razionalizzazione del sistema

di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)" convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125

(G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013), ha sintetizzato e semplificato la comprensione delle modalità e della tempistica d’applicazione del Sistema: La prima fase è iniziata il 1° ottobre 2013, e riguarda: a) gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale; b) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto; c) gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi; d) i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi.

Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio dell’operatività del SISTRI è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe di questa seconda fase necessarie per definire le opportune semplificazioni.

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Infine, per le operazioni concernenti i rifiuti urbani pericolosi (esclusi i produttori iniziali di rifiuti urbani, estranei al SISTRI, come si desume dal periodo aggiunto al comma 2 dell’articolo 11, dalla legge di conversione n. 125/2013), è prevista una fase di sperimentazione, disciplinata da un decreto interministeriale da adottare entro la fine del 2013. Detta sperimentazione prenderà avvio dal 30 giugno 2014 (secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, del d.l. n. 101/2013, come modificato in sede di conversione).

In ogni caso, tutte le informazioni tecniche, manuali, guide, giurisprudenza e quant’altro riguarda il “SISTRI” possono essere consultate/scaricate dal sito http://www.sistri.it/.

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5. NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPORTO DEI RIFIUTI SU STRADA (ADR)

Il trasporto di rifiuti pericolosi, oltre alle previsioni di legge nazionali, è rimandato, tramite l'art. 265 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (incluso il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), alle norme e regolamenti internazionali delle merci pericolose. Fatte salve, quindi, le disposizioni in materia di rifiuti previste dal D.Lgs. 152/2006, nonché dai DD.MM. 145/1998 e 148/1998, in merito ai formulari di identificazione del rifiuto e ai registri di carico e scarico, il trasporto di rifiuti pericolosi è soggetto anche alle disposizioni dell'ADR e Codice della strada. ADR è l’acronimo di “Accord Dangereuses Route”, sintesi di “Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”, cioè “Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada”, il cui testo è aggiornato ogni due anni (ultimo aggiornamento recepito 2013- Direttiva n. 2012/45/UE). Con esso vengono regolamentati obbligatoriamente anche su Territorio Nazionale:

• la classificazione delle sostanze pericolose e quindi dei rifiuti pericolosi in riferimento al trasporto su strada;

• le norme e prove che determinano la classificazione delle singole sostanze come pericolose; • le condizioni di imballaggio (requisiti degli imballaggi e dei contenitori in funzione della

pericolosità che la merce può esibire e quindi della classe ADR cui appartiene) delle merci; • le modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne; • i requisiti per il mezzo di trasporto, compresi i documenti di viaggio.

Le disposizioni dell’ADR sono suddivise in 9 parti, ciascuna delle quali divisa in capitoli; ogni capitolo è suddiviso in sezioni che a loro volta sono ripartite in sottosezioni. La struttura principale della norma si presenta in forma di due Allegati (A e B), come segue:

1. Allegato A: disposizioni generali e disposizioni relative ai materiali e agli oggetti pericolosi: • Parte 1 disposizioni generali; • Parte 2 classificazione; • Parte 3 lista delle merci pericolose, disposizioni speciale ed esempi relativi al trasporto delle

merci pericolose imballate in quantità limitate; • Parte 4 disposizioni relative all’utilizzo degli imballaggi e delle cisterne; • Parte 5 procedure di spedizione; • Parte 6 prescrizioni relative alla costruzione degli imballaggi, dei grandi recipienti per il

trasporto alla rinfusa (GIR), dei grandi imballaggi e delle cisterne e alle prove a cui questi devono essere sottoposti;

• Parte 7 disposizioni riguardanti le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la movimentazione.

2. Allegato B: disposizioni relative al materiale da trasportare e al trasporto: • Parte 8 prescrizioni relative agli equipaggi, all’equipaggiamento e all’esercizio dei veicoli e

alla documentazione; • Parte 9 prescrizioni relative alla costruzione e all’approvazione dei veicoli.

L’obiettivo primario dell’ADR è la sicurezza del trasporto e pertanto: il rispetto delle norme in materia di identificazione delle merci/rifiuti e relativi imballaggi (omologati e codificati in

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funzione della pericolosità delle sostanze), di mezzi di trasporto, di autorizzazioni, di formazione degli addetti alle varie operazioni, di verifica dell’osservanza delle norme relative a carico e scarico.

Il criterio di classificazione di un rifiuto, secondo il D.Lgs. 152/2006, come pericoloso o non pericoloso, è diverso da quello della classificazione ADR, pertanto non c’è corrispondenza tra codice CER e codice ADR (numero ONU “UN”). Infatti quest’ultimo considera il rischio immediato derivante dal rifiuto in caso di incidente durante il trasporto.

In linea generale, un rifiuto classificato come pericoloso ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (incluso il Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010) è classificato tale anche per l’ADR, ma non viceversa.

L’ADR raggruppa le merci pericolose ed i rifiuti in relazione al tipo di pericolo che essi presentano, e le divide in classi contraddistinte da una numerazione progressiva. Esse sono (NAS):

• Classe 1: Materie ed oggetti esplosivi; • Classe 2: Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione; • Classe 3: Materie liquide infiammabili; • Classe 4.1: Solidi infiammabili; • Classe 4.2: Materie soggette ad accensione spontanea; • Classe 4.3: Materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili; • Classe 5.1: Materie comburenti; • Classe 5.2: Perossidi organici; • Classe 6.1: Materie tossiche; • Classe 6.2: Materie infettanti; • Classe 7: Materie radioattive; • Classe 8: Materie corrosive; • Classe 9: Materie e oggetti pericolosi diversi.

Ogni sostanza o materia pericolosa o rifiuto è individuata tramite l’ADR da: numero ONU, di 4 cifre, associato univocamente alla singola sostanza o gruppo collettivo-rubrica.

5.1 ADR: OBBLIGHI DEL PRODUTTORE/ SPEDITORE RIFIUTI

Anche secondo l’ADR, al produttore ricade la responsabilità della classificazione del rifiuto. Di fatto, la contemporanea presenza di diverse sostanze utilizzate in un processo produttivo (noto al produttore), dal quale ne è scaturita la produzione del rifiuto stesso, può dare origine a rifiuti pericolosi non facilmente riconducibili alle caratteristiche, di cui all'Allegato A dell’ADR, che consentono di attribuire al rifiuto un determinato numero ONU (“UN”).

Poiché è d’obbligo assegnare al rifiuto il corretto numero ONU, solo il produttore è in grado di attribuire, in base al processo lavorativo che ha generato il rifiuto, l’idoneo numero ONU. Infatti, la sicurezza del trasporto di rifiuti pericolosi richiede la conoscenza del tipo e grado di pericolo/i che soltanto una figura come il produttore può e deve essere in grado di fornire al trasportatore/vettore assumendosene la completa responsabilità.

Il Capitolo 1.4 della normativa ADR contempla esplicitamente tali obblighi. A tal riguardo si riportano parti di alcuni paragrafi (1.4.2.1 e 1.4.3.2) del Capitolo 1.4.

1.4.2.1 Speditore 1.4.2.1.1 Lo speditore di rifiuti pericolosi ha l'obbligo di presentare al trasporto una

spedizione conforme alle disposizioni dell'ADR. Nell'ambito del 1.4.1 deve in particolare:

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a) assicurarsi che i rifiuti pericolosi siano classificati e trasportati conformemente all'ADR;

b) fornire al trasportatore informazioni e dati, e, se necessario, i documenti di trasporto e i

documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.),

con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3…..

1.4.2.1.2 Nel caso in cui lo speditore faccia ricorso ai servizi di altri operatori (imballatore,

caricatore, riempitore, ecc.), occorre prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la

spedizione risponda alle disposizioni dell'ADR……

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6. SIMBOLI COLLEGATI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Sui contenitori/imballaggi dei rifiuti pericolosi deve essere applicata un’etichetta inamovibile di colore giallo avente le dimensioni 15x15, recante la lettera “R” di colore nero, alta cm. 10 e larga cm. 8 con larghezza del segno di cm. 1,5.

Etichetta di rischio per sostanze infettive (Rifiuti sanitari Pericolosi a rischio infettivo, Rifiuti sanitari Pericolosi a rischio infettivo Taglienti e pungenti). Rischio biologico: rischio di infezioni per contatto o di infezione dovuto a tagli e/o punture

Etichetta di rischio per sostanze corrosive Rischio chimico:fase superiore tossica e irritante per contatto, inalazione, ingestione. Causa irritazione, ustione, può irritare mucose e vie respiratorie.

Etichetta di rischio per sostanze tossicheRischio chimico: fase superiore tossica per contatto, inalazione, ingestione: causa irritazione oculare, può irritare mucose e vie respiratorie - fase inferiore tossica per ingestione.

Etichetta di rischio per azoto liquido

Etichetta di rischio non specifico per anidride carbonica (ghiaccio secco)

Etichetta di rischio per sostanze infiammabili

Etichetta di rischio per presenza di materiale radioattivo

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Vietato l’accesso

Non fumare

Non usare fiamme libere

Non mangiare, non bere

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7. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI

7.1 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE

In base alla normativa vigente, Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, i rifiuti si suddividono in:

A) Rifiuti urbani:

• i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

• i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello domestico che vengono assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;

• i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

• i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

• i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

• i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

B) Rifiuti speciali:

• i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

• i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

• i rifiuti da lavorazioni industriali;

• i rifiuti da lavorazioni artigianali;

• i rifiuti da attività commerciali;

• i rifiuti da attività di servizio;

• i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;

• i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

• i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

• i veicoli a motore, e simili fuori uso e loro parti.

B.1) Rifiuti speciali assimilati agli urbani:

Rifiuti che pur provenendo dalle attività di cui sopra, e quindi classificabili “Speciali”, in base alle loro caratteristiche sia qualitative che quantitative sono del tutto simili ai rifiuti urbani. Pertanto i rifiuti speciali assimilati agli urbani vengono gestiti dal punto di vista tecnico come un rifiuto urbano.

B.2) Rifiuti speciali pericolosi

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Sono rifiuti pericolosi i rifiuti che presentano una o più caratteristiche pericolose di cui all’allegato III del Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010. Tali rifiuti pericolosi sono individuati in base all’origine e composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.

7.2 CLASSIFICAZIONE GENERALE DEI RIFIUTI GENERATI NELL’ULSS 16

L’Azienda ULSS 16, come organo del Servizio Sanitario Nazionale, svolge attività sanitarie, pertanto ai sensi della normativa vigente (vedasi punto 8 dell’elenco B sopra riportato) produce: • Rifiuti Speciali assimilati agli urbani in tutte le attività non specificatamente connesse a quelle

di ordine sanitario (attività di ristorazione; distribuzione merci; uffici; ecc.);• Rifiuti Speciali Sanitari (da attività sanitarie) nell’ambito delle attività di ricerca e assistenza

afferenti a quelle sanitarie; • Rifiuti Speciali Pericolosi che si suddividono a loro volta in due grandi classi:

- Rifiuti pericolosi a rischio infettivo; - Rifiuti pericolosi a rischio chimico.

Oltre alle tipologie di rifiuti di cui sopra nell’ambito delle Attività Sanitarie si generano anche Rifiuti Radioattivi, che sono disciplinati da una specifica norma (D.Lgs 230/1995) e non ricadono nell’ambito del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. (incluso il Decreto Legislativo 205/2010). Tali rifiuti si generano nei laboratori in cui vengono manipolati radioisotopi. La Figura 2. riporta le tipologie di rifiuti generati in una struttura che svolge attività sanitarie, come l’ULSS 16.

Figura 2.- Tipologie di rifiuti generati in ULSS 16.

RIFIUTI GENERATI IN

ULSS 16

RIFIUTI URBANI RIFIUTI

RADIOATTIVI RIFIUTI SPECIALI

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI

URBANI

RIFIUTI SPECIALI (sanitari)

PERICOLOSI

RIFIUTI SPECIALI (sanitari)

NON PERICOLOSI

RIFIUTI PERICOLOSI (sanitari)

A RISCHIO INFETTIVO

RIFIUTI PERICOLOSI (sanitari)

A RISCHIO CHIMICO

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8. GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA, CARTONE,

VETRO, PLASTICA E METALLO IN ULSS 16

8.1 RIFIUTI SPECIALI SANITARI ASSIMILATI AGLI URBANI

In Aziende sanitarie quali l’ULSS16, sono rifiuti speciali assimilati agli urbani in generale (DPR 254/03, art.2 – lettera g):

g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino

tra quelli di cui alle lettere c) e d), assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei

rifiuti urbani:

1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture

sanitarie;

2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti

di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie

infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia

trasmissibile attraverso tali residui;

3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da

conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per

qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TUA DLgs. 152/06);

4) la spazzatura;

5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture

sanitarie;

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7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

8 ) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione

effettuato ai sensi della lettera m), a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di

incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica e' sottoposto alle condizioni di cui

all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in

discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non

e' soggetta a privativa;

I rifiuti urbani ed assimilati agli urbani (rifiuti indifferenziati) vengono raccolti in sacchi flessibili in polietilene di colore grigio trasparente (forniti dalle Ditte del servizio di pulizia) e conferiti nell’ elettrocompattatore dedicato, dagli addetti del Servizio di Movimentazione interna dei rifiuti

I container/elettrocompattatori dedicati vengono messi a disposizione dalla Azienda Municipale Acegas APS del Comune di Padova.

8.2 FRAZIONI RICICLABILI DEI RIFIUTI SPECIALI SANITARI

Gli “ecobox” per la raccolta delle frazioni riciclabili dei rifiuti assimilati agli urbani, hanno le seguenti caratteristiche:

• contenitore in alveolare plastico (ecobox), provvisto di sacchi flessibili interni amovibili, di colore azzurro trasparente (forniti dalle Ditte del servizio di pulizia) per vetro, plastica e metallo utilizzati prevalentemente per uso alimentare.

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8.2.1 Vetro delle Flebo

Il vetro delle flebo o similari, non contaminato da sostanze pericolose e/o tossiche, viene raccolto in piccoli imballaggi di cartone, riciclati dalle forniture di materiale economale o farmaci, il cui peso non deve superare i 5 kg

8.2.2 Raccolta differenziata di vetro, plastica, metallo

La raccolta differenziata di vetro, plastica e metallo riguarda: • contenitori in vetro, plastica, metallo costituiti da: • bottiglie, vasetti e barattoli di plastica;

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• piatti e bicchieri di plastica (non le posate monouso di plastica) • buste e sacchetti di plastica; • lattine per bevande; • vaschette e fogli in alluminio; • scatolame di metallo per alimenti; • tappi a vite e a corona di metallo; • bombolette spray;

I contenitori vanno svuotati completamente e, se in plastica, anche schiacciati.

Da escludere obbligatoriamente:

• ceramica e porcellana; • lampadine e lampade al neon; • contenitori per solventi e vernici etichettati T e/o F (tossici e/o Infiammabili); • oggetti in vetro, plastica, metallo diversi dai contenitori (lastre di vetro, giocattoli,

apparecchiature elettriche etc.).

8.2.3 Carta e Cartone

La raccolta differenziata della carta riguarda carta e cartoncino, costituiti da: • fogli di carta, depliant e volantini; • giornali, riviste, quaderni; • cartoni per bevande (es. in tetra pack) ; • scatole di carta e cartoncino.

Si tratta di carta e cartoncino non contaminati né chimicamente né biologicamente, ed intesi come riviste, libri, documenti non contenenti dati sensibili, manuali etc. Il cartoncino, proveniente dagli imballi di piccole dimensioni, va conferito secondo il regolamento Acegas APS come segue:

• ridurre il volume delle scatole piegandole • togliere eventuali involucri o sacchetti di plastica

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Da escludere obbligatoriamente: • carta sporca di cibo o di altre sostanze; • carta oleata o plastificata; • piatti, bicchieri e posate di plastica; • buste o sacchetti di plastica.

Ciascuna struttura (U.O./Dipartimento/Centro/Servizio) ha il compito di organizzare al proprio interno la raccolta in modo differenziato dei rifiuti carta, cartone, vetro, lattine, plastica con i criteri di cui sopra.

Il cartone proveniente dagli imballi di grandi dimensioni, va conferito secondo il regolamento Acegas APS come segue:

• - ridurre il volume delle scatole asciutte piegandole • - togliere eventuali involucri (polistirolo)o sacchetti di plastica

Da escludere obbligatoriamente: • cartone bagnato; • buste, involucri (polistirolo) o sacchetti di plastica.

Il conferimento di tale raccolta differenziata è effettuata dalla ditta di Pulizia, all’elettocompattatore sito nella piazzola ecologica.

IL CARTONE PROVENIENTE DAGLI IMBALLI DI GRANDI DIMENSIONI,

NON DEVE ESSERE INSERIRO NELLE GABBIE

UTILIZZATE PER LA CONSEGNA DEL MATERIALE ECONOMALE DA MAGAZZINO GENERALE,

O DEI FARMACI E DEI PRESIDI CONSEGNATI DAL SERVIZIO DI FARMACIA

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9. GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI (SANITARI) NON PERICOLOSI/PERICOLOSI A RISCHIO CHIMICO

9.1 RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI A RISCHIO CHIMICO GENERATI IN ULSS 16

In tale categoria di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi a rischio chimico sono ricompresi sia i rifiuti solidi che i rifiuti liquidi; ovviamente le modalità di confezionamento (tipologia di imballo) per le due tipologie di rifiuti sono differenti.

La Tabella 1. riporta le tipologie prevalenti di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi generati dalle varie attività di ricerca , cura e assistenza svolte in ULSS 16, e per ciascuna di esse viene indicato:

• Codice CER: il numero identificativo a 6 cifre del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), in base al quale oggi vengono individuate le varie tipologie di rifiuti;

• Tipo di imballo/contenitore da utilizzare in funzione del tipo di rifiuto individuato e classificato anche secondo l’ADR, se il rifiuto individuato è soggetto a tale normativa;

• Caratteristiche di pericolo (presunte): la caratteristica di pericolo (H1,…H15) secondo i criteri di cui al Decreto Legislativo 3 dicembre 2010;

• Classificazione ADR: la classificazione del rifiuto con relativo gruppo di imballaggio, se soggetto a tale normativa;

• Etichette ADR: la o le etichette da apporre sull’imballaggio del rifiuto (soggetto ad ADR) che viene preso in carico dalla ditta di trasporto.

N.B. La tabella 1. riporta i tipi di RSS individuati e quindi classificati secondo le norme vigenti e coperti dal CONTRATTO di smaltimento/recupero in essere per il servizio di trasporto e definitiva destinazione, dati da utilizzarsi per la compilazione del modulo A2 (ALLEGATO 2).

Pertanto eventuali rifiuti che si producono o si produrranno dalle attività svolte in ULSS 16 che non dovessero rientrare tra quelli in Tabella 1., dovranno essere richiesti al SGRTA, mediante compilazione del Modulo A1 (vedasi ALLEGATO 1).

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Tabella 1. Rifiuti speciali (sanitari) non pericolosi e pericolosi (*) a RISCHIO CHIMICO

individuati in azienda ULSS 16. (L’ELENCO è DA CONSIDERARSI INDICATIVO E NON

ESAUSTIVO DI TUTTE LE MATERIE DI SCARTO PRODOTTE O CHE DOVESSERO

RISULTARE DA NUOVI PROCESSI PRODUTTIVI)

TIPOLOGIE RIFIUTI CER Tipo di

imballo/contenitore

Caratteristiche di Pericolo presunte

Classificazione ADR**

Etichette ADR

Reagenti fuori specifica Solventi organici

160506* TANICA ONU H3A – H6 UN 1992 II 3+6.1

Reagenti fuori specifica Solventi organici alogenati 160506* TANICA ONU H6 – H7 UN 2810 II 6.1

Reagenti fuori specifica Soluzioni acquose organiche 160506* TANICA ONU H5 UN 2810 III 6.1

Reagenti fuori specifica Acidi 160506* TANICA ONU H8 UN 3264 II 8

Reagenti fuori specifica Basi 160506* TANICA ONU H8 UN 3266 II 8

Reagenti fuori specifica Sali inorganici

160506* CASSA ONU H6 – H14 UN 3288 II 6.1 +

Marchio 5.2.1.8..3

Reagenti fuori specifica Sali inorganici comburenti

160506* CASSA ONU H2 – H6 – H14 UN3087 II 5.1 + 6.1 +

Marchio 5.2.1.8.3

Reagenti fuori specifica Solidi organici (anche

sostanze di sintesi)

160506* CASSA ONU H5 – H6 UN 2811 II 6.1

Scarti di laboratorio Liquidi misti

180106* TANICA ONU H5-H6 UN 2810 II 6.1

Scarti di laboratorio Solventi organici

180106* TANICA ONU H5 – H3B UN 1992 II 3 + 6.1

Scarti di laboratorio carta, guanti, filtri, materiali assorbenti, vetreria, pipette,

lastrine per TLC, piccole colonne cromatografiche ed

affini contaminati chimicamente

(no materiale tagliente e pungente)

150202* SACCO BLU H4-H5-H14 UN3077 Marchio 5.2.1.8.3

Scarti di laboratorio bottiglie, flaconi, imballi con

contaminazione di tipo chimico

150110* SACCO AZZURRO H4 – H5-H14 UN3077 Marchio 5.2.1.8.3

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MANUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AZIENDA ULSS16 PADOVA

Redatto da: Dr.ssa Lorella Bolognese – Resp. Servizio per la Gestione dei Rifiuti e la Tutela Ambientale

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Segue - Tabella 1. Rifiuti speciali (sanitari) non pericolosi e pericolosi(*) a RISCHIO CHIMICO

individuati in Azienda ULSS 16.

TIPOLOGIE RIFIUTI CER Tipo di

Imballo/contenitore

Caratteristiche di pericolo presunte

Classificazione ADR

Etichette ADR

Soluzioni di sviluppo A base acquosa

090101* ° TANICA ONU H4-H5-H6-H8-

H13 UN3289 II 6.1+8

Soluzioni di fissaggio 090104* ° TANICA ONU H4-H5-H6-H8-

H13 UN3289 II 6.1

Pile esauste Ni/Cd 160602* FUSTINO ONU H5 UN 3496/M11

Pile esauste al Li 160605 FUSTINO ONU H5-H6 UN3091 9

Pile esauste al Pb 160601* FUSTO ONU H5-H6-H8 UN2794 8

Pile esauste alcaline non pericolose

160604 FUSTINO ONU NO

Tubi fluorescenti Lampade neon

200121* CONTENITORE

ONU H6-H8 UN3506 8+6.1

Oli minerali esausti 130111* TANICA ONU H5-H6 UN3287 6.1

Medicinali (scaduti),diversi da

180108*medicinali citotossici e citostatici

180109 IMBALLAGGIO

GENERICO NO

Medicinali citotossici e citostatici

180108* CONTENITORE

ONU H5-H6 – H7 UN 3249 9

Imballaggi in metallo (piombo)

150104 DA VALUTARE

CASO PER CASO

Attrezzatura varia contenente mercurio

060404* CONTENITORE

ONU H6- H14

UN 2809 III (solo per il mercurio,per termometri o altri

manufatti)

8 + marchio 5.2.1.8.3

Resine a scambio ionico esaurite

190905 CONTENITORE

ONU

Rifiuti sanitari non pericolosi

180104 SACCO VERDE

* I rifiuti con codice CER contrassegnato con l'asterisco sono classificati come pericolosi. ** classificazioni ai sensi della sottosezione 2.1.3.5.5 ADR 2013. ° Per i reagenti liquidi o solidi, in piccole confezioni (fino a max 5 litri), contenuti negli imballi originari, inoltrare la

richiesta al Responsabile del SGRTA con congruo anticipo rispetto alla volontà di disfarsi di tali rifiuti (MODULOA1 allegato 1), in quanto essi vanno raggruppati/suddivisi per compatibilità chimica e stato fisico ai fini del confezionamento.

C I contenitori di tali rifiuti, vengono consegnati a richiesta dal SGRTA. # su ogni imballo, a cura del produttore iniziale, vanno apposte le etichette ADR indicate nell’ultima colonna della tabella.

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MANUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AZIENDA ULSS16 PADOVA

Redatto da: Dr.ssa Lorella Bolognese – Resp. Servizio per la Gestione dei Rifiuti e la Tutela Ambientale

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Il tipo di contenitore da utilizzare, per ciascuna tipologia di rifiuto individuata, è consegnato dalla Ditta incaricata del servizio di movimentazione interna dei Rifiuti Speciali Pericolosi e non Pericolosi, su specifica richiesta da parte dell’utilizzatore.

Per Reagenti fuori specifica liquidi o solidi si intendono i reagenti utilizzati nei laboratori, liquidi o solidi, in piccole confezioni (fino a max 5 litri), contenuti negli imballi originari. Per tali rifiuti, inoltrare la richiesta al SGRTA con congruo anticipo rispetto alla volontà di disfarsi di tali rifiuti, in quanto essi vanno raggruppati per compatibilità chimica e stato fisico ai fini del confezionamento. Infatti tali rifiuti, contenuti negli imballi originari vanno allocati per compatibilità chimica e stesso stato fisico.

Le operazioni di imballaggio sono effettuate da personale con competenza chimica del reparto richiedente con la collaborazione del personale del SGRTA.

N.B. E’ severamente vietato conferire e/o accettare singole confezioni di reagenti fuori specifica da conferire ai depositi temporanei dell’ULSS 16.

N.B. Barattoli, bottigliette, flaconi ecc. di reagenti devono essere integri, sigillati e muniti di etichetta identificativa del reagente, in modo da riconoscere sia le sostanze presenti sia le indicazioni di pericolo prescritte. Ad ogni imballo combinato deve corrispondere un solo stato fisico, pertanto bisogna tenere separati i reagenti liquidi da quelli solidi.

9.1.1 Scarti di laboratori

Si intendono tutti quei materiali liquidi o solidi risultanti dalle attività di laboratorio, ove venga fatto uso di reagenti chimici vari. Tali scarti sono quindi costituiti da miscele

di prodotti diversi suddivise per caratteristiche chimico-fisiche e compatibilità chimiche. Infatti, molte sostanze chimiche comunemente usate in laboratorio reagiscono in modo pericoloso quando vengono a contatto con altre. Alcune esempi di sostanze incompatibili sono riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo nella Tabella 2. Le miscele di scarto verranno stoccate nelle Taniche ONU (liquidi) e Fusti ONU (solidi), fornite dalla ditta appaltatrice, se non conferite direttamente nelle cisterne.

9.1.2 Terreni di coltura

Sono generati in grandi quantità in molteplici UU.OO., ma soprattutto dai laboratori. Sono costituiti prevalentemente da sostanze organiche presenti a grande diluizione (quali ad es.: peptidi, coloranti, sali minerali, aminoacidi, antibiotici, zuccheri, ecc.). Tali rifiuti, ove ritenuti a rischio infettivo, andranno sottoposti ad idoneo processo di sterilizzazione, quindi una volta abbattuto detto rischio infettivo, andranno avviati a smaltimento con il circuito dei rifiuti pericolosi a rischio chimico. Ove non possibile sottoporre a processo di sterilizzazione tali rifiuti (ad es.: per i grandi volumi generati), potranno essere sottoposti a processo di disinfezione, purché di sicura efficacia ed il produttore del rifiuto ne certifichi detta efficacia. Ciò in quanto non è possibile smaltire grandi quantità di rifiuti liquidi tramite il circuito dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, per problemi sia di confezionamento sia di modalità di smaltimento finale.

N.B Per tali rifiuti va dichiarato che trattasi di “Terreni di coltura sottoposti a processo di

sterilizzazione (rischio infettivo abbattuto)”, ove possibile, altrimenti sottoposti a processi di

disinfezione.

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9.1.3 Filtri delle cappe a flusso laminare a rischio infettivo

Previa idonea disinfezione (data la volumetria di tali filtri non è possibile, in genere, sottoporli a sterilizzazione), sono avviati a smaltimento tramite il circuito dei rifiuti pericolosi a rischio chimico.

N.B. Per tali rifiuti trattati va dichiarato che trattasi di Filtri delle cappe a flusso laminare

sottoposti a processo di disinfezione (rischio infettivo abbattuto).

N.B. Per disinfezione chimica si intende la metodica che minimizza la presenza dei microrganismi patogeni, mediante l’applicazione diretta di agenti chimici (disinfettanti/antisettici). Nell’usare i disinfettanti tuttavia, dovrà essere posta particolare attenzione alla potenziale tossicità degli stessi. In generale sono da evitare i disinfettanti classificati ed etichettati come pericolosi.Indicazioni d'uso dei singoli disinfettanti, in presenza di massima carica infettiva ed in rapporto alquantitativo di rifiuto, consentono di stabilire la quantità di disinfettante da utilizzare.

Tuttavia, si rimanda al responsabile di Dipartimento/centro/ servizio produttore del rifiuto il parere/dichiarazione circa la efficacia/verifica del trattamento di disinfezione del rifiuto prodotto.

9.2 ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI SANITARI A RISCHIO CHIMICO IN ULSS 16

Allo scopo di minimizzare il rischio di esposizione ad agenti chimici, è necessario conoscere sempre la composizione chimica di tutti i rifiuti speciali pericolosi prodotti, ogni Preposto in Laboratorio, ha il compito di portare avanti una sensibilizzazione di tutto il personale.

Prima di procedere alla manipolazione di qualsiasi tipo di rifiuto è necessario:

• identificare la natura del rifiuto;

• informarsi sui pericoli connessi alla sua manipolazione e stoccaggio, consultando le schede di sicurezza delle sostanze che hanno dato origine al rifiuto;

• individuare correttamente il contenitore atto a contenere il rifiuto (in termini di requisiti di resistenza, di chiusura e capacità in relazione alle caratteristiche dei rifiuti) utilizzando solo i contenitori forniti allo scopo dei rifiuti speciali a rischio chimico omologati ADR;

• il convogliamento dei rifiuti al contenitore deve avvenire, ove tecnicamente possibile, nel punto di produzione: dalle apparecchiature di analisi con connessione diretta tra contenitore di raccolta e il sistema di deflusso dei reflui, all’interno delle cappe chimiche d’aspirazione con l’introduzione dei reflui solidi o liquidi direttamente nel contenitore posto sotto cappa;

• il grado di riempimento del contenitore deve essere tale da evitare spandimenti e contatti diretti con le sostanze chimiche contenute e tale da consentire una agevole chiusura con apposito tappo/coperchio;

• evitare il travaso di rifiuti ed ove inevitabile effettuare tale operazione sotto cappa;

• non miscelare nei contenitori sostanze incompatibili (vedasi Tabella 2.);

• non miscelare nei contenitori rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;

• etichettare correttamente il contenitore contenente il rifiuto;

• i contenitori vanno posizionati in vasche di raccolta;

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• ridurre al minimo il tempo di stazionamento del rifiuto nell’ambiente di lavoro;

• evitare lo stazionamento dei contenitori in corridoi, aree di passaggio, percorsi di esodo, vie di fuga;

• evitare lo stazionamento del rifiuto nelle aree esterne al deposito temporaneo;

• provvedere a conferire il rifiuto al deposito temporaneo rifiuti, avendo cura di osservare e di fare osservare ai successivi soggetti deputati alle attività di gestione rifiuti, le stesse precauzioni relative all’immagazzinamento dei prodotti chimici da cui i rifiuti speciali sono stati generati;

• indossare il camice ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale idonei e messi a disposizione;

• nella movimentazione, utilizzare carrelli con vasche di raccolta.

N.B. E’ obbligatorio che il personale deputato a tali attività abbia la competenza in materia di sostanze chimiche e preparati pericolosi, e sia “formato” per quanto attiene le modalità di gestione dei rifiuti messe in essere in ULSS 16.

N.B. Molte sostanze chimiche comunemente usate in laboratorio reagiscono in modo pericoloso quando vengono a contatto con altre. Alcune esempi di sostanze incompatibili sono riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo nella Tabella 2.

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Tabella 2. Pericolosità delle sostanze chimiche maggiormente usate in laboratorio e loro

incompatibilità chimica: alcuni esempi di sostanze chimiche incompatibili.

Acetaldeide con acidi, basi, alogeni, forti ossidanti, ammine, acido cianidrico, alcoli, chetoni, anidridi. A contatto con l’aria può formare perossidi esplosivi.

Acetilene con rame, cloro, bromo, iodio, argento, fluoro, mercurio e suoi Sali, ammoniaca, solventi alogenati e forti ossidanti.

Acetone con cloroformio, anidride cromica, acido nitrico, acido solforico, clorati, perossidi, permanganati.

Acetonitrile forti ossidanti come cloro, bromo, fluoro, acido solforico e clorosolforico, perclorati, metalli alcalini, acido nitrico

Acido acetico con acido cromico, acido nitrico, glicole etilenico, acido perclorico, perossidi e permanganati, ammoniaca, acetaldeide.

Acido cianidrico con forti ossidanti, acido cloridrico in miscela alcolica, acetaldeide, sodio e calcio idrossido, sodio carbonato.

Acido cloridrico con basi, ossidanti, metalli alcalini, anidride acetica, ammine, aldeidi, alogenati, permanganato di potassio, fluoro.

Acido cromico con acido acetico, anidride acetica, acetone, alcol, canfora, liquidi infiammabili

Acido nitrico (concentrato) reagisce violentemente con combustibili e agenti riducenti, idrogeno solforato, acquaragia, ammine e ammoniaca, basi, metalli alcalini, perossidi

Acido ossalico con forti ossidanti, argento e i suoi composti, metalli alcalini, alcali, ipoclorito di sodio, clorati.

Acido perclorico con acido acetico, anidride acetica, bismuto e le sue leghe, alcol, carta, legno, grassi, basi forti, metalli, acetonitrile, solfossidi, tricloroetilene. Può causare un’esplosione se riscaldato. Il contatto con alcoli, glicoli o composti poliidrossilici genera composti esplosivi.

Acido picrico rame, piombo, zinco, reazione violenta con ossidanti (clorati, nitrati) e materiali riducenti. Può esplodere se riscaldato.

Acido solfidrico con acetaldeide, bario pentafluoruro, anidride cromica, rame, ossido di piombo, monossido di cloro, sodio perossido.

Acido solforico con clorati, cloruri, ioduri, perclorati, permanganati , perossidi e acqua, picrati, polvere di metalli, combustibili, ossidi di fosforo (III), aniline.

Alcoli e Polialcoli con acido nitrico, perclorico, cromico, solforico, ammine. Ammoniaca anidra con cloronitrobenzene, mercurio, alogeni, ipocloriti, iodio, bromo,

fluoro e alogenuri. Attacca rame, alluminio, zinco, argento, cadmio, ferro e loro leghe.

Ammonio cloruro con acidi, alcali, argento e suoi sali. Ammonio idrossido con forti ossidanti, acidi, alogeni, mercurio, argento, ipocloriti,

alcool etilico. Attacca rame, alluminio, zinco e loro leghe. Ammonio nitrato con acidi, polveri metalliche, zolfo, clorati, nitrati, composti organici

finemente polverizzati, combustibili, liquidi infiammabili. Anidride acetica con alcoli, acido cromico, ammine, acidi e basi forti, acqua,

perossido d’idrogeno, metalli in polvere, permanganato di potassio, aniline.

Anilina con alogeni, acidi forti, anidride acetica, sodio perossido, metalli alcalini e alcalino-terrosi, sali di ferro, zinco.

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Argento e Sali con acetilene, acido ossalico, acido tartarico,ammoniaca, perossido di idrogeno, bromoazide.

Argento nitrato con acetilene, alcali, ammoniaca, perossido di idrogeno, antimonio, alogenuri, alcoli.

Arsenico (materiali che lo contengono)

con acidi, agenti ossidanti (clorati, dicromati, permanganati), argento nitrato, azidi.

Azidi con acqua, acidi, rame, piombo, argento, magnesio, solventi alogenati. Non riscaldare.

Bromo con ammoniaca, acetilene, acetaldeide, acrilonitrile, metalli finemente polverizzati (alluminio, mercurio, titanio, ferro, rame), alcoli.

Calcio con acqua, idrocarburi alogenati, acidi, idrossidi di alcali (litio, sodio, potassio), piombo cloruro.

Carbone attivo con tutti gli agenti ossidanti, ipoclorito di calcio. Cianuri con acidi, alcali, ammine, alcoli, forti ossidanti, glicoli, fenoli,

cresoli, cloralio idrato, sali metallici, iodio, perossidi.

Clorati con sali di ammonio, acidi, polveri metalliche, zolfo, sostanze combustibili finemente polverizzati.

Cloro con ammoniaca, acetilene,etere, butadiene, butano, benzene, benzina e altri derivati del petrolio (metano, propano, etano), idrogeno, carburo di sodio, trementina e metalli finemente polverizzati.

Cloroformio con sodio, potassio, magnesio, alluminio, zinco, litio, basi forti e forti ossidanti.

Cloruro di alluminio con acqua, alcol, nitrobenzene, alcheni. Diclorometano con polveri di alluminio e magnesio, basi forti e forti ossidanti. Diossido di cloro con mercurio, fosforo, zolfo, potassio idrossido. Esano con forti ossidanti, tetraossido di azoto. Fluoro con composti organici, acqua, acido nitrico, agenti riducenti,

ammoniaca. Fluoruro di idrogeno ammoniaca (anidra o in soluzione acquosa), basi, anidride acetica,

ammine alifatiche, alcol. Fosforo (bianco/giallo) con aria, alcali, agenti ossidanti, zolfo, alogeni, aldeidi. Idrazina con perossido di idrogeno, acidi, alogeni, ossidi metallici e materiali

porosi. Idrocarburi con fluoro, cloro, bromo, acido formico, acido cromico, perossido di

sodio, perossidi, benzene, butano, propano, benzina, trementina. Iodio con acetilene e ammoniaca (anidra o in soluzione acquosa), altre

basi forti, acetaldeide, antimonio, litio, potassio, polveri metalliche, alogenuri, oli. Corrode rapidamente gomma e plastiche.

Ipoclorito di Calcio con acidi, ammine, acetilene, tetracloruro di carbonio, ossido di ferro, metanolo, acido formico, sali di ammonio. Reagisce violentemente con ammoniaca, ammine, composti azotati causando pericolo di esplosione. Attacca molti metalli formando miscele esplosive.

Ipoclorito di Sodio con acidi, ammoniaca, etanolo. Liquidi infiammabili con nitrato di ammonio, acido cromico, perossido di idrogeno, acido

nitrico, perossido di sodio e alogeni. Mercurio con acetilene, azidi, cloro, cloro diossido, idrogeno, ammoniaca,

metalli alcalini, ossido di etilene. Nitriti e Nitrati con materiali combustibili e riducenti.

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Nitrocellulosa/ Nitroparaffina

con materiali alcalini, acidi forti e forti ossidanti, ammine, metalli.

Ossigeno con diversi materiali organici, combustibili e riducenti. Pentossido di fosforo con acqua, basi forti, acido perclorico, acido fluoridrico, acido

formico, potassio, sodio, ammoniaca, perossidi, magnesio. Perclorato di potassio con acido solforico e altri acidi, anidride acetica, bismuto e suoi

derivati, alcol, carta, legno, grassi e oli organici. Permanganato di potassio con glicerina, glicole etilenico, propilenglicole, acido solforico,

idrossilammina, materiali combustibili, metalli in polvere, perossidi, zinco e rame.

Perossidi organici con acidi (organici o minerali), la maggior parte dei metalli e i combustibili (da evitare gli sfregamenti e le alte temperature).

Perossido di idrogeno con cromo, rame, ferro, la maggior parte degli altri metalli e i loro sali, liquidi infiammabili e altri prodotti combustibili, anilina, nitrometano, alcuni acidi forti come l'acido solforico

Perossido di sodio con acqua, acidi, metalli in polvere, composti organici, (materiali combustibili e riducenti).

Potassio con acqua, tetracloruro di carbonio, diossido di carbonio, cloroformio, diclorometano.

Rame con acetilene, azide, ossido di etilene, clorati, bromati, iodati. Rame solfato con acetilene, nitrometano, basi forti, magnesio, sodio, zirconio,

idrazina, idrossilammina, metalli in polvere, forti riducenti. Sodio con acqua, idrocarburi alogenati, fosforo e suoi composti,

zolfo e suoi composti. Sodio azide con piombo, rame, argento e altri metalli, potassio idrossido,

benzoile cloruro, acidi, disolfuro di carbonio, bromo. Può esplodere per riscaldamento.

Sodio nitrato con agenti riducenti, polveri di metalli, carbone,ossido di alluminio, fenolo. Può provocare l’accensione di materie combustibili. Non riscaldare le soluzioni con altre sostanze.

Sodio nitrito con alluminio, composti di ammonio, ammine, polveri di metalli. Può provocare l’accensione di materie combustibili.

Selenio e floruri di selenio con agenti ossidanti, acidi forti, cadmio, acido cromico, fosforo, alcuni metalli(nichel, zinco, sodio, potassio, platino).

Solfuri con acidi. Tellurio e floruri di tellurio con alogeni, acidi, zinco, cadmio. Tetracloruro di carbonio con sodio, potassio, alluminio, magnesio, bario, alcol allilico, agenti

ossidanti in generale. Zolfo con alogeni, fosforo, sodio, stagno, ammonio nitrato, ammoniaca. Fonti: Pohanish R.P. “Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogenes” William Andrew ed. del 2008. Merck Chemicals Italy, schede di sicurezza delle sostanze (MSDS).

Sigma-Aldrich, schede di sicurezza delle sostanze (MSDS).

9.3 DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI A RISCHIO CHIMICO

Il riferimento normativo per il deposito temporaneo è l’art. 10, lettera bb), del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che definisce “il deposito temporaneo” come: raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti,

alle seguenti condizioni:

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1. I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

• con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

• con cadenza non superiore ad un anno, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

2. Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme chedisciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

3. Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Pertanto, le modalità di gestione di un deposito temporaneo dei rifiuti a rischio chimico, devono riferirsi alle numerose norme tecniche che regolamentano lo stoccaggio delle sostanze chimiche e preparati in base alla loro classificazione, pericolosità e stato fisico. E’ d’obbligo quindi attenersi alle seguenti indicazioni:

• al deposito rifiuti può accedere esclusivamente il personale autorizzato;

• stoccare i rifiuti in contenitori a norma di legge, dotati di apposita etichettatura identificativa e per tipi omogenei;

• disporre i contenitori nel deposito rifiuti in modo tale da garantire il passaggio e la movimentazione;

• i rifiuti incompatibili suscettibili cioè a reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e tossici (ovvero allo sviluppo di notevole quantità di calore) devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;

• i contenitori dei rifiuti e le rispettive aree di stoccaggio devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe;

• i contenitori, destinati a contenere rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti (omologati ADR);

• il deposito temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non deve causare inconvenienti da odori, percolazioni etc.

• se nel deposito temporaneo manca il CPI (certificato prevenzione incendi), il limite per le sostanze infiammabili è stabilito in 500 lt.

Le operazioni di scarico dei rifiuti a rischio chimico, stoccati nei depositi temporanei dell’ULSS 16, sono calendarizzate a seconda della quantità e della regolarità della produzione e, per le produzioni irregolari o sporadiche, la richiesta di smaltimento deve essere inoltrata al SGRTA con modulo A2 (ALLEGATO 2).

Le misure di protezione/sicurezza possono essere ricondotte ai seguenti obblighi:

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• presenza di un sistema di protezione a carattere collettivo (aspirazione dei vapori/odori) ed individuale (mascherine, guanti, camici) per gli operatori;

• presenza di appropriati mezzi (estintori, maschere antigas, ecc.);

• impianti antincendio anche in relazione alla tipologia di sostanze ed oggetti stoccati nei locali adiacenti al deposito stesso;

• presenza all’esterno della porta di idonea segnaletica riportante:

� indicazione che il locale è adibito a deposito temporaneo di rifiuti ed è adiacente a deposito di sostanze chimiche;

� il simbolo che segnali la presenza di materiale infiammabile, tossico, nocivo etc. …;

� il simbolo di divieto di fumare.

• la porta di accesso al deposito temporaneo, deve essere dotata di serratura e l’accesso può essere consentito solo agli addetti alle operazioni di carico, scarico e pulizia dei locali.

E’ SEVERAMENTE VIETATO

CONFERIRE E/O ACCETTARE NEI DEPOSITI TEMPORANEI DELL’ULSS 16 E DELL’AOP:

1. SINGOLE CONFEZIONI DI REAGENTI FUORI SPECIFICA;

2. RIFIUTI NON CLASSIFICATI E/O NON CONFEZIONATI SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALLA TABELLA 1. ;

3. RIFIUTI NON RIPORTATI NELLA TABELLA 1.

4. RIFIUTI PER I QUALI NON È STATO AUTORIZZATO LO SMALTIMENTO DA PARTE DEL SIGRTA

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MANUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AZIENDA ULSS16 PADOVA

Redatto da: Dr.ssa Lorella Bolognese – Resp. Servizio per la Gestione dei Rifiuti e la Tutela Ambientale

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10. GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO

Per rifiuto speciale sanitario a rischio infettivo si intende qualunque rifiuto proveniente da lavorazioni che abbiano avuto contatto con materiale infetto o potenzialmente infetto. Si intendono quindi tutti i rifiuti provenienti da qualunque manipolazione con prodotti biologici (liquidi biologici, colture cellulari, animali provenienti da laboratori, ecc.).

La manipolazione dei rifiuti di tipo sanitario richiede quindi le stesse cautele richieste durante la normale attività di laboratorio e dipenderà dalla classe di rischio che esibiscono i microrganismi. La classe di rischio dei microrganismi è rigidamente codificata nella legislazione sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/08) , essa dipende dalla pericolosità nei confronti della salute dei lavoratori e della popolazione in generale. Nel determinare la pericolosità degli agenti biologici si è tenuto conto delle loro caratteristiche peculiari nei confronti di infettività, patogenicità e trasmissibilità. Le classi in cui vengono suddivisi i microrganismi sono 4:

• Classe 1: microrganismi a bassissima possibilità di trasmettere infezioni;

• Classe 2: microrganismi in grado di trasmettere infezioni all’uomo, ma di norma sono disponibili efficaci misure terapeutiche;

• Classe 3: microrganismi in grado di trasmettere malattie gravi, sono disponibili misure terapeutiche efficaci;

• Classe 4: microrganismi in grado di provocare gravi malattie che normalmente si trasmettono tra individui con facilità, non sono disponibili efficaci misure terapeutiche.

(i rifiuti appartenenti alle classi 3 e 4, prima dello smaltimento, devono subire un procedimento di sterilizzazione).

Ad ogni classe corrispondono caratteristiche di contenimento previste dalla normativa sulla sicurezza, le medesime devono essere osservate anche per i rifiuti fino alla loro inattività con mezzifisici o chimici.

La Tabella 3 riporta le tipologie di rifiuti speciali sanitari a rischio infettivo generati dalle varie attività di diagnosi, cura, assistenza e ricerca in ULSS 16. Come si può evincere dalla Tabella 3, i rifiuti speciali sanitari a rischio infettivo in ULSS 16, sono tutti riconducibili a rifiuto di codice CER 180103*, stato solido e soggetto a normativa ADR:

• -Codice CER: 180103* il numero identificativo a 6 cifre del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), in base al quale è evidente che si tratta di rifiuti pericolosi;

• -Imballo/contenitore ONU, da utilizzare in quanto il rifiuto individuato è soggetto all’ADR;

• Caratteristica di Pericolo (presunta): H9 secondo i criteri di cui al Decreto Legislativo 3 dicembre 2010;

• - Classificazione ADR: classe 6.2;

• - Etichetta ADR stampata sull’imballaggio del rifiuto ( perché soggetto ad ADR) che viene preso in carico dalla ditta di trasporto.

Il tipo di imballo/contenitore da utilizzare, è consegnato dal personale della Ditta incaricata della movimentazione interna dei rifiuti.

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N.B. La tabella 3 riporta i tipi di rifiuti sanitari individuati in ULSS 16 e quindi classificati secondo le norme vigenti. Eventuali rifiuti che si producono o si dovessero produrre dalle attività svolte in ULSS 16 che non dovessero rientrare tra quelli in Tabella 3, dovranno essere segnalati al SGRTA, mediante compilazione del modulo A1 (ALLEGATO 1).

N.B. La classe 6.2 della normativa ADR comprende le materie infettive, che per gli scopi dell’ADR, sono le materie di cui si sa o si ha ragione di ritenere che contengano degli agenti patogeni. Gli agenti patogeni sono definiti come dei microrganismi (compresi i batteri, i virus, le rickettsie, i parassiti e i funghi) e altri agenti quali i prioni, che possono provocare malattie nell’uomo e negli animali.

Le materie della classe 6.2 sono suddivise come segue:

• l1 Materie infettanti per l’uomo:

• I2 Materie infettanti unicamente per gli animali;

• I3 Rifiuti ospedalieri;

• I4 Sostanze biologiche.

Le materie infettive devono essere classificate nella classe 6.2 e assegnate ad uno dei seguenti numeri ONU: UN 2814, UN 2900, UN 3291,UN 3373. Le materie infettive sono ripartite nelle categorie di seguito definite:

Categoria A: Materie infettive che, secondo il modo in cui sono trasportate, possono provocare, nel caso si produca un'esposizione, un'invalidità permanente o una malattia mortale o potenzialmente mortale per l'uomo o l'animale fino a quel momento in buona salute. Le materie infettive rispondenti a quei criteri che provocano malattie nell'uomo o contemporaneamente nell'uomo o nell'animale sono assegnate al n. ONU 2814. Quelle che provocano malattie solo nell'animale sono assegnate al n. ONU 2900.

Categoria B: Materie infettive che non rispondono ai criteri di classificazione in categoria A. Le materie infettive di categoria B devono essere assegnate al n. ONU 3373.

I rifiuti medici o rifiuti d'ospedale che contengono materie infettive di categoria B sono assegnate al n. ONU 3291. I rifiuti sanitari - con codice CER 18 01 03*/180202* (Rifiuti provenienti da cure mediche o veterinarie e/o dalla ricerca associata etc., rifiuti la cui raccolta ed eliminazione sono oggetto di disposizioni particolari circa i rischi d'infezione)- che contengono materie infettive di categoria B, sono assegnate al n. ONU 3291.

In generale, in ULSS 16 si producono rifiuti a rischio infettivo ricadenti nella Categoria B dell’ADR.

Tabella 3. Rifiuti sanitari a rischio infettivo in ULSS 16. TIPOLOGIA RIFIUTO CER Tipo di Imballo Caratteristiche

di Pericolo Presunte

ClassificazioneADR

EtichetteADR

Rifiuti contaminati o venuti a contatto con sangue e altri liquidi biologici (come da elenco contenuto nell’ Allegato 2 del D.P.R. 05-07-03 n.254).

180103* FUSTO o IMBALLAGGIO COMPOSTO ONU

H9 UN 3291 6.2

Aghi e taglienti vanno inseriti nei secchi piccoli appositi, da essere successivamente contenuti nello stesso

180103* CONTENITORE RIGIDO CONTENUTO ALL’INTERNO DEL FUSTO ONU

H9 UN 3291 6.2

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contenitore di altri rifiuti biologici; Carcasse di animali di piccola taglia

180103* FUSTO ONU H9 UN 3291 6.2

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10.1 ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO (18.01.03*)

CER 18.01.03* (provenienza umana) 18.02.02* (provenienza veterinaria)

SMALTIMENTO:

entro 5 giorni dalla chiusura dell’imballaggio

OPPURE

30 giorni fino a massimo 200 L. (deposito temporaneo)

Esempio di contenitori per la raccolta dei materiali taglienti e pungenti

da inserire nell’imballaggio flessibile dei rifiuti codice CER 180103*

Esempio di imballaggio composto ONU (combinato rigido esterno e flessibile interno) per rifiuti codice CER 180103*

Esempio di fusto ONU, per rifiuti codice CER 180103* a prevalente contenuto liquido

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I rifiuti sanitari a rischio infettivo sono, per loro stessa natura e per i quantitativi mediamente prodotti, dei rifiuti la cui gestione rappresenta un grande impegno economico per le Aziende e, il non corretto uso degli imballaggi dedicati, costituisce un illecito con sanzioni amministrative e penali. Pertanto, nei contenitori si dovranno conferire solo quei rifiuti che hanno le seguenti caratteristiche:

• Tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui al D.Lgs. 81/2008

• provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;

• siano contaminati da:

� sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile;

� feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti (se non sussiste il pericolo per patologia trasmissibile, pannolini, assorbenti, pannoloni, vanno eliminati nella frazione non riciclabile dei rifiuti assimilati agli urbani);

� liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;

• provengano da attività veterinaria e che:

� siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali;

� siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologiatrasmissibile attraverso tali liquidi;

Si considerino i rifiuti, elencati a titolo esemplificativo nell' elenco che segue (DPR 254/03 – all. 1):

• Bastoncini cotonati per colposcopia e paptest • Assorbenti igienici, pannolini pediatrici, pannoloni • Bastoncini oculari non sterili • Bastoncini oftalmici di TNT • Cannule e drenaggi • Cateteri (vescicali, venosi, arteriosi, drenaggi pleurici ecc..), raccordi, sonde • Circuiti per circolazione extracorporea • Cuvette monouso per prelievo bioptico endometriale • Deflussori • Fleboclisi contaminate • Filtri di dialisi, filtri esausti da cappe (in assenza di rischio chimico) • Guanti monouso • Materiale monouso: vials, pipette, provette, indumenti protettivi, mascherine, occhiali,

telini, lenzuola, calzari, seridrape, soprascarpe, camici… • Materiale per medicazione (garze, tamponi, bende, cerotti, maglie tubolari) • Sacche (per trasfusione, urina stomia, nutrizione parenterale) • Set di infusione

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• Sonde rettali e gastriche • Sondini (nasogastrici per broncoaspirazione, per ossigenoterapia, ecc..) • Spazzole, cateteri per prelievo citologico • Speculum auricolare monouso • Speculum vaginale • Suturatrici automatiche monouso • Gessi e bendaggi • Denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili • Lettiere per animali da esperimento • Contenitori vuoti • Contenitori vuoti di vaccini ed antigene vivo • Rifiuti di gabinetti dentistici • Rifiuti di ristorazione • Piastre, terreni di coltura, ed altri presidi utilizzati in microbiologia e contaminati da agenti

patogeni • Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito, venflon, testine, rasoi e bisturi monouso (da

inserire nell’halibox rigido e poi nell’imballaggio composto del 180103) • Tessuti, organi e parti anatomiche non riconoscibili • Animali da esperimento

Le sostanze psicotrope parzialmente utilizzate il cui residuo non può essere utilizzato devono essere disperse nei contenitori per i rifiuti a rischio infettivo (180103*) ed avviati all’incenerimento.

10.2 GESTIONE DEI CONTENITORI PER I RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO

• E’ assolutamente proibito inserire dentro i contenitori per i rifiuti a rischio infettivo materiali che non rispondono ai requisiti precedentemente descritti;

• b) I rifiuti a rischio biologico, vanno inseriti nel sacco flessibile di plastica. interno al contenitore di rigido esterno;

• Il contenitore deve riportare tutte le indicazioni ed i simboli di pericolo precedentemente descritti;

• Introdurre quantitativi di rifiuti che possono consentire una agevole chiusura del contenitore; • Riempire il contenitore almeno per ¾ della capienza, e comunque per un peso non inferiore

ai 4,5/5 Kg (il materiale particolarmente infetto o puzzolente, può essere confezionato in

piccoli sacchetti di nylon e poi gettato nell’imballaggio flessibile del contenitore dei rifiuti a

rischio infettivo); • Aghi, bisturi e taglienti non devono mai essere inseriti liberamente nel sacchetto, anche

se non contaminati, ma devono obbligatoriamente essere inseriti dentro gli ago box i quali, quando sono ragionevolmente pieni, devono essere chiusi ermeticamente e devono essere collocati dentro il sacco flessibile degli imballaggi composti;

• Chiudere il contenitore esterno ed apporre la data, l’U.O. che ha prodotto il rifiuto e la sigla dell’operatore che ha chiuso il contenitore;

• I contenitori devono essere conservati integri, in ambienti asciutti e puliti, distanti da lavandini, dai servizi igienici e da fonti di calore e/o vapore;

• I piccoli contenitori per i taglienti ed i pungenti devono essere utilizzati con la massima attenzione rappresentando, per loro stessa natura, una delle maggiori fonti di rischio infettivo e di infortunio sul luogo di lavoro

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RICORDIAMO CHE

Se nel contenitore “ago box” inseriamo solo aghi, bisturi e taglienti (e non altro), prima di riempirlo impiegheremo un tempo piuttosto lungo; questo si traduce in minori costi di gestione e miglior rispetto per l’ambiente.

Il contenitore è soggetto alla tempistica per il ritiro, 5 o più giorni secondo il volume prodotto, solo dopo la chiusura dello stesso; non ha senso, quindi, chiudere un contenitore quasi vuoto o che potrebbe essere chiuso successivamente !

E’ SEVERAMENTE VIETATO

UTILIZZARE I CONTENITORI RISERVATI AI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI PER SCOPI CHE NON SIANO QUELLI PRESTABILITI

INSERIRE FARMACI, FARMACI SCADUTI, LIQUIDI LIBERI, FLACONI PIENI DI LIQUIDO PER INFUSIONE, SACCHE DI SANGUE E/O EMOCOMPONENTI INTERE

INSERIRE CARTA, CARTONE, CARTONCINO ED ALTRI MATERIALI CHE POTREBBERO ESSERE ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

INTRODURRE CON FORZA GLI AGHI ED I TAGLIENTI DENTRO L’AGO BOX.

LASCIARE I CONTENITORI A DISPOSIZIONE DEI PAZIENTI, PARENTI, VISITATORI E/O ALTRO PERSONALE NON AUTORIZZATO.

É OBBLIGATORIO TRACCIARE IL RIFIUTO

DATA CHIUSURA

U.O. DI APPARTENENZA

SIGLA DELL’OPERATORE CHE HA CHIUSO IL CONTENITORE.

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10.3 GESTIONE SIRINGHE

L’ago box, una volta pieno, dovrà essere inserito, ben chiuso, dentro il contenitore per i rifiuti a rischio infettivo.

Le siringhe, senza ago, con tracce di sangue devono essere riposte nei contenitori per i rifiuti infettivi.

E’ ASSOLUTAMENTE PROIBITO INSERIRE DIRETTAMENTE

I TAGLIENTI ED I PUNGENTI DENTRO I CONTENITORI PER I RIFIUTI A RISCHIO

INFETTIVO

Altri taglienti e pungenti, se contaminati da sangue, devono essere riposti dentro l’ago box.

10.4 GESTIONE PROVETTE E TERRENI DI COLTURA

Le provette contaminate con sangue o altri liquidi biologici, nonché i terreni di coltuta, vanno inseriti nel contenitore per rifiuti a rischio biologico (CER 180103*)

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10.5 DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO

Il DPR 15 luglio 2003, n. 254 - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 - all’Art. 8, disciplina il Deposito temporaneo, dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Il DPR 254 in premessa richiama il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente il regolamento ADR a cui sono assoggettate tutte le merci/ rifiuti denominati “Pericolosi”.

Pertanto, i rifiuti sono raccolti ed imballati in determinati contenitori secondo quanto stabilito dall’art. 8 ( contenitori soggetti al Regolamento ADR che appunto definisce in tutti i suoi

aspetti il tipo di contenitore idoneo da utilizzare quando il contenuto è definito“pericoloso”). Le caratteristiche strutturali, la tipologia, la resistenza, il tipo di etichettatura dei contenitori conferiti ai depositi temporanei dell’ULSS 16, sono sottomessi al regime dei rifiuti pericolosi e pertanto sottoposti a tutte le prescrizioni contenute nell’ ADR per i contenitori (omologati ADR).

Infatti, i RSS a rischio infettivo indicati nella Tabella 3, sono quelli individuati con il numero ONU 3291, di Classe 6.2, gruppo d’imballaggio II.

Secondo quanto stabilito sempre all’art.8, il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore.

Proprio per le procedure operative adottate in ULSS 16, al deposito temporaneo debbono essere conferiti solo rifiuti confezionati ed etichettati.

Gli scarichi di tali contenitori (colli) al trasportatore autorizzato, sono calendarizzati in base alla quantità e regolarità della produzione e, per produzioni irregolari o sporadiche, la richiesta deve essere fatta tramite mail o fax da inviare al SIGRTA.

In definitiva, i depositi temporanei dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, devono possedere le seguenti caratteristiche:

• i colli già confezionati ed etichettati, sono allocati nel Deposito Temporaneo che è un locale (o container) appositamente individuato ed esclusivo per i colli di rifiuti sanitari a rischio infettivo;

• l'accesso è riservato ai soli addetti ai lavori;

• deve essere presente, un sistema naturale di ricambio dell'aria e d’illuminazione;

• i rifiuti costituiti da carcasse di animali di piccola taglia, devono essere conservati in apposita cella frigorifera con temperatura mantenuta entro ampi livelli di sicurezza, prima dell’avvio a smaltimento;

• deve essere presente un’attrezzatura idonea per l’emergenza antincendio;

• deve essere effettuata una bonifica delle superfici interne, anche della cella frigorifera, con idonea soluzione detergente / disinfettante, ogni qualvolta viene effettuato uno scarico al trasportatore autorizzato;

• all'interno, devono essere apposte tabelle che riportano le norme di comportamento del personale

• addetto alle operazioni di deposito;

• la gestione del deposito per rifiuti infettivi, deve essere effettuata da personale reso edotto del rischio e munito di idonei mezzi di protezione atti ad evitare il contatto diretto, l'inalazione ed ogni eventuale rischio residuo;

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• il locale e la cella frigorifera, devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; in particolare sulla porta di accesso, devono essere apposti cartelli con:

- lettera R in campo giallo;

- simbolo del rischio biologico;

- divieto d’accesso al personale non autorizzato;

- divieto di fumo.

N.B. E’ assolutamente vietato conferire ed accettare nei depositi temporanei dei rifiuti a rischio infettivo, rifiuti diversi da quelli riportati in Tabella 3.

10.6 RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE

L attività di assistenza sanitaria domiciliare (ADI) e l attività organizzata ed effettuata dall azienda per i servizi sanitari presso il domicilio degli utenti o presso locali messi a disposizione dalle

amministrazioni comunali, con personale dipendente dell azienda sanitaria stessa.

Si tratta di un attività la cui caratteristica peculiare e quella di avere inizio e termine presso l azienda

sanitaria di riferimento, analogamente a quanto avviene per l emergenza sanitaria extraospedaliera.

Gli operatori sanitari che effettuano attività di assistenza domiciliare:

1. non devono lasciare il contenitore, utilizzato per la raccolta dei rifiuti prodotti dall attività di

assistenza sanitaria domiciliare, presso l abitazione dell utente o presso il locale comunale fino al suo riempimento ma devono allontanare il contenitore stesso al termine della prestazione; 2. devono essere adeguatamente formati ed informati sulla natura del trasporto dei rifiuti prodotti da attività di assistenza sanitaria domiciliare e dei rischi ad essi connessi; 3. devono essere adeguatamente istruiti circa le misure di intervento in caso di incidente; 4. devono essere adeguatamente formati ed informati circa il corretto utilizzo degli imballaggi per i rifiuti prodotti da attività di assistenza sanitaria domiciliare.

L articolo 4, comma 2 del D.P.R.. 254/2003, stabilisce che il luogo di produzione dei rifiuti sanitari prodotti dalle attività svolte dal personale sanitario delle strutture pubbliche e private all'esterno

delle aziende sanitarie, sono le aziende medesime, cosi come ribadito anche dall articolo 266, comma 4 del d.lgs. 152/2006 che prevede che i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Il conferimento di detti rifiuti dal luogo in cui e effettuata la prestazione all azienda sanitaria, avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di deposito temporaneo, che nel caso di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono 5 giorni dalla data di chiusura del contenitore.

Pertanto, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti da attività di assistenza sanitaria domiciliare: 1. il produttore dei rifiuti è l’Azienda Sanitaria ULSS16;

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2. il luogo di produzione dei rifiuti è la Struttura sanitaria da cui dipendono organizzativamente gli operatori che effettuano le prestazioni, ovvero da dove gli operatori nella gestione quotidiana

dell attività, partono e rientrano al termine delle prestazioni sanitarie. La materia residuale derivante

dall attività in itinere, diventa rifiuto al rientro nella sede di riferimento. Una volta raggiunta la struttura di riferimento dove ha sede il deposito temporaneo dei rifiuti, si provvederà al loro posizionamento in esso;

3. nell arco di tempo e nell ambito territoriale in cui viene eseguita la prestazione di assistenza

sanitaria, il trasporto su auto di servizio dell Azienda ULSS 16 dei residui prodotti, non è soggetto ai documenti accompagnatori quali il formulario di identificazione del rifiuto. Il trasporto su mezzo

privato dei residui prodotti, anche se autorizzato dall azienda sanitaria, non è ammesso (per problemi che potrebbero sorgere durante i normali controlli effettuati su strada, dalle Forze dell’Ordine); 4. il trasporto di rifiuti prodotti da assistenza domiciliare, rientra fra le esenzioni dall'ADR in quanto effettuato come complemento di un'attività principale di tipo sanitario, secondo la sottosezione

1.1.3.1-c dell ADR e nei limiti delle quantità massime totali specificate alla sottosezione 1.1.3.6 del suddetto regolamento, pertanto il documento di trasporto non e necessario;

5. per effettuare il trasporto di rifiuti prodotti dal domicilio dell utente fino alla sede della struttura, è necessario che il personale adotti idonee precauzioni per evitare ogni sversamento; 6. ogni mezzo di trasporto deve essere dotato del documento con le procedure da adottare in caso di sversamento accidentale, cioè le “ISTRUZIONI SCRITTE” previste dal cap. 5.4.3 dell’ADR.

!

!!

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11. ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI E NON

Si presenta, a seguire, un elenco esemplificativo ma non esaustivo, con relativa procedura di gestione, delle varie tipologie di rifiuti sanitari che possono essere “normalmente” prodotti in ULSS 16.

11.1 RIFIUTI CHE NON DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI APPLICANDO PRECAUZIONI PARTICOLARI PER EVITARE INFEZIONI (Codice CER 18.01.04)

Rientrano in questa tipologia di rifiuti, tutti i materiali non pericolosi, esplicitamente riferibili all’attività sanitaria, escluso quelli assimilati agli urbani previsti dal DPR 254/03, art. 2, lettera g), come ad esempio:

• Presidi medico chirurgici sterili e non, scaduti (si auspica il meno possibile per i costi derivanti da tale eventualità);

• Presidi medico chirurgici utilizzati per operazioni che escludono la contaminazione con sostanze pericolose o liquidi biologici (es.: siringhe utilizzate per la diluizione dei farmaci (non antiblastici), per la somministrazione di alimenti attraverso SNG o PEG, uro flussometri provenienti da pazienti non interessati da patologie infettive alle vie urinarie…);

• Set deflussori o per la dialisi, non contaminati da sangue in tracce evidenti o sostanze pericolose (non antiblastici).

CER 180104

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11.2 IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZ (codice CER 15.01.10*)

Rientrano in questa tipologia di rifiuti, tutti i materiali contaminati con sostanze pericolose con le caratteristiche indicate nell’ ALLEGATO D – punto 3.4, parte IV del DLgs. 205/10 e Circolare del Ministero per la Salute del 3 giugno 2013:

3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi

della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a

condizione che non trovi applicazione l'articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o piu'

caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3

a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o piu' delle seguenti caratteristiche:

• punto di infiammabilita' < o = 55 °C,

• una o piu' sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%,

• una o piu' sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,

• una o piu' sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%,

• una o piu' sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%,

• una o piu' sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%,

• una o piu' sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,

• una o piu' sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%,

• una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,

• una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,

• una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o =0,5%,

• una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata

come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,

• una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,

• una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%;

Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che e' o

sara' classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per

CER 150110

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"metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI),

rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli

appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

5. Se un rifiuto e' identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a

sostanze pericolose, esso e' classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono

determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in

questione una o piu' delle proprieta' di cui all'allegato I.

[omissis]

In pratica, questo tipo di rifiuti è costituito da bottiglie, flaconi, manichette di plastica o vetro vuote ma, contaminate con sostanze molto tossiche (escluse sostanze antiblastiche e stupefacenti).

11.3 PARTI ANATOMICHE ED ORGANI INCLUSE LE SACCHE PER IL PLASMA E LE RISERVE DI SANGUE (tranne 180103*) Codice CER 180102

Le sacche monouso di sangue e/o emocomponenti scadute, vanno smaltite dal Servizio Immunotrasfusionale utilizzanodo fusti ONU e codice CER 180102.

Le sacche monouso di sangue e/o emocomponenti trasfuse e quindi vuote: vanno smaltite quali rifiuti a rischio infettivo (CER 180103).

I Flaconi vuoti di emoderivati ( albumina, Ig Vena, Fattori della Coagulazione,Complesso Protrombinico, antitrombina III) : vanno smaltiti quali rifiuti a rischioinfettivo (CER 180103).

LE PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI, VENGONO GESTITE IN BASE A QUANTO PREVISTO DAL “REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA”.

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11.4 FARMACI SCADUTI O DI SCARTO, ESCLUSI I MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI (Codici CER 18.01.09 18.02.08)

Devono essere confezionati in imballaggi rigidi di cartone o plastica:

• devono riportare la scritta esterna “farmaci scaduti” e, carta, cartone, cartoncino, foglietti illustrativi, vanno separati dai farmaci scaduti e seguire il percorso per la raccolta differenziata.

• la documentazione che accompagna il rifiuto deve comprendere la dichiarazione di assenza di sostanze stupefacenti o di farmaci antiblastici, per i quali è prevista una procedura differente.

In Azienda ULSS 16, i farmaci scaduti nelle UU.OO., devono essere restituiti con apposito modulo di “reso” alla Farmacia Interna o di Presidio, che si farà carico del loro smaltimento in collaborazione con il SGRTA.

N.B.: la gestione dei campioni dei farmaci o dei farmaci utilizzati nei progetti di sperimentazione, è soggetta a quanto previsto dagli accordi/contratti di volta in volta stipulati con l’Azienda ULSS 16 e, le modalità del loro smaltimento, vengono di volta in volta valutate dal SGRTA.

Nessuna UU.OO. è autorizzata a richiedere lo smaltimento di farmaci scaduti.

11.5 PILE ED ACCUMULATORI (codici CER 160601*-160602*-160604-160605)

In Azienda ULSS 16, in considerazione della notevole quantità e varietà di apparecchiature elettromedicali utilizzate, è necessario affrontare la gestione di questa tipologia di rifiuti con procedure separate, a seconda delle caratteristiche intrinseche di ogni classe di pile ed accumulatori.

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11.5.1 Codice CER 160601* Batterie al piombo

Le batterie/accumulatori al piombo, vengono utilizzate per l’alimentazione di motori o apparecchiature di grosse dimensioni: pompe infusionali, ventilatori polmonari, saturimetri, sollevatori, gruppi elettrogeni…, quindi, la loro gestione è affidata al personale del Servizio di Ingegneria Clinica o del Dipartimento Tecnico, che utilizzerà il modulo A2 (ALLEGATO 2), per inoltrare la richiesta del loro smaltimento al SGRTA.

11.5.2 Codice CER 160602* Batterie al nichel-cadmio

Le batterie al nichel-cadmio, vengono utilizzate per l’alimentazione di apparecchiature di piccole dimensioni: holter, elettrostimolatori, elettrocardiografi, monitor portatili…, quindi, la loro gestione è affidata al personale del Servizio di Ingegneria Clinica, che utilizzerà il modulo A2 (ALLEGATO 2), per inoltrare la richiesta del loro smaltimento al SGRTA.

11.5.3 Codice CER 160604 Batterie alcaline

Le batterie alcaline, sono le classiche pile a vario voltaggio che si utilizzano anche in ambito domestico, per l’alimentazione di orologi o apparecchiature portatili. In ambito sanitario riscontrano un impiego vasto e la loro produzione è ragguardevole. Ogni UU.OO. quindi, è tenuta a raccogliere le pile alcaline esauste in piccoli imballaggi del peso massimo di 5kg e di richiederne lo smaltimento direttamente al SGRTA, utilizzando il modulo A2 (ALLEGATO 2).

11.5.4 Codice CER 160605 Batterie alcaline al Litio

Questo tipo di batteria, trova sempre più largo impiego in ambito sanitario per l’elevata affidabilità e durata della carica.

L’Ingegneria Clinica, gestisce quelle che alimentano apparecchi come i defibrillatori, per le quali richiede lo smaltimento al SGRTA, utilizzando il modulo A2 (ALLEGATO 2).

Una procedura a parte richiedono invece le batterie al Li, contenute nei pace-makers oggetto di sostituzione o espianto da cadavere:

1. Modalita’ operative per la disinfezione preliminare 1. Indossare i DPI (occhiali con protezione laterale e facciale filtrante in alternativa visiera

antischizzo, sovracamice monouso, grembiule impermeabile, doppi guanti in nitrile). 2. Immergere i pace-maker nella soluzione disinfettante per il tempo indicato dal produttore. 3. Risciacquare i pace-maker con acqua corrente, e porli in un involucro isolante (sacchettino

di nylon, MAI CARTA STAGNOLA) all’interno di un imballaggio rigido (piccola scatola di cartone, halibox…).

4. Pulire il materiale utilizzato per la disinfezione dei pace-maker e conservarlo all’asciutto. 5. Rimuovere i DPI in questo ordine: Togliere il guanto esterno, togliere il grembiule

impermeabile, togliere il secondo guanto e infine rimuovere il sovra camice. • I DPI a perdere devono essere smaltiti negli appositi contenitori per rifiuti speciali

a rischio biologico (quelli e se contaminati durante le operazioni di disinfezione) • I DPI non monouso devono essere detersi e disinfettati indossando un nuovo paio

di guanti in nitrile con specifiche soluzioni disinfettanti tali da non danneggiarli

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(vedi istruzioni del produttore); in mancanza di indicazioni precise del produttore utilizzare gli stessi prodotti usati per i ferri chirurgici

6. Eseguire l’igiene delle mani.

N.B.: non tentare MAI, di estrarre la pila al litio contenuta nel pace- maker.Non gettare MAI i pace-maker nel contenitore dei rifiuti a rischio biologico CER 180103.

2. Modalita’ di gestione del rifiuto I pace-makers non più utilizzabili, sono considerati, ai fini della loro gestione in qualità di

“materiale di cui in detentore ha deciso o necessità di disfarsi”, un rifiuto speciale sanitario pericoloso. Per la normativa vigente, sono “equipaggiamenti contenenti batteria al litio esauste”, il cui trattamento finale è obbligatoriamente il recupero e mai lo smaltimento, per i rischi ambientali che deriverebbero da quest’ultima scelta.

Si rende perciò necessario procedere al loro imballaggio, in termini di sicurezza ai fini del preliminare deposito temporaneo. Quindi, dopo aver proceduto come illustrato al precedente punto, è necessario:

1. riempire il contenitore rigido scelto per la raccolta dei pace-makers con al massimo 12-14 pezzi;

2. apporre sull’imballaggio, prima della chiusura, un’etichetta indicante l’U.O produttrice, la data di confezionamento e la scritta “PILE AL LITIO ESAUSTE- pace-makers sottoposti a processo di alta disinfezione/sterilizzazione, da eliminare”.

3. Chiedere il prelievo del materiale in argomento al SGRTA utilizzando il modulo A2 (ALLEGATO 2).

11.6 MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI (Codice CER 180108* – 180207*)

Sono i rifiuti venuti in contatto diretto o indiretto con farmaci citotossici o citostatici:

• tutti i materiali residui utilizzati nella preparazione e nella somministrazione delle terapie;

• mezzi protettivi individuali monouso;

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• tutti i materiali contaminati, anche accidentalmente da tali farmaci, compresi quelli che residuano dalla pulizia delle cappe e dei locali di preparazione.

Essi vanno raccolti nei contenitori/fusti ONU riservati alla raccolta separata di questo tipo di rifiuti. Prima della chiusura dell’imballaggio, è consigliato il trattamento del contenuto, con ipoclorito di sodio diluito al 10%.

In caso di spandimento accidentale fare uso del Kit di emergenza e seguire la procedura descritta.

11.7 TUBI CATODICI (lampade al neon)(codice CER 200121*)

Sono rifiuti speciali pericolosi, (assieme alle lampade UV, alle lampade allo Xenon,…), la cui gestione è affidata al Serv. di Ingegneria Clinica (se si tratta di un rifiuto prodotto da attività diretta della stessa). Il loro smaltimento/recupero, va richiesto al SGRTA con modulo ALLEGATO 3.

11.8 RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO Codice CER 060404*

Sono rifiuti speciali pericolosi, la cui gestione è affidata al Serv. di Ingegneria Clinica. Per evitare la dispersione nell’ambiente di questo metallo pesante particolarmente tossico ed inquinante, è indispensabile inserire le apparecchiature lesionate in contenitori a tenuta stagna.

Il Serv. di Ingegneria Clinica si fa carico di richiedere al SGRTA lo smaltimento delle apparecchiature obsolete o del Mercurio recuperato durante gli interventi di riparazione delle stesse, utilizzando il modulo A2 (ALLEGATO 2).

* lo smaltimento dei I RIFIUTI DI AMALGAMA PRODOTTI DA INTERVENTI ODONTOIATRICI (codice CER 180110*), va richiesto al SGRTA, utilizzando il modulo A2 (ALLEGATO 2).

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11.9 APPARECCHIATURE ELETTRONICHE OBSOLETE (RAEE) (Codici CER 160211*- 160213*-160214)

Sono rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete o RAEE:computer, stampanti, fotocopiatrici, centralini telefonici, monitor, video, etc.) .

Tabella 4. Tipologie prevalenti di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi RAEE

TIPOLOGIE DI RAEE DISMESSI DICHIARATI RIFIUTI CER Manufatti vari- Macchinari obsoleti non pericolosi 160214 Apparecchiature fuori uso ( es. Frigoriferi) 160211* Apparecchiature fuori uso (es. Monitor) 160213* Trasformatori e condensatori contenenti Pcb 160209*

Prima di essere avviati allo smaltimento/recupero è indispensabile acquisire l’autorizzazione dal Servizio Interaziendale Information Technology.

Tali rifiuti in generale non sono soggetti alla normativa ADR, tuttavia come si evince dalla tabella 4 (Codice CER con asterisco “*”), possono essere pericolosi ai sensi della classificazione di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

All’interno dell’area riservata al deposito temporaneo di questa tipologia di materiale, deve essere rispettata la separazione delle attrezzature attraverso l’utilizzo dei big box (GIR).

11.10 CONSUMABILI ESAUSTI

Ovvero, toner, cartucce per stampanti laser, cartucce per stampanti a getto d’inchiostro, nastri per stampanti ad impatto esausti etc. sono rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.

• Codice CER 08.03.18 • Codice CER 08.03.17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

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Questo tipo di rifiuti, in ULSS16, è gestito dal Magazzino Generale in collaborazione con il SGRTA .

Il personale del Magazzino Generale, ha il compito di ritirare le confezioni consumabili esausti, che i produttori iniziali devono riporre negli appositi rolls, distribuiti in ogni presidio e struttura territoriale delle due Aziende.

I produttori iniziali, devono provvedere all’imballaggio di questi rifiuti in sacchetti di polietilene (si possono riutilizzare quelli che contenevano le stesse cartucce o toner nuovi), avendo cura di chiudere bene la confezione, per evitare la dispersione delle polveri residue.

Il deposito temporaneo di questa tipologia di rifiuti (che in ULSS16 vengono destinati al recupero), ha il limite temporale di 12 mesi, oltre i quali scattano gli obblighi di smaltimento secondo le procedure stabilite dalla legge (Art. 183 comma 1 lett. M) del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 22 Ottobre 2008).

I prodotti raccolti temono in modo particolare la luce e l’eccessivo calore. Lo stoccaggio, pertanto, dovrà essere effettuato in luogo asciutto, non esposto agli agenti atmosferici e non sottoposto ad eccessivi sbalzi termici.

11.11 ASSORBENTI MATERIALI FILTRANTI (stracci, filtri, indumenti protettivi…) Codici CER 150202*-150203)

Filtri e materiale filtrante proveniente da impianti di condizionamento o fancoil, se non contaminati da sostanze pericolose o non provenienti da ambienti dove hanno soggiornato pazienti interessati da patologie infettive per le quali sussiste il pericolo di diffusione aerea, sono considerati NON PERICOLOSI (codice CER 150203).

Filtri e materiale filtrante proveniente da impianti di aspirazione/purificazione dell’aria (cappe utilizzate per la diluizione dei farmaci (esclusi antiblastici), per preparazioni di laboratorio…) o provenienti da impianti di condizionamento dove hanno soggiornato pazienti interessati da patologie infettive per le quali sussiste il pericolo di diffusione aerea, SONO CONSIDERATI PERICOLOSI (codice CER 150202*).

• Il materiale filtrante pericoloso, prima di essere imballato per lo smaltimento, deve essere opportunamente decontaminato e, se necessario disinfettato: la scheda attestante questi trattamenti, deve essere attaccata esternamente sulle confezioni per le quali si intende richiedere l’avvio a smaltimento.

• La richiesta di smaltimento va inoltrata al SGRTA , utilizzando il modulo ALLEGATO

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IL CAPITOLO RIGUARDANTE I RIFIUTI RADIOATTIVI, E’ STATO INSERITO PER COMPLTEZZA D’ INFORMAZIONE. LA GESTIONE DI QUESTO TIPO DI RIFIUTI, RICADE SOTTO LA RESPONSABILITA’ DEL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE, A CUI SI FA RIFERIMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE.

12. RIFIUTI SANITARI RADIOATTIVI

12.1 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI.

I rifiuti radioattivi vengono classificati, secondo la Guida Tecnica n. 26 dell’Ispra (Ex-Apat), in tre categorie:

Prima categoria: in questa categoria sono classificati i rifiuti radioattivi che, per decadere a concentrazioni di radioattività di trascurabile rilevanza (ordine delle centinaia Bq/g), richiedono tempi dell’ordine di mesi, sino ad un tempo di migliaia di anni. Questi rifiuti provengono essenzialmente dagli impieghi medici, industriali e di ricerca, che utilizzano generalmente radionuclidi caratterizzati da tempi di decadimento relativamente brevi (tranne alcuni casi specifici quali quelli del 3H e del 14C) e, nella maggior parte dei casi, inferiori ai 2 mesi.

Seconda categoria: appartengono a questa categoria i rifiuti che richiedono tempi variabili da qualche decina fino ad alcune centinaia di anni per raggiungere concentrazioni di radioattività di trascurabile rilevanza (ordine delle centinaia di Bq/g). Questi rifiuti, che necessitano di tempi di confinamento più lunghi dei precedenti, derivano da impianti nucleari e da particolari impieghi medici, industriali e di ricerca.

Terza categoria: rientrano in questa categoria i rifiuti che richiedono tempi di confinamento di alcuni migliaia di anni per raggiungere concentrazioni dell’ordine di alcune centinaia di Bq/g. In particolare si tratta delle scorie provenienti dagli impianti di trattamento del combustibile irraggiato, dagli impianti di fabbricazione degli elementi dei combustibile e dei rifiuti contenti emettitori alfaprovenienti da laboratori di ricerca scientifica. Inoltre anche se non identificabile come una categoria a parte, un’ulteriore tipologia è costituita dalle “Sorgenti radioattive non più utilizzate”, quali parafulmini e rivelatori di fumo contenenti ad esempio 226Ra ed 241Am, sorgenti utilizzate per la calibrazione di strumenti, ecc.. Tali sorgenti sono soggette al D.lgs. 52/2007. Secondo questa classificazione, i rifiuti radioattivi provenienti da attività di ricerca dell’ ULSS 16, rientrano per la maggior parte nella prima categoria.

Qualora siano presenti radionuclidi con tempi di dimezzamento diversi, sarebbe opportuno procedere ad una raccolta differenziata sul luogo di produzione. Ove questo non sia possibile andrà indicato sul contenitore il radionuclide con tempo di dimezzamento più lungo.

I contenitori dei rifiuti debbono essere adatti a garantirne il contenimento e, al fine di evitare contaminazioni esterne, deve essere adottata la tecnica del doppio contenimento. In genere vengono utilizzati contenitori metallici da 60 e 200 litri. I contenitori del tipo metallico potranno essere colorati in modo diverso a seconda che si tratti di rifiuti solidi combustibili o di rifiuti liquidi. I

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livelli di irraggiamento esterno e di contaminazione superficiale dei contenitori e del locale di deposito devono inoltre essere conformi alla classificazione del locale (operazione effettuata “dall’esperto qualificato del Servizio di Medicina Nucleare”).

12.2 PRESCRIZIONI GENERALI PER I RIFIUTI RADIOATTIVI GENERATI NELL’ATTIVITÀ DI RICERCA E CURA.

Le tipologie di rifiuti radioattivi prodotti nell’attività di ricerca e cura, possono essere schematizzate come segue.

Rifiuti liquidi:

• acque di lavaggio: nella pratica attuale non si esegue un vero e proprio lavaggio della vetreria ma viene soprattutto impiegato materiale a perdere, es. siringhe, provette ed altro .

• siero o liquido biologico marcato: in genere viene rimosso con l’aspirazione del surnatante nelle operazioni di laboratorio e va considerato come rifiuto liquido.

Rifiuti solidi:

• rifiuti solidi derivanti dall’uso di sorgenti radioattive non sigillate: sono per la maggior parte costituiti da guanti monouso, siringhe, provette, flaconi, materiale di decontaminazione e materiale contaminato. Il materiale a perdere, anche se contenente piccole quantità di liquido <5cc va trattato come rifiuto solido.

• colonne di resine a scambio ionico: i generatori utilizzati per l’eluizione di radionuclidi non più utilizzabili per l’impiego di ricerca o cura, sono da considerarsi come rifiuto radioattivo solido.

• sorgenti radioattive sigillate fuori uso: possono essere comprese in questa classe di rifiuti le sorgenti utilizzate per la calibrazione di strumenti. Tale categoria di rifiuti è in genere costituita da radionuclidi con emivita media e lunga, per cui il rifiuto va considerato di seconda categoria ed allontanato seguendo le idonee procedure. A proposito delle sorgenti di taratura non più impiegate è necessario provvedere affinché vengano allontanate tramite Ditta Autorizzata previa autorizzazione, evitando di stoccarle se non si prevede un possibile riutilizzo.

12.3 ALTRI RISCHI CONNESSI AL MATERIALE RADIOATTIVO

Nel caso di rifiuti radioattivi provenienti da strutture di ricerca sanitaria o terapia, è inoltre indispensabile tenere conto dei rischi di ordine infettivo. In tale caso vi possono essere due soluzioni gestionali possibili, tenendo presente che la disinfezione o la sterilizzazione non influenzano le caratteristiche radioattive (quindi il rischio prevalente, ai fini della classificazione del rifiuto, rimane quello radioattivo):

1) indipendentemente dai tempi di emivita dei radionuclidi presenti nel rifiuto generato, il rifiuto sanitario radioattivo viene trattato tramite disinfezione di adeguata efficacia, al fine di abbattere quanto più possibile il rischio infettivo. In tale caso andrà specificato che il rifiuto in questione è stato trattato, e quali trattamenti ha subito per minimizzare il rischio infettivo;

2) ove l’agente biologico presente nel rifiuto radioattivo esibisce particolari rischi sanitari ed è resistente ad ogni trattamento di disinfezione, potrà essere previsto uno specifico trattamento di sterilizzazione, prima dell’avvio allo smaltimento. In tale caso andrà specificato che il rifiuto in questione è stato trattato e quale trattamento ha subito, per minimizzare il rischio infettivo.

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MANUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AZIENDA ULSS16 PADOVA

Redatto da: Dr.ssa Lorella Bolognese – Resp. Servizio per la Gestione dei Rifiuti e la Tutela Ambientale

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Per problemi connessi con lo smaltimento, è necessario conoscere e separare i rifiuti radioattivi nei seguenti gruppi di detenzione, in funzione dei tempi di decadimento:

• Gruppo di attività 1 Radionuclidi con T < 9 giorni

• Gruppo di attività 2 Radionuclidi con T tra 9 e 75 giorni

• Gruppo di attività 3 Radionuclidi con T > 75 giorni

Qualora nei procedimenti di laboratorio dovessero essere prodotti rifiuti radioattivi, che richiedono per la loro natura fisica, chimica, batterica o radioattiva, particolari trattamenti, (ad esempio carcasse di animali trattati con radioisotopi; sorgenti all’interno di apparecchiature obsolete; motori e parti di essi; ecc.), tali casi dovranno essere comunicati all’Esperto Qualificato del Servizio di Medicina Nucleare .

Di seguito si riportano i limiti di concentrazione di radioattività e di peso dei rifiuti radioattivi e le indicazioni per il loro il confezionamento negli appositi contenitori.

Tabella 4. Limiti di concentrazione di radioattività e di peso dei rifiuti radioattivi

LIQUIDI Limiti di Concentrazione di radioattività per litro MBq/Litro

T > 5anni 75gg<T<5anni T<75gg 3H 14C 35S 125I, 32P, 51Cr

MBq/Litro 0.49 0.24 --- --- uCi/Litro 13.5 6.5 --- ---

Limiti di Concentrazione di radioattività massima per 20 litri (volume Tanica) Tanica da 20 litri (MBq) 11 6 160 160 I limiti 11 e 6 su riportati sono ottenuti, considerando la tanica dei liquidi da 20 litri:

H 3: 0,49 x 20 = circa 11 MBq cioe’ circa 300 uCi C 14: 0,24 x 20 = circa 6 MBq cioe’ circa 162 uCi

SOLIDI Limiti di Concentrazione di radioattività per chilogrammo MBq/Kg

T > 5anni 75gg<T<5anni T<75gg 3H 14C 35S 125I, 32P, 51Cr

MBq/Kg 37 0.37 --- --- uCi/Kg 1000 10 --- ---

Limiti di Concentrazione di radioattività massima per fusti da 60 e da 200 litri Fusto da 60 litri (MBq) 160 160 160 Fusto da 200 litri (MBq) 480 480 480

È consigliato separare i radioisotopi dove possibile; è comunque consentito smaltire nello stesso fusto / tanica:

RADIOISOTOPI CON T ½ < 75 giorni (es. 125I, 32P, 51Cr)

RADIOISOTOPI CON T ½ >75gg. < 5 anni (es. 35S)

RADIOISOTOPI CON T ½ > 5 anni (es. 3H, 14C)

I limiti di radioattività sopraindicati non andranno superati in nessun caso.

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13 RIFIUTI DA ATTIVITA’ DI DEMOLIZIONE E/O COSTRUZIONE EDILIZIA E DA MANUTENZIONE DEGLI

IMPIANTI

Per quanto concerne i rifiuti derivanti dalle demolizioni e/o costruzione (lavori edili di ristrutturazione), o di manutenzione degli impianti (olii circuiti idraulici, lampade al neon, filtri di cappe aspiranti, batterie e accumulatori…….) effettuate all’interno dell’ULSS 16, si possono verificare due casi:

• lavori effettuati da ditte esterne, tramite appalti specifici gestiti dal Servizio Tecnico Aziendale.

• lavori effettuati da personale dipendente dal Servizio Tecnico Aziendale o dal Servizio di Ingegneria Clinica.

Nel primo caso, le ditte appaltatrici che effettuano tali lavori, in base alla normativa e relativa giurisprudenza in materia di rifiuti, sono responsabili dei rifiuti prodotti e dovranno provvedere alla loro raccolta, trasporto e smaltimento ultimo.

Pertanto nella fase di affidamento di tali lavori si dovrà accertare che:

• nell’offerta sia esplicitamente riportato che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti, ed i relativi costi, siano ricompresi nell’offerta stessa;

• che la società che effettua i lavori si avvalga di ditte debitamente autorizzate al trasporto e smaltimento rifiuti oppure che la società stessa sia debitamente autorizzata in materia di gestione dei rifiuti.

Come già accennato nei precedenti paragrafi (vedasi ad es. il capitolo delle DEFINIZIONI) del presente “Manuale”, i rifiuti durante il trasporto devono essere accompagnati dal Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR); una fotocopia della 4° copia di detto FIR deve essere trasmessa dalla società che ha effettuato i lavori di cui sopra, al SGRTA. Ciò al fine di essere rassicurati che i rifiuti generati dai lavori cui sopra, siano stati effettivamente smaltiti correttamente.

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14 BENI DUREVOLI DISMESSI DICHIARATI RIFIUTI

I beni durevoli dell’ULSS 16 che si intendono dismettere, vanno segnalati ufficialmente al Servizio Economico Patrimoniale con comunicazione obbligatoria del numero di inventario e del sito di ubicazione del bene.

E’ d’obbligo, per motivi di sicurezza, che il responsabile del bene da dismettere e/o il relativo Responsabile del Dipartimento/Centro/Reparto/Servizio, in attesa del ritiro trattenga il bene stesso senza invadere: corridoi, aree di passaggio ed altri spazi.

Qualora il Servizio Economico Patrimoniale, dichiari con atti formali che tale bene dismesso è “rifiuto”, la gestione è effettuata con gli stessi criteri e procedure dei rifiuti non pericolosi o pericolosi, descritti precedentemente. La Tabella 5. riporta le tipologie prevalenti di rifiuti speciali non pericolosi generati dalla dismissione di beni “dichiarati rifiuti”, e relativi codici CER.

(prima di decidere di disfarsi di questi beni, è opportuno verificare che non si tratti di beni pregevoli o opere d’arte, valutare la possibilità di destinarli ad Enti caritatevoli o di beneficienza…e procedere al loro svuotamento prima della movimentazione).

Tabella 5. Tipologie prevalenti di rifiuti speciali non pericolosi generati dalla dismissione di beni

“dichiarati rifiuti” .

TIPOLOGIE DI BENI DISMESSI DICHIARATI RIFIUTI CER manufatti in legno 170201 Manufatti e dispositivi in ferro/acciaio 170405 Manufatti e dispositivi in vetro 170202 Manufatti e componentistica d’arredo in plastica 170203

Le fasi della gestione del bene dismesso “dichiarato rifiuto” sono le seguenti:

� �Segnalazione formale al Consegnatario del volersi disfare del bene;

� �Dichiarazione formale di rifiuto che coincide con la fase di generazione del rifiuto;

� �Ritiro del rifiuto da parte del Servizio di Movimentazione Beni Durevoli e trasporto all’area

dedicata nell’isola ecologica;

� �Presa in carico dei rifiuti da parte della ditta-trasportatore autorizzato che provvede al

trasporto e smaltimento/recupero ultimo;

� �Avvenuto smaltimento/recupero

N.B. È fatto assoluto divieto di abbandono e/o deposito dei beni durevoli dismessi ingombranti e non (come mobili, frigoriferi, apparecchiature scientifiche, computers etc.) nei corridoi, aree di passaggio, altri spazi dell’ambiente di lavoro e nelle aree esterne dell’ULSS 16 .

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15. INDIVIDUAZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITA’ DEI DELEGATI

LOCALI ADDETTI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI E INCARICATI DELLA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI PER IL SISTRI

Con DDG n. 1192 del 16 dicembre 2010, l’Azienda ULSS 16 di Padova, ha operato la riorganizzazione del Servizio per la Gestione dei Rifiuti e la Tutela Ambientale (SGRTA), adottando un modello di gestione centralizzata della tracciabilità dei rifiuti, per semplificare e rendere meno onerosa la gestione del SISTRI.

Questa scelta, che esclude la gestione informatica del sistema di tracciabilità dei rifiuti da parte del personale incaricato presso le unità locali di produzione (Addetti alla gestione dei rifiuti), prevede però la puntuale e corretta comunicazione dei dati necessari all’avvio della procedura per lo smaltimento/recupero dei rifiuti all’indirizzo di posta elettronica: Ufficio Tutela Ambientale Ulss16/Direzione Sanitaria Ulss16/servam16/People/sanita.padova.it@AOP.

L’invio dei dati con la modalità descritta, prevede un’assunzione di responsabilità per quanto dichiarato al SGRTA per l’avvio della procedura SISTRI, quindi dovranno essere utilizzate le mail aziendali personali di chi è incaricato a tale compito, da parte del Responsabile del Servizio/Struttura di appartenenza; l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica generici, non identificativi della persona fisica mittente, non verranno considerati al fine della richiesta di smaltimento/recupero di rifiuti.

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente Regolamento allegato al Manuale per la gestione dei rifiuti si applica a tutte le strutture/servizi dell’Azienda ULSS 16, considerate organizzativamente “Unità locali di produzione”, provviste di un deposito temporaneo a norma:

1 Ospedale S. Antonio Via Facciolati, 71 - Padova

2 Ospedale Immacolata Concezione Via S. Rocco, 8 – Piove di Sacco

3 Complesso Socio Sanitario dei Colli Via dei Colli, 4 - Padova

4 DSS1 - Poliambulatori Via Scrovegni, 12 - Padova

5 DSS1 - Poliambulatori Piazza Mazzini, 13 - Padova

6 DSS1 – Consultorio Familiare Via Ognissanti, 1 – Padova

7 DSS1 – Consultorio Familiare Via Salerno, 1 – Padova

8 DSS1 – Poliambulatorio/Consultorio Via Boccaccio, 1 – Padova

9 DSS1 – Poliambulatorio/Consultorio Via Roma, 18 – Noventa Padovana

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10 DSS1 – Consultorio (Villa Berta di Camin) Via Vigonovese, 141 – Camin – Padova

11 DSS2 – Poliambulatorio Via Temanza, 1 – Padova

12 DSS2 - Poliambulatorio/Consultorio Via Gramsci, 57 – Cadoneghe

13 DSS2 – Consultorio Familiare Via Verdi, 73 – Limena

14 DSS2 - Casa Circondariale Via due Palazzi, 25 - Padova

15 DSS2 – Casa di Reclusione Via due Palazzi, 35 - Padova

16 DSS3 - Poliambulatorio/Consultorio Via Piovese, 74 – Padova

17 DSS3 - Poliambulatorio/Consultorio Via Don Schiavon, 2 - Albignasego

18 DSS3 – Consultorio Familiare Via Conselvana, 110 – Masera’

19 DSS4 - Poliambulatorio/Consultorio Via De Claricini, 1 - Selvazzano

20 DSS4 - Poliambulatorio/Consultorio Via Spinelli, 1 - Rubano

21 DSS5 - Poliambulatorio/Consultorio Via Galvani, 5 – Abano Terme

22 R.S.A. Casa Breda Via Eulero, 80 - Padova

23 Hospice S. Chiara Via S. Giovanni da Verdara, 56 - Padova

24 Distretto Veterinario 1 Via Fra Paolo Sarpi, 76/1 - Padova

25 Distretto Veterinario 2 Via Bressan, 2 - Selvazzano

26 C.S.M. n. 3 Via Buzzaccarini, 1 - Padova

27 C.T.R.P. Camin Via delle Granze SUD, 41 - Camin

28 C.T.R.P. “La Meridiana” Via del Bigolo, 72 - Padova

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29 C.S.M. Montegrotto Via Plinia, 55 – Montegrotto Terme

30 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Via Ospedale, 22 - Padova

:

Art. 2 Definizioni

Ai fini della corretta applicazione del presente allegato al Manuale e delle procedure operative ad esso collegate, si intende per:

Legale Rappresentante: il Direttore Generale, in qualità di Legale Rappresentante, è titolare della gestione dei rifiuti speciali prodotti dall’ULSS 16 di Padova.

Responsabile della Struttura: è identificato nel Direttore degli ospedali, dei Distretti, dei Servizi e delle Strutture dell’Azienda ULSS 16. Il Responsabile della Struttura esercita tutte le funzioni che sono attribuite dalle normative vigenti così come dagli Statuti e dai Regolamenti Aziendali. I Responsabili evidenziati hanno il compito di organizzare e vigilare nell’ambito della propria struttura per quanto concerne la corretta gestione dei rifiuti;

Responsabile di laboratorio: trattasi di personale dipendente, responsabile dell’attività di diagnostica e di ricerca nei laboratori afferenti ad una Struttura. È il produttore del rifiuto a rischio chimico, responsabile dell’identificazione dello scarto nella fase di raccolta in laboratorio e del successivo conferimento al deposito rifiuti. Tale conferimento dovrà essere accompagnato da una scheda di identificazione compilata in tutte le sue parti e firmata in calce in duplice copia. All’interno di un laboratorio possono esserci più produttori di rifiuti.

Delegato SISTRI: è il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dal Legale Rappresentante all’utilizzo del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica (in Azienda ULSS 16, è il Responsabile del SGRTA).Qualora l’Azienda non abbia indicato, nella procedura d’iscrizione al Sistema, alcun “Delegato”, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica, verranno attribuiti al rappresentante legale dell’impresa. Il Delegato deve essere personale strutturato a cui compete la gestione dei rifiuti e la verifica della corretta esecuzione di tutte le procedure relative per gli adempimenti della norma (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). Il Delegato è incaricato all’utilizzo della chiavetta USB. E’ inoltre responsabile della gestione dei dati necessari alla gestione delle procedure SISTRI, fino al conferimento alla ditta autorizzata allo smaltimento/recupero. Il Delegato può rivestire un incarico aziendale.

Il Delegato può avvalersi di Addetti alla gestione dei rifiuti; queste figure professionali saranno selezionate tra il personale dipendente. Per strutture complesse l’incarico di Addetto può essere esteso a più persone.

Addetto alla gestione dei rifiuti: Persona selezionata che collabora con il Responsabile del SGRTA alla gestione dei rifiuti. Il Responsabile di Struttura/Servizio individua il/gli addetti fra il personale dipendente, e comunica i nominativi al SGRTA. I compiti e le attribuzioni, in materia di gestione dei rifiuti, a carico dell’Addetto sono di aiuto e supporto al Delegato per le attività logistiche, per l’invio dei dati necessari allo smaltimento/recupero dei rifiuti attraverso il sistema SISTRI, per la tenuta e compilazione dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e per la firma delle schede di movimentazione SISTRI, per la tenuta e controllo del deposito temporaneo dei rifiuti in attesa che vengano ritirati.

Dispositivo USB: dispositivo elettronico (chiavetta) per l’accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite, memorizzandole sul dispositivo stesso. La persona fisica cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB è il Delegato; è titolare della firma elettronica che

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sottoscrive nelle schede SISTRI ed è responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l’utilizzo del dispositivo USB.

In ULSS 16, il Delegato gestisce e trasmette al SISTRI i dati comunicati dagli Addetti attraverso la mail dedicata, quindi la responsabilità della veridicità dei dati inseriti mediante l’utilizzo del dispositivo USB ricade sugli Addetti, salvo errori palesi di trascrizione nella compilazione della scheda SISTRI di Movimentazione, da parte del Delegato.

Art. 3 Obblighi e attribuzioni

1. I Responsabili delle Unità Locali di Produzione dei Rifiuti dell’ULSS 16, anche attraverso gli Addetti da loro nominati, devono:

1. salvaguardare l’ambiente, effettuando una corretta gestione dei rifiuti ed un controllo sulle procedure di lavoro finalizzati alla loro riduzione, al loro riutilizzo e riciclaggio ed incentivando la raccolta differenziata dei rifiuti ove possibile;

2. fornire ai propri utenti indicazioni sulle procedure di lavoro utili a consentire una corretta gestione dei rifiuti, oltre che la loro riduzione;

3. classificare il rifiuto (in collaborazione con il SGRTA) identificandone i composti presenti le loro quantità e caratteristiche di pericolosità;

4. raccogliere, adottare il corretto imballaggio o confezionamento dei rifiuti, apponendo sul contenitore una etichetta con indicata: il tipo di rifiuto e relativo codice CER ( secondo quanto previsto dalla normativa e/o da specifiche interne), la data, la caratteristica di pericolo (cod.H), la sigla del produttore del rifiuto;

5. mettere in sicurezza il rifiuto durante le operazioni di tenuta del deposito temporaneo; 6. movimentare i rifiuti nel rispetto della normativa ADR e DLgs. 81/08; 7. comunicare al Delegato SISTRI i dati necessari all’avvio della procedura SISTRI; 8. conservare la documentazione legata all’attività locale di gestione dei rifiuti, per i tempi previsti dalla

normativa vigente;

2. Addetto alla gestione dei rifiutiQualora nominato dal responsabile della struttura o dal responsabile del laboratorio, l’addetto alla gestione dei rifiuti dovrà aiutare e supportare, con la dovuta diligenza e attenzione, gli impegni logistici del Delegato di cui al precedente articolo, senza rivestirne le responsabilità che rimangono a carico del Delegato.

Art. 4 Prevenzione della produzione di rifiuti

Ciascun produttore, nell’ambito della propria attività, ha l’obbligo di adottare tutte le iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti ed il loro riutilizzo, ed in via subordinata la riduzione della pericolosità dei rifiuti prodotti (direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e smi ).

Art. 5 Formazione

1. Il Delegato SISTRI dovrà ricevere adeguata formazione da parte dell’Amministrazione. 2. Nel corso della durata dell’incarico possono essere previsti momenti informativi e/o di aggiornamento organizzati in ambito istituzionale.

Art. 6 Durata dell'incarico del delegato SISTRI

1. Il delegato SISTRI rimane in carica fino alla decadenza dalla carica del Legale Rappresentante dell’Azienda. 2. L'incarico non ha vincoli di mandato. 3. L’accettazione dell’incarico di Delegato per la gestione aziendale dei rifiuti, implica anche l’accettazione dell’incarico di delegato SISTRI dell’Azienda.

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Art. 7 Modalità di espletamento dell'incarico

1. Le persone designate assumono l'incarico in prima persona. 2. Le attività, di cui al presente regolamento, devono essere svolte nell’ambito dell’orario di lavoro dal soggetto designato.

Art. 8 Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente. 2. Le norme qui contenute potranno subire modifiche, sostituzioni o integrazioni in osservanza a direttive emanate in materia, in conseguenza di modifiche sostanziali di strutture, edifici e/o organizzazione del lavoro o a seguito di riorganizzazioni nella gestione aziendale. 3. Il presente Regolamento sarà disponibile e reso pubblico mediante la pubblicazione nel sito web aziendale.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno di pubblicazione della Delibera di recepimento del Direttore Generale.

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ALLEGATI

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ALLEGATO 1

– MANUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI ULSS16 PD-

1. U.O./LABOR./STRUTTURA _________________________ Tel. Int.:__________________

SCHEDA DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DI ORIGINE CHIMICA – REAGENTI/COMPOSTI NON CLASSIFICATI

2. RESPONSABILE_____________________________________________________________

3. CONTENITORI 4. COMPOSIZIONE DEL RIFIUTO 5. PESOnome commerciale

reagente o tipologia

di composto

Numero Contenitore

o tanica

Indicare in stampatello tutti i componenti del rifiuto compresi

quelli non tossici (es. acqua) e la composizione percentuale relativa

(Kg)

NOTE:_________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

6. DATA ______/______/_______

7. FIRMA DEL RESPONSABILE O DELEGATO___________________________________

(QUESTO MODULO DEVE ACCOMPAGNARE O IL TRASPORTO PROGRAMMATO DEI RIFIUTI AL DEPOSITO TEMPORANEO, O PUO’ ESSERE UTILIZZATO PER RICHIEDERE SMALTIMENTI STRAORDINARI NON PROGRAMMATI AL SERV. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA TUTELA AMBIENTALE FAX 6070)

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ALLEGATO 2

– MANUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI ULSS16 PD-

1. U.O./LABOR./STRUTTURA _________________________ Tel. Int.:__________________

SCHEDA DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DIVERSI DAL CODICE C.E.R. 180103

2. RESPONSABILE_____________________________________________________________

3. TIPO DI RIFIUTO, CODICE C.E.R. Classificare il rifiuto utilizzando le tabelle del protocollo – utilizzare una scheda per ogni codice

C.E.R. _______________________________________________ ___________________________ Tipo di rifiuto – es.farmaci citotossici e citostatici codice del rifiuto – es. 180108*

NUMERO CONTENITORI _____________________ PESO TOTALE ________________kg

VOLUME TOTALE ______________ lt. NOTE_____________________________________ -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. DATA ______/______/_______

8. FIRMA DEL RESPONSABILE O DELEGATO___________________________________

(QUESTO MODULO DEVE ACCOMPAGNARE IL TRASPORTO PROGRAMMATO DEI RIFIUTI AL DEPOSITO TEMPORANEO E PUO’ ESSERE UTILIZZATO PER RICHIEDERE SMALTIMENTI STRAORDINARI NON PROGRAMMATI AL SERV. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA TUTELA AMBIENTALE FAX 6070)

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