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M ANUALE DI METROLOGIA SERVIZIO METRICO

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MANUALE

DI

METROLOGIA

SERVIZIO METRICO

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PRESENTAZIONE

Nel corso di questi anni di attività si sono osservate situazioni di scarsa conoscenza degli obblighi di legge connessi all’utilizzo dei sistemi di misura utilizzati da parte degli operatori commerciali: in alcuni casi venivano utilizzati strumenti perfettamente funzionanti ma privi della necessaria documentazione attestante una qualsivoglia autorizzazione all’uso, in altri l’imprenditore non era a conoscenza delle leggi metriche o le conosceva solo parzialmente a causa della complessità della materia che deriva dal sovrapporsi nel tempo di innumerevoli norme giuridiche e tecniche, dal Regio Decreto 7088 del 1890 alle ultime produzioni normative comunitarie.

Sulla spinta di queste considerazioni si è ritenuto opportuno scrivere questo breve manuale nella speranza che possa essere un utile strumento per tutti gli operatori del settore commerciale sia al dettaglio che all’ingrosso che utilizzano strumenti di misura per la determinazione delle quantità vendute o acquistate e la relativa determinazione del prezzo.

Il testo inizia con una parte di ricerca storica sui sistemi di misura utilizzati nell’antichità, che si è ritenuto di mantenere limitata nell’esposizione giusto per ricordare quanto le problematiche relative alla correttezza e alla uniformità delle misurazioni siano da sempre alla base di ogni civiltà, dello sviluppo dei commerci, della riscossione dei tributi e della coniatura delle monete. In ciascuna epoca del passato venivano fissati dal potere centrale le unità di peso e di lunghezza ed erano individuati funzionari statali per il controllo degli strumenti di misura, gli Ispettori metrici dell’antichità allora chiamati “Guardiani delle bilance” dagli egizi, “Ponderarii” dai Romani.

Particolare cura è stata poi prestata nell’esposizione dei compiti e dei principali procedimenti amministrativi in uso presso l’Ufficio Metrico e Attività Ispettive di Imperia.

Alcuni argomenti non sono stati trattati per non appesantire troppo l’esposizione o in quanto relativi a situazioni non presenti nella nostra provincia. Non sono stati trattati ad esempio i “Costruttori di strumenti metrici” e tutto quanto attiene alla costruzione e approvazione degli strumenti di misura, argomento interessantissimo per gli addetti del settore ma di scarsa implicazione pratica per il commerciante che la bilancia la acquista già costruita ed approvata, mentre è stato dato ampio spazio alla verificazione periodica e alle modalità con cui viene richiesta, agli obblighi degli utenti relativamente all’utilizzo degli strumenti di misura e alle sanzioni previste per il loro uso non conforme alle norme.

Il manuale prosegue poi con la presentazione della modulistica in uso presso l’Ufficio Metrico e Attività Ispettive di Imperia da utilizzarsi nelle diverse procedure amministrative descritte e si conclude con l’elenco delle leggi metriche ad oggi in vigore suddivise per categoria di strumento e per fonte originaria (nazionale o comunitaria), utile per quanti vogliano approfondire maggiormente gli argomenti trattati.

Si conclude dunque con la speranza che quanto esposto nei prossimi capitoli sia di aiuto a chiunque desideri migliorare la propria conoscenza delle questioni amministrative e giuridiche relative agli strumenti che utilizza per pesare o misurare nella propria attività.

Ufficio Metrico e Attività Ispettive

Isp. Vivaldi Alessandro

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INDICE

La metrologia nella storia ……………………………………………….. 6 Il Sistema Metrico Decimale ……………………………………………. 10 Il Sistema Nazionale di taratura ………………………………………… 12 La Metrologia Legale ……………………………………………………. 14 L’Ufficio Metrico e Attività Ispettive della Camera di Commercio ……. 15 La verificazione prima ……………………………………………………. 16 Il collaudo di posa in opera ……………………………………………… 16 La verificazione CEE ……………………………………………………... 16 La verificazione periodica degli strumenti di misura ………………….. 17 La verificazione periodica di strumenti per pesare ……………………………. 19 La verificazione periodica di distributori di carburante …………………….….. 19 La verificazione periodica di convertitori di gas ………………………………… 20 Le sanzioni previste per l’uso scorretto di strumenti metrici …………………. 20 I Laboratori autorizzati alla verifica periodica ………………………….. 21 La produzione e commercializzazione di oggetti preziosi ……………. 22 Il marchio di identificazione del costruttore / importatore ……………………… 23 La concessione del marchio di identificazione ………………………………… 24 Il rinnovo della concessione del marchio di identificazione……………………. 26 La riconsegna dei punzoni………………………………………………………… 26 Il saggio del titolo per gli oggetti preziosi ……………………………………….. 26 Il marchio tradizionale di fabbrica ……………………………………………….. 27 Il tachigrafo digitale ………………………………………………………. 28 La carta conducente………………………………………………………………... 28 La carta azienda ……………………………………………………………………. 29 La carta officina……………………………………………………………………... 29 La carta di Autorità di controllo……………………………………………………. 29 Autorizzazione dei centri tecnici che operano sui tachigrafi digitali…………... 30 Imballaggi preconfezionati o preimballaggi…………………………….. 31 Caratteristiche dell’etichetta…………………………………………………….…… 31 Le bottiglie recipienti campione ………………………………...……………….… 31 Gli obblighi dei produttori e importatori di preconfezionati …..………...……..… 33 Compiti della CCIAA relativi ai prodotti preconfezionati …..………...……….... 33 Principali violazioni in materia di preconfezionati e relative sanzioni ………… 34

L’attività di sorveglianza dell’Ufficio Metrico ………………….………… 35 La vigilanza sugli strumenti per pesare o misurare ……..…………………….. 35 La vigilanza sul settore orafo ………………………………….. ……………….. 35 La vigilanza generale sul mercato …………………………………………..…... 36

ALLEGATI ……………………………………………………………………………. 37

NORMATIVA ………………………….………………………………………. 60

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LA METROLOGIA NELLA STORIA

La metrologia è la scienza che si occupa delle unità, dei metodi e degli strumenti di misura, essa serve a garantire la correttezza delle misure utilizzate per le transazioni commerciali e, più in generale, a garantire la pubblica fede in ogni tipo di rapporto economico tra più parti, attraverso l’esattezza della misura.

Parlare di sistema di misura significa ripercorrere la storia dell'umanità quando gli uomini cominciarono a trovare inadatto il baratto per garantirsi tutti i diversi prodotti di cui avevano bisogno.

Con la nascita di queste prime forme embrionali di commercio nacque la necessità di misurare o pesare i prodotti, dall’olio, al vino, ai cereali, all’estensione di un terreno, e si cominciò quindi ad effettuare misure con mezzi molto semplici

Era compito del potere centrale (re o sacerdote) garantire la sicurezza dei commerci sia per quanto riguarda le quantità delle merci scambiate, sia per quanto riguarda il valore della moneta metallica coniata, che valeva tanto quanto era il peso del metallo prezioso contenuto. Sin dall’antichità quindi si realizzarono campioni di lunghezza e di peso che erano custoditi con cura religiosa in luoghi sacri.

Depositati presso i templi delle città erano i pesi e le misure lineari degli Assiri, dei Babilonesi e degli Egiziani come pure il prototipo del talento ebraico che si trovava nel tempio di

Gerusalemme. Anche nell’antica Grecia presso i templi erano custodite le bilance e i campioni in bronzo dei pesi ufficiali dello stato e identica situazione era nel mondo romano dove le unità di peso erano conservate presso il tempio di Giove Capitolino e presso i templi delle altre città.

I primi sistemi di misura, furono inventati dalle antiche civiltà tarandoli in relazione al corpo umano: il piede, il dito, la tesa (distanza fra le estremità delle braccia tese).

Cubito egiziano in legno rivestito di lamina d’oro

Fra le prime unità di misura di lunghezza adottata nelle civiltà del Vicino Oriente, viene ricordato il cubito, di origine egiziana, che corrisponde alla misura della lunghezza dell'avambraccio umano dal gomito alla punta del dito medio, due cubiti formavano un braccio e il doppio del braccio equivaleva alla tesa, misura pari alla distanza tra le punte delle dita medie di un uomo che sta a braccia aperte.

La lunghezza più piccola era il dito (considerato nel senso dello spessore e non della lunghezza), quattro dita formavano il palmo e 6 palmi equivalevano ad un cubito.

In antichità tuttavia non esisteva un rigido sistema di controllo dei pesi e delle misure, come nel mondo moderno. A seconda dei periodi storici e della località le unità di lunghezza potevano variare leggermente: due cubiti ritrovati nella tomba dell'architetto Kha, oggi conservati al Museo Egizio di Torino, misurano rispettivamente 52,4 cm e 52,7 cm.

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I campioni di massa erano invece costituiti da semi, pietre e metalli, scelti con criteri di stabilità nel tempo e di difficoltà di manomissione.

Le misure di capacità erano determinate da esigenze concrete, quali la capacità di consumo giornaliero di una persona, o la possibilità di sollevamento e di trasporto.

I principali limiti di tali sistemi di misura erano l'insufficiente precisione (si pensi alle misure antropomorfe) e la non conformità tra le varie popolazioni che rendeva difficoltosi i commerci tra stato e stato.

Rappresentazione di bilancia egizia

La prima unificazione dei sistemi di misura dei diversi popoli avvenne durante la dominazione romana di parte dell’Europa e del bacino del mediterraneo; le necessità commerciali e l’esigenza dell’erario di riscuotere tasse certe in relazione alle quantità di prodotti trasportati e alla dimensione dei terreni, portò alla graduale sostituzione dei sistemi adottati dai diversi popoli e all’adozione in tutti i territori dell’impero di un comune sistema di misura.

I romani adottarono come misura lineare il Piede, pari a 29,65 cm, identico al piede attico utilizzato dal mondo greco, che divenne obbligatorio sotto Augusto. L’unità campione era conservata a Roma nel tempio di Giunone Moneta e sicuramente in altri templi della capitale e di altre città dell’Impero. Il Pes Romanus aveva multipli e sottomultipli:

un Digitus (dito) che corrispondeva a 1/16 di piede

un Palmus (palmo) che corrispondeva ¼ di piede

un Sextans che corrispondeva a ¾ di piede

un Cubitus (braccio) che corrispondeva a 1,5 piedi

un Passus (passo) che corrispondeva a 5 piedi

una Decempeda o pertica che corrispondeva a 10 piedi

uno Stadius che corrispondeva a 625 piedi

un Milium o Miliarium che corrispondeva a 1000 piedi

Il Milium era utilizzato per misurare notevoli distanza come noi usiamo i Km. Lungo le strade romane erano apposte le pietre miliari a cinquemila passi di distanza l’una dall’altra, con indicata la distanza rispetto al Milium Aureo posizionato al centro del foro romano.

L’unità di superficie agraria utilizzata dai romani era lo Iugerum, equivalente alla superficie media che una coppia di buoi aggiogata all’aratro poteva arare in una giornata di lavoro. Lo iugero corrispondeva ad una quarto di ettaro attuale esattamente 2.519,9 m2 . La misura di superfice più piccola era il Pes quadratum pari a 0,087 m2, mentre misure maggiori erano l’Heredium o doppio iugero (superficie minima trasmissibile per eredità ai figli), la Centuria pari a 100 heredia e il Saltus pari a 4 centurie.

Pietra miliare romana

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La misura base per il liquidi era il Sextarius pari a 0,54 litri; sottomultipli erano la Lingula o piccolo cucchiaio (1/48 di sextarius), il Cyathus o cucchiaio (1/12 di sextarius), il Sextans e il Triens (rispettivamente 1/6 e 1/3 di sextarius), l’Hemina (1/2 di sextarius). Multipli della misura base erano l’Urna pari a 24 sestiarii (circa 13 litri), l’Anphora pari un piede cubico e a 48 sestiarii (circa 26 litri) e l’Otre Culleus pari a 960 sestiari (circa 520 litri).

La misura base per gli aridi (misura per grano, avena …) era il Modius o moggio pari a 8,67 litri, con il suoi multipli Quandrantal (3 moggi) e i suoi sottomultipli Semodius o mezzo moggio, il Sextarius pari a 1/16 di moggio e circa 0,54 litri attuali e l’Hemina 1/32 di moggio circa 0,27 litri

L’unità base delle misure di peso era la Dracma pari a 3,408 grammi con i suoi multipli Siclo, Oncia, Libbra e Mina (rispettivamente pari a 2, 8, 96 e 128 dracme) e i sottomultipli Scrupulum, Obolus, Siliqua e Chalcus (rispettivamente pari a 1/3, 1/6, 1/18 e 1/48 di dracma).

Moggio in bronzo del IV secolo

Diffuse erano certamente le bilance a bracci uguali, i cui esemplari di maggiori dimensioni erano probabilmente costruiti in legno.

Un particolare tipo di bilancia era poi la cosiddetta moneta che veniva utilizzata per pesare le monete. Di piccole dimensioni, aveva uno dei piatti sostituito da una catenella alla quale era appesa una moneta e essa può senz'altro considerarsi la progenitrice dalla stadera, ampiamente usata dai romani, nella quale la moneta venne in breve sostituita da un piccolo peso, libero di scorrere lungo l'asta, e il gancio di sospensione spostato dal centro ad una delle estremità. I pesi utilizzati nelle stadere sono vere e proprie creazioni artistiche, forgiati in bronzo riempito con piombo o stagno e rappresentano spesso la testa di divinità o di personaggi della famiglia imperiale.

Stadera romana in bronzo

Oltre ad essere un indispensabile strumento, la bilancia acquista ben presto anche un significato simbolico di giustizia ed imparzialità; anche nelle insegne delle botteghe di artigiani e commercianti, macellai, fabbri e orafi, si nota spesso la riproduzione di bilance. In alcune di queste rappresentazioni murali la bilancia appare sovradimensionata per sottolineare l'onestà del titolare della bottega, precisazione non di poco conto se si considera che l'accusa più frequentemente mossa ai mercanti era quella di agire mossi da fraus et lucrum e che il termine Mercator era considerato quasi sinonimo di truffatore.

A tal riguardo occorre sottolineare la particolare attenzione prestata per evitare le frodi legate a scorrette misurazioni: nel mondo romano i campioni di peso e di lunghezza nonché bilance ufficiali erano diffusi e conservati in edifici pubblici detti Ponderaria o presso templi o in prossimità dei mercati. Magistrati pubblici quali gli Edili della Plebe e i Questori erano

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incaricati di controllare la esattezza di pesi, bilance e misure di lunghezza usati nel commercio e in molte città esistevano pubblici pesatori (Libripendes) che svolgevano il servizio di controllo del peso delle monete.

Le operazioni di pesatura erano alla base anche del commercio all'ingrosso. La spedizioni di grosse partite di merce avveniva preferibilmente per mare o via fiume, nonostante l'efficiente rete stradale romana, e comportava che i carichi delle navi venissero pesati sia al momento dell'imbarco che allo sbarco. Probabilmente apposite bilance di grosse dimensioni erano poste ad ogni scalo e manovrate da personale specializzato. Le testimonianze iconografiche al riguardo sono svariate, ben conservato è l'affresco presente nella Casa del Larario del Sarno a Pompei che illustra il trasporto su fiume di un carico di derrate alimentari e sul fondo del quale è ben visibile una bilancia di grandi dimensioni. Anche i contenitori delle merci, anfore, sacchi, botti o quant'altro, potevano essere utilizzati per misurare il carico e recavano scritto sulla parte esterna il peso della tara o la capacità dell'involucro. Essendo per lo più iscrizioni dipinte, tali indicazioni si sono tuttavia conservate in pochissimi reperti. I Mensores Frumentarii di Roma e Ostia, riuniti in una corporazione, avevano il delicato compito di pesare i rifornimenti di grano al momento dello sbarco in porto. Un mosaico ritrovato a Ostia mostra chiaramente l'attività di un mensores, munito di un rutellium in legno, col quale pareggia il livello del grano versato all'interno di un modius (apposito contenitore utilizzato per la misurazione del grano), mentre un ragazzino poco lontano conteggia i modii grazie ad una sorta di pallottoliere costituito da una cordicella nella quale infila una tessera rettangolare per ogni modius riempito.

Con le invasioni barbariche del V secolo e la fine dell’impero venne meno progressivamente il sistema di misura del mondo romano. La disgregazione dell’unità imperiale in una gran numero di regni romano barbarici portò a una moltitudine di campioni di misura con il ritorno a quella frammentazione che l’impero romano aveva impedito per secoli.

Il Re dei Longobardi Liutprando, fra le molte leggi emanate ad integrazione del Codice di Rotari, con l’intenzione di rafforzare il potere centrale, intraprese anche l'unificazione dei sistemi di misura sui propri territori, imponendo per tutto il Regno una medesima misura lineare fondamentale: il Piede di Liutprando. Si narra infatti che Re essendo stato informato che si commettevano frodi nel misurare, avesse allora posto il suo piede su una pietra, e subito disposto che dall'impronta, si prendessero le misure per gli acquisti e le vendite (il campione era intagliato in una colonna del battistero di San Giovanni in Firenze). Non diversamente, del resto, farà Carlo Magno cinquant'anni dopo, verso l'anno 800, cercando vanamente di uniformare le misure di Francia, con il Pied du Roy e la Toise Carlovingienne.

Attorno al 1200, per comodità commerciale e benevolenza papale, prese a diffondersi una nuova unità detta Braccio, introdotta dalla Palestina dai Crociati o forse dai mercanti Pisani, che veniva riferita al Corpo di Cristo e definita come “parte della di Lui figura”.

Questa unità ebbe molto successo, in quanto la sua misura, che si aggirava attorno ai 60 cm, corrispondeva effettivamente alla distanza media fra le mani di chi in atto di misurare stoffe od altro, porta gli avambracci avanti a sé orizzontali e quasi paralleli.

Nei secoli seguenti, già solo nella penisola italiana, il Piede e il Braccio assunsero valori diversi in ogni luogo e per ogni funzione: si ebbero ad esempio il Braccio da panno, da seta, da legno, da legname, il Braccio lungo, il Braccio corto, da tela, da fustagno, il Braccio di Milano, il Braccio di Novara, il Braccio dell'Ossola, il Braccio Fiorentino, il Braccio Pisano, e via via sbracciando, generalmente in sistemi di suddivisione negli ordini inferiori, detti once, punti, atomi, minuti ed altro ancora.

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IL SISTEMA METRICO DECIMALE

Durante l’alto ed il basso medioevo si crearono dunque innumerevoli unità di misura, per l'elevato numero di ducati, marche, contee, città, feudi reali e aristocratici aventi ciascuno un proprio sistema metrico. Queste unità di misura variavano a seconda che si riferissero al commercio all'ingrosso o al dettaglio o a magazzini, a porti, a fonderie, a miniere e officine. Esse differivano anche tra la terraferma e il mare. Ulteriori disparità potevano verificarsi tra i campioni realizzati direttamente da originali autenticati dalle autorità, e quelli in metallo o in legno ricavati da altre copie. Nonostante i campioni ufficiali fossero appaltati alle corporazioni, ai feudatari o alle Universitas e stretto fosse il controllo delle autorità soprattutto nelle città (personale specializzato procedeva al controllo e alla punzonatura dei pesi, delle bilance e delle misure locali in alcuni casi fino a tre volte all’anno), la grande disomogeneità dei sistemi di misura rendeva complicati gli scambi commerciali e si prestava ad ogni tipo di frode. Vari sovrani francesi quali Filippo V (1293 – 1322) e Luigi XI (1423 – 1483) cercarono di uniformare il sistema rendendo obbligatorio per l’intera nazione l’utilizzo dei pesi parigini, al fine di cancellare la moltitudine ponderale ereditata dal medio evo. Stessa volontà si ritrovava negli atti dei sovrani spagnoli Ferdinando e Isabella nella seconda metà del XV secolo, e nell’opera dei re polacchi ed in Inghilterra, ma tali sforzi non portarono ad alcunché lasciando pressoché inalterata la caotica situazione precedente. A soffrirne furono i commerci, tra stato e stato ma anche tra città e città della stessa nazione, a causa della necessità di comparare continuamente i diversi pesi e le diverse misure.

All’inizio del 1700 non pochi economisti francesi ed inglesi consideravano necessaria la creazione di un unico sistema di misura per le diverse nazioni, pur rimanendo scettici sulla fattibilità di tale progetto.

Solo la Rivoluzione Francese con il suo slancio innovativo contribuì in misura determinante a porre fine al retaggio del passato. Grazie alla diffusione delle idee razionaliste ed illuministe anche in ambito economico si posero le basi per una rapida riforma dei sistemi di misura. Gli uomini di scienza si diedero subito da fare per determinare campioni di lunghezza e di peso standard, sicuri ed immutabili, slegati da ogni tradizione ereditata dal medioevo.

Nel 1788 Lavoisier determinò il peso nel vuoto di un decimetro cubico di acqua distillata: era il chilogrammo provvisorio da cui venne ricavato il chilogrammo campione in platino e iridio oggi conservato a Sevres. Nel 1791 fu istituita una Commissione (di cui facevano parte eminenti uomini di scienza quali Lagrange, Laplace e Monge) presso l’Accademia Francese delle Scienze, su incarico dell’Assemblea Costituente, con lo scopo di determinare un’unità di misura universale delle lunghezze. I lavori portarono alla determinazione del Metro quale campione di lunghezza, definito quale la quaranta milionesima parte del meridiano terrestre. Nel 1793 sulla base di questa definizione fu realizzato un campione del metro costituito da una sbarra di platino a sezione rettangolare, che dal 1799 è depositato presso il Conservatoire des Arts et Métiers di Parigi.

Prototipo di chilogrammo campione

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L’adozione di un sistema di misura basato sul metro e sul chilogrammo impiegò diversi decenni ad affermarsi, per il permanere soprattutto nelle campagne di tradizioni e particolarismi. Venne imposto obbligatoriamente in Francia nel 1840 e successivamente in molti altri paesi con l’esclusione del mondo anglosassone: Piemonte (1845), Spagna (1849), Portogallo (1852), Brasile e Messico (1862), Argentina (1863), Germania (1872), Svezia (1879), Romania (1884), Turchia (1886), Giappone (1891), Cina (1914), Unione Sovietica (1919), India (1960). Nel 1868 il fisico irlandese William Thomson, nominato barone con il nome di Lord Kelvin, partendo dalla considerazione che esiste una temperatura termodinamica minima e assoluta, lo zero assoluto, propose in alternativa alla scala Celsius (1742), una nuova scala di misura delle temperature che prese il nome di scala Kelvin in suo onore. Mentre la scala Celsius è pratica dal punto di vista umano, in quanto si basa sulla temperatura di congelamento e di ebollizione dell'acqua (che sono temperature di cui si ha quotidianamente esperienza diretta), quella Kelvin è più rigorosa (prende atto esplicitamente della presenza di un minimo assoluto di temperatura) e si presta a essere usata come unità di misura facilmente riproducibile. Nel 1875 durante i lavori della Commissione Internazionale del Metro a Parigi fu decisa la costruzione di un nuovo e più preciso metro campione realizzato con una sbarra in platino – iridio avente sezione a forma di X, studiata in modo tale da avere una rigidità sufficiente ad impedire ogni flessione. Tale campione, chiamato metro campione o metro degli archivi è conservato dal 1889 presso il Bureau International des Poids et Mesures di Sèvres. Alla Commissione Internazionale parteciparono rappresentanti di 17 paesi compresa l’Italia, e in tale sede si decise di creare un Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misure con lo scopo di studiare e assicurare l’uniformità, il perfezionamento e la conservazione dei campioni di misura. Nel 1889 durante i lavori della 1° Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure (CGPM) nacque il sistema internazionale delle unità di misura, allora chiamato Sistema MKS perché comprendeva sole le unità fondamentali della lunghezza (metro), del peso (chilogrammo) e del tempo (secondo). Nel 1846 la CGPM approvò l’Ampere quale misura fondamentale della corrente elettrica e nacque il Sistema MKSA. Successivamente nel 1954 la 10° CGPM aggiunse alle unità di misura fondamentali il Kelvin e la Candela e nel 1961 la 11° CGPM sancì la nascita del Sistema Internazionale o SI. In Italia il SI è il sistema legale di misura da adoperarsi obbligatoriamente a partire dal 1982 (DPR 802/1982).

Oggi il Sistema Internazionale è basato su sette grandezze fisiche fondamentali e sulle corrispondenti unità di misura, caratterizzate da requisiti di assolutezza, universalità, riproducibilità, stabilità, coerenza e praticità. Si tratta di un sistema metrico decimale, in base 10 (es. 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm), ad esclusione del tempo per motivi storico / pratici (1 giorno = 24 ore = 1440 minuti = 86400 s)

Tab 1 – le unità di misura fondamentali del Sistema Internazionale

Grandezza fisica misurata Unità di misura del

SI Simbolo

Lunghezza Metro m

Massa Chilogrammo kg

Tempo Secondo s

Intensità di corrente elettrica Ampere A

Temperatura termodinamica Kelvin K

Intensità luminosa Candela cd

Quantità di sostanza mole mol

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Il SISTEMA NAZIONALE DI TARATURA

Tutti gli strumenti di misura utilizzati e i campioni usati per la loro taratura devono essere direttamente o indirettamente riferibili ai campioni primari definiti dal Sistema di Misura Internazionale; in altre parole un metro lineare, un campione di massa o altra unità di misura, viene calibrato utilizzando un’unità campione riferibile, attraverso una catena ininterrotta di confronti, ai campioni primari custoditi presso gli Istituti Metrologici nazionali presenti in ogni paese, i quali a loro volta sono ottenuti per filiazione dai campioni di misura internazionali. Questi confronti periodici prendono il nome di taratura del campione o dello strumento di misura.

La riferibilità è una proprietà fondamentale che deriva dal concetto stesso di misura e di unità di misura. Senza la riferibilità infatti è impossibile assegnare ad un valore misurato un'unità di misura riconosciuta, in quanto non esisterebbe alcun collegamento ai campioni di misura del sistema internazionale. Ad esempio potrei costruirmi un piccolo righello tracciando una scala graduata su un'asticella di legno e con questo strumento potrei effettuare anche misure lineari, leggendo le tacche che ho segnato sullo strumento, ma non potrei esprimere le mie misure in termini di centimetri, in quanto le tacche sono state tracciate senza raffrontarsi con quella unità di misura. Per poter effettuare delle misure in termini di centimetri, devo confrontare il mio righello con un altro di cui mi è stato assicurato un rapporto (riferibilità) con il "metro campione", solo conoscendo la distanza delle tacche in termini di centimetri, posso effettuare delle misure riferite al metro del SI. La riferibilità è dunque una caratteristica che viene acquisita attraverso l'operazione di taratura. Durante la taratura le letture dello strumento in esame vengono confrontate con un campione di misura che dispone di una sua riferibilità all'appropriata unità di misura del SI. La strumentazione che viene tarata presso i laboratori metrologici acquisisce la capacità di fare misure riferibili, e per questo viene chiamata strumentazione con riferibilità. La riferibilità della strumentazione è richiesta in misura crescente nei più diversi settori: attività di ricerca e sviluppo, laboratori di prova addetti alla certificazione tecnica dei prodotti, sistemi per il controllo automatico di processi di produzione, aziende che operano in regime di qualità e pubbliche amministrazioni.

Quasi nessuno tuttavia ha accesso ai campioni primari internazionali delle unità di misura pertanto, per permettere la riferibilità degli strumenti di misura esistenti, è stato creato un sistema di campioni secondari che consentono di trasmettere la riferibilità agli altri strumenti, secondo il seguente schema semplificato:

Campione primario internazionale => n-esimo campione secondario nazionale => campioni primari e secondari dei centri LAT => campioni primari e secondari aziendali => strumento d'uso comune.

Ad ogni simbolo passaggio corrisponde un'operazione di taratura che trasmette la riferibilità. Alla fine tutti gli strumenti in uso hanno la riferibilità all'unità di misura rappresentata dal campione primario. Ovviamente tutto ciò ha un prezzo: man mano che ci si allontana dal campione primario la precisione con cui si può misurare la grandezza diminuisce. In termini metrologici si dice che l'incertezza di misura cresce man mano che ci si allontana dal campione primario. La disseminazione viene realizzata mediante una catena metrologica che lega gli Istituti Metrologici primari ai laboratori secondari, sia pubblici sia privati, che con varie funzioni operano nel campo della metrologia. Nell’istituire il Sistema Nazionale di Taratura la legge 273/91 ha confermato agli Istituti Metrologici primari il compito di conservare i campioni nazionali, verificarne la coerenza con

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quelli di altri paesi, e disseminare le unità SI realizzate per mezzo di detti campioni, direttamente o tramite i Centri di taratura convenzionati, assicurando il riferimento metrologico indispensabile per le attività industriali e commerciali.

I soggetti deputati alla taratura che costituiscono il Sistema Nazionale di Taratura sono i seguenti:

ACCREDIA

ISTITUTI METROLOGICI NAZIONALI

LABORATORI ACCREDITATI o LAT

UTILIZZATORI FINALI

Accredia è l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo il 22 dicembre 2009, ossia l'unico ente riconosciuto in Italia ad attestare che i Laboratori di taratura abbiano le competenze necessarie e i processi operativi conformi agli standard internazionali di riferimento. Accredia opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e svolge un pubblico servizio, in quanto l'accreditamento è svolto nell'interesse pubblico valutando la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori dei Laboratori, al fine di assicurare il valore e la credibilità delle prove e delle tarature. L'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) è un ente pubblico di ricerca nato il 1° gennaio 2006 dalla fusione dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris" (IEN) e dell'Istituto di Metrologia "Gustavo Colonnetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IMGC), ed ha il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica nei campi della metrologia. Adempiendo ai suoi compiti di istituto metrologico primario, l'INRIM realizza i campioni primari delle unità di misura del Sistema Internazionale, ne assicura il mantenimento, partecipa ai confronti internazionali, permette in Italia la riferibilità di ogni misura al SI e rappresenta l'Italia negli organismi metrologici internazionali. I Laboratori Accreditati di Taratura o LAT sono organismi autorizzati da Accredia ad eseguire la taratura degli strumenti di misura. I centri LAT assicurano la riferibilità dei propri campioni interni ai campioni nazionali o internazionali e emettono certificati di taratura accettati (tenendo conto dei livelli di incertezza dichiarati) entro ciascun paese aderente all’accordo multilaterale (MLA), assicurando quindi la riferibilità degli strumenti di misura sul territorio italiano. Gli Utilizzatori finali sono le aziende del settore industriale e dei servizi, nonché i centri di ricerca e i laboratori di prova che per esigenze del proprio processo produttivo hanno la necessità di provvedere periodicamente alla taratura dei propri sistemi di misura. A tale riguardo è bene ricordare che le aziende che operano in regime di Qualità, secondo la norma ISO 9000 devono provvedere alla taratura periodica, mediante campioni con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, per tutti gli strumenti di misura utilizzati nei processi produttivi. Oggi in Italia operano oltre 200 Centri di taratura i cui certificati sono riconosciuti in altri 17 paesi europei. Ognuno di essi ha un Certificato di Accreditamento emesso da Accredia in cui si attesta la competenza del Laboratorio ad effettuare tarature che assicurano nel tempo la riferibilità metrologica dei risultati delle misurazioni ai campioni nazionali o internazionali del sistema SI. Il Laboratorio entra così a far parte del Sistema Nazionale di Taratura istituito dalla legga 273/91 e viene anche chiamato Centro SIT o Centro di taratura. Ad esso si riconosce la facoltà di emettere certificati di taratura SIT, che presentano l’intestazione SIT – SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA, per gli strumenti, i campi, le incertezze e le condizioni di misura specificate in un’apposita tabella di accreditamento. Questi certificati, che hanno la stessa validità tecnica di quelli rilasciati dagli Istituti metrologici primari e garantiscono la riferibilità della strumentazione tarata.

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LA METROLOGIA LEGALE

La metrologia è quella branca della fisica che si occupa delle misurazioni e che comprende tutti gli aspetti, sia quelli teorici che quelli pratici, della misura di una grandezza, qualunque sia l'incertezza di misura e il campo d'applicazione.

La metrologia si divide in tre branche:

metrologia scientifica che si occupa della conservazione, della diffusione e dello sviluppo delle unità di misura e dei campioni di riferimento.

metrologia legale il cui compito è quello di garantire la sicurezza legale nella determinazione qualitativa e quantitativa delle misurazioni effettuate nel commercio, nella sanità, nella protezione dell'ambiente e nella tutela del consumatore.

metrologia industriale il cui compito è quello di garantire l'esattezza degli strumenti di misura per l'industria

Nel capitolo precedente abbiamo parlato di concetti quale riferibilità e taratura, ossia di come qualsiasi strumento di misura in uso, qualunque sia il sua campo di applicazione dalle misure lineari, alle misure di peso, di volume o altro debba fornire misure riferibili ai campioni nazionali di quell’unità di misura. Qualsiasi strumento sia esso una bilancia, una massa campione ovvero un misuratore di carburante, viene messo in commercio corredato da un certificato di taratura che garantisce la sua riferibilità ai campioni delle unità di misura adottati dal Sistema Internazionale. A differenza di quella scientifica, la metrologia legale rivolge la sua attenzione ai requisiti necessari che gli strumenti devono possedere se destinati a scopi commerciali. La metrologia legale, inoltre, fissa le caratteristiche tecniche che devono avere gli strumenti di misura per essere legali nonché le procedure di verificazione a cui devono essere sottoposti. Le transazioni commerciali di beni qualora avvengano secondo quantità, sono effettuate con l’utilizzo di strumenti di misura che ciascuno stato riconosce come legali. Poiché le imprese scambiano merci tra stati con differenti legislazioni, il mercato globale necessita di regole che siano condivise. A tal proposito a Parigi ha sede l’Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale che è un’organizzazione cui aderiscono quasi tutti gli stati del mondo ed il cui scopo principale è quello di armonizzare le procedure di controllo metrologico applicate dai servizi metrologici dei vari stati membri. La corretta misurazione della merce è uno degli aspetti fondamentali del commercio e attraverso la metrologia legale è possibile intervenire per regolare la concorrenza tra imprese ed è possibile assolvere all’importante funzione di tutela del consumatore.

Già nel Testo Unico delle Leggi Metriche del 23/08/1890, si affermava all’articolo 11 che "Ogni convenzione di quantità, che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi con pesi e misure legali". Nel corso del tempo l’esigenza di tutelare la fede pubblica ha assunto via via sempre maggior importanza interessando molti aspetti della vita quotidiana delle persone e i rapporti tra imprese e consumatori e tra imprese ed imprese

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L’UFFICIO METRICO E ATTIVITA’ ISPETTIVE CAMERALE

Il Decreto Legislativo 112 del 31 marzo 1998 ha comportato il passaggio degli Uffici Metrici dal Ministero delle Attività Produttive alle Camere di Commercio, conferendo a quest’ultime un importante ruolo nel settore dell’attività di regolamentazione del mercato. Nell'ambito della metrologia legale le Camere di Commercio controllano la correttezza degli strumenti di misura utilizzati negli scambi commerciali, la correttezza delle procedure di verifica del contenuto dei prodotti preconfezionati e controllano l’applicazione della normativa in materia di metalli preziosi. Le funzioni dell'Ufficio Metrico sono essenzialmente di verifica e sorveglianza, esse vengono esercitate nel campo della metrologia legale e in quello dei metalli preziosi attraverso gli Ispettori Metrici, Ufficiali di Polizia Giudiziaria che possono elevare contravvenzioni ed effettuare sequestri. La funzione di sorveglianza degli Ispettori è finalizzata a due tipi di accertamento:

Adempimento degli obblighi di legge da parte dei fabbricanti metrici e degli utenti; in altre parole l’obbligo per chi introduce in commercio strumenti di misura, di fornirli di tipo legale e l’obbligo per chi li acquista di sottoporli a verifica periodica;

Corretto impiego degli strumento metrici (ad esempio, bolla centrata, nessuna manomissione degli organi di taratura, corretta impostazione del dispositivo di annullamento della tara etc.).

L'Ufficio Metrico ha dunque il compito di verificare, prima dell'immissione sul mercato, presso i fabbricanti metrici e, periodicamente, presso gli utenti metrici, la corretta funzionalità degli strumenti di misura quali:

Strumenti per pesare

Misuratori per carburanti

Misuratori per gas

Misuratori per acqua

Riassumendo i principali compiti istituzionali dell'Ufficio Metrico sono:

Verifica prima nazionale;

Collaudi di posa in opera di strumenti metrici di tipo fisso;

Verifica CE;

Verifica periodica;

Riconoscimento all’idoneità dei laboratori all’esecuzione della verifica periodica;

Assegnazione del marchio di identificazione dei metalli preziosi

Tachigrafo digitale

Preimballaggi

Sorveglianza in materia di metrologia legale e sicurezza prodotti

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LA VERIFICA PRIMA

Tutti gli strumenti di misura utilizzati nelle transazioni commerciali, prima di essere immessi in commercio, devono essere sottoposti ad un controllo al fine di verificarne i requisiti metrologici previsti dalle norme vigenti per quella particolare tipologia di strumenti.

Tale controllo prende il nome di verifica prima e mira ad accertare la conformità dello strumento agli specifici provvedimenti di approvazione del modello, l’esistenza e l’inalterabilità dei requisiti metrologici.

Con il D.M. 179/2000 anche i fabbricanti di strumenti metrici che operano secondo il regime di concessione di conformità metrologica, autorizzati dalle Camere di Commercio competenti per territorio, possono svolgere le operazioni di verifica prima direttamente e presso lo stabilimento di produzione.

IL COLLAUDO DI POSA IN OPERA

Gli strumenti di misura fissi di nuova installazione o ricollocati in una sede differente da quella originaria, vanno sottoposti al collaudo di posa in opera che a differenza della verifica prima viene effettuato sul luogo di installazione. Tale collaudo mira ad accertare che le operazioni di installazione e le condizioni ambientali presenti nel luogo di funzionamento non alterino il corretto funzionamento dello strumento stesso.

Per gli strumenti di fabbricazione nazionale il collaudo di posa in opera può essere effettuato anche dal fabbricante dello strumento, qualora operi in regime di conformità metrologica.

La richiesta di collaudo di posa in opera va inoltrata alla Camera di Commercio, Ufficio Metrico specificando le caratteristiche dello strumento (marca, tipo, portata, matricola).

LA VERIFICAZIONE CE

La verificazione CE è la procedura mediante la quale il fabbricante metrico dichiara e assicura che gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico da lui realizzati sono conformi a quanto indicato nel certificato di approvazione CE del tipo e soddisfano i requisiti del D.lgs. 517/1992.

Tali strumenti aventi certificato di approvazione CE del tipo, rilasciato da un Organismo Notificato della Comunità Europea, sono sottoposti alla verificazione CE direttamente dal fabbricante in autocertificazione purché operi secondo un approvato sistema di garanzia della qualità, ovvero in alternativa dall’Ufficio Metrico della Camera di Commercio competente per territorio che provvederà ad eseguire le prove necessarie rilasciando al fabbricante apposito attestato di conformità.

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LA VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA

La verificazione periodica degli strumenti di misura è un controllo periodico obbligatorio

prescritto dalle leggi metriche e consiste nell’accertare il mantenimento nel tempo

dell’affidabilità dello strumento, nonché l’integrità delle marcature e dei sigilli legali, etichette

o altri elementi di protezione previsti, apposti sullo stesso.

Devono essere sottoposti alla verificazione periodica tutti gli strumenti di misura utilizzati nelle transazioni commerciali, là dove il prodotto acquistato e venduto viene misurato a peso o a volume, e tutti gli strumenti utilizzati per misurare che devono far fede nei confronti di terzi. Sono esclusi dall’obbligo della verificazione periodica gli strumenti utilizzati per motivi diversi e quelli impiegati in processi produttivi interni o nei laboratori. Sono altresì escluse dall’obbligo della verificazione periodica le misure lineari, quelle di capacità in vetro, terracotta o simili.

Gli strumenti di misura utilizzati nei confronti di terzi devono essere dotati dei bolli legali, sia

marcature o sigilli fisici o elettronici previsti al fine di garantire l’impossibilità per chi li utilizza

di modificare i parametri e le condizioni di misura, e devono essere sottoposti con esito

positivo ad una verificazione metrologica iniziale eseguita da un Ufficio metrico, o da altro

Organismo autorizzato o dal costruttore stesso in regime di autocertificazione.

Il Decreto Ministeriale 182 del 28/03/2000 regolamenta la periodicità di verificazione di

alcune tipologie di strumenti utilizzati per la determinazione della quantità e/o del prezzo

nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale con

esclusione dei misuratori di gas, d’acqua ed elettrici. Qualora lo strumento non sia stato

sottoposto ad una verificazione iniziale prima della messa in commercio, lo stesso deve

essere sottoposto a verificazione periodica entro 60 giorni dall’inizio della loro prima

utilizzazione e successivamente con la periodicità indicata nella seguente tabella:

Tab. 2 – periodicità della verificazione periodica ( D.M. 182/2000)

La verifica dello strumento deve essere inoltre richiesta ogni qualvolta lo stesso venga

sottoposto a una riparazione o una calibratura che comporti la rimozione delle marcature e

dei sigilli legali apposti sullo stesso.

CATEGORIA PERIODICITA’ DELLA VERIFI-

CAZIONE

Masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna

5 anni

Strumenti per pesare 3 anni

Complessi di misura per carburanti 2 anni

Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall’acqua 4 anni

Misuratori massici di gas metano per autotrazione 2 anni

Strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi

4 anni

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La verificazione periodica si effettua, su richiesta degli utenti interessati, presso l’Ufficio Metrico della Camera di Commercio per gli strumenti facilmente trasportabili, ovvero presso il luogo di esercizio. La verificazione periodica può essere richiesta oltre che all’Ufficio Metrico camerale, anche a specifici Laboratori privati autorizzati (l’elenco dei Laboratori privati autorizzati è consultabile sul sito www.metrologialegale.unioncamere.it)

L’esito positivo è attestato da una contrassegno adesivo di

colore verde (figura a lato) che reca il mese e l’anno di

scadenza, termine entro il quale lo strumento deve essere

nuovamente verificato, nonché la sigla che individua il

soggetto che ha eseguito la verifica.

In caso di esito negativo, qualora lo strumento non sia

sufficientemente esatto o affidabile, l’Ispettore Metrico

rilascia all’utente un apposito modello chiamato Ordine di

aggiustamento in cui sono indicati i difetti rilevati e in cui

viene prescritto un termine adeguato per provvedere alla

riparazione e/o calibrazione. Gli strumenti scartati in sede di

verificazione non possono essere utilizzati prima del loro

aggiustamento e devono essere comunque sottoposti ad una nuova verificazione.

L’utilizzo di strumenti metrici riconosciuti difettosi a seguito di una verifica periodica e non riparati costituisce una grave inadempienza da parte dell’utente metrico e comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e il sequestro dello strumento.

La verificazione periodica è un servizio per il quale l’utente metrico paga un corrispettivo il

cui ammontare dipende dalla tipologia dello strumento soggetto al controllo (Le tariffe CCIAA

di Imperia sono riportate negli allegati). Il pagamento deve essere effettuato dopo

l’esecuzione della verifica periodica al ricevimento della relativa fattura emessa dalla Camera

di Commercio. Le modalità di pagamento previste sono:

Versamento in c/c postale sul conto n. 212183 intestato alla Camera di Commercio di

Imperia indicando quale causale in numero della fattura per la quale si intende

effettuare il pagamento

Bonifico bancario (iban n IT60R 06175 10500 00000 2071090) con la stessa causale.

In tal sede è bene ricordare chi è l’Utente metrico e quali sono i suoi obblighi previsti dalle

leggi vigenti: l’Utente metrico, inteso come ditta individuale o società o altra forma

legalmente riconosciuta, è colui che nello svolgimento della propria attività utilizza strumenti

di misura per i quali è prescritto l’obbligo della verificazione periodica. In particolare sono

Utenti metrici gli esercizi commerciali all’ingrosso e al minuto, le farmacie, gli orafi e le attività

di compro oro, i distributori di carburante per autotrazione e per la nautica, le aziende che

producono preconfezionati in peso, le aziende vinicole, i frantoi e le aziende che

imbottigliano vino / olio / latte/ altri liquidi alimentari, ecc.

Gli obblighi degli Utenti metrici sono i seguenti:

utilizzare strumenti di misura legali;

comunicare alla CCIAA competente ogni variazione relativa agli strumenti utilizzati;

sottoporre gli strumenti a verificazione periodica entro 60 giorni dal loro primo utilizzo, se non vi ha già provveduto il fabbricante degli strumenti;

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utilizzare gli strumenti in modo adeguato;

non utilizzare strumenti non conformi, difettosi o non affidabili dal punto di vista metrologico.

LA VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI PER PESARE

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 517/92, tutti gli Utenti metrici in possesso di strumenti per

pesare che servono per determinare la massa di un corpo devono sottoporre a verificazione

periodica i propri strumenti ogni tre anni o comunque ogni volta che una riparazione ne alteri

le marcature o i sigilli di garanzia apposti sui medesimi.

Sono soggetti a verificazione tutti gli strumenti utilizzati per le seguenti attività:

misura del peso per transazioni commerciali;

misura del peso per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, una tassa, un premio, un’ammenda, una remunerazione, un’indennità o compenso di tipo analogo;

misura del peso per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari; perizie giudiziarie;

misura del peso nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;

misura del peso per la fabbricazione di medicine e determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;

misura del peso per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi.

Sono esclusi dall’obbligo di verifica gli strumenti utilizzati per scopi diversi quali la misura del

peso in processi produttivi interni o nei laboratori di analisi.

La CCIAA di Imperia dispone di masse campione pari a 200 kg; per strumenti di portata

superiore l’Utente deve, a sue spese, mettere a disposizione dell’Ispettore Metrico il

quantitativo di masse necessarie per le prove, nonché i mezzi e la manodopera per la loro

movimentazione. Le masse campione necessarie possono essere noleggiate a spese

dell’Utente presso i fabbricanti metrici e riparatori/manutentori di strumenti per pesare,

purché siano in misura adeguata alla portata massima, con certificati di taratura idonei e in

regola con la verificazione periodica.

LA VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI PER MISURARE CARBURANTE

Ai sensi del Decreto Ministeriale 182 del 28/03/2000 tutti gli utenti metrici che utilizzano

strumenti per misurare il volume di carburante per autotrazione o di gas metano per la stessa

finalità devono sottoporre i propri strumenti a verificazione ogni due anni o ogni qualvolta si

renda necessario a seguito di una riparazione o di una calibrazione. Allo stesso obbligo sono

soggetti coloro che vendono carburante per imbarcazioni, coloro che utilizzano complessi di

misura montati su autobotti nonché i depositi di carburante dotati di braccia di carico fissi per

il riempimento di autocisterne e assimilate.

A tale riguardo si evidenzia che la verificazione periodica dei distributori di carburante per

autotrazione costruiti in base alla direttiva MID (Measuring Instruments Directive) 2004/22/

CE del 31 marzo 2004 deve essere richiesta esclusivamente a Laboratori autorizzati ad

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effettuare tali prove, fermo restando la competenza della Camera di Commercio ad effettuare

le operazione di verifica per le tipologie di distributori realizzate seguendo la precedente

normativa nazionale.

LA VERIFICAZIONE PERIODICA DI CONVERTITORI DI VOLUME DI GAS

I convertitori di volume di gas sono strumenti metrici di nuova generazione, si tratta di sistemi di misura elettronici associati a misuratori di gas, che consentono di convertire il volume misurato a pressione e temperatura di esercizio, in un volume corrispondente a condizioni di riferimento (15°C e 1,103225 bar). Tale esigenza nasce proprio dalle caratteristiche fisiche proprie dei gas che al variare della pressione e della propria temperatura mutano sensibilmente il proprio volume. Tali complessi di misura vengono installati presso grandi utenze quali ospedali, scuole, stabilimenti industriali, piscine, alberghi e complessi residenziali e altri con esclusione delle utenze domestiche. Come gli altri strumenti metrici anche i convertitori di gas sono soggetti a verifica prima, a collaudo di posa in opera sul luogo di funzionamento e a verificazione periodica da effettuarsi ogni due o quattro anni a seconda del modello. La verificazione può essere richiesta all’Ufficio Metrico competente per territorio nonché a Laboratori privati autorizzati ad effettuare queste particolari tipologie di prove.

LE SANZIONI PREVISTE PER L’USO SCORRETTO DI STRUMENTI METRICI

Qualora nel corso dell’attività ispettiva il funzionario dell’Ufficio Metrico camerale rilevi la violazione di norme cogenti relative all’uso di strumenti metrici, per le quali è prescritta una sanzione amministrativa, redige apposito verbale di ispezione e/o accertamento e applica la relativa sanzione. Nel caso in cui la legge lo preveda può imporre il sequestro cautelativo dello strumento impedendone la prosecuzione del suo utilizzo. Avverso il provvedimento possono essere presentati scritti difensivi e memorie da parte dell’interessato all’Ufficio Sanzioni della CCIAA competente, secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative (Legge 689/1981)

Alcune delle principali violazioni e sanzioni sono riportate nel sottoelencata tabella:

Tab. 3 – sanzioni amministrative per l’uso non legale di strumenti metrici

Omessa verificazione periodica di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (bilance)

516,00 €

Omessa presentazione a verifica di strumenti per pesare a funzionamento automatico nuovi entro 60 giorni dal primo utilizzo, salvo il caso in cui tale verifica sia realizzata direttamente dal costruttore.

516,00 €

Apposizione indebita della marcatura CE su strumenti non conformi alle norme nazionali di attuazione delle norme comunitarie

516,00 €

Utilizzo in una attività commerciale di misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero l’uso di pesi e misure senza osservare le prescrizioni di legge

206,00 €

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I LABORATORI AUTORIZZATI ALLA VERIFICAZIONE PERIODICA

Il D.M. 10/12/2001 disciplina le condizioni e le modalità di abilitazione dei Laboratori alla esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura. Gli strumenti metrici come le bilance, i distributori di carburante e altri strumenti utilizzati dalle imprese nelle transazioni commerciali possono essere verificati indifferentemente dalla Camera di Commercio competente o da laboratori abilitati e sottoposti a sorveglianza da parte della stessa Camera di Commercio.

Tale riconoscimento per i Laboratori privati costituisce una importante innovazione che avvicina il sistema italiano di controllo degli strumenti di misura al sistema adottato dai principali paesi della Unione Europea.

I Laboratori interessati al riconoscimento dell’idoneità devono essere in possesso di requisiti giuridici e tecnici previsti dagli art. 2 e 3 del predetto decreto. In particolare il laboratorio e il relativo personale devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli Utenti metrici, inoltre le operazioni di verifica periodica devono essere eseguite sulla base di un sistema di garanzia di qualità, con particolare riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova.

Il personale dipendente incaricato della verificazione periodica deve possedere una adeguata formazione tecnica e professionale.

Per un maggior approfondimento circa le condizioni necessarie al riconoscimento dell’idoneità si rimanda al D.M. 10/12/2001.

Competenti al riconoscimento dell’idoneità all’esecuzione delle operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura è la Camera di Commercio ove ha sede il Laboratorio.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere:

l'indicazione delle categorie di strumenti di misura, con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell'idoneità alla verifica;

l'indicazione degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenuti idonei per l'esecuzione della verificazione corredata delle loro caratteristiche tecniche ed operative;

la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;

l'elenco del personale incaricato della verificazione con relative qualifiche e titoli professionali con l'indicazione del responsabile della verificazione;

la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 10/12/2001;

l'impegno a comunicare alla Camera di Commercio i dati delle operazioni di verificazione periodica effettuate.

La Camera di Commercio accerta il rispetto delle disposizioni prescritte dal D.M. 10/12/2001 e la sussistenza delle condizioni previste dal proprio Regolamento ed adotta il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verificazione periodica, che è valido su tutto il territorio nazionale, e nel quale sono riportate le categorie degli strumenti di misura per le quali il laboratorio è abilitato ad effettuare la verifica.

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Per tale abilitazione è previsto il pagamento di un diritto annuale pari a 1.500,00 € (al netto dell’IVA) per il primo rilascio e di 835,00 € (al netto dell’IVA) per le annualità successive.

La sorveglianza sull’operato di detti laboratori è affidata all’Ufficio Metrico e Attività Ispettive della Camera di Commercio; nel caso venga accertata la perdita o il venir meno delle condizioni essenziali prescritte dagli art. 2 e 3 del decreto o gravi irregolarità nell’operato, o il mancato rispetto delle condizioni previste dal provvedimento di riconoscimento dell'idoneità, la CCIAA provvede a sospendere temporaneamente o a revocare l’autorizzazione ad operare.

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI OGGETTI PREZIOSI

Tutti gli oggetti realizzati in metallo prezioso o lega di metallo prezioso, commercializzati sul

territorio della Repubblica Italiana, devono portare impresso il marchio di identificazione del

fabbricante e / o dell’importatore nonché devono portare impresso il titolo in millesimi del fino

contenuto.

I titoli legali degli oggetti posti in vendita sono esclusivamente i seguenti:

per il platino 950, 900 e 850 millesimi;

per il palladio 950 e 500 millesimi;

per l'oro 750, 585, 375 millesimi;

per l'argento 925 e 800 millesimi.

Gli oggetti in metallo prezioso aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi, sono marchiati con il titolo legale inferiore (ad esempio un oggetto avente titolo effettivo pari a 900 millesimi deve essere marchiato col titolo legale 800/ooo)

È ammesso che i lavori in metalli preziosi portino impresso il titolo effettivo, quando questo risulta superiore ai massimi titoli legali rispettivamente consentiti, e cioè di 950/ooo per il platino e il palladio, di 750/ooo per l'oro e di 925/ooo per l'argento.

Le impronte normalizzate indicanti il titolo legale previste dalla normativa vigente in materia sono le seguenti:

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La dimensione delle impronte viene scelta tra i seguenti valori normalizzati, in base alla dimensione / caratteristiche dell’oggetto da marchiare:

Tab. 4 – dimensione delle impronte dei titoli legali

Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare impressa l'indicazione del loro titolo effettivo.

IL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE / IMPORTATORE

Oltre al marchio indicante in titolo i manufatti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati sul territorio della Repubblica, devono portare impresso un marchio di responsabilità indicante il costruttore e/o l’importatore dell’oggetto, tale marchio prende il nome di marchio di identificazione, ed è costituito da un contorno poligonale a sei lati al centro del quale son incise una stella seguita dal numero identificativo e dalla sigla della provincia dove ha sede l’attività.

Dimensione delle impronte dei titoli legali

A mm B mm C mm D mm E mm F mm

I grandezza 0,6 1,5 0,6 A 0,75 B 0,5 B 0,4 B

II grandezza 0,9 2,3 0,6 A 0,75 B 0,5 B 0,4 B

III grandezza 1,2 3,0 0,6 A 0,75 B 0,5 B 0,4 B

IV grandezza 1,8 4,5 0,6 A 0,75 B 0,5 B 0,4 B

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Le dimensioni del marchio di identificazione sono normalizzate e scelte dal costruttore in base alle dimensioni e caratteristiche dell’oggetto da marchiare, secondo la seguente tabella:

Tab. 5 – dimensione delle impronte del marchio di identificazione

Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo: gli oggetti di peso inferiore ad un grammo, i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria, gli oggetti di antiquariato, gli oggetti in metallo prezioso per uso industriale o scientifico, le monete, le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del marchio sono contrassegnati dal marchio speciale della Zecca, i residui di lavorazione e le leghe saldanti a base argento, platino o palladio.

Per approfondimenti circa l’utilizzo del marchio di identificazione si rimanda a D.lgs. 251/1999 e al D.P.R. 150/2002.

LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

Presso ciascuna Camera di Commercio è istituito il Registro degli Assegnatari del marchio di identificazione. A tale registro sono tenuti ad iscriversi:

coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;

coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli preziosi.

Per ottenere l'iscrizione al Registro e la concessione del Marchio di Identificazione gli interessati devono presentare apposita domanda in bollo (modulo di richiesta riportato negli allegati) alla Camera di Commercio competente per il territorio in cui hanno sede. Detta domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione dell'azienda e la sua sede legale;

b) le generalità del titolare della licenza, ove prevista, di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e la sua posizione in seno all'azienda. Nel caso di ditte individuali o di imprese artigiane, le generalità del titolare della ditta o dell'impresa medesima;

c) l'attività o le attività esercitate dall'azienda;

d) il numero e l'ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti) anche se situate in altre province, nelle quali sono svolte le stesse attività.

Dimensione delle impronte del marchio di identificazione

A in mm B in mm

I grandezza 0,6 1,8

II grandezza 0,8 2,7

III grandezza 1,2 3,8

IV grandezza 1,6 5,6

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Alla domanda devono inoltre essere allegate la copia della licenza di pubblica sicurezza e l’attestazione di avvenuto pagamento dei seguenti diritti:

versamento di 31,00 € sul c/c postale n. 212183 intestato alla CCIAA di Imperia con

la causale “Diritti di segreteria per l’iscrizione al Registro Orafi”

versamento di 65,00 € se l’impresa è artigiana oppure 258,00 € se è industriale, sul c/

c postale n. 212183 intestato alla CCIAA di Imperia con la causale “Diritti di saggio e

marchio”

versamento di 516,00 € se l’impresa è industriale con più di 100 addetti, sul c/c

postale n. 212183 intestato alla CCIAA di Imperia con la causale “Diritti di saggio e

marchio”

La Camera di Commercio non oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso.

Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione, è assegnato alle imprese richiedenti, nell'ordine di ricevimento delle rispettive domande di concessione, rispettando la pregressa numerazione nell'ambito di ciascuna provincia senza alcuna soluzione di continuità.

I titolari dei marchi provvedono a proprie spese alla fabbricazione dei punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici depositate presso la competente Camera di Commercio. La domanda per l’allestimento dei punzoni va formulata su apposito modello (modulo di richiesta riportato negli allegati) da parte del legale rappresentante o del titolare dell’impresa.

In tale domanda occorre specificare i dati del legale rappresentante o del titolare, il numero del marchio di identificazione assegnato, l’incisore presso il quale il richiedente intende far allestire i punzoni nonché il numero, il tipo e la grandezza dei punzoni prescelti. L’Ufficio Metrico competente controlla l’esattezza e la completezza della domanda ed invia le matrici all’incisore scelto per la realizzazione dei punzoni. Ricevuti i punzoni, l’Ufficio avverte l’impresa richiedente e li consegna al titolare o legale rappresentante. Il marchio di identificazione è assegnato all'impresa, e ad essa rimane attribuito indipendentemente dalle eventuali variazioni delle persone fisiche titolari della relativa licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta. Il trasferimento di proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'impresa comporta il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempreché il subentrante continui l'esercizio della medesima attività e sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza. Alle imprese che svolgono la propria attività in più sedi o stabilimenti, è assegnato un unico marchio.

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RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

Il rinnovo della concessione del marchio di identificazione è con cadenza annuale e previo

pagamento di un diritto pari alla metà di quello fissato per ottenimento della concessione, da

versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno.

L’interessato dovrà far pervenire all’Ufficio Metrico competente l’attestato di versamento di

32,00 € se si tratta di aziende artigiane o di laboratori annessi a aziende commerciali, di

129,00 € se si tratta di aziende industriali con meno di 100 dipendenti ovvero 258,00 € se si

tratta di aziende industriali con più di 100 dipendenti.

Qualora il pagamento venga effettuato oltre il mese di gennaio, agli inadempienti si

applicherà una indennità di mora pari a un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o

frazione di mese di ritardo.

RICONSEGNA DEI PUNZONI

I punzoni con impressi i marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere

rimessi alla Camere di Commercio che provvederà alla loro distruzione. La riconsegna dei

punzoni è prevista anche allorquando si richiedano nuovi punzoni sostitutivi o nel caso si

cessi l’attività di produzione/importazione di prodotti in metallo prezioso. In tal caso

l’interessato deve comunicare la cessazione di attività e restituire tutti i punzoni in suo

possesso.

La riconsegna dei punzoni è altresì obbligatoria allorquando non venga pagato il diritto di

rinnovo del marchio identificativo entro la fine dell’anno di riferimento o entro il termine scritto

sulla raccomandata di sollecito inviata dall’Ufficio Metrico. In tal caso è facoltà dell’Ispettore

Metrico chiedere l’intervento degli organi di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Guardia di

Finanza o Polizia di Stato) per l’eventuale ritiro forzato.

IL SAGGIO DEL TITOLO PER GLI OGGETTI PREZIOSI

La vigilanza sulla produzione e sulla commercializzazione degli oggetti in metallo prezioso è

esercitata dalle Camere di Commercio tramite gli Ispettori Metrici nei confronti di tutti coloro

che producono, importano o vendono o rivendono oggetti in metallo prezioso nonché

placcati, argentati o rinforzati o di fabbricazione mista.

Il suddetto personale opera con funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e ha libero accesso

ai locali delle aziende soggette alla sua vigilanza, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs.

251/1999, in tutto il tempo in cui questi sono aperti al pubblico o vi si esercita una normale

attività lavorativa.

In caso di rifiuto del libero accesso, da parte del titolare dell'azienda o di chi lo sostituisce, il

personale preposto alla vigilanza può far ricorso all'ausilio della forza pubblica. L'assenza del

titolare o rappresentante legale della azienda non costituisce causa di impedimento per il

libero accesso del personale ispettivo della Camera di Commercio.

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L’Ispettore Metrico in fase di vigilanza preleva materie prime, semilavorati o oggetti tenendo

presente, per quanto riguarda la quantità di materiale da prelevare l'esigenza di effettuare

per ciascun campione di analisi, almeno quattro saggi, ove si manifesti la necessità di

ripetere il saggio, per l’esigenza del laboratorio di analisi o su richiesta delle parti o

dell'Autorità Giudiziaria.

Può essere prelevato dall’Ispettore l'intero oggetto, anche se di peso o di volume rilevante,

se l'interessato preferisce non procedere immediatamente al ricavo dei campioni di analisi.

Il produttore, importatore o commerciante ha la facoltà di asportare dagli oggetti sottoposti a

prelievo le eventuali pietre preziose e ha il diritto di far inserire nel verbale eventuali

dichiarazioni che ritiene utili .

I campioni prelevati sono racchiusi in involucri auto sigillanti debitamente firmati dall’Ispettore

Metrico e dal proprietario dello stesso materiale o da chi nella occasione lo rappresenta, e

sono inviati ad una laboratorio di analisi, per l'esecuzione dei necessari saggi, a cura della

Camera di Commercio competente.

Il risultato del saggio è trasmesso dal laboratorio di analisi alla Camera di Commercio

competente, mediante un apposito certificato con i campioni prelevati e con i residui dei

campioni e degli oggetti stessi non utilizzati per il saggio stesso.

Se il titolo è riscontrato non conforme a quello legale o dichiarato, tenuto conto delle

tolleranze eventualmente ammesse e dell'errore massimo ammissibile in sede di analisi, la

competente Camera di Commercio applica le sanzioni di cui all'articolo 25 del D.lgs.

251/1999 e ne dà comunicazione al Questore, ai sensi del comma 3, dello stesso articolo.

In tal caso i frammenti degli oggetti e dei campioni prelevati e non utilizzati per

l'effettuazione del saggio, ed i residui del saggio medesimo, non sono restituiti al proprietario

ma sono trattenuti dalla Camera di Commercio, per eventuale necessità di ripetere il saggio

su richiesta delle parti o dell'Autorità Giudiziaria.

IL MARCHIO TRADIZIONALE DI FABBRICA

I produttori che intendono marchiare i propri prodotti, in aggiunta al marchio di

identificazione, col un proprio marchio tradizionale di fabbrica, presentano formale richiesta

all’Ufficio Metrico e Attività Ispettive della Camera di Commercio, accompagnandola con le

impronte di tali marchi, impresse su lastrine metalliche, per ciascuna delle grandezze del

marchio medesimo (Modulo di richiesta riportato negli allegati)

L’Ufficio Metrico verifica se il marchio di fabbrica contiene eventuali indicazioni che possano

indurre il consumatore ad equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione, e ha la facoltà di

vietare, in tal caso, l'uso del marchio stesso.

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IL TACHIGHRAFO DIGITALE

Sui veicoli adibiti al trasporto su strada di passeggeri o merci devono essere installati ed

utilizzati sistemi di controllo denominati Cronotachigrafi digitali, chiamati più semplicemente

Tachigrafi digitali.

Queste apparecchiature di controllo, disciplinate dal Regolamento CEE 3821/1985 e

successive modifiche, memorizzano il

tempo di guida, il tempo di riposo, la

velocità, eventi, guasti, errori, controlli della

polizia, dati del conducente ecc..

Il sistema di registrazione su supporto

informatico consente l’archiviazione,

l’estrazione e la stampa dei dati relativi alle

attività del conducente, rendendo agevoli i

controlli sul rispetto delle norme vigenti in

materia di sicurezza sul lavoro e di

trasporto stradale da parte delle autorità.

Sono esclusi dal montaggio del tachigrafo digitale i mezzi superiori a 3,5 t adibiti al trasporto

regolare di linea con percorsi entro i 50 km, i mezzi delle Forze dell'Ordine e della Protezione

Civile, le cisterne del latte e i veicoli impiegati per il trasporto di animali vivi entro i 50 km dal

mercato o macello locale, nonché tutti gli altri casi previsti dal Regolamento CE 561/2006.

La memoria del tachigrafo digitale deve essere scaricata ogni tre mesi e i dati devono essere

conservati per almeno 1 anno in duplice formato (per es.: sul PC e su un Hard Disk esterno o

un CD/DVD).

L'apparecchiatura funziona attraverso una serie di smartcard, chiamate Carte tachigrafiche,

ognuna con il suo specifico uso.

LA CARTA DEL CONDUCENTE

Per guidare un veicolo dotato del tachigrafo digitale è necessario che l'autista sia dotato di

un'apposita scheda personale chiamata Carta del Conducente.

L'emissione di questa carta è un compito delle Camere di

Commercio; essa viene rilasciata su richiesta

dell’interessato mediamente in 5/15 giorni ed ha una

validità di 5 anni dal momento del suo rilascio. Il rinnovo

della carta deve essere richiesto almeno 15 giorni

lavorativi prima della scadenza. Per il rilascio è

necessario che il richiedente sia dotato di patente di

guida di categoria appropriata al mezzo da condurre.

La carta del conducente è strettamente personale e necessaria per la guida degli autoveicoli

previsti dal Regolamento CEE 3885/1985. Ogni conducente può possedere solo una carta

pur avendo la possibilità di guidare diversi veicoli; su di essa vengono salvati i dati

dell'identità del conducente i tempi di guida, tempi di riposo, soste, velocità, distanze ed

eventi particolari, la targa del veicolo, i chilometri percorsi.

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La richiesta di carta conducente deve essere presentata dall’interessato all’Ufficio Metrico

della Camera di Commercio della provincia di residenza, unitamente ad una fotografia in

formato tessera, alla fotocopia della patente di guida e alla fotocopia della carta di identità

del conducente. Deve essere altresì allegato alla richiesta l’attestato di versamento di €

40,17 da versarsi sul c/c postale 212183 intestato alla Camera di Commercio di Imperia

indicando la causale “Rilascio carta conducente” nel caso in cui si scelga come modalità di

consegna la spedizione mediante posta raccomandata, ovvero di € 37,00 nel caso in cui la

consegna avvenga presso l’Ufficio Metrico.

I dati della carta del conducente devono essere scaricati entro 28 giorni e il guidare senza

carta del conducente è ammesso solo per non funzionamento, perdita o furto della carta. In

questi casi il conducente può richiedere il rilascio di una carta sostitutiva e può guidare senza

carta fino ad un massimo di 15 giorni di calendario, provvedendo manualmente alla

registrazione del tempi di lavoro su un foglio di lavoro.

La carta ha una garanzia che copre eventuali difetti della durata di mesi 6, termine entro il

quale le carte malfunzionanti vengono sostituite gratuitamente, mentre per le carte i cui difetti

si manifestino oltre i sei mesi si deve pagare solo il costo di produzione pari a € 17,00.

In caso di furto o di smarrimento della propria carta, il conducente è tenuto al pagamento

degli stessi diritti previsti in sede di primo rilascio, ed è tenuto ad allegare alla domanda di

rilascio una copia della denuncia di smarrimento fatta presso l’Autorità competente.

LA CARTA AZIENDA

La Carta dell'Azienda ha la funzione di consentire l'ispezione, lo scarico e la stampa dei dati

di viaggio di tutti i veicoli dell’azienda muniti di tachigrafo digitale.

Le sue modalità di rilascio sono le stesse di quella del conducente, sia come tempi che come

Ente a cui è demandata l'emissione.

LA CARTA OFFICINA

La Carta dell'Officina viene rilasciata sempre dalla Camera di Commercio competente per

territorio, ha una validità di un solo anno con la possibilità di rinnovo ed è di colore rosso

Viene rilasciata solamente a officine che montano / riparano / tarano cronotachigrafi digitali e

che soddisfino determinati requisiti previsti dalla normativa vigente.

LA CARTA AUTORITA’ DI CONTROLLO

La Carta dell'Autorità di Controllo è di colore azzurro ed è destinata alle Forze dell'Ordine,

alla Polizia Municipale e alle Direzioni Provinciali del Lavoro, autorizzate al controllo del

regolare svolgimento dei servizi di trasporto. Il rilascio della carta è sempre competenza della

CCIAA competente per territorio.

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AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI TECNICI CHE OPERANO SU TACHIGRAFI DIGITALI

Il titolare o rappresentante legale dell’officina che intende ottenere l’autorizzazione ad

operare su cronotachigrafi digitali deve presentare una domanda in bollo indirizzata al

Ministero dell’Industria Commercio e Artigianato (MICA) – Direzione Generale per

l’Armonizzazione e la Tutela del Mercato – Divisione V – Area prodotti – Ufficio D3 Strumenti

di Misura – Via Antonio Bosio 15 Roma, nella quale deve dichiarare sotto la propria

responsabilità l’iscrizione al Registro delle Imprese e descrivere le attrezzature di cui

l’officina è in possesso per poter svolgere le attività inerenti al montaggio e alla riparazione di

detti strumenti.

La domanda deve essere presentata a mano o per raccomandata esclusivamente all’Ufficio

Metrico e Attività Ispettive della Camera di Commercio competente unitamente alla

documentazione elencata nell’ Allegato A del modulo di richiesta, riportato negli allegati al

presente manuale.

Per la prima autorizzazione la somma dovuta è pari a 370,00 € da versarsi sul c/c postale

212183 intestato alla Camera di Commercio di Imperia indicando la causale “Richiesta

autorizzazione Centro Tecnico”. L’Ufficio Metrico accertata la sussistenza dei requisiti

richiesti dalle norme vigenti, provvede ad inviare al competente Ufficio del MICA tutta la

documentazione inerente la pratica unitamente ad una relazione tecnica che costituisce il

nulla osta alla concessione dell’ autorizzazione medesima.

A tale riguardo si ricorda che i Centri Tecnici devono essere in possesso della certificazione

ISO 9001:2000 rilasciata da un Ente di Certificazione che sia accreditato a livello nazionale

da SINCERT a fronte della norma EN 45012:1998 ovvero che sia accreditato da altro

Organismo di Certificazione estero membro dell’European Cooperation for Accreditation

(EA)

L’autorizzazione ha durata pari a un anno e può essere rinnovata inviando alla Camera di

Commercio apposita Domanda di rinnovo, unitamente all’attestazione di versamento in c/c

postale di 185,00 € con la causale “Rinnovo autorizzazione Centro tecnico”. L’Ufficio Metrico

accertato il mantenimento dei requisiti tecnico/amministrativi dell’officina rilascerà il rinnovo

comunicandolo ai competenti uffici del Ministero.

I principali riferimenti normativi relativi al rilascio dell’autorizzazione sono:

Regolamento CEE 3821/1985 – apparecchiature di controllo nel settore dei trasporti su strada;

D.M. 361/2003 del Ministero delle Attività Produttive – disposizioni attuative del

Regolamento CEE 2135/1995 modificativo del Regolamento CEE 3821/1985;

D.M. 11/03/2005 del Ministero delle Attività Produttive – requisiti dei Centri tecnici;

D.M. 23/06/2005 del Ministero delle Attività Produttive – rilascio carte tachigrafiche;

Circolare 3381 del 2/02/2006 del Ministero delle Attività Produttive – domanda di

autorizzazione al primo montaggio e all’attivazione dei tachigrafi digitali.

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IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI O PREIMBALLAGGI

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e

dell'imballaggio che lo contiene, chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che

la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere

modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso. Fanno parte di questa

categoria di beni ad esempio le paste alimentari confezionate o i liquidi quali olio e vino

imbottigliati in bottiglie o bottiglie recipienti misura.

Non sono classificabili come preimballaggi le confezioni di alimenti freschi avvolti in un

involucro in vendita presso molti esercizi commerciali; in tal caso si parla più propriamente

di prodotti prepesati, infatti pur se la preparazione avviene in assenza dell'acquirente, il peso

netto del contenuto non è prefissato all'origine ma è variabile da confezione a confezione.

CARATTERISTICHE DELL’ETICHETTA

L’etichetta deve essere posizionata sulla confezione sulla superficie maggiore per i

preconfezionati a forma di parallelepipedo e sulla superficie laterale per i cilindrici e negli

altri casi (Raccomandazione OIML R79/1997) e deve presentarsi facilmente leggibile e

indelebile. La scelta dell’unita di misura, la dimensione dei caratteri delle iscrizioni

metrologiche presenti, la forma e la dimensione dell’eventuale marcatura CEE sono

normalizzate ai sensi della Raccomandazione OIML R87/1997

Nell’etichetta devono essere riportate obbligatoriamente alcune iscrizioni visibili e leggibili

nelle normali condizioni di presentazione:

a ) il nome o il marchio o altra sigla indicante il fabbricante o confezionatore o importatore

nonché l’indirizzo dello stabilimento di confezionamento;

b) l'indicazione della quantità nominale contenuta nell'imballaggio che corrisponde alla

quantità di prodotto che si ritiene debba contenere;

c) il marchio CEE, costituito dalla lettera minuscola "e" posizionata nello stesso campo

visivo della quantità nominale, avente l'altezza minima di 3 mm e forma normalizzata,

qualora il produttore decida di adeguarsi ed applicare la normativa CEE piuttosto che quella

nazionale;

d) l'indicazione del lotto, cioè l'insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa quantità

nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti consecutivamente nello

stesso luogo (generalmente il lotto viene individuato e contrassegnato in base alla

produzione oraria o giornaliera della linea di confezionamento).

La quantità nominale indicata sui preimballaggi deve corrispondere al contenuto effettivo,

entro le tolleranze stabilite dalla normativa; la quantità nominale deve essere espressa in

cifre seguite dall'unità di misura (litri, centilitri e millilitri per i liquidi e chilogrammi e grammi

per i prodotti solidi).

Per gli alimenti confezionati con un liquido di governo (ad esempio tonno e funghi sott’olio,

conserve sott’aceto) la quantità nominale deve corrispondere al peso del prodotto

sgocciolato se il liquido non è edibile.

Per esemplificazione si riportano due possibili esempi di iscrizioni riportate in etichetta

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relativi al peso netto del prodotto contenuto:

500 g e

500 g e sgocciolato 350 g

1000 ml e

Tab. 6 - Scelta dell’unità di misura

Tab. 7– Dimensione delle iscrizioni metrologiche da riportare in etichetta

LE BOTTIGLIE RECIPIENTE CAMPIONE

I liquidi alimentari quali olio e vino devono essere preconfezionati in bottiglie recipienti misura

CEE, tali recipienti comunemente indicati come bottiglie, realizzati in vetro o altro materiale

aventi proprietà di rigidità e stabilità che diano le stesse garanzie del vetro, devono essere

predisposti per una chiusura ermetica, devono avere una capacità superiore a 0,05 litri ed

inferiore od uguale a 5 litri. Inoltre devono essere costruite in modo tale che garantiscano,

quando siano riempite sino ad un certo livello, di misurarne il contenuto con precisione con

semplice osservazione visiva.

In particolare tali recipienti devono riportare, sul fondo e sulla superficie laterale che si

raccorda al fondo, le seguenti iscrizioni:

a) il marchio del fabbricante;

b) la capacità rasobordo espressa in centilitri non seguita dal simbolo cl;

c) la distanza in millimetri dal raso bordo seguita dal simbolo mm, che costituisce il livello di

riempimento che garantisce la quantità nominale indicata in etichetta;

Nel caso in cui si utilizzino bottiglie recipienti campione è ammesso un leggero sovra

riempimento oltre il livello raso bordo segnato, in tal caso risulta più agevole il controllo da

parte del fabbricante della quantità effettivamente contenuta (semplice osservazione visiva) e

comunque semplificata e meno onerosa la fase di controllo statistico del lotto.

Contenuto nominale Qn Unità di misura

Preconfezionati in volume Qn < 1000 ml

Qn > 1000 ml

ml ( mL )

L ( l )

Preconfezionati in massa Qn < 1 g

1 g < Qn < 1000 g

Qn > 1000 g

mg

g

kg

Contenuto nominale Qn Altezza dei caratteri

50 <= Qn 2 mm

50 < Qn <= 200 3 mm

200 < Qn <= 1000 4 mm

1000 < Qn 6 mm

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GLI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI IMPORTATORI DI PRECONFEZIONATI

Ciascun produttore deve assicurarsi che i prodotti preconfezionati rispettino le norme

previste per quanto riguarda l’etichettatura e la quantità di prodotto confezionato; il

produttore deve altresì controllare il contenuto effettivo dopo il confezionamento o

misurando ogni singolo preconfezionato o effettuando test statistici di misurazione a

campione sul lotto che assicurino l’effettiva quantità della merce contenuta. Tali misure

devono essere realizzate utilizzando strumenti di misura legali e adatti agli scopi da

conseguire e deve essere tenuta una registrazione dei controlli effettuati attestante la

vendibilità di ciascun singolo lotto.

Il sistema di controllo del lotto utilizzato dal produttore deve prevedere procedure specifiche

per il controllo della vendibilità del lotto e deve prevedere la possibilità di azioni correttive e

preventive (ad esempio lo scarto automatico dei preconfezionati non vendibili e il conteggio

dei difettosi). Gli strumenti per pesare utilizzati devono essere legali e in regola con la

verificazione periodica e i dati relativi alla registrazione dei controlli devono essere salvati

su supporto informatico o cartaceo.

I produttori o importatori devono al riguardo essere in grado di fornire tutta la

documentazione attestante il controllo effettuato su ogni lotto commercializzato.

In particolare il lotto dei preconfezionati è vendibile quando rispetta tutte le seguenti

condizioni:

a) Il peso netto medio del prodotto effettivamente contenuto non deve essere inferiore al

contenuto nominale indicato in etichetta;

b) Nessun preconfezionato deve presentare un errore in meno pari al doppio dell’errore

massimo ammesso;

c) La percentuale di preconfezionati difettosi, che presentano un errore in meno pari o

superiore (sino al doppio escluso) all’errore massimo ammesso, non deve superare il

2,5%

Per maggiori informazioni relativamente ad un settore così complesso come quello dei preconfezionati si rimanda alla normativa cogente nazionale e comunitaria, nonché alle raccomandazioni OIML e alle Guide Welmec in materia.

COMPITI DELLA CCIAA RELATIVI AI PRODOTTI PRECONFEZIONATI

La Camera di Commercio è incaricata della sorveglianza presso le imprese produttrici o gli importatori. In particolare tale attività di vigilanza mira ad accertare:

a) la corretta etichettatura dei prodotti;

b ) l'adeguatezza e l'efficienza della strumentazione di misura utilizzata;

c) adeguatezza del sistema di controllo delle quantità preconfezionate e la sua corretta applicazione;

d) la presenza e la correttezza delle registrazioni delle prove effettuate;

e) le quantità effettive contenute nei singoli preimballaggi, attraverso test a campione sui lotti di produzione.

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Nel corso della attività di vigilanza l’Ispettore Metrico verifica sia la regolare apposizione dell’etichetta e la correttezza delle iscrizioni in essa contenute, sia la regolarità delle iscrizioni apposte per quanto riguarda le unità di misura indicate, la grandezza dei caratteri e l’eventuale marcatura CEE.

Tutti gli strumenti utilizzati (riempitrici gravimetriche, selezionatrici ponderali, strumenti per pesare a funzionamento non automatico utilizzati per il controllo delle quantità) devono essere legali e regolarmente verificati.

Il metodo di controllo delle quantità effettive contenute nei preconfezionati deve essere adeguato allo scopo che si persegue e le registrazioni dei controlli effettuati devono essere disponibili su supporto cartaceo o informatico.

Nel corso dell’ispezione il personale della CCIAA campiona il lotto oggetto del controllo, mediante l’individuazione di un numero limitato di imballaggi preconfezionati ed esegue in conformità alla Raccomandazione OIML R87/1997 e alla Guida Welmec 6.3 le prove di pesatura al fine di accertare il contenuto effettivo di ciascun preconfezionato e la media dei contenuti effettivi del campione individuato. I test possono essere di due tipi: distruttivo e non distruttivo; nel primo caso il preconfezionato viene aperto e il contenuto viene pesato, previa eventuale sgocciolatura del liquido di governo, nel secondo caso da utilizzarsi nel caso sia possibile individuare un valore accettabile di tara media il contenuto effettivo si determina per sottrazione tra il peso lordo del confezionato e il valore di tara determinato.

Il lotto è considerato accettabile e vendibile se i risultati dei controlli soddisfano i criteri di accettazione previsti dalle norme metriche vigenti.

PRINCIPALI VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREIMBALLAGGI E RELATIVE SANZIONI

Produzione o importazione di imballaggi preconfezionati CEE o produzione di imballaggi preconfezionati nazionali il cui contenuto effettivo in media sia inferiore alla quantità nominale, ovvero la percentuale degli imballaggi che presentano un errore è tale che il lotto non soddisfi i requisiti per essere posto in commercio, ovvero un preimballaggio presenti un errore superiore al doppio dell’errore massimo tollerato ……………... 206,00 €

Vendita o comunque immissione in commercio di imballaggi preconfezionati CEE e imballaggi preconfezionati nazionali il cui contenuto effettivo in media sia inferiore alla quantità nominale, ovvero la percentuale degli imballaggi che presentano un errore è tale che il lotto non soddisfi i requisiti per essere posto in commercio, ovvero un preimballaggio presenti un errore superiore al doppio dell’errore massimo tollerato …………..…. 102,00 €

Produzione, importazione, vendita o comunque immissione sul mercato di imballaggi preconfezionati CEE ovvero nazionali non conformi in materia di masse o volumi nominali o di iscrizioni metrologiche ……………………….……. 102,00 €

Produzione, importazione di imballaggi preconfezionati CEE ovvero nazionali che non risultino misurati o controllati in termine di massa o volume con i metodi previsti dalle leggi vigenti …………………………………………………...……. 102,00 €

Vendita o comunque immissione in commercio di imballaggi preconfezionati CEE ovvero nazionali che non risultino misurati o controllati in termine di massa o volume con i metodi previsti dalla legge………………………..…………. 102,00 €

Assenza del controllo di fabbricazione da parte di chi effettua il riempimento dei preimballaggi ……………………………………………………….... 516,00 €

Mancata comunicazione all’Ufficio Centrale metrico dell’attività di preconfezionamento almeno 30 giorni prima del suo inizio ………………………….. 516,00 €

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L’ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA DELL’UFFICIO METRICO

LA VIGILANZA SUGLI STRUMENTI PER PESARE O MISURARE

L’Ufficio Metrico, oltre alle verificazioni periodiche e ai collaudi che costituiscono effettivi servizi resi all’utenza, svolge anche una attività di vigilanza sul settore degli strumenti di misura nell’ottica di garantire un corretto sviluppo del mercato contrastando fenomeni di concorrenza sleale e tutelando così sia le imprese che gli acquirenti dei loro prodotti.

In particolare l’Ispettore Metrico, nelle sue funzione di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ha facoltà di accesso in ogni locale dell’impresa aperto al pubblico e utilizzato per la produzione e/o vendita di prodotti o servizi e verifica la legalità degli strumenti utilizzati.

La correttezza delle misure viene controllata dal personale dell’Ufficio mediante l’utilizzo di masse campione o di volumi campioni in dotazione dell’Ufficio.

A seguito dei controlli viene redatto apposito verbale di ispezione dove vengono annotati i risultati dei controlli effettuati; nel caso i cui si ravvisino errori di misura di lieve entità l’Ispettore emette un ordine indicando un termine perentorio entro il quale lo strumento deve essere riparato o eventualmente sostituito. Nei casi più gravi l’Ispettore emette un verbale di accertamento rilevando le specifiche violazioni di legge ed può porre sotto sequestro lo strumento evitandone il proseguimento dell’uso .

Avverso ai provvedimenti dell’Ispettore Metrico è ammessa la presentazione di scritti e memorie difensive entro trenta giorni all’Ufficio Sanzioni della CCIAA di Imperia.

LA VIGILANZA SUL SETTORE ORAFO

L'attività di sorveglianza sul settore orafo viene effettuata dal personale degli Uffici Metrici, in

qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

L'azienda sottoposta ad ispezione ha facoltà di verificare l'effettiva presenza dell'Ispettore,

telefonando per conferma all'Ufficio Metrico e Attività Ispettive della Camera di Commercio (0183-

793238).

Durante le visite ispettive, l’Ispettore verifica la dotazione dei punzoni del marchio e del titolo, la

loro legittimità e la conformità di apposizione su oggetti finiti e può prelevare campioni di materie

prime, semilavorati e oggetti finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, da inviare

all'analisi di laboratorio per la conferma del titolo. Per quanto riguarda il controllo dei punzoni, si

ritiene opportuno ricordare che:

1. Il numero di punzoni, recanti l'impronta del numero identificativo presenti in azienda deve

corrispondere al totale dei punzoni rilasciati dalla Camera di Commercio.

2. Eventuali furti o smarrimenti di punzoni devono infatti essere denunciati alla Camera di

Commercio entro 48 ore (art. 29 - DPR 150/2002) dal fatto;

3. Il trasferimento di alcuni punzoni ad altri soggetti titolari di marchi di identificazione, che

partecipano al processo produttivo, (art. 17- D.L.vo 251/99), deve risultare da apposita

autorizzazione scritta, visionabile in azienda.

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LA VIGILANZA GENERALE SUL MERCATO

La riforma delle Camere di Commercio, attuata con la Legge 580/93,attribuisce agli Enti camerali

le funzioni di regolazione del mercato e finalizzate alla tutela del consumatore, alla trasparenza

e buona fede nelle transazioni commerciali e al rispetto della libera concorrenza tra imprese.

Il D.lgs. n. 112/1998 ha conferito alle Camere di Commercio, con decorrenza dal 1° settembre

2000, anche funzioni del soppresso Ufficio Statale Provinciale (UPICA) relative alla sorveglianza

e controllo del mercato in relazione ai prodotti destinati al consumatore finale, attraverso

l'applicazione di norme di fonte prevalentemente comunitaria.

Una serie di direttive europee cosiddette "verticali" disciplinano i requisiti di sicurezza di prodotti

specifici (in particolare: giocattoli, prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale, ecc.),

mentre una normativa "orizzontale" di carattere generale (decreto legislativo 6 settembre 2005, n.

206, Codice del Consumo), con funzione integrativa rispetto alle norme di settore, delinea, per

qualsiasi prodotto non alimentare, gli obblighi di produttori, importatori e distributori e i poteri delle

Amministrazioni preposte alla sorveglianza.

L'impulso pertanto proviene direttamente dall'Unione Europea e scaturisce dalla triplice necessità

di:

1. armonizzare le normative degli Stati membri in tema di sicurezza dei prodotti;

2. garantire i meccanismi della concorrenza all'interno dell'Unione Europea;

3. tutelare il consumatore prevenendo i possibili incidenti relativi all'uso dei prodotti;

L’Ufficio Attività Ispettive rientra nell’Area Regolazione del Mercato e Tutela della Fede Pubblica

ed esegue ispezioni al fine quindi di accertare la conformità e la non pericolosità di alcune

categorie di prodotti che sono stati segnalati anche a livello comunitario come tra i più pericolosi.

In un mercato ormai globalizzato, il consumatore viene esposto a rischi sempre più significativi

legati alla circolazione di prodotti non sicuri per la propria salute. Il flusso crescente di

importazioni impone la realizzazione di un sistema di controllo cui sono chiamati una pluralità di

soggetti pubblici tra cui le Camere di Commercio.

In particolare i settori di intervento sono i seguenti:

1. Sicurezza generale dei prodotti;

2. Etichettatura calzature;

3. Sicurezza giocattoli;

4. Sicurezza materiale elettrico;

5. Etichettatura dei prodotti tessili;

6. Sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI);

7. Autovetture nuove (Informazioni obbligatorie da fornire ai consumatori sul consumo di

carburante e sulle emissioni di CO2).

Qualora un prodotto risulti pericoloso per il consumatore, una segnalazione sarà inoltrata al

Ministero delle Attività Produttive, che adotterà adeguati provvedimenti restrittivi: dall'ordine di

conformazione, al divieto di commercializzazione e di immissione nel mercato fino al ritiro, per la

merce già immessa sul territorio.

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ALLEGATI

Tabella delle tariffe in uso presso la CCIAA di Imperia …………………………….…. 39

Modulo di richiesta di verificazione di strumenti metrici …………………………....… 41

Domanda di iscrizione al Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione .… 42

Richiesta di allestimento punzoni……………………………………………………..…. 44

Deposito di marchio caratteristico di fabbrica…………………………………….…..... 46

Richiesta autorizzazione come Centro Tecnico montaggio, attivazione, di controllo

periodico e determinazione degli errori e riparazioni…………………………………... 47

Domanda di rinnovo come Centro Tecnico montaggio, attivazione, di controllo

periodico e determinazione degli errori e riparazioni……………………………….….. 51

Regolamento per il riconoscimento dell’idoneità dei laboratori

all’esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura ……………….. 53

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LA CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI IMPERIA

Notizie utili:

Sede: via Tommaso Schiva 19, 18100 Imperia—Centralino tel. 01837931

Ufficio Metrico e del Saggio Aureo tel. 0183793261— fax 0183767414

Ispettore Metrico Sig. Vivaldi Alessandro cell. 3922952820

Assistente Tecnico Sig. Pario Eugenio tel. 0183793238

Assistente Amministrativa Sig.ra Corradi Nadia tel. 0183793259

Sito Internet della Camera di Commercio di Imperia : www.im.camcom.it

Indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio Metrico : [email protected]

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TARIFFE IN USO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI IMPERIA

SEZIONE A - TRASFERIMENTO DI PERSONALE E MEZZI DI PROVA (Importi non dovuti in caso di verifica eseguita presso l'Ufficio Metrico)

Tariffa al netto dell'IVA (€)

Trasferimento personale 22,50

Trasporto attrezzature

4,80

Sezione B - VERIFICA STRUMENTO (importi dovuti per ogni strumento di cui si chiede la verificazione ad eccezione della classe tariffaria )

Tariffa per ciascuno strumento verificato al

netto dell'IVA (€)

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata inferiore a 200 kg € 22,50

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata tra 200 e 1000 kg € 37,50

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata tra 1000 e 10000 kg € 67,50

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata superiore a 10000 kg € 135,00

Complessi di misura per liquidi diversi dall’acqua, compreso GPL, montati su autocister-na o fissi, diversi da quelli per auto rifornimento, per singola pistola € 75,00

Complessi di misura per liquidi diversi dall’acqua e dai carburanti € 45,00

Convertitori di volumi di gas alle condizioni normali tipo 1 e tipo 2 € 60,00

Termoconvertitori di volumi di gas alle condizioni normali € 30,00

Autocisterne a scomparti tarati per singolo scomparto € 22,50

Masse di valore nominale m < 20 kg € 5,00

Masse di valore nominale m ≥ 20 kg € 30,00

Misure speciali di capacità di valore nominale V < 1000 L, per la verifica dei complessi di misura per carburanti e bombole speciali per la verifica dei complessi di misura per GPL € 45,00

Misure speciali di capacità di valore nominale V ≥ 1000 L, per la verifica dei misuratori di liquidi diversi dall’acqua, compreso GPL, montati su autocisterne o fissi € 210,00

Selezionatrici ponderali e etichettatrici € 90,00

Riempitrici gravimetriche automatiche € 120,00

Totalizzatori a funzionamento continuo e discontinuo € 180,00

Pese a ponte dinamiche per veicoli ferroviari € 240,00

Strumenti di misura multidimensionali

€ 30,00

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Sezione D - VERIFICA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE Tariffa al netto dell'IVA (€)

Un sopralluogo annuo su impianto di distribuzione di carburante con numero di strumenti presenti inferiore a 6 € 95,00

Due o più sopralluoghi annui su impianto di distribuzione di carburante non autostradale con numero di strumenti presenti inferiore a 6 € 140,00

Un sopralluogo annuo su impianto di distribuzione di carburante non autostradale con numero di strumenti presenti compreso tra 6 e 12 € 130,00

Due o più sopralluoghi annui su impianto di distribuzione di carburante non autostradale con numero di strumenti presenti compreso tra 6 e 12 € 175,00

Un sopralluogo annuo su impianto di distribuzione di carburante non autostradale con numero di strumenti presenti compreso tra 13 e 18 € 360,00

Due o più sopralluoghi annui su impianto di distribuzione di carburante non autostradale con numero di strumenti presenti compreso tra 13 e 18 € 405,00

Un sopralluogo annuo su impianto di distribuzione di carburante non autostradale con numero di strumenti presenti superiore a 18 € 545,00

Due o più sopralluoghi annui su impianto di distribuzione di carburante non autostradale con numero di strumenti presenti superiore a 18 € 590,00

Uno o più sopralluoghi su impianto di distribuzione di carburante autostradale € 1.050,00

Sezione C - ACCERTAMENTO CONFORMITA' DI AZIENDE E LABORATORI Tariffa al netto dell'IVA (€)

Accertamenti per la conformità della produzione di preconfezionati € 210,00

Accertamenti connessi al rilascio e rinnovo alla delega della verificazione prima CEE - PRIMO RILASCIO € 1.500,00

Accertamenti connessi al rilascio e rinnovo alla delega della verificazione prima CEE - SORVEGLIANZA € 835,00

Accertamenti connessi al rilascio e rinnovo della concessione di Conformità Metrologica - PRIMO RILASCIO € 1.500,00

Accertamenti connessi al rilascio e rinnovo della concessione di Conformità Metrologica - SORVEGLIANZA € 835,00

Accertamenti connessi al rilascio e rinnovo del riconoscimento dell’idoneità di laboratori per l’esecuzione della verifica periodica - PRIMO RILASCIO € 1.500,00

Accertamenti connessi al rilascio e rinnovo del riconoscimento dell’idoneità di laboratori per l’esecuzione della verifica periodica - RINNOVO € 835,00

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RICHIESTA DI VERIFICAZIONE DI STRUMENTI METRICI

Alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Imperia Via Schiva 29 18100 Imperia

L’impresa …………………………..….. con sede legale in ………………….……. Prov. ……

CAP………..…. Via ………………………………………………..……………………………..…

partita I.V.A. / codice fiscale ……………………………………nella persona del suo titolare/

legale rappresentante ……………………………………………………………………………...

Telefono ………………………………………..

CHIEDE per gli strumenti sotto indicati

□ Verificazione periodica □ Collaudo di posa in opera di strumenti fissi

STRUMENTI PER PESARE

STRUMENTI PER MISURARE LIQUIDI O GAS

Targa automezzo (per i complessi di misura montati su automezzo) …………………

La verifica è richiesta presso:

l’Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Imperia

l’unità locale dell’Azienda

Orario di apertura …………………… Giorno di chiusura settimanale ……….…………

Firma del Titolare/Legale rappresentante

MARCA MODELLO MATRICOLA PORTATA MAX

MARCA MODELLO MATRICOLA PORTATA MAX

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DOMANDA D'ISCRIZIONE AL REGISTRO

DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE

(Art. 14 D. Lgs. 22 Maggio 1999, n. 251)

Marca

da Bollo

Alla

Camera di Commercio, Industria

Artigianato e Agricoltura di Imperia

Via Schiva 29

18100 Imperia

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

Nato a ________________ il ______________ Cittadinanza _________________ residente a

______________________________ Via _________________________________ n. ________

C.A.P.__________ Tel._______________________ Codice Fiscale ______________________

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa __________________________________

Con sede in ____________________________ via ____________________________________

e laboratorio in ____________________________ via __________________________________

CHIEDE

di iscrivere al registro degli assegnatari dei marchi di identificazione:

la ditta ______________________________________ iscritta al R.I. al n. ____________

esercente attività di:

vendita di materie prime o di semilavorati di metalli preziosi;

fabbricazione di oggetti in metalli preziosi;

importazione di oggetti in metalli preziosi;

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AMMONITO

sulla responsabilità penale prevista dall'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 cui va incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed informato che, qualora si accerti la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

- che i dati sopra riportati corrispondono al vero;

- che la sede legale risulta essere in provincia di ________________________________

- di essere in una delle due situazioni seguenti:

- di essere titolare della licenza rilasciata dall'Autorità di P.S., in base all'art. 127 del T.U. approvato con R.D. n. 773/31 in data _________________________

- di essere iscritto all'Albo delle imprese artigiane n. ____________ in data ___________

- che non sussistono a proprio carico provvedimenti o procedimenti in materia antimafia di cui alle Leggi 31 maggio 1965 n. 575, 17 gennaio 1994 n. 47 e successive integrazioni e modificazioni.

Data____________ Firma_____________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA D'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI VENDITORI, DEI FABBRICANTI E DEGLI IMPORTATORI DI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI

1) Attestazione del versamento di € 31.00 per diritti di segretaria sul c.c.p. n. 212183 intestato alla Camera di Commercio di Imperia, con la causale "diritti di segreteria per iscrizione Registro assegnatari dei marchi di identificazione";

2) Attestazione del versamento di € 65.00 se impresa artigiana, o di € 258.00 se impresa industriale, per "Diritti di saggio e marchio" sul c.c.p. 212183 intestato alla Camera di Commercio di Imperia.

A titolo di cortese collaborazione ed al fine di agevolare i successivi controlli d'ufficio si invita a produrre in originale per la presa visione da parte dell'ufficio la licenza rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, in base all'art. 127 del T.U. approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 comma 11 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e succ. mod., la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore

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RICHIESTA ALLESTIMENTO PUNZONI

Alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Imperia Via Schiva 29 18100 Imperia

Il/la sottoscritto/a ………...………………………………………………...…… titolare / legale

rappresentante della ditta …………….…………………………………………...... con sede

legale nel comune di………………………… in via ……………………………………………

n……….. C.A.P……………………...

CHIEDE

Di poter ricavare, dalle relative matrici, i punzoni con le impronte del proprio Marchio di

identificazione _____________ , come specificato nella tabella sottostante:

GRANDEZZA

TIPO PUNZONE

FORMA

1°:

0,6 x 1,8 mm

2°:

0,8 x 2,7 mm

3°:

1,2 x 3,8 mm

4°:

1,6 x 5,6 mm

DIRITTO

INCAVO 4

mm

INCAVO 9

mm

SPECIALE

TOTALE PUNZONI N°

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Per i punzoni speciali deve essere allegato alla presente domanda il disegno quotato dei punzoni stessi e dell’alloggiamento destinato a contenerli.

Si comunica che per il ricavo dei punzoni viene scelto il Laboratorio ................................................. con sede nella provincia ................................

(E’ previsto il pagamento di una somma, a titolo di rimborso spese e diritti di segreteria, a favore della Camera di Commercio competente, con modalità di riscossione ed importi specificati nelle relative tariffe metriche).

Data …………………………… FIRMA ………………………………

PARTE DA COMPILARE AL RITIRO DEI PUNZONI

Data di ritiro dei punzoni Cognome e nome del ricevente

Qualifica del ricevente:

titolare/legale rappresentante

delegato (allegare delega e identificazione del delegante)

Estremi del documento di riconoscimento Firma per esteso per ricevuta

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DEPOSITO MARCHI CARATTERISTICI DI FABBRICA

(art. 9 D.lg. 251/1999)

Alla

Camera di Commercio, Industria

Artigianato e Agricoltura di Imperia

Via Schiva 29

18100 Imperia

II sottoscritto _____________________________________________nato a_________________

il ________________________ __ in qualità di________________________________________

della ditta ______________________________________ con sede legale in________________

via___________________________________________________________ n.____________

tel. _________________________ cod.fisc. __________________________________________

esercente l'attività di fabbricazione di oggetti in metallo prezioso individuata dal marchio di

identificazione________________

DICHIARA

di volersi avvalere della facoltà concessa dall'art. 9 del D.lg. 251/1999 di apporre sugli oggetti di propria fabbricazione il sotto riportato "Marchio Tradizionale di Fabbrica":

Imperia _____________________ Firma

La firma può essere apposta direttamente in presenza dell'addetto dell'ufficio competente a ricevere la domanda, ovvero quando quest'ultima non viene presentata personalmente dal titolare, è sufficiente allegare una fotocopia di un documento dì identità dell'interessato.

Allega alla presente per gli adempimenti previsti dall'art. 19 del D.P.R. 1496/1970:

Quattro (4) clichés fotografici positivi del marchio in questione (di cui n.2 della dimensione 8x8 mm e n. 2 della dimensione 8x12 mm)

Quattro (4) piastrine in ottone (dimensione indicativa 20x20 mm) riportanti l'impronta del marchio tradizionale di fabbrica.

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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE come Centro tecnico per l'attività di montaggio e

attivazione, di controllo periodico e determinazione degli errori e riparazioni

Marca da bollo 16,00 €

Al MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei consumatori (DGAMTC) Ufficio D3 - Strumenti di misura Via Antonio Bosio, 15 00161 – ROMA

Alla Camera di Commercio Artigianato e Agricoltura di Imperia Via Schiva 29 18100 Imperia

L'impresa ………………………………………….. con sede legale in ………………………………

Prov. ……… Cap…………….. via e n. civico ………………………………………………………. e

sede operativa in …………………..…………….. Prov. …………... Cap …………... Via e numero

civico ……………………………………………...………… n. di telefono ………………………………

n. di fax ………………………………….…… e-mail……………………………………...………………

partita I.V.A./codice fiscale ……………………………………….

nella persona del suo titolare/legale rappresentante Signor ……………………………………….......

nato il ……………………………….. a ….....……………………………………… Prov………………..

cap……………. residente nel Comune di ………………………………….... Prov…………………..

cap……..…….. via e n. civico………………………………………………………………………………

CHIEDE

l'autorizzazione ad effettuare, in base alla vigente legislazione, le operazioni di controllo periodico, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni dei tachigrafi digitali presso la sede della propria officina.

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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 della medesima legge e dall'art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa,

DICHIARA

che l'impresa è iscritta dal………………... al Registro delle Imprese della Camera di Commercio

di …………………..……… al n. …………………………………

A corredo della presente domanda allega:

fotocopia del documento di identità del titolare / legale rappresentante

documentazione elencata alla pagina 3 della presente domanda (la documentazione dovrà essere fornita in duplice copia).

Il sottoscritto si impegna inoltre, in nome dell'impresa, ad osservare tutte le prescrizioni che

saranno imposte con l'autorizzazione.

Luogo e data……………………………….

Firma

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ALLEGATO A

Documentazione da presentare unitamente alla domanda (in duplice copia)

1. Certificazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da parte dei soci, dei dirigenti e del personale del Centro Tecnico diretta ad assicurare che non partecipano ad imprese che svolgono attività di trasporto su strada ai sensi dell'art. 4 DM 11/03/05. 2. Elenco del personale che opererà sui tachigrafi (Responsabile tecnico e tecnico). 3. Idonea documentazione, che attesti il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico che operano sui tachigrafi digitali di ciascun fabbricante. 4. Organigramma nominativo funzionale nel quale sia identificata la struttura che svolge l'attività di Centro Tecnico, qualora questa sia parte di un'organizzazione con funzioni ulteriori rispetto all'intervento tecnico su tachigrafi digitali 5. Una dichiarazione di impegno, da parte del titolare, a comunicare le eventuali assunzioni, dimissioni e variazioni di personale adibito al Centro Tecnico, non che le eventuali variazioni dei dati del Centro Tecnico stesso. (Estremi della ditta richiedente: Nome, denominazione o ragione sociale del titolare del centro tecnico; Indirizzo completo del centro; Recapito telefonico e di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica). 6. Planimetria in scala adeguata dell'ubicazione del centro tecnico e delle strade adiacenti. 7. Planimetria in scala adeguata della zona di esercizio dell'attività di centro tecnico. 8. Una dichiarazione, sostitutiva di atto notorio, da parte di tutto il personale operante nel centro tecnico, di imparzialità, per quanto concerne le condizioni degli interventi tecnici, che devono essere resi a tutti coloro che li richiedano, senza alcun tipo di discriminazione e alle stesse condizioni; 9. Una dichiarazione, sostitutiva di atto notorio, nella quale il personale si impegna alla riservatezza di tutte le informazioni ottenute esternamente o durante il corso dell'intervento tecnico sui tachigrafi digitali. 10. Una dichiarazione, sostitutiva di atto notorio, di impegno a prestare servizi d'intervento solamente sui tachigrafi digitali, per i quali il centro abbia ottenuto l'autorizzazione. 11. La documentazione comprovante il possesso della certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2000 (copia del certificato). Detta certificazione dovrà essere attestata da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario, in base alla norma EN 45012:1998 e deve essere riferibile ad una situazione non anteriore a novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

11.1. La documentazione deve comprovare l'attività di taratura e prova degli apparecchi di controllo. 11.2. Nello scopo della certificazione dovrà essere presente l'attività di taratura e prova degli "strumenti di misura". 11.3. I documenti relativi all'osservanza del sistema di "garanzia della qualità", devono essere riferibili ad una situazione non anteriore a novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione.'

12. Copia, in versione controllata, del Manuale Qualità (2) 13. Copia delle seguenti procedure:

13.1. Procedura per lo scarico periodico dei dati della carta officina; 13.2. Procedura relativa allo smarrimento, furto, perdita, cattivo funzionamento delle carte tachigrafe; 13.3. Procedura per la consultazione delle informazioni da parte degli utenti; 13.4. Procedura di valutazione del personale per la corretta esecuzione delle attività; 13.5. Procedura di trasferimento di dati, contenuti nella memoria dell'apparecchio di controllo; 13.6. Procedura per la gestione delle apparecchiature di intervento tecnico; 13.7. Procedura per il trattamento delle apparecchiature difettose o fuori dall'errore massimo consentito; 13.8. Procedura di controllo interno delle apparecchiature di intervento utilizzate atta a garantire il loro corretto funzionamento.

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13.9. Programma dei controlli interni delle apparecchiature di intervento. 13.10. Procedura che regola l'accesso alla zona recintata ad accesso limitato, l'utilizzo delle serrature degli armadi o delle casseforti di sicurezza.

14. Copia - formato del Modulo di rapporto tecnico. 15. Copia- formato del Registro degli interventi tecnici. 16. Copia - formato del Registro delle comunicazioni. 17. Copia - formato del Rapporto trasferimento dati. 18. Elenco dei tachigrafi digitali su cui il centro tecnico chiede di operare. 19. L'elenco della strumentazione posseduta per l'effettuazione di tutti gli interventi sui tachigrafi digitali per i quali chiede l'autorizzazione (3) 20. Copia dei Certificati:

20.1. dei campioni di riferimento; 20.2. di taratura di tutti gli strumenti di misura utilizzati nel processo di verifica e taratura dei tachigrafi digitali.

21. Fac-simile delle targhette di montaggio, che saranno applicate dopo determinati interventi tecnici (minimo tre esemplari). 22. Fac-simile dei sigilli di protezione, siano di plastica siano adesivi distruttibili con la rimozione, utilizzati dal cento tecnico (minimo tre esemplari). 23. Versamento a favore della Camera di Commercio di € 370,00 per la prima autorizzazione.

(2) Questo documento dovrà essere presentato se l'impresa è certificata ISO 9001:2000

(3) I mezzi e la strumentazione devono essere idonei ed adeguati a compiere tutte le attività di intervento tecnico. Tali mezzi e apparecchiature devono essere compatibili con i tachigrafi digitali su cui si effettuano gli interventi.

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DOMANDA DI RINNOVO come centro Tecnico per l'attività di montaggio e

attivazione, di controllo periodico e determinazione degli errori e riparazioni

Marca da bollo 16,00 €

Alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Imperia Via Schiva 29 18100 Imperia

L’impresa……………………………………………….……con sede legale in .........…………………….…

Prov. |__|__| cap. |__|__|__|__|__| via ..………………….………………..……………..……………………

n. di telefono …………………... n. di fax …………...…….. e-mail ……………..…………………….

partita I.V.A./codice fiscale ……………………………….. iscritta dal …………………….. al Registro

delle Imprese della Camera di Commercio di ………………… al n. ……………………...;

nella persona del suo titolare/legale rappresentante Signor …………………………………………………

nato il |…………... a ...………………………………………………… Prov. |__|__| cap. |__|__|__|__|__|

residente in …..………… Prov. …….cap. ………. via e n. civico ..………………….………...…..……..…..

richiede il rinnovo dell’autorizzazione N: ………………... del ……………………………………………

In conformità a quanto previsto dall’articolo 7 comma 4 del D.M. del 10 /08/2007, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa, i sottoscritti

Signor ………………………………………………titolare/legale rappresentante della suddetta impresa

Signor ………………………………………………...……… responsabile tecnico della suddetta impresa

DICHIARANO

di essere tuttora in possesso dei requisiti che hanno consentito l’autorizzazione del centro tecnico previsti dal D.M. del 10/08/2007;

che il personale che opera sui tachigrafi digitali ha frequentato i corsi di formazione, così come previsto all’articolo 7 comma 5 del Decreto del 10/08/07;

che la certificazione del sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma ISO 9001:2000 è in corso di validità.

A corredo della presente dichiarazione allega:

1) fotocopia del documento di identità del titolare/legale rappresentante e del Responsabile tecnico;

2) attestazione del versamento a favore della Camera di Commercio di € 185,00;

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3) documentazione comprovante il possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma ISO 9001:2000 (copia del certificato);

4) elenco del personale che opera sui tachigrafi digitali (Responsabile tecnico e tecnici).

Luogo e data ………………………………………

Firma Responsabile tecnico Firma titolare/legale rappresentante

_______________________ _____________________________

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REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITA’ DEI LABORATORI ALL’ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA

DEGLI STRUMENTI DI MISURA

( Regolamento Attuativo del D.M. 10 dic. 2001 Ministero A.P. )

Articolo 1 - DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:

a) «decreto», il decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 dicembre 2001, recante condizioni e modalità di riconoscimento dell’idoneità dei laboratori all’esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura;

b) «strumenti », gli strumenti elencati al punto b dell’art. 1 del decreto e cioè;

1) masse ;

2) misure campione ;

3) misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterne ;

4) strumenti per pesare ;

5) complessi di misura per carburanti ;

6) misuratori di liquidi diversi da carburante e dall’acqua ;

7) misuratori massicci di gas metano per autotrazione ;

8) strumenti per la misura di lunghezze comprese i misuratori di livello dei serbatoi

c) «verificazione periodica», la procedura, finalizzata alla tutela della fede pubblica, che consiste nell’accertare il mantenimento nel tempo dell’affidabilità metrologica degli strumenti, nonché l’integrità dei sigilli di protezione previsti dalle vigenti normative;

d) «Camera di Commercio», la Camera di Commercio di IMPERIA;

e) «organismo» l'impresa, il ramo d'impresa o altri soggetti che gestiscono un laboratorio di cui al decreto.

Articolo 2 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento, da parte della Camera di Commercio, dell’idoneità dei laboratori, aventi sede operativa principale nella provincia di Imperia, all’esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura previsti dal decreto.

Articolo 3 - CONDIZIONI GIURIDICHE-AMMINISTRATIVE

1. L'organismo che gestisce il laboratorio e tutto il personale in esso impiegato deve essere indipendente da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;

2. se un laboratorio fa parte di un'organizzazione più ampia, avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, dalla documentazione comprovante la sussistenza delle garanzie di indipendenza di cui al punto 1, la sua struttura deve risultare, sia sotto il profilo giuridico che operativo, come una entità autonoma e distinta.

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Articolo 4 -CONDIZIONI TECNICO-OPERATIVE

1. Il laboratorio deve operare, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica, sulla base di un sistema di garanzia della qualità e con riferimento alle norme tecniche nazionali ed internazionali per i laboratori di prova.

2. Si intende soddisfatta la condizione di cui al punto 1 se il laboratorio risulta accreditato da un ente aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), che sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento e che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003, ovvero, se il laboratorio opera secondo sistemi di garanzia della qualità certificati da un ente accreditato a livello nazionale o comunitario, in base alla norma UNI CEN EN 45012.

3. La Camera di Commercio deve accertare che l’attività di verificazione periodica sia contemplata nella scheda tecnica della certificazione del sistema qualità, e che le procedure operative del laboratorio siano conformi alle norme di verificazione periodica.

4. Il laboratorio deve essere dotato di strumentazioni ed apparecchiature idonei alla categoria di strumenti da sottoporre a verificazione periodica.

5. I campioni di riferimento e di lavoro che il laboratorio è tenuto a possedere devono:

- essere tarati con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all’EA;

- essere adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare.

6. Le procedure per l’esecuzione delle prove metrologiche che il laboratorio espleta sono quelle previste dalle vigenti normative di carattere generale e da quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti di ammissione a verifica degli strumenti di misura.

7. Il personale incaricato della verificazione periodica deve possedere un'adeguata formazione tecnica e professionale ed una soddisfacente conoscenza delle normative vigenti in materia di metrologia legale, nonché dei piani di legalizzazione relativi alle categorie di strumenti di misura per i quali si chiede il riconoscimento.

8. Il laboratorio deve comunicare a ciascuna Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicati gli strumenti verificati, entro la prima decade del mese successivo alla data di verificazione, utilizzando il modello in Allegato I, anche per via telematica o su supporto informatico, quanto di seguito specificato:

- i dati identificativi degli utenti interessati;

- i dati dei relativi strumenti verificati: categoria, marca, modello, numero di serie e caratteristiche metrologiche;

- la data della richiesta di verificazione e quella della sua esecuzione, specificando se trattasi di verificazione periodica conseguente ad ordine di aggiustamento o modifica o riparazione effettuata su iniziativa dell'utente;

- l'esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate.

L'organismo deve comunicare alla Camera di Commercio accreditante, con la medesima frequenza, i dati di cui sopra, suddivisi per provincia e disposti in tabelle che evidenzino le accettazioni ed i rifiuti.

Qualora l'esito della verificazione non sia positivo, le comunicazioni di cui sopra devono essere inviate entro ventiquattro ore alla Camera di Commercio territorialmente competente, specificando le motivazioni del rifiuto.

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Articolo 5 - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO

La richiesta per il riconoscimento dell’idoneità deve essere presentata dall'organismo interessato alla Camera di Commercio di Imperia.

La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve contenere:

a) l’indicazione delle categorie di strumenti di misura, con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell’idoneità;

b) l'elenco, per ogni categoria di cui al punto a), degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenuti idonei per l’esecuzione della verificazione, corredato delle loro caratteristiche tecniche ed operative nonché dei relativi manuali;

c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica, in cui risulti indicata la disposizione delle attrezzature principali;

d) l’elenco del personale incaricato della verificazione con relative qualifiche e titoli professionali e l’indicazione del responsabile della verificazione;

e) la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 3 del presente Regolamento;

f) la documentazione comprovante il possesso di un sistema di garanzia della qualità, rispondente alle finalità delle operazioni di verificazione periodica da effettuare, e comprendente le istruzioni operative atte ad assicurare corrette e regolamentari valutazioni nell'ambito delle procedure di cui all'art. 4, commi 1, 4, 5 e 6;

g) qualora ne ricorrano le condizioni, in sostituzione della documentazione di cui alla lettera f), il certificato di accreditamento o di validazione rilasciato da un ente rispondente alle caratteristiche contemplate all'art. 4, comma 2;

h) l'impegno ad informare la Camera di Commercio circa qualsiasi aggiornamento del proprio sistema di garanzia della qualità intervenuto;

i) l'indicazione dei marchi e dei sigilli di protezione, provvisti di numerazione progressiva, che il laboratorio intende utilizzare in fase di verificazione;

j) l'impegno a trasmettere alle Camere di Commercio competenti i dati di cui all'art. 4, punto 8.

Alla domanda deve essere altresì allegata una dichiarazione da parte del titolare o del legale rappresentante dell'organismo, diretta ad assicurare:

I. che la sede operativa principale del laboratorio è sita nella provincia;

II. che il laboratorio ed il suo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;

III. che il personale incaricato della verificazione è in possesso di una adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che esso si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale;

IV. che il laboratorio opera, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica, sulla base di un sistema di garanzia della qualità e con riferimento alla norma UNI CEI EN 17025;

V. oppure, ove ne ricorrano le condizioni, che il laboratorio è accreditato da un ente aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento ed operante secondo la norma UNI CEI EN 45003, ovvero, che il laboratorio opera secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un ente accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEN EN 45012.

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L'organismo deve depositare con la domanda:

1. i facsimile e/o le impronte dei sigilli di garanzia relativi a garantire l’inalterabilità degli strumenti sottoposti a riparazione o modifica, realizzati secondo quanto contenuto nella direttiva del Ministero delle Attività Produttive 30 luglio 2004;

2. la copia del contrassegno di cui all'Allegato II al D.M. 28 marzo 2000, n. 182, contenente il marchio di cui al punto 1 precedente;

3. il manuale delle procedure del sistema di qualità adottato.

La domanda deve essere accompagnata dall'attestazione del versamento a favore della Camera di Commercio di Imperia della somma di € 1.500 ( millecinquecento ) più IVA. Se la domanda viene presentata nel secondo semestre dell’anno l’importo da versare sarà di € 1.000 ( mille ) più IVA.

Articolo 6 - PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITA’

La Camera di Commercio, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, verificato il possesso dei requisiti da parte dell'organismo richiedente, anche attraverso l’effettuazione di sopralluoghi e colloqui col personale del laboratorio, riconosce l'idoneità a svolgere la verificazione periodica con determinazione del Segretario Generale o di un dirigente delegato.

Il provvedimento di riconoscimento, che ha validità su tutto il territorio nazionale, deve contenere:

a) l’indicazione delle categorie degli strumenti di misura e le caratteristiche metrologiche per le quali il laboratorio viene abilitato;

b) l’indicazione dell’ente che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità;

c) la prescrizione per cui il laboratorio è tenuto a trasmettere alla Camera di Commercio i rapporti rilasciati dall’ente di certificazione di garanzia della qualità in occasione delle visite ispettive periodiche;

d) la durata del provvedimento di riconoscimento d’idoneità;

e) La sigla identificativa del laboratorio accreditato, costituita dal marchio depositato e dalla scritta laboratorio seguita dalla sigla IM con il numero identificativo assegnato, inserito nel contrassegno di verificazione stabilito dal D.M. 182/2000.

f) La stessa sigla sarà riportata nei sigilli di protezione che l’organismo applicherà sugli strumenti di misura che hanno superato la verificazione periodica, così come previsto dalla direttiva del Ministero A.P. del 30/07/2004 e dal D. L.vo 517/1992.

L’eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato; avverso lo stesso può essere presentato ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio, entro trenta giorni dalla notifica, ovvero, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica.

Articolo 7 - SOSPENSIONE

La Camera di Commercio, sentito il legale rappresentante dell'organismo, con determinazione motivata del dirigente responsabile dell’area della tutela del consumatore e della fede pubblica, sospende il riconoscimento dell’idoneità a svolgere la verificazione periodica, qualora il laboratorio non rispetti le disposizioni del presente Regolamento ed in particolare:

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l'organismo non ottemperi a quanto prescritto, in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità, dall’ente di certificazione o dalla Camera di Commercio;

il laboratorio ed il relativo personale non rispettino più le condizioni di garanzia di indipendenza richieste dal decreto;

nell’espletamento delle funzioni di vigilanza da parte della Camera di Commercio, si accertino irregolarità nelle operazioni di verifica effettuate dal laboratorio, a fronte di dichiarazioni mendaci riguardo al mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli strumenti di misura verificati, nonché all’integrità dei sigilli anche elettronici e di etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti;

il laboratorio non effettui le dovute comunicazioni alle Camere di Commercio competenti, secondo le modalità di cui all'art. 4, punto 8;

il numero delle accettazioni o dei rifiuti, che risultino indebiti a seguito della sorveglianza, superi il 5 % degli strumenti di misura complessivamente riverificati.

Il provvedimento di sospensione esaurisce i suoi effetti quando viene rimossa la causa che lo ha determinato o a conclusione di eventuali procedimenti penali a carico del laboratorio stesso.

Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio, entro trenta giorni dalla notifica, ovvero, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica.

Articolo 8 - REVOCA

La Camera di Commercio, sentito il legale rappresentante dell'organismo, con determinazione motivata del dirigente responsabile dell’area della tutela del consumatore e della fede pubblica, revoca il riconoscimento dell’idoneità a svolgere la verificazione periodica qualora:

- l'organismo non rimuova, entro il termine di sessanta giorni dall’emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;

- l'organismo incorra in ripetute violazioni alle norme del decreto e del presente regolamento.

Avverso il provvedimento di revoca può essere presentato ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio, entro trenta giorni dalla notifica, ovvero, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica.

L'organismo al quale sia stato revocato il riconoscimento dell’idoneità a svolgere la verificazione periodica, non può presentare richiesta di nuovo riconoscimento, prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data della revoca.

Articolo 9 - PUBBLICITA’

La Camera di Commercio inserisce gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’idoneità a svolgere la verificazione periodica in un apposito elenco consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica.

La Camera di Commercio comunica il provvedimento di sospensione o di revoca da essa adottato a tutte le altre Camere di Commercio e a tutti gli interessati, anche mediante

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l’inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell’elenco di cui al comma precedente.

Articolo 10 - RINNOVO

Il provvedimento di riconoscimento dell’idoneità a svolgere la verificazione periodica ha validità annuale, corrispondente all’anno solare.

Esso viene rinnovato ogni anno, previa istanza da presentare entro il 31 gennaio, allegando l'attestazione del versamento a favore della Camera di Commercio dell’importo di € 750 più IVA.

La Camera di Commercio emana il provvedimento di rinnovo con le stesse modalità previste dall'art. 6.

Articolo 11 - VIGILANZA

Ai sensi dell’art. 6 del decreto, la Camera di Commercio si riserva di svolgere vigilanza sulle condizioni di idoneità dei laboratori riconosciuti e sugli strumenti da essi verificati.

La vigilanza presso l'organismo riconosciuto è esercitata dalla Camera di Commercio con una frequenza annuale, ed è finalizzata a verificare nel tempo che esso conservi i requisiti originari del riconoscimento.

La vigilanza sugli strumenti verificati dai laboratori, consiste nella loro riverifica effettuata dalla Camera di Commercio attraverso il proprio Ufficio Metrico, almeno sul 5% di essi, ovvero su un campione minimo di 25 esemplari, qualora il loro numero complessivo sia inferiore a 500 nell'arco dell'anno.

A richiesta delle Camere di Commercio competenti, i mezzi e le risorse necessari alle operazioni di vigilanza sono messi a disposizione dal laboratorio che ha eseguito la verifica.

I risultati della vigilanza devono essere trasmessi alla Camera di Commercio qualora essa sia stata effettuata in provincia diversa da Imperia.

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Allegato I – fax simile

RAPPORTO DI VERIFICAZIONE PERIODICA

L'organismo …………………………… riconosciuto idoneo allo svolgimento delle operazioni di verificazione periodica sulle seguenti tipologie di strumenti metrici .…………………………… ………………………………………………………………….., con provvedimento n. …………. del ………………. della C.C.I.A.A. di …………………………..,

COMUNICA CHE

In data ……………………..…….. alle ore …………..………… il proprio dipendente Sig. ……………………………………………………… ha effettuato la verificazione periodica presso la Ditta …………………………….…………… con attività di ……………………...…………………

sita in …………………………………………… via ………………………………...………., n. ……,

n. REA ………….. P.I.……………………………………;

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ELENCO DELLE PRINCIPALI NORME

RIGUARDANTI LA METROLOGIA LEGALE

Leggi e Decreti Nazionali di carattere generale ………………………………..…… 61

Principali norme sulla fabbricazione di strumenti per pesare e misurare ………… 61

Principali norme sulla fabbricazione di Pesi e Masse campioni ………………….. 62

Complessi di misurazione per liquidi diversi dall’acqua …………………………… 62

Preimballaggi Nazionali ……………………………………………………………….. 63

Metalli Preziosi …………………………………………………………………………. 63

Direttive Comunitarie su strumenti di misura e metodi di controllo ………………. 64

Direttive Comunitarie sulle unità di misura ……………………………………… …. 64

Direttive Comunitarie sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico ……. 64

Direttive Comunitarie sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico ………… 65

Direttive Comunitarie su pesi di precisione …………………………………………………. 65

Direttive Comunitarie sui complessi di misurazione di liquidi diversi dall’acqua ……….. 66

Direttive Comunitarie sui contatori d’acqua ………………………………………… 66

Direttive Comunitarie sui Contatori di volume di gas ……………………………… 66

Direttive Comunitarie sui tachigrafi digitali …………………………………………. 67

Direttive Comunitarie sui prodotti preconfezionati ………………………………… 67

Direttive Comunitarie sull’etichettatura dei prodotti alimentari ……………… ….. 68

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Leggi e Decreti Nazionali di carattere generale

R.D. 23 agosto 1890, n. 7088 Approvazione del Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d’Italia del 20/07/1890 n. 6991;

R.D. 31/01/1909 n. 242 Approvazione del regolamento per il servizio metrico;

Legge 13/12/1928 n. 2886 Definizione delle unità legali di peso e di misura;

D.M. 21 dicembre 1984 Norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441 modificata dalla legge 4 maggio 1983, n. 171, e dalla legge 5 giugno 1984, n. 211, sulla vendita a peso netto delle merci;

C.M. 22/05/1989, n. 341748 Verifica CEE;

D.M. 25/09/1989, n. 342969 Sigillatura degli strumenti e dei dispositivi ausiliari ad essi associati;

Legge 05 agosto 1981, n. 441 Peso netto e classi di precisione;

D.M. 24 febbraio 1982 Regolamento di applicazione Peso netto e classi di precisione;

D.M. 3 agosto 1985 Dispositivi di tara;

Legge 29 luglio 1991, n. 236 Recante modifica alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 22 del Testo unico delle leggi sui pesi sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e successive modificazioni;

Legge 11 agosto 1991, n. 273 SIT - Sistema di Taratura in Italia;

C.M. 23 maggio 1994, n. 361602 Elenco Organismi Notificati Italiani (Uffici Metrici);

D.M. 05 dicembre 1997, n. 1326557 Suddivisione del territorio nazionale in zone di gravità;

D.M. 28 marzo 2000, n. 179 Regolamento recante norme di attuazione delle legge 236/1991 in

materia di pesi e misure (Concessione di Conformità metrologica);

D.M. 28 marzo 2000, n. 182 Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di Camere di Commercio;

D.M. 4 maggio 2001 Modalità di effettuazione della verifica prima CEE sugli strumenti di misura, ai sensi dell'art.12 del DPR 12 agosto 1982, n.798 modificato dall'art. 9 della Legge 11 maggio 1999, n.140;

Decreto 10 Dicembre 2001 Condizioni e modalità di riconoscimento della idoneità dei laboratori alla esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura;

Direttiva 30 luglio 2004 Definizioni delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verificazione periodica;

Principali norme sulla fabbricazione di strumenti per pesare e misurare

R.D. 12 giugno 1902, n. 226 Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare;

D.P.R. 12 novembre 1958, n. 1215 Modificazioni aggiunte al regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare;

Decreto 25 giugno 1984 Disposizioni sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

D.M. 29 giugno 1985, n. 342082 Applicazione di un secondo apparecchio equilibratore e indicatore del carico, agli strumenti fissi;

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C.M. 12 luglio 1985, n. 342263 Ammissione a verifica di strumenti nuovi o di varianti documentazione da allegare alle domande;

D.M. 13 maggio 1986 Modifiche relative all’adeguamento degli strumenti fissi;

C.M. 02/02/1989, n. 340439 Tariffari postali;

C.M. 07 giugno 1990, n. 342239 Adeguamento divisione minima per strumenti fissi: casi e condizioni di esonero;

C.M. 07 giugno 1990, n. 342240 Adeguamento divisione minima per strumenti fissi: verificazione

preventiva in officina e successiva verifica prima sul posto;

C.M. 03 agosto 1990, n. 342983 Taratura strumenti per pesare da tastiera;

C.M. 7 dicembre 1995, n. 454398 Masse a corredo di strumenti fissi;

C.M. 27 dicembre 1995, n. 454429 Masse per la verifica prima in sito di strumenti fissi;

D.M. 5 dicembre 1997 Suddivisione del territorio nazionale in zone di gravità;

C.M. 08 gennaio 1998, n. 1294026 Scheda tecnica relativa alla compatibilità dei moduli di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

Norma UNI CEI EN 45501 - 1998 Aspetti metrologici di strumenti per pesare non automatici;

D.M. 6 maggio 2003, n. 1397012 Impiego di celle di nuova produzione al posto di celle non più in

produzione;

Principali norme sulla fabbricazione di Pesi e Masse campioni

D.M. 1 agosto 1969, n. 347770 Ammissione Masse Campioni da 100, 200, 500, 1000, 2000 kg;

Decreto 30 novembre 1993, n. 591 Regolamento concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del Sistema internazionale (SI) in attuazione dell’art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 273,

C.M. 27 dicembre 1995, n. 454429 Masse per la verifica prima in sito di strumenti fissi;

Aut. 28/02/1995, n. 450611 Masse campione da 100, 200, 500, 1000, 2000 kg;

Aut. 6/12/1999, n. 1328354 Masse da 500, 1000, 2000 kg;

Complessi di misurazione per liquidi diversi dall’acqua

C.M. 30/08/1934 n. 6957 Verificazione Prima in officina e collaudo dei distributori di carburanti;

C.M. 31/03/1938 n. 24 Collaudo di posa in opera di distributori di carburanti fissi;

C.M. 12 del 21/02/1967 Modificazioni nei limiti di portata estensibili a tutti i misuratori di carburanti liquidi regolarmente ammessi alla verificazione metrica;

D.M. 17 marzo 1970, n. 346500 Modalità di prova dei contatori di volume di gas;

D.M. 28/10/1971 Installazione e legalizzazione di misuratori volumetrici di prodotti petroliferi, in genere ed in particolare, ad operazioni di carico di autocisterne e ferrocisterne;

D.M. 17/01/77 n. 330095 Iscrizioni da riportare nelle apparecchiature ausiliarie associate a misuratori di carburanti;

D.M. 06/05/77 n. 331167 Norme uniformi in materia di modalità di verificazione di misuratori di carburanti muniti di dispositivo di predeterminazione con prepagamento a cartamoneta;

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D.M. 14/01/83 n. 340173 Disposizioni sui misuratori di carburanti muniti di testata contometrica per l’elaborazione e l’indicazione dell’importo da pagare, in funzione del prezzo unitario preselezionato e del volume del prodotto erogato e segnalato;

D.M. 08 agosto 1985 Campi di portata dei contatori di volume di gas;

C.M. 09 gennaio 1987, n. 550016 Disposizioni sui convertitori di volume di gas associati a contatori volumetrici;

Legge 29 luglio 1991, n. 236 Modifiche all’art. 22 del Testo Unico;

Preimballaggi Nazionali

D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391 (G.U. 02/08/80, n.211) Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE;

D.M. 12 giugno 1985 (G.U. 20/06/85, n. 144) Modifica delle gamme di quantità nominali e capacità nominale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;

D.M. 1° agosto 1985 (G.U. 08/08/85, n. 186) Disposizioni sulle modalità di applicazione della sigla identificativa del lotto di appartenenza nei preimballaggi disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391;

D.M. 16 gennaio 1995, n. 70 (G.U. 15/03/95, n. 62) Regolamento recante modificazioni al DPR 25 agosto 1990, n. 391, e successive modificazioni, in materia di imballaggi preconfezionati e gamme di quantità e capacità nominale;

D.M. 29 luglio 1999 (G.U. 23/08/99, n. 197) Adeguamento di alcune disposizioni tecniche previste da DPR 26 maggio 1980, n. 391, e successive modificazioni, in materia di imballaggi preconfezionati e gamme di quantità e capacità nominale;

D.M. 14 maggio 2001 (G.U. 18/06/01, n. 139) Adeguamento di alcune disposizioni tecniche previste da DPR 26 maggio 1980, n. 391, e successive modificazioni, in materia di preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE;

Decreto 4 novembre 1982 Disposizioni sulle modalità di applicazione della sigla atta ad identificare il lotto di appartenenza nei preimballaggi contenenti margarina, disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391;

Decreto 28 giugno 1989 Etichettatura degli imballaggi e dei contenitori liquidi;

C.M. 19/11/1995, n. 453369 Modalità di controllo statistico autorizzate;

C.M. 17/4/1996, n. 551189 Modalità di controllo statistico autorizzate;

C.M. 29 maggio 1996 n. 551689 Individuazione del lotto;

C.M. 21 novembre 1996 n. 553160 Controllo distruttivo;

Metalli Preziosi

D.L. 29 gennaio 1991, n. 251 Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24/04/1998 n. 128;

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150 (GU n. 173 del 25/07/2002) Regolamento recante norme per l'applicazione del D.L. 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi ;

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Direttive Comunitarie su strumenti di misura e metodi di controllo

con riferimento alla norma nazionale di recepimento

Direttiva 71/316/CEE del Consiglio del 26/07/71, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;

Legge 9/2/82, n. 42;

DPR 12/8/82, n. 798;

Direttiva 83/575/CEE del Consiglio del 26/10/83, che modifica la direttiva 71/316/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;

Legge 16/4/87, n. 183;

D.M. 18/3/88, n. 132;

Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31/3/2004 relativa agli strumenti di misura;

Legge comunitaria 2004 del 18/4/2005, n. 62;

Direttive Comunitarie sulle unità di misura con riferimento alla norma nazionale di recepimento

Direttiva 80/181/CEE del Consiglio del 20.12.79, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE;

Legge 25/10/78, n. 690;

D.P.R. 12/8/82, n. 802;

Legge 9/2/82, n. 42;

Direttiva 85/1/CEE del Consiglio del 18/12/84, che modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura;

Legge 28/10/88, n. 473;

Direttiva 89/617/CEE del Consiglio del 27/11/89, che modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura D.M. 30/12/89;

Direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/01/2000, che modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura;

D.M. 29/1/2001;

Direttive Comunitarie sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico con riferimento alla norma nazionale di recepimento

Direttiva 73/360/CEE del Consiglio del 19/11/73, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

Direttiva 76/696/CEE della Commissione del 27/07/76, per l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva 73/360/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

Legge 9/2/82, n. 42 e D.P.R. 23/8/82, n. 845;

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Direttiva 82/622/CEE della Commissione del 01.07.82, recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 73/360/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

D.M. 9/9/83;

Direttiva 90/384/CEE del Consiglio del 20/06/90, sull’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico ;

Legge 19/12/92, n. 489;

D.L.vo 29/12/92, n. 517;

Direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22/07/93, che modifica la direttiva 90/384/CEE sull’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico ;

Legge Comunitaria 1993 del 22/02/94, n. 146;

Legge Comunitaria 1994 del 06/02/96, n. 52;

D.L.vo 2/1/97, n. 10;

D.L.vo 24/2/97, n. 40;

Direttiva 73/360/CEE del Consiglio del 19/11/73, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

Legge 9/2/82, n. 42;

D.P.R. 23/8/82, n. 845;

Direttive Comunitarie sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico con riferimento alla norma nazionale di recepimento

Direttiva 75/410/CEE del Consiglio del 24/06/75, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui;

Legge 9/2/82, n. 42;

D.P.R. 23/8/82, n. 846;

Direttiva 78/1031/CEE del Consiglio del 05/12/78, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico;

Legge 9/2/82, n. 42;

D.P.R. 23/8/82, n. 834;

Direttive Comunitarie su pesi di precisione con riferimento alla norma nazionale di recepimento

Direttiva 71/317/CEE del Consiglio del 26/07/71, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi;

Legge 9/2/82, n. 42;

D.P.R. 12/8/82, n. 800;

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Direttiva 74/148/CEE del Consiglio, del 04/03/74, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai pesi da 1mg a 50kg di precisione superiore alla media; D.P.R. 12/8/82, n. 801;

Direttive Comunitarie sui contatori e complessi di misurazione di liquidi diversi dall’acqua con riferimento alla norma nazionale di recepimento

Direttiva 71/319/CEE del Consiglio del 26/07/71, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall’acqua; Legge 9/2/82, n. 42; D.P.R. 12/8/82, n. 736; Direttiva 71/348/CEE del Consiglio del 12/10/71, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall’acqua; D.P.R. 12/8/82, n. 737; Direttiva 77/313/CEE del Consiglio del 05/04/77, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall’acqua; D.P.R. 23/8/82, n. 856; Direttiva 82/625/CEE della Commissione del 01/07/82, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/313/CEE, del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall’acqua; D.M. 9/9/83;

Direttive Comunitarie sui contatori d’acqua con riferimento alla norma nazionale di recepimento

Direttiva 75/33/CEE del Consiglio del 17/12/74, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d’acqua fredda; D.M. 21/7/76; Legge 9/2/82, n. 42; D.P.R. 23/8/82, n. 854; Direttiva 79/830/CEE del Consiglio del 11/09/79, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d’acqua calda; D.P.R. 23/8/82, n. 855;

Direttive Comunitarie sui Contatori di volume di gas:

Direttiva 71/318/CEE del Consiglio del 26/07/71, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas; Direttiva 74/331/CEE della Commissione del 12/06/74, per l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/318/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas;

Direttiva 78/365/CEE della Commissione del 31/03/78, recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/318/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas;

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Legge 9/2/82, n. 42; D.P.R. 23/8/82, n. 857; Direttiva 82/623/CEE della Commissione del 01/07/82, recante terzo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/318/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas; D.M. 9/9/83;

Direttive Comunitarie sui tachigrafi digitali:

Regolamento CEE n. 1360/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; Decreto 31 ottobre 2003, n. 361 Decreto 11 marzo 2005 Decreto 23 giugno 2005 Decreto 29 luglio 2005 Decreto 3 agosto 2005 Decreto 21 febbraio 2006 Decreto 31 marzo 2006

Regolamento CEE n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;

Direttive Comunitarie sui prodotti preconfezionati:

Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19.12.74, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti / misura; D.M. 5/8/76; Legge 19/8/76, n. 614; Direttiva 75/106/CEE del Consiglio della Comunità Europea n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti misura; D.L.vo 3/7/1976, n. 451; Legge 19/8/1976, n.614; D.M. 13/5/1979; Direttiva 76/211/CEE del Consiglio della Comunità europea relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionali; Legge 25 ottobre 1978, n. 690;

Direttiva 76/211/CEE (legge 25 ottobre 1978, n. 690) Disposizioni in materia di preimballaggi CEE, disciplinati dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690. D.M. 27 febbraio 1979; Direttiva 75/106/CEE (D.L.vo 3.7.1976, n.451) (Legge19.8.1976,n.614) Aggiornamento di disposizioni in materia di preimballaggi CEE, disciplinati dal decreto legge 3 luglio 1976 n. 451 convertito con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614; D. M. 13 marzo 1979; Direttiva 78/891/CEE della Commissione del 28 settembre 1978, che adegua al progresso

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tecnico gli allegati delle direttive 75/106/CEE e 76/211/CEE del Consiglio nel settore degli imballaggi preconfezionati; D.P.R. 23/8/1982, n.825; Direttiva 79/581/CEE del Consiglio del 19 giugno 1979, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentare ai fini della protezione dei consumatori; D.P.R. 23/8/1982, n. 903; Direttiva 79/1005/CEE Direttiva 79/1005/CEE del Consiglio del 23 novembre 1979, che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati; D.P.R. 23/8/1982, n. 825; Direttiva 80/232/CEE del Consiglio del 15 gennaio 1980 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri, relativa alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati; D.P.R. 23/8/982, n.871; Direttiva 85/10/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1984 che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati; Legge 16/2/1987, n.47; Direttiva 86/96/CEE del Consiglio del 18 marzo 1986 che modifica la direttiva 80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati; Decreto 1 marzo 1988, n. 131 Direttiva 88/316/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988 recante modifica della direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati; D.L.vo 25/1/1992, n.106

Direttiva 76/211/CEE (legge 25 ottobre 1978, n. 690) Metodo per la determinazione del peso sgocciolato dei prodotti ittici preconfezionati;

D.M. 06/11/2001

Direttive Comunitarie sull’etichettatura dei prodotti alimentari con riferimento alla norma nazionale di recepimento

Direttiva 79/112/CEE del Consiglio del 18/12/78, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità; D.M. 14/10/81; Legge 9/2/82, n. 42; D.P.R. 18/5/82, n. 322; Direttiva 83/463/CEE della Commissione del 22/07/83, che istituisce misure transitorie per l’indicazione di alcuni ingredienti nell’etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore; D.M. 1/8/83; Direttiva 86/197/CEE del Consiglio del 26/05/86, che modifica la direttiva 79/112/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura alla presentazione e alla pubblicità di prodotti alimentari per la vendita al consumatore finale;

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D.M. 28/11/87, n. 595; Direttiva 89/395/CEE del Consiglio del 14/06/89, che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ; Legge Comunitaria 1990 del 29/12/90, n. 428; D.L.vo 27/1/92, n. 109; D.M. 6/11/92, n. 525; Circolare 23/2/93, n. 3303/C; Circolare 27/4/93, n. 140; Circolare 6/7/93, n. 27; Circolare 31/3/2000,n. 165; Direttiva 89/396/CEE del Consiglio del 14/06/89, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare; Direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24/09/90, relativa all’etichettatura nutrizionale delle derrate alimentari ; Legge comunitaria 1991 del 19/2/92, n. 142, art.51; Legge 10/4/91, n. 126; D.L.vo 16/2/93, n.77; Direttiva 91/72/CEE del Consiglio del 16/01/91, che modifica la Direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto concerne la menzione degli aromi nell’elenco degli ingredienti che figurano sull’etichettatura dei prodotti alimentari; D.L.vo 27/1/92, n. 109; Direttiva 91/238/CEE del Consiglio del 24/04/91, che modifica la Direttiva 89/396/CEE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare; D.M. 18/12/91; Direttiva 92/11/CEE del Consiglio del 03/03/92, che modifica la direttiva 89/396/CEE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare; Legge 19/12/92, n. 489; D.L.vo 27/1/92, n. 109; Circolare 31/3/2000, n.165; Direttiva 93/102/CE della Commissione del 16/11/93, recante modifica della Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ; Legge comunitaria 1994 del 6/2/96, n. 52; DPCM 6/2/96, n. 175; Direttiva 94/54/CE della Commissione del 18/11/94, relativa alla specificazione sull’etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio; DOCM 28/7/97, n. 311; Direttiva 95/42/CE della Commissione del 19/07/95, che modifica la Direttiva 93/102/CE, recante modifica della Direttiva 79/112/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché alla relativa pubblicità; DOCM n. 175 del 6/2/1996; Direttiva 96/21/CE del Consiglio del 29/03/96, che modifica la Direttiva 94/54/CE della

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Commissione relativa all’indicazione sull’etichetta di determinati prodotti alimentari di informazioni obbligatorie diverse da quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE; DOCM 28/7/97, n. 311; Direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/01/97, che modifica la Direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità; D.L.vo 25/2/2000, n. 68; Direttiva 1999/10/CE della Commissione del 08/03/1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all’articolo 7 della Direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l’etichettatura dei prodotti alimentari; Legge comunitaria 1999 del 21/12/1999, n. 526; D.L.vo 10/8/2000, n. 259; Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/03/2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità ; Legge comunitaria 2001 del 1/3/2002, n. 39 art.27; D.L.vo 23/6/2003, n. 181;

Direttiva 2001/101/CE della Commissione del 26/11/2001, recante modificazione della Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l’etichettatura dei prodotti alimentari;

Direttiva 2002/86/CE della Commissione del 6/11/2002, recante modifica della Direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Legge comunitaria 2003 del 31/10/2003, n. 306; Direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/11/2003, che modifica la Direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari; Legge comunitaria 2004 del 18/4/2005, n. 62; Direttiva 79/112/CEE del Consiglio del 18/12/78, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità; D.M. 14/10/81; Legge 9/2/82, n. 42; D.P.R. 18/5/82, n. 322.

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