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    Il volontariato nella salvaguardia del

    patrimonio culturale dai rischi naturali

    la

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    salvata

    Manuale tecnico d'intervento

    sui beni culturali

    mobili in caso di calamit

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    Il volontariato nella salvaguardia delpatrimonio culturale dai rischi naturali

    Manuale tecnico d'interventosui beni culturali mobili in caso di calamit

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    grafica: Studio Kromosoma - www.kromosoma.comstampa: D'Auria Printing S.p.A. - www.dauriagroup.com

    Stampato su carta ecologica con utilizzo di inchiostri EuPia

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    INDICE

    1 Premessa

    2 I beni culturali: definizione e tipologie

    3 Legislazione e competenze nella tutela del patrimonio culturale

    3.1 Lorganizzazione centrale del Ministero per i beni e le attivit culturali

    3.2 Lorganizzazione periferica del Ministero per i beni e le attivit culturali

    3.3 Competenze in materia di tutela e conservazione dei beni culturali

    3.4 Sanzioni previste per chi infrange la legge

    3.5 Beni culturali di interesse religioso

    4 Il sistema nazionale di protezione civile

    5 Il ruolo del volontariato nella messa in sicurezza

    dei beni culturali in emergenza

    6 I beni storico-artistici: tipologie, materiali costitutivi, principali fattoridi degrado dei materiali, danni diretti o indiretti provocati da eventi calamitosi

    6.1 Arredi lignei

    6.2 Materiale cartaceo

    6.3 Arredi sacri

    6.4 Sculture

    6.5 Dipinti

    6.6 Arredi fissi funzionali e decorativi

    7 Il recupero, la messa in sicurezza, limballaggio

    e il trasporto dei beni storico-artistici

    7.1 Recupero e movimentazione delle opere

    7.2 Le modalit e i materiali per limballaggio di un manufatto storico-artistico in emergenza

    7.3 Il trasporto delle opere

    7.4 Accortezze per la messa in sicurezza delle diverse tipologie di beni culturali mobili

    Arredi lignei

    Materiale cartaceo

    Arredi sacri

    Sculture

    Dipinti

    Arredi fissi7.5 Il modello di Legambiente di gestione dellemergenza sui beni culturali

    Le procedure operative

    La squadra operativa beni culturali

    8 La schedatura per il rilevamento del danno

    8.1 La scheda per il rilievo dei beni culturali danno ai beni mobili

    8.2 Lallegato alla scheda, modulo di accompagnamento per le opere darte mobili

    9 I beni archivistici

    9.1 Procedura-tipo per lo sgombero di un archivio storico in emergenza

    Appendice

    Lesperienza di Legambiente a LAquila nella messa in sicurezza dei beni culturali mobili

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    1 -remessaIl terremoto dellAquila del 6 aprile 2009 con la sua po-tenza luttuosa e distruttiva ha segnato drammaticamentela nostra storia e memoria collettiva cos com avvenuto

    per altre gravi calamit che hanno colpito il nostroPaese. In questa occasione come in altre il dolore cheha ferito la comunit aquilana e i piccoli paesi della pro-

    vincia stato condiviso da tante persone, e da moltis-simi giovani, che hanno voluto offrire come volontari illoro contributo per lassistenza ai cittadini. Il nostro si-stema nazionale di protezione civile ha dimostrato disaper coinvolgere anche le energie provenienti dalmondo del volontariato fin dai primi momenti dellemer-genza e di saper costruire con tutti i soggetti che di talesistema fanno parte un elemento fortemente positivo einnovativo che caratterizza il nostro Paese a livello in-ternazionaleNellimmediato, appena scattata lemergenza, il nostrosistema nazionale di protezione civile, mantenendofermo lobiettivo prioritario del soccorso e dellassistenzaalle vittime della calamit, ha saputo impegnarsi anchenella salvaguardia del patrimonio culturale, realizzandoin questo particolare aspetto unesperienza innovativa eunica al mondo. Tale questione ovviamente di primariaimportanza in un paese come il nostro ricchissimo di te-sori e al tempo stesso, purtroppo, esposto a rischi natu-rali di diversa natura ed entit. Una questione tantoimportante da coinvolgere, dopo il sisma dellaquilano,la solidariet e la collaborazione della comunit interna-zionale nellobiettivo della ricostruzione dei beni culturaligravemente danneggiati dal sisma.

    Il nostro Paese, infatti, custodisce un ricchissimo patri-monio storico-artistico, che rende la Penisola, cos comuniversalmente riconosciuto, una sorta di museo dif-fuso. Limportanza della cultura e dellarte, e insieme labellezza del paesaggio, rendono lItalia luogo privilegiatoper avviare fecondi percorsi destinati alla tutela e allavalorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, offrendoopportunit per uno sviluppo sostenibile della nostraeconomia. Quasi ogni angolo della Penisola ospita testi-monianze della nostra storia, cultura, e tradizioni: beniche devono essere tutelati, anche attraverso percorsi chene favoriscano la fruizione pubblica, elemento imprescin-

    dibile per una salvaguardia attenta, costante e capillaredel patrimonio culturale diffuso.

    E evidente come un bene che non riceva unadeguatamanutenzione e un adeguato controllo, reso possibileanche da una fruizione pubblica e da una gestione at-tiva, porti ad unesponenziale aumento del degrado edella vulnerabilit. E questo tanto pi vero in un terri-torio esposto al rischio sismico, al rischio idrogeologico,al rischio vulcanico e ai rischi antropici com , in formee modi diversi, tutto il territorio nazionale. Per contribuirea mitigare il rischio cui sono soggetti i beni in genere, equelli culturali in particolare, quindi necessario primadi tutto ridurre la vulnerabilit. Un bene controllato, chericeva unadeguata manutenzione, con una puntuale se-gnalazione di particolari fattori di degrado, pu avereuna migliore risposta ad un evento calamitoso, con lapossibilit di limitare i danni.

    Le attivit di tutela e valorizzazione dei beni culturali de-vono essere finalizzate, quindi, anche alla prevenzionee mitigazione dei rischi a cui i beni stessi sono esposti.Tuttavia, evidente come alla prevenzione vada affian-cato un percorso che renda possibile in caso di emer-

    genza intervenire in maniera tempestiva ed efficace permettere in sicurezza il patrimonio culturale.

    Il tema della salvaguardia del patrimonio culturale incaso di calamit (sia per quel che riguarda il momentodella pianificazione e formazione, sia nella gestione con-creta dellemergenza) questione molto vasta e multidi-sciplinare nella quale bisogna tenere conto di diversiaspetti. Essa contempla e presuppone i saperi connessialla conoscenza dei rischi naturali e degli scenari emer-genziali e quelli inerenti alla vulnerabilit e alla salva-guardia del patrimonio culturale. In altri termini necessario unire i saperi legati al sistema di organizza-zione e dintervento della protezione civile con quelli con-nessi allorganizzazione, alle peculiarit e alle specificheesigenze di tutela dei beni culturali. Una necessit che

    si manifesta sia nelle attivit formative ed esercitative e,

    ancor di pi, in caso di emergenza, quando si trovano alavorare fianco a fianco soggetti tra loro diversi ed ete-rogenei, ognuno autorevole ed esperto su una parte deicontenuti necessari, ma che devono trovare, per poterrealizzare interventi tempestivi, efficaci e proficui, lin-guaggi e procedure comuni. Un rapporto di collabora-zione che non pu prescindere dalla reciprocaconoscenza tra il mondo dei beni culturali e quello della

    protezione civile. In interventi in cui collaborano struttureperiferiche del Ministero per i Beni Culturali, strutture dicoordinamento della protezione civile ai vari livelli, Vigilidel Fuoco, Forze dellordine, volontariato specializzato e

    centri di competenza, ottenere un concreto linguaggiocomune e una fattiva collaborazione non affatto scon-tato. Tanto pi tra un sistema di protezione civile che hauna forte connotazione di decentramento agli enti localie una struttura di tutela dei beni culturali che fa capostrettamente allo Stato. Un percorso complesso e inno-vativo, quindi, che nellultimo decennio ha compiuto no-tevoli passi in avanti.

    Gi nel 1997 il sisma che colp lUmbria e le Marche poseallattenzione generale il problema dellesposizione deibeni culturali ai rischi naturali, non solo dimostrandonelestrema vulnerabilit ma anche ponendo seriamente la

    questione della necessit di intervenire in maniera tem-pestiva ed efficace per salvare opere ed edifici dan-neggiati. Tale necessit ha posto le basi perlorganizzazione di un sistema integrato di tutti gli entie soggetti che, in caso di emergenza, concorrono alla tu-tela del patrimonio artistico. Lesperienza concretizzatain occasione del sisma che ha colpito il Molise nel 2002ha visto il sistema di protezione civile italiano raggiun-gere un livello organizzativo e di coordinamento in gradonon solo di poter rispondere contemporaneamente alsoccorso e allassistenza delle vittime, ma anche di con-siderare, fin dai primi momenti, il problema della messa

    in sicurezza dei beni culturali. E, come abbiamo sottoli-neato, questo particolare aspetto della gestione delleemergenze diventato, a livello internazionale, una spe-cificit del nostro sistema di protezione civile.La salvaguardia e la messa in sicurezza del patrimonioculturale durante unemergenza rappresenta un settore

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    Il volontariato di protezione civile che opera in questosettore deve essere specializzato, correttamente prepa-rato e formato, senza lasciare spazio alla partecipazioneemotiva e allimprovvisazione. E proprio partendo daquesti presupposti che Legambiente ha avviato da anniun percorso dedicato alla salvaguardia dei beni culturaliin caso di calamit che prevede una attenta formazionedi squadre di volontari qualificati. Lassociazione ha or-

    ganizzato, dal 1997 a oggi, decine di corsi di formazionesul territorio in collaborazione con il Dipartimento dellaProtezione Civile, con il Ministero per i Beni e le AttivitCulturali, con Regioni, Province, Soprintendenze. Sonostati preparati centinaia di volontari organizzati in gruppispecializzati pronti ad intervenire per fronteggiare ognitipo di emergenza che riguardi il patrimonio culturale.Questo ha permesso a Legambiente di diventare uno dei

    principali riferimenti del Ministero per i Beni e le AttivitCulturali e del Dipartimento della Protezione Civile tra leassociazioni di volontariato operanti nel settore.

    Per quel che riguarda il contributo del volontariato inemergenza in questo settore bene precisare che per in-tervento mirato alla salvaguardia dei beni culturali nonsi intende il restauro di opere danneggiate (competenzaed attivit ovviamente riservata ai professionisti, contempi e metodologie di intervento lunghi). Ma sinten-dono, invece, le operazioni (da realizzarsi sotto la dire-

    zione delle autorit competenti) finalizzate a mettere insicurezza e a non peggiorare lo stato di conservazionedi unopera, proprio in attesa di un intervento qualificatodi restauro.

    Le tematiche connesse allintervento dei volontari a sup-

    porto delle autorit preposte in caso di calamit alla tu-tela dei beni culturali, si concentrano in particolarenellintervento relativo alla messa in sicurezza dei benimobili storico-artistici e archivistici. Infatti, il lavoro dischedatura e di messa in atto di opere provvisionali suibeni architettonici prevede principalmente un interventodi personale specialistico (architetti e ingegneri). Nelleultime emergenze questo tipo di attivit stata realiz-

    zata sotto la direzione delle Soprintendenze, dai Vigilidel Fuoco, dai tecnici degli enti locali e dai relativi ordiniprofessionali.

    Se in caso di calamit necessario intervenire su tantibeni architettonici, evidente come il numero di benimobili sia esponenzialmente superiore (ogni bene con-tenitore racchiude centinaia di opere mobili). E chiaroquindi come proprio per quel che riguarda i beni mobilipossa diventare determinante lopera del volontariato, a

    patto che si tratti di un volontariato formato e specializ-zato che sappia mettere le proprie energie a disposizionedelle autorit competenti in materia di tutela. E proprioin questo specifico settore si concentrata lattenzioneper lo sviluppo di un percorso di formazione del volon-tariato di protezione civile anche grazie allesperienzamaturata nel corso delle emergenze.

    La filosofia con cui Legambiente opera nel settore deibeni culturali come associazione di volontariato di pro-tezione civile improntata sul proposito di mettere a di-sposizione delle autorit competenti energie qualificate,che possano operare sotto la loro direzione in frangentiin cui si rende necessario un intervento tempestivo e allostesso tempo estremamente specializzato. La credibilitconquistata dalla nostra associazione anche dovutaalla capacit di tenere sempre ferma la consapevolezzadi operare come volontari, di essere un sostegno per isoggetti cui affidata la tutela del patrimonio artistico,in un settore in cui le professionalit e le specializzazioninon possono mai essere confuse con lautorit.

    Il rapporto sinergico creato tra Legambiente e le Soprin-tendenze di Campobasso in Molise in occasione delsisma del 2002 ha permesso di concretizzare un inter-vento senza precedenti: la schedatura, limballaggio e iltrasporto in luogo sicuro di oltre 600 opere darte da 28chiese e palazzi danneggiati in sole due settimane. Unintervento di protezione civile che iniziato nella sua

    fase operativa a sole 48 ore dalla scossa sismica.E ancora di pi, lesperienza consolidata in questi anniha consentito ai volontari di Legambiente di essere ope-rativi a LAquila, anche nel settore dei beni culturali, findal 6 aprile. Nel corso di questa drammatica emergenza

    in un anno di intervento circa, i volontari di Legambientehanno contribuito a recuperare, mettere in sicurezza eschedare 5.000 opere darte, presenti in chiese, palazzie musei, gravemente danneggiati dal sisma.

    Questo manuale tecnico vuole essere uno strumento utilee semplice per il volontariato che in emergenza operanella salvaguardia e messa in sicurezza dei beni culturalimobili. La pubblicazione contiene una parte iniziale nor-mativa mirata a far conoscere il panorama delle leggi re-lative alla tutela dei beni culturali e le competenze inmateria, realizzato con lidea di far comprendere a chiun-que operi in questo settore che le competenze non pos-

    sono mai essere confuse con lautorit e che anche inemergenza i volontari, pur preparati ed esperti, rappre-sentano esclusivamente un ausilio per i soggetti cui perlegge affidata la tutela del patrimonio culturale.Nella seconda parte trattiamo, invece, pi nel dettagliodelle principali procedure operative adottate nel corsodelle emergenze per la messa in sicurezza del patrimonioculturale mobile, con attenzione sia alla descrizione dellediverse tipologie di opere e alle particolari accortezze nellamessa in sicurezza, nelleventuale delocalizzazione, nel-limballaggio e nel trasporto, sia nella schedatura dei beni.

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    2 ) beni culturali"definizione e tipologie

    Lopera di recupero e messa in sicurezza del patrimonioculturale in caso di calamit aspetto di grande impor-tanza e rilievo che divenuto, come dimostra linterventotempestivo che ha caratterizzato le ultime gravi emer-

    genze sismiche di cui stato vittima il nostro Paese, unadelle specificit del nostro sistema nazionale di prote-zione civile.

    Salvare un bene culturale, limitarne o evitarne i danni du-rante e dopo un evento calamitoso, vuol dire salvaguar-dare testimonianze uniche della nostra storia, cultura etradizioni. Tutelare le opere darte dopo un evento cala-mitoso consente, ad emergenza terminata, di restituirequel bene alla fruizione della comunit locale, tutelandoanche le possibilit di rinascita e sviluppo culturale edeconomico dei territori colpiti da emergenze. Inoltre, granparte del nostro patrimonio ha anche un interesse reli-gioso: salvaguardare le opere darte pu significarequindi anche tutelare le esigenze di culto legate alleopere, elemento importante per il valore psicologico esociale che tale opera di tutela assume in contesti dovepopolazioni duramente colpite da eventi luttuosi possonoriunirsi attorno alla loro identit culturale e spirituale. Leopere darte di un territorio rappresentano, in ogni caso,elementi caratterizzanti dellidentit collettiva di una co-munit, soprattutto nei tanti piccoli comuni italiani.

    Operare nella salvaguardia del patrimonio culturale dairischi naturali significa potersi trovare nellesigenza di in-

    tervenire su una gamma estremamente vasta di beni. Nelcorso di unemergenza per quanto attiene al patrimonioculturale mobile che, come abbiamo chiarito in premessa,costituisce il tema centrale dellimpegno di Legambientein questo settore e loggetto di questo manuale - linter-vento su beni culturali comporta attivit legate al recu-pero di opere darte ma anche di tutti gli oggetti, repertie testimonianze che di diritto costituiscono linsieme delnostro patrimonio culturale. Tale idea di fondamentaleimportanza giacch in molti casi impossibile stabilirein assoluto una priorit di valore per tipologia di opera:non detto, infatti, che un dipinto sia sempre pi impor-

    tante di una mappa geografica antica. Per questo, seb-bene ci troveremo ad operare per lo pi nella messa insicurezza delle opere darte contenute nei musei e nellechiese, necessario essere formati e preparati per inter-venire su tutte le varie tipologie di bene culturale. Ed per questo motivo che non si pu prescindere, nel trat-tare questo tema, dal fornire una definizione precisa dicosa sia un bene culturale, cos come esso viene intesonelle leggi che definiscono e tutelano i beni culturali inItalia.

    Il Decreto Legislativo n. 42 del 22 Gennaio 2004 recanteil Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, (aggiornato,da ultimo, ai Decreti Legislativi nn. 62 e 63 del 26 marzo2008, pubblicati nella G.U. n. 84 del 9 aprile 2008, non-ch alla Legge n. 129/2008 di conversione del DecretoLegge n. 97/2008), definisce con precisione cosa con-siderato bene culturale. Alcuni estratti del Decreto pos-sono dare unidea di quanto sia vasta la gamma delle

    tipologie di beni su cui potremmo trovarci ad operare insituazioni di emergenza.

    1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili apparte-nenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici terri-toriali, nonch ad ogni altro ente ed istituto pubblico ea persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi com-presi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che pre-sentano interesse artistico, storico, archeologico oetnoantropologico.

    2. Sono inoltre beni culturali:a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi

    espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri entipubblici territoriali nonch di ogni altro ente ed isti-tuto pubblico;

    b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle re-gioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonch diogni altro ente ed istituto pubblico;

    c ) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delleregioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonch diogni altro ente e istituto pubblico []

    3. Sono altres beni culturali, quando sia intervenuta ladichiarazione prevista dall'articolo 131:a) le cose immobili e mobili che presentano interesse ar-

    tistico, storico, archeologico o etnoantropologico par-ticolarmente importante, appartenenti a soggettidiversi da qulli indicati al comma 1;

    b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati,che rivestono interesse storico particolarmente impor-tante;

    c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezio-nale interesse culturale;

    d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti,che rivestono un interesse particolarmente importantea causa del loro riferimento con la storia politica, mi-litare, della letteratura, dell'arte, della scienza, dellatecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovveroquali testimonianze dell'identit e della storia delleistituzioni pubbliche, collettive o religiose;

    e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque apparte-nenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate alcomma 2 e che, per tradizione, fama e particolari ca-ratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,

    storica, archeologica, numismatica o etnoantropolo-gica, rivestano come complesso un eccezionale inte-

    resse artistico o storico.(art.10 comma 1,2,3 D.L.42 del 22 Gennaio 2004)

    La legge entra ancora di pi nel dettaglio nello specificarelestrema variet di tipologie di beni che sono oggettodelle specifiche disposizioni di tutela.

    4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e alcomma 3, lettera a):a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria

    e le primitive civilt;b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto al-

    l'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,nonch al contesto di riferimento, abbiano caratteredi rarit o di pregio, anche storico;

    c) i manoscritti, gli autografi i carteggi, gli incunaboli,nonch i libri, le stampe e le incisioni, con relative ma-trici, aventi carattere di rarit e di pregio;

    61) Lart. 13 del Decreto legge sopra citato si riferisce alla dichiarazione di interesse culturale.

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    d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi ca-rattere di rarit e di pregio;

    e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicolecinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere,aventi carattere di rarit e di pregio; []

    i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storicood etnoantropologico; []

    (art.10 comma 4 D.L.42 del 22 Gennaio 2004)

    1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente ri-

    chiamate le seguenti tipologie di cose:a) gli affreschi, gli stemmi i graffiti, le lapidi le iscrizioni,

    i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici,esposti o non alla pubblica vista []; []

    d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasioggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzionenon risalga ad oltre cinquanta anni [];

    e) le opere dell'architettura contemporanea di particolarevalore artistico [];

    f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplaridi opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze diimmagini in movimento, le documentazioni di manifesta-

    zioni, sonore o verbali comunque realizzate, la cui produ-zione risalga ad oltre venticinque anni [];g) i mezzi di trasporto aventi pi di settantacinque anni

    [];h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della

    scienza e della tecnica aventi pi di cinquanta anni [];i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in ma-

    teria di tutela del patrimonio storico della Rima guerramondiale []

    (art.11 D.L.42 del 22 Gennaio 2004)

    Nonostante sia necessario e utile sapere cosa e cosanon un bene culturale quando si opera durante unemer-

    genza, la scelta di cosa necessario mettere in sicurezza,di quali siano le priorit e le procedure da adottare spettaal responsabile della soprintendenza e mai al volontario,anche se preparato e competente in materia.

    Per operare in questo delicato settore, come vedremo inmodo specifico pi avanti, assolutamente necessarionon confondere mai la propria capacit (vera o presunta)con lautorit che viene puntualmente definita dallalegge. Le associazioni di volontariato specializzate nellasalvaguardia e nella messa in sicurezza del patrimonioculturale dai rischi naturali intervengono infatti sotto la

    direzione delle Soprintendenze su tutti i beni compresinelle suddette tipologie, seguendo la normativa vigentein materia, anche per questo indispensabile che i vo-lontari siano preparati sulle leggi che tutelano i beni cul-turali e che definiscono le diverse competenze in materia.

    3 *egislazione e competenzesulla tutela del patrimonioculturale

    Il concorso del volontariato nella salvaguardia del patri-monio culturale dai rischi naturali rappresenta un per-

    corso estremamente innovativo e, come tale, ancora incostruzione, non privo di difficolt e di prove da superare.Lestrema delicatezza e la fragilit del patrimonio cultu-rale impone la necessit di unadeguata specializzazionedei volontari che intervengono. Questa necessit di spe-cializzazione deve sapersi saldare con un atteggiamentodi grande responsabilit ed umilt, che da sempre hacontraddistinto il lato migliore del volontariato di prote-zione civile. La specializzazione tecnica non deve maiconfondersi con lautorit giuridica e gli ambiti dinter-vento dei vari soggetti preposti alla salvaguardia e allamessa in sicurezza dei beni culturali non devono mai es-sere scavalcati. La specializzazione tecnica del volonta-riato va abbinata alla consapevolezza di avere compiti disupporto alle autorit competenti e non di sovrapposi-zione ad esse.

    Il volontariato ha saputo dimostrare di essere una risorsaimportante in emergenza, sia nelle attivit di soccorso eassistenza, sia, in un percorso avviato negli ultimi anni,nelle attivit relative alla salvaguardia del patrimonio cul-turale. Per costruire un rapporto di fiducia e la possibilitdi realizzare un proficuo lavoro comune necessario di-mostrare la nostra specializzazione come volontari eavere ben chiaro dove pu arrivare il nostro spazio din-

    tervento e quali sono i soggetti competenti del settoredei quali dobbiamo metterci a disposizione e a cui dob-biamo fare riferimento. In emergenza ci troviamo di frontead un sistema, anche se apparentemente caotico, orga-nizzato secondo precise norme e con referenti istituzio-nali e competenze ben definite.

    In questo senso fondamentale per il volontariato cheopera nella messa in sicurezza del patrimonio culturaleconoscere e tenere sempre presente la legislazione e lecompetenze in materia, con precisi riferimenti normativi,con una puntuale conoscenza di quali sono le autorit, i

    referenti e gli ambiti di intervento di questo innovativosettore del sistema di protezione civile.

    Questo manuale vuole essere anche un utile strumentodi comprensione legislativa per i volontari che operanonella salvaguardia del patrimonio culturale in emergenza.Oltre a riportare i passaggi della legislazione in materiadi beni culturali che possono interessare una situazionedi emergenza, cerchiamo di chiarire come, in caso di ca-lamit, questi strumenti normativi regolino lorganizza-zione degli interventi e in che modo il volontariato possadare il suo importante contributo alle autorit preposte,seguendo scrupolosamente quello che la legge prevede.

    Preliminarmente bene precisare che secondo il dettatocostituzionale la potest legislativa in materia di tuteladellambiente, dellecosistema e dei beni culturali rientratra le competenze esclusive dello Stato (art. 117, comma2, lettera s Cost.), mentre la potest legislativa in materia

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    di valorizzazione dei beni culturali rientra tra le materiea competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni (art.117, comma 3, Cost.). Larticolo 116 della Costituzione pre-vede comunque che con legge dello Stato, possano es-sere attribuite alle Regioni, anche a statuto ordinario,forme e condizioni particolari di autonomia in materia dilegislazione relativa alla tutela dei beni culturali (art. 116comma 3 Cost.).

    Le norme in cui troviamo le indicazioni per operare in si-tuazione di emergenza sono fondamentalmente due: il De-creto Legislativo n. 42 del 22 Gennaio 2004 recante ilCodice dei Beni Culturali e del Paesaggio, (aggiornato,da ultimo, ai decreti legislativi nn. 62 e 63 del 26 marzo2008, pubblicati nella G.U. n. 84 del 9.4.2008, nonch allaL. n. 129/2008, di conversione del D.L. n. 97/2008), e ilDecreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 26 no-vembre 2007, modificato con D.P.R n. 91 del 2 luglio 2009,che regolamenta ed riorganizza il Ministero per i Beni e leAttivit Culturali a livello centrale e a livello periferico.

    3.1 *#organizzazione centrale del +inisteroper i %eni e le Attivit &ulturali

    Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 26novembre 2007, modificato con D.P.R n. 91 del 2 luglio2009, regolamenta e riorganizza il Ministero per i Beni ele Attivit Culturali sia a livello centrale che periferico.Le principali modifiche apportate dal D.P.R n. 91 del 2 lu-glio 2009, sostanzialmente riducono le direzioni generalida nove a otto, accorpando taluni uffici e competenze.Con questo decreto emerge un Ministero snellito nellestrutture e nel personale, che per conserva i caratteri di

    fondo precedenti: restano la configurazione, sia pur rivisi-tata, per Direzioni generali con Segretariato generale e ilruolo della struttura centrale rispetto a quella periferica.

    Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale1. Il Ministero per i beni e le attivit culturali, di seguito

    denominato: Ministero, si articola in otto uffici diri-genziali di livello generale centrali e in diciassette ufficidirigenziali di livello generale regionali, coordinati daun Segretario generale, nonch in due uffici dirigenzialidi livello generale presso il Gabinetto del Ministro peri beni e le attivit culturali.

    (art.1 D.P.R. n.233 del 26 novembre 2007)

    Segretariato generale1. [] Il Segretario generale assicura il coordinamento e

    la unit dell'azione amministrativa, coordina gli ufficidi livello dirigenziale generale, riferisce periodicamenteal Ministro gli esiti della sua attivit. []

    3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi delMinistro, in particolare: []

    e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patri-monio culturale;

    f) coordina l'attivit di tutela in base a criteri uniformied omogenei sull'intero territorio nazionale;

    g) coordina le iniziative atte ad assicurare la cataloga-

    zione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17del Codice;h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze na-

    zionali ed internazionali, questi ultimi anche in colla-borazione con il Dipartimento per la protezione civile;

    (art.2, commi 1 e 3, D.P.R. n. 233 del 26 novembre 2007)

    Il regolamento affida espressamente al Segretariato ge-nerale il coordinamento di tutte le iniziative del Ministeroin caso di emergenze nazionali e, altro dato importanteed innovativo, internazionali e istituisce una possibilitdi collaborazione con il Dipartimento della protezione ci-vile. Questo ultimo passaggio sottolinea tra laltro il ruoloche lItalia ha assunto, grazie alle competenze e allespe-rienza acquisita, nella salvaguardia del patrimonio cultu-rale in ambito internazionale.

    Uffici dirigenziali generali centrali1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti

    Uffici dirigenziali di livello generale:a) Direzione generale per l'organizzazione, gli affari ge-

    nerali, linnovazione,il bilancio ed il personale;b) Direzione generale per le antichit;c) Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,lar-

    chitettura e larte contemporanea;d) Direzione generale per la valorizzazione del patrimo-

    nio culturale;e) Direzione generale per gli archivi;f) Direzione generale per le biblioteche, gli istituti cultu-

    rali ed il diritto dautore;g) Direzione generale per il cinema;h) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

    (art.3 D.P.R. n. 233 del 26 novembre 2007)

    Secondo la norma, per quanto attiene alla tutela dei beniculturali e paesaggistici alle Direzioni generali competonotutte le funzioni e i compiti non espressamente attribuitialle Direzioni regionali e ai soprintendenti di settore.

    Inoltre, il Ministero prevede alcuni organi consultivi di li-vello centrale, comitati tecnico-scientifici a carattere con-sultivo e Istituti centrali e istituti dotati di autonomiaspeciale che di seguito elenchiamo:

    Organi consultivi centrali

    Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggi-

    stici, di seguito denominato Consiglio superiore, e'organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beniculturali e paesaggistici.

    (art.13, comma 1, D.P.R. n. 233 del 26 novembre 2007 e ss. mod.)

    Comitati tecnico-scientifici

    1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comi-tati tecnico-scientifici:

    a) comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;b) comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e

    paesaggistici;c) comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico,

    artistico ed etnoantropologico;d) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;e) comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli isti-

    tuti culturali;f) comitato tecnico-scientifico per la qualit architetto-

    nica e urbana e per l'arte contemporanea;g) comitato tecnico-scientifico per l'economia della cul-tura.

    (art.14, comma 1, D.P.R. n. 233 del 26 novembre 2007)

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    I comitati tecnico-scientifici nella funzione consultivaesprimono pareri relativamente ad interventi conservativisui beni culturali:[i comitati tecnico-scientifici] esprimono pareri, a richie-sta del Segretario generale (, dei direttori generalicentrali o dei direttori regionali che presentano ri-chiesta per il tramite dei direttori generali centralicompetenti, ), ed avanzano proposte in ordine a me-todologie e criteri di intervento in materia di conserva-zione di beni culturali e paesaggistici

    (art.14, comma 2, lettera b, D.P.R. n. 233 del 26 novembre 2007)

    Istituti centrali nazionali e dotati di autonomia speciale

    Istituti centrali e dotati di autonomia speciale1. Sono istituti centrali nazionali:a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle bibliote-

    che italiane e per le informazioni bibliografiche;c) l'Opificio delle pietre dure;d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del

    patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istitutocentrale per la patologia del libro ed il Centro fotori-produzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;

    f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'articolo 6,comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.

    368; []

    3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di

    Napoli e Pompei;b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di

    Roma;

    c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico,artistico ed etnoantropologico e per il polo musealedella citt di Venezia e dei comuni della Gronda lagu-nare;

    d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico,artistico ed etnoantropologico e per il polo musealedella citt di Napoli;

    e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico,artistico ed etnoantropologico e per il polo musealedella citt di Roma;

    f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico,artistico ed etnoantropologico e per il polo musealedella citt di Firenze;

    g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro,che subentra all'Istituto centrale del restauro;

    h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;l) il Centro per il libro e la letturam) l'Archivio centrale dello Stato.

    (art.15, D.P.R. n. 233 del 26 novembre 2007)

    La descrizione che abbiamo sin qui presentato relativa-mente allorganizzazione a livello centrale del Ministeroper i Beni e le Attivit Culturali finalizzata ad offrire unquadro organico e coerente relativamente alle compe-

    tenze sulla tutela in materia di beni culturali e soprattuttoa seconda delle diverse tipologie di beni.

    3.2 *#organizzazione periferica del+inistero per i %eni e le Attivit &ulturali

    A livello periferico, cio nella sua articolazione territoriale,il Ministero per i Beni e le Attivit Culturali si strutturasecondo gli organi individuati dalla legge:

    Organi periferici del Ministero1. Sono organi periferici del Ministero:a) le Direzioni regionali per i beni culturali

    e paesaggistici;b) le soprintendenze:1) per i beni archeologici;2) per i beni architettonici e paesaggistici;3) per i beni storici, artistici ed etnoantropologici;c) le soprintendenze archivistiche;d) gli archivi di Stato;e) le biblioteche statali;f) i musei.2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggi-

    stici sono uffici di livello dirigenziale generale ai sensi

    dell'articolo 1, comma 1, primo periodo.(art.16, commi 1 e 2 D.P.R. 233 del 26 novembre 2007)

    Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggisticihanno il ruolo di uffici di livello dirigenziale generale, unaposizione diversa e non equiparata, quindi, a quella deglialtri organi periferici del Ministero indicati al comma 1dellarticolo sopra citato. Le Direzioni regionali per i beniculturali e paesaggistici, quindi, hanno assunto un ruoloparticolare nellorganizzazione del Ministero. Il direttoreregionale svolge funzioni di direzione, indirizzo, coordi-namento e controllo delle soprintendenze di settore, delle

    soprintendenze archivistiche, degli archivi di Stato, dellebiblioteche statali e dei musei che rappresentano artico-lazione delle direzioni regionali sul territorio.

    Le Direzioni regionali possono essere considerate, quindi,a pieno titolo soggetti unitari di riferimento per tuttoquanto attiene alla tutela del patrimonio culturale, pur ri-manendo inalterate le competenze delle singole soprin-tendenze di settore, come vedremo in seguito, per lediverse tipologie di beni culturali.

    Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici

    coordinano l'attivit delle strutture periferiche del Mi-nistero di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c),d), e), e f ), presenti nel territorio regionale; queste ul-time, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degliarchivi e delle biblioteche, costituiscono articolazionedelle direzioni regionali. Curano i rapporti del Ministeroe delle strutture periferiche con le regioni,gli enti localie le altre istituzioni presenti nella regione medesima.[]

    3. Il direttore regionale, in particolare:a) esercita sulle attivit degli uffici di cui all'articolo 16,

    comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), i poteri di dire-

    zione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo incaso di necessit ed urgenza, informati il direttoregenerale competente per materia ed il segretario ge-nerale, avocazione e sostituzione; [](e-bis) autorizza gli interventi di demolizione,rimozionedefinitiva, nonch di smembramento di

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    collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi del-l'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice,fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'au-torizzazione e' rilasciata dalla competente soprin-tendenza, che informa contestualmente lo stessodirettore regionale;)

    (art.17 D.P.R. 233 del 26 novembre 2007)

    Risulta evidente dalla norma citata il ruolo centrale as-sunto dalle Direzioni regionali, che in caso di particolare

    necessit e urgenza pu, informato il direttore generalecompetente per materia, avocare a s e sostituire le fun-zioni della soprintendenza.La Direzione regionale, proprio per il suo ruolo di dire-zione, indirizzo e coordinamento delle attivit delle arti-colazioni territoriali del Ministero potrebbe svolgere unafunzione di fondamentale importanza anche nel corsodelle emergenze divenendo il fulcro del coordinamentodi tutte le attivit relative alla salvaguardia dei beni cul-turali.

    Per quel che riguarda gli interventi sulle diverse tipologie

    di beni culturali saranno comunque le soprintendenze disettore ad avere il compito di autorizzare qualunque in-tervento, ognuna per il proprio ambito di competenza.Come chiarito anche allart. 17 comma 3, lettera e bissopra citato, importante notare che il Direttore regio-nale ad autorizzare interventi di rimozione, demolizione,e altre attivit di particolare rilievo relative ai beni cultu-rali. Anche se larticolo citato nellelencare la tipologiadegli interventi non si riferisce espressamente alle attivitda realizzarsi in caso di emergenza esso chiarisce comein casi urgenza gli interventi di rimozione (che possonoessere assimilati agli interventi da realizzarsi in caso dicalamit per la delocalizzazioni di opere danneggiate oesposte a rischio) possano essere autorizzati dalla So-printendenza competente per materia.

    Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici epaesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici1. Le strutture periferiche di cui all'articolo 16, comma 1,

    lettera b, svolgono, in particolare, i seguenti compiti:a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'am-

    bito del territorio di competenza, sulla base delle in-dicazioni e dei programmi definiti dalle competentidirezioni centrali e regionali;

    b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualun-

    que genere sui beni culturali, salvo quanto dispostodallarticolo 17, comma 3, lettera e-bis);

    c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili perl'esecuzione, con le modalit ed entro i limiti previstiper la conduzione dei lavori in economia, di ricerchearcheologiche o di opere dirette al ritrovamento dibeni culturali; [];

    f) amministrano e controllano i beni dati loro in conse-gna ed eseguono sugli stessi, con le modalit ed entroi limiti previsti per la conduzione dei lavori in econo-mia, anche i relativi interventi conservativi;

    g) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e

    convenzioni con i proprietari di beni culturali oggettodi interventi conservativi alla cui spesa ha contribuitoil Ministero al fine di stabilire le modalit per l'accessoai beni medesimi da parte del pubblico;

    h) istruiscono e propongono al competente direttoreregionale i provvedimenti di verifica o dichiarazione

    dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indi-retta, nonch le dichiarazioni di notevole interessepubblico paesaggistico ovvero le integrazioni delloro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli arti-coli 12,13,45,138, comma 3, e 141-bis del Codice; []

    (art.18 D.P.R. 233 del 26 novembre 2007)

    Le soprintendenze di settore continuano, quindi, a rap-presentare il referente per i volontari. Saranno i soprin-tendenti o ispettori delegati ad operare sul campo con i

    volontari e ad autorizzare qualunque intervento sulle sin-gole tipologie di bene culturale relativamente alla loromateria di competenza. E bene tenere presente, infatti,che operando come volontari allinterno di un bene con-tenitore, ad esempio una chiesa, sar la soprintendenzaper i beni storico-artistici ad autorizzare gli interventi re-lativamente a sculture e dipinti, ma sar la soprinten-denza per i beni archivistici ad autorizzare interventifinalizzati alla salvaguardia dellarchivio parrocchiale.Resta fermo il fatto che esistono alcuni particolari siti ealcuni particolari beni affidati alla competenza di istitutie soprintendenze speciali dotate di autonomia come in-

    dicato a p. 9, che rientrano nellorganizzazione centraledel Ministero.

    Altro elemento di particolare interesse per le nostre atti-vit comprendere in che modo la struttura perifericadel Ministero per i Beni e le Attivit Culturali - che fon-damentalmente regionale e provinciale - si coniughi conla struttura organizzativa di protezione civile. Per appro-fondire questo tema si rimanda alla lettura del capitolo4 in cui descritto il funzionamento del sistema di pro-tezione civile e delle strutture demergenza.Per avere un quadro preciso e puntuale della complessaorganizzazione del Ministero per i Beni e Attivit Culturalisi veda lelenco degli uffici dirigenziali di livello non ge-nerale dellamministrazione centrale e periferica del Mi-nistero per i Beni e le Attivit Culturali (ai sensidellallegato2 del DM 18 giugno 2008consultabile sulsito del MiBAC www.beniculturali.it).In conclusione, bene precisare che in caso di emergenzea carattere nazionale (di cui allart.2, comma 1, lettera C,della Legge 24 febbraio 1992 n. 225) possibile che ven-gano emanate ordinanze speciali in deroga alla normativavigente.

    3.3 &ompetenze in materia di tutelae conservazione dei beni culturali

    La salvaguardia di quel patrimonio culturale che contri-buisce a rendere unico al mondo il nostro Paese com-pito di tutti i cittadini e di tutti gli enti. La legge obbliga,infatti, i possessori dei beni, che siano pubblici o privati,a garantire la loro conservazione. Ogni cittadino, quindi,contribuisce alla conservazione e alla salvaguardia delpatrimonio culturale italiano, testimonianza unica dellanostra storia e cultura.

    Obblighi conservativi1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territorialinonch ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'ob-bligo di garantire la sicurezza e la conservazione deibeni culturali di loro appartenenza.

    2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche

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    private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti eccle-siastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturalidi loro appartenenza, ad eccezione degli archivi cor-renti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicatodal soprintendente.

    3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni cul-turali sono tenuti a garantirne la conservazione. []

    (art.30 D.L.42 del 22 Gennaio 2004)

    Interventi vietati1. I beni culturali non possono essere distrutti, deterio-

    rati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili conil loro carattere storico o artistico oppure tali da recarepregiudizio alla loro conservazione.

    2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali siaintervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13non possono essere smembrati.

    (art.20 D.L.42 del 22 Gennaio 2004)

    Questo passaggio normativo, che richiama al senso di re-sponsabilit collettiva verso il patrimonio dellintera uma-nit che lItalia custodisce, non pu non valorizzare ilruolo del volontariato specializzato nel concorso alla sal-

    vaguardia dei beni culturali in occasione di eventi cala-mitosi come nelle attivit di prevenzione e pianificazione.

    Le forme di tale concorso dei cittadini sono ben indivi-duate dalla norma, come chiara lautorit preposta avalutare e autorizzare qualsiasi intervento di salvaguardiae di tutela del patrimonio culturale. Sebbene il volonta-riato in emergenza non effettui mai interventi di restauro,ma semplicemente contribuisca a far s che non sia ac-cresciuta la condizione di degrado delle opere, non co-munque esente dal rispetto delle prerogative delleautorit competenti previste dalla legge.

    Interventi soggetti ad autorizzazione1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva

    ricostituzione, dei beni culturali;b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali

    mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli

    archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiara-zione ai sensi dell'articolo 131, nonch lo scarto di ma-teriale bibliografico delle biblioteche pubbliche, conl'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera

    c), e delle biblioteche private per le quali sia interve-nuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di com-

    plessi organici di documentazione di archivi pubblici,nonch di archivi privati per i quali sia intervenuta ladichiarazione ai sensi dell'articolo 13.

    2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mu-tamento di dimora o di sede del detentore, preven-tivamente denunciato al soprintendente, che, entrotrenta giorni dal ricevimento della denuncia, pu pre-scrivere le misure necessarie per cui i beni non subi-scano danno dal trasporto.

    3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato edegli enti ed istituti pubblici non soggetto ad auto-rizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazioneal Ministero per le finalit di cui all'articolo 18.

    4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzionedi opere e lavori di qualunque genere su beni culturali

    subordinata ad autorizzazione del soprintendente.Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi comunicato al soprintendente per le finalit di cuiall'articolo 20, comma 1.

    5. L'autorizzazione resa su progetto o, qualora suffi-ciente, su descrizione tecnica dell'intervento, presen-tati dal richiedente, e pu contenere prescrizioni. Se ilavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio del-l'autorizzazione, il soprintendente pu dettare prescri-zioni ovvero integrare o variare quelle gi date inrelazione al mutare delle tecniche di conservazione.

    (art.21 D.L.42 del 22 Gennaio 2004)

    Distacco di beni culturali1. vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente,

    disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi,graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementidecorativi di edifici esposti o non alla pubblica vista.

    2. vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente,disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, la-pidi, iscrizioni, tabernacoli nonch la rimozione di cippie monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra

    mondiale ai sensi della normativa in materia.(art.50 D.L.42 del 22 Gennaio 2004)

    Interventi conservativi volontari1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni cul-

    turali ad iniziativa del proprietario, possessore o de-tentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensidell'articolo 21. ()

    (art.31 D.L.42 del 22 Gennaio 2004)

    Qualsiasi tipo di intervento sul patrimonio culturale puessere realizzato soltanto dopo aver ottenuto lautoriz-zazione del soprintendente o di un ispettore suo dele-gato. E bene tenere presente che, data lestrema varietdi tipologie di beni culturali, per ciascuna di esse ne-cessaria lautorizzazione della specifica Soprintendenzadi settore. Ogni intervento relativo ai beni culturali, sianellordinario sia in caso di emergenza, deve essere au-torizzato dal Ministero.

    Non esiste nella norma un passaggio che espressamentefaccia riferimento allintervento in situazioni di emergenzaconnessa ai rischi naturali ed antropici, ma anche in que-sti casi valgono gli articoli sopra citati. A rafforzare questainterpretazioni ci sono ulteriori articoli che pi si avvici-nano a situazioni di intervento in emergenza.

    Situazioni di urgenza1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati

    gli interventi provvisori indispensabili per evitare dannial bene tutelato, purch ne sia data immediata comu-nicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempe-

    stivamente inviati i progetti degli interventi definitiviper la necessaria autorizzazione.

    (art.27 D.L.42 del 22 Gennaio 2004)

    Pur in situazioni di urgenza (che nel passaggio normativonon sono rivolte a situazioni di emergenza di protezionecivile), il richiamo esplicito alla necessaria autorizzazione,

    mette ulteriormente in evidenza come siano le soprinten-denze ad avere lautorit per intervenire o autorizzare lin-tervento per la salvaguardia dei beni di riferimento, unpotere che in caso di urgenza permette lintervento anchesenza lautorizzazione del proprietario del bene stesso.

    111) Lart. 13 del Codice riguarda la dichiarazione dellinteresse culturale.

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    Interventi conservativi imposti1. Il Ministero pu imporre al proprietario, possessore o

    detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari perassicurare la conservazione dei beni culturali ovvero

    provvedervi direttamente.(art.32 D.L.42 del 22 Gennaio 2004)

    Custodia coattiva1. Il Ministero ha facolt di far trasportare e temporanea-mente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili

    al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conser-vazione ai sensi dell'articolo 29.

    (art.43 D.L.42 del 22 Gennaio 2004)

    E fondamentale tenere sempre presente che tale autorit attribuita alla soprintendenza e non ai volontari o adaltre strutture operative che intervengono in emergenza.Il Ministero per i Beni e le Attivit Culturali, nella sua ar-ticolazione centrale e periferica, ha la competenza unicain materia di tutela e della conservazione dei beni cultu-rali, una competenza che non hanno n i sindaci n i Vi-gili del Fuoco, n altri soggetti. Le squadre di volontari

    in emergenza, ricevuti gli incarichi giornalieri al Centro diCoordinamento, saranno guidate dagli ispettori delleSo-printendenze competenti che decideranno quali beni met-tere in sicurezza, con quali priorit, con quali modalit equali compiti possono svolgere i volontari. Sono esclusi-vamente i soprintendenti, o i loro delegati, a poter auto-rizzare, per i beni di propria competenza, i volontari adintervenire.

    Cooperazione delle Regioni e degli altri enti pubblici ter-ritoriali in materia di tutela del patrimonio culturale1. Le regioni, nonch i comuni, le citt metropolitane e

    le province, di seguito denominati altri enti pubblici

    territoriali, cooperano con il Ministero nell'eserciziodelle funzioni di tutela in conformit a quanto dispostodal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

    2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice cheabbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi,incunaboli, raccolte librarie, nonch libri, stampe eincisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitatedalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle pre-dette cose sia stato riconosciuto con provvedimentoministeriale, l'esercizio delle potest previste dall'ar-ticolo 128 compete al Ministero.

    3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo pa-

    rere della Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento eBolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-re-gioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tu-tela [anche su raccolte librarie private, nonch] sucarte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicoleo altro materiale audiovisivo, con relativi negativi ematrici, non appartenenti allo, Stato.

    4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base deiprincipi di differenziazione ed adeguatezza, possonoessere individuate ulteriori forme di coordinamento inmateria di tutela con le regioni che ne facciano richie-sta.

    5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolariforme di cooperazione con gli altri enti pubblici terri-toriali.

    6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesag-gistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni se-

    condo le disposizioni di cui alla Parte terza del pre-sente codice, in modo che sia sempre assicurato unlivello di governo unitario ed adeguato alle diverse fi-nalit perseguite.

    7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni aisensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita lepotest di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivoin caso di perdurante inerzia o inadempienza.

    (art.5 D.L.42 del 22 Gennaio 2004)

    Possono essere delegate, alle Regioni e agli enti locali al-cune funzioni di tutela del patrimonio culturale relative alalcune tipologie di beni non appartenenti allo Stato. Nelleemergenze che coinvolgono il patrimonio culturale rara-mente ci troveremo di fronte a queste tipologie di operee alle funzioni di tutela esercitate dalle Regioni, ma cisembra opportuno ed importante citare questo articolo.

    3.4 /anzioni previste per chi infrange la legge

    Loperare sempre previa autorizzazione della soprinten-denza fondamentale poich senza questo passaggio, si

    viola una norma dello Stato, ovvero si intraprende un in-tervento illegale. Per rafforzare questo importante princi-pio riportiamo le sanzioni previste per chi infrange lalegge, situazione in cui potrebbero potenzialmente tro-varsi i volontari in situazioni di emergenza se dovesserooperare senza le autorizzazioni previste. E bene tenerpresente che sebbene lemergenza possa sembrare ap-parentemente caotica, una delle situazioni pi distantidallanarchia. Lurgenza non giustifica mai gli operatori incaso di mancato rispetto della legge.

    Opere illecite

    1. punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e conl'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove,

    modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunquegenere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;

    b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente,procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscri-zioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, espostio non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata ladichiarazione prevista dall'articolo 13;

    c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavoriprovvisori indispensabili per evitare danni notevoli aibeni indicati nell'articolo 10, senza dame immediatacomunicazione alla soprintendenza ovvero senza in-viare, nel pi breve tempo, i progetti dei lavori defini-tivi per l'autorizzazione.

    2. La stessa pena prevista dal comma I si applica in casodi inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavoriimpartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.

    (art.169 D.L.42 del 22 Gennaio 2004)

    Uso illecito1. punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con

    l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunquedestina i beni culturali indicati nell'articolo 10 ad usoincompatibile con il loro carattere storico od artistico

    o pregiudizievole per la loro conservazione o integrit.(art.170 D.L.42 del 22 gennaio 2004)

    Collocazione e rimozione illecita1. punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con

    l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque

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    omette di fissare al luogo di loro destinazione, nelmodo indicato dal soprintendente, beni culturali ap-partenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.

    2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette didare notizia alla competente soprintendenza dellospostamento di beni culturali, dipendente dal muta-mento di dimora, ovvero non osserva le prescrizionidate dalla soprintendenza affinch i beni medesiminon subiscano danno dal trasporto.

    (art.171 D.L.42 del 22 Gennaio 2004)

    Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta1. punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con

    l'ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunquenon osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensidell'articolo 45, comma 1.

    2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nel-l'atto di cui all'articolo 46, comma 4, punita ai sensidell'articolo 180.

    (art.172 D.L.42 del 22 Gennaio 2004)

    Ecco alcuni pratici e semplici consigli per operare nel

    pieno rispetto delle leggi.

    Ricordiamo che: per operare sui beni archeologici necessaria lauto-

    rizzazione del direttore regionale (o di un suo delegato)o del soprintendente ai beni archeologici, o un ispet-tore suo delegato.

    per operare sui beni storico artistici e etnoantropologici(statue, dipinti, beni lignei, arredi sacri, materiale car-taceo, dipinti murali) necessaria lautorizzazione deldirettore regionale (o di un suo delegato) o del soprin-tendente ai beni storico-artistici, o un ispettore suo de-legato.

    per operare sui beni architettonici necessaria lauto-rizzazione del direttore regionale (o di un suo delegato)o del soprintendente ai beni architettonici, o un ispet-tore suo delegato;

    per operare su un archivio necessaria lautorizzazionedel soprintendente ai beni archivistici, o un ispettoresuo delegato, fatta eccezione per gli archivi di Stato ele Biblioteche pubbliche statali dotati di autonomia.

    I volontari che in emergenza intervengono sui beni cul-turali per operare nel pieno rispetto delle leggi dovreb-bero:

    farsi consegnare dal responsabile beni culturali al Cen-tro Operativo Misto gli incarichi per iscritto e firmati;

    durante lo svolgimento delle operazioni i volontari do-vrebbero scrivere un verbale di tutte le operazionisvolte controfirmato dagli ispettori della soprinten-denze che hanno seguito la squadra per i rispettivibeni di competenza;

    nel caso di trasporto di opere in un magazzino ne-cessario riportare sul verbale lelenco delle opere tra-sportate e consegnate, controfirmato dal responsabiledel magazzino.

    3.5 %eni culturali di interesse religioso

    Fermo restando quanto sopra citato, il Ministero per iBeni e le Attivit Culturali e la Conferenza Episcopale Ita-liana hanno raggiunto unintesa che punta ad accrescere

    la collaborazione per la tutela dei beni culturali di inte-resse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesia-stiche. Sebbene ai fini dei referenti istituzionali per chiopera in emergenza tale intesa non comporti alcun cam-biamento, i principi che esprime possono portare a im-portanti risultati nelloperare su tali beni, soprattuttonella logica che un intervento di protezione civile fun-ziona solo se funziona il coordinamento tra le tante forzeche vi concorrono.

    []2. Sono competenti per l'attuazione delle forme di colla-

    borazione previste dalle presenti disposizioni:a) a livello centrale, il Ministro e, secondo le rispettive

    competenze, i capi dei dipartimenti o i direttori gene-rali del Ministero; il Presidente della C.E.I. e le personeda lui eventualmente delegate;

    b) a livello regionale, i direttori regionali e i Presidentidelle Conferenze episcopali regionali o le personeeventualmente delegate dai Presidenti stessi;

    c) a livello locale, i soprintendenti competenti per terri-torio e materia e i vescovi diocesani o le persone de-

    legate dai vescovi stessi. [](art.1 D.P.R. n. 78, 4 febbraio 2005)

    Laccordo tra il Ministero per i Beni e le Attivit Culturalie la CEI ha principalmente lo scopo di accrescere la col-laborazione sulla fondamentale attivit di conoscenza ecatalogazione del patrimonio culturale. Attivit che si ri-vela di fondamentale importanza anche per organizzaree pianificare gli interventi in caso di calamit.

    Laccordo, inoltre, prevede il rispetto del principio se-condo il quale per quanto possibile i beni culturali mobili

    sono mantenuti nella loro collocazione originaria.[]2. L'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali

    mobili e immobili di cui al comma 1 costituiscono ilfondamento conoscitivo di ogni successivo intervento.A tal fine, la C.E.I. collabora all'attivit di cataloga-zione di tali beni curata dal Ministero; a sua volta ilMinistero assicura, ove possibile, il sostegno all'atti-vit di inventariazione promossa dalla C.E.I. e le parti

    garantiscono il reciproco accesso alle relative banchedati. Per l'attuazione delle forme di collaborazionepreviste dal presente comma, il Ministero e la C.E.I.

    possono stipulare appositi accordi. []4. Fermo restando quanto disposto in materia dalla legi-

    slazione statale vigente, i beni culturali mobili di cui alcomma 1 sono mantenuti, per quanto possibile, nei luo-

    ghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attualeconservazione. Qualora il mantenimento in situ dei benimedesimi non ne garantisca la sicurezza o non ne as-sicuri la conservazione, il soprintendente, previo ac-cordo con i competenti organi ecclesiastici, ne pudisporre il deposito in musei ecclesiastici, se muniti diidonei impianti di sicurezza, o in musei pubblici. []

    (Art.2 D.P.R. n. 78, 4 febbraio 2005)

    5. Nel caso di calamit naturali che coinvolgano beniculturali di cui all'art. 2, comma 1, il vescovo dioce-sano trasmette al soprintendente competente per ma-teria e per territorio ogni utile informazione ai fini delsollecito accertamento dei danni e argomentate valu-

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    tazioni circa le priorit di intervento, legate alle esi-genze di culto; gli organi ministeriali e ecclesiasticicompetenti si accordano poi per garantire il depositotemporaneo degli stessi beni culturali mobili pressomusei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di si-curezza, o musei pubblici presenti nel territorio, ovveropresso laboratori di restauro idonei, anche sotto il pro-filo della sicurezza, ad effettuare i necessari interventiconservativi.

    6. Il Ministero si impegna a rendere omogenee le proce-dure di propria pertinenza per l'accesso alle agevola-zioni fiscali previste dalla normativa statale vigente inmateria di erogazioni liberali destinate alla conserva-zione dei beni culturali di cui all'art. 2,comma 1.

    (Art.6 D.P.R. n. 78, 4 febbraio 2005)

    E evidente come sul piano dellautorit in materia di tu-tela non cambi nulla rispetto a quanto stabilito dal Co-dice dei beni culturali e del paesaggio ampiamente citatonel paragrafo precedente. Le autorit ecclesiastiche nonrappresentano un referente che pu autorizzare i volon-tari ad intervenire sul patrimonio culturale, anche se di

    loro propriet. E altres evidente lintento di accrescerela collaborazione e la condivisione delle scelte tra Mini-stero ed Autorit ecclesiastica, indirizzo che spesso in-fluenzer, in caso di emergenza, nella scelta didelocalizzare o meno unopera da una chiesa, o nellin-dividuazione di un magazzino temporaneo per il ricoverodel patrimonio culturale colpito dallevento, passaggipiuttosto espliciti nellintesa Ministero-CEI.

    4 )l sistema nazionale

    di -rotezione &ivileE noto che la particolare conformazione e la morfologiadel territorio del nostro Paese lo rendono fortemente vul-nerabile e soggetto a frequenti eventi calamitosi: feno-meni sismici, vulcanici e idrogeologici si manifestano conregolare ciclicit facendo pagare allItalia un alto prezzoin termini di danni materiali e di vite umane. I disastrisono purtroppo memoria dolorosa, ma levento calami-toso pu essere colto dalle Autorit come opportunitper sviluppare e migliorare - oltre ad un sistema di pre-visione, laddove possibile, e di prevenzione, indivi-

    duando nuove disposizioni normative destinate a ridurrei rischi sul territorio - un sistema di gestione dellemer-genza pi efficiente, in grado cio di consentire unim-mediata risposta operativa per il soccorso allepopolazioni colpite.Lattuale sistema di protezione civile appunto il pro-dotto delle esperienze acquisite nelle numerose catastroficui il nostro Paese ha dovuto far fronte, anche in epocheremote, che trova il suo ispiratore e padre fondatorenellOn. Zamberletti, che ha gestito le emergenze conse-guenti ai terremoti del 1976 in Friuli e del 1980 in Irpiniain qualit di Commissario Straordinario e che, una voltanominato Ministro per il Coordinamento della Protezionecivile, ha inciso profondamente sul sistema di coordina-mento delle strutture operative e delle risorse possedutedallo Stato. A lui si devono la nascita del Dipartimentodella Protezione civile della Presidenza del Consiglio, l'in-troduzione del concetto di previsione e prevenzione di-stinto dalle attivit di soccorso, l'organizzazione del

    servizio nazionale in tutte le sue componenti, la valoriz-zazione degli enti locali e del volontariato ed anche l'av-vio della riforma del settore che culminer conl'approvazione della Legge organica della Protezione ci-vile, la Legge 24 febbraio 1992, n. 225.Con la citata Legge, la protezione civile viene organizzatacome "Servizio nazionale", coordinato dal Presidente delConsiglio dei Ministri e composto, come dice il primo ar-ticolo, dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e peri-feriche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, daglienti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istitu-zione ed organizzazione pubblica e privata presente sulterritorio nazionale. Si tratta quindi di un sistema com-plesso che vede coinvolta tutta lorganizzazione delloStato, centrale e periferica, ed anche la societ civile, so-prattutto attraverso le organizzazioni di volontariato, par-tecipa a pieno titolo al Servizio nazionale di protezionecivile.Il sistema si fonda sul principio di sussidiariet, in baseal quale lintervento pi immediato e diretto di ausilioalle popolazioni deve essere garantito dalle Istituzioni pivicine e prossime, e solo laddove le risorse disponibili, a

    causa dellentit dellevento, risultino insufficienti perfronteggiarlo, si mobiliteranno le Istituzioni superiori. Ilprimo responsabile della protezione civile in ogni Co-mune il Sindaco, che organizza le risorse comunali se-condo piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specificidel suo territorio. Al verificarsi di un evento calamitoso ilServizio nazionale della protezione civile in grado, intempi brevissimi, di definire la portata dell'evento e va-lutare se le risorse locali siano sufficienti a farvi fronte.In caso contrario, si mobilitano immediatamente i livelliprovinciali, regionali e, nelle situazioni pi gravi, il livellonazionale, integrando le forze disponibili in loco con gli

    uomini e i mezzi necessari.Lingente numero di soggetti chiamati a partecipare al-lemergenza rende necessario identificare da subito le Au-torit che devono assumere la direzione delle operazioni.E infatti evidente che una situazione di emergenza ri-chieda in primo luogo che sia chiaro chi decide, chi sce-glie, chi si assume la responsabilit degli interventi damettere in atto, al fine di ridurre al minimo i tempi diazione. Nei casi di emergenza nazionale questo ruolocompete al Dipartimento della Protezione Civile, fermarestando lassunzione della responsabilit politica in capoal Presidente del Consiglio dei Ministri: con decreto del

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    Presidente del Consiglio dei Ministri viene dichiarato lostato di emergenza, con il quale si fissa il limite territo-riale e temporale, mentre con successive ordinanze, sem-pre a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri,vengono disciplinate tutte le attivit da porre in essereper fronteggiare lemergenza stabilendo, qualora neces-sario, talune deroghe alla normativa vigente, ma nel ri-spetto dei principi fondamentali dellordinamentogiuridico.Da un punto di vista operativo, il Servizio nazionale diprotezione civile si avvale del corpo nazionale dei vigilidel fuoco, delle forze armate e di polizia, del corpo fore-stale dello Stato, dellIstituto Nazionale di Geofisica e Vul-canologia, del servizio sanitario nazionale e di tutti glialtri enti ed istituzioni indicati allarticolo 6 della Legge225/1992.Il coordinamento delle suddette componenti avviene, aivari livelli territoriali e funzionali, attraverso il cosiddettoMetodo Augustus, documento di riferimento che, oltre afornire un indirizzo per la pianificazione di emergenza,flessibile secondo i rischi presenti nel territorio, delineacon chiarezza un metodo di lavoro semplificato nellindi-

    viduazione e nellattivazione delle procedure per coordi-nare con efficacia la risposta di protezione civile.Il sistema stato elaborato da un geologo, decano delDipartimento della protezione civile, Dott. Elvezio Galanti,per fornire criteri ed indirizzi di pianificazione di qualsiasitipologia di emergenza, creare linguaggi e procedure uni-ficati, in modo da garantire unefficace ed efficiente col-laborazione tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione enel superamento dellemergenza, realizzando nel con-tempo un piano di emergenza che ponga in evidenza lareale disponibilit delle risorse presenti sul territorio.Per realizzare tale obiettivo prevista listituzione di ap-

    posite funzioni di supporto a capo delle quali sonoposti dei responsabili, che hanno il dovere di interagiredirettamente tra loro ai diversi "tavoli" e nelle sale ope-rative dei vari livelli, e cio con il COC (Centro OperativoComunale, responsabile delle attivit a livello comunale),con il COM (Centro Operativo Misto), con il CCS (CentroCoordinamento Soccorsi a livello provinciale) e con laDI.COMA.C (Direzione Comando e Controllo, organo de-cisionale di livello nazionale attivato nelle grandi cala-mit), avviando cos in tempo reale processi decisionalicollaborativi.Nel corso degli anni abbiamo assistito ad una sempremaggiore attenzione alla salvaguardia dei beni culturali

    da parte del Dipartimento della protezione civile. Gi nel1999 venne istituito il Gruppo interministeriale per la sal-vaguardia dei beni culturali, composto da professionalitdel Dipartimento della protezione civile, del Ministero peri Beni e le Attivit Culturali e del Corpo nazionale dei vigilidel fuoco, con il compito di formulare proposte e sugge-rimenti in ordine alla collaborazione tra le Istituzioni com-ponenti, svolgere attivit di informazione e salvaguardiadei beni culturali in occasione delle emergenze di prote-zione civile, fornendo il quadro dei danni subiti, definirele schede per il rilievo del danno ai beni di interesse sto-rico-artistico. Attualmente, sono state predisposte e pub-

    blicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italianala scheda per il rilievo del danno alle chiese (mod A-DC);la scheda per il rilievo del danno ai palazzi storici (mod.B-DP) e la scheda per il rilievo del danno ai beni mobili(mod. C-BM), utilizzate in occasione delle emergenze perla verifica dei danni al patrimonio culturale.

    Il Gruppo di lavoro rimasto in carica sino al 2006, annoin cui il Dipartimento della protezione civile si dato unnuovo assetto organizzativo e, nellambito dellUfficio pre-visione valutazione prevenzione e mitigazione del rischi

    antropici, ha istituito il Servizio Salvaguardia dei beni cul-turali, con competenze concernenti attivit riconducibilial settore dei beni culturali. Con il Servizio salvaguardiabeni culturali il Dipartimento ha inteso rafforzare la col-laborazione con le Istituzioni preposte alla tutela dei beniculturali, prime fra tutte il Ministero per i Beni e le AttivitCulturali, con il quale sono state avviate una serie di ini-ziative volte a mantenere e preservare il ricco patrimoniostorico e artistico del nostro Paese.

    Normativa di riferimento

    L. 24.02.1992 n. 225 Istituzione del Servizio Nazionaledella Protezione Civile;

    D.Lgs 31.03.1998 n.112 Conferimento di funzioni e com-piti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti lo-cali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997n.59;

    D.P.R.08.02.2001 n. 194 Regolamento recante nuova di-sciplina della partecipazione delle Organizzazioni di Vo-lontariato alle attivit di protezione civile;

    D.L. 07.09.2001 n. 343 Disposizioni urgenti per assicu-

    rare il coordinamento operativo delle strutture prepostealle attivit di protezione civile e per migliorare le strut-ture logistiche nel settore della difesa civile, convertitoin legge con modificazioni dallart. 1 della L. 09.11.2001n. 401;

    Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3 Modifiche al titoloV della parte seconda della Costituzione;

    D.L. 04.11.2002 n. 245 Interventi urgenti a favore dellepopolazioni colpite dalle calamit nelle regioni Molise,Sicilia e Puglia, nonch ulteriori disposizioni in materia

    di protezione civile, convertito in legge con modificazionidallart. 1 della L. 27.12.2002, n. 286.

    Metodo Augustus, pubblicato sul n.12 di ottobre/novem-bre del 1998 della rivista DPCinforma;

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    Decreto 3 maggio 2001 della Presidenza del Consiglio deiMinistri Dipartimento della Protezione Civile Approva-zione dei modelli per il rilevamento dei danni ai beni ap-partenenti al patrimonio culturale - G.U. della RepubblicaItaliana, serie generale n.116 del 21.05.2001;

    DPCM 23 febbraio 2006 Approvazione dei modelli per ilrilevamento dei danni,a seguito di eventi calamitosi,aibeni appartenenti al patrimonio culturale G.U. dellaRepubblica Italiana, serie generale n.55 del 07.03.2006.

    TERREMOTO DELLAQUILA 6 APRILE 2009Dipartimento della protezione civileServizio salvaguardia beni culturali

    In occasione del tragico evento che ha colpito lAquila il6 Aprile 2009, il Dipartimento della Protezione Civile e ilMinistero per le Attivit Culturali hanno attivamente col-laborato fin dalla primissima emergenza allinterno dellaFunzione salvaguardia beni culturali, costituita nellam-bito della DI.COMA.C., supportati inoltre dal Corpo dei Vi-gili del Fuoco, dal C.N.R. e dalle organizzazioni di

    Volontariato, tra le quali un ruolo importante statosvolto da Legambiente nel recupero e catalogazione deibeni mobili.Tra le attivit poste in essere, la Funzione ha provvedutoalla raccolta delle segnalazioni dei beni danneggiati dalsisma ed alla loro informatizzazione; ha organizzato lesquadre di intervento coordinandone il lavoro e predi-sponendo quotidianamente lelenco dei sopralluoghi daeffettuare per rilevare, con la compilazione delle appositeschede, i danni arrecati dal sisma al patrimonio culturalee quindi provvedere a far eseguire, con il contributo de-terminante dei vigili del fuoco, le opere di puntellamento

    dei beni immobili, garantendone la messa in sicurezza eil futuro loro recupero. Sono stati inoltre individuati spazisicuri ove trasportare i beni mobili, in precedenza ade-guatamente delocalizzati e imballati.Con la nomina del Vice Commissario delegato per lamessa in sicurezza del patrimonio culturale ed il recuperodei beni artistici danneggiati dal sisma, le competenzedella Funzione salvaguardia beni culturali sono state tra-sferite alla Struttura appositamente costituita a supportodelle attivit del Vice Commissario. Il Servizio salvaguar-dia beni culturali del Dipartimento della protezione civileha continuato a svolgere importante funzione di supportoalla Struttura medesima.

    5 )l ruolo del volontariato nellamessa in sicurezza dei beniculturali in emergenza

    Il volontariato di protezione civile ha saputo dimostrarenel corso delle ultime gravi calamit che hanno colpito il

    nostro Paese di poter offrire un contributo importante indiversi aspetti della gestione di unemergenza. Volontarisempre pi numerosi e soprattutto ben preparati sonodivenuti con la legge 225/1992 parte integrante del si-stema nazionale di protezione civile e proprio il coinvol-gimento di tante energie provenienti dal mondo delleassociazioni e dalla societ civile rappresenta uno deglielementi maggiormente innovativi della protezione civileitaliana. Un percorso che ha avuto origine anche graziealla passione di tante persone che nel corso delle graviemergenze che hanno colpito negli anni il nostro Paese,si sono mobilitate per prestare soccorso e assistenza incaso di bisogno. Passione ed energie che sono state in-tegrate nel complesso ma efficace sistema di protezionecivile italiano. E cos che gli angeli del fango dellal-luvione di Firenze del 1966 si sono trasformati in volontariesperti e competenti pronti ad intervenire con tempesti-vit ognuno nel proprio settore.

    Questo lungo percorso di crescita del volontariato statodiretto soprattutto allelemento prioritario dellassistenzaalle popolazioni colpite dalle calamit, ma negli ultimianni i volontari hanno trovato spazio anche in settori di-versi della gestione di unemergenza, inserendosi nel per-corso di crescita complessivo che ha caratterizzato tutto

    il sistema di protezione civile italiano. Oggi, il sistema diprotezione civile in grado di affrontare anche la que-stione delicata della messa in sicurezza del patrimonioculturale, e in questo settore i volontari possono contri-buire in maniera determinante se correttamente formatie consapevoli dei limiti e delle possibilit del proprioruolo.

    Nel corso di unemergenza le attivit di messa in sicu-rezza del patrimonio culturale possono essere divisegrossolanamente in due diverse tipologie: una legata agliinterventi sui beni contenitori, ovvero i beni architettonici

    (chiese, musei, palazzi storici, strutture fortificate, ecc.) euna legata agli oggetti contenuti al loro interno, ovvero

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    i beni mobili. Come abbiamo in parte gi chiarito nellapremessa, il volontariato di protezione civile pu risultareparticolarmente utile, e a volte determinante, soprattuttonelle attivit legate alla salvaguardia dei beni mobili. Lin-tervento sui beni architettonici, infatti, viene realizzato perlo pi dai Vigili del Fuoco, sotto la direzione e il coordi-namento del Ministero per i Beni e le Attivit Culturali econ lausilio degli ordini professionali degli ingegneri edegli architetti e dei centri di competenza. Si tratta di unlavoro complesso e specialistico di valutazione del dannosubto dal bene e di progettazione e realizzazione di opereprovvisionali durgenza, quali puntellamenti, cerchiature,ecc., necessarie al fine di evitare che la struttura collassi.Operazioni complesse che devono essere pianificate e rea-lizzate da professionisti e nelle quali difficilmente i vo-lontari possono essere coinvolti.Inoltre, considerato lenorme numero di beni mobili che

    ogni bene architettonico pu contenere - e vista la neces-sit di rilevare i danni subiti dalle opere, movimentarle,imballarle, trasferirle temporaneamente in strutture sicure- si comprende immediatamente quanto in questa parti-colare attivit il volontariato possa fare la differenza. Ineffetti, per operare in unemergenza sul patrimonio mobile necessario un numero di operatori maggiore rispetto aquanto necessario per il rilevamento dei danni subiti daibeni immobili. Ovviamente, anche in questo caso ne-cessario lintervento di professionisti del settore - restau-ratori, storici dellarte, specialisti in materia diconservazione dei beni culturali tuttavia anche volontari

    non professionisti, se adeguatamente preparati, possonofornire un contributo di essenziale importanza.

    E bene ribadire che, al di l del livello di specializzazionedei volontari, il loro compito rimane quello di mettere leproprie energie a disposizione delle autorit preposte allatutela del patrimonio culturale, ovvero il Ministero per iBeni e le Attivit Culturali e alle sue articolazioni territo-riali, senza mai sostituirsi ad esse. In caso di calamit sarsempre un delegato della soprintendenza a decidere edindicare quale intervento deve e pu essere realizzato conil contributo dei volontari e ad indicare le modalit perportarlo a termine correttamente.

    E partendo da questi presupposti che nel manuale trat-teremo specificatamente del contributo e dei possibiliruoli del volontariato nella messa in sicurezza del patri-monio culturale mobile, con particolare riferimento ai benistorico artistici, etnoantropologici, archivistici e librari.

    E utile chiarire che il compito dei volontari non maiquello di restaurare le opere, operazione che deve essereeseguita da professionisti con tempi pi lunghi di quellidellemergenza, bens di mettere le opere darte in sicu-rezza, cio in condizione di non peggiorare il loro statorispetto al momento immediatamente successivo alla ca-lamit. In altre parole, lintervento di messa in sicurezzadei beni mobili finalizzato anche a garantire che tralevento calamitoso e il momento in cui lopera sar even-tualmente restaurata, il bene non sia esposto ad ulteriorifattori di degrado e non subisca ulteriori danni.Un primo elemento da chiarire per poter meglio compren-dere la necessit di prepararsi in tempo di pace per ope-rare nella salvaguardia del patrimonio culturale, al finedi migliorare le capacit tecniche e lorganizzazione delvolontariato, riguarda i tempi di realizzazione di un inter-vento di messa in sicurezza. Spesso si immagina linter-vento di salvaguardia del patrimonio culturale comeunazione da realizzare con calma, con tempi di reazionepi lenti rispetto a quelli con cui si opera in protezionecivile, a emergenza ormai finita. In realt, fermo restandoovviamente il principio della priorit della salvaguardia

    della vita umana, lintervento sui beni culturali deve es-sere realizzato necessariamente con tempestivit se sivuole preservare il ricco patrimonio del nostro Paese.Oggi possibile pensare che mentre ci sono enti e com-ponenti della protezione civile, anche i volontari, che sioccupano dellassistenza alla popolazione, altri possanocontemporaneamente operare sulla messa in sicurezzadel patrimonio culturale. Questa fondamentale necessit,concretamente assolta gi in occasione del sisma che nel2002 ha colpito il Molise, dove lintervento sul patrimonioculturale iniziato a sole 48 ore dalla scossa sismica, raf-forza limportanza del concorso del volontariato specia-

    lizzato in caso di emergenza.La necessit di mettere in sicurezza i beni mobili tempe-stivamente in caso di calamit, evacuandoli dal bene con-tenitore e trasferendoli presso magazzini temporaneiattrezzati, o realizzando interventi di protezione in loco,deriva da numerosi fattori.In primo luogo, dal degrado che le opere possono subirenel tempo a causa dei danni riportati dalla struttura,come infiltrazioni dacqua, piccoli crolli, ecc.. In secondoluogo, dal pericolo di crollo totale o parziale della strut-tura a seguito di scosse sismiche di assestamento chepotrebbe compromettere definitivamente lintegrit delle

    opere, o, in caso di alluvione, dallallagamento del bene

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    complessa e regolata da precise procedure, e anche perquel che riguarda le operazioni relative alla salvaguardiadei beni culturali e in tali sistemi e procedure che anche ivolontari sono integrati. E bene tenere presente che, oltreal Ministero, e quindi ai Direttori regionali e ai soprinten-denti, ai funzionari del Dipartimento della Protezione civilee ai volontari ci sono altri soggetti con cui fondamentalecoordinarsi ed interagire durante unemergenza per ope-rare nella tutela dei beni culturali. In particolare:

    Vigili del Fuoco:sono gli unici che possono autorizzarci ad entrare in unastruttura, chiesa, museo o palazzo storico, dando e menolagibilit. Nel caso in cui i Vigili del Fuoco non conside-rino la struttura agibile saranno loro, seguendo i consiglidallispettore della soprintendenza ad entrare allinternodelledificio per prelevare i beni mobili o portarli al-lesterno, dove potranno operare i volontari. Inoltre i Vi-gili del Fuoco, grazie alla professionalit e ai mezzispeciali a disposizione possono concorrere alle opera-zioni pi complesse;

    Forze dellordine:possono svolgere un ruolo di fondamentale importanzaper scortare i furgoni delle associazioni di volontariatodal luogo sinistrato al magazzino temporaneo delle operedarte, o nel prendere direttamente in custodia opere ebeni particolarmente preziosi. E bene ricordare che trale forze dellordine un ruolo di primo piano in questo set-tore di attivit rivestito dal Comando Patrimonio Cultu-rale dellArma dei Carabinieri;

    Proprietari e gestori: bene prima di realizzare qualunque intervento stabilire

    un contatto diretto con i proprietari o i gestori del benecontenitore (nel caso di una chiesa il parroco, ad esem-pio). Sono, infatti, i proprietari a poter materialmenteaprire ledificio danneggiato. Spesso i parroci sono gliunici a poter indicare dove sono custodite le opere dartenon in vista (canonica, magazzini, ecc.).

    6 ) beni storico$artisticiIn questo capitolo trattiamo delle principali tipologie dibeni storico-artistici (sculture, tele, arredi sacri e liturgici)con cui possibile ci si debba confrontare nel corso diuna emergenza. Tratteremo nel dettaglio dei materiali chegeneralmente costituiscono le opere e delle tecniche diesecuzione, al fine di fornire alcuni essenziali elementi

    per rendere i volontari in grado sia di schedare le opere,sia di conoscere e riconoscere eventuali elementi di de-grado e fragilit per le quali siano necessari