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Manfredonia, 27/8/2017
Scuola e vaccini, ecco il modulo per non fare la coda all'Asl
Entro il 10 settembre i bambini iscritti alla scuola dell'infanzia e alle sezioni primavera devono
consegnare alla scuola la documentazione sulle vaccinazioni effettuate. Per gli altri gradi il termine è
il 31 ottobre. In allegato la tabella per capire quali sono le vaccinazioni obbligatorie, per ciascun anno
di nascita e il fac simile per la dichiarazione sostitutiva messo a punto dal Ministero ed evitare (per
ora) di fare code alle Asl
«In allegato, la Circolare relativa all’obbligo di vaccinazione dei minori fino a 16 anni. Si fa
presente che per poter frequentare la Scuola dell’Infanzia è indispensabile che i genitori dei
bambini iscritti presentino la documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017,
direttamente all’insegnante di classe», in base alle «disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale», previste dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017: il Ministero della salute ha
emanato la Circolare 16 agosto 2017 con le prime indicazioni operative e giovedì 17 agosto il
MIUR ha inviato alle scuole una circolare operativa, con procedure e scadenze.
La scuola dell'Infanzia
Nei primi giorni di settembre i bambini torneranno a scuola o inizieranno la scuola
dell’infanzia: entro il 10 settembre i genitori dovranno consegnare alla scuola la
documentazione relativa alle vaccinazioni effettuate. La «idonea documentazione»
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie consiste in una «copia del
libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL, ovvero il certificato
vaccinale, oppure l’attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che
indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età».
Niente allarme code: si potrà presentare una dichiarazione sostituiva, che poi entro il 10
marzo 2018 dovrà essere completata con la documentazione ufficiale. Questo vale per tutte le
bambine e i bambini della scuola dell'infanzia e delle sezioni primavera, comprese le scuole private
non paritarie. Per le scuole dell'infanzia e le sezioni primavera la consegna della documentazione
vaccinale entro il 10 settembre 2017 è requisito di accesso. La documentazione dovrà essere
presentata non solo dai nuovi iscritti, ma anche dai bambini che hanno già frequentato l'istituzione
scolastica.
Nella circolare del Ministero c’è un fac simile per la dichiarazione sostitutiva (già pubblicato
sul sito web della scuola). Un modello analogo di autodichiarazione è stato predisposto anche per
gli operatori scolastici, tenuti anch'essi a dichiarare quali delle dieci vaccinazioni obbligatorie
previste dalla nuova legge hanno fatto.
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 71043 M A N F R E D O N I A – F G
Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002 Codice Univoco ufficio (CUU): UF6AFD - Codice iPA: istsc_fgic86700e
Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827 Sito Web: www.icsangiovannibosco.gov.it
PEO: [email protected] – PEC: [email protected]
Il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha chiesto che le scuole forniscono gli
elenchi degli iscritti alle Asl e le Asl verificano che i bambini siano stati sottoposti alle vaccinazioni:
si tratta di anticipare il regime definitivo, che è basato sullo scambio di dati tra le amministrazioni».
Gli altri gradi di istruzione: primaria ……
Per tutti gli altri gradi, la documentazione va consegnata entro il 31 ottobre 2017. Anche qui è
possibile presentare una dichiarazione sostitutiva, da completare entro il 10 marzo 2018 con
la documentazione che comprova l’assolvimento dell’obbligo vaccinale. Entro 10 giorni da queste
due scadenze (10 settembre e 31 ottobre) il dirigente scolastico è tenuto a segnalare alla ASL
territorialmente competente l'eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei
genitori. I genitori saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire l'accesso ai
servizi. La sanzione per la mancata vaccinazione (una sola sanzione, a prescindere dal numero di
vaccinazioni omesse) estingue l’obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la
frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo
per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il
genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale. La circolare del Miur tuttavia
afferma che «per la scuola dell’infanzia e le sezioni primavera dall'anno scolastico 2019-2020 la
mancata presentazione della documentazione determinerà la decadenza dall'iscrizione delle
scuole dell'infanzia e delle sezioni primavera». Per gli altri gradi «la mancata presentazione della
documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza dell'iscrizione né impedisce la
partecipazione agli esami».
Esonero, omissione, differimento
In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potrà essere presentata
documentazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti:
1. attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale
(art. l, co. 3);
2. attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia
infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi
sierologica (art. 1, co. 2).
3. la presentazione di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente,
secondo le modalità consentite dalla stessa ASL per la prenotazione (la voce è presente nel
facsimile della dichiarazione sostitutiva).
Le attestazioni relative alla pregressa malattia e alla controindicazione alle vaccinazioni dovranno essere
rilasciate dai medici gratuitamente, senza oneri a carico dei richiedenti.
Per informazioni alle famiglie In merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali c’è il numero verde
1500 e un'area dedicata sul sito istituzionale del Ministero della Salute: (www.salute.gov.it/vaccini).
Per le scuole invece ci sono due appositi indirizzi mail: [email protected] e [email protected].
Le vaccinazioni obbligatorie (dieci che non sono dieci)
Sono dieci le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni:
Anti-poliomielitica; Anti-difterica; Anti-tetanica; Anti-epatite B; Anti-pertosse; Anti-Haemophilus
influenzae tipo B; Anti-morbillo; Anti-rosolia; Anti-parotite; Anti-varicella. Questo, però, non
significa che tutti i bambini e ragazzi fra 0 e 16 anni devono aver fatto tutte le dieci
vaccinazioni: il Ministero della Salute ha predisposto una tabella per il controllo
dell’adempimento dell’obbligo vaccinale, con l’età del minore alla data del 10 settembre 2017 e
il numero di dosi di vaccino che deve aver ricevuto per ogni vaccinazione per l’adempimento
dell’obbligo vaccinale. La varicella ad esempio è obbligatoria solo per i nati nel 2017, ma poiché la
vaccinazione va fatta dopo il 12° mese di età, l’obbligo scatterà di fatto nel 2018 per i nati nel 2017.
La tabella è allegata in fondo all’articolo, mentre l’obbligo vaccinale, anno per anno, è sintetizzato
anche in queste due immagini.
Le vaccinazioni contro la meningite
Di meningite si è parlato molto nei mesi scorsi. Il decreto-legge prevede che anche altre
vaccinazioni siano offerte gratuitamente e in maniera attiva per i bambini e i ragazzi fra gli 0 e i 16
anni: anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus. Le
vaccinazioni sono offerte gratuitamente dalle Asl, in base a specifiche indicazioni del calendario
vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, secondo quanto dettagliato
nella circolare del Ministero della Salute del 14 agosto 2017. In sostanza per i nati fra il 2012 e il
2016 saranno gratuite anche l’anti-pneumococcica e l’anti-meningococcica C e per i nati dal 2017
in poi anche l’anti-varicella (obbligatoria), l’anti-rotavirus e l’anti-meningococcica B.
N.B. - Nessun obbligo per docenti e ATA, ma dovranno presentare autocertificazione su propria
situazione vaccinale
Vaccini, docenti e Ata dovranno produrre autocertificazione: chi non è in regola che dovrà
fare?
Nel testo sull’obbligo dei vaccini per l’iscrizione a scuola, approvato al Senato e ora alla Camera
per il via libera finale, spunta un emendamento rivolto a chi lavora a scuola.
Caduto l’obbligo dei 10 vaccini anche per il personale scolastico, gli stessi operatori dovranno
comunque presentare un’autocertificazione che attesti la personale situazione vaccinale.
Lo prevede un emendamento al Decreto-legge 07 giugno 2017 n. 73, aggiunto in dirittura d’arrivo
dopo il comma 3, prima dell’approvazione a Palazzo Madama, che si rifà al DPR 445 del 28
dicembre 2000, n. 445:. Eccolo: “3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano
agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la
propria situazione vaccinale”.
Rimane da chiarire un dubbio, abbastanza importante: a cosa serve dichiarare la propria situazione
vaccinale, se poi non si obbliga il dipendente – docente, Ata o dirigente scolastico – ad eseguire le
vaccinazioni mancanti? Ci si fermerà ad un mero monitoraggio? L’amministrazione inviterà,
invece, il personale a completare le vaccinazioni?
Sarebbe bene che ministero della Salute e Miur, subito dopo approvato il testo definitivo alla
Camera, forniscano le indicazioni necessarie: un milione di lavoratori, ma anche gli stessi dirigenti
scolastici, attendono chiarimenti.