Mancato godimento del viaggio e pratiche commerciali “scorrette”

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Mancato godimento del viaggio e pratiche commerciali “scorrette” AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, provvedimento n. 20552 del dicembre 2009, PS233 – offerta viaggi Todo Mondo, Rel. Bedogni Rabitti. S.Bassi 708812 - S.Ceciliato 732413

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Mancato godimento del viaggio e pratiche commerciali “scorrette”. AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, provvedimento n. 20552 del dicembre 2009, PS233 – offerta viaggi Todo Mondo, Rel. Bedogni Rabitti. PUBBLICITA’: - PowerPoint PPT Presentation

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Mancato godimento del viaggio e pratiche commerciali “scorrette”

AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, provvedimento n. 20552 del dicembre 2009, PS233 – offerta viaggi

Todo Mondo, Rel. Bedogni Rabitti.

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PUBBLICITA’:qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo,

nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o

immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi

(d.leg n. 74/92 art. 2 comma1)

PACCHETTO TURISTICO:ha come oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso",

risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un

prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o

all'alloggio, che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

(d.leg n.206 art. 84 Codice del Consumo)

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LE PARTI

TODOMONDO S.p.A.

ALPI VIAGGI S.r.l. (denominato anche AVITOUR)

PROFESSIONISTI

ALPITOUR S.p.A.

CONSUMATORI

SEGNALANTI

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- Alpitour: lamenta l’illegittimità del messaggio promozionale diffuso nell’ottobre del 2007, il quale dichiarava che i propri prezzi erano inferiori del 30% rispetto a quelli dei concorrenti

- Consumatore 1: nel gennaio 2008 acquista un pacchetto “formula roulette” e nel febbraio 2008 lamenta che le caratteristiche del pacchetto non coincidevano con l’offerta descritta nel sito

- Consumatori 2: dopo l’acquisto di diversi pacchetti turistici da Avitour nel 2008 attraverso il sito di www.Todomondo.it , lamentano una serie di problemi simili, tra cui ritardi dei voli, perdita di giorni di soggiorno, smarrimento dei bagagli, difformità delle strutture di alloggio ( sia categoria che destinazione ) ed assenza di assistenza da parte di Todomondo.

SEGNALAZIONI

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- Consumatori 3: nonostante la richiesta di recesso dal contratto a seguito del cambiamento della destinazione causato da una riduzione del numero di voli da parte del vettore Livingston, è stato lamentato il mancato rimborso dell’ammontare pagato per il viaggio

SEGNALAZIONI (segue)

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15 luglio 2009 – 20 ottobre 2009 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO con ACCERTAMENTO ISPETTIVO

alle sedi di Todomondo e Alpi Viaggi

FATTI ACCERTATI:- Todomondo ha acquistato Alpi Viaggi subentrando nei rapporti in corso sia

coi fornitori che coi consumatori (dal 1 aprile 2009) -> molti contratti non sono stati trasferiti dalla cedente alla cessionaria

- La vendita di pacchetti viaggio avveniva prevalentemente tramite internet e la fornitura dei voli, la fornitura veniva mediante contratti stipulati direttamente con alcuni vettori aerei . Per quanto riguarda gli alberghi, invece, la maggior parte delle negoziazioni avveniva attraverso intermediari locali.

- Sono state acquisite comunicazioni interne dalle quali emerge che già dall’aprile 2009 i rapporti con i fornitori erano deteriorati, fino al punto da essere prevista la mancata accettazione dei clienti di Todomondo -> direttiva aziendale a procedere comunque nella promozione e vendita dei pacchetti viaggio

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17 luglio 2009 INTERRUZIONE delle ATTIVITA’ annunciata dalla

società sul proprio sito www.todomondo.it , poi definitivamente CHIUSO e sottoposto a

SEQUESTRO PENALE

29 novembre 2009Nota con cui il curatore del FALLIMENTO

Todomondo S.p.A. dichiara FALLITA la società con sentenza del 2 ottobre 2009, n. 74/09

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VIOLAZIONI IPOTIZZATE

DECISIONI

Divulgazione di pubblicità comparativa potenzialmente illecita

Diffusione di un messaggio potenzialmente ingannevole, tramite internet, su uno specifico viaggio con formula roulette

Non sono emersi elementi sufficienti a supporto della sussistenza delle violazioni

ipotizzate

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DECISIONI

Accertata l’esistenza di una pratica scorretta in relazione al reiterato inadempimento degli obblighi assunti nei confronti dei clienti mediante la ripetuta modifica significativa di uno o più elementi dei contratti stipulati, senza il rispetto delle garanzie prescritte dalla normativa e in violazione dei principi di correttezza e buona fede nei rapporti coi consumatori

Condotta scorretta ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare le scelte economiche del consumatore medio

L’Autortà dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro (art. 27, comma 9 Codice del Consumo)

Tenuto conto della gravità e durata della violazione, si ritiene che la sanzione debba essere quantificata in misura pari a 200 mila euro

Procedura fallimentare nei

confronti di Todomondo

Si riduce l’ammontare della sanzione in misura pari a 100 mila euro

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Articolo 84, Codice del ConsumoPacchetti turistici1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso,risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in

vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alleventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:a) trasporto;b) alloggio;c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano

parte significativa del pacchetto turistico.2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrael’organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione.Articolo 85, Codice del ConsumoForma del contratto di vendita di pacchetti turistici1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiarie precisi.2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto otimbrato dall’organizzatore o venditore.

QUADRO NORMATIVO

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Articolo 87, Codice del ConsumoInformazione del consumatore1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono

per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea

in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonchégli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti

informazioni:a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o venditore ovvero di uffici locali

contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;c) recapito telefonico dell’organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il

responsabile locale del suo soggiorno;e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a coperturadelle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per ilrimpatrio in caso di incidente o malattia.3. Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere

fornite contestualmente alla stipula del contratto.4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri

elementi del contratto qualunque sia il mezzomediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

QUADRO NORMATIVO (segue)

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Articolo 90, Codice del ConsumoRevisione del prezzo1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalleparti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche conla definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo deltrasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarcoo imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devonoessere adeguatamente documentati dal venditore.2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario

ammontare.3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere dal

contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono lapartenza.

QUADRO NORMATIVO (segue)

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Articolo 91, Codice del ConsumoModifiche delle condizioni contrattuali1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno

o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del

prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore puòrecedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo92.3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entrodue giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto nonpuò essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per laprosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore,

oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra leprestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento deldanno.5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta perun giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno

al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, egli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al

momento del rientro anticipato.

QUADRO NORMATIVO (segue)

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Articolo 93, Codice del ConsumoMancato o inesatto adempimento1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato oinesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento

del danno, secondo lerispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento èstato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro nonimputabile.2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunquetenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loroconfronti.

Articolo 20, Codice del ConsumoDefinizioni1. Ai fini della presente sezione si intende:a) per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo,nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la

costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione diopere o di servizi;b) per pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le

persone fisiche ogiuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento

economico ovveroche, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente;c) per pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicitoo implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;d) per operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suoautore, nonché, nel caso in cui non consenta all’identificazione di costoro, ilproprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero ilresponsabile della programmazione radiofonica o televisiva.

QUADRO NORMATIVO (segue)