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| ITB Italia NEWS Magazine | Anno 6 - numero 002 | Dicembre 2016 | distribuzione grauita | www.itbitalia.it | NEWS MAGAZINE ITB ITALIA

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| ITB Italia NEWS Magazine | Anno 6 - numero 002 | Dicembre 2016 | distribuzione grauita | www.itbitalia.it |

NEWSMAGAZINEITB ITALIA

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Nel corso di questi 10 anni l’Associazione ITB ITALIA ha prodotto, attraverso il suo Ufficio Tecnico Legislativo, i suoi tecnici, gli importanti Studi Legali con i quali abbiamo collaborato e continuiamo tutt’ora a lavorare, i seminari, gli incontri, i convegni, le assemblee, un quantità considerevole di documenti.

E’ importante che nessuna parola vada perduta o dimenticata, soprattutto quando tanta, troppa gente, ha la memoria corta, o dimentica facilmente; è importante che ogni documento prodotto o raccolto che riguarda il settore turitico balneare, venga conservato e reso disponibile a chiunque avesse la nenessità di leggerlo o utilizzarlo.

Visitando il nostro sito www.itbitalia.it, a partire dal prossimo mese di marzo, sarà possibile trovare tutti i documenti, relativi a questo lavoro, suddivisi per:

NORMATIVE BALNEARIcon tutte le norme rilevanti in materia di demanio marittimo, e del turismo

balneare;

DOCUMENTAZIONE ITB ITALIAcon tutte i documenti e le proposte elaborate e presentate dalla nostra

associazione.

ASSEMBLEE E CONVEGNIcon tutto il materiale, audio-video-

cartaceorelativo alle centinaia di incontro

organizzati dall’ITB ITALIA.

In questo lavoro, portato avanti dal nostro Direttore Generale Stefano Giammarini, dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Legislativo Antonio Smeragliuolo, e dall’Avv. Domenico Ricci, sarà possibile ritrovare tutto l’impegno portato avanti, in maniera chiara, limpida e trasparente, dalla nostra associazione in questi anni.

Affinchè nessuno possa dire “non me lo aveva detto nessuno”.

ARCHIVIOGIURIDICO LEGISLATIVO ITB ITALIA

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I POLITICI PASSANO,I BALNEARI RESTANO.Oggi, ci ritroviamo ancora qui a lottare, a difenderci, a proporre, a sperare che finalmente adottino le soluzioni che abbiamo trovato e che continuiamo a presentare.

Carissimi amici e colleghi,Un saluto e un ringraziamento a tutti gli intervenuti che, dopo 10 anni, hanno an-cora la forza e la volontà di lottare per un diritto.Il diritto di “poter continuare il proprio lavoro, difendendo la propria impresa da chi vorrebbe rubarcela”.Noi continuiamo a difenderle con tutte le nostre forze, mettendo a disposizione dei nostri avvocati tutti i diritti che abbiamo acquisito negli anni e nel tempo trascor-so dalle nostre famiglie a lavorare sulla spiaggia.

Ma quante volte ci siamo ritrovati da soli nei tavoli tecnici e politici, a difendere le nostre imprese da chi vuole scipparcele...Quante volte abbiamo visto il nostro la-voro boicottato da un manipolo di cretini, presuntuosi e sprovveduti, che cercano continuamente di ordire trame e strategie politiche, come partito o mafie coman-dano.E quante volte abbiamo visto i nostri col-leghi imprenditori, che da dieci anni non trovano il tempo per pensare con la loro testa, farsi condizionare da quei “capi bas-tone” che ancora oggi sono impunemente lì a millantare un impegno a favore della nostra categoria e invece pensano solo alla loro poltrona (sotto il culo).

A questi, che cosa può interessare se il ti-tolare si chiama Ricci, Capriotti, Del Zom-po oppure Chin-Chun-Chan, AlìBababà o Popov? Cosa cambia per loro?

Per questo, oggi, ci ritroviamo ancora qui a lottare, a difenderci, a proporre, a sper-are che finalmente adottino le soluzioni che abbiamo trovato e che continuiamo a presentare.A sperare che chi ha responsabilità di gov-erno finalmente facciano gli interessi del loro e del nostro paese.Alcuni di questi uomini, cosiddetti politici, che avremmo eletto per difendere il nos-tro lavoro e le nostre imprese, si sono col tempo persi, volatilizzati...Hanno fatto si che noi e tutti i cittadini rimanessimo lì a guardare i loro giochi di potere, riducendoci quasi a schiavi cos-tretti a inginocchiarsi per avere i propri diritti...Male, molto male...Noi non ci stiamo, e adesso diciamo bas-ta, e abbiamo detto “basta” in maniera forte e chiara votando in massa per il NO al referendum di domenica.

Domenica si è verificato per la seconda volta in pochissimi mesi, un evento che ci ridà fiducia: la sconfitta dei politici ottusi e arroganti.Oggi siamo qui, su questi scranni per af-frontare i problemi della nostra catego-ria. Ma qualche tempo fa, in questa sede

comunale (di tutti) qualcuno si permet-teva di cacciarci fuori al grido di “questa è casa mia”. E infatti a casa c’è tornato lui.Come a casa, adesso, ci tornano quelli che volevano svendere le nostre imprese all’Europa delle Banche, degli speculatori, delle multinazionali e delle mafie. Io spe-ro di non vedere più, e soprattutto di non farmi più rappresentare da quegli squall-idi personaggi che non hanno voluto mai ascoltarci.Ma attenzione. Dobbiamo ancora fare molto, e solo restando uniti possiamo sconfiggere chi ancora si ostina a pen-sare male e si ostina a non essere chiaro e trasparente sul salvataggio delle nos-tre imprese. A questi diciamo che a casa potrebbero andarci anche loro, come di regola accade a chi sfida la maledizione dei balneari.Ecco perchè noi balneari dobbiamo con-tinuare ad essere compatti, propositivi e decisivi: uniti per vincere la nostra lunga e tribolata battaglia contro i predatori, contro chi si permette di stabilire la vita, la durata e la morte delle nostre imprese.Le Imprese sono le nostre e guai a chi le tocca! Ecco perchè noi continueremo a proporre i nostri documenti, dove di-ciamo che noi, con la Direttiva Bolkestein non c’entriamo nulla, e dove avanziamo le risoluzioni per salvare e rilanciare il nos-tro settore e tutto il comparto turistico.I politici passano, i balneari, con la loro storia restano.

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Grazie agli studi e all’appassionato lavoro del nostro Uficio Tecnico Legislativo, e del suo responsabile Antonio Smeragliuolo, l’ITB ITALIA ha individuato varie soluzioni per risolvere la questione relativa alla direttiva servizi (Bolkestein)

Qui, potrete trovare la nostra proposta che abbiamo simbolicamente chiamato “LIMPIDA”, perché chia-ra e trasparente e comprensibile a tutti. Una soluzione finalizzata unicamente a rivendicare le nostre imprese, perché rimangano nostre per sempre e senza ombra di dubbio.

Vi invitiamo semplicemente a leggerla, condividerla e discuterla con i vostri tecnici di fiducia.Perchè solamente partecipando e condividendo potremo avere ancora la speranza di salvare le nostre imprese.

Si ringraziano per il loro fattivo contributo:Lo Studio Legale Capotosti di Roma;Lo Studio Legale Consani di Viareggio;Lo Studio Legale Abrignani di Roma;L’Avv. Domenico Ricci;

PRINCIPI GIURIDICI PER LA SDEMANIALIZZAZIONEDEI TERRENI DEL DEMANIO MARITTIMO ITALIANO

E ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIECON RISCATTO AGLI ATTUALI CONCESSIONARI E CONDUTTORI

PRINCIPI GIURIDICI PER L’ESCLUSIONE DALLE EVIDENZE PUBBLICHEDELLE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE OPERANTI SUL DEMANIO MARITTIMO

E

UFFICIO TECNICO LEGISLATIVO ITB ITALIA

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PRINCIPI GIURIDICI PER LA SDEMANIALIZZAZIONEDEI TERRENI DEL DEMANIO MARITTIMO ITALIANO

E ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIECON RISCATTO AGLI ATTUALI CONCESSIONARI E CONDUTTORI

RELAZIONE INTRODUTTIVA Con la presente Proposta di Legge si va a disciplinare l’utilizzo dei beni del demanio marittimo, lacuale, fluviale, idrico per fi-nalità turistico-ricreative e private costruzioni, mediante negozi di diritto privato costitutivi di diritti reali di godimento su cosa altrui, in luogo dello strumento concessorio.Tale norma vuole “in primis” assicurare immediate e cospicue entrate per lo Stato.Inoltre, i detti strumenti privatistici, a fronte dell’offerta, crea disponibilità a terzi dei beni pubblici in argomento, assicurando correlativamente il contestuale incasso di un corrispettivo de-terminato in base al loro valore di corrispettivo.Va evidenziato anche che la concessione di un uso eccezionale sul bene demaniale, come quella “ad aedificandum” è costitu-tiva di diritti soggettivi perfetti assimilabili a quelli reali di godi-mento su cosa altrui, non ostandovi la natura demaniale del bene, ma rispetto allo strumento di diritto privato non è altret-tanto remunerativa, né offre la duttilità e la flessibilità propria dell’autonomia negoziale privata, certamente più rispondente alle moderne logiche di mercato ed alle esigenze imprendito-riali.Con la trasformazione del titolo concessorio in Diritto di Pro-prietà o Diritto di Superficie delle sole aree dove sono regolar-mente realizzati i manufatti e le aree a monte non più utilizzate a fini di balneazione e con il successivo acquisto da parte del concessionario di tale diritto, anche sulle pertinenze, con stru-menti finanziari di sostegno stabiliti con accordi vincolanti per il sistema bancario, verrà garantito all’Erario Italiano un ingente introito, tale da aiutare lo Stato Italiano ad affrontare l’attuale emergenza economico-finanziaria, iniziando un nuovo periodo di crescita e di pace sociale.Fatti salvi gli attuali Concessionari e Conduttori, per tutti gli al-tri tratti del Demanio Marittimo Nazionale attualmente liberi e disponibili, si potrà procedere alla loro assegnazione nel rispet-to dei piani regolatori delle Amministrazioni, garantendo così il diritto di concorrenza, di libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi nell’UE, rafforzare i diritti del destinatario dei servizi in quanto utenti di tali servizi, promuovere la qualità dei servizi, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.Inoltre, così come richiesto dalle Associazioni Ambientaliste, si vuole assicurare il rispetto del corretto utilizzo della spiag-gia come pertinenza, mantenendola esclusa da qualsiasi diritto reale.

PROPOSTA DI LEGGE ITB ITALIADENOMINATA “LIMPIDA”

“ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE CON RISCATTO AGLI ATTUALI CONCESSIONARI E CON-DUTTORI DI TERRENI DEL DEMANIO MARITTIMO ITALIANO”

Articolo 1 - Le attività e strutture private, le aree ricomp-rese del demanio, demanio marittimo, oggetto di concessione dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate esistenti, già regolamentate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, che insistono su aree del demanio, e quelle destinate a stabilimenti balneari, conces-sioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, concessioni del demanio con finalità di attività fluviali, lacuali e portuali, concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, conces-sioni del demanio con finalità sportive, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione di cui all’art. 01 Legge 4.12.1993 n.494 , il terreno demaniale comunque classificato, appartenente allo Stato italiano, individuando le particelle catastali, sia esso indisponibile o disponibile, equi-parato a diritto di superficie, sono escluse dall’applicazione della Direttiva 2006/123/CE ed inserite all’articolo 7 del de-creto legislativo 59/2010

Articolo 2 - I terreni del demanio nazionale nella piena pro-prietà dello Stato Italiano a norma dell’art 345 TFUE ex art295 del trattato CE, sui quali sono costruite ed esercitate anche attività, mediante la costruzione di opere a carattere perma-nente, le aree del demanio, e del demanio marittimo, il ter-reno demaniale comunque classificato, dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, indipendente-mente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti, compati-bilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono venduti o attribuiti con diritto di superficie per 99 anni, agli attuali con-cessionari e conduttori in ossequio dei legittimi affidamenti maturati nel tempo secondo quanto disciplina il principio del

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fluire del tempo, Ordinanza Corte Costituzionale 400/2007, riconoscendo la trasformazione del titolo concessorio, equi-parato al diritto di superficie, in diritto reale, fatti quindi salvi i diritti legittimamente acquisiti nel tempo che hanno maturato gli effetti equiparati per quanto dettato dal comma 64 dell’art 3 della legge 23/12/1996 n.64 come modificato dall’art 1 della legge 12/12/2002 n.273.

Articolo 3 - Le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime asservite, sono individuate con atto ricognitivo diri-genziale dall’Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marit-timo in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in concerto con quello dell’economia e finanze. L’inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Il prezzo di acquisto del terreno e delle eventuali pertinenze, dovrà essere pagato entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge in un’unica soluzione al momento della stipula del contratto di vendita o nel momento che l’istituto bancario avrà dato disposizioni al pagamento. Le aree individuate dalla presente Legge sono trasferite al patrimonio disponibile, con la sospensione di tutti i procedimenti pendenti di acquisizione nel pubblico demanio delle strutture presenti nelle stesse aree e destinate alla patrimonializzazione.

Articolo 4 - Il corrispettivo sul totale del trasferimento delle aree vendute, per il versamento dell’importo, dovrà avvenire al prezzo che verrà comunicato da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, determinato secondo i parametri fis-sati e per altre destinazioni assimilabili alle attività indicate al secondo comma, nell’Elenco 3 allegato alla Legge 311/04 ar-ticolo 1 comma 434, elenco allegato e recepito dalla presente Legge, il calcolo degli interessi saranno calcolati dal giorno della promulgazione in Gazzetta ufficiale della presente Legge. Viene estesa alla presente Legge l’applicazione della legge 311/04 sec-ondo quanto disposto dal comma 435 al fine di eliminare tutte le liti pendenti o in corso, con il trasferimento delle aree secondo quando dettato dal comma 2) della presente Legge, si estinguo-no i giudizi pendenti o in corso, promossi dall’amministrazione demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle aree, restano compensate fra le parti le spese di lite. Il decreto inoltre autorizzerà l’Agenzia del Demanio, di stabilire la tipologia delle nuove costruzione in nuovi ambiti territoriali del demanio nazi-onale, garantendo così il diritto di concorrenza, di libertà di sta-bilimento, la libertà di prestazione di servizi nell’UE, rafforzare i diritti del destinatario dei servizi in quanto utenti di tali servizi, promuovere la qualità dei servizi, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.

Articolo 5 - Il prezzo di acquisto del terreno sdemanializzato e delle eventuali pertinenze, dovrà essere pagato in un’unica soluzione al momento della stipula del contratto di vendita o nel momento che l’istituto bancario avrà dato disposizioni al pagamento, oppure potrà essere pagato con versamento annu-ale rateizzato con interessi a valore legale.

Articolo 6 - Stante la realtà dei beni incamerati, dove è avve-

nuta l’accessione dei beni costruiti sopra il terreno demani-ale, nei casi in cui il conduttore attuale del bene incamera-to non è legittimato per ricorrere in giudizio per annullare l’incameramento secondo l’art 49 cod.nav che alla data di promulgazione della presente legge è dichiarato abrogato, verrà valutato il bene complessivo dei manufatti pertinen-ziali dall’Agenzia del Territorio competente per area, al costo iniziale della pertinenza scontando dalla valutazione, i costi delle manutenzioni e dell’usura dei beni e posto in vendita all’attuale conduttore. La valutazione finale sarà trasmessa all’agenzia del demanio competente per area per la stipula dei contratti di vendita all’attuale conduttore. I canoni dovuti per effetto della legge 296/2006 sono rivaluta-ti secondo la legge 494/93. Il punto 2.1) lettera b) Art 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato retroattivamente. Quanto versato in eccesso è scalato dalla valutazione della pertinenza posta in vendita.

Articolo 7 - Per le Concessioni di Beni Demaniali Marittimi ad uso turistico ricreativo di stabilimento balneare, il diritto reale sul terreno demaniale avrà come limite della sua esten-sione l’area destinata alla posa degli ombrelloni ed attrezzat-ura similare. Tale area sarà quindi definita spiaggia. La spiaggia definita come «area destinata alla sola posa ombrelloni ed attrezzatura similare» è riconosciuta come pertinenza, derogando alla norma della proprietà sulla medesima ex art 817 C.C e s.s, ed è destinata in modo durevole a servizio del bene realizzato sul terreno sog-getto del diritto reale e sottoposta ad un canone conces-sorio annuale. Tale nuova definizione della spiaggia come parte del demanio necessario del Territorio Nazionale non può essere sottoposta a strumenti di diritto privato. La spiaggia così definita sarà soggetta annualmente al pag-amento del solo corrispettivo individuato dall’Agenzia del Demanio secondo i parametri indicati dalla legge 494/93, parametri che non comportino comunque maggiorazioni ol-tre l’incremento ISTAT aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali generali. Indicando al fine della valutazione del corrispettivo del can-one concessorio della spiaggia posa ombrelloni e strutture similari, ambiti territoriali a valenza turistica: a) ad alta valenza; b) media valenza. c) normale valenza. d) bassa valenza. Considerando come aree valutate con un canone ricognitorio al 10% nella valutazione complessiva del canone concessorio annuale le aree scoperte dove insistono anche con impian-ti a struttura leggera parcheggi, zone adibite a parco giochi o attività sportive,giardini, il cui uso ed accesso sia libero e gratuito e comunque tutte le aree il cui accesso sia libero e gratuito ed i servizi offerti gratuitamente, aree non ricon-ducibili ad un utilizzo di posa ombrelloni o strutture similari a stretto fine di un utilizzo economico per l’azienda. Il vincolo di destinazione delle aree soggette al can-one ricognitorio è indicato dal titolare del bene tras-

PRINCIPI GIURIDICI PER LA SDEMANIALIZZAZIONEDEI TERRENI DEL DEMANIO MARITTIMO ITALIANO

E ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIECON RISCATTO AGLI ATTUALI CONCESSIONARI E CONDUTTORI

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ferito in proprietà e può essere sempre modificato previa comunicazione all’ufficio del demanio. La distinzione tra manufatti di facile o difficile rimozi-one stante la realtà della tecnica è soppressa,ogni man-ufatto si intende di facile rimozione. Le aree scoperte dove insistono impianti a struttura leggera, soggette al canone ricognitorio, possono permanere o essere liberate nel periodo invernale e l’area liberata rimane ugual-mente soggetta a valutazione con canone ricognitorio. Per le concessioni di beni demaniali marittimi ai fini tu-ristico ricreativi, il diritto di proprietà o di diritto di superficie sul terreno demaniale avrà i seguenti limiti: - a monte, a sinistra e a destra rispetto all’accesso principale a monte, dalla linea di confine della concessione attuale; - a mare, dalla linea retta congiungente i punti di massimo ag-getto verso mare dei manufatti esistenti autorizzati, immobili e/o amovibili,gli impianti a struttura leggera.

Articolo 8 - Lo Stato Italiano al fine di garantire il rilancio degli investimenti nel settore del turismo provvederà nel termine di 30 giorni dall’emanazione della presente legge a stipulare ac-cordi vincolanti ed obbligatori presso il sistema bancario per la rinegoziazione dei mutui e di ogni forma di garanzia in essere, contratti dalle attuali aziende per investimenti ed interventi in-erenti l’attività e per l’erogazione di nuovi mutui agevolati alle aziende che intendano esercitare la volontà di acquisto del ter-reno demaniale o prevedano inoltre un piano di nuovi investi-menti.

Articolo 9 - Nell’art 45 bis del Codice della Navigazione le pa-role “ in casi eccezionali e per periodi determinati “ e “ second-arie “sono soppresse.

Articolo 10 - L’occupazione e l’uso dei beni pubblici secondo quanto dettato dal comma 1) anche già oggetto di concessione amministrativa, di cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessata l’efficacia, e, comunque, alla scadenza del ter-mine stabilito dal detto titolo o dalla legge, le spiagge libere att-rezzate, pontili mobili, al fine di garantire l’ammortamento degli investimenti effettuati ed i livelli occupazionali, garantendo la migliore utilizzazione accertata dalla conduzione nel tempo, sono attribuiti al precedente concessionario, gestore, mediante la prosecuzione del rapporto nella forma privatistica a loro at-tribuita in forza e nei modi indicati nella presente legge.

Articolo 11 - I concessionari possono mantenere instal-lati i manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1, dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e re-golamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifi-cazioni, realizzati legittimamente e in conformità della conces-sione, senza necessità di nuova istanza.

Articolo 12 - I beni appartenenti al demanio marittimo per-mangono di competenza dello Stato ai sensi dell’articolo 56 bis, comma 1, del dl 21.06.2013, n. 69 – decreto del fare – convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dal combi-

nato disposto dell’articolo 56 bis, comma 1, e del decreto leg-islativo 28 maggio 2010, n. 85, articolo 5, comma 1, lettera a) (i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall’articolo 822 del codice civile e dall’articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli diret-tamente utilizzati dalle amministrazioni statali). La presente Legge disponendo una nuova organizzazione amministrativa dello Stato, opera con legislazione esclusi-va (art. 117, secondo comma,lettera g) Cost.) Alla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni e i Comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio nazionale, marittimo e degli arenili.

Articolo 13 - Al concessionario o ai conduttori che non in-tendano acquistare la proprietà delle pertinenze e rinunciare anche al riconoscimento del diritto di superficie o all’acquisto del terreno passato al patrimonio disponibile, è riconosciu-to un indennizzo riguardante tutti gli investimenti realizzati per la costruzione dei manufatti legittimamente esistenti e tutti i valori materiali e immateriali commerciali conseguiti, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Articolo 14 - Ogni forma di tassazione del recupero rifiu-ti riguardanti la spiaggia è considerata non esigibile, stante l’obbligo di compensazione con i servizi prestati per la sicu-rezza della balneazione a totale carico della struttura che es-ercita l’uso della pertinenza spiaggia.

Articolo 15 - Alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata ogni altra disposizione contraria o incom-patibile con la presente legge.

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E ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIECON RISCATTO AGLI ATTUALI CONCESSIONARI E CONDUTTORI

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ALLEGATO: Elenco 3 allegato alla Legge 311/04 articolo 1 comma 434

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E ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIECON RISCATTO AGLI ATTUALI CONCESSIONARI E CONDUTTORI

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PRINCIPI GIURIDICI PER L’ESCLUSIONE DALLE EVIDENZE PUBBLICHEDELLE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE OPERANTI SUL DEMANIO MARITTIMO

RELAZIONE INTRODUTTIVA Con la presente si vanno a specificare e disciplinare le sei procedure per l’esclusione dalle evidenze pubbliche, delle Imprese turistico-ricettive in generale, ed in particolare di quelle operanti come “Sta-bilimento balneare” su terreno demaniale marittimo, lacuale, fluviale, idrico, per finalità turistico-ricreative e private costruzioni, in base agli strumenti giuridici attualmente presenti nel nostro ordinamento (art 822 c.c/art 28 cod.nav).Tale norma vuole salvaguardare tutte le imprese interessate dalla pos-sibile “messa all’asta” così come previsto a seguito della “Direttiva Servizi - Direttiva 2006/123/CE”, la cosiddetta “Direttiva Bolkestein”.Questo lungo lavoro di ricerca, portato avanti in questi anni dall’ITB ITALIA, vuole essere un contributo alla soluzione del problema “Bolkestein” che la nostra associazione vuole dare a quanti, istituzioni e amministratori, sono chiamati a decidere le sorti delle nostre 30.000 imprese.

Tali procedure di esclusione devono essere inquadrate all’interno delle “PROCEDURE DI CONTEZIOSO” così come previste dall’art.49 del “Trat-tato di Funzionamento UE”.

“Trattato di Funzionamento Unione Europea (TFUE)”Procedure di contenzioso

> all’articolo 49 del Trattato sul funzionamen-to dell’UE che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. A tale

riguardo la Commissione richiamava alla giurispru-denza della Corte di giustizia che ha sottolineato l’incompatibilità delle norme nazionali che rendono più difficile l’accesso al mercato di operatori proven-ienti dagli altri Stati membri. Sottolineava altresì che nel caso del rinnovo automatico delle concessioni marittime a favore dell’operatore uscente previsto dalla normativa italiana non si possano applicare le deroghe previste dagli articoli 51 e 52 del medesimo Trattato (attività che partecipano all’esercizio di pubblici poteri, motivi di ordine pubblico, sicurezza

pubblica e sanità pubblica).

PRIMA PROCEDURA DI ESCLUSIONEREGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONETutta la disciplina delle concessioni demaniali marittime è collegata con l’obbligo di una prestazione a capo del concessionario; si tratta di un collegamento irrinunciabile nel rapporto tra PA (Pubblica Amminis-trazione) e soggetto privato che detiene in uso esclusivo un bene della collettività.La prestazione che viene richiesta con obbligo di adempimento riguarda servizi di interesse pubblico e sono delegati al concessionario dalla PA.Questa prestazione non è sempre rispondente con il “Pubblico Inter-esse”: da ciò le Amministrazioni sono delegate dallo Stato per vigilare. Difatti il mancato rispetto delle prestazioni alle quali il concessionario è obbligato ad adempiere, comporta la decadenza della concessione (Vedi: art 47 cod.nav.).È quindi innegabile riconoscere questa prestazione come un obbligo

UFFICIO TECNICO LEGISLATIVO ITB ITALIA

del concessionario che esercita un’attività connessa con l’esercizio di pubblici poteri delegati in capo al concessionario, di eseguirli, pena la revoca della concessione.Il concessionario è dunque tenuto, pena la decadenza del titolo conces-sorio, all’osservanza delle disposizioni dei competenti uffici della Pub-blica Amministrazione che gli delegano le funzioni spettanti allo Stato.Questo è quanto disciplina come obbligo l’art 27 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con DPR 15 Febbraio 1952 n.328, così come viene enunciato al secondo comma dell’art 27:

Regio Decreto del 30 marzo 1942, n° 327,“Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione”

D.P.R. n. 328, del 15/02/1952, “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Codice della

Navigazione”“Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione”

Articolo 27 – VigilanzaL’esercizio della concessione è soggetto alle norme

di polizia sul demanio marittimo.L’autorità marittima mercantile vigila

sull’osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui è sottoposta la concessione.

Il concessionario è inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai

servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.

SECONDA PROCEDURA DI ESCLUSIONEATTIVITÁ CONNESSE CON L’ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI

PER LA PROTEZIONE DELLA COLLETTIVITÁE PER MOTIVI IMPERATIVI D’INTERESSE GENERALE

Al fine di specificare l’Istituto della Concessione, occorrono alcune defi-nizioni:• L’istituto della Concessione “…è quel provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione conferisce ex novo posizioni giuridiche al destinatario. Tale provvedimento è sottoposto al regime del Diritto Amministrativo e deve quindi essere rispettoso delle finalità e degli in-teressi di Natura Pubblica che sono ad essi sottesi “ (Corte Dei Conti, sentenza N.42 31 Gennaio 2006);• L’istituto della Concessione è caratterizzato dal trasferimento da un Ente Pubblico ad un soggetto privato di Pubblici Poteri, per cui quando questo trasferimento riguarda Beni Demaniali; esso riguarda il passag-gio dal Pubblico al privato, di quanto era prima a disposizione dei Pub-blici Poteri.• Nelle Ordinanze delle Capitanerie di Porto sono riportate altresì norme di riferimento a tale delega di Pubblici Poteri, le quali norme i titolari di aziende di stabilimento balneare sono obbligati a rispettare, pena la dec-adenza del titolo concessorio ove opera l’azienda turistica di stabilimento balneare.

Ora, in base a a quanto riportato nella:Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consigliodel 12 Dicembre 2006, relativa ai Servizi nel mercato interno,

Art. 2 – Campo di Applicazione – Comma 2:“La presente Direttiva non si applica alle Attività seguenti”:lettera i) le Attività connesse con l’esercizio di

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Pubblici Poteri di cui all’articolo 45 del Trattato.

Al Trattato sul Funzionamento Dell’Unione Europea (Già Trattato che istituisce la Comunità Europea come modificato dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 Dicembre 2007 ratifi-cato dalla Legge 2 Agosto 2008,n.130.su G.U. n. 185 del 8 Agosto

2008-Suppl.Ordinario n.188)Capo 2 Diritto di Stabilimento (ex articolo 45 del TCE) Art 51:

Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente Capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le Attività che in tale Stato parte-cipino, sia pure occasionalmente, all’esercizio dei

Pubblici Poteri.

In base a quanto riportato nelle deleghe relative all’Esercizio di Pubblici Poteri;In base a quanto riportato nel: Decreto Legislativo 26 Marzo 2010 N.59“Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai Servizi nel Mercato Interno”

Articolo 2 (Esclusioni) Comma 1“Le disposizioni del presente Decreto non si applicano:

lettera a) alle Attività connesse con l’esercizio di Pubblici Poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all’esercizio del Potere Pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato

e delle altre Collettività Pubbliche.lettera c) ai servizi d’interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorchè scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operi-no in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico”

Articolo 8 comma 1lettera h) motivi imperativi d’interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pub-blica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell’equilibrio finan-ziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la pro-

prietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di po-

litica sociale e di politica culturale.

TERZA PROCEDURA DI ESCLUSIONEIL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL SISTEMA DI

SICUREZZA SOCIALE NEL RISPETTO DI MOTIVI IMPERATIVIDI INTERESSE GENERALE

Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura con-traria agli interessi dell’Unione, così come riportato nell’Articolo 106 TFUE (ex articolo 86 del TCE) e nel Dlgs 59/2010.Le imprese balneari, così come “delegate di servizi di interesse econom-ico generale” (vedi: art 37 cod.nav) devono essere considerate come facente parte dell’interesse pubblico configurato con l’espletamento di funzioni di interesse economico generale, in quanto attraverso la loro attività generano una parte rilevante del PIL nazionale.Per questo motivo sarebbero già ricomprese tra le esclusioni previste dal Dlgs 59/2010 all’art 2, comma 1 lettera a) e c).

L’esclusione delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative dalla Direttiva 123/2006/CE è armonizzata con quanto pre-visto dall’art 14 TFUE.

Articolo 14 (ex articolo 16 del TCE)Fatti salvi l’articolo 4 del trattato sull’Unione eu-ropea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trat-tato, in considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei val-ori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l’Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzi-

onino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di as-solvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali

principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trat-tati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.

Deroghe ammesse al principio di libertà di stabilimento art 49 TFUE.Inoltre, secondo la costante giurisprudenza europea, richiamata dalla Corte di giustizia Europea nella sentenza n. 400/2008 del 24.03.2011, al punto 72/b e seguenti, l’adozione di misure restrittive alla libertà di stabilimento può trovare giustificazione nella sussistenza di “motivi im-perativi di interesse generale” a condizione che dette restrizioni siano atte “a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso”.Si potrebbe quindi raffigurare come obiettivo principale la difesa delle PMI e micro PMI, un concetto proposto in primis dallo stesso Parla-mento Europeo:

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 su:Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro

politico per il turismo europeo (2010/2206(INI))56. Il Parlamento Europeo ribadisce l’importanza del turismo balneare come peculiarità di alcune regioni costiere europee; invita la Commissione a valutare se la Direttiva 2006/123/CE abbia ripercussioni negative sulle PMI di questo settore e, se lo ritiene necessar-io, a proporre misure per attenuare tali ripercussioni e garantire che le caratteristiche specifiche di questa categoria professionale siano prese in considerazi-one nell’applicazione della direttiva; invita inoltre gli Stati membri a valutare, in cooperazione con le autorità competenti, l’introduzione di misure compen-sative per attenuare i danni causati agli operatori turistici dall’introduzione di una nuova legislazione che comporta la perdita dei diritti acquisiti e causa perdite correlate a investimenti non ammortizzati des-tinati a rinnovare o adeguare le sue strutture nel rispetto della legislazione precedentemente in vigore; ritiene che tali misure siano necessarie al fine di salvaguardare gli investimenti degli operatori e migl-iorare la qualità del servizio alla clientela.In questo senso la giurisprudenza europea riconosce la sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale nella protezione dell’ambiente, nella razion-ale gestione del territorio e nella tutela del consu-matore, mentre lo esclude negli interventi normativi adottati con finalità di natura puramente economica.Dunque, i Concessionari attuali di stabilimenti bal-neari e di altre attività su beni demaniali, oltre alla natura economica della loro attività esplicano anche la tutela dell’ambiente, la razionale gestione del territorio, la tutela del consumatore, il primo soc-corso, per gli stabilimenti balneari anche il salvat-aggio in mare a difesa del bene della collettività che risiede nella tutela del controllo e salvataggio per preservare la loro vita, sono sentinelle della sicu-rezza dei clienti e dei luoghi, sostituendosi di fatto allo Stato in tali compiti.

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QUARTA PROCEDURA DI ESCLUSIONEATTIVITÁ CONNESSE CON L’EROGAZIONE DI SERVIZI SANITARI

Gli stabilimenti balneari, quali attività classificate come turistico ricreativo, non sono riconosciute dallo Stato Italiano come attività assistenziali ne tantomeno attività a scopo non lucrativo.Ora, come ci ricorda la storia medica, ed in particolare quella pediatrica o per la cura delle affezioni polmonari, gli stabilimenti balneari italiani sin dalla loro nascita si sono formati con finalità curative e sanitarie, associando a questa attività sanitaria, che costituisce un motivo di interesse generale (vedi: art. 32 Costituzione Italiana) la loro attività commerciale, tanto da vedersi riconosciuti nel tempo, come:• erogatori obbligatori del servizio di salvamento, al fine di “evitare mi-nacce effettive di causa di morte per affogamento a danno dell’integrità della collettività” ovvero la tutela della vita dell’individuo;• erogatori di primo soccorso e responsabili della salvaguardia della salute dei clienti/cittadini, in funzione di una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri e non occasionalmente essen-doci un obbligo di legge.Dunque si è venuta a combinare una intrinseca realtà fattuale tra l’attività sanitaria e quella commerciale.Ora, indipendentemente dal fatto che tali servizi, come ad esempio quelli di Elioterapia/Talassoterapia/Balneoterapia marina, resi ormai da oltre 150 anni, vengano prestati o meno nel quadro di una strut-tura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o pri-vata, occorre considerare che, fornendo ai “clienti” di suddette attiv-ità commerciali, una tutela generale della salute e dell’integrità della collettività, tali imprese debbano essere escluse dall’applicazione della “Direttiva Servizi” in via del loro inserimento tra quelle commerciali di “servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata” così come previsto nella stessa Di-rettiva 123/2006/CE all’ art 2, comma 2, lettera f.

QUINTA PROCEDURA DI ESCLUSIONELA PROPRIETÁ

In base all’ ART 345 (TFUE) l’Europa non vieta agli Stati membri di con-servare la proprietà, tutelata dalla CEDU, di imprese né di crearle.L’art 345 TFUE dispone che i Trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.I beni regolarmente realizzati su terreno demaniale marittimo, seguendo atti e leggi cui le Pubbliche Amministrazioni sono state responsabili del procedimento ed a tale regolarità proposte a controllo ed al rilascio di agibilità e conformità di progetto, sono di proprietà privata e la Diret-tiva Servizi 123/2006/CE è andata a ledere la protezione CEDU, Della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea art 17 e anche di diritto internazionale, sulla proprietà.Portare il titolo concessorio a trasformarsi in autorizzatorio, ricadendo nell’art 12 della direttiva servizi 123/2006/CE, (ricordando che conces-sioni e autorizzazioni nel considerando 39 della direttiva servizi, sono oltretutto due istituti diversi nel diritto italiano), sta portando alla per-dita del bene in proprietà e questo ledendo i principi Europei contenuti nella CEDU, assorbito dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea art 17, sulla proprietà, quando questa è destinata a protezi-one e soccombente solo per causa di pubblica utilità (Vedi: Decreto Legislativo 27 dicembre 2002, n.302 Modifiche ed integrazioni al de-creto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. )

Inoltre, in base alla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo:Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti

dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (Parigi, 20.III.1952)ARTICOLO 1 - Protezione della proprietàOgni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni pre-

viste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALIDELL’UNIONE EUROPEA (2000/C 364/01)

Articolo 17 - Diritto di proprietà1. Ogni individuo ha il diritto di godere della pro-prietà dei beni che ha acquistato legalmente, di us-arli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale.

SESTA PROCEDURA DI ESCLUSIONECONSIDERANDO 40, DIRETTIVA 123/2006/CE

La Corte di Giustizia europea, richiamata nel Considerando 40, tutela come motivo imperativo di interesse generale da proteggere la “tu-tela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori” e “la salvaguardia dell’equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale”.Quindi con la messa all’asta delle imprese turistiche di stabilimento balneare, realizzate sulle concessioni demaniali marittime, gli attuali concessionari e conduttori come lavoratori non solo non sarebbero protetti ma perderebbero l’equilibrio finanziario sociale.Quindi le protezioni menzionalte nella stessa direttiva al Considerando 40 non sarebbero rispettate.E conseguentemente la perdita dell’azienda comporterebbe la perdita del lavoro protetto in Italia dall’art 35 della Costituzione (“La Repub-blica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed appli-cazioni. Cura la formazione e l’elevazione profession-ale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”).La nozione di «motivi imperativi di interesse generale», cui fanno rif-erimento alcune disposizioni della Direttiva 123/2006/CE, è stata poi progressivamente elaborata dalla Corte di giustizia nella propria giuris-prudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, e potrebbe continu-are ad evolvere.La nozione, come riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di gius-tizia, copre almeno i seguenti motivi:• l’ordine pubblico e il mantenimento dell’ordine sociale;• la PP.SS. e la sanità pubblica ai sensi degli art. 46 e 55 del trattato;• gli obiettivi di politica sociale;• la tutela dei destinatari di servizi;• la tutela dei consumatori e la prevenzione della frode;• la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori;• il benessere degli animali e la politica veterinaria;• la salvaguardia dell’equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale;• la prevenzione della concorrenza sleale;• la protezione dell’ambiente e dell’ambiente urbano, compreso l’assetto territoriale in ambito urbano e rurale;• la tutela dei creditori;• la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia;• la sicurezza stradale;• la tutela della proprietà intellettuale;• gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della lib-ertà di espressione dei vari elementi presenti nella società e, in parti-colare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici;• la necessità di assicurare un elevato livello di istruzione;• il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale;• la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico.

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APPUNTI E PROPOSTEPER L’INCONTRO CON LA REGIONE MARCHE

NOVEMBRE 2016RELAZIONE INTRODUTTIVA

Con la presente si vanno a specificare e disciplinare le sei proce-dure per l’esclusione dalle evidenze pubbliche, delle Imprese tu-ristico-ricettive in generale, ed in particolare di quelle operanti come “Stabilimento balneare” su terreno demaniale marittimo, lacuale, fluviale, idrico, per finalità turistico-ricreative e private costruzioni, in base agli strumenti giuridici attualmente presenti nel nostro ordinamento (art 822 c.c/art 28 cod.nav).Tale norma vuole salvaguardare tutte le imprese interessate dalla possibile “messa all’asta” così come previsto a seguito della “Direttiva Servizi - Direttiva 2006/123/CE”, la cosiddetta “Direttiva Bolkestein”.Questo lungo lavoro di ricerca, portato avanti in questi anni dall’ITB ITALIA, vuole essere un contributo alla soluzione del problema “Bolkestein” che la nostra associazione vuole dare a quanti, istituzioni e amministratori, sono chiamati a decidere le sorti delle nostre 30.000 imprese.

Tali procedure di esclusione devono essere inquadrate all’interno delle “PROCEDURE DI CONTEZIOSO” così come pre-viste dall’art.49 del “Trattato di Funzionamento UE”.

■ ■ ■

1 – Proroghe trentennali, doppi binari, paletti e indennizzi.

Nella elaborazione di una proposta regionale per salvaguardare e difendere le attuali imprese turistico balneare, occorre neces-sariamente partire da alcuni dati di fatto.Da parte del governo italiano, pur in mancanza di un documen-to ufficiale su cui ragionale, è possibile comprendere quali linee intende seguire attraverso quanto dichiarato in sede europea dal Sottosegretario agli affari europei Sandro Gozi, recatosi lo scorso 20 luglio a Bruxelles per incontrare la Direttrice Generale della Commissione Europea alla crescita Lowri Evans.Nel corso dell’incontro Gozi ha presentato le linee guida di un possibile disegno di legge che prevedeva ulteriori (ma non meg-lio precisate) proroghe per gli attuali concessionari, di favorire l’esperienza degli operatori nella definizione dei punteggi per le procedure di evidenza pubblica, il riconoscimento del valore commerciale e gli eventuali indennizzi dei concessionari uscenti da parte dei subentranti.Una proposta che però non ha ricevuto affatto il consenso da parte della Evans, secondo cui sarebbero dei “vantaggi indebiti” per tutelare la situazione esistente sugli stabilimenti balneari italiani anziché aprire alla concorrenza.Nello specifico: “le misure di indennizzo devono essere adegua-te e proporzionate, ma ove diventassero eccessive o si creasse una preferenza ovvia per gli attuali esercenti, configurerebbero una chiusura al principio di libera concorrenza, a solo vantag-gio degli attuali concessionario”; contrarietà al riconoscimento

UFFICIO TECNICO LEGISLATIVO ITB ITALIA

del valore commerciale (“Riconoscere un valore di avviamento oggetto di un pagamento da parte del nuovo concessionario a quello uscente potrebbe configurare un vantaggio indebito per gli operatori attuali”). Molto perentorio anche il divieto di fa-vorire l’esperienza degli operatori nella definizione dei punteggi per le procedure di evidenza pubblica (“Il nuovo quadro dovreb-be guardare al futuro e non al passato”).A questo va aggiunto che il Governo italiano ha già impugnato, come nel caso della Regione Campania, ho intende impugnare le leggi regionali (Toscana, Emilia Romagna, Liguria) che inter-vengono sulla materia “concessioni” in quanto in contrasto con le norme attualmente in vigore e con le linee “politiche” che questo governo si è dato.

■ ■ ■

2 – Spostamento della linea di costa

Con il D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 125 lo Stato italiano ha iniziato una ricognizione delle fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo.Un provvedimento che era atteso da molti anni, tanto che già nel 1997 il Consiglio Nazionale del Notariato aveva redatto uno studio al riguardo1.In questo studio è possibile leggere:“Il problema si pone in quanto in numerose zone del territo-rio nazionale sussistono situazioni di incertezza per la presenza di vaste aree perfettamente urbanizzate, con il regolare rilas-cio di concessioni edilizie e con la pacifica tolleranza delle am-ministrazioni che richiedono tributi per gli immobili realizzati e rilasciano regolare certificazioni catastali, aree che in un lontano passato... erano da considerarsi arenile relitto dal mare o zona paludosa, e per le quali pur essendo venuta obiettivamente meno la loro destinazione all’uso pubblico non è mai interve-nuto un formale provvedimento di cessazione della demanial-ità....”

Dunque ora le regioni sono state chiamate a procedere, così come ha provveduto la Regione Marche.In merito agli adempimenti previsti dall’art. 7, comma 9 septies-decies del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 125 “Ricognizione della fascia costiera della Regione Marche, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo” 2 ci occorre fa presente che, a normativa vigente, con l’eventuale spostamento della linea di costa e il conseguente “svincolo” dei terreni sopra i quali sorgo-no le strutture balneari, che diventano così beni del patrimonio dei comuni, vi è la certezza di bandi comunali (Aste o evidenze pubbliche) per riassegnarli alle imprese balneari.Infatti, ad oggi, applicando gli articoli 32 (Delimitazione di

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Zone del Demanio Marittimo) e 35 (Esclusione di Zone dal Demanio Marittimo) del Codice della Navigazione, non vi è alcun riconoscimento dello status-quo all’attuale concession-ario/conduttore.Per questi motivi, come Associazione ITB Italia, al fine di pot-er mantenere in capo all’attuale concessionario/conduttore il Diritto Acquisito legittimamente in buona fede, sosteniamo la necessità di attribuire un Diritto di Superficie di lunga durata e, ove il concessionario/conduttore lo ritenesse vantaggioso, la possibilità di riscatto del solo terreno dove è stata regolar-mente edificata l’impresa, così come avviene ad esempio per le aree P.I.P dove sono state edificate imprese.È obbligo poi ribadire che non si tratta di un “privilegio” dell’uso del Bene Demaniale, ma è semplicemente il ricono-scere quanto attualmente prevede la legge nel differenziare le categorie di soggetti: in questo caso gli attuali concession-ari/conduttori che avevano un contratto con lo Stato italiano e “gli altri”.

Una differenza che tra l’altro si esplicita nell’elemento diversi-ficatore che è il “fluire del tempo” così come specificato nella Ordinanza n° 400/2007 della Corte Costituzionale.

Inoltre è importante ricordare come la stessa Sentenza della Corte di Giustizia Europa del 14 Luglio 2016 riconosce che, se ci fosse da parte di tutte le Regioni una chiara definizione delle coste ancora con zone disponibili, come è stato rich-iesto, verrebbe dimostrata la “non limitatezza del bene”, e così cadrebbe il disposto dell’art 12 comma 1 Direttiva Servizi 2006/123/CE, che prevede appunto le evidenze pubbliche.

■ ■ ■

3 – Legittimo Affidamento

La Sentenza della Corte di Giustizia Europa del 14 Luglio 2016 non preclude il riconoscimento del legittimo affidamento in-generato da leggi pregresse, come quella basilare del rinnovo automatico legge 88/2001 art 10.Infatti nella citata sentenza della Corte al paragrafo 71 si legge testualmente: “...nei limiti in cui il governo italiano fa valere che le proroghe attuate dalla normativa nazionale mirano a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, occorre precisare che una siffatta disparità di trattamento può essere giustificata da motivi imperativi di in-teresse generale, in particolare dalla necessità di rispettare il principio della certezza del diritto”.Dunque, nel rispettare il Principio della certezza del Diritto, occorre che anche la Regione Marche, la quale concorre alla formazione del complesso di norme e regole che il conces-sionario/conduttore è tenuto a rispettare, come ad esempio attraverso il Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere, preveda ogni garanzia necessaria a tutelare gli investimenti e il valore economico creato dalle attuali imprese turistico balneari.

Il principio del legittimo affidamento costituisce un principio consolidato che impone all’amministrazione, soprattutto in sede di esercizio del potere di autotutela, l’attenta salvaguar-dia delle situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare per l’appunto un ra-gionevole affidamento nel destinatario: ne deriva per conseg-uenza che una situazione di vantaggio, assicurata al privato da un atto specifico e concreto dell’autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo indennizzo della posizione acquisita.

■ ■ ■

4 – Attività connesse con l’erogazione dei servizi sanitari.

Gli Stabilimenti balneari, quali attività classificate come tu-ristico ricreativo, non sono riconosciute dallo Stato Italiano come attività assistenziali ne tantomeno attività a scopo non lucrativo.

Ora, come ci ricorda la storia medica, ed in particolare quella pediatrica o per la cura delle affezioni polmonari, gli stabili-menti balneari italiani sin dalla loro nascita si sono formati con finalità curative e sanitarie, associando a questa attività para-sanitaria, che costituisce un motivo di interesse gene-rale (vedi: art. 32 Costituzione Italiana) la loro attività com-merciale, tanto da vedersi riconosciuti nel tempo, come:erogatori obbligatori del servizio di salvamento, al fine di “evi-tare minacce effettive di causa di morte per affogamento a danno dell’integrità della collettività” ovvero la tutela della vita dell’individuo;erogatori di primo soccorso e responsabili della salvaguardia della salute dei clienti/cittadini, in funzione di una parteci-pazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri e non occasionalmente essendoci un obbligo di legge.

Dunque, nel corso degli anni si è venuta a combinare una in-trinseca realtà fattuale tra l’attività di tipo curativo e quella commerciale, talaltro riconosciuta diversi anni fa nella defin-izione di “attività balneare” presente nel D.P.C.M del 13 set-tembre 2002 per “la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico”, Allegato 1, art.1 comma 3:3)attività correlate con la balneazione la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione de-maniale, attrezzati per la balneazione, l’elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico attrezzate per l’ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di no-leggio nautico. Da oltre 150, cioè da quando è nato il turismo balneare come noi lo conosciamo,negli stabilimenti è possibile trovare e svolgere servizi di elioterapia (ricordiamo che ad inizio e al termine della stagione balneare, in assenza del servizio di salvataggio, gli stabilimenti balneari che intendono rimanere aperti sono tenuti ad esporre il cartello dell’elioterapia), ta-lassoterapia, balneoterapia con acqua di mare, sabbiature e cure salsoiodiche in generale.Ora, indipendentemente dal fatto che tali servizi, vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finan-ziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata, occorre considerare che, fornendo ai “clienti” una tutela generale della salute e dell’integrità della collettività, tali attività dovrebbero essere disciplinate al pari o in mani-era simile agli stabilimenti che si occupano della salute e del benessere.Questo porterebbe così all’esclusione dall’applicazione della “Direttiva Servizi” in via del loro inserimento tra quelle attiv-ità commerciali di “servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazi-one e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata” così come previsto nella stessa Direttiva 123/2006/CE art 2, comma 2, lettera f.

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