L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

23
L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio: stato dell’arte, punti di forza e criticità, possibile evoluzione alla luce di Basilea 3 Altavilla Vicentina, 14 dicembre 2010 Dottor Marco Ciabattoni CUOA FINANCE Workshop Centro Studi Risk Management e Valore

description

L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio: stato dell’arte, punti di forza e criticità, possibile evoluzione alla luce di Basilea 3 - Intervento di Marco Ciabattoni

Transcript of L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Page 1: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio: stato dell’arte, punti di forza e criticità, possibile evoluzione alla

luce di Basilea 3

Altavilla Vicentina, 14 dicembre 2010

Dottor Marco Ciabattoni

CUOA FINANCEWorkshop Centro Studi Risk Management e Valore

Page 2: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Dottor Marco Ciabattoni © 2010 2

Sommario

� Il quadro regolamentare di riferimento

� Il rapporto annuale del CESR

� Le recenti proposte del Financial Stability Board

Page 3: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Dottor Marco Ciabattoni © 2010 3

Il quadro regolamentare di riferimento

• Direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 (accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio)

• Direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 (adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi)

• Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche)

• Regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 (agenzie di rating del credito)

• Decreto Legislativo 5 ottobre 2010 n. 176 (attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009)

Page 4: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Dottor Marco Ciabattoni © 2010 4

• Le banche possono determinare i coefficienti di ponderazione per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (*)

sulla base delle valutazioni del merito creditizio rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institutions - ECAI) riconosciute dalla Banca d'Italia.

• Il riconoscimento di un’agenzia e la riconduzione dei rating ai coefficienti di ponderazione (mapping) vengono effettuati dalla Banca d'Italia sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente.

Circolare Banca d’Italia 263/2006

(*) nell'ambito del metodo standardizzato e nell’ambito del metodo IRB (limitatamente alle posizioni verso cartolarizzazioni)

Page 5: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Dottor Marco Ciabattoni © 2010 5

Circolare Banca d’Italia 263/2006

[TITOLO II, CAPITOLO 1, PARTE PRIMA, SEZIONE VIII: AGENZIE ESTERNE DI VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO]

• La Banca d’Italia riconosce, per la determinazione delle ponderazioni nell’ambito del metodo standardizzato, le valutazioni del merito creditizio rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI).

• Il riconoscimento di un’agenzia viene effettuato in base alla verifica di requisiti che riguardano sia la "metodologia" utilizzata per la definizione dei giudizi (oggettività, indipendenza, revisione periodica, trasparenza), sia le valutazioni che ne conseguono (credibilità e trasparenza).

• Il riconoscimento da parte della Banca d’Italia è finalizzato a consentire alle banche di utilizzare i rating esterni ai fini della determinazione dei coefficienti di ponderazione per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Page 6: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Dottor Marco Ciabattoni © 2010 6

Requisiti delle ECAI

• La Banca d’Italia riconosce come ECAI i soggetti persone giuridiche.

• Ai fini del riconoscimento le agenzie soddisfano i seguenti requisiti:a) Oggettivitàb) Indipendenzac) Reputazione sul mercatod) Trasparenza della metodologia e dei giudizi

• Nell’ambito della valutazione dei requisiti, la Banca d’Italia considera l’eventuale adozione, da parte dell’agenzia, di un codice di condotta in linea con le migliori prassi a livello internazionale.

Circolare Banca d’Italia 263/2006

Page 7: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Dottor Marco Ciabattoni © 2010 7

• La Banca d’Italia pubblica sul proprio sito Internet l’elenco delle ECAI riconosciute e il relativo mapping (*)

• Attualmente, sono riconosciute le seguenti ECAI:– FITCH RATINGS– MOODY’S INVESTORS SERVICE– STANDARD & POOR’S RATING SERVICES

– CERVED (ex LINCE)

(*) il mapping consiste nell’associazione dei rating (le valutazioni del merito creditizio effettuate dalle ECAI) alle classi di ponderazioni del rischio previste dalle disposizioni di vigilanza.

Circolare Banca d’Italia 263/2006

per tutti i comparti previsti nell'ambito del metodo standardizzato e per le posizioni verso cartolarizzazioni. Il riconoscimento viene rilasciato per le sole valutazioni solicited, ad eccezione del comparto "finanza pubblica" (amministrazioni centrali e banche centrali, enti del settore pubblico, enti del settore territoriale, banche multilaterali di sviluppo) per il quale sono riconosciuti anche i rating unsolicited.

per il comparto "imprese e altri soggetti" previsto nell'ambito del metodo standardizzato. Il riconoscimento viene rilasciato per le valutazioni unsolicited, le uniche rilasciate dall'azienda.

Page 8: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Dottor Marco Ciabattoni © 2010 8

• In vigore dal 7 dicembre 2009

• Nei 75 “considerando” si afferma, tra l’altro:

– (1) I rating del credito hanno un impatto significativo sul funzionamento del mercato e sulla fiducia degli investitori e dei consumatori

– (2) È importante stabilire norme che garantiscano che tutti i rating creditizi emessi da agenzie di rating del credito registrate nella Comunità siano di qualità adeguata e siano emessi da agenzie di rating del credito soggette a requisiti rigorosi

– (8) Le agenzie di rating del credito dovrebbero applicare su base volontaria il codice di condotta emanato dallo IOSCO

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Page 9: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Dottor Marco Ciabattoni © 2010 9

• In particolare, al “considerando” n. 10 si legge:– È opinione generale che le agenzie di rating del credito non siano state

capaci, in primo luogo, di adeguare tempestivamente i loro rating al peggioramento delle condizioni del mercato e, in secondo luogo, di adattare per tempo i loro rating del credito in seguito all’aggravarsi della crisi del mercato. Il modo migliore per porre rimedio a queste incapacitàè adottare misure in materia di conflitti di interesse, qualità dei rating, trasparenza e governance interna delle agenzie di rating del credito, e sorveglianza delle attività delle agenzie di rating del credito. Coloro che utilizzano i rating del credito non dovrebbero affidarsi ciecamente a tali valutazioni ma dovrebbero sempre procedere con la massima attenzione alla propria analisi e all’opportuna diligenza dovuta prima di affidarsi a tali rating.

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Page 10: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Dottor Marco Ciabattoni © 2010 10

Regolamento (CE) n. 1060/2009

TITOLO I – OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

TITOLO II – EMISSIONE DI RATING DEL CREDITO

TITOLO III – VIGILANZA DELLE ATTIVITA’ DI RATING DEL CREDITO

TITOLO IV – SANZIONI, PROCEDURA DELCOMITATO, RELAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

• Rating emessi da CRA registrate nella UE e comunicati al pubblico o distribuiti previo abbonamento

• Procedura di avallo• Equivalenza e certificazione per CRA extra UE

• Indipendenza e prevenzione conflitti di interesse• Competenze professionali degli analisti• Pubblicità di metodologie, modelli e ipotesi per rating• Relazione di trasparenza annuale

• Procedura di registrazione• Competenze del CESR• Misure di vigilanza• Cooperazione fra autorità e paesi terzi

• Valutazione della Commissione entro il 7 dicembre 2012 su complessiva efficacia del regolamento

Page 11: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Dottor Marco Ciabattoni © 2010 11

ALLEGATO I – INDIPENDENZA E PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

– SEZIONE A – Requisiti organizzativi

– SEZIONE B – Requisiti operativi

– SEZIONE C - Disposizioni in materia di analisti di rating e di altre persone che partecipano direttamente alle attivitàdi rating del credito

– SEZIONE D – Disposizioni in materia di presentazione dei rating del credito

– SEZIONE E - Informazioni

Regolamento (CE) n. 1060/2009

Page 12: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Dottor Marco Ciabattoni © 2010 12

D.Lgs. 5 ottobre 2010 n. 176

• Sono apportate modifiche al TUF (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

• In particolare, è inserito l’art. 4-bis, che individua nella CONSOB l’autorità competente ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito.

• Alla CONSOB spetta esercitare i poteri e adottare le misure di vigilanza previsti nel regolamento agli artt. 23, 24 e 25.

• È prevista la collaborazione e lo cambio di informazioni con l Banca d’Italia, l’ISVAP e la COVIP.

Page 13: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Dottor Marco Ciabattoni © 2010 13

– Report (6 dicembre 2010) emesso in ottemperanza all’art 21 comma 4 del Regolamento (CE) 1060/2009

– 23 domande di registrazione da giugno a settembre (45 società)

– Un aspetto importante è la lingua utilizzata per le domande di registrazione e per l’interazione con le autorità di vigilanza

Il rapporto annuale del CESR (*)

(*) Committe of European Securities Regulators

Page 14: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Dottor Marco Ciabattoni © 2010 14

main issues

– Small size of many local individual CRAs, with non-appropriate compliance structures

– Frequent problems with compliance policies and procedures– Large use of outsourcing, also of core functions– Senior management involved in the negotiation of fees as well

as in the rating committees– Problems in implementing structures and procedures to identify,

prevent or mitigate conflicts of interests

– Issuance of ratings as only instrumental for the provision of othermore profitable services, carried out directly by the applicantsor, more often, by their associated companies

Il rapporto annuale del CESR

Page 15: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Dottor Marco Ciabattoni © 2010 15

• In un recente documento (Principles for Reducing Reliance on CRA Ratings del 27 ottobre 2010), il Financial Stability Board (FSB) ha proposto alcune regole per ridurre le minacce alla stabilitàfinanziaria connesse con un utilizzo non corretto dei ratings

• I principi (in realtà, raccomandazioni) sono così articolati:

Le recenti proposte delFinancial Stability Board

PRINCIPIO I PRINCIPIO II PRINCIPIO III

III.1 III.2 III.3

principio III.2.a

principio III.2.b

III.4 III.5

principio III.3.a

principio III.3.b

principio III.3.c

principio III.4.a principio III.5.a

Page 16: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Dottor Marco Ciabattoni © 2010 16

Principle I. Reducing reliance on CRA ratings in standards, lawsand regulations

– Standard setters and authorities should assess references tocredit rating agency (CRA) ratings in standards, laws and regulations and, wherever possible, remove them or replacethem by suitable alternative standards of creditworthiness.

Principle II. Reducing market reliance on CRA ratings

– Banks, market participants and institutional investors should beexpected to make their own credit assessments, and not relysolely or mechanistically on CRA ratings.

Le recenti proposte delFinancial Stability Board

Page 17: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Dottor Marco Ciabattoni © 2010 17

Principle III.1. Central bank operations

– Central banks should reach their own credit judgements on the financial instruments that they will accept in market operations, both as collateral and as outright purchases. Central bankpolicies should avoid mechanistic approaches that could lead tounnecessarily abrupt and large changes in the eligibility of financial instruments and the level of haircuts that mayexacerbate cliff effects

Principle III.2. Prudential supervision of banks

– Banks must not mechanistically rely on CRA ratings forassessing the creditworthiness of assets. This implies that banksshould have the capability to conduct their own assessment of the creditworthiness of, as well as other risks relating to, the financial instruments they are exposed to and should satisfysupervisors of that capability.

Le recenti proposte delFinancial Stability Board

Page 18: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Dottor Marco Ciabattoni © 2010 18

• Principle III.2.a. Larger, more sophisticated banks within eachjurisdiction should be expected to assess the credit risk of everything they hold (either outright or as collateral), whether it is forinvestment or for trading purposes.

• Principle III.2.b. Smaller, less sophisticated banks may not have the resources to conduct internal credit assessments for all theirinvestments, but still should not mechanistically rely on CRA ratingsand should publicly disclose their credit assessment approach.

Le recenti proposte delFinancial Stability Board

Page 19: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Dottor Marco Ciabattoni © 2010 19

Principle III.3. Internal limits and investment policies of investment managers and institutional investors

– Investment managers and institutional investors must notmechanistically rely on CRA ratings for assessing the creditworthiness of assets. This principle applies across the full range of investment managers and of institutional investors, including money market funds, pension funds, collectiveinvestment schemes (such as mutual funds and investment companies), insurance companies and securities firms. It appliesto all sizes and levels of sophistication of investment managersand institutional investors.

Le recenti proposte delFinancial Stability Board

Page 20: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Dottor Marco Ciabattoni © 2010 20

• Principle III.3.a. Investment managers should conduct risk analysiscommensurate with the complexity and other characteristics of the investment and the materiality of their exposure, or refrain from suchinvestments. They should publicly disclose information about theirrisk management approach, including their credit assessmentprocesses.

• Principle III.3.b. Senior management and boards of institutionalinvestors have a responsibility to ensure that internal assessmentsof credit and other risks associated with their investments are beingmade, and that the investment managers they use have the skills tounderstand the instruments that they are investing in and exposuresthey face, and do not mechanistically rely on CRA ratings. Senior management, boards and trustees should ensure adequate public disclosure of how CRA ratings are used in risk assessmentprocesses.

• Principle III.3.c. Regulatory regimes should incentivise investment managers and institutional investors to avoid mechanistic use of CRA ratings.

Le recenti proposte delFinancial Stability Board

Page 21: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Dottor Marco Ciabattoni © 2010 21

Principle III.4. Private sector margin agreements

– Market participants and central counterparties should not usechanges in CRA ratings of counterparties or of collateral assetsas automatic triggers for large, discrete collateral calls in marginagreements on derivatives and securities financing transactions.

• Principle III.4.a. Supervisors should review the margining policies of market participants and central counterparties to guard againstundue reliance on CRA ratings.

Le recenti proposte delFinancial Stability Board

Page 22: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Dottor Marco Ciabattoni © 2010 22

Principle III.5. Disclosures by issuers of securities– Issuers of securities should disclose comprehensive, timely

information that will enable investors to make their ownindependent investment judgements and credit risk assessmentsof those securities. In the case of publicly-traded securities, thisshould be a public disclosure.

• Principle III.5.a. Standard setters and authorities should reviewwhether any references to CRA ratings in standards, laws and regulations relating to disclosure requirements are providingunintended incentives for investors to rely excessively on CRA ratings and, if appropriate, remove or amend these requirements

Le recenti proposte delFinancial Stability Board

Page 23: L’utilizzo del rating nella valutazione del merito creditizio

Dottor Marco Ciabattoni © 2010 23

A chi sono utili le agenzie di rating?

“Quando la vicenda greca sarà più sotto controllo, arriverà forse il momento di porsi qualche domanda. Due soprattutto: come funziona oggi la fabbrica di quel bene essenziale di un’economia che si chiama fiducia? E chi è stato

autorizzato a entrarci o chi si è auto-proclamato capo-reparto in quella fabbrica?

A giudicare dalla cronaca di queste ore, il luogo di produzione della fiducia oggi

è un impianto sovraffollato, caotico, obsoleto, pieno di soggetti inadeguati, da

cui esce un prodotto guasto. (…)

Contribuire a capire i fatti è sempre utile, alimentare il panico molto meno. Gli

analisti (…) avranno le loro ragioni e hanno sempre diritto di parola,

ovviamente: anche quando escono a mercati aperti e, come ieri, affondano le Borse nel momento più difficile. (…)

Ma la domanda di partenza resta: a quali soggetti il sistema ha delegato la sua

fabbrica della fiducia?”

(Federico Fubini sul Corriere della Sera del 06 maggio 2010)