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Le condizioni

Benefici anche a chi effettua mini-lavori Laura Ambrosi Il bonus sugli arredi è legato alle opere che danno diritto alla detrazione del 50% fino a 96mila euro, con l'unico vincolo di destinare gli acquisti agli immobili oggetto di intervento. È questa l'unica limitazione che emerge dall'articolo 16 del Dl 63/2013. Quest'ultimo, infatti, dispone testualmente che spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per l'esecuzione delle opere elencate al comma 1 dell'articolo 16-bis del Tuir. Tuttavia, l'agenzia delle Entrate nella circolare 29/E/2013 pare introdurre ulteriori limiti. Nel documento di prassi, infatti, è precisato che la detrazione sugli arredi è collegata agli interventi di manutenzione ordinaria (parti comuni), straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione o

ripristino dell'immobile danneggiato da eventi calamitosi, oltre che all'acquisto di immobili ristrutturati da imprese. Sono, così, richiamate solo le opere elencate nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del Dpr 380/2001. L'articolo 16-bis del Tuir, però, prevede al comma 1 numerose altre opere che, con tale interpretazione, risulterebbero escluse, a meno di non includerle di volta in volta in altre categorie edilizie. Si tratta ad esempio, delle opere finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche o di quelle finalizzate alla cablatura degli edifici, o ancora di quelle per prevenire infortuni domestici o il rischio di illeciti (inferriate alle finestre, porte blindate, eccetera). L'interpretazione restrittiva dell'Agenzia sembra nascere dal precedente bonus mobili del 2009. La vecchia

norma, introdotta con l'articolo 2 del Dl 5/2009, limitava la detrazione «agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali». L'Amministrazione, così, aveva elencato le opere che rientravano nella previsione normativa con la circolare 35/E/2009. Tuttavia, quest'ultimo documento di prassi oggi integralmente richiamato non pare più essere pertinente, in quanto è la norma a monte a prevedere requisiti differenti. Proprio perché è il legislatore nel 2013 a non aver posto alcun vincolo al riguardo, è verosimile che debba prevalere un'interpretazione estensiva e che quindi il bonus spetti a tutti coloro che fruendo della detrazione del 50% su 96mila euro acquistano arredi per gli

immobili oggetto di intervento.

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La sostituzione. L'intervento della Pa quando emergono debiti sui versamenti

L'ente deve saldare il conto non pagato Alessandro Rota Porta Se il Durc segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le amministrazioni e gli enti aggiudicatori devono trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inottemperanza e versare il dovuto direttamente all'Inps, all'Inail o alla Cassa edile. Il comma 3, dell'articolo 31, del Dl 69/2013, ha ribadito quanto già previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici (Dpr 207/2010). In pratica, l'irregolarità del Durc nei confronti del l'operatore economico - nel l'alveo dei contratti pubblici - comporta che il pagamento dell'importo, oggetto di liquidazione da parte della stazione appaltante in relazione alla fase del contratto, sia effettuato a favore degli istituti creditori dei contributi omessi. Il ministero del Lavoro, con la circolare 3/2012, ha chiarito che la sostituzione nell'obbligazione contributiva

non opera soltanto nel caso in cui il debito delle stazioni appaltanti nei confronti degli appaltatori copra per intero le irregolarità accertate nel documento unico, ma anche quando il debito sia in grado di colmarle solo in parte. In questa ipotesi, il pagamento nei confronti di ciascun ente deve essere ripartito in proporzione ai crediti vantati da ogni Istituto o Cassa, evidenziati nel Durc. Con il messaggio 13154 dello scorso 12 agosto, l'Inps ha fornito le istruzioni per operare la «sostituzione» e il versamento all'istituto tramite il modello F24 EP. Prima di procedere ai versamenti è necessario che la stazione appaltante dichiari agli enti creditori l'intenzione di sostituirsi al debitore tramite un «preavviso di pagamento»: la comunicazione deve essere preventiva, perché serve a ricalcolare i crediti nel caso in cui fosse già intervenuto un altro appaltante a sanare, anche solo in parte, le posizioni dell'appaltatore.

L'intervento sostitutivo esplica i propri effetti anche con riferimento al subappalto: infatti, la stessa circolare 3/2012 ha ricordato che - siccome nell'ambito degli appalti pubblici sussiste un vincolo solidaristico tra appaltatore e subappaltatore sulle somme dovute in relazione al personale impiegato nel contratto - l'intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante opera anche per sanare i debiti dei subappaltatori (nelle ipotesi di somme residue e non oltre il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore, alla data di emissione del Durc negativo). Infine, se l'irregolarità riguarda solo il subappaltatore e l'importo dovuto a quest'ultimo è insufficiente a coprirla, la sostituzione nell'obbligazione contributiva svincola il pagamento nei confronti del l'appaltatore.

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Il Minambiente anticipa i prossimi interventi rivedendo gli strumenti informatici

Sistri, black box da eliminare Nuovo sistema al via il 1° ottobre. Attese semplifi cazioni

VINCENZO DRAGANI Partenza del Sistri confermata per il 1° ottobre 2013, ma con la promessa di prossime radicali semplificazioni e ulteriori alleggerimenti del sistema sanzionatorio. Questa, in estrema sintesi, la risposta del minambiente all'interrogazione parlamentare avvenuta lo scorso 13 settembre 2013 presso la commissione ambiente della camera. Il reggente del dicastero ha di fatto validato sia l'elenco dei soggetti obbligati sia il calendario di operatività del nuovo sistema di controllo telematico dei rifiuti così come disegnati dal dl 101/2013, annunciando però un decreto ministeriale che potrà arrivare a eliminare alcuni strumenti informatici poco graditi agli operatori, come le oramai note «black box» e «chiavetta usb», e assicurando altresì il proprio impegno in sede di conversione del citato decreto legge (da effettuarsi entro la fine di ottobre, ndr) verso un'ulteriore attenuazione delle sanzioni per gli illeciti non dolosi. Soggetti obbligati. Come anticipato, il minambiente conferma innanzitutto l'impianto dell'articolo 11 del dl 101/2013 (cosiddetto decreto Fare), in base al quale sono obbligati ad aderire al Sistri: dal 1° ottobre 2013, gli enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i cosiddetto «nuovi produttori»; dal 3 marzo 2014 (salva eventuale proroga di 6 mesi), i «produttori iniziali» di rifiuti pericolosi, nonché i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della regione Campania. In mancanza di diversa lettura del dicastero, dal secco tenore del dl 101/2013 sembra dunque possano senz'altro considerarsi inclusi nel novero degli obbligati al Sistri due categorie di soggetti: i comuni e le imprese che trasportano rifiuti urbani pericolosi (dal 1° ottobre 2013, come gli altri gestori); i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa (dal 3 marzo 2014, come tutti i produttori iniziali). E ciò in virtù di due diversi meccanismi, che qui ricordiamo: l'obbligo per la prima categoria deriva dal combinato disposto dell'articolo 184 del dlgs 152/2006 (a mente del quale anche tra gli «urbani» vi sono rifiuti pericolosi) e dell'articolo 11 del dl 101/2013

(che sancisce una deroga temporale per i soli gestori di «urbani» nella regione Campania); l'obbligo per la seconda categoria scatta, invece, in ragione del fatto che il dl 101/2013 impone ora l'adesione a tutti i «produttori iniziali di rifiuti pericolosi», implicitamente abrogando (in forza del principio gerarchico) la deroga recata dal dm 52/2011 (cosiddetto « Testo unico Sistri», provvedimento di rango inferiore) a favore dei produttori di rifiuti pericolosi «non inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa». Ciò almeno fino ad un contrordine in sede di conversione del dl 101/2013 (o alla sua eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale sul punto, apparentemente non infondata sul piano della «necessità ed urgenza» di abrogare le pregresse e citate regole a favore dei citati produttori). Semplificazioni. Sul fronte della razionalizzazione del Sistri che il dl 101/2013 affida direttamente al potere regolamentare del Minambiente il dicastero annuncia invece l'adozione di nuove norme che si muoveranno sostanzialmente in due direzioni: riduzione dei costi per gli operatori e semplificazione tecnica del nuovo sistema di tracciamento. Sotto il primo profilo le novità potrebbero coincidere con l'inclusione dell'attuale piattaforma Sistri in un sistema informativo più ampio a servizio della pubblica amministrazione, sotto il secondo profilo l'alleggerimento tecnico potrebbe addirittura spingersi fino all'eliminazione dei due strumenti attualmente alla base del tracciamento dei rifiuti: la cosiddetta «black box» (ossia il transponder da montare sui mezzi di trasporto dei rifiuti per il loro monitoraggio satellitare) e la «chiavetta token usb» (il dispositivo che custodisce i dati dei rifiuti gestiti insieme a quelli del relativo detentore, da utilizzarsi per le comunicazioni alla banca dati generale dello stato). Sanzioni. Sempre in tema di semplificazioni, nel rispondere all'interrogazione parlamentare il Minambiente assicura altresì il proprio impegno a un ulteriore alleggerimento del sistema sanzionatorio nella prima fase di avvio del Sistri. E ciò mediante la presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del dl 101/2013 che limiti l'applicazione delle sanzioni per gli illeciti di natura non dolosa.

Attualmente, lo ricordiamo, l'articolo 260- bis del dlgs 152/2006 punisce infatti (con sanzioni amministrative pecuniarie, estese anche agli enti ex dlgs 231/2001) e senza alcuna distinzione sotto il profilo dell'elemento psicologico: mancata iscrizione al Sistri; omesso pagamento del contributo; omessa o inesatta compilazione di registro cronologico o scheda di movimentazione; fo rnitura di informazioni incomplete o inesatte; alterazione dei dispositivi informatici; fornitura di false informazioni sulla natura dei rifiuti; trasporto privo della scheda Sistri. Sanzioni cui già tre diversi provvedimenti pongono freno: il dlgs 205/2010, che ne fa scattare l'applicabilità solo dopo un mese dall'operatività del Sistri; il dlgs 121/2011, che ne stabilisce l'applicazione in misura ridotta per i primi periodi di operatività del sistema; il dl 101/2013, che legittima la punizione di alcune violazioni formali solo dopo il compimento della terza infrazione. Le regole attuali e future Le questioni Le attuali norme giuridiche Le risposte del minambiente (all'interrogazione parlamentare del 13/9/2013) Soggetti obbligati In base al dl 101/2013 sono obbligati ad aderire al Sistri: dal 1° ottobre 2013, gestori e nuovi • produttori di rifi uti pericolosi; dal 3 marzo 2014 (salvo proroga), • produttori iniziali di rifi uti pericolosi, comuni e imprese di trasporto rifi uti urbani della regione Campania Confermata sia platea dei soggetti obbligati sia tempistica prevista dal dl 101/2013 Semplifi cazioni Dlgs 152/2006 (come riformulato dal • dl 101/2013): il minambiente procede periodicamente a semplifi cazioni del sistema Possibile futura eliminazione di «black box» e «chiavette usb» Sanzioni Dlgs 152/2006: sanzioni per omessa • iscrizione o pagamento contributo annuo; inesattezze documentali e dichiarative; trasporto privo di scheda Sistri. Dlgs 121/2011: applicazione ridotta • sanzioni per primo periodo di operatività. Dl 101/2013: punizione di alcune • violazioni formali solo dopo terza infrazione Disponibilità, • in sede di conversione del dl

101/2013, ad ampliare soglia di non punibilità per illeciti colposi

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