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Parte seconda L’organizzazione amministrativa della P.I. Capitolo 1 L’amministrazione della Pubblica Istruzione 318 Capitolo 2 Le competenze delle autonomie terri- toriali e delle ASL 334

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Parte secondaL’organizzazione

amministrativa della P.I.

• Capitolo 1 L’amministrazione della Pubblica

Istruzione 318

Capitolo 2 Le competenze delle autonomie terri-toriali e delle ASL

334

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Libro II - Parte seconda L’organizzazione amministrativa della P.I.

Capitolo 1 L’amministrazione della Pubblica Istruzione Sommario Premessa. - Sezione Prima: L’organizzazione a livello centrale. - 1.

Le origini normative del Ministero. - 2. L’attuale configurazione del Mini-stero. - 3. Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. - 4. La Conferenza permanente dei Capi Dipartimento e dei Direttori generali. - 5. Organismi collegati all’amministrazione centrale. - Sezione Seconda: L’orga-nizzazione a livello locale. - 1. Premessa. - 2. L’articolazione periferica: gli Uffici scolastici regionali. - 3. Gli Uffici scolastici provinciali. - Sezione Terza: L’organizzazione a livello di istituzione scolastica. - 1. Le competenze delle istituzioni scolastiche autonome. - 2. Le competenze escluse. - 3. Coordinamento delle competenze nell’istituzione scolastica.

Premessa

A) Concetto di organo e ufficioNell’organizzazione di ogni ente pubblico possiamo distinguere gli organi e gli uffici.Elementi essenziali dell’organo sono:— il titolare dell’organo stesso (cd. funzionario) il quale è di regola una persona

fisica, legata all’ente da un particolare rapporto giuridico, che è il cd. rapporto di servizio;

— l’esercizio di una pubblica potestà da parte del titolare stesso, per cui organo in senso tecnico è solo colui che esercita una pubblica funzione, non anche il funzionario il quale svolge attività meramente esecutiva o materiale. La misura dei poteri e delle funzioni che ciascun organo può esercitare si definisce competenza.

Così delineato il concetto di organo ne deriva che ufficio è il complesso organizzato di sfere di competenza, persone fisiche, beni materiali e mezzi rivolto all’espletamento di un’attività strumentale, cioè tale da consentire all’organo di porre in essere i prov-vedimenti per la realizzazione dei fini istituzionali dell’ente.

Gli uffici si caratterizzano per la presenza di due elementi: a) un elemento funzionale in quanto ad essi sono attribuite funzioni proprie della

persona giuridica di cui fanno parte;

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Capitolo 1 L’amministrazione della Pubblica Istruzione 319

b) un elemento strutturale, cioè sono incorporati stabilmente nella struttura dell’ente di cui fanno parte.

b) Classificazione degli organi e degli ufficiSi possono fare varie classificazioni degli organi e degli uffici. Le più importanti sono le seguenti:— a seconda che l’ufficio abbia o meno rilevanza esterna, si distinguono organi (con

rilevanza esterna) da uffici in senso stretto (senza rilevanza esterna);— in base alla struttura si distinguono organi e uffici complessi se articolati in

più uffici (es. Ministeri) da organi (o uffici) semplici (es. Presidente della Re-pubblica);

— in base alla composizione si distinguono organi (o uffici) individuali, ove l’esercizio delle funzioni è demandato ad una sola persona, e organi (o uffici) collegiali ove l’esercizio della funzione è demandato a più persone costituenti un Collegio, dotate di pari potere (Consigli, Giunte, Commissioni, Comitati) che operano in seduta comune attraverso deliberazioni adottate secondo regole comuni;

— in base alla responsabilità degli agenti, si distinguono organi (o uffici) rappresen-tativi se responsabili verso la collettività, ed organi (o uffici) non rappresentativi. La scelta degli organi rappresentativi può aversi o meno mediante democratiche elezioni (si distinguono così uffici elettivi e uffici non elettivi);

— in base alla funzione si distinguono organi (o uffici) di amministrazione attiva se destinati a formare e portare ad esecuzione la volontà dell’ente; organi (o uffici) consultivi, se destinati a formulare pareri ed organi (uffici) di controllo se destinati a sindacare l’operato di organi attivi;

— in base all’ambito spaziale d’azione si distinguono organi (o uffici) territoriali (che operano solo in un dato territorio) e non territoriali;

— in base alla normalità della loro esistenza si distinguono organi (o uffici) ordinari ed organi (o uffici straordinari);

— in base alla durata si distinguono organi (o uffici) permanenti e organi (o uffici) temporanei;

Sezione PrimaL’organizzazione a livello centrale

1. Le origini normative del MinisteroIl Ministero della Pubblica Istruzione fu istituito già nel Regno di Sardegna nel 1847 da Carlo Alberto di Savoia ed è stato denominato Ministero dell’educazione nazionale successivamente trasformato in Ministero della Pubblica Istruzione.

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Con l’emanazione del decreto di riordino dei Ministeri, D.Lgs. 30-7-1999, n. 300, il Ministero della Pubblica Istruzione perse la sua originaria fisionomia storica a seguito dell’accorpamento con il Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica nel Mi-nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.La ratio dell’accorpamento, oltre alla connessione sostanziale delle materie, è stata la ricerca di omogeneità delle funzioni esercitabili dallo Stato nei due settori. Tali funzioni consistono, princi-palmente, nella regolazione, nel supporto e nella valorizzazione di sistemi di autonomie: quella scolastica, quella universitaria, quella degli enti di ricerca.Ciò che, d’altro canto, ha giocato un ruolo importante per la fusione è stata la considerazione, unita alle generali esigenze di snellimento dell’organizzazione dei Ministeri, della contemporanea diminuzione anche delle funzioni rimaste in capo al Ministero della Pubblica istruzione, dopo la realizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche ed il trasferimento dallo Stato agli enti locali di molteplici funzioni in materia di istruzione, ai sensi dell’art. 138 D.Lgs. 112/1998.

2. L’attuale configurazione del MinisteroL’attuale configurazione del Ministero dell’Istruzione prevede «la concentrazione dell’esercizio delle funzioni istituzionali», così come testualmente sancito dall’art. 74 D.L. 25-6-2008, n. 112 conv. in L. 6-8-2008, n. 133.Il Ministero della Pubblica Istruzione si trova nuovamente ad essere accorpato al Ministero dell’Università e della Ricerca in un unico Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

La fonte disciplinare è rappresentata dal D.P.R. 20-1-2009, n. 17 che prevede, all’art. 2, che il Ministero sia articolato a livello centrale nei seguenti tre dipartimenti:— Dipartimento per l’istruzione;— Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica

e per la ricerca;— Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finan-

ziarie e strumentali.

A) Il Dipartimento per l’istruzione svolge le funzioni nelle seguenti aree:— definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione;— organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e pro-

grammi scolastici;— stato giuridico del personale della scuola;— definizione degli indirizzi per l’organizzazione dei servizi nel territorio al fine di

garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale;— valutazione dell’efficienza dell’erogazione dei servizi nel territorio;— definizione dei criteri e parametri per l’attuazione di interventi sociali nella scuola;— definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale

della qualità del servizio scolastico ed educativo;— ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative;

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— riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed inter-nazionale ed attuazione di politiche dell’educazione comuni ai Paesi dell’Unione europea;

— assetto complessivo dell’intero sistema formativo;— individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di

istruzione superiore e di formazione tecnica superiore;— consulenza e supporto all’attività delle istituzioni scolastiche autonome;— definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istru-

zione non statale;— cura delle attività relative all’associazionismo degli studenti e dei genitori;— promozione dello status dello studente della scuola e della sua condizione;— competenze in materia di edilizia scolastica;— rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza;

— attività di comunicazione istituzionale nonché attività e convenzioni editoriali e campagne di comunicazione; campagne di sensibilizzazione e promozione di eventi;

— coordinamento del sito web del Ministero.

Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:— Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica;— Direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti

con i sistemi formativi delle regioni;— Direzione generale per il personale scolastico;— Direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comuni-

cazione.

B) Il Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca svolge funzioni nelle seguenti aree:

— istruzione universitaria, programmazione degli interventi sul sistema universitario;— indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università;— monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico organismo, in materia uni-

versitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica;— status dello studente universitario e dell’alta formazione artistica, musicale e coreu-

tica;— attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione

universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario;

— razionalizzazione delle condizioni di accesso all’istruzione universitaria;— partecipazione alle attività relative all’accesso alle amministrazioni e alle professioni,

al raccordo dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica con l’istruzione scolastica e con la formazione professionale;

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— valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università; competenze relative agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, indirizzo, program-mazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, internazionale e co-munitario;

— cura dei rapporti tra il Ministero e l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

— programmazione degli interventi degli enti di ricerca non strumentali;— indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca

non strumentali e relativo monitoraggio delle attività;— valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca; monitoraggio

e sostegno del grado di interazione tra sistema delle università e sistema produt-tivo;

— integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della parte-cipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale;

— cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale.

Il Dipartimento comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:— Direzione generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario;— Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica;— Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca;— Direzione generale per l’internazionalizzazione della ricerca.

C) Il Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finan-ziarie e strumentali svolge funzioni nelle seguenti aree:

— studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero;

— definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione;

— acquisti e affari generali;— gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi

informativi delle università, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari; elaborazioni statistiche;

— affari e relazioni internazionali dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica e musicale, inclusa la collaborazione con l’Unione europea e con gli organismi internazionali.

Il Dipartimento comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:— Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali;— Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio;— Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi;— Direzione generale per gli affari internazionali.

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Con norma di chiusura il regolamento di riorganizzazione sancisce che ogni due anni, l’organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica al fine di accertarne funzionalità ed efficienza e di adeguarne le funzioni ai processi di attuazione dell’art. 117 Cost.Per gli uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale si veda il D.M. 27 luglio 2009, come successivamente modificato dal D.M. 22 luglio 2010.Il D.p.R. 3-6-2011, n. 132 che modifica il D.P.R. 17/2009 ha ridotto e in alcuni casi soppresso il numero degli uffici dirigenziali non generali di cui si compongono i tre dipartimenti e le rispettive direzioni generali. Esso, inoltre, ha sostituito il comma 5, art. 7 D.P.R. 17/2009 relativo alle funzioni della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio.

3. Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca

A) Le competenze del Ministro

Ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16 (Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) il Ministro è l’organo di direzione politica del Ministero, ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 14, comma 1, D.Lgs. 30-3-2001, n. 165.Il D.Lgs. 165/2001, ha affermato il principio della piena separazione tra politica e amministrazione.Secondo quanto dispone adesso l’art. 4 D.Lgs. 165/2001, al Ministro spettano:

— le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;

— la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;

— l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale. In particolare assegna tali risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni e provvede alle variazioni delle assegnazioni;

— la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

— le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;— le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti e al Consiglio di Stato;— gli altri atti indicati dallo stesso decreto (si pensi, ad esempio, alla proposta di attribuzione degli

incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, prevista dall’art. 19, comma 4).

Ai dirigenti spetta invece l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e ammi-nistrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

b) I poteri del Ministro nei confronti dei dirigenti

Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Mi-

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nistro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l’interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contesta-zione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità (art. 14 D.Lgs. 165/2001).L’art. 16, comma 4 prevede, infine, che gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti di uffici dirigenziali generali non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

C) Le competenze del Ministro ex D.Lgs. 112/1998

Il D.Lgs. 112/1998, attuando la delega disposta con L. 59/1997 relativa alla pubblica istruzione, ha riservato al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca le seguenti competenze (art. 137):— la definizione dei criteri ed i parametri per l’organizzazione della rete scolastica,

previo parere della Conferenza unificata;— la valutazione del sistema scolastico;— la determinazione e l’assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio

dello Stato e del personale delle istituzioni scolastiche;— le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli

istituti superiori per le industrie artistiche, all’accademia nazionale d’arte dramma-tica, all’accademia nazionale di danza, alle istituzioni culturali straniere in Italia.

Restano altresì riservati i compiti e le funzioni amministrative relativi:— alle scuole militari;— ai corsi scolastici organizzati con il patrocinio dello Stato nell’ambito delle attività

attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica;— i provvedimenti relativi alle scuole ed organismi scolastici istituiti da cittadini ed

enti appartenenti a paesi extracomunitari (D.P.R. 389/1994).Occorre inoltre precisare che l’elencazione riportata ha carattere di tassatività, per cui i casi controversi il criterio di risoluzione sarà quello per cui in mancanza di una previ-sione esplicita di una riserva allo Stato delle funzioni e dei compiti afferenti alla materia in oggetto, esse si ritengono conferite alle Regioni ed agli enti locali (CORPACI).

4. La Conferenza permanente dei Capi Dipartimento e dei Direttori generali

Il D.P.R. 20-1-2009, n. 17, all’art. 4, prevede che i capi dei dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e quelli preposti agli Uffici scolastici regionali, si riuniscono in Conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento delle attività degli uffici centrali e periferici e per

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formulare al Ministro proposte per l’emanazione di indirizzi e direttive, per assicurare il raccordo operativo tra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.La Conferenza in seduta plenaria è presieduta dal Ministro che provvede a convocarla periodicamente e comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità.

5. organismi collegati all’amministrazione centraleGli organismi collegati all’amministrazione centrale sono:

A) Il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione

Fino alla costituzione e all’insediamento del Consiglio superiore della Pubblica Istru-zione (per la disamina si rinvia al Cap. 8, Parte III) continua ad operare il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione in qualità di massimo organo consultivo del Mi-nistro in materia scolastica e precisamente in materie relative all’istruzione materna, elementare, secondaria ed artistica.

b) L’Osservatorio per l’edilizia scolastica

La L. 23/1996, recante norme per l’edilizia scolastica ha soppresso il Centro studi so-stituendolo con l’Osservatorio per l’edilizia scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia di edilizia scolasti-ca, nonché da una rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, con compiti di promozione, di indirizzo e di coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle Regioni e dagli enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico, nonché di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi previsti dalla presente legge.

C) L’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)

Ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione del sistema educativo, il D.Lgs. 19-11-2004, n. 286 ha istituito un articolato Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. Obiettivo di tale Servizio è quello di valutare l’efficienza e l’efficacia del complessivo sistema di istruzione e formazione, inquadrandone la valutazione nel contesto internazionale.Per l’istruzione e la formazione professionale tale valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione ed è effettuata tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.

Al conseguimento di tali obiettivi concorre l’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) insieme alle istitu-zioni scolastiche e formative, nonché le regioni, le province ed i comuni in relazione

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ai rispettivi ambiti di competenza: tali soggetti attivano le opportune procedure atte a favorire l’interoperabilità tra i loro sistemi informativi al fine di poter scambiare dati ed informazioni riguardanti i sistemi di istruzione.L’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, che è soggetto alla vigilanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-cerca, è un ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.

Le competenze dell’INVALSI risultano da un quadro normativo composito:— D.Lgs. 19-11-2004, n. 286 (Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del

sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell’omonimo istituto) (art. 3);

— L. 27-12-2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007) (art. 1, comma 613);— D.Lgs. 31-12-2009, n. 213 (Riordino degli enti di ricerca) (art. 17).

Le competenze dell’InvalsiL’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione si occupa di:— effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e

sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazio-ne professionale;

— svolgere attività di ricerca nell’ambito delle sue finalità istituzionali; — studiare le cause dell’insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al conte-

sto sociale ed alle tipologie dell’offerta formativa;— assumere iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca

europea e internazionale in campo valutativo;— svolgere attività di supporto e assistenza tecnica all’amministrazione scolastica, alle

regioni, agli enti territoriali e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realiz-zazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;

— svolgere attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche;

— formulare al Ministro dell’Istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;

— definire le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;— formulare proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;— realizzare il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione;— studiare e predisporre strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimen-

ti e la cura dell’elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione;— promuovere periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le

istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale, il supporto e l’assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;

— studiare modelli e metodologie per la valutazione delle istituzioni scolastiche e di istru-zione e formazione professionale e i fattori che influenzano gli apprendimenti;

— predisporre prove a carattere nazionale per gli esami di Stato, nell’ambito della nor-mativa vigente;

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— svolgere attività di ricerca e collaborazione alle attività di valutazione del sistema scolasti-co al fine di realizzare iniziative di valorizzazione del merito anche in collaborazione con il sistema universitario;

— svolgere attività di ricerca, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati, assicurando inoltre la partecipazione italiana a progetti internazionali in campo valutativo;

— svolgere attività di supporto e assistenza tecnica alle regioni e agli enti territoriali per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;

— svolgere attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola sui temi della valutazione in collaborazione con l’ANSAS.

D) La soppressione dell’ANSAS e il ripristino dell’INDIRE

La L. 15-7-2011, n. 111 di conversione del D.L. 98/2011 di stabilizzazione finanziaria ha soppresso l’ANSAS e ha ripristinato l’INDIRE (Istituto nazionale di documentazio-ne, innovazione e ricerca educativa), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amminsitrativa e regolamentare. L’istituto dell’INDIRE è articolato in 3 nuclei territoriali e si raccorda con le Regioni.La L. 27-12-2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007) aveva previsto all’art. 1, comma 611, l’isti-tuzione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, definendone le funzioni e l’articolazione della struttura a livello centrale con sede a Firenze e a livello periferico in nuclei allocati presso gli Uffici scolastici regionali.

Con proprio atto di indirizzo del 6 agosto 2010, n. 5918 il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha definito gli ambiti di competenza dell’agenzia quale soggetto promotore di ricerca educativa e di innovazione didattica nell’ambito del sistema scolastico:

— formazione del personale docente in direzione del sostegno dei processi di riforma e della innovazione dei comportamenti professionali nella pratica educativa;

— formazione del personale non docente e dei dirigenti scolastici nel senso di sviluppare ambienti di formazione continua per il personale non docente della scuola e dei dirigenti sco-lastici, tenendo conto delle specificità delle diverse figure professionali, dell’evoluzione della normativa che ha impatto sulle funzioni svolte da detto personale;

— utilizzo delle nuove tecnologie per l’innovazione della didattica, sostenendone i processi di apprendimento degli studenti e sviluppando specifiche attività di ricerca per l’innovazione degli ambienti di apprendimento;

— sviluppo della dimensione di collaborazione internazionale delle istituzioni scolastiche ed universitarie, sostenendo, anche attraverso la gestione dei programmi comunitari, la crescita della dimensione europea del sistema di istruzione e formazione nazionale, dando a docenti e studenti l’opportunità di collaborare con realtà analoghe di altri paesi;

— attività di monitoraggio dei principali fenomeni del sistema scolastico italiano e documentazione dei processi e delle esperienze di innovazione qualitativa e quantitativa dei sistemi d’istruzione di primo e secondo grado, post-secondario e della formazione integrata;

— continuo aggiornamento alle scuole ed agli insegnanti, dirigenti e personale ata, sulle iniziative di cambiamento e innovazione del sistema scuola.

Già il D.L. 225/2010 aveva formalizzato un sistema di valutazione articolato su tre livelli: INDIRE, INVALSI e ISPETTORI. Con la soppressione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, quale sostegno all’autonomia delle scuole, si conferma la sottoposizione delle scuole al sistema di controllo centrale, al controllo ispettivo e a quello gestionale (USR).

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Sezione SecondaL’organizzazione a livello locale

1. Premessa

Sotto il profilo amministrativo-gestionale, l’attuale sistema formativo nazionale e il risultato di una opera riformatrice che, provvedendo a redistribuire le competenze fra gli organi dell’amministrazione diretta dello Stato e le Regioni e gli enti locali, definisce gli attori di esso in ambito regionale che sono: — gli istituti scolastici autonomi;— le Regioni;— i Comuni e le Province;— le Direzioni generali regionali del Ministero.

In tale sistema complesso le istituzioni scolastiche acquisiscono una posizione di «centralità» e ciascuno degli attori, pur destinatario di una sfera di competenze esclu-sive, agisce su aree che hanno significativi punti di contatto funzionale che richiedono l’individuazione di momenti di raccordo idonei a realizzare le necessarie sinergie ed evitare sovrapposizioni, dispersioni e diseconomie (1).L’ottimale perseguimento degli obiettivi da parte di tutti gli organi della pubblica am-ministrazione che, nel loro insieme, costituiscono un sistema allargato di erogazione del servizio formativo, richiede un’efficace interazione tra i diversi attori basata sulla collaborazione e sull’integrazione dei rispettivi ambiti di competenza».

2. L’articolazione periferica: gli Uffici scolastici regionali

A) Competenze

Gli uffici scolastici regionali, di livello dirigenziale generale, ai sensi del D.P.R. 17/2009, modificato dal D.P.R. 132/2011, sono istituiti in ciascun capoluogo di Regione e sono assegnate loro tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell’amministrazione della pubblica istruzione.L’ufficio scolastico regionale sostituisce, infatti, i provveditorati e le sovrintendenze sco-lastiche regionali soppressi ex art. 75 D.Lgs. 300/1999 ed esercita le funzioni non trasferite alle istituzioni scolastiche o non riservate all’amministrazione centrale ai sensi della legislazione vigente o non conferite alle Regioni e agli enti locali nel quadro del decentramento delle funzioni amministrative, perseguendo l’obiettivo del coordinamento e dell’integrazione con gli attori locali, con l’intento di evitare la frammentazione delle politiche territoriali.

(1) Tratto dalle «Linee-guida per i provvedimenti di articolazione degli uffici scolastici regionali» emanate dalla Conferenza unificata sulla base dell’accordo del 19 aprile 2001 fra il Ministro dell’Istruzione, le Regioni, le Pro-vince, i Comuni e le Comunità montane.

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Capitolo 1 L’amministrazione della Pubblica Istruzione 329

Esso è il punto di incontro tra le politiche nazionali in tema di istruzione e le ragioni lo-cali dell’autonomia nella concreta erogazione del servizio scolastico a livello territoriale.In tal senso, l’Ufficio scolastico regionale si configura alla stregua di un Ministero regionale con poteri autonomi in quanto persegue lo scopo primario di realizzare una pianificazione delle scelte educative e organizzative che si integri con la program-mazione dell’offerta formativa della Regione, di sostenere e facilitare il rapporto tra gli enti locali e le scuole per la programmazione e l’attuazione dell’offerta formativa locale, costitui ta anche dai POF delle singole istituzioni scolastiche e dai progetti di rete tra scuole e tra scuole e territorio.

I compiti degli USRNel dettaglio, i compiti dell’Ufficio scolastico regionale sono i seguenti:— vigila sul rispetto delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle presta-

zioni, sull’attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell’azione formativa e sull’osservanza degli standard programmati;

— cura l’attuazione, nell’ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazio-nali per gli studenti;

— provvede alla costituzione della segreteria del Consiglio regionale dell’istruzione a norma dell’art. 4 D.Lgs. 30-6-1999, n. 233;

— provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrat-tuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell’amministrazione regio-nale;

— attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizza-tiva, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche;

— integra la sua azione con quella dei Comuni, delle Province e della Regione: promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la Regione e gli enti locali; cura i rapporti con l’amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l’offerta formativa integrata, l’educazione degli adulti, nonché l’istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro;

— esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia;

— svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l’efficienza dell’attività delle istituzioni scolastiche;

— valuta il grado di realizzazione del piano per l’offerta formativa;— assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte

le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all’amministrazione centrale;

— assicura la diffusione delle informazioni;— esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia

di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio presso gli Uffici scolastici periferici.

In ciascun Ufficio scolastico regionale operano due organi collegiali:— un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della

Regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati;

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LIbro II - Parte seconda L’organizzazione amministrativa della P.I.330

— il Consiglio regionale dell’istruzione (art. 4 D.Lgs. 233/1999) con competenze consul-tive e di supporto all’amministrazione a livello regionale. Esso esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione dell’offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, di politiche compensative con particolare riferimento all’obbligo formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e mobilità del personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto, nonché sui provvedimenti relativi al personale docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico preveda il parere di un organo collegiale a tutela della libertà di insegnamento.

L’Ufficio scolastico regionale, sentita la Regione, si articola per funzioni e sul terri-torio secondo quanto disposto con provvedimento adottato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed autonomie locali nella seduta del 19 aprile 2001 contenente le Linee-guida per i provvedimenti di articolazione degli Uffici scolastici regionali.

b) Articolazione per funzioni

La Direzione scolastica regionale organizza le proprie attività in relazione alle seguenti aree funzionali:I) area pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative;II) area supporto e sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome;III) area organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola;IV) area amministrazione e gestione delle risorse finanziarie;V) area gestione delle risorse e servizi di supporto della direzione regionale.

C) Articolazione sul territorio della Direzione scolastica regionale

La Direzione scolastica regionale si articola per funzioni in:— uffici della Direzione generale regionale;— unità operative.

a) Uffici della Direzione generale regionale.La Direzione regionale si articola in uffici, i quali rappresentano strutture organiz-zative complesse, responsabili del perseguimento di un sistema di obiettivi integrato e coerente con una delle missioni principali assegnate alla Direzione regionale.Gli uffici esercitano competenze funzionali in riferimento all’intero territorio regionale, e sono alle dirette dipendenze del Direttore regionale.

b) Unità operative.Ogni ufficio della Direzione regionale si articola in unità operative, le quali sono strutture organizzative non complesse che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi di un ufficio attraverso il presidio unitario di un processo di lavoro e/o la erogazione di un servizio.

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Capitolo 1 L’amministrazione della Pubblica Istruzione 331

3. Gli Uffici scolastici provincialiA norma dell’art. 8, comma 3, D.P.R. 17/2009, modificato dal D.P.R. 132/2011 l’Ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul territorio a livello provinciale in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole, in coordinamento con la direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, denominati Uffici scolastici provinciali.

I compiti dell’USPL’Ufficio scolastico provinciale svolge le funzioni relative:— alla assistenza, alla consulenza e al supporto agli istituti scolastici autonomi per le pro-

cedure amministrative e amministrativo-contabili, in coordinamento con la direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio;

— alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell’assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi;

— al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali;

— al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; — al monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;— allo stato di integrazione degli alunni immigrati; — all’utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei;— al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell’inte-

grazione scolastica dei diversamente abili e alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;

— al raccordo con i Comuni per la verifica dell’osservanza dell’obbligo scolastico; — alla cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.

L’Ufficio scolastico provinciale è affidato a dirigente di livello dirigenziale non generale, il quale, nell’esercizio delle funzioni istituzionali sopra indicate, anche al fine di assicurare l’uniformità dell’azione amministrativa, si rapporta funzionalmente al direttore generale regionale.

Sezione TerzaL’organizzazione a livello di istituzione scolastica

1. Le competenze delle istituzioni scolastiche autonomeL’aspetto amministrativo degli istituti scolastici rappresenta la base sulla quale poggia l’impianto organizzativo degli stessi. Oltre all’aspetto strettamente finanziario, l’autonomia amministrativa delle istituzioni scolastiche si estrinseca nella gestione diretta di procedure relative ad alunni, personale, patrimonio e risorse.Le istituzioni scolastiche, infatti, provvedono anche a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni (iscrizioni, frequenze, certificazioni, documentazione,

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LIbro II - Parte seconda L’organizzazione amministrativa della P.I.332

valutazione, riconoscimento di titoli di studio, valutazione di crediti e debiti, progetti territoriali, realizzazione di scambi educativi internazionali).Quanto alle competenze relative allo stato giuridico ed economico del personale, vale ricorda-re a titolo esemplificativo la circolare 9-5-2001, n. 86 con la quale si trasferiscono alle Istituzioni scolastiche tutte le attività gestionali relative ai procedimenti amministrativi di ricostruzione della carriera del personale docente:

— assenze;— posizioni di stato (es: incarichi);— perfezionamento dell’assunzione in servizio;— funzioni di varia natura (integrazione dello stato matricolare, rettifica dati di ruolo, interrogazioni

etc.).

Nel quadro delineato dal D.P.R. 275/1999 emerge che l’esplicazione concreta dell’au-tonomia scolastica non può prescindere dal rispetto del Piano dell’Offerta Formativa; infatti, ogni aspetto del funzionamento amministrativo, gestionale, contabile, formativo delle scuole è orientato alla piena affermazione dell’autonomia scolastica, nella direzio-ne di conciliare i progetti didattici con le logiche contabili. In tal senso, compete agli organi di vertice (Dirigente e Direttore dei Servizi Generali Amministrativi) assicurare una unità di intenti e di azione per raggiungere l’espressione dell’identità culturale e progettuale della scuola che fornisce un servizio soddisfacente per i professionisti che lavorano al suo interno e per l’utenza.

2. Le competenze escluseAi sensi dell’art. 15 D.P.R. 275/1999, sono escluse dall’attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:

— formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;

— reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

— mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l’organico funzionale di istituto;

— autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;

— riconoscimento di titoli di studio esteri.

Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.

3. Coordinamento delle competenze nell’istituzione scolasticaL’art. 16 D.P.R. 275/1999 configura, in relazione alle competenze amministrative attribuite alla scuola dell’autonomia, un quadro riassuntivo degli ambiti di operatività di ciascuno degli attori.

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Capitolo 1 L’amministrazione della Pubblica Istruzione 333

In particolare:— gli organi collegiali della scuola garantiscono l’efficacia dell’autonomia delle

istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione;

— il dirigente scolastico esercita le funzioni conferitegli dalla legge nel rispetto delle competenze degli organi collegiali;

— i docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell’attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento;

— il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segre-teria nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.