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1. Personale avente già maturati i requisiti minimi d'accesso al pensionamento. A tali lavoratori, con i quali si procederà al recesso, l'Azienda corrisponderà n. 3 (tre) menSilitàl lorde, comunque, per un importo non inferiore ad Euro lordi 17.100,00 (diciassettemila- cento/OO) e non superiore ad Euro lordi 25.000,00 (venticinquemila/OO). Per mensilità lorda (ovvero, retribuzione mensile lorda) percepita dal lavoratore s'intende la sommatoria dei soli, seguenti, elementi retributivi mensili: minimo contrattuale, contingenza, .D.R., premio di produzione fisso, salario professionale, indennità C.S.I., scatti d'anzianità, ventuale superminimo (assorbi bile e non assorbibile), rateo 13 mensilità, rateo 14 mensilità, ateo di P.P.O. e rateo premio di sito relativi all'anno fiscale 2013 (premi annui maturati ad aprile 2013). R r retribuzioni annue superiori ad Euro lordi 50.000,00 (cinquantamila/OO) l'integrazione di cui sopra sarà fissa per tutto il periodo d'indennità di mobilità e sarà calcolata secondo la seguente formula: 90% - 2% per ogni 1.000 Euro di RAL superiore ai 50.000 Euro di cui sopra meno l'indennità di mobilità lorda mensile erogata dall'lNPS ai sensi dell'art. 7 della L. 223/1991, fino ad un minimo del 70%. ~ Ai fini di cui sopra sarà cura di ogni dipendente interessato consegnare all'Ufficio del Personale dell'Azienda un estratto conto INPS aggiornato (Ecocert), per la determinazione della propria situazione contributiva e pensionistica, nonché per la conseguente erogazione aziendale. Addì 12 novembre 2013 in Milano, tra la Heinz Italia S.p.A. rappresentata dai Sigg. Valentino D'Antonio, Gianluca Tordi, Mauro Pasciuti, Valentina Matrone ed Immacolata Carrino e le strutture nazionali di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL in persona dei Sigg. Fabrizio Scatà, Giorgio Galbusera, Mauro Macchiesi, Giancarlo Pelucchi, Tiziana Bocchi e Giuseppe Sorino, presenti le strutture territoriali di Milano, Parma e Latina, in assistenza alle RSU aziendali, premesso che: a) le Parti in data odierna hanno sottoscritto, presso la sede dell'Assolombarda, un'intesa propedeutica all'accordo conclusivo della procedura ex artt. 24 e 4 della Legge 223/1991; b) nella predetta intesa, le Parti hanno convenuto che le attribuzioni economiche per i lavoratori coinvolti nella procedura di cui sopra sarebbero state regolamentate in separate intese. Ciò premesso, si conviene quanto segue: 2. Personale che maturerà i requisiti minimi d'accesso al pensionamento nel periodo di permanenza in mobilità. / A tali lavoratori, collocati in mobilità, l'Azienda corrisponderà un'integrazione mensile per ogni ~ mese in cui il lavoratore avrà diritto a percepire l'indennità di mobilità, ovvero sin:~estra ~ d'accesso al pensionamento. er integrazione mensile corrisposta dall'Azienda s'intende un importo derivante dal seguente calcolo: il 90% della retribuzione mensile lorda, come sopra definita al punto 1, meno l'indennità di mobilità lorda mensile erogata dall'lNPS ai sensi dell'art. 7 della L. 223/1991. Sempre a tali lavoratori, l'Azienda corrisponderà una somma ulteriore pari a n. 3 mensilità lorde, con mensilità lorda come sopra definita al punto 1 e, comunque, per un importo non inferiore ad EUfo lordi 17.100,00 (diciassettemilacento/OO) e non superiore ad Euro lordi ~)~ 92- ~);~ fo v\& I

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1. Personale avente già maturati i requisiti minimi d'accesso al pensionamento.A tali lavoratori, con i quali si procederà al recesso, l'Azienda corrisponderà n. 3 (tre) menSilitàllorde, comunque, per un importo non inferiore ad Euro lordi 17.100,00 (diciassettemila-cento/OO) e non superiore ad Euro lordi 25.000,00 (venticinquemila/OO).

Per mensilità lorda (ovvero, retribuzione mensile lorda) percepita dal lavoratore s'intende lasommatoria dei soli, seguenti, elementi retributivi mensili: minimo contrattuale, contingenza,.D.R., premio di produzione fisso, salario professionale, indennità C.S.I., scatti d'anzianità,ventuale superminimo (assorbi bile e non assorbibile), rateo 13 mensilità, rateo 14 mensilità,ateo di P.P.O. e rateo premio di sito relativi all'anno fiscale 2013 (premi annui maturati adaprile 2013).

R r retribuzioni annue superiori ad Euro lordi 50.000,00 (cinquantamila/OO) l'integrazione di cuisopra sarà fissa per tutto il periodo d'indennità di mobilità e sarà calcolata secondo la seguenteformula: 90% - 2% per ogni 1.000 Euro di RAL superiore ai 50.000 Euro di cui sopra menol'indennità di mobilità lorda mensile erogata dall'lNPS ai sensi dell'art. 7 della L. 223/1991, finoad un minimo del 70%. ~

Ai fini di cui sopra sarà cura di ogni dipendente interessato consegnare all'Ufficio del Personaledell'Azienda un estratto conto INPS aggiornato (Ecocert), per la determinazione della propriasituazione contributiva e pensionistica, nonché per la conseguente erogazione aziendale.

Addì 12 novembre 2013 in Milano,

tra

la Heinz Italia S.p.A. rappresentata dai Sigg. Valentino D'Antonio, Gianluca Tordi, Mauro Pasciuti,Valentina Matrone ed Immacolata Carrino

e

le strutture nazionali di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL in persona dei Sigg. Fabrizio Scatà,Giorgio Galbusera, Mauro Macchiesi, Giancarlo Pelucchi, Tiziana Bocchi e Giuseppe Sorino,presenti le strutture territoriali di Milano, Parma e Latina, in assistenza alle RSU aziendali,

premesso che:

a) le Parti in data odierna hanno sottoscritto, presso la sede dell'Assolombarda, un'intesapropedeutica all'accordo conclusivo della procedura ex artt. 24 e 4 della Legge 223/1991;

b) nella predetta intesa, le Parti hanno convenuto che le attribuzioni economiche per i lavoratoricoinvolti nella procedura di cui sopra sarebbero state regolamentate in separate intese.

Ciò premesso, si conviene quanto segue:

2. Personale che maturerà i requisiti minimi d'accesso al pensionamento nel periodo dipermanenza in mobilità.

/ A tali lavoratori, collocati in mobilità, l'Azienda corrisponderà un'integrazione mensile per ogni~ mese in cui il lavoratore avrà diritto a percepire l'indennità di mobilità, ovvero sin:~estra

~ d'accesso al pensionamento.

er integrazione mensile corrisposta dall'Azienda s'intende un importo derivante dal seguentecalcolo: il 90% della retribuzione mensile lorda, come sopra definita al punto 1, menol'indennità di mobilità lorda mensile erogata dall'lNPS ai sensi dell'art. 7 della L. 223/1991.

Sempre a tali lavoratori, l'Azienda corrisponderà una somma ulteriore pari a n. 3 mensilitàlorde, con mensilità lorda come sopra definita al punto 1 e, comunque, per un importo noninferiore ad EUfo lordi 17.100,00 (diciassettemilacento/OO) e non superiore ad Euro lordi

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25.000,00 (venticinquemila/OO). L'incentivo all'esodo totale dell'Azienda non potrà, comunque,eccedere il valore equivalente a n. 18 mensilità (come sopra definite) più Euro lordi 30.000,00.

3. Personale non pensionabileAi lavoratori che dichiareranno la non opposizione al recesso con rinuncia all'impugnazionedello stesso, pur non maturando i requisiti pensionistici nel periodo di fruizione dell'indennità dimobilità, l'Azienda riconoscerà quanto segue:a) coloro che abbiano manifestato per iscritto la volontà di non opporsi al recesso entro il

13.12.2013 ed il cui rapporto venga effettivamente risolto nell'anno 2013, riceveranno n. 18(diciotto) mensilità lorde, come sopra definite al punto 1, nonché una somma ulteriore pariad Euro lordi 30.000,00 (trentamila/OO).

b) coloro che, al fine della maturazione di particolari requisiti soggettivi riferibili all'etàanagrafica ovvero contributiva, formalmente richiedessero alla Società entro il 13.12.2013d'essere collocati in permesso parzialmente retribuito per un periodo da concordarsi,riceveranno n. 18 (diciotto) mensilità lorde, come sopra definite al punto 1, nonchéun'ulteriore somma lorda mensile di valore equivalente a quanto mensilmente erogabiledall'INPS per CIGS, assoggettata a normale contribuzione ed imposizione fiscale.

c) coloro che, fra i profili dichiarati in esubero, potrebbero essere destinatari di licenziamentoper riduzione di personale, secondo i criteri di cui all'art. 5, L. 223/91, fossero collocati inCIGS e che manifestassero per iscritto la volontà di non opporsi al recesso entro il30.09.2014, riceveranno n. 18 (diciotto) mensilità lorde, come sopra definite al punto 1.

4. Personale ricollocato esternamente tramite l'attivazione della Società per favorirequanto più possibile l'incontro tra opportunità d'occupazione ed il proprio personaledichiarato in esubero.Per quei lavoratori che risulteranno ricollocati al lavoro, tramite l'attivazione, da parte dellaSocietà per favorire quanto più possibile l'incontro tra opportunità d'occupazione offerte daparte di aziende operanti nel settore ed il proprio personale dichiarato in esubero, l'Aziendariconoscerà una somma lorda pari all'eventuale differenziale retributivo lordo annuo tra laposizione di provenienza e quella di destinazione, con esclusione dei benefits.

5. L'Azienda corrisponderà a ciascun lavoratore interessato le suddette somme, a titolod'incentivazione all'esodo, a fronte della sottoscrizione d'apposito verbale di conciliazione insede sindacale, con annessa rinuncia all'impugnazione del licenziamento ed a qualsivogliapretesa inerente al precorso rapporto di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto

p. Heinz Italia S.p.A.

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ASSOlOMBARDAAddì 12 novembre 2013 in Milano, presso l'Assolombarda

tra

\\\ . /a Heinz Italia S.p.A. rappresentata dai Sigg. Valentino D'Antonio, Gianluca Tordi, Mauro Pasciuti,\j}tJ ~alentina Matrone ed Immacolata Carri no, con l'assistenza dell'Unione Parmense degli Industriali

in persona del Dr. Luca Magnani e dell'Assolombarda medesima in persona del Dr. Andrea Bobbio

premesso che: ;/

a) in data 19..09.2013 la Società ha formalmente comunicato alle RSU la nec~ssità di risolvere. il .rapporto di lavoro, ex art. 24 della legge n. 223/1991 con n. 204 lavoratori, strutturalmente In .esubero rispetto alle oggettive esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali; talecomunicazione, inviata, per il tramite dell'Assolombarda, anche alle OO.SS.LL. territoriali dicategoria ed agli altri destinatari di legge, contiene le indicazioni analitiche prescritte dall'art. 4,comma 3, della predetta legge n. 223/1991.

b) Nella succitata comunicazione, la Società ha illustrato, in dettaglio, le ragioni che determinanola riduzione di personale ed i motivi che ostano all'adozione di misure alternative,sinteticamente riconducibili ad un progetto di riorganizzazione, mirato a ridurre i costi generali,amministrativi e di struttura, a modificare la gestione operativa per renderla maggiormentflessibile ed efficace, in relazione al soddisfacimento delle esigenze di mercato.A seguito di specifica richiesta delle OO.SS.LL., si è, quindi, proceduto all'esame congiuntoprevisto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 223/1991; le Parti, nell'ambito del confronto inessere sulle problematiche sopra evidenziate, si sono date atto della reciproca volontà diricercare tutte le vie percorribili per ridurre l'impatto sociale ed il numero degli esuberi connessialla riorganizzazione dichiarata ed individuare il perimetro degli interventi organizzativi e deglistrumenti a cui far ricorso ai fini di cui sopra. ~La Società ha più volte rimarcato, anche in sedi istituzionali, che, pur in un contesto di mercato - ~particolarmente difficile, la riorganizzazione deve mirare a sviluppare e consolidare l'efficienza __...,.5economica e produttiva della Società, per contribuire a mantenere le condizioni generali per ~future prospettive occupazionali; mantenere le condizioni propedeutiche per adeguatiinvestimenti e sviluppo di nuovi prodotti; favorire le aspettative di gestione degli strumentinormativi a sostegno della riorganizzazione.

e) Le Parti, a conclusione degli incontri nell'alveo della fase sindacale, hanno verificato che non sierano ancora realizzate le attese condizioni necessarie per un accordo, dandosi, comunque,

r·. atto della necessità di proseguire il confronto, finalizzato a tale scopo. In data 06.11.2013, inassenza d'accordo, Assolombarda, a nome e per conto della Società, comunicava al Ministerodel Lavoro l'esperita procedura nella fase sindacale con esito negativo, per gli adempimenti dicompetenza. A' j ~n

~. Ciò premesso, si conviene quanto segue: ~ ~ ti' .VJ)J1) tale fase della riorganizzazione è stata affrontata in sede di Coordinamento Nazionale e anche

a livello dei singoli siti, attraverso un confronto aperto con i rappresentanti delle RSU e delle20122 Milano, Via Pantano, 9 ~

Telefono: 02 58370. l - Fax 02 58304507

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~c)

~d)

e

le strutture nazionali di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL in persona dei Sigg. Fabrizio Scatà,Giorgio Galbusera, Mauro Macchiesi, Giancarlo Pelucchi, Tiziana Bocchi e Giuseppe Sorinopresenti le strutture territoriali di Milano, Parma e Latina, in assistenza alle RSU aziendali, .

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strutture sindacali di FAI, FLAI e UILA territoriali e nazionali, rimarcando, le Parti, l'opportunitàdi condivisione di soluzioni organizzative ed occupazionali, al fine di ricercare tutte le viepercorri bili per ridurre l'impatto sociale connesso alla riorganizzazione dichiarata.Pur confermando, la Società, l'impianto generale della comunicazione d'apertura dellaprocedura ed il conseguente impatto sull'equilibrio complessivo dei costi aziendali, le risultanzedel confronto di cui al precedente punto 1), allo stato, hanno prodotto che:a) dall'elenco dei profili professionali inizialmente dichiarati in esubero, contenuto nella citata ;rrf

comunicazione del 19.09.2013, devono intendersi scomputati n. 41 totali [di cui n. 16 per laSede di Milano, n. 9 per il sito di Ozzano Taro (PR) e n. 16 per il sito di Latina] per i quali lasituazione d'eccedenza dichiarata viene meno; ne consegue un esubero residuale di n. 163posizioni lavorative. !r

b) sia offerta la ricollocazione interna nell'ambito dell'organizzazione aziendale e/o di Gruppoladdove si determinino spazi occupazionali, anche con mutamento di mansioni in derogaall'art. 2103 c.c., cosi come previsto dall'art. 4 comma 11 legge 223/91, per quei lavoratoriaventi idonei requisiti professionali rispetto alle esigenze tecnico-organizzative didestinazione, che manifestino formalmente il proprio interesse entro il 13.12.2013; lesuddette condizioni dovranno essere perfezionate con apposito verbale di conciliazione insede sindacale. Tali opportunità di soluzione, allo stato, sono quantificabili in n. 28 per ISede di Milano, n. 8 per il sito di Ozzano Taro (PR) e n. 11 per il sito di Latina, per un totaledi n. 47. Pertanto, il numero finale degli esuberi residuali potrebbe, infine, essere ridotto, infunzione delle risultanze di cui al presente alinea, fino a n. 116.

:"ì.:

3) In merito alla strumentazione di cui al precedente punto 2), le Parti convengono che:a) la Società opererà in funzione del razionale organizzativo, lo scomputo delle posizioni di cui

al precedente punto 2a);b) l'accesso alle opportunità d'occupazione di cui al precedente punto 2b) dovrà essere

funzionale, direttamente o indirettamente, al recupero di esuberi residuali, di cui sopra.4) La Società conferma sia la propria disponibilità a fornire a tutti i lavoratori coinvolti un servizio

d'outplacement, per favorirne la ricollocazione sul mercato del lavoro, sostenendone i costi edincaricando una primaria Società specializzata nel settore, dotata di adeguate competenza edesperienza, sia la propria pronta attivazione per favorire quanto più possibile l'incontro traopportunità d'occupazione offerte da parte di aziende operanti nel settore ed il propriopersonale dichiarato in esubero. ~Per i lavoratori che potrebbero essere destinatari di licenziamento per riduzione di personale, ~secondo i criteri di cui all'art. 5, L. 223/91, le Parti concordano: ~a) sulla richiesta dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). In

merito a tale istanza di CIGS, le Parti esprimono fin d'ora parere favorevole, dandosi attodella necessità d'esperire in tempi brevi la relativa procedura di consultazione sindacale, ~nelle sedi competenti;

b) in alternativa alla collocazione in CIGS, la fruizione di un permesso parzialmente retribuito(trattato dalla Società secondo le condizioni definite nelle intese economiche allegate), perquei lavoratori che, al fine della maturazione di particolari requisiti soggettivi riferibili all'etàanagrafica ovvero contributiva, formalmente lo richiedessero alla Società entro il13.12.2013. Tale richiesta dovrà essere perfezionata con apposito verbale di conciliazionein sede sindacale, nel quale il lavoratore confermi anche la volontà di non opporsi alrecesso al termine del periodo convenuto di permesso parzialmente retribuito, periodo chenon potrà, comunque, superare il 30.11.2014.

6) Le Parti hanno definito che le modalità di gestione della CIGS, di cui al precedente punto 5a),terranno conto:• della sospensione a zero ore per i lavoratori interessati al provvedimento, senzarr..

20122 Milano, Via Pantano, 9Telefono: 02 58370.1 - Fax 0258304507

. - COdic:_e_F_.isc,;:;a;f;lef:=0::;oO_40_7.....5_Ol,52 / ~ 1r.. ~ ~

~ 5)

ASSOlOMBARDA

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ASSOLOMBARDA• della fruizione del maggior numero di ore possibile di ferie e/o permessi individuali di

riduzione d'orario, per i lavoratori oggetto del provvedimento, in correlazione al medesimo;dell'anticipazione da parte della Società del trattamento erogato dall'lNPS, secondomodalità definite nelle intese economiche allegate;della disponibilità della Società a valutare con la RSU situazioni individuali particolari diquei lavoratori, destinatari della CIGS, che espressamente richiedessero formalmente allaSocietà la corresponsione di un'integrazione economica mensile, in aggiunta al trattame~to I

erogato dall'lNPS, a titolo d'anticipazione dell'incentivo all'esodo convenuto ovvero del TFRdisponibile, secondo modalità definite dalle Parti a livello aziendale. Le suddette condizi .dovranno essere perfezionate con apposito verbale di conciliazione in sede sindacale;

• della necessità d'incontrarsi entro il 31.01.2014 per valutare lo stato d'avanzamento dellaprocedura in essere, nonché della richiesta di CIGS.

7) Le Parti, in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della legge n. 223/1991, ffi4 /concordano che il recesso del rapporto di lavoro si possa attuare nell'arco temporale di vigenza 0/della CIGS o antecedentemente ed esso e potrà riguardare:a) i lavoratori già in possesso dei requisiti minimi al pensionamento e coloro che liti

matureranno, nel periodo di godimento dell'indennità di mobilità, in base alla normativavigente ed alle informazioni rese note all'Azienda;

b) nell'ambito delle posizioni di lavoro eccedenti secondo lo schema degli esuberi allegato allalettera d'attivazione della presente procedura, coloro che, entro il 13.12.2013, abbianomanifestato per iscritto la volontà di non opporsi al recesso. ~

8) AI di fuori dell'ambito delle posizioni di lavoro dichiarate eccedenti e compatibilmente con leesigenze tecnico-produttive ed organizzative, la Società valuterà attentamente coloro chentro il 13.12.2013, abbiano manifestato per iscritto la volontà di non opporsi al recesso purchéla loro uscita sia funzionale, direttamente o indirettamente, al recupero di esuberi residuali.

9) La Società potrà comunicare il recesso ai dipendenti interessati, di cui ai punti 7) e 8), nelrt {,; rispetto delle normative in materia di preavviso (intendendosi, normalmente, da retribuirsi), dal~ ~/ giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo conclusivo di procedura e fino al 28. 12.2014,----=---

in correlazione, quindi, con le logiche temporali utili per le finalità di cui al precedente punto 5). -....l. Quanto sopra viene precisato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge n. )

236/1993. ~

h10) Le Parti convengono sull'opportunità che il processo di riorganizzazione sia costantementemonitorato in appositi incontri periodici a livello aziendale, secondo modalità di comunesoddisfazione - ovvero in altri tempi differenti qualora se ne ravvisasse la necessità -incontrandosi a livello di Coordinamento Nazionale tre mesi prima della scadenza della

, procedura di CIGS, comunque non oltre il 30.09.2014, per verificare gli assetti occupazionaliallora in essere e per assumere le conseguenti determinazioni.

11) Il Contratto di Solidarietà difensiva, di cui alla L. 863/1984, potrebbe essere un ulteriorestrumento di gestione delle eccedenze occupazionali qualora l'eventuale numero di esuberi ~fosse idoneo a garantirne la sostenibilità.

12) Le Parti si danno atto che le modifiche all'assetto organizzativo volte a realizzare quantoprevisto al punto 2) e che hanno consentito di ridurre il numero degli esuberi rispetto a quelloinizialmente dichiarato in misura corrispondente a n. 41 posizioni lavorative, nonché a favorireulteriori n. 47 opportunità di soluzione - le quali potrebbero consentire un residuo numero diesuberi fino a 116 - sono espressione di un reciproco impegno, teso a rilanciare lo sviluppo delGruppo in Italia, alla riduzione dei costi di gestione ed al recupero di ulteriori livelli generali diefficienza. Tali finalità si esplicheranno anche con le soluzioni generate dal confronto, a livelloterritoriale, in merito alla revisione degli accordi di sito. Con il medesimo scopo, le Parti hannoc venuto il congel ento del PPO di cui all'accordo di W livello del 12.11.2011,jino al

20122 Milano, Via Pantano, 9

www.assolombarda.it - assolombarda@assolombCodice Fiscale 60040750152

~

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ASSOLOMBARDAdicembre 2015, con fotografia bloccata al FY 2014, riguardo attribuzioni, metodologieinterpretative e di calcolo e quantità economiche.

Il presente accordo sarà formalizzato nella sede amministrativa competente, entro e non oltre itermini di legge di cui all'art. 4 comma 7, L. 223/91, esaurendo a tutti gli effetti, anchecompiutamente ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 comma 3 della legge n. 223/1991, laprocedura di licenziamenti collettivi avviata da Heinz Italia S.p.A. in data 19.09.2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Unione p.arm~~se '"~::t~;up. UILA-UIL

20122 Milano, Via Pantano, 9Telefono: 02 58370.1 - Fax 0258304507

[email protected] Fiscale 80040750152