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Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario 1 STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE PATRIMONIALE STRUMENTI E PRASSI PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IL TRUST Cercola (NA), 7 marzo 2013 Avv. Prof. Stefano Loconte

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STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE PATRIMONIALE

STRUMENTI E PRASSI PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

IL TRUST

Cercola (NA), 7 marzo 2013

Avv. Prof. Stefano Loconte

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IL TRUST

DEFINIZIONE

Istituto di matrice anglosassone di lunga tradizione, sviluppatosi nei paesi di common law che ha fatto il suo ingresso in Italia con la ratifica della Convenzione dell’Aja ad opera della legge 9 ottobre 1989, n. 364.

È uno strumento duttile, di facile utilizzo.

È versatile, può assumere forme estremamente diversificate.

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IL TRUST

DEFINIZIONE (…segue)

Non esiste una definizione di trust data dalla legge italiana.

In base alla Convenzione dell’Aja, il trust può essere definito come il rapporto giuridico istituito da una persona (il disponente o settlor), con atto tra vivi o mortis causa, in virtù del quale, taluni beni siano posti sotto il controllo di un determinato soggetto (il trustee) che li gestisce per uno scopo prestabilito e nell’interesse di un beneficiario.

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IL TRUST

ATTO ISTITUTIVO

Contiene le disposizioni che regolano i rapporti tra i soggetti del trust e la gestione del patrimonio segregato.

ATTO DISPOSITIVO

È l’atto con cui il settlor vincola i beni in trust ed è, generalmente, a titolo gratuito.

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IL TRUST

N.B.

Gli atti di disposizione (l’atto dispositivo) dei beni in trust non devono essere necessariamente contestuali all’atto istitutivo ma possono essere posti anche successivamente.

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IL TRUST

SOGGETTI

NECESSARI:1) disponente (settlor): trasferisce i propri beni in trust2) trustee: diviene titolare dei beni in trust

EVENTUALI:1) beneficiario: soggetto nei cui interessi i beni devono essere gestiti2) guardiano: soggetto che deve supervisionate l’attività del trustee.

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IL TRUST

BENI

Costituiscono una massa distinta che non si confonde con il patrimonio del trustee.

Devono essere intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto di esso.

Il trustee è tenuto ad amministrare, gestire e disporre i beni in trust secondo le indicazioni dettate nell’atto istitutivo del trust e le norme di legge.

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IL TRUST

EFFETTO PRINCIPALE

Segregazione patrimoniale

I beni non possono essere oggetto di pretese: - da parte dei creditori personali del trustee - da parte dei creditori del disponente - da parte dei creditori dei beneficiari nei trust discrezionali.

I beni non rientrano nel regime matrimoniale e successorio nè nella procedura fallimentare.

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IL TRUST

FUNZIONI

Realizzare la separazione tra beni e aziendali e familiari

Gestire il passaggio generazionale dell’impresa

Proteggere il patrimonio personale dall’attacco dei creditori

Salvaguardare i beni dopo la separazione coniugale

Preservare i beni di proprietà di soggetti incapaci

Realizzare complesse operazioni commerciali

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IL TRUST

FUNZIONI (… segue)

È un ottimo strumento di pianificazione successoria.

Nonchè di pianificazione fiscale, soprattutto in ambito internazionale.

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IL TRUST

TIPI DI TRUST

Si distinguono in:

1)Trust con beneficiari: se costituiti nell’interesse di un beneficiario 2)Trust di scopo: se costituiti per un fine determinato

Ulteriore distinzione: 1) Trust liberali: con essi si dispone di assets familiari con finalità successoria 2) Trust commerciali: es. per disporre la segregazione di attività d’impresa.

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IL TRUST

TRUST DI SCOPO

L’atto istitutivo non designa alcun beneficiario nè prevede che venga successivamente individuato.

Nel modello internazionale, i trust di scopo non charitable sono spesso utilizzati per operazioni finanziarie e commerciali in luogo delle società.

In alcuni casi, il trust svolge la funzione di holding finanziaria.

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IL TRUST

TRUST AUTODICHIARATO

Le figure del disponente e del trustee coincidono.

La Convenzione dell’Aja non esclude, in linea di principio, tale tipo di trust purchè ciò sia consentito dalla legge regolatrice del disponente.

Ad esempio, la legge di Jersey (frequentemente nella prassi invocata) consente la costituzione di tali trust.

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IL TRUST

TIPI DI TRUST AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Trust trasparenti: sono trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza al trust stesso.

Trust opachi: sono trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati direttamente in capo al trust.

Trust trasparente e opaco: es. l’atto istitutivo prevede che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia attribuita ai beneficiari. In tal caso, il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito attribuito ai beneficiari sarà imputato a quest’ultimi.

N.B. I redditi imputati al beneficiario sono qualificati come redditi di capitale.

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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST

LA DISCIPLINA FISCALE DEI TRUST

Il comma 74 dell’art. 1 della Finanziaria 2007 ha modificato l’art. 73 del Tuir, includendo i trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società.

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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST

Ai fini delle imposte sui redditi si distunguono due tipologie di Trust: 1.Trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza al trust stesso (trust trasparenti)2.Trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati direttamente in capo al trust (trust opachi).

Un Trust può essere contemporaneamente tasparente e opaco. Es: l’atto istitutivo prevede che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia attribuita ai beneficiari. In tal caso, il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito attribuito ai beneficiari sara’ imputato a questi ultimi.

I redditi imputati al beneficiario sono qualificati come redditi di capitale (art. 44, comma 1 lett. g-sexties).

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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST

Art. 73 TUIR (come modificati dal comma 74 dell’art. 1 della Finanziaria 2007) ha affermato che sono soggetti IRES:1)I Trust residenti sul territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (enti commerciali)2)I Trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (enti non commerciali)3)I Trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non residenti)

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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST

1)In quanto soggetto passivo IRES il Trust, sia che svolga, sia che non svolga, in maniera esclusiva o principale attivita’ commerciale, è obbligato a tenere le scritture contabili.

2)Il Trust è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

3)Il Trust è tenuto ad adempiere gli obblighi formali e sostanziali relativi all’IRAP previsti dal d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST

•Se il trasferimento ha ad oggetto beni merce:ricavo di esercizio ex art. 5, comma 2 Tuir da quantificare sulla base

del valore normale ai sensi dell’art. 9, comma 3 Tuir.

•Se il trasferimento ha ad oggetto beni diversi da quelli che generano ricavi, esso generera puls/minusvalenze rilevanti ex art. 58, 86 e 87 Tuir.

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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST

Se il trasferimento ha ad oggetto un’azienda: art. 58, comma 1 Tuir: esclude il realizzo di plusvalenze in caso di trasferimento d’azienda per causa di morte o per atto gratuito. In tal caso, l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST

Se il trasferimento ha ad oggetto beni diversi da quelli relativi all’impresa il trasferimento al Trust, in assenza di corrispettivo, non genera materia imponibile ai fini della imposizione sui redditi, nè in capo al disponente non imprenditore, nè in capo al Trust o al trustee.

Per quest’ultimo, anche se non imprenditore, non si avranno sopravvenienze attive ex art. 88, comma 3 lett b) Tuir, in quanto i beni trasferiti in Trust non si confondono con il patrimonio del trustee, ma costituiscono un patrimonio separato.

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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST

•Il trattamento fiscale della cessione dei beni durante la vita del Trust non presenta particolari problemi.

•Se le cessioni vengono poste in essere nell’esercizio dell’impresa, la discilina fiscale varia in funzione della categoria di appartenenza del bene ceduto.

•Se le cessioni non sono effettuate nell’esercizio dell’impresa potrano realizzarsi, ricorrendone i presupposti, le fattispecie reddituali di cui all’art. 67 Tuir.

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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST

Art. 73, comma 2 Tuir (come modificato dal comma 74, lett. b) art. 1 Finanziaria 2007:

“Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali”.

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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST

CARATTERISTICHE:

• Beneficiario individuato

• Redditi imputati in ogni caso, indipendentemente dalla effettiva percezione.

I redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al Trust prima della individuazione dei beneficiari, non possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione.

Qualora, invece, il Trust sia trasparente e il reddito sia imputato ai beneficiari, il credito di imposta spetta ai singoli beneficiari in proporzione al reddito imputato, analogamente a quanto disposto dall’art. 165, comma 9, per le societa’ che hanno optato per il regime della trasparenza. Infine, nel caso in cui il Trust attribuisca solo parte del reddito ai beneficiari e sia, quindi, in parte opaco e in parte trasparente, la detrazione spetta al Trust e ai beneficiari in proporzione al reddito imputato.

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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST

Imposta di donazione

L’art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla L. n. 286/2006 ha istituito l’imposta sulle successioni e donazioni, estendendo l’ambito applicativo della stessa alla costituzione di vincoli di destinazione, tra cui rientra anche il trust.

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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST

Imposta di donazione

C.M. 48/E/2007, al punto 5.2: la costituzione del vincolo di destinazione. Avvendendo fin dall’origine a favore del beneficiario, determina la immediata debenza dell’imposta di donazione.

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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST

Imposta di donazione

C.M. 48/E/2007: per applicare le aliquote ridotte e le franchigie, è sufficiente che il beneficiario sia identificato, in relazione al grado di parentela con il disponente, al momento della costituzione del vincolo.

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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST

Imposta di donazione

C.M. 48/E/2007: l’imposta di donazione trova applicazione solo nel primo passaggio dal disponente al trustee e non anche nel trasferimento finale dal trustee ai beneficiari.

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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST

Imposta di donazione

Nel caso di trust di scopo, mancando un beneficiario finale, l’imposta di donazione sarà dovuta con l’aliquota dell’8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di “altri soggetti” ai sensi dell’art. 2, co 48, lett. c) D.L. 262/2006.

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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST

Imposta di donazione

C.M. 48/E/2007: l’art. 3, comma 4 ter, D. Lgs. 31.10.1990, n. 346, introdotto dall’art. 1, comma 78, L. 296/2006, stabilisce che, nel rispetto di determinate condizioni, la costituzione del vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del disponente non è soggetto all’imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.

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DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST

Imposta di donazione

L’art. 3, comma 4 ter, D. Lgs. 31.10.1990, n. 346, stabilisce inoltre che, “in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art. 73, comma 1 lett. a) del Tuir, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1) del codice civile.

Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’imopresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso”.

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Imposta di donazione – Beneficiari indeterminati

C.M. 3/E/2008 ha chiarito che se il trust viene costituivo nell’interesse di soggetti genericamente indicati e non identificabili in relazione al grado di parentela, si applica l’imposta di donazione nella misura dell’8%.

Pur in assenza di ulteriori indicazioni di prassi, sembra legittimo sostenere che, una volta determinatri in modo definitivo i beneficiari, sia percorribile la strada del rimborso dell’imposta versata in eccesso in sede di istituzione del trust, applicando, per analogia, l’art. 42, co 1 lett. f) D. Lgs. 346/90 prevista per l’imposta di successione.

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Imposta di donazione – Trust di scopo

La C.M. 3/E/2008 ha chiarito che, nel trust di scopo, mancando un beneficiario finale, l’imposta di donazione sarà dovuta con aliquota dell’8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di “altri soggetti” ai sensi dell’art. 2, comma 48, lett. c) D.L. 262/2006.

La R.M. 4.10.2007, n. 278/E ha ritenuto che il trust a favore di un disabile è qualificabile come trust di scopo.

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Imposta di donazione – Trust autodichiarato

C.M. 3/E/2008 ha chiarito che la disposizione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust inquanto si imprime un vincolo di destinazione a determinati beni.

Da ciò consegue che l’imposta di donazione troverà applicazione anche nel caso del trust autodichiarato, in cui il disponente assume le funzioni di trustee.

Se nel trust autodichiarato il disponente coincide con il trustee non sussiste la segregazione del patrimonio e l’imposizione fiscale resta in capo al disponente.

Contra, CTR Milano, 4/7/2012, n. 73/158/2012, secondo cui il trust autodichiarato non sconta imposta sulle successioni e donazioni.

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Imposta di donazione – Trust liquidatorio Il trust liquidatorio può essere un trust di scopo o un trust con beneficiari individuati.

Non sussistendo un rapporto di parentela tra disponente e beneficiario, l’Amministrazione finanziaria prevede l’imposta di donazione con aliquota dell’8%.

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Imposta ipotecaria e catastale (Tesi dell’Agenzia delle Entrate)

Le imposte ipocatastali sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi atti.

La C.M. 48/2007 ha chiarito che le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale sia in sede di attribuizione di beni immobili o di diritti reali immobiliari dal disponente al trustee, sia nel successivo trasferimento dei beni medesimi dal trustee ai beneficiari.

Le ipotecatastali sono inoltre dovute nel caso di trasferimenti effettuati durante la vita del trust.

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Imposta ipotecaria e catastale (Tesi del Notariato)

Secondo lo Studio del Notariato n. 58/2010/T, al contrario, le imposte ipocatastali sono dovute esclusivamente nella fase finale del passaggio dei beni dal trustee ai beneficiari.

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