Lobiettivo di costituire un mercato interno libero e concorrenziale art. 3 lett.g TCE: La CE ha tra...

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L’obiettivo di costituire un mercato interno libero e concorrenziale art. 3 lett.g TCE: La CE ha tra i suoi obiettivi la creazione di un “un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno” art. 4 TCE: Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato , l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza .

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L’obiettivo di costituire un mercato interno libero e concorrenziale

art. 3 lett.g TCE:La CE ha tra i suoi obiettivi la creazione di un“un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno”

art. 4 TCE: Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

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Divieto di accordi restrittivi della concorrenza tra imprese * Art. 81 (ex art. 85) TCE

Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune

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Divieti assoluti di accordi restrittivi della concorrenza:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento, d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti,

condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

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Deroghe autorizzabili

accordi o pratiche che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti

o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ma tali accordi debbono comunque evitare di

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

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Divieto di abuso di posizione dominanteArt. 82 (ex art. 86) TCE

È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque, b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori, c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza, d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

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Divieti di distorsioni della concorrenza ad opera di imprese pubbliche o dotate di speciali diritti

Art. 86 (ex art. 90) TCE

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.

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Obbligo di cooperazione degli Stati al perseguimento degli obiettivi del Trattato CE

Art. 10 (ex articolo 5) TCE

Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato.

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La transformazionne della regolazione della concorrenza da disciplina “privatistica” a

disciplina “pubblicistica”

artt. 3,4,10 e 86 TCE

art. 81 TCE Stati membri CE

art. 82 TCE obbligati indirettamente

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Orientamenti della Commissione e della Corte di Giustizia in merito all’ambito di applicazione degli artt. 81 e ss. TCE

• Estensione oggettiva:

la restrizione della concorrenza nel mercato nazionale come condotta potenzialmente rilevante a incidere sugli scambi comunitari

(da dato discretivo geografico-qualitativo a dato economico-quantitativo: il volume degli scambi e l’importanza commerciale del mercato interessato)

• superamento della finalità antidiscriminatoria• divieto della discriminazione a rovescio (Corte Cost.

sent. n. 443/1997)

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Orientamenti della Commissione e della Corte di Giustizia in merito all’ambito di applicazione degli artt. 81 e ss. TCE

Estensione soggettiva:

gli Stati membri quali destinatari dell’imperativo di tutela della concorrenza oggettiva.

a) nozione di impresa: qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento

(CGCE sent 23.4.1991, Macroton)

b) svalutazione della discrezionalità negoziale dell’impresa:- Abuso strutturale – art.82 TCE (CGCE sent. 11.12.1997, Job Centre coop )

- Artificiosità dell’accordo tra imprese - art. 81 TCE CGCE sent. 18.6.1998, Spedizionieri doganali,

CGCE sent. 21.9.1999, Albany International: sindacato di proporzionalità sulla contrattazione collettiva

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L’efficacia diretta dell’opzione economica del principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza (artt.3 lett. g e 4 TCE)

• Primazia dell’antitrust rispetto alla regulation • Il superamento della State action defence• La rilevanza della discrezionalità negoziale

solo al fine dell’individuazione della responsabilità risarcitoria delle imprese:

- art.82 - CGCE sent. 25.10.2001, Ambulanza Glockner

- art.81 - CGCE, sent. 9.9.2003, Consorzio Industrie fiammiferi v. Autorità garante della Concorrenza e del

Mercato

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Gli effetti sul diritto del lavoro

Sindacato di proporzionalità in merito alle norme nazionali a tutela del lavoro esercitabile dall’Autority e dai giudici nazionali:

• bilanciamento tra effetti restrittivi della concorrenza e necessarietà e funzionalità per la tutela delle condizioni di lavoro e occupazione

• alterazione della originario rapporto gerarchico sul piano costituzionale tra tutela del lavoro e tutela della concorrenza

• non è più una valutazione di politica del diritto ma di legittimità “costituzionale” della legge ordinaria

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Gli effetti sul diritto del lavoro

CGCE sent. 9.12.2004 – Commissione c. Italia

• Direttiva 96/67/CE apertura alla concorrenza del mercato dei servizi aeroportuali di assistenza a terra

- art.18 consente di adottare “le misure necessarie per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori”

• D.lgs 13.1.1999 n. 18

- art.14 per i primi 30 mesi deve esser assicurato “… il mantenimento dei livelli di occupazione e della continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore”

- art.20 “rimangano invariate sino alla loro scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a sei anni le condizioni contrattuali (individuali e collettive) applicate alla data del 19 novembre 1998”.

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Gli effetti sul diritto del lavoro• il Governo italiano ha proposto una nozione

“soggettiva” di concorrenza:

“… il principio della libertà di concorrenza implica che le imprese interessate godano di un’effettiva parità di opportunità, nell’ambito delle condizioni, anche restrittive, previste dalla normativa sociale applicabile”

(pre-condizione insindacabile). • la Corte ha adottato una nozione “oggettiva”:

le previsioni del d.lgs. n. 18/99 “… metterebbero in discussione l’uso razionale delle infrastrutture aeroportuali e la riduzione dei costi dei servizi implicati per gli utenti”.

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La costituzionalizzazione “formale” nel nostro ordinamento nazionale della tutela della

concorrenza oggettiva

(quale principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza (artt.3 lett. g e 4 TCE)

*

• “tutela della concorrenza” alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117 Cost., co. 2, lett.e)

• “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario …” (art.117 comma 1 Cost.)

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Libera circolazione dei prodottiArticolo 28

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 29Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 30Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, alla esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

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L’interpretazione originaria

degli art. 28 e 29 TCE

• La libera circolazione dei prodotti quale strumento di integrazione del mercato comunitario

• rispondente a una finalità antidiscriminatoria delle imprese di altri Stati membri riguardo gli scambi comunitari

• a garanzia della parità delle condizioni di accesso nei mercati nazionali dei prodotti

• senza alcuna capacità e/o finalità regolativa delle condizioni di esercizio dell’attività di vendita dei prodotti stessi o dei loro caratteri

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Il principio di mutuo riconoscimento

“ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi comunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative”

CGCE, sent. 11.7.1974, Dassonville

CGCE, sent. 20.2.1979, Cassis de Dijon

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La vis deregolativa degli ordinamenti nazionali esercitata dalla libera circolazione dei prodotti

• la regolazione nazionale delle condizioni di offerta di un prodotto quale misura potenzialmente capace di “restringere” gli scambi comunitari (da dato discretivo geografico-qualitativo a dato economico-quantitativo: il volume degli scambi e l’importanza commerciale del mercato interessato)

• superamento della finalità antidiscriminatoria

• divieto della discriminazione a rovescio (Corte

Cost. sent. n. 443/1997)

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Libera circolazione dei servizi

Articolo 49 co.1Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei soggetti degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.

Articolo 50 co. 1 e 3Ai sensi del presente trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. … (omissis)Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.

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Il principio del mutuo riconoscimento nella libera circolazione dei servizi

• Si afferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia soltanto negli anni ’90 (è enunciato per la prima volta nella sent. 3.2.1982, C-62 e 63/81, Seco, ma il vero leading case è univocamente ritenuto Corte di Giustizia, sent. 25.7.1991, C-76/90, Sager v. Dennemeyer & co Ltd)

• L’applicazione è rigorosamente limitata alle ipotesi di servizi c.d. transfrontalieri (cross-borders) prestati cioè da soggetti imprenditoriali stabiliti di uno Stato membro in favore di destinatari operanti in un diverso Stato, o che richiedano l’esercizio strettamente temporaneo e occasionale di un’attività operativa nello Stato membro del destinatario della prestazione

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L’immunità del diritto del lavoro nazionale rispetto al principio di mutuo riconoscimento

la Corte di Giustizia - dopo qualche titubanza agli inizi negli anni ’80 – afferma che la piena sovranità degli Stati Membri nella regolazione delle condizioni di lavoro non conosce alcuna limitazione ad opera delle libertà di circolazione dei servizi

“... il diritto comunitario non osta a che gli Stati membri estendano l’applicazione delle loro leggi o dei contratti collettivi di lavoro stipulati tra le parti sociali a chiunque svolga un lavoro subordinato, anche temporaneo, nel loro territorio indipendentemente dal paese in cui è stabilito il datore di lavoro; il diritto comunitario non vieta agli Stati membri neanche d’imporre l’osservanza di queste norme con mezzi adeguati” Corte di Giustizia, sent. 27.3.1990, C-113/89, Rush Portuguesa

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La originaria proposta di direttiva Bolkestein

Dal principio di mutuo riconoscimento

al principio del paese di origine*

Dall’onere dell’impresa di provare gli effetti della disciplina giuridica dello Stato ospitante

ingiustificatamente restrittivi della libera circolazione dei servizi

all’onere dello Stato ospitante di provare la rispondenza a finalità di ordine pubblico della

disciplina nazionale

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DIRETTIVA 2006/123/CE

Principio del muto riconoscimento “rafforzato” (art.16)

Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un’attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio.Gli Stati membri non possono subordinare l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:

a) non discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede,

b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente,

c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

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Quali effetti sui mercati del lavoro nazionali?

Art. 17 § 1

La direttiva 2006/123 non si applica “alle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE” (distacco dei lavoratori).