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Servizio Ambiente via Ghiaie. 58 - Maso Smalz- 38100 TRENTO lei 0461/884935 fax 0461/884940 -·t e-mali: [email protected] j" COMUNE DI TRENTO 'J "llS}b N. /2008/MG/L T/na/22 (da citare nella corrispondenza) OGGETTO: Ditta Rigotti F.lli S.r.l ... Trento, • 1 AGO. 20na Autorizzazione per l'esercizio di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti Art!. 84 e 86 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e s.m. e L approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1986, n. 1- 41/Legisl. e del D.Lgs. 209/2003. D. L.vo 24 giugno 2003, n. 209 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE > richiamato l'Accordo relativo alla delocalizzazione del Centro di rottamazione Rigotti (ai sensi art. 11 della L. 241/1990 e art. 28 della L. P. 23/1992) fra il Comune di Trento, la Provincia Autonoma di Trento, il Comprensorio C5 - Valle dell'Adige e l'impresa individuale Rigotti Armando, relativo alla delocalizzazione del Centro di Rotlamazione Rigotti sostanziato nell'atlo del Comune di Trento n. 108.862 di pro!., n. 19.484 racc., sottoscritto il 21.12.2005; > vista la domanda di autorizzazione pro!. n. 66857 di data 10 giugno 2008, inoltrata a mano il 29 maggio 2008 da Rigotti Ignazio, quale titolare della ditta F.lli RIGOTTI S.R.L. con sede a Trento in via Doss Trento n. 50 per l'esercizio di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti sulla p.t. 2259/1 CC. Trento loc. Laghetto; > considerato che il presente atto si inquadra nelle previsioni contenute nell'accordo, in conformità ed attuazione dell'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 209/2003 che prescrive la fissazione di tempi certi e definiti per la rilocalizzazione, stante il contemporaneo mantenimento in loco dell'impianto con garanzia delle condizioni minime di tutela dellà salute e dell'ambiente, ed il paragrafo 1, punto 2, dell'allegato I, del d. Igs n. 209/2003, che testualmente recita: "le regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento ubicati in aree non idonee, individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione"; > considerato il citato accordo che prevede, fra l'altro, la ricollocazione dell'attività esercita dalla Ditta F.lli Rigotti S.r.l., attualmente a Trento in Via Doss Trento, n.50 in virtù dell'autorizzazione n. 47.313/2006/LF/RB/MG/2006/22 del19 maggio 2006; Orario di apertura al pubblico: lun - mar· glo: 8.30/12.0014.30/16.00 mer - ven: 8.30/12.00 OHSAS 18001:1999 SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA CERTIFICATO Sede legale: via Belenzanl.19. 38100 - TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 leI. 04611884111 fax 0461f884145 http://www.comune.trento.it CENTRO ROTTAMAZIONE VEICOLI CER 160104

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Servizio Ambiente via Ghiaie. 58 - Maso Smalz- 38100 TRENTO lei 0461/884935 fax 0461/884940

-·t e-mali: [email protected]

j" COMUNE DI TRENTO

'J "llS}b

N. /2008/MG/L T/na/22 (da citare nella corrispondenza)

OGGETTO: Ditta Rigotti F.lli S.r.l ...

Trento, • 1 AGO. 20na

Autorizzazione per l'esercizio di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti Art!. 84 e 86 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e s.m. e L approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1986, n. 1-41/Legisl. e del D.Lgs. 209/2003. D. L.vo 24 giugno 2003, n. 209

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE

> richiamato l'Accordo relativo alla delocalizzazione del Centro di rottamazione Rigotti (ai sensi art. 11 della L. 241/1990 e art. 28 della L. P. 23/1992) fra il Comune di Trento, la Provincia Autonoma di Trento, il Comprensorio C5 - Valle dell'Adige e l'impresa individuale Rigotti Armando, relativo alla delocalizzazione del Centro di Rotlamazione Rigotti sostanziato nell'atlo del Comune di Trento n. 108.862 di pro!., n. 19.484 racc., sottoscritto il 21.12.2005;

> vista la domanda di autorizzazione pro!. n. 66857 di data 10 giugno 2008, inoltrata a mano il 29 maggio 2008 da Rigotti Ignazio, quale titolare della ditta F.lli RIGOTTI S.R.L. con sede a Trento in via Doss Trento n. 50 per l'esercizio di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti sulla p.t. 2259/1 CC. Trento loc. Laghetto;

> considerato che il presente atto si inquadra nelle previsioni contenute nell'accordo, in conformità ed attuazione dell'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 209/2003 che prescrive la fissazione di tempi certi e definiti per la rilocalizzazione, stante il contemporaneo mantenimento in loco dell'impianto con garanzia delle condizioni minime di tutela dellà salute e dell'ambiente, ed il paragrafo 1, punto 2, dell'allegato I, del d. Igs n. 209/2003, che testualmente recita: "le regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento ubicati in aree non idonee, individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione";

> considerato il citato accordo che prevede, fra l'altro, la ricollocazione dell'attività esercita dalla Ditta F.lli Rigotti S.r.l., attualmente a Trento in Via Doss Trento, n.50 in virtù dell'autorizzazione n. 47.313/2006/LF/RB/MG/2006/22 del19 maggio 2006;

Orario di apertura al pubblico: lun - mar· glo: 8.30/12.0014.30/16.00 mer - ven: 8.30/12.00

OHSAS 18001:1999

SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale: via Belenzanl.19. 38100 - TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 leI. 04611884111 fax 0461f884145 http://www.comune.trento.it

CENTRO ROTTAMAZIONEVEICOLI CER 160104

> da atto che, d'ecorsi i termini indicati nei provvedimenti provvisori previsti dall'articolo 5, le aree attualmente occupate dal Centro di rottamazione Rigotti devono essere ripristinate ai sensi e per gli effetti della L.P. n. 22/1991;

> da atto che le aree attualmente occupate dal Centro di rottamazione Rigotti sono soggette alle procedure di bonifica ambientale di cui al D.M. n. 471/1999, al d. Igs. n. 209/2003 ed alle disposizioni in materia tempo per tempo vigenti;

> dato atto dell'impegno a trasferire, entro il termine fissato nell'autorizzazione provvisoria rilasciata in data 19 maggio 2006, il centro di rottamazione ivi compresi gli impianti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti;

> dato atto che con nota pervenuta al Comune di Trento pro!. n. 44858 d.d. 15.05.2006, il sig. Rigotti Armando ha trasmesso l'atto d.d. 27.04.2006, n. 11650, rep. n. 59144, Notaio Dolzani Marco di Trento, di costituzione della società a responsabilità limitata, mediante conferimento dell'azienda individuale Rigotti Armando, avente denominazione sociale "Rigotti F.lli S.r.l.", con sede in Trento, Via Doss Trento, 50;

> considerato quindi che a far data dal 15 maggio 2006 ed in conformità dell'atto d.d. 27.04.2006, n. 11650, rep. n. 59144, Notaio Marco Dolzani di Trento ogni impegno assunto deve intendersi riferito alla società Rigotti F.lli S.r.l.;

> visto D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e successive correzioni e integrazioni; > visto il T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e s.m. e i.

approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1986, n. 1-41/Legisl. e in particolare gli articoli 83 - 84 - 86 e 88 e successive modifiche ed integrazioni;

> vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1225 del 08 giugno 2007, di approvazione definitiva dello stralcio al Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti relativo all'individuazione di un'area per il deposito ed il trattamento dei veicoli fuori uso e per il trattamento inerti da demolizione nel Comune di Trento ai sensi degli art!. 65 e 83 del TULP, piano che come previsto dall'art. 67, comma 1 del TULP stesso costituisce variante agli strumenti urbanistici subordinati al PUP ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità;

> visto l'Accordo relativo alla delocalizzazione del Centro di rottamazione Rigotti (ai sensi art. 11 della L. 241/1990 e art. 28 della L. P. 23/1992) fra il Comune di Trento, la Provincia Autonoma di Trento, il Comprensorio C5 - Valle dell'Adige e l'impresa individuale Rigotti Armando, formalizzato nell'atto del Comune di Trento n. 108.862 prot., n. 19.484 racc., concluso il 21/12/2005;

~ preso atto che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale si è conclusa con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1504 del 13 giugno 2008 con la quale è stata espressa la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto definitivo di data 14 febbraio 2008, oggetto di integrazioni del 09 maggio 2008 riguardante il "Deposito e trattamento dei veicoli fuori uso in località Laghetti della Vela" proposto dalla ditta F.lli Rigotti s.r.l.;

> visto il progetto e lo Studio di impatto ambientale relativo all'intervento in oggetto del 15 febbraio 2008 a cura del dot!. ing. S. Visioli, del cui deposito è stato dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige di data 14 marzo 2008, costituito dalla seguente documentazione: Studio di impatto ambientale, tav. 01-tavole urbanistiche, tav. 02- rilievo stato attuale, tav. 03- sezioni stato attuale, tav. 04 planimetria di progetto, tav. 05- sezioni di progetto, tav. 06a - pianta piano terra corpo A, tav. 06b- pianta piano copertura corpo A, tav. 07a- pianta piano terra corpo B, tav. 07b- pianta primo corpo B, tav. 07c- pianta piano secondo corpo B, lav. 07d- pianla piano copertura corpo B, lav. 08a- prospetti est - ovesl, lavo 08b­prospetti sud - nord, lavo 09a- sezioni corpo A e B, lav. 09b- sezione e vista interna ovest, tav. 10- impianti reti sottoseNizi, lavo 11- viabilità d'accesso, tav. 12-

"rendering", elaborati grafici per valutazione impatto acustico a cura del p. ind. R. Gadler, elaborati grafici planimetria generale a cura del dott. ing. A Bettini;

'" viste le integrazioni al sopra descritto S.IA del 09 maggio 2008 a cura del dot!. ing. S. Visioli e costituite dalla seguente documentazione: Integrazioni allo Studio di impatto ambientale, tav. i01- rilievo stato attuale, tav. i02- planimetria di progetto complessiva, tav. i03- sezioni stato di progetto, tav. i04- "rendering", i05-pavimentazioni di progetto, lavo i06- rete acque bianche piazzale, tav. i07- rete acque meteoriche copertura, tav. i08- rete smaltimento acque nere, tav. i09- rete interna acque nere, tav. ii 0- conferimento in Adige - sezioni di progetto, tav. i11-vasca interrata pianta e sezioni, tav. i12- soltoservizi acqua - gas - telefono, lavo i13- fonti rinnovabili, tav. i14- sottoservizi - energia elettrica, valutazione di impatto acustico - relazione - a cura del p. ind. R. Gadler, Studio di Incidenza Ambientale a cura del dot!. for. B. Facchinelli e del dot!. Far. P. Barducci;

'" preso atto del contenuto del Rapporto istruttorio redatto dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, depositato presso la Segreteria del Comitato provinciale per l'ambiente in data 28 maggio 2008;

'" atteso che la stessa procedura di V. I. A, in virtù della sovraordinazione ad altri atti autorizzatori, necessita comunque d'una formalizzazione comunale non intervenuta in fase di pred'lsposizione e costruzione dello stesso procedimento di V.IA;

'" considerato che la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1504 del 13 giugno 2008 con la quale è stata espressa la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto definitivo di data 14 febbraio 2008 proposto dalla ditta F.lli Rigotti s.r.l., oggetto di integrazioni in data 09 maggio 2008, riguardante il "Deposito e trattamento dei veicoli fuori uso in località Laghetti della Vela" quale conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale non contiene, come previsto dall'art. 10 della L. P. 29 agosto 1988, n. 28, anche l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti;

'" considerato che la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1504 del 13 giugno 2008 favorevole all'intervento per gli aspetti relativi alla compatibilità ambientale, costituisce comunque atto presupposto per ogni altro atto autorizzatorio;

'" atteso, quindi, che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti deve essere adottata con successivo provvedimento comunale, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni contenute nella citata Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1504 del 13 giugno 2008, in virtù della sovraordinazione ad altri atti autorizzatori;

DISPONE

Art. 1

La società Rigotti F.lli S.r.l., in persona del legale rappresentante signor Rigotti Ignazio, costituita mediante conferimento dell'azienda individuale Rigotti Armando, con atto Notaio Marco Dolzani di Trento di data 27.04.2006, n.11.650, rep. 59144, con sede in Trento, in via Doss Trento n. 50, è autorizzata, per quanto richiamato in premessa, alla installazione e gestione del centro di raccolta, quale impianto di messa in sicurezza, di demolizione,

nonché tutte le operazioni eseguite ai fini della rottamazione e del recupero dei veicoli fuori uso e dei suoi componenti, situato in località Laghetto sulla p,f, 2259/1 CC, Trento, dando atto di quanto stabilito e nel rispetto dell'allegato 1 ( art. 6 commi 1 e 2 e seguenti) del D. L.vo 24 giugno 2003, n. 209, per quanto richiamato in premessa e sulla base dell'accordo sottoscritto il 21,12.2005 fra Comune di Trento, Provincia Autonoma di Trento, Comprensorio C5 - Valle dell'Adige e impresa individuale Rigotti Armando (ora società Rigotti F.lli S,r.i.) relativo alla delocalizzazione del Centro di Rottamazione Rigotti formalizzato nell'atto del Comune di Trento n, 108.862 prot., n. 19.484 racc., ed in conformità alle previsioni e prescrizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Provinciale n, 1504 del 13 giugno 2008 che qui si intendono richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un numero massimo annuo di 6.300 veicoli ( corrispondenti a 6.500 t. ) da trattare (codice CER 16.01.04*), comprensivo di rimorchi, su una superficie complessiva di mq. 20.100 ( dei quali circa 2.100 destinati all'area a verde della fascia ecotonale) e suddiviso nei seguenti settori, della superficie totale di mq. 5.940, come specificata al successivo art. 3:

> -mq. 1.177 destinati alla commercializzazione delle parti di ricambio, » -mq. 312 destinati allo stoccaggio di rifiuti decadenti dalla bonifica di autobeicoli, > -mq, 932 destinati a deposito di autoveicoli da bonificare e demolire, > -mq, 2.330 destinati a deposito di autoveicoli bonificati, > -mq. 315 destinati al settore di trattamento e bonifica dei veicoli fuori uso, > - mq. 874 destinati ad aree lavoro e movimentazione,

in conformità agli elaborati progettuali costituiti dallo Studio di Impatto Ambientale e sue integrazioni oggetto di valutazione positiva espressa con D.G.P. n. 1504 del 13 giugno 2008 ed alle prescrizioni in essa contenute.

Art. 2

L'autorizzazione di cui al presente provvedimento è valida per 10 anni a decorrere dalla data del certificato di abitabilità emesso dallo Sportello Imprese e Cittadini del Comune di Trento e potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato previa presentazione, almeno entro 180 giorni prima della scadenza, di apposita domanda.

Art. 3

1. L'autorizzazione di cui al presente provvedimento è relativa alle seguenti tipologie, modalità e quantitativi di stoccaggio dei veicoli da bonificare, dei rifiuti non pericolosi e dei rifiuti pericolosi:

PROGRI Cod. c.E.R.1 DENOMINAZIONE I I

1 160104* I veicoli fuori uso

RIFIUTI NON PERICOLOSI MODALITA' DI VOLUME

PROGR Cod. C.E.R. DENOMINAZIONE STOCCAGGIO DEPOSITO

1 16 01 03 pneumatici fuori uso 1-7-8 20 mc

2 veicoli fuori uso non contenti liquidi né altre 16 01 06 componenti pericolose 4-7-8 500 mc

3 pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce

16 01 12 16.01.11' 3-7-8 0,40 mc

4 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce

16.01.15 16.01.14' 3-7-8 0,60 mc

5 16.01.16 serbatoi per gas liquido 3-7-8 0,60 mc

6 16.01.17 metalli ferrosi lavorazioni RR TipoIOQ.3.1

7 16.01.18 metalli non ferrosi lavorazioni RR Tipolog.3.2

8 Plastica Tipologie

6.2·6.5-6.6-16.01.19 lavorazioni RR -6.11

9 16.01.20 Vetro 6-7-8 1 mc

10 16.01.22 componenti non specificati altrimenti 1-7-8

11 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio,

16.08.01 rodio, palladio, iridio, platino (essclusi 16.08.07) 6-7-8 2,4 mc

catalizzatori esauriti contenenti metalli di 12 transizione o composti di metalli di transizione, non

1608.03 specificati altrimenti 3-7-8 0,10 mc

RIFIUTI PERICOLOSI

MOOALITA' DI VOLUME PROGR. POS Cod. C.E.R. DENOMINAZIONE STOCCAGGIO DEPOSITO

1 oli minerali per circuiti idraulici, non 13.01.10* clorurati

2 A

13.01.11* oli sintetici per circuiti idraulici 3-7-8 0,5 mc

oli per circuiti idraulici, facilmente 3 13.01.12* biodegradabili

4 13.01.13* altri oli per circuiti idraulici

5 scarti di olio minerale per motori,

13.02.05' ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

6 scarti di olio sintetico per motori, 13.02.06' ingranaggi e lubrificazione 3-7-8 0,5 mc ---- -

B olio per motori, ingranaggi e

7 lubrificazione, facilmente 13.02.07* biodeQradabile

8 altri oli per motori, ingranaggi e 13.02.08* lubrificazione

9 Bi oli minerali isolanti e termocondultori 3-7-8 0,3 mc 13.03.07* non clorurati

10 oli isolanti e termoconduttori, facilmente 13.03.09* biodegradabili

11 130310* altri oli isolanti e termocondutlori 12 C 14.06.01 * clorofluorocarburi, HCFQ, HFC 3-7-8 0,3 mc

13 D 16.01.07* filtri dell'olio 6-7-8 1,2 mc

14 E 16.01.08* componenti contenenti mercurio 3-7-8 D,i mc

15 F 16.01.09* componenti contenenti PCB 3-7-8 D,i mc

16 G componenti esplosivi (ad esempio "air 3-7-8 0,2 mc 16.01.10* bag")

17 H 16.01.11* pastiglie per freni, contenenti amianto 3-7-8 0,1 mc

18 I 16.01.13* liquidi per freni 2-7-8 0,3 mc

19 L liquidi antigelo contenenti sostanze 2-7-8 2,4 mc 16.01.14* pericolose

20 M componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07' a 3-7-8 D,i mc

16.01.21* 16.01.11*, 16.01.13*e 16.01.14*

21 N 1606.01* batterie al piombo 6-7-8 2,4 mc

catalizzatori esauriti contenenti metalli 22 di transizione pericolosi o composti di 3-7-8 D,i mc

O 16.08.02* metalli di transizione pericolosi

23 catalizzatori esauriti contenenti acido 3-7-8 0,1 mc 16.08.05* fosforico

LEGENDA SULLE MODALITA' DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI RIUTlLlZZABILI

A CUMULI SU PAVIMENTO IMPERMEABILE (CEMENTO LISCIATO AL QUARZO)

8 CONTAINER

81 CONTAINER CON COPERTURA

C CASSE, FUSTI, FUSTINI (DIVERSE VOLUMETRIE E MATERIALI)

D SCOPERTO SU PAVIMENTAZIONE IMPERMEABILE

E INTERNO CAPANNONE

LEGENDA SULLE MODALITA' DI STOCCAGGIO RIFIUTI DECADENTI DAL CENTRO DI ROTTAMAZIONE

1 CONTAINER A TENUTA

2 CONTENITORI DOPPIA CAMERA OMOLOGATI A NORMA

3 FUSTI DA 30 - 60 - 100 LITRI METALLICI E/O IN MATERIOALE PLASTICO CON RELATIVO BACINO DI CONTENIMENTO

4 CUMULI

5 IMPIANTO DI RECUPERO CFC A NORMA IN BOMBOLE DA 30 LITRI CADAUNA

6 VASCA IN HDPE CON VOLUMETRIA PARI A 0,6 MC.

7 PAVIMENTAZIONE IMPERMEABILE IN CA

B INTERNO CAPANNONE

2. Il centro autorizzato col presente provvedimento dovrà essere realizzato e gestito in conformità: - alle prescrizioni contenute nella Delibera di Giunta Provinciale n. 1504 del 13 giugno 2008, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale;

- ai seguenti provvedimenti permissivi espressi in forma di parere ai sensi dell'art. 10 della L. P. 29 agosto 1988, n. 28 dalle rispettive competenti strutture chiamate ad esprimersi così come richiamati in D. G. 1504/2008:

.:. autorizzazione della Commissione provinciale per la tutela paesaggistico­ambientale espressa con verbale di deliberazione n. 128 di data 20 maggio 2008;

.:. autorizzazione allo scarico in acqua del Settore Tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, pro!. n. 1502/2008-U217 di data 26 maggio 2008;

.:. autorizzazione alle emissioni in atmosfera del Settore Tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, prot. n. 2213/2008-U223 di data 22 maggio 2008;

.:. autorizzazione alla gestione dei rifiuti del Settore Tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, pro!. n. 2202/2008-U221 di data 27 maggio 2008;

.:. pareri richiesti ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. ai servizi provinciali e alle altre Amministrazioni pubbliche interessate specificate in premessa;

.:. nota del Comune di Trento pro!. n. 58337/2008 di data 20 maggio 2008;

.:. nota dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - Unità Organizzativa per la valutazione dell'impatto ambientale - prot. n. 981/08 di data 22 maggio 2008;

.:. parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari prot. n. 8894 del 28 maggio 2008;

.:. parere del Dipartimento lavori pubblici, trasporti e reti prot. n. 2123/08/0330 di data 28 maggio 2008;

.:. osservazioni scritte pervenute oltre i termini previsti dall'art. 4 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m ..

- al progetto definitivo di data 14 febbraio 2008 integrato il 09 maggio 2008 e corredato della relazione di studio di impatto ambientale e sue integrazioni e dalla planimetria generale tavola n. "1 int" nella quale sono individuati i settori di deposito, stoccaggio, magazzino ricambi, trattamento e movimentazione, la localizzazione degli impianti e la delimitazione delle aree interessate, la dislocazione dei recipienti, fissi e mobili, dei serbatoi e dei cumuli, l'individuazione dei mezzi tecnici da destinare all'esercizio dell'attività, i sistemi di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente;

- ai requisiti del D. Lvo. 24 giugno 2003, n. 209 ed in particolare quelli relativi: a) alle strutturazione generale così come sancito al punto 2.2, b) alla organizzazione dei settori nelle rispettive aree adeguate allo svolgimento

delle singole operazioni così come sancito al punto 3.4, c) ai criteri di stoccaggio specifici per ogni tipologia di rifiuto così come sancito

in tutti i punti di cui al paragrafo 4, d) alle operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso in relazione alla

specifica tipologia di veicolo così come sancito al paragrafo 5, e) alle attività di demolizione secondo le fasi declarate al paragrafo 5 per ogni

componente ( pericolosa o non) e per i pezzi di ricambio commercializzabili,

f) ai criteri di gestione così come sancito al paragrafo 8 riferiti all'accatastamento ed allo stoccaggio dei veicoli, delle carcasse messe in sicurezza, delle parti commerciabili e dei rifiuti.

3. La gestione dell'impianto sarà inoltre sottoposta alle seguenti modalità: - collocazione in posizione di marcia dei veicoli e dei rimorchi in arrivo nell'apposito settore, escludendo il loro accatastamento, - trattamento dei veicoli e dei rimorchi nelle piattaforme predisposte programmando le priorità in dipendenza del loro stato di conservazione, - raccolta dei fluidi negli specifici contenitori escludendo qualsiasi miscelazione e l'incenerimento, - verifica del possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente nei confronti dei terzi ai quali sono affidati i rifiuti per le attività di recupero o smaltimento, - mantenimento dell'efficienza della recinzione dell'area, dei cancelli di accesso e della completa chiusura fuori degli orari di lavoro.

Art. 4

Il presente provvedimento non é comprensivo dell'autorizzazione ad effettuare attività di recupero o di smaltimento di rifiuti diversi da quelli contemplati dal provvedimento stesso, né dell'autorizzazione alla raccolta e trasporto di rifiuti ancorché costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.

Art. 5

Il titolare dell'autorizzazione é tenuto inoltra a: - comunicare ogni variazione che dovesse intervenire nella persona del legale rappresentante della Ditta societaria autorizzata, nonché ogni altra modifica o variazione che per qualsiasi causa dovesse intervenire nella proprietà o nella qestione degli impianti o nell'esercizio dell'attività autorizzata, - comunicare tempestivamente se nei confronti del legale rappresentante della Ditta societaria titolare del presente provvedimento sia iniziata azione penale o sia proposta adozione di misure per l'ipotesi di reato previste dalle leggi citate dall'art. 86, comma 1, lettera b) del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, - verificare che, nel caso di affidamento a terzi del servizio di gestione del centro di rottamazione, il soggetto appaltatore sia in regola con le norme di iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, alla gestione di impianti di titolarità di terzi, - tenere nel centro di rottamazione apposito registro di carico e scarico in conformità alle disposizioni vigenti, a conservarlo a tempo indeterminato e consegnarlo all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione al termine delle attività dell'impianto, - comunicare, ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 ( art. 6 comma 2 ), entro il 30 aprile di ciascun anno alla C.C.I.A.A. di Trento, su apposito modulo, i dati relativi alla quantità ed ai tipi di rifiuti prodotti, detenuti, trattati, stoccati, o smaltiti nell'anno solare precedente, . non sospendere l'attività dell'impianto senza esserne preventivamente autorizzato, - rispettareJe disposizioni di legge e le prescrizioni vigenti in materia.

Art. 6

La presente autorizzazione può essere modificata, integrata o sospesa per evitare danno a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si rendesse necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 86, comma 3 del T.U.L.P. citato ed é soggetto ad ogni norma anche più restrittiva che intervenisse in materia.

Art. 7

Ogni successivo ampliamento del centro di raccolta é soggetto, falta salva l'acquisizione di ogni provvedimento previsto dalla normativa in vigore e fermo restando l'obbligo della comunicazione all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla procedura di verifica ai sensi della L.P. 28/1988.

Art. 8

L'efficacia della presente autorizzazione all'esercizio dell'impianto decorre dalla data di rilascio del certificato di abitabilità relativo al centro di rottamazione nel quale si attesta la conformità delle opere eseguite al relativo titolo edilizio ed alle prescrizioni ivi richiamate. Lo stesso certificato, inoltre, potrà essere emesso solo a seguito di verifica dell'esistenza delle condizioni urbanistico - edilizie nonché delle seguenti condizioni:

1 - verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni sopra richiamate e contenute nella Deliberazione di Giunta provinciale n. 1504 del 13 giugno 2008 - quale atto principale a cui la presente autorizzazione si conforma - e nei provvedimenti permissivi espressi in forma di parere ai sensi dell'art. 10 della L. P. 29 agosto 1988, n. 28, nonché per quanto stabilito con il presente provvedimento;

2 - produzione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 88 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e s.m. e i. approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1986, n. 1-41/Legisl, per la durata prevista dal presente provvedimento permissivi e per l'importo di Euro 103.291,38 ( cento tremila duecento novantuno virgola trentotto);

3 - produzione del certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Servizio Urbanistica del Comune di Trento;

4 - produzione del certificato penale del legale rappresentante della Ditta F.lli Rigotti S.p.a. ed eventuali relativi soci;

5 - produzione della certificazione di iscrizione al Registro I.V.A. della Ditta F.lli Rigotti Sp.a.;

6 - produzione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della Ditta F.lli Rigotti S.p.a. unitamente alla certificazione antimafia;

7 - produzione in duplice copia della seguente documentazione controfirmata dalla Ditta committente e dai singoli professionisti che sono intervenuti nella redazione dei rispettivi documenti:

a) elaborati progettuali costituiti dalla completa documentazione presentata per la valutazione di impatto ambientale ( elaborati del 15 febbraio e 09 maggio 2008) e

~~~~*;~J~~~ilg~§J~i~~gni{grm~;;;~~I!;, iYi,~!?\iR~;r;11.~.;~V\l·! Rt~~Ji~ti.i;i. ~:g·LJiTIp~m.~~AmJir\3Iì t~f$ bl elaborati progettuali rappresentanti lo stato finale delle opere realizzate a

conclusione del procedimento urbanistico - edilizio.

La documentazione di cui ai punti 3 e 5 potrà essere resa anche sotto forma di autocertificazione ai sensi di Legge.

Art. 9

La valutazione positiva di impatto ambientale di cui alla Deliberazione di Giunta provinciale n. 1504 del 13 giugno 2008 ha efficacia di 5 anni, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e s. m., decorsi i quali, nel caso in cui i lavori non siano stati ultimati, dovrà essere ripresentato il progetto definitivo ed ottenuto nuovo parere di V.LA.; conseguentemente la presente autorizzazione, di cui la V.LA. costituisce presupposto, viene sospesa o revocata in relazione alla nuova procedura di V.LA.

L'autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale espressa sotto forma di parere dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente ha validità massima di 4 anni, ai sensi dell'art. 29 della L.P. 7 marzo 1997, n.7 e potrà essere rinnovata previa presentazione di domanda almeno 60 giorni prima della scadenza; lo scarico non potrà essere comunque effettuato oltre la scadenza.

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera espressa sotto forma di parere dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente ha validità di 15 anni a decorrere dalla data del 22 maggio 2008, ai sensi dell'art. 269, comma 7 del D. Lvo. 03 aprile 2006, n. 152 e potrà essere rinnovata previa presentazione di domanda almeno un anno prima della scadenza.

Per quanto sancito dall'art. 86 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti la presente autorizzazione potrà:

a) essere sospesa fino al termine massimo di sei mesi nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzatorio e di quelle stabilite nella citata Deliberazione di Giunta provinciale n. 1504 del 13 giugno 2008, quale parte integrante del presente atto,

b) essere revocata in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.

Art. 10

Avverso il presente provvedimento, dalla data di notifica - ricevimento o dall'avvenuta piena conoscenza dello stesso, è ammesso ricorso da parte di chi ne abbia interesse, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di 60 giorni, in applicazione della legge 6/12/1971 n, 1034, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D,P.R, 24/11/1971 n, 1199; Il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Ambiente dotI. geol. Giovanni Segatta, con ufficio in via Ghiaie n,58 a Trento - tel. 0461/884946;

Art. 11

Copia del presente provvedimento è trasmessa all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente della PAT. ed al Pubblico Registro Automobilistico presso l'Automobile Club di Trento, Copia del presente provvedimento dovrà essere esposta al pubblico in luogo ben visibile presso il Centro di Raccolta,

Allegati: D,G,P, n, 1504 del13 giugno 2008

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Via Doss Trento, 50 38100 TRENTO

e p.c. AI Consiglio Circoscrizionale di Centro storico/Piedicastelio (12) SEDE

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