L’intermediazione assicurativa ai sensi del Regolamento...

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1 L’intermediazione assicurativa ai sensi del Regolamento Isvap n. 5/2006 Prof. Avv. Giuseppe Russo Castellanza, 24 novembre 2010

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L’intermediazione assicurativa ai sensi

del Regolamento Isvap n. 5/2006

Prof. Avv. Giuseppe Russo

Castellanza, 24 novembre 2010

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1. I nuovi professionisti del settore assicurativo e il Registro Unico degli Intermediari di

assicurazione e riassicurazione;

2. I requisiti per l’iscrizione al RUI;

3. Il nuovo Regolamento Isvap n. 5/2006 modificato ed integrato dal Provvedimento

Isvap del 2 luglio 2009 n. 2720 e dal Provvedimento Isvap del 17 dicembre 2008 n.

2664;

4. I nuovi allegati;

5. Le regole di comportamento degli Intermediari di assicurazione;

6. La violazione delle regole di comportamento;

7. Le sanzioni.

Indice:

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1. I nuovi professionisti del settore assicurativo e il

Registro Unico degli Intermediari di assicurazione e

riassicurazione.

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Le Imprese di assicurazione

1) Attività riservata. L’attività di assicurazioni Rami vita e danni è riservata esclusivamente (art. 11 CAP):

- alle Imprese di assicurazione, con divieto di cumulo o con gestione separata;

- S.p.a., società di mutua assicurazione, Società cooperativa, Societàeuropea S.p.a. con capitale minimo (CE/2157/2001);

- Società con capitale o fondo di garanzia, interamente versato (fra 5 e 1,5 milioni di euro).

2) Attività vigilata: L’attività di assicurazioni Rami vita e danni è attivitàsoggetta al controllo di organi pubblici - ISVAP -.

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1) attività in LS. Le Imprese di assicurazione italiane possono svolgere attività all’estero in regime di Libero Stabilimento:

- aprendo sedi, uffici, in uno o più degli Stati membri UE.

2) attività in LPS. Le Imprese di assicurazione italiane possono svolgere attività all’estero in regime di Libera Prestazione di Servizi:

- tramite operatori stranieri;- tramite vendite a distanza (internet,...).

Le Imprese straniere appartenenti a Stati membri dell’UE possono svolgere attività

assicurativa in Italia a pari condizioni con le Imprese italiane.

Le Imprese di assicurazione con sede in un Stato membro UE possono svolgere attività

in tutto il territorio dell’Unione europea, secondo queste modalità:

Le Imprese di assicurazione

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Strumenti quantitativi

ovvero strumenti prudenziali, quali:

���� riserve tecniche = accantonamenti tecnici a fronte degli impegni assunti;

���� margine di solvibilità = requisiti patrimoniali minimi per fronteggiare i rischi.

Strumenti qualitativi

ovvero procedure di:

���� controllo interno = ruolo degli organi sociali e struttura del sistema di gestione;

���� controllo esterno = procedure di individuazione, valutazione, gestione e controllo dei

rischi (circolare ISVAP n. 577/d del 2005).

Condizioni di esercizio dell’attività assicurativa

Le Imprese di assicurazione

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Gli intermediari di assicurazione

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Gli intermediari di assicurazione

L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ai sensi dell’art 106 del CAP e

art. 2 Regolamento Intermediari, consiste :

nel PRESENTARE o PROPORRE prodotti assicurativi

oppure

nel PRESTARE ASSISTENZA

o anche

nella CONSULENZA finalizzate a tale attività

ovvero

nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione in caso di sinistri dei contratti stipulati

Attenzione!!

Solo se previsto nell’incarico intermediativo (contratto fra Intermediario e Compagnia):

nella conclusione dei contratti.

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Le disposizioni del Titolo IX CAP sugli Intermediari non riguardano:

1) Attività di sola informazione fornita a titolo accessorio nel contesto di altra attività professionale,

sempre che l’obiettivo di tale attività non sia quello di assistenza all’assicurato nella conclusione o

nell’esecuzione di un contratto di assicurazione.

2) Attività di intermediazione assicurativa qualora ricorrano alcune specifiche condizioni,

congiuntamente, (previste all’art. 107 CAP, comma 2, lettera C):

- non si tratta di polizza sulla vita o per responsabilità civile;

- l’intermediazione non è svolta professionalmente;

- l’assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di perdita o

deterioramento o nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del

bagaglio;

- l’importo del premio annuale non eccede i 500 euro e la durata complessiva del contratto di

assicurazione , compresi eventuali rinnovi non supera i 5 anni.

Attività escluse:

Gli intermediari di assicurazione

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L’attività di intermediazione:

1) E’ attività riservata agli iscritti al RUI – Registro Unico Intermediari;

2) Non può essere esercitata da chi non è iscritto;

3) E’ consentita anche ad Intermediari assicurativi e riassicurativi residenti nel

territorio di uno Stato membro UE;

4) Non è consentita agli enti Pubblici e agli Enti o società da essi controllati e ai

pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno o a tempo parziale,

quando l’orario di lavoro superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno.

Accesso all’attività di intermediazione assicurativa

Gli intermediari di assicurazione

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Gli Intermediari principali

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Figure previste nel RUI - Registro Unico Intermediari:

• Sezione a) Agenti di assicurazione;

• Sezione b) Brokers di assicurazione o mediatori di assicurazione o riassicurazione;

• Sezione c) Produttori diretti;

• Sezione d) Banche, Intermediari finanziari, SIM e Poste Vita S.p.a

• Sezione e) I soggetti addetti all’intermediazione quali i dipendenti, i collaboratori, i

produttori, e gli altri incaricati degli Intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a),

b), d) per l’attività svolta al di fuori dei locali dove l‘Intermediario opera.

Gli Intermediari assicurativi e riassicurativi

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Tre figure fondamentali, che anche nello scenario normativo precedente al

CAP, rappresentavano da un lato, i c.d. canali tradizionali (Agenti e Brokers di

assicurazione) e dall’altro i c.d. canali alternativi, (Banche e soggetti affini) ma

che oggi entrano a fare parte di un’unica categoria professionale: quella degli

Intermediari di Assicurazione .

Gli Intermediari principali

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AGENTI: Soggetti iscritti alla lettera a);

Sono la figura più tradizionale di Intermediario di assicurazione, già prevista sia nel

Codice Civile all’art. 1742 e nella legge istitutiva dell’Albo Agenti, Legge n. 487/1979;

-È quel soggetto che assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di

contratti e che agisce in nome e per conto di una o più Imprese di assicurazione, di cui

ne ha la rappresentanza;

-Soggetti che possono operare sia individualmente che attraverso una propria

organizzazione di mezzi e di persone;

-La loro attività segue le regole in materia di Impresa (artt. 2195 c.c. e ss.).

L’Agente di assicurazione

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Che cosa significa avere la rappresentanza della compagnia?

Significa che la Compagnia ha conferito all’Agente uno speciale potere ovvero il potere

di rappresentarla nella conclusione dei contratti, secondo quanto disposto dagli artt.

1752 – 1753 c.c.

Nel caso in cui la Compagnia voglia poi riconoscere un potere ancora più ampio agli

Agenti, viene loro rilasciata apposita procura, che normalmente è contenuta in una

clausola del mandato di agenzia.

In questo caso l’Agente, oltre a concludere i contratti per conto dell’agenzia, può

compiere anche tutte le attività che riguardano le modifiche contrattuali e la

risoluzione del contratto.

L’Agente di assicurazione

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Solo per gli Agenti

Si ricorda che i rapporti tra Compagnie ed Agenti sono disciplinati dall’ANA (Accordo

Nazionale Agenti) del 23 dicembre 2003, accordo collettivo tra Impresa ed Agenti di

assicurazione, che contiene la disciplina relativa a numerosi aspetti del rapporto

Compagnia - Agente.

Importante nel rapporto Compagnia - Agente è il regime delle indennità di fine rapporto

-TFR-, nel caso in cui l’incarico agenziale venga a cessare.

Tali somme vengono calcolate sulla base dell’attività e del portafoglio dell’Agente

secondo modalità determinate nell’ANA stesso.

Attenzione!!

L’Agente di assicurazione

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NOVITA’

Abolizione del regime di esclusiva per il solo Ramo danni,

con il Decreto Bersani bis (Legge n. 248 del 4 agosto 2006).

Prima della legge n.248/2006, l’Agente poteva agire in esclusiva per una sola

Compagnia, la quale a sua volta non poteva conferire incarichi di affari nella

medesima zona e per lo stesso Ramo a più agenti contemporaneamente.

Conseguenza � plurimandato per il Ramo Danni e possibilità di monomandato solo

per il Ramo Vita (alcuni ritengono che il Bersani Bis abbia fatto perdere di efficacia

ANA 2003).

L’Agente di assicurazione

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L’art. 2 comma 4 del CAP prevede che il contratto di agenzia possa essere stipulato

tra una Compagnia e più Agenti, i quali ricevono un incarico congiunto e solidale.

Le quote d’interesse a cura dei vari Agenti sono uguali, a meno che l’incarico non

contenga disposizioni diverse. Se il contratto si scioglie con uno solo dei coagenti, la

Compagnia può nominare i sostituti.

Gli Agenti rimasti in carica non possono opporsi ma, se non desiderano operare in

coagenzia con tale soggetto, possono chiedere la risoluzione del contratto.

La coagenzia

L’Agente di assicurazione

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- Soggetto iscritto al RUI nella lettera b);

- Intermediario che agisce su incarico del cliente e che – a differenza dell’Agente

non ha potere di rappresentanza d’Impresa d’assicurazione o riassicurazione.

Particolare figura di Intermediario assicurativo che, come è noto, nasceva

come consulente dell’assicurato:

I Brokers o Mediatori

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Il Broker, svolge l’attività di messa in contatto del cliente, che manifesti un

proprio fabbisogno assicurativo, e la compagnia di assicurazione.

A ciò si aggiunge l’attività di consulenza ovvero presta assistenza al cliente.

Il contratto di brokeraggio è un contratto misto di mediazione e di prestazione

d’opera intellettuale.

���� Non si può essere mediatore di assicurazione occasionale!!

I Brokers o Mediatori

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Obblighi d’informativa precontrattuale e regole di comportamento (art. 120

comma 2 del CAP) :

- Gli Intermediari hanno l’obbligo di dichiarare espressamente al Contraente se egli

agisce come Intermediario indipendente che fornisce un’analisi imparziale, o se

propone determinati prodotti in virtù di “un obbligo contrattuale con una o più

Imprese d’assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali

Imprese”.

���� Poiché tali obblighi si riferiscono a tutti gli Intermediari, è evidente che anche il

Broker può ricevere incarichi di intermediazione dalle Compagnie, con l’unico

limite di non potere avere poteri di rappresentanza della Compagnia stessa.

I Brokers o Mediatori

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Le Banche

L’attività bancaria viene definita come l’attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e

l’esercizio del credito (espresamente disciplinata con il c.d. Testo Unico Bancario –TUB-

emanato con D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385).

Tuttavia alla luce di un indirizzo normativo che ha portato alla despecializzazione bancaria

(si pensi alla creazione della banca universale, D.Lgs. 481/1992) ed a una marcata

amministrativizzazione della disciplina.

Le Banche, oltre alla tipica attività bancaria, ovvero l’acquisizione di fondi con obbligo di

rimborso sotto forma di depositi o altra forma, possono esercitare anche

• attività finanziaria, nonché attività connesse e strumentali a queste ultime:

- tra le attività strumentali vi è anche quella di intermediazione assicurativa, oggi

espressamente riconosciuta dal CAP, nelle forme indicate.

Canali alternativi di distribuzione

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I soggetti in attività finanziaria ai sensi del Testo Unico Bancario

Il TUB opera una distinzione a seconda che l’attività dei soggetti operanti nel settore

finanziario si svolga o meno nei confronti del pubblico, il che costituisce una ragione di

discrimine per la differente intensità di controlli per gli intermediari che operano nei

confronti del pubblico.

Canali alternativi di distribuzione

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Intermediari ex 107 TUB

Soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V del TUB, iscritti in un apposito

elenco speciale tenuto presso la Banca d’Italia che esercita controlli prudenziali, molto

prossimi ai controlli bancari, sugli iscritti nell’elenco.

L’iscrizione in tale elenco dipende da un insieme di criteri oggettivi:

• riferibili all’attività svolta;

• alla dimensione;

• al rapporto tra indebitamento e patrimonio.

Tali soggetti svolgono attività finanziaria ed in particolare l’esercizio nei confronti del

pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti

sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento.

Canali alternativi di distribuzione

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Società di Intermediazione Mobiliare previste e disciplinate dal Testo Unico

dell’Intermediazione Finanziaria -TUF-. ( D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58).

In base all’art.1 del TUF lettera e), sono “Società di intermediazione mobiliare, le

Imprese, diverse dalle Banche e dagli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco

previsto dall’art. 107 del TUB, autorizzate a svolgere servizi di investimento”.

Le SIM

Canali alternativi di distribuzione

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Il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e

Riassicurativi

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Il RUI – Registro Unico Intermediari - è unico, suddiviso in 5 sezioni:

• Sezione a) Agenti di assicurazione;

• Sezione b) Brokers di assicurazione o mediatori di assicurazione o riassicurazione;

• Sezione c) Produttori diretti;

• Sezione d) Banche, Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (art. 107 del

TUB), le SIM, la società Poste Italiane - Divisione servizi di Bancoposta;

• Sezione e) I soggetti addetti all’intermediazione quali i dipendenti, i collaboratori, i

produttori, e gli altri incaricati degli Intermediari iscritti alle sezioni di cui alle

lettere a) b) d) per l’attività svolta al di fuori dei locali dove l‘Intermediario opera.

Il Registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi

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Lo stesso Intermediario non può iscriversi in due sezioni diverse del Registro,

salvo per gli Intermediari iscritti in sezione a) ed e) per i soli incarichi di

distribuzione relativi al Ramo RC Auto!!

ma

è consentito però che l’Intermediario richieda la cancellazione dalla propria

Sezione e faccia domanda di iscrizione in una nuova sezione, purchè ne abbia i

requisiti.

Il Registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi

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Occorre distinguere tra Intermediari principali ed Intermediari secondari.

Gli Intermediari principali sono quelli di lettera a) b) d), e quindi Agenti, Brokers, Banche

ed affini

Ovvero

Soggetti aventi una loro struttura di impresa e di organizzazione autonoma, i quali

ricevono incarichi diretti dalle imprese di assicurazione.

Gli Intermediari secondari sono invece quelli di lettera c) e), possono ricevere incarichi di

collaborazione da parte dell’Intermediario principale.

Gli intermediari principali e gli Intermediari secondari

Il Registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi

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Gli Intermediari secondari

-I collaboratori (lettera e) categoria che comprende:

� i vecchi sub-agenti, promotori, produttori, segnalatori in possesso di adeguati

requisiti di professionalità ed onorabilità.

-Gli intermediari di lettera c),

� i c.d. produttori diretti sono una figura minoritaria. Essi comprendono quella

particolare tipologia di distributori direttamente collegati alle Imprese di

assicurazione che senza autonomia organizzativa, -senza obblighi di orario o di

risultato- e spesso come “seconda attività” operano per conto e sotto piena

responsabilità dell’ Impresa di assicurazione e solamente per tipologie limitate di

prodotti assicurativi.

Il Registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi

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2. I requisiti per l’iscrizione al RUI

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1) Onorabilità si intende in senso giuridico, il godimento dei diritti civili, nonché non

avere precedenti penali o subito procedure fallimentari.

2) Professionalità è un requisito che si sostanzia nel possesso di determinate

cognizioni e competenze specifiche adeguate all’attività che il soggetto intende

svolgere.

3) Polizza di Responsabilità Civile Professionale per danni cagionati a terzi

nell’esercizio dell’attività (solo per Agenti e Brokers).

Requisiti di iscrizione al RUI

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1) Requisiti di onorabilità:

• Il godimento dei diritti civili;

• Non aver riportato una condanna irrevocabile o sentenza irrevocabile di patteggiamento

della pena ai sensi dell’art. 444, comma 2 c.p.p;

• Non essere stato dichiarato fallito salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere

stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di

società od enti che siano assoggettati a procedure concorsuali, almeno per i tre esercizi

precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha

durata fino ai cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi;

• Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste

dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni;

• Non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi;

• Avere superato la prova di idoneità.

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2) Requisito di professionalità

• Esiste una fondamentale distinzione tra le varie tipologie di intermediari (Agenti e

Brokers devono superare una prova di idoneità indetta da Isvap);

• Per le lettere d), ovvero Banche, SIM, e Intermediari ex art. 107 TUB, le quali si

ricorda possono distribuire solamente prodotti standardizzati, il requisito di

professionalità è in re ipsa.

Ovvero il loro status soggettivo di enti iscritti a determinati elenchi tenuti da Banca

d’Italia, o da CONSOB o UIF, sembra essere elemento sufficiente a provarne la

professionalità, fermo restando che qualora le lettere d) intendano distribuire anche

prodotti non standardizzati, essi dovranno dimostrare di possedere all’interno della

loro struttura di un soggetto iscritto alla lettera a) ovvero un agente.

Requisiti di iscrizione al RUI

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2) Requisito di professionalità

• Produttori e collaboratori di cui alle lettere a, b, c) e d) del Registro, nonché gli

addetti interni o dipendenti degli Intermediari principali debbono acquisire la

professionalità tramite un percorso di formazione ed aggiornamento professionale

così come previsto dagli artt. 17, 21 e 38 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16

ottobre 2006.

• L’attività di monitoraggio sulla formazione di tali soggetti compete

all’Intermediario principale e alla Compagnia.

Requisiti di iscrizione al RUI

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2) Requisito di professionalità

• Art. 17 comma 1 lett. c) Le cognizioni e le capacità professionali adeguate devono

essere acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri

previsti dall’art. 17 comma 2 del Regolamento ISVAP, che devono essere organizzati a

cura degli Intermediari per i quali operano o delle relative Imprese proponenti.

La formazione professionale (art. 17 comma 2 )

deve mirare al conseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità tecnico-

operative e di comunicazione con la clientela.

Requisiti di iscrizione al RUI

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2) Requisito di professionalità

Criteri di Formazione Obbligatoria

� Partecipazione ai corsi nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda;

� Ha ad oggetto nozioni normative, tecnico fiscali ed economiche concernenti la materia assicurativa con

riguardo alla disciplina dei contratti e dei prodotti che vengono distribuiti;

� Deve essere impartita da docenti specializzati con un’esperienza qualificata nel settore assicurativo;

� Si deve concludere con un test di verifica delle conoscenze acquisite all’esito positivo del quale è

rilasciato un attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura.

Requisiti di iscrizione al RUI

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2) Requisito di professionalità

L’aggiornamento professionale annuale consiste in:

1. 30 ore, di cui almeno 15 h in aula a partire dalla data di iscrizione nel registro - nel caso

si tratti di collaboratori che si sono iscritti per la prima volta - o dalla data di inizio

dell’attività nel caso in cui si tratti di addetti operanti all’interno dei locali

dell’Intermediario ;

2. la docenza deve essere impartita da docenti specializzati dotati di esperienza

qualificata;

3. il percorso formativo deve concludersi con un test di verifica delle conoscenze la cui

valutazione deve essere affidata a docente specializzato.

L’Intermediario deve provvedere all’aggiornamento ogni qualvolta vi sia l’immissione in

commercio di nuovi prodotti da distribuire o in caso dell’evoluzione della normativa di

riferimento.

Requisiti di iscrizione al RUI

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3) Polizza di Responsabilità Civile Professionale

• La polizza è obbligatoria per gli Intermediari Agenti o Brokers sia persone fisiche che

persone giuridiche ai sensi degli artt. 110 e 112 CAP.

• Tali polizze le cui caratteristiche fondamentali sono previste dall’art. 11 del

Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 ha la funzione di coprire i danni derivanti

a terzi nell’esercizio della attività, danni che conseguano a negligenze o errori

professionali dell’Intermediario stesso o dei suoi dipendenti, collaboratori, o persone del

cui operato risponde l’Intermediario stesso, comprese le persone fisiche o le società che

svolgono attività di collaborazione che sono iscritte nella lettera e) del Registro stesso.

Requisiti di iscrizione al RUI

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La polizza deve essere stipulata con un’Impresa autorizzata al Ramo 13

Responsabilità Civile Generale, ed essa peraltro deve avere precisi massimali di

copertura ed avere una efficacia che copra i danni occorsi nel periodo di svolgimento

della attività, anche se denunciati nei tre anni successivi alla cessazione di efficacia

della copertura.

Per quanto attiene ai soggetti collaboratori di lettera c) o e) essi non hanno obblighi

di stipulazione di tale polizza, poiché la loro attività è coperta dalla polizza

dell’Intermediario principale iscritto alle sezioni a) e b).

3) Polizza di Responsabilità Civile per Agenti e Brokers

Requisiti di iscrizione al RUI

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I soggetti che hanno superato l’esame di idoneità o sono in

regola con i requisiti richiesti per iniziare a svolgere attività di

intermediazione devono attendere la comunicazione da parte di

ISVAP dell’avvenuta verifica dei requisiti, che deve giungere nel

termine massimo di 90 giorni.

Requisiti di iscrizione al RUI

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• non devono essere iscritti al RUI ma devono comunque possedere i

requisiti di onorabilità e professionalità.

3) I soggetti che svolgono attività di intermediazione esclusivamente

all’interno dei locali commerciali dell’Intermediario:

Requisiti di iscrizione al RUI

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43

In sintesi

Per quanto attiene alle condizioni di accesso all’esercizio dell’attività di

intermediazione, la domanda di iscrizione al RUI può essere richiesta

esclusivamente da coloro che siano nel possesso dei requisiti di cui sopra.

In assenza dei requisiti non si potrà ottenere l’iscrizione al RUI, che

costituisce la condizione essenziale per l’esercizio di attività che, come già

ribadito, priva di tale iscrizione, si presume svolta abusivamente !!

Requisiti di iscrizione al RUI

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3. Il nuovo Regolamento Isvap n. 5/2006 modificato ed integrato dal Provvedimento Isvap del 2 luglio 2009 n. 2720 e dal Provvedimento Isvap del 17 dicembre 2008 n. 2664

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Novità introdotte dal Regolamento n. 5 del 2006

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Modifiche al Regolamento n. 5 del 2006Informativa precontrattuale

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C

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Modifiche al Regolamento n.5 del 2006Iscrizione, reiscrizione e cancellazione al RUI

47

D

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48

Modifiche al Regolamento n.5 del 2006Iscrizione, reiscrizione e cancellazione al RUI

D

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Modifiche al Regolamento n.5 del 2006Esame di idoneità

49

E

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50

Modifiche al Regolamento n.5 del 2006Iscrizione, reiscrizione e cancellazione al RUI

F

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Modifiche al Regolamento n.5 del 2006Novità in materia di formazione e aggiornamento

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F

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�La fidejussione bancaria stipulata dagli Intermediari iscritti nelle sez. a) b) d).

Modifiche al Regolamento n.5 del 2006

G

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Modifiche al Regolamento n.5 del 2006 Fidejussione bancaria

G

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Modifiche al Regolamento n.5 del 2006Conservazione della documentazione

54

H

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Modifiche al Regolamento n.5 del 2006

55

I

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Modifiche al Regolamento n.5 del 2006

56

I

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Banca d’Italia

I

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58Caricamenti

Banca d’Italia

I

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Modifiche al Regolamento n.5 del 2006

59

L

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4. I nuovi allegati

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I nuovi allegati

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I nuovi allegati

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I nuovi allegati

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I nuovi allegati

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I nuovi allegati

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I nuovi allegati

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I nuovi allegati

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I nuovi allegati

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5. Le regole di comportamento degli Intermediari assicurativi

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70

Le regole di comportamento degli Intermediari

assicurativi

Regole di comportamento (artt. 117-121 CAP)

Destinatari:

Imprese di assicurazione e Intermediari di assicurazione

MA

I VERI PROTAGONISTI SONO GLI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE

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71

L’Intermediario deve tenere un comportamento diligente,

corretto e professionale

durante l’intero ciclo negoziale,

dalla pubblicità alla fase di stipulazione, fino allo scioglimento del

contratto (art. 182 CAP)

Le regole di comportamento degli Intermediari

assicurativi

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1) Generali obblighi di diligenza che implica l’osservanza di leggi e regolamenti:

- correttezza nell’informazione e conformità rispetto la documentazione contrattuale (consegna nota informativa e condizioni di contratto).

2) Dovere di agire sempre a tutela del cliente:

- comportarsi in modo da ottenere dagli assicurati tutte le informazioni necessarie ed utili affinché costoro possano operare una scelta consapevole ed adeguata alle proprie esigenze e la proprio profilo.

3) Obblighi di trasparenza nei rapporti con il cliente:

- utilizzare i criteri stabiliti da ISVAP sulla riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell’informazione pubblicitaria;

- doveri di informativa pre-contrattuale;- doveri di adeguatezza dell’offerta assicurativa;- dovere di evitare conflitti di interesse con il cliente.4) Dovere di separazione patrimoniale:

- doveri relativi alle modalità di incasso dei premi.

5) Obbligo di riservatezza delle informazioni.

Gli Intermediari assicurativi nello svolgimento della loro attività devono osservare

alcune grandi aree di obblighi, o per così dire macrodoveri:

Le regole di comportamento degli Intermediari

assicurativi

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In occasione del primo contatto con il cliente, comunque prima di fare

sottoscrivere la proposta o il contratto, l’Intermediario deve:

a) Consegnare un documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento a

cui lo stesso Intermediario deve attenersi (conforme al modello dell’allegato 7a del

Regolamento Isvap);

b) Consegnare copia della dichiarazione da cui risultino i dati essenziali

dell’Intermediario e della propria attività, (conforme al modello dell’allegato 7b del

Regolamento Isvap),

c) Fornire al contraente tutte le informazioni e i dati necessari per poter effettuare una

scelta consapevole.

- documentazione precontrattuale-

In caso di violazione degli obblighi, si potrebbe configurare una ipotesi di responsabilità

professionale o precontrattuale.

Doveri di informativa precontrattuale

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In relazione al contratto proposto (art. 120 CAP, comma 2 lett. a); art. 50 Regolamento punto c):

Gli Intermediari assicurativi in relazione al contratto proposto dichiarano al

contraente:

a) Se forniscono consulenze basate su analisi imparziale, dovendo le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti, al fine di consigliare il prodotto più idoneo a soddisfare le richieste del contraente;

b) Se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più Imprese di assicurazione;

c) Se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi con Imprese di assicurazione.

Doveri di informativa precontrattuale

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75

Ad esempio: il sig. Rossi , Intermediario assicurativo, contatta il sig. Bianchi per vendere un prodotto assicurativo.

Quali documenti l’Intermediario assicurativo deve consegnare al primo incontro il sig. Rossi?

1. Allegato 7a: obblighi di comportamento;

2. Allegato 7b: dati essenziali Intermediari e loro attività;

3. Nota informativa � contiene informazioni diverse da quelle pubblicitarie,

necessarie affinché il Sig. Bianchi e il Sig. Rossi possano pervenire a un fondato

giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali reciproci e sulla situazione

patrimoniale dell’Impresa di assicurazione, secondo il seguente schema:

-indicazioni relative all’Impresa;

-informazioni relative al contratto: garanzie e obbligazioni assunte

dall’Impresa; nullità; decadenze; esclusioni e limitazioni della garanzia; rivalse;

diritti e obblighi in corso di contratto e, in caso di sinistro, legge applicabile;

prescrizione dei diritti; procedura in caso di reclamo; organismo o autorità

competente.

Doveri di informativa precontrattuale

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L’Intermediario ha l’obbligo di conservare la documentazione atta a

comprovare l’adempimento degli obblighi di consegna previsti.

�OBBLIGO di CUSTODIA

�Si presume la custodia presso la sede legale dell’Intermediario diversamente

è obbligatorio comunicare il luogo

L’informativa può essere anticipata verbalmente, solo ove sia necessaria una

copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente; in tali casi

l’Intermediario deve comunque fornire l’informativa su supporto cartaceo o

altro supporto durevole entro 2 giorni lavorativi successivi alla comunicazione.

Regole di comportamento

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Tutela della privacy

Gli Intermediari devono osservare scrupolosamente i doveri di custodia e

riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o che comunque essi

acquisiscono in ragione dell’attività svolta (art 47, comma 2, Regolamento ISVAP)

e

nel rispetto del Codice della Privacy che obbliga a mantenere riservati i dati

personali, in particolare i dati sensibili (dati attinenti alla salute) dei clienti e di

comunicarli solo per le finalità relative alla esecuzione del contratto.

Doveri di riservatezza

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Principio fondamentale

I premi e le somme destinate ai risarcimenti e, quindi, le somme di carattere

assicurativo costituiscono un patrimonio autonomo e separato rispetto al

patrimonio dell’Intermediario stesso.

Doveri di separazione patrimoniale

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Gli Intermediari possono ricevere il pagamento dei premi esclusivamente tramite le

seguenti modalità (Art. 47 comma 3 – Regolamento Isvap):

• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o

girati all’impresa per conto della quale operano, oppure con l’intestazione

all’intermediario stesso purché venga specificato che egli riceve l’assegno o l’effetto

equipollente in qualità di Intermediario stesso, (es. assegno intestato a Carlo Rossi-

intermediario assicurativo per conto di Primavera assicurazioni);

• ordine di bonifico od altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento

elettronico, che abbiano quali beneficiari o la compagnia o l’Intermediario, con le

modalità sopra citate;

• il denaro contante è ammesso solo per i contratti di assicurazione danni nel caso in cui il

premio non superi i 500 euro annui per ciascun contratto e, in generale, nei contratti di

RC Auto e relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo

assicurato per la Responsabilità Civile Auto, fino ad un massimo di 12.500,00 euro.

Doveri relativi alle modalità di incasso dei premi

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“Adempimento delle obbligazioni pecuniarie” (Art. 118 CAP)

• L’Intermediario può ricevere i pagamenti solo se tale attività è stata espressamente

prevista dall’accordo sottoscritto con la compagnia.

• L’Intermediario deve dare comunicazione al cliente della facoltà o meno di ricevere

pagamenti, nell’ambito dei doveri di informativa precontrattuale

• Nel caso in cui l’assicurato paghi il premio in buona fede all’Intermediario o ai soci

collaboratori, tale pagamento si considera effettuato direttamente all’Impresa.

• Il cliente ha diritto alla quietanza scritta, altrimenti difficilmente potrà dimostrare

che i premi siano stati pagati.

Agente e Broker: pagamento premio eseguito all’Intermediario

rilascio quietanza scritta;

quindi egli è coperto da garanzia.

Doveri relativi alle modalità di incasso dei premi

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Dal punto di vista operativo:

- i premi e le somme dei risarcimenti devono essere versate tempestivamente e

comunque non oltre 5 giorni successivi a quello in cui i premi sono ricevuti;

- versare le somme in un conto corrente bancario separato, intestato all’Impresa o

all’Intermediario espressamente in tale qualità e che costituisce patrimonio autonomo

rispetto a quello dell’Intermediario medesimo.

-se gli Intermediari operano per più Imprese, essi hanno l’obbligo di garantire

l’attribuzione delle somme alle singole compagnie per le quali essi operano ed ai

rispettivi assicurati di competenza di ciascuna compagnia.

EE’’ fatto divietofatto divieto di operare versamenti, anche solo temporanei, dei premi e delle

somme assicurative destinate ai risarcimenti ed ad altre prestazioni assicurative, nei

conti correnti diversi dal conto separato.

Doveri di separazione patrimoniale

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Dal punto di vista operativo:

Sono esenti dagli obblighi di separazione patrimoniale, gli Intermediari Agenti-Brokers

e Intermediari lett.d):

- che possano documentare in modo permanente con FIDEIUSSIONE BANCARIA,

una capacità finanziaria pari a 4% dei premi incassati, con un minimo di 15,000

euro.

L’esenzione dagli obblighi di separazione patrimoniale non è applicabile ai

collaboratori di lettera e).

Doveri di separazione patrimoniale

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Adeguatezza

Obbligo per l’Intermediario di acquisire in sede di presentazione del prodotto e prima della stipulazione dal contraente:

1. Ogni informazione utile a valutare quali siano le esigenze assicurative e

previdenziali del cliente;

2. Quale sia la propensione al rischio del cliente stesso

3. L’Intermediario ha l’obbligo di tenere traccia documentata di tali richieste e di custodirla per un determinato periodo di tempo

Ovviamente

le istruzioni generali necessarie a svolgere tale indagine vengono fornite

all’Intermediario dall’Impresa stessa.

Doveri di adeguatezza dell’offerta assicurativa

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Polizze Ramo vita

In riferimento ai contratti sulla vita, gli Intermediari devono richiedere, in

particolare, notizie sulle caratteristiche personali del cliente:

- età;

- attività lavorativa;

- nucleo familiare;

- situazione finanziaria e assicurativa.

- i dati identificativi dei soggetti interessati alla prestazione assicurativa

(assicurato e beneficiari)

Doveri di separazione patrimoniale

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1) In relazione alla società:

•Se l’Intermediario si trova in una situazione tale in cui egli stesso è portatore di un

interesse personale nel contratto, avendo una partecipazione agli utili della

compagnia maggiore al 10% .

2) In relazione al contratto proposto:

•proporre contratti e suggerire modifiche contrattuali secondo le modalità più

corrette con riferimento sia al momento che alla dimensione e alla natura dei

contratti;

•operare in modo da avvantaggiare i clienti, anche finanziariamente, contenendone

i costi;

•comportarsi sempre con lealtà evitando ogni comportamento che possa

avvantaggiare alcuni clienti in danno di altri (art. 48 del Reg. ISVAP n. 5/2006).

Il conflitto di interessi

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Prodotti assicurativi - finanziari

Le regole di distribuzione

(Regolamento Intermediari Consob n. 16190/2007)

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PROFILO OGGETTIVO � Polizze e operazioni di cui ai Rami III e V (Ramo Vita)

PROFILO SOGGETTIVO� SAIA (Soggetti Abilitati all’Intermediazione Assicurativa) =

le Sim; le Imprese di investimento comunitarie; le Banche italiane e comunitarie; gli Intermediari finanziari ex art. 107 TUB; la Società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, anche quando operano per il tramite di promotori finanziari, dipendenti, collaboratori o altri incaricati”

� corrispondono agli Intermediari principali iscritti alla sezione lett. d) del RUINON SAIA

Agenti e Brokers (sezioni lett. a), lett. b) del RUI

Le regole di comportamento per i Soggetti Abilitati all’Intermediazione Assicurativa e il collocamento dei prodotti assicurativo - finanziari

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Nuovi obblighi e regole dei SAIA

(Regolamento Intermediari Consob n.16190/2007)

1) Valutazione dell’adeguatezza- appropriatezza (artt. 39-42)

2) Classificazione della clientela (art. 35)

3) Disciplina degli incentivi (inducements) (art. 52)

Oltre agli obblighi sopra esposti e contenuti negli articoli citati, nella

distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche mediante tecniche

di comunicazione a distanza, i SAIA devono rispettare una serie di

obblighi informativi e precontrattuali.

Gli Intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni del RUI, diverse dalla lett. d),

nel collocamento dei prodotti assicurativi finanziari continueranno per

ora a seguire le regole dettate dalla disciplina ISVAP

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Valutazione di adeguatezza-appropriatezza

(artt. 39-42 Regolamento CONSOB)

L’adeguatezza : nella prestazione di servizi di investimento e di gestione di portafogli.

Nota bene!

se la valutazione del test di adeguatezza è negativa, perché il prodotto non èadeguato o il cliente si rifiuta di fornire le informazioni richieste

LE TRATTATIVE SI INTERROMPONO

L’appropriatezza: quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione dei portafogli (es. collocamento).

La valutazione dell’adeguatezza secondo la disciplina assicurativa ISVAP èdiversa: se la valutazione di adeguatezza risulti essere negativa non impedisce il collocamento del prodotto a condizione che il cliente sottoscriva una dichiarazione nella quale afferma la propria conoscenza e consapevolezza ad “acquistare” un prodotto a lui non adeguato.

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Classificazione della clientela

(Art. 35 Regolamento Consob)

La MiFID individua tre tipologie di clienti:

� Controparti qualificate;

� Clienti professionali;

� Clienti al dettaglio.

Gli Intermediari devono comunicare ai nuovi clienti la

classificazione assegnata.

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Disciplina degli Inducements

(Art. 52 Regolamento CONSOB)

Le Imprese devono verificare che i compensi corrisposti o ricevuti da soggetti terzi rispettino le seguenti condizioni:

1) Siano comunicati preventivamente alla clientela in modo chiaro e completo;

2) Sia dimostrabile l’aumento della qualità del servizio fornito al cliente;

3) Non ostacolino il rispetto dell’obbligo di servirne al meglio gli interessi.

Soggetti terzi � gli estranei al rapporto cliente/Impresa, quali soggetti gestori, e reti

distributive ad esclusione di agenti monomandatari, dipendenti e produttori diretti.

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Ulteriori Obblighi dei SAIA

I SAIA, prima della sottoscrizione della proposta o del documento contrattuale, devono fornire le seguenti informazioni:

a) Denominazione, sede legale e i loro recapiti;

b) Il riferimento al RUI, in cui sono iscritti e l’indicazione circa i mezzi esperibili per

verificare che siano effettivamente registrati;

c) Le procedure che consentono al contraente di presentare reclamo

d) Ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale

sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione;

e) Ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale

sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa

detenuta da Imprese di assicurazione.

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In relazione al prodotto finanziario assicurativo proposto:

1) Se forniscono consulenze basate su un’analisi imparziale. In tale circostanza i

soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa sono tenuti a fondare le proprie

valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul

mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del

contraente;

2) Se, in virtù di un obbligo contrattuale, siano tenuti a proporre esclusivamente i

contratti di una o più Imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la

denominazione di tali Imprese;

3) Se non siano vincolati a proporre esclusivamente i contratti di una o più Imprese di

assicurazione e non forniscano consulenze fondate sull’obbligo, di cui al

precedente punto 1), di fornire un’analisi imparziale.

Ulteriori Obblighi dei SAIA

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6. La violazione delle regole di comportamento

7. Le sanzioni

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La violazione delle regole e le sanzioni

I Capi del Titolo XVIII del CAP + il Regolamento Isvap n.5 del 20 ott. 2006

Sanzioni e procedimenti sanzionatori

in caso di violazione di norme codicistiche e regolamentari,

conseguenti alla violazione degli obblighi di comportamento da parte degli

Intermediari di assicurazione.

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La disciplina sanzionatoria prevede tre tipologie di sanzioni:

1. Sanzioni penali;

2. Sanzioni amministrative;

3. Sanzioni disciplinari.

La violazione delle regole e le sanzioni

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Attività abusivamente esercitata (art. 305 del CAP)

L’illecito penale è modellato sul reato di esercizio abusivo di professione,

disciplinato dall’art. 348 del cod pen., rispetto al quale prevede però pene

più gravi.

Le sanzioni penali

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Esercizio abusivo della professione

Costituiscono illecito penalmente rilevante:

a) Svolgere attività assicurativa o riassicurativa, senza autorizzazione

- reclusione da 2 a 4 anni e multa da 20.000 euro a 200.000

euro, (art.305, 1°comma, CAP).

b) Svolgere attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa, in difetto

di iscrizione al RUI

- reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro,

(art. 305, 2°comma, CAP).

In caso di sospette violazioni, l’Isvap può richiede l’intervento del Tribunale e

denunziare i fatti al Pubblico Ministero.

Le sanzioni penali

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Le sanzioni alle Imprese:

Le sanzioni comminate alle persone giuridiche di natura pecuniaria possono

comminarsi autonomamente o cumulativamente

rispetto a quelle previste per le persone fisiche.

Le sanzioni penali

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Impedimenti all’esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 306 CAP)(art. 306 CAP):

Al fine di salvaguardare l’efficacia dei poteri di vigilanza dell’ISVAP, integrano

gli estremi di un reato:

•il diniego di accesso ai locali dell’Impresa opposto ai funzionari ISVAP,

incaricati di accertare eventuali infrazioni;

•il rifiuto di ottemperare all’ordine di esibizione della documentazione

concernente l’attività assicurativa o riassicurativa o di

intermediazione.

Pena della reclusione fino a due anni e multa da 10.000 a 100.000 euro

Le sanzioni penali

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Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.

2638 c.c.).

In caso di false comunicazioni, occultamento con mezzi fraudolenti di fatti ed

informazioni in relazione alla situazione societaria patrimoniale, al fine di

ostacolare le generali funzioni di vigilanza, nei confronti di qualunque

autorità di vigilanza, da parte dei soggetti tenuti ad obblighi nei loro confronti

pena della reclusione da 1 a 4 anni

pena raddoppiata se si tratta di società quotate

Le sanzioni penali

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Destinatari delle sanzioni amministrative (art. 325 CAP)

Destinatari delle sanzioni amministrative:

• Imprese;

• Intermediari, (persone fisiche o giuridiche);

• Soggetti terzi quali: ausiliari anche esterni (cd. out sourcing) o periti di

assicurazione, ai quali le imprese di assicurazione e riassicurazione

abbiano affidato funzioni parzialmente comprese nel proprio ciclo

operativo.

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Responsabilità solidale:

• Le Imprese di assicurazione o riassicurazione rispondono in solido con

l’autore della violazione, come responsabili civili:

- nel caso in cui l’inosservanza sia stata posta in essere da soggetti ai quali

siano state affidate funzioni parzialmente comprese nel proprio ciclo

operativo (responsabilità del datore di lavoro o committente per il

dipendente/collaboratore).

• Il diritto di rivalsa sussiste qualora l’autore della violazione non abbia

ottemperato alle espresse prescrizioni dell’Impresa.

Destinatari delle sanzioni amministrative (art. 325 CAP)

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Gli Intermediari assicurativi, sono puniti, anche se il comportamento illecito è

stato commesso da dipendenti o altri ausiliari, nel caso di (art. 324 CAP):

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale (art. 117 CAP).

- mancata consegna materiale informativo contrattuale e precontrattuale

- mancato rispetto obbligo correttezza informazione e conformità della

stessa alla nota informativa

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 ad 10.000 euro

maggiorati fino al doppio per i casi di particolare gravità.

Le sanzioni amministrative

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Violazione dei generali obblighi sulla trasparenza delle operazioni e sulla

protezione dell’assicurato (art. 318-320 CAP), in particolare:

-inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione.

da 2 mila a 20 mila euro

- mancata osservanza della disciplina pubblicitaria (art. 182, comma 1).

da 5 mila a 50 mila euro

- omissione della consegna della nota informativa

da 2 mila 500 euro a 25 mila euro

Le sanzioni amministrative e le regole di comportamento

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Il nuovo regime sanzionatorio prevede l’applicazione delle misure punitive,

cumulabili con le sanzioni amministrative pecuniarie:

1. Il richiamo, cioè una dichiarazione scritta di biasimo motivato disposto per

accadimenti di lieve manchevolezza;

2. La censura, applicabile per fatti di particolare gravità;

3. La radiazione dal Registro Intermediari RUI o dal ruolo dei periti per

accadimenti eccezionalmente gravi con immediata risoluzione dei rapporti di

intermediazione.

Il provvedimento sanzionatorio è notificato all’interessato mediante lettera

raccomandata e comunicato alle Imprese con le quali lo stesso abbia o abbia

avuto incarichi in corso di esecuzione.

Sanzione reputazionale

Gli illeciti disciplinari per gli Intermediari

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La radiazione pubblicazione sul Bollettino e sul sito ISVAP,

è prevista per una serie di ipotesi particolarmente gravi, quali:

1) Violazione del divieto di svolgimento di attività di intermediazione, in

relazione a contratti di Imprese di assicurazione e riassicurazione non

autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica italiana

(art. 35, secondo comma del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);

2) Contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale, inclusa

la contraffazione della firma del contraente su modulistica contrattuale;

3) Mancata rimessa alle Imprese di somme percepite a titolo di premi

assicurativi;

4) Indebita acquisizione di somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti;

Gli illeciti disciplinari

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Si aggiungano:

5) Violazione delle norme in tema di separazione patrimoniale dei premi

versati all’Intermediario e delle somme destinate ai risarcimenti o ai

pagamenti dovuti alle Imprese;

6) Violazione delle norme relative alle condizioni previste nella distribuzione

di contratti assicurativi, da parte degli Intermediari iscritti nella sezione d)

del registro (c.d. polizze standardizzate);

7) Mancato rispetto delle regole di correttezza e di trasparenza nelle

comunicazioni o trasmissioni di informazioni o di documenti al contraente o

all’ISVAP;

8) Svolgimento dell’attività di intermediazione da parte di Agenti e Brokers, in

assenza della copertura della polizza di assicurazione della Responsabilità

Civile;

9) Esercizio dell’attività di intermediazione per il tramite di addetti non iscritti

al RUI, ed operanti al di fuori dei propri locali.

Gli illeciti disciplinari

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Attenzione!

Oltre alla radiazione della persona fisica esercente in ambito societario è

prevista anche la cancellazione della società corresponsabile della

reiterazione dell’illecito disciplinare per omesso controllo o per disfunzioni

organizzative.

Gli illeciti disciplinari

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La censura:

La censura viene disposta per accadimenti meno gravi. Ad es. :

1) omessa comunicazione all’ISVAP della perdita di taluno dei requisiti previsti per

l’iscrizione;

2) omesso aggiornamento professionale;

3) il servirsi nell’attività di intermediazione di addetti privi dei requisiti richiesti dalla

legge;

4) inosservanza dei divieti di cumulabilità nell’esercizio dell’attività intermediatizia;

5) violazione delle regole principali di comportamento, dettate dalle disposizioni

legislative e regolamentari, anche se configgenti con le procedure e le istruzioni

impartite dalle Imprese;

6) violazione delle norme in tema di riservatezza delle informazioni acquisite;

7) accettazione di pagamenti diversi o con caratteristiche difformi da quelle

prescritte;

8) inosservanza degli obblighi di conservazione della documentazione.

Gli illeciti disciplinari

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Il richiamo

Il richiamo viene poi applicato per fatti di lieve manchevolezza e comunque

di lieve gravità.

Il legislatore ha riconosciuto ampia discrezionalità all’ISVAP

nell’applicazione della sanzione disciplinare non ancorandola al rispetto dei

limiti edittali.

Gli illeciti disciplinari

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Ruoli e poteri dell’Autorità di Vigilanza

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Autorità di settore preposta alla vigilanza delle attività delle Imprese

assicurative e degli Intermediari assicurativi.

Attività assicurativa svolta da privati, ma che soddisfa una funzione sociale ed

economica di pubblica rilevanza e, di conseguenza sottoposta ad una

penetrante disciplina pubblicistica.

Legge istitutiva n. 576/1982 – ISVAP- ente dotato di personalità giuridica di

diritto pubblico con l’intento di migliorare e rafforzare l’attività di controllo nel

settore assicurativo.

L’ISVAP

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Funzioni

1. Funzione di regolazione a carattere generale ed astratto per mezzo di

circolari o provvedimenti generali nell’esercizio della funzione latu sensu

intesa di vigilanza in materia assicurativa;

2. Potere di adottare ogni provvedimento ritenuto utile o necessario alla

tutela delle Imprese e degli utenti, nonché di esercitare un’attività

consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo e

di intrattenere rapporti con i competenti organi dell’Unione Europea;

3. Funzioni regolatorie e decisorie ad personam, relative a singole Imprese;

4. Funzioni amministrative;

5. Funzioni sanzionatorie e giudicanti.

Funzioni dell’ISVAP

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Poteri riconosciuti all’ISVAP:

1. prescrittivi;

2. ispettivi ed accertativi, sia delle infrazioni a carico delle Imprese

assicurative che dei provvedimenti sanzionatori da adottare;

3. cautelari, per la sospensione temporanea della commercializzazione dei

prodotti assicurativi per i quali vi sia fondato sospetto di violazioni

amministrative;

4. repressivi, spettando all’ISVAP la comminazione di sanzioni

amministrative e disciplinari.

Funzioni di vigilanza

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L’ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:

1. delle Imprese che esercitano nel territorio della Repubblica Italiana

attività di assicurazione e riassicurazione;

2. dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali Imprese

sono incluse, in conformità della specifica normativa ad essi applicabile

(c.d. vigilanza “supplementare”);

3. degli Intermediari di assicurazione e riassicurazione, dei periti e di ogni

altro operatore del mercato assicurativo;

4. dei soggetti che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente

comprese nel ciclo operativo delle Imprese di assicurazione e

riassicurazione, limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi.

Funzioni di vigilanza

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I poteri ispettivi

La funzione di vigilanza viene esercitata in modo particolare esercitando i

poteri ispettivi riconosciuti dagli artt. 188 e ss. del CAP.

I sistemi di controllo previsti sono due:

1. controllo c.d. cartolare che implica l’esame della documentazione

proveniente dall’Impresa;

2. controllo c.d. ispettivo che consente all’Organo di Vigilanza di

effettuare vere e proprie ispezioni presso le sedi delle Imprese vigilate,

anche avvalendosi dell’ausilio della Guardia di Finanza, al fine di meglio

accertare la regolarità del loro operato, nonché di richiedere

comunicazioni per le finalità di vigilanza.

Funzioni di vigilanza

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La procedura applicativa delle sanzioni può derivare da:

- denuncia diretta a ISVAP;

- a seguito di attività ispettiva di ISVAP.

I procedimenti sanzionatori davanti all’Autorità di Vigilanza devono rispettare:

• il principio alla facoltà di denuncia di parte; • il diritto al contraddittorio; • il diritto alla piena conoscenza degli atti istruttori e alla verbalizzazione;• la distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;• l’obbligo di motivazione.

Funzioni sanzionatorie e di vigilanza

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ISVAPContestazione dell’addebito al soggetto che ha commesso la violazione

Entro 60 gg. possibilità di proporre reclamo davanti: Pagamento della sanzione

Il procedimento sanzionatorio prevede diverse fasi:

Procedimento istruttorio

Archiviazione della contestazione

Disposizione di una sanzione

Disposizione di ulteriore attività istruttoria

Impugnazione davanti al TAR Lazio

Collegio di GaranziaCollegio di Garanzia

Il procedimento sanzionatorio