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L’insegnamento della Religione nella storia Formazione IRC prof. Michele D’Ambrosio prof. Leonardo Ferrulli

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L’insegnamento della Religione nella storia

Formazione IRC

prof. Michele D’Ambrosioprof. Leonardo Ferrulli

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Legge Casati1859

il problema dell’analfabetismo

affida ai Comuni l’obbligo di istituire le scuole, con nomina e retribuzione dei maestri

Atto di nascita della scuola italiana

La storia dalla scuola italiana è costituita

sostanzialmente dalla storia della

scuola elementare

l'istruzione viene considerata determinante per la costruzione e lo sviluppo di una nuova società .

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SCUOLA ELEMENTARE : Quattro anni divisi in due cicli. Obbligatorio e gratuito era soltanto il primo cicloCaratteristica: impreparazione dei maestri, reduciL’analfabetismo si riduce, ma grazie all’emigrazioneLa religione era al primo posto nell'elenco delle materie di studio; il parroco esaminava gli allievi.

LEGGE CASATI N. 3725 DEL 1859

SCUOLA SECONDARIA L'istruzione secondaria classica era riservata alle classi sociali avvantaggiate e serviva per la formazione della classe dirigente, mentre l'istruzione secondaria non classica (tecnica e professionale) era tipica delle classi subalterne. La religione era impartita da un “Direttore Spirituale”.

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SCUOLE NORMALI

Nell'ordine secondario rientrava anche la scuola Normale che serviva per la formazione dei maestri.

Vi era solo un’infarinatura di cultura generale: per futuri maestri non erano necessarie specifiche competenze.

Da qui nasce il pregiudizio della scarsa cultura che deve animare la formazione dei maestri, i quali (soprattutto donne) devono sviluppare essenzialmente sottomissione, obbedienza, dedizione al lavoro.

Insegnanti = solerti esecutori delle disposizioni dell'amministrazione centrale.

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Era prevista la dispensa previa domanda scritta dei genitori e con firma autenticata.

Programmi e orari dell'insegnamento della religione (in orario di lezione) erano fissati da regolamenti e ordinanze

La Religione era impartita da un titolare di cattedra e costituiva materia di esame finale

Legge Casati1859

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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE UNITA’ D’ITALIA

I RAPPORTI TRA CHIESA E STATO UNITARIO DIVENTANO SEMPRE PIÙ

TESI PER LA COSIDDETTA “QUESTIONE ROMANA”

Il regolamento del 1865 per le scuole secondarie configurava la Religione più come un esercizio di culto che come una materia vera e propria e pertanto, pur confermando questo insegnamento, ne demandava l'attuazione a norme piuttosto generiche.

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Il ministro della Pubblica Istruzione Cesare Correnti stabilisce, in una circolare del 29.9.1870, a solo nove giorni dalla breccia di Porta Pia, che l'istruzione religiosa scolastica nelle scuole Elementari, venga impartita solo agli alunni i cui genitori ne abbiano fatto esplicita richiesta.

Nel 1877 viene abolita la figura del «direttore spirituale» nei licei-ginnasi e nelle scuole tecniche

Anche dalle scuole normali (per la formazione dei maestri elementari) l'istruzione religiosa viene eliminata (1880).

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE

UNITA’ D’ITALIA

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La legge Coppino 1877

Obbligatorietà della frequenza, che passava da due a tre anni (fino ai 9 anni di età).

Coloro che non sottostavano all'obbligo venivano multati e denunciati, pur considerando che le cause erano economiche e sociali

Sostituisce l’IRC con un insegnamento “delle prime nozioni dei doveri dell’uomo e del cittadino”

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Negli anni fra il 1876 e il 1908, nella legge Coppino (che rendeva obbligatoria l'istruzione primaria), NULLA SI DICEVA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE per cui molti comuni interpretarono il silenzio come abolizione.

In sostituzione di essa vi era l'insegnamento delle "PRIME NOZIONI DEI DOVERI DELL'UOMO E DEL CITTADINO". Se richiesto dai genitori, i Comuni erano obbligati a fornire l'insegnamento di religione.

Il regio decreto 6 febbraio 1908, n. 150, stabilì che l'insegnamento della religione cattolica fosse impartito nelle scuole elementari a cura del Comune se la maggioranza del Suo consiglio fosse stata favorevole; altrimenti doveva essere a carico dei genitori in locali messi appositamente a disposizione.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE

UNITA’ D’ITALIA

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La legge Orlando

1904

estende l’obbligo scolastico dal 9º al 12º anno di età

che considerava il popolo come classe subalterna; a cui dare solo pochi rudimenti di cultura; e con un modello scolastico accentratore e gerarchico

acquista sempre più forza il

convincimento che non i Comuni ma lo

Stato abbia il dovere di provvedere

all’istruzione ed alla formazione dei

cittadini

Al periodo liberale

successe

Il periodo giolittianoche coincise con un grande sviluppo economico-sociale

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La legge Credaro 1911

Trova una prima timida concretizzazione l’idea di affidare allo Stato il compito della gestione dell’istruzione e della formazione dei futuri cittadini.

Fu emanata dietro la spinta di associazioni di insegnanti molto attive agli inizi del secolo

Eliminare l'analfabetismo

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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE FINO AL CONCORDATO

La legge 4 giugno 1911, n. 417 Daneo-Credaro (Ministri P.I.) sancì il passaggio della scuola elementare dai comuni allo Stato, sottraendo di fatto l'insegnamento della religione cattolica al controllo dei Consigli comunali.

Fu una sconfitta per i Cattolici i quali, pur impediti dal “non expedit” ad impegnarsi nella vita politica dello Stato, erano comunque presenti in moltissimi Consigli comunali e avevano rivendicato il diritto naturale delle famiglie a scegliere l'indirizzo educativo dei loro figli.

Erano comunque gli anni del tramonto della visione puramente laicista della scuola.

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La riforma Gentile 1923

Concetto chiave:

"Nella scuola lo Stato realizza sé stesso…

Perciò lo Stato insegna e deve insegnare.

Deve mantenere e favorire le scuole…"

I principi ispiratori di questa riforma furono: gerarchia, disciplina, sottomissione all'autorità. Una scuola finalizzata soprattutto alla selezione dei migliori e non all'innalzamento culturale di tutte le classi sociali. Lo stato giuridico dei maestri venne gradatamente svuotato e fu introdotto il giuramento di fedeltà allo Stato.

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La scuola era così articolata:

• una scuola di grado preparatorio (tutta privata e confessionale),

• una scuola di grado inferiore (le prime tre classi),

• una scuola di grado superiore (un biennio) e il corso integrativo di tre classi.

• L'obbligo venne esteso fino al 14° anno di età.

• Tutta la scuola assunse caratteri nuovi fondati sull'idealismo; la pedagogia venne identificata con la filosofia, l'educazione coincise con all'auto-educazione.

La riforma Gentile 1923

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• Il maestro non era più colui che sapeva, ma colui che rifaceva il proprio sapere con i suoi scolari, che li aiutava a innalzarsi offrendo loro le condizioni di acquisire da sé stessi il proprio sapere.

• Al centro della scuola non c'era il programma, ma l'alunno di cui venivano valorizzate tutte le spiritualità.

• La didattica non più a carattere nozionistico ma sviluppo di capacità individuali attraverso l'attività che si esprimeva nel gioco, nel lavoro, nel disegno.

• Anche la religione, materia obbligatoria, diventava base e coronamento di tutta l'istruzione, perché ritenuta il principio fondamentale del sistema di educazione pubblica e della restaurazione morale degli italiani.

La riforma Gentile 1923• L'alunno era visto come coscienza di sè e

del mondo e doveva educare se stesso; da se stesso doveva impossessarsi del proprio sapere.

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Importanti furono le innovazioni apportate dalla riforma di Gentile a livello d'istruzione secondaria superiore:

• Fu introdotto il latino.

• Il corso formativo per eccellenza fu il liceo classico, a dimensione umanistica.

• Tutte le discipline ruotavano intorno alla filosofia.

• La frequenza a questo liceo fu resa difficile da esami di ammissione che erano vere e proprie barriere per selezionare gli alunni.

• Analoghe barriere per il liceo scientifico che, non prevedendo nel curricolo il greco, non dava accesso alle facoltà universitarie di tipo umanistico, né a quella di giurisprudenza.

La riforma Gentile 1923

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Fu creato anche il liceo femminile, ma con il compito esclusivo di assorbire la pressione femminile sulle altre scuole ritenute dignitose solo per i maschi; l’istituto magistrale per la preparazione dei maestri elem; delle scuole speciali per handicappati; furono istituiti anche gli esami di maturità.

L'istruzione secondaria superiore era composta fondamentalmente da tre rami:

• il ramo umanistico, poggiato essenzialmente sul latino e che dava accesso all'istruzione secondaria dei figli delle classi borghesi,

• il ramo artigianale che accoglieva i figli dei contadini e non presentava alcuno sbocco;

• il ramo tecnico che accoglieva i figli del proletariato urbano e che consentiva soltanto l'ingresso nel mondo del lavoro specializzato. Anche la scuola media unica era divisa in tre rami: scuola dei mestieri, delle piccole professioni, delle classi dirigenti.

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La riforma scolastica di Gentile fu promulgata con regio decreto ottobre 1923, n. 2185. In esso veniva posto "a fondamento e coronamento dell'istruzione elementare l'insegnamento della DOTTRINA CRISTIANA secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica, impartito da insegnanti reputati idonei dall'autorità ecclesiastica".

I genitori potevano chiedere l’Esonero con domanda motivata.

l’Insegnamento della Religione risulta essere comunque una tappa intermedia nel processo formativo; da qui l’esclusione nella scuola superiore.Anche se i ministri che succedono a Gentile lo reintroducono secondo la logica dello Stato-Educatore.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE FINO AL CONCORDATO

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PATTI LATERANENSI 1929

Nel 1929 il Concordato riprende la formula della riforma Gentile: “l’insegnamento religioso come fondamento e coronamento” e lo estende a tutti i gradi scolastici.

Tale insegnamento è da ritenersi obbligatorio, salvo esonero a seguito di richiesta scritta.

Nel «Trattato Politico», che dà soluzione alla

«questione romana», si afferma che la religione cattolica, apostolica e

romana è la sola RELIGIONE DELLO STATO

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Legge n. 810 del 27 maggio 1929, Art. 36

«L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, (impostazione impostazione catecheticacatechetica) secondo i programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa sede e lo Stato.Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e di professori, sacerdoti o religiosi, approvati dalla autorità ecclesiastica e …

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE E CONCORDATO

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… successivamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di certificati di idoeità, da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano.

La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare. Del detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall'autorità ecclesiastica».

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE E CONCORDATO

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Negli anni 30 la scuola italiana subì una graduale trasformazione consistente in una progressiva fascistizzazione.

Vennero ben presto liquidate le associazioni degli insegnanti e fu imposto l'introduzione del libro di testo di Stato.

Fra il 1935 e il 1936 si verificò una grande centralizzazione della scuola e una vera e propria bonifica fascista: la scuola veniva conformata sulla linea dell'apparato ideologico del fascismo e di conseguenza la grande riforma di Gentile un po' alla volta scomparve sotto gli innumerevoli ritocchi dello Stato fascista.

La scuola fascista sviluppò molto il culto del capo, introdusse nei programmi l'apologia del fascismo, facendo uso di letture patriottiche.

LA SCUOLA ITALIANA NEL VENTENNIO

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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE

NELLA SCUOLA DEMOCRATICA

Carta costituzionaleArt. 7: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono,

ciascuno nel proprio ordine,

indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi».

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Con l'avvento della Repubblica si iniziò una ricostruzione della scuola attraverso l'elaborazione dei programmi del 1945,

cominciando a pensare ad una scuola che per prima cosa rigettasse qualsiasi dogmatismo e si alimentasse di libertà e di democrazia.

I nuovi programmi si ispirarono alla pedagogia pragmatista americana di Dewey e segnarono il ritorno dei principi dell'educazione civica e della partecipazione attiva dell'alunno alla lezione, richiamando la libertà e il senso del dovere.

Il maestro veniva visto come suscitatore di energie degli alunni in grado di creare le condizioni per anticipare la vita dei futuri cittadini.

LA RINASCITA DEMOCRATICA

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Nei primi anni della Repubblica, si assiste all’egemonia dei cattolici al governo che portò nel 1955 all'elaborazione di nuovi programmi didattici. I cattolici furono fautori di un certo liberalismo educativo fortemente ispirato dall'attivismo, corrente pedagogica dominante allora, che spingeva i maestri a sperimentare e a valorizzare lo spontaneismo educativo e l'influsso dell'ambiente.

I cattolici contribuirono in quel periodo a scrivere una delle pagine più belle della scuola elementare italiana. Nel nome dello spiritualismo cristiano sostenevano l'istanza della formazione integrale dell'uomo, richiamandosi alla tradizione umanistica e cristiana, ai valori di spiritualità e di libertà..

LA RINASCITA DEMOCRATICA

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Fautori di una scuola che non

doveva puntare solo all'istruzione

ma all'educazione globale,

una scuola che doveva educare le

capacità fondamentali dell'uomo per

permettergli di realizzare appieno la

sua personalità.

Le più significative

caratteristiche di questa stagione

della scuola italiana furono

l'autonomia didattica e le

nuove metodologie

questa libertà veniva esercitata entro limiti ferrei tracciati dagli stessi programmiIl maestro era libero di scegliere, ma all'interno di ciò che gli

suggeriva il legislatore. I programmi del 1955 introdussero i due cicli (prima e seconda classe - terza quarta e quinta classe). Questi programmi sono rimasti ufficialmente in vigore per trent'anni.

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Il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-65) Si occupò solo incidentalmente dell'insegnamento di religione cattolica, peraltro con un innovativo riferimento al pluralismo esistente nella società moderna e alla libertà religiosa.

In alcuni documenti c’è un atteggiamento di apertura e di dialogo, così come una più avvertita consapevolezza da parte della Chiesa della laicità dello Stato e delle competenze che gli sono proprie, nonché della necessità di inquadrare l'istruzione religiosa nella tutela della libertà di scelta religiosa.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLA SCUOLA DEMOCRATICA

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Il Concilio Vaticano II rivaluta la dimensione storica dell’economia della salvezza. Cristo è Dio che entra nella storia del mondo, l’assume e la ricapitola in sé (cfr Gaudium et spes, n. 38).

L’Incarnazione quindi si compie nella storia dell’umanità, attraverso tutte le epoche e le tutte le culture. Ecco perché la Chiesa, che la continua e la attua, s’incarna nella storia e cammina con il mondo: fa proprie «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi», sentendosi «realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia» (ivi, n. 1).

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLA SCUOLA DEMOCRATICA

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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONEE ACCORDO DI REVISIONE DEL

CONCORDATO

Legge 25 marzo 1985, n. 121 "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana

e la Santa Sede"Articolo 9

1. La Repubblica Italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato.

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Articolo 9

2. La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONEE ACCORDO DI REVISIONE DEL

CONCORDATO

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• "valore della cultura religiosa (motivazione pedagogica)• "i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano" ( motivazione storico- sociale) • impegno a continuare ad assicurare "nel quadro delle finalità della scuola", l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (quindi anche la scuola materna).•Lo Stato non lo delega alla Chiesa, ma si fa carico dell'Insegnamento della Religione Cattolica come di ogni altra disciplina e lo condivide responsabilmente, per la sua peculiarità, con essa.)

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONEE ACCORDO DI REVISIONE DEL

CONCORDATO

,

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• è un insegnamento che accetta le finalità della scuola;

• è un insegnamento materialmente confessionale, svolto secondo la dottrina della Chiesa e questo garantisce l'autenticità, l'oggettività, la serietà della proposta;

• È un insegnamento che ha“rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori” e del “diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento (è un insegnamento

offerto a tutti ma non imposto a nessuno).

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONEE ACCORDO DI REVISIONE DEL CONCORDATO

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Protocollo addizionale, n. 5 (in relazione all’ art. 9)

L’ insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE

E ACCORDO DI REVISIONE DEL CONCORDATO

Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo;

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Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana vengono determinati :

1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;

2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

3) i criteri per la scelta dei libri di testo;

4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONEE ACCORDO DI REVISIONE DEL CONCORDATO

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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE E

NORME DI DIRITTO CANONICO

Canone 804:

§ 1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.§ 2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come Insegnanti della Religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica

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Nota pastorale del 1991 DELLA

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Il documento, approvato all'unanimità nel corso della 34a Assemblea dei Vescovi Italiani, segno della massima attenzione nei confronti dell'Insegnamento della Religione Cattolica, recepisce il cammino di riflessione sull'insegnamento scolastico della religione compiuto in Italia nell'ultimo ventennio.

A. Il significato e la portata dell'Insegnamento della Religione Cattolica.

L'Insegnamento della Religione Cattolica è:• un servizio educativo in una scuola che vuole formare;• una disciplina che promuove l'acquisizione della cultura religiosa;• una risorsa offerta a tutti;•un insegnamento facoltativo (favorisce il valore della libertà di coscienza), svolto come precisa il testo del Concordato «in conformità alla dottrina della Chiesa» (quindi presenta i contenuti del Cattolicesimo tramite docenti riconosciuti idonei dalla Chiesa) e «nel quadro delle finalità della scuola».

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B. La figura e compiti del docente di religione.

L'Insegnante di Religione è:• uomo di fede, una fede professata e vissuta («Gli alunni hanno diritto d'incontrare in lui una personalità credente»);• professionista della scuola, culturalmente qualificato;• in comunione con la Chiesa, dalla quale riceve il necessario conoscimento di idoneità;• uomo della sintesi (sul piano della mediazione culturale, del rapporto con gli alunni e di quello tra comunità ecclesiale e scolastica);• educatore dalla spiritualità ricca di atteggiamenti evangelici.

Nota pastorale del 1991 DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

(2)

«L'Insegnamento della Religione Cattolica intende promuovere una ricerca della verità, offrendo agli alunni tutti quegli elementi culturali che sono necessari per la conoscenza della religione cattolica e per l'esercizio di un'autentica libertà di pensiero e di decisione» (n. 13).

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Insegnamento della religione in

Europa

Da uno sguardo d'insieme sui vari sistemi di insegnamento religioso vigenti in Europa, si evince che in buona parte del sistema educativo pubblico non universitario è previsto uno spazio all'interno della scuola (all'interno o fuori dall'orario scolastico) destinato all'insegnamento della religione, che investe tutte le confessioni e comincia a considerare anche le religioni extraeuropee.

In alcuni Stati esiste un fondamento costituzionale che garantisce l'insegnamento religioso nella scuola, sia pure in forme diverse. Soprattutto, in quasi tutti i sistemi sono presenti la libertà di scelta riconosciuta ai genitori e agli alunni e l'equiparazione dell'insegnamento della religione alle altre discipline (fa eccezione la Francia, il cui sistema non prevede l'insegnamento della religione tra le materie curriculari, ma soltanto il prestito dei locali scolastici per tale attività). E' frequente, inoltre, anche il rinvio all'autorità ecclesiastica di alcune competenze (accompagnate da meccanismi di collaborazione tra Stato e autorità religiose mediante la stipulazione di accordi), quali la nomina degli insegnanti, la definizione dei programmi e la scelta dei libri di testo.