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Linee guida per l’integrazione del Piano Operativo di Sicurezza per far fronte all’emergenza COVID-19 1

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Linee guida per l’integrazione del Piano Operativo di Sicurezza per far fronte all’emergenza COVID-19

Il protocollo 24 aprile 2020 integra il protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti

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di lavoro relativo a tutti i settori produttivi, con lo scopo di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, che rappresenta un rischio biologico, del quale occorre tener conto nella programmazione e gestione della sicurezza in cantiere. Il criterio ispiratore delle misure prescritte, segue quello più generale di gerarchia dei rischi, indicando prioritariamente le misure preventive (collettive) da adottare e, i subordine, quelle protettive (individuali), individuando come destinatari, oltre ai lavoratori dell’impresa, anche i datori di lavoro, i subappaltatori e subfornitori che intervengono nel medesimo cantiere.

Criteri ispiratori del protocollo

Le procedure di sicurezza che i datori di lavoro da attuare nel periodo della emergenza dovuta al COVID-19, riguardano prioritariamente le misure organizzative , che possono essere così declinate:

Ricorso al lavoro agile o smart working, per tutte le attività di supporto al cantiere. Un esempio può essere individuate nelle attività tecnico amministrative svolte abitualmente negli uffici di cantiere, la gestione degli ordini con i fornitori, la contabilità dei lavori, la registrazione delle presenze, ecc. L’accesso episodico di tale personale in cantiere, dovrà essere programmato, per quanto possibile, a scadenze fisse, previa informazione e formazione sui rischi e sulle misure i sicurezza da adottare prima dell’accesso. A tal fine potrebbe essere utile specifica modulistica, dalla quale risulti la necessità del lavoratore di accedere in cantiere, il tempo di permanenza stimato, le aree in cui dovrà svolgere la sua attività e la dichiarazione di essere stato informato e formato sui rischi presenti e dotato dei necessari dpi. Tale documentazione , da redigersi per ogni accesso al cantiere, sarà repertoriata in ordine cronologico, e costituirà, per il datore di lavoro, prova dell’avvenuto adempimento degli obblighi in capo al datore di lavoro;

riorganizzazione delle fasi lavorative, attraverso una analisi del cronoprogramma, valutando anche la possibilità di sospensione di quelle

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lavorazioni che possono essere svolte in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate. E’ una misura che incide profondamente sull’organizzazione del lavoro e che deve essere condivisa con la committenza, con la direzione lavori e con il coordinatore della sicurezza in esecuzione. Quest’ultima figura assume un ruolo primario, in quanto dovrà pronunciarsi sia sulla legittimità della decisione, sul rispetto delle misure di sicurezza e, non ultimo, sui maggiori costi derivanti da tale provvedimento, che andranno ascritti a quelli della sicurezza. Operativamente, andrebbe predisposta, all’interno del POS specifica procedura di sfasamento/sospensione delle lavorazioni, indicando dettagliatamente i periodi di sospensione, stima analitica dei costi conseguenti , nuovo cronoprogramma proposto.

assicurare un piano di turnazione dei dipendenti impegnati in cantiere allo scopo di diminuire al massimo i contatti . L’attuazione di tale misura di sicurezza, di indubbia efficacia, è tuttavia condizionata dal numero dei lavori disponibili, dagli orari di lavoro del cantiere, dalle dimensioni e tipologia del cantiere.

Importante il ruolo assunto dal coordinatore della sicurezza in esecuzione ,che dovrà integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. E’ auspicabile che tale figura professionale , non si limiti alla sola vigilanza dell’adozione in cantiere delle misure anticontagio, ma piuttosto che rediga (o integri) il PSC con una reale valutazione dei rischi da COVID-19 comprensiva dei conseguenti costi per attuazione delle misure di sicurezza. L’argomento sarà ripreso al paragrafo n. sulle voci di costo della sicurezza.Tutte le misure di sicurezza programmate dal datore di lavoro, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territorialmente competente,.

saranno sottoposte al CSE per la verifica prevista dall’art. 92, comma 1, lett. b).

Passiamo ora in rassegna i principali argomenti da prendere in considerazione nella integrazione del Piano Operativo di Sicurezza da attuare nel periodo della emergenza dovuta al COVID-19

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1. Informazione

E’ compito del datore di lavoro informare i lavoratori e chiunque entri nel cantiere delle disposizioni apposito cartellonistica.

I cartelli , apposti in maniera ben visibile riporteranno prevalentemente gli aspetti comportamentali.

A titolo di esempio potranno essere installati indicanti prescrizioni specifiche o cartellonistica multisimbolo

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L’informazione riguarderà: l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre

37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter accedere al cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, si manifestino condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio, ecc.)

l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e quelle del datore di lavoro (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)

l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L’accettazione da parte del lavoratore conoscenza delle condizioni di accesso al cantiere ed il comportamento da seguire, dovranno risultare da specifico verbale sottoscritto dal lavoratore.

2. Modalità di accesso al cantiere del personale e dei fornitori

Prima dell’accesso in cantiere, Il personale potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. E’ opportuno ricordare che a rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto, provvedendo ad identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al cantiere;

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2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali che può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente;

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati; in particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. richiesta da parte dell’Autorità sanitaria);

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, o nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, sarà necessario garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.

Il datore di lavoro dovrà informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.Per l’accesso, transito ed uscita dal cantiere di fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno , allo scopo di ridurre possibilità di contatti con il personale presente nel cantiere, dovranno essere individuate all’interno del POS, specifiche procedure di sicurezza , contenenti il divieto agli autisti dei mezzi di trasporto di scendere dai propri mezzi ,il divieto assoluto di accesso ai locali chiusi comuni del cantiere, i percorsi da seguire nella viabilità interna, eventuali percorsi dedicati e segnalati, posizione di servizi igienici dedicati, con il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente, oltre all’informativa sui rischi.

Delle prescrizioni di cui sopra sarà predisposta nota informativa da consegnare al fornitore all’ingresso del cantiere che le sottoscriverà per accettazione e presa visione; la firma di tale documento costituirà condizione imprescindibile per l’accesso in cantiere.

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Nel caso che si rendesse necessaria la discesa dal mezzo per l’attività di scarico o imbracatura del carico, il trasportatore dovrà comunque osservare la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed indossare guanti e mascherina monouso.

Se presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza di sicurezza; all’interno del POS, andrà riportato l’elenco dei mezzi di trasporto in dotazione all’impresa (targa e modello), con l’indicazione del numero massimo di passeggeri trasportabili, che consenta il mantenimento della distanza di sicurezza.

Per ciascun mezzo sarà opportuno compilare una scheda su cui andrà riportata la pulizia eseguita giornalmente al termine del turno di lavoro, di maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, ecc., oltre alla sanificazione dell’abitacolo e dei filtri dell’aria condizionata con cadenza settimanale.

3. Pulizia e sanificazione nel cantiere

Deve essere prevista a carico del datore di lavoro la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree , estendendo tale procedura anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida ,le auto di servizio e quelle a noleggio e per i mezzi di lavoro, quali gru ed altri mezzi operanti in cantiere. Nel caso di lavoro su più turni, la pulizia giornaliera dovrà avvenire alla fine di ogni turno.

La verifica della corretta attuazione della procedura potrà avvenire utilizzando check list di controllo giornaliere; le liste di controllo saranno repertoriate e conservate in azienda; i contratti per il servizio di pulizia e sanificazione, dovranno riportare in dettaglio frequenza e descrizione delle operazioni eseguite e dei prodotti utilizzati.

Per la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro, il datore di lavoro , sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro, metterà a disposizione idonei detergenti, fornendo altresì puntuali indicazioni sull’uso in sicurezza dei prodotti ed eventuali dpi da utilizzare durante il loro impiego.

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Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procederà alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione. Per la decontaminazione, sarà utilizzato ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo aver eseguito la pulizia. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, deve essere assicurata la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Nel POS sarà indicata la periodicità della sanificazione dei locali, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: la consultazione del medico competente, del RSPP e del RLS, dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dagli interessati.

4. Precauzioni igieniche personali

All’interno del POS devono essere riportate schede comportamentali alle quali i lavoratori dovranno necessariamente uniformarsi, in particolare deve essere assicurato il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni. Il datore di lavoro metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, quali soluzioni idroalcoliche o prodotti similari; i lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici. I detergenti per le mani di cui sopra dovranno essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili, ad esempio in prossimità degli apprestamenti igienico assistenziali e segnalati con cartellonistica indicante l’obbligo per il lavoratore di adempiere alla prescrizione.

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Il preposto verificherà con cadenza giornaliera, utilizzando specifica check list, la disponibilità dei mezzi detergenti presso ogni locale del cantiere e nelle immediate vicinanze delle are di lavoro.

Qualche consiglio

Se non si ha disponibilità di disinfettante per mani, si può preparare seguendo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, combinando alcol ed acqua nelle giuste proporzioni. Gli Ingredienti per un litro di disinfettante per mani fai da te sono:

833 ml di etanolo o alcol etilico (96% di concentrazione) 42 ml di acqua ossigenata (3% di concentrazione) 15 ml di glicerina (o glicerolo al 98%) 110 ml di acqua distillata

Il glicerolo svolge una funzione umettante, e può essere sostituito con altri emollienti, mentre l’acqua ossigenata ha il compito di inattivare le spore di eventuali batteri contaminanti.

5. Dispositivi di protezione individuale

Particolare attenzione deve essere rivolta alla programmazione e all’attuazione delle misure di sicurezza, nonché nella scelta e nell’impiego dei dispositivi di protezione individuale. L’emergenza dovuta al COVID-19 richiede un aggiornamento della formazione “canonica” di cui all’art. 37 del D. L.vo 81/08 e s.m.i., ricorrendo gli estremi di cui al comma 6 dello stesso articolo che recita: “La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

E’ quindi indispensabile procedere preliminarmente all’aggiornamento della formazione dei lavoratori mirata al rischio da COVID-19 , con un breve modulo, anche di 30 minuti, che informi il lavoratore della natura rischio, delle norme igieniche da osservare e del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da impiegare.

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Considerata l’emergenza ed il distanziamento sociale da mantenere, l’aggiornamento potrebbe svolgersi anche tramite whats app, con il lavoratore che utilizzando il suo smartphone conferma l’avvenuto ricevimento, fornendo al datore di lavoro la prova documentale dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 37 , comma 6, del citato decreto. Nello specifico poi, sarà compito del datore di lavoro mettere a disposizione dei lavoratori gli idonei dispositivi di protezione individuale quali mascherine FFP2 o FFP3, tute e guanti monouso, ecc. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherinela cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria o mascherine chirurgiche o mascherine filtranti prive del marchio CE. Sarà buona norma conservare la documentazione attestante l’acquisto dei dpi , per documentare al coordinatore della sicurezza in esecuzione ed agli organi di vigilanza, l’impegno ad adempiere e di aver provveduto, almeno nel transitorio, utilizzando quanto attualmente reperibile sul mercato.Nel caso non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, ed in assenza di diverse soluzioni organizzative da concordare anche con il coordinatore per la sicurezza in esecuzione, devono essere necessariamente utilizzati tutti i necessari dpi (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...).In mancanza di idonei dpi, o non giudicati tali dal CSE, le lavorazioni dovranno essere sospese, redigendo specifico verbale.Importante il ruolo del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che dovrà provvedere ad integrare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari. Intervenendo questa valutazione dei costi a posteriori, può risultare molto utile (anche al coordinatore per l'esecuzione dei lavori) una nota dell’impresa che segnali i maggiori oneri che dovrà sostenere per l’attuazione delle misure di sicurezza non previste. Esempio classico sono i dpi, non valutati come costi della sicurezza(se non per attività interferenti) in regime ordinario, ma da considerarsi tali nella situazione emergenziale da COVID-19. Altri costi sono sicuramente quelli dovuti alla sanificazione degli ambienti e delle macchine e

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degli attrezzi di lavoro, le procedure di sfasamento temporale delle lavorazione, la diversa organizzazione dei turni di lavoro. L’argomento sarà più approfonditamente trattato nel paragrafo relativo ai costi della sicurezza.Sarà onere del datore di lavoro provvedere , per tutti i lavoratori, al rinnovo degli indumenti da lavoro e dei dpi .anche con tute usa e getta, incrementando costi originariamente no previsti.Anche in questo caso sarà opportuno documentare con le fatture i maggiori oneri sostenuti per l’acquisto straordinario di dpi.Per i cantieri con numero di occupati superiore a 250 unità il datore di lavoro dovrà assicurare la presenza di presidio sanitario, mentre per tutti gli altri cantieri tale attività sarà svolta dagli addetti al primo soccorso. E’ di tutta evidenza la necessità di un’integrazione della formazione di questi soggetti, con puntuale con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 ed alle dotazione necessarie, con ulteriore incremento dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.Anche in questo caso, l’integrazione della formazione, dovendo rispettare il distanziamento sociale, potrà essere svolta tramite whats app, su modello formativo messo a punto con la collaborazione del medico competente.

6. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi)

Il datore di lavoro dovrà predisporre un piano specifico che identifichi le procedure da applicare e la periodicità con cui effettuare la pulizia e la sanificazione periodica dei luoghi di lavoro e delle attrezzature. È consigliabile tenere un registro delle pulizie e delle sanificazioni periodiche (quotidiane, settimanali, mensili, in occasione di avvenuta presenza negli ambienti di lavoro di persone contagiate, ecc.). Queste considerazioni valgono sia se le pulizie vengono fatte da personale addetto (impresa esterna) sia se vengono eseguite da ciascun lavoratore sulla propria postazione di lavoro. Nel piano di pulizia dovranno essere inclusi :

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- gli ambienti di lavoro;- le aree comuni;- le aree ristoro e mensa;- i servizi igienici e gli spogliatoi;-cabine di macchinari, attrezzature e veicoli destinati alla movimentazione ed al sollevamento;- le auto di servizio;- le attrezzature e postazioni di lavoro ad uso promiscuo;-i distributori di bevande e snack, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente.- le parti esposte dell’impianto di ventilazione (es. prese e griglie di ventilazione se facilmente raggiungibili). Il datore di lavoro dovrà elaborare specifiche istruzioni in merito alla pulizia di dette componenti per garantire una corretta pulizia. La pulizia potrà essere operata con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 70% con successiva asciugatura, pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri con altri più efficienti, etc.In linea generale, le attività di pulizia dovranno essere effettuate con cadenza almeno giornaliera:

per le superfici toccate più di frequente utilizzando panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie. Es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere,;

strumenti individuali di lavoro; cabine di macchinari, attrezzature e veicoli.

La pulizia giornaliera a fine turno che potrà anche essere effettuata dal lavoratore stesso, al quale deve essere messo a disposizione idoneo detergente e fornita adeguata informazione ad ogni cambio turno per le attrezzature e postazioni comuni di lavoro.All’interno del POS, deve essere previsto un piano per l’accesso e l’utilizzo degli spazi comuni, quali spogliatoi, refettorio, ecc. In relazione alle dimensioni ed utilizzo dell’ambiente, deve essere valutato il numero massimo di lavoratori presenti contemporaneamente, apponendo all’esterno apposito cartello segnaletico. All’interno del piano di utilizzo degli spazi comuni, dovranno

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essere indicati i ricambi d’aria previsti in funzione del volume degli ambienti, del numero di numero massimo di occupanti ,il tempo di permanenza pro capite e le modalità di turnazione dei lavoratori, compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.Le medesime misure di sicurezza dovranno essere adottate anche nel caso che gli spogliatoi non siano presenti nell’area di cantiere. E’ la condizione tipica degli appalti di manutenzione, dove i lavoratori utilizzano lo spogliatoi nella sede dell’azienda ed arrivano in cantiere indossando già gli indumenti da lavoro.In considerazione dell’uso indifferenziato dei termini pulizia e sanificazione, risulta opportuno operare un distinguo tra le due attività, perché hanno finalità diverse, e costi pure diversi.Il riferimento normativo è il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”, che enuncia le seguenti definizioni:a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;c) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore. Per quanto concerne le modalità da attuare nel caso del coronavirus, ci viene in aiuto la Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute. In essa viene precisato, per gli ambienti non sanitari (quale è il cantiere), che i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a

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completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.Ovviamente la sanificazione avrà carattere periodico (almeno settimanale), mentre la pulizia sarà eseguita giornalmente. L’attività di sanificazione potrà essere effettuata in due differenti situazioni:

attività di sanificazione periodica: quella relativa ai luoghi ed alle attrezzature di lavoro con periodicità prefissata.

attività di sanificazione per presenza di lavoratore con sintomi: da effettuarsi in maniera puntuale ed a necessità in caso di presenza in ambiente di lavoro di persona con sintomi o confermata positività al virus.

Per la prima , la periodicità della sanificazione sarà stabilita dal Datore di Lavoro, in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, delle attrezzature e dei veicoli destinati alla movimentazione ed al sollevamento delle materiali.Le decisioni assunte saranno il frutto della consultazione con il Medico Competente aziendale ,il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza.La scelta della periodicità della sanificazione andrà effettuata tenendo conto:- del livello di diffusione del virus a livello nazionale e locale (livello di allerta);-del livello di affollamento e destinazione d’uso dei locali;-della tipologia di attività svolta nel locale;- dell’accesso ed eventuale stazionamento di personale esterno;- della vicinanza dell’operatore all’attrezzatura-dell’impiego di DPI che riducono il contatto (es. Guanti, abbigliamento da lavoro, mascherine, etc.)- della ventilazione dei localiNel secondo caso (sanificazione per presenza di lavoratore con sintomi), sarà effettuata in maniera puntuale e secondo necessità in caso di presenza in ambiente di lavoro di persona con sintomi o confermata positività al virus. Con riferimento alla Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020, deve essere previsto un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati, compreso quello utilizzato per il suo isolamento.

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L’intervento degli operatori per la sanificazione deve essere preceduto da un’aerazione completa dei locali. a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente e sulle superfici per diverso tempo. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, occorrerà assicurare la ventilazione degli ambienti e mantenerla anche successivamente per evitare il rischio di inalazione di fumi tossici.La procedura dovrà prevedere anche il trattamento dei rifiuti delle attività di pulizia e sanificazione. I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia devono essere raccolti in sacchetti, sigillati e conferiti nella raccolta del secco indifferenziato.I rifiuti prodotti dalle attività di sanificazione/decontaminazione dell’ambiente per il caso di presenza in ambiente di soggetto sospetto o confermato di COVID 19, (come gli stracci e i DPI monouso impiegati) devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto. Infatti come indicato nella Circolare del Min. Salute n. 5443: “Eliminazione dei rifiuti – I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291Sarà molto utile istituire un registro delle attività di pulizia e sanificazione, con indicazione per ciascun giorno dell’attività svolta, vistato a fine giornata dal preposto alla verifica.Anche tale documentazione, da presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, risulterà molto utile per documentare i maggiori oneri sostenuti dal datore di lavoro per la tutela della salute dei lavoratori, da ascrivere ai costi della sicurezza, e potrà indirizzare il CSE verso una reale valutazione dei maggiori costi.

7. Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni)

Il cronoprogramma delle lavorazioni , all’interno dell’integrazione del POS, allegato al Piano Operativo di Sicurezza, potrà essere modificato in relazione alla possibilità di turnazione dei lavori, compatibilmente con le esigenza del cantiere.Nella stesura dell’organizzazione del cantiere, mirata all’emergenza dovuta al COVID-19, saranno preventivamente consultati , redigendo specifico verbale, il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

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aziendale o territoriale. Sempre nell’ottica della diminuzione dei contatti, potrà inoltre risultare utile, la creazione di gruppi autonomi di lavoratori, caratterizzati dalla omogeneità delle lavorazioni da eseguire, che possano operare con orari differenziati rispetto a quelli canonici. Altra modalità organizzativa può essere attuata con le segregazione delle aree di lavoro, garantendo accessi e percorsi differenziati. In ogni caso, turnazioni e numero di operai per ogni turno andranno stimati in base agli spazi disponibili in cantiere.Questa diversa organizzazione del cantiere richiede un attento coordinamento, sia tra squadre appartenenti alla medesima impresa, sia, a livello superiore, tra i diversi datori di lavoro, sotto la supervisione del coordinatore della sicurezza in esecuzione.

8. Gestione di una persona sintomatica in cantiere

L’integrazione al POS deve prevedere specifiche procedure nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. A tal fine dovrà essere preventivamente individuato un locale all’interno del cantiere dove isolare temporaneamente il lavoratore, in attesa di darne comunicazione alle autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.Operativamente, sarebbe opportuno che il soggetto( preposto, datore di lavoro, direttore di cantiere) che materialmente rileva il possibile contagio, fosse supportato nelle azioni da intraprendere, dal medico competente o altro sanitario all’uopo individuato. Tale modalità, risulta di relativamente facile da attuare nei cantieri di grandi dimensioni, mentre per quelli medi o piccoli la disponibilità del medico può presentarsi problematica. Una proposta operativa potrebbe essere quella di stipulare una convenzione con un gruppo di medici, che siano in grado di garantire la reperibilità durante l’orario di cantiere, e fornire puntuali indicazioni di carattere sanitario in ordine alle modalità di isolamento del soggetto e dell’applicazione delle misure di sicurezza. La scelta

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metodologica proposta consentirebbe la fruizione di un utilissimo servizio a costi ragionevoli. Isolato il possibile contagiato, si dovrà procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.Per la sanificazione del locale utilizzato per l’isolamento, possono essere utilizzate le procedure indicate nel paragrafo 6 delle presenti note. La procedura, da inserire all’interno dell’integrazione al POS, dovrà essere condivisa con il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro dovrà inoltre collaborare con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria9. Sorveglianza sanitaria/medico competente/rls o rlst

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute privilegiando, in questo periodo, le visite preventive, quelle a richiesta e da rientro da malattia; inoltre la sorveglianza sanitaria costituisce una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale perché contribuisce ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, oltre a incrementare la qualità dell’informazione e della formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.Anche in questa fase si evidenzia la stretta collaborazione tra tutti i soggetti della, prevenzione, datore di lavoro, medico competente, RLS/RLST estesa anche al coordinatore per la sicurezza in esecuzione, che deve emergere da una documentazione condivisa e attestata da prova documentale.Sulla scorta delle indicazioni del medico competente, il datore di lavoro provvederà alla tutela dei lavoratori che presentano patologie attuali o pregresse, sempre nel rispetto della privacy.

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10. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

Il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo è l’autentica novità del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri”Il Comitato opera in collaborazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS ed è costituito per singolo cantiere.Nel caso di cantieri di modeste dimensioni non risulti costituito il Comitato, con la stessa logica adottata dagli artt. 47 e 48 del D. L.vo 81/08 e s.m.i. , in assenza della costituzione dei comitati per i singoli cantieri, sarà costituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.Il protocollo prevede inoltre la possibilità di costituzione di comitati a livello territoriale o settoriale anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.Allo stato non è ben chiaro quali siano i poteri dei comitati, in che modo possano esercitare i compiti di verifica, con quali limiti operativi e soprattutto senza sovrapporsi alla altre figure istituzionali all’uopo deputate.Speriamo che le successive disposizioni possano fugare i dubbi

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11. La valutazione dei costi della sicurezza aggiuntivi per l’emergenza COVID-19

L’attuazione delle misure per il contenimento del rischio contagio comporta un aumento dei costi della sicurezza, che devono comprendere anche ogni maggiore onere derivante dalla necessaria riorganizzazione delle lavorazioni e del cronoprogramma e dal conseguente rallentamento della produttività, inizialmente non previsto e da valutare a carico del Coordinatore nella revisione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.Come riportato nel paragrafo 4 dell’Allegato XV del DLgs n. 81/2008, i costi da stimare sono quelli derivanti da:

misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo

sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; delle misure di coordinamento relativo all’uso comune di apprestamenti,

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.E’ di tutta evidenza, che il prescritto aggiornamento del Piano di sicurezza e Coordinamento in conseguenza del COVID-19, comporta anche una revisione dei costi della sicurezza, valutando anche voci di costo precedentemente escluse. Classico esempio è costituito dai dpi, prima ascrivibili ai costi della sicurezza soltanto se previsti nel PSC per lavorazioni interferenti, mentre, in relazione ai nuovi rischi da COVID-19, elementi indispensabili per garantire la salute dei lavoratori.A scopo puramente indicativo, si propone di seguito la stima dei costi della sicurezza (dovuti alla sola “emergenza coronavirus”) per un “cantiere tipo”, di piccola dimensione e che si debba attenere alle nuove disposizioni per la protezione da contagio da coronavirus per un periodo di 20 gg. Si ipotizza la presenza di n. 8 lavoratori, suddivisi in due squadre.In particolare la stima tiene conto delle seguenti disposizioni:- dotazione di n. 4 mascherine monouso al giorno per ogni lavoratore;

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- riunione informativa (nel rispetto della distanza minima di un metro) sui contenuti integrativi del PSC;- pulizia quotidiana straordinaria di baraccamenti e wc con sanificante;- pulizia con sanificante dei comandi delle macchine operatrici;- disponibilità di soluzione idroalcolica per la pulizia e sanificazione delle mani.

All’elenco potrebbero essere aggiunti i maggiori costi dei mezzi di trasporto aziendali per garantire il distanziamento tra i lavoratori, maggiori costi organizzativi per una eventuale turnazione, ecc, maggiori oneri che devono essere compiutamente descritti per essere contabilizzati.

articolo quantità unità dimisura

costo unitario

totale

Mascherine monouso FFP2S. (n. 4 mascherine al giorno per ciascun lavoratore)

4 x 8 x 20 =

640

cad.

Guanti monouso, interno polverato in lattice bianco spessore 0,19 mm (n. 3 paia al giorno per ciascunlavoratore)

3 x 8 x 20 =

480

paio

Guanti UNI-EN 374 (n. 1 paio a settimana)

3 paio

Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani

0,1 x 20 = 2

lt

Igienizzazione quotidiana di baraccamenti e servizi (n. 1 h al giorno di un operaio comune)

1 x 20 = 20 ora

Detergente igienizzante per pavimenti e sanitari (considerato 0,15 lt al giorno)

0,15 x 20 =3,00

lt

Igienizzazione delle macchine e delle attrezzature impiegate (comandi, volante, portiera, pulsantiere, manici..). Considerato 15 minuti giornalieri per n. 2operatori.

0,15 x 2 x 20 =6,00

ora

Informazione ai lavoratori sui contenuti dell’integrazione del PSC

8 cad.

Totale

Come si evince dal computo, i maggiori costi della sicurezza aggiuntivi, sono quelli alle mascherine monouso ed alla sanificazione e igienizzazione di baraccamenti e macchine.

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