Linee Guida Per Iscrizioni, Inserimento e Accoglienza Studenti Non Italofoni -

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Guida ragionata sulle norme relative all’iscrizione, inserimento e accoglienza degli alunni non italofoni nelle scuole di ogni ordine e grado Alcuni punti fermi sul piano normativo, culturale ed educativo a.s. 2009-10 Marialuce Bongiovanni

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Accoglienza studenti stranieri nelle scuole

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Guida ragionata sulle norme relative alliscrizione, inserimento e accoglienza degli alunni non italofoni nelle scuole di ogni ordine e grado Alcuni punti fermi sul piano normativo, culturale ed educativoa.s. 2009-10

INDICE

PremessaPag.3

La scelta delleducazione interculturale

Pag.4

Linserimento scolastico e laccoglienzaPag.5

La fase burocratico amministrativa: oltre liscrizionePag.7

Assegnazione e distribuzione degli alunni stranieri nelle classi Pag.9

La Valutazione degli Alunni Stranieri nella scuola secondaria di 2 gradoPag.10

La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero Il diritto/dovere allistruzionePag.14Pag.15

Riconoscimento dei titoli di studio stranieriPag. 17

Alcuni quesiti frequentiPag.19

Invito al viaggio

Ogni giorno creo una nuova patria in cui muoio e rinasco quando vogliouna patria senza mappe n bandierecelebrata dai tuoi occhi profondiche mi accompagnano per tutto il tempodel viaggio verso cieli fragiliin tutte le terre io dormo innamoratoin tutte le dimore mi sveglio bambinola mia chiave pu aprire ogni confinee le porte di ogni prigione neraritorni e partenze eterne il mio essereda fuoco a fuoco e da acqua a acqual'inno delle mie patrie il canto del merloed io lo canto in ogni stagione di luna calanteche sorge dalla tua fronte di buio e di stellecon la volont eterna del sole

Gezim HajdariPoeta albanese, vincitore del Premio Montale;vive in ItaliaPremessaL

e linee guida, il cui testo stato elaborato da un apposito gruppo di lavoro costituito presso lUSR ER, si propongono come insieme di orientamenti condivisi sul piano culturale ed educativo e di suggerimenti di carattere organizzativo, operativo e didattico, con lobiettivo di favorire lintegrazione degli studenti stranieri e la loro riuscita scolastica e formativa, ferma restando lautonomia delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e la loro responsabilit in materia, nel quadro della legislazione vigente.

Di seguito si voluto fornire un quadro ragionato della normativa relativamente alla scelta dellinterculturalit fatta dal legislatore riservando unattenzione particolare ad alcuni nodi cruciali . Le linee guida inoltre contengono anche una lunga serie di indicazioni operative per favorire una equilibrata distribuzione della presenza degli stranieri fra le scuole mediante la costruzione di reti e di coordinamenti; per individuare gli strumenti pi idonei in grado di accogliere gli studenti stranieri nella scuola; per attivare percorsi capaci di far conseguire il titolo di studio al termine del primo ciclo di istruzione; per favorire linsegnamento dellitaliano e altri apprendimenti linguistici; per lorientamento e il ri-orientamento. La scelta delleducazione interculturale

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a presenza degli alunni di origine non italofona, in progressivo aumento negli ultimi anni, un dato che ha condotto lItalia a compiere la scelta della piena integrazione di tutti nella scuola, individuando nelleducazione interculturale lo sfondo integratore cui accomunare tutte le discipline e tutti gli insegnanti. Tale integrazione oggi comunemente intesa come un processo bidirezionale, che prevede diritti e doveri tanto per gli immigrati quanto per la societ che li accoglie. I dati sugli alunni stranieri nelle nostre scuole confermano la presenza di trasformazioni socialmente costitutive delle quali tutte le istituzioni devono tenere conto, evidenziando la necessit di una pianificazione delle risorse e degli interventi a tutti i livelli operativi della scuola Ripercorrendo il percorso della normativa scolastica in materia, si pu evidenziare come - sino al 1989 - la tendenza integrazionista orientata allassimilazione dei diversi abbia portato ad esprimere linterculturalit nella scuola essenzialmente attraverso misure compensative; sino a quel momento, infatti, le norme sono state finalizzate al solo tema dellinserimento dellalunno straniero nelle classi. E solo dal 1990 che le tematiche interculturali vengono recepite in senso pi ampio ed estese anche agli autoctoni, indifferentemente dalla presenza di alunni stranieri in classe; il momento di scelte di educazione interculturale . I minori stranieri, come quelli italiani, sono innanzitutto persone e, in quanto tali, titolari di diritti e doveri che prescindono dalla loro origine nazionale. Tale principio, affermato in tutte le Dichiarazioni internazionali ratificate dallItalia, un punto fermo per tutte le politiche e gli interventi che nel territorio italiano coinvolgono le persone di cittadinanza diversa e, nello specifico della realt scolastica, i bambini, i ragazzi e gli adolescenti di ogni provenienza! In questottica, la scelta interculturale vuole rappresentare il rifiuto sia della logica dellassimilazione, sia di quella del rafforzamento delle comunit etniche chiuse per favorire invece il confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento dentro la convivenza delle differenze. La scelta interculturale conduce inevitabilmente allaffermazione di valori quali il rispetto della persona inteso come orizzonte aperto sui valori della pace; letica della solidariet e dellimpegno sociale, contro letica del disimpegno e dellirresponsabilit che massimizzano il valore del bene privato e minimizzano quello del bene comune; il progetto di una personalit integrale e creativa contro loggettivazione e lomologazione.

Ne discende che la scuola il luogo centrale per la costruzione e la condivisione di regole comuni, in quanto pu agire attivando una pratica di vita quotidiana che si richiami al rispetto delle forme democratiche di convivenza e, soprattutto, pu trasmettere le conoscenze storiche, sociali, giuridiche ed economiche che sono saperi indispensabili nella formazione della cittadinanza societaria.Linserimento scolastico e laccoglienza

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e scuole e i servizi educativi costituiscono oggi il primo spazio dincontro e scambio e sono quindi chiamati a superare visioni episodiche ed emergenziali, per creare condizioni permanenti di lavoro: la stabilit di un vero e proprio contesto professionale per gli insegnanti, la presenza di alcune condizioni strutturali, il permanere di dinamiche di sviluppo della didattica, la continuazione della ricerca metodologica e una concezione in evoluzione della stessa educazione.

Prepararsi ad accogliere un alunno straniero non significa preoccuparsi solo per lui, ma cercare di rispondere alle esigenze di tutti. Lattenzione alla diversit nel suo significato pi ampio insegna ad accogliere tutte le diversit nello stesso modo e con la stessa considerazione. La diversit una categoria generale, di significato pedagogico, oltre che sociale e culturale, che impegna lintera scuola al rispetto delle biografie personali, alla valorizzazione dei talenti, alla presa in considerazione dei bagagli di esperienza e di conoscenza degli alunni; una potenziale risorsa per linnovazione, visto che d vita a nuove esperienze e significati culturali. La spinta al cambiamento non deriva solamente da riflessioni pedagogiche, ma scaturisce da dinamiche reali, pressanti e coinvolgenti: la scuola viene chiamata a misurarsi con culture differenti, con atteggiamenti nuovi, con interazioni non sperimentate prima, con sistemi diversi di valori.

Quindi, riconoscendo la specificit dei bisogni ed agendo nella cornice culturale di un modello scolastico integrativo e interculturale valorizzante le diversit culturali, la scuola deve dotarsi di una progettualit adeguata che consenta di gestire unaccoglienza efficace e competente e il progetto deve individuare dispositivi e percorsi non rigidi e burocratici, ma flessibili ed operativi, pronti ad essere attivati per far fronte a tutte le necessit.

Accanto a motivazioni di carattere pedagogico e socio-relazionale, occorre ricordare che la normativa stessa a richiedere di accogliere ed inserire, nella scuola di tutti, gli alunni non italofoni dando loro pari opportunit; la Legge n. 40/98, precisamente allarticolo 36, ribadisce infatti non solo il diritto alla scuola per tutti, ma lobbligo allinserimento scolastico dei minori non italofoni presenti nel territorio.

La situazione dellinserimento scolastico certamente un primo e importante indicatore che dipende molto dalla qualit dellaccoglienza di ciascun istituto scolastico. Accoglie a pieno questimpostazione lart.45 del D.P.R. n.394 del 31/8/99.

Secondo lo spirito del DPR citato, ogni scuola dovrebbe definire, con delibera del Collegio dei docenti, principi, indicazioni e criteri, riguardanti le modalit di iscrizione e di inserimento degli alunni immigrati. Per questa ragione, ogni istituzione scolastica adotta un proprio Protocollo dAccoglienza, cio un documento nel quale, oltre le modalit di iscrizione e inserimento degli alunni non italofoni si definiscono compiti e ruoli degli operatori, traccia le diverse possibili fasi dellaccoglienza e delle attivit di supporto / facilitazione per lapprendimento della lingua italiana. Per accogliere necessario, infatti, seguire procedure di inserimento non casuali o improvvisate, promuovere dispositivi per laccoglienza, e infine, avere strumenti informativi e documenti in varie lingue-.

Con il termine accoglienza ci si riferisce quindi allinsieme degli adempimenti e dei provvedimenti attraverso i quali sono formalizzati il rapporto dellalunno e della sua famiglia con la realt scolastica. Gli ambiti entro cui tale rapporto si sviluppano attengono a quattro ambiti distinti: amministrativo-burocratico (l'iscrizione), comunicativo-relazionale (prima conoscenza), educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale, insegnamento dell'italiano seconda lingua), sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio).

I contenuti da inserire in un Protocollo tipo riguardano:1. le modalit di iscrizione e i documenti e certificati necessari2. i criteri e le modalit di assegnazione alla classe di frequenza3. i materiali utilizzati per losservazione e la valutazione iniziale 4. i materiali informativi a disposizione delle famiglie5. le modalit di approccio e conoscenza della famiglia6. le risorse umane esterne e interne disponibili per la costruzione del percorso educativo e didattico7. il tipo di rapporti che la scuola intrattiene con gli enti locali e le organizzazioni presenti sul territorio La fase burocratico amministrativa: oltre liscrizione

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e procedure per liscrizione di minori non italofoni non sono diverse da quelle previste per gli studenti italiani; per i primi, inoltre, la normativa prevede casistiche e particolarit volte a facilitare lassolvimento del diritto-dovere allistruzione e alla formazione. Lobbligo distruzione, infatti, interessa anche i minori stranieri indipendentemente dalla regolarit della posizione in ordine al soggiorno in Italia.Liscrizione rappresenta il primo momento di un percorso daccoglienza per lalunno non italofono e per la sua famiglia; essa non pu essere avulsa dal contesto culturale e normativo generale , quello che trova nella Convenzione ONU sui diritti dellinfanzia il punto di riferimento principe e per questo pi corretto parlare di accoglienza e integrazione anche per coloro che nelle scuole sono preposti a questa procedura!!!Il personale degli Uffici di Segreteria di una scuola spesso rappresenta il primo contatto dellalunno non italofono e della sua famiglia con il sistema scolastico italiano; per questa ragione, tale contatto dovrebbe avvenire allinterno di una pi generale procedura di accoglienza della scuola al fine di consentire al personale amministrativo la raccolta di una serie di informazioni di merito sullalunno che consentano di adottare decisioni adeguate sia sulla classe in cui deve essere inserito sia sui percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati.

Gli uffici di segreteria, durante la fase di iscrizione del minore non italofono, non hanno solo compiti burocratici, ma svolgono anche attivit propedeutiche alle future fasi dellintegrazione. Per questo, tra il personale di segreteria importante individuare una persona da incaricare del ricevimento delle iscrizioni degli alunni stranieri, anche al fine di affinare progressivamente abilit comunicative e relazionali per linterazione con cittadini stranieri. La fase delliscrizione, prevede anche la raccolta di informazioni e documentazione relativa: alla precedente scolarit (se esistente), alle eventuali certificazioni sanitarie (vaccinazioni), alla condizione anagrafica (eventuale documento di riconoscimento alunno, domicilio); alla dichiarazione dellopzione di avvalersi o meno della religione cattolica Sarebbe bene che il personale ATA istruito per la prima accoglienza del minore fornisse ai genitori stranieri materiale in pi lingue per una prima informazione sul sistema scolastico italiano. La consegna di documentazione bilingue o in lingua dorigine propone un volto disponibile della scuola, cos come lesposizione di avvisi e indicazioni nelle bacheche e sui muri e le porte della scuola. anche possibile lintervento di mediatori linguistici, ove ritenuto necessario. Il primo incontro dei genitori stranieri, di carattere inevitabilmente amministrativo, bene che si concluda con la programmazione di un incontro fra i genitori e il nuovo alunno con

il Dirigente Scolastico cui compete, fra laltro, attuare "interventi specifici per promuovere il diritto dapprendimento e il successo scolastico degli studenti appartenenti allistituzione scolastica", svolgendo quindi la funzione di vero e proprio garante del diritto allapprendimento nei confronti delle famiglie straniere. i docenti referenti della Commissione intercultura della scuola cui spettano compiti decisionali, progettuali e gestionali nellambito delleducazione interculturale e dellaccoglienza degli alunni immigrati. Le attivit di tali commissioni si rendono di fatto indispensabili in quanto di supporto al Collegio Docenti che ai sensi dellart. 45 del DPR n. 394 del 31/8/99 - ha numerosi compiti deliberativi e di proposta in merito allinserimento nelle classi degli alunni stranieri. Listituzione formale di un gruppo di lavoro come articolazione del collegio docenti oltre che essere funzionale a una pi adeguata accoglienza segnala limpegno della scuola in questo campo ed evidenzia lassunzione collegiale di responsabilit, mandando un chiaro messaggio anche allesterno.

Le iscrizioni possono essere richieste in qualsiasi momento dellanno scolastico. La normativa, anche recente, nellaffermare il diritto-dovere allistruzione e alla formazione, nel riprendere ed ampliare il concetto di obbligo formativo (art. 68 Legge 144/99), individua i destinatari in tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato (comma 6 dellart. 1 Decreto Legislativo n. 76/2005).Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarit devono essere iscritti ugualmente, seppur con riserva, poich la posizione di irregolarit non influisce sullesercizio di un diritto-dovere riconosciuto. I minori stranieri infatti hanno diritto allistruzione indipendentemente dalla regolarit della posizione in ordine al loro soggiorno ( 1 comma art. 45 DPR n 394/99). La scuola deve quindi procedere alliscrizione sulla base delle dichiarazioni dei genitori per ci che riguarda la scolarit pregressa e senza pregiudizio del conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio che ,ove non vi siano accertamenti negativi sullidentit dichiarata dellalunno, saranno rilasciati con i dati identificativi acquisiti al momento delliscrizione (C. M. 23 marzo 2000, n. 87 Prot. 2941/B/1/A). Liscrizione scolastica con riserva degli anzidetti minori non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza nel territorio italiano, n per il minore, n per i genitori (C.M. 12 gennaio 1994, n.5; art. 45 del D.P.R. n. 394/99.)In definitiva, in mancanza della documentazione anagrafica la scuola non ha lobbligo di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e, quindi, esercitano un diritto riconosciuto dalla legge; deve invece segnalare allautorit pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito gli eventuali casi di minori abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela (art. 32 del D. L . vo. n. 286/98). Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori. Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato dallautorit che lo rintraccia sul territorio nazionale:

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, a eccezione del caso in cui il minore sia accolto da un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi;

al Giudice Tutelare, per lapertura della tutela;

al Comitato per i minori stranieri, a meno che non sia stata presentata domanda di asilo.Assegnazione e distribuzione degli alunni stranieri nelle classi

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ecentemente, una mozione - presentata dalla Lega che riguarda laccesso degli studenti stranieri alla scuola dellobbligo - stata approvata alla Camera con 265 voti contro 246. Questa mozione impegna il governo a sviluppare una legislazione che preveda test e prove di valutazione da somministrare agli studenti stranieri per liscrizione alle classi ordinarie, classi di inserimento da frequentare per coloro che non supereranno il test, e lattivazione, allinterno di queste classi, di percorsi formativi relativi siaalla conoscenze e alla comprensione dei diritti e doveri (rispetto per gli altri, tolleranza, lealt, rispetto della legge del paese accogliente) sia al rispetto per la diversit morale e la cultura religiosa del paese accogliente.

Ad oggi,per, il criterio generale per lassegnazione della classe quello di inserire lalunno nella classe di corrispondenza allet anagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99). E bene ricordare che linserimento degli alunni stranieri pu seguire procedure diverse da quelle abitualmente usate con quelli nati in Italia. In casi del genere, tuttavia, necessario valutare accuratamente le conoscenze e le competenze gi acquisite nella lingua materna o in altre lingue di scolarizzazione e predisporre una programmazione individuale adeguata. La scelta pedagogica quella di non penalizzare in alcun modo lalunno, iscrivendolo a una classe inferiore a quella corrispondente alla sua et anagrafica, qualora la competenza iniziale in italiano dovesse risultare scarsa o nulla; il divario di et causa gravi problemi a livello motivazionale e relazionale, spesso causa di insuccesso e abbandono scolastico. Ragioni psicologiche e relazionali inducono infatti a ritenere anche che linserimento scolastico sia pi proficuo se avviene in un gruppo di coetanei con i quali lalunno straniero pu instaurare rapporti pi significativi e "alla pari".

Dal Documento del MIUR del febbraio 2006: " () Slittamenti di un anno su classe inferiore vanno ponderati con molta attenzione in relazione ai benefici che potrebbero apportare e sentita la famiglia. Scelte diverse andranno valutate caso per caso dalle istituzioni scolastiche. Per un pieno inserimento necessario che lalunno trascorra tutto il tempo scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per progetti didattici specifici, ad esempio lapprendimento della lingua italiana, previsti dal piano di studio personalizzato. Limmersione, in un contesto di seconda lingua parlata da adulti e compagni, facilita lapprendimento del linguaggio funzionale".

Di norma, lalunno viene assegnato alla classe successiva a quella frequentata nel paese dorigine. La disposizione generale deve essere tuttavia confrontata con le situazioni specifiche. Un eventuale iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto allet anagrafica deve essere deliberata dal Collegio Docenti tenendo conto :

dellordinamento degli studi del Paese di provenienza, dellaccertamento di competenze e abilit, del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza, del corso di studi eventualmente seguito dallalunno nel Paese di provenienza del titolo di studio eventualmente posseduto dallalunno".

La decisione, caso per caso, deve quindi tener conto delleffettiva storia scolastica dellalunno, attraverso un confronto con gli ordinamenti scolastici e curricoli dei paesi di provenienza. Al fine della determinazione della classe discrizione e per lelaborazione di un percorso formativo personalizzato, opportuno che gli insegnanti referenti valutino la situazione con gli insegnanti di classe, tenendo presente anche la composizione della classe, per numero di alunni, la presenza di altri alunni stranieri, le caratteristiche del gruppo classe, ecc. Lorientamento pi diffuso infatti di favorire leterogeneit delle cittadinanze nella composizione delle classi, piuttosto che formare classi omogenee per provenienza territoriale o religiosa degli stranieri ((art. 7 del D.P.R. 275/1999). La C.M. 205/90 contiene indicazioni esplicite sulliscrizione di alunni con limitate competenze in italiano: [] sono stati formulati quesiti sull'opportunit di iscrivere gli alunni, di cui si accerti un insufficiente livello di conoscenza della lingua italiana, a classe inferiore a quella cui aspirano in base agli studi pregressi, ricorrendo alla possibilit di "sottoporre l'aspirante ad un esperimento nelle materie e prove da stabilirsi" (prevista dall'art. 14 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653). Al riguardo si rileva che le prove, soprattutto per quanto concerne il livello di conoscenza della lingua italiana, risultano opportune, piuttosto che in funzione selettiva, ai fini della programmazione mirata delle attivit didattiche. E importante, quindi conoscere i sistemi scolastici dei Paesi di provenienza dei non italofoni per sapere di quanti anni composta la scuola di base. Una prima difficolt infatti rappresentata dalleventuale scarto tra la durata del sistema scolastico di provenienza e quello italiano o dalla difformit dei tempi dinizio e fine dellanno scolastico. Se lalunno proviene da un paese del Sud America (ad esempio, il Per), si presentano entrambi i problemi: il sistema scolastico di base in Per dura sei anni e il calendario scolastico va da febbraio a dicembre. Pertanto un alunno peruviano di sette anni che arriva in Italia a gennaio potrebbe avere gi terminato la terza elementare. opportuno inoltre che gli alunni neo arrivati appartenenti allo stesso gruppo linguistico siano collocati nelle classi in gruppetti che non superino il numero di 4 / 5 per facilitare laiuto reciproco nella comunicazione e limitare la percezione di sradicamento e di perdita didentit. Si deve prestare attenzione alle interazioni fra i gruppi per prevenire forme di esclusione e di distanza.La Cm n.2 dell8 gennaio 2010 fornisce indicazioni e raccomandazioni per lintegrazione di alunni con cittadinanza non italiana, fissando al 30% (precedentemente stabilito al 50 % dallart. 45 comma 3 del DPR del 31 agosto 1999) il tetto massimo di presenze di non italiani in classe. Dalla lettura della Circolare, che indica criteri di carattere organizzativo sia dellofferta formativa territoriale, sia della gestione interna della singola istituzione scolastica, chiaro che il tetto del 30% si applica agli studenti neo arrivati (ovvero, come dice la letteratura scientifica, quanti sono giunti in Italiana da meno di 2 anni) che si inseriscono a scuola a partire dagli ultimi anni della scuola primaria; essa, quindi, non contempla gli studenti nati e cresciuti in Italia e che spesso sono gi in possesso di adeguate competenze.Situazioni particolari. E possibile individuare diverse situazioni di inserimento degli alunni stranieri di recente immigrazione, definite sulla base dellet e della scolarit precedente:

lalunno neo-arrivato non ha mai frequentato la scuola nel paese di origine e ha 6/7 anni: linserimento avviene in prima elementare;

lalunno neo-arrivato presenta una corrispondenza fra et e classe frequentata nel paese dorigine, documentata dai certificati scolastici (qualunque sia la lingua di scolarit): linserimento avviene nella classe successiva a quella frequentata nel paese di origine;

lalunno neo-arrivato presenta una discrepanza fra et e livello di scolarit (pre-adolescenti poco o affatto scolarizzati, situazioni di analfabetismo e sottoscolarizzazione...). Si tratta in questo caso di prevedere un inserimento che tenga conto dellet ma che garantisca al tempo stesso il recupero dei livelli di alfabetizzazione, attraverso:

momenti di insegnamento individualizzato

frequenza intensiva di laboratorio di italiano Lingua 2

sostegno extrascolastico

lalunno neo-arrivato in situazioni di sottoscolarizzazione ha gi compiuto 15 anni; opportuna liscrizione nella prima classe della scuola secondaria di 2 grado con convenzione per la frequenza di moduli nei Centri Territoriali di Educazione Permanente, che prevedono il recupero della licenza di scuola media e appositi corsi di alfabetizzazione.La decisione sullassegnazione a una classe deve essere accompagnata dallindividuazione dei percorsi di facilitazione che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili. Unaccoglienza "amichevole" potrebbe anche concretizzarsi, in particolare nelle classi di scuola media, nellindividuazione per ogni nuovo alunno straniero di un ragazzo italiano o immigrato di vecchia data o nato in Italia da genitori stranieri che svolga la funzione di tutor, di compagno di viaggio specialmente nei primi tempi.

La Valutazione degli Alunni Stranieri nella scuola secondaria di 2 grado

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a valutazione degli alunni stranieri, e in particolare dei neo-arrivati, pone diversi problemi, dalle modalit di valutazione a quelle di certificazione, alla necessit di tener conto del singolo percorso di apprendimento.

Le Linee Guida del MIUR (CM. n 24 1.3.2006) rafforzano lidea presente nella scuola italiana sin dai tempi della legge 517/ 1977 - che la valutazione non abbia solo funzione certificativa, ma anche una funzione formativa/regolativa in grado di consentire, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altres, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento. Larticolo 4 del DPR numero 275/1999, relativo allautonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilit di individuare le modalit e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altres che esse operino nel rispetto della normativa nazionale.

La normativa tuttavia non fornisce indicazioni specifiche, ma rafforza il ruolo e la responsabilit delle istituzioni nella loro autonomia e dei docenti nella valutazione degli alunni. Lart. 45, comma 4, del D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999 attribuisce di fatto al Collegio docenti il delicato compito di provvedere:

al necessario adattamento dei programmi di insegnamento,

allindividuazione di specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni Il nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati insieme alle finalit del Profilo educativo dello studente costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla Legge 53/03, articolo 3, relativi in particolare alla valutazione.Cosa deve intendersi per "adattamento dei programmi"?

Tale delicato compito consiste concretamente nellindividuazione di unit di apprendimento relative ai nuclei tematici fondanti di ogni disciplina per gli studenti stranieri; su tali nuclei si potr poi articolare la programmazione personalizzata utilizzando testi facilitati e individuando obiettivi minimi. La finalit generale ovviamente quella di facilitare lapprendimento e/o consolidamento della lingua italiana e, pertanto, la normativa riconosce anche ad ogni istituzione scolastica, per il tramite dellorgano collegiale preposto alla cura della didattica, la facolt di attivare corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti. Tali attivit possono essere svolte anche nellambito delle attivit aggiuntive di insegnamento per larricchimento dellofferta formativa, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Gli eventuali interventi di educazione linguistica quali i corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (ITALIANO/L2), , concorreranno alla valutazione formativa degli alunni stranieri.A fronte della funzione dei Collegi docenti, ogni Consiglio di Classe, per poter valutare lalunno straniero non alfabetizzato in lingua italiana, dovr pertanto programmare interventi di educazione linguistica e percorsi disciplinari appropriati, anche avvalendosi delle competenze del Referente di settore, sulla base della storia scolastica precedente dellalunno e ogni altra informazione fornita dalla Commissione Accoglienza. Ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano di Studio Personalizzato (PSP) che sar punto di riferimento essenziale per la valutazione dellalunno straniero. Alla stesura del PSP sono chiamati tutti i docenti che , nellambito della propria disciplina, dovranno opportunamente selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. Lindividuazione dei nuclei concettuali imprescindibili di ogni disciplina del biennio superiore suggerisce non di fissare alcuni argomenti, quanto di concentrare linsegnamento/apprendimento sui concetti chiave delle discipline chiedendosi che cosa devono sapere e che cosa devono saper fare gli studenti alla fine del biennio.Quali sono gli indicatori che i Consigli di classe devono prendere in considerazione nella valutazione dellalunno straniero?

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella sommativa, i Consigli di Classe, possono prendere in considerazione, tutti o solo in parte, i seguenti indicatori:

il percorso scolastico pregresso;

gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;

i risultati ottenuti nellapprendimento dellitaliano L2;

i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;

la motivazione;

la partecipazione;

limpegno;

la progressione e le potenzialit dapprendimento.

Il passaggio dalla lingua per comunicare alla lingua per studiare (fase ponte), condizione necessaria per prevenire o limitare linsuccesso scolastico a cui vanno incontro molti studenti stranieri, coinvolge tutti i docenti in quanto esperti dei linguaggi settoriali. Spetter ai docenti dei consigli di classe confrontarsi sulle strategie didattiche da adottare per facilitare lapprendimento dei contenuti minimi e dei linguaggi settoriali.

Lalunno straniero dovr quindi essere valutato sulla base del percorso di apprendimento compiuto sapendo bene che, durante i primi anni del suo inserimento scolastico, non potr raggiungere le stesse prestazioni richieste ai compagni italiani. Si rammenta in questo contesto quanto stabilito da J. Cummins e ripreso nei suoi studi da G. Favaro: Lalunno non italofono impiega fino a due anni per superare le difficolt legate alla lingua per la comunicazione interpersonale, mentre lapprendimento della lingua accademica dello studio e dei concetti richiederebbe fino a cinque anni.

Come esprimere la valutazione per gli alunni stranieri?

Per quanto riguarda la situazione scolastica degli alunni stranieri, si possono verificare, allinizio dellanno scolastico, due situazioni:

1. Alunni stranieri che, bench gi scolarizzati in Italia, presentano ancora alcune difficolt nelluso della lingua italiana, in particolare per quanto riguarda la lingua dello studio. Questi alunni saranno inseriti in classe e, in sede di valutazione, verranno considerati i progressi in relazione alle competenze di base degli assi culturali;

2. Alunni stranieri di recente o recentissima immigrazione che entrano nel nostro istituto allinizio dellanno scolastico e non hanno nessuna competenza linguistica in italiano. Per tali alunni, potr essere adattato lorario settimanale delle lezioni: ci consentir loro la frequenza del corso di italiano L2 di livello elementare, ma anche linserimento nella classe durante le ore delle altre discipline.

Per quanto riguarda la valutazione del 1 Quadrimestre degli alunni che rientrano nella prima tipologia si adottano i criteri stabiliti dal Collegio docenti per tutti gli alunni. Per quanto riguarda la valutazione del 1 Quadrimestre degli alunni che rientrano nella seconda tipologia, si possono adottare i seguenti criteri: per la lingua italiana, intesa come materia curricolare, si potr far riferimento alle schede di valutazione redatte dagli insegnanti titolari dei corsi di italiano L2 e alle schede di valutazione prodotte dal C.T.P qualora gli studenti lo abbiano frequentato;

per le materie il cui insegnamento e apprendimento meno veicolato dalla lingua italiana (ad esempio, esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, lingua straniera conosciuta), si potr proceder alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse;

per le materie per le quali non siano ancora state acquisite le competenze linguistiche che ne permettono lo studio, la valutazione potr essere espressa con la frase:

La valutazione non viene espressa in quanto lalunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana.oppure:

La valutazione espressa fa riferimento al P.S.P. (Piano di Studio Personalizzato), programmato per gli apprendimenti, in quanto lalunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana. (Anche nel caso in cui lalunno partecipi parzialmente alle attivit didattiche).

Per quanto riguarda la valutazione di fine anno scolastico, il Consiglio di Classe pu ricorrere alla seconda formulazione, tenendo conto degli attuali orientamenti della linguistica e della pedagogia interculturale e facendo, inoltre, riferimento alle indicazioni espresse dal MIUR in Linee Guida per laccoglienza e lintegrazione degli alunni stranieri, Circ. min. n.24 del 01/03/2006, che sono orientate ad una valutazione pi comprensiva e diluita in un arco di tempo pi lungo, per rispettare i tempi di apprendimento/acquisizione delle varie discipline, come dal PSP. La valutazione degli alunni stranieri, soprattutto nel biennio, dovr tenere in considerazione come primo elemento il recupero dello svantaggio linguistico, poi il raggiungimento degli obiettivi trasversali e infine lacquisizione delle competenze minime.Nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe allaltra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralit di elementi fra cui non pu mancare una previsione di sviluppo dellalunno. Ogni valutazione - iniziale, in itinere, finale non pu che essere strettamente collegata al percorso di apprendimento proposto agli alunni e quello predisposto per gli alunni stranieri neo-arrivati necessariamente personalizzato e sostenuto da interventi specifici per lapprendimento della lingua italiana. Certamente egli potr raggiungere risultati in tempi diversi rispetto ai compagni di classe. Ed anche i suoi risultati dovranno inscriversi in una fascia di essenzialit e di accettabilit.

La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero I

minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il superiore interesse del minore. Si ricorda che il permesso di soggiorno viene rilasciato direttamente al minore straniero che abbia compiuto il 14 anno det, in caso contrario ad uno dei due genitori. Lart. 31, comma due del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico sullImmigrazione, dispone che al minore straniero, iscritto sul titolo di soggiorno del genitore (carta o permesso di soggiorno) oppure dello straniero affidatario, al compimento dei quattordici anni sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino alla maggiore et, oppure una carta di soggiorno se il minore era iscritto sulla carta di soggiorno di uno dei genitori. Tra le innovazioni introdotte dalla legge 94/2009"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", fondamentale quella allart. 6 comma 2 del TU immigrazione d.lgs. 286/98, nella parte in cui stabilisce lobbligo per lo straniero di esibire il permesso di soggiorno quando chiede alla Pubblica amministrazione licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. Lo stesso testo introduce anche il reato di immigrazione clandestina e con esso lobbligo a carico dei pubblici ufficiali, e di denunciare la persona che commette tale reato. L'articolo 21 del testo contempla il reato di "ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato". I clandestini non rischiano l'arresto, ma si vedranno infliggere un'ammenda dai 5mila ai 10mila euro, con espulsione immediata. La norma quindi rende obbligatorio, per ogni pubblico ufficiale, denunciare i clandestini all'autorit giudiziaria. Si ricorda che il pubblico ufficiale che non denuncia un reato di cui sia venuto a conoscenza, penalmente perseguibile, di omissione di denuncia (Codice Penale - Art. 361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale).

Ma qual lambito di applicazione del nuovo testo normativo per laccesso dei minori stranieri allistruzione?Non sono tenuti allobbligo di denuncia i medici e i presidi per i quali stata prevista un'apposita deroga nel rispetto sia del dettato costituzionale italiano (Art. 34 La scuola aperta a tutti Costituzione della Repubblica Italiana) sia della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 (Art.28 Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo alleducazione). La deroga contenuta nel comma 22, lett. g dell'articolo 1 ( che modifica l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n.286/1998 ) della L.15 luglio 2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" laddove fornisce indicazioni in materia di anagrafe e stato civile. " Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati".In base a tale deroga, la scuola non quindi tenuta a richiedere i documenti relativi al permesso di soggiorno dei propri studenti e, di conseguenza, non esiste lobbligo di denuncia del reato di clandestinit perch non tenuti a sapere se lo studente clandestino o meno. Vale comunque la pena chiedersi quale sia il significato - corretto e conforme ai principi costituzionali, internazionali e normativi - di prestazioni scolastiche obbligatorie per le quali si esclude lobbligo di esibizione del titolo di soggiorno. Nel concetto di prestazioni scolastiche obbligatorie infatti rientrano non solo laccesso alla scuola, ma anche tutte quelle misure, diverse dalla mera iscrizione, che rendono effettivo il diritto alla studio del minore, anche straniero. Lesenzione dallobbligo di esibizione del permesso di soggiorno di cui allart. 6, co. 2 TU 286/98 riguarda pertanto tutto ci che ruota intorno al sistema scolastico e che rende effettivo lesercizio del diritto allo studio! I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione,di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunit scolastica. (art. 38, c. 1 del TU 286/98 a tuttoggi vigente ) Conseguentemente, lIstituzione scolastica, cos come gli Enti locali, sono tenuti ad erogare ai minori stranieri tutte le prestazioni afferenti il diritto allo studio previste per i minori italiani e non potranno pretendere lesibizione del titolo di soggiorno non solo dai minori stranieri ma neppure dai genitori. Infine, nella formula prestazioni scolastiche obbligatorie si deve contemplare anche l'obbligo di formazione sino ai 18 anni.Il diritto/dovere allistruzione

Le norme che nel corso dellultimo decennio hanno ridefinito il diritto/dovere allistruzione hanno , nello stesso tempo, ridefinito il sistema educativo di istruzione e di formazione, che parte dalla scuola dellinfanzia e termina con la scuola secondaria di 2 grado o con la formazione professionale.

il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale (art. 2, c. 1 Legge delega n. 53/2003).Ne risulta pertanto che lobbligo scolastico e quello formativo ( art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144) vengono concettualmente ricondotti al diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere che si realizza " [...]nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative (), anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ( Art.1 c.3 Legge delega n. 53/2003).Relativamente al solo secondo ciclo del sistema educativo va ribadito che esso costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale (art. 1 d.lgs. 226/2005 attuativo della citata legge 53/03 e modificato,da ultimo, con legge n. 7/2007). Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione si assolve pertanto nei percorsi di istruzione e formazione professionale (Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) . L'adempimento dell'obbligo di istruzione e' finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di et (Decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 139/2007)Per la realizzazione piena di tale diritto/dovere allistruzione, la gi citata legge di riforma, contiene anche elementi idonei allo sviluppo delle potenzialit di tutti gli allievi attraverso la personalizzazione dei piani di studio per la costruzione di percorsi educativi e didattici appropriati a ciascuno studente. In questottica, le istituzioni scolastiche e i docenti hanno limpegno di progettare le Unit di apprendimento, caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per ogni allievo, tese alla trasformazione delle capacit personali in competenze e organizzate in base ad una flessibilit organizzativa che va dagli interventi sul gruppo classe a quelli realizzati per gruppi di livello, di compito o elettivi. Linsieme delle Unit di apprendimento d origine al Piano di studio personalizzato, che a disposizione delle famiglie e rappresenta una preziosa documentazione da cui attingere per la compilazione del Portfolio.

Listruzione un diritto/dovere anche per i minori non italofoni, configurabile come un onere/obbligo a carico dei genitori e /o di altre figure istituzionali, la cui inosservanza pu essere sanzionata (731 c.p. e art. 331 c.p.p.). Secondo la legge di riforma dellordinamento scolastico: La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti, ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione () (art.1 c.6 della Legge n. 53/2003)Alla luce delle disposizioni sopra citate, le istituzioni scolastiche dovranno iscrivere i minori stranieri che lo richiedano in tutte le scuole, dallinfanzia alle superiori e ai corsi di formazione, senza richiedere alcun titolo di soggiorno. non sono tenuti neppure a verificare se il genitore possegga, o meno, un regolare permesso di soggiorno, poich comporrebbe un aggiramento della legge e una lesione del diritto soggettivo del minore allistruzione, qualunque sia la sua cittadinanza e qualunque sia la sua condizione di soggiorno. non dovranno segnalare alcuna condizione di illegalit di soggiorno, proprio perch non sono tenute (n possono) richiedere il permesso di soggiorno per laccesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie, nei termini sopra detti.Leventuale richiesta di esibizione del permesso di soggiorno al minore straniero che accede alla scuola, con conseguente segnalazione, in caso di assenza, della condizione di illegalit - del minore straniero e/o del/dei genitore/i - potrebbe configurare il reato di abuso dufficio (art. 323 c.p.), in quanto sarebbe conseguente ad unattivit accertativa (la verifica della regolarit di soggiorno del minore e/o dei genitori) in contrasto con una precisa norma che non lo pretende (art. 6, co. 2 TU 286/98) ed in aperto contrasto con il diritto del minore straniero allistruzione, potendo egli essere costretto, in conseguenza della segnalazione, ad interrompere il ciclo di istruzione o di formazione. L eventuale segnalazione dello stato di illegalit di soggiorno del minore straniero o del suo genitore assoggetterebbe il primo al rischio di allontanamento dal territorio nazionale e dunque la negazione del suo diritto alla scolarizzazione e alla formazione, in violazione dei precetti costituzionali(art. 34 Cost. : La scuola aperta a tutti) precetti internazionali (art. 28 Conv. di New York del 1989, ratif con legge 176/91) art. 6, co. 2 e art. 38 del TU d.lgs. 286/98 e s.m.Riconoscimento dei titoli di studio stranieri Il quadro normativo italiano SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO si inserisce nel contesto normativo dellUnione europea; questo, a sua volta, va a collocarsi nellambito del diritto internazionale.

A livello internazionale occorre tenere presente:

a) la Convenzione sul riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dellIstruzione Superiore negli Stati Arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo, firmata a Nizza il 17 dicembre 1976 e ratificata in Italia con legge 21 novembre 1980, n. 965;

b) la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea (valida per i paesi del Consiglio dEuropa e della Regione europea dellUnesco), firmata a Lisbona l11 aprile 1997 e ratificata in Italia con legge 11 luglio 2002, n. 148 A livello dellUnione europea si rilevano le seguenti direttive:

a) direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore relativi a formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

b) direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che integra la precedente.

A livello di normativa italiana, sono da mettere in evidenza, sia il Decreto legislativo 286/98 e il suo Regolamento di attuazione (D.P.R 394/99) sia, da un lato, la legislazione adottata per ratificare le convenzioni internazionali e attuare le direttive comunitarie e, dallaltro, gli accordi bilaterali stipulati tra lItalia e singoli paesi esteri per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio.

Pi precisamente occorre ricordare:

a) legge 21 novembre 1980, n. 965, di ratifica della Convenzione di Nizza del 17 dicembre 1976;

b) legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica della Convenzione di Lisbona dell11 aprile 1997

c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE;

d) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della Direttiva 92/51/CEE;

gli specifici accordi stipulati tra lItalia e i seguenti paesi: Argentina, Cina, Francia, Germania, Malta, Messico, Regno Unito, Slovenia, San Marino, Spagna, Svizzera;

e) legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunit europee - Legge comunitaria 2005), limitatamente agli articoli 12 e 13.

In generale, il riconoscimento dei titoli di studio non universitari pu essere richiesto:

a) per potersi iscrivere a un istituto di istruzione non universitario (scuola primaria, scuola secondaria di 1 e 2 grado) o a corsi di formazione professionale;

b) per potersi iscrivere allUniversit;

c) per poter svolgere un lavoro che non richiede un titolo di studio universitario.

Uno studente straniero che intende avere un riconoscimento della propria scolarit pregressa per proseguire gli studi nel sistema scolastico italiano necessita della Dichiarazione di eguaglianza di valore e di efficacia (equipollenza) del titolo di studio conseguito non in Italia , un attestato redatto dalle Rappresentanze Italiane (autorit consolari) competenti sul territorio in cui il titolo stato conseguito Qualora il richiedente si trovi gi in Italia pu richiederlo tramite la propria Ambasciata o scrivendo direttamente al Consolato italiano. Se cittadino italiano pu richiederlo tramite il Ministero degli Affari Esteri.; esso attesta sia la validit del titolo sia la durata degli studi effettuati per conseguirlo. La presentazione di documenti redatti all'estero e relativi agli studi seguiti da studenti che, provenendo da paesi esteri, chiedono l'iscrizione a scuole della Repubblica, pone il problema della legalizzazione delle firme apposte su tali atti e quella della traduzione degli atti stessi . La legalizzazione dei documenti (certificati, atti, ecc) provenienti dai Paesi di origine fondamentale in quanto non possibile procedere alla cosiddetta autocertificazione. Sebbene lautocertificazione sia riconosciuta in via generale dalla legge italiana per semplificare lattivit amministrativa, lart. 2, comma primo, del regolamento di attuazione (d.p.r. 394/99) ha posto dei limiti precisi stabilendo che un cittadino straniero pu alle stesse condizioni di un cittadino italiano autocertificare determinate circostanze, ma a condizione che siano gi ufficialmente note e acquisite presso un ufficio pubblico italiano competente ( esempio la nascita di un bimbo nato in Italia).Per tutti gli altri casi : () gli stati, fatti, e qualit personali diversi da quelli indicati nel comma 1 sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana, autenticata dallautorit consolare italiana, che ne attesta la conformit alloriginale, dopo aver avvisato linteressato che la produzione di atti o documenti non veritieri prevista come reato dalla legge italiana ( comma 2 dellart. 2 del d.p.r. 394/99)In altre parole, ci che non autocertificabile dovr essere certificato mediante documenti che devono essere legalizzati, quindi non possibile far valere direttamente in Italia un certificato (anche se munito di traduzione asseverata da un interprete iscritto allapposito ruolo del tribunale) che non sia stato preventivamente legalizzato presso il consolato italiano del Paese di provenienza. In definitiva, per attribuire validit ad un certificato straniero, secondo la legge italiana esso deve:1. essere preventivamente tradotto da un interprete accreditato dal consolato italiano2. successivamente controllato dallautorit consolare italiana, allo scopo di verificare che il documento sia stato formalizzato nel rispetto della legislazione del Paese di origine, ovvero che sia stato rilasciato da parte dellufficio competente di quel paese. La legalizzazione quindi una procedura molto lunga e complessa che, tuttavia, pu essere abbreviata rivolgendosi direttamente alle rappresentanze consolari in Italia. Un certificato infatti pu essere rilasciato anche dal consolato del paese straniero operante in Italia, che , per definizione, il terminale amministrativo di tutti gli uffici del paese di origine. Normalmente le rappresentanze consolari in Italia non rilasciano i certificati direttamente a richiesta degli interessati, ma richiedono dei certificati provenienti dal loro paese di origine (senza traduzione o legalizzazione) da esibire alla rappresentanza consolare stessa, che poi rilascia dei propri certificati corrispondenti e direttamente tradotti in italiano e quindi legalizzati. Le dispendiose e lunghe procedure di legalizzazione necessarie per far valere direttamente il certificato straniero occorre possono essere evitate solo nel caso in cui il certificato stesso sia munito di una formula direttamente apposta dalle autorit del paese dorigine, la cosiddetta apostille (in italiano postilla). Questa possibilit data solo ai cittadini provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dellAia del 5 ottobre 1961 relativa allabolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. Nel corso degli anni stata ratificata e resa esecutiva da molti Stati . Ad oggi i Paesi che hanno ratificato la Convenzione sono: Argentina; Armenia; Australia; Antigua e Barbuda; Bahamas; Barbados; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Botswana; Belize; Brunei ; Cipro; Croazia; El Salvador; Federazione Russa; Figi; Giappone; Israele; Italia; Jugoslavia; Lettonia; Liberia; Lituania; Lesotho; Macedonia; Mauritius; Malati; Malta; Messico; Niue; Panama; Repubblica Ceca; Romania; San Christopher e Nevis; San Marino; Seychelles; Slovenia; Swaziland; Suriname; Stati Uniti dAmerica; Sud Africa; Svizzera; Tonga; Turchia; Ucraina; Ungheria; Venezuela. Alcuni quesiti frequenti su assenza del titolo di licenza della scuola sec. di 1 grado

Un quindicenne senza documentazione che chiede di essere iscritto alla scuola secondaria di 2 grado, pu farlo anche se non ha conseguito la licenza media italiana o deve frequentare contestualmente anche il CTP per conseguire detto titolo?

Un quindicenne senza documentazione che chiede di essere iscritto alla scuola secondaria di 2 grado e che dichiara di aver frequentato la scuola per otto anni nel Paese dorigine pu farlo anche se non ha conseguito la licenza media italiana o deve frequentare anche il CTP per conseguire il titolo?

Un minore straniero di 15 anni senza titolo di scuola secondaria di 1 grado DEVE essere iscritto al primo anno della scuola secondaria di secondo grado e attraverso unapposita convenzione tra la scuola e un CTP deve essere messo in condizione (strumento percorsi personalizzati) di conseguire il titolo della sec. di 1 grado.

A sostegno di tale indicazione si ricorda che la normativa richiede di accogliere ed inserire, nella scuola di tutti, gli alunni non italofoni dando loro pari opportunit. Le procedure per liscrizione di minori non italofoni se da un lato - non sono diverse da quelle previste per gli studenti italiani, dallaltro prevede casistiche e particolarit volte a facilitare lassolvimento del diritto-dovere allistruzione e alla formazione anche per i non italofoni . Il decreto legislativo n. 76/2005, recante Definizione delle norme generali sul diritto-dovere allistruzione e alla formazione recita:" Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dellesame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione()" art. 1, c. 12 . Tale disposizione introducono di fatto nellordinamento italiano lobbligo del conseguimento del titolo di licenza media ai fini della prosecuzione del percorso formativo nel secondo ciclo (che pure rientra nel diritto-dovere).

Le Linee Guida divulgate dal Ministero nel 2006 non entrano in merito alle singole situazioni, ma:

riconoscono il DPR n. 275 del 99 ( quello sull'autonomia scolastica) come norma cui appellarsi per le situazioni dubbie :" (...) il quadro normativo dellautonomia delle istituzioni scolastiche rappresenta lo strumento principale per affrontare tutti gli aspetti, come quello dellintegrazione degli stranieri, che richiedono la costruzione di appropriate e specifiche soluzioni (...). auspicano azioni contro la dispersione , in ottemperanza allart. 4 del DL. vo n 76/2005: (... ) azioni contro la dispersione da parte delle scuole secondarie di I grado in rete con le scuole secondarie di II grado per definire piani di studio personalizzati finalizzati anche al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di I grado. E possibile, ad esempio, da parte di un Istituto di II grado accogliere giovani stranieri che, per et e in possesso di almeno 9 anni di scolarit, hanno diritto di frequentare tale corso di studi, attivando, per contestualmente, un percorso atto a far loro acquisire anche il titolo di scuola secondaria di I grado spendibile nellinserimento culturale e sociale (...) In analogia a quanto previsto dallOM. 87/04 relativa agli esami di qualifica professionale negli Istituti dIstruzione Professionale, si ritiene necessario prevedere, per il rilascio della licenza media, un progetto integrato e sancito da una convenzione tra CTP e lIstituto.

Ai sensi dellOM 455/97, si ricorda inoltre che era gi possibile da parte di un Istituto superiore accettare liscrizione di giovani stranieri che, per et e/o in possesso di almeno nove anni di scolarit, hanno diritto a frequentare tale corso di studi, attivando per contestualmente un percorso atto a far loro acquisire anche il titolo di terza media che, in caso di abbandono precoce, rimane lunico titolo a corso legale acquisito. CONCLUSIONE. Far acquisire la licenza media (primo titolo utile ed obbligatorio, al fine di qualsiasi ulteriore proseguimento nella propria formazione) al maggior numero di ragazzi diventa infatti obiettivo fondamentale per il sistema scolastico, mentre la soluzione di un rilascio tardivo del titolo va considerata come eccezionale e per tipologie di utenti in particolari situazioni di disagio. Il ricorso ai CTP deve avvenire mediante convenzione tra questi e le scuole secondarie di 2 grado.

riconoscimento della certificazione scolastica straniera

Un quindicenne/sedicenne in possesso di documentazione non tradotta dallAmbasciata o dal Consolato italiano nel Paese di provenienza, bens da un altro Ente, pu frequentare la classe corrispondente in Italia alla scuola secondaria di 2 grado, anche se non certo che la terza media conseguita sia valida? Esiste un elenco di Enti che sono autorizzati a tradurre i titoli di studio oppure le uniche Autorit sono lAmbasciata o il Consolato?

Un minore che ha frequentato per otto anni nel suo paese di origine la scuola, come pu ottenere lequipollenza del titolo di studio Licenza media?

Uno studente straniero che intende avere un riconoscimento della propria scolarit pregressa per proseguire gli studi nel sistema scolastico italiano necessita della

Dichiarazione di valore, attestato redatto dalle Rappresentanze Italiane (autorit consolari) competenti sul territorio in cui il titolo stato conseguito. Qualora il richiedente si trovi gi in Italia pu richiederlo tramite la propria Ambasciata o scrivendo direttamente al Consolato italiano. E necessario chiarire che la cosiddetta Corrispondenza di titolo unattestazione valida solo per il lavoro, mentre la Dichiarazione di equipollenza si richiede solo per i cittadini italiani residenti allestero. La Dichiarazione di valore il documento valido per proseguire gli studi in Italia; esso attesta sia la validit del titolo sia la durata degli studi effettuati per conseguirlo.

Le ragioni. La presentazione di documenti redatti all'estero e relativi agli studi seguiti da studenti che, provenendo da paesi esteri, chiedono l'iscrizione a scuole della Repubblica, pone il problema della legalizzazione delle firme apposte su tali atti e quella della traduzione degli atti stessi. La legalizzazione dei documenti (certificati, atti, ecc) provenienti dai Paesi di origine fondamentale in quanto non possibile procedere alla cosiddetta autocertificazione e TUTTO ci che non autocertificabile dovr essere certificato mediante documenti che devono essere legalizzati. Non possibile pertanto far valere direttamente in Italia un certificato (anche se munito di traduzione asseverata da un interprete iscritto allapposito ruolo del tribunale) che non sia stato preventivamente legalizzato presso il consolato italiano del Paese di provenienza.

Le strade alternative a questa procedura complessa sono:

a) RAPPRESENTANZE CONSOLARI. Un certificato pu essere rilasciato anche dal Consolato del paese straniero operante in Italia, che , per definizione, il terminale amministrativo di tutti gli uffici del paese di origine. Normalmente le rappresentanze consolari in Italia non rilasciano i certificati direttamente a richiesta degli interessati, ma richiedono dei certificati provenienti dal loro paese di origine (senza traduzione o legalizzazione) da esibire alla rappresentanza consolare stessa, che poi rilascia dei propri certificati corrispondenti e direttamente tradotti in italiano e quindi legalizzati.

b) LAPOSTILLE. Il certificato straniero pu essere munito di una formula direttamente apposta dalle autorit del paese dorigine, la cosiddetta apostille (in italiano postilla). Questa possibilit data solo ai cittadini provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dellAia del 5 ottobre 1961 relativa allabolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. Si tratta di una specifica annotazione che deve essere fatta sulloriginale del certificato rilasciato dalle autorit competenti del Paese interessato, da parte di una autorit nazionale identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso (che in sostanza si sostituisce allautorit consolare straniera nella verifica del documento).

La procedura. L apostille sostituisce la legalizzazione presso lambasciata quindi una persona proveniente da un Paese che ha aderito alla Convenzione non ha bisogno di recarsi presso il consolato italiano e chiedere la legalizzazione, ma pu recarsi presso lautorit interna di quello Stato, indicata per ciascun Paese nellatto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli esteri) per ottenere lannotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Cos perfezionato, quel documento deve essere riconosciuto in Italia, perch anche lItalia ha ratificato la Convenzione e quindi in base alla legge italiana quel documento deve essere ritenuto valido, anche se redatto nella lingua di un diverso Paese (al punto che, nel caso il certificato non sia redatto in forma plurilingue, dovrebbe essere sufficiente una normale traduzione che si pu ottenere anche in Italia per farlo valere di fronte alle autorit italiane).

inserimento dello straniero privo di documentazione nella classe

In assenza della documentazione un minore di et compresa tra i quattordici e i quindici anni, pu non essere iscritto in una istituzione scolastica di 2 grado bens invitato a frequentare la terza media?

NO. In nessun caso la mancanza di certificazione scolastica pu costituire un motivo per iscrivere un minore straniero in classe differente da quella di corrispondenza anagrafica che rimane sempre il criterio generale (art. 45 del D.P.R. 394/99). Casi specifici possono essere gestiti in modo differente ma necessario valutare accuratamente le conoscenze e le competenze gi acquisite nella lingua materna o in altre lingue di scolarizzazione e predisporre una programmazione individuale adeguata. La scelta pedagogica quella di non penalizzare in alcun modo lalunno, iscrivendolo a una classe inferiore a quella corrispondente alla sua et anagrafica, qualora la competenza iniziale in italiano dovesse risultare scarsa o nulla; il divario di et causa gravi problemi a livello motivazionale e relazionale, spesso causa di insuccesso e abbandono scolastico. Ragioni psicologiche e relazionali inducono infatti a ritenere anche che linserimento scolastico sia pi proficuo se avviene in un gruppo di coetanei con i quali lalunno straniero pu instaurare rapporti pi significativi e "alla pari". Ad oggi,per, il criterio generale per lassegnazione della classe quello di inserire lalunno nella classe di corrispondenza allet anagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99). E bene ricordare che linserimento degli alunni stranieri pu seguire procedure diverse da quelle abitualmente usate con quelli nati in Italia. In casi del genere, tuttavia, necessario valutare accuratamente le conoscenze e le competenze gi acquisite nella lingua materna o in altre lingue di scolarizzazione e predisporre una programmazione individuale adeguata. La scelta pedagogica quella di non penalizzare in alcun modo lalunno, iscrivendolo a una classe inferiore a quella corrispondente alla sua et anagrafica, qualora la competenza iniziale in italiano dovesse risultare scarsa o nulla; il divario di et causa gravi problemi a livello motivazionale e relazionale, spesso causa di insuccesso e abbandono scolastico. Ragioni psicologiche e relazionali inducono infatti a ritenere anche che linserimento scolastico sia pi proficuo se avviene in un gruppo di coetanei con i quali lalunno straniero pu instaurare rapporti pi significativi e "alla pari".

Tutti i paesi stranieri di origine sono considerati sullo stesso piano per quanto riguarda la scuola, oppure bisogna conoscere a quanti anni corrispondono i vari segmenti scolastici (es. in Marocco la scuola primaria dura sei anni e le medie tre )?

Al fine di una corretta valutazione della scolarit pregressa di un alunno straniero, sempre importante conoscere i sistemi scolastici dei Paesi di provenienza dei non italofoni per sapere di quanti anni composta la scuola di base. Una prima difficolt spesso rappresentata dalleventuale scarto tra la durata del sistema scolastico di provenienza e quello italiano o dalla difformit dei tempi dinizio e fine dellanno scolastico. Se lalunno proviene da un paese del Sud America (ad esempio, il Per), si presentano entrambi i problemi: il sistema scolastico di base in Per dura sei anni e il calendario scolastico va da febbraio a dicembre. Pertanto un alunno peruviano di sette anni che arriva in Italia a gennaio potrebbe avere gi terminato la terza elementare. Nel caso di compimento della maggiore et, lalunno straniero irregolare ha ancora il diritto di frequentare la scuola? () i minori presenti sul territorio nazionale hanno diritto allistruzione indipendentemente dalla regolarit della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti allobbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. liscrizione di minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani e pu essere richiesta in qualunque periodo dellanno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva ()art. 45 del dpr 394/99Tale norma ci dice che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto allistruzione, indipendentemente dal fatto che siano regolari o irregolari e che sono soggetti allobbligo scolastico. Il diritto di ricevere listruzione (indipendentemente dalla regolarit o meno del soggiorno) non riferito soltanto alla durata della scuola dellobbligo, ma allistruzione in generale e, quindi, una volta che superato il ciclo di studi obbligatorio, permane il diritto di proseguire gli studi. Esiste lobbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola? Il fatto che il minore non sia in condizione regolare di soggiorno non influisce e non deve influire con lesercizio del diritto allistruzione in quanto ci non comporta alcun pregiudizio per gli interessi dellordine pubblico e della sicurezza dello Stato

Il contenuto dellart. 45 dovrebbe escludere che vi sia un obbligo (o anche una semplice facolt) da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola esercitando un diritto riconosciuto dalla legge. Lo stesso articolo, inoltre, non prescrive lobbligo dellalunno di documentare la regolarit del proprio permesso di soggiorno con la conseguenza che tale circostanza pu considerarsi attinente alla sua sfera privata e, quindi, priva di qualsiasi interesse per lamministrazione scolastica che fa tuttaltro mestiere e non deve occuparsi di svolgere attivit di Polizia. Un minore straniero pu - per via della mancata conoscenza della lingua italiana - essere inserito in una classe inferiore a quella di corrispondenza anagrafica ? NO, il criterio della mancata conoscenza della lingua italiana NON E tra quelli compresi dallart. 45 del DPR n. 394 del 31 /8/1999, laddove stabilisce che i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico possono essere iscritti in classe diversa da quella corrispondente all'et anagrafica, previa delibera del Collegio dei docenti che tiene conto: dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno; dellaccertamento di competenze, abilit e livelli di preparazione dell'alunno; del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. A seguito delliscrizione di un minore straniero in una classe della scuola dellobbligo inferiore a quella corrispondente allet anagrafica, possibile l'anno scolastico successivo iscriverlo direttamente a due classi in avanti consentendone cos il recupero?Lart. 192 del D.L.vo 16/4/94 n. 297 da mandato al Consiglio di classe di deliberare sulle domande di iscrizione alle scuole secondarie da parte degli studenti stranieri e, per assolvere a tale compito riconosce al Consiglio medesimo, al fine di accertare se sussista da parte degli alunni richiedenti unadeguata preparazione sullintero programma prescritto per lidoneit alla classe cui aspirano, la facolt di sottoporli ad un esame su materie determinate. Se ne pu dedurre, per analogia, che previo accertamento formale delle competenze raggiunte dal minore - un Consiglio di classe ha lautonomia per decidere liscrizione ad una classe superiore.

Pi che di alunni stranieri, bisognerebbe parlare di alunni non nativi, cio di alunni che non parlano litaliano come madre lingua, ma che hanno litaliano come lingua di socializzazione secondaria e di scolarizzazione. Gli alunni che hanno l'italiano come seconda lingua nelle nostre scuole sono : i bambini e ragazzi Sinti e Rom e quelli appartenenti a varie minoranze linguistiche presenti in Italia, i figli di immigrati nati in Italia (la seconda e terza generazione), i bambini e ragazzi stranieri che si uniscono ai genitori di adozione, i figli di immigrati arrivati in Italia con i genitori o per ricongiungimento familiare, i ragazzi stranieri che hanno lasciato il loro paese per ragioni diverse. Secondo la normativa ufficiale tuttavia sono definibili come 'alunni stranieri' solo quelli appartenenti agli ultimi due gruppi; tuttavia anche le prime tre categorie hanno bisogno di un supporto linguistico diverso da chi litaliano lo parla (ed eventualmente lo legge e lo scrive) in famiglia e con il gruppo dei pari quotidianamente e sin dallinfanzia.

Circolare ministeriale del 26 luglio 1990, n. 205, La scuola dellobbligo e gli alunni stranieri. Leducazione interculturale; Circolare ministeriale del 2 marzo 1994, n. 73, Dialogo interculturale e convivenza democratica: limpegno progettuale della scuola ; Legge n. 40/98 art. 36

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libert enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, art. 2)

Gli Stati parte si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di razza, di colore, di sesso,di lingua, di religione, di opinione pubblica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacit, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza (Convenzione sui diritti dellinfanzia del 1989 art. 2 )

art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144; art. 2 della Legge n. 53/2003; art.1 del D. L.vo 15 aprile 2005, n. 76 ; art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99

D.P.R. n. 394/99, art. 45 C.M. 23 marzo 2000, n. 87 C.M. 5 gennaio 2001, n. 3 C.M. 28 marzo 2002, n. 87 C.M. 23 dicembre 2005, n. 93

Collegio docenti

Lart. 45, comma 4, del D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999 afferma che: Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare lapprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana pu essere realizzata altres mediante lattivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nellambito delle attivit aggiuntive di insegnamento per larricchimento dellofferta formativa.

Cfr. AA.VV., Imparare litaliano, imparare in italiano, a cura di G. Favaro, Milano, Edizioni Guerini, 1999, pag.27.

La lingua per comunicare pu essere appresa in un arco di tempo che pu oscillare da un mese a un anno, in relazione allet, alla lingua dorigine, allutilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche () E necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dallalunno straniero(.)

Una volta superata questa fase (capacit di sviluppare la lingua per comunicare), va prestata particolare attenzione allapprendimento della lingua per lo studio perch rappresenta il principale ostacolo per lapprendimento delle varie discipline. (Linee Guida per laccoglienza e lintegrazione degli alunni stranieri, Circ. min. n.24 del 01/03/2006)

Circolari:

21 ottobre 1968 della Presidenza Consiglio dei Ministri

14 gennaio 1981, n. 14 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Legge n. 40/98, Articolo 36 - Istruzione degli stranieri. Educazione Interculturale

I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti allobbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto allistruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunit scolastica.

Leffettivit del diritto allo studio garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante lattivazione di appositi corsi ed iniziative per lapprendimento della lingua italiana.

La comunit scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte allaccoglienza, alla tutela della cultura e della lingua dorigine e alla realizzazione di attivit interculturali comuni.

Le iniziative e le attivit di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, numero 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per ladattamento dei programmi dinsegnamento;

... dei criteri e delle modalit di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con lausilio di mediatori culturali qualificati;

dei criteri per liscrizione e linserimento nelle classi degli stranieri provenienti dallestero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per lattivazione di specifiche attivit di sostegno linguistico;

Art. 45(Iscrizione scolastica)

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarit della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa pu essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identit dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'et anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che pu determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'et anagrafica.

dell'accertamento di competenze, abilit e livelli di preparazione dell'alunno.

del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza.

del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, allo scopo possono essere, adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana pu essere realizzata altres mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attivit aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalit per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere pi diffuse a livello internazionale.

Per le finalit di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in et adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento dei diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalit previste dalle disposizioni in vigore.

Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttiva e docente, detta, disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realt nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunit degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunit locale.

Dal documento Linee guida del MIUR febbraio 2006: "Lobbligo scolastico, integrato nel pi ampio concetto di diritto-dovere allistruzione e alla formazione (articolo 68 della Legge 17 maggio 1999, numero 144, ripreso nellarticolo 2 della Legge numero 53/2003 e nellarticolo 1 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, numero 76 relativi al diritto-dovere allistruzione e alla formazione) concerne evidentemente anche i minori stranieri che abbiano tra i 15 e i 18 anni indipendentemente dalla regolarit della posizione in ordine al soggiorno in Italia (articolo 38 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, numero 286; articolo 45 del D.P.R. numero 394/99). Le iscrizioni, pertanto, possono essere richieste in qualsiasi momento dellanno scolastico (D.P.R. numero 394/99, articolo 45; Circolare Ministeriale del 23 marzo 2000, numero 87; Circolare Ministeriale del 5 gennaio 2001, numero 3; Circolare Ministeriale del 28 marzo 2002, numero 87; Circolare Ministeriale del 23 dicembre 2005, numero 93). Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarit, vengono iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione. Liscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. (articolo 45 del D.P.R. numero 394/99).Liscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, n per il minore, n per i genitori. necessario, sin dalliscrizione, una chiara ricognizione del pregresso scolastico dellalunno per interventi specifici e la stretta collaborazione della famiglia per la definizione del suo percorso formativo".

Marialuce BongiovanniMARIALUCE BONGIOVANNI