L’imposta sul valore aggiunto nel settore alberghiero...
Transcript of L’imposta sul valore aggiunto nel settore alberghiero...
L’ impost a su l va lo re agg iunto
ne l se t to re a lbe rgh ie ro sv i z ze ro
A l la luce de l la nuova legge su l l ’ IVA
(en t ra t a in v igore i l 1° genna io 2010)
Ver s io ne a t t u a l i z z a t a d i spo n ib i l e su w w w.hote l l e r i e su i s se .c h /p u b b l i c a z io n i
Con l’autorizzazione di
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFCDivisione principale dell’imposta sul valore aggiunto
Impressum
Editore
hotelleriesuisse, Berna
Redazione
Ramona Brotschi, hotelleriesuisse
Concetto
Franziska Liechti, Anzeiger Region Bern,
Wabern
Formato di pubblicazione
Berna, agosto 2011
1
Sommar io
Introduzione 3
Principi 4
1. Quattro aliquote d’imposta 4
2. Prestazioni alberghiere 8
3. Tasse di soggiorno, tasse di alloggio e
carte ospiti 12
4. Fatturazione in valuta estera 14
5. Indicazione dei prezzi e formulazione
delle offerte 14
6. Consumo proprio 15
7. Prestazioni fornite al personale 20
8. Metodo delle aliquote saldo (AS) nella
dichiarazione fiscale netta 21
9. Precisazioni sulla fatturazione 23
10. Esempi di fatture 26
Temi specifici del settore alberghiero 32
11. Attività non imprenditoriali 32
12. Locazione d’impianti sportivi 32
13. Distributori automatici, biliardi, freccette 32
14. Vendita di fiori e decorazioni da tavolo 33
15. Operazioni di cambio 33
16. Perdite su crediti 33
17. Esborsi 33
18. Biglietti d’ingresso 34
19. Regali e regali promozionali 34
20. Buoni regalo 35
21. Pasti gratuiti, ribassi in natura,
degustazioni gratuite 35
22. Cani 36
23. Correzione di una fattura 36
24. Commissioni sulle carte di credito 36
25. Buffet di pasticceria 37
26. Contratti di fornitura 37
27. Imposizione volontaria (opzione) 38
28. Locazione di posteggi 39
29. Provvigioni ad agenzie viaggi 39
30. Risarcimento dei danni / annullamento 42
31. Mance 42
32. Vendita di opere d’arte 43
33. Locazione di camere d’albergo a un
altro albergo 43
34. Deduzione dell’imposta precedente sulle
spese di costituzione 43
35. Rimborso dell’IVA a specifici gruppi di
persone e a organizzazioni internazionali 43
36. Voucher 46
37. Rifatturazione senza valore aggiunto /
supplemento 46
Ulteriori informazioni 47
38. Consigli e astuzie in ambito IVA 47
39. Formulari 52
40. Indice analitico 58
41. Fonti 62
42. Contatti 63
3
I n t roduz ione
La nuova legge sul valore aggiunto è entrata in
vigore il 1° gennaio 2010. Pur apportando note-
voli semplificazioni per il settore alberghiero, sia
sul piano amministrativo che finanziario, la nuova
normativa mantiene comunque una struttura
molto rigorosa che presenta ancora diversi punti
delicati.
Con la presente pubblicazione hotelleriesuisse
vuole offrire un prezioso chiarimento sulle parti-
colarità specifiche per il settore alberghiero. Que-
sto fascicolo è una sintesi delle disposizioni dell’im-
posta sul valore aggiunto (in seguito IVA) più
rilevanti per il settore alberghiero mettendo in
luce gli elementi essenziali dell’IVA: in particolare
si occupa di quegli aspetti poco chiari la cui inter-
pretazione potrebbe lasciare spazio a incertezze
e diatribe. Problematiche specifiche e casi parti-
colari verranno illustrati e chiariti attraverso
esempi concreti tratti dall’universo alberghiero.
L’IVA rimane comunque un regime fiscale com-
plesso e dinamico. Per questo i casi limite e le dif-
ficoltà d’interpretazione troveranno soluzione
man mano nell’applicazione pratica della legge
medesima e per mezzo delle pubblicazioni ad
opera delle autorità competenti. La presente
brochure è stata elaborata sulla base delle
conoscenze disponibili a febbraio 2011. È stata
conseguentemente redatta e approvata dall’Am-
ministrazione federale delle contribuzioni (in se-
guito denominata AFC) e non è da escludersi che
in futuro quest’ultima possa intervenire con mo-
difiche o integrazioni. In caso di dubbi occorrerà
quindi rifarsi alla pubblicazione più recente
dell’AFC. Particolare attenzione va infine prestata
alla programmazione dei registratori di cassa e
dei software di front office affinché sia conforme
alle esigenze dell’IVA. Un errore nelle fatture po-
trebbe portare infatti allo spiacevole pagamento
di arretrati.
Per un’informazione esaustiva, a partire da pa-
gina 63 del presente documento troverete le in-
formazioni per contattare hotelleriesuisse così
come l’AFC e le fiduciarie inserite nella rete di con-
sulenza di hotelleriesuisse.
hotelleriesuisse, agosto 2011
4
Pr inc ip i
1. Q u at t ro a l iq u ote d ’ im pos t a
A seguito del finanziamento aggiuntivo dell’AI,
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017, sono en-
trate in vigore le seguenti aliquote IVA: aliquota
normale dell’8,0%, aliquota speciale del 3,8% per
le prestazioni alberghiere (fino al 31.12.2013), ali-
quota ridotta del 2,5% e aliquota dello 0,0%.
Aliquota normale all’8,0%
• Prestazionidiristorazione(alristorante/servi-
zio in camera) 1
• Tuttelebevandealcoliche(compreselegrappe
nostrane) e tabacchi
• Consumazionialminibar
• Colazioneperpersonedipassaggio
• Tuttigliarticolidellacategoriasouvenir,carto-
line, articoli dell’hotel, prodotti di cura
• TVapagamento,noleggiodicassettevideoo
DVD, carte prepagate per WLAN, ecc.
• Comunicazionitelefoniche,tassediutilizzodi
internet
• Serviziolavanderia
•Massaggisportivi,parrucchiere,estetica,ecc.
• Ingressoalcentrobenessere,allapiscine,allo
spazio wellness
• Locazione(utilizzo)ditavolidabiliardo,giochi
di freccette (nessun impianto sportivo)
• Locazione(sci,barca,automobile,ecc.)
• Locazionedisaleconferenza
• Locazionedi salee camereper riunioni,ban-
chetti, ecc.
• Locazionediparcheggiagliospitidell’albergo
(attenzione: se la locazione è compresa nel
prezzo della camera è imponibile al 3,8%)
Aliquota speciale per prestazioni alberghiere
al 3,8%
Fino al 31 dicembre 2013, le prestazioni alber-
ghiere saranno imponibili ad un’aliquota speciale
del 3,8%.
Alloggio e prestazioni accessorie direttamente
correlate all’alloggio
• Pernottamento
• Biancheriadalettoedabagno,puliziadelleca-
mere
• RadioeTV(senzaTVapagamento),accessoa
internet (senza tassa di utilizzo)
• Tassedialloggio(senzaletassedisoggiorno) 2
• Erogazionedielettricitàeacqua(freddaecalda)
a tende, roulotte e camper nonché smaltimento
dei rifiuti e delle acque di scarico dei medesimi
• Utilizzod’impiantisanitari(lavatriciescluse)nei
campeggi
• Locazionedicamered’albergoinunaltrastrut-
tura alberghiera (in caso di capacità insuffi-
ciente). Nel caso in cui un albergo affitti ad
un’altra struttura alberghiera una o più camere
oppure un’intera ala per un periodo determi-
nato o indeterminato a suo uso esclusivo, la pre-
stazione è esclusa dal campo d’imposta.
Caso speciale della prima colazione
• La prima colazione è compresa nel prezzo
dell’alloggio e sottostà dunque all’aliquota spe-
ciale, anche nel caso in cui venga fatturata a
parte. Essa deve tuttavia essere direttamente
collegata al pernottamento.
• Seunalbergofatturaunaprimacolazioneaun
cliente di passaggio (che non pernotta in al-
bergo), la rispettiva controprestazione è impo-
1 Per le eccezioni vedi capitolo 1 Quattro aliquote d’imposta >
aliquote speciali.
2 Vedi anche capitolo 3 Tasse di soggiorno, tasse di alloggio e
carte ospiti.
5
nibile all’aliquota normale dell’8,0% quale pre-
stazione della ristorazione.
Prestazioni accessorie allargate
Le prestazioni accessorie allargate sono delle pre-
stazioni comprese nel prezzo dell’alloggio, fornite
all’interno dell’infrastruttura alberghiera e ivi fru-
ite dall’ospite. Determinante è che tutti gli ospiti
dell’albergo possano fruire di tali prestazioni senza
sovrapprezzo.
Ne fanno parte ad esempio:
• posteggi,campidatennis,squashobadminton,
piscine coperte in albergo, solarium, sauna,
idromassaggi e / o whirlpool, sala fitness, boc-
ciodromo, piste per birilli, sala TV, biblioteca, al-
loggio di animali nella camera dell’ospite, ser-
vizio di pulizia scarpe.
Rientrano inoltre nelle prestazioni accessorie al-
largate, sebbene non siano effettuate né utiliz-
zate all’interno dell’infrastruttura alberghiera, le
prestazioni di seguito elencate, posto che siano
già incluse nel prezzo d’alloggio di tutti gli ospiti
dell’albergo:
• ilserviziotaxidell’albergo;
•lamessaadisposizionedellebiciclette;
•lapossibilitàoffertaagliospitidell’albergodi
utilizzare piscine coperte, sale fitness e centri
benessere, situati in altre aziende alberghiere
nelle vicinanze.
Non rientrano nell’infrastruttura alberghiera:
campi da golf, scuderie e piste di pattinaggio
(queste prestazioni sono imponibili all’8,0%).
Aliquota ridotta del 2,5%
•Vendita di alimenti e bevande senz’alcol da
asporto e takeaway che il cliente non consuma
sul posto (criteri: imballaggio dei prodotti, vo-
lontà dichiarata del cliente, prezzo differen-
ziato, distribuzione di prodotti alimentari e di
bibite non destinate al consumo sul posto). Tali
vendite vanno contabilizzate a parte, preferibil-
mente su un diverso registratore di cassa e oc-
corre consegnare al cliente un giustificativo at-
testante la prestazione effettuata (fattura,
ricevuta, scontrino, coupon).
• Fornituraadomiciliodialimentiedibevande
senz’alcol. Sul posto non è consentita alcuna
prestazione di preparazione o di servizio (alle-
stimento del buffet o dei coperti, riscaldamento
di vivande, servizio in piatti o bicchieri, ecc.). Il
tenere le vivande in caldo non è considerato
come una preparazione sul posto. I giustificativi
(fattura, ricevuta, scontrino, coupon) devono ri-
portare il nome, l’indirizzo, la partita IVA del for-
nitore, il nome e l’indirizzo del destinatario, la
data, il prezzo e l’indirizzo di consegna (se di-
verso da quello del cliente) nonché l’aliquota
applicabile. Se l’aliquota è inclusa nella contro-
prestazione è sufficiente indicare l’aliquota ap-
plicabile. Importante è indicare «Fattura di con-
segna a domicilio» con la menzione «Senza
preparazione o servizio sul posto». Tali vendite
vanno contabilizzate a parte. Qualora da un giu-
stificativo non sia possibile evincere se si tratta
di una prestazione ascrivibile alla ristorazione,
a una consegna a domicilio o a una prestazione
all’estero, verrà applicata l’aliquota normale
prevista per una prestazione della ristorazione.
• Venditadialimentiindistributoriautomatici
• Fatturaperdecorazionifloreali(bouquets,de-
corazioni, ecc.) da parte del fiorista della strut-
tura
• Venditadigiornali,rivisteelibri
• L’aliquotaridottanonèapplicabileaglialimenti
che rientrano nel quadro di prestazioni della ri-
storazione (art. 25 cp. 3 LIVA).
•Lebevandealcoliche(oltrelo0,5%)nonsono
considerate generi alimentari ma rientrano
nella categoria dei prodotti voluttuari e non
food e sono quindi imponibili all’8,0%.
6
Caso speciale per aziende miste
In presenza di strutture per il consumo di alimenti
in loco, le aziende miste (p. es. chioschi con caffè-
bar) e i chioschi e bar per spuntini possono, a ti-
tolo semplificativo, conteggiare in modo forfeta-
rio le prestazioni della ristorazione che in questo
caso sono imponibili all’aliquota normale.
Questa procedura semplificata è tuttavia consen-
tita solamente a piccole aziende che dispongono
al massimo di 20 posti a sedere o in piedi (per sin-
gola filiale, punto di vendita, ecc.). Lo stesso vale
per determinate manifestazioni. Questo regime
forfetario risulta vantaggioso perché non devono
essere adottati i provvedimenti organizzativi per
le vendite di alimenti da asporto (vendita da
asporto e takeaway). L’applicazione del regime
forfettario è facoltativo e il contribuente che lo
sceglie deve applicarlo almeno per un periodo fi-
scale.
Rientrano sotto la definizione di aziende miste ad
esempio pasticcerie, macellerie, negozi presenti
presso le stazioni di servizio, punti vendita di ali-
mentari presso stabilimenti balneari e campeggi,
nonché chioschi, la cui cifra d’affari principale su-
pera quella del takeaway (o degli alimenti desti-
nati al consumo immediato). Questa premessa è
adempiuta quando la cifra d’affari propria del ne-
gozio supera il 50% della cifra d’affari comples-
siva.
Semplificazione
Le cifre d’affari,imponibili all’aliquota normale e
conseguite con servizi di ristorazione da aziende
che dispongono di posti a sedere e / o in piedi, pos-
sono essere rilevate e tassate per un importo for-
fetario equivalente di 60 franchi (IVA inclusa) da
moltiplicarsi per ogni singolo posto disponibile
per i giorni in cui l’azienda è aperta). Rientrano
nella categoria dei chioschi e bar per spuntini, per
esempio, anche i punti vendita di salsicce, kebab,
pizze o polli (incl. la vendita di bevande) come
pure i chioschi e bar per spuntini situati in stabili-
menti balneari e campeggi, che conseguono me-
diante le vendite da asporto e takeaway oltre il
50% della loro cifra d’affari complessiva.
Per manifestazioni s’intendono eventi di ogni ge-
nere durante i quali i visitatori si possono risto-
rare per un breve lasso di tempo predefinito (di
regola pausa negli intervalli). In tale novero rien-
trano per esempio le rappresentazioni cinemato-
grafiche, teatrali, circensi e musicali, varietà e al-
tre manifestazioni speciali quali partite di calcio
o di hockey, il cui svolgimento è delimitato tem-
poraneamente e scandito da un programma pre-
ciso (inizio, intervalli, fine). Per le manifestazioni
(ad es. tornei sportivi, festival cinematografici o
musicali) che offrono ai visitatori la possibilità di
ristorazione prolungata – o continua, nella mag-
gioranza dei casi – la regolamentazione forfeta-
ria non è consentita.
Ripartizione per aliquota d’imposta per chioschi
e bar per spuntini:
Ripartizione per aliquota d’imposta per manife-
stazioni:
Prodotti vo-
luttuari e arti-
coli non food
Vendita di alimenti e
prestazioni della ristorazione
100%
all’aliquota
determinante
50%
all’aliquota
normale
50%
all’aliquota
ridotta
Prodotti vo-
luttuari e arti-
coli non food
Vendita di alimenti e
prestazioni della ristorazione
100%
all’aliquota
determinante
20%
all’aliquota
normale
80%
all’aliquota
ridotta
7
Semplificazione
Anzitutto vanno determinate e tassate, mediante
l’applicazione di un supplemento, le cifre d’affari
imponibili all’aliquota normale realizzate con i
prodotti voluttuari (bevande alcoliche e tabacchi)
e articoli non food. Ciò presuppone la registra-
zione su conti separati dei costi della corrispon-
dente merce. Le cifre d’affari così determinate
vanno in seguito detratte dalla cifra d’affari com-
plessiva. Alla cifra d’affari rimanente va applicata,
nel caso si tratti di chioschi e bar per spuntini, per
il 50% l’aliquota normale e per il 50% quella ri-
dotta, nel caso invece di manifestazioni va appli-
cata al 20% l’aliquota normale e dell’80% quella
ridotta.
Non imponibile, aliquota allo 0,0%
• Letassedisoggiornosonotassedidirittopub-
blico a carico dell’ospite e non dall’albergatore.
Non devono quindi essere assoggettate all’IVA
a patto che vengano fatturate separatamente
sulla fattura e indicate specificatamente quali
tasse di soggiorno.
• Le altre tassedi natura forfetaria o calcolate
sulla base dei pernottamenti e che sono dovute
dall’albergatore contribuente – quali ad esem-
pio le tasse di alloggio – sono imponibili al 3,8%
e sono generalmente parte integrante della
controprestazione per l’alloggio. Nel caso in cui
vengano menzionate e fatturate separata-
mente, devono figurare a parte rispetto alla
tassa di soggiorno. 3
• Leoperazionidicambiononsonoimponibili.
• Ipagamentideiclientiperannullamenti(p.es.
pagamenti no show) sono considerati un risar-
cimento dei danni propriamente detto. Per il
ristoratore o albergatore non costituiscono
quindi una controprestazione né comportano
una correzione della deduzione dell’imposta
precedente. L’annullamento può essere compro-
vato mediante una copia del documento conse-
gnato al cliente. 4
Se la prestazione richiesta è già stata fatturata
e per l’annullamento non è stato rilasciato al-
cun documento al cliente, l’importo incassato è
imponibile all’aliquota determinante.
• Venditadibuoniregalo
• Letesserefedeltà(20%discontosupresenta-
zione della carta), gli sconti (11 notti al prezzo
di 10, ecc.). Si tratta in questi casi di sconti in na-
tura. La «prestazione offerta» (notte gratuita)
non è imponibile. La vendita di tessere fedeltà
non è imponibile (l’imposta è dovuta unica-
mente nel momento del suo utilizzo).
Prestazioni fornite all’estero e esonero dal-
l’imposta
Esempio: un cliente con domicilio in territorio sviz-
zero ordina a un esercente di servizi party con
sede a Lugano un catering (con preparazione e / o
servizio sul posto) per una manifestazione che si
tiene in Italia. In questo caso si ha una prestazione
effettuata all’estero non imponibile (luogo della
prestazione: art. 8 cpv. 2 lett. d LIVA). Queste pre-
stazioni vanno dichiarate sotto le cifre 200 e 221
(prestazioni all’estero) del rendiconto IVA. Se lo
stesso esercente fornisce delle prestazioni senza
preparazione né servizio presso il cliente, si tratta
di una consegna a domicilio (il luogo della pre-
stazione è dunque la Svizzera). L’esercente può
analogamente fare richiesta di esenzione dall’im-
posta per mezzo dei documenti rilasciati dalle
autorità doganali (esportazioni). Tale consegna a
domicilio va dichiarata sotto le cifre 200 e 221 del
rendiconto IVA.
3 Vedi capitolo 3 Tasse di soggiorno, tasse di alloggio e carte
ospiti. 4 Vedi capitolo 30 Risarcimento dei danni / annullamento.
8
2 . P re s t a z io n i a lbe rg h ie re
Combinazioni di prestazioni, regola del 70/30,
principio (secondo l’art. 19 cpv. 2 LIVA)
Nel caso di una combinazione di prestazioni delle
quali almeno il 70% risulta imponibile alla stessa
aliquota d’imposta, si può procedere con il trat-
tamento uniforme, dal punto di vista fiscale, delle
prestazioni.
Questa regola non è applicabile se:
• iprezzidellesingoleprestazionisonostatiresi
notialdestinatario;
• leprestazioniidentichedalprofilodell’IVAnon
costituiscono complessivamente almeno il 70%
dellacombinazione;
• lacombinazionecomprendeprestazioniescluse
dall’imposta per le quali non è consentita
l’opzione secondo l’articolo 22 cpv. 2 LIVA (ec-
cezione: quando le prestazioni escluse dall’im-
posta costituiscono almeno il 70% della combi-
nazione).
L’applicazione dell’articolo 19 capoverso 2 LIVA
può essere presa in considerazione solamente
quando una prestazione è offerta e fatturata a
un prezzo forfetario all’ospite dell’albergo. Se le
singole prestazioni sono invece fatturate separa-
tamente le une dalle altre, la predetta disposi-
zione di legge non è applicabile.
➜ L’applicazione della disposizione dell’articolo
19 cpv. 2 LIVA è facoltativa. Il prestatore è natu-
ralmente libero di scegliere la fatturazione sepa-
rata delle singole prestazioni.
Se una prestazione o la somma di tutte le presta-
zioni identiche sul piano fiscale non raggiunge al-
meno il 70% non è possibile il trattamento uni-
forme e ogni prestazione va dichiarata in maniera
indipendente all’AFC e, di principio, fatturata se-
paratamente all’aliquota d’imposta applicabile. È
possibile procedere alla fatturazione forfetaria
(controprestazione globale) tenendo in conside-
razione i seguenti punti:
• nonviènessunaindicazionedapartedell’IVA;
• il valoredelleprestazioni indipendentidadi-
chiarare separatamente (= base di calcolo
dell’imposta) può essere determinata sulla base
di registrazioni contabili appropriate.
Pernottamento in mezza pensione,
regola del 70/30
I pernottamenti in mezza pensione vengono pre-
notati in anticipo (al più tardi al momento della
registrazione in albergo) e per tutta la durata del
soggiorno. La tariffa giornaliera è sempre la
stessa. Inoltre i prezzi dei pernottamenti sono resi
pubblici in diversi modi per mezzo di annunci o
dei listini prezzi. 5
Non è considerato pernottamento in mezza pen-
sione il soggiorno di un cliente che, riservato un
pernottamento con prima colazione, decide di
consumare uno o più pasti presso il ristorante
dell’albergo. Per semplificare, nei meri pernotta-
menti in mezza pensione (comprendenti pernot-
tamento, prima colazione e un pasto) si parte dal
presupposto che la quota per l’alloggio costitui-
sca almeno il 70% del valore della contropresta-
zione complessiva, per consentire che questa
venga fatturata forfetariamente e quindi sotto-
posta all’aliquota speciale. Non va presentato al-
cun giustificativo (neppure se per altre combina-
zioni di prestazioni è necessario determinare in
modo effettivo e comprovare le quote riguardanti
l’alloggio e il vitto).
Esempio di fattura 1, pagina 26
5 Sull’indicazione dei prezzi, vedi capitolo 5 Indicazione dei
prezzi e formulazione delle offerte.
9
7 Vedi capitolo 2 Prestazioni alberghiere > Combinazioni di pre-
stazioni, regola del 70 / 30, principio (secondo l’art. 19 cpv. 2
LIVA).
Caso speciale brunch
Nel caso di un albergo che propone la formula per-
nottamento con brunch (al posto della prima co-
lazione) l’intera prestazione può essere fatturata
all’aliquota del 3,8% senza necessariamente for-
nire un giustificativo del calcolo. Per contro, se l’al-
bergo offre la mezza pensione con brunch, è au-
torizzato a fatturare il tutto all’aliquota del 3,8%
solo se le prestazioni di ristorazione imponibili
all’8,0% non rappresentano più del 30% della pre-
stazione totale. In questo caso è necessario com-
provare la ripartizione delle differenti prestazioni
mediante un giustificativo (calcolo). Se invece l’al-
bergatore fattura separatamente le singole pre-
stazioni del pernottamento in mezza pensione, è
tenuto a dichiarare per ciascuna di esse l’aliquota
corrispondente.
Esempio di fattura 2, pagina 26
Pernottamento in pensione completa
I pernottamenti in pensione completa vengono
prenotati in anticipo (al più tardi al momento
della registrazione in albergo) e per tutta la du-
rata del soggiorno. La tariffa giornaliera è sem-
pre la stessa. Inoltre i prezzi dei pernottamenti
sono pubblicati in diversi modi negli annunci o nei
listini prezzi. 6
Non è considerato pernottamento in pensione
completa il soggiorno di un cliente che, riservato
un pernottamento con prima colazione, decide di
consumare uno o più pasti presso il ristorante
dell’albergo.
Fatturazione
Per il pernottamento in pensione completa, la
parte di pernottamento, imponibile all’aliquota del
3,8%, e la parte di ristorazione, imponibile all’8,0%,
possono essere calcolate di principio sia sulla base
dei costi effettivi che in maniera forfetaria. La va-
riante scelta va mantenuta per tutta la durata del
periodo fiscale (anno civile). I due metodi di fattu-
razione non possono in alcun modo coesistere.
Se l’albergatore ha optato per la determinazione
forfetaria delle quote dell’alloggio e delle presta-
zioni per il vitto, il ricorso in un secondo tempo
alla combinazione delle prestazioni secondo
l’art. 19 cpv. 2 LIVA è escluso. 7
➜ L’albergatore può cambiare metodo di fattura-
zione (forfettaria o effettiva) a partire dal periodo
fiscale successivo (anno civile) senza necessaria-
mente dover avvertire l’AFC.
Fatturazione forfetaria
Il pernottamento in pensione completa va chiara-
mente designato come tale nella fattura. La ripar-
tizione forfetaria tra la parte di alloggio e quella
di vitto (pranzo e cena) può essere effettuata
come segue:
65% pernottamento e prima colazione al 3,8% IVA
35% pensione completa (due pasti) con l’8,0% IVA
Le quote per il vitto e per l’alloggio, perlomeno
sotto il profilo fiscale, vanno menzionate separa-
tamente.
Eventuali bevande incluse nel prezzo della pen-
sione rientrano nel forfait, ma soltanto se sono
comprese nei pasti, ad esempio vino da tavola, ac-
qua minerale o caffè.
Esempio di fattura 3, pagina 27
6 Sull’indicazione dei prezzi, vedi capitolo 5 Indicazione dei
prezzi e formulazione delle offerte.
10
Fatturazione effettiva
Le diverse prestazioni indipendenti vanno ripar-
tite dettagliatamente e devono poter essere com-
provate mediante adeguati giustificativi. Come
indicato a inizio capitolo, la regola del 70 / 30 è
ammessa per i pernottamenti in pensione com-
pleta abbinati ad una prestazione alberghiera
(art. 19 cpv. 2 LIVA). In questo caso l’intera com-
binazione di prestazioni fatturate in maniera for-
fetaria è imponibile all’aliquota speciale se la pre-
stazione alberghiera (prima colazione compresa)
rappresenta almeno il 70% dell’insieme della con-
troprestazione. La ripartizione fra le differenti
prestazioni indipendenti va comprovata mediante
adeguati giustificativi (calcolazioni). Possono es-
sere addotti come prove (giustificativi) la conta-
bilità analitica e la contabilità dei costi, nonché i
calcoli fondati sulle medesime. Il computo otte-
nuto partendo dal costo del materiale utilizzato
e maggiorato secondo i coefficienti raccomandati
dalle associazioni di categoria non costituiscono
un giustificativo sufficiente.
Seminari
Gli alberghi per seminari offrono di regola forfait
standardizzati per seminari, comprendenti pre-
stazioni ben precise e chiaramente descritte, quali
per esempio:
• 1 pernottamento con prima colazione com-
presa;
• 1pranzo;
• 1cena;
• 2pausecaffè;
• acquamineralenelleauledeicorsi;
• utilizzodiunasalaperassembleeediunasala
perriunionidigruppo;
• tecnologia standard (lavagna luminosa,
schermo, lavagna magnetica, beamer).
Fatturazione
• Latassazionespecialeperglialberghipersemi-
nari è applicabile unicamente a quelle strutture
che propongono soluzioni forfaitarie standar-
dizzate.
• L’albergoche fattura ipernottamenti inpen-
sione completa secondo il metodo dei costi ef-
fettivi dovrà fare lo stesso per le offerte per se-
minari.
Fatturazione forfetaria
Nel quadro della regolamentazione speciale ap-
plicabile da alberghi per seminari, le rispettive
prestazioni sono fatturate forfetariamente ed evi-
denziate chiaramente come tali nelle fatture. La
ripartizione forfetaria delle diverse prestazioni
può essere effettuata come segue:
55% alloggio e prima colazione al 3,8% IVA
45% vitto infrastruttura e altre prestazioni
all’8,0% IVA
L’albergatore è tenuto a conservare fino allo sca-
dere del termine di prescrizione le relative offerte,
i listini prezzi, ecc. unitamente ai consueti docu-
menti commerciali.
Tutte le altre prestazioni effettuate che non rien-
trano nel forfait stabilito (ad es. noleggio di aule
per corsi, consumazioni supplementari al bar)
vanno fatturate separatamente e sono imponibili
all’aliquota determinante.
Esempio di fattura 4, pagina 27
➜ Il forfait giornaliero (valido sino al 31 dicem-
bre 2009) viene meno, poiché dal 1° gennaio 2010
l’ospite contribuente ha diritto a dedurre il 100%
dell’imposta precedente sulla quota per il vitto e
per le bevande.
11
Fatturazione effettiva
Le diverse prestazioni indipendenti vanno ripartite
dettagliatamente e devono poter essere compro-
vate mediante adeguati giustificativi. In presenza
di un giustificativo per ciascuna prestazione e la
prestazione riferita all’alloggio (con prima cola-
zione) rappresenta almeno il 70% della contropre-
stazione è applicabile la regola del 70 / 30 (art. 19
cpv. 2 LIVA). In questo caso va applicata l’aliquota
speciale all’intera combinazione di prestazioni.
Pacchetti
I pacchetti sono delle combinazioni di prestazioni
ai sensi della legge del 18 giugno 1993 relativa ai
viaggi «tutto compreso», validi in modo perma-
nente o per periodi di tempo ben definiti. Tali of-
ferte si rivolgono generalmente a clienti indivi-
duali. Esse includono prestazioni che vanno oltre
l’abituale pernottamento in mezza pensione o in
pensione completa, come ad esempio biglietti per
concerti, escursioni accompagnate o servizi di fit-
ness e di benessere. L’offerta di tali combinazioni
viene resa pubblica tramite pubblicità su prospetti,
cataloghi, annunci o attraverso internet, ecc.
Le prestazioni combinate ah hoc dal singolo
cliente, imponibili ad aliquote differenti, vanno
fatturate separatamente e non sono da conside-
rarsi parte del pacchetto. Allo stesso modo, ma-
nifestazioni particolari come congressi, seminari,
matrimoni, ecc. non sono da considerare come
pacchetti. Ciò è valido anche nel caso in cui siano
stati convenute tariffe forfetarie per talune com-
ponenti dell’offerta.
Fatturazione
I pacchetti vanno sempre fatturati secondo i costi
effettivi, anche se la parte concernente la mezza
pensione o la pensione completa può essere cal-
colata con il metodo forfetario.
L’AFC parte dal presupposto che i pacchetti siano
designati con un nome particolare nelle relative
offerte e fatture (ad es. «Settimana bianca gen-
naio 2011») e che le loro prestazioni siano docu-
mentate per mezzo di singoli calcoli dettagliati
(ad es. alloggio, abbonamento sci, lezioni di sci,
ecc.). I singoli calcoli e le fatture dei creditori
vanno conservate per scopi di controllo sino al-
l’inizio del termine di prescrizione, e per almeno
per un periodo di dieci anni.
Se i pacchetti non sono documentati con calcoli
dettagliati, la controprestazione complessiva è im-
ponibile all’aliquota normale.
Se un pacchetto comprende anche la mezza pen-
sione e / o la pensione completa, la rispettiva
quota della controprestazione può essere deter-
minate forfetariamente (non necessita alcun cal-
colo probatorio) come segue:
Mezza pensione
75% quota per l’alloggio al 3,8% IVA
25% quota per il vitto al 8,0% IVA
Pensione completa
65% quota per l’alloggio e prima colazione al
3,8% IVA
35% quota per il vitto al 8,0% IVA
Le prestazioni non incluse nel pacchetto (p. es.
vitto supplementare, noleggio di posteggi, lezioni
di tennis) vanno fatturate separatamente e sono
imponibili all’aliquota determinante.
Esempi di fattura 5.1, 5.2 e 5.3, a partire da
pagina 28
Se in un pacchetto la quota documentata per
mezzo di un calcolo riferita all’alloggio è pari o
superiore al 70%, l’intero pacchetto può essere
12
conteggiato con l’aliquota speciale. Diventa
quindi irrilevante se l’ospite durante il soggiorno
fruisce di prestazioni supplementari (ad es. be-
vande, Pay TV, minibar) non comprese nel pac-
chetto, in quanto fatturate separatamente e sot-
toposte alla rispettiva aliquota d’imposta.
Esempio di fattura 6, pagina 29
3 . Ta s se d i sog g io r no , t a s se d i a l l og g io e c a r te o sp i t i
La perplessità sull’aliquota IVA da applicare alle
tasse cantonali e comunali di soggiorno e alle
tasse di promozione turistica è un tema ricorrente.
Il medesimo dubbio permane per quanto con-
cerne le carte ospiti, che danno diritto a sconti o
a ingressi gratuiti.
Tasse di soggiorno
Le tasse di soggiorno (in alcuni casi denominate
anche City Tax) sono tasse di diritto pubblico a
carico dell’ospite. l’albergatore contribuente ha
però il compito di riscuoterle. Le tasse di soggiorno
non sono imponibili, se l’abergatore contribuente
le fattura all’ospite separatamente indicandole
espressamente come tali. Se il contribuente rinun-
cia alla fatturazione separata, le tasse di soggiorno
rientrano nelle prestazioni del settore alberghiero
e sono imponibili all’aliquota speciale.
La semplice menzione nella fattura dell’imposta
per tali tasse, non è considerata fatturazione sepa-
rata. La tassa di soggiorno fa in tal caso parte della
controprestazione per la prestazione del settore
alberghiero ed è imponibile all’aliquota speciale.
L’AFC raccomanda agli albergatori di dichiarare le
tasse di soggiorno sotto la cifra 200 (Cifra d’affari)
e nella rubrica Deduzioni sotto la cifra 280 (Di-
versi) del rendiconto IVA. La cifra 280 va comple-
tata con una nota specifica (ad es. tasse di sog-
giorno). 8
Tasse di alloggio, tassa di pernottamento
facoltativa, tassa di promozione turistica, ecc.
Le tasse cantonali e comunali di alloggio, dovute
dall’albergatore contribuente – e non dall’ospite
– fanno parte integrante della controprestazione
per l’alloggio, anche se sono fatturate separata-
mente. Queste tasse sono imponibili all’aliquota
speciale di 3,8%.
Le tasse di pernottamento facoltative, le tasse di
promozione turistica, ecc. calcolate sulla base del
numero dei pernottamenti o dei letti, sono do-
vute dall’albergatore quale parte dell’alloggio e
sono imponibili all’aliquota di 3,8% anche se sono
fatturate separatamente.
Tuttavia se la tassa di alloggio è compresa in un
pacchetto o in una soluzione di pernottamento
(pernottamento in pensione completa, forfait per
seminari, ecc.) e il contribuente non utilizza la fat-
turazione effettiva per le combinazioni di presta-
zioni ma decide di applicare la fatturazione for-
fetaria, le tasse di alloggio rientreranno nel
regime di ripartizione forfetaria:
Esempio di pernottamento in pensione completa
65% quota per l’alloggio e prima colazione al
3,8% IVA
35% quota per la ristorazione all’8,0% IVA
Esempio di forfait per seminario
55% quota per l’alloggio e prima colazione al
3,8% IVA
8 Per i conteggi IVA sulle cifre corrispondenti vedi il capitolo 39
Formulari.
13
45% quota per ristorazione / infrastrutture
all’8,0% IVA
Questa tassa va dichiarata sotto la cifra 200 (Cifra
d’affari) e sotto la cifra 340 (Prestazioni fino al
31.12.2010, aliquota speciale) o 341 (Prestazioni
dal 1.1.2011, aliquota speciale), e le parti ad ali-
quota normale sotto la cifra 300 (Prestazioni fino
al 31.12.2010) o 301 (Prestazioni dal 1.1.2011) del
rendiconto IVA. 9
Carte ospiti
In generale tutte le prestazioni sono passibili
all’IVA a seconda della loro classe merceologica di
appartenenza. Nelle fatture è opportuno indi-
care, per le forniture e le prestazioni indipendenti
che prevedono aliquote differenti tra loro, in che
modo è ripartita la controprestazione. Nel caso in
cui le prestazioni imponibili ad aliquote diverse
vengano fatturate forfetariamente, va applicata
l’aliquota normale all’insieme della contropresta-
zione in quanto non è generalmente possibile for-
nire un giustificativo. Ciò vale anche per le carte
ospiti che consentono al cliente dell’albergo di be-
neficiare di diverse prestazioni imponibili ad ali-
quote differenti (ingressi in piscine, musei viaggi
in treno, teleferiche, bus, ecc.). Se l’albergatore
fattura una carta ospiti ad un cliente dell’albergo
al montante fatturato si applica l’aliquota nor-
male IVA dell’8,0%.
Esempio
L’albergatore vende un pernottamento al prezzo
di 120 franchi. In virtù delle disposizioni comunali
è tenuto a versare egli stesso, per ogni notte
realizzata, le tasse seguenti:
Tassa di soggiorno CHF 3.00
Tassa di alloggio CHF 1.00
Tassa di promozione turistica CHF 2.00
Carta ospiti (ingressi, trasporti, ecc.) CHF 4.00
L’albergatore ha due possibilità per la tariffazione
e la fatturazione 10:
a) Fatturazione forfetaria
L’albergatore decide che le tasse sono incluse nella
tariffa forfetaria di 120 franchi. Di conseguenza,
se desidera approfittare dell’esonero dall’impo-
sta, deve indicare separatamente la tassa di sog-
giorno. La carta ospiti va menzionata separata-
mente in quanto sottoposta a un’aliquota diversa.
Fattura
Pernottamento al 3,8% CHF 113.00
Tassa di soggiorno allo 0,0% CHF 3.00
Carta ospiti all’8,0% CHF 4.00
Totale (IVA incl.) CHF 120.00
b) Fatturazione separata
L’albergatore decide che le tasse non sono incluse
nella tariffa del pernottamento e che vanno pa-
gate dall’ospite in aggiunta al prezzo della ca-
mera.
Fattura
Pernottamento al 3,8% CHF 120.00
Tassa di soggiorno allo 0,0% CHF 3.00
Tassa di alloggio al 3,8% CHF 1.00
Tassa di promozione turistica al 3,8% CHF 2.00
Carta ospiti all’8,0% CHF 4.00
Totale (IVA incl.) CHF 130.00
9 Per i rendiconti IVA concernenti le cifre corrispondenti vedi
capitolo 39 Formulari.
10 Vedi anche il capitolo 5 Indicazione dei prezzi e formula-
zione delle offerte.
14
4 . Fa t t u ra z io ne i n va lu t a e s te ra
In virtù dell’ordinanza sui prezzi dell’11 dicembre
1978 (OIP) 11, i beni e le prestazioni di servizi of-
ferti ai consumatori finali devono essere contras-
segnati con il prezzo in franchi svizzeri (prezzo al
minuto). 12 L’indicazione del prezzo ai consumatori
finali unicamente in valuta estera non è di conse-
guenza ammessa, ma è possibile come comple-
mento a quella in moneta svizzera.
Può capitare che un albergatore sia portato ad
emettere, per dei gruppi o dei partecipanti ai se-
minari, una fattura in valuta estera al fine di of-
frire all’ospite una migliore prestazione.
Gli esempi 7 e 8 illustrano delle fatture in moneta
nazionale: che il cliente paghi in franchi svizzeri o
in valuta estera e che il resto gli sia corrisposto in
franchi svizzeri o in valuta estera non è rilevante.
Esempi di fattura 7 e 8, pagina 30
L’esempio 9 illustra il caso di una fattura emessa
in valuta estera, con la possibilità di essere saldata
in franchi svizzeri. Anche nel caso di un paga-
mento in franchi svizzeri, valgono le regole appli-
cabili alla valuta estera.
Esempio di fattura 9, pagina 31
Il conteggio dell’IVA con l’AFC va fatto in valuta
nazionale (franchi svizzeri).
Ai fini del calcolo dell’IVA l’albergatore, fatturato
inizialmente il corrispettivo per le prestazioni ero-
gate in valuta estera, lo deve convertire in fran-
chi svizzeri nel momento in cui viene a generarsi
il credito fiscale o il diritto alla deduzione della
tassa precedente (art. 45 cpv. 1 OIVA). È data una
controprestazione in valuta estera quando la fat-
tura o la ricevuta è emessa in valuta estera. È irri-
levante la valuta in cui il pagamento è effettuato
o in cui è dato il resto (art. 45 cpv. 2 OIVA). Per la
conversione può essere utilizzato a scelta il corso
medio mensile pubblicato dall’AFC o il corso del
giorno (vendita). I corsi medi mensili sono reperi-
bili sul sito internet dell’AFC www.estv.admin.ch.
L’AFC rende noti il 25 di ogni mese (risp. il primo
giorno lavorativo dopo il 25), i corsi medi mensili
applicabili per il mese seguente. Per le valute
estere, per le quali l’AFC non rende noto alcun
corso, è valido il corso del giorno (vendita) pub-
blicato da una banca con sede in territorio sviz-
zero. Il metodo prescelto va applicato almeno du-
rante un intero periodo fiscale e utilizzato sia per
il calcolo dell’imposta sulla cifra d’affari e dell’im-
posta sull’acquisto sia per la deduzione dell’impo-
sta precedente (art. 45 cpv. 5 OIVA).
5 . I n d i c a z io ne de i p rez z i e fo r m u la z io ne de l l e o f fe r te
Indicazione dei prezzi nei prospetti e
negli annunci
Per quanto concerne l’indicazione dei prezzi nei
prospetti e negli annunci occorre tenere conto
delle prescrizioni dell’ordinanza sull’indicazione
dei prezzi (OIP) 13 dell’11 dicembre 1978, secondo
la quale tutti i prezzi vanno pubblicati IVA inclusa
e tasse comprese o, per lo meno, devono essere
11 La nuova ordinanza sui prezzi dovrebbe entrare in vigore nel
2012.12 Su questo argomento vedi anche il capitolo 5 Indicazione dei
prezzi e formulazione delle offerte.
13 La nuova ordinanza sui prezzi dovrebbe entrare in vigore nel
2012.
15
comunicate in modo chiaro e trasparente affin-
ché il cliente possa immediatamente sapere quali
voci vanno a determinare il prezzo finale e calco-
lare il totale.
Formulazione delle offerte
Per quanto concerne le offerte, comprese l’espo-
sizione dei prezzi e i listini prezzi, l’ordinanza
sull’indicazione dei prezzi stabilisce che i prezzi
pubblicati devono essere comprensivi di tutte le
loro componenti. Ciò vale anche per le tasse di
soggiorno e l’IVA. Di principio, la dichiarazione
dei prezzi può essere fatta in due modi a condi-
zione che il cliente possa facilmente calcolarne il
montante totale (120 franchi nell’esempio).
Variante 1
Camera CHF 120.00
(pernottamento e prima colazione)
IVA al 3,8% e tasse di soggiorno incluse
Variante 2
Camera (prezzo netto) CHF 110.80
(pernottamento e prima colazione)
IVA 3,8% CHF 4.20
Tassa di soggiorno CHF 5.00
Prezzo totale della camera CHF 120.00
IVA e tassa di soggiorno incluse
Offerte nel commercio all’ingrosso
Nel commercio all’ingrosso i prezzi possono es-
sere indicati al netto, vale a dire senza IVA. Per
commercio all’ingrosso si intende quello rivolto
ad aziende che possono richiedere il rimborso
dell’IVA, quali ad esempio agenzie viaggi e non
privati (consumatori finali). Le tasse di soggiorno
devono essere comprese nel prezzo.
Variante 1
Camera CHF 115.80
(pernottamento e prima colazione)
Incl. tasse di soggiorno, escl. IVA
Variante 2
Camera (prezzo netto) CHF 110.80
(pernottamento e prima colazione)
Tassa di soggiorno CHF 5.00
Prezzo totale della camera CHF 115.80
Incl. tasse di soggiorno, escl. IVA
6 . Co n su m o p rop r io
Con consumo proprio si intende una correzione
dell’imposta precedente che mira a impedire che
i contribuenti che utilizzano beni o servizi al di
fuori dell’attività imprenditoriale, in particolare
per fini privati, beneficino di un trattamento fi-
scale agevolato rispetto a tutti gli altri contri-
buenti (art. 31 LIVA).
Principio
Il consumo proprio si verifica chiaramente quando
un soggetto per mezzo della sua impresa benefi-
cia, durevolmente o temporaneamente, di beni o
servizi dai quali, o da una parte dei quali, è già
stata dedotta l’imposta precedente al momento
dell’acquisto e quando tali beni o prestazioni
a) vengono utilizzati al di fuori dell’attività im-
prenditoriale,inparticolareperscopiprivati;
b) vengono utilizzati per un’attività imprendito-
riale che non dà diritto alla deduzione dell’im-
posta precedente secondo l’articolo 29 cpv. 1
LIVA;
c) vengono ceduti a titolo gratuito, senza che sia
dato un motivo imprenditoriale (il motivo im-
prenditoriale è presunto per regali sino a 500
16
franchi per persona e anno, nonché per regali
promozionali e campioni di merci senza limite
di valore volti a realizzare cifre d’affari impo-
nibilioesentidall’imposta);
d) si trovino ancora nella disponibilità del contri-
buente al momento in cui cessa l’assoggetta-
mento.
In merito a questo principio, è bene precisare che
è possibile ricorrere alla correzione dell’imposta
precedente unicamente in ragione di un consumo
proprio e non nel caso in cui, per contro, beni o
prestazioni di servizi sono utilizzati nell’ambito di
un’attività imprenditoriale (art.24LIVA;art.47
OIVA). Il consumo proprio coinvolge dunque, ge-
neralmente, il titolare di un’azienda individuale o
gli associati che non sono considerati persone a
loro vicine (entrambe le tipologie di soggetti non
sono destinatari del certificato di salario). I temi
sui quali ci si interroga più frequentemente nella
pratica concernono i prelevamenti in natura (pre-
levamenti di beni), così come l’utilizzo di parti
private quali l’automobile di servizio, i costi di ri-
scaldamento, l’illuminazione, la pulizia, la comu-
nicazione, ecc., vale a dire dei prelevamenti di
beni e servizi dalla propria azienda.
Dall’art. 31 della LIVA possono essere estrapolate
le seguenti indicazioni:
Beni utilizzati per fini non imprenditoriali
Qualsiasi prelevamento da parte del titolare di
un’azienda individuale impone una correzione
dell’imposta precedente per consumo proprio, a
condizione che l’imposta precedente sia già stata
dedotta nel momento dell’acquisto delle presta-
zioni. Se i regali sono beni fabbricati in proprio,
la base di calcolo corrisponde all’imposta prece-
dente sul valore della merce – rispettivamente
all’imposta precedente su eventuali lavori da
parte di terzi per lavori semilavorati – cui va ag-
giunto un supplemento pari al 33% sulla corre-
zione dell’imposta precedente per l’utilizzo
dell’infrastruttura (beni d’investimento / mezzi
d’esercizio). È fatta salva la prova delle imposte
precedenti sull’utilizzazione dell’infrastruttura.
Secondo l’art. 31 cpv. 2 lett. a LIVA, in caso di pre-
levamento di beni o di prestazioni di servizi da
parte del titolare di un’azienda individuale in ra-
gione di un consumo proprio (ad esempio per sod-
disfare bisogni personali) non ci sono limiti al-
l’esonero, come è invece il caso dei regali ai sensi
dell’art. 31 cpv. 2 lett. c della LIVA (500 franchi per
persona all’anno). 14
Beni offerti a titolo gratuito
senza fini imprenditoriali
Si parla in questo caso di prelievi di beni che ven-
gono elargiti a terze persone volontariamente e
gratuitamente. In altre parole si tratta di un’of-
ferta a titolo gratuito e senza scopi imprendito-
riali e non della distribuzione di regali, campion-
cini o regali pubblicitari utili ai fini dell’azienda. 15
Fine dell’assoggettamento per cessata attività
a) Base di calcolo per la correzione dell’imposta
precedente al momento del prelievo durevole:
sussiste prelievo durevole se un bene non è uti-
lizzato unicamente a titolo temporaneo bensì
duraturo, sia esso ad uso esclusivo nell’ambito
imprenditoriale legittimante la deduzione
dell’imposta precedente, sia ad uso esclusivo
nell’ambito di un’attività imprenditoriale non
legittimanteladeduzioneoancoraextraim-
prenditoriale:
14 Vedi il capitolo 19 Regali e regali promozionali e il capitolo
21 Pasti gratuiti, ribassi in natura, degustazioni gratuite.15 Vedi anche il capitolo 19 Regali e regali promozionali.
17
• benimobilinuovi,acquistati:impostaprece-
dentedelbene;
• benimobiliutilizzati,acquistati:impostapre-
cedente sul valore del bene nel momento del
rilevamento, ovvero deduzione di un ammor-
tamento del 20% per ogni anno civile tra-
scorsodall’acquistodelbene;
• benimobilinuovi,fabbricatiinproprio:im-
posta precedente sul valore d’acquisto delle
componenti utilizzate sommato al valore lo-
cativo, calcolato su base commerciale, per
l’utilizzo del bene d’investimento e dei mezzi
d’esercizio (calcolo approssimativo: 33% sulle
imposte precedenti del materiale e degli
eventuali lavori effettuati da parte di terzi
[prodottisemilavorati]);
• benimobiliutilizzati, fabbricati inproprio:
correzione analoga a quella dei beni immo-
biliari nuovi fabbricati in proprio. Si può de-
durre un ammortamento del 20% per ogni
anno civile trascorso dall’inizio dell’utilizzo
del bene.
b) Base di calcolo per la correzione dell’imposta
precedente in caso di utilizzazione tempora-
nea dei beni: sussiste un utilizzo temporaneo
quando il contribuente utilizza temporanea-
mente
• deibeniesclusivamente,valeadireal100%,
nell’ambito della sua attività imprenditoriale
legittimante il diritto alla deduzione dell’im-
posta precedente, oppure
•esclusivamente per un’attività imprendito-
riale non legittimante il diritto alla dedu-
zione dell’imposta precedente, o ancora
• al di fuori delle sue attività imprendito-
riali (per non più di sei mesi per i beni mo-
bili e non più di dodici mesi per i beni immo-
bili).
La correzione della deduzione dell’imposta pre-
cedente viene calcolata sulla base del valore loca-
tivo che sarebbe fatturato a un terzo indipen-
dente (art. 31 cpv. 4 LIVA).
Consumo proprio di opere edilizie,
modifiche d’utilizzazione
Si parla di modifiche d’utilizzazione di un’opera
edile nel caso in cui, nel corso dell’attività impren-
ditoriale, varia l’utilizzazione inizialmente previ-
sta, vale a dire quando la parte delle prestazioni
legittimanti il diritto alla deduzione dell’imposta
precedente e rispettivamente la parte di quelle
non legittimanti aumenta o diminuisce. Ne con-
segue una correzione dell’imposta precedente
(consumo proprio ai sensi dell’art. 32 LIVA o ulte-
riore sgravio dell’imposta precedente secondo
l’art. 32 LIVA).
Correzione dell’imposta precedente
per consumo proprio 16
Nel caso di un albergatore indipendente (titolare
di un’azienda individuale in qualità di gerente, lo-
catario, proprietario) che assieme ai membri della
sua famiglia che non lavorano nell’azienda usu-
fruisce del vitto, vanno applicati i seguenti valori
(annuali o mensili lordi, vale a dire IVA incl.):
Tabella, pagina 18
Queste quote lorde (incl. IVA) possono essere ri-
partite fra i singoli pasti. In tal caso si applicano
le seguenti quote pro capite per singolo pasto:
16 Sul vitto del personale vedi anche il capitolo 7 Prestazioni
fornite al personale.
18
Tariffa (CHF) Imposta (CHF)
Consumo proprio adulti, per anno 1⁄3 imponibile al 8,0% 2⁄3 imponibile al 2,5%
6480.00
2160.00
4320.00
160.00
105.35
Consumo proprio adulti, per mese 1⁄3 imponibile al 8,0%2⁄3 imponibile al 2,5%
540.00
180.00
360.00
13.35
8.80
Consumo proprio, Vitto adulti *
Tariffa (CHF) Imposta (CHF)
Bambini fino a 6 anni 1620.00 39.50
Bambini tra 7 e 13 anni 3240.00 79.05
Bambini tra 14 e 18 anni 4860.00 118.55
Consumo proprio, Vitto bambini per anno (imponibile al 2,5%) *
Tariffa (CHF) Imposta (CHF)
Bambini fino a 6 anni 135.00 3.30
Bambini tra 7 e 13 anni 270.00 6.60
Bambini tra 14 e 18 anni 405.00 9.90
Consumo proprio, Vitto bambini per anno (imponibile al 2,5%) *
* Ilprelievodiarticoliperfumatorinonècompresonellequoteindicate(lorde,IVAincl.);perognifumatorevannoaggiuntigeneralmente
tra 1500 e 2200 franchi l’anno. La correzione dell’imposta precedente va sempre effettuata all’aliquota normale.
Per anno (CHF) Mensile (CHF)
Adulti 6480.00 540.00
Bambini fino a 6 anni 1620.00 135.00
Bambini tra 7 e 13 anni 3240.00 270.00
Bambini tra 14 e 18 anni 4860.00 405.00
Consumo proprio, Vitto, Tariffe base
19
Il contribuente è libero di scegliere se applicare le
quote forfettarie annuali, mensili oppure per sin-
golo pasto. Al fine della correzione della dedu-
zione dell’imposta precedente sugli importi so-
praccitati è determinante sapere quali persone
consumanoilvitto;l’AFCconsigliaquindi,perra-
gioni pratiche, di basarsi nei limiti del possibile su-
gli importi forfetari annuali o mensili. Questo per-
ché le aliquote d’imposta applicabili variano in
funzione della categoria di persone.
Si opera una distinzione fra le seguenti categorie
di persone:
• Bambiniegiovanifinoalcompimentodel18°
anno di età. La deduzione dell’imposta prece-
dente va corretta all’aliquota ridotta per l’im-
portocomplessivo;
• Adulti: la deduzione dell’imposta precedente
va corretta per i 2/3 all’aliquota ridotta e per un
1/3 all’aliquota normale.
Le summenzionate quote non comprendono
eventuali prelievi di tabacchi, per i quali la corre-
zione della deduzione dell’imposta precedente va
sempre effettuata all’aliquota normale.
Gli importi determinati secondo le quote men-
zionate a pag. 18 vanno dichiarati dal contri-
buente almeno una volta all’anno a titolo di cor-
rezione della deduzione dell’imposta precedente
(consumo proprio), alla rispettiva aliquota d’im-
posta.
➜ Se non vuole applicare questa semplificazione,
il contribuente può procedere all’imposizione ef-
fettiva. In tal caso effettua registrazioni contabili
adeguate e facilmente verificabili delle deduzioni
dell’imposta precedente applicate.
Consumo proprio – spese legate all’alloggio
Per le quote di consumo privato legate alle spese
di riscaldamento, illuminazione, pulizia, mezzi
moderni di comunicazione, ecc., si conteggiano di
regola gli importi annui riportati nella tabella sot-
tostante all’aliquota normale, a condizione che il
contribuente abbia fatto valere l’imposta prece-
dente (prestazioni di consumo proprio):
Le quote sono da intendere IVA inclusa.
Quotaparte privata delle spese dell’automobile
Se l’albergatore (proprietario di un’azienda a ti-
tolo individuale o una persona a lui vicina che non
lavora nell’azienda) utilizza l’automobile azien-
dale anche per scopi privati, deve effettuare una
correzione dell’imposta precedente (consumo
proprio) nella quale è tenuto a indicare una quo-
taparte privata delle spese dell’automobile. Se
l’albergatore è un impiegato (destinatario di un
certificato di salario) si tratta di una quota privata
sottoforma di prestazione effettuata a titolo one-
roso che il datore di lavoro deve conteggiare al-
l’aliquota normale.
Colazione CHF 3.00
Pranzo CHF 8.00
Cena CHF 7.00
Per anno
(CHF)
Per mese
(CHF)
Economia dome-
stica composta da
un adulto
3540.00 295.00
Supplemento
per ogni altro un
adulto
900.00 75.00
Supplemento per
figlio
600.00 50.00
20
La quotaparte privata delle spese dell’automobile
può essere determinate sia in modo effettivo sia
in modo forfettario.
a) Determinazione effettiva: se il totale delle
spese effettive dell’automobile usata parzial-
mente per scopi privati può essere stabilito in
base a un libro di bordo così come i chilometri
percorsi per motivi professionali e privati, le
spese effettive devono essere ripartite in modo
proporzionale tra i chilometri percorsi per mo-
tivi professionali e quelli percorsi per motivi pri-
vati. In questo caso, il chilometraggio registrato
come percorso a titolo privato va moltiplicato
per un’indennità pari a 0.70 franchi / km. Il for-
nitore della prestazione (albergatore o datore
di lavoro) è tenuto a giustificare per mezzo di
calcoli adeguati qualsiasi indennità inferiore.
In casi eccezionali è possibile aumentare l’in-
dennità al km (ad es. nel caso di automobili par-
ticolarmente dispendiose).
b) Determinazione forfettaria: se il totale delle
spese effettive dell’automobile usata parzial-
mente per scopi privati e i chilometri percorsi
per motivi professionali e privati non possono
essere stabiliti in base ad un libro di bordo, bi-
sogna dichiarare al mese lo 0,8% del prezzo
d’acquisto del veicolo (IVA esclusa), o per lo
meno 150 franchi. La cifra risultante va impo-
sta all’aliquota normale.
7. P re s t a z io n i fo r n i te a l pe r so n a le
Vitto del personale 17
Per le prestazioni effettuate a titolo oneroso al
personale, l’imposta è calcolata sulla contropre-
stazione effettivamente ricevuta (art. 47 cpv. 1
OIVA). Le prestazioni effettuate al personale che
devono essere dichiarate nel certificato di salario
sono considerate effettuate a titolo oneroso. In
questi casi, l’IVA va calcolata sull’importo deter-
minante per le imposte dirette. Le prestazioni che
non devono essere dichiarate nel certificato di sa-
lario sono considerate effettuate a titolo gratui-
to;pertaliprestazionisipresumevisiaunmotivo
imprenditoriale (art. 47 cpv. 2 e 3 OIVA).
È irrilevante che si tratti o meno di persone stret-
tamente vincolate (art. 47 cpv. 5 OIVA).
Vitto gratuito
Per il vitto offerto gratuitamente al personale, il
contribuente deve imporre all’aliquota normale
gli importi forfetari per singolo pasto a persona,
elencati nel «Promemoria N2 dell’imposta fede-
rale diretta». Si tratta delle seguenti quote per
pasti, considerate al lordo (incl. IVA):
Le quote vanno indicate nel certificato di salario.
17 Per il vitto del titolare di un’impresa individuale vedi il capi-
tolo 6 Consumo proprio.
Colazione CHF 3.50
Pranzo CHF 10.00
Cena CHF 8.00
21
Occorre tenere presente che per i direttori e i ge-
renti di aziende del settore alberghiero si appli-
cano le quote previste dal «Promemoria N1
dell’imposta federale diretta», vale a dire 6480
franchi per anno o 540 franchi al mese (lordi 8%
IVA incl., articoli per fumatori escl.).
Trattenuta per vitto sul salario del personale
Il contribuente che trattiene sul salario del perso-
nale un importo per il vitto deve imporlo all’ali-
quota normale. La trattenuta sul salario deve cor-
rispondere come minimo alle quote previste dal
«Promemoria N2 dell’imposta federale diretta»
(vedi sopra, «Vitto gratuito»). Non è necessaria al-
cuna indicazione sul certificato di salario.
Se la trattenuta è inferiore alle quote di cui nel
promemoria N2, il contribuente deve imporre
all’aliquota normale sia la corrispondente diffe-
renza sia la trattenuta. Tutti gli importi s’inten-
dono lordi (incl. IVA).
Locazione di camere al personale
La controprestazione per la locazione di camere
al personale è esclusa dall’IVA. La deduzione mi-
nima (per una persona adulta) è fissata a 345 fran-
chi al mese o 4140 franchi all’anno («Promemoria
N2 dell’imposta federale diretta»).
Le prestazioni supplementari, quali ad esempio la
pulizia di camere e appartamenti o il servizio bian-
cheria, sono invece imponibili all’aliquota normale.
Non è consentito dedurre l’imposta precedente
sulle spese di manutenzione e sui costi accessori,
correlati alla locazione di camere esclusa dall’im-
posta.
La correzione della deduzione dell’imposta pre-
cedente per i costi accessori (illuminazione, riscal-
damento, ecc.) può essere effettuata anche me-
diante una determinazione approssimativa, come
segue: per ogni camera locata si considera una
quota lorda di 600 franchi (incl. IVA) all’anno o di
50 franchi (incl. IVA) al mese. Per questi importi
la correzione della deduzione dell’imposta prece-
dente va calcolata con l’aliquota normale e dichia-
rata nella cifra 415 del rendiconto IVA.
Posteggi
Quando una struttura alberghiera mette a dispo-
sizione del personale dei posteggi a titolo gratui-
to, non è dovuta alcuna imposta (art. 47 cpv. 3
LIVA). Ciò vale anche quando questi posteggi ser-
vono all’uso esclusivo del personale, senza limita-
zioni di tempo (l’albergo può dedurre l’imposta
precedente gravante i rispettivi costi d’investi-
mento e di manutenzione). Per contro, quando i
citati utenti dei parcheggi devono pagare un im-
porto all’impresa, la relativa cifra d’affari soggiace
all’imposta.
8 . Metodo de l le a l iquote sa ldo (AS) ne l la d ich iaraz ione f i sca le net ta
I contribuenti, che realizzano una cifra d’affari
annua massima di 5,02 milioni di franchi (2010:
5 milioni di franchi) proveniente da prestazioni
imponibili e che nel medesimo periodo devono
pagare imposte non superiori a 109 000 franchi
(2010: 100 000 franchi), calcolate in base all’ali-
quota saldo determinante nei loro confronti, pos-
sono allestire il rendiconto con l’AFC in modo sem-
plificato con l’ausilio delle aliquote saldo (AS).
Rispetto al metodo di rendiconto effettivo, l’ap-
plicazione del metodo delle AS semplifica sen-
sibilmente il lavoro amministrativo per la con-
tabilità e il rendiconto IVA. Non è necessario
22
determinare l’imposta precedente e l’IVA è con-
teggiata solo semestralmente anziché trimestral-
mente. Nel rendiconto IVA le AS vanno applicate
quali moltiplicatori, ossia occorre dichiarare il to-
tale della cifra d’affari imponibile comprensiva di
IVA e, per il calcolo dell’IVA, moltiplicarlo per l’AS.
Nelle fatture ai clienti non vanno però indicate le
AS autorizzate dall’AFC, bensì le aliquote legali in
vigore, ossia l’aliquota normale, l’aliquota ridotta
o l’aliquota speciale.
Non possono scegliere il metodo delle AS i contri-
buenti che optano per l’imposizione delle presta-
zioni escluse dal campo d’imposta secondo l’art.
21 cpv. 2 cap. 1-25 e 29 LIVA o quelli che applicano
l’imposizione di gruppo (enumerazione non esau-
stiva). Il rendiconto secondo il metodo delle AS
non si applica nemmeno per quegli alberghi si-
tuati nelle valli di Samnaun o Sampuoir (vedi a ri-
guardo l’art. 77 cpv. 2 LIVA).
Le vendite di mezzi d’esercizio e beni d’investi-
mento, che non sono stati utilizzati esclusiva-
mente per eseguire prestazioni escluse dall’impo-
sta, rappresentano una cifra d’affari imponibile e
vanno conteggiate all’AS autorizzata.
Procedura
I contribuenti che intendono applicare il metodo
delle AS dall’inizio del loro assoggettamento de-
vono inoltrare all’AFC una dichiarazione di ade-
sione debitamente compilata e firmata. La comu-
nicazione scritta all’AFC va effettuata entro 60
giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal
quale il contribuente, ad es. l’albergatore, vuole
conteggiare l’imposta con il metodo delle AS (art.
79 cpv. 1 OIVA). Allo stesso modo i contribuenti
che intendono passare dal metodo delle AS al me-
todo di rendiconto effettivo devono comunicarlo
per iscritto all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del
periodo fiscale a partire dal quale i titolari dell’al-
bergo vogliono conteggiare l’imposta secondo il
metodo effettivo (art. 81 cpv. 1 OIVA).
Termini
Un passaggio dal metodo di rendiconto effettivo
al metodo delle AS è di norma possibile, secondo
l’art. 37 cpv. 4 LIVA:
• alpiùprestodopotreanniinteri;
• sempresoloall’iniziodiunperiodofiscale(anno
civile).
Un passaggio dal metodo delle AS al metodo ef-
fettivo è possibile:
• dopounanno;
• sempresoloall’iniziodiunperiodofiscale(anno
civile).
Imposta sull’acquisto
Chi acquista prestazioni che soggiacciono all’im-
posta sull’acquisto ai sensi degli articoli 45-49 LIVA
deve dichiararle al netto semestralmente nel ren-
diconto IVA alla cifra 381 con la relativa aliquota
legale, ossia di regola, all’aliquota normale.
Attribuzione delle aliquote saldo
Un contribuente è autorizzato ad applicare al
massimo due AS per azienda. Ciò presuppone che
le quote delle singole attività rappresentino pre-
sumibilmente più del 10% della cifra d’affari com-
plessiva. La situazione può essere giudicata in
base alla pianificazione (ad es. preventivo o busi-
ness plan).
Aliquote della dichiarazione fiscale netta
• Per la ristorazione: 5,2% (sulla contropresta-
zione,IVAincl.);
• peripernottamenticonprimacolazione:2,1%
(sullacontroprestazione,IVAincl.);
• perprestazioniimponibiliall’aliquotaspeciale:
2,1% (sulla controprestazione, IVA incl.).
23
Quando conviene passare dal metodo di
rendiconto effettivo al metodo delle AS?
Se valga la pena o meno passare dal metodo di
rendiconto effettivo a quello delle AS può essere
valutato confrontando l’ammontare delle impo-
ste nette pagate negli ultimi quattro trimestri. Un
cambiamento potrebbe essere interessante dal
punto di vista fiscale, nel caso in cui l’ammontare
dell’imposta calcolata con il metodo delle AS ri-
sulti inferiore a quello delle imposte pagate tri-
mestralmente (imposta sulla cifra d’affari meno
l’imposta precedente più l’imposta sulle acquisi-
zioni). Inoltre, occorre considerare anche la note-
vole diminuzione dei lavori amministrativi (il trat-
tamento delle cifre con il metodo del rendiconto
effettivo è molto più complesso).
Si consiglia il metodo delle aliquote saldo in par-
ticolare se l’albergo non prevede lavori di rinnovo,
di manutenzione, di trasformazione o di costru-
zione dell’ordine di una certa importanza nei 5
anni successivi, in quanto in tal caso non sarà pos-
sibile far valere deduzioni, straordinarie o supe-
riori alla media, dell’imposta precedente. Si scon-
siglia di fatto un cambiamento a quelle strutture
che nel prossimo anno si attendono una cifra d’af-
fari in ribasso o stagnante e i cui costi sono previ-
sti stabili o in rialzo.
➜ Il metodo delle AS può risultare molto vantag-
gioso per quelle strutture alberghiere molto forti
sui pernottamenti.
9. P re c i s a z io n i su l l a fa t t u ra z io ne
Forma e contenuto delle fatture
Sulle fatture devono figurare di regola i seguenti
elementi:
a) il nome e il luogo di colui che fornisce la pre-
stazione (ad es. Albergo Leonardo Sagl) come
appare nelle transazioni commerciali, nonché
il numero IVA, con il quale il prestatore è
iscrittonelregistrodeicontribuenti;
b) il nome e il luogo del destinatario della presta-
zione come appare nelle transazioni commer-
ciali(MicheleRossi/MicheleRossiSA,Lugano);
c) la data o il periodo della fornitura della presta-
zione, se non sono identici alla data della fat-
tura;
d)ilgenere,l’oggettoel’entitàdellaprestazione;
e) l’ammontaredellacontroprestazione;
f) l’aliquota d’imposta applicabile e l’ammontare
d’impostadovutosullacontroprestazione; se
la controprestazione comprende l’imposta, è
sufficiente indicare l’aliquota d’imposta appli-
cabile.
➜ Nel caso in cui l’albergatore riceve una fattura
incompleta o errata deve richiederne immedia-
tamente una copia corretta. Se le fatture sono
scorrette o lacunose c’è il pericolo di non poter
far valere il diritto alla deduzione dell’imposta
precedente.
Indirizzo ammesso nelle transazioni
commerciali
Affinché una fattura legittimi una deduzione
dell’imposta precedente, deve contenere l’indi-
rizzo del destinatario (l’albergatore ad es.) così
come appare nelle transazioni commerciali. Qua-
lunque indirizzo utilizzato nelle transazioni com-
merciali è riconosciuto: in particolare quello delle
succursali, di stabilimenti secondari, ecc., così
24
Numero d’identificazione delle imprese (IDI) in
sostituzione del numero IVA a sei cifre
La legge federale sul numero d’identificazione
delle imprese (IDI) è entrata in vigore il 1° gen-
naio 2011. A ogni impresa con sede in Svizzera
è stato attribuito un numero unico d’identifi-
cazione. L’IDI sostituirà il vecchio numero IVA
a sei cifre al più tardi entro il 2013. Tra la metà
del 2011 e la fine del 2013 ognuno disporrà
quindi di due numeri che potranno essere uti-
lizzati indistintamente. L’IDI ha il seguente for-
mato: «CHE-123.456.789». Il nuovo numero IVA
si compone invece dell’IDI e dell’estensione
«IVA»: CHE-123.456.789 IVA. Nel caso di un’im-
presa iscritta al registro di commercio (quest’
è generalmente il caso), si dovrà aggiungere
anche la dicitura «RC»: CHE-123.456.789 RC /
IVA.
come gli indirizzi dei destinatari con sede in ter-
ritorio svizzero che dispongono di una casella po-
stale svizzera. Poco importa se tali destinatari
siano o meno inscritti nel registro dei contribuenti
IVA, l’indicazione della località è sufficiente. La
via e il numero, il CAP, il numero della casella po-
stale, ecc. non sono determinanti per la dedu-
zione dell’imposta precedente.
Indicazioni formali per i nastri e gli scontrini
di cassa
Per far valere il diritto alla deduzione dell’impo-
sta precedente, una fattura deve rispondere a de-
terminati requisiti formali. Tra le altre cose deve
menzionare il nome, l’indirizzo e il numero IVA
del destinatario della prestazione. A titolo sem-
plificativo, soltanto i nastri e gli scontrini di cassa
dei registratori di cassa e dei sistemi informatici,
e fino a un massimo di 400 franchi, possono omet-
tere il nome e l’indirizzo del destinatario della
prestazione. Tale semplificazione non può per
contro essere adottata per le fatture e le ricevute
scritte a mano o a macchina.
Albergo Leonardo Locarno, 18 giugno 2011
Via Lungolago 1
6600 Locarno
CHE-123.456.789 RC / IVA Sig.ra A. Rossi
Via S. Gottardo 1
6900 Lugano
Fattura n. 12345
Camera n. Arrivo Partenza Persone
18 18.06.2011 19.06.2011 1
Data Prestazioni Codice Montante Saldo
18.06.2011 1 camera MP 3 170.00 170.00
18.06.2011 1 tassa di soggiorno 1 2.00 172.00
18.06.2011 1 tassa di alloggio 3 3.00 175.00
Totale 175.00
Aliquota Montante IVA
Camera / colazione / tasse di alloggio (3) 3,8% 173.00 6.33
Tasse di soggiorno (1) 0,0% 2.00 0.00
Totale 175.00 6.33
Albergo Leonardo Locarno, 18 giugno 2011
Via Lungolago 1
6600 Locarno
CHE-123.456.789 RC / IVA Sig.ra A. Rossi
Via S. Gottardo 1
6900 Lugano
Fattura n. 12345
Camera n. Arrivo Partenza Persone
18 18.06.2011 19.06.2011 1
Data Prestazioni Codice Montante Saldo
18.06.2011 1 camera / colazione 3 127.50 127.50
18.06.2011 1 vitto 7 42.50 170.00
18.06.2011 1 tassa di soggiorno 1 2.00 172.00
18.06.2011 1 tassa di alloggio 3 3.00 175.00
Totale 175.00
Aliquota Montante IVA
Camera / colazione / tasse di alloggio (3) 3,8% 127.50 4.67
Mezza pensione (7) 8,0% 42.50 3.15
Tasse di soggiorno (1) 0,0% 2.00 0.00
Tasse di alloggio (3) 3,8% 3.00 0.11
Totale 175.00 7.93
26
Esempio 1 – Mezza pensione: fatturazione forfetaria, regole 70/30
Esempio 2 – Mezza pensione: fatturazione effettiva, ad es. con cena
10 . E se m p i d i fa t t u re
Albergo Leonardo Locarno, 24 giugno 2011
Via Lungolago 1
6600 Locarno
CHE-123.456.789 RC / IVA Sig.ra A. Rossi
Via S. Gottardo 1
6900 Lugano
Fattura n. 12345
Camera n. Arrivo Partenza Persone
22 23.06.2011 24.06.2011 2
Data Prestazioni Codice Montante Saldo
23.06.2011 2 camere con PC 3 / 7 300.00 300.00
23.06.2011 2 tasse di soggiorno 1 4.00 304.00
23.06.2011 1 telefono 7 5.50 309.50
23.06.2011 1 minibar 7 25.00 334.50
Totale 334.50
Aliquota Montante IVA
Camera / colazione (3) 3,8% 195.00 7.14
Pensione completa (7) 8,0% 105.00 7.78
Tasse di soggiorno (1) 0,0% 4.00 0.00
Ulteriori prestazioni all’8% (7) 8,0% 30.50 2.26
Totale 334.50 17.18
Albergo Leonardo Locarno, 15 giugno 2011
Via Lungolago 1
6600 Locarno
CHE-123.456.789 RC / IVA Rossi SA
Via S. Gottardo 1
6900 Lugano
Fattura n. 12345
Camera n. Arrivo Partenza Persone
12.06.2011 15.06.2011 20
Seminario dal 12 al 15 giugno 2011
Data Prestazioni Codice Montante Saldo
12.06.2011 20 forfait seminari 4 4 800.00 4 800.00
13.06.2011 20 forfait seminari 4 4 800.00 9 600.00
14.06.2011 20 forfait seminari 4 4 800.00 14 400.00
Tasse di soggiorno 1 90.00 14 490.00
Totale 14 490.00
0% 3,8% 8,0% Totale
Tasse di soggiorno (1) 90.00 90.00
Forfait seminari (4) 7 920.00 6 480.00 14 400.00
Totale 90.00 7 920.00 6 480.00 14 490.00
IVA 0.00 289.95 480.00 769.95
Esempio 3 – Pensione completa: fatturazione forfetaria, 65/35%; aliquota speciale / aliquota normale
Esempio 4 – Albergo per seminari: fatturazione forfetaria, 55/45%; aliquota speciale / aliquota normale
27
28
Albergo Leonardo Locarno, 18 giugno 2011
Via Lungolago 1
6600 Locarno
CHE-123.456.789 RC / IVA Sig.ra A. Rossi
Via S. Gottardo 1
6900 Lugano
Fattura n. 12345
Camera n. Arrivo Partenza Persone
248 11.06.2011 18.06.2011 1
Settimana di bellezza dal 11 al 18 giugno 2011
Data Prestazioni Codice Montante Saldo
1 settimana di bellezza 7 / 8 2 240.00 2 240.00
7 tasse di soggiorno 1 14.00 2 254.00
Totale 2 254.00
Aliquota Montante IVA
Camera / colazione (8) 3,8% 1 540.00 56.40
Ulteriori prestazioni all’8% (7) 8,0% 700.00 51.85
Tasse di soggiorno (1) 0,0% 14.00 0.00
Totale 2 254.00 108.25
Albergo Leonardo Locarno, 21 dicembre 2011
Via S. Gottardo 1
6780 Airolo
CHE-123.456.789 RC / IVA Sig.ra A. Rossi
Via S. Gottardo 1
6900 Lugano
Fattura n. 12345
Camera n. Arrivo Partenza Persone
334 14.12.2011 21.12.2011 2
Settimana di sci dal 14 al 21 dicembre 2011
Data Prestazioni Codice Montante Saldo
1 settimana di sci (incl. MP) 7 / 8 2 940.00 2 940.00
14 tasse di soggiorno 1 84.00 3 024.00
Totale 3 024.00
Aliquota Montante IVA
Camera / colazione (8) 3,8% 1 755.00 64.25
Mezza pensione (7) 8,0% 585.00 43.35
Ulteriori prestazioni all’8% (7) 8,0% 600.00 44.45
Tasse di soggiorno (1) 0,0% 84.00 0.00
Totale 3 024.00 152.05
Esempio 5.1 – Pacchetto: settimana di bellezza (incl. trattamenti per 700 franchi)
Esempio 5.2 – Pacchetto: Settimana bianca (incl. forfait mezza pensione 25% aliquota normale,
ulteriori prestazioni, abbonamento per gli impianti sciistici da 600 franchi)
29
Albergo Leonardo Locarno, 21 dicembre 2011
Via S. Gottardo 1
6780 Airolo
CHE-123.456.789 RC / IVA Sig. e Sig.ra A. Rossi
Via S. Gottardo 1
6900 Lugano
Fattura n. 12345
Camera n. Arrivo Partenza Persone
334 14.12.2011 21.12.2011 2
Settimana di sci dal 14 al 21 dicembre 2011
Data Prestazioni Codice Montante Saldo
1 settimana di sci (incl. PC) 7 / 8 3 260.00 3 260.00
14 tasse di soggiorno 1 84.00 3 344.00
Totale 3 344.00
Aliquota Montante IVA
Camera / colazione (8) 3,8% 1 729.00 63.30
Mezza pensione (7) 8,0% 931.00 68.95
Ulteriori prestazioni all’8% (7) 8,0% 600.00 44.45
Tasse di soggiorno (1) 0,0% 84.00 0.00
Totale 3 344.00 176.70
Esempio 5.3 – Pacchetto: Settimana bianca (incl. forfait pensione completa 35% aliquota normale,
ulteriori prestazioni, abbonamento per gli impianti sciistici da 600 franchi)
Albergo Leonardo Locarno, 18 giugno 2011
Via Lungolago 1
6600 Locarno
CHE-123.456.789 RC / IVA Sig.ra A. Rossi
Via S. Gottardo 1
6900 Lugano
Fattura n. 12345
Camera n. Arrivo Partenza Persone
248 11.06.2011 18.06.2011 1
Settimana di bellezza dall’ 11 al 18 giugno 2011
Data Prestazioni Codice Montante Saldo
1 settimana di bellezza 8 2 240.00 2 240.00
14 tasse di soggiorno 1 14.00 2 254.00
Totale 2 254.00
Aliquota Montante IVA
Settimana di bellezza (8) 3,8% 2 240.00 82.00
Tasse di soggiorno (1) 0,0% 14.00 0.00
Totale 2 254.00 82.00
Esempio 6 – Pacchetto: pernottamento e prima colazione inclusi alcuni trattamenti di bellezza,
l’alloggio ricopre almeno il 70%
30
Albergo Leonardo Locarno, 21 dicembre 2011
Via S. Gottardo 1
6780 Airolo
CHE-123.456.789 RC / IVA Sig. e Sig.ra A. Bianchi
Via Duomo 1
I-20100 Milano
Fattura n. 12345
Camera n. Arrivo Partenza Persone
380 21.12.2011 22.12.2011 1
Data Prestazioni Codice Montante Saldo
21.12.2011 1 camera / colazione 3 390.00 390.00
21.12.2011 1 telefono 7 11.20 401.20
21.12.2011 1 tassa di soggiorno 1 8.00 409.20
Totale 409.20
Aliquota Montante IVA
Camera / colazione (8) 3,8% 390.00 14.30
Telefono (7) 8,0% 11.20 0.85
Tasse di soggiorno (1) 0,0% 8.00 0.00
Totale CHF 409.20 15.15
Importo in euro 1 314.77 11.65
Albergo Leonardo Locarno, 21 dicembre 2011
Via S. Gottardo 1
6780 Airolo
CHE-123.456.789 RC / IVA Sig. e Sig.ra A. Bianchi
Via Duomo 1
I-20100 Milano
Fattura n. 12345
Camera n. Arrivo Partenza Persone
380 21.12.2011 22.12.2011 1
Data Prestazioni Codice Montante in CHF Montante in euro
21.12.2011 1 camera / colazione 3 390.00 300.00
21.12.2011 1 telefono 7 11.20 8.60
21.12.2011 1 tassa di soggiorno 1 8.00 6.15
Totale 409.20 314.75
Aliquota Montante in CHF IVA Montante in euro IVA
Camera / colazione (8) 3,8% 390.00 14.30 300.00 11.00
Telefono (7) 8,0% 11.20 0.85 8.60 0.65
Tasse di soggiorno (1) 0,0% 8.00 0.00 6.15 0.00
Totale CHF 409.20 15.15
Totale euro 2 314.75 11.65
Esempio 7 – Moneta straniera: fattura dell’albergo in franchi svizzeri
Esempio 8 – Moneta straniera: fattura dell’albergo in franchi svizzeri ed euro
1 Per un cambio AFC di 1.30 EUR / CHF 2 Per un cambio AFC di 1.30 EUR / CHF
Per il calcolo dell’IVA si vedano gli importi netti indicati.
Per il calcolo dell’IVA si vedano gli importi netti indicati.
31
Albergo Leonardo Locarno, 21 dicembre 2011
Via S. Gottardo 1
6780 Airolo
CHE-123.456.789 RC/IVA Sig. e Sig.ra A. Bianchi
Via Duomo 1
I-20100 Milano
Fattura n. 12345
Camera n. Arrivo Partenza Persone
380 21.12.2011 22.12.2011 1
Data Prestazioni Codice Montante in euro Saldo
21.12.2011 1 camera/colazione 3 300.00 300.00
21.12.2011 1 telefono 7 8.60 308.60
21.12.2011 1 tassa di soggiorno 1 6.15 314.75
Totale Euro 314.75
Aliquota Montante IVA
Camera/colazione (3) 3,8% 300.00 11.00
Telefono (7) 8,0% 8.60 0.65
Tasse di soggiorno (1) 0,0% 6.15 0.00
Totale euro 3 314.75 11.65
Esempio 9 – Moneta straniera: fattura dell’albergo in euro
3 Il cambio euro-franco svizzero deve essere effettuato al tasso di cambio corrispondente dall’AFC (a questo proposito si veda
il capitolo 4). I montanti indicati in grassetto sono determinanti.
32
Temi spec i f i c i de l se t to re a lbergh ie ro
11. At t i v i t à no n im p re n d i to r i a l i
La deduzione dell’imposta precedente non si ap-
plica ai montanti dell’imposta derivante da atti-
vità non imprenditoriali. Si tratta di quelle presta-
zioni che vengono consumate nell’esercizio della
sovranità pubblica e senza scopi imprenditoriali.
Esempi a riguardo sono escursioni di più giorni
con il personale (sugli sci o a piedi) o gite degli
azionisti.
Se invece servono al raggiungimento degli obiet-
tivi dell’impresa e rientrano quindi nell’ambito im-
prenditoriale, tali costi legittimano, nel quadro
delle disposizioni previste dalla legge, la dedu-
zione dell’imposta precedente. Esempi in tal senso
sono i pranzi e le cene aziendali di Natale, occa-
sionali meeting per la costruzione del gruppo
(team building), la gita annuale con il personale
o attività svolte nel contesto di un giubileo dell’im-
presa.
➜ D’ora in avanti l’imposta precedente sulle spese
di vitto e sulle bevande è deducibile al 100%.
12 . L oc a z io ne d ’ im p ia n t i spo r t i v i
La locazione d’impianti sportivi è esclusa dall’impo-
sta, se il locatario ha il diritto esclusivo di utilizzare
un impianto sportivo o una parte di esso, indipen-
dentemente dalla loro utilizzazione da parte del
locatario. Esempi in tal senso sono contropresta-
zioni (biglietti d’ingresso) pagate per l’utilizzo
esclusivo da parte del locatario di un campo da ten-
nis o di un campo da squash, di una pista di patti-
naggio o di una piscina.
Sono pure escluse dall’imposta le eventuali spese
accessorie – come gli allacciamenti elettrici, del gas
e dell’acqua – fatturate separatamente o comprese
nel prezzo di locazione.
Per contro, gli ingressi agli impianti sportivi (piscine
coperte, piste di pattinaggio, campi da golf o mini-
golf, pista per le slitte, ecc.) sono imponibili all’ali-
quota normale. Pagando una determinate quota
(prezzo d’ingresso) l’utilizzatore ottiene il diritto di
utilizzare personalmente un impianto sportivo.
13 . D i s t r i b u to r i au to m at i c i , b i l i a rd i , f re cce t te
a) Distributori automatici di bevande e alimenti
La vendita di alimenti in distributori automatici è
imponibile all’aliquota ridotta. È irrilevante la pre-
senza o meno d’impianti per il consumo nei pressi
del distributore automatico. Vanno invece con-
teggiate all’aliquota normale le vendite di be-
vande alcoliche, di tabacchi e di articoli non ali-
mentari (articoli non food).
b) Juke-box, distributori automatici di sigarette,
apparecchi automatici da gioco, giornali, ecc.
• Seilristoratoreoalbergatoregestisceauto-
nomamente questi apparecchi, spetta a lui
imporre i relativi introiti alla corrispondente
aliquota d’imposta.
Juke-box 8,0%IVA
Sigarette 8,0% IVA
Giornali 2,5% IVA
Giochi 8,0% IVA
• Segliapparecchiautomaticisonoinstallatiin
ristoranti o alberghi da un gestore specializ-
zato in questo genere di apparecchiature,
l’unico a realizzare cifre d’affari con i mede-
simi è il gestore stesso. Negli apparecchi au-
tomatici per i giochi di destrezza, la contro-
33
prestazione imponibile consiste nei ricavi
rimanenti nell’apparecchio (ovvero la diffe-
renza fra le puntate e le vincite pagate). Il
ristoratore o albergatore deve imporre al-
l’aliquota normale unicamente le provvigioni
pagategli (p. es. sotto forma di partecipa-
zioni alle cifre d’affari) dal gestore di appa-
recchi automatici per l’installazione degli ap-
parecchi.
c) Biliardo, freccette, birilli e bowling
e locazione di tali impianti
• Lalocazionedipistedabowlingedibirilliè
esclusa dall’imposta in quanto si tratta di una
locazione di impianti sportivi (vedi capitolo
precedente).
• Lalocazioneditavolidabiliardoobersagli
per il gioco delle freccette è per contro im-
ponibile all’aliquota normale, poiché un lo-
cale che ospita tali attrezzature non è consi-
derato un impianto sportivo. La contro-
prestazione di locazione è imponibile all’ali-
quota normale anche qualora suddette at-
trezzature siano affittate a organizzatori di
tornei o ad associazioni a scopi d’allena-
mento.
14 . Ve n d i t a d i f io r i e deco ra z io n i d a t avo lo
Se in un ristorante sono offerti in vendita fiori di
un terzo, si ha una fornitura fra il terzo e l’ospite.
Le decorazioni da tavolo rientrano sostanzial-
mente nella controprestazione per la prestazione
della ristorazione e sono imponibili all’aliquota
normale. Se consistono in mazzi di fiori, addobbi
florealiosimiliesesonofatturateseparatamente,
le decorazioni da tavolo possono venir imposte
all’aliquota ridotta.
15 . O pe ra z io n i d i c a m b io
Le operazioni di cambio valute (valute estere)
sono escluse dall’imposta. I rispettivi costi non le-
gittimano la deduzione dell’imposta precedente.
16 . Pe rd i te su c red i t i
Le perdite su crediti sono deducibili dalla cifra
d’affari imponibile indicata nel rendiconto IVA per
il periodo di conteggio nel quale il credito irrecu-
perabile appare nei registri contabili (vale a dire,
sotto la cifra 235 come diminuzione della contro-
prestazione). Questa soluzione è applicabile uni-
camente con la modalità di conteggio secondo le
controprestazioni «convenute» (registrazioni con-
tabili debitori e creditori, ad esempio). Se si sce-
glie di allestire il rendiconto secondo le contro-
prestazioni «ricevute», non occorre dichiarare
nulla sul formulario di rendiconto e nemmeno re-
gistrare contabilmente nei libri in quanto non vi
è stata alcuna entrata. Gli accantonamenti (for-
mazione o dissoluzione del delcredere) sui debi-
tori dubbiosi non toccano in alcun modo l’IVA.
17. E sbo r s i
Per esborsi s’intendono le spese risultanti da pic-
cole commissioni effettuate dal ristoratore per i
suoiospiti,adesempiofiori,regaliotaxi.Queste
commissioni non sono attribuite al ristoratore o
34
albergatore se egli le fattura agli ospiti alla voce
«Esborsi» e senza addebitare supplementi.
La premessa a tal fine è che
• ilcorrispondentegiustificativoemessodalcre-
ditore sia graffettato alla copia della fattura per
il cliente o sia chiaramente e rapidamente ricol-
legabile in altra forma al corrispondente docu-
mento e che
• ilristoratoreoalbergatorenonabbiadedotto
l’imposta precedente su tali spese.
Se le suddette condizioni non sono adempiute, il
ristoratore o albergatore deve imporre la contro-
prestazione complessiva all’aliquota determi-
nante.
➜ L’albergatore può procedere nel seguente
modo:pagailtaxisurichiestadelclienteericeve
una fattura di 108 franchi, IVA 8,0% compresa.
L’albergatore deduce l’8,0% IVA sul suo prossimo
conteggio IVA a titolo d’imposta precedente. Ha
quindi considerato la spesa come se fosse un’
uscita dell’albergo (esempio: acquisto di una mac-
china da caffè). Sulla fattura destinata al cliente
riporta100franchinettiperiltaxi,aiqualisiag-
giungono 8 franchi d’imposta sulla cifra d’affari.
In questo modo l’imposta precedente e l’imposta
sulla cifra d’affari si compensano, senza generare
costi aggiuntivi al di là del lavoro amministrativo.
Il cliente paga all’albergo la stessa cifra che
avrebbedovutodirettamentealtaxi.Agendoin
questo modo, si effettua una contabilizzazione
con degli effetti sui risultati, cosa che non avviene
nel caso di un conto di passaggio (conto attivo o
passivo).
18 . B ig l i e t t i d ’ i n g res so
I biglietti d’ingresso a una manifestazione cultu-
rale sono esclusi dall’IVA nella misura in questa è
fornita direttamente al pubblico e viene richiesta
una determinate controprestazione. È consentita
una correzione della deduzione dell’imposta pre-
cedente.
➜ Se il prezzo d’ingresso comprende un’altra pre-
stazione, ad esempio una bevanda gratuita, e la
prestazione culturale rappresenta almeno il 70%,
(e la consumazione al massimo il 30% – un giusti-
ficativo di calcolo è necessario) il montante com-
plessivo è escluso dall’imposta. Tuttavia occorre
intervenire con una correzione dell’imposta pre-
cedente.
➜ Esiste anche la possibilità di optare per un’im-
posizione volontaria. Nel caso di una manifesta-
zione culturale, ciò significa che tali prestazioni
vanno imposte a un’aliquota del 2,5% (art. 25
cpv. 2 lett. c LIVA): sui relativi costi sussiste il
diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
19. Reg a l i e reg a l i p ro m oz io n a l i
Regali
Se beni o prestazioni di servizi sono offerti a terzi
a titolo gratuito senza un motivo imprenditoriale,
la deduzione dell’imposta precedente effettuata
(all’acquisto della prestazione) va corretta.
Se i regali sono beni fabbricati in proprio, la de-
duzione dell’imposta precedente va corretta sul
materiale necessario alla fabbricazione più un
supplemento del 33% per l’utilizzazione dell’in-
frastruttura;èfattasalvalaprovadelleimposte
35
precedenti sull’utilizzazione dell’infrastruttura
(art. 69 cpv. 3 OIVA).
Se il regalo è offerto per un motivo imprendito-
riale l’imposta precedente può essere dedotta
sulle spese nell’ambito dell’attività imprendito-
riale;ilmotivoimprenditorialeèpresuntoperre-
gali sino a 500 franchi per persona e anno, non-
ché per campioni di merci volti a realizzare cifre
d’affari imponibili o esenti dall’imposta (art. 31
cpv. 2 lett. c LIVA) e la deduzione dell’imposta pre-
cedente è ammessa nell’ambito dell’attività im-
ponibile. 18
Regali promozionali
Sono considerati regali promozionali gli oggetti di-
stribuiti gratuitamente, che non figurano nel-
l’offerta dell’albergo, ma che portano il nome (o il
logo) dello stesso (ad es. portachiavi). Non vi è più
un limite massimo a limitare il valore di tali regali,
per destinatario e per anno. L’albergatore può de-
durre l’imposta precedente sui regali pubblicitari
nell’ambito della sua attività imprenditoriale legit-
timante la deduzione dell’imposta precedente.
20 . B u o n i reg a lo
Le vendite di buoni regalo – che rappresentano
un mezzo di pagamento – non sono imponibili.
Per questo motivo i giustificativi (fatture e rice-
vute) della vendita di buoni regalo non rappre-
sentano alcuna referenza per l’IVA. Al momento
della riscossione, la controprestazione deve essere
imposta all’aliquota determinante, e va dunque
dichiarata nel rendiconto IVA.
Buoni regalo non utilizzati o scaduti sono consi-
derati come prodotti finanziari e, di conseguenza,
non vanno sottoposti all’IVA. Essi non legittimano
una riduzione dell’imposta precedente.
21. Pa s t i g ra t u i t i , r i b a s s i i n n a t u ra , de g u s t a z io n i g ra t u i te
Per motivi vari, nel settore della ristorazione de-
terminati gruppi di persone beneficiano di pre-
stazioni a titolo gratuito. Queste prestazioni, le
cosiddette «Maisonbuchungen», sono registrate
senza effetto sul risultato e vanno trattate nel se-
guente modo:
• Senell’ambitodiviaggidigruppo,leguidetu-
ristiche e gli autisti di torpedone beneficiano
del vitto gratuito, tali prestazioni sono parifi-
cate ai ribassi in natura. Il vitto offerto gratui-
tamente a clienti regolari, allo stesso modo, è
considerato un ribasso in natura e non ha per-
tanto conseguenze fiscali.
• Costituiscono campione di merce per scopi
aziendali, dei campioni di merce offerti nell’am-
bito dei fini imprenditoriali quali ad esempio
dei pasti di prova gratuiti in vista di un matri-
monio o di altre occasioni, così come il vitto of-
ferto a collaboratori di agenzie di viaggi e di
compagnie aeree. I campioni di merce gratuiti
non comportano conseguenze fiscali.
• Laristorazioneoffertagratuitamenteaicolla-
boratori dei fornitori rientra nell’attività im-
prenditoriale e non ha conseguenze fiscali.
➜ In tutti e tre i casi l’albergatore può far valere
la deduzione integrale dell’imposta precedente.
I regali offerti nell’ambito di una prestazione non
alberghiera costituiscono delle libere elargizioni 18 Vedi anche il capitolo 21 Pasti gratuiti, ribassi in natura, de-
gustazioni gratuite.
36
gratuite. Sino a un importo di 500 franchi per de-
stinatario per anno, essi sono prive di conse-
guenze fiscali. Se il valore è superiore a 500 fran-
chi, vanno invece comprovati i motivi imprendi-
toriali dell’elargizione gratuita. L’importo limite
di 500 franchi non va inteso come una franchigia,
bensì come una soglia di tolleranza. Infatti, se si
supera questo limite e non sono dati motivi im-
prenditoriali, la deduzione dell’imposta prece-
dente va rettificata per l’intero importo, non sol-
tanto per la differenza oltrepassante il limite
(art. 31 cpv. 2 lett. c LIVA). 19
➜ Nel caso di vitto gratuito offerto ai detentori
di una partecipazione preponderante non impie-
gati nell’azienda (ad es. azionisti, detentori di
parti sociali o associati di una società privata) e
dei membri delle loro famiglie, amici e conoscenti
che non lavorano per l’azienda, così come ad amici
e conoscenti del detentore di una partecipazione
di maggioranza impiegato presso l’azienda oc-
corre tener conto del fatto che si tratta di presta-
zioni offerte a titolo oneroso. Dato che le persone
elencate sono persone strettamente vincolate, la
controprestazione corrisponde almeno al valore
che sarebbe stato convenuto con un terzo indi-
pendente (art. 24 cpv. 2 LIVA), e ciò indipenden-
temente dal fatto che le persone in questione pa-
ghino o meno per la sussistenza ricevuta. Il
contribuente deve imporre l’aliquota normale su-
gli importi fissati. Se le persone strettamente vin-
colate pagano il prezzo pieno, occorre imporre
all’aliquota IVA il montante da loro pagato.
22 . C a n i
a) Se il pernottamento del cane è compreso nel
prezzo esso ha valore di prestazione accessoria
ed è imponibile all’aliquota del 3,8%.
b) Se viene fatturato un supplemento per il cane
la prestazione va imposta all’aliquota normale
dell’8,0%.
23 . Co r rez io ne d i u n a fa t t u ra
Le fatture contabilizzate e pagate possono essere
modificate a posteriori unicamente attraverso un
addebito o un accredito corretto (tale addebito
deve obbligatoriamente rinviare alla fattura ori-
ginale e annullarla). Le fatture dei fornitori incom-
plete o inesatte (ad es. quelle che non riportano
l’aliquota d’imposta) possono impedire una de-
duzione dell’imposta precedente. Laddove in pre-
cedenza era imperativamente richiesta la sussi-
stenza di un determinato mezzo di prova (ad es.
fattura del fornitore con le indicazioni richieste)
per comprovare la deduzione dell’imposta prece-
dente, il diritto vigente ammette anche altri mezzi
di prova (principio della libertà dei mezzi di
prova).
24 . Co m mis s io n i su l l e c a r te d i c red i to
Le commissioni sulle carte di credito non possono
essere dedotte dalla cifra d’affari imponibile. Esse
costituiscono un indennizzo di una prestazione
alberghiera e l’albergatore deve contabilizzarle
come spese. Essendo le aziende di carte di credito
parificate al settore finanziario, non sono legitti-19 Vedi anche il capitolo 19 Regali e regali promozionali.
37
mate a fatturare l’IVA sulle commissioni (presta-
zioni escluse dal campo d’imposta). Di conse-
guenza non è possibile far valere una deduzione
dell’imposta precedente.
25 . Bu f fe t d i p a s t i c ce r i a
Se l’albergatore propone il pernottamento con
prima colazione e buffet di pasticceria a un prezzo
forfetario (ad es. camera / prima colazione, buffet
di pasticceria incl.) e lo fattura di conseguenza
(vale a dire senza fatturazione separata), può im-
porre il prezzo globale all’aliquote del 3,8%. In tal
caso una separazione nella parte inferiore della
fattura non è ammissibile.
26 . Co n t ra t t i d i fo r n i t u ra
Le aziende della ristorazione concludono spesso
contratti con fornitori (di birra, vino, acque mine-
rali e prodotti alimentari) che garantiscono a que-
sti ultimi diritti esclusivi di fornitura per un deter-
minato periodo. In cambio di tale diritto l’azienda
della ristorazione riceve una prestazione in de-
naro (ad es. prestito con o senza interessi, paga-
mento una tantum) oppure una prestazione in na-
tura (ad es. bancone per buffet, frigorifero,
distributore automatico di bevande).
Questi contratti sono solitamente vincolati a vo-
lumi annui d’acquisto prestabiliti (p. es. 100 etto-
litri di birra) sui quali il ristoratore beneficia di un
ribasso rispetto ai prezzi applicati nel settore ga-
stronomico per prodotti analoghi. Per queste pre-
stazioni il ristoratore procede fiscalmente come
segue:
Prestito rimborsabile con interessi
Il ristoratore contabilizza il prestito nei passivi. Né
il prestito né gli interessi hanno conseguenze fi-
scali.
Prestito rimborsabile senza interessi
Il ristoratore contabilizza il prestito nei passivi. Gli
interessi che egli non deve pagare rappresentano
in linea di principio la controprestazione per il di-
ritto esclusivo di fornitura da lui accordato al suo
fornitore. Tuttavia, l’interesse non dovuto non è
in questo caso imponibile.
Versamento una tantum
Il versamento una tantum è la controprestazione
che il ristoratore riceve dal fornitore per il diritto
esclusivo accordatogli. Il versamento è imponibile
all’aliquota normale al momento della ricevuta
dal ristoratore. Il fornitore ha diritto di dedurre
l’imposta precedente se sono adempite le condi-
zioni di cui all’articolo 28 segg. LIVA.
Prestazioni in natura
In generale l’AFC si basa sull’accordo di diritto ci-
vile fra le controparti interessate. Per esempio il
fornitore mette gratuitamente a disposizione del
ristoratore un bancone in cambio dell’impegno
ad acquistare esclusivamente suoi prodotti. Il
bene, in questo caso il bancone, rimane di pro-
prietà del fornitore (locazione gratuita) oppure è
ceduto al ristoratore (cessione gratuita) allo sca-
dere del contratto. La concessione di questo di-
ritto esclusivo è imponibile all’aliquota normale
secondo le modalità di seguito descritte.
Il ristoratore deve dapprima suddividere il valore
dell’impianto (bancone), completamente instal-
lato, per il numero di anni della durata contrat-
tuale. Il valore annuo così rilevato va contabiliz-
zato e imposto all’aliquota normale una volta
l’anno, per tutta la durata del contratto, a titolo
38
di controprestazione per il diritto esclusivo accor-
dato al fornitore. Il fornitore può dedurre l’impo-
sta precedente nell’ambito della sua attività im-
prenditoriale. Ai fini dell’IVA è irrilevante che il
bene rimanga o no di proprietà del fornitore allo
scadere del contratto.
Bonifici supplementari o addebiti retroattivi da
parte del fornitore
Se il ristoratore acquista quantità superiori a
quelle concordate, il fornitore gli bonifica alla fine
dell’anno un determinato importo in funzione de-
gli acquisti supplementari compiuti. Per il ristora-
tore questo bonifico rappresenta un ristorno sulla
cifra d’affari (diminuzione dei costi con correzione
della deduzione dell’imposta precedente) mentre
per il fornitore costituisce una riduzione della con-
troprestazione (correzione dell’imposta sulla cifra
d’affari). Se invece il ristoratore acquista quantità
minori di quelle concordate, il fornitore è autoriz-
zato ad addebitargli retroattivamente un corri-
spondente importo. Il ristoratore può far valere
l’imposta precedente sull’importo addebitatogli.
Il fornitore deve invece imporre alla corrispon-
dente aliquota d’imposta l’importo che ha adde-
bitato.
27. I m pos i z io ne vo lo n t a r i a (o pz io ne)
Le prestazioni escluse dal campo d’imposta non
vanno imposte né legittimano la deduzione
dell’imposta precedente. Per approfittare comun-
que della deduzione dell’imposta precedente, l’al-
bergatore può optare per l’imposizione delle pre-
stazioni escluse dal campo dell’imposta. Può
quindi sottomettere volontariamente tali presta-
zioni all’imposta facendole figurare nella fattura-
zione al destinatario (art. 22 cpv. 1 LIVA) ed è
quindi autorizzato a dedurre, proporzionalmente,
l’imposta precedente. 20
➜ Attualmente non è più necessario fare richie-
sta formale all’AFC per l’imposizione volontaria.
È sufficiente indicare esplicitamente l’aliquota IVA
sulle fatture.
Le prestazioni per le quali è stata scelta l’imposi-
zione volontaria vanno dichiarati sotto le cifre
200, 205 e 300 / 301.
Settore dell’amministrazione immobiliare
Sono di principio esclusi dal campo dell’imposta,
secondo l’art. 21 cpv. 2 LIVA, la vendita così come
la locazione e l’appalto di immobili. La deduzione
dell’imposta precedente sui costi legati a tali en-
trate è esclusa a sua volta.
Nel caso di prestazioni collegate all’immobile ed
escluse dal campo dell’imposta, ma che in un se-
condo tempo passano sotto le attività imponibili
(imprenditoriali con diritto alla deduzione dell’im-
posta precedente), è possibile far valere un ulte-
riore sgravio dell’imposta precedente. Al contra-
rio, se le condizioni della deduzione dell’imposta
precedente vengono a cadere si procede ad una
correzione dell’imposta precedente come nel caso
di un consumo proprio.
Imposizione volontaria (opzione)
L’imposizione volontaria delle controprestazioni
risultanti dalla vendita, dalla locazione e dall’ap-
palto di immobili legittima la deduzione dell’im-
posta precedente.
20 Per un elenco completo delle prestazioni per le quali è pos-
sibile l’opzione, vedi Info IVA 04 Oggetto dell’imposta.
39
L’opzione dell’imposizione volontaria per la ven-
dita di beni fondiari (ad eccezione del terreno) o
per la locazione di beni fondiari o di una parte di
un bene fondiario, è sempre possibile nel caso in
cui il destinatario fa un uso esclusivamente pri-
vato dell’oggetto (art. 22 cpv. 2 lett. b LIVA). L’op-
zione d’imposizione volontaria delle prestazioni
fornite in Svizzera avviene per mezzo di un’indi-
cazione chiara dell’imposta sulla fattura o sul con-
tratto. La dichiarazione va fatta sotto le cifre del
rendiconto IVA riportate poco fa in questo testo.
28 . L oc a z io ne d i pos te g g i
La locazione di posteggi che non sono di dominio
pubblico per il parcheggio di veicoli (aree di par-
cheggio, autosili, posti di attracco per barche e
posti barca in secco) è imponibile all’aliquota nor-
male. La durata del periodo di locazione non è ri-
levante. La locazione di posteggi da parte di una
struttura alberghiera (comprese le locazioni du-
revoli) vengono imposte all’aliquota normale se
viene richiesta una controprestazione.
L’utilizzo o meno dell’oggetto di locazione da
parte del proprietario non è rilevante ai fini
dell’IVA.
L’utilizzo a titolo oneroso dei posteggi può anche
costituire un’attività accessoria della struttura al-
berghiera e quindi essere imponibile all’aliquota
speciale, a condizione che le due seguenti condi-
zioni vengano soddisfatte:
•leprestazionivengonoforniteefruitenelpe-
rimetrodell’albergo;
• leprestazionisonocompresenelprezzodelper-
nottamento (pernottamento e prima cola-
zione), vale a dire, che l’albergatore non fattura
controprestazioni supplementari. Determinante
è che tali prestazioni vengano fornite a tutti gli
ospiti dell’albergo senza alcun sovraprezzo.
29. P rov v ig io n i ad age nz ie v iag g i
Agenzie di viaggi
L’espressione «Agenzie di viaggi» comprende gli
operatori turistici, i retailer nonché le imprese at-
tive sia come tour operator sia come retailer. Sono
equiparati alle agenzie di viaggi le agenzie di tra-
sporto in autobus, i locatori di case e appartamenti
di vacanza nonché altre imprese che offrono pre-
stazioni nel settore turistico anche se queste non
rappresentano l’unica attività dell’impresa.
Vendita di pernottamenti ad agenzie di viaggi
Ai fini dell’IVA è irrilevante che un pernottamento
sia venduto direttamente agli ospiti oppure a
un’agenzia viaggi operante per conto proprio. In
entrambi i casi la controprestazione ricevuta è
imponibile all’aliquota d’imposta determinante
(p. es. all’aliquota speciale se si tratta di presta-
zioni del settore alberghiero e a quella normale
per prestazioni della ristorazione).
Provvigioni versate ad agenzie di viaggi svizzere
In generale, le provvigioni versate alle agenzie di
viaggi svizzere vanno calcolate a partire dal lordo,
vale a dire dalla cifra d’affari IVA inclusa. Le prov-
vigioni che l’albergatore paga ad agenzie viaggi,
enti turistici, ecc. per l’apporto di clientela non
costituiscono una diminuzione della contropre-
stazione. Tali versamenti vanno contabilizzati
come costo.
Negli esempi seguenti si parte da un pernotta-
mento di 120 franchi (prezzo lordo per il pernot-
tamento e la prima colazione) comprensivo del
40
3,8% IVA. L’agenzia viaggi richiede una provvi-
gione del 10%, pari a 12 franchi, sul pernotta-
mento. Dato che anche l’agenzia di viaggi è sot-
tomessa all’IVA, la commissione di 12 franchi
comprende un’imposta precedente di 0.90 fran-
chi (12 franchi / 108,0 × 0,8). L’albergatore registra
la commissione nelle spese e può quindi far valere
l’imposta precedente su di essa, a condizione che
l’agenzia di viaggi dichiari l’IVA (art. 26 LIVA) – al
tasso normale nell’esempio.
Variante 1
L’ospite paga all’albergo il prezzo pieno (incl. la
provvigione).
Prezzo per la camera / prima colazione
netto CHF 115.60
3,8% IVA CHF 4.40
Prezzo totale del pernottamento,
incl. 3,8% IVA CHF 120.00
Commissioni alle agenzie viaggi
(10% de 120 franchi) CHF 12.00
incl. 8,0% IVA (parte dell’imposta 0.90 franchi)
Di conseguenza l’albergo deve contabilizzare il
seguente montante all’AFC:
Imposta sulla cifra d’affari per notte CHF 4.40
(aliquota speciale)
meno l’imposta precedente sulla
commissione (aliquota normale) CHF 0.90
Montante dell’imposta netta CHF 3.50
Cifra d’affari netta per notte CHF 115.60
meno le commissioni alle agenzie
viaggi nette CHF 11.10
Prodotto netto dell’albergo per notte CHF 104.50
Questa variante utilizza due aliquote d’imposta
(imposta sulla cifra d’affari – aliquota normale e
imposta precedente – aliquota normale).
Variante 2
L’ospite paga la fattura all’agenzia di viaggi la
quale versa all’albergo il montante netto dopo
aver detratto la provvigione. L’albergo riceve
dall’agenzia viaggi svizzera il montante netto
(dopo detrazione della commissione, vale a dire
120 franchi × 0,9 = 108 franchi). Tale cifra d’affari
è imponibile al 3,8% (108 franchi / 103,8 × 3,8), che
corrisponde ad un montante di 3.95 franchi.
Prezzo lordo
(camera / prima colazione) CHF 120.00
meno le commissioni alle agenzie
viaggi CHF 12.00
Versamento totale all’albergo CHF 108.00
meno l’imposta sulla cifra d’affari
(3,8%) CHF 3.95
Prodotto netto dell’albergo
per notte CHF 104.05
In questo esempio non c’è nessuna imposta pre-
cedente sulla commissione versata all’agenzia in
quanto essa è già stata direttamente dedotta dal
prezzo lordo. Tale modo di procedere è autoriz-
zato unicamente nel caso in cui l’agenzia viaggi
vende il pernottamento a suo nome. Se, per con-
tro, il pernottamento viene venduto da parte di
terzi (agenzia viaggi, ufficio del turismo) per
conto dell’albergo, quest’ultimo è tenuto a im-
porre il totale delle controprestazioni pagato dal
cliente, vale a dire senza dedurre la commissione
della commissione pagata all’intermediario.
41
Provvigioni versate alle agenzie di viaggi
all’estero
Le prestazioni alberghiere vengono fornite nel
luogo in cui si trova la struttura corrispondente
(art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA). Nelle varianti seguenti
le prestazioni sono fornite in Svizzera.
Variante 1
L’ospite paga il prezzo completo (comprensivo
della commissione) all’albergo. L’albergo paga, in
un secondo tempo, la commissione sulla contro-
prestazione pagata dall’ospite.
L’albergo può calcolare una commissione del 10%
direttamente a partire dal prezzo netto (115.60
franchi), vale a dire una commissione di 11.55 fran-
chi. L’albergo ha un debito fiscale di 4.40 franchi
(3,8% di 115.60 franchi), e deve versare una com-
missione inferiore (senza diritto alla deduzione
dell’imposta precedente) all’agenzia di viaggi
all’estero.
Prezzo lordo per notte CHF 120.00
meno imposta sulla cifra d’affari
(3,8%) CHF 4.40
Cifra d’affari netta CHF 115.60
meno provvigione all’agenzia viaggi
all’estero (10%) CHF 11.55
Prodotto netto dell’albergo per notte CHF 104.05
Imposta sulla cifra d’affari generata
per notte CHF 4.40
(cifra 341 del rendiconto IVA)
più le prestazioni di servizio all’estero CHF 0.90
(imposta sulle acquisizioni 8,0% di CHF 11.55
[netto100%];cifra381delrendicontoIVA)
meno la deduzione dell’imposta precedente sulle
prestazioni fornite all’estero CHF 0.90
(cifra 400 del rendiconto IVA)
Montante dell’imposta netto CHF 4.40
Imposta sulle acquisizioni
Il limite di 10 000 franchi non vale per gli stabili-
menti già registrati all’IVA. I destinatari devono
dichiarare spontaneamente nei rendiconti tutte
le prestazioni e le acquisizioni che sottostanno
all’imposta sulle acquisizioni (art. 47 cpv. 1 LIVA).
L’imposta dichiarata sulle acquisizioni può essere
annunciata come imposta precedente e riportata
in deduzione nello stesso rendiconto a patto che
le condizioni legittimanti la deduzione dell’impo-
sta precedente vengano soddisfatte.
Variante 2
L’ospite paga la fattura all’agenzia di viaggi e
quest’ultima versa il montante netto all’albergo
dopo aver detratto la provvigione. In questo caso
l’agenzia di viaggi straniera è assoggettata all’IVA
svizzera e deve dunque conteggiare all’aliquota
normale le prestazioni vendute a nome proprio.
L’albergo riceve dall’agenzia di viaggi straniera il
montante senza IVA (dopo deduzione della prov-
vigione) pari a 104.05 franchi (120 franchi meno
l’IVA [4.40 franchi] = 115.60 franchi meno 10% =
104.05 franchi). Questo montante lordo va impo-
sto al 3,8% (104.05 / 103,8 × 3,8 = 3.80 franchi).
Montante lordo dell’agenzia viaggi CHF 104.05
meno l’imposta sulla cifra d’affari
(3,8%) CHF 3.80
Montante netto dell’albergo per
notte CHF 100.25
Conclusione per il calcolo del prezzo del
pernottamento offerto all’agenzia di viaggi
Sulla base degli esempi di calcolo citati sopra, l’al-
bergatore deve calcolare il prezzo del pernotta-
mento che intende offrire o fatturare alle agen-
zie di viaggi. In definitiva, poco importa a chi
siano dovute le tasse e a quanto ammontino: quel
42
che conta è che il prezzo netto della camera con-
senta all’albergo di coprire i costi e realizzare un
guadagno.
30 . R i s a r c im e nto de i d a n n i / a n n u l l a m e nto
Le prestazioni di risarcimento dei danni propria-
mente detto (p. es. per rottura di stoviglie) non
sono una controprestazione e non sono quindi
imponibili (art. 18 cpv. 2 lett. i LIVA).
I pagamenti dei clienti per annullamenti (p. es. pa-
gamenti no show) sono considerati un risarci-
mento dei danni propriamente detto. Per il risto-
ratore o albergatore non costituiscono una
controprestazione né comportano una correzione
della deduzione dell’imposta precedente. L’annul-
lamento può essere comprovato mediante una co-
pia del documento consegnato al cliente. Si consi-
glia di utilizzare un giustificativo separato con
l’indicazione «richiesta di risarcimento» o di fattu-
rare separatamente le spese di annullamento. Se
la prestazione richiesta è già stata fatturata e per
l’annullamento non è stato rilasciato alcun docu-
mento al cliente, l’importo incassato è imponibile
all’aliquota determinante.
Tali prestazioni di risarcimento danni vanno dichia-
rati sotto la cifra 910 del rendiconto IVA.
31. M a nce
Le mance facoltative rientrano nella contropre-
stazione imponibile se devono essere cedute al ri-
storatore nella sua veste di datore di lavoro.
Nel settore alberghiero è prassi relativamente dif-
fusa pagare alla fine del soggiorno, unitamente
alla fattura dell’albergo, le mance promesse. Gli
ospiti ricevono cosiddetti guest check da firmare
che costituiscono la base per registrare le presta-
zioni sulla fattura dell’albergo. Sovente gli ospiti
indicano sul guest check un determinato importo
a titolo di mancia che viene indicato come tale
sulla fattura dell’albergo alla fine del soggiorno.
Per evitare che queste mance facoltative facciano
parte della controprestazione imponibile, vanno
adempiute cumulativamente le seguenti condi-
zioni:
• l’importopromessodall’ospiteèversatointera-
mentealcollaboratoreinteressato;
• l’aziendaalberghieracontribuenteè ingrado
di documentare il versamento delle mance ai
collaboratori;
• l’aziendaalberghieranoncontabilizzalemance
coneffettosulrisultatod’esercizio;
• lamanciaèfatturataseparatamente;
• inrelazioneallemancenonèfattoalcunriferi-
mento all’imposta in fattura.
32 . Ve n d i t a d i ope re d ’a r te
La vendita di opere d’arte (ad es. quadri) da parte
del loro creatore (artista) è esclusa dall’imposta.
Se un artista espone le sue opere in una struttura
alberghiera, se le vende a suo nome, tale vendita
non è imponibile. Se l’albergatore percepisce una
commissione sugli oggetti venduti, tale commis-
sione è imponibile all’aliquota normale. Per con-
tro, se l’opera viene venduta dall’espositore per
conto dell’artista sia il prezzo di vendita che
l’eventuale commissione sono imponibili all’ali-
quota normale.
43
33 . L oc a z io ne d i c a m ere d ’a lbe rg o a u n a l t ro a lbe rg o
Se un albergo mette a disposizione di un altro al-
bergo una o più camere (ad esempio in caso di
momentanei problemi di capacità), si ha una pre-
stazione del settore alberghiero imponibile al-
l’aliquota speciale. Per contro, se una o più camere
oppure un’intera struttura alberghiera sono
messe a disposizione di un albergo da parte di un
altro albergo, per un periodo determinato o in-
determinato e ad uso esclusivo (ossia accordando
al locatario il diritto di disporne in nome e per
conto proprio), si ha una locazione esclusa
dall’IVA.
➜ Si raccomanda di optare per un’imposizione vo-
lontaria per far valere la deduzione dell’imposta
precedente.
34 . De d u z io ne de l l ’ i m pos t a p recede nte su l l e spese d i co s t i t u z io ne
La deduzione dell’imposta precedente sulle spese
di costituzione dell’attività, quali le spese di au-
tenticazione delle disposizioni adottate in occa-
sione dell’assemblea generale, l’iscrizione al regi-
stro di commercio così come su quelle per
l’organizzazione (analisi del mercato, campagne
pubblicitarie, ecc.) è consentita se tali spese sono
legate ad un’attività commerciale imponibile le-
gittimante la deduzione dell’imposta precedente
(art. 28 LIVA) e se figurano nella contabilità.
35 . R im bor so de l l ’ I VA a spec i f i c i g ru p p i d i pe r so ne e a o rg a n i z z a z io n i i n te r n a z io n a l i
Restituzione dell’IVA a imprese la cui ragione
sociale è all’estero
Le imprese straniere che hanno effettuato delle
spese in Svizzera nell’ambito di attività imprendi-
toriali (ad es. partecipazione ad una fiera a Lu-
gano) e i cui fornitori di prestazioni assoggettati
all’IVA fatturano loro beni o servizi per mezzo di
una fattura conforme 21 possono richiedere all’AFC
la restituzione dell’IVA.
Affinché questo sia possibile, per le imprese stra-
niere valgono le seguenti condizioni:
• hanno il lorodomicilio, laragionesocialeo il
lorostabilimentoall’estero;
• nonsonoiscrittialregistrodeicontribuentisul
territorio svizzero (Svizzera e Liechtenstein)
•nonfornisconoalcunaprestazionesulterrito-
riosvizzero;
• provanoall’AFClaloroqualitàdiimprenditori
nellostatoincuihannoildomicilioolasede;
• lefatturerispondonoalleesigenzerichieste 22
esiriferisconoalperiododirestituzioneattuale;
• lostato,nelqualel’impresarichiedenterisiede,
rispetti le disposizioni di reciprocità: ciò signi-
fica che le imprese svizzere devono avere la pos-
sibilità di far valere all’estero il rimborso di un
eventualeimpostasuicostiimponibili;
• silimitanoadunarichiestaall’anno(civile);
• l’IVAvienerimborsataseibenieleprestazioni
acquistati servono a raggiungere una cifra d’af-
fariimponibile;
21 Vedi capitolo 9 Precisazioni sulla fatturazione.22 Vedi capitolo 9 Precisazioni sulla fatturazione.
44
• ilmontanteminimo della domanda è di 500
franchi all’anno (= imposta rimborsabile).
Le richieste di restituzione vanno inoltrate entro
i sei mesi seguenti la fine dell’anno civile du-
rante il quale sono state acquistate le prestazioni,
vale a dire entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Le richieste di restituzione vanno spedite all’AFC
con gli originali delle fatture dei fornitori. L’im-
presa straniera deve designare un rappresentante
(ad es. una persona domiciliata in Svizzera, un
partner commerciale) che fungerà da interme-
diario per la corrispondenza e la restituzione
dell’IVA.
Esportazioni nel traffico turistico per vendite
in negozio (tax-free per turisti)
Le vendite effettuate nell’ambito del traffico
turistico in favore di persone domiciliate all’este-
ro valgono quali forniture di beni in territorio
svizzero e sono, di conseguenza, imponibili. Esse
possono tuttavia essere esonerate dall’imposta.
Esse sono esenti dall’imposta soltanto se sono
adempite cumulativamente le seguenti condi-
zioni:
• ilprezzodi venditadeibeniammontaadal-
meno 300 franchi (incl. IVA). Nel documento
d’esportazione va tuttavia riportato il prezzo di
venditasenzaIVA;
• l’acquirentenonèdomiciliatointerritoriosviz-
zeronénelLiechtenstein;
• ibenisonodestinatialconsumoprivatodell’ac-
quirente o a scopi di regalo e sono trasferiti in
territorio doganale estero entro 30 giorni dalla
loroconsegnaall’acquirente;
• l’esportazioneècomprovataconundocumento
d’esportazione attestato o con un documento
d’esportazione non attestato unito a un’impo-
sizione all’importazione di un’autorità doganale
estera;
• ildocumentod’esportazioneèemessoanome
dell’acquirente e contiene soltanto i beni forni-
tigli;
• ilfornitore(venditore)el’acquirenteattestano
per mezzo della loro firma, la veridicità delle in-
dicazioni che figurano sul documento d’espor-
tazione.
Differenza tra documento d’esportazione atte-
stato e non attestato
Documento d’esportazione attestato:
L’attestazione avviene da parte dell’ufficio doga-
nale svizzero nel momento dell’espatrio. In caso
di attestazione posticipata i seguenti enti possono
attestare sul documento d’esportazione che i beni
si trovano all’estero: un’autorità doganale estera,
un’ambasciata o un consolato svizzero all’estero
nello Stato di domicilio dell’acquirente.
Documento d’esportazione non attestato:
Nel caso di un documento d’esportazione senza
attestazione, si dispone unicamente dell’imposi-
zione all’importazione stabilita dall’autorità do-
ganale dello stato di domicilio dell’acquirente.
L’imposizione all’importazione deve essere pre-
sentata in una lingua nazionale svizzera o in in-
glese, oppure in una traduzione autenticata in
una di queste lingue. Per far valere un’esenzione
fiscale, un negozio di orologeria – situato in un
albergo ad esempio – che intende vendere ad un
cittadino bielorusso deve, in qualità di fornitore /
venditore, disporre di un documento d’esporta-
zione attestato o non attestato (con imposizione
all’importazione da parte dell’autorità doganale
straniera). Se il negozio non è in grado di fornire
un documento d’esportazione nell’ambito di un
controllo IVA, si tratta di una fornitura di beni in
territorio svizzero. L’AFC ha pubblicato online un
documento d’esportazione da scaricare. I vendi-
tori / fornitori sono liberi di allestire i loro propri
45
documenti d’esportazione a condizione che sod-
disfino determinati requisiti. Per i gruppi di turi-
sti, i fornitori possono sia applicare le disposizioni
citate sia approfittare della regolamentazione
speciale per gruppi di turisti, nel cui caso necessi-
tano di un’autorizzazione dell’AFC.23
Esenzione dell’IVA per missioni diplomatiche
e organizzazioni internazionali (esenzione
fiscale alla fonte)
Ai sensi dell’art. 144 dell’OIVA, la fornitura di beni
e prestazioni di servizi in territorio svizzero da
parte di contribuenti a favore di beneficiari istitu-
zionali o a persone beneficiarie, sono esenti dall’im-
posta. L’esenzione dell’IVA è applicabile a condi-
zione che i beneficiari istituzionali destinino i beni
e le prestazioni di servizi acquistati esclusivamente
all’uso ufficiale, mentre le persone beneficiarie
esclusivamente all’uso personale. I beneficiari isti-
tuzionali sono missioni diplomatiche e organizza-
zioni internazionali (ONU con sede a Ginevra),
mentre le persone beneficiarie sono i capi di una
missione diplomatica e gli agenti diplomatici, i fun-
zionari consolari di carriera, i dirigenti e alti fun-
zionari di organizzazioni internazionali che bene-
ficiano dello statuto diplomatico in Svizzera e le
persone autorizzate ad accompagnarli che benefi-
ciano dello stesso statuto diplomatico (familiari
delle sopraccitate categorie di persone, ammessi a
titolo di nucleo familiare). Le persone beneficiarie
devono inoltre legittimarsi presentando all’alber-
gatore una carta di legittimazione rilasciata dal
DFAE o un «libretto Ci» valido. Esistono numerosi
moduli per ottenere l’esenzione dell’imposta alla
fonte. Sul retro dei moduli ufficiali menzionati
sono pubblicate importanti informazioni per il for-
nitore di servizi e prestazioni (albergatore). Occorre
seguire alla lettera tutte le istruzioni ivi contenute,
altrimenti la prestazione non potrà beneficiare
dell’esenzione fiscale. Quel che conta è che l’alber-
gatore accordi lo sgravio dall’IVA alla fonte al
cliente (beneficiario istituzionale), unicamente a
seguito della ricezione del documento in forma ori-
ginale debitamente compilato e firmato.
La fattura deve riportare, sull’originale e sulle co-
pie, la menzione «Esente» o «Esenzione dall’IVA
secondo l’art. 144 OIVA». L’albergatore deve di-
chiarare le cifre d’affari provenienti da forniture e
da prestazioni di servizi eseguite in esenzione d’IVA
ai beneficiari istituzionali e alle persone beneficia-
rie alla cifra 200 del rendiconto IVA e possono por-
tarle in deduzione alla cifra 220. 24
A scopo di controllo, l’albergatore deve conservare
debitamente tutti gli originali dei moduli ufficiali
utilizzati, unitamente agli altri giustificativi (copie
delle fatture), fino alla scadenza della prescrizione
assoluta.
I giustificativi non devono essere allegati al rendi-
conto, ma presentati solo su esplicita richiesta
dell’AFC.
Solo le fatture per forniture di beni o prestazioni
di servizi del valore di almeno 100 franchi (IVA in-
clusa) danno diritto all’esenzione (con qualche ec-
cezione come ad es. servizi in ambito telecomuni-
cazioni o fornitura di acqua in condotte).
23 Ordinanza del DFF concernente l’esenzione fiscale per for-
niture di beni sul territorio svizzero in vista dell’esportazione
nel traffico turistico (stato 1° maggio 2011).
24 Questa regola però non vale per le imposizioni che conteg-
giano secondo il metodo delle AS. A questo proposito devono
essere osservate le indicazioni dell’info IVA 17 concernente le
prestazioni a rappresentanti deplomatici e a organizzazioni
internazionali.
46
36 . Vou c he r
Vi sono prestatori che includono vari alberghi nella
loro offerta (cataloghi, internet) e vendono agli
ospiti voucher per pernottamenti in questi alber-
ghi. Prima dell’arrivo in albergo, l’ospite deve tut-
tavia sincerarsi che vi sia effettivamente una ca-
mera libera. L’ospite s’impegna altresì ad acquistare,
per un importo minimo convenuto, prestazioni di
vitto nel ristorante dell’albergo. L’albergo non ri-
ceve né dal venditore di voucher né dall’ospite una
controprestazione per la prestazione del settore
alberghiero.
Se l’albergo partecipa a una promozione di questo
tipo e offre alloggio gratuito all’ospite, è imponi-
bile all’aliquota normale unicamente la contropre-
stazione fatturata all’ospite per la prestazione
della ristorazione.
L’offerta dell’alloggio gratuito non comporta per
l’albergatore alcuna correzione della deduzione
dell’imposta precedente. Trattandosi di alloggio
gratuito, è imponibile all’aliquota normale anche
la controprestazione che l’ospite deve pagare per
la prima colazione.
Per l’offerente (venditore) dei voucher l’importo
pagato dall’ospite costituisce la controprestazione
per una prestazione di servizi imponibile all’ali-
quota normale.
25 Vedi capitolo 33 Locazione di camere d’albergo a un altro
albergo.
37. R i fa t t u ra z io ne se nz a va lo re ag g iu n to /su p p le m e nto
L’imposta va calcolata sulla controprestazione ef-
fettiva (art. 24 cpv. 1 LIVA). La controprestazione
corrisponde al valore patrimoniale che il destina-
tario, o una terza persona in sua vece, rimette in
contropartita ad una prestazione (art. 3 lett. f
LIVA). La controprestazione comprende la coper-
tura di tutte le spese, siano esse fatturate a parte
o meno.
Se la prestazione di un bene o servizio viene rifat-
turata ad un altro albergo (persona giuridica con
numero IVA), la cifra va imposta all’aliquota nor-
male anche se non include alcun valore aggiunto /
supplemento (margini per costi generati) (ad es.
nel caso del prestito di un collaboratore cui ven-
gono fatturati solo i costi salariali e i contributi
sociali).
Questa regola non si applica nel caso della loca-
zione di camere d’albergo da un albergo a un’al-
tra struttura alberghiera. 25
47
Ul te r io r i i n fo rmaz ion i
38 . Co n s ig l i e a s t u z ie i n a m b i to I VA
Scelta contabile dell’IVA
Le seguenti indicazioni mirano a facilitare il rile-
vamento contabile dell’IVA. Una contabilità te-
nuta in modo regolare sotto il profilo formale e
materiale è un presupposto importante per il cor-
retto rilevamento dell’IVA. L’IVA richiede un certo
adattamento della contabilità alle specificità di
questa imposta. Nella maggior parte dei casi po-
trebbe bastare la creazione di conti o di codici sup-
plementari per l’IVA nonché un adattamento dei
giornali e dei libri ausiliari.
Una tenuta della contabilità lacunosa come pure
la mancanza di chiusure, documenti e giustifica-
tivi possono avere ripercussioni negative special-
mente nel caso di controlli fiscali e comportare
una valutazione approssimativa dell’IVA da parte
dell’AFC (art. 79 LIVA).
La verificabilità in contabilità è una componente
importante che garantisce la documentazione for-
male. Per verificabilità si intende la possibilità di
seguire i fatti aziendali dal singolo giustificativo
passando per la contabilità sino al rendiconto IVA
e viceversa. Questa verificabilità deve essere assi-
curata in modo tempestivo e in ogni momento
anche per richieste improvvise e random. In que-
sto contesto è irrilevante l’esistenza o il genere di
mezzi tecnici impiegati per la tenuta dei libri con-
tabili e dell’archiviazione. La verificabilità richiede
in particolare:
• unastrutturachiaradei libricontabilinonché
dei testi contabili comprensibili nella contabi-
litàeneigiornali;
• giustificativiconriferimentidiallibramentoedi
pagamento;
• una classificazione e una conservazione ordi-
nate e sistematiche dei libri contabili e dei giu-
stificativi.
Le registrazioni contabili collettive vanno possi-
bilmente evitate. Se ad esempio nei conti della
contabilità generale sono evidenziate solamente
registrazioni contabili collettive, occorre assicu-
rare che sia garantita la verificabilità tramite gior-
nali separati.
➜ Prima dell’archiviazione si raccomanda di ap-
porre su ogni giustificativo un’indicazione sulla de-
stinazione della spesa (ad es. pasto del personale).
Poiché l’IVA rappresenta una partita transitoria
dal punto di vista contabile (il saldo IVA di tutti i
conti va stabilito e trasmesso all’AFC ogni trime-
stre), si raccomanda di contabilizzare l’IVA dovuta
sulla cifra d’affari su un conto separato «IVA do-
vuta». L’IVA deducibile pagata o da pagare al mo-
mento dell’acquisto ai prestatori contribuenti è
quindi registrata sul conto imposta precedente su
«Costi del materiale e prestazioni di servizi» op-
pure sul conto imposta precedente su «Investi-
menti e altri costi d’esercizio». A dipendenza della
situazione dell’albergo, è necessario contabiliz-
zare ancora altri conti d’imposta precedente per
doppia utilizzazione (ad esempio correzione
dell’imposta precedente per consumo proprio, per
sgravio ulteriore o ancora riduzione della dedu-
zione dell’imposta precedente). Si raccomanda
inoltre di prevedere un conto «IVA sulle entrate»
nella contabilità. A partire da questo conto va
fatto il pagamento dell’imposta dovuta all’AFC, il
cui ammontare è identico a quello registrato sotto
la cifra 500 del rendiconto IVA.
Conteggio IVA
Si noterà che esistono due moduli di rendiconto
IVA, uno secondo il metodo effettivo e l’altro se-
condo il metodo delle aliquote saldo.
48
Modulo di rendiconto IVA (metodo effettivo),
vedi pagina 52.
Modulo di rendiconto IVA (metodo delle aliquote
saldo nella dichiarazione fiscale netta), vedi pa-
gina 53.
Prevenire è meglio che curare
Alfine di evitare errori che verrebbero rilevati al
più tardi nell’ambito di un controllo IVA, si racco-
manda di effettuare, sotto la propria responsabi-
lità, le seguenti verifiche:
1. Verificare se le cifre d’affari dichiarate nel ren-
diconto IVA (acquisto di impianti di utilizzo im-
ponibili, esclusi dal campo d’imposta o esone-
rati) corrispondono a quanto emerge dalla
contabilità (tenendo conto degli elementi che
non hanno valore di controprestazione se-
condo l’art. 18 cpv. 2 LIVA, quali i risarcimenti
per danni, i pagamenti no show). Occorre inol-
tre verificare la necessità di dichiarare even-
tuali prestazioni imponibili sulle acquisizioni.
2. Verificare se le imposte precedenti dedotte
concordano con la contabilità (tenendo conto
delle possibili correzioni dell’imposta prece-
dente in ragione di un consumo proprio o di
un doppio utilizzo, di sgravi ulteriori dell’im-
posta precedente o di riduzioni della dedu-
zione dell’imposta precedente). Allo stesso
modo occorre verificare se è possibile far va-
lere la deduzione dell’imposta precedente
sulle prestazioni imponibili sulle acquisizioni.
3. Verificare gli aspetti formali e materiali delle
fatture dei fornitori legittimanti la deduzione
dell’imposta precedente. In particolare vanno
esaminate le fatture dei fornitori stranieri che
non contengono generalmente IVA svizzera
(possibilità di dedurre l’imposta precedente a
seguito della tassazione delle importazioni da
parte dell’Amministrazione federale delle do-
gane). Inoltre occorre verificare la conformità
all’IVA dei contratti (in particolare dei con-
tratti di locazione).
4. Verificare le dichiarazioni di consumo proprio
(prelevamenti in natura, partecipazioni pri-
vate, spese per l’automobile, ecc.). Occorre di-
stinguere tra prestazioni di consumo proprio
quale correzione dell’imposta precedente (per
le imprese individuali) o quale prestazione a
titolo oneroso (imposta sulle consegne).
5. Verificare la completezza di tutte le attesta-
zioni (dichiarazioni d’esportazione) per le pre-
stazioni non soggette all’imposta.
6. Verificare l’esattezza di tutte le aliquote ap-
plicate (sui registratori di cassa, nella contabi-
lità debitori / creditori, ecc.).
7. Rettificare la deduzione dell’imposta prece-
dente in ragione di prestazioni escluse dal
campo dell’imposta, vale a dire interessi, ricavi
dalle locazioni per i quali non è stata applicata
o non ha potuto essere applicata l’imposizione
volontaria. Allo stesso tempo occorre esami-
nare una correzione dell’imposta precedente
per utilizzazione mista (ad es. nel caso in cui
una struttura viene utilizzata contempora-
neamente per prestazioni imponibili e non im-
ponibili).
8. Controllo annuale delle richieste formali con-
cernenti le fatture ai clienti, sia in franchi sviz-
zeri che in valuta estera.
9. Controllare periodicamente i potenziali van-
taggi di una fatturazione forfetaria o effet-
tiva (combinazione di prestazioni per la parte
alberghiera e quella di ristorazione). È possi-
bile passare dal metodo di fatturazione forfe-
tario a quello effettivo, e viceversa, con l’ini-
zio di un nuovo periodo fiscale (anno civile)
senza necessariamente informare precedente-
mente l’AFC.
49
10. Controllare periodicamente i vantaggi dei ri-
spettivi metodi di rendiconto: rendiconto ef-
fettivo o metodo dell’aliquota saldo nella di-
chiarazione fiscale netta. Un cambiamento dal
rendiconto effettivo a quello delle aliquote
saldo è possibile solo dopo 3 anni di assogget-
tamento e previa notifica all’AFC. Il rendiconto
con il metodo dell’aliquota saldo va mante-
nuto per almeno un anno. 26
➜ È necessario procedere ogni anno alla riconci-
liazione della cifra d’affari e dell’imposta prece-
dente attraverso la contabilità e il rendiconto IVA.
Si tratta della plausibilità non soltanto delle cifre
d’affari, ma anche dell’insieme dei costi e degli in-
vestimenti alla luce del’imposta precedente. Gli
art. 126-129 OIVA possono fornire un valido con-
tributo in merito. Questi articoli prendono ad
esempio in considerazione i lavori che un albergo
dovrebbe svolgere nel quadro della chiusura an-
nuale dei conti.
Come procedere in caso di correzioni di lacune
nel rendiconto IVA?
Il contribuente è tenuto a riconciliare i rendiconti
IVA con i conti annuali e correggere le lacune con-
statate (cosiddetta finalizzazione). Tali correzioni
devono essere apportate al più tardi nel periodo
di rendiconto in cui cade il 180° giorno dalla fine
dell’esercizio contabile in questione. Le lacune
constatate devono essere notificate all’AFC me-
diante un rendiconto di rettifica. Il rendiconto di
rettifica è disponibile sul sito internet (www.estv.
admin.ch). Se nell’ambito della riconciliazione con
i conti annuali non sono state constatate lacune,
non è necessario presentare alcun rendiconto di
rettifica. Se dopo 240 giorni dalla fine dell’eserci-
zio contabile in questione non è pervenuto alcun
rendiconto di rettifica, l’AFC presume che i rendi-
conti IVA inoltrati dal contribuente siano completi
e corretti e che il periodo fiscale sia finalizzato.
Riconciliazione annuale (rendiconto di correzione
in conformità, metodo effettivo), vedi pagina 54.
Riconciliazione annuale (rendiconto di correzione
in conformità, metodo delle AS / aliquote forfe-
tarie), vedi pagina 55.
➜ Le correzioni dei conteggi semestrali, trimestrali
o mensili (lacunosi) possono essere fatte per
mezzo di moduli di rendiconto IVA durante il pe-
riodo fiscale in corso che rettificano quanto in pre-
cedenza dichiarato, sia con il metodo effettivo che
con il metodo dell’aliquota saldo.
Rendiconto di correzione (metodo effettivo), vedi
pagina 56.
Rendiconto di correzione (metodo delle AS / ali-
quote forfetarie), vedi pagina 57.
Come si svolge un controllo IVA?
Si è annunciato presso di voi un’esperta fiscale
o un esperto fiscale dell’IVA? Oppure prevedete
che prossimamente verrà effettuato un controllo
presso di voi? Le seguenti informazioni hanno lo
scopo di spiegarvi lo svolgimento di un controllo
IVA.
1. Prima del controllo (l’esperto fiscale IVA
prende contatto telefonicamente con voi o
con la vostra fiduciaria) fissate la data in ma-
niera tale da avere tempo a sufficienza per
svolgere tutti i lavori di preparazione. Il con-
trollo preannunciato telefonicamente vi sarà
confermato per scritto e preciserà il luogo
(presso di voi o la vostra fiduciaria), il periodo
26 Vedi capitolo 8 Metodo delle AS nella dichiarazione fiscale
netta.
50
da controllare e la durata prevista per il con-
trollo. L’esperto fiscale vi indicherà inoltre i do-
cumenti necessari per il controllo (contabilità
e conti annuali, libri contabili, elenchi di cre-
ditori e debitori, conteggi dei salari, docu-
menti d’esportazione e d’importazione, con-
tratti, rendiconti IVA, ecc.).
2. Prendete contatto con la vostra fiduciaria per
valutare i rischi potenziali e trovare delle solu-
zioni per limitarli e / o ridurli.
3. Designate una sola persona di contatto o un
solo interlocutore cui l’esperto IVA farà riferi-
mento per indicazioni e la richiesta di docu-
menti necessari.
4. Mettete a disposizione dell’esperto un locale
riservato a suo uso esclusivo.
5. Dopo un colloquio introduttivo, l’esperto fi-
scale effettuerà una prima analisi e all’occor-
renza vi porrà delle domande sulla vostra at-
tività, sulle caratteristiche e peculiarità tipiche
della vostra azienda, sulle persone responsa-
bili della conduzione aziendale, sulle persone
incaricate della tenuta della contabilità e
dell’allestimento dei rendiconti IVA (anche le
persone esterne alla ditta) e sull’effettivo del
personale, ecc. In alcuni casi può chiedere di
visitare la vostra struttura.
6. In che modo l’esperto fiscale porta avanti il
controllo?
– Entrainmateria(comeindicatoallacifra5);
– esamina la dichiarazione completa delle con-
troprestazioni (tutte le cifre d’affari conse-
guite con forniture e prestazioni di servizi,
le non controprestazioni, le compensazioni,
ecc.);
– esamina gli aspetti formali e materiali della
contabilitàedellasuacompletezza;
– esamina le cifre d’affari (applicazione delle
aliquote corrette) e dell’imposta precedente
(correzioni dell’imposta precedente, assenza
di deduzioni sulle prestazioni non imponi-
bili);
– esamina le fattispecie fiscali particolari
quali lo scambio di prestazioni con persone
strettamente vincolate, le modifiche di
utilizzazione (consumo proprio o sgravio
ulteriore dell’imposta precedente), doppia
utilizzazione (quota privata alle spese d’au-
tomobile, prelevamenti in natura dalla pro-
pria azienda, incl. il vitto al personale), l’im-
posizione volontaria di prestazioni non
imponibili, i contratti, i pagamenti antici-
pati, ecc.
7. Informatevi regolarmente sull’avanzamento
del controllo e sui risultati. L’esperto fiscale IVA
non può esaminare ogni singola ricevuta e fat-
tura del periodo controllato. Per il controllo
dettagliato dei giustificativi si limiterà, di re-
gola, a un periodo rappresentativo che nor-
malmente comprende un anno. A dipendenza
dell’importanza dell’azienda, questo periodo
può però, ad esempio, comprendere anche sol-
tanto un mese. Quindi, l’esperto fiscale IVA ri-
porterà le differenze riscontrate nel periodo
esaminato in modo proporzionale sull’intero
periodo oggetto del controllo.
8. Al termine del controllo, l’esperto fiscale IVA
discuterà con voi il risultato globale del con-
trollo. Vi consegnerà l’esito del controllo (fo-
glio con la corrispondente correzione dell’im-
postaprecedente;ilrisultatodelcontrollonon
rappresenta una decisione) con i rispettivi al-
legati contenenti le correzioni effettuate. Con
la vostra firma sul risultato del controllo, atte-
state che le correzioni sono state discusse con
voi. Richiedete alla vostra fiduciaria di verifi-
care il risultato del controllo. In caso di adde-
biti, potete ottenere una polizza di versa-
mento e provvedere al pagamento delle
rettifiche non contestate, evitando l’accumulo
51
dell’interesse moratorio dovuto a partire dalla
data della scadenza media.
9. L’esperto discute ancora internamente il risul-
tato del controllo IVA, dopo di che il risultato
del controllo vi viene recapitato per posta
sotto forma di un «esito del controllo» con le
istruzioni necessarie (titolo: «All’attenzione
del contribuente»). Tale notifica è una deci-
sione formale e contiene informazioni sull’in-
dicazione delle vie di ricorso. In caso di conte-
stazione della decisione, occorre indirizzare un
reclamo all’AFC al più tardi entro 30 giorni
dalla notifica.
10. Fate una copia della notifica, degli allegati e
delle istruzioni e trasmettetele alla vostra fi-
duciaria. Discutete i risultati definitivi del con-
trollo IVA con il vostro contabile e con la fidu-
ciaria. Analizzate gli errori commessi ed
intervenite con le dovute correzioni.
B
+
+
+
+
+ = –
=
+
+
+
+
=
=
=
=–
+
–
+
–
+
+
+
+
Periodo di rendiconto: Da inoltrare e pagare entro il: Valuta (interesse moratorio dal): N.IVA: N.Rif.:
I. CIFRA D’AFFARI (i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull’IVA) Cifra Cifra d’affari CHF Cifra d’affari CHF
Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all’estero 200
Controprestazioni contenute nella cifra 200 conseguite con prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione si è optato in virtù dell’art. 22 205
Deduzioni: Prestazioni esenti dall’imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107)
220
Prestazioni all’estero 221
Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche il modulo n. 764) 225
Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell’art. 22 230
Diminuzioni della controprestazione 235 Totale cifre 220-280
Diversi ................................................................................................................ 280 289
Cifra d’affari imponibile complessiva (cifra 200, dedotta la cifra 289) 299
II. CALCOLO DELL’IMPOSTA
Aliquota Prestazioni CHF dal 01.01.2011
Imposta CHF / cts. dal 01.01.2011
Prestazioni CHF fino al 31.12.2010
Imposta CHF / cts. fino al 31.12.2010
normale 301 8,0% 300 7,6%
ridotta 311 2,5% 310 2,4%
speciale per l’alloggio 341 3,8% 340 3,6%
Imposta sull’acquisto 381 380
Totale dell’imposta dovuta (cifre 300-381) 399
Imposta precedente su costi del materiale e prestazioni di servizi 400
Imposta CHF / cts.
Imposta precedente su investimenti e altri costi d’esercizio 405
Sgravio fiscale successivo (art. 32; vogliate p.f. allegare una distinta dettagliata) 410
Correzioni dell’imposta precedente: doppia utilizzazione (art. 30), consumo proprio (art. 31) 415Totale cifre 400-420
Riduzioni della deduzione dell’imposta precedente: non controprestazioni come sussidi, tasse di soggiorno ecc. (art. 33 cpv. 2) 420 479
Importo da versare all’Amministrazione federale delle contribuzioni 500
Credito del contribuente 510
III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI (art. 18 cpv. 2)
Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d’acqua (lett. a-c) 900
Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l) 910
Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza della sua dichiarazione: Data Ufficio contabile Telefono Firma legale
SPECIMEN
52
39. Fo r m u la r i
Modulo di rendiconto IVA (metodo effettivo)
B
+
+
+
+
+ = –
=
+
+
+
+
=
=
=
=–
+
–
+
–
+
+
+
+
Periodo di rendiconto: Da inoltrare e pagare entro il: Valuta (interesse moratorio dal): N.IVA: N.Rif.:
I. CIFRA D’AFFARI (i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull’IVA) Cifra Cifra d’affari CHF Cifra d’affari CHF
Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all’estero 200
Deduzioni: Prestazioni esenti dall’imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107)
220
Prestazioni all’estero 221
Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche il modulo n. 764) 225
Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell’art. 22 230
Diminuzioni della controprestazione 235 Totale cifre 220-280
Diversi ................................................................................................................ 280 289
Cifra d’affari imponibile complessiva (cifra 200, dedotta la cifra 289) 299
II. CALCOLO DELL’IMPOSTA
Prestazioni CHF dal 01.01.2011
Imposta CHF / cts. dal 01.01.2011
Prestazioni CHF fino al 31.12.2010
Imposta CHF / cts. fino al 31.12.2010
1a aliquota 321 320
2a aliquota 331 330
Imposta sull’acquisto 381 380
Totale dell’imposta dovuta (cifre 320-381) 399
Computo dell’imposta secondo il modulo n. 1050 470
Imposta CHF / cts.
Computo dell’imposta secondo il modulo n. 1055 471
Totale cifre 470-471
479
Importo da versare all’Amministrazione federale delle contribuzioni 500
Credito del contribuente 510
III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI (art. 18 cpv. 2)
Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d’acqua (lett. a-c) 900
Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l) 910
Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza della sua dichiarazione: Data Ufficio contabile Telefono Firma legale
SPECIMEN
53
Modulo di rendiconto IVA (metodo delle aliquote saldo nella dichiarazione fiscale netta)
54
+
+
+
+
+ = –
=
+
+
+
+
=
=
=
=–
+
–
+
–
+
+
+
+
Riconciliazione annuale (rendiconto di correzione in conformità dell’art. 72 LIVA, metodo effettivo) Il presente rendiconto contiene solo le differenze osservate rispetto ai rendiconti inoltrati. Signor, Signora, Ditta
N.IVA: N.Rif.: Periodo fiscale dal/al: 01.01.20....... al 31.12.20.......
I. CIFRA D’AFFARI che non è stata dichiarata nei rendiconti regolari Cifre Cifra d’affari CHF Cifra d’affari CHF Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti
a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all’estero 200
Controprestazioni contenute nella cifra 200 conseguite con prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione si è optato in virtù dell’art. 22 205
Deduzioni che non sono state dichiarate nei rendiconti regolari Prestazioni esenti dall’imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107)
220
Prestazioni all’estero 221
Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche il modulo n. 764) 225
Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell’art. 22 230
Diminuzioni della controprestazione 235
Totale cifre 220-280
Diversi ................................................................................................................ 280 289
Totale della cifra d’affari imponibile (cifra 200, dedotta la cifra 289) 299
II. CALCOLO DELL’IMPOSTA Aliquota
Prestazioni CHF dal 01.01.2011
Imposta CHF / cts. dal 01.01.2011
Prestazioni CHF fino al 31.12.2010
Imposta CHF / cts. fino al 31.12.2010
Normale 301 8,0% 300 7,6%
Ridotta 311 2,5% 310 2,4%
Speciale per l'alloggio 341 3,8% 340 3,6%
Imposta sull'acquisto 381 380
Totale dell’imposta dovuta (cifre 300-380)
399
DEDUZIONI DELL’IMPOSTA PRECEDENTE che non sono state dichiarate nei rendiconti regolari Imposta precedente su costi del materiale e prestazioni di servizi
400
Imposta CHF / cts.
Imposta precedente su investimenti e altri costi d’esercizio 405
Sgravio fiscale successivo (art. 32; vogliate p.f. allegare una distinta dettagliata) 410
Correzioni dell’imposta precedente: doppia utilizzazione (art. 30), consumo proprio (art. 31) 415
Totale cifre 400-420
Riduzioni della deduzione dell’imposta precedente: non controprestazioni come sussidi, tasse di soggiorno ecc. (art. 33 cpv. 2) 420 479
Importo da versare all’Amministrazione federale delle contribuzioni 500
Credito del contribuente 510
III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI che non sono stati dichiarati nei rendiconti regolari (art. 18 cpv. 2)
Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d’acqua (lett. a-c) 900
Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l) 910
Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza della sua dichiarazione Data Ufficio contabile Telefono Firma legale
IM_0550 / 01.11
Riconciliazione annuale
(rendiconto di correzione in conformità, metodo effettivo)
55
+
+
+
+
+ = –
=
+
+
+
+
=
=
=
=–
+
–
+
–
+
+
+
+
Riconciliazione annuale (rendiconto di correzione in conformità dell’art. 72 LIVA, metodo delle aliquote saldo / aliquote forfetarie) Il presente rendiconto contiene solo le differenze osservate rispetto ai rendiconti inoltrati. Signor, Signora, Ditta
N.IVA: N.Rif.: Periodo fiscale dal/al: 01.01.20....... al 31.12.20.......
I. CIFRA D’AFFARI che non è stata dichiarata nei rendiconti regolari Cifre Cifra d’affari CHF Cifra d’affari CHF Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti
a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all’estero 200
Deduzioni che non sono state dichiarate nei rendiconti regolari Prestazioni esenti dall’imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107)
220
Prestazioni all’estero 221
Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche il modulo n. 764) 225
Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell’art. 22 230
Diminuzioni della controprestazione 235
Totale cifre 220-280
Diversi ................................................................................................................ 280 289
Totale della cifra d’affari imponibile (cifra 200, dedotta la cifra 289) 299
II. CALCOLO DELL’IMPOSTA Aliquota
Prestazioni CHF dal 01.01.2011
Imposta CHF / cts. dal 01.01.2011
Prestazioni CHF fino al 31.12.2010
Imposta CHF / cts. fino al 31.12.2010
1a aliquota 321 320
2a aliquota 331 330
Imposta sull'acquisto 381 380
Totale dell’imposta dovuta (cifre 320-380)
399
Computo dell’imposta secondo il modulo n. 1050 su prestazioni che non sono state dichiarate nei rendiconti regolari 470
Imposta CHF / cts.
Computo dell’imposta secondo il modulo n. 1055 su prestazioni che non sono state dichiarate nei rendiconti regolari 471
Totale cifre 470-471
479
Importo da versare all’Amministrazione federale delle contribuzioni 500
Credito del contribuente 510
III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI che non sono stati dichiarati nel rendiconto regolare (art. 18 cpv. 2)
Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d’acqua (lett. a-c) 900
Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l) 910
Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza della sua dichiarazione Data Ufficio contabile Telefono Firma legale
IM_0551 / 01.11
Riconciliazione annuale
(rendiconto di correzione in conformità, metodo delle aliquote saldo / aliquote forfetarie)
56
+
+
+
+
+ = –
=
+
+
+
+
=
=
=
=–
+
–
+
–
+
+
+
+
Rendiconto di correzione (metodo effettivo)Questo rendiconto sostituisce il rendiconto già inoltratoSignor, Signora, Ditta
N. IVA: Periodo di rendiconto:
dal/al:
Importo dichiarato: CHF
I. CIFRA D’AFFARI (i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull’IVA) Cifra Cifra d’affari CHF Cifra d’affari CHF
Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all’estero 200
Controprestazioni contenute nella cifra 200 conseguite con prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione si è optato in virtù dell’art. 22 205
Deduzioni: Prestazioni esenti dall’imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107)
220
Prestazioni all’estero 221
Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche il modulo n. 764) 225
Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell’art. 22 230
Diminuzioni della controprestazione 235 Totale cifre 220-280
Diversi ................................................................................................................ 280 289
Cifra d’affari imponibile complessiva (cifra 200, dedotta la cifra 289) 299
II. CALCOLO DELL’IMPOSTA
Aliquota Prestazioni CHF dal 01.01.2011
Imposta CHF / cts. dal 01.01.2011
Prestazioni CHF fino al 31.12.2010
Imposta CHF / cts. fino al 31.12.2010
normale 301 8,0% 300 7,6%
ridotta 311 2,5% 310 2,4%
speciale per l’alloggio 341 3,8% 340 3,6%
Imposta sull’acquisto 381 380
Totale dell’imposta dovuta (cifre 300-381) 399
Imposta precedente su costi del materiale e prestazioni di servizi 400
Imposta CHF / cts.
Imposta precedente su investimenti e altri costi d’esercizio 405
Sgravio fiscale successivo (art. 32; vogliate p.f. allegare una distinta dettagliata) 410
Correzioni dell’imposta precedente: doppia utilizzazione (art. 30), consumo proprio (art. 31) 415 Totale cifre 400-420
Riduzioni della deduzione dell’imposta precedente: non controprestazioni come sussidi, tasse di soggiorno ecc. (art. 33 cpv. 2) 420 479
Importo da versare all’Amministrazione federale delle contribuzioni 500
Credito del contribuente 510
III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI (art. 18 cpv. 2)
Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d’acqua (lett. a-c) 900
Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l) 910
Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza della sua dichiarazione: Data Ufficio contabile Telefono Firma legale
IM_0535_01 / 01.11
Rendiconto di correzione (metodo effettivo)
57
+
+
+
+
+ = –
=
+
+
+
+
=
=
=
=–
+
–
+
–
+
+
+
+
Rendiconto di correzione (metodo delle aliquote saldo / aliquote forfetarie) Questo rendiconto sostituisce il rendiconto già inoltratoSignor, Signora, Ditta
N. IVA: Periodo di rendiconto:
dal/al:
Importo dichiarato: CHF
I. CIFRA D’AFFARI (i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull’IVA) Cifra Cifra d’affari CHF Cifra d’affari CHF
Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all’estero 200
Deduzioni: Prestazioni esenti dall’imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107)
220
Prestazioni all’estero 221
Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche il modulo n. 764) 225
Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell’art. 22 230
Diminuzioni della controprestazione 235 Totale cifre 220-280
Diversi ................................................................................................................ 280 289
Cifra d’affari imponibile complessiva (cifra 200, dedotta la cifra 289) 299
II. CALCOLO DELL’IMPOSTA
Prestazioni CHF dal 01.01.2011
Imposta CHF / cts. dal 01.01.2011
Prestazioni CHF fino al 31.12.2010
Imposta CHF / cts. fino al 31.12.2010
1a aliquota 321 320
2a aliquota 331 330
Imposta sull’acquisto 381 380
Totale dell’imposta dovuta (cifre 320-381) 399
Computo dell’imposta secondo il modulo n. 1050 470
Imposta CHF / cts.
Computo dell’imposta secondo il modulo n. 1055 471
Totale cifre 470-471
479
Importo da versare all’Amministrazione federale delle contribuzioni 500
Credito del contribuente 510
III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI (art. 18 cpv. 2)
Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d’acqua (lett. a-c) 900
Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l) 910
Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza della sua dichiarazione: Data Ufficio contabile Telefono Firma legale
IM_0536_01 / 01.11
Rendiconto di correzione (metodo delle aliquote saldo / aliquote forfetarie)
58
4 0 . I n d i ce a n a l i t i co
A
Accredito 36
Addebiti retroattivi da parte del fornitore 38
Addebito 36
Agenzie viaggi 1, 15, 39, 40
Alimenti, generi alimentari 5, 6, 32
Aliquota normale 4, 5, 6, 7, 11, 13, 19, 20,
21, 22, 27, 28, 29, 32, 33,
36, 37, 39, 40, 41, 42, 46
Aliquota ridotta 4, 5, 6, 19, 22, 32, 33
Aliquota speciale per prestazioni alberghiere 4
Aliquote d’imposta 1, 4, 19, 40
Amministrazione immobiliare 38
Annullamento 1, 7, 42
Attività non imprenditoriali 1, 32
Autisti di torpedone 35
Automatici 1, 5, 32, 33
Automobile 4, 16, 19, 20, 48, 50
B
Bambini 18, 19
Bar per spuntini 6, 7
Beni 14, 15, 16, 17, 22, 34, 39, 43, 44, 45
Beni fondiari 39
Biliardo 4, 33
Bonifici supplementari 38
Bowling 33
Brunch 9
Buffet 1, 5, 37
Buffet di pasticceria 1, 37
Buoni (vedi Buoni regalo)
Buoni regalo 1, 7, 35
C
Campioni di merci 16, 35
Cani 1, 36
Carte ospiti 1, 12, 13
Cena 9, 10, 19, 20, 26
Certificato di salario 16, 19, 20, 21
Cessata attività 16
CityTax 12
Clienti regolari 35
Collaboratori 35, 42
Combinazione di prestazioni 8, 10, 11, 48
Commissioni sulle carte di credito 1, 36
Consegna a domicilio 5, 7
Consumo proprio 1, 15, 16, 17, 18, 19,
38, 47, 48, 50, 52
Contabilità 10, 21, 43, 47, 48, 49, 50, 62
Contatti 1, 63
Contratti di fornitura 1, 37
Controllo IVA 44, 48, 49, 51
Controprestazione 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 42, 46, 48, 52, 53
Controprestazione globale 8
Correzione dell’imposta precedente 15, 16, 17,
19, 34, 38, 47, 48, 50
Corso del giorno 14
Corso medio mensile 14
Costi accessori 21
Coupon 5
D
Decorazioni da tavolo 1, 33
Decorazionifloreali 5
Determinazione 9, 20, 21
Dichiarazione di adesione 22
Diritto esclusivo 32, 37, 38
Distributori automatici 1, 5, 32
Documento d’esportazione 44
59
E
Esborsi 1, 33, 34
Escursioni accompagnate 11
Esempi di fattura 1, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Esito del controllo 50, 51
Esportazioni nel traffico turistico 44
F
Famiglia/e 17, 36
Fatturazione 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
23, 26, 27, 37, 48
Fatturazione in valuta estera 1, 14
Fatture 1, 3, 10, 11, 13, 14, 22, 23, 24, 26,
35, 36, 38, 43, 44, 45, 48
Fonti 1, 62
Forfait 9, 10, 12, 27, 28, 29
Formulari 1, 52
Formulario di conteggio (vedi rendiconto IVA)
Formulazione delle offerte 1, 14, 15
Franchigia 36
Freccette 1, 4, 32, 33
G
Giornali, riviste 5
Giubileo dell’impresa 32
Giustificativo di calcolo 34
Guest check 42
J
Juke-box 32
I
Immobili 17, 38, 62
Impianti per il consumo 32
Impianti sportivi 1, 32, 33
Imposta sulla cifra d’affari 14, 23, 34, 38, 40, 41
Imposta sull’acquisto 14, 22, 52, 53, 62
Indicazione dei prezzi 1, 14, 15, 62
Infrastruttura 5, 10, 16, 35
IVA dovuta 47
L
Lavori da parte di terzi 16
Libri 5, 33, 47, 50
Locazione di camere d’albergo 1, 4, 43, 46
Locazione di posteggi 1, 39
M
Maisonbuchungen 35
Mance 1, 42
Manifestazioni 6, 7, 11
Metodo delle aliquote saldo (AS) 1, 21, 23, 47,
48, 53, 55, 57
Metodo di rendiconto 21, 22, 23
Mezza pensione 8, 9, 11, 26, 28, 29
Minibar 4, 12, 27
Missioni diplomatiche 45
Modalità di conteggio 33
Modifiche d’utilizzazione 17, 62
Modulo di rendiconto 48, 52, 53
Musica(vediJuke-box)
N
No show 7, 42, 48
Numero d’identificazione delle imprese (IDI) 24
Numero IVA 23, 24, 46
O
Operatori turistici 39
Operazioni di cambio 1, 7, 33
Opere d’arte 1, 42
Opere edilizie 17
Opzione 1, 8, 38, 39
Ordinanza sull’indicazione dei prezzi 14, 15, 62
60
P
Pacchetti 11
Parcheggi 4, 21, 39
Pasti 1, 8, 9, 17, 20, 35
Pasti di prova 35
Pasti gratuiti 1, 35
Pause caffè 10
Pay TV 12
Pensione completa 9, 10, 11, 12, 27, 29
Perdite su crediti 1, 33
Periodo di rendiconto 49, 52, 53
Periodo fiscale 9, 14, 22, 48, 49
Pernottamento 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
29, 36, 37, 39, 40, 41
Personale 1, 20, 21, 32, 45, 47, 50
Piste per birilli 5
Prelevamenti in natura 16, 48, 50
Prestazione della ristorazione 5, 33, 46
Prestazione in natura 37
Prestazioni a titolo gratuito 35
Prestazioni della ristorazione 5, 6, 39
Prezzo d’ingresso 32, 34
Prima colazione 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 22,
29, 37, 39, 40, 46
Prodotti voluttuari 5, 6, 7
Promemoria N1 21
Promemoria N2 20, 21
Provvigioni 1, 33, 39
Pulizia delle camere 4
Q
Quote 8, 9, 17, 19, 20, 21, 22
Quote private 62
R
Radio e TV 4
Regali 1, 15, 16, 33, 34, 35
Regali promozionali 1, 16, 35
Registrazioni contabili 8, 19, 33, 47
Regolamentazione forfetaria 6
Rendiconto 21, 22, 41, 45, 49, 52, 53
Rendiconto di correzione 49, 54, 55, 56, 57
Rendiconto IVA 7, 12, 13, 21, 22, 33, 35, 39,
41, 42, 45, 47, 48, 49, 52, 53
Ricevuta 5, 14, 20, 36, 37, 39, 50
Riconciliazione annuale 49, 54, 55
Riduzioni della deduzione dell’imposta
precedente 48, 52
Rifatturazione senza valore aggiunto 1, 46
Rimborso dell’IVA 1, 15, 43
Risarcimento dei danni 1, 7, 42
Ristorno sulla cifra d’affari 38
Riunioni 4, 10
S
Samnaun 22
Sampuoir 22
Sconti 7, 12
Sconti in natura 7
Scontrino 5
Semilavorati 16, 17
Seminari 10, 11, 12, 14, 27
Sgravio dell’imposta precedente 17, 38
Sigarette 32
Soglia di tolleranza 36
Spese dell’automobile 19, 20
Spese di costituzione 1, 43
Sussidi 52, 53, 54, 55, 56, 57
61
T
Tabacchi 4, 7, 19, 32
Takeaway 5, 6
Tassa di alloggio 12, 13, 26
Tassa di pernottamento 12
Tassa di promozione turistica 12, 13
Tassa di soggiorno 7, 12, 13, 15, 26, 30, 31
Tassa di utilizzo di internet 4
Tecnologia standard 10
Termine di prescrizione 10, 11
Termini 22
Tessere fedeltà 7
V
Valore aggiunto 1, 3, 46, 62, 63
Valore locativo 17
Valore patrimoniale 46
Valuta nazionale 14
Vendita da asporto 6
Vendita di fiori 1, 33
Vitto adulti 18
Vitto bambini 18
Vitto del personale 20
Voucher 1, 46
62
41. Fo n t i
Basi
Legge federale concernente l’imposta sul valore
aggiunto (LIVA) del 12 giugno 2009
(stato al 1o gennaio 2010)
Ordinanza concernente l’imposta sul valore
aggiunto (OIVA) del 27 novembre 2009
(stato al 1o luglio 2010)
Info IVA 08 concernente il settore alberghiero
e ristorazione
(pubblicato il 24 dicembre 2010)
Complementi
Info IVA 04 Oggetto d’imposta
Info IVA 07 Basi di calcolo e aliquote d’imposta
Info IVA 08 Quote private
Info IVA 09 Deduzione dell’imposta precedente
e correzioni della deduzione dell’imposta prece-
dente
Info IVA 10 Modifiche d’utilizzazione
Info IVA 12 Aliquote saldo
Info IVA 14 Imposta sull’acquisto
Info IVA 15 Rendiconto e versamento
dell’imposta
Info IVA 16 Contabilità e fatturazione
Info IVA 17 Prestazioni a rappresentanze diplo-
matiche e a organizzazioni internazionali
Info IVA 18 Procedura di rimborso
Info IVA 12 concernente il settore Agenzie di
viaggi ed enti turistici
Info IVA 17 concernente il settore Amministra-
zione, locazione e vendita di immobili
(edizione del 21 gennaio 2011)
Info IVA 23 concernente il settore Cultura
Info IVA 24 concernente il settore Sport
Ordinanza sull’indicazione dei prezzi –
Indicazione dei prezzi e pubblicità nel settore
alberghiero e della ristorazione (data di
apparizione: giugno 2009)
www.seco.admin.ch (rubrica Documentazione /
Pubblicazioni e moduli / Opuscoli / Ordinanza
sull’indicazione dei prezzi)
Tutte le pubblicazioni sull’IVA elencate sono dis-
ponibili sul sito
www.estv.admin.ch / mwst (rubrica Documenta-
zione / Pubblicazioni / Nuova LIVA 2010)
42 . Co n t a t t i
Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell’imposta sul valore
aggiunto
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna
Tel. +41 31 322 21 11
Fax+41313257138
mwst,[email protected]
hotelleriesuisse
Monbijoustrasse 130, casella postale, 3001 Berna
www.hotelleriesuisse.ch
Tel. +41 31 370 42 08
Fiduciarie della rete di consulenza
di hotelleriesuisse
www.hotelleriesuisse.ch (rubrica Beratung /
Conseils)
BDO AG
Landenbergstrasse 34, 6002 Lucerna
Tel. +41 41 368 13 24
www.bdo.ch
Berest AG
Thannerstrasse 30, casella postale, 4009 Basilea
Tel. +41 61 228 95 55
[email protected], www.berest.com
Bommer + Partner Treuhandgesellschaft
Strandweg 33, 3004 Berna
Tel. +41 31 307 11 11
www.bommer-partner.ch
CFB network AG
Etzelstrasse 42, 8038 Zurigo
Tel. +41 43 810 02 25
[email protected], www.cfbnetwork.ch
DeKa Gastronomie-Treuhand AG
Schwalbenweg 53, 8500 Frauenfeld
Tel. +41 52 720 12 10
www.gastro-treuhand.ch
Domicil Bern AG
Dr. Heinz Hänni
Engehaldenstrasse 20, casella postale 5926,
3001 Berna
Tel. +41 31 307 20 50
www.domicilbern.ch
EAC Eltschinger, Audit & Consulting AG
Florastrasse 13, 8800 Thalwil
Tel. +41 44 721 42 42
www.eac-eltschinger.ch
Gasser&Partner GmbH
Merkurstrasse 45, 8032 Zurigo
Tel. +41 44 260 46 76
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GWP Insurance Brokers
Davidstrasse 38, 9001 San Gallo
Tel. +41 71 226 80 47
[email protected], www.gwp.ch
63
64
Horesman SA
Rue du Maupas 51, 1004 Losanna
Tel. +41 21 648 46 60
www.horesman.ch
KATAG Treuhand AG
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[email protected], www.katag.ch
KPMG AG
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Hotellerie / Tourismus: tel. +41 44 249 31 53
www.kpmg.ch
NEUTRASS Versicherungspartner AG
Schöngrund 26, 6343 Rotkreuz
Tel. +41 41 799 80 55
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ProConseils Solutions SA
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Tel. +41 21 802 54 10
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REDI AG Treuhandbüro für Heime
Freiestrasse 11, Postfach 781, 8501 Frauenfeld
Tel. +41 52 725 09 30
www.redi-treuhand.ch
Riedi Ruffner Theus AG
Poststrasse 22, 7002 Coira
Tel. +41 81 258 46 46
www.rrt.ch
RUEPP & PARTNER Dietikon AG
Lerzenstrasse 16 / 18, 8953 Dietikon
Tel. +41 44 744 91 91
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SGH Società svizzera di credito alberghiero
Gartenstrasse 25, casella postale, 8027 Zurigo
Tel. +41 44 209 16 16
www.sgh.ch
TESMAG AG
Alfred-Escher-Strasse 9, 8002 Zurigo
Tel. +41 44 404 14 14
www.tesmag.ch
TSG Fiduciaria & Software per la ristorazione AG
Parkweg 35, 4051 Basilea
Tel. +41 61 366 99 34
www.tsgbasel.ch
Wirtschaftsberatung Kalbermatter & Zumstein AG
Gliserallee 1, 3902 Briga-Glis
Tel. +41 27 921 65 65
www.wbkz.ch
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