L’IDONEITA’ DELLE IMPRESE IN EDILIZIA DOTT. ING. DANILO G.M. DE FILIPPO.

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L’IDONEITA’ DELLE IMPRESE IN EDILIZIA DOTT. ING. DANILO G.M. DE FILIPPO

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idoneità tecnico-professionale art.89 c.1 lett.l)

“possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità

di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai

lavori da realizzare”.

L’IDONEITÀ SECONDO LA NORMA

2

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…IN RIFERIMENTO AI LAVORI DA REALIZZARE

3Tempi di realizzazione

Ris

ors

e d

isponib

ili Opera da realizzare

Lavoratore autonomo

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DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO - ART. 1655 C.C.

Contratto mediante il quale una parte (detta appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi propri necessari e con gestione a proprio rischio,

l’obbligazione di compiere un’opera per un’altra parte (detta appaltante o committente) o di prestare un servizio, dietro pagamento di un corrispettivo.

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REQUISITI DEL CONTRATTO DI APPALTO

La “organizzazione dei mezzi” può anche risultare, in relazione alle esigenze del servizio o dell’opera dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell’appaltatore, nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto.

art.29 D.Lgs. n.276/2003

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REQUISITI DEL CONTRATTO DI APPALTO

Il “rischio di impresa” è il rischio di non coprire i costi sostenuti per l’esecuzione dell’opera o del servizio o, ancora, il rischio di non ricevere alcun corrispettivo dal committente per l’attività svolta (perché, ad esempio, l’opera non è stata eseguita “a regola d’arte” o nei termini stabiliti nel contratto).

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INDICI RIVELATORI DI APPALTO ILLECITO

Mancanza in capo all’appaltatore della qualifica di imprenditore o di una organizzazione (tecnica ed economica) imprenditoriale

Mancanza dell’effettivo esercizio del potere direttivo da parte dell’appaltatore

Impiego di macchinari, attrezzature e capitali forniti dal committente (requisito non sempre rilevante)

Natura delle prestazioni svolte non compatibili con quelle oggetto di appalto

Corrispettivo pattuito in base alle ore effettive di lavoro e non riferito al risultato

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INDICI RIVELATORI DI ASSENZA DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Mancanza di una significativa esperienza nel settore interessato dall’appalto

Mancanza di personale tecnicamente preparato per lo svolgimento della attività appaltata

Svolgimento da parte dell’appaltatore di un’attività lavorativa diversa rispetto a quella che il dipendente dovrebbe eseguire presso il committente

Prevalenza del lavoro rispetto al capitale o alle attrezzature utilizzate

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INDICI RIVELATORI DI ASSENZA DI POTERE DIRETTIVO

Medesimo orario di lavoro dei dipendenti del presunto appaltatore rispetto a quelli del committente

Pagamento diretto delle retribuzioni da parte del committente

Controllo diretto del lavoro svolto da parte del committente tramite propri dipendenti o un preposto, senza alcun preventivo accordo con l’appaltatore

Decisione da parte del committente sul numero dei lavoratori da utilizzare nell’ambito dell’appalto

Esercizio da parte del committente del potere direttivo, gerarchico e disciplinare

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DEFINIZIONE DI SUBAPPALTO

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore cede ad un terzo

(detto subappaltatore), previa necessaria autorizzazione del

committente, l’esecuzione di una parte o dell’intera opera oggetto del

contratto di appalto.

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I SOGGETTI DELL’APPALTO

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DEFINIZIONI

Impresa affidataria

Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Impresa esecutrice

Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

Lavoratore autonomo

Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione

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LA CASISTICA

Impresa affidataria pura

Perché non

esegue l’opera ma è titolare

del contratto

Impresa affidatar

ia ed esecutri

ce in proprio

Perché esegue

l’opera ed è titolare

del contratto

Impresa affidatar

ia, esecutri

ce e appaltan

teTitolare del

contratto, esegue parte

dell’opera e ne

subappalta il resto

Impresa esecutri

ce

Esegue l’opera in subappalt

o

Lavoratore

autonomo

Contribuisce

all’opera con un

affidamento

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IL DECRETO INTERMINISTERIALE SUI DOCUMENTI SEMPLIFICATI

COMMITTENTE………………………

CSE……………………………..

RdL (eventuale)………………

Lavoratore autonomo………………………….

IMP affidataria……………………..

Incaricati gestione art.97……………………..

IMP affidatariaed Esecutrice…………………

IMP affidatariaed Esecutrice

………………………

Lavoratore autonomo subaffidatario

………………………………

IMP esecutrice subappaltatrice

………………………….

IMP esecutrice subappaltatrice

………………………….

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

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L’IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE – ALLEGATO XVII

Impresa esecutrice

Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità;

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del d.lgs. n.81/08;

Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n.81/08;Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato, applicato ai lavoratori dipendenti. (Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano i rischi particolari contenuti all’allegato XI, il requisito richiesto viene soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del DURC e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato)Piano Operativo di Sicurezza.

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L’IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE – ALLEGATO XVII

Impresa affidataria(pura)

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.

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L’IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE – ALLEGATO XVII

• 1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale (…) le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

• a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

• b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo

• c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

• d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente Decreto Legislativo

Impresa affidataria esecutrice

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L’IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE – ALLEGATO XVII

Lavoratore autonomo

iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto per cui è stato chiamato a fornire il proprio contributo;specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali utilizzate;

elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

Laddove l’artigiano venga chiamato a prestare la propria professionalità per lavori specialistici sottoposti a specifiche restrizioni, dovrà esibire anche gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria.

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L’IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALEImpresa affidataria

non esecutriceImpresa affidataria esecutrice in proprio

Impresa affidataria esecutrice e appaltante

Impresa esecutrice Lavoratore autonomo

Iscrizione alla CCIAA NO SI SI SI SI

DURCNO

(si solo negli appalti pubblici)

SI SI SI SI

Cassa Edile NOSI

(dipende dal CCNL)SI

(dipende dal CCNL)SI

(dipende dal CCNL)NO

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di

sospensione o interdittiviNO SI SI SI SI

DVR NO SI SI SI NONominativo soggetti ex art.97 SI NO SI NO NODichiarazione organico medio

annuoNO SI SI SI NO

POS SI SI SI SI NOFormazione specifica datore di lavoro, dirigenti, preposti ex

art.97SI NO SI NO

Facoltativa(tranne nei casi

previsti)

Formazione lavoratori NOSI

(nel DVR e nel POS)SI

(nel DVR e nel POS)SI

(nel DVR e nel POS)n.a.

conformità di macchine, attrezzature e opere

provvisionaliNO SI SI SI SI

Sorveglianza sanitariaSI

(per il soggetto ex art.97)

SI(nel DVR e nel POS)

SI(nel DVR e nel POS)

SI(nel DVR e nel POS)

Facoltativa(tranne nei casi

previsti)

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APPALTI, DISTACCHI, ASSOCIAZIONI, ETC.

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APPALTI, DISTACCHI, ASSOCIAZIONI, ETC.

Le imprese cercano di ovviare alla loro inidoneità tecnico professionale con modalità non sempre lecite

Idoneità

Tecnica• Carenze specifiche

formative• Carenze sulle

attrezzature

Professionale• Insufficienza

quantitativa e qualitativa di risorse umane

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APPALTI, DISTACCHI, ASSOCIAZIONI, ETC.

Idoneità Tecnica

Assunzioni Formazione Subappalto Affidamento Associazionismo

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APPALTI, DISTACCHI, ASSOCIAZIONI, ETC.

Idoneità Professionale

Assunzioni Formazione

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LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D’IMPRESA

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LE ATI

Per associazione temporanea di imprese, o

raggruppamento temporaneo di imprese, spesso indicate con gli acronimi ATI o RTI, si intende una forma giuridica nella quale più imprese si uniscono per partecipare

insieme alla realizzazione di un progetto specifico.

Lo specifico scopo può essere la partecipazione a gare

d'appalto quando per le quali le singole imprese non

possiedono, singolarmente, tutte le competenze

operative, caratteristiche, categorie o classifiche

richieste nel bando

Acquisito l’appalto ciascuna impresa provvederà per la

propria competenza e per la propria parte dell’opera

Non può essere utilizzata per

ovviare a carenze quantitative del

proprio personale

Non può essere costituita da soli

lavoratori autonomi

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IL DISTACCO DI PERSONALE

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IL DISTACCO IN GENERALE

Il distacco si realizza quando un datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per

l’esecuzione di una determinata attività lavorativa, anche parzialmente.

• Interesse del datore di lavoro distaccante:• Interesse produttivo specifico, rilevante, concreto e persistente per tutto il periodo

del distacco e non un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di prestazioni lavorative

• Temporaneità del distacco:• Non definitività, indipendentemente dalla durata del distacco, ma sempre

funzionalmente alla persistenza dell’interesse del distaccante• Irrilevanza del consenso del lavoratore

• tranne che in caso di mutamento di mansioni o di trasferimento ad oltre 50 km dalla sede cui è adibito o in edilizia

• Obbligo di comunicazione telematica, entro 5 giorni dal verificarsi del distacco

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IL DISTACCO IN EDILIZIA

Preventivo consenso del lavoratore (anche in caso di adibizione a mansioni equivalenti o superiori)

Sussistenza dell’interesse economico produttivo del distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia della professionalità dei lavoratori distaccati, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore del distaccatarioSpecifica esigenza con carattere di temporaneità del distaccatario ad acquisire professionalità per le quali presenta carenze organiche

Obbligo di evidenziare, nella denuncia alla Cassa edile, la posizione dei lavoratori distaccati

Non può essere utilizzata per

ovviare a carenze meramente

quantitative del proprio personale

Non può essere utilizzata per

livelli e mansioni poco qualificate

Negli appalti pubblici è spesso

utilizzato per aggirare il divieto

di subappalto

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IL DISTACCO TRANSNAZIONALE

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IPOTESI DI DISTACCO COMUNITARIO

Da parte di un’azienda di un

diverso stato membro presso una

propria filiale italiana

Da parte di un’azienda di un

diverso Stato membro presso

un’azienda italiana appartenente al

medesimo gruppo di impresa

Nell’ambito di un contratto

commerciale (es. appalto di opere) stipulato con un

committente italiano

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CARATTERISTICHE DEL DISTACCO COMUNITARIO

Sussistenza di un legame organico tra lavoratore distaccato ed impresa distaccante

Esercizio del potere direttivo da parte dell’impresa distaccante

Prestazione lavorativa di durata limitata (max 24 mesi) resa nell’interesse e per conto dell’impresa distaccante

Esercizio di tutti i poteri tipici del datore di lavoro da parte del distaccante

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CONDIZIONI DI LAVORO

Nei confronti dei lavoratori inviati in Italia trovano applicazione durante il distacco le “medesime condizioni di lavoro” previste per i lavoratori italiani da leggi, regolamenti o disposizioni amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro (per l’edilizia anche dai contratti provinciali)• Periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo• Durata minima ferie annuali• Tariffe minime salariali (comprese maggiorazioni per

straordinario)• Sicurezza, salute ed igiene sul lavoro

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VERIFICHE ISPETTIVE IN SEDE DI PRIMO ACCESSO

Modelli A1 ed elenco lavoratori distaccati

Documenti di riconoscimento dei lavoratori distaccati e copia contratti individuali di lavoroContratto commerciale tra committenza italiana e azienda distaccante e relative fattureComunicazioni preventive di distacco all’estero (obbligatorie per la Romania)

Documentazione in materia di sicurezza

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LA SICUREZZA SUL LAVORO – DISTACCO COMUNITARIO

Istituto Normativo

Impresa stabilita in Italia con lavoratori occupati stabilmente residenti in

paese membro

Impresa stabilita in Italia con lavoratori operanti in

distacco

Impresa non stabilita in Italia con lavoratori operanti in distacco

intracomunitario

Disciplina civilistica del contratto

Legislazione scelta dalle parti. In assenza di scelta vale il principio

“lex loci laboris”

Legislazione scelta dalle parti. In assenza di scelta si applica la

disciplina del paese di svolgimento abituale del lavoro

Legislazione scelta dalle parti. In assenza di scelta si applica la

disciplina del paese di svolgimento abituale del lavoro

Retribuzione e straordinario

Normativa Italiana Normativa Italiana Normativa Italiana

Cassa Edile Normativa Italiana Normativa ItalianaNormativa Italiana se nel paese di

stabilimento non esistano equivalenze

Contribuzione Normativa Italiana Normativa del Paese Membro Normativa del Paese Membro

Buste paga Obbligatorie Facoltative Facoltative

Libri obbligatori Obbligatorie Obbligatorie Facoltative

Responsabilità solidale retribuzioni per appalto art.29 d.lgs. n.276/03

Applicabile Applicabile Applicabile

Responsabilità solidale contribuzioni per appalto

art.29 d.lgs. n.276/03Non applicabile Non applicabile Non applicabile

Tutela lavoro minorile Normativa Italiana Normativa Italiana Normativa Italiana

Sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro

Normativa Italiana Normativa Italiana Normativa Italiana

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LE IMPRESE STRANIERE IN ITALIA

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LE IMPRESE STRANIERE IN ITALIA

Obblighi

Integrale verifica dell’idoneità tecnico professionale

Iscrizione alla Cassa Edile (ad esclusione di Germania, Francia ed Austria) Integrale applicazione del Testo Unico per la Sicurezza

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L’IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALEImpresa affidataria

non esecutriceImpresa affidataria esecutrice in proprio

Impresa affidataria esecutrice e appaltante

Impresa esecutrice Lavoratore autonomo

Iscrizione alla CCIAA NO SI SI SI SI

DURC o similareNO

(si solo negli appalti pubblici)

SI SI SI SI

Cassa Edile NOSI

(dipende dal CCNL)SI

(dipende dal CCNL)SI

(dipende dal CCNL)NO

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di

sospensione o interdittiviNO SI SI SI SI

DVR NO SI SI SI NONominativo soggetti ex art.97 SI NO SI NO NODichiarazione organico medio

annuoNO SI SI SI NO

POS SI SI SI SI NOFormazione specifica datore di lavoro, dirigenti, preposti ex

art.97SI NO SI NO

Facoltativa(tranne nei casi

previsti)

Formazione lavoratori NOSI

(nel POS)SI

(nel POS)SI

(nel POS)n.a.

conformità di macchine, attrezzature e opere

provvisionaliNO SI SI SI SI

Sorveglianza sanitariaSI

(per il soggetto ex art.97)

SI SI SIFacoltativa

(tranne nei casi previsti)

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L’UTILIZZO DEGLI ARTIGIANI

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L’UTILIZZO DEGLI ARTIGIANI

Lavoratore autonomo che assume un incarico affidatogli da una committenza (che, verosimilmente, è rappresentata da un’impresa esecutrice) ed è in grado di portarlo a termine autonomamente, con le proprie forze ed utilizzando proprie attrezzature.

• Situazione regolare

Il lavoratore autonomo, ingaggiato dall’impresa, agisce, in base a precisi indici rivelatori, da lavoratore subordinato nei confronti dell’impresa stessa.

• Situazione irregolare. Presenza di lavoro subordinato. Obbligo d’assunzione da parte dell’impresa

Pluralità di lavoratori autonomi di cui solo uno tra questi ha assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri operano, di fatto, con vincolo di subordinazione nei confronti del primo obbligato, in presenza o meno di contratto formale.

• Situazione irregolare. Presenza di lavoro subordinato. Obbligo d’assunzione da parte del lavoratore autonomo preminente

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L’UTILIZZO DEGLI ARTIGIANI

Pluralità di lavoratori autonomi ciascuno con un proprio contratto che ripartisce l’opera in singole lavorazioni evidentemente disgiunte.

• Situazione regolare se le singole lavorazioni sono chiaramente identificate nel contratto, sono disgiunte le une dalle altre e possono realmente essere realizzate in piena autonomia organizzativa

Pluralità di lavoratori autonomi, anche provvisti di un proprio contratto che ripartisce l’opera in singole lavorazioni disgiunte, ma che, nei fatti, operano in maniera unitaria ed organica, anche se in assenza dei vincoli di subordinazione

• Situazione irregolare. Presenza di società di fatto. Obblighi delle imprese

Pluralità di lavoratori autonomi, provvisti di un unico contratto, ma aggregati secondo le forme associative ammesse dalla legge

• Si è sostanzialmente in presenza di un’impresa esecutrice e la situazione è da ritenersi regolare se viene dato pieno adempimento alle corrispondenti misure previste dal d.lgs. n.81/08.

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L’UTILIZZO DEGLI ARTIGIANI – INDICI RIVELATORI

Indici rivelatori subordinazione

Presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo da parte dell’impresa o di altro soggetto;

Inserimento del lavoratore autonomo nella organizzazione aziendale ed assoggettamento al potere gerarchico;

Esecuzione delle lavorazioni con materiali ed attrezzature dell’impresa;

Pagamento di una retribuzione fissa a scadenze prestabilite basate sulle ore di lavoro svolte e sulla effettiva presenza;

Osservanza di un orario di lavoro;

Mono-committenza;

Assenza di un rischio di impresa e di una autorganizzazione in capo all’artigiano;

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L’UTILIZZO DEGLI ARTIGIANI – INDICI RIVELATORI

Caratteri lavoro autonomo

Consistere in un’opera o in un servizio;

Svolgersi senza vincolo di subordinazione;

Essere compensata da un semplice compenso e non dalla retribuzione;

Essere effettuata sotto la responsabilità dell’artigiano per eventuali vizi e difformità dell’opera;

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L’AGGREGAZIONE DI ARTIGIANI

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Autonomo che assume altri autonomi (p.e. a t.d.)

Pro Permette collaborazioni “a scadenza”

Libertà di operare anche individualmente

Intercambiabilità

Contro Pieno adempimento al T.U. e alla legislazione sociale in materia di lavoro

L’AGGREGAZIONE DI ARTIGIANI

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Page 45: L’IDONEITA’ DELLE IMPRESE IN EDILIZIA DOTT. ING. DANILO G.M. DE FILIPPO.

classiche forme societarie di persone (sas, snc ed ss)

Poco attinenti a soggetti già in possesso di uno status giuridico quale quello di impresa individuale artigiana

Associazioni in partecipazione

Prevede la partecipazione dell’associato agli utili dell’associante. L’associato è equiparato al lavoratore e pertanto l’associazione è considerata impresa.L’associante deve dare completa attuazione al d.lgs. n.81/08

Consorzio (o società consortile) “esterno” con scopo di acquisire l'opera ed eseguirla in modo unitario

il Consorzio agisce come una società, con propri Datore di Lavoro, dipendenti, struttura dirigenziale e organizzativa. Il Datore di Lavoro del Consorzio deve dare completa attuazione al d.lgs. n.81/08 e conseguentemente avrà propri SPP, medico competente, ecc. In attuazione, ancora, a quanto previsto dal Titolo IV del d.lgs. n.81/08 realizza un POS relativo alle lavorazioni oggetto dell’appalto

L’AGGREGAZIONE DI ARTIGIANI

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Page 46: L’IDONEITA’ DELLE IMPRESE IN EDILIZIA DOTT. ING. DANILO G.M. DE FILIPPO.

Cooperativa d’artigiani

Pro Possibilità di strutturarsi anche con dipendenti

Sgravi fiscali

Contro Prevalenza d’artigiani

Perdita dell’etichetta personale (eccetto i soci-lavoratori)Patto di non concorrenza

Note FONDAMENTALE E’ LA VERIFICA DEL DURC

L’AGGREGAZIONE DI ARTIGIANI

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Associazioni temporanee d’impresa

Raggruppamenti temporanei d’impresa

Associazioni e raggruppamenti temporanei DI SCOPOCollaborazioni occasionali

Collaborazioni a progetto

Voucher

LE FORME IMPOSSIBILI

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LA SITUAZIONE E IL PRECIPIZIO

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IERI, OGGI.. E DOMANI?– STATISTICHE NAZIONALI SULLE IMPRESE

2007 – operazione “10.000 cantieri”• 1 lavoratore al nero

ogni 1,5 cantieri = 1 lavoratore al nero ogni 6 lavoratori

• Dimensione media imprese: 5

• Autonomi per cantiere: 1

2012 – operazione “Mattone sicuro”• 1 lavoratore al

nero ogni 10 cantieri = 1 lavoratore al nero ogni 28,5 lavoratori

• Dimensione media imprese: 3

• Autonomi per cantiere: 3 ,5

2014 1 lavoratore al nero ogni 4 cantieri = 1 lavoratore al nero ogni 8 lavoratoriDimensione media imprese: 2Autonomi per cantiere: 4

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LA PARCELLIZZAZIONE DELLE IMPRESE – DATI TOSCANA

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g.i.p.m.i.

l.subordinatiautonomi

0%

20%

40%

60%

80%

2013

2011

2008-39%-24%

+30%

Flussi migratori

-52%

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LA PARCELLIZZAZIONE DELLE IMPRESE – DATI SIENA/TOSCANA

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2007 2014

Soggetti tutelatiSoggetti formatiSoggetti informati

Soggetti «consapevoli» Soggetti non tutelatiSoggetti non formatiSlealtà

Page 52: L’IDONEITA’ DELLE IMPRESE IN EDILIZIA DOTT. ING. DANILO G.M. DE FILIPPO.

LA «SPIRALE» DEL SETTORE EDILE

Sparizione imprese

strutturate

Disoccupazione

Lavoro nero

Improvvisazione

Evasione

Contingenza economica

Crisi del settore

Massimo ribasso negli

appalti

Pressione fiscale e

normativa

Concorrenza sleale

Concorrenza sleale

Sparizione imprese

Collasso

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L’ASSE «COMMITTENTE-TECNICO-IMPRESA»

Nell’ultimo anno, si è innescato un meccanismo «clientelare» tra tecnici e imprese:

• Il tecnico, chiamato a consigliare il committente, propone solo imprese a cui è «fidelizzato» e, attraverso l’uso di lavoratori autonomi, «aggira» la maggior parte degli obblighi in materia di sicurezza sanciti dal Testo Unico.

• Il tecnico in questione, poi, viene «gratificato» dall’impresa.

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L’ASSE «COMMITTENTE-TECNICO-IMPRESA»

Concorrenza sleale tripla• Vengono tagliate

fuori le imprese strutturate

• Vengono tagliati fuori professionisti coscienziosi

• Si crea disoccupazione

La direttiva comunitaria• Si va nella

direzione opposta a quanto voluto dalle norme di recepimento comunitario

Sicurezza• Si creano cantieri

a maggior rischio infortunio

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COME SI MUOVONO GLI ORGANI ISPETTIVI

Ispezioni «a vista»

• Principio della insicurezzairregolarità

Principio della «coerenza» del

prezzo

• Dietro un ribasso eccessivo si annidano:• mancanza di

sicurezza, • lavoro nero• concorrenza sleale

Verifiche sul rispetto dell’art.90 TUSL

• Presenza del coordinatore per la sicurezza

• Frequenza dell’asse tecnico/impresa

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COME INVERTIRE LA TENDENZA

• Ragionamento politico a fronte di analisi costi/benefici e «spacchettamento» dei grandi appalti

Criterio del massimo ribasso

• Maggiore informazione sugli obblighi legati ai lavori edili

Regole per i committenti

• Obblighi del committente, «natura» del coordinatore, definizione di lavoro autonomo

Modifiche al testo unico con allineamento ai principi europei

• Superamento dell’art. 27 TUSL come modificato dalla legge 69/2013

Legge di accesso al settore

• Riordino e istituzione dell’agenzia ispettiva unica

Riorganizzazione dell’attività di vigilanza sulla sicurezza e sul lavoro

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LEGGE DI ACCESSO AL SETTORE

Il sistema di qualificazione delle imprese

La patente a punti in edilizia

Una norma che regolamenti i requisiti minimi di accesso al settore, così come

avviene per gli installatori e impiantisti per effetto del D.M. n.37/08 (L.46/90)