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16/05/2014 1 Silvia Ceraolo © Università degli Studi di Bergamo lezioni 16 e 17 L’IVA NELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI Silvia Ceraolo © l’imposizione IVA il territorio comunitario differenza tra operazioni intracomunitarie ed extra CEE la fatturazione il trattamento delle cessioni all’esportazione il plafond il trattamento delle importazioni introduzione

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    Silvia Ceraolo ©

    Università degli Studi di Bergamo

    lezioni 16 e 17

    L’IVA NELLE OPERAZIONI

    INTERNAZIONALI

    Silvia Ceraolo ©

    • l’imposizione IVA• il territorio comunitario• differenza tra operazioni intracomunitarie ed extra

    CEE• la fatturazione • il trattamento delle cessioni all’esportazione• il plafond• il trattamento delle importazioni

    i n t r oduz i one

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    I V A : A S P E T T I G E N E R A L I

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    • Imposta sul Valore Aggiunto• si applica negli scambi di beni e servizi con un’aliquota

    percentuale e grava sul valore aggiunto• è un’imposta indiretta (= non colpisce direttamente la

    ricchezza, bensì quando questa viene trasferita oconsumata)

    • è largamente applicata nei diversi Stati del mondo (VAT,TVA, MWSt, ecc.). L’unico grande Paese del mondo chenon applica l’IVA sono gli USA (dove però vige una SalesTax)

    • la disciplina è normata a livello comunitario (ma non èarmonizzata!) con un sistema “transitorio” in vigore dal 1°gennaio 1993

    • le norme europee sono state recepite nella c.d. “legge IVA”ossia il D.P.R. 633/1972

    I V A

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    art. 1 del D.P.R. 633/1972

    l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni

    di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel

    territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o

    nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni

    da chiunque effettuate

    I V A

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    (1) ELEMENTO OGGETTIVO “sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi”

    “sulle importazioni da chiunque effettuate”

    • deve trattarsi di− atti a titolo oneroso che comportino il trasferimento della

    proprietà o la costituzione di diritti reali di godimento subeni di ogni genere (art. 2 DPR 633/72)

    − prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti dacontratti d’opera, appalto, trasporto, mandto, spedizione,agenzia, mediazione, deposito e in genere daobbligazioni di fare o di non fare (art. 3 DPR 633/72)

    − importazioni di beni (art. 67 DPR 633/72)

    P R E S U P P O S T I D E L L ’ I V A

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    • per questo motivo la cessione di campioni gratuitidi modico valore sono esclusi dal campo diapplicazione dell’IVA

    • devono però essere a tal fine contrassegnati inmaniera indelebile ⇒ l’Agenzia delle Entrate hapiù volte precisato che a tal fine non è sufficientel’apposizione di una semplice etichetta adesiva,bensì è necessario che la dicitura “campionegratuito” sia applicata mediante lacerazione,perforazione, marcatura indelebile e visibile oqualsiasi altro procedimento analogo

    C A M P I O N I G R A T U I T I

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    (2) ELEMENTO SOGGETTIVO “nell'esercizio di imprese o di arti e professioni ”

    • deve trattarsi di transazioni effettuate da soggettiche svolgono professionalmente un’attivitàeconomica

    • partita IVA• eccezione: importazioni!

    P R E S U P P O S T I D E L L ’ I V A

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    (3) ELEMENTO TERRITORIALE“nel territorio dello Stato”

    • art. 7 DPR 633/1972: “per Stato o territorio delloStato si intende il territorio della Repubblicaitaliana, con esclusione dei comuni di Livigno e diCampione di Italia e delle acque italiane del lago diLugano” (nel tratto fra Ponte Tresa e PortoCeresio)

    P R E S U P P O S T I D E L L ’ I V A

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    • regole generali:− le transazioni effettuati da privati/consumatori sono tassate nel

    Paese del venditore− gli acquisti effettuati da operatori economici sono tassati nel Paese

    di destinazione o dell’acquirente

    • le cessioni effettuate nel territorio dello Stato a soggettiprivati (persone fisiche) non residenti sono soggette ad IVA

    • tali soggetti (sia residenti in Paesi UE che extra UE)possono però chiedere su base periodica all’Agenzia delleEntrate il rimborso dell’IVA pagata

    • http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Rimborsi/

    I V A A N O N R E S I D E N T I

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    • le persone fisiche che viaggiano in Italia e sonoresidenti in Paesi Extra UE possono acquistarebeni ad uso personale da trasportare nei propribagagli senza pagare l’IVA

    • beni di importo superiore a 155 €il beneficio èriconosciuto direttamente dal cedente oppure l’IVAè rimborsata in Dogana

    • requisiti: art. 38 quater DPR 633/1972• analogo beneficio in molti Paesi esteri per i

    viaggiatori italiani

    CESSIONI A TURISTI DI PAESI TERZI

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    regola generale:

    per il principio di territorialità

    L’IVA NON Si APPLICA ALLE CESSIONI DI

    BENI CHE FUORIESCONO DAI CONFINI

    NAZIONALI

    tali beni sono soggetti a IVA nello Statp di destinazione ⇒ il gettito è attribuito al Paese dove il bene è consumato,

    indipendentemente dal luogo di produzione

    IVA

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    • il presupposto di non applicazione dell’IVA cambiaa seconda che si tratti di transazioni cheavvengono in territorio comunitario o extracomunitario:

    • bisogna infatti distinguere a seconda di doveavviene la movimentazione fisica dei beni

    NB: per valutare come inquadrare l’operazione non rileva la nazionalità o la sede del fornitore!!

    I V A

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    • invio in territorio CEE ⇒ cessione intracomunitaria� art. 41 del d.l. 331/1993

    • arrivo da territorio CEE⇒ acquisto intracomunitario� art. 38 del d.l. 331/1993

    • invio in territorio extracomunitario⇒cessione all’esportazione (o esportazione)� art. 8 del D.P.R. 633/1972

    • arrivo da territorio extracomunitario ⇒importazione� art. 1 del D.P.R. 633/1972

    OPERAZIONI ESTERE A FINI IVA

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    I L T E R R I T O R I O

    C O M U N I T A R I O

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    • 28 Paesi membri

    • estensione territoriale: 4,1 milioni di Km2

    • ∼ 507.069.424 abitanti, in costante aumentoper incremento naturale (nascite>decessi) edel saldo migratorio (ingressi>uscite), ma ininvecchiamento (> speranza di vita e <natalità)

    • è il 7% della popolazione mondiale, ma gliscambi commerciali dell’UE con il resto delmondo rappresentano circa il 20% delleesportazioni ed importazioni mondiali

    UNIONE EUROPEA

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    • PIL: 12.945,402 miliardi di € (più degli USA)

    • anche con la recessione, l'UE resta il piùgrande blocco commerciale al mondo,rappresentando (dati 2011) il 16,4% delleimportazioni a livello mondiale; seguono gliUSA (15,5%) e la Cina (11,9%)

    • l’UE è anche il maggiore esportatore:rappresenta infatti il 15,4% di tutte leesportazioni, davanti alla Cina (13,4%) e agliStati Uniti (10,5%).

    Fonte: Eurostat

    UNIONE EUROPEA

    STATI MEMBRI DATA INGRESSO

    BELGIO

    23 luglio 1952

    FRANCIA

    GERMANIA

    ITALIA

    LUSSEMBURGO

    PAESI BASSI

    DANIMARCA

    1 gennaio 1973IRLANDA

    REGNO UNITO

    GRECIA 1 gennaio 1981

    PORTOGALLO1 gennaio 1986

    SPAGNA

    AUSTRIA

    1 gennaio 1995FINLANDIA

    SVEZIA

    STATI MEMBRI DATA INGRESSO

    CIPRO

    1 maggio 2004

    ESTONIA

    LETTONIA

    LITUANIA

    MALTA

    POLONIA

    REP. CECA

    SLOVACCHIA

    SLOVENIA

    UNGHERIA

    BULGARIA1 gennaio 2007

    ROMANIA

    CROAZIA 1 luglio 2013

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    UNIONE EUROPEA

    Silvia Ceraolo ©Fonte: Eurostat

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    Silvia Ceraolo ©Fonte: Eurostat

    Silvia Ceraolo ©Fonte: Eurostat

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    Silvia Ceraolo ©Fonte: Eurostat

    A L L A R G A M E N T O

    • qualsiasi Paese europeo può chiedere l'adesione purchèrispetti i valori democratici dell'UE e si impegni a promuoverli

    • in particolare, un Paese può entrare a far parte dell'UEsoltanto se accetta l’acquis comunitario ( = piattaformacomune di diritti ed obblighi che vincolano l'insieme degliStati membri) e soddisfano i criteri di adesione:– politici = presenza di istituzioni stabili che garantiscano la

    democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani

    – economici = esistenza di un'economia di mercato funzionante ecapacità di far fronte alle pressioni concorrenziali esterne e alleforze di mercato interne

    – giuridici = accettazione della legislazione e delle prassiconsolidate dell'UE, soprattutto riguardo agli obiettivi principalidell‘Unione politica, economica e monetaria.

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    A L L A R G A M E N T O

    il processo di adesione si articola in 3 fasi (ognuna dellequali deve essere approvata da tutti gli Stati membri):I. al Paese interessato viene offerta la prospettiva di

    adesione;II. il Paese diventa un candidato ufficiale all'adesioneIII. il Paese candidato viene invitato a partecipare ai

    negoziati ufficiali di adesione , un processo solitamentelungo e che implica alcune riforme per recepire lalegislazione dell'UE.

    Completate queste fasi, il Paese in questione può entrarenell'UE, previo accordo di tutti gli altri Stati membri

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    1. Islanda2. Turchia3. Montenegro4. FYROM

    (Ex Rep. Jugoslava di Macedonia5. Serbia

    negoziati ancora da avviare}

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    PAESI CANDIDATI

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    garantita la prospettiva di adesione previa soddisfazione di requisiti essenziali

    1. Kosovo2. Bosnia - Erzegovina3. Albania

    � balcanizzazione dell’allargamento

    PAESI POTENZIALI CANDIDATI

    COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA

    • nata con il trattato di Roma (1957) e via viaimplementata

    • in vigore dal 1° luglio 1968

    • i territori dei singoli Paesi aderenti si fondono inun unico territorio doganale

    • libera circolazione all’interno della CEE dellemerci comunitarie e di quelle provenienti daPaesi terzi dopo che sono state immesse in liberapratica (= è stata sdogananata)

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    TERRITORIO COMUNITARIO DOGANALE

    • è costituito dalla somma dei territori dei 28Stati membri

    • eccezioni:– alcune zone rientranti nei diversi territori

    nazionali sono escluse dal territorio doganalecomunitario, mentre altri territori che nonfanno parte del territorio geofisico dellaComunità sono considerati a tutti gli effettiall'interno del territorio doganale comunitario

    • è diverso dal territorio comunitario fiscale

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    TERRITORIO COMUNITARIO FISCALE

    • art. 7 co. 1 DPR 633/1972• nella legge IVA tutti i riferimenti alla “Comunità” o alla "Comunità

    Europea" o alla "Comunità Economica Europea" ovvero alle"Comunità Europee" si intendo riferiti all’Unione Europea (art. 8 L.217/2011)

    • è costituito dal territorio della CEE• con alcune eccezioni:

    a) territori appartenenti all’UE ma che ai quali non si applica ilsistema dell’IVA comunitaria:– per la Repubblica Ellenica: il Monte Athos– per la Repubblica Federale di Germania: l'isola di Helgoland

    ed il territorio di Büsingen– per la Repubblica Francese: i Dipartimenti d‘Oltremare

    (PTOM)– per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie– per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland– le isole Anglo-Normanne

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    TERRITORIO COMUNITARIO FISCALE

    b) territori terzi (= non appartenenti all’UE) ma cheapplicano l’IVA intracomunitaria:– il Principato di Monaco: si intende compreso

    nel territorio della Repubblica francese– l'isola di Man: Regno Unito– le zone di sovranità britannica di Akrotiri e

    Dhekelia: Repubblica di Cipro

    • la c.d “zona turca” di Cipro si intende posta fuori dalterritorio comunitario (circolare n. 39/2004)

    • San Marino non appartiene all’Italia né fa parte delterritorio fiscale comunitario. Regole particolari

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    APPLICAZIONE DELL’IVA

    • principio generale: avviene al momentodella fatturazione dell’operazione

    • il legislatore comunitario ha uniformatocon la Direttiva 45/2010 il contenuto dellafatturazione

    • art. 21 DPR 633/1972• per le cessioni all’esportazione si

    applicano le regole di fatturazione delPaese di destinazione

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    L A F A T T U R A Z I O N Ea r t . 2 1 d e l D P R 6 3 3 / 1 9 7 2

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    F A T T U R A Z I O N E

    • il soggetto che effettua la cessione del bene o laprestazione del servizio emette fattura, anchesotto forma di nota, conto, parcella e simili, o,ferma restando la sua responsabilita', assicurache la stessa sia emessa, per suo conto, dalcessionario o dal committente ovvero da un terzo

    • possibilità di emettere fattura elettronica (=emessa e ricevuta in un qualunque formatoelettronico;) ma subordinatamente all'accettazioneda parte del destinatario.

    • la fattura, cartacea o elettronica che sia, siconsidera emessa all'atto della sua consegna,spedizione, trasmissione o messa a disposizionedel cessionario o committente

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    CONTENUTO (MINIMO) DELLA FATTURA

    a) data di emissione;b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e

    cognome, residenza o domicilio del soggetto cedenteo prestatore, del rappresentante fiscale o ubicazionedella stabile organizzazione per i soggetti nonresidenti;

    d) numero di partita IVA del soggetto cedente oprestatore;

    e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome ecognome, residenza o domicilio del soggettocessionario o committente, del rappresentante fiscaleo ubicazione della stabile organizzazione per i soggettinon residenti;

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    CONTENUTO (MINIMO) DELLA FATTURA

    f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente o, incaso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membrodell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dalloStato membro di stabilimento; se il cessionario o committenteresidente o domiciliato nel territorio dello Stato non agiscenell'esercizio d'impresa, arte o professione: codice fiscale.Per verificare la validità della partita IVA dell’operatore comunitario,è necessario verificare con il sistema VIES (VAT IntformationExchange System) all’indirizzohttp://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htmIn caso di cessione all’esportazione (= extra CEE) non si deve indicarealcun codice identificativo del cessionario

    f) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggettodell'operazione;

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    CONTENUTO (MINIMO) DELLA FATTURA

    f) corrispettivi ed altri dati necessari per ladeterminazione della base imponibile

    g) sconti, premi o abbuonih) aliquota, ammontare dell'imposta e

    dell'imponibile con arrotondamento alcentesimo di Euro

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    F A T T U R A Z I O N E

    • le fatture redatte in lingua straniera sonotradotte in lingua nazionale, a fini di controllo,a richiesta dell‘Amministrazione finanziaria(art. 21 co. 3 DPR 633/1972)

    • se la fattura è espressa in valuta estera, perdeterminare la base imponibile si utilizza (art.13 co. 4 DPR 633/1972):– il tasso di cambio ufficiale pubblicato dalla BCE

    del giorno di effettuazione dell'operazione– o in mancanza di tale indicazione nella fattura,

    del giorno di emissione della stessa– in mancanza, il computo cambio del giorno

    antecedente più prossimo

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    F A T T U R A Z I O N E

    • a partire dal 1°gennaio 2013, in caso divaluta diversa dall’euro, occorre indicare infattura (anche) la base imponibileespressa in euro;

    • NBB: è necessario indicare il riferimentonormativo sulla base del quale non èapplicata l’IVA, in modo da definire latipologia di operazione (cessioneall’esportazione, intracomunitaria, ecc)

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    I L T R A T T A M E N T O I V A

    D E L L E I M P O R T A Z I O N I E D

    E S P O R T A Z I O N I

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    ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI

    • transazione commerciale con invio delle merci versoun Paese terzo o un luogo non compreso nel territoriofiscale dell’UE

    • cessioni e acquisti di beni mobili che comportanol’attraversamento fisico (in uscita e in entrata) deiconfini del territorio fiscale comunitario

    • si configurano come tali ⇔ si ha il trasporto o laspedizione dei beni al/dall’esterno del territorio UE =transazioni con i Paesi terzi

    • presuppongono sempre l’espletamento di formalitàdoganali

    • possono essere effettuate in via definitiva otemporanea

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    ESPORTAZIONE

    • la cessione all’esportazione può riguardare:

    – beni comunitari = prodotti all’interno dellaComunità

    – beni immessi in libera pratica =importati e correttamente sdoganati(espletamento delle pratiche doganali +pagamento del dazio). In tal modo sonoparificati ai beni comunitari

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    LE CESSIONI

    ALL’ESPORTAZIONE NON

    SONO IMPONIBILI IVA

    ESPORTAZIONE

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    Requisiti per la non imponibilità:

    1) trasferimento fisico del bene verso un Paeseextracomunitario� prova: bolletta doganale con “visto a uscire” (oggielettronico = MRN Movement Reference Number)

    2) atto di trasferimento della proprietà del bene(eccezione: non necessariamente oneroso, es.campioni gratuiti)� compravendita o contratto di appalto

    3) dicitura in fattura: “Operazione non imponibile exarticolo 8 comma 1 lett. a/b/c”

    ESPORTAZIONE

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    ESPORTAZIONE

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    ESPORTAZIONE DIRETTA art. 8 lett. a)

    Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità Economica Europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari,

    anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere

    sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,

    trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

    L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su

    un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento […]

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    ESPORTAZIONE DIRETTA art. 8 lett. a)

    • il venditore effettua direttamente (eventualmente tramitel’acquirente) il trasporto o la spedizione all’estero dei beni

    • bolletta doganale intestata al venditore provata da vistoa uscire con MRN

    • i beni, prima dell’esportazione, possono essere sottopostia trasformazione, lavorazione, ecc. anche da un’impresatrasformatrice diversa dal venditore e a ciò incaricatadall’acquirente estero

    • anche gli stampi o altre attrezzature speciali utilizzati perprodurre il bene e fatturate al cliente sono non imponibilima ⇔ vengono trasportati o spediti al cliente dopo avereseguito la produzione

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    ESPORTAZIONE DIRETTA art. 8 lett. a)

    • rientra in tale categoria anche l’ESPORTAZIONE INTRIANGOLAZIONE quando cedente e cessionariosono italiane, ma solo in compravendita (no appalto)

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    IT1 IT2 EXTRA CEE

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    CESSIONE A ESPORTATORE NON RESIDENTEart. 8 lett. b)

    le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità Economica Europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo

    conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di

    aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità

    Economica Europea; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio

    postalesu un esemplare della fattura

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    CESSIONE A ESPORTATORE NON RESIDENTEart. 8 lett. b)

    • il trasporto o la spedizione dei beni all’estero è effettuato acura o a nome dell’acquirente estero

    • dichiarazione di esportazione intestata al compratoreindicando il suo codice EORI (Economic OperatorRegistration and Identification)

    • prova di esportazione per il venditore italiano: fatturavistata “a uscire” dalla Dogana di esportazione

    • i beni devono andare all’estero non possono esseresottoposti a trasformazioni

    • i beni devono uscire dal territorio UE entro 90 giorni dallaconsegna dal venditore al compratore.NBB: se ciò non accade la non imponibilità decade ed èsanzionata l’impresa italiana, che deve cauzionare l’IVA

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    ESPORTAZIONI INDIRETTEart. 8 lett. c)

    le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le

    prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni

    intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento

    dell'imposta

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    ESPORTAZIONI INDIRETTEart. 8 lett. c)

    • cessione (anche tramite intermediari) di benianche se non esportati o prestazioni di servizi agliesportatori abituali che acquistano in sospensionedi imposta

    • plafond (v. oltre)

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    riassumendo

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    cessione interna

    cessione intracomunitaria

    ESPORTAZIONE

    trasporto diretto a nome di

    venditore⇒

    ESPORTAZIONE DIRETTA

    art. 8 co. 1 lett. a)

    compratore ⇒

    CESSIONE A ESPORTATORE

    NON RESIDENTEart. 8 co. 1 lett. b)

    CESSIONE A ESPORTATORE

    ABITUALEart. 8 co. 1 lett. C)

    VENDITORE COMPRATORE

    IT

    IT

    IT

    IT

    CEE

    EXTRACEE

    A C C O N T I

    • se il venditore riceve dall’acquirente degli acconti,deve emettere fattura in art. 8

    • al momento di esportazione della merce emettefattura per l’importo complessivo dellatransazione e con deduzione analitica edespressa delle singole fatture di acconto

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    P L A F O N D

    • è un’agevolazione concessa agli ESPORTATORIABITUALI (perché?)

    • = coloro che nell’anno solare precedente (o nei 12mesi precedenti) hanno effettuato operazioni nonimponibili IVA per più del 10% del proprio volumed’affari

    • per acquisire tale status rilevano quindi le seguentioperazioni:– esportazioni di beni e prestazioni di servizi all’estero– cessioni intracomunitarie di beni– operazioni con San Marino e Città del Vaticano– triangolazioni nazionali con destinazione comunitaria– triangolazioni comunitarie promosse da IT

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    • triangolazione comunitaria promossa da IT:

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    IT1 CEE1 EXTRA CEE

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    P L A F O N D

    • il beneficio consiste nella possibilità di acquistarebeni in sospensione di imposta (= senza pagarel’IVA) nei limiti del plafond maturato

    • l’ammontare totale delle operazioni non imponibilinel periodo considerato costituisce il plafond =importo entro cui l’esportatore può acquistarebeni e servizi senza pagare IVA

    • nel calcolo del plafond non entrano le cessioni:– ad esportatori abituali– a viaggiatori residenti in Paesi terzi

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    P L A F O N D

    • il beneficio consiste nella possibilità di acquistarebeni in sospensione di imposta (= senza pagarel’IVA) nei limiti del plafond maturato

    • il plafond è utilizzabile per acquistare qualsiasitipo di bene o servizio, esclusi i fabbricati, le areefabbricabili e i beni e servizi con Iva non detraibile

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  • 16/05/2014

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    P L A F O N D

    • requisito per usufruire del beneficio: essere inattività da più di 12 mesi

    • plafond fisso: operazioni non imponibili registrateanno solare precedente

    • plafond mobile: operazioni non imponibiliregistrate negli ultimi 12 mesi

    • è possibile passare da uno schema all’altro comesegue:– fisso � mobile: il pl. di inizio anno è il limite del pl.

    mobile– mobile � fisso: pl. inizio anno – pl. già utilizzato

    nell’anno

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    P L A F O N D

    • per utilizzare il pl. è necessaria la dichiarazione(lettera) di intento = comunicazione al venditore dellavolontà di usufruire della non imponibilità

    • form predeterminato• per una singola operazione, fino ad un certo

    ammontare, per un dato periodo o per tutto l’anno• duplice copia numerate progressivamente, una agli

    atti dell’impresa l’altra consegnata o spedita alfornitore prima della fatturazione dell’operazioneagevolata

    • il venditore deve indicare in fattura il numero delladichiarazione di intento trasmessagli

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  • 16/05/2014

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    P L A F O N D

    Cosa deve fare l’impresa che utilizza il plafond?

    a) numerarle in ordine progressivo e trasmetterle aifornitori

    b) se importa: presentare la dichiarazione d’intentoin Dogana operazione per operazione

    c) annotare le dichiarazioni nei registri IVAd) monitorare il limite del plafond

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    P L A F O N D

    Cosa deve fare l’impresa fornitrice?

    a) numerare in ordine progressivo le dichiarazioni d’intentoricevute

    b) annotarle nei registric) comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate

    entro il termine di effettuazione della prima liquidazioneperiodica IVA (mensile o trimestrale o annuale) nellaquale confluiscono le operazioni realizzate applicando ilplafond i dati contenuti della dichiarazione di intento

    d) emettere fattura senza IVA con la dicitura “operazionenon imponibile ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR n.633/1972, come da Vostra dichiarazione d’intento n. …..del ……. da noi registrata al n. …., in data ………...”.

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  • 16/05/2014

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    I M P O R T A Z I O N E

    • acquisto di beni provenienti– da Paesi terzi– da luoghi non appartenenti al territorio fiscale

    comunitario

    • sdoganamento in ingresso = effettuazione dellepratiche doganali

    • per i beni immessi in libera pratica destinati ad unaltro Stato membro, il pagamento dell’IVA èsospeso e viene assolta nel Paese comunitario incui sono immessi in consumo

    • base imponibile = valore della merce + dazi ealtre imposte doganali

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    grazie per l’attenzione

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