Lezione del 23 marzo 2011 - Giurisprudenza Unimi · della sofferenza psichica del paziente, e...

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Corso Nuove dimensioni della libertà individuale Lezione del 23 marzo 2011 (autodeterminazione e rifiuto di trattamenti life-saving)) Università degli Studi di Milano Facoltà di Giurisprudenza Anno Accademico 2010-11 Prof. Amedeo Santosuosso [email protected] La stampa e l'utilizzo di lucidi e di materiali messi a disposizione sono consentiti esclusivamente per le finalità del corso. Ogni altro utilizzo deve essere preventivamente autorizzato.

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���Corso ���

Nuove dimensioni della libertà individuale

Lezione del 23 marzo 2011 (autodeterminazione e

rifiuto di trattamenti life-saving))

Università degli Studi di Milano Facoltà di Giurisprudenza

Anno Accademico 2010-11

Prof. Amedeo Santosuosso���[email protected]

La stampa e l'utilizzo di lucidi e di materiali messi a disposizione sono consentiti esclusivamente per le finalità del corso.

Ogni altro utilizzo deve essere preventivamente autorizzato.

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La sovranità dell’individuo

Legami biologici

Genetic (natural ?) ties Biobanking/PMA/StemCells

Neuro, ICT and

Artificial (?) Connections

Quale diritto per tutto ciò?

Come cambiano i sistemi giuridici e le fonti

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F A Q •  materiali didattici

A. Santosuosso, Diritto, scienza, nuove tecnologie, CEDAM, Padova 2011

Materiali ulteriori forniti via web e e-mail

•  Crediti: n. 3

•  Frequenza: non registrata, ma necessaria

•  Esame finale: colloquio con attribuzione di voto, che confluisce in quello dell’esame di Diritto Costituzionale (Prof. Angiolini)

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Piergiorgio Welby

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LA RICHIESTA DI WELBY ���al giudice civile

ordinare al medico curante di: “procedere all’immediato distacco del

ventilatore artificiale … contestualmente somministrando al paziente terapie sedative.”

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WELBY Rivendica il diritto costituzionale di autodeterminarsi: art. 2 : “la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo” art. 13: “la libertà personale è inviolabile” art. 32: “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Le legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

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Per il Tribunale civile di Roma ���(ord. 16/12/2006)

���IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE può considerarsi POSITIVAMENTE acquisito: – Costituzione artt. 2, 13, 32 – Carta di Nizza – Convenzione di Oviedo – Codice di deontologia medica artt. 32 e 37 – Leggi speciali (es. legge SSN).

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MA...���

•  L’ORDINAMENTO GIURIDICO va considerato nel suo insieme: indisponibilità del bene vita.

–  Art. 575 cp (omicidio); –  Art. 579 cp (omicidio del

consenziente); –  Art. 580 cp (istigazione o aiuto al

suicidio); –  Art. 5 cc (atti di disposizione del

proprio corpo).

•  LA POSIZIONE QUALIFICATA DEL MEDICO: obbligo di garanzia.

–  Art. 40 cp “non impedire l’evento che si

ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”;

–  Art. 36 cd “il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti diretti a provocare la morte del malato”;

–  Art. 37 cd “nella fase terminale il medico deve limitare la sua opera all’assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze fornendo trattamenti a favore della vita”.

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Quindi il diritto di autodeterminazione

ESISTE

MA

Mancherebbero le norme di ATTUAZIONE

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•  Ms B (44 anni), affetta da un cavernoma intramidollare della spina cervicale.

•  Nel 2001 diventa tetraplegica e rimane paralizzata dal collo in giù.

•  Nel 1999 ha redatto un living will con il quale richiede la sospensione dei trattamenti sanitari ove si fosse trovata “in una condizione di sofferenza dovuta alle condizioni del trattamento”. I medici rispondono che “i termini delle sue volontà non erano abbastanza specifici”.

•  Nell’aprile 2001 reitera la sua richiesta, tramite un legale, alla direzione dell’ospedale, che chiede due perizie psichiatriche sulla capacità di intendere e di volere (competence) di Ms B.

•  L’Alta Corte d’Inghilterra, sentita l’interessata e alcuni testi ed esaminate le perizie, nel marzo 2002, stabilisce che Miss B “è assolutamente in grado di prendere qualsiasi decisione relativa al trattamento medico che desidera ricevere, compresa la scelta di interrompere la respirazione artificiale”.

•  Nell’aprile del 2002, dopo la somministrazione di un sonnifero, viene distaccato il respiratore che teneva in vita Ms B.

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La decisione del GIP di Roma nel processo penale

a carico del Dott. Mario Riccio

17 ottobre 2007 il Giudice dell’udienza preliminare

“dichiara non luogo a procedere nei confronti di Mario Riccio [il medico che aveva assistito Welby al momento della morte] perché non punibile per la sussistenza dell’esimente dell’adempimento di un dovere”

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I passaggi principali della sentenza §  Il giudice descrive minuziosamente lo svolgimento della vicenda e le condotte e le manifestazioni di volontà di Piergiorgio Welby, fino alla morte (18 pagine).

§  Accertamento medico-legale: conferma il diario clinico del Dott. Riccio;

§  In sede civile e penale valgono i medesimi principi costituzionali e generali dell’ordinamento giuridico (lo stato di necessità “non impone alcun obbligo di intervento” e non può vanificare il diritto di autodeterminazione del paziente);

§  Il giudice conclude che

§  “certamente la condotta integra l’elemento materiale del reato di omicidio del consenziente” §  “sussiste anche l’elemento psicologico, poiché il dottor Riccio ben sapeva che l’interruzione della terapia di ventilazione assistita avrebbe comportato il decesso del paziente” §  ma “nel caso concreto appare sussistere anche la scriminante di cui all’art. 51 c.p.” [adempimento di un dovere].

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Rilievi

A) lo scrupolo del giudice che ha indagato e ricostruito la volontà di Piergiorgio Welby (come nella decisione della Family Division della High Court nel caso di Ms B). B) Se, in generale, fuori dai casi di malattia in stato terminale, un medico può essere ritenuto professionalmente responsabile per il fatto di essere stato negligente nel non farsi carico della sofferenza psichica del paziente, e quindi per averla provocata o per aver omesso di alleviarla, si può allora dire che

il farsi carico della sofferenza psichica del paziente prossimo al decesso che, totalmente inabile dal punto di vista fisico, chieda che siano interrotti i trattamenti, costituisca un dovere al quale il medico non può sottrarsi.

In questa prospettiva il medico che, nelle condizioni precisate, riceva una richiesta di interrompere i trattamenti o di aiuto al suicidio viene a trovarsi in una situazione di grave conflitto, tra •  il suo dovere di farsi carico della sofferenza della persona del paziente •  e la norma penale che punisce l'agevolazione del suicidio e l’omicidio del consenziente.

La soluzione di questo conflitto è data dall'applicazione della scriminante dell'adempimento di un dovere (articolo 51 del codice penale), che esclude la punibilità di chi adempie un dovere imposto da norme giuridiche: i nuovi profili dei doveri del medico, come sopra delineati, pongono l’applicazione di questa discriminante sotto una luce decisamente nuova.

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Corte di Cassazione, IV penale,

4 luglio-21 ottobre 2005, n.38852

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LINK UTILI Costituzione Italiana http://www.cortecostituzionale.it/istituzione/lacorte/fontinormative/lacostituzione/costituzione.asp

La Convenzione di Oviedo http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/164.htm

Carta di Nizza http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

CEDU http://www.echr.coe.int/nr/rdonlyres/0d3304d1-f396-414a-a6c1-97b316f9753a/0/italianitalien.pdf SENT. Corte Cass., Sezioni Unite Penali, N. 2437, 18/12/2008

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