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Addetto alla fatturazione Lezione n. 11 I codici IVA: il diverso trattamento delle operazioni di vendita Premessa Nel secondo modulo del nostro corso abbiamo parlato delle fasi d’impianto degli archivi necessari per la fatturazione qualora si impieghi un apposito software e abbiamo accennato ad una tabella, la tabella dei codici IVA. E’ questa una tabella, in genere fornita già compilata da parte del fornitore del programma, la cui importanza è fondamentale nella fatturazione. Se disponiamo di un programma di fatturazione e abbiamo provato ad emettere un Ddt o una fattura immediata avremo già avuto a che fare con questa tabella, infatti, ci sarà stato sicuramente chiesto di compilare un campo del tipo “Codice IVA” o “C.I.” o un campo simile. La funzione di questa tabella è quella di associare ad un codice IVA un determinato trattamento dell’operazione ai fini dell’imposta. Va detto, infatti, che non tutte le operazioni di vendita e le prestazioni di servizi hanno lo stesso trattamento ai fini IVA: ed è proprio di questo argomento che ci occuperemo in questa lezione. Operazioni imponibili Nel primo modulo del corso abbiamo visto che i requisiti necessari affinché un’operazione possa essere considerata soggetta ad IVA sono tre: il requisito Rosanna Marchegiani - Manuali.Net © 2005 Tutti i diritti riservati 1

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Addetto alla fatturazione Lezione n. 11

I codici IVA: il diverso trattamento delle

operazioni di vendita

Premessa

Nel secondo modulo del nostro corso abbiamo parlato delle fasi d’impianto degli

archivi necessari per la fatturazione qualora si impieghi un apposito software e

abbiamo accennato ad una tabella, la tabella dei codici IVA. E’ questa una

tabella, in genere fornita già compilata da parte del fornitore del programma, la

cui importanza è fondamentale nella fatturazione. Se disponiamo di un

programma di fatturazione e abbiamo provato ad emettere un Ddt o una

fattura immediata avremo già avuto a che fare con questa tabella, infatti, ci

sarà stato sicuramente chiesto di compilare un campo del tipo “Codice IVA” o

“C.I.” o un campo simile. La funzione di questa tabella è quella di associare ad

un codice IVA un determinato trattamento dell’operazione ai fini dell’imposta.

Va detto, infatti, che non tutte le operazioni di vendita e le prestazioni di servizi

hanno lo stesso trattamento ai fini IVA: ed è proprio di questo argomento che

ci occuperemo in questa lezione.

Operazioni imponibili

Nel primo modulo del corso abbiamo visto che i requisiti necessari affinché

un’operazione possa essere considerata soggetta ad IVA sono tre: il requisito

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oggettivo (cessione di beni o prestazione di servizi), quello soggettivo

(esercizio di impresa o di arte o professione), quello territoriale (l’operazione

deve essere effettuata nel territorio dello Stato).

Inoltre l’IVA si applica su tutte le importazioni da chiunque effettuate.

Se si verificano congiuntamente i tre presupposti visti sopra l’operazione si

considera imponibile: cioè soggetta ad IVA.

Attualmente sono in vigore tre aliquote IVA:

• aliquota ordinaria del 20% che si applica alla generalità delle cessioni

delle merci e dei servizi;

• aliquota minima del 4%

• aliquota ridotta del 10%.

Queste due ultime aliquote (4% e 10%) si applicano soprattutto a beni e

servizi di prima necessità o di utilità sociale e sono elencati in un’apposita

tabella denominata Tabella A (ad esempio: spezie, vini, pesci, uova, ecc..).

Questo significa che la tabella dei codici IVA dovrà prevedere queste tre

aliquote alle quali corrisponderanno altrettanti codici.

Così potremo avere:

Codice Aliquota IVA

4 4%

10 10%

20 20%

Il codice, in genere, può essere scelto liberamente: spesso, però, si preferisce

scegliere un codice che richiami facilmente alla mente la corrispondente

aliquota.

La tabella sopra riportata ci chiarisce che, se in fase di compilazione del Ddt o

della fattura immediata, s’inserisce un’operazione di vendita con codice IVA 20,

il programma calcolerà automaticamente l’IVA del 20% sull’imponibile. Se,

invece, si dovesse usare il codice IVA 10 il programma calcolerà l’IVA del 10%

sull’imponibile e così via.

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Facciamo ora due precisazioni. In genere, se la tabella dei codici IVA è fornita

già compilata dal produttore del software, saranno presenti tutte e tre le

aliquote IVA anche se può capitare che un’impresa effettui operazioni per le

quali si applica sempre ed esclusivamente una sola aliquota.

La seconda precisazione riguarda la possibilità o meno di modificare la tabella

in esame. Alcuni programmi sono costruiti in modo tale che la tabella dei codici

IVA non deve essere modificata dall’utente poiché sono previsti collegamenti

con altri moduli del programma (contabilità, dichiarazione IVA, ecc..) effettuati

proprio attraverso l’uso di tali codici. In altri casi i codici sono modificabili. Per

questo è sempre bene, prima di procedere ad una modifica della tabella,

leggere quanto precisato nel manuale d’uso o consultare chi fa l’assistenza sul

programma.

Tutte le operazioni imponibili, come abbiamo avuto modo di vedere in

precedenza, sono soggette ad obbligo di fatturazione.

Operazioni esenti

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Il legislatore ha voluto che alcune operazioni, pur presentando i requisiti per

l’assoggettabilità all’imposta, non fossero soggette ad IVA soprattutto per

ragioni di opportunità economica e sociale. Queste operazioni sono dette

esenti e il loro elenco è contenuto nell’art.10 del decreto IVA. Tra di esse

ricordiamo le operazioni di credito, di finanziamento e le dilazioni di pagamenti;

le operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio; le operazioni relative a

valute estere, ad azioni, obbligazioni e quote sociali; le operazioni relative alla

riscossione dei tributi, all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di

abilità e quelle relative all'esercizio delle scommesse; le cessioni di oro da

investimento; le cessioni di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta

l’attività dell’impresa fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o

fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza e beneficenza; le

cessioni di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività

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dell’impresa a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o da

catastrofi; le prestazioni di trasporto urbano di persone; le prestazioni sanitarie

di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni

e arti sanitarie soggette a vigilanza; le prestazioni di ricovero e cura rese da

enti ospedalieri o da cliniche convenzionate nonché cure rese da stabilimenti

termali; le prestazioni educative e didattiche; le prestazioni proprie dei

brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili; le prestazioni

proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di

musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici

e zoologici e simili; le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri. L’elenco

completo di tali operazioni è contenuto nell’art. 10 del DPR 633/72.

Le operazioni esenti sono soggette all’obbligo di fatturazione.

La tabella dei codici IVA dovrà quindi contenere un codice IVA al quale

corrisponde la dicitura “esente art.10”. Nel caso in cui l’impresa o il

professionista effettui una cessione o una prestazione considerate esenti per

legge dovrà emettere fattura usando il relativo codice IVA: in questo modo

l’IVA non è calcolata e la fattura riporterà il titolo di esenzione. Così ad esempio

l’impresa di pompe funebri che emette fattura per i servizi funebri prestati o il

centro radiologico che emette fattura per delle radiografie eseguite emettono

fatture per operazioni esenti ai sensi dell’art.10 del D.P.R.633/72.

Operazioni non imponibili

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Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese

o di arti e professioni non sono soggette ad IVA se manca il requisito della

territorialità, ovvero se sono effettuate fuori del territorio dello Stato. Per

questa ragione le esportazioni sono considerate operazioni non imponibili al

fine di rispettare il principio internazionale della tassazione delle merci nel

paese di destinazione e non in quello di produzione. Quindi, le merci esportate,

saranno tassate nel paese estero di destinazione.

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Il termine di esportazione si usa qualora si faccia riferimento a merci destinate

in Paesi al di fuori di quelli appartenenti all'Unione Europea, altrimenti si parla

di operazioni intracomunitarie.

Sono considerate operazioni con l'estero e, dunque, sono non imponibili:

• le cessioni all'esportazione elencate nell'art.8 del D.P.R.633/72;

• le cessioni assimilate all'esportazione elencate nell'art.8 bis del

D.P.R.633/72;

• i servizi internazionali indicati nell'art.9 del D.P.R.633/72;

• le operazioni con il Vaticano e con la Repubblica di S. Marino,

disciplinate all'art.71 del D.P.R.633/72;

Tutte le operazioni effettuate con l'estero, pur essendo non imponibili, devono

essere fatturate. La fattura deve riportare l’indicazione dell’articolo di legge in

base al quale non si applica l’imposta.

Questo significa che la tabella dei codici IVA dovrà prevedere altri 4 codici

corrispondenti ai casi di operazioni non imponibili art.8, non imponibile art.8bis,

non imponibile art.9, non imponibile art.71.

Va detto che alcuni programmi prevedono, anziché un unico codice IVA

corrispondente a ciascuno di questi articoli, più codici IVA ognuno dei quali si

riferisce ad uno specifico comma degli articoli in questione.

Qualora è emessa una fattura usando il codice IVA corrispondente alla voce

“non imponibile art.8” il programma non provvederà al calcolo dell’IVA

sull’imponibile e stamperà, in fattura, tale dicitura. Lo stesso dicasi per gli altri

codici relativi ad operazioni di esportazione.

Anche le cessioni intracomunitarie sono considerate non imponibili e sono

tassate presso l’impresa acquirente del Paese estero. L’operazione è soggetta

ad obbligo di fatturazione da parte del venditore. Il codice IVA da applicarsi è

quello corrispondente alla voce “non imponibile art.41”.

Operazioni estranee al regime IVA

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Le operazioni per le quali manca uno dei requisiti per l’applicazione dell’imposta

sono considerate estranee al regime IVA. Spesso queste operazioni sono

denominate fuori campo IVA.

Come abbiamo avuto modo di dire parlando del presupposto oggettivo

dell’imposta, la legge definisce cosa debba intendersi per cessione di beni e

stabilisce anche alcune operazioni che sono assimilabili ad esse. Inoltre,

prevede alcune cessioni che per legge non sono considerate tali. Quest’ultimo

gruppo di operazioni non è soggetto ad IVA per mancanza del presupposto

oggettivo (art.2 del D.P.R.633/72). Lo stesso discorso vale per le prestazioni di

servizi: il legislatore ha stabilito il concetto di prestazione di servizi, ha previsto

alcune prestazioni che per legge sono sempre considerate tali ed altre che per

legge non si considerano tali. Quest’ultimo gruppo di servizi non è soggetto ad

IVA per mancanza del presupposto oggettivo (art.3 del D.P.R.633/72).

Le operazioni per le quali manca il presupposto oggettivo non sono soggette ad

obbligo di fatturazione, ciò nonostante può capitare di incontrare tra i codici

IVA alcuni del tipo “fuori campo IVA art.2” o “non imponibile art.2”.

Operazioni escluse

Concludiamo l’esame dei codici IVA parlando delle operazioni escluse il cui

elenco è contenuto all’art.15 del D.P.R. 633/72.

Anche queste operazioni sono considerate dal legislatore estranee al regime

IVA: quindi su di esse non si applica l’imposta.

Ecco l’elenco delle operazioni escluse, ovvero di quelle operazioni che non

concorrono a formare la base imponibile:

• somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o

altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del

committente;

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• valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in

conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui

cessione è soggetta ad aliquota più elevata;

• somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per

conto della controparte, purché regolarmente documentate;

• importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato

espressamente pattuito il rimborso alla resa;

• somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.

Di queste operazioni ci occuperemo diffusamente nelle prossime lezioni del

corso poiché si tratta di casi che possono presentarsi in modo molto ricorrente.

Qui ci preme sottolineare che nella tabella codici IVA dovrà essere presente un

codice corrispondente alla dicitura “escluso art.15”.

Normalmente, per queste operazioni, valgono le regole viste per le altre

operazioni estranee all’IVA: quindi non esiste l’obbligo di fatturazione, ma di

norma si emette una semplice ricevuta. Va precisato, però, che gli importi che

sono addebitati contemporaneamente all’emissione di fattura, possono essere

inclusi nella fattura con separata indicazione e precisando la norma di non

applicabilità dell’imposta.

Ricordiamo però, che la legge prevede che sia obbligatoriamente indicato in

fattura il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono.

Quindi, quest’ipotesi di operazione esclusa, prevede l’obbligo di emissione della

fattura.

IVA e imposta di bollo

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L’IVA e l’imposta di bollo sono due tributi tra loro alternativi: questo significa

che quando si applica l’uno non si applica l’altro. Di conseguenza, quando in

fattura sono esposte esclusivamente somme soggette ad IVA, l’imposta di bollo

non si applica. Per contro, se in fattura sono esposte anche somme non

soggette ad IVA può sorgere l’obbligo di applicare l’imposta di bollo.

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Addetto alla fatturazione Lezione n. 11

Se nella fattura sono presenti sia operazioni soggette ad IVA che operazioni

non soggette ad IVA, l’imposta di bollo è dovuta solamente se le operazioni non

soggette sono di valore superiore a euro 77,47.

Le cosiddette “copie conformi” sono soggette allo stesso trattamento del

documento originale. Solo le copie dichiarate conformi dal notaio o da altro

pubblico ufficiale sono soggette a bollo.

Ricapitolando

Riportiamo di seguito una tabella che sintetizza quanto abbiano detto in questa

lezione.

Tipo di operazione Applicabilità

IVA

Obblighi di

fatturazione

Imposta di

bollo

Imponibili (Art.2

commi 1 e 2 - Art.3

commi1 e 2)

Si applica l'IVA Sono soggette a

fatturazione

Non sono

soggette a

bollo

Non Imponibili:

Esportazioni

Operazioni assimilate

Servizi internazionali

Cessioni

Intracomunitarie

(Art.8 - 8 bis - 9 -

41)

Non si applica

l'IVA

Sono soggette a

fatturazione

Non sempre

sono soggette

a bollo

Esenti (Art.10) Non si applica

l'IVA

Sono soggette a

fatturazione

Sono soggette

a bollo

Estranee al regime

IVA:

Non si applica

l'IVA

Non sono soggette a

fatturazione

Sono soggette

a bollo

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Addetto alla fatturazione Lezione n. 11

Operazioni per le

quali mancano i

presupposti (Art. 2

3° comma - Art.3 4°

comma - Art.4 -

Art.5)

Estranee al regime

IVA:

Operazioni escluse

(Art.15)

Non si applica

l'IVA

Gli importi addebitati

contemporaneamente

all'emissione della

fattura possono essere

inclusi in fattura.

In fattura occorre

sempre indicare il

valore normale dei

beni ceduti a titolo di

sconto, premio o

abbuono.

Sono soggette

a bollo

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