ATTREZZATURE Accordo Formazione Conferenza Stato Regioni 22-02-2012
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Addetto alla fatturazione Lezione n. 11
I codici IVA: il diverso trattamento delle
operazioni di vendita
Premessa
Nel secondo modulo del nostro corso abbiamo parlato delle fasi d’impianto degli
archivi necessari per la fatturazione qualora si impieghi un apposito software e
abbiamo accennato ad una tabella, la tabella dei codici IVA. E’ questa una
tabella, in genere fornita già compilata da parte del fornitore del programma, la
cui importanza è fondamentale nella fatturazione. Se disponiamo di un
programma di fatturazione e abbiamo provato ad emettere un Ddt o una
fattura immediata avremo già avuto a che fare con questa tabella, infatti, ci
sarà stato sicuramente chiesto di compilare un campo del tipo “Codice IVA” o
“C.I.” o un campo simile. La funzione di questa tabella è quella di associare ad
un codice IVA un determinato trattamento dell’operazione ai fini dell’imposta.
Va detto, infatti, che non tutte le operazioni di vendita e le prestazioni di servizi
hanno lo stesso trattamento ai fini IVA: ed è proprio di questo argomento che
ci occuperemo in questa lezione.
Operazioni imponibili
Nel primo modulo del corso abbiamo visto che i requisiti necessari affinché
un’operazione possa essere considerata soggetta ad IVA sono tre: il requisito
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oggettivo (cessione di beni o prestazione di servizi), quello soggettivo
(esercizio di impresa o di arte o professione), quello territoriale (l’operazione
deve essere effettuata nel territorio dello Stato).
Inoltre l’IVA si applica su tutte le importazioni da chiunque effettuate.
Se si verificano congiuntamente i tre presupposti visti sopra l’operazione si
considera imponibile: cioè soggetta ad IVA.
Attualmente sono in vigore tre aliquote IVA:
• aliquota ordinaria del 20% che si applica alla generalità delle cessioni
delle merci e dei servizi;
• aliquota minima del 4%
• aliquota ridotta del 10%.
Queste due ultime aliquote (4% e 10%) si applicano soprattutto a beni e
servizi di prima necessità o di utilità sociale e sono elencati in un’apposita
tabella denominata Tabella A (ad esempio: spezie, vini, pesci, uova, ecc..).
Questo significa che la tabella dei codici IVA dovrà prevedere queste tre
aliquote alle quali corrisponderanno altrettanti codici.
Così potremo avere:
Codice Aliquota IVA
4 4%
10 10%
20 20%
Il codice, in genere, può essere scelto liberamente: spesso, però, si preferisce
scegliere un codice che richiami facilmente alla mente la corrispondente
aliquota.
La tabella sopra riportata ci chiarisce che, se in fase di compilazione del Ddt o
della fattura immediata, s’inserisce un’operazione di vendita con codice IVA 20,
il programma calcolerà automaticamente l’IVA del 20% sull’imponibile. Se,
invece, si dovesse usare il codice IVA 10 il programma calcolerà l’IVA del 10%
sull’imponibile e così via.
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Facciamo ora due precisazioni. In genere, se la tabella dei codici IVA è fornita
già compilata dal produttore del software, saranno presenti tutte e tre le
aliquote IVA anche se può capitare che un’impresa effettui operazioni per le
quali si applica sempre ed esclusivamente una sola aliquota.
La seconda precisazione riguarda la possibilità o meno di modificare la tabella
in esame. Alcuni programmi sono costruiti in modo tale che la tabella dei codici
IVA non deve essere modificata dall’utente poiché sono previsti collegamenti
con altri moduli del programma (contabilità, dichiarazione IVA, ecc..) effettuati
proprio attraverso l’uso di tali codici. In altri casi i codici sono modificabili. Per
questo è sempre bene, prima di procedere ad una modifica della tabella,
leggere quanto precisato nel manuale d’uso o consultare chi fa l’assistenza sul
programma.
Tutte le operazioni imponibili, come abbiamo avuto modo di vedere in
precedenza, sono soggette ad obbligo di fatturazione.
Operazioni esenti
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Il legislatore ha voluto che alcune operazioni, pur presentando i requisiti per
l’assoggettabilità all’imposta, non fossero soggette ad IVA soprattutto per
ragioni di opportunità economica e sociale. Queste operazioni sono dette
esenti e il loro elenco è contenuto nell’art.10 del decreto IVA. Tra di esse
ricordiamo le operazioni di credito, di finanziamento e le dilazioni di pagamenti;
le operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio; le operazioni relative a
valute estere, ad azioni, obbligazioni e quote sociali; le operazioni relative alla
riscossione dei tributi, all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di
abilità e quelle relative all'esercizio delle scommesse; le cessioni di oro da
investimento; le cessioni di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività dell’impresa fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o
fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza e beneficenza; le
cessioni di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
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dell’impresa a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o da
catastrofi; le prestazioni di trasporto urbano di persone; le prestazioni sanitarie
di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni
e arti sanitarie soggette a vigilanza; le prestazioni di ricovero e cura rese da
enti ospedalieri o da cliniche convenzionate nonché cure rese da stabilimenti
termali; le prestazioni educative e didattiche; le prestazioni proprie dei
brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili; le prestazioni
proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di
musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici
e zoologici e simili; le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri. L’elenco
completo di tali operazioni è contenuto nell’art. 10 del DPR 633/72.
Le operazioni esenti sono soggette all’obbligo di fatturazione.
La tabella dei codici IVA dovrà quindi contenere un codice IVA al quale
corrisponde la dicitura “esente art.10”. Nel caso in cui l’impresa o il
professionista effettui una cessione o una prestazione considerate esenti per
legge dovrà emettere fattura usando il relativo codice IVA: in questo modo
l’IVA non è calcolata e la fattura riporterà il titolo di esenzione. Così ad esempio
l’impresa di pompe funebri che emette fattura per i servizi funebri prestati o il
centro radiologico che emette fattura per delle radiografie eseguite emettono
fatture per operazioni esenti ai sensi dell’art.10 del D.P.R.633/72.
Operazioni non imponibili
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Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese
o di arti e professioni non sono soggette ad IVA se manca il requisito della
territorialità, ovvero se sono effettuate fuori del territorio dello Stato. Per
questa ragione le esportazioni sono considerate operazioni non imponibili al
fine di rispettare il principio internazionale della tassazione delle merci nel
paese di destinazione e non in quello di produzione. Quindi, le merci esportate,
saranno tassate nel paese estero di destinazione.
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Il termine di esportazione si usa qualora si faccia riferimento a merci destinate
in Paesi al di fuori di quelli appartenenti all'Unione Europea, altrimenti si parla
di operazioni intracomunitarie.
Sono considerate operazioni con l'estero e, dunque, sono non imponibili:
• le cessioni all'esportazione elencate nell'art.8 del D.P.R.633/72;
• le cessioni assimilate all'esportazione elencate nell'art.8 bis del
D.P.R.633/72;
• i servizi internazionali indicati nell'art.9 del D.P.R.633/72;
• le operazioni con il Vaticano e con la Repubblica di S. Marino,
disciplinate all'art.71 del D.P.R.633/72;
Tutte le operazioni effettuate con l'estero, pur essendo non imponibili, devono
essere fatturate. La fattura deve riportare l’indicazione dell’articolo di legge in
base al quale non si applica l’imposta.
Questo significa che la tabella dei codici IVA dovrà prevedere altri 4 codici
corrispondenti ai casi di operazioni non imponibili art.8, non imponibile art.8bis,
non imponibile art.9, non imponibile art.71.
Va detto che alcuni programmi prevedono, anziché un unico codice IVA
corrispondente a ciascuno di questi articoli, più codici IVA ognuno dei quali si
riferisce ad uno specifico comma degli articoli in questione.
Qualora è emessa una fattura usando il codice IVA corrispondente alla voce
“non imponibile art.8” il programma non provvederà al calcolo dell’IVA
sull’imponibile e stamperà, in fattura, tale dicitura. Lo stesso dicasi per gli altri
codici relativi ad operazioni di esportazione.
Anche le cessioni intracomunitarie sono considerate non imponibili e sono
tassate presso l’impresa acquirente del Paese estero. L’operazione è soggetta
ad obbligo di fatturazione da parte del venditore. Il codice IVA da applicarsi è
quello corrispondente alla voce “non imponibile art.41”.
Operazioni estranee al regime IVA
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Le operazioni per le quali manca uno dei requisiti per l’applicazione dell’imposta
sono considerate estranee al regime IVA. Spesso queste operazioni sono
denominate fuori campo IVA.
Come abbiamo avuto modo di dire parlando del presupposto oggettivo
dell’imposta, la legge definisce cosa debba intendersi per cessione di beni e
stabilisce anche alcune operazioni che sono assimilabili ad esse. Inoltre,
prevede alcune cessioni che per legge non sono considerate tali. Quest’ultimo
gruppo di operazioni non è soggetto ad IVA per mancanza del presupposto
oggettivo (art.2 del D.P.R.633/72). Lo stesso discorso vale per le prestazioni di
servizi: il legislatore ha stabilito il concetto di prestazione di servizi, ha previsto
alcune prestazioni che per legge sono sempre considerate tali ed altre che per
legge non si considerano tali. Quest’ultimo gruppo di servizi non è soggetto ad
IVA per mancanza del presupposto oggettivo (art.3 del D.P.R.633/72).
Le operazioni per le quali manca il presupposto oggettivo non sono soggette ad
obbligo di fatturazione, ciò nonostante può capitare di incontrare tra i codici
IVA alcuni del tipo “fuori campo IVA art.2” o “non imponibile art.2”.
Operazioni escluse
Concludiamo l’esame dei codici IVA parlando delle operazioni escluse il cui
elenco è contenuto all’art.15 del D.P.R. 633/72.
Anche queste operazioni sono considerate dal legislatore estranee al regime
IVA: quindi su di esse non si applica l’imposta.
Ecco l’elenco delle operazioni escluse, ovvero di quelle operazioni che non
concorrono a formare la base imponibile:
• somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o
altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del
committente;
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• valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in
conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui
cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
• somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per
conto della controparte, purché regolarmente documentate;
• importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato
espressamente pattuito il rimborso alla resa;
• somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.
Di queste operazioni ci occuperemo diffusamente nelle prossime lezioni del
corso poiché si tratta di casi che possono presentarsi in modo molto ricorrente.
Qui ci preme sottolineare che nella tabella codici IVA dovrà essere presente un
codice corrispondente alla dicitura “escluso art.15”.
Normalmente, per queste operazioni, valgono le regole viste per le altre
operazioni estranee all’IVA: quindi non esiste l’obbligo di fatturazione, ma di
norma si emette una semplice ricevuta. Va precisato, però, che gli importi che
sono addebitati contemporaneamente all’emissione di fattura, possono essere
inclusi nella fattura con separata indicazione e precisando la norma di non
applicabilità dell’imposta.
Ricordiamo però, che la legge prevede che sia obbligatoriamente indicato in
fattura il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono.
Quindi, quest’ipotesi di operazione esclusa, prevede l’obbligo di emissione della
fattura.
IVA e imposta di bollo
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L’IVA e l’imposta di bollo sono due tributi tra loro alternativi: questo significa
che quando si applica l’uno non si applica l’altro. Di conseguenza, quando in
fattura sono esposte esclusivamente somme soggette ad IVA, l’imposta di bollo
non si applica. Per contro, se in fattura sono esposte anche somme non
soggette ad IVA può sorgere l’obbligo di applicare l’imposta di bollo.
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Se nella fattura sono presenti sia operazioni soggette ad IVA che operazioni
non soggette ad IVA, l’imposta di bollo è dovuta solamente se le operazioni non
soggette sono di valore superiore a euro 77,47.
Le cosiddette “copie conformi” sono soggette allo stesso trattamento del
documento originale. Solo le copie dichiarate conformi dal notaio o da altro
pubblico ufficiale sono soggette a bollo.
Ricapitolando
Riportiamo di seguito una tabella che sintetizza quanto abbiano detto in questa
lezione.
Tipo di operazione Applicabilità
IVA
Obblighi di
fatturazione
Imposta di
bollo
Imponibili (Art.2
commi 1 e 2 - Art.3
commi1 e 2)
Si applica l'IVA Sono soggette a
fatturazione
Non sono
soggette a
bollo
Non Imponibili:
Esportazioni
Operazioni assimilate
Servizi internazionali
Cessioni
Intracomunitarie
(Art.8 - 8 bis - 9 -
41)
Non si applica
l'IVA
Sono soggette a
fatturazione
Non sempre
sono soggette
a bollo
Esenti (Art.10) Non si applica
l'IVA
Sono soggette a
fatturazione
Sono soggette
a bollo
Estranee al regime
IVA:
Non si applica
l'IVA
Non sono soggette a
fatturazione
Sono soggette
a bollo
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Operazioni per le
quali mancano i
presupposti (Art. 2
3° comma - Art.3 4°
comma - Art.4 -
Art.5)
Estranee al regime
IVA:
Operazioni escluse
(Art.15)
Non si applica
l'IVA
Gli importi addebitati
contemporaneamente
all'emissione della
fattura possono essere
inclusi in fattura.
In fattura occorre
sempre indicare il
valore normale dei
beni ceduti a titolo di
sconto, premio o
abbuono.
Sono soggette
a bollo
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