L’etichettatura dei prodotti alimentari e le recenti novità interpretative · prodotto,...

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L’etichettatura dei prodotti alimentari e le prodotti alimentari e le recenti novità interpretative Paola Rebufatti Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino Termoli, 28 settembre 2017

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L’etichettatura dei

prodotti alimentari e le prodotti alimentari e le

recenti novità

interpretative

Paola Rebufatti

Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino

Termoli, 28 settembre 2017

ETICHETTATURA

REGOLAMENTO UE 1169/2011REGOLAMENTO UE 1169/2011

Decreto Legislativo n. 109/1992 s.m.i.

ETICHETTATURA

… qualunque menzione, indicazione, marchio

di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo

ETICHETTATURA

di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo

che si riferisce a un alimento …

imballaggio

avviso, nastro, fascetta DDT

doc. accompagnamentoimballaggio etichetta

I divieti e le limitazioni

sono validi anche per

ETICHETTATURA

ETICHETTATURA

sono validi anche per

presentazione e pubblicitàdegli alimenti

La pubblicità, in ogni sua forma, deve pertanto

risultare “palese, veritiera e corretta”

� Indicazioni in lingua italiana

� Informazioni posizionate in un punto evidente

COME DEVE ESSERE UN’ETICHETTA

ETICHETTATURA

� Informazioni posizionate in un punto evidente

� Informazioni chiaramente leggibili ed eventualmente

indelebili

Le informazioni obbligatorie non sono in alcun modo nascoste,

oscurate, limitate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi

suscettibili di interferire

DEFINIZIONE DI ALTEZZA DELLA X

ETICHETTATURAETICHETTATURA

Legenda 1 Linea ascendente 2 Linea della maiuscola 3 Linea mediana 4 Linea di base 5 Linea discendente 6 Altezza della x 7 Corpo del carattere

Per garantire la leggibilità delle etichette si definisce

la dimensione dei caratteri di stampa (h della x

≥1,2mm oppure ≥ 0,9mm per imballaggi con

superficie maggiore < 80 cm2 )

ETICHETTATURA

ETICHETTATURA

COME SI PRESENTANO GLI ALIMENTI

ETICHETTATURA

Alimenti preimballati Alimenti non preimballati

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Regolamento UE n. 1169/2011 Alimenti preimballati

Denominazione alimento

Elenco ingredienti

Quantità di taluni ingredienti/categorie

Qualunque ingrediente che provoca allergie o intolleranze

Quantità netta alimento

Termine minimo di conservazione o data scadenza

Nome o ragione sociale e indirizzo dell’ OSA

Tit.alcolometrico volumico effet. (bevande>1,2% di alcol in volume)

Dichiarazione nutrizionale

Condizioni particolari di conservazione e/o d’impiego

Istruzioni per l’uso Paese di origine o Luogo di provenienza ove previsto

…….LOTTO…….. Direttiva 91/2011

Direttiva UE 91/2011

UnaUna derrataderrata alimentarealimentare puòpuò essereessere

commercializzatacommercializzata solosolo sese accompagnataaccompagnata dadacommercializzatacommercializzata solosolo sese accompagnataaccompagnata dada

un’indicazioneun’indicazione cheche consenteconsente didi identificareidentificare lala

partitapartita allaalla qualequale appartieneappartiene

a)a) prodottiprodotti agricoliagricoli che,che, all’uscitaall’uscita dall’aziendadall’azienda agricola,agricola, sonosono::

i)i) vendutivenduti oo consegnaticonsegnati aa centricentri didi deposito,deposito, preparazionepreparazione oo confezionamentoconfezionamento

ii)ii) avviatiavviati versoverso organizzazioniorganizzazioni didi produttoriproduttori;; oo

Direttiva UE 91/2011

L’indicazioneL’indicazione deldel lottolotto nonnon èè richiestarichiesta::

ii)ii) avviatiavviati versoverso organizzazioniorganizzazioni didi produttoriproduttori;; oo

iii)iii) raccoltiraccolti perper essereessere immediatamenteimmediatamente integratiintegrati inin unun sistemasistema operativooperativo didi

preparazionepreparazione oo trasformazionetrasformazione

b)b) derratederrate alimentarialimentari nonnon preconfezionatepreconfezionate

c)c) confezioniconfezioni ilil cuicui latolato piùpiù grandegrande abbiaabbia unauna superficiesuperficie maggioremaggiore << 1010cmcm22

d)d) porzioniporzioni individualiindividuali didi gelatogelato (lotto(lotto susu confezioniconfezioni multiple)multiple)

e)e) TMCTMC oo datadata scadenzascadenza espressiespressi almenoalmeno concon giornogiorno ee mesemese

Denominazione

alimento

Comporta un’indicazione relativa allo stato fisico del prodotto o allo specifico

ETICHETTATURA

Comprende tutti gli ingredienti in ordine di

peso decrescente, stato

Elenco

ingredienti

prodotto o allo specifico trattamento subito (es. in

polvere, surgelato, affumicato, …)

peso decrescente, stato fisico/trattamento. Gli

allergeni devono essere evidenziati graficamente. Gli oli o grassi vegetali devono essere seguiti dall’origine vegetale

specifica (es. olio di palma, olio di cocco, ….)

confezionato in atmosfera protettiva

Denominazione

OLI E GRASSI RAFFINATI DI

ORIGINE VEGETALE

ELENCO INGREDIENTI

ETICHETTATURA

Possono essere raggruppati nell’elenco

ingredienti come “oli o grassi vegetali”, immediatamente seguiti dall’indicazione

dell’origine vegetale specifica

INDICAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INGREDIENTI

ETICHETTATURA

“Qualora l’ingrediente figuri nella denominazione dell’alimento o sia

“Qualora l’ingrediente sia essenziale per caratterizzare un prodotto

alimentare”

generalmente associato a tale denominazione dal consumatore es.es. yogurt yogurt

con fragolecon fragole

“Qualora l’ingrediente sia messo in rilievo con parole, immagini”

Le sostanze allergeniche devono essere sempre indicate, siaper la vendita di prodotti preimballati che non preimballati

L’elenco delle sostanze allergeniche è tassativo

(Regolamento UE 1169/11- All. II).

ALLERGENI

(Regolamento UE 1169/11- All. II).

Le modalità di elencazione devono prevedere:

• Un riferimento chiaro alla denominazione delle sostanze

• La loro evidenziazione attraverso un tipo di carattere distintivodagli altri ingredienti

• L’uso del termine «contiene»…in mancanza dell’elenco degliingredienti

• La ripetizione della loro presenza quando più ingredienti ocoadiuvanti tecnologici le contengono.

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Allergeni

� Ripetizioni

L’indicazione non è richiesta:

ALLERGENI

ETICHETTATURA

L’indicazione non è richiesta:

quando la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione (esempio latte, farina di grano tenero, ecc.).

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Un additivo che deriva da un allergene deve

figurare in etichetta con la sua origine, se

l’allergene non è già menzionato:

ALLERGENI

ETICHETTATURA

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l’allergene non è già menzionato:

Emulsionante: E 322 (soia) – (uova), lecitina da soia,

lecitina da uovaConservante: E 1105 (uova) – lisozima da uova

ETICHETTATURA

La quantità è espressa:

� unità di volume per prodotti liquidi� unità di volume per prodotti liquidi

� unità di massa per altri prodotti

ETICHETTATURA

La quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati

in quantità unitarie costanti, la quantità nominale:

- Preimballaggi nazionali: D.P.R.391/80- D.Lvo 12/2010

Simbolo metrologico comunitario

- Preimballaggi nazionali: D.P.R.391/80- D.Lvo 12/2010

- Preimballaggi CE: Legge 690/78 - D.Lvo 12/2010 –

D.M. 5 agosto 1976

ETICHETTATURA La quantità si esprime utilizzando il litro (l o L), il

centilitro (cl) o il millilitro (ml) per i liquidi e il

chilogrammo (kg) o il grammo (g) per i solidi

Se un prodotto alimentare solido è immerso in

un liquido di copertura, deve essere indicato un liquido di copertura, deve essere indicato

anche il peso netto sgocciolato

Per un alimento glassato, il peso netto indicato

non include la glassatura

Regolamento UE n. 1169/2011ETICHETTATURA

QUANTITA’ NETTA

L’indicazione non è obbligatoria per gli alimenti:

� Soggetti a notevoli perdite di volume o massa e venduti a pezzo o

pesati davanti all’acquirente

�La cui quantità netta è inferiore a 5 g o 5 ml (no spezie e piante

aromatiche)

� Comunemente venduti a pezzo, purché il numero dei pezzi possa

essere visto e contato dall’esterno o sia indicato nell’etichettatura

Nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore il consumatore

ORIGINE

ETICHETTATURA

…. in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme

potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine …….

ETICHETTATURA

E’ introdotta l’importante precisazione in base alla quale “Ai fini del presente regolamento, il paese di origine di un alimento si riferisce all’origine di tale prodotto, come definita dal Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013 e s.m.i.). A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 60 del

ORIGINE

ETICHETTATURA

s.m.i.). A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 60 del Codice Doganale dell’Unione, “ le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi sono considerate originarie del paese in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.

ETICHETTATURA

ORIGINE

….. il nome, la ragione sociale o l’indirizzo

dell’operatore del settore alimentaredell’operatore del settore alimentare

apposto sull’etichetta non costituisce

un’indicazione del paese di origine o del luogo di

provenienza del prodotto alimentare ai sensi del

presente regolamento …..

� Carni bovine

� Latte fresco

E’ obbligatoria per alcuni prodotti

ORIGINE

ETICHETTATURA

� Latte fresco

� Uova

� Prodotti ittici

� Passata di pomodoro

� Miele

� Olio di oliva

� Carni suine, ovine, caprine, volatili

� Latte e prodotti lattiero-caseari

Proteine aggiunte

I prodotti e le preparazioni di carni, nonché i prodotti della pesca contenenti

proteine aggiunte in quanto tali, ivi incluse quelle idrolizzate, di diversa

origine animale, recano nella

ETICHETTATURA

I prodotti e le preparazioni di carni, nonché i prodotti della pesca, che

possono sembrare costituiti da un unico pezzo di

Costituito da parti di carne

origine animale, recano nella

denominazione dell’alimento l’indicazione della presenza di tali

proteine e della loro origine

Es. “proteine del latte”

carne ma che in realtà sono frutto dell’unione di

diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui

additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi

diversi recano l’indicazione

Es. “costituito da parti di carne/pesce”

Budelli per insaccatiQuando un budello per insaccatI non

è commestibile, tale caratteristica deve

essere specificata

Acqua aggiunta

ETICHETTATURA

I prodotti e le preparazioni di carni sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette,

porzioni di carne o carcasse, comprendono nella denominazione dell’alimento

l’indicazione della presenza di acqua aggiunta se essa rappresenta più del 5%

del peso del prodotto finito. Analoga disposizione per i prodotti della pesca e ai

Es. “acqua aggiunta”

del peso del prodotto finito. Analoga disposizione per i prodotti della pesca e ai

prodotti preparati della pesca (interi, tagli, fette o porzioni, filetti). Indicazione

non obbligatoria per insaccati (es. mortadelle, hot dog), sanguinacci, paté di

carne o pesce, polpette.

Per gli altri prodotti se non supera il 5% del prodotto finito può non essere dichiarata neanche nell’elenco ingredienti

DATA DI CONGELAMENTO

ETICHETTATURA

� Essa comprende nell’ordine: GG/MM/AAAA

� E’ preceduta dall’espressione: «congelato il…»

� E’ ammesso il richiamo ad altra parte della confezione ove la data sia riportata

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Regolamento UE n. 1169/2011

ETICHETTATURA

La denominazione dell’alimento, la quantità netta

PRESENTAZIONE INDICAZIONI OBBLIGATORIE

La denominazione dell’alimento, la quantità netta

dell’alimento e il titolo alcolometrico volumico delle

bevande con più dell’1,2% di alcol in volume,

appaiono nello stesso campo visivo

…… sparisce il TMC/data di scadenza ……..

MARCHIO IDENTIFICAZIONE

ETICHETTATURAprodotti di origine animale provenienti da

stabilimenti soggetti al riconoscimento

IT

N° ricCE

ai sensi Regolamento CE n. 853/04

ai sensi Regolamento CE n. 854/04

BOLLATURA SANITARIA

IT

N° ricCE

ETICHETTATURA

Le indicazioni obbligatorie appaiono sul preimballaggio o su un’etichetta o sui documenti commerciali:

�quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma è commercializzato in una fase precedente;

RESPONSABILITA’ DEGLI OPERATORI

�quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma è commercializzato in una fase precedente;

�quando l’alimento preimballato è destinato alla collettività per essere trasformato, preparato, etc.

Devono figurare anche sull’imballaggio esterno:

la denominazione dell’alimento, il TMC/data di scadenza, condizioni particolari di conservazione e/o impiego, nome o ragione sociale e

indirizzo operatore

Alimenti non preimballati

Denominazione alimento

Elenco degli ingredienti

ETICHETTATURA

CARTELLO

Modalità di conservazione, ove necessario

Data di scadenza solo per le paste fresche/ripiene

Titolo alcolometrico volumico

Percentuale di glassatura

INGREDIENTIALLERGENI

ETICHETTATURA

COLLETTIVITA’

ALLERGENI idonea documentazione scritta

es. evidenziazione nella lista ingredienti delle preparazioni, tabella con allergeni e

Individuazione delle preparazioni che li contengono, ecc.

ETICHETTATURA

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocanoallergie e intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio ed è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita a richiesta

Tutte le informazioni obbligatorie (ad

ETICHETTATURA

VENDITA A DISTANZA

Tutte le informazioni obbligatorie (ad

eccezione del TMC o la data di scadenza)

devono essere fornite prima che l'acquisto

sia concluso senza oneri per il consumatore

Tutte le indicazioni obbligatorie saranno

poi disponibili al momento della consegna

ETICHETTATURA

VENDITA A DISTANZA

PRESENZA ED ESATTEZZA FORNITURA DELLE

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

RESPONSABILITA’

PRESENZA ED ESATTEZZA

DELLE INFORMAZIONI

FORNITE

L’operatore sotto cui il L’operatore sotto cui il

nome o ragione sociale

l’alimento è stato

commercializzato

L’importatore per i Paesi

extra UE

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

PRIMA DELLA CONCLUSIONE

DELL’ACQUISTO

Il proprietario del sito

Q&A 2013

ETICHETTATURA

????????

ETICHETTATURA

• non inducono in errore il consumatore

• non sono ambigue e non sono confuse per il consumatore

INFORMAZIONI VOLONTARIE: REQUISITI

ETICHETTATURA

• non sono ambigue e non sono confuse per il consumatore

• sono, se del caso, basate su dati scientifici pertinenti

Le informazioni volontarie non possono occupare lo spazio

disponibile per le informazioni obbligatorie

Sono soggette ad atti di esecuzione dellaCommissione le seguenti informazioni:

Presenza eventuale e non intenzionale

INFORMAZIONI VOLONTARIE

ETICHETTATURA

Presenza eventuale e non intenzionale sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

Idoneità di un alimento per vegetariani o vegani

Assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione

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Assenza di glutine o presenza in misura ridotta (Reg. UE 1155/2013)

REG. UE 828/2014 dal 20 luglio 2016 e Circolare Ministero della Salute 7 luglio 2015

• SENZA GLUTINE: se il contenuto di glutine dell’alimento non

è superiore a 20mg/kg

• CON CONTENUTO DI GLUTINE MOLTO BASSO: se il • CON CONTENUTO DI GLUTINE MOLTO BASSO: se il

contenuto di glutine, consistente di uno o più ingredienti

specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine o

contenente uno o più di tali ingredienti, non è superiore a

100mg/kg.

Le informazioni possono essere corredate dalle diciture “adatto alle persone intolleranti al glutine” o “adatto di celiaci”.

Possibilità di usare le diciture “specialmente formulato per persone intolleranti al glutine” o “specificamente formulato per celiaci” se l’alimento è stato espressamente prodotto, preparato e/o lavorato per ridurre il contenuto di prodotto, preparato e/o lavorato per ridurre il contenuto di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine oppure sostituire gli ingredienti con glutine con altri naturalmente privi.

Gli alimenti naturalmente privi di glutine, potranno riportare il claim “senza glutine”, anche con l’indicazione “adatto alle persone intolleranti al glutine” o “adatto ai celiaci”, però alle condizioni dell’art. 7 Regolamento UE 1169/2011.