L'esame per la licenza di caccia - Liguria · 2020. 6. 4. · L'esame per la licenza di caccia...

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  • L'esame per la licenza di cacciaLegislazione venatoria

    Documentazione necessaria

    Esercizio dell’attività venatoria

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    Amministrazioni competenti

    Accesso ai fondi agricoli

    Parti del territorio in cui è vietato cacciare

    Mezzi di caccia

    Vigilanza venatoria

    Divieti

    Sanzioni penali

    Sanzioni amministrative

    Sospensione e revoca licenza

    Altre sanzioni

    La tutela della fauna omeoterma

    Specie cacciabili, non cacciabili, particolarmente protette

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    La tutela della fauna selvatica omeotermaArt. 1 legge n. 157/1992 – La tutela della fauna selvatica

    La legge quadro statale stabilisce che tutta la fauna selvatica appartiene allo Stato e da questo è tutelatanell’interesse di tutti i cittadini, per la sua rilevanza culturale ed ambientale.Tale regime di protezione – che si estende anche alla detenzione e alla commercializzazione – riguarda tutta

    la fauna selvatica ad eccezione di alcune specie, individuate come cacciabili dalla legge stessa. Tali speciepossono essere cacciate esclusivamente nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge stessa, pena sanzioniamministrative e/o penali.Qualora le specie cacciabili siano prelevate rispettando la normativa, la proprietà della fauna si trasferisce

    dallo Stato al cacciatore. In caso contrario ed anche nell’ipotesi in cui il prelievo sia stato effettuato da uncacciatore munito di valida licenza, la proprietà non si trasferisce, e la fauna prelevata viene sequestrata perla successiva confisca.Nell’ipotesi in cui, invece, la fauna selvatica venga prelevata senza valida licenza di caccia, si configura la vera

    e propria ipotesi di furto aggravato ai danni dello Stato (Cass. pen. Sez. V, 06-06-2014, n. 48680), secondo laquale “Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è configurabile,nonostante la disciplina dell'attività venatoria sia stata regolamentata dalla Legge 157/92, qualoral'apprensione, o il semplice abbattimento della fauna sia commesso da persona non munita di licenza di caccia”

    “La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Statoed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale”“L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole”

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    Di conseguenza, la legge quadro statale sulla caccia si riferisce a (e tutela): mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturalelibertà nel territorio nazionale: si tratta, quindi, esclusivamente di mammiferi e uccelli, con esclusione di ognialtra specie. Inoltre, devi trattarsi di mammiferi in stato di naturale libertà, quindi “selvatici”, a prescinderedal fatto che la presenza nel territorio sia stabile (e quindi sia selvaggina stanziale) oppure sia temporanea (equindi sia selvaggina migratoria).La legge, pertanto, non riguarda la fauna domestica o da reddito (come per esempio, conigli, galline, cani, gatti),la quale ha forma di tutela specifiche e che, ovviamente, non può essere comunque cacciata. In alcuni casi, ilconfine può diventare labile, per circostanze anche imprevedibili (si pensi al caso di cavalli, magari di secondagenerazione, che vivono allo stato brado, come cavalli “selvaggi”, senza più fare riferimento ad alcuno: perquesto l’art. 36, comma 5, della L.R. 29/1994, stabilisce che “la Regione, per comprovate ragioni di protezionedei fondi coltivati e degli allevamenti nonché di riequilibrio faunistico, può effettuare… nel rispetto delledisposizioni in materia di animali di affezione e randagismo …piani di controllo delle forme domestiche di specieselvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche”. La legge, ovviamente, tutela anche specie che purselvatiche sono divenute “cittadine”, come ad esempio i colombi di città e i gabbiani;

    Ma che cosa si intende per fauna selvatica omeoterma?

    Il titolo e gli art. 1 e 2 della legge statale di cui trattasispecificano i presupposti per l’applicazione della legge. L’art. 2,infatti, dice che:“Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela dellapresente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei qualiesistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente instato di naturale libertà nel territorio nazionale”

    L'omeotermia è la condizionecaratteristica di quegli animaliin grado di mantenerecostante la temperaturacorporea (Mammiferi edUccelli), volgarmente detti “asangue caldo”.Rettili, Anfibi, e Pesci sonoinvece detti “a sangue freddo”(“Pecilotermi”)

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    La legge inoltre prevede una forma di tutela attenuata per alcune specie di fauna alloctone (specie, cioè, che hanno colonizzato il territorio nazionale senza farne parte originariamente) e/o ritenute nocive, le quali possono essere comprese in tre categorie:

    talpe, ratti, topi propriamente detti, nutrie, arvicole: la gestione di tali specie è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni. Tuttavia, gli interventi di controllo o eradicazione devono essere autorizzati dalla Regione e devono essere realizzati in conformità di quanto previsto dall'articolo 19 della legge n. 157/1992

    specie alloctone e/o parautoctone non comprese tra quelle individuate dal Ministero dell’ambiente (si veda, in proposito, il decreto 19 gennaio 2015): anche per tali specie, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni. Anche in tal caso, gli interventi di controllo o eradicazione devono comunque essere autorizzati dalla Regione e devono essere realizzati in conformità di quanto previsto dall'articolo 19 della legge n. 157/1992;

    specie alloctone e/o parautoctone comprese tra quelle individuate dal Ministero dell’ambiente: in tali casi la gestione non deve essere necessariamente finalizzata all’eradicazione o al controllo. Non è esclusa la possibilità di effettuare interventi locali di eradicazione qualora gli stessi abbiano effetti positivi per la conservazione della diversità biologica. Anche in tal caso gli interventi devono essere realizzati in conformità di quanto previsto dall’art. 19 della legge n. 157/1992.

    Specie introdotte dall’Uomo in Italia prima del 1500

    “Parautoctone”Decreto Min. Ambiente

    19/1/2015

    Lepre sarda

    Capra di Montecristo

    Fagiano

    Daino

    Crocidura

    Pernicesarda

    Muflone

    Coniglioselvatico

    Istrice

    https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzirezw_XYAhUMOxQKHW-LCgkQjRwIBw&url=https://pixabay.com/it/capreolus-capreolus-corno-di-cervo-2687010/&psig=AOvVaw1BQNMy1zexGMGgr991PZRC&ust=1517052547191409https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzirezw_XYAhUMOxQKHW-LCgkQjRwIBw&url=https://pixabay.com/it/capreolus-capreolus-corno-di-cervo-2687010/&psig=AOvVaw1BQNMy1zexGMGgr991PZRC&ust=1517052547191409https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-4oGDxPXYAhXHVhQKHUpjBu4QjRwIBw&url=https://ww2.rspb.org.uk/community/wildlife/b/wildlife/archive/2010/11/22/birds-on-ships-and-birch-bashing.aspx&psig=AOvVaw0hHFj9QCOxbirg3kte2ihL&ust=1517052732905944https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-4oGDxPXYAhXHVhQKHUpjBu4QjRwIBw&url=https://ww2.rspb.org.uk/community/wildlife/b/wildlife/archive/2010/11/22/birds-on-ships-and-birch-bashing.aspx&psig=AOvVaw0hHFj9QCOxbirg3kte2ihL&ust=1517052732905944http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDrN28xPXYAhUFcRQKHWFeD4sQjRwIBw&url=http://icbiagio.racine.ra.it/Zoneumide/Fauna web/istrice.htm&psig=AOvVaw0Q7p4t-P9R89Kb74LNS2jh&ust=1517052849747246http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDrN28xPXYAhUFcRQKHWFeD4sQjRwIBw&url=http://icbiagio.racine.ra.it/Zoneumide/Fauna web/istrice.htm&psig=AOvVaw0Q7p4t-P9R89Kb74LNS2jh&ust=1517052849747246http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD9br_yfXYAhUCRhQKHQLyDEEQjRwIBw&url=http://www.parcoditepilora.it/il-parco/fauna-del-parco/47-la-pernice-sarda-alectoris-barbara.html&psig=AOvVaw3ZEgowE9umSwu4z1Xj5IlC&ust=1517054315829099http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD9br_yfXYAhUCRhQKHQLyDEEQjRwIBw&url=http://www.parcoditepilora.it/il-parco/fauna-del-parco/47-la-pernice-sarda-alectoris-barbara.html&psig=AOvVaw3ZEgowE9umSwu4z1Xj5IlC&ust=1517054315829099https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvhJjOzfXYAhVFOhQKHZ5VC50QjRwIBw&url=https://www.giardinaggio.org/giardinaggio/parassiti-delle-piante/toporagno.asp&psig=AOvVaw2Ei83gT4DiSOrs8sVBGRO8&ust=1517055319135633https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvhJjOzfXYAhVFOhQKHZ5VC50QjRwIBw&url=https://www.giardinaggio.org/giardinaggio/parassiti-delle-piante/toporagno.asp&psig=AOvVaw2Ei83gT4DiSOrs8sVBGRO8&ust=1517055319135633

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    Le specie cacciabili, quelle non cacciabili e quelle protette

    Come si è detto, è la normativa – statale, comunitaria, regionale – ad individuare le specie,appartenenti alla fauna selvatica, che possono essere cacciate. Ovviamente, per esclusione, siricavano le specie che non possono essere cacciate. La legge statale, però, ha cura di specificare,direttamente ma anche rinviando alla normativa comunitaria, le specie non cacciabili particolarmenteprotette, anche sotto il profilo sanzionatorio.In linea generale, l’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelliDi seguito, si fornirà indicazione delle specie cacciabili e dei periodi di caccia stabiliti dalla leggequadro statale (art. 18, primo comma, legge n. 157/1992), fatte salve le limitazioni di periodi e dicarniere nonché le modalità di prelievo previste nel calendario venatorio regionale, che il cacciatoredovrà avere cura di consultare all’inizio di ogni stagione di caccia.Appare utile evidenziare il periodo consentito dalla legge statale per il prelievo – a prescindere quindi, dalcalendario venatorio, che potrebbe stabilire periodi più brevi – in quanto sembra che la Corte di Cassazioneritenga che il cacciatore sia esposto alla sanzione penale solo in caso di violazione della norma statale e nonanche in caso di violazione della norma regionale o del calendario venatorio regionale, la quale darebbe originesolo alla sanzione amministrativa. In tal senso, Corte di Cassazione, sezione III, n. 26424/2016, secondo laquale, vista la riserva di legge penale ex art. 25 Costituzione: “Il divieto nell'esercizio dell'attività venatoria,se previsto dalla legislazione regionale (a maggior ragione se previsto con il calendario venatorio, essendoapprovato con atto amministrativo) in termini diversi rispetto a quelli sanciti dalla legislazione statale,assume funzione integrativa della norma penale solo quando abbia effetti in "bonam partem"; mentre, nelcaso in cui abbia un ambito (temporale) più esteso rispetto a quello fissato dalla legge penale statale, la suainosservanza può eventualmente costituire solo un illecito amministrativo, se come tale previsto dallanormativa medesima”

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    Art. 18, primo comma, legge n. 157/1992 e art. 34 L.R. n. 29/1994 specie cacciabili e periodi di attività venatoria

    specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:storno (Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio(Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianuscolchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra);gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia(Anas strepera); porciglione (Rallus acquaticus); fischione (Anaspenepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone(Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula);beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino(Lymnocryptes minimus); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringillamontifringilla); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopaxrusticola); taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus);cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittimareale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia(Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);

    Fatte salve le limitazioni di periodi e di carniere nonché le modalità di prelievopreviste nel calendario venatorio regionale, per la legge statale è consentitoabbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e peri periodi sotto indicati (in figura ed in rosso nell’elenco le specie non piùcacciabili per i sopraggiunti decreti del 22/11/93 e del 21/3/97 ).

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    Art. 18, primo comma, legge n. 157/1992 e art. 34 L.R. n. 29/1994 specie cacciabili e periodi di attività venatoria

    specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur);merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia(Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola(Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna(Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepuseuropaeus); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre(Sylvilagus floridanus);

    specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); cervo (Cervus elaphus); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus), non più cacciabile in Liguria per effetto della L.R. n. 28/2009);

    Fatte salve le limitazioni di periodi e di carniere nonché le modalità di prelievopreviste nel calendario venatorio regionale, per la legge statale è consentitoabbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e peri periodi sotto indicati (in figura ed in rosso nell’elenco le specie non piùcacciabili per i sopraggiunti decreti del 22/11/93 e del 21/3/97 ).

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    Specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa). Il contingente dei capi da abbattere, se non raggiunto, può essere completato,previo provvedimento della Regione, nei mesi di dicembre e gennaio.

    d bis) solo con prelievo di selezione sulla base di piani annuali approvati dalla Regione (nella leggestatale specie cacciabili, invece, dal 1° ottobre al 30 novembre): capriolo (Capreolus capreolus), maschi dal 1° giugno al 15 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre;femmine e piccoli dell’anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo daino (Dama dama), maschi dal 1° settembre al 30 settembre e dal 1° novembre al 15 marzo;femmine e piccoli dell’anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo camoscio (Rupicapra rupicapra), piccoli dell’anno e femmine adulte dal 1°settembre al 15 dicembre;maschi, femmine di un anno dal 1° agosto al 15 dicembre cinghiale (Sus scrofa), tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte, dal 15 aprile al 31 gennaio;femmine adulte dal 1° ottobre al 31 gennaio.

    Previo parere dell’ISPRA e ferme le disposizioni relative agli ungulati, la Regione può posticipare, nonoltre la prima decade di febbraio, i termini sopra indicati in relazione a specie determinate.

    A norma della legge statale e regionale, non sono mai consentite né la posta né la caccia daappostamento, sia temporaneo sia fisso, alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia allabeccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l’ausilio del cane da ferma o da cerca.

    Per alcune specie, la Regione, tramite il calendario venatorio, può subordinare il prelievo di alcunespecie a specifici piani di prelievo redatti dagli ambiti territoriali di caccia (e dai comprensori alpini)commisurati alla dinamica della popolazione.

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    Eventuali deroghe della regione al divieto di prelievo di specie non cacciabili

    Il 2 aprile 1979, l’Europa emanava la Direttiva europea797409/CEE, meglio conosciuta come “Direttiva Uccelli” la qualerecepiva le indicazioni della Convenzione di Berna.A seguito di tale atto, specie in origine previste come cacciabilisono state vietateAll’art.9 però la Direttiva stabilisce che, per esigenzecomprovate (nell’interesse della salute pubblica, della sicurezzaaerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, aiboschi, alla pesca, alle acque, e per la protezione della flora edella fauna) si possa derogare al divieto di caccia.Le Regioni, sentito l’ISPRA, possono quindi autorizzare conprovvedimento amministrativo il prelievo in deroga di specie noncacciabili, come Storno, Fringuello, Peppola, Taccola, Corvo,Passero. Il prelievo di tali specie deve, però, avvenire secondo lemodalità, il periodo e i limiti specificatamente indicati nelprovvedimento autorizzativo, per evitare sanzioni di naturapenale trattandosi di specie non cacciabili e/o protette.

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    Specie di fauna selvatica, mammiferi e uccelli, particolarmente protette – sanzione penale aggravata di cui all’art. 30, primo comma, lett. b), legge n. 157/1992:

    Art. 2, comma 1, lettere a) e b), legge n. 157/1992:

    mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martesmartes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynxlynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervuselaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);

    uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis),tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne(Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterusruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistioneturco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni(Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallinaprataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta(Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus),pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larusmelanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sternamaggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coraciasgarrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax).

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    Specie di fauna selvatica, mammiferi e uccelli, particolarmente protette – sanzione penale aggravata di cui all’art. 30, primo comma, lett. b), legge n. 157/1992:

    Ulteriori specie di fauna selvatica particolarmente protette con la medesima sanzione penale aggravata di cui sopra

    Con riferimento alle specie particolarmente protette, sisegnala che “esiste un divieto assoluto edincondizionato di abbattimento, cattura e detenzioneex art. 30, della 157/1992, lett. b), senza che possaessere eccepita la provenienza da allevamento (e quindila natura non “selvatica”), come precisato da Corte diCassazione n. 7159/1997.

    Art. 2, comma 1, lettera c), legge n. 157/1992c) tutte le altre specie che direttive comunitarie oconvenzioni internazionali o apposito decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri indicano comeminacciate di estinzione.Nota: anche in considerazione di alcuni pronunciamentidella Corte di cassazione sezione penale, si segnala, tragli altri, l’allegato 2 della Convenzione di Berna, cheriporta le specie di uccelli particolarmente protette.(www.liguriabirding.net/archivio/DOC/Berna.doc)

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    Amministrazioni e associazioni competenti e principale normativa di riferimento

    Lo Stato: emana norme che costituiscono il quadro di riferimentoin materia di fauna selvatica e di tutela dell’ecosistema – leggequadro statale n. 157/1992.La Regione: approva le leggi e i regolamenti regionali relativi allaprotezione della fauna selvatica e al prelievo venatorio. La Regioneinoltre approva il piano faunistico venatorio articolatoterritorialmente, rilascia il tesserino venatorio regionale ed ogniabilitazione necessaria, nonché approva il calendario venatorioregionale.Normativa di riferimento: l.r. 29/1994 e successive modificazionie integrazioni; regolamento n. 5/2016 relativo alla caccia alcinghiale in forma collettiva; regolamento n. 3/2016 relativo allacaccia di selezione agli ungulati; regolamento n. 1/1997 relativo allestrutture private per la caccia.Gli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) e i Comprensori alpini(C.A.): tramite i loro organi di gestione, enti associativi privati confinalità pubbliche che sotto la vigilanza della Regione provvedonoad ammettere/iscrivere i cacciatori negli ambiti o nei comprensori,organizzano l’esercizio venatorio, approvano, previo consensoregionale, le eventuali modifiche al calendario venatorio regionalee irrogano le sanzioni disciplinari per l'inosservanza degli obblighidi partecipazione alla gestione faunistica.

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    1) L’abilitazione venatoria: è necessaria per il rilascio della prima licenza diporto d’armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.Alla domanda per sostenere il relativo esame regionale deve essere allegato ilcertificato medico di idoneità psico-fisica all’esercizio venatorio rilasciato inconformità alle norme vigenti. La Regione tiene il registro degli abilitatiall’esercizio venatorio contenente i dati anagrafici, gli estremi del rilascio diabilitazione e del tesserino nonché quelli delle sanzioni, anche accessorie,applicate.L’abilitazione venatoria è soggetta a tassa annuale di concessione regionale.Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassaregionale viene rimborsata. Viene ugualmente rimborsata qualora il cacciatorerinunci, prima dell’inizio della stagione venatoria all’assegnazione dell’ambitoterritoriale di caccia o del comprensorio alpino o qualora durante l’anno ilcacciatore eserciti l’attività venatoria esclusivamente all’estero. Ugualmente,la tassa non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l’anno.

    Condizioni e documenti per l’esercizio dell’attività venatoria (1)

    L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munitodella licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile versoterzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro516.456,90 per ogni sinistro, di cui euro 387.342,67 per ogni persona danneggiata ed euro 129.114,22per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'eserciziodell'attività venatoria, con massimale di euro 51.645,69 per morte o invalidità permanente (importiaggiornabili ogni quattro anni).

    Abilitazione venatoria

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    2) La licenza di porto di fucile: la licenza di portodi fucile per uso di caccia (rilasciata dall’autorità diP.S. in conformità alle leggi di pubblica sicurezza e,quindi, il Questore) ha validità su tutto il territorionazionale, ha una durata di cinque anni e consentel'esercizio venatorio nel rispetto delle norme dellalegge statale e delle norme emanate dalle regioni.La licenza è costituita da: libretto personale per licenza di porto di fucile con fotografia e generalità, valido per cinque anni dalla data del rilascio; foglietto aggiunto, contenente l’indicazione delle caratteristiche dell’arma di cui è autorizzato il porto; ricevuta di versamento di conto corrente postale delle tassa di concessione governativa. Negli anni successivi al rilascio, la licenza si rinnova annualmente mediante il pagamento della tassa di concessione governativa. Qualora, però, il titolare della licenza non intenda esercitare la caccia, è esonerato dal pagamento annuale della tassa, e la licenza rimane valida.

    Condizioni e documenti per l’esercizio dell’attività venatoria (2)

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    Come ricordato anche dal Ministero dell’Interno nella Circolare 557/PAS/U/008463/10100.A in data 20/05/2016 (che ha richiamato Cass. n. 01553 del 13.06.1990 sez. I) “con l’entrata in vigore della legge 36/90 (il cui art. 6 ha considerato non più reato il porto di arma da caccia con la licenza per la quale si sia omesso il pagamento della tassa in argomento) il mancato rinnovo annuale del pagamento del tributo, pur causando l’invalidità della licenza, comporta (nel caso di porto d’armi da caccia) la configurabilità di un illecito amministrativo (e fiscale)”.

    Si tratta di capire se, in assenza di pagamento della tassa, sia possibile per il cacciatore acquistare armi o munizioni. In senso negativo, si sono espressi sia il Ministero sia l’Agenzia delle entrate, che ha risposto a specifico interpello del Ministero stesso. Nell’incertezza, qualora si intenda comprare un fucile e sempre che non si intenda esercitare la caccia nel relativo anno e/o pagare la relativa tassa di concessione governativa, si potrebbe verificare, presso la competente Questura, se tale adempimento potrebbe essere sostituito chiedendo alla medesima Questura la licenza di porto di fucile per tiro a volo, non soggetta a tassa di concessione governativa, la quale abilita al trasporto (sebbene non al porto) di tutti i tipi di armi comuni da sparo, naturalmente nell’intesa che l’arma sia trasportata scarica, in custodia e possibilmente smontata.

    Ovviamente, se nel corso dell’anno si intendesse esercitare la caccia anche solo per un giorno, la tassa dovrebbe essere corrisposta per l’intero anno, pena sanzione amministrativa e fiscale. E’ chiara, infatti, l’Agenzia delle entrate nel precisare che “agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza”.

    Condizioni e documenti per l’esercizio dell’attività venatoria (3)

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    Condizioni e documenti per l’esercizio dell’attività venatoria (4)

    Nell’ipotesi che il pagamento venga inopportunamente effettuato inanticipo rispetto a tale scadenza, è necessario che nel bollettinovenga esattamente riportato nella causale il periodo di riferimentodel pagamento, così da poter dimostrare di aver assolto concontinuità l’obbligo di pagamento e che venga conservato ed esibitoil precedente e il nuovo bollettino.In ipotesi, qualora la data di primo rilascio della licenza sia il 1°giugno 2018, il versamento delle successive annualità dovrà essereeffettuato dal 1° giugno e non prima.In ipotesi di pagamento in data anteriore al 1° giugno sarànecessario specificare, in causale, che lo stesso si riferisce alperiodo 1° giugno/31 maggio dell’anno successivo.

    Quanto sopra per evitare che l’organo di controllo possa intendere (dalla terza annualità) checon un unico pagamento si sia beneficiato di due annualità consecutive. Qualora, infatti, ilpagamento avvenisse, in ipotesi, il 10 maggio e senza alcuna specificazione in causale, l’organo dicontrollo non potrebbe sapere se tale versamento si riferisce al periodo 10 maggio/1°giugno(magari perché si è deciso di andare a caccia solo a partire dal 10 maggio). A quel punto, in casodi controllo in data successiva al 1° giugno, l’annualità risulterebbe scoperta. Con l’indicazionedel periodo nella causale e con l’esibizione delle due ricevute, il cacciatore potrebbe dimostraredi essere in regola.

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    Condizioni e documenti per l’esercizio dell’attività venatoria (5)

    La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rinnovata su domandadel titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità didata non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa. La licenza deveessere rinnovata in tempo utile, tenendo conto dei tempiamministrativi di evasione del procedimento della Questura.Una licenza di porto di fucile non più valida, infatti, espone iltrasgressore alla medesima sanzione penale di chi esercita la cacciasenza licenza.

    Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza di porto difucile, il cacciatore può praticare l’esercizio venatorio solo seaccompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata daalmeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme vigentiin materia di caccia comportanti la sospensione o la revoca dellalicenza stessa.

    Smarrimento della licenza. In caso di smarrimento della licenza occorre fare denuncia alla Questura competente e poi richiederne un duplicato, presentando copia della denuncia, ricevuta di versamento del costo del nuovo libretto, due marche da bollo, due fotografie, e la fotocopia della ricevuta della tasse di concessione.

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    Condizioni e documenti per l’esercizio dell’attività venatoria (6)

    3) Il tesserino regionale: ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria èaltresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dallaregione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti ilcalendario regionale, nonché la forma di caccia prescelta in viaesclusiva, le zone ove è consentita l’attività venatoria e l’ambitoterritoriale di caccia (o comprensorio alpino) dove il cacciatore èautorizzato ad esercitare l’attività venatoria.Nel tesserino vengono indicate le eventuali sospensioni o revoche dellalicenza di porto di fucile uso caccia nonché i provvedimenti disospensione del tesserino regionale stesso.Il rilascio del tesserino regionale è subordinato alla riconsegna diquello usato dal richiedente nell’ultima stagione venatoria.Pena sanzione amministrativa, il tesserino regionale deve essererestituito alla Regione entro il 15 ottobre dell’anno di chiusura dellarelativa stagione venatoria.Ad ogni cacciatore può essere rilasciato un solo duplicato deltesserino regionale. A richiesta di cacciatori provenienti da altreregioni, qualora il tesserino posseduto non sia compatibile con lemodalità di compilazione vigenti nel territorio ligure, la Regione rilasciaun tesserino con l’indicazione “non residente”.

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    All’inizio della giornata di caccia ilcacciatore deve indicare con l’apposizionedi un pallino eseguito a penna ad inchiostroindelebile di colore blu scuro o nero, negliappositi riquadri rossi del tesserinovenatorio, le seguenti informazioni: Il tipo di caccia (da appostamento,vagante, di selezioni agli ungulati); Il giorno e il mese; la sigla dell’A.T.C. (o C.A.) prescelto (sefuori regione indicare la sigla dell’A.T.C.negli appositi spazi in bianco).

    Il cacciatore deve inoltre indicare conl’apposizione di una sigla negli appositiriquadri rossi di riferimento alla specie difauna stanziale o migratoria, al momentodel recupero, il comprovato abbattimento.Le sigle da apporre sono indicate in unaapposita pagina del documento.

    le annotazioni sul tesserino regionale

    C P

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    4) L’iscrizione o ammissione almeno in un ambito territoriale di caccia, o comprensorio alpino, nei termini e con le modalità determinate dai relativi organi di gestione nei limiti fissati dalla normativa e dai provvedimenti regionali, anche con riferimento al contributo economico dovuto per l’iscrizione/ammissione. All’iscrizione/ammissione consegue il dovere, tra gli altri, di collaborare alla gestione faunistica partecipando alle attività programmate.

    Nota:in Liguria sono presenti 7 ATC e 2 Comprensori Alpini, così distribuiti:Imperia: 1 ATC ed 1 CASavona: 3 ATC ed 1 CAGenova: 2 ATCLa Spezia: 1 ATC

    Condizioni e documenti per l’esercizio dell’attività venatoria (7)

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    Il calendario venatorio regionale (1)

    A norma dell’art. 18, quarto comma, della legge n.157/1992, la Regione, sentito l'ISPRA, pubblica, entroil 15 giugno, il calendario regionale con l'indicazionedel numero massimo di capi da abbattere in ciascunagiornata di attività venatoria. Nell’arco temporale nelquale, per qualsiasi motivo, non ha efficacia ilcalendario venatorio regionale, la caccia si svolgesecondo quanto disposto dalla legge regionale n.29/1994 e dall’art. 18, commi 1, 2, 3 e 5, della leggestatale n. 157/1992 come sopra sinteticamenteriportati. Ai sensi dell’art. 34, comma 5, della L.R. n.29/1994, nel calendario venatorio regionale devonoessere indicati:a) le specie cacciabili e i periodi di caccia;b) le giornate di caccia;c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata dicaccia;

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    Il calendario venatorio regionale (2)

    Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni dimartedì e venerdì, la Regione, sentito l'ISPRA e tenutoconto delle consuetudini locali, può anche, in deroga alcomma 5 dell’art. 18 della legge n. 157/1992, prevederel'integrazione di due giornate settimanali perl'esercizio venatorio da appostamento alla faunaselvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1ottobre ed il 30 novembre.Salve limitazioni indicate nel calendario venatorio, lacaccia è consentita da un'ora prima del sorgere del solefino al tramonto.La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino adun'ora dopo il tramonto.

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    Eventuali modifiche al calendario venatorio regionale operate dagli ATC

    A norma dell’art. 22, commi 4 e 5, della L.R. n. 29/1994, per esigenze faunistiche e per particolarisituazioni ambientali gli organi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia, entro quindici giornidall'emanazione del calendario venatorio regionale, adottano le eventuali modifiche nel territorio dicompetenza relativamente alla limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili, delnumero delle giornate, degli orari, del carniere giornaliero e stagionale per specie.Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, possono prevedere formespecialistiche di caccia, eventualmente escludentisi a vicenda e a costo differenziato, previa indicazionesul tesserino. Delle modifiche gli organi di gestione danno immediata comunicazione alla Regione.Le modifiche e le forme di caccia specialistica divengono operanti se la Regione nei quindici giornisuccessivi non ne contesta la opportunità tecnica. La decisione della Regione è definitiva e vieneimmediatamente comunicata ai Comitati di gestione aventi sede nel territorio provinciale e ai Comuniterritorialmente interessati.Gli organi di gestione possono individuare e delimitare, per periodi determinati, aree di rispetto nelle qualil'esercizio della caccia è vietato. La Regione può autorizzare in dette aree, a scopo di ripopolamento degliambiti territoriali di caccia relativi, catture di selvaggina stanziale delle specie cacciabili

    Eventuali deroghe della Regione al divieto di prelievo di specie non cacciabiliPer esigenze comprovate, la Regione, sentito l’ISPRA, può autorizzare con provvedimento amministrativo ilprelievo in deroga di specie non cacciabili, come ad esempio lo storno. Il prelievo di tali specie deve, però,avvenire secondo le modalità, il periodo e i limiti specificatamente indicati nel provvedimentoautorizzativo, pena sanzioni di natura penale trattandosi di specie non cacciabili e/o protette.

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    Esercizio dell’attività venatoria – aspetti generali (1)

    L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Statorilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisitiprevisti dalla legge. La fauna selvatica abbattuta durantel'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della leggeappartiene a colui che l'ha cacciata.Non costituisce esercizio venatorio il prelievo, ai fini di impresaagricola, di animali allevati nei centri privati di riproduzione difauna selvatica allo stato naturale.

    Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimentoo alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezziconsentiti dalla legge, elencati all’art. 13 della legge n. 157/1992 ein prosieguo riportati.

    Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o perforza maggiore, nel qual caso però la proprietà del selvatico rimane allo stato.Nelle zone umide di cui alla convenzione di Ramsar, l’attività venatoria è consentitaesclusivamente con l’uso di munizioni non contenenti piombo.In tutto il restante territorio regionale ligure, per ogni tipologia di caccia, è consentito sia l’usodi munizionamento contenente piombo, sia di munizionamento privo di piombo.E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati atale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima perabbatterla.

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    La gestione della caccia

    La caccia programmata: l’esercizio venatorio sul territorio agro-silvo-pastorale ricompreso nel piano faunistico-venatorio regionale è ammessosoltanto negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini. Ognicacciatore ha diritto all’accesso ad un ambito territoriale di caccia o in uncomprensorio alpino della regione e può avere accesso ad altri ambiti o adaltri comprensori in una diversa regione, previo consenso dei relativoorganismi di gestione.La caccia controllata: a norma dell’art. 32, terzo comma, della legge n.394/1991, nelle aree contigue ai parchi naturali regionali, l’eserciziovenatorio è consentito ai soli residenti dei comuni dell’area naturale protettae delle aree contigue. All'interno delle aree contigue la Regione e l'organismodi gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse allaconservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, e d’intesa tra loro,possono disporre, per particolari specie di animali, limitazioni e divietiriguardanti le modalità ed i tempi della caccia

    L’opzione di caccia: l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delleseguenti forme:A) vagante in zona Alpi;B) da appostamento fisso;C) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nelrimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

    La forma di caccia prescelta in via esclusiva viene riportata nel tesserino venatorio.

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    Le forme di caccia – l’appostamento - aspetti generali (1)

    L’appostamento fisso: Sono considerati fissi gli appostamenti costruiti inmuratura o altra solida materia con preparazione di sito destinatiall’esercizio venatorio almeno per una stagione di caccia. Tutti gli altri sonoconsiderati temporanei. Gli appostamenti fissi possono avere anche più diun impianto stabile purché si trovino tutti entro il raggio di metri 100 daquello principale. Per gli appostamenti all’avifauna selvatica, collocati interra ferma, gli impianti devono avere una stabile occupazione di sito econsentire la copertura d’acqua del suolo. L’autorizzazione per la caccia daappostamento fisso è rilasciata dalla Regione, ha validità di cinque anni ed èsubordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore delterreno, lago o stagno privato e alla conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

    Dopo il rilascio dell’autorizzazione regionale, prima della realizzazione degli appostamenti fissi, dovrannoessere acquisiti i pertinenti titoli edilizi comunali, nonché le altre eventuali autorizzazioni necessarie ovesi intervenga su aree assoggettate a vincoli. Non è consentito costruire nuovi appostamenti fissi di cacciaa distanza inferiore a 200 metri dai confine delle zone dove è vietata la caccia (i parchi nazionali, i parchiregionali naturali, le oasi di protezione della fauna, le zone di ripopolamento e cattura, le forestedemaniali, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) e a 200metri da altro appostamento fisso preesistente salvo il consenso dei titolari. In caso di mancatoconsenso dei titolari, la Regione autorizza ugualmente il nuovo appostamento qualora il richiedente abbiatitolo o condizione giuridica (specificata dalla legge regionale) uguale o superiore a quella del titolaredell’appostamento preesistente.

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    Le forme di caccia – l’appostamento - aspetti generali (2)

    Il titolare dell’autorizzazione deve apporre sulle singole strutture, inmodo chiaramente visibile, le tabelle indicanti il tipo di appostamentofisso (con o senza richiami) e gli estremi dell’autorizzazione, utilizzandoi modelli forniti dalla Regione. E’ vietata la caccia in forma vagante aduna distanza inferiore a 100 metri dagli appostamenti fissi segnalati conapposite tabelle a cura del titolare, durante l’effettivo esercizio di essi,salvo il consenso del titolare. Il titolare dell’appostamento fisso, previoaccordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma,durante il corso dell’anno, al mantenimento delle caratteristichenaturali dell’ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica edella flora, almeno nel raggio di 100 metri dall’impianto principale, inrelazione allo svolgimento dell’esercizio venatorio.L’appostamento temporaneo: Si tratta di appostamenti realizzati con il consenso del proprietario o conduttore del fondo, costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito.Il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell’appostamento al venir meno del consenso del proprietario o conduttore del fondo. La preparazione dell’appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con il taglio di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta .

    Entrambe le tipologie di appostamento devono rispettare le distanze minime di legge per l’esercizio venatorio e lo sparo.

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    La scelta della forma di caccia esclusiva in connessione allatipologia di appostamento

    Opzione caccia “B”: l’esercizio dell’attività venatoria da appostamento fisso con l’uso di richiami vivirientra nell’opzione di caccia di tipo “B”, con relativa annotazione nel tesserino regionale.Oltre al titolare dell’autorizzazione dell’appostamento, possono accedere allo stesso soltanto duepersone ospitate dal titolare medesimo e che abbiano fatto opzione per questa tipologia di caccia.In caso di persone ospitate che non abbiano scelto tale opzione, le armi presenti non possono esseresuperiori al numero delle persone in esercizio di caccia che hanno optato per la forma di caccia esclusivada appostamento fisso. Il titolare e le persone autorizzate possono vagare o soffermarsi in attitudine dicaccia entro il raggio di 100 metri dall’appostamento fisso per il recupero della selvaggina ferita anchecon l’uso del cane da riporto.Opzione caccia “C”: gli appostamenti fissi senza uso di richiami vivi rientrano nell’opzione di caccia ditipo “C”. Inoltre, non sono considerati fissi agli effetti della opzione di caccia gli appostamenti perl’esercizio venatorio agli ungulati e gli appostamenti per la caccia in forma tradizionale al colombaccio,con o senza uso di zimbelli (trappelli o volantini).In tale opzione rientrano, ovviamente, anche gli appostamenti temporanei.Con riferimento agli appostamenti fissi con l’uso dei richiami vivi, la Regione, allo stato della normativa,non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiore a quello rilasciato nella stagione venatoria1989/90. Ove il numero di autorizzazioni attribuite risulti inferiore a quello massimo, le autorizzazionidisponibili saranno rilasciate secondo l’ordine di priorità indicato nella legge regionale sulla caccia.Con riferimento, invece, agli appostamenti fissi senza l’uso di richiami vivi, la Regione autorizza lacostituzione e il mantenimento degli impianti la cui ubicazione non ostacoli l’attuazione del pianofaunistico-venatorio.

  • L'esame per la licenza di cacciaLegislazione venatoria

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    Possono essere utilizzati esclusivamente richiami vivi dotati di anelloinamovibile numerato e rilasciato o riconosciuto dalla Regione anche nelcaso di esemplari nati in cattività presso gli allevamenti autorizzati. Lasostituzione di un richiamo di cattura può avvenire dietro consegna allaRegione del richiamo morto oppure previa presentazione di certificatodel servizio veterinario della ASL competente e del relativo anellinoovvero per altri comprovati motivi. Il cacciatore, cessando l’attività,può cedere i richiami vivi ad altro cacciatore previa comunicazione allaRegione.A fini di richiamo, possono essere utilizzate le seguenti specie diuccelli:

    uccelli selvatici di cattura (da parte di impianti autorizzati) dellespecie riportate al comma 4, articolo 4, legge n. 157/1992: allodola;cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella ecolombaccio;

    uccelli delle specie cacciabili (qualora una specie sia cacciabile solo inderoga l’utilizzo come richiamo deve essere previamente edespressamente consentito dalla Regione) nati in cattività in allevamentiautorizzati secondo le disposizioni di cui al regolamento regionale n.3/1995 e al regolamento n. 1/1998 (art. 17, secondo comma).

    Utilizzo di richiami vivi (1)

  • L'esame per la licenza di cacciaLegislazione venatoria

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    Utilizzo di richiami vivi (2)

    In caso di uccelli provenienti da cattura, sono fissati i seguentilimiti di detenzione e uso: dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo diquaranta unità, per l’esercizio dell’attività venatoria da appostamentofisso; dieci unità per l’esercizio dell’attività venatoria da appostamentotemporaneo.

    In caso di uccelli nati in cattività i limiti di cui sopra non siapplicano. Le specie di cattura decedute o altrimenti perdute nonpossono essere sostituite se il numero complessivo superi le quantitàmassime detenibili.

    E’ vietato usare richiami vivi non provenienti da allevamento nellacaccia agli acquatici. E’ inoltre vietato usare a fini di richiamo uccellivivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici afunzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, cono senza amplificazione del suono.

    In ogni caso, gli uccelli devono essere detenuti e utilizzati con modalità compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

  • L'esame per la licenza di cacciaLegislazione venatoria

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    Esercizio venatorio con l’utilizzo di falchi

    Chi intende esercitare la caccia con i falconiformi deve inoltraredomanda di autorizzazione alla Regione.La domanda deve essere corredata dalla certificazione circa lalegittima provenienza dei falchi e il richiedente deve allegare copiaautenticata della certificazione di nascita dei falconiformi e copiaautenticata della denuncia presentata al Corpo forestale delloStato.Presso la Regione è istituito il registro delle persone autorizzate alladetenzione dei falconiformi utilizzati per l'esercizio venatorio. Ifalconiformi consentiti impiegati per l'esercizio venatorio devono essereinanellati a norma dell'articolo 36 comma 5 del Regolamento CE n.1808/2001 del 30/08/2001 e successive modificazioni.La caccia con i falconiformi è consentita esclusivamente per lelocalità, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'impiegodei cani da ferma.

    Allenamento e addestramento dei falconiformiL'addestramento e l'allenamento dei falconiformi in periodo di caccia chiusa possono avvenire con analoghe modalità e nelle zone previste per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia ove è consentito l'abbattimento della selvaggina.

  • L'esame per la licenza di cacciaLegislazione venatoria

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    Allenamento e addestramento dei caniPer la legge quadro statale l’allenamento e addestramento dei cani puòessere effettuato nel periodo indicato nel Piano faunistico-venatorio,oppure, senza limiti di tempo, nelle zone individuate e autorizzate dallaRegione e specificatamente destinate a tali finalità.Tali zone possono essere a carattere permanente (con o senza possibilitàdi abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente a faunacacciabile) oppure a carattere transitorio, di durata non superiore a 30giorni, con divieto di abbattimento.Le prove cinofile su selvaggina naturale sono autorizzate dalla Regioned’intesa con l’Ente nazionale della cinofilia italiana e possono essereconsentite nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento ecattura,

    Nelle aziende faunistico-venatorie la Regione può consentire prove per cani da caccia senzaabbattimento del selvatico.Nelle aziende agri-turistico-venatorie la Regione può altresì consentire prove per cani da caccia conabbattimento delle specie cacciabili.Nel mese di marzo la Regione può autorizzare e definire le modalità di allenamento cani su beccacciae su cinghiale, purché ciò avvenga esclusivamente nelle specifiche zone individuate dalla Regionestessa.Nelle zone ZPS è vietata l’attività di addestramento cani prima del 1° settembre e dopo la chiusura distagione venatoria, ad eccezione delle zone di addestramento cani autorizzate in esse ricomprese chesiano state sottoposte a positiva valutazione di incidenza.

    nonché nei parchi regionali e nelle riserve demaniali previe intesecon gli enti gestori, fermo restando il divieto di sparo e l’uso temporaneo dei relativi territori.

  • L'esame per la licenza di cacciaLegislazione venatoria

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    A norma dell’art. 21 della legge n. 157/1992, è vietato a chiunque (si evidenzia che per eserciziovenatorio si intende anche l’atteggiamento di caccia o avere l’arma disponibile all’uso fuori dal fodero):

    l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e neiterreni adibiti ad attività sportive;

    l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturaliconformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali;

    Parti del territorio dove è vietato cacciareper motivi di sicurezza pubblica e tutela dell’ecosistema (1)

    Relativamente ai parchi nazionali il reato siconfigura a prescindere dall’esistenza dellatabellazione.

    Relativamente alle aree protette regionaliil reato viene comunque contestato, aprescindere dalla tabellazione, e il giudice sidovrà esprimere in ordine ai profilisoggettivi ed oggettivi.(Cassazione penale n. 5617/2017);

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    l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone diripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di faunaselvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che,secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell’ISPRA, nonpresentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta dellafauna selvatica;

    l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed oveil divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare,o dove esistano beni monumentali, purché dette zone sianodelimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

    l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone compresenel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e adistanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili,eccettuate le strade poderali ed interpoderali;Nota: ai sensi dell’art. 47, comma 7, della legge regionale n. 29/1994, “è consentito iltrasferimento del fucile non in custodia, purché visibilmente scarico, nell’attraversamento delleaie e delle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, dal luogo di deposito e/o custodiaabituale alla zona venatoria prescelta e viceversa, nonché nell’attraversamento di strade e divie di comunicazione durante la battuta di caccia”. Secondo la medesima legge regionale, perstrade carrozzabili devono intendersi “le strade anche non asfaltate, percorribili normalmenteda qualsiasi veicolo per l’intera tratta”;

    L’arma è “visibilmente scarica” quando è aperta (se basculante) o se l’otturatore è in posizione

    di apertura.

    Parti del territorio dove è vietato cacciareper motivi di sicurezza pubblica e tutela dell’ecosistema (2)

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    sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna adanima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima incaso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o aposto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quellepoderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; distabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione delbestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale.

    Parti del territorio dove è vietato cacciareper motivi di sicurezza pubblica e tutela dell’ecosistema (3)

    Nota: potrebbe essere contestato il reato di cui all’art. 703 codice penale (“Accensioni ed esplosioni pericolose”), come deciso da Corte di Cassazione penale Sez. I, Sent. n. 38001 del 19-09-2007;

    il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria,ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'eserciziovenatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorioche non siano scariche e in custodia;

    Nota 1: lasciare incustodito il fucile all’interno dell’autoveicolo, anche se scarico e in custodia,potrebbe essere oggetto di contestazione da parte degli organi di vigilanza per il reato diomessa custodia di cui all’art. 20, primo comma, prima parte, della legge n. 110/1975.

  • L'esame per la licenza di cacciaLegislazione venatoria

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    Nota 2: per “altre zone ove e vietata l’attività venatoria” non possono intendersi i parchi nazionali eregionali, dove è vietato introdurre armi anche se scariche e in custodia a soggetti non autorizzati,come più volte confermato da Corte di Cassazione penale, da ultimo con sentenza n. 6985 del 14-02-2008. Per i parchi regionali si vedano le diverse disposizioni regolamenti emanate dagli enti gestori;

    cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

    cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

    cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior partecoperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

    cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché neicanali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti ildivieto di caccia;

    ad eccezione della caccia agli ungulati, che è sempre possibile, nelle “zone di protezione speciale” ZPS(ove già non siano comprese in aree protette, nel qual caso la caccia è sempre vietata) è vietata lacaccia nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e di quellain forma vagante esercitata nelle due giornate settimanali indicate dal calendario venatorio. In talizone non è consentita la caccia in preapertura (ad eccezione della caccia agli ungulati) e neppure ilprelievo in deroga. Nelle ZPS, inoltre, è vietato l'utilizzo del munizionamento a pallini di piomboall'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata,salmastra come individuate dall'Ente Gestore di concerto con la Regione nonché nel raggio di 150 metridalle rive più esterne.

  • L'esame per la licenza di cacciaLegislazione venatoria

    38

    Riepilogo delle principali distanze da rispettare durante l’esercizio venatorio

  • L'esame per la licenza di cacciaLegislazione venatoria

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    Art. 1, comma 2, legge n. 157/1992L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti conl'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi dannoeffettivo alle produzioni agricole.Art. 15, comma 7 e 10, della legge n. 157/1992:L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante su:

    •Terreni in attualità di coltivazione (art.15 comma 7): Si considerano inattualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; ifrutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data delraccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzionedi seme fino alla data del raccolto.L’ art. 8, comma 2, della L.R. n. 29/1994 specifica inoltre che l’eserciziovenatorio è vietato in forma vagante su: i terreni con coltivazioni erbaceedalla semina fino alla data del raccolto, i prati artificiali e naturali neiperiodi di falciatura, i frutteti e le coltivazioni floricole ed orticolespecializzate, i vigneti e gli oliveti specializzati fino alla data del raccolto.

    Accesso dei cacciatori ai fondi agricoli (1)

    La legislazione vigente in Italia stabilisce che il proprietario di un fondonon possa impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia (Art.842C.C.).

  • L'esame per la licenza di cacciaLegislazione venatoria

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    Nei fondi chiusi (L. 157/92 art.15 comma 8) da muro o da retemetallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore ametri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia laprofondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. Ifondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presentelegge e quelli che si intenderà successivamente istituire devonoessere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o iconduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono adapporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

    Nei fondi sottratti alla gestione della caccia a seguito dirichiesta dei proprietari (inoltrata entro 30 giorni dallapubblicazione del piano faunistico-venatorio) per motivi specificiaccolti dalla Regione (art. 15 legge n. 157/1992)Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti datasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le qualidelimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'areainteressata.Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia èvietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore,esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del

    divieto.

    Accesso dei cacciatori ai fondi agricoli (2)

  • L'esame per la licenza di cacciaLegislazione venatoria

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    • Fondi con presenza di bestiame allo stato brado(art 15 comma 10): le Regioni regolamentanol'esercizio venatorio nei fondi con presenza dibestiame allo stato brado o semibrado, secondo leparticolari caratteristiche ambientali e di carico perettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali taleesercizio è vietato nonché le modalità didelimitazione dei fondi stessi.L’ art. 8, comma 2, della L.R. n. 29/1994 stabilisceche l’esercizio venatorio è vietato: nei fondi ove sipratica l'allevamento e il pascolo del bestiame allostato brado e semibrado, purché delimitati da:

    muretti, recinzioni intere o da steccati, recinzioni elettrificate, fili metallici o plastificati, siepi epurché vi sia effettiva presenza di capi di bestiame con il carico per ettaro non inferiore a quintali20, evidenziati dagli allevatori con apposita tabella esente da tasse, previa comunicazione allaRegione.

    Accesso dei cacciatori ai fondi agricoli (3)

  • L'esame per la licenza di cacciaLegislazione venatoria

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    Parti del territorio agro-silvo-pastorale in cui è comunque vietato cacciare (1)

    Nei terreni soggetti a protezione per effetto del piano faunistico-venatorio e condivieto di caccia

    a) le oasi di protezione, destinate alla conservazione della fauna selvatica. Nelle oasiè vietata ogni forma di esercizio venatorio, di disturbo e nocumento alla faunaselvatica, fatti salvi eventuali interventi di controllo e riequilibrio della popolazionefaunistica, soprattutto del cinghiale, previamente e specificatamente autorizzatidalla Regione;

    b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della faunaselvatica;c) i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica. Unicamente nei centriprivati è prevista la possibilità di prelievo degli animali allevati appartenenti alle speciecacciabili da parte del titolare dell’impresa agricola e dei dipendenti della stessa.

    Ai sensi dell’art. 15, comma 9, della legge n. 157/1992, le zone di cui alle precedentilettere a), b) e c), “devono essere indicate da tabelle perimetrali, esenti da tasse,secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione oprivato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona”. Tali tabelledevono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri e da ognuna di esse devonopotersi scorgere le due adiacenti. Esse devono essere mantenute in buono stato diconservazione e di leggibilità (art. 8, comma 6, L.R. n. 29/1994).

  • L'esame per la licenza di cacciaLegislazione venatoria

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    Nei boschi percorsi dal fuoco nei tre anni precedentiA specificazione di quanto previsto dall’art. 10, primo comma, della legge n.353/2000, l’art. 46, comma 5, della L.R. n. 4/1998 (inserito dall’art. 1 della L.R. n.35/2008) stabilisce che: “Nei boschi percorsi da incendi è vietato per tre annil'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore adettari uno. Tali boschi devono essere opportunamente tabellati”

    Nelle aree ad una distanza minore di 1000 metri dai valichi montaniindividuati dalla RegioneArt. 21, comma 3, della legge n. 157/1992 e art. 47, comma 1, della L.R. n. 29/1994.Nei valichi ricadenti nei Comprensori alpini il divieto è riferito alla sola faunamigratoria.Le aree individuate e delimitate, per periodi determinati, dagli organi di gestionedegli Ambiti territoriali di caccia

    In forma vagante nelle aree ad una distanza inferiore a metri 100 dagliappostamenti fissi segnalati con apposite tabelle a cura del titolare, durantel’effettivo esercizio degli stessi, salvo il consenso del titolare

    Nei terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zonafaunistica delle Alpi e nello svolgimento della caccia di selezione agli ungulati. Perterreni coperti nella maggior parte dalla neve si intendono i terreni circostanti ilpunto di osservazione, coperti da un manto di neve per oltre la metà della propriaestensione, a vista d’occhio, con esclusione della cosiddetta spruzzata.

    Parti del territorio agro-silvo-pastorale in cui è comunque vietato cacciare (2)

  • L'esame per la licenza di cacciaLegislazione venatoria

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    Art. 13 legge n. 157/1992 Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, aripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superioreal 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizionesemiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore amillimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenerepiù di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartuccelimitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale.2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia dicalibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonchél'uso dell'arco e del falco.2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego diarmi appartenenti alla categoria A, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno1991, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuocosemiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 9, delmedesimo allegato I, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro nonsuperiore a 6 millimetri Flobert.3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizionesemiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dalpresente articolo.6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'eserciziovenatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenzevenatorie.

  • L'esame per la licenza di cacciaLegislazione venatoria

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    Divieti previsti dalla legge statale (1)Si ripropone, per comodità, l’art. 21 della legge n. 157/1992 sebbene alcuni divieti siano già statiesaminati in precedenza

    Art. 21 Divieti1. E' vietato a chiunque:a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici earcheologici e nei terreni adibiti ad attività sportive; b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturaliconformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturaliregionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, leregioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6, della predetta legge entro il 31gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali ancheai fini dell'applicazione. dell’art.32, comma 3, della legge medesima;c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri diriproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioniregionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizionifavorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizioinsindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitateda tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone compresenel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e adistanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili,

    eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

    http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109970ART34

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    Divieti previsti dalla legge statale (2)

    f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio chenon siano scariche e in custodia; h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tuteimpermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili; l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione; m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate; n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

  • L'esame per la licenza di cacciaLegislazione venatoria

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    p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 5;q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici afunzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché neicanali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti ildivieto di caccia;t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni acarattere gastronomico;u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altresostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette;usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiegodi balestre;v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

    Divieti previsti dalla legge statale (3)

    o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all’art.4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli,

    http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104274ART4

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    Divieti previsti dalla legge statale (4)

    aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1°gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 8, lettera e);bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistareuccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmentericonoscibili, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie diuccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membridell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos); pernicerossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano(phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventinaturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea,anche se importati dall'estero;dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamenteapposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali,ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzaticome richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvaticalecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le normesulla tassidermia;

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    Divieti previsti dalla legge statale (5)

    ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

    A norma dell’art. 3 della legge n. 157/1992 è inoltre vietata in tutto ilterritorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e dimammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati’.L’uccellagione è soggetta a sanzione penale a cui concorre l’ulterioresanzione penale in caso di maltrattamento.

    A norma, inoltre, dell’art. 7 della legge n. 221/2015 sono vietati, (sanzionepenale):•l’immissione di cinghiali, ad eccezione che negli allevamenti autorizzati,nelle apposite zone di addestramento e nelle aziende faunistico-venatoriee agri-turistico-venatorie, adeguatamente recintati;•il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alleattività di controllo e di quello relativo ai luoghi sopra specificati.

    Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 6, primo comma, della legge n.150/1992 e del Decreto del Ministero dell’Ambiente 19 aprile 1996 (cheindividua gli animali che costituiscono pericolo per la salute e l’incolumitàpubblica), è comunque vietata e sanzionata penalmente la detenzione dicinghiali al di fuori delle ipotesi sopra indicate (allevamenti autorizzati, zone addestramento caniautorizzate, aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie). Tale divieto si applica anchenel caso di esemplari nati in cattività.

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    La vigilanza venatoria e le sanzioni amministrative, penali e accessorie - legge n. 157/1992

    Art. 27 Vigilanza venatoria (1)

    1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

    a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti èriconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziariae di pubblica sicurezza;b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato (ora Carabinieri forestali), alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

  • L'esame per la licenza di cacciaLegislazione venatoria

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    4.La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unicodelle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneitàrilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame.5.Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

    Art. 27 Vigilanza venatoria (2)

    6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

    *) Vedi nota sullo “status” di Guardia Venatoria Volontaria

  • L'esame per la licenza di cacciaLegislazione venatoria

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    Art. 28 Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria

    1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell’art.27 possono chiedere a qualsiasipersona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia,la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all’art.12-comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvaticaabbattuta o catturata.

    2. Nei casi previsti dall’art.30, (solo) gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di poliziagiudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, conesclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui almedesimo art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso

    confiscati.

    3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'entepubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva,provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad unorganismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suoambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazioneè effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede allasua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove siaccerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importorelativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

  • L'esame per la licenza di cacciaLegislazione venatoria

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    Art. 28 Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria

    4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

    5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino,anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte lecircostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

    Art. 29 Agenti dipendenti degli enti locali

    1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli entilocali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente dipubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioninell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestareservizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelliattraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

    2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illecitiamministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall’art.28, anche fuoridall'orario di servizio.

  • L'esame per la licenza di cacciaLegislazione venatoria

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    Art. 30 Sanzioni penali (1)

    1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

    a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da euro 929 a euro 2.582 per chiesercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall’art.18.

    b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all’art.2 (specie protette);

    c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

    d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 464 a euro 1.549 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

    e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 774 a euro 2.065 per chi esercita l'uccellagione;

    f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 516 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

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    55

    h) l'ammenda fino a euro 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferio uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiorea cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati.La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all’ art.21. comma 1,lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami (nota: occorreora tenere conto che i fringillidi sono divenuti specie non cacciabile, pertanto, a meno che l’abbattimentonon sia avvenuto sotto deroga regionale, l’uccisione anche di un solo fringillide configura la sanzione penaledi cui alla presente lettera);

    i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 2.065 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli,da natanti o da aeromobili;

    l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da euro 516 a euro 2.065 per chi pone in commercio o detienea tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettereb), c) e g), le pene sono raddoppiate.

    2.Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia siapplicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sonooggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione erevoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

    3.Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quantoespressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e diregolamento in materia di armi.

    Art. 30 Sanzioni penali (2)

    g) l'ammenda fino a euro 3.098 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenentialla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietatol'abbattimento;

  • L'esame per la licenza di cacciaLegislazione venatoria

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    Art. 31 Sanzioni amministrative (1)

    1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali,salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguentisanzioni amministrative:

    a) sanzione amministrativa da euro 206 a euro 1.239 per chi esercita la caccia in una forma diversa daquella prescelta ai sensi dell’ art.12, comma 5;

    b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato lapolizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro1.239;

    c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato ilversamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamentecommessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

    d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita senza autorizzazione la cacciaall'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negliambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazio