L'eredità del mondo antico

5
1 1. L’EREDITÀ DEL MONDO ANTICO SOMMARIO: 1. Quadro storico-istituzionale. – 2. L’ultimo Impero romano. – 3. Il Cristianesimo. – 4. La giurisprudenza e le fonti giuridiche. 1. Quadro storico-istituzionale -Negli anni della nascita di Cristo, Ottaviano Augusto instaura a Roma il principato ereditario , e in particolare ciò si trasforma presto in impero. Questo è un periodo di pace e di stabilità in cui diventa facile il rispetto del diritto e della sua pacifica evoluzione. -Nel 212 l’editto di Caracalla riconosce la cittadinanza romana a tutti i provinciali liberi. -Alla fine del III sec. (284-305) l’imperatore Diocleziano introduce una vasta riorganizzazione , centrale e periferica, dell’Impero. -Nel 313 Costantino emana l’editto di tolleranza dei Cristiani e nel 330 fonda una nuova capitale orientale dell’Impero: Costantinopoli (ex Bisanzio). Ecco che si accentua la suddivisione dell’Impero Romano in due parti: I.R. d’Occidente, con capitale Roma, e I.R. d’Oriente, con capitale Costantinopoli -Nel 380 l’imperatore Teodosio I rende il culto cristiano una religione di stato , vietando così ogni culto che si differenziava da quello cristiano. -Nel 395 , alla morte di Teodosio I , l’I.R fu spartito tra i suoi due figli: quell’ d’Occidente andò ad Onorio, quello d’Oriente ad Arcadio. -Per quanto concerne l’ambiento ecclesiastico e in particolare la Chiesa, in ogni città il popolo acclamava un proprio capo spirituale, il vescovo , una figura che sovraintendeva la vita religiosa della città e dei dintorni . Tra i vescovi si svolgono delle riunioni detti concili , che poi possono essere locali o collegiali, in cui si prendono decisioni di rilievo per la fede cristiana (es. concilio di Nicea del 325 ).

description

riassunto del cap.1 di STORIA DEL DIRITTO ITALIANO EED EUROPEO (Pene Vidari), età medievale e moderna

Transcript of L'eredità del mondo antico

Page 1: L'eredità del mondo antico

1

1.

L’EREDITÀ DEL MONDO ANTICO

SOMMARIO: 1. Quadro storico-istituzionale. – 2. L’ultimo Impero romano. – 3. Il

Cristianesimo. – 4. La giurisprudenza e le fonti giuridiche.

1. Quadro storico-istituzionale

- Negli anni della nascita di Cristo, Ottaviano Augusto instaura a Roma il

principato ereditario, e in particolare ciò si trasforma presto in impero. Questo

è un periodo di pace e di stabilità in cui diventa facile il rispetto del diritto e

della sua pacifica evoluzione.

- Nel 212 l’editto di Caracalla riconosce la cittadinanza romana a tutti i

provinciali liberi.

- Alla fine del III sec. (284-305) l’imperatore Diocleziano introduce una vasta

riorganizzazione, centrale e periferica, dell’Impero.

- Nel 313 Costantino emana l’editto di tolleranza dei Cristiani e nel 330 fonda

una nuova capitale orientale dell’Impero: Costantinopoli (ex Bisanzio). Ecco

che si accentua la suddivisione dell’Impero Romano in due parti: I.R.

d’Occidente, con capitale Roma, e I.R. d’Oriente, con capitale Costantinopoli

- Nel 380 l’imperatore Teodosio I rende il culto cristiano una religione di

stato, vietando così ogni culto che si differenziava da quello cristiano.

- Nel 395, alla morte di Teodosio I, l’I.R fu spartito tra i suoi due figli: quell’

d’Occidente andò ad Onorio, quello d’Oriente ad Arcadio.

- Per quanto concerne l’ambiento ecclesiastico e in particolare la Chiesa, in ogni

città il popolo acclamava un proprio capo spirituale, il vescovo, una figura che

sovraintendeva la vita religiosa della città e dei dintorni. Tra i vescovi si

svolgono delle riunioni detti concili, che poi possono essere locali o collegiali,

in cui si prendono decisioni di rilievo per la fede cristiana (es. concilio di Nicea

del 325).

- L’I.R. d’Occidente cade formalmente nel 476, mentre quello d’Oriente si

protrae ancora per circa un millennio, in cifre esso cade intorno al 1456.

- Dal punto di vista giurisprudenziale si fa fede al diritto romano e a una serie di

editti che furono emanati dai vari imperatori quand’erano in carica. Tutti questi

decreti giuridici, e in particolare il diritto romano, furono accorpati in un unico

grande codice giurisprudenziale: corpus iuris civilis (Digesto, Instituzioni,

Codice e Novelle). Tale codice fu redatto da Giustiniano.

2. L’ultimo Impero romano

- La plurisecolare durata del dominio dell’Impero romano è stata favorita da

un’efficace organizzazione di regole giurisprudenziali. È grazie al diritto che

si è attuata la disciplina del funzionamento.

- La prima riorganizzazione dell’Impero fu iniziata da Diocleziano e

completata da Costantino, morto nel 337 d.C. Tale riorganizzazione prevede:

al vertice l’imperatore, intorno a lui una corte di funzionari, che svolgono

compiti ben precisi (tra questi ci sono anche dei giuristi). I due imperatori,

quello d’Oriente e quello d’Occidente, sono coadiuvati da due Cesari e dai

propri funzionari centrali. L’Impero è suddiviso in quattro grandi prefetture

Page 2: L'eredità del mondo antico

2

affidate al prefetto del pretorio; ciascuna di esse è divisa in diocesi (6 in Oriente

e 6 in Occidente) ed affidata ad un vicario. Ogni diocesi è divisa in province

(114 in tutto), a capo delle quali vi è un “rector” o “praeses”. In ogni provincia

ci sono delle città (“municipia”), retta dalla “curia”.

- L’esercito è composto da tre parti : “magister peditum”, “magister militum”

(quando il comando viene unificato) e “magister militum utriusque militiae”.

Lungo il confine sono stanziati i “milites” limitanei o “ripenses”.

- L’incarico di riscuotere i tributi e di retribuire i dipendenti imperiali, sia civili

che militari, è affidato all’apparato tributario.

3. Il Cristianesimo

- Il Cristianesimo ha portato numerose modificazioni nel diritto romano. La

Chiesa cristiana d’Occidente acquistò ben presto una struttura gerechica,

ispirandosi anche al modello centrale.

- ORGANIZZAZIONE GERARCHICA : in ogni città della provincia vi era un

vescovo, di solito veniva eletto per acclamazione dal popolo e dal clero locale, che

veniva coordinato da un suo superiore. Vi sono altre figure come i patriarchi e il

vescovo di Roma, conosciuto come capo spirituale per eccellenza: papa.

- Tra il IV e il V secolo si affermò il primato spirituale del papa forzato poi

dall’opera di papa Leone Magno. Così dopo questa grande riorganizzazione la

Chiesa diventa un saldo riferimento spirituale per la popolazione

sostituendosi ad un evanescente potere imperiale (“episcopalis audentia”).

- In questi secoli la Chiesa incominciò ad avere un proprio ordinamento e un

proprio diritto, con norme fissate anche dalle riunioni dei vescovi in concili

sia provinciali che generali (“ecumenici”). Soprattutto in Oriente si venne a

creare quel fenomeno noto come “cesaropapismo” secondo il quale i concili

venivano svolti su convocazione e sotto la stretta vigilanza dell’imperatore. A

ciò si oppose papa Gelasio I, noto per la sua teoria, conosciuta presto come la

“teoria gelasiana”, secondo cui: l’ordine religioso e l’ordine imperiale/civile

dovevano assolutamente essere divisi. Tale concezione costituisce una

caratteristica della tradizione giuridica europea.

4. La giurisprudenza e le fonti giuridiche

- Il periodo più significativo delle “giurisprudenza” romana è stato quello tra il

200 a.C. ed il 200.d.C.

- Agli esperti del diritto, “ iurisperiti ” , la società riconosceva la competenza

dell’“ interpretatio ” . Questi desumevano una serie di principi e di

comportamenti a partire dalle regole, ciò è alla base dello “ius”.

- Accanto allo “ius” esistevano un certo numero di “leges”. Quest’ultime, con

l’affermarsi del potere imperiale, vennero monopolizzate dall’imperatore stesso.

Ciò ridusse la portato dello “ius” e della “interpretatio”. In poche parole:

venne meno, fino a ridursi, l’intervento dei giuristi.

- L’ampiezza delle legislazione imperiale indusse, sin dal IV secolo, dei

privati a redigerne delle raccolte: Codice Gregoriano, Codice Ermogeniano,

che riunivano i rescritti imperiali sino ai tempi di Diocleziano.

Page 3: L'eredità del mondo antico

3

- Nel 438 l’imperatore d’Oriente Teodosio II ha promulgato un’ampia

raccolta di leggi imperiali emanate da Costantino in poi: si tratta del Codice

Teodosiano suddiviso per argomenti in 16 libri.

- L’imperatore d’Occidente Valentiniano III ha contemporaneamente esteso la

vigenza di tale codice in Occidente.

- Un secolo dopo, l’imperatore bizantino Giustiniano, insieme con il suo

ministro Triboniano, si è preoccupato di redigere una serie di raccolte delle

fonti giuridiche romane, un’opera portata a termine in soli 5 anni, dal 529 al

534 d.C:

I° fase : aggiornamento dell’opera di Teodosio, viene redatto il “Codex

Iustinianus”.

II° fase : non bastava riunire solo le “leges”, ma anche gli “iura” (insieme

delle regole dello “ius”, enunciate nel corso dei secoli dai giuristi più

significativi romani). Nel 533 esce il “Digesto” , cioè gli “iura digesta”

riuniti in 50 libri.

III° fase : viene redatto un manuale con i concetti e di principi generali di

tutto il diritto romano. Giustiniano basandosi sulle “Institutiones” del

giurista Gaio, risalenti al III secolo, redasse le sue “Institutiones” .

IV° fase : nel 534 viene redatto il “Codex”, un’opera di 12 libri un cui vi

sono le diverse “leges” considerate utili ai tempi giustinianei.

V° fase : Giustiniano fece redigere una quarta raccolta, “Novellae

constitutiones” (168 “costituzioni”, cioè leggi da lui emanate). Tale

poderosa opera fu chiamata “corpus iuris civilis”. Giustiniano, con la

“Pragmatica Santio” del 554, estese queste raccolte anche in Italia, emanata

su richiesta del pontefice del tempo (“pro petitione Vigilii”).