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Legislazione e normativa scolastica. Organizzazione dei servizi educativi e di istruzione. Soggetti, ruoli, funzioni nel sistema nazionale dell’istruzione CONCORSO DOCENTI CORSO DI ORIENTAMENTO ALLA PROVA SCRITTA Oliviero Franco Milano, aprile 2016

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Legislazione e normativa scolastica. Organizzazione dei servizi educativi e di istruzione. Soggetti, ruoli, funzioni nel sistema nazionale dell’istruzione

CONCORSO DOCENTI

CORSO DI ORIENTAMENTO ALLA PROVA SCRITTA

Oliviero Franco Milano, aprile 2016

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Cost. art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge

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La P.A. nella Costituzione

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gerarchia

autoritarietà

esecutorietà

accentramento

segretezza degli atti

responsabilità min/le

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Struttura amministrativa dello Stato fino agli anni ‘80

Modello adatto

al soddisfacimento

di bisogni della

collettività,

letti unilateralmente

dalla PA,

più che a sostenere

le politiche di sviluppo

della comunità

così come emergenti

e rappresentati da essa

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accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno

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Principi introdotti dalla legge n°241/90

Trasparenza

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Diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

Interessati sono i soggetti privati che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

Contro-interessati sono i soggetti che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza

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Principi introdotti dalla legge n°241/90

Accesso agli atti

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del cittadino all'iter di formazione di un atto o a un procedimento amministrativo rilevante per la sua sfera di interessi:

informazione di avvio del procedimento

designazione del responsabile del procedimento

possibilità di interagire con la PA prima che provveda

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Principi introdotti dalla legge n°241/90

Partecipazione

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separazione fra compiti di direzione politica e gestione amministrativa

ridefinizione del ruolo e delle funzioni dei dirigenti

riconduzione dei rapporti di lavoro pubblico alla disciplina del diritto civile

affidamento al giudice ordinario delle controversie di lavoro nell’impiego pubblico

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Principi introdotti dalla legge n°421/92

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indirizzo

controllo e verifica dei risultati

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La P.A. nella riforma degli anni ‘90

Livello politico

Distinzione fra:

organizzazione

gestione

Livello amministrativo

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provvedimento: atto unilaterale imperativo emanato da una pubblica autorità nell’esercizio di potestà pubbliche)

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Evoluzione del modello di P.A.

da un modello burocratico di amministrazione

accordo: strumento per realizzare sia le finalità private sia le finalità pubbliche, al fine di comporre interessi complessi e tra loro In conflitto

a un modello partecipativo di amministrazione

Ponendo comunque al centro la finalità di realizzazione del pubblico interesse

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Principi ispiratori dell’azione della P.A.

Il principio del buon andamento esige che l’azione amministrativa si svolga secondo criteri di efficacia e di efficienza

L’efficienza della pubblica amministrazione è data dal rapporto tra i risultati dall’azione amministrativa e la quantità delle risorse impiegate

L’efficacia dell’azione amministrativa riguarda la capacità di conseguire gli obiettivi previsti

Sono due parametri distinti e non sempre tra loro coerenti

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Principi ispiratori dell’azione della P.A.

Il rispetto di questi indicatori di qualità ha il fine di garantire al cittadino il soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela (sicurezza, giustizia, salute, istruzione…), almeno ad un livello essenziale perseguibile con azioni efficaci e contestualizzate, espressione di autonomia decisionale e di discrezionalità dei pubblici poteri

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Ripartizione delle sfere di potestà

L. cost. n° 3/2001 (riforma titolo V Cost.: artt. 114-133)

potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di “...norme generali sull’istruzione …”

competenza plurima in materia di “… livelli essenziali di prestazioni concernenti diritti civili …”

potestà normativa concorrente in materia di “… istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche …”

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Ripartizione delle sfere di potestà

L. n° 3/2001 riconosce alle Regioni

potestà legislativa concorrente in materia di “istruzione” (cioè di dettaglio, da esercitare nel rispetto delle “norme generali” e dei “livelli essenziali”)

potestà esclusiva in materia di “istruzione e formazione professionale”

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Le autonomie

La legge n° 59/97 estende il principio delle “autonomie”

L’istituzione scolastica è un’ “autonomia funzionale”

Il successivo D. lgs. n° 80/98 definisce la dirigenza come “figura organizzatoria”, non più semplice “qualifica professionale”, riconoscendo così un ruolo decisivo nella realizzazione del servizio pubblico e nel soddisfacimento di interessi della comunità, specifici dei diversi settori

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Indirizzo politico

Art. 4 D. lgs. n° 165/01

Gli organi di governo:

esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare

verificano la rispondenza dei risultati dell'attività

amministrativa e della gestione agli indirizzi diramati

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Indirizzo amministrativo

Art. 4 D. lgs. n° 165/01

Ai dirigenti spetta:

l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno

la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, e di controllo

Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati

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Competenze esclusive dello Stato

L'art. 117 della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva:

- norme generali dell'istruzione

- determinazione dei livelli essenziali di prestazione che devono essere assicurati dalle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale)

- Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano hanno un maggior grado di autonomia.

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Competenze esclusive delle Regioni

Art. 117 Cost. attribuisce alle Regioni:

- la competenza legislativa esclusiva sul sistema di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione, stabiliti dallo Stato e fatti salvi i compiti di raccordo con l'Unione europea (il recepimento delle direttive avviene con legge nazionale)

- l’obbligo di garantire livelli essenziali di prestazione da garantire standard formativi minimi (durata dei corsi, validità nazionale delle certificazioni, rispetto dei criteri nazionali di accreditamento dei soggetti che erogano i corsi)

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Competenze concorrenti

tra Stato e Regioni Lo Stato e le Regioni, in materia di istruzione scolastica,

hanno competenza legislativa concorrente:

- lo Stato stabilisce i principi generali (durata e tipologia dei corsi, esami e certificazioni, valore legale dei titoli, obiettivi di apprendimento, crediti, ..)

- le Regioni l'organizzazione sul territorio

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Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano opera nell’ambito della comunità nazionale per favorire l’armonizzazione degli interventi e la cooperazione tra l’attività dello Stato e quella delle Regioni e delle Province Autonome.

E’ sede di negoziazione politica tra le amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali.

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Compiti della Conferenza

La conferenza Stato – Regioni – Autonomie:

• è la sede dove il Governo conosce l’orientamento delle Autonomie sui più importanti atti amministrativi e normativi di interesse territoriale;

• ha l’obiettivo di realizzare una leale collaborazione tra amministrazioni centrali e regionali;

• si riunisce per la trattazione delle linee di politica comunitaria che coinvolgono gli interessi delle comunità regionali e provinciali.

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La scuola nella Costituzione

La Costituzione della Repubblica italiana dedica alcuni articoli all’istruzione e ad alcuni diritti della persona e delle comunità, variamente riconducibili all’educazione e all’istruzione.

Essa considera la formazione uno dei fini di benessere perseguiti dallo Stato, sia indirettamente sia direttamente, per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e per promuovere il benessere dei gruppi intermedi e della collettività sociale.

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Art 2 Cost

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

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Art. 3 Cost.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla Legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

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Art. 5 Cost.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;

attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;

adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

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Art. 9 Cost.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione.

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Art. 30 Cost.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nel caso di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

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Art. 33 Cost.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è

l’insegnamento.

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Art. 33 Cost. …

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La Legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali, che chiedono la parità deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

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Art. 33 Cost

È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

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Art. 34 Cost.

La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

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Art. 38 Cost.

Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

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Anni ‘70: crisi dei modelli Stato – apparato:

esprime una visione organizzativa, centralistica, caratterizzata da poteri esercitati per funzioni di pubblico interesse

Stato – comunità:

esprime la dimensione comunitaria di singoli e gruppi che animano la società, ne esprimono gli interessi vitali e culturali, si organizzano e danno forza e carattere alla vita sociale

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Un’autorevole visione tecnica

Stato “comunità”: indica il popolo localizzato in un territorio e organizzato politicamente

Stato “apparato”: indica l’insieme delle strutture politiche che esercitano i poteri sovrani

Stato “ordinamento”: indica l’insieme delle organizzazioni pubbliche sia centrali che decentrate

Stato “ente”: indica l’organizzazione pubblica centrale (G. Zagrebelsky)

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Dal centralismo alla poliarchia

STATO

STATO REGIONI

e EELL

IISS FAMIGLIE

PROGETTUALITA’

ESECUTIVITA’

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Uno scenario nuovo …

NUOVO TITOLO V

L 3/01

l. 59/97 e DPR 275/99 (autonomia)

Dalla l. 53/03 (riforma Moratti)

alla l. 107/15 (Buona Scuola)

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Con i principi sanciti dalla Costituzione il sistema scolastico si trasforma da sistema selettivo e meritocratico in un sistema formativo policentrico. La sua cellula fondamentale è la singola istituzione scolastica, entità dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa.

Nasce così una scuola aperta, orientata a soddisfare il diritto all’educazione e alla formazione dei cittadini, quale prerequisito per lo svolgimento della cittadinanza attiva e responsabile.

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Evoluzione del sistema scolastico

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Il sistema scolastico italiano Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – M.I.U.R. - si articola:

a livello centrale in:

Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell’informazione

Dipartimento per l'istruzione

Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca

a livello periferico in Uffici scolastici regionali

Gli Uffici scolastici regionali costituiscono un autonomo centro di responsabilità amministrativa, attuano le disposizioni dei Dipartimenti e svolgono il ruolo di diretto supporto e consulenza alle singole scuole e sono articolati in Uffici scolastici territoriali

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Il sistema scolastico italiano

Il sistema formativo italiano è oggetto di un ampio processo di ristrutturazione, non ancora del tutto concluso, in cui hanno operato contemporaneamente due principi riformatori:

il principio di sussidiarietà, un ampio decentramento amministrativo che ha fatta salva l'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche

la coerenza con gli orientamenti europei, miglioramento del livello formativo generale mediante l'innalzamento dei tassi di partecipazione alle attività di formazione nella prospettiva della lifelong-learning

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Sistema pubblico d’istruzione

• Legge n. 62 del 10.03.2000: Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione. (G.U. 21.03.2000, n. 67). [modificato da: L. 23.12.2000, n. 388; d.l. 7.9.2007, n. 147, conv. con modif. da L. 25.10.2007, n. 176.]

• C.M. n. 31 del 18.03.2003:Disposizioni e indicazioni per l'attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica.

È un Sistema pubblico nazionale

Comprende con pari dignità le scuole statali e le scuole paritarie, degli

enti locali, di enti privati o di privati

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Democrazia scolastica

Il difficile passaggio dalla scuola di Stato:

- centralistica

- uniforme

- autoritaria

- selettiva

- burocratizzata

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Democrazia scolastica

… alla scuola della comunità:

- partecipativa

- democratica

- flessibile

- promozionale

- orientata al successo

- garante del diritto di ciascuno

- …

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Organi collegiali scolastici

Organi collegiali come insiemi organizzati, costituiti da componenti caratterizzate da particolari competenze e/o volute a rappresentanza di interessi meritevoli di tutela

Esprimono un particolare ‘mandato sociale’ e una visione partecipativa diffusa, a garanzia del buon funzionamento delle strutture di servizio

La legge individua le finalità, la composizione e le regole di funzionamento

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Consigli di classe e di interclasse

I Consigli di classe (secondaria di 1° e 2° grado), di interclasse (primaria) intersezione (infanzia)

Composizione democratica per:

• proposte per l’attività educativa e didattica, la sperimentazione

• facilitazione della partecipazione sociale

• programmazione, valutazione e sperimentazione

Composizione tecnica per:

• coordinamento didattico e rapporti interdisciplinari

• valutazione periodica e finale degli alunni

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Collegio dei docenti

Organo ‘tecnico’, posto a garanzia dell’autonomia delle scelte in materia educativa e didattica

Composto da tutti i docenti in servizio nella scuola e presieduto dal DS

Titolare delle decisioni salienti in materia di progettazione e di flessibilizzazione delle attività formative, ma anche per potere di verifica e di valutazione

E’ organo di garanzia della libertà di insegnamento

Forma il Piano triennale dell’offerta formativa

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Consiglio d’istituto

E’ organo ‘politico’ di rappresentanza degli interessi coinvolti nella vicenda educativa

Equicomposto da rappresentanti degli interessi della comunità (genitori e studenti) e da rappresentanti del corpo professionale

Presieduto da un rappresentante dei genitori

Titolare della programmazione organizzativa, gestionale e finanziaria.

Approva il Piano triennale dell’offerta formativa

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Gli equilibri decisionali

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Dirigente scolastico

Consiglio di Istituto

Collegio docenti

Consiglio di classe

Giunta esecutiva

Area delle relazioni equiordinate

Consiglio di Istituto

Area delle relazioni gerarchiche

Direttore S.G.A A.T.A

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Il nuovo assetto degli equilibri decisionali

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L’autonomia scolastica e la ridefinizione del ruolo dirigenziale ex D. Lgs. 165/2001, comportano una ridefinizione degli equilibri decisionali nella scuola, ancor oggi in corso.

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D.P.R. 275/99 art. 3

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa, per un triennio.

Il Piano:

•è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche

•esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa

•è espressione dell’autonomia delle II.SS.

Il piano è approvato dal Consiglio di Istituto.

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D.P.R. 275/99 art. 4 – autonomia didattica (1/4)

1.Le istituzioni scolastiche …

- concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni

- riconoscono e valorizzano le diversità

- promuovono le potenzialità di ciascuno

- adottano tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

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D.P.R. 275/99 art. 4 – autonomia didattica (2/4)

2. Le istituzioni scolastiche :

- regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni

- possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune :

– l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;

– la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria

– l'attivazione di percorsi didattici individualizzati

– l'articolazione modulare di gruppi di alunni

– l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari

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D.P.R. 275/99 art. 4 – autonomia didattica (3/4)

3.Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati … percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera

4.Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche

- assicurano iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative assunte dagli enti locali

- individuano modalità e criteri di valutazione degli alunni per la valutazione periodica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati

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D.P.R. 275/99 art. 4 – autonomia didattica (4/4)

5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative

6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.

7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi del'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.

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D.P.R. 275/99 art. 5 – autonomia organizzativa

1.Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

2. (adattamenti del calendario scolastico)

3.L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, Le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel PTOF.

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D.P.R. 275/99 art. 6 – autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:

– la progettazione formativa e la ricerca valutativa;

– la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;

– l'innovazione metodologica e disciplinare;

– la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;

– la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;

– gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;

– l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

2. …

3. …collegamenti con … università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.

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D.P.R. 275/99 art. 16 – Coordinamento delle competenze

1.Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.

2.Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

3.I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.

4.Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.

5.Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità

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Competenze Collegio ex D.P.R. 275/99

Il Piano triennale dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.

L’approvazione del piano è riservata al Consiglio di Istituto, in quanto organo politico “di indirizzo”, caratterizzato perciò dal contemperamento degli interessi.

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Una caratteristica fondamentale del PTOF è la pluriennalità

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Azione annuale

Verifica stabilità dell’impianto dell’offerta formativa

Verifica area progettuale e attualizzazione

Azione pluriennale

Adeguamento/modifica annuale della struttura del PTOF a seguito di: innovazioni normative attività di ricerca sperimentazione e sviluppo

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Una caratteristica fondamentale del POF è la pluriennalità

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Funzionamento didattico generale

Schede progetto

Programma annuale

PTOF pluriennale

Piano annuale

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P.T.O.F. e Programma Annuale - due documenti correlati, ma distinti

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Il Programma annuale rappresenta l’evidenziazione contabile della gestione di ciascuna istituzione scolastica

Il Piano dell’offerta formativa si riferisce esclusivamente all’offerta formativa

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Funzione docente: normativa di riferimento

1. Testo Unico: funzione docente

2. CCNL 2006-2009: funzione docente, profilo professionale docente e attività funzionali insegnamento

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Fonti normative della funzione docente – D. Lgs. 297/94

Art. 395 - Funzione docente

1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità

2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare essi:

– curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;

– partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;

– partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;

– curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;

– partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti

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Fonti normative della funzione docente

Art. 1 - Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento

1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.

2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni

3. E' garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca

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Testo unico, D. Lgs. n. 297/94

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Fonti normative della funzione docente

Art. 2 - Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio

1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.

2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.

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Testo unico, D. Lgs. n. 297/94

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CCNL 2006-2009

Art. 26 – Funzione docente

• Realizza il processo di insegnamento - apprendimento per promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici

• Si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti

• In attuazione dell’autonomia, nelle attività collegiali elaborano, attuano e verificano per gli aspetti pedagogico-educativi il POF adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto … anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline

• Dei relativi risultati saranno informate le famiglie secondo le modalità decise dal Collegio Docenti

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CCNL 2006-2009

Art. 27 – Profilo professionale docente

• E’ costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti

• I contenuti della prestazione professionale si definiscono nel quadro degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi del piano dell’offerta formativa

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Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità per omessa vigilanza

Art. 2047 c.c.

“In caso di danno cagionato da persone incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che si provi di non aver potuto impedire il fatto.”

Art. 2048 c.c.

“ I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.”

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La responsabilità dei genitori e dei tutori

Si tratta di illecito legato a una cattiva vigilanza o all'avere male impartito la dovuta educazione (culpa in educando e/o in vigilando).

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Art. 2048 c.c. non aver potuto impedire il fatto illecito

commesso dal figlio minore - capace di

intendere e di volere -

Prova liberatoria

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La responsabilità di vigilanza dei docenti e del dirigente

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il danno che il minore arreca a terzi

Responsabilità del docente

la lesione che il minore arreca a sé stesso

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La responsabilità: limiti (art. 61 Legge 312/80 e art. 574 D. Lgs. 297/94)

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi

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Trasparenza degli atti

Ai sensi della Legge 241/1990, gli aventi titolo possono chiedere copia degli atti riguardanti se stessi o i figli minori. Esempi di atti:

•verbali dei Consigli di classe

•registri docenti

•verifiche scritte e griglie di valutazione.

La mancata corretta compilazione, può innanzitutto comportare responsabilità amministrativa e disciplinare

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Trasparenza: la tenuta dei registri

«Il registro di classe ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell’esercizio della sua pubblica funzione, come ripetutamente affermato anche da sentenze della Cassazione.

Si rimarca inoltre la necessità della corretta compilazione anche del registro personale del docente che completa la documentazione dell’attività svolta dalla classe con la documentazione dell’attività del docente stesso e facilita lo svolgimento del lavoro del consiglio di classe; anche questa attività fa quindi parte dei doveri dell’insegnante e il non ottemperarvi può costituire fattispecie di responsabilità disciplinare.

Occorre pertanto prestare la massima cura ad entrambi i registri (che dovranno essere compilati a penna), fra l’altro: <…>

–riportando sempre fedelmente gli argomenti spiegati

–firmando in corrispondenza delle ore di lezione ed indicando anche la materia svolta

–registrando con grafia chiara i cognomi degli studenti assenti

–registrando con precisione l’assenza degli studenti nelle giornate ed ore delle lezioni relative a ciascun insegnante

–registrando con precisione l’ora di entrata dello studente già segnalato assente;

–registrando con precisione l’ora di uscita anticipata dello studente già segnalato presente;

–riportando il numero delle ore effettuate, gli argomenti trattati, i voti assegnati, distinguendo quelli orali da quelli scritti e da altri assegnati a prove comunque corrette e classificate.»

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Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale E-R, ( prot. 1178 del 27/01/2006)

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Privacy

D. Lgs.196/2003“Codice in materia di protezione dei dati personali.”

Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Tutti coloro che, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, vengono a conoscenza di dati personali devono necessariamente essere designati come incaricati. L’incarico non può essere rifiutato.

Il DPR 184/2006 specifica le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Il DM 305/2006 identifica i dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento del MIUR e delle istituzioni scolastiche

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Finalità

• Ruolo centrale della scuola nelle società̀ della conoscenza

• Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze

• Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali

• Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica

• Modello di scuola aperta

• Diritto allo studio

• Pari opportunità̀ di successo formativo e di istruzione permanente

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Strumenti

• Alternanza scuola - lavoro

• Impresa formativa simulata

• Sistema duale

• Istituti tecnici superiori (istruz. terziaria non accademica)

• Piano straordinario assunzioni

• Organico dell’autonomia

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Strumenti

• Piano triennale dell’offerta formativa inclusivo di

- rapporto di autovalutazione

- piano di miglioramento

• Didattica laboratoriale (laboratori territoriali per l’occupabilità)

• Piano nazionale scuola digitale

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Linee d’azione

• Competenze linguistiche, anche con CLIL

• Competenze scientifiche e logico-matematiche

• Competenze musicali e artistiche, anche attive

• Cittadinanza attiva e democratica, solidarietà, auto-imprenditorialità

• Sostenibilità ambientale e territorio

• Competenze nei nuovi linguaggi e nelle loro tecniche

• Ed. motoria e a stile di vita sano, ed. alimentare

• Competenze digitali, pensiero computazionale, uso consapevole dei social network

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Linee d’azione

• Apertura al territorio

• Potenziamento orario apertura scuola

• Diminuzione numero alunni per classe

• Valorizzazione percorsi individualizzati

• Premialità e merito

• Italiano L2

• Sviluppo attività di orientamento

• Contrasto dispersione, bullismo e cyberbullismo

• Inclusione e attenzione BES

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Ruolo D.S. ridefinito

• Garanzia di efficace/efficiente gestione delle risorse

• Responsabilità dei risultati del servizio

• Valorizzazione delle risorse umane

• Incarichi triennali ai docenti secondo POF

• Valutazione del DS per capacità di: – direzione

– gestione

– miglioramento

– valorizzazione

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Altre misure

• Potenziamento INVALSI per – rilevazioni nazionali e internazionali

– sostegno autovalutazione scuole

– visite valutazione alle scuole

• Open data: pubblicità, trasparenza, disponibilità di accessi

• School bonus: credito d’imposta per donazioni a scuole per – costruzione nuove strutture

– manutenzione edifici scolastici

– interventi per occupabilità studenti

• Detrazioni spese d’istruzione (19% per max 400 euro)

• Carta per l’aggiornamento

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… e ancora …

• Piano di costruzione di scuole innovative per – concezione architettonica

– impiantistica

– tecnologie

– efficienza energetica

– sicurezza strutturale e antisismica

– innovatività e modularità ambienti di apprendimento

– fruibilità da parte del territorio

• Messa in sicurezza e valorizzazione patrimonio edilizio scolastico (8 x 1000)

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Deleghe

• Riordino normativo sul sistema nazionale di istruzione e formazione

• Riordino della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti nella scuola secondaria

• Promozione e inclusione scolastica degli studenti con disabilità

• Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale

• Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni

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Deleghe

• Effettività del diritto allo studio, potenziamento della carta dello studente

• Promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio artistico-culturale

• Revisione e riordino della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero

• Adeguamento in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché́ degli esami di Stato

Esercizio della delega senza parere del CSPI