legge regionale n.6 del 21 maggio 2007 “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”

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legge regionale n.6 del 21 maggio 2007 “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” Osservazioni sulla legge regionale n.6 del 21 maggio 2007 “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” pubblicata nel B.U.R. del 21 maggio 2007 ed entrata in vigore il 5 giugno 2007 Paola Castellini

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Osservazioni sulla legge regionale n.6 del 21 maggio 2007 “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” pubblicata nel B.U.R. del 21 maggio 2007 ed entrata in vigore il 5 giugno 2007. Paola Castellini. - PowerPoint PPT Presentation

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legge regionale n.6 del 21 maggio 2007 “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”

Osservazioni sulla legge regionale n.6 del 21 maggio 2007 “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” pubblicata nel B.U.R. del 21 maggio 2007 ed entrata in vigore il 5 giugno 2007

Paola Castellini

“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”

La norma è stata emanata nell’ambito della competenza esclusiva delle regioni in materia di commercio a seguito della riforma costituzionale del 2001

ne consegue che le disposizioni contenute nella legge sostituiscono o integrano quelle vigenti nel territorio dell'Emilia- Romagna

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”

La norma contiene disposizioni in materia di: orari degli esercizi commercialisanzioni per i pubblici esercizivalidità del RECvendita dei farmaci al pubblicocentri di telefonia

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” : orari degli esercizi commerciali

Viene introdotto un articolo 16 bis alla legge regionale n.14 del 1999 che stabilisce :

la giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge ( 3 settembre 2007) individua i giorni di festività civili e religiose in cui gli esercizi commerciali debbono osservare la chiusura obbligatoria domenicale o festiva, compresi quelli situati in comuni turistici e città d’arte

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” : città d’arte e comuni turistici

L’art.12 del decreto legislativo n. 114 del 1998 ha stabilito che nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d’arte gli esercenti il commercio determinano liberamente gli orari d’apertura e di chiusura e possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva.

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” : città d’arte e comuni turistici

l’art.16 della l.r. n. 14 del 1999 contiene due principi:

1. il riconoscimento regionale di comune ad economia prevalentemente turistica o città d’arte prende avvio esclusivamente da una proposta motivata del comune, essendosi ritenuta l'amministrazione di livello locale la più idonea ad individuare le esigenze e le caratteristiche turistiche e commerciali del proprio territorio.

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” : città d’arte e comuni turistici

Ai comuni stessi spetta anche la scelta di individuare le zone e i periodi dell’anno per i quali richiedere il riconoscimento come comune ad economia prevalentemente turistica o città d’arte

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” : città d’arte e comuni turistici

2. Il secondo principio si sostanzia invece nella previsione secondo cui i comuni possono richiedere il riconoscimento citato soltanto dopo aver adempiuto all’obbligo di concertazione con le associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori. A quest'ultimo riguardo si fa presente che il decreto Bersani prevedeva, da parte di queste tre categorie, l'espressione di un mero parere consultivo

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” : città d’arte e comuni turistici

Nella prima fase di attuazione della legge regionale, la Giunta regionale ha riconosciuto come comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte solo quelli che avevano portato a termine con esito favorevole il procedimento di concertazione e quelli che erano già stati inseriti negli Allegati n.1 e n.2 della previgente legge regionale 40/84, per consentire ai medesimi di dare continuità alla disciplina degli orari di apertura e alla deroga alla chiusura nelle giornate domenicali e festive.

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” : città d’arte e comuni turistici

Attualmente, ai comuni che non hanno positivamente portato a termine la concertazione, e che pertanto non possono ottenere il riconoscimento regionale, la Regione chiede di ripresentare domanda dopo avere svolto un nuovo tentativo di conciliazione; la nuova richiesta deve essere approvata con deliberazione di Consiglio comunale

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” : orari degli esercizi commerciali

COMUNI INSERITI NEGLI ALLEGATI N.1 E N.2 ALLA ABROGATA L.R. 40/84: 203

COMUNI AD ECONOMIA TURISTICA E CITTA’ D’ARTE AI SENSI DELLA L.R. 14/99, ART. 16: 213 DI QUESTI 213 COMUNI, 185 ERANO GIA’

PRESENTI NEGLI ALLEGATI ALLA L.R. 40/84, 28 SONO INVECE STATI RICONOSCIUTI EX NOVO.

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” : orari degli esercizi commerciali

la giunta regionale nel medesimo termine ( 3 settembre 2007), sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, individua le modalità e i criteri con cui i comuni, previa concertazione con le medesime organizzazioni, possono derogare dall’ obbligo di chiusura

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”: esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio

L’esercizio congiunto del commercio all’ingrosso e del commercio al dettaglio in sede fissa all’interno del medesimo locale è disciplinato dall’art.26 comma 2 del D.Lgs. n.114/98.

La norma sopra citata stabilisce che:• “ E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di

vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite dalle regioni. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attivita' alla data di cui al comma 1.”

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”: esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio

La norma regionale fa salvo il divieto di esercizio congiuntostabilisce delle deroghe al principio generale

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”: esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio

Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

MACCHINE, ATTREZZATURE E ARTICOLI TECNICI PER L’AGRICOLTURA , L’INDUSTRIA IL COMMERCIO E L’ARTIGIANATO

MATERIALE ELETTRICOCOLORI E VERNICI, CARTE DA PARATIFERRAMENTA ED UTENSILERIAARTICOLI PER IMPIANTI IDRAULICI, A GAS ED

IGIENICIPaola Castellini

“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”: esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio

Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

ARTICOLI PER RISCALDAMENTOSTRUMENTI SCIENTIFICI E DI MISURAMACCHINE PER UFFICIOAUTO-MOTO-CICLI E RELATIVI ACCESSORI E

PARTI DI RICAMBIOCOMBUSTIBILIMATERIALI PER L’EDILIZIALEGNAMI

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio

viene reintrodotta una possibilità già prevista nella legge 426 del 71all’art.1

tale disposizione è già stata approvata da numerose regioni( Piemonte, Liguria, Sardegna, Toscana, Marche, Puglia, Veneto, Molise)

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio

La disposizione va interpretata nel senso letterale e pertanto:

i beni sono esclusivamente quelli indicati (non si applica il concetto di prevalenza)

la norma non implica modifiche alla normativa urbanistica sulle destinazioni d’uso e pertanto salvo diversa successiva disposizione va interpretata nel senso che le attività sono ammissibili purché sussista la destinazione d’uso corretta

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio

In casi di violazioni delle disposizioni della norma si applicano le sanzioni di cui all’art.22 commi 2, 3 e 7 del d.lgs.114 del 1998

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” modifiche alla legge in materia di pubblici esercizi

L’articolo 3 contiene modifiche alla legge regionale n.14 del 2003 in materia di pubblici esercizi

1. Il comune è competente alla vigilanza e e al provvedimento sanzionatorio di cui all’art.180 del regio decreto 635 del 1940 (obbligo di esposizione al pubblico della autorizzazione)

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” modifiche alla legge in materia di pubblici esercizi

2. viene introdotto il principio che l’iscrizione al REC costituisce requisito a tempo indeterminato sia per gli esercenti il commercio alimentare che i pubblici esercizi

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” modifiche alla legge in materia di pubblici esercizi

La lett.c) del comma 2 dell’art.6 della l.r.14/2003 prevedeva quale requisito per gli esercenti un p.e.:

essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” modifiche alla legge in materia di pubblici esercizi

La nuova disciplina elimina il riferimento temporale all’ultimo quinquennio e pertanto la nuova disposizione stabilisce che costituisce requisito:

essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro.

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art.3, comma 1, lett.a) della legge 248 del 2006

Osservazioni

1. IL REC è soppresso dal 4 luglio 2006

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art.3, comma 1, lett.a) della legge 248 del 2006

Osservazioni

2. I soggetti in possesso dell’iscrizione al REC per alimenti e bevande prima del 4 luglio 2006 possono essere considerati in possesso del requisito professionale a tempo indeterminato (cfr. circolare Ministero n.3603/c del 28/9/2006 p.2.2.2.): la legge tuttavia non si esprime sul punto (Vale per le Regioni che hanno ancora il REC)

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” modifiche alla legge in materia di commercio

il comma 5 dell’art.6 della l.r.14 /2003 stabilisce che il requisito di cui al comma 2, lettera a), ( avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti)

è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”

Tale disposizione viene integrata e si stabilisce che :

5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito anche a chi è stato iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui alla , per uno dei gruppi merceologici individuati dall'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, salva cancellazione dal medesimo registro."

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”modifiche sanzioni pubblici esercizi

Il comma 3 dell’art.15 della l.r.14/2003 è soppresso:

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere revocate:

a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;

b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse;

c) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela dei cittadini contermini.

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”

Viene prevista quale sanzione nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela dei cittadini contermini la sospensione fino a tre giorni

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” attività di vendita dei farmaci al pubblico

Gli esercizi commerciali di cui all’ art.5 del d.l. 223 del 2006(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito dalla legge 248 del 2006 , possono effettuare la vendita previa comunicazione, oltreché ai soggetti indicati al citato articolo 5, al Comune in cui ha sede l'esercizio.

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” attività di vendita dei farmaci al pubblico

2. La Giunta regionale provvede a definire entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge ( 3 settembre 2007) le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e delle attività di vigilanza farmaceutica.

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art.5 della legge 248 del 2006 consente

agli esercizi commerciali di cui alle lettere d), e) ed f) dell’art.4 del D.Lgs.n.114 del 1998 (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita)

di poter effettuare la vendita al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione, e di

tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica,

previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio.

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art.5 vendita dei farmaci non soggetti a prescrizione

Va premesso che: La Corte di Giustizia europea era già intervenuta

ammettendo la vendita via internet dei farmaci non soggetti a prescrizione medica (Sentenza Corte di giustizia 322/01 del 2003)

Segnalazione Antitrust AS 312 del 2005 sulla necessità di liberalizzare la vendita dei farmaci da auto medicazione

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art.5 vendita dei farmaci non soggetti a prescrizione

L’art.5 ha subito, in sede di conversione del decreto, varie modifiche rispetto alla originaria formulazione.Nella vigente versione

viene previsto l’obbligo della previa comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l’esercizio

viene previsto l’obbligo della presenza e delle caratteristiche di “personale e diretta” relativamente all’assistenza del farmacista

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art.5 vendita dei farmaci

La norma dispone che:

i farmaci sono esitabili negli esercizi di vicinato, nelle medie e nelle grandi strutture di vendita. Al riguardo si deve tenere presente che i centri commerciali non costituiscono una ulteriore tipologia dimensionale ma trattasi di una aggregazione di esercizi che può corrispondere, come tipologia dimensionale, a una media o a una grande

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art.5 farmaci vendibili

La norma dispone che: i farmaci sono quelli di automedicazione o da

banco (gli OTC) e quelli senza obbligo di prescrizione o “da consiglio” (i SOP) definiti all’art.87, comma e) del d.lgs.219 del 2006

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art.5 farmaci vendibili

la circolare ha fornito indicazioni sui prodotti INDUSTRIALI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA VENDIBILI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI:

medicinali da banco o di automedicazione e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica di cui agli art.87,comma 1 lett.e) e all’art.96 del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.

farmaci industriali vendibili senza prescrizione medica inseriti in fascia A e quindi dispensati in farmacia a carico del SSN ( in tale caso possono essere venduti fuori dalle farmacie ma non a carico del SSN). Le ricette solo in farmacia!!

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art.5 farmaci vendibili

medicinali per uso veterinario (poiché non sono dal decreto 226/2006 esplicitamente esclusi) non soggetti a prescrizione

prodotti omeopatici quando sono classificati come vendibili senza ricetta

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art.5 farmaci non vendibili

la circolare ministeriale indica che non sono vendibili negli esercizi commerciali le preparazioni medicinali non industriali ( i galenici o magistrali) , anche quando siano preparate in una farmacia e, per composizione, siano vendibili senza ricetta medica

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COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’

la circolare ministeriale fornisce indicazioni relativamente alla comunicazione di inizio attività. Il decreto subordina l’inizio dell’attività alla previa comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l’esercizio.

La circolare indica che la comunicazione deve inoltre essere inoltrata a:

Agenzia italiana del farmaco ( domanda senza allegati)

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COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’

Comune ( per conoscenza) ai fini dell’espletamento delle funzioni di vigilanza sulla vendita al pubblico (OCCORRE PREVISIONE NORMATIVA DELLA REGIONE!!!!!!!!!)

le modalità di invio devono essere inquadrate nel progetto tracciabilità del farmaco

LE DOMANDE GIA’ INVIATE ANDAVANO SANATE

ENTRO IL 31 OTTOBRE 2006 Paola Castellini

vendita dei farmaci: apposito reparto

La norma dispone che: la vendita deve essere effettuata nell'ambito di

un apposito reparto e quindi in una parte della sua superficie ben definita e distinta dagli altri reparti non è ammesso pertanto la collocazione degli espositori del prodotto sul banco - neanche nelle erboristerie o in altra attività commerciale di cui sia titolare un farmacista)

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vendita dei farmaci: apposito reparto

Sulla locuzione di “apposito reparto” la circolare fornisce alcuni elementi:

deve trattarsi di uno spazio dedicato esclusivamente alla vendita e alla conservazione dei farmaci vendibili

può assumere forme diverse in base alla tipologia di esercizio può essere un apposito corner o un singolo scaffale o anche

parte di uno scaffale purché gli spazi siano chiaramente separati così da escludere la commistione dei prodotti

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vendita dei farmaci: apposito reparto

qualora sia uno spazio aggiuntivo alla superficie di vendita autorizzata vanno avviati i procedimenti di legge per ampliamento (s.v. alimentare)

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art.5 vendita dei farmaci

La norma dispone che: l’esercizio può vendere al pubblico ma non ad

altri rivenditori (l’esercizio all’ingrosso è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art.100 del d.lgs. 219 del 2006 e non può avvenire nei medesimi locali (art. 26,comma 2 del d.lgs.114 del 1998)

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art.5 vendita dei farmaci

La norma dispone che: la vendita è consentita durante l’orario di

apertura dell’esercizio commerciale

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art.5 self service

la vendita a libero servizio è ammessa in farmacia ai sensi dell’art.9-bis del d.l. 18 settembre 2001 n.347. Su questo punto la circolare del ministero della Salute del 3 ottobre 2006, n.3 esprime l’orientamento che tale previsione sia da intendersi estensibile anche agli esercizi commerciali.

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art.5 presenza del farmacista

La norma dispone che:

la vendita deve essere effettuata alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine il farmacista pertanto non è assimilabile al responsabile di reparto e l’attività di vendita non può essere svolta da semplici commessi

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art.5 presenza del farmacista

Sulla presenza del farmacista la circolare chiarisce che:

La presenza deve essere garantita per tutto l’orario di apertura

Il farmacista è obbligato ad una assistenza “attiva” ( consigli quando richiesti ma anche a fronte di una incertezza nell’acquirente) che può anche non corrispondere alla consegna personale a tutti i clienti di ogni singola confezione

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art.5 presenza del farmacista

Il farmacista deve indossare il distintivo professionale e deve essere chiaramente distinguibile dall’altro personale che lavora nell’apposito spazio( va però ricordato anche che il codice deontologico impone il camice)

Il titolare dell’esercizio è tenuto a comunicare all’Ordine la generalità del o dei farmacisti

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conservazione dei farmaci

sulla conservazione dei farmaci la circolare richiama gli obblighi cui sono tenuti gli esercizi commerciali sia per il locale di vendita che per il magazzino annesso fra cui quello dello stoccaggio separato da altri prodotti (anche se devono essere conservati nel frigorifero). Se il magazzino è all’esterno necessita di apposita autorizzazione ai sensi dell’art.100 del d.lgs. 219 del 2006

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art.5 vendita dei farmaci

La norma dispone che: il distributore al dettaglio può determinare

liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti ( è nulla ogni clausola contrattuale contraria come i prezzi differenziati fra clienti o rispetto allo sconto esposto– art.5,comma3 d.l.223 del 2006

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art.5 vendita dei farmaci

La norma dispone che:

sono vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sottocosto avente ad oggetto i farmaci (art.6 dpr 430/2001)

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art.5 vendita dei farmaci

Insegna La circolare chiarisce che non possono essere

usate denominazioni e simboli che inducano il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia. Può essere utilizzata la denominazione “parafarmacia” e il simbolo riportato nel bollino di riconoscimento dei medicinali non soggetti a prescrizione

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art.5 vendita dei farmaci

Pubblicità

Non può essere effettuata senza autorizzazione del Ministero della Salute.

Può peraltro essere richiesta solo dal produttore

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art.5 vendita dei farmaci

ALCUNE REGIONI ( Lombardia, Umbria) HANNO DEFINITO LE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE introducendo ulteriori vincoli e i provvedimenti sono stati oggetto di segnalazione all’Antitrust

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art.5 vendita dei farmaci

Risultati al 31 /12/2006:600 esercizi hanno effettuato la comunicazione di

inizio attività di cui 85%sono esercizi di vicinato20% sconto medio sui prezzi con punte anche del 30%anche le farmacie hanno ribassato i prezzi

fonte: Ministero Sviluppo Economico

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Norma regionale “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” attività di vendita dei farmaci al pubblico

Sanzioni:In caso di mancata comunicazione di cui al

comma 1, nonché in caso di violazione delle disposizioni dell’art.5 comma1 del d.l.223 del 2006, si applicano le medesime sanzioni previste dall'articolo 22, commi 1, 2 e 7, del d.lgs.114 del 1998

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Norma regionale“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” attività di vendita dei farmaci al pubblico

Sanzioni:In caso di violazione delle disposizioni

dell'articolo 5, commi 2 e 3, del d.l.223 del 2006 si applicano le medesime sanzioni previste dall'articolo 22, commi 2, 3 e 7 del d.lgs.114 del 1998

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” attività di vendita dei farmaci al pubblico

Art.5 commi 2 e 3 2. La vendita di cui al comma 1 è consentita

durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci .

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” attività di vendita dei farmaci al pubblico

3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del , n. 87, convertito, con modificazioni, dalla , ed ogni altra norma incompatibile .

Paola Castellini

“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” attività di vendita dei farmaci al pubblico

22. Sanzioni e revoca.1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli

articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 .

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” attività di vendita dei farmaci al pubblico

art. 22 d.lgs. 114. Sanzioni e revoca.2. In caso di particolare gravità o di recidiva

il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione .

Paola Castellini

“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” attività di vendita dei farmaci al pubblico

art. 22 d.lgs. 114 . Sanzioni e revoca.3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli

articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” attività di vendita dei farmaci al pubblico

art. 22 d.lgs. 114 comma 7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” centri di telefonia

Perché una legge sui phone center?

Negli ultimi anni sempre più immigrati avviano attività di Phone Center o centri di telefonia

La assenza di una norma di carattere generale ha favorito la diffusione di numerose iniziative dei sindaci (ordinanze, ecc.) volte a imporre vincoli molto rigidi determinando così alcune situazioni di grave disparità e difficoltà nell’esercizio delle attività

Paola Castellini

“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” centri di telefonia

Una normativa di carattere generale è utile per definire condizioni omogenee di esercizio dell'attività e per garantire lo svolgimento dell’attività in condizioni di sicurezza adeguate all’elevato numero di persone che spesso vi stazionano

I phone center sono di solito ubicati in aree con forte presenza di immigrati, tanto nei grandi centri urbani quanto nei comuni di minori dimensioni, spesso osservano orari molto lunghi e per questo a volte determinano situazioni di contrasto con i residenti. Queste attività vanno pertanto regolamentate allo stesso modo delle altre attività commerciali

Paola Castellini

“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” centri di telefonia

Perché di competenza della regione ?

L’attività svolta nei centri di telefonia è del tutto assimilabile a quella di un esercizio commerciale

In considerazione della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di commercio si ritiene necessario che anche le attività dei centri di telefonia siano oggetto di una normativa che ne regoli il funzionamento così come avviene per tutte le altre attività commerciali

Paola Castellini

“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” centri di telefonia

Obiettivo della norma

L’obiettivo fondamentale è assicurare la completa funzionalità della struttura a garanzia dei clienti che vi si recano per telefonare

la rispondenza della struttura alla funzione per la quale è stata aperta va perseguita nella garanzia della sicurezza, dell’ordine pubblico e della tranquillità dei residenti delle zone di insediamento

Paola Castellini

“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” centri di telefonia

"centro di telefonia", altrimenti definito "phone center" : l'esercizio aperto al pubblico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici, anche abbinato ad altre attività.

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” centri di telefonia

Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano:

agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete;

alle strutture ricettive;alle tabaccherie;alle biblioteche; alle scuole

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” centri di telefonia

Condizioni per l'esercizio dell'attività Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle

norme statali, all'attività dei centri di telefonia si applicano le medesime disposizioni contenute nelle norme di settore per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare.

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” centri di telefonia

gli adempimenti previsti dalle norme statali, codice delle comunicazioni elettroniched.l.144/2005

Paola Castellini

“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” centri di telefonia

codice delle comunicazioni elettroniche: i centri che forniscono in via principale servizi di comunicazione elettronica devono darne comunicazione al Ministero delle Comunicazioni (art. 25 del d.lgs. 2592003)

Paola Castellini

“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” centri di telefonia

servizi di comunicazione elettronica: i servizi, di norma forniti a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazione

Paola Castellini

“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” centri di telefonia

Non si considera fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazione chi, svolgendo un’altra attività principale, mette a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di rete (del autorità garante delle telecomunicazioni 15/04/2003)

Paola Castellini

“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” centri di telefonia

gli adempimenti previsti dalle norme statali, d.l.144/2005 art.7 convertito in legge

155/2005: chi mette a disposizione del pubblico terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche deve chiedere licenza al questore .

La disposizione vale fino al 31/12/2007 e si applica a chi fornisce i collegamenti internet, non è richiesta per chi mette a disposizione solo dei telefoni

Paola Castellini

“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” centri di telefonia

gli adempimenti previsti dalle norme vigenti:l'attività dei phone center è regolata dalle norme

contenute nel D.lgs n. 114 del 1998 e nella L.R. n. 14 del 1999 per quanto riguarda:

comunicazione di inizio attività (l'attività può essere avviata decorsi 30 giorni dall'invio della comunicazione al Comune corredata dalla dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, requisiti urbanistici, igienico.sanitari, ecc.);

requisiti soggettivi (sono quelli indicati all'art.5 del D.lgs n. 114/1998 e debbono essere posseduti dal richiedente );

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” centri di telefonia

gli adempimenti previsti dalle norme vigenti:

requisiti urbanistici, compresa la destinazione d'uso e requisiti igienico-sanitari (sono quelli previsti dalle norme di urbanistica commerciale contenute nella deliberazione consiliare n. 1253 del 1999 e s.m.i.),

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gli adempimenti previsti dalle norme vigenti:

orari (sono fissati all’art.11 D.lgs n. 114 che stabilisce la possibilità di apertura dalle 7 alle 22 nel limite di 13 ore giornaliere, l’obbligo di chiusura domenicale salvo che nel mese di dicembre e in altre 8 domeniche fissate dal Comune, l’obbligo di chiusura di una mezza giornata infrasettimanale. L’art. 12 del medesimo decreto stabilisce che nei comuni turistici e nelle città d’arte gli esercenti possono determinare liberamente l’orario di apertura.

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” centri di telefonia

In aggiunta a queste disposizioni, che sono valide per i phone center e per tutte le attività commerciali, i Comuni possono fissare per i phone center ulteriori aggiuntivi requisiti (rispetto a quelli previsti per tutte le attività commerciali)

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” centri di telefonia

i Comuni possono prevedere: a) i requisiti igienico-sanitari, necessari per

l'esercizio dell'attività dei centri di telefonia; b) le misure dirette a tutelare la quiete pubblica e

le condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai centri di telefonia;

c) indicazioni circa le attività che non possono essere svolte nei medesimi locali, in quanto ritenute incompatibili con i requisiti igienico-sanitari e con le esigenze di tutela della quiete pubblica, di cui alle precedenti lettere a) e b).

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Le attività in essere al momento di entrata in vigore della legge hanno l'obbligo di presentare istanza al Comune

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Il Comune può protrarre l'esercizio delle attività in difetto dei requisiti igienico-sanitari ulteriori, dal medesimo fissati, ma non dei requisiti fissati dalle norme generali di settore e sopracitati. In questo ultimo caso si tratta infatti di esercizio di attività in carenza dei requisiti e c'è l'obbligo immediato dell'adeguamento.

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Come devono procedere i comuni?In attuazione del principio di concertazione,

previa consultazione anche delle forme di rappresentanza degli interessi coinvolti e dei soggetti direttamente interessati

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Entro quando devono procedere i comuni?Non è fissato alcun termine

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SanzioniIn caso di violazione delle disposizioni

comunali di cui al comma 2, lettere b) e c), si applicano le medesime sanzioni previste dall'articolo 22, commi 2, 3 e 7

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Pubblicità dei prezziAi servizi offerti nei centri di telefonia si

applicano, per quanto compatibili, le medesime disposizioni previste dall’art. 14 del d.lgs 114/98

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Norma transitoriaI soggetti che alla data di entrata in vigore

della presente legge già esercitano l'attività di centro di telefonia devono presentare al Comune competente la medesima comunicazione o istanza di autorizzazione di cui al titolo III del d.lgs.114/98

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Entro due anni dall'entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui all'articolo 6, comma 2, su istanza motivata del titolare, i Comuni possono decidere di autorizzare il proseguimento dell'attività dei centri di telefonia che siano in esercizio alla data di entrata in vigore delle disposizioni comunali, ma non in possesso dei requisiti minimi dei locali previsti dai Comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a).

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“Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” centri di telefonia

L'autorizzazione comunale viene rilasciata a tempo determinato e può essere rinnovata a seguito di motivata istanza del titolare. L'atto autorizzatorio può prevedere specifiche disposizioni relative agli orari di apertura del centro di telefonia e le eventuali limitazioni alle attività accessorie che possono essere svolte nei locali dello stesso.

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