LEGGE REGIONALE 9 agosto 2006, n. 26

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SOMMARIO “Avviso per i redattori e per gli Enti: Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Ammini- strazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”. PARTE PRIMA Leggi e Regolamenti Regionali LEGGE REGIONALE 9 agosto 2006, n. 26 “Interventi in materia sanitaria”. Pag. 15336 Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti. Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l’elezione dei componenti l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti. Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto. Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì. Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379. Abbonamento annuo di a 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119. Prezzo di vendita a 1,34. I versamenti per l’abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i ver- samenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo. Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Il testo originale su carta da bollo da a 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dal- l’attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista. L’importo della tassa di pubblicazione è di a 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale a 185,93) per ogni inserzione il cui con- tenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di a 11,36 oltre IVA (importo totale a 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione). Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione. LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE. Anno XXXVII BARI, 11 AGOSTO 2006 N. 104 Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

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S O M M A R I O“Avviso per i redattori e per gli Enti: Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione dellinguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Ammini-strazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno neititoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2006, n. 26“Interventi in materia sanitaria”.

Pag. 15336

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventirilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l’elezione dei componenti l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea, della Giunta e delleCommissioni permanenti.Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubblicheautorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti0805406376 - Fax 0805406379.Abbonamento annuo di a 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.Prezzo di vendita a 1,34. I versamenti per l’abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i ver-samenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione allaDirezione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.Il testo originale su carta da bollo da a 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dal-l’attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.L’importo della tassa di pubblicazione è di a 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale a 185,93) per ogni inserzione il cui con-tenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di a 11,36 oltreIVA (importo totale a 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventiregionali - Codice 3119.Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO;LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

Anno XXXVII BARI, 11 AGOSTO 2006 N. 104

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

PARTE PRIMA

_________________________Leggi e Regolamenti Regionali_________________________

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2006, n. 26

“Interventi in materia sanitaria”.

IL CONSIGLIO REGIONALEHA APPROVATO

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DIVERSEIN MATERIA DI GARANZIADEI LIVELLI ESSENZIALI

DI ASSISTENZA

Art. 1(Interventi straordinari per la tutela

della salute nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di predisporre interventi straordinariper la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in con-siderazione degli infortuni sul lavoro che ogni annocolpiscono i lavoratori della Regione Puglia, siindividuano le seguenti aree di intervento:

a) rafforzamento del sistema di sorveglianzabasato sulla banca dati dei nuovi flussiinformativi per la prevenzione, INAIL –ISPESL - REGIONI, finalizzato all’indi-viduazione dei bisogni sul versante degliinfortuni sul lavoro e delle malattie pro-fessionali, compresi i bisogni inerenti lapercezione, la valutazione e la reazione

adeguata al rischio, di cui vanno contem-plati anche il supporto psicologico allapersona colpita e alla famiglia;

b) potenziamento delle attività di vigilanza econtrollo dei servizi di prevenzione esicurezza degli ambienti di lavoro delleAUSL nei settori con indici infortunisticipiù elevati per la sicurezza e per la salutepsicofisica dei lavoratori, nonché delleazioni di formazione alla sicurezza e dipromozione della sicurezza, in collabora-zione con i servizi di psicologia, per laresponsabilizzazione dei lavoratoriall’uso dei mezzi di tutela della sicurezzadella salute;

c) azioni di supporto di informazione e assi-stenza per la istituzione della rete regio-nale dei rappresentanti dei lavoratori perla sicurezza (RLS);

d) piani specifici dedicati all’informazione eassistenza delle microimprese e dell’arti-gianato per favorire l’integrazione sulposto di lavoro dei lavoratori migranti;

e) coordinamento del Dipartimento di pre-venzione e dell’Agenzia regionale per laprotezione ambientale (ARPA) sulla basedi protocolli condivisi;

f) applicazione del decreto legislativo 15agosto 1991, n. 277 (Attuazione delledirettive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE,n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione deilavoratori contro i rischi derivanti daesposizione ad agenti chimici, fisici e bio-logici durante il lavoro, a norma dell’arti-colo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212)con la realizzazione dei registri degliesposti;

g) estensione del principio di precauzione ailavoratori a contatto con sostanze cance-rogene o presunte tali.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui alcomma 1 e a sostegno di politiche attive per la sicu-rezza nei luoghi di lavoro, la Giunta regionale,all’interno del documento di indirizzo economico-funzionale (DIEF), individua apposite risorse efissa gli interventi strutturali e organizzativi neces-sari, con particolare riferimento all’implementa-zione delle dotazioni organiche.

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Art. 2(Interventi per la tutela degli animali

d’affezione e prevenzione del randagismo)

1. Alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 12(Interventi per la tutela degli animali d’affezione eprevenzione del randagismo), sono apportate leseguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 3 è inseritoil seguente:“1 bis) L’anagrafe canina di ogni AUSL

deve essere informatizzata e cen-tralizzata a livelli regionale, conattuazione di un sistema unitariodi gestione ed elaborazione dati dianagrafe canina informatizzataregionale denominata ACIR.”;

b) al comma 2 dell’articolo 5 sono aggiunti,infine, i seguenti periodi: “ A tal fine i Ser-vizi veterinari delle AUSL, servendosi distrutture proprie o regolarmente accredi-tate, effettuano interventi chirurgici di ste-rilizzazione, individuati nella ovarioistec-tomia per le femmine e nella orchiectomiaper i maschi, sugli animali randagi pre-senti nel territorio. Le autorità sanitarielocali possono disporre la reimmissionesul territorio di provenienza degli animalisottoposti a preventivo intervento di steri-lizzazione. Il Comune provvede a effet-tuare una polizza per eventuali danni”;

c) al comma 2 dell’articolo 12 è aggiunta,infine, la seguente lettera:“e bis) un rappresentante individuato dal-

l’Associazione nazionale deiComuni italiani della RegionePuglia.”;

d) il comma 2 dell’articolo 15 è sostituito dalseguente:“2. Per il conseguimento della qualifica

di cui al comma 1 i soggetti interes-sati devono frequentare con esitopositivo uno specifico corso di adde-stramento istituito e attuato dalleAUSL, previa autorizzazione dellaGiunta regionale la quale determina

criteri, modalità e tempi di attua-zione.”;

e) il comma 4 dell’articolo 15 è sostituito dalseguente:“4. E’ istituito presso il competente Set-

tore dell’Assessorato alle politichedella salute il registro delle guardiezoofile regionali”.

2. Ai fini della tutela degli animali d’affezione eprevenzione del randagismo sono assunte leseguenti iniziative:

a) i canili, le pensioni e gli allevamenti percani devono rispettare gli stessi criteri tec-nici previsti per la costruzione e il risana-mento dei rifugi. Il limite massimo dicapienza dei rifugi e delle strutture aquesti assimilate non può comunquesuperare le duecento unità di animali conesclusione di moduli contigui fatte salvele strutture a oggi autorizzate che opere-ranno a esaurimento;

b) costituzione di tavoli politici e tecnici peril monitoraggio del fenomeno del randa-gismo e l’individuazione delle azioninecessarie, la cui composizione deve pre-vedere anche la partecipazione delle com-ponenti presenti nella Commissioneregionale.

Art. 3(Norme in materia

di servizi di emergenza - urgenza)

1. Il personale medico adibito ai servizi diemergenza sanitaria territoriale “118” di cui all’arti-colo 41, commi 1 e 3, della legge regionale 7 marzo2003, n. 4, (Disposizioni per la formazione delbilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale2003-2005 della Regione Puglia), in possesso del-l’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività diemergenza sanitaria territoriale e in servizio alladata di entrata in vigore della presente legge, puòpresentare domanda per l’attribuzione degli inca-richi a tempo indeterminato, di cui all’articolo 63dell’Accordo collettivo nazionale del 23 marzo2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di

medicina generale, di seguito chiamato Accordocollettivo.

2. Il personale di cui al comma 1, non iscrittonella graduatoria di medicina generale vigente, èinserito in un apposito elenco aziendale da utiliz-zare per l’affidamento di incarichi a tempo indeter-minato, nel limite dei posti vacanti da attribuire aisensi dell’Accordo collettivo e nel rispetto diquanto disposto dall’articolo 22, della legge regio-nale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la for-mazione del bilancio di previsione 2005 e bilanciopluriennale 2005-2007 della Regione Puglia).

3. L’elenco aziendale di cui al comma 2, è uti-lizzato dopo aver esaurito le procedure stabilite dal-l’Accordo collettivo vigente.

4. I criteri per l’inserimento nell’elenco azien-dale di cui al comma 2, sono stabiliti dal Comitatopermanente regionale ex articolo 24 dell’Accordocollettivo vigente.

5. Il personale medico adibito, con incarico atempo determinato, ai servizi dell’emergenza sani-taria territoriale “118”, non in possesso dell’atte-stato di idoneità all’esercizio dell’attività di emer-genza sanitaria territoriale, può partecipare ai corsiformativi aziendali di cui all’articolo 96 dell’Ac-cordo collettivo che le Aziende sanitarie devonoorganizzare, sulla base dei criteri fissati a livelloregionale, entro e non oltre il 30 settembre 2006.

6. Il personale di cui al comma 5, conseguito lospecifico attestato formativo, ha titolo a presentarela domanda per l’inserimento negli elenchi azien-dali di cui ai commi 2 e 3 nonché per il conferi-mento degli incarichi a tempo determinato di cuiall’articolo 63 dell’Accordo nazionale per la disci-plina dei rapporti con i medici di medicina generale.

7. Nel servizio di emergenza territoriale “118” èassicurata la medicalizzazione delle ambulanze. LaGiunta regionale, in sede di adozione del DIEF,ridetermina la dotazione di ambulanze e il relativoorganico e il piano di medicalizzazione.

8. Al personale medico adibito con incarico atempo indeterminato, da almeno cinque anni, ai ser-vizi di emergenza sanitaria territoriale “118”, si

applica l’articolo 11 della legge regionale 4 agosto2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione albilancio di previsione per l’esercizio finanziario2004). L’inquadramento, a seguito dei giudizi diidoneità e nei limiti della dotazione organica di cia-scuna AUSL, è effettuato nella disciplina di medi-cina e chirurgia di accettazione e d’urgenza.

9. A seguito dell’inquadramento di cui alcomma 8, il personale opera, secondo le esigenzeaziendali, sia sui mezzi di soccorso che nelle strut-ture di medicina e chirurgia di accettazione e d’ur-genza, pronto soccorso e punti di primo interventoterritoriale.

10. Le Aziende sanitarie, nel rispetto dei limiti didotazione organica dei posti di autisti di ambulanza,coperti con personale precario, attivano le proce-dure per la copertura dei posti con personale atempo indeterminato, con applicazione dei criteriprevisti dalle leggi regionali 12 agosto 2005, n. 12(Seconda variazione al bilancio di previsione perl’esercizio finanziario 2005) e 30 dicembre 2005, n.20 (Disposizioni per la formazione del bilancio diprevisione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008della Regione Puglia) e successive modificazioni eintegrazioni in materia di riserva di posti per il per-sonale precario.

Art. 4(Dipartimento interaziendale regionale per l’allarme e l’emergenza sanitaria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presentelegge, è istituito il Dipartimento interaziendaleregionale di allarme ed emergenza sanitaria territo-riale “118”.

2. Il Dipartimento è struttura operativa intera-ziendale, trasmurale, interdipartimentale e trasver-sale, funzionalmente sovraordinata rispetto allestrutture complesse e semplici individuate nelsistema di emergenza-urgenza “118”.

3. L’organizzazione del Dipartimento si articolasu due livelli di direzione:

a) il Comitato del Dipartimentob) il Direttore del Dipartimento.

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4. La sede operativa del Dipartimento è indivi-duata nell’AUSL BA/4 di Bari.

5. Il Direttore del Dipartimento è un direttore distruttura complessa operante nell’area dell’emer-genza, in servizio presso una delle Aziende sani-tarie della regione. La nomina è disposta con prov-vedimento di Giunta regionale, sentiti i Direttorigenerali delle Aziende sanitarie. L’incarico è confe-rito per un periodo di tre anni, rinnovabile. L’inca-rico cessa, oltre che per mancato rinnovo alla sca-denza, in caso di esito negativo della verifica suirisultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissatidalla Giunta regionale con il DIEF ovvero a seguitodella perdita del requisito di direzione di strutturacomplessa presso l’Azienda sanitaria di apparte-nenza. La funzione di Direttore di Dipartimentonon è sostitutiva rispetto a quella di direzione distruttura complessa di appartenenza ed è incompati-bile con l’attività libero professionale esterna.

6. Le spese per il funzionamento del Diparti-mento sono individuate dalla Giunta regionale conil DIEF annuale e assegnate all’AUSL BA/4.

7. La Giunta regionale, entro centoventi giornidalla data di entrata in vigore della presente legge,adotta apposito regolamento concernente il modelloorganizzativo e di funzionamento del Dipartimento.

Art. 5(Assegnazione delle sedi farmaceutiche)

1. I gestori provvisori, le cui sedi farmaceutichesiano state assegnate in esecuzione delle gradua-torie provinciali, risultanti dagli ultimi concorsiprovinciali, approvate con determinazioni dirigen-ziali nn. 26/2003, 27/2003, 138/2004 e 141/2004,ma risultati idonei negli stessi o in quelli precedenti,sono dichiarati vincitori e immessi nella titolaritàsecondo disponibilità esistenti e nell’ordine di unagraduatoria comparativa per titoli secondo ilDecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30marzo 1994, n. 298 (Regolamento di attuazione del-l’articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre1991, n. 362, concernente norme di riordino del set-tore farmaceutico).

2. In caso di esaurimento delle sedi disponibili

nella provincia di riferimento della graduatoria, irimanenti aventi titolo possono optare per una sedevacante e/o di nuova istituzione sita in un’altra pro-vincia della Regione Puglia.

3. L’immissione nella titolarità può avvenireprevio abbandono di giudizi eventualmente inten-tati dagli interessati contro la Regione Puglia.

Art. 6(Norme in materia di contrastodelle dipendenze patologiche)

1. Al fine di garantire la piena operatività deiSERT e dei Dipartimenti per le dipendenze patolo-giche (DDP), in considerazione della espansione enuova articolazione del consumo di droghe tra igiovani e gli adolescenti, nonché della cronicizza-zione ed esclusione sociale di soggetti tossicodi-pendenti in trattamento, sono individuati i seguentiprincipi organizzativi e di indirizzo:

a) l’articolazione delle prestazioni e dellaprogrammazione degli interventi di con-trasto delle dipendenze patologiche,intese come area primaria di interventi perla salute, deve valorizzare gli aspetti dipluriprofessionalità specialistica propriadell’offerta di servizio, l’integrazione deivari attori che direttamente e indiretta-mente agiscono nell’area delle dipen-denze patologiche, la rilevazione deibisogni e l’ottimizzazione delle risorse;

b) i Servizi per la prevenzione, la cura e lariabilitazione degli stati di dipendenzapatologica (SERT), all’interno delleAUSL, devono necessariamente avereuna corretta collocazione territoriale nel-l’ambito di una organizzazione diparti-mentale che svolga funzioni di program-mazione, controllo e verifica delle attivitàe delle azioni concretamente articolate alivello distrettuale;

c) l’integrazione del privato sociale accredi-tato, del volontariato e delle cooperativesociali, nell’ambito di una organizzazionedipartimentale, deve consentire di orga-nizzare offerte di servizio che tenganoconto delle risorse e dei bisogni emergentinel territorio per meglio rispondere alle

esigenze di prevenzione primaria, cura eriabilitazione della popolazione in gene-rale e, in particolare, di gruppi di popola-zione specifica. Le aree di integrazioneoggettiva possono investire oltre alla resi-denzialità, la semiresidenzialità e speci-fici moduli organizzativi, gruppi pro-getto/lavoro nonché unità di strada edeventuali altri moduli (tabagismo, gam-bling e altre dipendenze comportamentali,inserimenti lavorativi e altro) che si ren-dessero necessari e utili a rispondere abisogni territoriali;

d) integrazione e collaborazione nell’ambitodel Consiglio dipartimentale con i comunie con gli enti istituzionali concorrenti(scuola, servizi sociali di tribunale adultie minori, prefettura, forze dell’ordine,sindacati, associazioni industriali eimprenditoriali) per lo svolgimento deicompiti previsti di prevenzione e riabilita-zione in riferimento ai piani di zona inbase alla legge 8 novembre 2000, n. 328(Legge quadro per la realizzazione delsistema integrato di interventi e servizisociali) e alla legge regionale 10 luglio2006, n. 19 (Disciplina del sistema inte-grato dei servizi sociali per la dignità e ilbenessere delle donne e degli uomini inPuglia).

2. La Giunta regionale, nel rispetto degli indi-rizzi e per le finalità di cui al comma 1, disciplina,con propri atti, i seguenti ambiti di intervento:

a) linee di indirizzo e di promozione delleazioni di integrazione socio-sanitaria conparticolare riguardo all’implementazionedel Piano regionale delle politiche socialie dei Piani di zona nell’area della preven-zione, cura e riabilitazione;

b) adeguamento degli organici, previa veri-fica e monitoraggio, con riguardo alDecreto del Ministro della Sanità 30novembre 1990, n. 444 (Regolamentoconcernente la determinazione dell’orga-nico e delle caratteristiche organizzative efunzionali dei servizi per le tossicodipen-denze da istituire presso le unità sanitarielocali) e successive integrazioni, sullabase del reale carico di pazienti e di pre-

stazioni, al fine di garantire i livelli essen-ziali di assistenza (LEA) e gli obblighiistituzionali previsti dalla normativa spe-cifica e correlata nell’area della preven-zione primaria, cura e riabilitazione delledipendenze patologiche;

c) formulazione di direttive regionali essen-ziali per realizzare una piena attuazionedel Decreto Legislativo 22 giugno 1999 n.230 (Riordino della medicina peniten-ziaria, a norma dell’articolo 5 della Legge30 novembre 1998, n. 419) al fine digarantire un uniforme e sufficiente livellodi assistenza ai detenuti tossicodipen-denti;

d) passaggio definitivo e organico delleUnità Operative (UO) Carcere nelleAUSL, secondo le previsioni del d.lgs.230/1999, al fine di garantire uniformi,adeguati e dignitosi livelli di assistenza aidetenuti affetti da stati di dipendenzapatologica;

e) adeguamento strutturale, tecnico e orga-nizzativo dei servizi pubblici e del privatosociale accreditato secondo i criteri e irequisiti strutturali, tecnologici, organiz-zativi per l’accreditamento come previstodalla lettera e) dell’articolo 11 della leggeregionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disci-plina in materia di autorizzazione alla rea-lizzazione e all’esercizio, all’accredita-mento istituzionale e accordi contrattualidelle strutture sanitarie e socio-sanitariepubbliche e private) e coerente uniformitàsul territorio aziendale nella erogazionedel servizio e delle prestazioni, al fine diconsentire adeguata accessibilità e conti-nuità assistenziali;

f) monitoraggio periodico, dello stato dellarealizzazione dei requisiti di accredita-mento delle strutture pubbliche e privateafferenti ai DDP;

g) dettagliata definizione degli obiettivi daperseguire e degli indicatori di qualità chepermettono chiari riferimenti di colloca-zione e di funzionamento per tutti gliattori coinvolti nonché definizione deiparametri tabellari delle prestazioni checonsentano una esatta costituzione delbudget complessivo del Dipartimento.

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3. Al fine di meglio configurare, razionalizzaree adeguare il sistema regionale delle dipendenzepatologiche, la Legge Regionale 6 settembre 1999,n. 27 (Istituzione e disciplina del dipartimento delledipendenze patologiche della AUSL) e le disposi-zioni connesse sono adeguate ai seguenti indirizzi:

a) organizzazione del DDP in maniera ade-guata per rispondere alle funzioni di inte-grazione e di attuazione degli interventispecifici;

b) a integrazione dell’articolo 6 (Unità Ope-rative) della L.R. 27/1999, si individua ladoppia diagnosi psichiatrica quale UnitàOperativa specifica nell’ambito del DDPper meglio rispondere alle problematichediffuse e sempre più emergenti di ulte-riore disagio, patologia e carico assisten-ziale;

c) istituzione nell’Assessorato alle politicheper la salute, di un Ufficio dipendenzepatologiche che svolga funzioni di veri-fica, controllo e monitoraggio delle atti-vità svolte nei servizi dipartimentali, inattuazione degli indirizzi e delle indica-zioni regionali. Nell’Ufficio regionaletrova collocazione uno specifico Osserva-torio epidemiologico a cui afferisce ilsistema rilevazione dati informatizzatodella Regione Puglia. L’Ufficio si coor-dina con l’Assessorato alla solidarietà aifini dell’integrazione socioassistenzialenonché della programmazione della pre-venzione primaria e della riabilitazione;

d) informatizzazione dei servizi pubblici eprivati, in attuazione del progetto Sesit, dicui alla deliberazione della Giunta regio-nale 30 novembre 2005, n. 1722 (Costitu-zione del Comitato regionale interdiparti-mentale sulle dipendenze – CRIDIP).

4. Le AUSL per realizzare, attuare e renderepienamente operativi i SERT e i DDP, sono autoriz-zate a coprire con contratti di lavoro a tempo inde-terminato i posti del ruolo sanitario in organico peri profili professionali vacanti nelle dotazioni orga-niche dei SERT. Nelle more dell’attuazione del pre-sente comma, le AUSL prorogano i rapporti atempo determinato attualmente in corso.

5. Per il conseguimento di omogeneità di tratta-

mento tra le varie figure professionali, al personaledipendente inquadrato nei ruoli del SSN ai sensidella legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioniper il Fondo nazionale di intervento per la lotta alladroga e in materia di personale dei Servizi per letossicodipendenze), ai fini giuridici ed economici,viene riconosciuta l’anzianità del servizio prestatoin regime convenzionale con riferimento all’orariosettimanale svolto.

6. Il personale con qualifica di educatore pro-fessionale in servizio presso i SERT, in possesso deirequisiti previsti dall’articolo 24 della l.r. 1/2005, èequiparato alla figura professionale di collaboratoreprofessionale esperto.

7. Per la realizzazione degli interventi di cui alpresente articolo, la Giunta regionale, all’internodel DIEF, individua apposite risorse e obiettivi per iDirettori Generali.

Art. 7(Tutela della salute dei detenuti

e internati negli Istituti penitenziari)

1. La Regione Puglia tutela il diritto alla salutedei detenuti e degli internati presenti negli Istitutipenitenziari ubicati nel territorio regionale assicu-rando adeguati livelli di prestazioni di diagnosi,cura e riabilitazione, con particolare riferimentoalla tutela della salute mentale, analoghi a quelligarantiti ai cittadini in stato di libertà, sulla basedegli obiettivi di salute e dei LEA individuati nelPiano regionale di salute (PRS), con particolareriferimento alla tutela della salute mentale.

2. Al fine di assicurare quanto previsto alcomma 1 la Giunta regionale, entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della presente legge,previa consultazione della rappresentanza dei DDPe dell’Amministrazione penitenziaria adegua il pro-tocollo d’intesa tra la Regione Puglia e la stessaAmministrazione, garantendo adeguato livello diassistenza farmaceutica.

3. Gli oneri conseguenti all’adeguamento delprotocollo previsti per l’anno 2006, in misura nonsuperiore a euro 1milione e 200 mila, comprensividella quota trasferita dallo Stato per la remunera-

zione del personale convenzionato, sono ripartiti trale Aziende sanitarie all’interno del DIEF per l’anno2006.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, la Regione emana disposizioniorganiche di attuazione del Decreto Legislativo n.230/1999 prevedendo la trasformazione del rap-porto di lavoro a tempo determinato in rapporto dilavoro a tempo indeterminato a tutti i soggetti impe-gnati nell’assistenza sanitaria nella disciplina di cri-minologia clinica alla data di entrata in vigore dellapresente legge.

Art. 8(Disposizioni in materia di

attività residenziali extra ospedaliere)

1. La Giunta regionale disciplina la classifica-zione e le funzioni delle strutture sanitarie residen-ziali extra ospedaliere, le relative tariffe e gli obiet-tivi relativi a flussi informativi promuovendo l’atti-vità residenziale territoriale quale alternativa, inpresenza di condizioni cliniche che lo consentano,al ricovero ospedaliero.

2. Il fabbisogno di posti letto per le residenzesanitarie e protette, è individuato come segue:

a) Residenza sanitaria assistenziale di cuialla deliberazione della Giunta regionale19 marzo 2002, n. 210 (Regolamento diorganizzazione e funzionamento delleRSA): 5,5 posti letto ogni 10 mila abitantidi cui uno destinato a pazienti affetti daAlzheimer e demenze senili e 0,5 a centridiurni;

b) Residenze socio sanitarie assistenziali dicui al regolamento regionale 2 aprile1997, n. 1 (Articolo 4, comma 2, letterab), legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 -Assegnazione delle quote di spesa perl’assistenza a rilievo sanitario fornita allepersone parzialmente o del tutto non auto-sufficienti ospitate nelle strutture residen-ziali protette) e successive modificazionie alla l.r. 19/2006: sette posti letto ogni 10mila abitanti, fatti salvi i posti già asse-gnati con la deliberazione della Giuntaregionale 18 novembre 2002, n. 1870

(Piano di riconversione dei Presidi ospe-dalieri di Bisceglie e Foggia di cui allaD.C.R. n. 380/99 e successive modifica-zioni di cui alla dgr 1087/02 – Defini-zione dei rapporti con la Congregazionereligiosa “Casa della Divina Provvi-denza”).

3. La distribuzione dei posti letto è assicurata subase territoriale provinciale e tenendo conto dellapopolazione standardizzata con l’indice di vec-chiaia.

Art. 9(Disposizioni programmatiche

per la tutela della salute mentale)

1. Al fine di assicurare in Puglia lo sviluppodelle politiche di salute mentale, con uno o più attidella Giunta regionale, sono adottati interventi fina-lizzati ai seguenti obiettivi:

a) completa realizzazione dei Dipartimentidi salute mentale, secondo la legge regio-nale 16 dicembre 1998, n. 30 (Norme eprincipi per il funzionamento dei Diparti-menti di salute mentale previsti dallalegge regionale 28 dicembre 1994, n. 36),con l’adeguamento della dotazione delpersonale, in tutti i profili professionaliprevisti, cosi come stabilito anche dalProgetto obiettivo “Tutela della salutementale 1998/2000” approvato conDecreto del Presidente della Repubblica10 novembre 1999;

b) istituzione di Centri di salute mentale(CSM) funzionanti sperimentalmenteventiquattro ore su ventiquattro, settegiorni su sette, dotati di posti letto ecce-denti quelli previsti nei servizi psichiatricidi diagnosi e cura (SPDC) con tipologiadi utenti individuata con circolare diGiunta regionale da emanarsi entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellepresente legge. Il bacino d’utenza deiCSM, di norma, deve coincidere conl’ambito territoriale del Distretto socio-sanitario;

c) realizzazione di strutture terapeutico ria-bilitative residenziali a tipologia “fami-

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liare” con caratteristiche di civile abita-zione e un massimo di dieci posti letto.Sono confermate le strutture residenzialicon missione fortemente connotata esemiresidenziali psichiatriche previste dalregolamento regionale 27 novembre2002, n. 7 (Regolamento regionale diorganizzazione delle strutture riabilitativepsichiatriche residenziali e diurne pub-bliche e private) con il vincolo dell’innal-zamento degli standard minimi per l’ac-creditamento e l’istituzione di una com-missione di controllo con la presenza diassociazioni di utenti e familiari;

d) realizzazione di “case per la vita” perutenti cronici, soli, ma con sufficientecapacità di autonomia, da organizzare conregolamento nei successivi tre mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge;

e) sviluppo delle forme alternative alla assi-stenza residenziale, come l’affido eterofa-miliare realizzato attraverso un sostegnoeconomico alle famiglie affidatarie,previo percorso per le stesse di forma-zione, selezione e sostegno unitamente averifiche programmate nonché realizza-zione di gruppi-appartamento, con carat-teristiche di civile abilitazione, attraversol’assegnazione di una quota di alloggi del-l’edilizia economica e popolare riservataai pazienti psichiatrici secondo quantoprevisto;

f) realizzazione di Centri diurni, con caratte-ristiche di Centri integrati tra sociale esanitario, facilmente accessibili, gestiti, dinorma, in ambito pubblico, fino a unnumero massimo di venti;

g) al fine di favorire il processo di riconver-sione degli ex ospedali psichiatrici “Casadella divina provvidenza” di Bisceglie eFoggia, le AUSL BA/2 e FG/3 possonoaffidare alle Opere don Uva la gestionedelle nuove strutture da attivarsi sul terri-torio di cui ai commi c), d) ed f);

h) gestione, in via sperimentale di forme diautogestione di Centri diurni da parte diutenti e gruppi di self-help;

i) iniziative di sostegno anche economico,alle Associazioni di utenti dei servizi psi-

chiatrici e dei loro familiari per la promo-zione della salute mentale e la lotta allostigma;

j) organizzazione della assistenza domici-liare specialistica all’interno dell’assi-stenza domiciliare integrata (ADI) cosìcome nei compiti istituzionali dei CSMcon il controllo del DSM;

k) assegnazione di risorse ai DSM per lacostruzione e lo sviluppo delle reti socialinaturali e formali all’interno dei Pianisociali di zona (PSZ), attraverso l’asse-gnazione di budget vincolato;

l) presa in carico da parte dei DSM deipazienti detenuti, in attuazione del d.lgs.230/1999 e dei ricoverati in Ospedale psi-chiatrico giudiziario per i quali vanno rea-lizzate forme alternative di residenzialità;

m) organizzazione da parte delle AUSL dipercorsi formativi per tutti gli operatoridel DSM, compresi quelli del privatosociale, mirati a sviluppare competenze eprofessionalità, a partire dalla centralitàterritoriale degli interventi in salute men-tale; attivazione di tirocini formativipresso i CSM per gli specializzandi in psi-chiatria e gli studenti di medicina, psico-logia, scienze dell’educazione, scienzesociali;

n) istituzione di una Commissione regionaleper le iniziative di tutela della salute men-tale, con la presenza di rappresentanti diassociazioni per la difesa dei pazienti psi-chiatrici, con la funzione di controllo,proposta e monitoraggio delle problema-tiche e delle criticità in ambito regionale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, i DSM procedonoalla verifica del fabbisogno aziendale e alla pro-grammazione territoriale delle strutture riabilitativenel rispetto dello standard previsto dal regolamentoregionale 2 marzo 2006, n. 3 (Art. 3, comma 1, let-tera a), numero 1) della l.r. 8/2004. Fabbisogno pre-stazioni per il rilascio della verifica di compatibilitàe dell’accreditamento istituzionale alle strutturesanitarie e socio-sanitarie). Sulla base dei criteri fis-sati dalla Giunta regionale le strutture interessatepossono procedere a eventuali riconversioni di atti-

vità eccedenti il fabbisogno in altre tipologie distrutture che dovessero risultare carenti.

3. La Giunta regionale adotta uno o più regola-menti attuativi del presente articolo e della l.r.30/1998 per la parte non modificata dalla presentelegge.

Art. 10(Attuazione della legge 1999, n. 68)

1. Ai fini della piena attuazione della legge 12marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro deidisabili) la Giunta regionale costituisce una Com-missione regionale interassessorile per il monito-raggio dell’esecuzione delle iniziative previstedalla legge stessa.

Art. 11(Norma di garanzia del livello essenziale

di assistenza ospedaliera)

1. Al fine di fronteggiare eventuali situazioni dicriticità nell’assicurazione dei LEA, collegate achiusura temporanea di servizi per interventi strut-turali, con conseguente necessità di trasferimentodegli stessi, a impossibilità logistica di ospitareunità operative così come previste dalla program-mazione regionale e altre difficoltà rilevate nell’at-tuazione della programmazione stessa, nonché alfine di ridurre i tempi di attesa, fino all’adozione delnuovo PRS, fermi restando i vincoli posti dalla pro-grammazione sanitaria nonché dalle esigenze diequilibrio economico, i Direttori generali delleAUSL possono disporre l’attivazione di nuove atti-vità o loro trasferimenti di sede. I relativi provvedi-menti devono essere proposti entro 10 giorni dallaloro adozione alla Giunta regionale, che si esprimeentro i successivi trenta giorni.

2. Nelle more della rimodulazione della reteospedaliera, le Aziende sanitarie provvedono all’at-tivazione di almeno un modulo di quattro posti lettoin ciascuna AUSL o Azienda ospedaliera di Unità diterapia intensiva pneumologica e un modulo di seiposti letto di Terapia semi intensiva neurologica(stroke units).

3. Nelle Aziende ospedaliero-universitarie puòessere istituita una struttura semplice amministra-tiva deputata alla gestione dei rapporti con l’Uni-versità.

TITOLO II

ACCREDITAMENTO,RAPPORTI CONTRATTUALI

Art. 12(Modifiche alla l.r. 8/2004)

1. Alla l.r. 8/2004 sono apportate le seguentimodifiche:

a) il secondo periodo del comma 2 dell’arti-colo 6, come modificato dall’articolo 16della l.r. 1/2005, è soppresso;

b) al comma 1 dell’articolo 7, come inte-grato dall’articolo 17 della l.r. 12/2005,sono aggiunte, infine, le seguenti parole:“fatta eccezione per le strutture di cui allalettera a), punto 1), numeri 1.2.2, 1.2.4,1.3 e punto 2), numeri 2.3 e 2.4, delcomma 1 dell’articolo 5”. Il parere dicompatibilità non è richiesto per le strut-ture già autorizzate alla realizzazioneprima dell’ entrata in vigore della leggeregionale 22 dicembre 2000, n. 28 (Varia-zione al bilancio di previsione per l’eser-cizio finanziario 2000);

c) al comma 3 dell’articolo 19 le parole “e8” sono sostituite dalle seguenti: “e 7bis”;

d) dopo il comma 7 bis dell’articolo 19 èaggiunto il seguente:“7 ter. I professionisti autorizzati ai sensi

del comma 2 sono tenuti al paga-mento della tassa governativa dicui all’articolo 1, lettera e), deldecreto del Presidente dellaRepubblica 14 gennaio 1972, n. 4(Trasferimento alle Regioni a sta-

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tuto ordinario delle funzioniamministrative statali in materiadi assistenza sanitaria e ospeda-liera e dei relativi personale euffici), recepito con legge regio-nale 4 dicembre 2001, n. 31(Disposizioni di carattere tribu-tario), a decorrere dalla data del-l’autorizzazione definitiva all’e-sercizio, rilasciata ai sensi delcomma 6.”;

e) al comma 2 dell’articolo 21, modificatodall’articolo 17 della l.r. 12/2005, dopo lalettera h) sono aggiunte le seguenti:“h bis In sede di adozione del PRS, la

Giunta regionale, in esecuzionedella propria deliberazione 28 set-tembre 2005, n. 1585, ridefiniscegli standard di posti letto perdisciplina secondo criteri di effi-cacia ed efficienza, anche al finedi garantire l’equa distribuzioneterritoriale e la riduzione dellamobilità passiva extra regionale;

h ter In sede di revisione dell’organiz-zazione ospedaliera, in esecu-zione della del. reg. 1385/2005, laGiunta ridefinisce gli standardsecondo criteri di efficienza edefficacia, anche al fine di garan-tire l’equa distribuzione territo-riale delle strutture e la riduzionedella mobilità passiva extra regio-nale”;

f) dopo il comma 4 bis dell’articolo 21 èaggiunto il seguente:“4 ter Le strutture di ricovero per acuti

già autorizzate e in esercizio al 31ottobre 2003 nonché le strutturetransitoriamente accreditate, chesottoscrivono le preintese di cuialla deliberazione della Giuntaregionale 28 settembre 2005, n.1385 (Intesa Stato – Regioni del23 marzo 2005. Adeguamentodello standard di posti letto), pos-sono presentare domanda diaccreditamento entro dodici mesi

dalla data di adozione delle prein-tese da parte della Giunta regio-nale. Le strutture che a seguitodella sottoscrizione delle prein-tese devono riconvertire postiletto per acuti in attività residen-ziale extra ospedaliera o altra fat-tispecie che configuri una dellecondizioni previste dall’articolo5, comma 1, lettera a), numero 3),possono presentare domanda diaccreditamento, entro lo stessotermine di cui al presente comma,per le nuove attività da assicurarepresso la stessa o diversa strut-tura. L’approvazione delle prein-tese da parte della Giunta regio-nale e la del. Giunta reg.1870/2002 costituiscono valuta-zione positiva di compatibilità colfabbisogno ai fini dell’autorizza-zione alla realizzazione e di fun-zionalità rispetto alla programma-zione, in deroga alle procedure dicui all’articolo 7, intendendosi ilfabbisogno determinato all’esitodelle suddette preintese e dallestesse soddisfatto per quantoriguarda i posti letto per acuti. Perle attività di nuova realizzazione,tali strutture sono esentate dallapresentazione del piano di ade-guamento di cui al comma 4,fermo restando il possesso deirequisiti accertato secondo la pro-cedura di verifica degli stessi”;

g) il comma 6 dell’articolo 21 è soppresso;

h) all’articolo 24 dopo il comma 2 sono inse-riti i seguenti: “2 bis Ai fini della riduzione delle liste

d’attesa, le strutture di cui all’arti-colo 5, comma 1, lettera a),numero 1.2, 1.3 e a2, numeri 2.3 e2.4, possono presentare domandedi accreditamento istituzionaleunitamente alla domanda di auto-rizzazione, fermo restando ilrispetto del fabbisogno indivi-

duato nel regolamento di cuiall’articolo 3.

2 ter I centri prelievo sono permessisolo a coloro che hanno nellostesso comune un laboratorio dianalisi accreditato.”;

i) il comma 5 dell’articolo 24 è sostituito dalseguente:“5. Qualora il professionista accreditato,

ai sensi dell’articolo 6, comma 6,della legge 23 dicembre 1994, n. 724(Misure di razionalizzazione dellafinanza pubblica), intenda continuarela propria attività in forma associata,a domanda, è consentito il trasferi-mento dell’autorizzazione e dell’ac-creditamento, da effettuarsi con spe-cifico atto dell’autorità competente, acondizione che trattasi di associa-zioni di persone costituite da profes-sionisti abilitati all’esercizio profes-sionale nella stessa branca, previaverifica della sussistenza dei titoli erequisiti nonché le quantità e tipo-logie di prestazioni da erogare perconto e a carico del SSR nell’ambitodegli appositi rapporti, unitamente adatto consensuale degli associati checoncordino preventivamente nell’e-ventualità di qualsivoglia recesso eper qualsiasi causa la titolarità del-l’autorizzazione e dell’accredita-mento dell’associazione. In caso discioglimento della predetta associa-zione o di recesso del professionistaassociato, già titolare dell’autorizza-zione e dell’accreditamento, rivive latitolarità originaria.”;

j) il comma 3 dell’articolo 29, già sostituitodall’articolo 17 della l.r. 12/2005, è sosti-tuito dal seguente:“3. In fase di prima applicazione della

presente legge, per le strutture cheerogano prestazioni in regime di rico-vero ospedaliero a ciclo continuativoe/o diurno per acuti, il numero deiposti letto da confermare per l’auto-rizzazione all’esercizio va calcolato

determinandolo in base ai requisitiminimi strutturali per l’area didegenza fissati dalla Regione, fino almassimo della dotazione dei postiletto autorizzati alla data del 31ottobre 2003, fatti salvi i posti giàassegnati con la del. giunta reg.1870/2002 previsti dal riordino dellarete ospedaliera. Nel caso in cui ilnumero dei posti letto così calcolatirisulti inferiore rispetto a quelli auto-rizzati alla data del 31 ottobre 2003,le strutture sanitarie possono richie-dere nuova autorizzazione per l’am-pliamento del numero dei posti lettoo per il trasferimento presso nuovastruttura, configurandosi la fatti-specie prevista dall’articolo 5,comma 1, lettera a), numero 3). Nelcaso in cui non sia richiesto l’au-mento o il trasferimento, l’autorizza-zione relativa ai posti letto eccedentidecade dalla data del provvedimentodi rilascio dell’accreditamento istitu-zionale. Nel caso in cui il numero deiposti letto ricalcolati risulti inferiorerispetto alla dotazione minima di cuiall’articolo 6, comma 2, le strutturesanitarie che non abbiano già provve-duto possono inoltrare richiesta diadeguamento del numero dei postiletto o di trasferimento presso nuovastruttura, configurandosi la fatti-specie prevista dall’articolo 5,comma 1, lettera a), numero 3). Inmancanza, l’autorizzazione all’eser-cizio per l’intera struttura decade. Inentrambe le ipotesi, nel caso dirichiesta di adeguamento del numerodei posti letto o di trasferimentopresso nuova struttura, i termini peruniformarsi ai requisiti sono quelli dicui all’articolo 19, comma 3.”;

k) dopo il comma 4 dell’articolo 29 sonoinseriti i seguenti:“4 bis Le strutture e i professionisti auto-

rizzati e/o transitoriamente accre-ditati, individuati in applicazionedei fabbisogni determinati dai

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regolamenti regionali di cuiall’articolo 3, in caso di necessitàdi adeguamento ai requisiti strut-turali di cui al regolamento regio-nale 13 gennaio 2005, n. 3(Requisiti per autorizzazione eaccreditamento delle strutturesanitarie), sono autorizzati al tra-sferimento definitivo e/o alla rea-lizzazione di nuove strutture nel-l’ambito della stessa AUSL,secondo le vigenti procedureautorizzative. Il trasferimento noncomporta la sospensione né larevoca dell’accreditamento transi-torio, che deve intendersi validoed efficace fino all’acquisizionedell’accreditamento istituzionale.A tal fine si applicano le proce-dure di cui al comma 4, perquanto compatibili”.

4 ter. In deroga a quanto previsto all’ar-ticolo 24, comma 4, le struttureprovvisoriamente e transitoria-mente accreditate ai sensi delregolamento regionale 27novembre 2002 n. 7 (Regola-mento regionale di organizza-zione delle strutture riabilitativepsichiatriche residenziali e diurnepubbliche e private), nonché lestrutture transitoriamente accredi-tate di cui alla deliberazione dellaGiunta regionale 13 giugno 2006,n. 813 (Schema di RR “Modificadell’articolo 5 del RR n. 16 del06/04/05 ‘Lr 8/2004 - art. 3: fab-bisogno di posti letto delle strut-ture private eroganti prestazioniin regime di ricovero ospedalieroa ciclo continuativo e/o diurno’”),possono presentare domanda diaccreditamento istituzionale.”;

l) al primo periodo del comma 5 dell’arti-colo 29, come modificato dall’articolo 16della l.r. 1/2005, la parola “distretto” èsostituita dalla seguente: “AUSL”;

m) alla lettera b) del comma 5 dell’articolo

29, come modificato dall’articolo 1 dellal.r. 1/2005, il termine “quattro” è sosti-tuito dal seguente: “cinque”;

n) dopo il comma 6 dell’art. 29 è aggiunto ilseguente:“6 bis. I soggetti transitoriamente accre-

ditati che hanno realizzato inter-venti strutturali per le cui opere èstata rilasciata concessione edi-lizia prima della data di entrata invigore della l.r. 28/2000 hannodiritto alla conferma dei postiletto in esercizio alla data del rila-scio della concessione e possonochiedere l’ampliamento, ai solifini dell’autorizzazione, dei postiletto in conformità con il progettoapprovato con la stessa conces-sione e purché la nuova strutturasia conforme ai requisiti minimistrutturali per l’area di degenzafissati dalla Regione. Ai postiletto autorizzati ai sensi del pre-sente comma non si applica ilregime dell’assistenza indiretta.”.

2. Le richieste delle strutture sanitarie di ade-guamento del numero dei posti letto o di trasferi-mento presso nuova struttura, di cui al terz’ultimoperiodo del comma 3 dell’articolo 29 della l.r.8/2004, come sostituito dalla lettera j) del prece-dente comma 1, possono essere inoltrate entro seimesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge.

3. Le domande di accreditamento istituzionaledi cui al comma 4 ter dell’articolo 29 della l.r.8/2004, introdotto dalla lettera k) del precedentecomma 1, possono essere presentate entro dodicimesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge”.

Art. 13(Accreditamento strutture specialistiche)

1. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del-l’articolo 24 della l.r. 8/2004, il bando per l’accredi-tamento delle strutture eroganti attività di speciali-

stica ambulatoriale, transitoriamente accreditate, èemanato entro il 30 settembre 2006.

Art. 14(Protocollo d’intesa Casa sollievo

della sofferenza di San Giovanni Rotondoe remunerazione Enti ecclesiastici)

1. Ai fini del completo adempimento da partedella Regione degli impegni assunti col protocollod’intesa del 23 settembre 2004 tra Presidenza delConsiglio dei ministri, Ministero della salute,Regione Puglia e Casa sollievo della sofferenza diSan Giovanni Rotondo, sono assicurate le iniziativedi cui ai commi 2, 3 e 4.

2. La somma residua fino alla concorrenza dieuro 35 milioni, che non ha trovato copertura nellerisorse di cui all’articolo 17, comma 3, della l.r.1/2005, è liquidata con utilizzo della quota asse-gnata alla Regione Puglia in sede di riparto tra leRegioni della somma di euro 2 miliardi di cui all’ar-ticolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004,n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria2005).

3. Fino all’assunzione in carico da parte dellecompetenti AUSL dei centri dialisi di Manfredonia,Vieste e Rodi Garganico, la Regione riconosce, atitolo di contributo al sostegno di funzione non suf-ficientemente remunerata, la somma annua di euro500 mila a decorrere dall’anno 2006.

4. In attuazione dell’ultimo periodo del proto-collo d’intesa di cui al comma 1, è riconosciuto, adecorrere dal 1° gennaio 2006, l’incremento delletariffe vigenti in misura pari al 10 per cento delletariffe ministeriali in vigore dal 1° gennaio 1998 peri DRG relativi a ricoveri di alta specialità indivi-duati nella Tariffa unica convenzionale (TUC) e 5,5per cento per gli altri DRG, fatta esclusione diquelli di cui all’allegato 2C al decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001(Definizione dei livelli essenziali di assistenza) esuccessive modificazioni e integrazioni disposteanche a livello regionale.

5. Al fine di garantire uniformità di trattamento

ai tre Enti ecclesiastici equiparati per livello dicomplessità alle Aziende ospedaliere, le disposi-zioni di cui al comma 4 sono applicate anche agliEnti ecclesiastici “Panico” di Tricase e “Miulli” diAcquaviva delle Fonti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sonofinalizzate anche a far fronte ai maggiori oneri deri-vanti dai rinnovi dei contratti di lavoro nonché arealizzare processi di deospedalizzazione compor-tanti riduzione di costi per ricoveri non appropriati.

7. All’onere derivante dal presente articolo si fafronte con il Fondo sanitario regionale annuale,secondo stanziamenti appositamente previsti nelDIEF.

Art. 15(Tariffe IRCCS pubblici e privati

e Aziende ospedaliero-universitariee altri Presidi ospedalieri)

1. Le tariffe DRGs per la remunerazione deiricoveri ospedalieri attualmente in vigore per gliIRCCS pubblici e privati, Aziende ospedaliero-uni-versitarie nonché altri Presidi ospedalieri pubblicisono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2006,nella misura prevista dall’articolo 14, commi 4 e 5,per le finalità previste al comma 6 e con la coper-tura finanziaria di cui al comma 7 dello stesso arti-colo.

Art. 16(Tariffe case di cura private)

1. Le tariffe DRG riconosciute alle case di curaprivate a decorrere dal 1° gennaio 2006, fatta esclu-sione di quelle riguardanti i DRGs di cui all’alle-gato 2 C al d.p.c.m. del 29 novembre 2001 e suc-cessive modificazioni e integrazioni disposte anchea livello regionale, sono incrementate nelle misureriportate alle lettere che seguono:

a) DRGs relativi a ricoveri di alta specialitàindividuati nella TUCClasse A 105 per cento delle tariffe ex

d.m. 30 giugno 1997

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Classe B 100 per cento delle tariffe exd.m. 30 giugno 1997

Classe C 90 per cento delle tariffe exd.m. 30 giugno 1997

b) Altri DRGs Classe A 98 per cento delle tariffe ex

d.m. 30 giugno 1997 Classe B 92 per cento delle tariffe ex

d.m.30 giugno 1997 Classe C 85 per cento delle tariffe ex

d.m. 30 giugno 1997

c) La percentuale del 25 per cento previstadall’articolo 17, comma 3, della l.r.14/2004 è elevata al 50 per cento per iDRGs relativi ai parti, con esclusione deiparti cesarei.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono fina-lizzate anche a far fronte ai maggiori oneri derivantidai rinnovi dei contratti di lavoro nonché a realiz-zare processi di deospedalizzazione comportantiriduzione di costi per ricoveri non appropriati.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino alladefinizione della rete regionale di assistenza riabili-tativa ad alta specialità, la funzione assistenziale dineuroriabilitazione e terapia intensiva, assicurata apazienti con esiti di gravi eventi vascolari e trauma-tici a livello cerebrale dalle strutture appositamenteautorizzate, è remunerata con modalità stabilitedalla Giunta regionale, sulla base del costo standarddi produzione del programma di assistenza, chegarantiscano l’effettiva copertura dei costi relativiai fattori produttivi impiegati con riferimento aglistandard organizzativi previsti dalla normativavigente.

4. All’onere derivante dal presente articolo si fafronte con il Fondo sanitario regionale annuale.

5. Gli incrementi tariffari disposti dal presentearticolo nonché dagli articoli 14 e 15, si applicanoanche alle tariffe DRGs, nuove o modificate,rispetto a quelle di cui al decreto ministeriale 30giugno 1997 (Aggiornamento delle tariffe delle pre-stazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decretoministeriale 14 dicembre 1994), a seguito del pas-saggio al nuovo sistema di classificazione CMS

versione 19 purché non superino quelle individuatenella TUC”.

Art. 17(Accordi contrattuali case di cura)

1. A decorrere dall’anno 2006 le AUSL, al finedi stipulare gli accordi contrattuali ex articolo 8quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 (Riordino della disciplina in materia sani-taria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre1992, n. 421) e successive modificazioni, in attua-zione dell’articolo 30 della l.r. 4/2003 e dell’arti-colo 20 della l.r. 1/2005, in conseguenza del rilasciodegli accreditamenti istituzionali in esecuzionedella l.r. 8/2004 e successive modificazioni, deter-minano il volume finanziario di risorse da trasferiredal regime di rimborso in assistenza indiretta altetto di remunerazione delle prestazioni in regimedi accreditamento e accordi contrattuali. Nella sti-pula degli accordi contrattuali le AUSL tengonoconto della riclassificazione delle Case di cura aisensi della legge regionale 30 maggio 1985, n. 51(Disciplina concernente le Case di cura private), acui provvede il Dirigente del competente Settoredell’Assessorato alle politiche della salute, secondoapposita copertura da assicurare con il DIEF.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1,il tetto invalicabile di remunerazione per ciascunaCasa di cura in precedenza solo autorizzata, a cui èstato riconosciuto l’accreditamento, deve esseredeterminato con riferimento al valore delle presta-zioni erogate nel 2005, in assistenza indiretta, aipazienti di tutte le AUSL della Regione Puglia,rivalutato secondo la tariffa di fascia di apparte-nenza della struttura e tenuto conto della capacitàerogativa delle singole strutture, definita sulla basedei parametri di qualità funzionali all’accredita-mento. Tale tetto deve intendersi al netto del valoreriferito a prestazioni eseguite in mobilità extrare-gionale e al netto del costo del materiale protesico.

3. Il valore soglia di ogni singola struttura, aifini dell’applicazione della regressione tariffaria del15 per cento prevista dalla normativa vigente, è rap-presentato dal valore del tetto invalicabile, cosìcome determinato al comma 2, decurtato del 20 percento. Ai fini della remunerazione dei 43 DRGs ad

alto rischio di inappropriatezza, le Case di cura isti-tuzionalmente accreditate sono tenute a rispettare ilimiti di ammissibilità e le modalità di remunera-zione previsti dall’articolo 22, comma 1, della leggeregionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per laformazione del bilancio di previsione 2004 ebilancio pluriennale 2004-2006 della RegionePuglia).

4. Per le Case di cura di cui al comma 1 valgonotutte le norme vigenti in materia di accordi contrat-tuali tra l’ospedalità privata e la Regione Puglia.

5. Per le Case di cura che hanno ricevuto unprovvedimento di accreditamento parziale dei postiletto, rispetto al totale dei posti letto da accreditare,il tetto invalicabile, così come determinato alcomma 2, e il valore soglia di cui al comma 3, sonoproporzionalmente adeguati al numero dei postiletto accreditati.

6. Nelle clausole contrattuali deve essere inse-rito il rispetto dei requisiti organizzativi con parti-colare riferimento alla dotazione di personale, inrelazione a volumi e tipologia di prestazioni daassicurare, garantendo l’applicazione dei Contratticollettivi di lavoro. Nelle clausole contrattualidevono essere altresì inserite le modalità di assicu-razione dell’attività di emergenza e del collega-mento al CUP aziendale ai fini della riduzione delleliste d’attesa.

Art. 18(Accordi contrattuali

con le strutture specialistiche)

1. In sede di stipula degli accordi regionali sullemodalità e limiti di remunerazione delle prestazioniper le strutture sanitarie transitoriamente o istituzio-nalmente accreditate, la Giunta regionale provvedead aggiornare e rendere attuali le modalità di cal-colo, superando il riferimento all’anno 1998,tenendo conto della presenza di nuovi soggettiaccreditati, della valorizzazione delle attività terri-toriali, delle prestazioni introdotte nel nomenclatoredopo il 1998, della reale capacità erogativa dellestrutture nonché degli obiettivi di appropriatezza egoverno della domanda.

2. A modifica di quanto previsto dall’articolo17, comma 2, della l.r. 14/2004, fermo restandoquanto previsto al precedente comma 1, le presta-zioni erogate oltre il tetto di spesa sono remuneratenelle percentuali definite dalla Giunta regionale aseguito dell’individuazione dei costi marginalieffettuata d’intesa con le organizzazioni regionalirappresentative.

3. Negli accordi contrattuali stipulati dalleAziende sanitarie sono individuate le modalità dicollegamento al CUP aziendale ai fini della ridu-zione delle liste d’attesa.

Art. 19(Contratti per prestazioni domiciliari)

1. I Direttori generali, ferma restando la pienaoperatività delle strutture pubbliche, che a tal finepossono utilizzare personale della continuità assi-stenziale mediante estensione dell’orario di lavoro,stipulano con i Presidi di riabilitazione funzionaledei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichichee sensoriali insistenti nel rispettivo territorio, con-tratti per prestazioni domiciliari in ragione del fab-bisogno che dovesse verificarsi nell’ambito territo-riale di ciascuna AUSL.

2. Qualora le prestazioni domiciliari di cui alcomma 1 risultassero insufficienti a garantire il fab-bisogno, i Direttori generali stipulano contratti coni Presidi insistenti in altri ambiti territoriali inragione dell’abbattimento delle liste di attesa.

3. Al fine di garantire un’adeguata assistenzasanitaria domiciliare assicurando l’integrazionedegli interventi socio-sanitari, il Servizio sanitarioregionale (SSR) promuove il potenziamento del-l’assistenza medica e infermieristica a domicilioerogata nelle forme dell’assistenza domiciliaresanitaria. A tal fine è assicurata la formazione delpersonale dedicato e l’integrazione dell’assistenzadomiciliare con le strutture distrettuali e la medi-cina di base per la realizzazione della rete dei ser-vizi territoriali omogenea su tutto il territorio regio-nale.

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Art. 20(Unioni temporanee di acquisto)

1. La Regione promuove e incentiva le Unionitemporanee di acquisto tra Aziende e Istituti delSSR.

2. Le Aziende e Istituti del SSR promuovono opartecipano, sulla base di protocolli d’intesa definititra le parti e coordinati dal Nucleo di cui al comma3, a “Unioni di acquisto”, con l’obiettivo di miglio-rare il potere contrattuale della domanda. Gliacquisti unificati riguardano in via prioritaria pro-dotti sanitari ed economali per i quali sia possibilestandardizzare comunemente le specifiche tec-niche, ovvero servizi di comune utilizzazione.

3. E’ istituito, in via sperimentale, presso l’As-sessorato alle politiche della salute il Nucleo regio-nale per il coordinamento delle Unioni d’acquisto,incaricato della pianificazione, promozione e svi-luppo delle attività connesse con l’acquisizionedella domanda di beni necessari per il funziona-mento delle Aziende e Istituti del SSR che si realiz-zano attraverso formalizzati protocolli d’intesasulla base delle direttive vincolanti impartite dalNucleo regionale.

4. Il Nucleo regionale per il coordinamentodelle Unioni d’acquisto è composto da rappresen-tanti dell’Assessorato alle politiche della salute,dell’ARES e delle Aziende e Istituti del SSR ed èistituito con deliberazione di Giunta regionale.

5. Entro il 30 marzo di ogni anno le Aziende eIstituti del SSR comunicano al Nucleo di cui alcomma 3 i contratti per la fornitura di beni e serviziin scadenza nei successivi dodici mesi, in relazioneai quali intendono costituirsi in Unione d’acquisto,specificando:

a) il valore complessivo dell’appalto;b) la procedura d’acquisto che intendono

esperire indicando le modalità di aggiudi-cazione prescelte;

c) il ruolo che, eventualmente, intendonoassumere nell’ambito del procedimentoda promuovere con particolare riferi-mento alla definizione degli obblighi neiconfronti dell’azienda che verrà desi-

gnata, dal Nucleo di cui al comma 3,“capofila”;

d) le modalità con cui intendono procedere,eventualmente, alla nomina dei compo-nenti delle commissioni giudicatrici.

Art. 21(Disposizioni in materia di appropriatezza)

1. Il SSR persegue l’appropriatezza clinicavalorizzando prioritariamente le seguenti azioni:

a) tutela della salute agendo attraversoazioni di prevenzione (primaria, secon-daria, terziaria) effettuata al fine di ridurrei bisogni di prestazioni;

b) governo dell’offerta incidendo sulla rior-ganizzazione, sull’accessibilità e sulladisponibilità di servizi;

c) qualificazione dei comportamenti dell’u-tenza attraverso azioni di comunicazionee di educazione al fine di creare una cul-tura della salute e del corretto e responsa-bile utilizzo dei servizi pubblici;

d) responsabilizzazione dei prescrittori chetraducono il bisogno di salute in domandadi prestazioni sanitarie, attraverso la pro-duzione, diffusione, implementazione,valutazione e revisione di linee guida,percorsi diagnostico-terapeutici, proto-colli clinici nonché definizione di proto-colli di farmaco utilizzo finalizzati aridurre i consumi di farmaci e a massimiz-zare il rapporto costo/efficacia delle pre-scrizioni farmaceutiche;

e) formazione continua dei prescrittori edegli operatori, con particolare riferi-mento al governo clinico;

f) attivazione di modelli gestionali per illivello delle cure primarie mediante laprogettazione di strutture organizzativenell’ambito del distretto (unità territorialidi assistenza primaria, associazionismoMMG/PLS, budget distrettuale);

g) implementazione del sistema informativoper l’attività assistenziale erogata sul ter-ritorio.

2. Ai fini della realizzazione dell’obiettivo del

buon uso del farmaco, le AUSL assicurano leseguenti iniziative:

a) i Direttori generali delle AUSL determi-nano annualmente, per i Distretti di com-petenza, i livelli di spesa farmaceutica epredispongono programmi di attivitàmirati a perseguire l’appropriatezza e larazionalizzazione dell’impiego dellerisorse, sulla base delle attribuzioni pre-viste per ciascuna AUSL;

b) fermo restando quanto previsto in materiadal Contratto collettivo nazionale per ladisciplina dei rapporti con i medici dimedicina generale e pediatri di liberascelta, al fine di consentire le verifichesull’appropriatezza prescrittiva dellecomponenti professionali e il governodell’eventuale superamento del tetto dispesa programmato, periodicamente iDirettori generali verificano l’andamentodella spesa farmaceutica territoriale e ilraggiungimento degli obiettivi assegnati.A tal fine provvedono alla convocazionedei medici iperprescrittori per individuarele cause del superamento del tetto pro-grammato;

c) i Direttori generali trasmettono trimestral-mente dettagliata relazione all’Assesso-rato alle politiche della salute circa leverifiche eseguite e i casi di superamentodel tetto prefissato;

d) i Direttori generali, per il tramite dei ser-vizi farmaceutici ospedalieri e territoriali,adottano ogni utile iniziativa finalizzataalla promozione dell’utilizzo appropriatodei farmaci equivalenti;

e) i farmacisti convenzionati, ove rilevinopalesi incongruenze o contraddittorietànella prescrizione di farmaci, con partico-lare riferimento alle controindicazioni delloro uso combinato, sono tenuti a segna-larle all’assistito nonché al distretto terri-torialmente competente, nel rispetto dellenorme sulla privacy.

3. E’ istituito l’Ufficio di coordinamento azien-dale delle cure primarie che fa parte della Direzionegenerale dell’AUSL. L’Ufficio ha il compito dicoordinare e monitorare le attività svolte dagli

Uffici per la programmazione e il monitoraggiodelle attività in medicina generale della Direzionedel distretto. L’Ufficio è diretto da un medico dimedicina generale indicato dal Comitato perma-nente aziendale per la medicina generale, nominatodal Direttore generale e fa parte del Collegio didirezione. Per le modalità di partecipazione siapplicano le norme previste dall’Accordo regio-nale.

Art. 22(Prestazioni di spettroscopia)

1. Per assicurare la diagnosi completa dellamalignità dei tumori cerebrali e di altre patologiesecondo indicazioni appropriate le strutture sani-tarie pubbliche o private assicurano l’esame spet-troscopico con oneri a carico del SSR. La tariffa perla scanzione aggiuntiva è quantificata nella misuradel 20 per cento della tariffa prevista per l’esamebase di risonanza magnetica.

Art. 23(Attuazione articolo 1, comma 198,

legge 23 dicembre 2005, n. 266)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposi-zioni per la formazione del bilancio annuale e plu-riennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), nellaRegione Puglia sono applicate da parte degli entidel SSR secondo principi e criteri di seguito ripor-tati:

a) la spesa di personale, al lordo di oneririflessi e IRAP, riferita all’anno 2004,assunta quale base di calcolo per la quan-tificazione delle economie, è determinataal lordo delle riduzioni del 2 per centoprevisto dall’articolo 23 (Disposizioni perle dotazioni organiche e il personale delleAziende sanitarie) della l.r. 28/2000,come integrato dall’articolo 8 (Disposi-zioni in materia di personale) della leggeregionale 5 dicembre 2001, n. 32 (Asse-stamento e variazioni al bilancio di previ-sione per l’esercizio finanziario 2001);

b) alla spesa determinata con il criterio di cui

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alla lettera a) si applicano i correttivi dicui all’articolo 1, comma 199, della l.266/2005;

c) alle AUSL BA/2, BAT/1 e FG/2, comeriarticolate con la legge regionale 12agosto 2005, n. 11 (Modifiche alla leggeregionale 14 giugno 1994, n. 18 – Normeper l’istituzione degli ambiti territorialidelle Unità sanitarie locali), in conse-guenza dell’istituzione della sesta pro-vincia, per il periodo di tre anni a decor-rere dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, in relazione a obiettive emotivate carenze di personale, non siapplica il limite del 5 e 2 per cento pre-visto dall’articolo 15 septies del d.lgs.502/1992 e successive modificazioni,nonché quello di cui all’articolo 1,comma 198, della l. 266/2005;

d) i limiti di spesa determinati per gli anni2006-2007 e 2008, con i criteri di cui aicommi precedenti, sono incrementati inmisura pari al 60 per cento della riduzionedell’eventuale saldo negativo finanziariodella mobilità sanitaria extraregionale;

e) la Giunta regionale emana apposite diret-tive attuative della presente legge,tenendo conto della peculiarità delleAUSL interessate alla rimodulazione con-seguente all’istituzione della sesta pro-vincia nonché della necessità che leAziende e Istituti del SSR adottino misurenecessarie a garantire il rispetto degliobiettivi prioritari del SSR con particolareriferimento a:1) assicurazione dei servizi di emergenza

urgenza;2) attivazione di nuovi servizi e attività;3) riorganizzazione dei servizi secondo

criteri di flessibilità ed economicità;4) rideterminazione della dotazione orga-

nica.

Art. 24(Indagine conoscitiva sui bilanci d’esercizio)

1. Le Aziende sanitarie, gli Istituti di ricovero e

cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gliIstituti zooprofilattici sperimentali, in considera-zione di quanto previsto dall’articolo 1, comma291, della l. 266/2005 e nelle more dell’emanazionedel decreto del Ministro della salute richiamatonella legge suindicata, si avvalgono dell’attivitàprofessionale di una società di revisione iscrittaall’Albo speciale di cui all’articolo 161 del decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unicodelle disposizioni in materia di intermediazionefinanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge6 febbraio 1996, n. 52), per avviare il processo diintroduzione della revisione contabile del bilanciod’esercizio attraverso lo svolgimento di un’inda-gine conoscitiva e di limitate procedure di revisionesullo stato patrimoniale al 31 dicembre 2005, larevisione contabile dello stato patrimoniale al 31dicembre 2006 e la revisione contabile del bilancio2007 e anni successivi.

2. La Regione individua, secondo le proceduredi legge e con gara a evidenza pubblica, uno o piùsoggetti di provata esperienza nell’ambito dellarevisione contabile per l’espletamento delle attivitàcitate.

Art. 25(Fonti energetiche rinnovabili

e contenimento dei costi per l’energia)

1. La Regione promuove e incentiva l’impiegodi tecnologie utilizzatrici fonti energetiche rinnova-bili anche ai fini del contenimento dei costi energe-tici mediante l’utilizzo di:

a) impianti fotovoltaici per la produzione dienergia elettrica;

b) impianti solari per la produzione di acquaa uso sanitario;

c) impianti di cogenerazione per la produ-zione di energia;

d) adeguate opere di isolamento per il conte-nimento delle dispersioni termiche.

2. Ai fini della realizzazione delle finalità di cuial comma 1 la Giunta regionale individua modalitàe procedure anche centralizzate o mediante costitu-zioni di Unioni di acquisto ovvero sperimentazionigestionali.

Art. 26(Compensi ai componenti

e al segretario delle Commissionidi cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale

20 luglio 1984, n. 36)

1. L’articolo 31 della l.r. 1/2005 è sostituito dalseguente:

“Art. 31

1. Ai componenti delle commissioni di cui agliarticoli 11 e 12 della legge regionale 20 luglio 1984,n. 36 (Norme concernenti l’igiene e sanità pubblicae il servizio farmaceutico), è corrisposto un com-penso di euro 8,00 per ogni caso definito. Per il Pre-sidente della commissione il compenso per ognicaso definito è previsto nella misura di euro 10,00.Al segretario della commissione è corrisposto uncompenso di euro 4,00 per ogni caso definito.

2. Per le visite medico-legali effettuate domici-liarmente è previsto un ulteriore compenso per ilcomponente che effettua la visita di euro 6,00.2”

3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 per i com-missari e il segretario dipendenti delle AUSL sonoomnicomprensivi e sono corrisposti solo se lesedute vengono svolte fuori dall’orario di lavoro.”.

2. La corresponsione dei compensi di cui all’ar-ticolo 31 della l.r. 1/2005, come sostituito dal prece-dente comma 1, decorre dal primo giorno succes-sivo alla data di entrata in vigore della presentelegge.

Art. 27(Commissione ex decreto Ministro sanità

13 maggio 1993 – Prestazioni pressocentri esteri di altissima specialità)

1. Ai componenti della commissione di cuiall’articolo 8 del decreto del Ministro della sanitàdel 3 novembre 1989 (Criteri per prestazioni assi-stenziali in forma indiretta presso centri di altissimaspecializzazione all’estero), modificato dal decretodel Ministro della sanità del 13 maggio1993, è cor-risposto, oltre alle spese di viaggio, se e in quanto

dovute, un gettone di presenza per ogni seduta paria euro 75,00.

2. Al segretario, per ogni seduta, è corrisposto ilgettone di presenza pari a euro 40,00.

Art. 28(Modifiche alle ll.rr. 20/2005 e 4/2003)

1. Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 4della l.r. 20/2005 è sostituito dal seguente: “LeAziende sanitarie riservano il 50 per cento dei postivacanti in organico di cui al comma 3, relativi allecategorie di personale per l’accesso ai quali èrichiesto il solo titolo della scuola secondaria infe-riore, a coloro che abbiano svolto le medesime man-sioni, nella stessa o in altra Azienda sanitaria, peralmeno dodici mesi, anche non continuativi, nel quin-quennio precedente alla data di scadenza del bando eche non siano titolari di un rapporto di lavoro a tempoindeterminato presso altre amministrazioni.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si appli-cano successivamente all’espletamento dei con-corsi riservati già banditi.

3. Ulteriori disposizioni finalizzate alla razio-nalizzazione dell’esternalizzazione dei servizi conpotenziamento degli organici sono adottati all’in-terno della normativa organica sul precariato daadottarsi da parte della Regione.

4. All’articolo 34 della l.r. 4/2003 sono appor-tate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;b) al comma 2, le parole “Fino all’emana-

zione dei modelli organizzativi di cui alcomma 1 e alla conseguente ridefinizionedelle dotazioni organiche definitive” sonosoppresse.

Art. 29(Modifiche alla legge regionale

9 dicembre 2002, n. 20)

1. A parziale modifica dell’articolo 18, comma1, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20(Assestamento e variazione al bilancio di previ-

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sione per l’esercizio finanziario 2002), concernentei LEA, le certificazioni di idoneità dei soggetti mag-giorenni alla pratica sportiva agonistica – compresigli accertamenti richiesti per il loro rilascio – sonoparzialmente incluse nei LEA in quanto si appli-cano le seguenti tariffe forfettarie:

a) sport rientranti nella Tabella A del decretodel Ministro della sanità del 18 febbraio1982 (Visita medica, esame completodelle urine, elettrocardiogramma a riposo,certificato di idoneità): euro 36,00;.

b) sport rientranti nella Tabella B del d.m.sanità 18 febbraio 1982 (Visita medica,esame completo delle urine, elettrocardio-gramma a riposo e dopo sforzo, spirome-tria, certificato di idoneità): euro 50,00.

2. I costi degli esami specialistici integrativiprevisti per alcuni tipi di sport dal d.m. 18 febbraio1982 e degli eventuali ulteriori esami richiesti dalmedico visitatore su motivato sospetto clinico sonoa carico dell’interessato e le relative tariffe sono sta-bilite dal nomenclatore tariffario.

3. E’ confermata l’esenzione per i minori dianni diciotto di cui al comma 6 dell’articolo 18della l.r. 20/2002.

Art. 30(Copertura posti personale infermieristico)

1. La percentuale del 30 per cento di cui all’ar-ticolo 12, comma 9, della l.r. 12/2005 è elevata al 50per cento.

2. Dopo il comma 9 bis dell’articolo 12 della l.r.12/2005, introdotto dall’articolo 2, comma 1, letterac), della legge regionale 22 novembre 2005, n. 14, èinserito il seguente:

“9 ter Le prove concorsuali consistono inuna prova pratica e in una prova oralesu materie inerenti il profilo da rico-prire. Per la valutazione dei titoli eper il punteggio relativo alle proveconcorsuali, come precedentementedeterminate, si rinvia alle disposi-zioni di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 27 marzo 2001, n.220 (Regolamento recante disciplina

concorsuale del personale non diri-genziale del Servizio sanitario nazio-nale). Le Commissioni di concorsopossono articolarsi in sottocommis-sioni secondo criteri definiti dallaGiunta regionale.”.

3. I bandi delle prove concorsuali di cui alcomma 9 ter dell’articolo 12 della l.r. 12/2005,introdotto con il precedente comma 2, devonoessere pubblicati sul Bollettino ufficiale dellaRegione Puglia entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge e concludersientro centottanta giorni dalla stessa data.

4. Ai lavoratori socialmente utili (LSU) adibitiai servizi delle Aziende sanitarie da oltre un annodalla data di entrata in vigore della presente legge,in presenza di posti vacanti in pianta organica e i cuioneri già gravano sui bilanci delle Aziende mede-sime, possono essere conferiti incarichi a tempoindeterminato nei posti attualmente occupati. IDirettori generali, verificata la sussistenza deirequisiti previsti dalle vigenti disposizioni legisla-tive per i LSU, nonché il possesso dei requisiti sog-gettivi per il conferimento dell’incarico nell’ambitodelle Aziende sanitarie della Regione Puglia, pos-sono procedere al conferimento dell’incarico atempo indeterminato con le procedure di cui all’ar-ticolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468 (Revisione sulla disciplina dei LSU, a normadell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196).

Art. 31(Errata- corrige all’articolo 3 della

l.r. 11/ 2005 – Rettifica popolazione)

1. Alla lettera b) dell’articolo 3 della l.r.11/2005 la popolazione del Comune di Monopolinella USL BA/5 è rettificata da 61.163 abitanti a49.734.

Art. 32(Modifica e integrazioni all’articolo 36

della l.r. 1/ 2005)

1. All’articolo 36 della l.r. 1/2005 sono appor-tate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1, le parole: “alla data di entratain vigore del r.r. 7/2002” sono sostituitedalle seguenti: “alla data del 30 giugno2006”;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:“1 bis La remunerazione attualmente

prevista negli accordi contrattualicon le strutture private di riabilita-zione psichiatrica transitoria-mente accreditate è mantenutafino al termine massimo del 31ottobre 2006.

1 ter Entro la suddetta data del 31ottobre 2006 sono ridefinite letariffe sulla base dei costi deri-vanti dall’applicazione dei requi-siti strutturali, tecnologici e orga-nizzativi previsti dal regolamentoregionale 13 gennaio 2005, n. 3(Requisiti per autorizzazione eaccreditamento delle strutturesanitarie). Dette tariffe sonouniche per le strutture transitoria-mente, provvisoriamente o istitu-zionalmente accreditate.”.

Art. 33(Modifica alla l.r. 14/2004)

1. I benefici di cui al comma 6 dell’articolo 11(Medicina dei servizi) della l.r. 14/2004 sono estesial personale laureato non medico, che opera nei ser-vizi delle tossicodipendenze o dell’integrazionescolastica, o addetto ai servizi di ricerca e analisi dilaboratorio, che ha prestato la propria attività peralmeno trentasei ore settimanali e, continuativa-mente, per un numero di anni non inferiore a cinquealla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34(Servizio infermieristico-ostetrico

e delle professioni tecnico-sanitarie,della prevenzione e della riabilitazione)

1. Al fine di promuovere la valorizzazione e laresponsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delleprofessioni sanitarie e l’attribuzione della diretta

responsabilità e gestione delle attività assistenzialie delle funzioni connesse, incentivando la revisionedell’organizzazione del lavoro attraverso modelli diassistenza personalizzata, ai sensi dell’articolo 7della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delleprofessioni sanitarie infermieristiche, tecniche,della riabilitazione, della prevenzione nonché dellaprofessione ostetrica) e successive modificazioni eintegrazioni, presso ogni AUSL e ogni Aziendaospedaliera è istituito il Servizio infermieristico eostetrico ospedaliero con competenza riferita aiPresidi ospedalieri come individuati dal PSR e,presso le AUSL., il Servizio infermieristico e oste-trico distrettuale e territoriale con competenza rife-rita alle attività sanitarie svolte dai Distretti sanitari.

2. Sono altresì istituiti in ogni AUSL i Servizidelle professioni tecnico-sanitarie, della preven-zione e della riabilitazione nonché il Servizio pro-fessionale sociale. Il Servizio delle professioni tec-nico-sanitarie e quello della riabilitazione sono isti-tuiti anche nelle Aziende ospedaliere.

3. I Servizi di cui ai commi 1 e 2 operano inautonomia tecnico-professionale nel rispetto deidecreti ministeriali d’individuazione delle figure edei relativi profili professionali delle professionisanitarie non mediche, nonché nel rispetto dellalegge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni inmateria di professioni sanitarie).

4. Le funzioni di direzione dei predetti Servizisono affidate al personale in possesso della laureaspecialistica disciplinare di riferimento.

5. I Direttori generali delle AUSL e delle Aziendeospedaliere di rilievo nazionale, entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge devono adeguare i propri atti aziendali con laprevisione di quanto stabilito ai commi 1 e 2..

6. I Direttori generali delle AUSL e delle Aziendeospedaliere sono autorizzati all’istituzione dei postiin organico di dirigente dei Servizi infermieristici,delle professioni tecnico-sanitarie, della preven-zione e della riabilitazione nonché di posti di diri-gente dei Servizi professionali sociali.

7. Il provvedimento del Direttore generale di

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ridefinizione della dotazione organica di cui alcomma 6, da adottarsi entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge, è attosoggetto al controllo ai sensi dell’articolo 20,comma 8, della legge regionale 5 giugno 1997, n.16 (Bilancio di previsione per l’esercizio finan-ziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999) e del-l’articolo 12, comma 1, della l.r. 20/2002.

8. I Direttori generali delle Aziende sanitarie edelle Aziende ospedaliere sono altresì autorizzati aprocedere alla copertura a tempo indeterminato deiposti di cui ai commi 1 e 2, con le modalità di cui alcomma 7 dell’articolo 15 del d.lgs. 502/1992 e suc-cessive modificazioni e integrazioni.

Art. 35(Integrazioni e modifiche alla disciplina dell’A-

genzia regionale sanitaria)

1. Alla legge regionale 13 agosto 2001, n. 24(Istituzione dell’Agenzia regionale sanitariapugliese - ARES), sono apportate le seguenti modi-fiche:

a) le lettere h), j), k), l), q) e r) dell’articolo 2sono abrogate;

b) il comma 2 dell’articolo 8 è abrogato;c) al comma 3 dell’articolo 8:

1) le parole: “dirigente responsabile”sono sostituite dalla seguente: “diret-tore”;

2) è aggiunto, infine, il seguente periodo:“Ai direttori di area si applica l’arti-colo 3 bis, comma 11, del d.lgs.502/1992 e successive modifica-zioni.”.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigoredella presente legge i compiti in materia di con-trollo degli atti delle Aziende sanitarie, affidatiall’ARES dall’articolo 12 della l.r. 20/2002, sonoaffidati al competente Settore dell’Assessorato albilancio. L’ARES assicura il completamento delcontrollo dei bilanci di esercizio relativi agli anni2002, 2003 e 2004.

3. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 20/2002è soppresso.

4. La dotazione organica massima dell’ARES èridotta da trentanove a trentasei unità di cui nove diposizione dirigenziale in servizio con contratti exarticoli 15 septies e 15 octies del d.lgs. 502/1992 esuccessive modificazioni ovvero per comando odistacco da Aziende sanitarie e altri settori dellapubblica amministrazione.

Art. 36(Interazione con gli organismi di volontariato)

1. I Direttori generali delle AUSL favorisconol’interazione con gli organismi di volontariato e ditutela dei diritti per lo svolgimento di attività inte-grative e non sostitutive delle funzioni assistenzialidell’area socio-sanitaria, con particolare riferi-mento alle problematiche dei portatori di handicap,della salute mentale, delle tossicodipendenze e del-l’alcolismo, della donazione di sangue, della dona-zione di organi, delle patologie croniche e invali-danti e delle malattie sociali, dei tumori, dell’AIDS,ricomprendendo inoltre tutte le iniziative rivolteall’educazione sanitaria, alla prevenzione, alla qua-lità dell’assistenza e al reinserimento sociale. Aifini della regolamentazione dei reciproci rapporti siapplica la legge regionale 16 aprile 1994, n. 11(Norme di attuazione della legge - quadro sulvolontariato).

Art. 37(Snellimento e accelerazione

delle procedure e degliadempimenti amministrativiper le persone con disabilità)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giornidalla data di entrata in vigore della presente legge, èautorizzata, ai sensi del comma 1 dell’articolo 6 deldecreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80(Misure urgenti in materia di organizzazione e fun-zionamento della pubblica amministrazione), adadottare con proprio atto, nell’ambito delle propriecompetenze, disposizioni dirette a semplificare,accelerare e unificare le procedure di accertamentosanitario di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre1990, n. 295 (Modifiche e integrazioni all’articolo 3

del d.l. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 esuccessive modificazioni, in materia di revisionedelle categorie delle minorazioni e malattie invali-danti), per l’invalidità civile, la cecità, la sordità,nonché quelle per l’accertamento dell’handicap edell’handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro perl’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dellepersone handicappate), e successive modificazioni,effettuate dalle apposite commissioni in sede,forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali èprevisto un accertamento legale.

TITOLO III

CONTRIBUTO AI CITTADINI PUGLIESIPORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI

CHE APPLICANOIL “METODO DOMAN O VOJTA O FAY”

Art. 38(Contributi ai portatori di handicap)

1. La Regione partecipa, con la concessione diun contributo, alle spese non coperte dal Fondosanitario regionale sostenute dai cittadini portatoridi handicap psicofisici, residenti in Puglia daalmeno dodici mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, che si avvalgono del “metodoDoman o Vojta o Fay”, quale trattamento riabilita-tivo di centri specializzati.

Art. 39(Modalità di presentazione

delle domande di contributo)

1. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, laGiunta regionale definisce con apposita delibera-zione le modalità di presentazione delle domande dicontributo di cui all’articolo 38 e per l’accredita-mento delle relative somme alle AUSL di residenza.

Art. 40(Norma finanziaria)

1. All’onere derivante dall’applicazione degliarticoli 38 e 39 per l’esercizio finanziario 2006 siprovvede mediante prelevamento, per competenzae per cassa, di euro 150 mila dal cap.1110010 e coniscrizione e stanziamento, per competenza e percassa, di euro 150 mila nello stato di previsionedella spesa, sul capitolo di nuova istituzione721028 – u.p.b. 120201 “Settore assistenza ospeda-liera e specialistica” - denominato “Contributo aicittadini pugliesi portatori di handicap psicofisiciche applicano il Metodo Doman o Vojta o Fay”.

Art. 41(Norma Finale)

1. Nell’ambito dell’autonomia gestionale loroattribuita, i Direttori generali, attraverso gli stru-menti di programmazione e l’adozione dell’attoaziendale, attuano la presente legge tenendo contodelle risorse finanziarie annualmente assegnate conil riparto del Fondo sanitario regionale e assicu-rando il vincolo del bilancio.

15358 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 dell’11-8-2006

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e pergli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigoreil giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 9 agosto 2006

INTRONA

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974 - Direttore Responsabile Dott. Vincenzo Ligori - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza