LEGGE REGIONALE 10 agosto 2016, n. 12 - Agenzia Imprese Lazio · 05-03-2020 3 Art. 12 Modifica alla...

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05-03-2020 1 LEGGE REGIONALE 10 agosto 2016, n. 12 (1) (1) In B.U.R.L. 11 agosto 2016, n. 64, supplemento n. 2 Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione Per accedere ad ogni singola norma modificata o abrogata dalla presente legge, cliccare sulla norma oppure spostarsi su: <10/08/2016, N. 12 - ELENCO NORME MODIFICATE O ABROGATE> Le parti evidenziate con il colore verde non sono confluite in forma diretta in alcuna norma Le parti evidenziate in giallo sono oggetto di successive modificazioni o soppressioni Le parti scritte in fucsia sono oggetto di modificazioni o soppressioni intervenute con L.R. n. 7/2018 Epigrafe Premessa CAPO I Disposizioni in materia di trasparenza, organizzazione e semplificazione amministrativa Art. 1 Disposizioni per la trasparenza.

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05-03-2020 1

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2016, n. 12 (1)

(1) In B.U.R.L. 11 agosto 2016, n. 64, supplemento n. 2

Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione

Per accedere ad ogni singola norma modificata o abrogata dalla presente legge, cliccare sulla norma

oppure spostarsi su:

<10/08/2016, N. 12 - ELENCO NORME MODIFICATE O ABROGATE>

Le parti evidenziate con il colore verde non sono

confluite in forma diretta in alcuna norma

Le parti evidenziate in giallo sono oggetto di successive modificazioni o soppressioni

Le parti scritte in fucsia sono oggetto di modificazioni o soppressioni intervenute con L.R.

n. 7/2018

Epigrafe

Premessa

CAPO I

Disposizioni in materia di trasparenza, organizzazione e semplificazione

amministrativa

Art. 1 Disposizioni per la trasparenza.

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Art. 2 Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie. Modifiche alla legge

regionale 5 luglio 2001, n. 15 "Promozione di interventi volti a favorire un sistema

integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale" e successive modifiche.

Art. 3 Disposizioni per la semplificazione amministrativa.

Art. 4 Disposizioni relative al Segretario generale della Giunta regionale. Modifiche

alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e

successive modifiche.

Art. 5 Programmazione negoziata regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto

1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la

realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche.

CAPO II

Disposizioni in materia di politiche sociali

Art. 6 Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in

materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali

(RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime

residenziale e semiresidenziale. Sostegno al reddito di soggetti a rischio di esclusione

sociale.

Art. 7 Disposizioni in materia di politiche sociali.

Art. 8 Disposizioni per la razionalizzazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza - IPAB.

CAPO III

Disposizioni in materia di ambiente

Art. 9 Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 in materia di aree naturali

protette, alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 istitutiva dell'ARSIAL, alla legge

regionale 6 novembre 1992, n. 43 istitutiva dell'IRViT, alla legge regionale 31 marzo

2005, n. 14 sul rischio da gas radon, alla legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 in

materia di attività faunistico-venatoria, e successive modifiche. Disposizioni sul piano

di risanamento della qualità dell'aria e sul piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

Art. 10 Disposizioni concernenti la Riserva naturale del "Lago di Canterno" e del

Parco naturale - archeologico dell'Inviolata. Modifiche alla legge regionale 6 ottobre

1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive

modifiche.

Art. 11 Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla legge

regionale 21 gennaio 1984, n. 4 "Norme in materia di bonifica e di consorzi di

bonifica" e successive modifiche.

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Art. 12 Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della

gestione dei rifiuti" e successive modifiche.

CAPO IV

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività

Art. 13 Disposizioni a favore dei lavoratori del comparto dell'aeromobile, coinvolti

nella crisi aziendale del gruppo Alitalia ed altri vettori. Modifiche all'articolo 16 della

legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo alle misure straordinarie per i

lavoratori dell'indotto coinvolti nella crisi del gruppo Alitalia e successive modifiche.

Art. 14 Locali, botteghe e attività storiche.

Art. 15 Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva - DURC -

nonché di lavoratori autonomi titolari di partita IVA. Modifiche a disposizioni legislative

relative alla concessione di agevolazioni alle imprese.

Art. 16 Disposizioni in materia di agriturismo e turismo rurale e di multifunzionalità

delle aziende agricole. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 "Norme

in materia di agriturismo e turismo rurale" e alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14

"Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del

decentramento amministrativo" e successive modifiche.

Art. 17 Disposizioni in materia di terreni di proprietà collettiva e riqualificazione

urbanistico-ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 "Regime

urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie" e successive

modifiche.

Art. 18 Interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo.

Art. 19 Disposizioni in materia di beni immobili regionali. Modifica alla legge regionale

14 luglio 2014, n. 7 relativa all'alienazione dei "Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito".

Art. 20 Disposizioni in materia urbanistica.

Art. 21 Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 "Disposizioni in materia di

trasporto pubblico locale" e successive modifiche.

Art. 22 Disposizioni in materia di tassa automobilistica. Modifiche alla legge regionale

29 luglio 2015, n. 11 "Disposizioni in materia di tributi regionali" e all'articolo 9 della

legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tassa

automobilistica regionale.

Art. 23 Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato

regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e

successive modifiche.

CAPO V

Disposizioni varie

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Art. 24 Inserimento dell'articolo 39-bis nella legge regionale 20 giugno 2002, n. 15

"Testo unico in materia di sport".

Art. 25 Catasto regionale dei geositi del Lazio.

Art. 26 Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

Art. 27 Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni

amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e

successive modifiche.

Art. 28 Comitato permanente per lo sviluppo e la competitività dei territori del Lazio.

Art. 29 Disposizioni per lo sviluppo delle attività termali.

Art. 30 Istituzione della Riserva naturale della "Sughereta di Pomezia".

Art. 31 Manutenzione ordinaria della viabilità regionale.

Art. 32 Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relative a disposizioni in

materia di interventi di edilizia agevolata.

Art. 33 Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

Art. 34 Disposizioni per i commissari di nomina regionale.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 35 Modifiche ed abrogazioni.

Art. 36 Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

Art. 37 Entrata in vigore.

Allegato A - Cartografia "Riserva naturale Sughereta di Pomezia"

Allegato B - Descrizione della perimetrazione

Allegato C

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LA GIUNTA REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge

CAPO I

Disposizioni in materia di trasparenza, organizzazione e semplificazione

amministrativa

Art. 1

Disposizioni per la trasparenza.

1. Ferme restando le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla

normativa statale e regionale vigente, in armonia con quanto previsto dall'articolo 1,

comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"), non può essere

nominato o designato dalla Regione quale amministratore di ente pubblico

dipendente, anche economico, di società controllata o partecipata e di organismo

pubblico di diritto privato finanziato in via ordinaria dalla Regione chi, avendo rivestito

nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, anche in altra Regione, abbia registrato,

per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti di bilancio per

ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali. Le disposizioni di cui al presente

comma si applicano anche agli enti del servizio sanitario regionale compatibilmente

con le disposizioni statali vigenti in materia.

2. I soggetti designati o nominati dalla Regione quali componenti dei collegi sindacali

e dei collegi dei revisori dei conti, sindaci unici e revisori dei conti unici di società

controllata o partecipata dalla Regione, di ente pubblico dipendente, anche

economico, dalla Regione, di azienda o ente del servizio sanitario regionale e di

organismo pubblico di diritto privato finanziato in via ordinaria dalla Regione non

possono svolgere l'incarico per un intero mandato per più di due volte, anche non

consecutive, nella stessa società controllata o partecipata dalla Regione, ente pubblico

dipendente, anche economico, dalla Regione, azienda o ente del servizio sanitario

regionale ed organismo pubblico di diritto privato finanziato in via ordinaria dalla

Regione.

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3. Gli incarichi di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili e l'accettazione

della nuova nomina o designazione, da effettuarsi entro quindici giorni dall'avviso

della stessa, determina la decadenza dall'incarico ricoperto.

4. All'atto della nomina o designazione, il soggetto interessato dichiara di non

rientrare nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, fermo restando il potere degli uffici

regionali preposti a porre in essere tutte le attività amministrative di loro competenza

tese a verificare comunque la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi

dell'articolo71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa).

5. Il comma 20 dell'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo alla

concessione di anticipazioni di tesoreria o di cassa agli enti pubblici dipendenti dalla

Regione, è abrogato.

6. Il comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla

disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e

provvidenze di legge, è sostituito dal seguente:

"1. Le domande per l'ammissione ai benefici ed alle provvidenze di cui alla vigente

legislazione regionale sono presentate di norma sulla base di appositi bandi, adottati,

previa verifica della disponibilità delle risorse regionali, entro il 30 aprile di ciascun

esercizio finanziario. Il termine assegnato per la presentazione delle domande per

l'ammissione a benefici e provvidenze non può essere inferiore a trenta giorni.".

7. Al comma 2-bis dell'articolo 93 della L.R. n. 6/1999 sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: ", nonché ai benefici e alle provvidenze erogati dal Consiglio

regionale".

8. Sono abrogate le disposizioni di legge regionale che prevedono modalità e termini

per l'ammissione a benefici e provvidenze in via ordinaria diversi da quelli previsti

dall'articolo 93 della L.R. n. 6/1999, come modificato dalla presente legge. Le

domande di ammissione ai benefici ed alle provvidenze presentate alla data di entrata

in vigore della presente legge con riferimento all'esercizio finanziario 2017, purché

non oggetto di provvedimenti di concessione già emessi alla data di entrata in vigore

della presente legge, decadono.

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9. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo

all'avvio del processo di riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di

assistenza e beneficenza (IPAB), è sostituito dal seguente:

"6. Non oltre il 15 dicembre 2016 la Giunta regionale predispone e trasmette alla

competente commissione consiliare un piano di riordino delle istituzioni pubbliche di

assistenza e beneficenza (IPAB), comprensivo della definizione di un quadro organico

sulle condizioni di fattibilità e sulle criticità inerenti l'effettiva prospettiva di

trasformazione delle IPAB esistenti nel territorio regionale, incluse quelle di cui

all'articolo 8 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 22 (Norme sullo scioglimento

degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei

rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in

merito alla beneficenza pubblica), in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP),

pervenendo ad una classificazione delle stesse rispetto alle finalità statutariamente

previste, alle attività effettivamente svolte, agli ambiti territoriali di riferimento, alla

tipologia e modalità gestionale dei servizi tuttora erogati e formulando le relative

ipotesi di accorpamento delle stesse.".

10. Il secondo periodo del comma 23 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto

2009, n. 22, relativo alla sospensione delle alienazioni concernenti i patrimoni delle

IPAB, è sostituito dai seguenti: "Nel caso in cui da tale sospensione possa derivare un

nocumento per le attività delle IPAB, le alienazioni potranno essere effettuate, fermo

restando quanto disposto dalla normativa in materia di dismissione del patrimonio

pubblico, previa autorizzazione obbligatoria e vincolante della direzione regionale

competente in materia di rapporti con le IPAB. A tal fine, l'IPAB presenta una proposta

di alienazione, corredata da perizia di stima giurata sul valore di mercato e da una

relazione tecnica che attesti le ragioni del danno derivante dalla mancata alienazione,

nonché le finalità di pubblica utilità ad essa sottese e i progetti di investimento per

finalità assistenziali o di utilità sociale in cui si intendano reinvestire i proventi con

esclusione di ogni forma di investimento in titoli speculativi o azioni o strumenti

finanziari derivati. La relazione tecnica corredata dalla perizia giurata di stima è

pubblicata sul sito della IPAB interessata per un periodo non inferiore a trenta giorni.

Sulla richiesta di autorizzazione la direzione regionale competente in materia di

rapporti con le IPAB si pronuncia entro novanta giorni, dandone comunicazione alla

commissione consiliare per il tramite dell'Assessore competente. Decorso inutilmente

tale termine la richiesta si intende respinta.".

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11. Nel caso in cui i contratti di locazione di immobili ATER prevedano quale

conduttore un partito politico, un'organizzazione sindacale o altro ente associativo,

l'ATER dispone la pubblicazione trimestrale, sul proprio sito istituzionale, dell'elenco

dei locali commerciali in morosità e dei beni immobili ceduti in locazione, con

accorgimenti idonei ad evitare la diffusione di dati di persone fisiche, così come

definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche. In

ogni caso, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della

stipulazione di contratti di locazione di immobili ATER da parte di partiti politici,

organizzazioni sindacali o altri enti associativi, e in sede di rinnovo dei medesimi

contratti, il preventivo rilascio da parte degli anzidetti soggetti conduttori di apposita

liberatoria in favore di ATER alla pubblicazione dei dati di cui sopra è condizione

essenziale per la stipula e il rinnovo dei predetti contratti.

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a tutti i contratti di locazione e

alienazione di immobili di proprietà della Regione e/o di ente pubblico dipendente,

anche economico, di società controllata o partecipata e di organismo pubblico di

diritto privato finanziato in via ordinaria dalla Regione.

Art. 2

Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie. Modifiche alla legge

regionale 5 luglio 2001, n. 15 "Promozione di interventi volti a favorire un sistema

integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale" e successive modifiche.

1. Alla L.R. n. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo, dopo le parole: "di sicurezza" sono inserite le seguenti: ", la cultura

della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile" e dopo la

parola: "regionale" è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Istituzione della

giornata regionale contro tutte le mafie";

b) all'articolo 1, dopo la parola: "territorio" sono inserite le seguenti: "della

cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" e dopo le parole: "in ambito

regionale" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e a contrastare la diffusione dei

fenomeni di criminalità comune e di tipo mafioso";

c) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis

(Giornata regionale della memoria, della legalità e dell'impegno in ricordo delle

vittime di tutte le mafie)

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1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione istituisce la "Giornata

regionale della memoria, della legalità e dell'impegno in ricordo delle vittime di tutte

le mafie" da celebrarsi ogni anno il 21 marzo al fine di promuovere l'educazione,

l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio

regionale.";

d) dopo l'articolo 1-bis, come inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 1-ter (Istituzione del premio regionale "Legalità contro tutte le mafie")

1. È istituito il premio regionale "Legalità contro tutte le mafie" che viene conferito

annualmente a personalità o istituzioni che si sono distinte nell'attività di contrasto

alla criminalità organizzata.

2. Il premio di cui al comma 1 viene conferito, ogni 21 marzo, in occasione della

giornata regionale della memoria, della legalità e dell'impegno in ricordo delle vittime

di tutte le mafie, istituita, ai sensi dell'articolo 1-bis, dal Presidente della Regione su

proposta dell'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla

corruzione di cui all'articolo 8.";

e) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le

seguenti:

"c bis) promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, di

iniziative finalizzate all'educazione alla legalità;

c ter) formazione professionale a favore di operatori degli enti locali e della polizia

locale;

c quater) seminari destinati agli operatori delle organizzazioni del volontariato e

delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale.";

f) al comma 1 dell'articolo 3:

1) alla lettera a) le parole: "lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti:

"lettere a), b) e c bis)";

2) alla lettera b) le parole: "lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere c)

e c bis)";

g) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis (Formazione professionale)

1. La Regione, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione

professionale, promuove iniziative formative, anche in convenzione con le istituzioni

formative accreditate, collegate alla realizzazione degli interventi previsti dalla

presente legge, con particolare riguardo alla formazione congiunta dei docenti, dei

genitori e degli operatori degli enti locali.";

h) all'alinea del comma 1 dell'articolo 5 le parole: "sentita la commissione

consiliare speciale "Sicurezza, contrasto all'usura, integrazione sociale e lotta alla

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criminalità"" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le commissioni consiliari

competenti in materia di sicurezza, lotta alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni

mafiose";

i) all'articolo 8:

1) alla rubrica le parole: "e la legalità" sono sostituite dalle seguenti: ", la

legalità e la lotta alla corruzione";

2) al comma 1 dopo la parola: "sicurezza", ovunque ricorra, sono inserite le

seguenti: "la legalità e la lotta alla corruzione";

3) al comma 1-bis le parole: "dalla commissione speciale "Sicurezza e

integrazione sociale, lotta alla criminalità"" sono sostituite dalle seguenti: "dalle

commissioni consiliari permanenti e speciali competenti in materia di sicurezza, lotta

alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni mafiose" e le parole da: "del presidente

della Commissione consiliare speciale sicurezza e integrazione sociale, lotta alla

criminalità" sono sostituite dalle seguenti: "dei presidenti delle commissioni di cui al

primo periodo";

4) al comma 4-ter dopo le parole: "in materia di sicurezza" sono aggiunte le

seguenti: "e legalità";

5) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

"4-quater. L'Osservatorio ha altresì il compito di formulare una relazione su

ipotesi di proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo da

sottoporre alle commissioni consiliari permanenti al fine di renderle più efficaci nella

lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata.";

6) il comma 5 dell'articolo 8 è abrogato;

l) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-bis (Clausola valutativa)

1. L'Osservatorio rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente

legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla sensibilizzazione della società

civile in materia di legalità e sicurezza, nonché alla prevenzione, allo studio e al

contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso.

2. A tal fine, annualmente l'Osservatorio presenta alle commissioni consiliari

competenti una relazione dettagliata sull'attività svolta, con particolare riferimento

agli interventi contributivi realizzati e alle campagne di informazione e

sensibilizzazione promosse ed attivate nonché al numero di utenti finali coinvolti nei

territori ed in particolare nelle scuole. La relazione è predisposta sulla base delle

attività di cui all'articolo 8, comma 4.

3. La mancata presentazione della relazione comporta la decadenza del presidente

dell'Osservatorio.".

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2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante

l'incremento delle risorse iscritte nel programma 02 "Sistema integrato di sicurezza

urbana" della missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", per un importo pari ad euro

100.000,00, per ciascuna delle annualità 2017 e 2018, e la corrispondente riduzione,

a valere sulle medesime annualità, del fondo speciale di parte corrente iscritto nel

programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 possono

concorrere, altresì, le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della

programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali europei, previa verifica

della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

Art. 3

Disposizioni per la semplificazione amministrativa.

1. L'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72 (Quadro regionale di

riferimento territoriale e carta tecnica regionale) è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Accesso ai dati territoriali e ai servizi cartografici regionali)

1. La Regione, al fine di liberare i dati della pubblica amministrazione per renderli

riusabili e favorire l'interoperabilità fra pubbliche amministrazioni nonché di migliorare

il controllo e la gestione del territorio, in armonia con la direttiva 2013/37/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva

2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, con il decreto

legislativo 18 maggio 2015, n. 102 (Attuazione della direttiva 2013/37/UE che

modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore

pubblico) e con la direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14

marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella

Comunità europea (Inspire), nonché nel rispetto delle disposizioni contenute

nell'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice

dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e del decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196(Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive

modifiche, consente l'accesso aperto e gratuito ai dati territoriali ed ai servizi

cartografici regionali in forma georeferenziata, in base ad una serie di accordi

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territoriali che permettano un accesso veloce alle altre pubbliche amministrazioni ed

ai privati.

2. La cartografia regionale, di base e tematica, nonché i prodotti ad essa collegabili

sono rilasciati in formato aperto, nel rispetto della legge regionale 18 giugno 2012, n.

7 (Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e

iniziative connesse) e successive modifiche.

3. I dati sono resi disponibili, liberamente consultabili e riutilizzabili, sul portale dei

dati aperti e sul portale del sistema informativo territoriale della Regione. Le modalità

di riutilizzo di tali dati sono disciplinate dalle relative licenze d'uso.".

2. Alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (Definitiva sistemazione delle fasce

frangivento in Agro Pontino) e successive modifiche sono apportate le seguenti

modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 7-quater è sostituito dal seguente:

"1. La Regione provvede alla gestione ed alla conservazione delle fasce

frangivento di proprietà regionale in Agro Pontino, nel rispetto delle disposizioni di cui

al regolamento regionale di cui all'articolo 7-quater.";

b) al comma 1-bis dell'articolo 7-sexies dopo le parole: "350 mila euro." è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 2016, agli oneri derivanti

dall'articolo 7-quater, valutati in euro 400 mila, si provvede nell'ambito delle risorse

iscritte a legislazione vigente, a valere sul triennio 2016-2018, nel programma 06

"Ufficio tecnico" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione".".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8,

relativo all'incasso dei crediti vantati dalla Regione, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, secondo le modalità

definite con deliberazione adottata dalla Giunta regionale, sentita la commissione

consiliare competente in materia di bilancio, anche qualora il pagamento sia a valere

sui fondi regionali connessi a iniziative la cui gestione è affidata dalla Regione a

soggetti esterni controllati dall'amministrazione regionale.".

4. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che istituisce la "Stazione Unica

Appaltante" e disciplina la trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi, e

forniture, la centrale acquisti regionale di cui all'articolo 498-ter del Reg. reg. 6

settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della

Giunta regionale) opera ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre

2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

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05-03-2020 13

Stato "legge finanziaria 2007") e stipula convenzioni quadro in favore delle

amministrazioni, enti e società in house regionali, degli enti del servizio sanitario

regionale, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche e universitarie aventi sede sul

territorio regionale. Le convenzioni quadro sono pubblicate nella sezione

amministrazione trasparente dei siti istituzionali della Regione, del Consiglio regionale

e dei soggetti elencati nel precedente periodo. Il direttore regionale della centrale

acquisti riferisce semestralmente alle commissioni competenti in materia di bilancio,

sanità, enti locali, scuola e formazione sulle convenzioni siglate.

4-bis. A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici

dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le

aziende del servizio sanitario regionale per la gestione delle procedure di

gara sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita

dalla Centrale acquisti regionale per l'espletamento delle procedure di gara

per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo

comunitario e ad attingere al relativo albo fornitori. Gli enti locali, anche

attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive

modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di

apposito accordo con la Regione. (1)

(1)Comma aggiunto dall’art. 52, comma 1, della L.R. 22/10/2018, n. 7

5. Per le finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013,

n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre

2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,

relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di

razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi

della Regione) ed al fine del contenimento della spesa pubblica regionale e della

razionalizzazione dei costi, l'Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche

(ASAP) è soppressa e le relative funzioni sono svolte da Lazio Crea S.p.A. a decorrere

dalla deliberazione di cui al comma 6.

6. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare

competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio,

programmazione economico-finanziaria, entro centoventi giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, definisce procedure e modalità per consentire il

subentro di Lazio Crea S.p.A. nelle attività svolte da ASAP.

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7. L'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al

personale regionale) e successive modifiche, è abrogato a decorrere dall'adozione

della deliberazione di cui al comma 6.

8. In attuazione del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei

contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma

dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e successive

modifiche, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2,

dello Statuto, sentita la commissione consiliare competente e le parti sociali, provvede

ad adeguare, modificare e sostituire la disciplina regolamentare in materia di

apprendistato nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia.

9. La Delib. G.R. 3 febbraio 2012, n. 41 (Disposizioni in materia di formazione

nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere)

continua ad avere efficacia fino alla adozione dei relativi provvedimenti attuativi

previsti dal regolamento di cui al comma 8.

10. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 8, rimane in vigore il Reg. reg.

30 aprile 2015, n. 4 (Regolamento dei profili formativi dell'apprendistato) in quanto

compatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 4

Disposizioni relative al Segretario generale della Giunta regionale. Modifiche alla legge

regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e

successive modifiche.

1. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 6/2002 le parole: "tra i

dipartimenti" sono soppresse.

2. All'articolo 10 della L.R. n. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "La conferenza è

presieduta dal Presidente della Regione e ne fanno parte i componenti della Giunta

regionale e il Segretario generale.";

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b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il segretariato generale di cui

all'articolo 11 svolge la funzione di coordinamento complessivo delle attività della

Giunta regionale in ordine al corretto svolgimento dell'azione amministrativa ed al

raggiungimento dei risultati.".

3. All'articolo 11 della L.R. n. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "è costituito" sono sostituite dalle seguenti: "è costituito

dalla struttura del segretariato generale, ";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al segretariato generale è preposto il Segretario generale della Giunta

regionale che svolge la funzione di direzione, coordinamento e verifica delle attività

delle strutture sotto ordinate in ordine al raggiungimento degli obiettivi, assicurando

l'unitarietà e l'integrazione della gestione amministrativa.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nel regolamento di organizzazione sono individuate le competenze del

segretariato generale della Giunta regionale e delle direzioni regionali, tenuto conto

delle relative funzioni.";

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Il Segretario generale emana direttive ai direttori regionali, tenuto conto

delle competenze delle direzioni, per l'istituzione delle strutture organizzative di base,

indicandone le tipologie.".

4. All'articolo 12 della L.R. n. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: "Segretariato generale e" sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) alla lettera a) del comma 3 le parole da: "l'individuazione" fino a: "nonché"

sono soppresse;

d) il primo periodo del comma 4 è soppresso.

5. Dopo l'articolo 16 della L.R. n. 6/2002 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis

(Segretario generale della Giunta regionale)

1. Il Segretario generale della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 2, sulla

base degli indirizzi e delle direttive impartiti dagli organi di governo, svolge tutte le

funzioni finalizzate ad assicurare l'unitarietà e l'integrazione della gestione

amministrativa delle direzioni regionali. In particolare:

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a) coordina l'attività amministrativa curando il raccordo delle direzioni con gli

assessorati di riferimento;

b) coordina la pianificazione strategica, l'attuazione, da parte delle direzioni regionali,

dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dall'organo politico;

c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, secondo la tipologia definita nel

regolamento di organizzazione ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione

delle entrate rientranti nella propria competenza, salvo quelli delegati agli altri

dirigenti;

d) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti preposti alle direzioni regionali

anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e propone l'adozione, nei confronti degli

stessi, delle misure di cui all'articolo 24;

e) istruisce secondo le modalità definite dal regolamento di organizzazione la

procedura per il conferimento degli incarichi di direttore regionale nonché per gli

incarichi di dirigente delle strutture organizzative di base e delle loro eventuali

articolazioni, affidati a soggetti esterni all'amministrazione regionale;

f) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e con gli organismi internazionali

nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive dell'organo politico

sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio od

organo.

2. Il regolamento di organizzazione, in attuazione dei principi indicati dal presente

articolo, individua le specifiche competenze del segretariato generale.".

6. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 della L.R. n. 6/2002 le parole: "degli

uffici di livello dirigenziale interni" sono sostituite dalle seguenti: "delle strutture di

base interne" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", su direttiva del Segretario

generale".

7. Al comma 1 dell'articolo 19 della L.R. n. 6/2002 dopo le parole: "assenza o

impedimento temporanei" sono inserite le seguenti: "del Segretario generale della

Giunta regionale, " e la parola: "per" è sostituita dalla seguente: ", rispettivamente

per il Segretario generale, ".

8. All'articolo 20 della L.R. n. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'incarico di Segretario generale è conferito con deliberazione della Giunta

regionale, su proposta del Presidente, a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza,

nel rispetto dei vincoli di cui al successivo comma 5, ovvero a soggetti appartenenti ai

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05-03-2020 17

ruoli dirigenziali di altre amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dal comma 9,

ovvero con contratto a tempo determinato per la durata massima di cinque anni, la

cui scadenza non può oltrepassare quella della legislatura, a persone in possesso delle

specifiche qualità professionali, nel rispetto dei limiti previsti dai commi 7 e 8 e nel

rispetto dei limiti di età di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90(Misure urgenti

per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici

giudiziari), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2-ter. Il conferimento od il rinnovo dell'incarico di cui al comma 2-bis è effettuato

entro novanta giorni dalla data d'insediamento del Presidente della Regione. Fino a

tale conferimento o rinnovo s'intende prorogato l'incarico precedentemente

conferito.";

b) al comma 6 e al comma 7 dopo le parole: "ai commi" sono inserite le

seguenti: "2-bis, " e al comma 8 le parole: "di cui al comma" sono sostituite dalle

seguenti: "di cui ai commi 2-bis e".

9. All'articolo 22 della L.R. n. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli atti emanati dal Segretario generale della Giunta regionale e dai dirigenti di

cui all'articolo 18 sono definitivi.";

b) il comma 2 è abrogato.

10. All'articolo 23 della L.R. n. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole da: "il controllo sostitutivo" fino a: "inerzia" sono

sostituite dalle seguenti: "il controllo sostitutivo nei confronti del Segretario generale,

in caso di inerzia" e le parole: "dirigenti inseriti nella prima fascia" sono sostituite

dalle seguenti: "direttori regionali";

b) al comma 2 le parole da: "è esercitato" fino a: "restando" sono sostituite dalle

seguenti: "è esercitato direttamente dal Segretario generale, fermo restando";

c) al comma 6 le parole da "degli atti" fino a "esclusivamente" sono sostituite

dalle seguenti "degli atti del Segretario generale e dei direttori esclusivamente";

d) al comma 6 l'ultimo periodo è soppresso.

11. All'articolo 24 della L.R. n. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: "di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "16-

bis";

b) al comma 2 dopo le parole: "di cui all'articolo" sono inserite le seguenti: "16-

bis".

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12. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 30 della L.R. n. 6/2002 le parole da:

"delle competenze" fino a: "organizzative" sono sostituite dalle seguenti: "delle

competenze del segretariato generale, delle direzioni regionali, delle strutture

organizzative" e le parole: "nonché del segretariato generale" sono soppresse.

13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la

Giunta regionale procede alla nomina del Segretario generale di cui all'articolo 11,

comma 2, della L.R. n. 6/2002, secondo quanto previsto dall'articolo 20 della

medesima legge.

14. Gli incarichi dei responsabili delle strutture del segretariato generale, esistenti

alla data di entrata in vigore della presente legge, proseguono fino alla fine della

decima legislatura e non sono computati nei limiti di cui all'articolo 20, commi 7 e 9,

della L.R. n. 6/2002. Sono fatti salvi fino alla scadenza i contratti a tempo

determinato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le

strutture di cui al periodo precedente.

15. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di organizzazione alle modifiche

introdotte dalla presente legge. In via transitoria, fino all'entrata in vigore delle

modifiche al citato regolamento di organizzazione, il Segretario generale, il cui

incarico prosegue fino alla conclusione della procedura di cui al comma 13, si avvale

delle strutture di cui al comma 14, che, nelle more, restano alle dirette dipendenze

dell'organo di governo.

Art. 5

Programmazione negoziata regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.

14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del

decentramento amministrativo" e successive modifiche.

1. Dopo l'articolo 23 della L.R. n. 14/1999 sono inseriti i seguenti:

"Art. 23-bis

(Altri strumenti della programmazione negoziata)

1. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed

implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni

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statali, della Regione e degli enti locali possono essere regolati sulla base dei seguenti

ulteriori strumenti della programmazione negoziata regionale:

a) l'accordo quadro di sviluppo territoriale;

b) il programma integrato di sviluppo locale;

c) il contratto di recupero produttivo;

d) il patto locale per il turismo e per l'artigianato.

2. Possono partecipare agli strumenti di programmazione negoziata di cui al comma

1, enti locali singoli e associati, amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed aziende

pubbliche, forze sociali ed associazioni, imprese ed altri soggetti pubblici e privati

interessati dagli interventi previsti.

3. Gli interventi di programmazione negoziata di cui al comma 1 sono approvati dalla

Giunta regionale sentite le commissioni consiliari competenti e le forze sociali datoriali

e sindacali firmatarie dell'intesa sulla rappresentanza dell'ottobre 2013 con la

Regione.

4. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare

permanente, disciplina con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 47, comma 2,

lettera b), dello Statuto, le finalità, le caratteristiche e le modalità di attuazione degli

strumenti della programmazione negoziata di cui al comma 1 e la loro integrazione

con gli altri strumenti di programmazione negoziata previsti da norme e programmi

regionali, nazionali ed europei, nonché le modalità di contribuzione regionale agli studi

di cui al comma 6.

5. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 settembre di ogni

anno, una relazione sullo stato di attuazione degli strumenti della programmazione

negoziata di cui al comma 1 sottoscritti.

6. La Regione può contribuire al sostegno di studi propedeutici allo sviluppo e

all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, istituendo borse di studio

finalizzate a promuovere tesi di laurea in materia di sviluppo territoriale.

7. Per l'attuazione di strumenti di programmazione negoziata da essa sottoscritti, la

Regione può contribuire al sostegno degli interventi previsti, mediante le risorse

iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio della Regione, nonché con risorse

nazionali, comunitarie e private.

8. L'elenco degli strumenti di programmazione negoziata di cui al comma 1

promuovibili e sottoscrivibili dalla Regione, ad esclusione dei contratti di recupero

produttivo, è definito annualmente nell'ambito del documento di economia e finanza

regionale approvato dal Consiglio regionale che specifica le risorse ad essi dedicati.

9. Gli strumenti di programmazione negoziata sottoscritti dalla Regione sono

pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.

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Art. 23-ter

(Accordo quadro di sviluppo territoriale, programma integrato di sviluppo locale,

contratto di recupero produttivo e patto locale per il turismo e per l'artigianato)

1. L'accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) è finalizzato a definire un

programma condiviso di interventi per l'attuazione delle politiche regionali, mediante:

a) il coordinamento dell'azione pubblica dei diversi livelli istituzionali coinvolti;

b) il raccordo, la razionalizzazione e l'integrazione delle risorse pubbliche;

c) l'impulso agli investimenti pubblici e privati.

2. Il programma integrato di sviluppo locale (PISL) è espressione del partenariato

istituzionale, economico e sociale fra soggetti pubblici, privati e organismi del terzo

settore, che concordano uno o più obiettivi di sviluppo locale di una determinata area

omogenea, in coerenza con la programmazione regionale il cui fine è quello di

contribuire alla realizzazione di azioni concrete atte a qualificare il sistema

istituzionale rispetto alla modalità di attuazione di nuove politiche di sviluppo.

3. Il contratto di recupero produttivo è l'accordo tra Regione, autonomie locali e

funzionali, imprese singole o associate, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di

lavoro ed altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti di recupero

produttivo di rilevante impatto sociale ed ambientale nell'ambito regionale. Il

contratto di recupero produttivo può essere promosso dalla Regione o dalle

amministrazioni comunali interessate, d'intesa con le rappresentanze dei lavoratori e

dei datori di lavoro, e può essere attivato:

a) nelle aree colpite da eventi di dismissione totale o parziale di unità produttive;

b) per la realizzazione di progetti di investimento che generino nuove iniziative

imprenditoriali con immediato effetto di riassorbimento occupazionale;

c) nelle aree ove data la presenza di criticità ambientali siano necessari interventi di

riconversione ecologica e sociale delle attività economiche.

4. Agli strumenti di programmazione negoziata regionale di cui all'articolo 23-bis,

comma 1 sono invitate a partecipare le forze sociali datoriali e sindacali come

individuate per il partenariato economico e sociale del Comitato di sorveglianza dei

fondi europei.

5. Il patto locale per il turismo e per l'artigianato è espressione del partenariato

istituzionale, economico e sociale fra soggetti pubblici, privati ed altri organismi

operanti nel settore turistico e culturale che concordano e condividono programmi di

sviluppo locale in una determinata area territoriale, in coerenza con la

programmazione regionale, finalizzati ad implementare e migliorare l'offerta turistica

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05-03-2020 21

e artigianale e l'attrattività dei territori attraverso lo snellimento delle procedure

burocratiche, la creazione di nuove strutture ed infrastrutture turistiche e la

riqualificazione di quelle esistenti, l'ammodernamento del sistema ricettivo, la

realizzazione di attività pubbliche e private finalizzate alla cultura, alla ricreazione ed

all'intrattenimento.".

2. Entro centoventi giorni della data in entrata in vigore della presente legge, la

Giunta regionale effettua una ricognizione delle normative specifiche in essere che

prevedono interventi riconducibili alle fattispecie di cui al presente articolo e ne

predispone la modifica al fine di ricondurli agli strumenti individuati ove opportuno.

CAPO II

Disposizioni in materia di politiche sociali

Art. 6

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia

di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e

per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale

e semiresidenziale. Sostegno al reddito di soggetti a rischio di esclusione sociale.

1. All'articolo 2 della L.R. n. 7/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 87 e 88 sono sostituiti dai seguenti:

"87. La quota sociale per le degenze presso le residenze sanitarie assistenziali o

per le attività riabilitative erogate in regime residenziale e semiresidenziale a carico

dell'assistito è corrisposta dal comune ovvero compartecipata in misura integrale o

parziale dall'assistito, nei limiti e secondo le fasce di reddito ai fini ISEE, fissate, nel

rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, con deliberazione della Giunta

regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente. La

partecipazione del comune è graduata proporzionalmente fino al raggiungimento della

fascia di reddito ai fini ISEE di 20.000,00 euro, al di sopra della quale la quota sociale

resta interamente a carico dell'assistito. È fatto divieto ai comuni di introdurre criteri

di accesso alla compartecipazione più stringenti di quelli previsti ai sensi della

presente disposizione, ovvero altre forme di contribuzione. In caso di

compartecipazione, integrale o parziale, il comune è direttamente responsabile del

pagamento della quota a suo carico di fronte alla struttura di degenza.

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05-03-2020 22

88. La Regione concorre agli oneri a carico dei comuni ai sensi del comma 87 in

misura pari al 50 per cento della quota sociale complessiva di compartecipazione

comunale.";

b) dopo il comma 88 sono inseriti i seguenti:

"88-bis. Le disposizioni di cui ai commi 87 e 88 si applicano anche in riferimento

alla quota sociale per le prestazioni socioriabilitative psichiatriche.

88-ter. I comuni accedono alla compartecipazione regionale sulla base di un

modello adottato con deliberazione della Giunta regionale, che disciplini modalità e

tempi entro i quali i comuni, compiuti gli accertamenti in merito alle dichiarazioni

reddituali, certificano alla Regione, anche in forma telematica, le spese inerenti la

compartecipazione comunale alla quota sociale, necessari all'erogazione del contributo

regionale in favore dei comuni in acconto entro il 31 marzo di ogni anno, salvo il

relativo conguaglio da effettuare in sede di rendicontazione.

88-quater. I comuni, per il pagamento degli oneri relativi al concorso alla quota

sociale delle prestazioni assistenziali di rilevanza sociale di propria competenza,

relativi alle annualità 2013, 2014 e 2015, possono utilizzare, previa autorizzazione

delle strutture regionali competenti, le disponibilità residue di risorse trasferite dalla

Regione e afferenti alle politiche sociali, fatta esclusione per le risorse provenienti da

fondi statali e per le risorse destinate a misure specifiche dei piani sociali di zona di

cui all'articolo 46 della deliberazione legislativa concernente il Sistema integrato degli

interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio, approvata dal Consiglio regionale

nella seduta del 15 luglio 2016.".

2. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 2, commi 87 e 88-ter,

della L.R. n. 7/2014, come modificata dal presente articolo, sono adottate entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi

dell'articolo 2, comma 89, della L.R. n. 7/2014 nell'ambito delle risorse iscritte, a

legislazione vigente, nel programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12

"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" che, per l'anno 2016, ammontano a

41.000.000,00 euro, di cui 3.500.000,00 euro relative al contributo regionale per le

prestazioni socioriabilitative psichiatriche. A decorrere dall'anno 2017 si provvede

nell'ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

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degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi

principi applicativi.

4. Allo scopo di evitare rischi di esclusione sociale o di nuova internalizzazione presso

strutture sanitarie o socio assistenziali, la Regione, sentito il parere del Consiglio delle

autonomie locali, (1) istituisce in via sperimentale, (2) un fondo speciale per i

comuni nell’ambito del distretto socio sanitario, con esclusione della Città

metropolitana di Roma capitale (3) finalizzato al sostegno al reddito di persone che

abbiano fruito di specifici percorsi o progetti individuali regionali o di aziende sanitarie

locali di destituzionalizzazione volti al raggiungimento di condizioni di vita

indipendente.

(1) Parole soppresse dall’art. 3, comma 60, lett. c) della L.R. 31/12/2016, n. 17

(2) Parole aggiunte dall’art. 3, comma 60, lett. a) della L.R. 31/12/2016, n. 17

(3) Parole aggiunte dall’art. 3, comma 60, lett. b) della L.R. 31/12/2016, n. 17

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare

competente, stabilisce criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Fondo

istituito al comma 4.

6. Agli oneri conseguenti all'istituzione del fondo di cui al comma 4, valutati in

100.000,00 euro, si provvede, per l'anno 2016, mediante l'incremento del programma

02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia" e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, del

programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

Art. 7

Disposizioni in materia di politiche sociali.

1. La Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7

giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per

l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, come modificato dalla presente

legge, sentita la commissione consiliare competente, definisce con una o più

deliberazioni i criteri e le modalità per l'assegnazione, la liquidazione e l'erogazione

dei contributi di cui alle seguenti leggi:

a) legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive

modifiche;

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b) legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 (Interventi regionali in favore delle

cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11) e

successive modifiche;

c) legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato

nella Regione Lazio) e successive modifiche;

d) legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo

dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche.

2. Nelle more del coordinamento delle disposizioni di cui alla legge regionale 14 luglio

2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e

sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati), con le disposizioni di

cui alla L.R. n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della

Regione Lazio), gli interventi e i servizi in favore dei cittadini immigrati stranieri sono

definiti nell'ambito del piano sociale regionale di cui all'articolo 44 della medesima

legge regionale, relativo al piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

Art. 8

Disposizioni per la razionalizzazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza - IPAB.

1. Nelle more del riordino complessivo delle IPAB, al precipuo scopo di concorrere

alla sostenibilità dei servizi resi all'utenza dalle IPAB tuttora operanti nel territorio

regionale, realizzandone l'effettivo inserimento nel sistema integrato regionale dei

servizi sociali, le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007,

n. 15, relativo a disposizioni transitorie in materia di estinzione delle IPAB, si

applicano anche alle IPAB aventi le finalità statutarie non più corrispondenti ad un

interesse attuale dell'assistenza e della beneficenza pubblica o che risultino inattive.

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 15/2007 le parole: "nel triennio

precedente al 30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio precedente

al 30 giugno 2016".

3. Entro il 15 dicembre 2016 le direzioni regionali competenti, avvalendosi anche

della ricognizione sulle IPAB effettuata con Delib.G.R. 23 giugno 2008, n. 444 e con

Delib.G.R. 7 agosto 2009, n. 636, provvedono all'individuazione nominativa delle IPAB

soggette all'estinzione e di quelle subentranti nei rispettivi rapporti giuridici pendenti

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Reg. reg. 25 ottobre 2007, n. 12 (Disciplina del

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procedimento di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai

sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 "Assestamento del

bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007"), dandone

comunicazione alle rispettive commissioni consiliari e avviando le relative procedure.

4. Per la definizione dei procedimenti di cui al presente articolo si applica il Reg. reg.

n. 12/2007.

CAPO III

Disposizioni in materia di ambiente

Art. 9

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 in materia di aree naturali

protette, alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 istitutiva dell'ARSIAL, alla legge

regionale 6 novembre 1992, n. 43 istitutiva dell'IRViT, alla legge regionale 31 marzo

2005, n. 14 sul rischio da gas radon, alla legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 in

materia di attività faunistico-venatoria, e successive modifiche. Disposizioni sul piano

di risanamento della qualità dell'aria e sul piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

1. Alla L.R. n. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3:

1) alla lettera c) dopo le parole: "agro-silvo-pastorali tradizionali" sono

aggiunte le seguenti: "e ad esse connesse e compatibili";

2) alla lettera g) dopo la parola: "turismo" è inserita la seguente: "rurale.";

b) al comma 4 dell'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai

monumenti naturali si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 28.";

c) all'articolo 8:

1) alla lettera b) del comma 3 dopo la parola: "autoctona" sono aggiunte le

seguenti: ", fatta eccezione per lo svolgimento delle attività agricole tradizionali di cui

all'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali previsto dal D.M. 8 agosto

1999, n. 350 del Ministro delle politiche agricole e forestali (Regolamento recante

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norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del

D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);

2) alla lettera g) del comma 3 le parole: "e per le attività agro-silvo-pastorali e

agrituristiche" sono sostituite dalle seguenti: "e per i mezzi utilizzati dai conduttori per

le attività agro-silvo-pastorali, agrituristiche e per le altre attività rurali connesse e

compatibili di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo

del territorio) e successive modifiche;";

3) il numero 2) della lettera q) del comma 3 è sostituito dal seguente:

"2) interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia), purché non siano in contrasto con le

finalità di cui all'articolo 2 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3,

della L. 394/1991";

4) al numero 3) della lettera q) del comma 3 la parola: "ampliamenti" è

sostituita dalle seguenti: "ampliamenti previsti dall'articolo 15, comma 4, lettera a),

della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e successive modifiche";

5) dopo il numero 4) della lettera q) del comma 3 è aggiunto, in fine, il

seguente:

"4-bis) interventi strutturali e attività di cui al comma 4, lettera d);";

6) alla lettera r) del comma 3 le parole da: "manutenzione ordinaria" fino alla

fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "cui all'articolo 3, comma 1, lettere a),

b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, purché non siano in contrasto con le finalità di cui

all'articolo 2 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della L.

394/1991";

7) la lettera d) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

"d) le attività agricole, le attività connesse e compatibili di cui alla L.R. n.

38/1999 e gli interventi previsti dai piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati

dall'articolo 31, dalla L.R. n. 38/1999 e dall'articolo 18 della legge regionale 6 luglio

1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo

paesistico), nonché gli interventi di imboschimento e di utilizzazione dei boschi e dei

beni silvo-pastorali, fatte salve le finalità di tutela della presente legge e fermo

restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della L. 394/1991";

d) all'articolo 14:

1) all'alinea del comma 1 la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "quattro"

e dopo le parole: "della protezione dell'ambiente" sono inserite le seguenti "con

comprovata esperienza di gestione ed adeguato curriculum";

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2) alla lettera a) del comma 1 le parole da: "Consiglio regionale" sino alla fine

della lettera sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione, ai sensi

dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto, sentito l'Assessore competente in materia di

ambiente";

3) alla lettera b) del comma 1 la parola: "tre" è sostituita dalla seguente:

"due";

4) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"c) due dal Consiglio regionale, sentite le organizzazioni agricole ed

ambientaliste;";

5) le lettere d) ed e) del comma 1 sono abrogate;

6) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), il Ministero dei beni

e delle attività culturali e del turismo può designare un componente del consiglio

direttivo dell'ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dell'Appia Antica". In

tal caso la comunità designa un solo componente.";

7) al comma 3, le parole: "rappresentanza istituzionale" sono sostituite dalle

seguenti: "rappresentanza legale";

8) all'alinea del comma 5 prima della parola: "L'incarico" sono inserite le

seguenti: "Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed

incompatibilità previste da norme statali, ";

9) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: "Nelle more della

costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti

urgenti e indifferibili sono adottati dal Presidente del consiglio direttivo.";

e) all'articolo 16:

1) al comma 1, dopo le parole: "superficie complessiva dell'area protetta" sono

inserite le seguenti: "e non può comunque eccedere, per ciascun comune, il 49 per

cento dell'intero organo collegiale";

2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fanno parte della

comunità, altresì, quattro rappresentanti nominati dal Presidente della Regione, di cui

due designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente

rappresentative a livello regionale e altri due designati dalle associazioni ambientaliste

a livello regionale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986 e successive

modifiche, o iscritte nell'albo regionale del volontariato. Ai rappresentanti delle

associazioni è riservata una quota di partecipazione fissa, non calcolata su criteri

territoriali, pari a due centesimi ciascuno.";

3) al comma 2, le parole: "due candidati" sono sostituite dalle seguenti: "un

candidato";

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4) al comma 9, le parole: ", con voto consultivo, " sono soppresse;

f) al comma 3 dell'articolo 24 le parole: "con voto consultivo" sono soppresse;

g) al comma 1 dell'articolo 25 le parole: "attribuite alla sua competenza" sono

sostituite dalle seguenti: "e dei monumenti naturali della Regione";

h) alla lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 26 le parole: "e 4)" sono sostituite

dalle seguenti: ", 4) e 4-bis)";

i) dopo la lettera b) del comma 1-bis dell'articolo 26 è inserita la seguente:

"b-bis) previo nulla osta dell'ente di gestione di cui all'articolo 28, la realizzazione

di strutture amovibili (pergolati, gazebi, pergotende e palloni pressostatici) che non

comportano trasformazione permanente del territorio. Tali strutture sono da

ricollegarsi ad uso temporaneo, e comunque non superiore a 6 mesi consecutivi

nell'arco dell'anno solare, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con

conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione.";

l) dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 27 è aggiunta la seguente:

"j-bis) le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi di cui

all'articolo 34, comma 1, con le modalità previste dal programma operativo annuale di

cui all'articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 (Interventi regionali per la

conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e

l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione

dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio

regionale)", a tal fine redatto d'intesa con la direzione regionale competente in

materia di aree naturali protette.";

m) dopo il comma 4-bis dell'articolo 28 è aggiunto il seguente:

"4-ter. Non sono soggette a nulla osta, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della L. 394/1991, le ricorrenti pratiche di conduzione

delle aziende agricole, che non comportino modificazioni sostanziali del territorio ed in

particolare:

a) la manutenzione ordinaria del sistema idraulico agrario e del sistema

infrastrutturale aziendale esistenti;

b) l'impianto o l'espianto delle colture arboree e le relative tecniche utilizzate.";

n) all'articolo 31:

1) all'alinea del comma 1, le parole: "delle attività agro-silvo-pastorali" sono

sostituite dalle seguenti: "del territorio agricolo" e le parole: "attività agricole" sono

sostituite dalle seguenti: "imprese agricole";

2) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "a) le attività agricole

e quelle connesse e compatibili di cui alla L.R. n. 38/1999;";

3) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

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"c) la realizzazione, il mantenimento e il miglioramento della rete stradale

interpoderale, della rete di approvvigionamento idrico, di smaltimento reflui e dei

parcheggi pertinenziali a servizio delle attività di cui alle lettere a) e b);";

4) alla lettera d) del comma 1 le parole: "la possibilità di realizzare" sono

soppresse;

5) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Per favorire lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse e

compatibili, i soggetti di cui all'articolo 57 della L.R. n. 38/1999 possono presentare il

PUA, redatto secondo le modalità ivi previste, nel rispetto delle forme di tutela di cui

alla presente legge.

2-ter. Nella conferenza dei servizi ai fini dell'approvazione del PUA,

l'amministrazione procedente acquisisce il nulla osta dell'Ente di gestione del parco

che si esprime in merito alla conformità della proposta, nel rispetto delle finalità di

tutela di cui alla presente legge e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11,

comma 3, della legge n. 394/1991.

2-quater. Nel caso il PUA comprenda un insieme di aree ricadenti sia all'interno

che all'esterno dell'area naturale protetta, non è consentito localizzare all'interno del

parco le volumetrie derivanti dagli indici fondiari esterni al perimetro dell'area

naturale protetta.

2-quinquies. Il PUA può comprendere una pluralità di aree non contigue, purché

sia raggiunta una superficie complessiva non inferiore all'unità aziendale minima

inderogabile.

2-sexies. Al fine del raggiungimento dell'unità aziendale minima non possono

essere computate aree che, sia pur contigue, ricadano all'esterno del perimetro

dell'area naturale protetta, salvo che il PUA preveda la realizzazione e/o

l'ampliamento dei manufatti esclusivamente all'esterno del perimetro dell'area

naturale protetta.

2-septies. Nel caso il PUA comprenda un insieme di aree ricadenti sia all'interno

che all'esterno dell'area naturale protetta, e che all'interno la superficie sia pari o

superiore all'unità aziendale minima, è consentita la realizzazione e/o l'ampliamento

dei manufatti all'interno del perimetro dell'area naturale protetta, computando gli

indici esclusivamente in base alla superficie disponibile all'interno dell'area naturale

protetta.";

o) il comma 1 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"1. L'organismo di gestione è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna

selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni e può

corrispondere incentivi per la prevenzione dei danni medesimi, con le modalità

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previste dal programma operativo annuale di cui all'articolo 8 della L.R. n. 4/2015. Il

regolamento di cui all'articolo 27 disciplina, in armonia con il programma operativo

annuale di cui all'articolo 8 della L.R. n. 4/2015, le modalità per la liquidazione e la

corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi

del danno.";

p) alla lettera f) del comma 13 dell'articolo 44 le parole: "e per le attività

agrosilvo- pastorali" sono sostituite dalle seguenti: "e per i mezzi utilizzati dai

conduttori per le attività agro-silvo-pastorali, agrituristiche e per le altre attività rurali

connesse e compatibili di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul

governo del territorio) e successive modifiche";

q) il comma 11 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

"11. Fino all'adozione da parte degli organi competenti di specifiche norme di

salvaguardia ovvero fino all'approvazione dei relativi piani, e comunque non oltre il 31

dicembre 2018, alle aree protette istituite con legge regionale e a quelle istituite

nonché ampliate si applicano le norme di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9,

fatto salvo quanto previsto ai commi 12, 13 e 14.".

2. Sono da intendersi abrogate le norme regionali previgenti incompatibili con le

disposizioni di cui al comma 1. Gli enti interessati adeguano i propri ordinamenti alle

suddette disposizioni entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il

Presidente della Regione o l'Assessore competente in materia di ambiente da lui

delegato convoca le comunità degli enti di gestione delle aree naturali protette di

interesse regionale ai fini delle designazioni previste dall'articolo 16, comma 2,

della L.R. n. 29/1997, come modificato dalla presente legge, ed attiva le procedure

per l'eventuale designazione di cui all'articolo 14, comma 1-bis, della L.R. n. 29/1997,

come introdotto dalla presente legge. Entro i successivi tre mesi il Presidente della

Regione nomina ed insedia i consigli direttivi ed i revisori unici.

4. Al fine di una omogeneizzazione delle gestioni con gli enti parco regionali, a

decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 2, comma 62,

della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo a riduzione dei costi di

partecipazione ad organismi pubblici, non si applica agli organismi pubblici che

gestiscono le aree naturali protette. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al

precedente periodo, stimate in 100.000,00 euro per l'anno 2016 ed in 200.000,00

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euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a

legislazione vigente, nel bilancio regionale 2016-2018, nel programma 05 "Aree

protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09

"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

5. Alla legge regionale 6 novembre 1992, n. 43 (Istituzione dell'Istituto regionale per

le ville tuscolane - I.R.Vi.T.) e successive modifiche sono apportate le seguenti

modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, allo scopo di favorire ed assicurare la conservazione, la

valorizzazione, la più idonea utilizzazione e la migliore conoscenza delle ville tuscolane

e dei relativi parchi e giardini, di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della

presente legge (Allegato n. 1), istituisce, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto,

l'"Istituto regionale per le ville tuscolane (IRViT)".

L'IRViT, conforma la propria azione ed organizzazione ai principi di efficienza,

efficacia, economicità e trasparenza.";

b) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri nominati dal

Presidente della Regione:

a) il presidente dell'Istituto, designato dal Presidente della Regione;

b) due componenti designati dal Consiglio regionale.";

c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, prima delle parole: "il regolamento

interno" sono inserite le seguenti "lo Statuto, ";

d) il comma 3 dell'articolo 5 è abrogato;

e) al comma 1 dell'articolo 6 le parole da: "faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi

membri" sono sostituite dalle seguenti: "ne facciano richiesta due membri";

f) al comma 2 dell'articolo 6 le parole da: "relativa" fino a: "assoluta" sono

soppresse;

g) alla lettera d) del comma 8, dopo le parole "dalle leggi regionali, " sono

aggiunte le parole ", dallo Statuto".

6. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente

legge, il Presidente della Regione nomina, con decreto, il Commissario straordinario

dell'IRViT. Dalla nomina del commissario straordinario decadono gli organi dell'Istituto

di cui all'articolo 3 della L.R. n. 43/1992.

7. Il Commissario straordinario di cui al comma 6:

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a) esercita l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Istituto;

b) predispone lo Statuto dell'Istituto in conformità ai principi e alle finalità

della L.R. n. 43/1992 e lo trasmette alla Giunta regionale, entro centottanta giorni

dalla notifica dell'incarico, per la successiva approvazione.

8. Il Commissario straordinario di cui al comma 6 permane nell'incarico fino alla

nomina del consiglio di amministrazione.

9. Alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per

lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) sono apportate le

seguenti modifiche:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Organi)

1. Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il revisore dei conti unico.

2. In alternativa agli organi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai fini di

contenimento della spesa, può essere nominato un amministratore unico.";

b) all'articolo 4:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Organi di amministrazione";

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da altri due

componenti, ovvero l'amministratore unico sono nominati dal Presidente della

Regione, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto, tra persone in possesso di

requisiti di comprovata professionalità ed esperienza in attività di carattere

amministrativo-istituzionale e di controllo, acquisite presso enti o strutture complesse

pubbliche o private. Il decreto di nomina fissa l'importo del compenso riconosciuto al

presidente e al consiglio di amministrazione ovvero all'amministratore unico

dell'Agenzia.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;

b) promuove lo sviluppo delle attività istituzionali assicurandone l'unità di

indirizzo e sovrintende all'esecuzione degli atti di indirizzo politico-programmatorio e

di direttiva della Giunta regionale;

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05-03-2020 33

c) è responsabile della trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità

dell'attività dell'Agenzia, vigila sul corretto svolgimento delle attività dell'Agenzia;

d) cura i rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e gli organismi

pubblici e privati, nazionali ed internazionali, direttamente e indirettamente impegnati

nello sviluppo e nell'innovazione dell'agricoltura laziale;

e) conferisce l'incarico al direttore generale previa delibera del consiglio di

amministrazione;

f) convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del

giorno;

g) riferisce al consiglio di amministrazione in merito alla rispondenza dei risultati

conseguiti rispetto ai risultati attesi;

h) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di

amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo, entro il termine di dieci giorni

dalla loro adozione;

i) adempie ad ogni altro obbligo demandatogli dalle vigenti disposizioni.";

4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Il consiglio di amministrazione:

a) adotta lo statuto e i regolamenti dell'Agenzia;

b) adotta, su proposta del direttore generale, il bilancio di previsione, le relative

variazioni e l'assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale annuale, al

quale allega una relazione sull'attività svolta e sui risultati, anche in termini finanziari,

conseguiti nell'anno precedente;

c) adotta i programmi di attività, su proposta del direttore generale;

d) adotta gli atti di indirizzo cui deve attenersi il direttore generale nell'attività

amministrativa e gestionale;

e) adotta la dotazione organica del personale dell'Agenzia;

f) assegna al direttore generale gli obiettivi e le relative risorse umane,

finanziarie e strumentali e provvede alla verifica dei risultati di gestione e alla

valutazione annuale dell'attività del direttore, avvalendosi dell'organismo indipendente

di valutazione dell'Agenzia;

g) adotta ogni altro atto previsto dalla presente legge e dallo statuto.

2-ter. Alle sedute del consiglio di amministrazione assistono il revisore dei conti

unico e il direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante.

2-quater. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese

ovvero, in caso di particolari necessità, su iniziativa del presidente o su richiesta di

almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono

valide con la presenza di almeno due componenti compreso il presidente. Le

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deliberazioni sono valide qualora abbia votato la maggioranza dei componenti

presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2-quinquies. L'amministratore unico, qualora nominato ai sensi del comma 1,

svolge le funzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, tenuto conto della natura monocratica

dell'organo.";

5) al comma 3, dopo le parole: "amministratore unico" sono inserite le

seguenti: "ovvero il presidente e il consiglio di amministrazione";

c) all'articolo 9, le parole: "dall'amministratore unico dell'Agenzia" sono sostituite

dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 4";

d) al numero 1) della lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 le parole:

"dell'amministratore unico dell'Agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "degli organi di

amministrazione" e le parole: "amministratore unico" sono sostituite dalle seguenti:

"organo di amministrazione";

e) al numero 1) della lettera e) del comma 2 dell'articolo 14 le parole:

"dall'amministratore unico dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b)"

sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 4";

f) dopo le parole: "amministratore unico", ovunque ricorrano, sono inserite le

seguenti: "o consiglio di amministrazione";

g) dopo le parole: "dall'amministratore unico", ovunque ricorrano, sono inserite

le seguenti: "o dal consiglio di amministrazione";

h) dopo le parole: "dell'amministratore unico", ovunque ricorrano, sono inserite

le seguenti: "o del consiglio di amministrazione";

i) dopo le parole: "all'amministratore unico", ovunque ricorrano, sono inserite le

seguenti: "o al consiglio di amministrazione";

l) dopo le parole: "l'amministratore unico", ovunque ricorrano, sono inserite le

seguenti: "o il consiglio di amministrazione".

10. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2005, n.

14 (Prevenzione e salvaguardia dal rischio radon) e successive modifiche, le parole:

"entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite

dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016".

11. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 (Interventi

regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la

prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta

regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio

faunistico-venatorio regionale) è sostituito dal seguente:

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"5. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente della Regione, è composto dal

direttore generale pro-tempore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione

dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n.

2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del

Lazio (ARSIAL)) e successive modifiche, che svolge funzioni di Presidente, e da

ulteriori sette componenti, tutti in possesso di diploma di laurea ovvero di laurea

specialistica o magistrale e di comprovata professionalità attinente al ruolo in esso

ricoperto, di seguito indicati:

a) un esperto in ornitologia;

b) un esperto in gestione faunistica;

c) un esperto in tecniche agricole e perizie estimative;

d) un esperto in forestazione e gestione ambientale;

e) un esperto in legislazione venatoria e ambientale;

f) un dottore agronomo iscritto all'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori

forestali da almeno cinque anni;

g) un esperto in rilevamento, analisi, elaborazione, gestione, diffusione e

archiviazione dati.".

12. Nelle more dell'aggiornamento del piano di risanamento della qualità dell'aria

approvato con Delib.C.R. 10 dicembre 2009, n. 66, per gli impianti di riscaldamento

ad uso civile è consentito per un periodo non superiore a diciotto mesi a partire dalla

data di entrata in vigore della presente legge, (1) altresì, l'uso del gasolio da

autotrazione EN590 e del kerosene anche emulsionati.

13. Qualora il Comitato tecnico di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 ottobre

1996, n. 39 (Disciplina Autorità dei bacini regionali) e successive modifiche non sia

operante, il Comitato istituzionale ovvero il Segretario generale, ove delegato, può

comunque adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 14, comma 7 delle norme di

attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui alla Delib.C.R. 4

aprile 2012, n. 17 (legge regionale n. 39/1996. Approvazione del Piano stralcio per

l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità dei Bacini regionali del Lazio).

(1) Parole soppresse dall’art. 3, comma 118, della L.R. 21/12/2016, n. 17

Art. 10

Disposizioni concernenti la Riserva naturale del "Lago di Canterno" e del Parco

naturale - archeologico dell'Inviolata. Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n.

29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche.

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1. In considerazione del carattere di rilevante valore naturalistico e ambientale,

meritevole di tutela ai sensi della L.R. n. 29/1997, le iniziative e le funzioni destinate

alla conservazione e valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno sono

attribuite all'ente regionale di diritto pubblico Parco regionale dei Monti Ausoni e Lago

di Fondi, istituito ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2008, n. 21 (Istituzione del

Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonché dell'ente di gestione del

suddetto parco) e successive modifiche.

2. All'articolo 44 della L.R. n. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1-bis dopo la parola: "b)" è inserita la seguente:

"i)";

b) al secondo periodo del comma 1-bis le parole: ", g) ed i)" sono sostituite dalle

seguenti: "e g)";

c) al comma 7 le parole: ", rispettivamente, " e "e alla Provincia di Frosinone"

sono soppresse.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta

regionale, con propria deliberazione, individua le modalità operative, anche mediante

accordi o convenzioni, per consentire il subentro del Parco naturale regionale dei

Monti Ausoni e del Lago di Fondi nell'esercizio delle funzioni già esercitate dall'azienda

speciale "Lago di Canterno".

4. La gestione del Parco naturale - archeologico dell'Inviolata è affidata, senza nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza regionale, all'ente regionale di diritto pubblico

"Parco naturale regionale dei Monti Lucretili", istituito ai sensi dell'articolo 39, comma

1, lettera b), della L.R. n. 29/1997. Entro il 31 ottobre 2016, la direzione regionale

competente provvede ad emanare ogni atto necessario a superare eventuali accordi

relativi alla precedente forma di gestione.

5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3 si provvede, a decorrere dalla data di

adozione della deliberazione di cui al medesimo comma, mediante l'incremento pari

ad euro 33.000,00 del programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente" e la corrispondente riduzione, a valere sulle risorse iscritte

a legislazione vigente per ciascuna annualità del triennio 2016-2018, del fondo

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05-03-2020 37

speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20

"Fondi e accantonamenti".

Art. 11

Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla legge

regionale 21 gennaio 1984, n. 4 "Norme in materia di bonifica e di consorzi di

bonifica" e successive modifiche.

1. La Regione, salvaguardati i presidi locali, provvede alla definizione dei comprensori

di bonifica e al riordino dei Consorzi di bonifica, in conformità ai criteri definiti

nell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2008, di cui all'articolo 27 del

decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni

legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modifiche, in modo da garantire la

tutela e la valorizzazione delle specificità e dell'omogeneità territoriale dal punto di

vista geografico, idrografico e orografico.

2. I Consorzi di bonifica "Tevere e Agro Romano", "Bonifica Reatina", "Maremma

Etrusca", "Val di Paglia Superiore", "Agro Pontino", "Pratica di Mare", "Sud Pontino",

"A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora" sono estinti, alla data di

pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di fusione di cui al

comma 11, con la contestuale istituzione dei seguenti Consorzi di bonifica:

a) Consorzio di bonifica "Lazio Nord", il quale succede a titolo universale ai

Consorzi di bonifica "Val di Paglia Superiore" e "Bonifica Reatina" salvo quanto

previsto dal comma 4;

b) Consorzio di bonifica "Litorale Nord", il quale succede a titolo universale ai

Consorzi di bonifica "Tevere e Agro Romano", "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare"

salvo quanto previsto dal comma 4;

c) Consorzio di bonifica "Lazio Sud Ovest" il quale succede a titolo universale ai

Consorzi di bonifica "Agro Pontino" e "Sud Pontino";

d) Consorzio di bonifica "Lazio Sud Est", il quale succede a titolo universale ai

Consorzi di bonifica "A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora".

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, il Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare

competente, nomina, con decreto:

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a) un Commissario straordinario e due sub commissari per i Consorzi di bonifica

"Val di Paglia Superiore" e "Bonifica Reatina";

b) un Commissario straordinario e due sub commissari per i Consorzi di bonifica

"Tevere e Agro Romano", "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare";

c) un Commissario straordinario e due sub commissari per i Consorzi di bonifica

"Agro Pontino" e "Sud Pontino";

d) un Commissario straordinario e due sub commissari per i Consorzi di bonifica

"A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora".

4. Il Commissario straordinario di cui al comma 3, lettera b), individua nell'esercizio

delle attività di cui al comma 8, d'intesa con il Commissario straordinario di cui al

comma 3, lettera a), i rapporti giuridici relativi ai comuni di Gallese, Magliano Sabina,

Collevecchio, Tarano, Torre in Sabina, Montebuono, Vacone, Configni e Montasola, già

ricompresi nel Consorzio "Tevere Agro Romano", che all'esito del processo di fusione,

sono trasferiti al costituendo Consorzio di bonifica "Lazio Nord".

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della

Regione nomina, tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo

27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni

legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e

la direttiva 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive

modifiche:

a) un revisore dei conti per i Consorzi di bonifica "Val di Paglia Superiore" e

"Bonifica Reatina";

b) un revisore dei conti per i Consorzi di bonifica "Tevere e Agro Romano",

"Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare";

c) un revisore dei conti per i Consorzi di bonifica "Agro Pontino" e "Sud Pontino";

d) un revisore dei conti per i Consorzi di bonifica "A Sud di Anagni", "Valle del

Liri" e "Conca di Sora".

6. I Commissari straordinari e i sub commissari di cui al comma 3, lettere a), b), c) e

d) e i revisori dei conti di cui a comma 5, lettere a), b), c) e d), permangono

nell'incarico fino all'insediamento degli organi dei Consorzi di bonifica. I commissari

straordinari ed i sub commissari devono essere scelti tra soggetti di comprovata

esperienza e nell'esercizio delle loro funzioni devono avvalersi del personale dei

Consorzi in via di soppressione.

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05-03-2020 39

7. L'indennità spettante ai Commissari straordinari e ai sub commissari, che non può

essere superiore a quella percepita dall'ultimo Presidente del Consorzio, è determinata

all'atto della nomina, con oneri a carico dei Consorzi. Ai sensi dell'articolo 24, comma

3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche,

qualora sia nominato commissario o sub commissario un dirigente regionale,

l'indennità è corrisposta direttamente alla Regione e confluisce nelle risorse destinate

al trattamento economico accessorio della dirigenza. Con la nomina dei Commissari

straordinari di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), decadono tutti gli organi dei

Consorzi di bonifica e gli eventuali Commissari.

8. I Commissari straordinari, coadiuvati dai sub commissari:

a) esercitano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dei Consorzi di

bonifica;

b) predispongono e trasmettono alla Giunta regionale, entro novanta giorni dalla

notifica del decreto di nomina, sentiti i revisori dei conti:

1) una relazione contenente una ricognizione della situazione giuridica,

finanziaria e patrimoniale per ciascun Consorzio di bonifica;

2) un documento di sintesi sulla situazione giuridica, finanziaria e patrimoniale

dei Consorzi di bonifica oggetto di fusione, che tenga conto della relazione di cui al

numero 1);

3) il progetto di fusione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale,

comprensivo del modello organizzativo che, nel rispetto dei principi di efficienza,

efficacia ed economicità dell'organizzazione e funzionamento dell'ente, deve

assicurare, in particolare:

3.1) coerenza con i contenuti della programmazione economica, della

pianificazione territoriale e delle politiche ambientali e di difesa del suolo della

Regione;

3.2) collaborazione con le altre Autorità che agiscono sulla salvaguardia

idraulica del territorio regionale;

3.3) razionalizzazione della struttura organizzativa mediante accorpamento di

funzioni omogenee e attività specialistiche, riduzione del numero di direttori e delle

posizioni dirigenziali, al fine di conseguire i risparmi di spesa;

3.4) tutela dei livelli occupazionali del personale;

c) indicono le elezioni, ai sensi del comma 12, ai fini dell'insediamento degli

organi dei Consorzi di bonifica;

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05-03-2020 40

d) predispongono, di concerto, uno Statuto tipo recante l'organizzazione, il

funzionamento dei Consorzi e le modalità di svolgimento delle elezioni, da sottoporre

all'approvazione della Giunta regionale;

e) predispongono le linee guida per la redazione dei nuovi piani di classifica degli

immobili per il riparto della contribuenza consortile;

f) predispongono, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, i piani di

organizzazione variabile (POV), recanti le strutture operative e l'organico dei Consorzi

di bonifica.

9. I revisori dei conti esprimono il parere di cui al comma 8, lettera b), entro e non

oltre quindici giorni dalla richiesta dei Commissari straordinari.

10. La documentazione di cui al comma 8, lettera b), contengono:

a) lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o proprietà;

b) un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale;

c) un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi e degli eventuali

procedimenti di contenzioso pendenti, in cui subentrano i Consorzi di bonifica.

11. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, entro trenta

giorni dalla trasmissione di quanto previsto al comma 8, lettera b), delibera, su

proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l'Assessore

competente in materia di difesa del suolo, l'approvazione dei progetti di fusione e

assegna le risorse umane, strumentali e finanziarie dei Consorzi di bonifica esistenti

alla data di entrata in vigore della presente legge ai Consorzi di bonifica istituiti ai

sensi del comma 2. La Giunta regionale delibera, sentite le commissioni consiliari

competenti, su proposta dell'Assessore competente in materia di difesa del suolo,

l'approvazione dello Statuto tipo di cui al comma 8, lettera d), entro trenta giorni dalla

trasmissione da parte dei Commissari straordinari.

12. I Commissari straordinari indicono, entro novanta giorni dall'approvazione del

progetto di fusione da parte della Giunta regionale, le elezioni degli organi dei

Consorzi di bonifica. Per la prima tornata elettorale si applicano i piani di classifica

vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ripartendo i contribuenti in

sezioni. Le sezioni sono composte ripartendo i consorziati per fasce di contribuenza. I

consiglieri dei Consorzi, in numero di tredici, sono rappresentativi delle quattro sezioni

di contribuenza: tre agricole ed una extragricola. I seggi si assegnano in ragione

dell'apporto della sezione alla contribuenza complessiva, tenendo conto della

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consistenza numerica dei contribuenti presso le sezioni. Un seggio è attribuito ai

consorziati extragricoli.

13. Alla L.R. n. 4/1984 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Comprensori e consorzi di bonifica)

1. Il territorio regionale, già classificato di bonifica alla data del 1° gennaio 2016

ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente, è suddiviso in quattro comprensori,

come da cartografia nell'Allegato A, sulla base di unità idrografiche e idrauliche

omogenee allo scopo di realizzare interventi organici di adeguata funzionalità:

a) Comprensorio "Lazio Nord";

b) Comprensorio "Litorale Nord";

c) Comprensorio "Lazio Sud Ovest";

d) Comprensorio "Lazio Sud Est".

2. Nei comprensori di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) sono,

rispettivamente, istituiti i seguenti Consorzi di bonifica:

a) Consorzio di bonifica "Lazio Nord";

b) Consorzio di bonifica "Litorale Nord";

c) Consorzio di bonifica "Lazio Sud Ovest";

d) Consorzio di bonifica "Lazio Sud Est".";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Modifica delle perimetrazioni dei comprensori)

1. Le modifiche alle perimetrazioni dei comprensori di cui alla cartografia allegata

alla presente legge sono adottate con deliberazione del Consiglio regionale, su

proposta della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), che

si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Entro dieci giorni dall'adozione della

deliberazione, il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina per i consorzi

interessati un commissario, il quale indice entro sei mesi le elezioni.";

c) all'articolo 20:

1) alla lettera d) del primo comma dopo le parole: "il presidente" sono aggiunte

le seguenti: "e due vicepresidenti";

2) al secondo comma, le parole da: "del Consiglio regionale" fino a:

"competenti" sono sostituite dalle seguenti: "della Giunta regionale";

d) all'articolo 22:

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1) al comma 1 la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "tredici" e le parole

da: "e da un membro" fino alla fine del comma sono soppresse;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

e) al comma 8 dell'articolo 23 la parola: "nove" è sostituita dalla seguente:

"dodici";

f) l'articolo 24 è abrogato;

g) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole: "ed il vice presidente" sono sostituite dalle seguenti:

"e i due vice presidenti";

2) al comma 2, le parole: "dal vicepresidente" sono sostituite dalle seguenti:

"dai due vice presidenti" e la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due";

h) al comma 3 dell'articolo 26 le parole: "dall'assemblea del consorzio previa

designazione del Presidente della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "dal

Presidente della Regione";

i) il quarto comma dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"4. Lo statuto tipo è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione

consiliare competente in materia di difesa del suolo.";

l) è aggiunto, in fine, l'allegato A di cui all'allegato C alla presente legge.

14. Le modifiche di cui al comma 13, lettere a), b), c), d), e), f), g), i) e l)

entrano in vigore alla data di pubblicazione della deliberazione di

approvazione dei progetti di fusione di cui al comma 11.

Art. 12

Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione

dei rifiuti" e successive modifiche.

1. Nel Capo III, dopo l'articolo 21 della L.R. n. 27/1998 è inserito il seguente:

"Art. 21-bis

(Tariffazione puntuale)

1. La Regione promuove la tariffazione puntuale quale strumento per incentivare

prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per

potenziare l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte

differenziate. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,

predispone le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per

utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di

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05-03-2020 43

minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei

rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione, che

deve avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con

priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche

sull'impatto ed eventuali correttivi.

2. La Giunta regionale nella deliberazione di cui al comma 1 individua le buone

pratiche che i comuni debbono adottare al fine di realizzare la verifica puntuale della

produzione di rifiuti partendo dalle utenze non domestiche nell'ambito della

programmazione della differenziata. ".

CAPO IV

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività

Art. 13

Disposizioni a favore dei lavoratori del comparto dell'aeromobile, coinvolti nella crisi

aziendale del gruppo Alitalia ed altri vettori. Modifiche all'articolo 16 della legge

regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo alle misure straordinarie per i lavoratori

dell'indotto coinvolti nella crisi del gruppo Alitalia e successive modifiche.

1. All'articolo 16 della L.R. n. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo le parole: "dei lavoratori" è inserita la seguente: "e";

b) al comma 1:

1) le parole: "ed indotti, sostiene, anche" sono sostituite dalla seguente: ",

sostiene, ";

2) le parole: "denominato "Città del Volo"" sono soppresse;

3) le parole da: "ed istituisce" fino alla fine del comma sono sostituite dalle

seguenti: "mediante il fondo denominato "Fondo in favore dei lavoratori e delle

imprese dell'indotto del settore dell'aeromobile".";

c) al comma 2:

1) le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";

2) le parole: "e di piccole e medie imprese", ovunque ricorrano, sono sostituite

dalle seguenti: "e di sviluppo economico e attività produttive";

3) le parole: "di gestione" sono sostituite dalla seguente: "operative";

4) le parole: "Sviluppo Lazio s.p.a. o sue collegate" sono sostituite dalle

seguenti: "Lazio Innova s.p.a.";

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05-03-2020 44

5) le parole: "specifici e le modalità di funzionamento" sono sostituite dalle

seguenti: "e i criteri specifici relativi all'attuazione";

6) dopo le parole: "di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "ed il

monitoraggio dei risultati raggiunti";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Lazio Innova s.p.a., in stretta collaborazione con la Giunta regionale,

rende pubblici obiettivi e risultati legati all'utilizzo del fondo, in una apposita sezione

creata sul sito internet di Lazio Innova s.p.a. e/o della Regione.".

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse, pari a

1.500.000,00 euro per l'anno 2016 e 2.000.000,00 euro per l'anno 2017, iscritte a

legislazione vigente nel programma 03 "Sostegno all'occupazione" della missione 15

"Politiche per il lavoro e la formazione professionale".

Art. 14

Locali, botteghe e attività storiche.

1. Sono considerati locali, botteghe e attività storiche:

a) i locali e le botteghe caratterizzati da valore storico-artistico e architettonico

destinati ad attività commerciali ed artigianali e di pubblico esercizio svolte

continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno

cinquanta anni;

b) le botteghe d'arte nelle quali sono svolte, da almeno cinquanta anni, attività

artistiche consistenti in creazioni e produzioni di opere di valore estetico, comprese

quelle che richiedono l'impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione

artistica regionale;

c) le attività commerciali, di somministrazione, artigianato o miste, anche

esercitate su suolo pubblico (1) compresi i cinema, i teatri, le librerie e le

cartolibrerie dove, da almeno cinquanta anni, vengono svolte le stesse tipologie di

attività.

(1) Parole aggiunte dall’art. 3, comma 58, lett. a)della L.R. 31/12/2016, n. 17

2. La Regione promuove specifiche iniziative finalizzate:

a) alla salvaguardia e alla promozione dell'identità '63ulturale, storica e

socioeconomica delle attività di cui al comma 1 anche allo scopo di garantire una

efficace promozione del territorio come sostegno allo sviluppo turistico e di rilanciare i

centri storici;

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05-03-2020 45

b) al sostegno alle attività di locali, botteghe e attività storiche di cui al comma 1,

ivi inclusa l'individuazione di misure volte a favorire l'accesso al credito da parte delle

imprese titolari delle stesse attività;

c) alla formazione, con particolare riguardo ai progetti formativi per la

trasmissione degli antichi mestieri.

3. La Regione promuove e favorisce altresì la stipula di accordi tra i comuni, i titolari

delle attività e i proprietari degli immobili interessati, al fine di favorire il riequilibrio

dei canoni di locazione.

4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7-bis e 52 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,

ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché (2) il

riconoscimento delle attività storiche svolte dai cosidetti artisti, che operano su area

pubblica anche di pregio e turistica, (2) da almeno cinquant’anni, previa

presentazione di comprovata idonea. (3) documentazione, (1) la Giunta regionale,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, su

proposta dell'Assessore competente in materia di sviluppo economico, di concerto con

l'Assessore competente in materia di cultura, sentite le commissioni consiliari

competenti, una deliberazione nella quale sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità per l'individuazione ed il riconoscimento dei locali, delle

botteghe e delle attività storiche;

b) i criteri e le modalità per l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3.

(1) Parole aggiunte dall’art. 3, comma 58, lett. b) della L.R. 31/12/2016, n. 17

(2) Parole aggiunte dall’art. 34, comma 1, della L.R. 22/10/2018, n. 7

(3) Parola sostituita dall’art. 34, comma 1, della L.R. 22/10/2018, n. 7

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse pari a

2.000.000,00 di euro, iscritte a legislazione vigente, a valere sull'annualità 2016, nel

programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la

competitività" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", nonché

mediante il concorso delle risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della

programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica

della coerenza con le linee di intervento in essi previste. Le iniziative finalizzate alla

formazione di cui al comma 2, lettera c), sono finanziate con le risorse dei suddetti

fondi strutturali europei.

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05-03-2020 46

Art. 15

Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva - DURC - nonché

di lavoratori autonomi titolari di partita IVA. Modifiche a disposizioni legislative

relative alla concessione di agevolazioni alle imprese.

1. All'articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria

regionale per l'esercizio 2007 "art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25") sono

apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole: "l'accesso delle imprese ai finanziamenti" sono

sostituite dalle seguenti: "la concessione delle agevolazioni alle imprese";

b) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "La Regione subordina

la concessione alle imprese di agevolazioni previste dalla normativa dell'Unione

europea, statale e regionale all'integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro

nazionali e territoriali di settore nonché al rispetto della normativa vigente in materia

di regolarità contributiva, assicurativa e di diritto al lavoro dei disabili.";

c) al secondo periodo del comma 1 la parola: "attivino" è sostituita dalle

seguenti: "portino a termine".

2. All'articolo 4 della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (Disposizioni dirette

alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare) sono

apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole: "accedere ai finanziamenti" sono sostituite dalle

seguenti: "la concessione delle agevolazioni";

b) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: "La concessione ai datori di

lavoro, imprenditori e non, di agevolazioni previste dalla normativa dell'Unione

europea, statale e regionale, anche in attuazione di quanto previsto

dall'articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria

regionale per l'esercizio 2007 "art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25"), è subordinata

al possesso dei seguenti requisiti:";

c) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"c) rispetto della normativa in materia di regolarità contributiva e assicurativa,

nonché di diritto al lavoro dei disabili;".

3. Nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa europea e statale in materia, tutte

le disposizioni contenute nelle vigenti leggi regionali che prevedono la concessione di

contributi, benefici o utilità comunque denominati, finanziati con risorse regionali e

fondi europei e finalizzate allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese si

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05-03-2020 47

intendono estese anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, anche in

associazione tra loro, di cui al libro quinto, titolo III, del codice civile.

Art. 16

Disposizioni in materia di agriturismo e turismo rurale e di multifunzionalità delle

aziende agricole. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14"Norme in

materia di agriturismo e turismo rurale" e alla legge regionale 6 agosto 1999, n.

14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del

decentramento amministrativo" e successive modifiche.

1. Alla L.R. n. 14/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Definizione e modalità di attuazione

delle attività di turismo rurale";

2) al comma 1 dopo le parole: "del territorio" è inserita la seguente: "rurale";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il turismo rurale si esercita mediante le seguenti attività:

a) l'ospitalità intesa come ricettività alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta

di cui all'articolo 23, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n.

13(Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto

1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la

realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e le

strutture ed i servizi ad essi complementari;

b) la ristorazione intesa come somministrazione di pasti e bevande nonché la

degustazione di prodotti agricoli;

c) l'attività per il tempo libero intesa come ogni attività ricreativa, culturale,

didattica, sportiva nonché escursionistica e ippoturistica finalizzata alla valorizzazione

e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli

stessi;

d) la concessione onerosa a soggetti terzi di parcelle da poter coltivare per la

produzione orticola di autoconsumo, la produzione di piante ornamentali o di

quant'altro sia nella volontà del coltivatore, compatibilmente con le norme di

sicurezza e igiene esistenti.";

4) al comma 2 le parole: "L'attività ricettiva e la ristorazione sono svolte in

immobili già esistenti, " sono sostituite dalle seguenti: "Le attività di turismo rurale

sono svolte nell'intero ambito regionale in immobili";

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05-03-2020 48

5) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le attività di turismo rurale sono

esercitate da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, purché svolte in regime di

connessione con una azienda agricola nelle modalità previste dalla legge regionale 22

dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.";

6) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il turismo rurale si attua tramite la redazione di un piano di utilizzazione

aziendale come definito dalla L.R. n. 38/1999.";

b) al comma 1 dell'articolo 4:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 17 e la

determinazione del coefficiente correttivo di cui all'articolo 14, comma 3;";

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) la vigilanza ed il controllo

sull'applicazione della presente legge;";

3) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i bis) la tenuta dell'elenco dei beni sottoposti a vincolo di destinazione d'uso di

cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).";

c) l'articolo 5 è abrogato;

d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente: "a) la

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 18 e la valutazione di

idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 17;";

e) gli articoli 8 e 10 sono abrogati;

f) all'articolo 12:

1) al comma 1 le parole: "agli articoli 17 e 30" sono sostituite dalle seguenti:

"all'articolo 17";

2) al comma 3 le parole: "dai piani di cui agli articoli 7 e 8" sono sostituite dalle

seguenti: "dal piano di cui all'articolo 7";

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'erogazione dei contributi di cui al comma 3 è disciplinata con specifico

regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione

consiliare competente.";

g) all'articolo 13:

1) al comma 1 le parole: "dai piani di cui agli articoli 7 e 8" sono sostituite dalle

seguenti: "dal piano di cui all'articolo 7";

2) al comma 3 le parole: "alle Province, " sono soppresse;

h) all'articolo 14:

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05-03-2020 49

1) al comma 2 le parole: "alla domanda presentata alla provincia per le finalità

dell'articolo 17" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di presentazione della SCIA di

cui all'articolo 18";

2) al comma 3 la parola: "provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione";

i) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dai seguenti:

"1. Per l'esercizio delle attività di agriturismo sono utilizzati i locali situati

nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo nonché gli edifici, o parte di

essi a destinazione urbanistica rurale, esistenti nel fondo e ricadenti sia in zona

agricola sia in aree a vocazione agricola. L'utilizzo di questi ultimi edifici, a fini

agrituristici, è consentito soltanto attraverso la presentazione di un PUA ai sensi

dell'articolo 57 della L.R. n. 38/1999. Analogamente, possono essere utilizzati,

sempre solo attraverso la presentazione di un PUA, i seguenti fabbricati:

a) i locali e gli edifici presenti sul fondo a destinazione urbanistica diversa da

quella rurale, senza che ciò comporti cambio di destinazione d'uso dell'edificio;

b) i locali e gli edifici nella disponibilità dell'impresa agricola, ubicati esternamente

al fondo, purché la frazione o il nucleo abitativo ove gli stessi si trovano siano

compresi nello stesso comune del fondo agricolo o in comuni limitrofi e l'azienda

agricola sia priva di edifici o gli stessi siano tutti necessari alla conduzione del fondo.

In tal caso i locali e gli edifici devono possedere e conservare caratteristiche di

spiccata ruralità.

1-bis. Quando l'attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici, i comuni

possono comunque autorizzare l'esercizio delle attività di agriturismo nell'abitazione

dell'imprenditore agricolo, purché la frazione o il nucleo abitato ove la stessa si trova

ubicata siano compresi nello stesso comune del fondo o in comuni limitrofi e sia

garantita la conservazione di connotati di spiccata ruralità dell'edificio e del luogo.";

j) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla rubrica la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale";

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Presso la direzione regionale competente in materia di agriturismo e turismo

rurale, di seguito denominata direzione regionale competente, è istituito l'elenco dei

soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo. La direzione regionale

competente cura l'iscrizione all'elenco e l'aggiornamento dei dati, effettua i controlli di

cui all'articolo 19.";

3) i commi 2 e 3 sono abrogati;

4) l'alinea del comma 4 è sostituita dalla seguente: "Sono esclusi dall'elenco e

non possono presentare la SCIA di cui all'articolo 18, salvo che abbiano ottenuto la

riabilitazione, i soggetti che:";

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05-03-2020 50

5) il comma 5 è abrogato;

k) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 18

(Segnalazione certificata di inizio di attività)

1. Le attività agrituristiche sono attivabili mediante la presentazione di una SCIA

allo sportello unico dell'attività agricola comunque denominato del comune o, in

assenza dello stesso, all'ufficio tecnico comunale competente. Le variazioni di natura

tecnica e/o amministrativa alle predette attività sono comunicate con le medesime

modalità.

2. La Regione promuove ed incentiva la gestione in forma associata degli sportelli

unici dell'attività agricola, in particolare per i comuni con popolazione inferiore ai

5.000 abitanti.

3. In sede di ricevimento della SCIA l'ufficio comunale competente procede, ai

sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e

successive modifiche, anche avvalendosi della Commissione agraria di cui all'articolo

57 della L.R. n. 38/1999, alla verifica della conformità delle attività oggetto della

comunicazione alla normativa vigente, con particolare riferimento ai seguenti dati:

a) possesso dei requisiti giuridici e amministrativi da parte del soggetto idoneo

richiedente comprensivi della titolarità del fascicolo aziendale di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme

per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle

aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30

aprile 1998, n. 173);

b) possesso delle superfici e dei manufatti tramite proprietà o contratto di affitto

redatto ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e

successive modifiche;

c) sussistenza del rapporto di complementarietà tra l'attività agricola e quella

agrituristica.

4. Gli uffici comunali competenti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei

termini previsti per la verifica della SCIA, comunicano alla direzione regionale gli

elementi necessari per effettuare l'iscrizione del soggetto abilitato nell'elenco di cui

all'articolo 17 o l'aggiornamento dello stesso.

5. In caso di cessazione dell'attività, il soggetto abilitato ne dà comunicazione

scritta entro trenta giorni all'ufficio comunale competente che provvede a trasmettere

la comunicazione alla direzione regionale per la cancellazione dall'elenco.

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6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente

articolo, i soggetti iscritti o in corso di iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati

all'esercizio dell'attività di agriturismo presentano la SCIA secondo le modalità e i

criteri di cui al presente articolo. La mancata presentazione della SCIA entro i termini

previsti determina la cancellazione dall'elenco.";

l) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

(Verifica della permanenza dei requisiti. Sanzioni)

1. La direzione regionale competente effettua controlli periodici sulla permanenza

dei requisiti di idoneità di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 17. A tal fine i soggetti

iscritti presentano, ogni tre anni, una relazione tecnica per la verifica della

permanenza dei requisiti di idoneità all'attività agrituristica, nella quale si evidenzi la

sussistenza dei requisiti di idoneità all'esercizio delle attività.

2. In caso di mancata presentazione, entro i termini previsti, della relazione di cui

al comma 1, la direzione regionale competente provvede ai sensi dell'articolo 10-

bisdella L. 241/1990. L'eventuale provvedimento di cancellazione dall'elenco è

notificato al soggetto interessato e comunicato al comune competente.";

m) all'articolo 21:

1) alla lettera a) del comma 3 le parole da: "non abbia intrapreso" fino a:

"ovvero" sono soppresse;

2) al comma 4 le parole: "provincia competente per territorio" sono sostituite

dalla seguente: "Regione" e la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente:

"regionale";

n) al comma 1 dell'articolo 23 la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente:

"regionale";

o) l'articolo 26 è abrogato;

p) all'articolo 27:

1) al comma 2 le parole: "dichiarazione di inizio attività e dell'autorizzazione, di

cui rispettivamente agli articoli 18 e 19" sono sostituite dalle seguenti: "SCIA di cui

all'articolo 18";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La direzione regionale competente provvede all'accertamento e alla

contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie che sono applicate dai comuni

nel cui territorio è stata commessa la violazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge

regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza

regionale) e successive modifiche, in qualità di autorità amministrativa competente ai

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sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale) e successive modifiche.";

q) l'articolo 28 è abrogato;

r) all'articolo 29:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: "al comma 1, lettera a) e b)" sono sostituite dalle

seguenti: "all'articolo 3";

s) l'articolo 30 è abrogato.

2. Alla L.R. n. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il numero 5) della lettera u-ter) del comma 1 dell'articolo 35 sono

aggiunti i seguenti:

"5-bis) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio

dell'attività di agriturismo e la determinazione del coefficiente correttivo da applicare

al calcolo del tempo di lavoro agricolo;

5-ter) la concessione dei contributi per l'esercizio di attività di agriturismo;

5-quater) la vigilanza ed il controllo sull'applicazione della normativa vigente;

5-quinquies) la tenuta degli elenchi degli immobili sottoposti a vincolo.";

b) le lettere f) e f-bis) del comma 2 dell'articolo 36 sono abrogate;

c) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 37 le parole: "la dichiarazione di inizio

attività e le altre forme particolari di autorizzazione all'esercizio delle attività" sono

sostituite dalle seguenti: "la SCIA e la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti

l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di

agriturismo".

3. La Regione favorisce lo sviluppo dell'agricoltura e del mondo rurale promuovendo

la multifunzionalità dell'azienda agricola e la diversificazione delle sue attività anche al

fine di sostenerne la modernizzazione e la qualità.

4. Fermo restando quanto previsto dalla L.R. n. 14/2006, rientrano nelle attività

multifunzionali, tra le altre, le attività di agricoltura sociale, comprese le fattorie

didattiche e le attività di agriasilo e agrinido, le imprese di pescaturismo e ittiturismo,

le attività di gestione diretta con finalità economica degli istituti previsti dalla legge

regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la

gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche nonché le

aziende agricole faunistico-venatorie e le aziende agricole con zone addestramento

cani.

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5. Per le attività di cui ai commi 3 e 4 è istituito, presso la direzione regionale

competente in materia di agricoltura, l'elenco ufficiale dei soggetti che svolgono

attività multifunzionali, suddiviso in sezioni distinte per tipologie di attività.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare

competente, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono individuati i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco di

cui al comma 5, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni statali e regionali

vigenti nelle rispettive materie.

Art. 17

Disposizioni in materia di terreni di proprietà collettiva e riqualificazione urbanistico-

ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 "Regime urbanistico

dei terreni di uso civico e relative norme transitorie" e successive modifiche.

1. La Regione provvede alla legittimazione delle occupazioni senza titolo o con titolo

non valido dei terreni di proprietà collettiva appartenenti ai comuni, alle

amministrazioni separate di beni di proprietà collettiva frazionali, alle università

agrarie e alle associazioni agrarie, di seguito denominati enti gestori, ove ricorra

congiuntamente, nel rispetto delle disposizioni della legge 16 giugno 1927, n.

1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il

riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che

modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n.

895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) e

del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la

esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del

Regno), quanto stabilito dal presente articolo.

2. Il procedimento amministrativo di legittimazione avviene d'ufficio nell'ambito delle

operazioni di accertamento demaniale, qualora gli enti gestori siano in possesso di atti

e documenti dai quali risulti l'appartenenza al patrimonio civico dei terreni di cui al

comma 1.

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3. Il terreno oggetto di legittimazione non può essere oggetto di destinazione

edificatoria e deve essere mantenuto nella piena proprietà del beneficiario e dei suoi

eredi per dieci anni dalla data del provvedimento regionale di cui al comma 9.

4. Gli aventi diritto di uso civico, che hanno usufruito del provvedimento di

affrancazione del canone enfiteutico, qualora abbiano alienato il terreno

successivamente al termine previsto dalla presente legge, non possono più accedere a

concessione di terreni da parte degli enti gestori.

5. Costituiscono condizioni necessarie ai fini del rilascio del provvedimento di

legittimazione delle occupazioni dei terreni di cui al comma 1:

a) l'occupazione che duri da oltre dieci anni;

b) che sul terreno siano state apportate migliorie agricole sostanziali e

permanenti in ragione dell'estensione del fondo;

c) che la zona occupata non interrompa la continuità del demanio civico.

6. Costituiscono elementi ostativi al rilascio del provvedimento di legittimazione delle

occupazioni dei terreni di cui al comma 1:

a) la presenza di fabbricati non aventi caratteristiche di ruralità o oggetto di

abusivismo edilizio;

b) la natura edificatoria dei suoli;

c) elementi di interesse pubblico.

7. La Regione, in assenza delle condizioni previste dal presente articolo, adotta un

provvedimento di reintegra demaniale dei terreni di cui al comma 1, accertando anche

la misura dei frutti indebitamente percepiti.

8. Le operazioni di verifica e di accertamento concernenti i terreni di proprietà

collettiva sono svolte dai soggetti iscritti all'albo regionale istituito ai sensi della legge

regionale 8 gennaio 1986, n. 8 (Istituzione dell'albo regionale dei periti, degli

istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni

in materia di usi civici), scelti secondo le procedure in essa indicate.

9. Alla legittimazione delle occupazioni dei terreni di cui al comma 1 provvede la

Regione attraverso l'adozione, da parte del direttore regionale competente in materia

di usi civici, di apposita determinazione.

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10. L'ente titolare dei diritti civici provvede, con spese a carico del privato, alla

registrazione e trascrizione della determinazione dirigenziale di cui al comma 9,

presso i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

11. Per le legittimazioni dei terreni di cui al comma 1, aventi natura agricola, la base

di riferimento per la determinazione del valore dei suoli è quella fissata nei valori

agricoli medi (VAM), in relazione alla coltura in atto, annualmente pubblicati sul

Bollettino ufficiale della Regione, distinti per regione agraria. Nel caso in cui il VAM per

la qualità colturale interessata non risulti determinato per la regione agraria nella

quale è inserito il comune ove sono ubicati i suoli, si ricorre, in via analogica, al valore

indicato per la regione agraria le cui caratteristiche geo-agronomiche più si avvicinano

a quelle della zona di appartenenza.

12. Il canone annuo di natura enfiteutica è aumentato di dieci annualità di interessi

qualora l'occupatore non abbia corrisposto alcun canone all'ente gestore. Ai soggetti

beneficiari del provvedimento di legittimazione che rivestano la qualifica di

imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, il canone di natura enfiteutica è

ridotto del 30 per cento. Su richiesta dei beneficiari il canone può essere affrancato

contestualmente all'adozione del provvedimento regionale. Per le legittimazioni dei

terreni cui al comma 1, aventi natura agricola, il valore dei suoli è determinato da una

perizia demaniale sulla base dei VAM, detratte le migliorie apportate. In relazione alle

specifiche caratteristiche del fondo, il perito può aumentare o diminuire del 20 per

cento il valore, sulla base di motivazioni tecniche adeguatamente descritte e

motivate.

13. I terreni agricoli legittimati e/o affrancati non possono essere oggetto di cambio

di destinazione d'uso.

14. In caso di affrancazione, i canoni imposti con i provvedimenti adottati dalla

Regione sono affrancati dagli enti titolari dei diritti civici mediante capitalizzazione al

saggio di interesse legale determinato al momento della legittimazione.

15. I corrispettivi derivanti dalle affrancazioni dei canoni di natura enfiteutica stabiliti

con i provvedimenti di legittimazione sono impiegati come segue:

a) 50 per cento obbligatoriamente per l'acquisizione di terreni di proprietà

collettiva, di valore pari o superiore ai valori dei terreni affrancati;

b) 50 per cento secondo il seguente ordine di priorità:

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1) realizzazione e finanziamento di opere e servizi pubblici di interesse per la

collettività, la manutenzione e la gestione delle opere pubbliche, la redazione di

strumenti di pianificazione territoriale;

2) accertamenti e verifiche demaniali;

3) rimboschimento delle aree degradate e di aree oggetto di incendi boschivi.

16. I corrispettivi di cui al comma 15 sono versati, dagli enti interessati, presso uno

specifico fondo fruttifero a specifica destinazione della propria tesoreria. Per l'utilizzo e

lo svincolo di dette somme l'ente titolare dei diritti civici è autorizzato dalla Regione,

previa richiesta con deliberazione motivata da parte del competente organo dell'ente.

È fatto divieto di utilizzo dei corrispettivi di cui al comma 15 ai fini di investimento in

titoli speculativi, azioni o strumenti finanziari derivati.

17. All'articolo 8 della L.R. n. 1/1986 e successive modifiche, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) al comma 6:

1) dopo le parole: "acquisto di un terreno" sono inserite le seguenti: "o di un

immobile";

2) le parole da: ", e si tratti" fino a: "o da eseguire" sono soppresse;

3) dopo le parole: "del valore del terreno" sono aggiunte le seguenti:

"ulteriormente ridotto ad 1/3";

b) al comma 7-bis:

1) le parole: "al 45 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'80 per cento";

2) le parole: "superi i" sono sostituite dalle parole "sviluppi più di";

3) dopo le parole: "450 metri cubi." sono aggiunte le seguenti: "La predetta

riduzione si applica, altresì, a coloro che rientrano nell'ipotesi di cui al comma 6.".

18. Dopo il comma 2 dell'articolo 8-ter della L.R. n. 1/1986 è aggiunto, il seguente:

"2-bis. Le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e regionale ad

esclusione degli impianti di lavorazione, stoccaggio e trasformazione di rifiuti, impianti

industriali di produzione energetica e cave da autorizzare, non rientrano nelle

fattispecie di cui all'articolo 8, comma 4, ferme restando le ulteriori autorizzazioni

richieste ai sensi della normativa vigente.".

19. Il comma 8 dell'articolo 8 della L.R. n. 1/1986 è sostituito dal seguente:

"8. A richiesta dell'interessato il prezzo di alienazione può essere rateizzato in dieci

annualità con l'applicazione dell'interesse annuo al tasso legale vigente.".

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20. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 12 aprile 2007, n.

6 (Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistico-ambientale e per il

risanamento igienico-sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali individuati dalla

Regione caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio. Individuazione del

primo ambito comprendente il territorio dei comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e

Pomezia), le disponibilità degli eventuali ribassi d'asta possono essere riprogrammate

e destinate a nuove opere in deroga a quanto previsto dall'articolo 93, comma 4,

della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei

termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge.

Art. 18

Interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo.

1. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo, entro il 31 dicembre di

ogni anno, la Giunta regionale, sulla base del regolamento di cui al comma 2, adottato

ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, individua l'elenco dei

terreni agricoli o a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, da

locare con le modalità e le agevolazioni previste dall'articolo 66, commi 2 e 7, del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo

sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale definisce, altresì, le modalità di attuazione del presente articolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) favorire, su istanza degli affittuari o loro aventi causa, il rinnovo, previo censimento, dei contratti di affitto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, relativo alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio proindiviso delle aziende unità sanitarie locali, ivi compresi quelli rinnovati ai sensi della Delib.G.R. 30 ottobre 1997, n. 6796 con l'applicazione di quanto previsto ai commi 2 e 3, del medesimo articolo 17. La richiesta di rinnovo contrattuale da parte dei conduttori, ove non ancora presentata, deve essere trasmessa alla Direzione regionale competente, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La Regione rientra nella piena disponibilità dei fondi i cui contratti di affitto siano scaduti e per i

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quali non sia stata presentata richiesta di rinnovo entro il termine di cui al precedente periodo. (3)

(3) Lettera aggiunta dall’art. 7, comma 15, lett. a), della L.R. 27/02/2020, n. 1

Al fine di favorire il consolidamento delle aziende agricole esistenti, la scadenza dei

contratti, rinnovati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 5 della L.R. n. 29/2003, è

fissata al 10 novembre 2037 e per il periodo intercorrente tra il 10 novembre 2022 10

novembre 2017 (1) e al 10 novembre 2037 il canone sarà aggiornato annualmente

in base agli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per

le famiglie di operai ed impiegati con riferimento all'anno precedente; a bis) al fine di determinare l’indennità di occupazione per i contratti scaduti prima dell’annata agraria 10 novembre 2017, si applica lo scaglione percentuale di cui all’articolo 17, comma 3, lettera c), della l.r. 29/2003 e successive modifiche; (2) (2) Lettera aggiunta dall’art. 7, comma 14, della L.R. 27/02/2020, n. 1

a ter) ai contratti scaduti precedentemente all’annata agraria 10 novembre 2017, ai fini della determinazione del nuovo canone di affitto, si applicano le disposizioni di cui alla lettera a); (2) (2) Lettera aggiunta dall’art. 7, comma 14, della L.R. 27/02/2020, n. 1

b) garantire il diritto al rinnovo dei contratti di locazione agricoli tuttora vigenti,

la cui durata, dal momento della data di entrata in vigore della presente legge sino

alla loro scadenza,sia inferiore a sette anni secondo quanto previsto dall’articolo

4 della legge 3 marzo 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari). (4) Parole aggiunte dall’art. 7, comma 15, lett. b), della L.R. 27/02/2020, n. 1

(1) Parole sostituite dall’art. 3, comma 59, della L.R. 31/12/2016, n. 17

c) favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile attraverso le operazioni di

riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per

la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura);

d) determinare il relativo canone sulla base dei valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); Ai fini della determinazione del canone viene, altresì, computato il 50 per cento delle unità immobiliare ad uso abitativo per fondo rustico successive alla prima;

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(5) Parole aggiunte dall’art. 7, comma 15, lett. c), della L.R. 27/02/2020, n. 1

d-bis) prevedere che, ferma restando la determinazione del canone ai sensi della normativa vigente, in sede di rinnovo dei contratti di cui al presente articolo, sia prescritto l’obbligo di adeguamento, entro diciotto mesi dalla data di rinnovo del contratto, alla disciplina vigente in materia di acque reflue di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e che il mancato adempimento dell’obbligazione costituisca clausola di risoluzione espressa del contratto. (6) Lettera aggiunta dall’art. 7, comma 15, lett. d), della L.R. 27/02/2020, n. 1

e) assicurare che una quota minima del 55 per cento dei terreni non oggetto di

rinnovo di cui alla lettera a) sia destinata alla locazione in favore di giovani che non

abbiano compiuto il quarantesimo anno di età ovvero che, individualmente o in forma

associata, intendano costituire o avviare un'impresa e che si impegnino a

regolarizzare l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto e ad ottenere la qualifica di

imprenditore agricolo professionale nei successivi trentasei mesi;

f) promuovere l'orticoltura sociale con le seguenti modalità:

1) selezionare aree idonee, secondo parametri quali la vicinanza con zone

urbanizzate, la reperibilità di risorse idriche per l'irrigazione, la qualità pedologica e

quanti altri parametri fossero ritenuti rilevanti;

2) sollecitare gli enti locali di pertinenza a dotarsi di un regolamento per

l'orticoltura urbana, eventualmente adattando al proprio caso quelli già esistenti

anche nella Regione;

3) indire bandi di concessione, a singoli od a gruppi costituiti, secondo quanto

avranno stabilito nel proprio regolamento;

4) promuovere la costituzione di associazioni tra gli assegnatari, qualora si

fosse optato per la concessione ai singoli aspiranti ortisti;

5) configurare con le associazioni costituite degli accordi di gestione che

includano la produzione di servizi socio-culturali ed ambientali d'interesse per la

collettività;

6) assistere, tecnicamente, e, dove possibile, finanziariamente, i soggetti

costituiti nel sistemare le aree concesse per costruire i relativi "parchi ad orti";

7) controllare che i soggetti costituiti assegnatari gestiscano i "parchi ad orti"

coniugando l'interesse dei soci ortisti con l'interesse pubblico dell'aumento dell'offerta

di verde attrezzato e di servizi socio-culturali ed ambientali compatibili;

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8) promuovere servizi di multifunzionalità compatibile, anche ai fini dell'auto

sostentamento delle associazioni.

3. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo e favorire lo sviluppo

dell'agricoltura anche attraverso la crescita dimensionale delle imprese agricole, la

Regione individua i terreni agricoli o a vocazione agricola in propria disponibilità non

utilizzabili per altre finalità istituzionali e li inserisce all'interno di un elenco

denominato "banca della terra".

Art. 19

Disposizioni in materia di beni immobili regionali. Modifica alla legge regionale 14

luglio 2014, n. 7 relativa all'alienazione dei "Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito".

1. La stipula dei contratti di locazione ad uso non abitativo di cui

all'articolo 52 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale

per l'esercizio 2005) e successive modifiche, ovvero il rilascio dei provvedimenti di

concessione per uso non abitativo di cui all'articolo 20 della legge regionale 28 aprile

2006, n. 4(Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 "Art. 11 legge regionale 20

novembre 2001, n. 25") e successive modifiche, nei confronti degli occupanti senza

titolo di beni immobili acquisiti al patrimonio regionale con legge statale o regionale,

sono subordinati alla previa regolarizzazione degli utilizzi pregressi mediante la

corresponsione di un indennizzo calcolato in base al canone ricognitorio determinato

dalla Giunta regionale ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 52 della L.R. n. 9/2005 e

dell'articolo 20 della L.R. n. 4/2006, ferme rimanendo acquisite al bilancio regionale le

somme già corrisposte a qualsiasi titolo per importo superiore a quello determinato

con i criteri previsti dal presente articolo.

2. Nella determinazione dei canoni di concessione o di locazione in misura

ricognitoria sono assicurati i principi di parità di trattamento, proporzionalità e

trasparenza. A tal fine, la Giunta regionale adotta metodi di stima automatici del

valore di mercato, basati su coefficienti di aggiornamento dei valori catastali, oppure

desunti da rilevazioni di tipo statistico del mercato immobiliare da parte dell'Agenzia

delle entrate.

3. Ai fini della conservazione e manutenzione degli immobili di sua proprietà, la

Regione individua quali siano quelli di particolare interesse storico, artistico e

culturale, tali da identificare l'entità territoriale e può concedere detti beni immobili a

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canone figurativo, in ragione dei costi di manutenzione e conservazione, ad enti locali,

università pubbliche e fondazioni, per attività di elevato spessore culturale, scientifico

e di formazione professionale.

4. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano alle aziende agricole.

5. La direzione regionale competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione, predispone e pubblica sul sito della Regione

l'elenco degli immobili regionali occupati a qualsiasi titolo da associazioni, enti ed altre

persone giuridiche, completo dei canoni applicati e di eventuali morosità. La

pubblicazione viene effettuata con accorgimenti idonei ad evitare la diffusione di dati

di persone fisiche, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

e successive modifiche. In ogni caso, a partire dalla data di entrata in vigore della

presente legge, ai fini della stipulazione di contratti di locazioni di immobili regionali

da parte dei soggetti di cui al presente comma e in sede di rinnovo dei medesimi

contratti, il preventivo rilascio da parte degli anzidetti soggetti conduttori di apposita

liberatoria in favore della Regione alla pubblicazione dei dati di cui sopra, è condizione

essenziale per la stipula e il rinnovo dei predetti contratti.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 concernenti il rilascio dei provvedimenti di

concessione di cui all'articolo 20 della L.R. n. 4/2006 possono applicarsi, previa

emanazione di apposite linee guida da parte della Regione, anche con riferimento ai

beni immobili di proprietà delle aziende sanitarie locali.

7. La disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2 e 4, della legge regionale 3 gennaio

1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e

successive modifiche, si estende agli occupatori dei terreni già edificati appartenenti al

patrimonio disponibile della Regione, anche non gravati da vincoli di uso civico.

8. La Regione, con deliberazione da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2016,

provvede all'alienazione del patrimonio immobiliare della ex Opera nazionale

combattenti (ONC) previa adozione, con il parere della commissione consiliare

competente, di un regolamento regionale che si ispira ai seguenti principi:

a) diritto di prelazione a favore dei soggetti che occupino l'immobile alla data del

31 luglio 2016;

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b) in assenza dei soggetti di cui alla lettera a), l'alienazione avviene previo bando

ad evidenza pubblica che garantisca, a parità di requisiti, precedenza agli enti locali

che ne facciano richiesta e siano presenti sul territorio in cui ha sede l'immobile da

alienare.

9. Anche in relazione al processo di fusione delle aziende sanitarie locali di cui

all'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità

regionale 2016), gli immobili appartenenti agli enti strumentali di cui all'articolo 11-

ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.

42), alle società di cui all'articolo 11-quater del D.Lgs. n. 118/2011, ed alle aziende

ed istituti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d), del citato D.Lgs. n.

118/2011 che risultino, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non

utilizzati a fini sanitari, sono trasferiti in proprietà alla Regione. Il trasferimento

decorre, agli effetti giuridici, dalla data di adozione della deliberazione di inserimento

del bene nell'inventario dei beni immobili regionali; l'immissione della Regione nel

possesso è effettuata con apposito verbale di consegna.

10. Dopo il comma 92 dell'articolo 2 della L.R. n. 7/2014, relativo a disposizioni per

l'alienazione dei "Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito" ricadenti nei Comuni di Tivoli e

Guidonia-Montecelio, è inserito il seguente:

"92-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 92, l'azienda sanitaria locale Roma 2

(ASL Roma 2) è autorizzata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ad

alienare i terreni dell'ex Pio Istituto Santo Spirito, di seguito denominati Area Zona O,

ricadenti nel comune di Roma.".

Art. 20

Disposizioni in materia urbanistica.

1. All'articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e

tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) sono apportate le seguenti

modifiche:

a) al comma 1, le parole: "all'attività agricola e/o alla relativa trasformazione dei

prodotti provenienti dalle aziende stesse per almeno il 75 per cento, prioritariamente

mediante ampliamenti dei fabbricati esistenti, nonché la costruzione di piccoli ricoveri

per attrezzi." sono sostituite dalle seguenti: "alle attività agricole tradizionali,

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connesse e compatibili di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul

governo del territorio) e successive modifiche.";

b) al comma 2, le parole: "con deliberazione della Giunta regionale" sono

sostituite dalle seguenti: "nella L.R. n. 38/1999".

2. Alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e

successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

"Art. 54

(Trasformazioni urbanistiche in zona agricola)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29,

dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e dalla legge regionale 2 novembre 2006, n.

14, e successive modifiche, nelle zone agricole è vietata:

a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle

legate allo svolgimento delle attività di cui al comma 2;

b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;

c) l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie e

funzionali allo svolgimento delle attività di cui al comma 2.

2. Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57-bis e dei regolamenti ivi previsti, nelle

zone agricole sono consentite le seguenti attività:

a) le attività agricole tradizionali quali la coltivazione del fondo, la zootecnia,

l'itticoltura e la silvi-coltura, nonché le ulteriori attività connesse con l'attività agricola

nel rispetto della vigente normativa di settore;

b) le seguenti attività integrate e complementari all'attività agricola e compatibili

con la destinazione di zona agricola:

1) ricettività e turismo rurale;

2) trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall'esercizio delle

attività agricole;

3) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici derivanti dall'esercizio delle

attività agricole;

4) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeuticoriabilitative;

5) accoglienza ed assistenza degli animali.

3. Le attività di cui al comma 2, lettera b), localizzate all'interno dell'azienda

agricola, sono esercitate previa approvazione del Piano di utilizzazione aziendale

(PUA) ai sensi dell'articolo 57-bis.";

b) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

"Art. 55

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(Edificazione in zona agricola)

1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle

strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se

necessaria per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 54, comma 2, nel rispetto di

quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 57 e 57-bis.

2. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente

legge possono essere soggetti a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,

restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con il vincolo di non

superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del 10

per cento delle sole superfici o volumi con destinazione residenziale per motivi di

adeguamento igienico sanitario.

3. Gli edifici di cui al comma 2 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di

demolizione e ricostruzione, devono essere delocalizzati quanto più possibile per

osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle

superfici lorde utili fino al 15 per cento.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 8, gli interventi di cui al presente

articolo sono consentiti esclusivamente agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135

c.c., ai coltivatori diretti (CD), così come definiti dagli articoli 1 e 2 della legge 26

ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai

coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modifiche, e agli imprenditori

agricoli professionali (IAP), singoli o associati, così come definiti

all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di

soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura,

a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della L. 7 marzo 2003, n.

38) e successive modifiche, e a condizione che l'azienda agricola sia in possesso dei

seguenti requisiti:

a) titolarità delle superfici e degli edifici aziendali in proprietà o in affitto ai sensi

della vigente normativa di settore;

b) possesso dei requisiti giuridico amministrativi e del fascicolo aziendale ai sensi

della vigente normativa di settore.

5. L'unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di

10.000 metri quadri. In mancanza dell'individuazione dell'unità aziendale minima, il

lotto minimo è fissato in 30.000 metri quadri. L'azienda agricola, al fine del

raggiungimento della superficie del lotto minimo, può essere costituita da più lotti

contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d'acqua. Qualora i piani urbanistici

comunali, i piani territoriali o la pianificazione di settore prevedano una dimensione

del lotto minimo superiore a 30.000 metri quadrati, ai fini del raggiungimento della

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dimensione del lotto minimo, l'azienda agricola può comprendere anche lotti non

contigui purché ricadenti all'interno dello stesso territorio comunale. Per le strutture a

scopo abitativo resta fermo quanto previsto all'articolo 57, comma 3.

6. Gli annessi agricoli, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato

dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore,

possono essere realizzati su un lotto minimo non inferiore a 30.000 metri quadri e

non devono superare il rapporto di 0,004 metri quadrati per metro quadrato di

terreno ed un'altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali

manufatti devono essere realizzati con copertura a tetto.

7. Nei comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti, le cui zone agricole

siano caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, possono essere realizzati

annessi agricoli di superficie massima di 12 metri quadri, con altezza massima di 2,30

metri lineari calcolati alla gronda, su lotti di superficie non inferiore a 1.500 metri

quadri, purché gli stessi lotti siano utilizzati per lavorazioni agricole da almeno tre

anni alla data della richiesta ad edificare.

8. Rientrano negli annessi agricoli le strutture necessarie alla conduzione del

fondo e all'esercizio delle attività di cui all'articolo 54, comma 2, lettera a), quali i

depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole,

i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per

prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno

degli addetti nonché i locali a servizio degli impianti di produzione elettrica da fonti

rinnovabili e i locali a servizio degli impianti destinati alla produzione di calore e di

elettricità alimentati da biomasse di origine agricola. Rientrano, altresì, negli annessi

agricoli le strutture necessarie per ospitare le attività di cui all'articolo 54, comma 2,

lettera b), esercitate esclusivamente nel rapporto di connessione di cui all'articolo 57-

bis.

9. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle

strutture esistenti, gli interventi di nuova edificazione di cui ai commi 6 e 7 sono

realizzati detraendo dal dimensionamento derivante dall'applicazione dei rispettivi

indici le superfici degli edifici esistenti. Nei lotti che hanno già espresso la propria

potenzialità edificatoria non sono consentiti interventi di nuova edificazione.

10. La disciplina di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia) è estesa ai seguenti interventi: manutenzione del sistema viario

aziendale esistente, realizzazione di piste tagliafuoco per la prevenzione degli incendi,

applicazione delle tecniche utilizzate per l'impianto o l'espianto delle colture arboree.

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11. Le strutture edilizie devono rispettare i caratteri e i materiali propri

dell'edificazione rurale tipica dei luoghi.

12. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 54, comma 2, è consentita la

realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali: approvvigionamento idrico, allaccio

delle utenze, smaltimento dei reflui, viabilità di accesso e parcheggi pertinenziali

realizzati con materiali compatibili con l'ambiente, applicando tecniche di ingegneria

naturalistica.

13. Gli interventi di natura edilizia necessari allo svolgimento delle attività di cui

all'articolo 54, comma 2, non sono oggetto di reperimento degli standard urbanistici ai

sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 del Ministro dei lavori pubblici (Limiti

inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi

tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati

alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della

formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi

dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765).";

c) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

"Art. 57

(Piani di utilizzazione aziendale)

1. I CD, così come definiti dagli articoli 1 e 2 della L. 1047/1957 e gli IAP, singoli

o associati, così come definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 99/2004, possono presentare al

comune un PUA per l'attuazione dei programmi di sviluppo delle aziende agricole.

2. Il PUA deve indicare i risultati aziendali che si intendono conseguire ed è

richiesto per:

a) la demolizione e ricostruzione anche con sagoma diversa e la delocalizzazione

all'interno della stessa azienda agricola degli edifici legittimi esistenti con l'obbligo di

non superare le superfici lorde utili e di non modificare le destinazioni d'uso esistenti;

b) la deroga all'altezza degli annessi agricoli di cui all'articolo 55, comma 7,

esclusivamente per comprovate esigenze tecniche;

c) la deroga alle dimensioni del lotto minimo per gli annessi agricoli di cui

all'articolo 55, comma 7 e comunque nel rispetto dell'unità minima aziendale;

d) la deroga agli indici per gli annessi agricoli di nuova edificazione di cui

all'articolo 55, comma 7 e comunque nel rispetto delle dimensioni del lotto minimo,

esclusivamente per valide e motivate esigenze di sviluppo delle attività agricole di cui

all'articolo 54, comma 2, lettera a);

e) la realizzazione delle strutture a scopo abitativo.

3. Le strutture adibite a scopo abitativo, salvo quanto diversamente e più

restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla

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pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri

quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri di superficie. La

realizzazione delle strutture adibite a scopo abitativo di cui al primo periodo, fatto

salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici

comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, è consentita su un lotto

minimo, come definito dall'articolo 55, comma 5, comunque non inferiore a 30.000

metri quadri. I parametri di cui al presente comma non possono essere in nessun

caso derogati.

4. Il PUA è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario,

ovvero da un agrotecnico o un agrotecnico laureato, debitamente abilitato, nei limiti

delle rispettive competenze professionali. Ulteriori elaborati tecnico-progettuali sono

sottoscritti da tecnici professionisti debitamente abilitati nei limiti delle rispettive

competenze professionali.

5. Il PUA contiene:

a) la descrizione dello stato attuale dell'azienda agricola nelle sue componenti

produttive, edilizie e infrastrutturali;

b) la descrizione degli eventuali interventi programmati per lo svolgimento delle

attività agricole con particolare riferimento alle linee di sviluppo dell'azienda;

c) la descrizione dei fabbricati esistenti e l'individuazione dei fabbricati presenti

nell'azienda ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte

dal programma di sviluppo aziendale;

d) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi e di quelli infrastrutturali

previsti nonché di quelli finalizzati alla tutela e alla valorizzazione ambientale.

6. Il PUA è sottoposto al preventivo parere di una commissione, denominata

"Commissione agraria", nominata dal comune, di cui fanno parte un rappresentante

della struttura comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali o

periti agrari, ovvero agrotecnici o agrotecnici laureati indicati dalle organizzazioni

professionali del settore agricolo. La Commissione agraria dura in carica cinque anni e

i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Gli oneri per il

funzionamento della Commissione sono a carico del comune che l'ha istituita, il quale

può, con apposita deliberazione, determinare le relative spese di istruttoria. La

Commissione agraria si esprime in merito:

a) alla verifica dei presupposti agronomici e/o forestali ed economico-produttivi;

b) alla verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;

c) alla verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di

settore;

d) alla verifica dei requisiti soggettivi del proponente;

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e) alla verifica delle caratteristiche dell'azienda agricola;

f) in relazione agli impianti destinati alla produzione di calore e di elettricità

alimentati da biomasse, alla verifica della rispondenza degli stessi alle reali esigenze

dell'azienda agricola e della proporzionalità rispetto alla tipologia ed alle dimensioni

dell'azienda stessa;

g) alla verifica della effettiva necessità di realizzazione delle opere infrastrutturali

proposte nonché la possibilità di soluzioni alternative di minor impatto e della

mitigazione degli effetti.

7. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e), il PUA è approvato

dalla struttura tecnica comunale competente. Per le ipotesi di cui al comma 2, lettera

d), il PUA è approvato con deliberazione del consiglio comunale. I comuni nei propri

strumenti urbanistici possono prevedere per la nuova edificazione di annessi agricoli

da realizzare previa approvazione di un PUA indici fondiari fino ad un massimo di

0,008 metri quadrati per metro quadro di terreno; in tal caso il relativo PUA è

approvato dalla struttura tecnica comunale competente.

8. Il PUA è rilasciato dalla struttura tecnica comunale competente all'esito di una

conferenza di servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi) e successive modifiche e si realizza tramite atto d'obbligo o

convenzione che, oltre a quanto previsto dall'articolo 76, stabilisce in particolare

l'obbligo per il richiedente di:

a) effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta

la realizzazione di nuove costruzioni rurali;

b) non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o

recuperate necessarie allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 54, comma 2;

c) non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni;

d) non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo.

9. Il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 8, lettere b) e c), è trascritto a

cura e a carico del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri

immobiliari.

10. In ogni caso la perdita delle qualifiche prevista dall'articolo 57, comma 1,

all'atto del fine lavori e alla conclusione del procedimento di presentazione della SCIA

amministrativa per l'inizio attività, salvo il verificarsi di una delle cause di forza

maggiore come definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1306/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla

gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti

del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000,

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(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e successive modifiche, comporta che le opere

realizzate a seguito del PUA sono da considerarsi difformi rispetto al titolo abilitativo

edilizio ai sensi della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività

urbanistico-edilizia) e successive modifiche.";

d) dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

"Art. 57-bis

(PUA per le attività integrate e complementari)

1. Le attività integrate e complementari di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b),

possono essere introdotte e svolte all'interno dell'azienda agricola in regime di

connessione con le attività agricole aziendali previa approvazione di un PUA ai sensi

dell'articolo 57, comma 1, con le seguenti prescrizioni e integrazioni:

a) il PUA è integrato con il programma di connessione e con la documentazione di

cui al regolamento regionale di cui al comma 12;

b) la Commissione agraria di cui all'articolo 57, comma 5, verificato il prioritario

recupero delle strutture esistenti, si esprime altresì in merito alla compatibilità con la

destinazione agricola della zona degli interventi proposti, tenuto conto delle

caratteristiche morfologiche e architettoniche nonché delle infrastrutture correlate;

c) il PUA per lo svolgimento delle attività integrate e complementari è approvato

dalla struttura tecnica comunale competente.

2. Le attività integrate e complementari cui all'articolo 54, comma 2, lettera b),

possono essere svolte anche da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 57, comma

1; in tal caso devono essere svolte in regime di connessione con l'attività agricola.

Nell'ambito del regime di connessione gli imprenditori agricoli sono denominati

"soggetti agricoli" e gli imprenditori non agricoli che esercitano le attività integrate e

complementari sono denominati "soggetti connessi". Il regime di connessione è

disciplinato dal regolamento regionale di cui al comma 12 e deve avere una durata

non inferiore ai dodici anni.

3. La superficie di terreno destinata alle attività agricole non può essere in nessun

caso inferiore al 90 per cento dell'intera superficie aziendale; la superficie di terreno

destinata alle attività integrate e complementari di cui all'articolo 54, comma 2,

lettera b), non può comunque essere maggiore di 30 ettari.

4. L'introduzione e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 54, comma 2,

lettera b), è consentita esclusivamente:

a) nei manufatti esistenti, che possono essere a tal fine rifunzionalizzati, anche

mediante la demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, nonché la

delocalizzazione all'interno dell'azienda agricola;

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b) negli annessi agricoli di nuova edificazione nella misura massima del 50 per

cento delle volumetrie assentite ai sensi dell'articolo 55, comma 7.

5. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera d),

successivamente all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 12 non

possono essere in nessun caso destinati all'introduzione e allo svolgimento delle

attività di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b).

6. Gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b),

mantengono la destinazione d'uso rurale anche successivamente alla fine del regime

di connessione.

7. La realizzazione di manufatti funzionali alle attività terapeutico- riabilitative di

cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), numero 4) è in ogni caso subordinata

all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.

8. A fini conoscitivi, promozionali e di controllo è istituito presso la direzione

regionale competente in materia di agricoltura l'"Elenco dei soggetti agricoli e dei

soggetti connessi per l'esercizio delle attività rurali integrate e complementari" nel

quale sono registrati gli imprenditori e le attività coinvolte nel regime di connessione.

I dati per l'iscrizione all'Elenco e per la registrazione delle eventuali variazioni al

regime di connessione sono forniti dall'amministrazione comunale. La direzione

regionale competente in materia di agricoltura effettua l'iscrizione all'Elenco dei

soggetti coinvolti nel regime di connessione, esegue i controlli amministrativi

sull'attuazione e lo svolgimento del regime di connessione e provvede

all'accertamento e alla contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Le

sanzioni, proporzionate alla gravità della violazione di cui al comma 10, sono

determinate per un importo non inferiore a 200 euro e non superiore a 5.000 euro ed

applicate dai comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione, ai sensi

dell'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni

amministrative di competenza regionale), in qualità di autorità amministrativa

competente ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche

al sistema penale).

9. Le amministrazioni comunali trasmettono alla direzione regionale competente

in materia di agricoltura i PUA entro tre mesi dalla approvazione effettuata ai sensi

degli articoli 57 e 57-bis. Presso la direzione regionale è istituito il registro dei PUA

che viene aggiornato trimestralmente. La direzione regionale elabora, con cadenza

annuale, una relazione sulle edificazioni in zona agricola e la trasmette alle

commissioni consiliari competenti in materia di urbanistica ed agricoltura. La Giunta

regionale, con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari

competenti, definisce le caratteristiche e le modalità di redazione della relazione.

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10. Le sanzioni di cui al comma 8 sono comminate per la violazione degli obblighi

relativi a:

a) contenuti tecnici del regime di connessione;

b) natura delle connessioni tra le attività;

c) tempistica relativa ai termini di connessione;

d) permanenza degli elementi del regime di connessione.

11. In ogni caso ai fini sanzionatori la perdita delle qualifiche prevista dall'articolo

57, comma 1, salvo il verificarsi di una delle cause di forza maggiore come definite

all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1306/2013, determina la decadenza del regime

di connessione e l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 8.

12. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, la Giunta regionale

approva un regolamento ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto,

finalizzato a stabilire:

a) le modalità di introduzione, svolgimento e controllo delle attività integrate e

complementari;

b) le condizioni per la costituzione e per la permanenza del regime di connessione

tra attività agricola e attività integrate e complementari, nonché le conseguenze del

venir meno del regime di connessione;

c) le modalità per la gestione dell'Elenco di cui al comma 8 e delle relative attività

di controllo;

d) le forme di tutela per l'amministrazione in caso di inosservanza degli obblighi

derivanti dalla presente legge e dal regolamento;

e) i casi in cui la decadenza del regime di connessione comporta che le opere

realizzate a seguito del PUA sono da considerarsi difformi rispetto al titolo abilitativo

edilizio ai sensi della L.R. n. 15/2008;

f) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 8,

proporzionate alla gravità delle violazioni di cui al comma 10.

13. Gli edifici realizzati o rifunzionalizzati ai fini dell'inserimento delle attività di cui

all'articolo 54, comma 2, lettera b), in violazione dei commi 3, 4 e 5 sono da

considerarsi difformi rispetto al titolo abilitativo edilizio ai sensi della L.R. n. 15/2008.

14. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 12, si applica in

quanto compatibile il Reg. reg. 2 settembre 2015, n. 11 (Attuazione della ruralità

multifunzionale ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.

38 e successive modifiche).";

e) al comma 1 dell'articolo 58 le parole: "e 57," sono sostituite dalle seguenti:

"57 e 57-bis, ".

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3. Le modifiche di cui al comma 2 non si applicano alle domande presentate prima

dell'entrata in vigore della presente legge. A tali domande continuano ad applicarsi le

disposizioni vigenti al momento della presentazione delle stesse.

4. Alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione

di illeciti edilizi) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso

l'avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in

sanatoria può essere attestata mediante il deposito al protocollo dell'ufficio comunale

competente di una dichiarazione asseverata redatta da un tecnico abilitato che attesti,

sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, la

regolarità della domanda e di tutti gli adempimenti conseguenti. Dell'avvenuta

formazione del silenzio assenso è data notizia al pubblico mediante l'affissione all'albo

pretorio della suddetta dichiarazione asseverata nei successivi trenta giorni dalla data

di protocollazione e per un periodo di trenta giorni.";

b) al comma 1 dell'articolo 10 le parole: "ai fini della legge stessa" sono sostituite

dalle seguenti: "e proseguono l'iter amministrativo ai sensi dell'articolo 32 deldecreto-

legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la

correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge

24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche".

5. Alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Disposizioni sui consorzi per le aree

ed i nuclei di sviluppo industriale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 le parole: "di cui

all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447,

come modificato daldecreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440"

sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il

riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi

dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con

modificazioni, della legge n. 133 del 2008) e successive modifiche";

b) dopo il comma 6 dell'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. In assenza di un adeguamento, attraverso apposita variante generale, del

piano regolatore per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale alle previsioni di cui

all'articolo 7, comma 2, al fine del rispetto del limite e delle destinazioni di cui

all'articolo 5, comma 2, lettera b), ogni singolo intervento di nuova costruzione,

ristrutturazione o sostituzione edilizia dei manufatti esistenti, atto a consentire la

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localizzazione di impianti per l'esercizio delle attività produttive di beni e servizi, di cui

all'articolo 1 del D.P.R. n. 160/2010, costituisce variante al piano regolatore stesso,

da approvarsi da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare

competente in materia di urbanistica.

6-ter. Ove gli interventi di cui al comma 6-bis attengano ad opere o programmi da

definire nell'ambito di un accordo di programma, o di altri strumenti di

programmazione negoziata ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), fermo il

rispetto del limite e delle destinazioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), la

variante è approvata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare

competente in materia di urbanistica, previa acquisizione del parere vincolante del

consorzio in conferenza di servizi.".

6. L'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 24 (Modifiche alla legge

regionale 29 maggio 1997, n. 13, recante disposizioni sui consorzi per le aree ed i

nuclei di sviluppo industriale) è abrogato.

7. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2009, n.

21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale

sociale), le parole: "per i quali il" sono sostituite dalle seguenti "per i quali intervenga

il rilascio del" e le parole: "sia stato rilasciato e allegato alla presentazione del

progetto" sono sostituite dalle seguenti "entro il termine di cui all'articolo 6, comma 4

ovvero entro il medesimo termine intervenga l'attestazione di avvenuta formazione

del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria con le modalità

di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in

materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche".

8. Alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-

edilizia e snellimento delle procedure) sono apportate le seguenti modifiche:

a) agli articoli 1, 1-bis, comma 1 e comma 2, lettera d), e 4:

1) alle parole: "piano attuativo" e "strumento urbanistico attuativo", ove

ricorrono, sono aggiunte le seguenti: "e il programma urbanistico comunque

denominato";

2) alle parole: "piani attuativi" e "strumenti urbanistici attuativi", ove ricorrono,

sono aggiunte le seguenti: "e i programmi urbanistici comunque denominati";

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è abrogata;

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c) all'alinea del comma 2 dell'articolo 1-bis le parole: "piani attuativi già

approvati" sono sostituite dalle seguenti: "piani attuativi e programmi urbanistici

comunque denominati già approvati, ancorché decaduti, ";

d) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1-bis dopo le parole: "impianti

tecnologici e" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3,

comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e

successive modifiche, ";

e) la lettera o) del comma 2 dell'articolo 1-bis è sostituita dalla seguente:

"o) la modifica alla viabilità primaria e secondaria per la parte che interessa il

comprensorio oggetto dello strumento attuativo o del programma, a condizione che le

modifiche alla stessa apportate non compromettano l'attuazione delle previsioni dello

strumento urbanistico generale per la parte esterna al comprensorio medesimo e non

mutino le caratteristiche della viabilità fissate da dette previsioni;";

f) alla lettera p) del comma 2 dell'articolo 1-bis le parole "ivi inclusi quelli

ricadenti nelle zone di recupero dei nuclei edilizi abusivi, " sono soppresse;

g) dopo la lettera p) del comma 2 dell'articolo 1-bis è aggiunta la seguente:

"p bis) la suddivisione dei piani di recupero dei nuclei ex abusivi di cui alla L.R. n.

28/1980 e dei toponimi, dei comparti edificatori in sub-comparti con superficie

territoriale non inferiore a 3.000 metri quadrati, fermo restando la cessione degli

standard urbanistici in quantità proporzionale agli standard previsti dal piano attuativo

per l'intero comparto.";

h) dopo l'articolo 1-bis è inserito il seguente:

"Art. 1-ter

(Permesso di costruire convenzionato)

1. L'accertamento delle condizioni per l'utilizzo del permesso di costruire

convenzionato di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 è effettuato

dalla Giunta comunale.

2. La convenzione di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 è

approvato dalla Giunta comunale.".

9. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.

70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al fine di incentivare la

razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, costituiscono categorie funzionali

compatibili e complementari per la destinazione d'uso turistico ricettiva quelle

residenziali ed a servizi.

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05-03-2020 75

10. Per gli interventi di cui al comma 9, nonché per gli interventi di utilizzo a servizi

complementari all'attività ricettiva (spa, centri benessere, sale congressi, locali per

attività sportive) di locali interrati e seminterrati o di altre superfici non utilizzate a

scopo ricettivo si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia) e successive modifiche. Resta fermo il rispetto degli standard

urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività

edilizia ed in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-

sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica e alla tutela dell'ambiente e

dell'ecosistema nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche.

11. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche

e fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 7 del medesimo articolo 6, è

estesa la disciplina relativa all'attività edilizia libera ai seguenti interventi: la

sistemazione di giardini, cortili e terrazzi di pertinenza di strutture alberghiere, senza

alterazione di quote esistenti, e l'installazione di strutture amovibili quali gazebo,

pergotende con telo retrattile, pergolati, quali elementi di arredo annessi ad unità

immobiliari aventi destinazione turistico-ricettiva, nel rispetto della normativa di tutela

e, ove dovuti, dell'acquisizione delle preventive autorizzazioni, pareri, nullaosta o atti

di assenso comunque denominati.

12. Possono essere realizzate, in quanto considerate opere contingenti e

temporanee, mediante comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui

all'articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche, le opere, quali

palloni pressostatici o strutture geodetiche, a copertura di un impianto sportivo,

dirette ad essere rimosse entro il tempo massimo e non prorogabile di centoventi

giorni dalla loro installazione.

13. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 12

comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.

14. La mancata rimozione della copertura dell'impianto sportivo nel termine massimo

di cui al comma 12 comporta l'applicazione delle sanzioni edilizie previste per gli

interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire.

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15. Il rinvio operato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 26 giugno 1997,

n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione

urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione) per i programmi di

recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.

398(Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e

per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, non incide sui termini di validità

temporale degli stessi che sono definiti all'interno dell'accordo di programma secondo

i principi stabiliti dall'articolo 11, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi) e successive modifiche. Per le varianti o modifiche dei programmi di

recupero urbano di cui all'articolo 11 del D.L. n. 398/1993 convertito dalla L.

493/1993 si applicano, se non disciplinato altrimenti nell'accordo di programma, le

disposizioni della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività

urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche.

Art. 21

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 "Disposizioni in materia di

trasporto pubblico locale" e successive modifiche.

1. Alla L.R. n. 30/1998 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4:

1) dopo la lettera d bis) del comma 1 è aggiunta la seguente: "d ter)

commerciali.";

2) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

"5-ter. Sono servizi di linea commerciali, soggetti ad autorizzazione

amministrativa, quelli svolti a totale rischio economico del soggetto richiedente

l'autorizzazione stessa che non risultino integrati in unità di rete in relazione al livello

di servizi minimi nel rispetto comunque del divieto di sovrapposizione o interferenza

con i servizi di cui al comma 1, lettera a).";

b) alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole: "gran turismo" sono

inserite le seguenti: "e commerciali" e le parole: ", ivi compresa la definizione e

l'approvazione della rete dei servizi stessi, " sono soppresse;

c) alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 dopo le parole: "gran turismo" sono

inserite le seguenti: "e commerciali" e le parole: ", ivi compresa la definizione e

l'approvazione della rete dei servizi stessi, " sono soppresse e dopo la parola:

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"province" sono aggiunte le seguenti: ", fatte salve le funzioni attribuite a Roma

Capitale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a)"";

d) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 è aggiunta la seguente:

"g bis) adottare i regolamenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7,

comma 1, lettera i), nel rispetto dei criteri generali stabiliti con deliberazione della

Giunta regionale.";

e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

"a) le funzioni relative ai servizi di gran turismo e commerciali esercitate nel

territorio comunale; per i servizi di gran turismo e commerciale esercitate nel

territorio di Roma Capitale e che svolgono il servizio da e per Roma Capitale verso gli

aeroporti di Fiumicino "Leonardo da Vinci" e di Ciampino "Giovan Battista Pastine", le

relative funzioni sono attribuite a Roma Capitale che le esercita promuovendo, ove

necessario, l'intesa con le amministrazioni pubbliche e gli enti interessati, sulla base di

criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;".

2. Ai fini della classificazione dei servizi di cui all'articolo 4 della L.R. n. 30/1998 e di

quanto stabilito dalle province e dai comuni ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera

g-bis) e 10, comma 2, lettera a), della medesima L.R. n. 30/1998, come modificati

dal presente articolo, sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di

entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza stabilita dallo stesso

provvedimento autorizzatorio ovvero in mancanza della stessa scadenza, fino alla vita

utile dei mezzi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti, sentita la commissione

consiliare competente, con deliberazione della Giunta regionale.

3. In fase di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 9, comma 1,

lettera g-bis) e di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della L.R. n. 30/1998, come

modificate dal presente articolo, e di cui al comma 2, è adottata entro centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione

consiliare competente.

Art. 22

Disposizioni in materia di tassa automobilistica. Modifiche alla legge regionale 29

luglio 2015, n. 11 "Disposizioni in materia di tributi regionali" e

all'articolo 9della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in

materia di tassa automobilistica regionale.

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1. Dopo il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 9 della L.R. n. 2/2013 sono

inseriti i seguenti: "In alternativa, i soggetti di cui al periodo precedente possono

presentare la richiesta di sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa

automobilistica riportando, nella medesima richiesta, l'indicazione delle targhe e delle

relative date di avvenuta riconsegna dei medesimi veicoli, a seguito della scadenza o

risoluzione del contratto di noleggio, riferite al quadrimestre interessato. In tali casi,

la variazione della destinazione d'uso è effettuata all'atto di vendita del veicolo.".

2. All'articolo 4 della L.R. n. 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: ", esclusi quelli adibiti ad uso professionale, " sono

soppresse;

b) al comma 4 le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi

2 e 3" e la parola: "Automobilclub" è sostituita dalla seguente: "Automotoclub".

Art. 23

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di

protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e successive

modifiche.

1. Dopo l'articolo 26 della L.R. n. 2/2014 è inserito il seguente:

"Art. 26-bis

(Misure finalizzate alla razionalizzazione del "Servizio NUE 112 - numero unico di

emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta")

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a),

della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione

delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, in materia di istituzione del

numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative

realizzate in ambito regionale, il "Servizio NUE 112 - numero unico di emergenza

europeo secondo il modello della centrale unica di risposta" di cui al protocollo

d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Regione, approvato con Delib.G.R. 7 luglio

2015, n. 334, è incardinato presso l'Agenzia, Area "112 N.U.E. - Numero Unico

dell'Emergenza".

2. Per assicurare le predette attività, per il "Servizio NUE 112 - numero unico di

emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta" è definito un

contingente di personale nel limite massimo di duecento unità, di cui non oltre cento

unità provenienti dalle aziende sanitarie pubbliche del servizio sanitario regionale in

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posizione di comando. Il limite del contingente viene rivalutato annualmente sulla

base delle chiamate ricevute dalle centrali, conformemente a quanto previsto dal

disciplinare tecnico operativo definito nell'ambito dei lavori della commissione di cui

all'articolo 75-bis, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice

delle comunicazioni elettroniche) e successive modifiche, nonché sulla base degli

standard europei delle centrali offerenti servizi equivalenti.

3. Il personale destinato a tale servizio, prima di diventare un operatore NUE 112

deve partecipare e superare positivamente un percorso formativo che prevede una

sessione teorica e una sessione pratica, con simulazione e affiancamento sul campo

durante le quali sono previsti test di valutazione. Dalla previsione di cui al precedente

periodo non devono derivare oneri a carico del bilancio regionale.

4. La Giunta regionale riferisce semestralmente alla commissione consiliare

competente per materia, con un apposito report, i dati dell'attività dei call center NUE

112 presenti sul territorio.

5. Tale contingente è coperto, oltre che con personale proveniente dai ruoli delle

aziende sanitarie pubbliche del servizio sanitario regionale, anche con unità di

personale proveniente dalla Regione nonché con personale proveniente dalla società

LazioCrea S.p.A., nell'ambito del vigente contratto di servizio, senza ulteriori oneri a

carico del bilancio regionale.

6. Fermo restando il limite di contingente di cui al comma 2, allo scopo di garantire il

miglior servizio possibile, nella scelta del personale per le centrali uniche di risposta

nelle città di Roma e Frosinone deve essere tenuto conto del personale già impiegato

nella centrale di Roma dal momento della sua attivazione e delle relative

professionalità già acquisite.

7. Il trattamento accessorio del personale in comando è corrisposto dalla Regione,

mentre il trattamento economico fondamentale, soggetto a rimborso, è corrisposto

dall'amministrazione di provenienza.

8. Agli oneri relativi alle spese di personale di cui al comma 7, stimati in 1.000.000,00

euro per l'anno 2016 ed 3.300.000,00 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) per l'anno 2016, a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nel programma

01 "Sistema di protezione civile" della missione 11 "Soccorso civile";

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b) per l'anno 2017, per euro 1.100.000,00 a valere sulle risorse iscritte, a legislazione

vigente, nel programma 01 della missione 11 e per euro 2.200.00,00 mediante le

risorse iscritte nel programma 01 "Fondo di riserva" della missione 20 "Fondi e

accantonamenti" che confluiscono nel predetto programma 01 della missione 11;

c) per l'anno 2018, mediante le risorse iscritte, a legislazione vigente, nel programma

01 della missione 20 che confluiscono nel programma 01 della missione 11.

9. Al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente

articolo provvede l'Assessore competente in materia, di concerto con l'Assessore

competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del

bilancio regionale. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di

spesa, l'Assessore competente in materia, sentito l'Assessore competente in materia

di bilancio, riferisce, con apposita relazione da trasmettere al Consiglio regionale, in

merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti medesimi. Con

successiva proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale, da adottarsi su

proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l'Assessore

competente in materia, si provvede, qualora ne ricorrano le condizioni, alla

rideterminazione degli oneri derivanti dalla presente legge ed alla compensazione

degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa cui al presente articolo.

10. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fornite direttive sull'assetto

organizzativo del "Servizio NUE 112 - numero unico di emergenza europeo secondo il

modello della centrale unica di risposta", nelle centrali uniche di risposta nelle città di

Roma e di Frosinone, conformemente al disciplinare tecnico-operativo definito

nell'ambito dei lavori della Commissione di cui all'articolo 75-bis, comma 2, del D.Lgs.

n. 259/2003 nonché disposizioni transitorie di adeguamento delle attività in corso.".

CAPO V

Disposizioni varie

Art. 24

Inserimento dell'articolo 39-bis nella legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 "Testo

unico in materia di sport".

1. Dopo l'articolo 39 della L.R. n. 15/2002 è inserito il seguente:

"Art. 39-bis

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(Eccellenze sportive territoriali)

1. La Regione promuove e valorizza le società e/o le associazioni sportive

dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o alle discipline sportive

associate riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e/o dal

Comitato italiano paralimpico (CIP) che svolgono attività sportiva agonistica nel

territorio regionale e che si siano distinte per aver determinato la crescita e

l'affermazione di giovani talenti, conseguito risultati di eccellenza nelle manifestazioni

ed iniziative sportive regionali, nazionali ed internazionali nonché diffuso una cultura

sportiva improntata a principi di lealtà e correttezza.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, la Regione incentiva:

a) la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive dirette a promuovere la

pratica sportiva agonistica e la conoscenza delle varie discipline ed in particolare di

quelle che hanno minore risonanza sui mezzi di comunicazione;

b) l'attuazione di campagne di informazione e formazione sui rischi per la salute

derivanti dall'uso di farmaci, integratori, sostanze dopanti che alterano le naturali

prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive agonistiche nonché sulla

normativa antidoping;

c) l'organizzazione di corsi di qualificazione ed aggiornamento tecnico degli operatori

sportivi;

d) la riqualificazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi, diretti a garantire, in

particolare, l'efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale nonché la messa

a norma e in sicurezza degli impianti;

e) l'acquisto di attrezzature e di equipaggiamenti per lo svolgimento delle attività

sportive agonistiche ed in particolare di quelli costituiti da materiali innovativi che

meglio favoriscano il miglioramento delle prestazioni e garantiscano la protezione

dell'incolumità degli atleti.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione di merito, con deliberazione, stabilisce

requisiti, criteri e modalità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi

di cui al comma 2 nonché i divieti di cumulo con altri benefici previsti anche dalla

presente legge. Per la formazione della graduatoria sono considerati titoli

preferenziali:

a) gli anni di affiliazione della società o dell'associazione alla federazione sportiva

nazionale di categoria e/o alla disciplina sportiva associata;

b) il numero di tesserati iscritti alla società o all'associazione;

c) le competizioni agonistiche relative agli sport paraolimpici e alle discipline sportive

agonistiche meno praticate;

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d) il possesso di riconoscimenti e trofei in ambito regionale, nazionale e/o

internazionale.".

Art. 25

Catasto regionale dei geositi del Lazio.

1. La Regione istituisce il "Catasto regionale dei geositi del Lazio" al fine di consentire

un monitoraggio costante degli oggetti geologici che testimonino in modo chiaro ed

evidente determinati eventi legati alla storia della terra.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare

competente per materia, stabilisce i criteri per l'iscrizione dei geositi nel catasto di cui

al comma 1 nonché l'aggiornamento annuale e la pubblicazione.

3. Il Catasto regionale dei geositi del Lazio è gestito dalla direzione regionale

competente in materia di tutela del patrimonio geologico.

4. In fase di prima applicazione, sono iscritti nel Catasto di cui al comma 1 i geositi

previsti nella Delib.G.R. 2 agosto 2002, n. 1100 (legge regionale 6 ottobre 1997 n.

29: Direttive della Giunta Regionale per l'adeguamento dello Schema di Piano

Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali, di cui alla Delib.G.R. n. 11746 del 29

dicembre 1993) e nella Delib.G.R. 13 novembre 2009, n. 859 (Approvazione

dell'elenco dei siti geologici di importanza regionale).

5. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica regionale.

Art. 26

Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

1. La Regione riconosce l'importanza ed il ruolo della diffusione del verde nel contesti

urbani e promuove lo sviluppo e la qualificazione delle aree a verde come strumento

di valorizzazione del paesaggio e come strumento di contrasto e contenimento delle

emissioni climalteranti in atmosfera e della difesa delle falde freatiche in area urbana,

come componente strutturale del sistema città destinate ad elevare il confort e il

benessere urbano, favorire il risparmio energetico e la prevenzione del rischio

idrogeologico.

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2. La Regione aderisce alla "Giornata nazionale degli alberi", riconosciuta ai sensi

dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi

verdi urbani) fissata per il 21 novembre di ogni anno. Durante tale Giornata, la

Regione promuove ed incentiva forme di collaborazione fra il Corpo forestale dello

Stato, i comuni, gli enti gestori delle aree naturali protette, le associazioni e le

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la messa a dimora dì essenza

arboree in viali pubblici ed in aree pubbliche nonché realizza iniziative per la

promozione della conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree

ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, rieducazione civica ed

ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento

quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità.

3. La Giunta regionale, entro un anno della data di entrata in vigore della presente

legge, con propria deliberazione, adottata previo parere della commissione consiliare

competente, individua i criteri di indirizzo per i comuni e le modalità di attuazione di

quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della L. 10/2013.

4. La presente normativa non si applica per gli edifici soggetti a vincolo

architettonico, paesaggistico, culturale, storico, artistico ed etnoantropologico, salvo

diverso parere delle competenti Soprintendenze.

Art. 27

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni

amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e

successive modifiche.

1. Alla L.R. n. 12/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 11:

1) alla lettera d) del comma 1 le parole: ", sempre che l'alloggio non sia

utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato

espropriato per pubblica utilità" sono soppresse;

2) al comma 2 le parole: "ed in costanza di rapporto." sono sostituite dalle

seguenti: ". I requisiti previsti dal comma 1 sono posseduti da parte del richiedente

per tutta la durata del rapporto e, limitatamente, ai requisiti di cui al comma 1, lettere

d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare.";

3) al comma 5:

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3.1) dopo la parola "coniugi, " sono inserite le seguenti: "dalle parti delle unioni

civili o dai conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.

76(Regolamentazione delle unioni civili tra persone delle stesso sesso e disciplina

delle convivenze),";

3.2) le parole: "il convivente more uxorio" sono soppresse;

b) all'articolo 12:

1) al comma 2 dopo le parole: "dello stesso" sono inserite le seguenti: ", di

scioglimento dell'unione civile, " e dopo la parola "coniuge "sono inserite le seguenti:

"o l'altra parte dell'unione civile";

2) al comma 3 dopo la parola: "matrimoniale" sono inserite le seguenti: "o di

nullità dell'unione civile" e dopo la parola "coniuge" sono inserite le seguenti: "o l'altra

parte dell'unione civile";

3) alla lettera a) del comma 4 dopo la parola: "matrimonio" sono inserite le

seguenti: "o unione civile";

4) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

"b) convivenza di fatto dell'assegnatario ai sensi della L. 76/2016;";

5) la lettera e) del comma 4 è sostituita dalla seguente: "e) ingresso o rientro

dei figli e del relativo coniuge, o parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi

della normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti

dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella

decadenza;";

6) al comma 5, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Il soggetto che entra

nel nucleo in seguito alle procedure di ampliamento assume nei confronti dell'ente

gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell'assegnatario

originario.".

Art. 28

Comitato permanente per lo sviluppo e la competitività dei territori del Lazio.

1. Al fine di sostenere la programmazione degli interventi volti a garantire un

compiuto e stabile processo di sviluppo e crescita della competitività dei territori del

Lazio, è istituito, con funzioni consultive, il Comitato permanente per lo sviluppo e la

competitività dei territori del Lazio.

Art. 29

Disposizioni per lo sviluppo delle attività termali.

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1. La Regione al fine di valorizzare le potenzialità e peculiarità dell'industria termale

presente sul territorio, promuove azioni volte a consolidare e sistematizzare la

presenza nel mercato turistico delle strutture termali in un'ottica di salute della

popolazione e di valorizzazione economica delle risorse naturali ed ambientali nonché

delle attrezzature complementari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce un'area di concertazione e

coordinamento denominata "Filiera termale" con lo scopo di ridefinire in termini

puntuali il ruolo delle cure termali sia in termini sanitari che turistici ed individuare

tutte le opportunità di potenziamento dei servizi offerti dagli operatori del settore

legati alla riabilitazione, alla previsione di cicli integrati di cure, allo sport, al contatto

con la natura e con il patrimonio culturale regionale.

3. All'area di concertazione e coordinamento di cui al comma 2, possono partecipare

il Direttore dell'Agenzia regionale del turismo, il Direttore della direzione regionale

cultura, il Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", i rettori delle

Università presenti sul territorio regionale ed il Direttore della scuola di

specializzazione in medicina termale dell'Università degli Studi di Roma "La

Sapienza".

4. Con successivo provvedimento della Giunta regionale istitutivo dell'area di cui al

comma 2, vengono definite le modalità operative e gli obiettivi strategici, prevedendo

altresì la partecipazione in via consultiva dei rappresentanti degli operatori del

settore.

Art. 30

Istituzione della Riserva naturale della "Sughereta di Pomezia".

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in

materia di aree naturali protette regionali), è istituita, nell'ambito del sistema

regionale delle aree naturali protette del Lazio, la Riserva naturale della "Sughereta di

Pomezia".

2. L'area è classificata come riserva naturale ed è compresa nel sistema regionale

delle aree naturali protette ed è definita di interesse regionale ai sensi dell'articolo 5,

comma 4, della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche.

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3. L'istituzione della Riserva naturale della "Sughereta di Pomezia", di seguito

denominata riserva, è finalizzata:

a) alla tutela ed al recupero degli habitat naturali ed alla conservazione di specie

animali e vegetali;

b) alla conservazione ed alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e

culturali dell'area;

c) allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali;

d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, turistici,

didattici e ricreativi, anche attraverso la realizzazione di un centro di studio e di

documentazione sul processo produttivo e lo sfruttamento intensivo della sughera.

4. La riserva, che ricade interamente nel Comune di Pomezia, è delimitata dai confini

riportati nella cartografia in scala 1:10.000, di cui all'allegato A, parte integrante della

presente disposizione e presenta la perimetrazione descritta nell'allegato B, parte

integrante della presente disposizione. (1)

(1)Comma sostituito dall’art. 3, comma 81, della L.R. 31/12/2016, n. 17, nel

seguente

4. La Riserva, che ricade interamente nel Comune di Pomezia, è delimitata dai confini

riportati nella cartografia amministrativa e catastale in scala 1:10.000, di cui agli

allegati A e B, parte integrante della presente disposizione e presenta la

perimetrazione descritta nell'allegato C, parte integrante della presente disposizione.

5. L'ente di gestione di cui al comma 8 provvede, entro il termine di sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, al più tardi, entro i

sessanta giorni successivi all'insediamento dell'ente di gestione medesimo,

all'apposizione di idonei cartelli perimetrali, anche in prossimità di tutti i varchi e

strade di accesso alla riserva, recanti la scritta "Regione Lazio - Sistema delle aree

protette - Riserva naturale Sughereta di Pomezia", con il simbolo o marchio

caratteristico della riserva.

6. L'individuazione di eventuali proposte di aree contigue è effettuata secondo

quanto disposto dal comma 11 ovvero nel piano di cui all'articolo 26 della L.R. n.

29/1997e successive modifiche.

7. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento di cui al comma 9 e

comunque non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si

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applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 della L.R. n. 29/1997 e

successive modifiche; sono inoltre consentite le attività di carattere culturale,

ricreativo e didattico compatibili con la tutela dei valori naturali e culturali presenti

nell'area. All'interno del perimetro della riserva è vietata l'attività venatoria, salvo

eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri

ecologici, disciplinati dal regolamento di cui al comma 9.

8. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), della L.R. n. 29/1997 e successive

modifiche, la gestione della riserva è affidata all'Ente regionale di diritto pubblico

"Parco regionale dei Castelli Romani" che vi provvede secondo i criteri e le modalità di

gestione indicate nel capo II, sezione I, della L.R. n. 29/1997 e successive modifiche.

9. Il piano ed il regolamento della riserva sono redatti, adottati e approvati secondo

quanto disposto negli articoli 26 e27, del capo II, sezione I, della L.R. n. 29/1997 e

successive modifiche, in conformità alla Delib.G.R. 6 agosto 2004, n. 765 (Linee guida

per la redazione dei piani di assetto). Il piano è costituito dalla relazione illustrativa

contenente l'analisi della riserva dal punto di vista naturalistico, territoriale ed

urbanistico, gli obiettivi, i criteri informatori e le scelte del piano stesso, da

rappresentazioni cartografiche in numero e scala appropriate e dalle norme tecniche

di attuazione. Le rappresentazioni cartografiche in cui si esprimono le scelte territoriali

adottate devono essere redatte almeno in scala 1:10.000.

10. Per la sorveglianza e le sanzioni amministrative relative alla violazione di vincoli,

divieti e prescrizioni contenute nel presente articolo, nel piano o nel regolamento della

riserva si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 del capo IV della L.R. n.

29/1997 e successive modifiche.

11. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le

norme statali e regionali vigenti ed in particolare la legge 6 dicembre 1991, n.

394(Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a decorre dal

2017 mediante le risorse preordinate nell'ambito della legge di stabilità regionale.

Art. 31

Manutenzione ordinaria della viabilità regionale.

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1. A seguito dell'affidamento da parte della Regione della manutenzione ordinaria

della viabilità regionale alla Azienda Strade Lazio Spa (ASTRAL S.p.A.) con Delib.G.R.

28 giugno 2016, n. 356 (Approvazione dello schema del Contratto di servizio

aggiornato tra Regione Lazio ed ASTRAL S.p.A. per l'affidamento all'Azienda in regime

di concessione della rete viaria regionale), al fine di garantire una adeguata

programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e il miglior uso delle

risorse nonché la massima sicurezza stradale, l'Assessore regionale competente in

materia di infrastrutture predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, un'analisi

dettagliata del fabbisogno di manutenzione ordinaria della rete viaria regionale e la

trasmette alla commissione consiliare competente nonché all'Assessore regionale

competente in materia di bilancio, per la predisposizione della legge di stabilità.

2. Per il 2016 il termine di cui al comma 1 è spostato al 30 ottobre.

Art. 32

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relative a disposizioni in materia di

interventi di edilizia agevolata.

1. All'articolo 2 della L.R. n. 7/2014 e successive modifiche sono apportate le

seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 134-bis le parole: "La Giunta regionale" e "può

autorizzare" sono soppresse e dopo le parole: "all'articolo 2, comma 133" sono

inserite le seguenti "è consentita";

b) al comma 134-ter le parole "l'autorizzazione di cui al comma 134-bis può

essere concessa" sono sostituite dalle seguenti: "la trasformazione di cui al comma

134-bis è consentita" e dopo le parole: "valore di legge." sono aggiunte le seguenti:

"Ove non si proceda alla trasformazione, alla scadenza del vincolo alla locazione, non

dovrà essere restituito nulla, avendo il contributo assolto alla sua funzione";

c) il comma 134-quater è sostituito dal seguente:

"134-quater. All'attuazione di quanto previsto dai commi 134-bis e 134-ter

provvede la direzione regionale competente in materia di politiche abitative con

modalità da definire con proprio provvedimento entro il 30 settembre 2016, in

conformità ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, che siano quanto

più possibili attinenti all'indirizzo di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 2014,

n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per

Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, relativo

al riscatto a termine dell'alloggio sociale destinato alla locazione.".

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05-03-2020 89

Art. 33

Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

1. Le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2003, n.

4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di

attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi

contrattuali) e successive modifiche, che, ai sensi dell'articolo 4, allegato 1 del Decr

reg. 30 ottobre 2014, n. 359 hanno compartimentato parti della struttura, ovvero che

non hanno ancora completato i lavori di adeguamento, possono proseguirli al fine di

conseguire l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale definitivo in

conformità ai provvedimenti regionali di programmazione.

2. Le strutture di cui al comma 1 presentano alla Regione, entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, specifica richiesta di prosecuzione degli

interventi di adeguamento allegando alla stessa un atto di impegno con firma

autenticata del legale rappresentante a provvedere all'adeguamento stesso entro il

termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Eventuali difformità della struttura accertate dall'Azienda sanitaria competente in

sede di verifica non costituiscono impedimento allo svolgimento dell'attività qualora

vengano rimosse entro il termine di ulteriori sei mesi, in conformità con le leggi

vigenti.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle strutture già

destinatarie di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e

dell'accreditamento istituzionale definitivo.

Art. 34

Disposizioni per i commissari di nomina regionale.

1. Fatte salve le disposizioni che prevedono espressamente l'esercizio di poteri

sostitutivi da parte della Giunta regionale, il presente articolo detta specifiche

disposizioni per la nomina da parte della Regione dei commissari straordinari di enti

pubblici regionali o di enti sui quali la Regione stessa esercita un potere di nomina,

vigilanza o controllo.

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05-03-2020 90

2. La nomina dei commissari di cui al comma 1 avviene, in particolare, nei seguenti

casi:

a) in caso di situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell'ente;

b) in caso di inerzia o inadempienza dell'ente a provvedere al compimento di atti

o attività obbligatori per legge;

c) nel caso di organi decaduti, disciolti o comunque impossibilitati a svolgere il

regolare funzionamento per dimissioni dei titolari;

d) nel caso che la legge regionale preveda lo scioglimento di enti ed occorre

provvedere allo loro liquidazione:

e) negli altri casi previsti dalla normativa statale o regionale;

f) ulteriori casi eventualmente indicati nel regolamento di cui al comma 7.

3. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.

39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) nonché le

specifiche cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa regionale

di riferimento, il commissario è scelto tra soggetti dotati di adeguata e comprovata

professionalità ed esperienza in relazione all'incarico da ricoprire ed in possesso dei

requisiti individuati dal regolamento di cui al comma 7.

4. La nomina del commissario avviene secondo i criteri c le modalità individuate nel

regolamento di cui al comma 7 ed è disposta con decreto del Presidente della Regione

nel quale sono indicati, in particolare:

a) le motivazioni della nomina, precisando i presupposti per i quali si è

provveduto alla stessa;

b) le funzioni e l'attività del commissario;

c) gli effetti della nomina e gli obblighi ai quali devono attenersi gli enti

interessati nonché gli oneri economici posti a carico degli stessi;

d) la durata dell'incarico commissariale che comunque non può superare i due

anni, salvo motivato rinnovo per pari periodo;

e) il trattamento giuridico del commissario, l'indennità e i rimborsi spese ad esso

spettanti e le modalità della loro erogazione;

f) eventuali direttive per lo svolgimento dell'incarico commissariale;

g) gli ulteriori elementi indicati dal regolamento di cui al comma 7.

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5. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la nomina del commissario è preceduta

da una diffida ad adempiere entro un congruo termine rivolta da parte dell'organo

competente alla nomina all'ente interessato; decorso inutilmente tale termine, si

procede alla nomina del commissario stesso.

6. Il decreto di nomina di cui al comma 4 è comunicato al Consiglio regionale. Al

termine dell'incarico il commissario presenta al Presidente della Regione e alla

commissione consiliare competente una dettagliata relazione sull'attività svolta, sui

risultati conseguiti e sulle spese sostenute. Alla commissione consiliare competente è,

altresì, trasmessa ogni anno dal Presidente della Regione una relazione sulle attività

commissariali in corso.

7. Entro centoventi giorni dalla dota di entrata in vigore della presente legge, la

Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di affari

istituzionali, adotta ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto un

regolamento di attuazione ed integrazione nel quale sono definiti, in particolare:

a) gli ulteriori casi di nomina dei commissari, ai sensi del comma 2, lettera f);

b) i requisiti di esperienza e professionalità richiesti per la nomina del

commissario, ai sensi del comma 3;

c) i criteri e le modalità per la scelta del commissario;

d) i casi e le modalità di sospensione e di revoca dell'incarico commissariale;

e) le modalità per la verifica dell'attività svolta dal commissario;

f) le forme di pubblicità dell'attività svolta dai commissari.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 35

Modifiche ed abrogazioni.

1. Sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma secondo dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1980, n.

19 (Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, e

modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art.

133, secondo comma, della Costituzione) e successive modifiche, è inserito il

seguente:

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"2-bis. Nei casi di referendum per l'istituzione sul territorio della Regione di un

nuovo comune per distacco di una o più frazioni o borgate, il referendum non è valido

qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.";

b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme

in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche:

1) alla lettera a), le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20

per cento" e le parole: "ed impegno di spesa" sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30

per cento";

c) dopo il comma primo dell'articolo 21 della legge regionale 11 luglio 1987, n.

40 (Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive

modifiche sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per i proventi di cui al comma primo, lettera c) devono intendersi le risorse

finanziarie derivanti dall'attività istituzionale, a titolo esemplificativo, di formazione,

consulenza giuridica e amministrativa.

1-ter. Per i proventi di cui al comma primo, lettera d bis) devono intendersi le

risorse finanziarie derivanti anche dall'attività commerciale di formazione, consulenza

giuridica e amministrativa.";

d) all'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 71 (Interventi urgenti

nella provincia di Viterbo per lo sviluppo e l'occupazione dell'Alto Lazio) e successive

modifiche:

1) al comma 2, dopo le parole: "da cinque comuni, " sono inserite le seguenti:

"o altro soggetto giuridico ad esso sostituito, composto dall'aggregazione dei

medesimi comuni";

2) al comma 2-bis, dopo le parole: "Il consorzio Teverina" sono inserite le

seguenti: "o altro soggetto giuridico ad esso sostituito, composto dall'aggregazione

dei medesimi comuni";

e) all'articolo 5-bis della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per

l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei

conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15

gennaio 1992, n. 21):

1) alla lettera b) del comma 2 le parole: "delle rimesse" sono sostituite dalle

seguenti: "delle aree di sosta temporanee";

2) al comma 3 le parole: "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "31

dicembre";

f) al comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme

per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio)

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le parole: "provincia competente" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale

competente in materia di caccia";

g) al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 21 ottobre 1997, n.

34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) le parole:

"Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore della

direzione regionale competente per materia";

h) al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 1999, n.

14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del

decentramento amministrativo) le parole: "i contratti di programma, i contratti

d'area" sono soppresse;

i) alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 19 (Iniziative regionali per la

cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale) e

successive modifiche:

1) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 17 le parole: "con l'Osservatorio

interregionale sulla cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 18 e" sono soppresse;

2) l'articolo 18 è abrogato;

l) all'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 41 (Norme a favore

dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori):

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Trapianto d'organo o parte di esso tra

persone viventi";

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A tutti i donatori d'organo, o parte di esso, per il trapianto da persone

viventi è concesso l'esonero totale dalla partecipazione al costo limitatamente alle

prestazioni connesse all'attività di donazione.";

m) al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 settembre 2003, n.

30 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di

sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini "blue

tongue"), le parole da: "all'articolo 2, comma 1" fino alle parole: "commi 2, 3 e 4"

sono sostituite dalle seguenti: "alla presente legge";

n) alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di

organismi geneticamente modificati):

1) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato;

2) al comma 3 dell'articolo 2, le parole: "o produttrici di mangimi" sono

soppresse;

3) al comma 4 dell'articolo 2 le parole: "ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle

seguenti: "al comma 3";

4) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 è abrogato;

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o) al comma 10-bis dell'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2006, n.

27 e successive modifiche, relativo all'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica destinata all'assistenza abitativa, le parole: "abbia versato" sono sostituite

dalle seguenti: "intenda estinguere il diritto di prelazione versando, in un fondo

speciale appositamente istituito dell'ente gestore da destinare esclusivamente alla

realizzazione di nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica ed alla repressione e

contrasto alle occupazioni abusive" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: "con

esclusione degli alloggi venduti prima dell'entrata in vigore della L. 513/1977";

p) alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento

all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica,

nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza

dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione):

1) al comma 4 dell'articolo 11 dopo le parole: "consigliere, salvo" sono inserite

le seguenti: "il gruppo misto e";

2) al comma 1 dell'articolo 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",

delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio,

compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione.

Il collegio svolge, altresì, i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30

giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e

potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma

dell'articolo49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196). L'ordinamento contabile

regionale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori.";

3) il comma 1 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"1. Ai componenti del collegio spetta una indennità pari al 20 per cento

dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Regione, maggiorata del 20

per cento per il Presidente del collegio, al netto di IVA e oneri di legge.";

4) il comma 3 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 95.000,00 per l'anno

2016 ed euro 110.000,00 a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte, per euro 80.000,00

a valere sulle risorse correnti per il funzionamento del Consiglio regionale iscritte, a

legislazione vigente, nell'ambito delle medesime annualità, nel programma 01 "Organi

istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" e per euro

15.000,00, per l'anno 2016 ed euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2017 e 2018,

mediante la corrispondente riduzione, a valere sul triennio 2016- 2018, delle risorse

di cui al fondo speciale di parte corrente, iscritto nel programma 03 "Altri fondi" della

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missione 20 "Fondi e accantonamenti, che confluiscono nel predetto programma 01

della missione 01".";

q) al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2014, n. 6 (Iniziative

per la prevenzione degli infortuni a tutela della sicurezza domestica), le parole:

"sicurezza nei luoghi di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "sanità pubblica e

promozione della salute";

r) al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2014, n.

12 (Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali) le

parole: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presene legge" sono

soppresse;

s) al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 febbraio 2015, n.

1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e

delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della

Regione Lazio):

1) all'alinea, dopo la parola: "Costituzione, " sono inserite le seguenti: "nei casi

e";

2) alla lettera f), dopo le parole "aiuto umanitario", sono aggiunte, in fine, le

seguenti: ", d'intesa con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione

internazionale e nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla legge 11

agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo

sviluppo)";

t) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2015,

n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione

professionale) le parole: "dal decreto ministeriale 29 novembre 2007(Percorsi

sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma

624della legge 27 dicembre 2006, n. 296)" sono sostituite dalle seguenti: "dalla

normativa ministeriale vigente";

u) alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei

soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura):

1) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole: "di cui alla

presente legge" sono aggiunte le seguenti: "nella misura degli interventi previsti

dall'articolo 2, comma 2, lettera h),";

2) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 le parole "nell'anno precedente"

sono soppresse;

3) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 è inserita la seguente:

"e bis) valuta le richieste di contributi per gli interventi di costituzione di parte

civile ai sensi dell'articolo 4 e stabilisce nei limiti e nelle modalità fissati nella

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deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 3, l'importo da

assegnare agli enti stessi.";

4) al comma 2 dell'articolo 18 le parole: "di cui all'articolo 3, comma 1" sono

sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";

5) dopo il comma 2 dell'articolo 21 è inserito il seguente:

"2-bis. Il fondo di cui all'articolo 2 è ripartito tra i destinatari indicati dall'articolo

3 comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d), in via

anticipata con la seguente modalità:

1) in sede di prima applicazione della presente legge le quote sono concesse in

parti uguali;

2) a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge ciascuna

quota di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d), sarà concessa nei limiti e con le

modalità fissati con apposita deliberazione della Giunta regionale;

b) per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e), f) e g), le quote

sono concesse nei limiti e con le modalità fissati nel regolamento del Comitato

regionale antiusura di cui all'articolo 12, da approvarsi con apposita determinazione

dirigenziale.".

v) al comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 16 novembre 2015, n.

15 (Soppressione dell'Agenzia regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la

difesa del suolo. Disposizioni varie) dopo le parole: "legge 31 dicembre 2009, n. 196,"

sono inserite le seguenti: "e di quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche)";

z) alla legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la

conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici):

1) al comma 1 dell'articolo 2 le parole da: "In caso di accordo" fino a: "verbale

di conciliazione." sono soppresse;

2) al comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole: "all'articolo 4, comma 1" sono

aggiunte le seguenti: ", comprese tra 200 e 5000 euro e incrementabili in caso di

reiterazione";

aa) al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2016, n.

2 (Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del

bullismo) le parole da: "della Giunta regionale" fino a: "commissione consiliare

competente" sono sostituite dalle seguenti: "legislativo, adottato su proposta della

Giunta regionale";

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bb) al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 2016, n.

8 (Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e

giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della

costa laziale), dopo le parole: "scienza della natura" sono inserite le seguenti: ",

nonché L - 25 in scienze e tecnologie agrarie e forestali, LM - 73 in scienze e

tecnologie forestali e ambientali, L - 21 in scienze della pianificazione territoriale,

urbanistica, paesaggistica e ambientale e LM - 03 in architettura del paesaggio";

cc) dopo l'articolo 5 della legge regionale 13 luglio 2016, n. 9 (Riconoscimento

del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso della Regione ed interventi a tutela

del loro patrimonio storico e culturale) è inserito il seguente:

"Art. 5-bis

(Disposizione finale)

1. In riferimento all'annualità 2016, la deliberazione di cui all'articolo 4, comma 1

stabilisce il termine di presentazione della domanda per la concessione dei contributi,

in deroga a quello previsto dal medesimo articolo 4, comma 2.".

2. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina

delle sanzioni amministrative di competenza regionale);

b) la legge regionale 6 dicembre 2001, n. 31 (Tutela e valorizzazione dei locali

storici);

c) la legge regionale 11 luglio 2002, n. 17 (Istituzione di elenchi di fisioterapisti e

di logopedisti presso le aziende unità sanitarie locali);

d) l'articolo 155 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria

regionale per l'esercizio 2006);

e) il comma 12 dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge

finanziaria regionale per l'esercizio 2013 "articolo 11, legge regionale 20 novembre

2001, n. 25");

f) i commi 37 e 38 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n.

17 (Legge di stabilità regionale 2016).

Art. 36

Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa

dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare,

di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

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2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo

108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono

concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei

relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del

Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE

a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi

dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della

Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3

e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo alle

modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015 oppure quando è giustificato

ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi

dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. L'avviso relativo

all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea è pubblicato sul

Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 37

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul

Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della

Regione Lazio.

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ALLEGATI A – B - C