LEGGE REGIONALE 07 giugno 1999, n. 6 - Agenzia Imprese Lazio€¦ · Art. 57 - Modificazioni alla...

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18-09-2016 1 LEGGE REGIONALE 07 giugno 1999, n. 6 (1) . (1) In B.U.R.L. 15 giugno 1999, n. 16, S.O. n. 6. Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28, legge regionale 11 aprile 1986, n. 17). Si riporta per completezza di esposizione, il comma 1 dell’articolo 7, della Legge Regionale 10/08/2016, n. 12 Art. 7 Disposizioni in materia di politiche sociali. 1. La Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, come modificato dalla presente legge, sentita la commissione consiliare competente, definisce con una o più deliberazioni i criteri e le modalità per l'assegnazione, la liquidazione e l'erogazione dei contributi di cui alle seguenti leggi: a) legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche; b) legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 (Interventi regionali in favore delle cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11) e successive modifiche; c) legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche; d) legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche. Epigrafe Art. 1 - Autorizzazione finanziamento di leggi. Art. 2 - Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36. Art. 3 - Disposizioni per il contenimento della spesa.

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LEGGE REGIONALE 07 giugno 1999, n. 6 (1).

(1) In B.U.R.L. 15 giugno 1999, n. 16, S.O. n. 6.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio

finanziario 1999 (art. 28, legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).

Si riporta per completezza di esposizione, il comma 1

dell’articolo 7, della Legge Regionale 10/08/2016, n. 12

Art. 7

Disposizioni in materia di politiche sociali.

1. La Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 93, comma 1, della legge

regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei

termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge,

come modificato dalla presente legge, sentita la commissione consiliare

competente, definisce con una o più deliberazioni i criteri e le modalità per

l'assegnazione, la liquidazione e l'erogazione dei contributi di cui alle

seguenti leggi:

a) legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e

successive modifiche;

b) legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 (Interventi regionali in favore

delle cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981,

n. 11) e successive modifiche;

c) legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di

volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche;

d) legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo

dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche.

Epigrafe

Art. 1 - Autorizzazione finanziamento di leggi.

Art. 2 - Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36.

Art. 3 - Disposizioni per il contenimento della spesa.

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Art. 4 - Conferma disposizioni articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n.

11.

Art. 5 - Modificazioni alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 concernente

l'istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del

territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture.

Art. 6 - Abrogazioni della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69 e della legge

regionale 17 settembre 1984, n. 57 concernenti studi e ricerche per la difesa del

territorio dai movimenti franosi.

Art. 7 - Abrogazione della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 20 concernente

interventi finanziari per la ricostruzione di opere danneggiate da eventi calamitosi e

relativa disposizione transitoria.

Art. 8 - Interventi per il consolidamento ed il risanamento dei comuni del Lazio.

Art. 9 - Modificazioni alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67, concernente

estensione del piano regionale della viabilità di cui alla legge regionale 4 maggio

1985, n. 60 e alla legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22.

Art. 10 - Istituzione di borse di studio e di ricerca per la prevenzione del rischio

idrogeologico.

Art. 11 - Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 34, concernente

l'intervento per lo sviluppo socio economico della Provincia di Rieti.

Art. 12 - Criteri per la ripartizione dei finanziamenti in materia di assistenza pubblica.

Art. 13 - Contributi agli enti locali per la gestione dei servizi socio assistenziali.

Art. 14 - Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, concernente la

difesa del suolo.

Art. 15 - Modificazioni alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 27: "Norme per le

nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e per l'autorizzazione a

dipendenti regionali all'esercizio di incarichi conferiti da altre amministrazioni

pubbliche ovvero da enti o soggetti privati".

Art. 16 - Modificazioni all'articolo 28 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 in

materia di formazione professionale, come modificato dall'articolo 48 della legge

regionale 22 maggio 1997, n. 11.

Art. 17 - Contributi agli enti locali per la formazione e qualificazione di amministratori

e personale.

Art. 18 - Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1, "Istituzione

dell'Istituto regionale di formazione dei dipendenti - I.R.FO.D. Lazio".

Art. 19 - Accelerazione delle procedure relative all'attività contrattuale e all'esercizio

dei poteri di spesa. Abrogazioni.

Art. 20 - Estensione del patto territoriale di Ostia Antica al territorio del Comune di

Fiumicino.

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Art. 21 - Osservatorio della spesa.

Art. 22 - Modificazioni all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11,

concernente la costituzione di una società regionale di garanzia fidi.

Art. 23 - Partecipazione della Regione Lazio al capitale della Società "Aeroporti di

Roma S.p.A."

Art. 24 - Istituzione dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo.

Art. 25 - Istituzione di un fondo straordinario per l'occupazione.

Art. 26 - Abrogazione del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 18 maggio

1998, n. 14, in materia di consorzi di bonifica.

Art. 27 - Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1, concernente il

regime urbanistico dei terreni di uso civico.

Art. 28 - Modificazioni alla legge regionale 17 luglio 1989, n. 43, concernente

interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e acquacoltura.

Art. 29 - Modificazioni all'articolo 55 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14,

concernente l'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica-A.R.P.E.T. Lazio.

Art. 30 - Modificazioni all'articolo 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, in

materia di aree naturali protette da ultimo modificato dall'articolo 43 della legge

regionale 18 maggio 1998, n. 14.

Art. 31 - Disposizioni relative all'applicazione della legge regionale 18 maggio 1984,

n. 21, concernente lo sviluppo delle strutture culturali.

Art. 32 - Destinatari del concorso regionale agli interessi sui mutui concessi

dall'Istituto di credito sportivo previsto dall'articolo 44 della legge regionale 22

maggio 1997, n. 12.

Art. 33 - Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 59, concernente

contributi alla università "La Sapienza" e all'Istituto pareggiato di magistero "Maria

SS. Assunta".

Art. 34 - Criteri e modalità per erogare contributi per favorire la ricollocazione dei

lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili.

Art. 35 - Modificazioni concernenti il contributo per l'incentivazione del lavoro

autonomo di cui all'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29.

Art. 36 - Determinazione della spesa storica prevista dall'articolo 37 della legge

regionale 16 luglio 1998, n. 30, in materia di trasporto pubblico locale.

Art. 37 - Modificazioni alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, in materia di

trasporto pubblico locale.

Art. 38 - Modificazioni alla legge regionale 19 gennaio 1993, n. 2, concernente

l'abitato storico del Comune di Calcata (VT).

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Art. 39 - Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, come

modificato dalla legge regionale 7 agosto 1998, n. 39 in materia di commissione

regionale unica per la salute mentale.

Art. 40 - Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44,

concernente la revoca dei contributi per la riqualificazione delle strutture commerciali

e di ristorazione in occasione del Giubileo del 2000.

Art. 41 - Autorizzazione alla FI.LA.S. al trasferimento di risorse finanziarie al fondo di

cui alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 25.

Art. 42 - Termine di efficacia dei vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori

delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale.

Art. 43 - Incentivi per l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive.

Art. 44 - Dilazione dei pagamenti relativi a prestiti erogati dalla Regione ai comuni in

materia di edilizia economica e popolare.

Art. 45 - Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, in

materia di subdelega ai comuni di funzioni amministrative.

Art. 46 - Disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.

Art. 47 - Modificazioni alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, in materia di aree

naturali protette regionali….

Art. 48 - Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, concernente

l'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio.

Art. 49 - Stanziamento per l'istituzione di borse di studio da parte dell'Istituto A.C.

Jemolo.

Art. 50 - Interpretazione autentica concernente la decorrenza delle funzioni conferite

in materia di trasporto pubblico locale.

Art. 51 - Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea.

Art. 52 - Istituzione di un fondo straordinario per l'edilizia scolastica.

Art. 53 - Aumento numero unità da assumere per esigenze dell'ufficio stampa e

pubbliche relazioni.

Art. 54 - Finanziamento al progetto "reintegrazione familiare supervisionata del

paziente post-comatoso".

Art. 55 - Disposizioni transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di

pianificazione territoriale.

Art. 56 - Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, concernente la

pianificazione paesistica e la tutela dei beni ed aree sottoposti a vincolo.

Art. 57 - Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32, concernente:

"Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di

altri prodotti del sottobosco".

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Art. 58 - Modificazioni all'articolo 42 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14,

concernente la proroga dei termini per la conclusione dei lavori relativi ai programmi

di viabilità ed acquedotti rurali.

Art. 59 - Modificazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 9, concernente il

Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica.

Art. 60 - Modificazioni all'articolo 15 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42,

in materia di beni e servizi culturali del Lazio.

Art. 61 - Interventi di naturalizzazione del Giardino di Ninfa.

Art. 62 - Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 gennaio

1982, n. 4, concernente provvidenze in favore di popolazioni dell'Alto Reatino colpite

dal terremoto del 19 settembre 1979.

Art. 63 - Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 11 giugno 1998, n. 18

concernente interventi per i comuni della Provincia di Rieti colpiti da eventi sismici.

Art. 64 - Estensione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1998, n.

1, concernente norme sul comando e inquadramento del personale comandato.

Art. 65 - Interventi per la valorizzazione integrata di aree intercomunali.

Art. 66 - Modificazioni alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 53, concernente

l'Istituto zooprofilattico. Istituzione e finanziamento delle sezioni di Frosinone e

Latina.

Art. 67 - Modificazioni alla legge regionale 13 dicembre 1996, n. 51, modificata dalla

legge regionale 20 ottobre 1997, n. 31, concernente interventi a sostegno

dell'imprenditoria femminile.

Art. 68 - Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 36, concernente

interventi per il pluralismo dell'informazione e per il sostegno all'editoria.

Art. 69 - Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4, in materia di

polizia forestale.

Art. 70 - Disposizioni in materia di contabilità delle aziende sanitarie locali.

Art. 71 - Procedimenti di verifica dell'operato dei direttori generali A.S.L.

Art. 72 - Modificazioni alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente

manifestazioni fieristiche.

Art. 73 - Modificazioni alla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, modificata dalia legge

regionale 25 ottobre 1976, n. 52 e dalla legge regionale 10 agosto 1984, n. 49, in

materia di salvaguardia delle coste marine e delle rive dei laghi.

Art. 74 - Biennale di arte e cultura delle due Europe di Frosinone.

Art. 75 - Modificazioni alla legge regionale 23 settembre 1991, n. 59, concernente

l'Istituto di studi musicali di Latina.

Art. 76 - Modificazioni alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 concernente

attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente

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Art. 77 - Contributi finanziari per il completamento lavori ed opere relativi ai comuni

di Artena, Palestrina e Lariano.

Art. 78 - Incentivi alle imprese per lo sviluppo economico.

Art. 79 - Festival internazionale del cinema del mare dedicato a Federico Fellini.

Art. 80 - Contributo finanziario al consorzio ASI Roma Latina.

Art. 81 - Concorso della Regione al Programma di riqualificazione urbana e di

sviluppo sostenibile del territorio nella Provincia di Roma, P.R.U.S.S.T.

Art. 82 - Disposizioni in materia di comunità giovanili.

Art. 83 - Partecipazione a Linee laziali S.p.A.

Art. 84 - Contributo finanziario per realizzare un parcheggio adiacente al Monastero

di S. Scolastica - Subiaco.

Art. 85 - Censimento del patrimonio immobiliare regionale.

Art. 86 - Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e successive

modificazioni in materia di indennità, rimborso spese e previdenza dei consiglieri

regionali.

Art. 87 - Modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, in materia di

indennità ai consiglieri regionali.

Art. 88 - Decorrenza delle modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, in

materia di indennità ai consiglieri regionali.

Art. 89 - Risanamento elettrodotto Civitavecchia - Roma ovest.

Art. 90 - Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari. Abrogazione di norme.

Art. 91 - Modificazioni alla legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, modificata

dall'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, concernente la diffusione

della pratica sportiva.

Art. 92 - Modificazioni all'articolo 8 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14,

concernente rimborso spese ai consiglieri regionali.

Art. 93 - Disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei

benefìci e provvidenze di legge. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1987, n.

23.

Art. 94 - Istituzione del fondo speciale per la ricerca e la sperimentazione agricola,

agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale.

Art. 95 - Dichiarazione d'urgenza.

Quadro A - Parte I

Quadro A - Parte II

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Art. 1

Autorizzazione finanziamento di leggi.

1. Relativamente all'anno finanziario 1999, è autorizzato il rifinanziamento delle leggi

regionali di cui all'allegato quadro "A".

Art. 2

Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36.

1. Sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della L.R. n. 36 del 1992.

Art. 3

Disposizioni per il contenimento della spesa.

1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di

contenimento e controllo della spesa, per il 1999 la facoltà di impegnare spese nei

limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle

spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie al

personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle

partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti

connessi al funzionamento degli enti subregionali, alle spese per l'attuazione dei

programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già

acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese

connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di

impegno ed altre rate di ammortamento dei mutui. Con decreto del Presidente della

Giunta regionale si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le

spese di cui sopra, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi

allegati al bilancio.

2. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita nel limite dell'85 per

cento dello stanziamento annuo.

3. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 2 su

motivata proposta dell'Assessore competente per materia di concerto con l'Assessore

competente in materia di economia e finanza, in particolare per far fronte ad

obbligazioni venute a scadenza in materia di opere pubbliche secondo la tempistica di

cui all'articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25.

4. Alle deliberazioni d'impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata

deve essere allegata a cura della struttura proponente una scheda contenente tutti gli

elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e della loro

acquisizione da parte della Regione.

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Art. 4

Conferma disposizioni articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

1. Sono confermate per l'esercizio finanziario 1999 le disposizioni contenute

nell'articolo 71 della L.R. n. 11/1997.

Art. 5

Modificazioni alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 concernente l'istituzione del

Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori

pubblici e le infrastrutture.

1. Alla lettera a) del primo comma, dell'articolo 3 della L.R. n. 43/1997, dopo le

parole "di competenza diretta della Regione," sono aggiunte le seguenti "di importo

superiore a lire 3.000 milioni,".

2. Alla lettera c) del primo comma, dell'articolo 19 della L.R. n. 43/1997 prima delle

parole "i progetti indicati alla lettera b) " sono aggiunte le seguenti "i progetti indicati

alla lettera a) dell'articolo 3 fino all'importo di lire 3.000 milioni,".

Art. 6

Abrogazioni della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69 e della legge regionale 17

settembre 1984, n. 57 concernenti studi e ricerche per la difesa del territorio dai

movimenti franosi.

1. La legge regionale 16 novembre 1978, n. 69 e la legge regionale 17 settembre

1984, n. 57 sono abrogate.

Art. 7

Abrogazione della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 20 concernente interventi

finanziari per la ricostruzione di opere danneggiate da eventi calamitosi e relativa

disposizione transitoria.

1. La legge regionale 17 febbraio 1987, n. 20 è abrogata a decorrere dal 1° gennaio

1999.

2. Gli Uffici regionali competenti continuano ad evadere le domande di concessione di

contributi per il ripristino delle strutture pubbliche o private insistenti sul litorale

laziale distrutte e/o danneggiate da eventi calamitosi pervenute entro il 31 dicembre

1998.

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Art. 8

Interventi per il consolidamento ed il risanamento dei comuni del Lazio.

1. Per il completamento delle opere di consolidamento dell'abitato del Comune di

Grotte di Castro (VT), il limite di spesa previsto dalla legge regionale 21 novembre

1988, n. 76, è ulteriormente elevato di lire un miliardo.

2. Per la realizzazione delle opere di consolidamento, risanamento igienico sanitario e

riacquisizione della titolarità dell'abitato storico del Comune di Calcata (VT), il limite di

spesa previsto dalla legge regionale 19 gennaio 1993, n. 2, è elevato a complessive

lire 3 miliardi.

3. Per il completamento delle opere di risanamento, consolidamento e riqualificazione

dei versanti a margine del centro storico del Comune di Capranica (VT), il limite di

spesa previsto dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 20, è elevato a complessive

lire 3 miliardi.

4. Per il completamento delle opere di risanamento, consolidamento e riqualificazione

del centro storico del Comune di Onano (VT), il limite di spesa previsto dalla legge

regionale 22 maggio 1995, n. 33, è elevato a complessive lire 4 miliardi 200 milioni.

Art. 9

Modificazioni alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67, concernente estensione

del piano regionale della viabilità di cui alla legge regionale 4 maggio 1985, n. 60 e

alla legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22.

1. ... (2).

2. ... (3).

(2) Aggiunge le lettere da o-novies) ad o-quindecies) al comma 1 dell'art. 2, L.R. 15

novembre 1993, n. 67.

(3) Aggiunge le lettere da o-novies) ad o-quindecies) al comma 1 dell'art. 4, L.R. 15

novembre 1993, n. 67.

Art. 10

Istituzione di borse di studio e di ricerca per la prevenzione del rischio idrogeologico.

1. Per lo svolgimento delle attività di indagine, monitoraggio e controllo in

prevenzione del rischio idrogeologico in attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998,

n. 180convertito con modificazione con la legge 3 agosto 1998, n. 267, possono

essere istituite apposite borse di studio e di ricerca, della rispettiva durata annuale o

triennale, da assegnare a laureati in ingegneria o geologia ed in altre discipline che

abbiano attinenza con le predette attività.

2. Per le borse di studio e di ricerca di cui al comma 1, si applicano le norme di cui

all'articolo 13 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 26.

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3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle somme

assegnate alla Regione Lazio in applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge 11

giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, la Giunta procede all'assegnazione

delle borse di studio sentito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 11

Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 34, concernente l'intervento per lo

sviluppo socio economico della Provincia di Rieti (4).

1. All'articolo 5 della L.R. n. 34/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "denominato Consorzio" sono aggiunte le seguenti:

"e dell'area industriale del Comune di Borgorose";

b) al comma 2, dopo le parole "al Consorzio che" sono inserite le seguenti:

"tramite la propria tesoreria";

c) ... (5);

d) ... (6);

e) il comma 7 è abrogato.

2. All'articolo 8, comma 6, della L.R. n. 34/1998, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) al numero 1 della lettera a) del comma 6 le parole "quindici per cento" sono

sostituite dalle seguenti: "venti per cento";

b) al numero 2 della lettera a) del comma 6 le parole "venticinque per cento"

sono sostituite dalle seguenti: "trenta per cento";

c) la lettera b) del comma 6 è abrogata.

3. Al comma 2 dell'articolo 9, le parole "Assessorato regionale competente in materia

di servizi sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Assessorato regionale competente in

materia di rapporti e relazioni istituzionali".

4. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 14 è abrogata.

(4) Nel B.U. il provvedimento era erroneamente indicato con la data del 29 agosto

1998.

(5) Sostituisce il comma 4 dell'art. 5, L.R. 7 agosto 1998, n. 34.

(6) Sostituisce il comma 5 dell'art. 5, L.R. 7 agosto 1998, n. 34.

Art. 12

Criteri per la ripartizione dei finanziamenti in materia di assistenza pubblica.

1. L'erogazione delle somme iscritte al capitolo 42110 del bilancio regionale per il

finanziamento delle funzioni in materia di assistenza pubblica, viene disposta dalla

Giunta regionale secondo i seguenti criteri:

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a) il trenta per cento del fondo in proporzione alla popolazione di ciascun

Comune;

b) il cinquanta per cento del fondo in base ai programmi presentati dai comuni

relativi:

1) alla gestione dei servizi già esistenti, ivi compresi quelli trasferiti dagli enti

disciolti ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e all'istituzione di nuovi servizi;

2) alla riconversione c/o alla trasformazione degli interventi di

istituzionalizzazione di soggetti anziani ed handicappati;

3) ad interventi in favore dei minori, in attuazione della vigente normativa

statale dell'istituto di affidamento familiare ed al cofinanziamento delle iniziative di cui

allalegge 28 agosto 1997, n. 285;

c) il venti per cento per la gestione di servizi intercomunali, a valenza

comprensoriale, a livello distrettuale o subdistrettuale, organizzati in dipendenza di

forme associative o di accordi tra comuni e per i nuovi servizi attivati nelle aree di

sperimentazione individuati con Delib.G.R. 13 dicembre 1998, n. 6789;

2. Tranne i casi di costituzione di consorzi, di unioni di comuni o di Comunità montane

ai sensi, rispettivamente, degli articoli 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142,

i contributi di cui al comma 1, lettera c) , vengono assegnati al Comune capofila,

individuato nel formale atto costitutivo della forma associativa o nell'accordo o nella

convenzione di cui all'articolo 24 della legge n. 142/1990.

3. Al fine di consentire la continuità dei servizi già avviati, il riparto di cui al comma 1,

lettera b) tiene conto della somma complessivamente corrisposta ai singoli comuni

nell'anno precedente.

4. L'ammontare del finanziamento per ogni servizio di cui al comma 1, lettera c) , non

può superare il limite di cento milioni di lire. Eventuali somme non utilizzate per il

finanziamento di tali servizi vengono ripartiti con i criteri del comma 1, lettera b) .

Art. 13

Contributi agli enti locali per la gestione dei servizi socio assistenziali.

1. I consorzi e le unioni di comuni, costituiti per la gestione dei servizi socio-

assistenziali ai sensi rispettivamente dell'articolo 25 e dell'articolo 26 della legge n.

142/1990, possono essere direttamente destinatari dei contributi di cui ai capitoli

42110 e 42120, qualora ciò sia previsto dallo statuto o dal l'atto costitutivo della

forma associativa.

2. Le Comunità montane, costituite ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 142/1990,

cui i singoli comuni abbiano conferito la delega per la gestione associata dei servizi

socio-assistenziali, possono essere direttamente destinatarie dei contributi di cui al

comma. 1.

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Art. 14

Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, concernente la difesa del

suolo.

1. Alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 9 della L.R. n. 53/1998, dopo le parole

"dal R.D. n. 523/1904" sono inserite le seguenti: "e dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368".

2. ... (7).

3. Al comma 3 dell'articolo 36 della L.R. n. 53/1998, le parole "Le autorità d'ambito di

cui alla L.R. n. 6/1996 stipulano" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini

dell'applicazione dei commi 1 e 2, le autorità d'ambito di cui alla L.R. n.

6/1996 debbono stipulare".

4. ... (8).

(7) Sostituisce il comma 1 dell'art. 36, L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.

(8) Sostituisce il comma 3 dell'art. 44, L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.

Art. 15

Modificazioni alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 27: "Norme per le nomine e le

designazioni di competenza della Giunta regionale e per l'autorizzazione a dipendenti

regionali all'esercizio di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da

enti o soggetti privati".

[1. ...] (9).

(9) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, comma 1, lettera ggggg), L.R.

18 febbraio 2002, n. 6, fermi restando i diritti già maturati ivi previsti. Sostituiva il

comma 5 dell'art. 15, L.R. 25 luglio 1996, n. 27, abrogata anch'essa dal suddetto art.

43.

Art. 16

Modificazioni all'articolo 28 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 in materia di

formazione professionale, come modificato dall'articolo 48 della legge regionale 22

maggio 1997, n. 11.

1. ... (10).

(10) Sostituisce l'art. 28, L.R. 25 febbraio 1992, n. 23.

Art. 17

Contributi agli enti locali per la formazione e qualificazione di amministratori e

personale.

1. Relativamente all'anno finanziario 1999, al fine di favorire la partecipazione degli

enti locali del Lazio alle attività di formazione e qualificazione degli Amministratori e

del personale organizzate dall'Istituto regionale di formazione dei dipendenti -

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I.R.FO.D. Lazio, la Regione concede contributi ai piccoli comuni ed alle Comunità

montane per la copertura di una quota della spesa.

2. I criteri per la concessione dei contributi e le modalità per la presentazione delle

domande sono dettati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

3. Per la copertura delle spese di cui al comma 1, quantificate in lire 500 milioni per

l'anno 1999, è istituito il capitolo 13141 denominato "Fondo a sostegno del piano di

investimento formativo nei confronti dei piccoli comuni e delle Comunità montane"

con lo stanziamento di lire 500 milioni.

Art. 18

Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1, "Istituzione dell'Istituto

regionale di formazione dei dipendenti - I.R.FO.D. Lazio".

1. All'articolo 18 della L.R. n. 1/1989 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ... (11);

b) ... (12);

c) ... (13);

d) ... (14).

2. L'articolo 19 della L.R. n. 1/1989 è abrogato.

3. All'articolo 23 della L.R. n. 1/1989 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: "contestualmente al bilancio ed al rendiconto generale

regionale" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità di cui alla legge regionale

30 aprile 1991, n. 19 e successive modificazioni.";

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

(11) Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 18, L.R. 3 gennaio 1989, n. 1.

(12) Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'art. 18, L.R. 3 gennaio 1989, n. 1.

(13) Sostituisce comma 2 dell'art. 18, L.R. 3 gennaio 1989, n. 1.

(14) Sostituisce il comma 3 dell'art. 18, L.R. 3 gennaio 1989, n. 1.

Art. 19

Accelerazione delle procedure relative all'attività contrattuale e all'esercizio dei poteri

di spesa. Abrogazioni.

[1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, spetta ai dirigenti

l'attività di gestione nell'ambito delle rispettive competenze definite ai sensi

dell'articolo 14, comma 4, della stessa legge. Nello svolgimento di tale attività, i

dirigenti assumono tutti gli atti amministrativi e di diritto privato, ivi compresi quelli

che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, esercitando autonomi poteri di

spesa e di acquisizione delle entrate. Per quel che riguarda in particolare l'attività

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contrattuale, i dirigenti provvedono ad adottare tutti gli atti procedurali ed a stipulare

i relativi contratti, che acquistano efficacia dal momento della stipula.

2. Gli atti di diritto privato ed amministrativi devono recare, ai fini dell'assunzione

delle relative responsabilità, la firma dell'estensore e del responsabile del

procedimento nonché la firma dei dirigenti competenti. I dirigenti, nell'apporre la

propria firma, assumono la responsabilità complessiva della legittimità dell'atto e della

conformità agli indirizzi, alle direttive ed agli obiettivi programmatici indicati

dall'organo istituzionale di governo.

3. Per gli atti comportanti spesa a carico del bilancio regionale, i dirigenti competenti.

nell'apporre la propria firma, assumono, altresì, la responsabilità della rispondenza

dell'utilizzazione delle somme da impegnare o da erogare alle finalità cui le norme

legislative le hanno destinate, nonché della regolarità della documentazione. Tali atti

devono essere, inoltre, sottoscritti dai responsabili dei servizi di contabilità che,

esclusa ogni diversa valutazione in relazione all'interesse pubblico perseguito,

attestano, sia in sede di registrazione degli impegni di spesa che di emissione dei titoli

di pagamento, la giusta imputazione della spesa al capitolo di bilancio, la disponibilità

del fondo stanziato, la corretta ascrizione al conto della competenza o a quello dei

residui, nonché il rispetto del principio dell'annualità del bilancio.

4. La documentazione giustificativa della spesa è conservata agli atti della struttura

competente in allegato all'originale dell'atto di liquidazione in cui sono elencati i

documenti contabili sui quali si basa la liquidazione stessa. Altro originale dell'atto di

liquidazione è allegato all'ordine di emissione del titolo di pagamento. I responsabili

dei servizi di contabilità possono, comunque, richiedere, in ogni momento, copia

conforme all'originale della documentazione giustificativa della spesa e/o l'accesso

diretto alla documentazione stessa.

5. I responsabili dei servizi di contabilità, qualora ritengano che non sussistano i

requisiti per la registrazione dell'atto o per l'emissione del titolo di pagamento ai sensi

del comma 3, sono tenuti a restituire l'atto al dirigente competente con l'indicazione

dei motivi che ne impediscono l'ulteriore corso, entro e non oltre trenta giorni dalla

data di ricevimento dell'atto stesso.

6. L'impegno di spesa, qualora non intervenga la restituzione dell'atto ai sensi del

comma 5, deve essere registrato dai responsabili dei servizi di contabilità entro il

suddetto termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto. L'atto acquista

efficacia trascorsi dieci. giorni dalla data di registrazione dell'impegno di spesa, nel

corso dei quali i responsabili dei servizi di contabilità possono comunicare al dirigente

competente eventuali osservazioni circa la legalità della spesa, ferma restando

l'efficacia dell'atto e la facoltà di darvi esecuzione. In caso di osservazioni, il dirigente

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competente all'adozione dell'atto dispone circa il seguito da dare allo stesso e ne

informa i servizi di contabilità.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo, in

particolare, sono o restano abrogati:

a) l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21;

b) l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 giugno 1994, n. 16 e la conferma

di tale disposizione contenuta nell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1995, n.

25, nell'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16,

nell'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e nell'articolo 2 della legge

regionale 18 maggio 1998, n. 14;

c) l'articolo 40, commi 1 e 3, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

8. Le disposizioni della legge regionale 12 aprile 1977. n. 15, si applicano in quanto

compatibili con le norme del presente articolo] (15).

(15) Articolo abrogato dall'art. 64, comma 1, lettera e), L.R. 20 novembre 2001, n.

25. A norma del comma 2 dello stesso articolo rimangono ferme le abrogazioni

disposte dal comma 7 del presente articolo.

Art. 20

Estensione del patto territoriale di Ostia Antica al territorio del Comune di Fiumicino.

1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 18 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 il

patto territoriale di Ostia Antica di cui al comma 16 dello stesso articolo 47 è esteso al

territorio del Comune di Fiumicino.

2. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 28117 è riservata per l'anno 1999 una

quota pari a lire 4.000 milioni per il territorio di Ostia Antica e lire 2.000 milioni per

Fiumicino, nonché per l'anno 2000 una quota pari a lire 2.000 milioni per Ostia Antica

e lire 500 milioni per Fiumicino. Le risorse regionali integrano gli stanziamenti già

previsti a carico delle amministrazioni comunali a favore del patto.

3. Per le spese connesse alla fase informativa e di definizione e concertazione del

patto si provvede, nell'ambito dello stanziamento del capitolo 11246 per l'anno 1999,

ad assegnare lire 250 milioni alla XIII Circoscrizione del Comune di Roma e lire 150

milioni al Comune di Fiumicino.

Art. 21

Osservatorio della spesa.

1. Al fine di monitorare l'andamento della spesa relativa alle leggi ed ai provvedimenti

regionali inerenti l'attuazione di programmi ed interventi a sostegno dell'apparato

produttivo regionale, del potenziamento infrastrutturale, delle politiche sociali e di

ogni altro intervento finalizzato allo sviluppo economico, sociale e produttivo della

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Regione, è istituito, presso l'assessorato competente in materia di programmazione

economia e finanza, l'Osservatorio della Spesa.

2. L'Osservatorio ha il compito di monitorare l'andamento della spesa con particolare

riguardo alla verifica ex-ante ed ex-post degli effetti diretti ed indiretti

sull'occupazione in relazione a quanto stabilito dall'articolo 13 della legge regionale 18

maggio 1998, n. 14.

3. Al fine di cui al comma 2 l'Osservatorio elabora relazioni bimestrali che sottopone al

confronto con le parti sociali.

4. La Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale le risultanze dell'Osservatorio

e delle valutazioni e proposte delle parti sociali.

5. La composizione, le modalità organizzative e le procedure dell'Osservatorio sono

stabilite, sentite le parti sociali, con delibera di Giunta regionale da adottarsi entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

Modificazioni all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, concernente

la costituzione di una società regionale di garanzia fidi (16).

[1. All'articolo 52 della L.R. n. 11/1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "con compiti di gestione del programma di attività" sono

soppresse;

b) alla lettera a) del comma 3, dopo le parole: "finanziamenti a medio" sono

inserite le seguenti "e lungo";

c) al comma 5 le parole: "commisurata all'entità delle garanzie rilasciate" sono

soppresse;

d) al comma 8 le parole: "e limitatamente al 30 per cento del totale" sono

soppresse].

(16) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 6, lettera f), L.R. 13 dicembre 2013, n. 10,

a decorrere dalla data di perfezionamento del trasferimento delle attività di cui al

comma 4 del suddetto articolo.

Art. 23

Partecipazione della Regione Lazio al capitale della Società "Aeroporti di Roma S.p.A."

1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 1999, la

Giunta regionale ed il suo Presidente sono autorizzati a compiere tutti gli atti

necessari all'assunzione di una partecipazione pari all'1 per cento del capitale della

società "Aeroporti di Roma S.p.A.", nonché a sottoscrivere una ulteriore

partecipazione sino a raggiungere il 2 per cento ovvero il 2,25 per cento complessivo

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ove altri enti territoriali non esercitino l'opzione nei termini di cui al D.P.C.M.

stesso (17).

2. L'onere conseguente all'attuazione del presente articolo, stimato in 33 miliardi di

lire per la partecipazione all'1 per cento del capitale e sino ad ulteriori 33 miliardi di

lire per raggiungere eventualmente il 2 per cento del capitale, grava sul capitolo

28180 che si istituisce nel bilancio di previsione 1999 con la seguente denominazione:

"Partecipazione della Regione Lazio al capitale della società Aeroporti di Roma S.p.A.".

(17) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 9 dicembre 1999, n. 37.

Art. 24

Istituzione dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo.

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 53 del proprio Statuto, promuove la costituzione di

una società a prevalente partecipazione pubblica denominata "Agenzia regionale per

gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.", di seguito definita

"Agenzia", quale strumento di attuazione della programmazione regionale mediante la

realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati finalizzati al

rafforzamento delle infrastrutture, delle attività produttive e dei servizi di sviluppo del

territorio regionale, l'incentivazione e la salvaguardia dell'occupazione, nonché

mediante il reperimento e la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia, in particolare:

a) opera per la promozione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e produttivo

del Lazio attraverso:

1) l'incentivazione dei processi di ricerca, innovazione, qualità, cultura

d'impresa;

2) il sostegno alle imprese per l'accesso al credito e ad altre fonti di

finanziamento e garanzia;

3) l'organizzazione di assistenza tecnica alle imprese;

b) nell'ambito dei programmi di sviluppo della Regione e degli strumenti di

programmazione negoziata, promuove e partecipa - di norma in concorso con altri

soggetti pubblici e privati - a progetti di investimento nelle infrastrutture, iniziative di

sostegno e sviluppo dell'occupazione, programmi di sviluppo di aree territoriali e di

settori economici del Lazio;

c) opera per l'acquisizione, l'utilizzo e l'ottimizzazione di provvidenze e risorse

finanziarie comunitarie e nazionali per il sostegno allo sviluppo regionale e di

rafforzamento delle imprese, assumendo ove necessario - direttamente o tramite

società specializzate - la funzione di organismo intermediario, beneficiario o attuatore;

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d) opera per lo sviluppo di progetti di miglioramento dell'attrattività localizzativa

del territorio regionale e per l'internazionalizzazione del sistema economico e

produttivo del Lazio;

e) presta assistenza tecnica alla Regione e ad altri soggetti pubblici in materia di

sviluppo regionale, con particolare riferimento agli aspetti economici e finanziari.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, l'Agenzia in particolare:

a) promuove la creazione di una rete di soggetti specializzati (18). A tal fine

costituisce o assume partecipazioni, anche maggioritarie, o di controllo, in società ed

organismi che operino con finalità strumentali o collegate a quelle proprie. L'Agenzia,

nel rispetto delle diverse specializzazioni e autonomie operative, garantisce il

coordinamento dei soggetti della rete, in funzione del raccordo delle loro attività con

gli obiettivi ed indirizzi della Regione;

b) gestisce, in particolare nell'ambito delle procedure previste dalla

programmazione negoziata, dal programma comunitari e dal decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 123, per incarico conferito dalla Regione o da altri soggetti pubblici, o

per effetto di apposite disposizioni legislative o di programmi comunitari o nazionali

fondi speciali per lo sviluppo regionale e per l'assistenza ed il sostegno tecnico e

finanziario alle imprese laziali, operando ove possibile in collaborazione con il sistema

creditizio e finanziario.

4. La partecipazione della Regione Lazio all'Agenzia è subordinata alla condizione che

il relativo atto costitutivo e statuto prevedano:

a) che alla Regione venga assicurata la maggioranza assoluta delle azioni

dell'Agenzia, da mantenere anche in caso di aumento di capitale o di emissione di

obbligazioni convertibili;

b) che possano partecipare alla società:

1) enti locali del Lazio;

2) enti pubblici e società a partecipazione e controllo pubblico, anche operanti

fuori della Regione Lazio, la cui finalità istituzionale o il cui soggetto sociale siano

affini, strumentali o complementari a quello dell'Agenzia;

3) banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre

1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, loro federazioni ed associazioni

territoriali, società di cui all'articolo 64 del D.Lgs. n. 385/1993;

4) organismi, aventi personalità giuridica, in rappresentanza delle organizzazioni

imprenditoriali del Lazio;

c) che l'oggetto sociale sia coerente con le attività di cui al comma 2;

d) la possibilità che i soci della Finanziaria laziale di sviluppo - FI.LA.S. S.p.A.

conferiscano, in tutto o in parte, i rispettivi pacchetti azionari detenuti alla data della

stipula dell'atto costitutivo dell'Agenzia;

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e) il numero degli amministratori e dei sindaci la cui nomina è riservata alla

Regione ai sensi del comma 6;

f) che i primi amministratori nominati ai sensi dell'articolo 2383 del codice civile

durino in carica per un periodo non superiore ad un anno.

5. La Giunta regionale ed il suo Presidente, ovvero l'assessore competente in materia

da lui delegato, sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al

presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la

partecipazione della Regione all'Agenzia e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo

e a sottoscrivere azioni fino al conseguimento della maggioranza assoluta, nonché a

sottoscrivere gli eventuali accordi tra i soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e

doveri.

6. La Regione è rappresentata nell'assemblea dell'Agenzia dal Presidente della Giunta

regionale o dall'Assessore competente per materia da lui delegato, sentiti gli

orientamenti della Giunta per gli atti di straordinaria amministrazione. La Regione si

riserva di nominare, ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, gli

amministratori ed i sindaci dell'Agenzia nel numero stabilito dall'atto costitutivo e

dallo statuto dell'Agenzia stessa. Tali nomine sono effettuate dal Consiglio regionale

entro il termine perentorio di sessanta giorni precedenti alla scadenza dei relativi

organi fatto salvo quanto previsto al comma 10. Trascorso inutilmente tale termine, si

provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 2, comma 4 della legge regionale 3

febbraio 1993, n. 12. Gli amministratori nominati dalla Regione sono scelti tra

soggetti i quali abbiano maturato un'adeguata esperienza per un periodo complessivo,

anche non continuativo, di almeno dieci anni nell'esercizio di attività professionale o di

docenza in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, ovvero nello

svolgimento di funzioni manageriali presso imprese del settore finanziario o di società.

7. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 di peculiare interesse in

relazione agli indirizzi della programmazione regionale è istituito un fondo speciale

denominato "fondo di dotazione per lo sviluppo regionale del Lazio", in seguito

denominato "Fondo" (19). Il Fondo è affidato in gestione all'Agenzia che lo amministra

con apposita contabilità, la cui dotazione finanziaria per il triennio 1999-2001 è

determinata in 40 miliardi di lire. Il Fondo può essere progressivamente ricostituito o

incrementato da ulteriori risorse finanziarie, previa verifica della Giunta regionale che

provvede alle opportune verifiche sull'efficienza e l'efficacia dei progetti di intervento

realizzati o gestiti con il contributo regionale, avvalendosi, se ne rilevi la necessità, di

esperti esterni all'amministrazione (20).

8. Il Fondo è utilizzato sulla base di uno specifico programma triennale di interventi,

redatto dall'Agenzia, in coerenza con le linee della programmazione regionale, che

illustra le attività da realizzare e i risultati da raggiungere nel triennio di riferimento,

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la valutazione dei costi e dei rendimenti economici e finanziari attesi, la previsione dei

benefìci socio-economici e delle ricadute occupazionali, le priorità di utilizzo delle

risorse (21). Il programma triennale è attuato mediante piani annuali, redatti

dall'Agenzia entro il mese di ottobre di ciascun anno. Il piano annuale indica le attività

da realizzare, le previsioni economiche, le spese di funzionamento dell'Agenzia che

sono finanziate con il Fondo. Il programma triennale e i piani annuali vengono inoltrati

alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la competente

commissione consiliare permanente e le parti sociali. L'Agenzia redige un rapporto

consuntivo sull'andamento della gestione del Fondo dell'anno precedente. Il rapporto

è inviato, in allegato al bilancio annuale dell'Agenzia, alla Giunta regionale che

riferisce in merito alla competente commissione consiliare permanente. I rendimenti

generati. dalle attività del Fondo sono destinati in uguale misura ad incrementare la

dotazione del Fondo ed al patrimonio dell'Agenzia.

9. I Fondi speciali disciplinati da specifiche leggi regionali affidati in gestione alla

FI.LA.S. S.p.A. in liquidazione sono affidati in gestione all'Agenzia o ad altro soggetto

appartenente alla rete di cui al comma 3 che subentrano alla FI.LA.S. in tutti rapporti

discendenti dalla gestione stessa, ivi inclusi quelli in atto con la Regione e con altri

soggetti. Le modalità di subentro alla FI.LA.S. S.p.A. nella gestione dei fondi speciali

sono definite dalla Regione d'intesa con i liquidatori della FI.LA.S. S.p.A. ed il

Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia e/o del nuovo gestore.

10. In sede di prima applicazione le nomine di cui al comma 6 sono effettuate dal

Consiglio regionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge. Trascorso tale termine si provvede in via sostitutiva a

norma dell'articolo 2, comma 4. della L.R. n. 12/1993.

11. La iniziale partecipazione azionaria della Regione nell'Agenzia avviene tramite la

sottoscrizione ed il versamento di una somma non superiore a 10 mila milioni di lire.

12. La legge regionale 10 febbraio 1995, n. 4 e successive modifiche è abrogata con

effetto dalla data di costituzione dell'Agenzia. Nelle leggi regionali che prevedono

fondi speciali affidati in gestione alla FI.LA.S. S.p.A. il riferimento a quest'ultima

società deve intendersi effettuato all'Agenzia a decorrere dalla data di definizione

delle operazioni di subentro ai sensi del comma 9.

13. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituiti nel bilancio di previsione

1999 e 1999-2001 i seguenti capitoli:

a) cap. 28167: "Partecipazione della Regione Lazio ai capitale sociale della

Agenzia regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.",

con lo stanziamento di lire 10 mila milioni per l'esercizio finanziario 1999;

b) cap. 28169: "Fondo speciale di rotazione per lo sviluppo, presso l'Agenzia

regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.", con lo

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stanziamento di lire 5 mila milioni per l'esercizio finanziario 1999, lire 15 mila milioni

per l'esercizio finanziario 2000 e lire 20 mila milioni per l'esercizio finanziario 2001.

(18) Vedi , anche, l'art. 9, comma 3, L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

(19) Periodo così modificato dall'art. 11, comma 8, L.R. 28 dicembre 2007, n. 27.

(20) Vedi anche l'art. 26, comma 10, L.R. 17 febbraio 2005, n. 10.

(21) Ai sensi dell'art. 15, comma 2, L.R. 27 febbraio 2004, n. 3 nel programma di

attività dell'Agenzia è incluso il programma dettagliato delle iniziative da svolgere da

parte di Asclepion.

Art. 25

Istituzione di un fondo straordinario per l'occupazione.

1. Al fine di incrementare la dotazione finanziaria delle leggi regionali i cui interventi

siano in grado di attivare in tempi rapidi nuove occasioni di lavoro a prospettive

occupazionali stabili di lavoro è istituito per l'anno 1999 un fondo straordinario per

l'occupazione. La dotazione iniziale del fondo è stabilita in lire 5 mila milioni.

L'assessorato competente in materia di economia e finanza, di concerto con

l'assessorato competente in materia di lavoro e consultando le organizzazioni sindacali

ed imprenditoriali del Lazio, effettua una ricognizione degli interventi per

l'occupazione immediatamente attivabili nell'ambito della vigente legislazione

regionale in tutti i settori e propone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, una specifica variazione del bilancio di previsione annuale e

pluriennale 1999-2001. Tale variazione deve prevedere l'incremento del fondo

speciale per un importo non inferiore a lire 10 mila milioni, da finanziare

essenzialmente attraverso riduzioni o rimodulazioni di stanziamento di altri capitoli di

spesa del bilancio 1999-2001, e la sua contestuale attribuzione, compresa la

dotazione iniziale, ai diversi capitoli dello stesso bilancio di previsione riferiti alle leggi

regionali individuate attraverso la suddetta ricognizione. Nella relazione che

accompagna la proposta di variazione di bilancio si dà conto in dettaglio dell'attività di

ricognizione svolta e delle motivazioni poste alla base dei riferimenti proposti.

2. Per le finalità del presente articolo è istituito nel bilancio di previsione 1999-2001 il

capitolo 28165 con denominazione: "Fondo straordinario per l'occupazione".

Art. 26

Abrogazione del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 18 maggio 1998, n.

14, in materia di consorzi di bonifica.

1. Allo scopo di rendere coerente l'azione della Regione Lazio con quanto stabilito

dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 326 del 14 luglio 1998, il comma 2

dell'articolo 21 della L.R. n. 14/1998 è abrogato.

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Art. 27

Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1, concernente il regime

urbanistico dei terreni di uso civico.

[1. Al comma terzo dell'articolo 6 della L.R. n. 1/1986, le parole "del dieci per cento"

sono sostituite dalle seguenti: "legale vigente".

2. Al comma 16 dell'articolo 8 della L.R. n. 1/1986, modificato dalla legge regionale

17 dicembre 1996, n. 57, le parole: "del dieci per cento" sono sostituite dalle

seguenti: "al tasso legale vigente".] (22)

(22) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera a, L.R. 27 gennaio 2005, n. 6.

Art. 28

Modificazioni alla legge regionale 17 luglio 1989, n. 43, concernente interventi per lo

sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e acquacoltura.

[1. ...] (23).

(23) Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, lettera b), L.R. 19 marzo 2008, n. 4.

Aggiungeva il comma 1-bis all'art. 1, L.R. 17 luglio 1989, n. 43, abrogata anch'essa

dal suddetto art. 18.

Art. 29

Modificazioni all'articolo 55 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, concernente

l'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica-A.R.P.E.T. Lazio.

1. ... (24).

(24) Aggiunge il comma 4 dell'art. 55, L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

Art. 30

Modificazioni all'articolo 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, in materia di

aree naturali protette da ultimo modificato dall'articolo 43 della legge regionale 18

maggio 1998, n. 14.

1. Al comma 1 dell'articolo 40 della L.R. n. 29/1997 le parole: "per la cui gestione è

istituito l'ente regionale per le aree naturali protette del Comune di Roma, al quale si

applicano le disposizioni", sono sostituite dalle seguenti: "per la cui gestione è istituito

l'ente regionale Roma Natura al quale si applicano le disposizioni".

Art. 31

Disposizioni relative all'applicazione della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21,

concernente lo sviluppo delle strutture culturali (25).

1. Per l'anno 1999, il piano degli interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti

di promozione culturale di cui all'articolo 1 primo comma, lettera b) della L.R. n.

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21/1984, modificata dalla legge regionale 17 maggio 1985, n. 71, è finalizzato,

prioritariamente, al completamento di opere o loro stralci funzionali già finanziate con

precedenti provvedimenti da parte della Regione Lazio, per consentirne la piena

fruibilità. Il piano deve prevedere l'elenco delle opere e l'importo presunto a carico

della Regione per ciascuna di queste. La concessione del contributo è disposta,

successivamente all'adozione del piano con deliberazione di Giunta regionale,

subordinatamente:

a) alla presentazione del progetto esecutivo dell'opera;

b) all'impegno da parte del beneficiario:

1) a garantire la copertura finanziaria dell'opera per la quota parte

eventualmente non coperta dal contributo regionale.

2) ad assumersi ogni maggior onere derivante da fatti non previste non

prevedibili, fermo restando il conseguimento dell'obiettivo;

3) alla realizzazione dell'intervento in conformità con la legislazione vigente in

materia di lavori pubblici, protezione ambientale e sicurezza del lavoro;

4) all'inalienabilità dell'immobile su cui si effettua l'intervento oggetto del

contributo ed al mantenimento della sua destinazione d'uso per un periodo di almeno

dieci anni dalla sua entrata in funzione, salvo la preventiva autorizzazione da parte

della Giunta regionale.

2. A decorrere dall'anno 2000, per il piano concernente gli interventi per lo sviluppo

delle strutture permanenti di promozione culturale di cui all'articolo 1, primo comma,

lettera b) della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21, e successive modificazioni, la

Regione concorre alla realizzazione dei suddetti interventi partecipando alla spesa fino

ad un massimo del settanta per cento dell'intero costo dell'opera. Gli enti interessati

acquisiscono le risorse finanziarie necessarie attraverso l'accensione di un mutuo

ventennale presso la cassa depositi e prestiti, il cui costo è sostenuto dalla Regione

entro la medesima percentuale (26).

3. Per il completamento del Centro culturale "Carlo Levi" del Comune di Genzano di

Roma, in considerazione della rilevanza dell'iniziativa, oggetto di precedenti contributi

con la L.R. n. 21/1984, per l'anno 1999 è concesso un contributo pari al 70 per cento

della rata di ammortamento del mutuo necessario per il completamento dell'opera,

per un massimo di lire 4 miliardi e 800 milioni di investimento.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è istituito il cap. 32139 denominato "Concorso

della Regione agli oneri di ammortamento dei mutui concernenti interventi per lo

sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale" (L.R. n. 21/1984) con

uno stanziamento di lire 250 milioni per l'anno 1999 e lire 1 miliardo per gli anni

2000, 2001 e successivi.

(25) Vedi, anche, l'art. 35, L.R. 16 febbraio 2000, n. 14.

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(26) Comma così sostituito dall'art. 26, L.R. 4 settembre 2000, n. 26. Il testo

originario così disponeva: «2. A partire dall'anno 2000, per la formulazione del piano

degli interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale di

cui all'articolo 1, primo comma, lettera b) della L.R. n. 21/1984, modificata dalla L.R.

n. 71/1985, la Regione Lazio prende in considerazione soltanto le domande relative a

richieste di contributo per le quali sia stato richiesto un mutuo finalizzato al

reperimento dei fondi necessari all'esecuzione delle opere. La Regione concorre fino al

70 per cento dell'intera rata di ammortamento del mutuo, comprensiva di capitale ed

interessi con modalità che sono stabilite con successivo provvedimento della Giunta

regionale.».

Art. 32

Destinatari del concorso regionale agli interessi sui mutui concessi dall'Istituto di

credito sportivo previsto dall'articolo 44 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12.

[1. I contributi previsti dall'articolo 44 della L.R. n. 12/1997, riguardanti mutui

agevolati da concedere secondo le modalità previste nella. convenzione sottoscritta

con l'Istituto del Credito Sportivo sono destinati:

a) ai comuni e loro associazioni e agli altri enti pubblici;

b) alle federazioni sportive nazionali;

c) alle società ed associazioni sportive e agli enti di promozione sportiva aventi

personalità giuridica e riconosciuta dal CONI;

d) alle società ed associazioni sportive, affiliate agli enti di promozione sportiva

aventi personalità giuridica senza fine di lucro] (27).

(27) Articolo abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera n), L.R. 20 giugno 2002, n. 15.

Art. 33

Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 59, concernente contributi alla

università "La Sapienza" e all'Istituto pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta".

1. Alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 59 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ... (28);

b) ... (29);

c) al comma 2 dell'articolo 1 le parole "per ciascuna scuola", sono sostituite dalle

seguenti: "per ciascun corso di diploma universitario e scuola";

d) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: "Università La Sapienza e l'Istituto

pareggiato di magistero Maria SS. Assunta" sono sostituite dalle seguenti: "Università

degli studi di Roma "La Sapienza", Università degli studi di Roma Tre; libera

Università "Maria SS. Assunta" di Roma ed Università degli Studi di Cassino";

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e) al comma 2 dell'articolo 2 le parole: "Università La Sapienza e l'Istituto

pareggiato di magistero Maria SS. Assunta" sono sostituite dalle seguenti: "Università

degli studi di Roma "La Sapienza" Università degli studi di Roma Tre, libera Università

"Maria SS. Assunta" di Roma ed Università degli Studi di Cassino";

f) al comma 2 dell'articolo 2 le parole: "dalla scuola" sono sostituite dalle

seguenti: "dal corso di diploma universitario o dalla scuola";

g) al comma 3 dell'articolo 3 le parole: "ed all'Istituto pareggiato di magistero

"Maria SS. Assunta" di Roma destinato alle scuole dirette ai fini speciali denominate

C.E.P.A.S. (Centro di educazione professionale per assistenti sociali) , S.F.E.C.

(Scuola formazione educatori comunità) , S.A.S. (Scuola per assistenti sociali) e

S.F.E.P. (Scuola formazione educatori professionali) " sono sostituite dalle seguenti:

"all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", all'Università degli Studi di Roma

Tre, alla libera Università "Maria SS. Assunta" di Roma ed all'Università degli Studi di

Cassino destinato ai corsi di diploma universitario e alle scuole dirette a fini speciali

per assistenti sociali, educatori di comunità, educatori professionali.".

(28) Sostituisce il titolo della L.R. 12 dicembre 1987, n. 59.

(29) Sostituisce il comma 1 dell'art. 1, L.R. 12 novembre 1987, n. 59.

Art. 34

Criteri e modalità per erogare contributi per favorire la ricollocazione dei lavoratori già

impegnati in lavori socialmente utili.

1. Per l'anno 1999 la Giunta regionale, fatte salve le eventuali integrazioni del fondo

nazionale, di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, previste per la

erogazione dei sussidi dovuti ai lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili, con

propria deliberazione fissa i nuovi criteri per destinare le risorse finanziarie per

favorire la ricollocazione dei lavoratori destinatari della disciplina transitoria

ex articolo 19 del D.Lgs. n. 468/1997, e stabilisce le modalità di presentazione delle

richieste di contributo.

2. Per l'erogazione di detti contributi valgono comunque le seguenti priorità:

a) incentivi a società di capitale, a cooperative ed a consorzi artigiani a condizioni

che occupino lavoratori già impegnati nei progetti di lavori di pubblica utilità, ai sensi

dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 468/1997;

b) incentivi a soggetti che, attuando l'articolo 12 della legge regionale 25 luglio

1996, n. 29, assumono forza lavoro già impegnata nei progetti di lavori di pubblica

utilità.

c) incentivi ad imprese private che concorrono a realizzare, con il maggior

impiego di unità lavorative, il piano di imprese laddove il partner individuato nel piano

stesso impiegasse meno unità di quelle previste;

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d) incentivi ad imprese private che assumono forza lavoro impegnata nei progetti

di lavori di pubblica utilità in misura superiore a quella prevista dagli originari piani

d'impresa.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finanziati con le economie sui fondi stanziati

sui capitoli 24129 e 24130 che si determinano al 30 giugno 1999.

4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede alla quantificazione

delle economie di cui ai comma 3 ed al loro trasferimento, nei limiti degli importi

necessari al finanziamento degli interventi di cui al comma 2, al capitolo n. 24133

denominato "Spese per la ricollocazione in lavoro stabile dei disoccupati già utilizzati

nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468", che

viene istituito "per memoria" nel bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario

1999.

5. Per il 1999 le domande per l'accesso ai contributi di cui al comma 9 devono essere

presentate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 15 settembre

1999.

6. Al fine di affrontare con tutte te risorse disponibili la crisi occupazionale, gli importi

che dovessero ancora risultare disponibili sui predetti capitoli 24129 e 24130 dopo il

finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono essere destinati agli

interventi di cui al capo II, al capo V ed all'articolo 12 della L.R. n. 29/1996. Al

trasferimento delle predette disponibilità sugli specifici capitoli della L.R. n. 29/1996 si

provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 35

Modificazioni concernenti il contributo per l'incentivazione del lavoro autonomo di cui

all'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29.

1. Il contributo previsto "nella misura massima di quindici milioni"

dall'articolo 12 della L.R. n. 29/1996 è elevato alla misura massima di "18 milioni".

2. Il 50 per cento dello stanziamento sul capitolo 24128 "Spese per la concessione di

contributi per la incentivazione alla intrapresa del lavoro autonomo" per il

finanziamento dell'intervento di cui all'articolo 12 è prioritariamente riservato ai

progetti che scaturiscono dalla gestione delle vertenze affrontate dalla competente

struttura dell'assessorato competente in materia di politiche per il lavoro.

3. La richiesta di anticipazione dell'indennità di mobilità da parte del lavoratore che

richiede anche l'indennità di cui all'articolo 12 della L.R. n. 29/1996 deve essere stata

presentata non oltre un anno prima della richiesta dell'intervento regionale.

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Art. 36

Determinazione della spesa storica prevista dall'articolo 37 della legge regionale 16

luglio 1998, n. 30, in materia di trasporto pubblico locale.

1. La spesa storica prevista dall'articolo 37, comma 1, della L.R. n. 30/1998 deve

intendersi, per l'anno 1999, pari allo stanziamento iscritte al capitolo 43101 del

bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998. Per gli esercizi

successivi la spesa storica è stabilita con atto della Giunta regionale sulla base dello

stanziamento iscritto nel capitolo 43118.

2. I contratti di servizio di cui all'articolo 24 della L.R. n. 30/1998, stipulati dai comuni

per i servizi il cui corrispettivo è a carico del fondo regionale dei trasporti, devono

prevedere una percorrenza non inferiore a quella contenuta nell'atto della Giunta

regionale di ripartizione dei fondi ai sensi del comma 1.

3. Ove la percorrenza risulti inferiore a quella prevista dal comma 2, la Regione

provvede a ridurre proporzionalmente l'ammontare della spesa storica relativa al

Comune interessato. A tal fine i comuni apportano le relative modifiche ai contratti di

servizio posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente

legge.

4. Su richiesta della Regione, i comuni provvedono ad effettuare, nei confronti delle

aziende concessionarie, i recuperi, sugli importi dei corrispettivi previsti dai contratti

di servizio, delle somme relative a conguagli negativi riferiti ad anticipazioni erogate

negli anni precedenti al 1999, ai sensi della legge regionale 21 settembre 1982, n. 42.

Art. 37

Modificazioni alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, in materia di trasporto

pubblico locale.

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 30/1998, è abrogata.

2. Al comma 4 dell'articolo 8 della L.R. n. 30/1998 dopo le parole :"dei conferimenti di

cui" sono inserite le seguenti: "all'articolo 7 ed".

3. ... (30).

4. ... (31).

5. All'articolo 39 della L.R. n. 30/1998 le parole : "dall'articolo 14" sono sostituite

dalle seguenti: "dall'articolo 15".

(30) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 31, L.R. 16 luglio 1998, n. 30.

(31) Aggiunge il comma 6-bis all'art. 36, L.R. 16 luglio 1998, n. 30.

Art. 38

Modificazioni alla legge regionale 19 gennaio 1993, n. 2, concernente l'abitato storico

del Comune di Calcata (VT).

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1. ... (32).

2. ... (33).

(32) Sostituisce il comma 2 dell'art. 4, L.R. 19 gennaio 1993, n. 2.

(33) Sostituisce il comma 3 dell'art. 4, L.R. 19 gennaio 1993, n. 2.

Art. 39

Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, come modificato

dalla legge regionale 7 agosto 1998, n. 39 in materia di commissione regionale unica

per la salute mentale.

1. ... (34).

(34) Sostituisce la lettera i) del comma 2 dell'art. 3, L.R. 14 luglio 1983, n. 49.

Art. 40

Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44, concernente la

revoca dei contributi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di

ristorazione in occasione del Giubileo del 2000.

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 44/1998 è abrogata.

2. ... (35).

Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 44/1998 è inserito il seguente:

"1-bis. Nel caso i lavori non vengano terminati entro il termine fissato, il

contributo è riconosciuto solo per la parte delle opere realizzate che comunque

costituiscano un lotto funzionale.".

(35) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 11, L.R. 5 ottobre 1998, n. 44.

Art. 41

Autorizzazione alla FI.LA.S. al trasferimento di risorse finanziarie al fondo di cui

alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 25.

1. La FI.LA.S. è autorizzata a trasferire una quota pari a lire 600 milioni dal fondo

speciale già attribuito ai sensi della legge regionale 9 marzo 1990, n. 28, al fondo

speciale già attribuito ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 25/1995 per le finalità di cui

all'articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 per consentire di completare

i programmi insediativi industriali di tipo ambientale.

Art. 42

Termine di efficacia dei vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e

dei nuclei di sviluppo industriale.

1. Agli effetti della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e degli

interventi di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 29 maggio 1997, n.

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13, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di

sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data

del provvedimento di approvazione.

2. I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino

ad un triennio dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 13/1997; quelli approvati da

meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un

periodo non inferiore al triennio dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 13/1997.

Art. 43

Incentivi per l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive.

1. Per favorire lo sviluppo economico e l'occupazione attraverso l'istituzione dello

sportello unico, la Regione, considerato l'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112 ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447,

può, nella fase di sperimentazione, contribuire al finanziamento necessario

all'istituzione dello sportello da parte dei comuni facenti parte di aree omogenee,

caratterizzate da crisi economica, ed interessate da strumenti di programmazione

negoziata quali il patto territoriale di cui alla deliberazione del Comitato

interministeriale per la programmazione economica 21 marzo 1997.

2. Lo stanziamento previsto in lire 800 milioni per l'insieme delle operazioni

necessarie all'avvio dell'espletamento delle funzioni è iscritto al capitolo 22154 del

bilancio regionale dell'esercizio 1999 denominato "Contributi ai comuni per

l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive".

3. Le modalità ed i criteri per la concessione del finanziamento sono stabilite con

deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge.

Art. 44

Dilazione dei pagamenti relativi a prestiti erogati dalla Regione ai comuni in materia di

edilizia economica e popolare.

1. Nei casi di prestiti regionali erogati ai comuni ai sensi della legge regionale 12

giugno 1975, n. 73, gli enti interessati che ne facciano richiesta possono estinguere le

obbligazioni di restituzione delle rate di ammortamento scadute e non pagate,

mediante la corresponsione di quanto dovuto in una o più rate annuali posticipate, in

misura, comunque non superiore a cinque rate annuali, da accordarsi con

deliberazione della Giunta regionale.

2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi moratori, in misura legale,

decorrenti dalla data di scadenza del termine stabilito per il pagamento di ogni singola

rata.

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3. Modalità, termini di pagamento e importi da restituire sono determinati con la

deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1.

4. I comuni decadono dal beneficio della dilazione qualora non provvedano, secondo

quanto stabilito al comma 2, al pagamento delle rate scadute.

Art. 45

Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, in materia di

subdelega ai comuni di funzioni amministrative.

1. ... (36).

(36) Sostituisce la lettera m) del comma 1 dell'art. 1, L.R. 19 dicembre 1995, n. 59.

Art. 46

Disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale (37).

1. [Allo scopo di dare attuazione alle direttive, comunitarie del Consiglio 85/337/CE

del 27 giugno 1985 e 97/11/CE del 3 marzo 1997 concernenti la "Valutazione di

impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati", nelle more

dell'emanazione della legge regionale di disciplina in materia, tale valutazione è

effettuata secondo le condizioni, i criteri e le norme tecniche di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 costituente "Atto di indirizzo e

coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio

1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto

ambientale", ed agli allegati delle citate direttive comunitarie] (38).

2. [L'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è

individuata nell'apposita struttura dell'assessorato competente in materia di utilizzo

tutela e valorizzazione delle risorse ambientali (39)] (40).

3. ... (41).

La lettera d) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e

successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

"d) la realizzazione di interventi per le infrastrutture ferroviarie e viarie

nell'ambito dei tracciati esistenti o di limitate modifiche di questi;".

4. La Delib.G.R. 30 giugno 1998, n. 3099, cessa di avere efficacia dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

(37) Vedi, anche, la Delib.G.R. 10 dicembre 2004, n. 1221.

(38) Comma abrogato dall'art. 1, comma 23, L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

(39) Vedi anche, ai fini dell'individuazione dell'autorità competente in materia di VAS,

l'art. 1, comma 20, L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

(40) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 16 dicembre 2011, n.

16 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del medesimo articolo).

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(41) Sostituisce la lettera d) del comma 4 dell'art. 8, L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.

Art. 47

Modificazioni alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, in materia di aree naturali

protette regionali, da

1. ... (42).

2. ... (43).

3. ... (44).

4. ... (45).

5. ... (46).

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i

consorzi di gestione previsti dall'articolo 39, comma 4, della L.R. n. 29/1997 e

successive modificazioni e qualora non siano già insediati i consigli direttivi dei nuovi

enti di gestione, la Giunta regionale nomina commissari liquidatori con il compito di

assicurare, altresì, l'ordinaria amministrazione dei consorzi stessi. Gli organi dei

consorzi di gestione sono sciolti con effetto dalla data di insediamento dei commissari

liquidatori.

7. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 6 i commissari liquidatori

trasmettono alla Giunta regionale:

a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e la ricognizione

di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti;

b) il bilancio di liquidazione;

c) l'elenco del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della L.R. n.

29/1997 e successive modificazioni, precisando il titolo in base al quale svolge la sua

attività, la qualifica posseduta, la specifica professionalità, il trattamento economico di

previdenza e quiescenza. Nell'elenco deve essere altresì evidenziato se le assunzioni

del personale siano avvenute nel rispetto della normativa e delle direttive regionali e

per le figure professionali ivi previste.

8. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sulla base degli atti di cui al

comma 7, attribuisce agli enti di gestione previsti dall'articolo 39, comma 1 della L.R.

n. 29/1997 e successive modificazioni, con effetto dalla data di insediamento dei

rispettivi consigli direttivi, la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e

di ogni altro rapporto giuridico intestato ai consorzi di gestione soppressi.

9. Qualora i consigli direttivi degli enti di gestione previsti dall'articolo 39, comma 1,

della L.R. n. 29/1997 e successive modificazioni si siano già insediati, gli stessi

trasmettono alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 7. Decorso

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inutilmente il termine di trenta giorni, la Giunta regionale nomina un commissario ad

acta (47).

10. La Giunta regionale, con propria deliberazione sulla base degli atti di cui al comma

9, attribuisce agli enti previsti dallo stesso comma la titolarità delle risorse

patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico intestato ai consorzi

di gestione soppressi, con effetto dalla data di insediamento dei rispettivi consigli

direttivi.

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano altresì all'ente istituito ai sensi

dell'articolo 40 della L.R. n. 29/1997 e successive modificazioni, al fine

dell'attribuzione all'ente stesso della titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e

umane e di ogni altro rapporto giuridico intestato al Comune di Roma relativo alla

gestione delle aree naturali protette di cui al medesimo articolo 40, comma 1.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità ai commissari liquidatori e ai commissari

ad acta, si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per i commissari

straordinari e per i commissari ad acta dagli articoli 17, comma 4 e 22, comma

3 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27.

(42) Sostituisce l'art. 22, L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.

(43) Sostituisce l'art. 23, L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.

(44) Aggiunge il comma 6-bis all'art. 26, L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.

(45) Sostituisce il comma 2 dell'art. 39, L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.

(46) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 40, L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.

(47) Comma così modificato dall'art. 7, L.R. 13 aprile 2000, n. 20.

Art. 48

Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, concernente l'Istituto

regionale di studi giuridici del Lazio.

1. ... (48).

2. ... (49).

(48) Aggiunge la lettera g-bis al primo comma dell'art. 10, L.R. 11 luglio 1987, n. 40.

(49) Aggiunge la lettera d-bis al primo comma dell'art. 21, L.R. 11 luglio 1987, n. 40.

Art. 49

Stanziamento per l'istituzione di borse di studio da parte dell'Istituto A.C. Jemolo.

1. Al fine di consentire all'Istituto di studi giuridici del Lazio A. C. Jemolo l'istituzione

di borse di studio, secondo quanto previsto alla lettera e) del primo comma

dell'articolo 3 della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, è predisposto uno

stanziamento di lire 500 milioni sul capitolo 12101 riducendo di pari importo il capitolo

16310.

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Art. 50

Interpretazione autentica concernente la decorrenza delle funzioni conferite in materia

di trasporto pubblico locale.

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni di competenza degli enti locali di cui

alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, già in atto per effetto di precedenti leggi

statali e regionali, l'esercizio delle altre funzioni conferite dalla stessa legge regionale,

ove non sia espressamente prevista una specifica decorrenza, deve intendersi

operante dalla data di esecutività dei provvedimenti indicati dall'articolo 15 della legge

regionale 5 marzo 1997, n. 4, stante il combinato disposto dell'articolo 12 del decreto

legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e dell'articolo 39 della citata L.R. n. 30/1998,

salva diversa intesa tra Regione ed enti locali interessati.

Art. 51

Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea.

1. In attesa della adozione da parte della Regione della legge di riordino in materia di

autoservizi pubblici non di linea, sono delegate alle province competenti per territorio

le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali

relativi ai servizi di noleggio da rimessa ed ai servizi da piazza. L'esercizio di tali

funzioni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 73, le parole:

"da un funzionario della Regione Lazio - Assessorato ai Trasporti" sono sostituite dalle

seguenti: "da un funzionario della Provincia competente per territorio".

Art. 52

Istituzione di un fondo straordinario per l'edilizia scolastica (50).

1. La Regione Lazio istituisce un fondo straordinario di lire 10 miliardi per l'edilizia

scolastica per favorire la ristrutturazione e l'adeguamento alle vigenti disposizioni di

legge in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene per finanziare i programmi di

intervento e i progetti approvati dalle amministrazioni provinciali del Lazio.

2. L'utilizzo del fondo viene ripartito nel triennio 1999-2001 secondo le seguenti

modalità:

a) un miliardo per il 1999;

b) 5 miliardi per il 2000;

c) 4 miliardi per il 2001

La Giunta regionale provvede, sulla base della popolazione studentesca di ciascuna

delle province del Lazio, a deliberare i limiti di richiesta di finanziamento per ogni

provincia.

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3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nel bilancio pluriennale per il

1999 il capitolo 32107 denominato: "Fondo straordinario per l'edilizia scolastica".

(50) Vedi anche l'art. 22, comma 1, L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

Art. 53

Aumento numero unità da assumere per esigenze dell'ufficio stampa e pubbliche

relazioni.

1. Per le esigenze del comitato di redazione da istituire per la: gestione del sito

"internet" regionale il numero massimo di sette unità stabilito dal comma 1

dell'articolo12, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, è elevato a dieci.

Art. 54

Finanziamento al progetto "reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-

comatoso".

1. Al fine di favorire percorsi riabilitativi e di reintegrazione dei pazienti "post-

comatosi", la Regione Lazio sostiene, in via sperimentale, il progetto denominato

"Reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso", presentato

dall'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico S. Lucia in collaborazione con

l'associazione di volontariato ONLUS "Arco 92" e con l'istituzione pubblica di

assistenza e beneficenza S. Michele di Roma.

2. Per le finalità di cui al comma 1, viene istituito il capitolo di spesa n. 42145

denominato "Finanziamento all'Istituto Santa Lucia per il progetto "Reintegrazione

familiare supervisionata del paziente post-comatoso", con lo stanziamento per il 1999

di lire 200 milioni.

Art. 55

Disposizioni transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di pianificazione

territoriale.

1. In attesa dell'emanazione della legge regionale sul governo del territorio ed anche

in assenza del quadro di riferimento territoriale regionale, le province possono

adottare il piano territoriale provinciale di coordinamento, di seguito denominato

piano, secondo le procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

2. Lo schema di piano, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla

normativa statale e regionale vigente, è depositato presso la segreteria della Provincia

stessa. Del deposito è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno

quattro quotidiani a diffusione nella provincia.

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3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, in libera

visione al pubblico secondo le modalità stabilite dalla Provincia stessa tutti i soggetti

interessati possono presentare alla Provincia osservazioni sullo schema di piano.

4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, la Provincia

adotta il piano modificandolo, eventualmente, sulla base delle osservazioni accolte e

predispone una relazione contenente le controdeduzioni sulle osservazioni presentate.

5. Entro lo stesso termine di cui al comm. a 4, la Provincia trasmette il piano,

corredato dalla relazione e dalle osservazioni presentate alla Giunta regionale per la

verifica di compatibilità con il quadro di riferimento territoriale regionale e con gli

eventuali strumenti di pianificazione territoriale di settore. Qualora il quadro di

riferimento territoriale regionale non sia stato ancora approvato, la Giunta regionale

effettua la verifica di conformità del piano rispetto agli indirizzi della pianificazione

territoriale regionale, determinati dal Consiglio regionale secondo quanto previsto

dall'articolo 15,, comma 3 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni.

L'assessorato competente in materia urbanistica procede all'istruttoria tecnica e

trasmette il piano alla prima sezione del Comitato tecnico consultivo regionale di cui

alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni.

6. Entro centoventi giorni dalla ricezione del piano, la Regione promuove una

conferenza di servizi presieduta dal Presidente della Regione o dall'assessore da lui

delegato, alla quale partecipano il Presidente della Provincia interessata o l'assessore

da lui delegato, la prima sezione del Comitato tecnico consultivo regionale che

esprime in tale sede, collegialmente, il proprio parere, ed i dirigenti delle strutture

regionali e provinciali competenti, al fine di definire il procedimento di verifica.

7. In sede di prima riunione della conferenza dei servizi le amministrazioni

partecipanti stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una

determinazione. Tale termine è sospeso qualora sul piano sia richiesta la valutazione

del Consiglio regionale ai sensi del comma 9 e riprende il suo decorso dall'adozione

della deliberazione consiliare di variazione del quadro di riferimento territoriale

regionale o degli indirizzi della pianificazione territoriale regionale e comunque dalla

scadenza del termine di cui al comma 9.

8. Nel caso in cui il piano contenga elementi di difformità rispetto al quadro di

riferimento territoriale o rispetto agli indirizzi della pianificazione territoriale regionale,

nella stessa sede si procede all'adeguamento del piano.

9. Qualora in sede di conferenza di servizi le difformità di cui al comma 8 siano

valutate positivamente dal Presidente della Regione, questi trasmette il piano al

Consiglio regionale che può procedere, entro il termine di sessanta giorni dalla

ricezione, alla variazione del quadro di riferimento territoriale o degli indirizzi della

pianificazione territoriale regionale. In tale caso la conferenza di servizi si conclude

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con la determinazione favorevole. In caso di decorso inutile del suddetto termine le

difformità si intendono valutate negativamente e la conferenza procede

all'adeguamento del piano ai sensi del comma 8.

10. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 la determinazione di

conclusione del procedimento di verifica di compatibilità o di conformità del piano ai

sensi dei commi 8 e 9 è assunta dal Presidente della Regione.

11. La determinazione della conferenza di adeguamento del piano difforme rispetto al

quadro di riferimento territoriale regionale o agli indirizzi della pianificazione

territoriale regionale deve essere ratificata dal Consiglio provinciale entro il termine di

trenta giorni dalla comunicazione della determinazione adottata. Decorso inutilmente

tale termine, la Regione attiva il controllo sostitutivo ai sensi della normativa vigente.

12. Il piano definito ai sensi del presente articolo è pubblicato sul B.U. e

dell'approvazione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella provincia. Il

piano acquista efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

13. I comuni e le Comunità montane devono adeguare rispettivamente i propri

strumenti urbanistici ed i propri piani pluriennali di sviluppo socio-economico alle

disposizioni del piano entro il termine di un anno dalla pubblicazione del piano.

Qualora tale termine decorra inutilmente, la Regione provvede all'attivazione dei

poteri sostitutivi ai sensi della normativa vigente.

14. A decorrere dalla data di approvazione del piano e fino all'adeguamento dei piani

urbanistici generali dei comuni al piano stesso, si applicano le misure di salvaguardia

di cui alla legge n. 1902 del 1952 e successive modificazioni.

15. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 52 della legge regionale 5 marzo 1997,

n. 4 e successive modificazioni.

Art. 56

Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, concernente la pianificazione

paesistica e la tutela dei beni ed aree sottoposti a vincolo.

1. All'articolo 7 della L.R. n. 24/1998 e successive modificazioni sono apportate le

seguenti modifiche:

a) al comma 7 prima delle parole "La limitazione", sono inserite le seguenti: "Fino

alla data di entrata in vigore della legge n. 431/1985";

b) al comma 9, dopo la parola "esistente", sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo

quanto previsto dal comma 14-ter";

c) al comma 11 le parole "o servizi", sono sostituite dalle seguenti: "o servizi ed

interventi";

d) ... (51).

2. ... (52).

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3. ... (53).

4. ... (54).

5. ... (55).

6. All'articolo 34 della L.R. n. 24/1998 e successive modificazioni sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "ai contenuti della presente legge ed" sono abrogate;

b) al comma 2 dopo le parole "della legge n. 431/1985." sono aggiunte le

seguenti: "La Regione, in sede di emanazione delle direttive di cui al comma 1,

individua le fattispecie in cui le modalità di tutela dei PTP adottati alla data di entrata

in vigore della presente legge determinano l'applicazione dell'articolo 33 della legge n.

47/1985";

c) ... (56).

7. ... (57).

8. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge provvede all'individuazione dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle

acque pubbliche, da escludere ai soli fini paesaggistici dal vincolo di cui

all'articolo 7 della L.R. n. 24/1998 e successive modificazioni.

(51) Aggiunge i commi 14-bis e 14-ter all'art. 7. L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

(52) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 20, L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

(53) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 22, L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

(54) Aggiunge l'art. 31-bis alla L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

(55) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 27, L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

(56) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 34, L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

(57) Sostituisce (e non aggiunge, come erroneamente indicato nel presente comma)

l'art. 36-bis, L.R. 6 luglio 1998, n. 24, aggiunto dall'art. 6, L.R. 6 luglio 1998, n. 25.

Art. 57

Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32, concernente: "Disciplina della

raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del

sottobosco".

1. ... (58).

2. Al comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 32/1988 le parole "nel rispetto di un numero

massimo determinato attualmente dalla Giunta regionale" sono abrogate.

3. ... (59).

(58) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 5, L.R. 5 agosto 19987, n. 32.

(59) Sostituisce il comma 1 dell'art. 21, L.R. 5 agosto 19987, n. 32.

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Art. 58

Modificazioni all'articolo 42 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, concernente

la proroga dei termini per la conclusione dei lavori relativi ai programmi di viabilità ed

acquedotti rurali.

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della L.R. n. 14/1998, le parole "sono prorogati al 30

settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati al 30 settembre

1999".

2. Al comma 2 dell'articolo 42 della L.R. n. 14/1998 le parole "è prorogato al 31

dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato al 31 dicembre 1999".

Art. 59

Modificazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 9, concernente il Comitato

tecnico consultivo regionale per l'urbanistica.

1. ... (60).

2. Il secondo comma dell'articolo 7 della L.R. n. 9 del 1983, modificato dal comma 4

dell'articolo 14 della L.R. n. 14/1998 è abrogato. Il capitolo 11419 dello stato di

previsione della spesa è dotato di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000,

2001.

3. ... (61).

4. L'articolo 14 della L.R. n. 14/1998 è abrogato.

5. L'articolo 40 della L.R. n. 11/1997 è abrogato.

(60) Sostituisce l'art. 5, L.R. 29 gennaio 1983, n. 9.

(61) Sostituisce la lettera i) del primo comma dell'art. 4, L.R. 8 novembre 1977, n.

43.

Art. 60

Modificazioni all'articolo 15 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, in materia

di beni e servizi culturali del Lazio.

1. ... (62).

(62) Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'art. 15, L.R. 24 novembre 1997, n. 42.

Art. 61

Interventi di naturalizzazione del Giardino di Ninfa.

1. La Regione Lazio, tenuto conto dell'alto valore ambientale e della singolarità e

pregio del Giardino di Ninfa (LT) , partecipa per favorire l'intervento di

naturalizzazione attraverso la creazione di ambienti umidi e il ripristino della flora

pontina sulla base del progetto presentato dalla Fondazione Roffredo Caetani.

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2. Gli interventi di cui al comma 11 comprendono: interventi di naturalizzazione; costi

per la funzione ed il monitoraggio; rilievi, analisi e studi, progettazione dei testi di

pannelli e del materiale didattico; progettazione esecutiva e direzione dei lavori.

3. La Giunta regionale valuta la rispondenza del progetto presentato dalla Fondazione

Caetani rispetto agli interventi. di cui al comma 2 e delibera, su, proposta

dell'assessorato competente in materia di ambiente, l'ammissione al finanziamento.

4. La Regione interviene con il contributo massimo nella misura di lire 1 miliardo per

la realizzazione del progetto della Fondazione Caetani; per la creazione di ambienti

umidi e ripristino flora pontina.

L'importo viene iscritto sul capitolo n. 52310, appositamente istituito, dal titolo:

"Contributo per la realizzazione dell'intervento di naturalizzazione attraverso la

creazione di ambienti umidi e ripristino flora umida (Ninfa 2) ".

Art. 62

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 1982, n. 4,

concernente provvidenze in favore di popolazioni dell'Alto Reatino colpite dal

terremoto del 19 settembre 1979.

1. L'articolo 1 della L.R. n. 4/1982, va interpretato nel senso che per gli "interessati

che non abbiano in precedenza richiesto alcun beneficio" di cui alla legge regionale 8

giugno 1981, n. 17, debbono intendersi coloro che non abbiano in precedenza

presentato alcuna domanda di contributo, ovvero coloro che l'abbiano presentata per

una singola tipologia d'intervento tra quelle previste dall'articolo 2, lettere b) e

c) della citata L.R. n. 17/1981.

Art. 63

Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 11 giugno 1998, n. 18 concernente

interventi per i comuni della Provincia di Rieti colpiti da eventi sismici.

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della L.R. n. 18/1998 dopo le parole "risorse idropotabili"

sono inserite le seguenti: "della viabilità di interesse regionale, provinciale e

comunale, delle attrezzature, delle strutture e degli impianti finalizzati a favorire ed

incrementare le condizioni per lo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni

residenti nell'area stessa e nei territori adiacenti".

Art. 64

Estensione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1,

concernente norme sul comando e inquadramento del personale comandato.

1. Le disposizioni di cui alla L.R. n. 1/1998 sono estese, al personale comandato in

servizio presso la Regione alla data del 31 dicembre 1998.

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Art. 65

Interventi per la valorizzazione integrata di aree intercomunali.

[1. La Regione Lazio promuove interventi per sostenere l'avvio di azioni sperimentali

di valorizzazione integrata di aree intercomunali sprovviste di adeguate infrastrutture

di servizio al turismo al fine di rendere possibile l'avvio di nuove iniziative locali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 avvengono di concerto con i comuni interessati e gli

enti istituzionalmente competenti in materia di tutela e conservazione di beni

culturali, ambientali e paesaggistici e di sostegno alla promozione di nuova impresa.

3. La Giunta regionale individua con propria deliberazione entro 30 giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di bilancio le aree oggetto dell'intervento di cui al comma

1.

4. La spesa per l'esercizio finanziario 1999 è quantificata in lire 1 miliardo da iscrivere

al capitolo n. 44240 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la

seguente denominazione "Interventi per la valorizzazione integrata di aree

intercomunali". Per gli anni successivi si provvede con la relativa legge regionale di

bilancio](63).

(63) Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 22 dicembre 1999, n. 40.

Art. 66

Modificazioni alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 53, concernente l'Istituto

zooprofilattico. Istituzione e finanziamento delle sezioni di Frosinone e Latina.

1. ... (64).

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 53/1994 le parole: "Finanziamento

dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Regione Lazio e Toscana per l'istituzione

della sezione interprovinciale Latina-Frosinone" sono sostituite dalle seguenti:

"Finanziamento all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana

per la istituzione delle sezioni provinciali di Frosinone e Latina".

3. Per le procedure di istituzione e per il finanziamento delle sezioni provinciali di

Frosinone e Latina dell'Istituto zooprofilattico si applicano le disposizioni della L.R. n.

53/1994.

(64) Sostituisce l'art. 1, L.R. 31 ottobre 1994, n. 53.

Art. 67

Modificazioni alla legge regionale 13 dicembre 1996, n. 51, modificata dalla legge

regionale 20 ottobre 1997, n. 31, concernente interventi a sostegno dell'imprenditoria

femminile.

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. n. 51 del 1996 è abrogata.

2. ... (65).

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3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 51 del 1996 dopo le parole

"macchinari ed impianti" sono inserite le seguenti: "attrezzature ed arredi".

4. Il comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 51 del 1996 è abrogato.

5. ... (66).

6. Il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 51 del 1996 è abrogato.

7. ... (67).

8. ... (68).

(65) Aggiunge la lettera c-bis al comma 2 dell'art. 2, L.R. 13 dicembre 1996, n. 51.

(66) Aggiunge la lettera b-bis al comma 1 all'art. 4, L.R. 13 dicembre 1996, n. 51.

(67) Sostituisce il comma 3 dell'art. 5, L.R. 13 dicembre 1996, n. 51.

(68) Aggiunge l'art. 5-bis alla L.R. 13 dicembre 1996, n. 51.

Art. 68

Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 36, concernente interventi per il

pluralismo dell'informazione e per il sostegno all'editoria.

1. ... (69).

(69) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 13, L.R. 7 agosto 1998, n. 36

Art. 69

Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4, in materia di polizia

forestale.

1. L'articolo 7 dell'allegato A alla L.R. n. 4/1999 è così integrato:

"In considerazione delle diverse caratteristiche orografiche e climatiche presenti

nel territorio regionale l'ente destinatario del conferimento delle funzioni può

autorizzare variazioni ai periodi di taglio non superiori a quindici giorni.".

2. Prima del numero 1 dell'articolo 24 dell'allegato A alla L.R. n. 4/1999 è inserito il

seguente:

"01. Nei boschi cedui è vietato il pascolo del bestiame ovino e suino nei tre anni

successivi al taglio, o prima che il novellame o i polloni abbiano raggiunto l'altezza di

2 metri, e del bestiame bovino ed equino nel periodo di sei anni dopo il taglio, o prima

che il novellame o i polloni abbiano raggiunto l'altezza di 4,5 metri.".

3. Al punto 1 dell'articolo 24 dell'allegato A alla L.R. n. 4/1999 le parole: "nei boschi

coetanei, fustaie e cedui" sono sostituite dalle seguenti: "nelle fustaie".

Art. 70

Disposizioni in materia di contabilità delle aziende sanitarie locali.

1. Le aziende sanitarie locali devono contabilizzare le somme derivanti

dall'applicazione delle sanzioni in materia di lavoro di cui al decreto legislativo 19

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dicembre 1994, n. 758, su apposito capitolo di entrata del piano dei conti di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

1-bis. Le aziende unità sanitarie locali devono contabilizzare, altresì, su apposito

capitolo di entrata del piano dei conti di cui al comma 1:

a) le somme derivanti dalle prestazioni erogate da tutte le strutture del

dipartimento di prevenzione a favore dei privati ai sensi della normativa vigente, sulla

base delle tariffe indicate nell’apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale;

b) le somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dalle strutture dei

dipartimenti di prevenzione per violazioni della normativa vigente in materia di igiene

e sanità pubblica, di igiene degli alimenti e nutrizione e di igiene e sanità pubblica

veterinaria (70).

2. Le somme di cui ai commi 1 e 1-bis incrementano il budget economico finanziario,

costituito con le risorse del fondo sanitario regionale, destinato alla gestione delle

attività di tutte le strutture del dipartimento di prevenzione delle aziende unità

sanitarie locali e sono tassativamente vincolate a tale fine (71).

2-bis. Le aziende unità sanitarie locali devono contabilizzare, inoltre, su apposito

capitolo di entrata, le somme derivanti dalle prestazioni di medicina legale erogate a

favore dei privati e delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente,

sulla base delle tariffe indicate nel tariffario di cui al comma 1-bis, quali in particolare:

a) gli accertamenti in ordine all'incapacità temporanea al lavoro, ivi comprese le

prestazioni di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela

della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei

luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

b) gli accertamenti ambulatoriali per irreperibilità del lavoratore nei giorni

feriali (72).

2-ter. Le somme di cui al comma 2-bis incrementano il budget economico finanziario,

costituito con le risorse del fondo sanitario regionale, destinato alla gestione delle

attività delle strutture di medicina legale dell'azienda sanitaria che ha effettuato gli

accertamenti di cui allo stesso comma e sono tassativamente vincolate a tale fine (73).

(70) Il presente comma, aggiunto dall’art. 134, comma 1, lettera a), L.R. 28 aprile

2006, n. 4, è stato poi così sostituito dall’art. 2, comma 25, L.R. 24 dicembre 2010, n.

9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di

quanto stabilito dal comma 173 del medesimo articolo). Il testo originario era così

formulato: «1-bis. Le aziende unità sanitarie locali devono contabilizzare, altresì, su

apposito capitolo di entrata del piano dei conti di cui al comma 1, le somme derivanti

dalle prestazioni erogate da tutte le strutture del dipartimento di prevenzione a favore

dei privati ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento alla L.R. 6

giugno 1980, n. 52 in materia di igiene e sanità pubblica, alla legge regionale 6

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giugno 1980, n. 55 in materia di servizi veterinari e alla legge regionale 20 giugno

1980, n. 76 in materia di servizi per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi

di lavoro, sulla base delle tariffe indicate nell'apposito tariffario approvato dalla Giunta

regionale.».

(71) Comma così sostituito dall'art. 134, comma 1, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n.

4. Il testo originario era così formulato: «2. Le somme di cui al comma 1 vanno ad

aumentare il budget economico finanziario, costituito con le somme derivanti dal

fondo sanitario regionale, destinato alla gestione delle attività del servizio di

prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro del dipartimento di prevenzione delle

A.S.L.».

(72) Comma aggiunto dall'art. 134, comma 1, lettera c), L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

(73) Comma aggiunto dall'art. 134, comma 1, lettera c), L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

Art. 71

Procedimenti di verifica dell'operato dei direttori generali A.S.L.

1. Ad integrazione delle norme previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, e dalle leggi regionali 16 giugno 1994, nn.

18 e 19 e successive modificazioni, si inserisce tra i criteri di valutazione dell'operato

dei direttori generali delle A.S.L. anche una verifica sul rapporto esistente nel

territorio di competenza tra il tasso di insediamenti produttivi e la percentuali di

incidenti sui luoghi di lavoro che si verificano nel periodo preso in considerazione.

2. Si demanda all'assessorato competente in materia di salvaguardia e cura della

salute la verifica dei dati necessari all'applicazione del presente articolo.

Art. 72

Modificazioni alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente manifestazioni

fieristiche.

1. ... (74).

(74) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 20, L.R. 2 aprile 1991, n. 14.

Art. 73

Modificazioni alla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, modificata dalia legge regionale

25 ottobre 1976, n. 52 e dalla legge regionale 10 agosto 1984, n. 49, in materia di

salvaguardia delle coste marine e delle rive dei laghi.

1. ... (75).

2. ... (76).

(75) Sostituisce la lettera b) del primo comma dell'art. 6, L.R. 25 ottobre 1976, n.

52, come sostituito dall'art. 2, L.R. 10 agosto 1984, n. 49.

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(76) Sostituisce il terzo comma dell'art. 6, L.R. 25 ottobre 1976, n. 52, come

sostituito dall'art. 2, L.R. 10 agosto 1984, n. 49.

Art. 74

Biennale di arte e cultura delle due Europe di Frosinone.

1. La Regione Lazio, allo scopo di promuovere arti e manifestazioni per agevolare la

partecipazione di ogni ceto alla vita artistica e culturale, è autorizzata a promuovere

la costituzione, in collaborazione con il Comune di Frosinone, la Provincia di Frosinone,

l'Università di Cassino, della "Biennale di arte e cultura delle due Europe di

Frosinone", con personalità giuridica di diritto privato.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti

necessari alla costituzione della Biennale, a condizione che lo statuto della Biennale

preveda nell'ambito del Consiglio di amministrazione due componenti designati dal

Consiglio regionale e tre componenti designati rispettivamente dalla Provincia di

Frosinone, dal Comune di Frosinone e dall'Università di Cassino, nell'ambito di

eminenti personalità della cultura ciociara.

3. È autorizzata per l'anno 1999 la concessione di un contributo straordinario di lire

50 milioni a favore della "Biennale di arte e cultura delle due Europe di Frosinone".

4. La spesa di lire 50 milioni di cui al comma 3 è imputata al capitolo n. 44375, di

nuova istituzione, denominato: "Contributo alla Biennale di arte e cultura delle due

Europe di Frosinone".

Art. 75

Modificazioni alla legge regionale 23 settembre 1991, n. 59, concernente l'Istituto di

studi musicali di Latina.

1. ... (77).

2. All'articolo 4 della L.R. n. 59/1991 le parole: "della società di gestione dell'Istituto

le funzioni dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: "del G.E.I.E., le funzioni

dell'Istituto".

(77) Sostituisce l'art. 3, L.R. 23 settembre 1991, n. 59.

Art. 76

Modificazioni alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 concernente attività di

autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente

1. ... (78).

(78) Sostituisce il comma 4 dell'art. 3, L.R. 20 ottobre 1997, n. 32.

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Art. 77

Contributi finanziari per il completamento lavori ed opere relativi ai comuni di Artena,

Palestrina e Lariano.

1. La Regione Lazio, ai sensi della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21, riconosce al

Comune di Artena (RM) il contributo di lire 90 milioni per completamento lavori di

ristrutturazione del cinema della Parrocchia S. Stefano Protomartire sito nel territorio

del comune, opera già prevista per un importo di lire 100 milioni dalla deliberazione

del Consiglio regionale 22 dicembre 1992, n. 591, a seguito della quale è stato

erogato il 10 per cento del contributo pari a lire 10 milioni per i lavori che sono stati

già appaltati ed in corso di ultimazione. La spesa di lire 90 milioni grava sul capitolo

32137 dell'esercizio finanziario 1999.

2. La Regione Lazio, ai sensi della legge regionale 10 maggio 1990, n. 48, riconosce al

Comune di Palestrina (RM) , il contributo di lire 450 milioni per il completamento della

rete idrica e fognante, opera già prevista per un importo di lire 500 milioni dalla

Delib.G.R. 17 novembre 1992, n. 10202, a seguito della quale è stato erogato. il 10

per cento pari a lire 50 milioni per i lavori che sono stati già appaltati ed in corso di

ultimazione. La spesa di lire 450 milioni grava sul capitolo 51305 dell'esercizio

finanziario 1999.

3. La Regione Lazio, ai sensi della L.R. n. 48/1990, riconosce al Comune di Lariano

(RM) , il contributo di lire 180 milioni per il completamento della rete idrica e

fognante, opera già prevista per un importo di lire 200 milioni dalla Delib.G.R. 30

dicembre 1994, n. 10752, a seguito della quale è stato erogato il 10 per cento pari a

lire 20 milioni per i lavori che soro stati già appaltati ed in corso di ultimazione. La

spesa di lire 180 milioni grava sul capitolo 51305 dell'esercizio finanziario 1999.

Art. 78

Incentivi alle imprese per lo sviluppo economico.

1. Nell'ambito del decentramento in applicazione del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112, a supporto finanziario del processo di delega Regione-province, nel

campo specifico dello sviluppo economico, al capitolo 22157 del bilancio regionale

relativo all'esercizio 1999 è iscritta la somma di lire i miliardo, 500 milioni per il 1999

e lire 500 milioni per il 2000, destinata alla Provincia di Roma per l'attuazione dei

compiti decentrati in materia di incentivi alle piccole e medie imprese nel settore del

credito e per la creazione di servizi territoriali alle imprese di interesse sovracomunale

d'intesa con i comuni.

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Art. 79

Festival internazionale del cinema del mare dedicato a Federico Fellini.

1. La Regione Lazio, allo scopo di promuovere manifestazioni culturali legate al

cinema, e per agevolare la partecipazione di ogni ceto alla vita culturale, è autorizzata

a promuovere la costituzione, in collaborazione con il Comune di Roma, la XIII

circoscrizione e la Provincia di Roma, del "Festival internazionale del cinema del mare

dedicato a Federico Fellini" avente personalità giuridica di diritto privato.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti

necessari alla costituzione del festival del cinema, con sede in Ostia, a condizione che

lo statuto del festival preveda nell'ambito del Consiglio di amministrazione due

componenti designati dalla Regione Lazio e tre componenti ripartiti tra Comune,

circoscrizione e Provincia scelti nell'ambito di eminenti personalità della cultura.

3. È autorizzata per l'anno 1999 la concessione di un contributo straordinario di lire

300 milioni a favore del "Festival internazionale del cinema del mare dedicato a

Federico Fellini".

4. La spesa di lire 300 milioni di cui al comma 3 è imputata al capitolo n. 23130 di

nuova istituzione denominato: "Contributo al Festival internazionale del cinema del

mare dedicato a Federico Fellini" con lo stanziamento di pari importo.

Art. 80

Contributo finanziario al consorzio ASI Roma Latina.

1. Per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria del Consorzio ASI

Roma Latina, per gli agglomerati di Castel Romano, Santa Palomba, Aprilia, Cisterna,

Latina Scalo, Pontinia e per le attrezzature di aree riservate agli insediamenti di

piccole e medie imprese ed artigiani è autorizzato uno stanziamento di lire 1 miliardo

per l'anno 1999.

2. L'onere di cui al comma 1 grava sul capitolo n. 22166 di nuova istituzione

denominato: "Contributo al Consorzio ASI Roma Latina per completamento opere di

urbanizzazione primaria".

Art. 81

Concorso della Regione al Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo

sostenibile del territorio nella Provincia di Roma, P.R.U.S.S.T.

1. Al fine di concorrere con l'amministrazione provinciale di Roma alla realizzazione

degli interventi connessi con il programma di riqualificazione urbana e di sviluppo

sostenibile del territorio della Provincia di Roma (P.R.U.S.S.T.), nel bilancio della

Regione Lazio per l'esercizio 1999 è istituito il capitolo n. 32450 denominato:

"Concorso della Regione alla realizzazione degli interventi connessi con il programma

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di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio nella Provincia di

Roma (P.R.U.S.S.T.)" con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'anno 1999.

Art. 82

Disposizioni in materia di comunità giovanili (79) (80).

1. La Regione, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, in conformità a

quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto, nel rispetto degli indirizzi contenuti nei

propri strumenti di programmazione e delle finalità istituzionali, promuove, favorisce e

sostiene le associazioni giovanili quali strumenti di crescita culturale e sociale della

popolazione giovanile, riconoscendo alle stesse il ruolo di promozione e di

integrazione sociale.

2. Le comunità giovanili sono aperte a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori,

gli studenti universitari e ai giovani fino a trentacinque anni di età senza alcuna

discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale (81).

3. Le comunità giovanili sono l'insieme di persone aggregate stabilmente che non

abbiano fini di lucro e che perseguono le finalità di cui al comma 1 attraverso (82):

a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di

favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;

b) l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze

culturali;

c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali,

culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.

4. Le comunità giovanili possono essere promosse da (83):

a) enti pubblici, singoli o associati;

b) enti, associazioni, consorzi di associazioni ed organismi privati comunque

denominati, nei cui statuti siano previste le finalità di cui al comma 1;

c) autogestioni il cui funzionamento è attuato attraverso un regolamento proposto

all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 6. Il regolamento è

valutato contestualmente al progetto e forma parte integrante della valutazione dello

stesso (84).

5. La Regione concede:

a) finanziamenti per una quota percentuale, determinata dalla deliberazione di cui

al comma 7, della spesa ritenuta ammissibile, relativamente ai soggetti di cui al

comma 4, lettera a) e finanziamenti pari alla spesa ritenuta ammissibile,

relativamente ai soggetti di cui al comma 4, lettera b) e c), per (85):

1) le iniziative concernenti le attività di cui al comma 3;

2) il recupero, il riadattamento e la sistemazione di edifici e strutture pubbliche

e private da destinarsi a sede di comunità giovanili (86);

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b) l'uso a titolo gratuito degli immobili di proprietà regionale, vincolato

all'autorecupero.

6. Per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 4

presentano domanda entro il 31 maggio all'assessorato competente in materia di

rapporti istituzionali, corredata da apposito progetto in cui siano evidenziate le finalità

di cui al comma 1 (87) (88).

7. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in

materia di rapporti istituzionali, stabilisce, con apposita deliberazione da adottarsi

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le

modalità per l'erogazione dei finanziamenti ai soggetti di cui al comma 4 (89).

7-bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previa ricognizione effettuata

dalle strutture competenti, provvede ogni anno all'individuazione delle comunità

giovanili che operano con continuità e che abbiano stabilito un consolidato legame con

il territorio di riferimento, che dispongano già di una sede operativa e che svolgano

quotidiana attività di aggregazione sociale. Con il medesimo provvedimento la Giunta

determina, nell'ambito dello stanziamento annuale, la quota da destinare alle

iniziative di cui al presente comma, che comunque non può superare il 40 per cento

delle disponibilità nonché il contributo relativo da assegnare ai soggetti individuati. La

deliberazione di cui al comma 7 è adeguata alle disposizioni di cui al presente comma

nei termini e con le procedure in esso previste per l'adozione (90).

8. I soggetti di cui al comma 4 destinatari di finanziamenti regionali possono stipulare

convenzioni anche con altri soggetti pubblici o privati (91).

9. È istituito il capitolo n. 28185 con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'anno

1999, 1 miliardo per l'anno 2000 e 1 miliardo per l'anno 2001 nel bilancio di

previsione della Regione Lazio denominato: "Contributi regionali per il funzionamento

delle comunità giovanili" (92).

(79) Rubrica così modificata per effetto dell'art. 1, L.R. 5 ottobre 1999, n. 24. Vedi,

anche, l'art. 45, comma 3, L.R. 10 maggio 2001, n. 10 e l'art. 41, comma 1, lettera

a), n. 1), L.R. 28 dicembre 2006, n. 27. Con Delib.G.R. 26 settembre 2006, n.

611 sono stati approvati i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici, di cui al

presente articolo.

(80) Vedi, anche, la Delib.G.R. 22 dicembre 2014, n. 912.

(81) Comma così modificato per effetto dell'art. 1, L.R. 5 ottobre 1999, n. 24 e

dall'art. 15, L.R. 18 settembre 2002, n. 32.

(82) Alinea così modificato per effetto dell'art. 1, L.R. 5 ottobre 1999, n. 24.

(83) Alinea così modificato per effetto dell'art. 1, L.R. 5 ottobre 1999, n. 24.

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(84) Per i soggetti di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dall'art. 93

della presente legge, vedi quanto dispone l'art. 45, comma 2, L.R. 10 maggio 2001,

n. 10.

(85) Alinea così modificato dall'art. 45, comma 1, lettera a), L.R. 10 maggio 2001, n.

10.

(86) Numero così modificato per effetto dell'art. 1, L.R. 5 ottobre 1999, n. 24.

(87) Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, lettera b), L.R. 10 maggio 2001,

n. 10.

(88) Con Delib.G.R. 11 aprile 2000, n. 1278 il termine di scadenza per la

presentazione delle domande per accedere ai benefici di cui al presente articolo è

stato prorogato al 30 giugno 2000.

(89) Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, lettera b), L.R. 10 maggio 2001,

n. 10. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo.

(90) Comma aggiunto dall'art. 58, L.R. 17 febbraio 2005, n. 9, poi così sostituito

dall'art. 103, L.R. 28 aprile 2006, n. 4. Il testo originario era così formulato: «7-bis.

La Giunta regionale provvede altresì ogni anno alla ricognizione delle comunità

giovanili che dispongono già di una sede operativa e che svolgono quotidiana attività

di aggregazione sociale anche attraverso la realizzazione di progetti pluriennali. Con il

medesimo provvedimento, la Giunta regionale determina, nell'ambito dello

stanziamento annuale, la quota da destinare alle iniziative di cui al presente articolo,

che comunque non può superare il 40 per cento della disponibilità nonché il contributo

relativo da assegnare ai soggetti individuati.».

(91) Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, lettera b), L.R. 10 maggio 2001,

n. 10.

(92) Comma così modificato per effetto dell'art. 1, L.R. 5 ottobre 1999, n. 24.

Art. 83

Partecipazione a Linee laziali S.p.A.

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei servizi di trasporto pubblico regionale su

gomma, la Regione Lazio promuove la costituzione della società "Linee laziali S.p.A.",

derivante dalla scissione e cessione del ramo di azienda gomma del CO.TRA.L., anche

ai fini della sua trasformazione per gli effetti del comma 3 dell'articolo 18 deldecreto

legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e secondo quanto previsto dal comma 51 e

seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per migliorare la mobilità extraurbana attraverso

il riassetto dell'intera rete, e la riorganizzazione dei servizi, anche per assicurare

l'integrazione tra i diversi modi di trasporto, la Regione provvede, con successivi

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provvedimenti, ad integrare il trasporto su gomma con i servizi su ferro, attualmente

in concessione.

La Regione Lazio partecipa alla società linee laziali S.p.A. con la sottoscrizione del 50

per cento del capitale sociale, ovvero anche oltre tale misura nel caso in cui gli Enti

locali non sottoscrivessero le quote loro riservate (93).

4. Lo statuto della società Linee laziali S.p.A. deve essere conforme allo statuto tipo

approvato dal Consiglio regionale.

5. L'onere previsto per l'esercizio finanziario 1999 grava sul capitolo 43230 che viene

istituito nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1999 con lo stanziamento di

lire 11 miliardi e che assume la seguente denominazione: "Partecipazione della

Regione Lazio a Linee laziali S.p.A.".

6. All'onere previsto per l'esercizio finanziario 1999 in lire 11 miliardi si fa fronte

mediante riduzione di pari importo sul capitolo 49002, lettera b) , del bilancio di

previsione dell'esercizio 1999. Allo stanziamento di cassa si provvede mediante

riduzione di lire 11 miliardi del capitolo 16325 del bilancio di previsione 1999.

7. Fino alla stipula del contratto di servizio con la nuova società Linee laziali S.p.A.

alla quale verrà affidata la gestione del ramo su gomma derivante dalla scissione del

Consorzio CO.TRA.L. sulla base del procedimento già avviato ai sensi dell'articolo 19,

comma 4, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, il ramo stesso continuerà ad

essere gestito, in proroga, dall'attuale concessionario, mediante contabilità separata

ed in conformità ad apposito contratto di servizio ponte, previa deliberazione della

Giunta regionale.

8. La Giunta regionale del Lazio, per le agevolazioni tariffarie concesse sino al 31

dicembre 1998 in base alle norme abrogate di cui all'articolo 8 della legge regionale 3

dicembre 1982, n. 52, ed all'articolo. unico della legge regionale 23 giugno 1983, n.

44, ed alla legge regionale 1° agosto 1989, n. 52, con riferimento ai servizi di

trasporto pubblico regionale concede al CO.TRA.L. un ulteriore contributo di lire 202

miliardi.

9. La Regione, in attuazione dell'accordo interistituzionale di programma sottoscritto il

17 febbraio 2000 con il Comune di Roma e le province di Rieti e Viterbo, al fine di

consentire al COTRAL, oggi Linee Laziali S.p.A., di disporre immediatamente della

somma di lire 202 miliardi previsti dalla L.R. n. 6/1999, autorizza le Linee Laziali

S.p.A. a contrarre un mutuo ventennale di un importo fino ad un massimo di lire 202

miliardi rapportato al tasso Interest rate swap (I.R.S.) incrementato da uno spread

fino ad un massimo di lire trenta centesimi, impegnandosi a corrispondere

annualmente alla stessa per venti anni l'importo della rata di ammortamento del

mutuo con imputazione al capitolo numero 43109 del bilancio dell'anno 2000 e degli

anni successivi (94).

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10. La domanda per ottenere il contributo di cui al comma 1, secondo le condizioni di

cui al comma 2, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge e deve contenere la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa in

materia di agevolazioni tariffarie con conseguente rinuncia a tutte le azioni giudiziarie

eventualmente in essere.

11. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nell'ambito di

apposito stanziamento del bilancio di previsione, a decorrere dall'anno 2000.

12. All'onere si provvede con il capitolo n. 43109.

13. Tutti gli adempimenti previsti per le finalità della presente legge, ivi compresi

quelli a rilevanza esterna, sono posti in essere dal Presidente della Giunta regionale e,

per esso, dall'assessore competente in materia di trasporti.

(93) Comma così sostituito dall'art. 29, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 14. Il

testo originario così sanciva: «3. La Regione Lazio partecipa alla società Linee laziali

S.p.A. con la sottoscrizione del 50 per cento del capitale sociale, fino alla concorrenza

di lire 11 miliardi.».

(94) Comma così sostituito dall'art. 10, L.R. 4 settembre 2000, n. 26. Il testo

originario così disponeva: «9. L'importo riconosciuto è corrisposto in venti annualità

secondo un piano di ammortamento che prevede la corresponsione di rate annuali di

lire 10 miliardi 100 milioni a partire dall'anno 2000, incrementate annualmente in

base all'indice del costo della vita.».

Art. 84

Contributo finanziario per realizzare un parcheggio adiacente al Monastero di S.

Scolastica - Subiaco.

1. Al fine di concorrere agli oneri per la realizzazione di un parcheggio adiacente al

Monastero di S. Scolastica è istituito nel bilancio di previsione del 1999 il capitolo

32448 denominato: Concorso regionale per la realizzazione del parcheggio adiacente

al Monastero di S. Scolastica", con lo stanziamento di lire 700 milioni destinato al

Comune di Subiaco.

Art. 85

Censimento del patrimonio immobiliare regionale.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta

regionale, sentita, la commissione consiliare competente, provvede ad elaborare i

criteri per la predisposizione di un censimento e di un bando pubblico, da emanare

entro i successivi sessanta giorni, per l'affidamento a terzi del patrimonio immobiliare

regionale, per la sua alienazione e/o valorizzazione o diversa destinazione.

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Art. 86

Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e successive modificazioni in

materia di indennità, rimborso spese e previdenza dei consiglieri regionali.

1. Alla lettera e) , dell'articolo 10 della L.R. n. 7/1973 la parola "sessantesimo" è

sostituita dalla seguente: "cinquantacinquesimo".

Art. 87

Modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, in materia di indennità ai

consiglieri regionali.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. n. 19/1995 la parola "sessanta" è sostituita

dalla seguente: "cinquantacinque".

2. Il testo della lettera e) dell'articolo 10 della legge regionale 16 marzo 1973, n.

7 diviene il comma 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 19/1995.

3. Al comma 1 dell'articolo 12 della L.R. n. 19/1995 le parole "venticinque" e

"cinquanta" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "dieci" e "sessantacinque".

4. ... (95).

(95) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 13, L.R. 2 maggio 1995, n. 19.

Art. 88

Decorrenza delle modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, in materia

di indennità ai consiglieri regionali.

1. Le modificazioni alla L.R. n. 19/1995 di cui alla presente legge hanno la medesima

decorrenza prevista dall'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10.

Art. 89

Risanamento elettrodotto Civitavecchia - Roma ovest.

1. Per il risanamento dell'elettrodotto Civitavecchia - Roma Ovest, località Pisana, che

interessa la sede del Consiglio regionale, la Regione Lazio interviene per l'importo di

lire 750 milioni nel 1999 e di lire 750 milioni nel 2000 iscritte nel capitolo 15107 del

bilancio di previsione.

Art. 90

Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari. Abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore delle norme che, ai sensi dell'articolo 17 della legge

regionale 24 giugno 1980, n. 87 (Disciplina delle attività di formazione professionale

degli operatori socio-sanitari non laureati) , definiscono l'ordinamento didattico sulla

formazione degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari, sono abrogate le seguenti

leggi:

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a) legge regionale 12 settembre 1986, n. 42 (Disciplina per la formazione degli

assistenti domiciliari dei servizi tutelari);

b) legge regionale 16 febbraio 1987, n. 17 (Modifica della legge regionale 12

settembre 1986, n. 42, concernente: disciplina per la formazione degli assistenti

domiciliari dei servizi tutelari);

c) legge regionale 5 aprile 1988, n. 20 (Modificazione alla legge regionale 12

settembre 1986, n. 42 concernente: "Disciplina per la formazione degli assistenti

domiciliari e dei servizi tutelari" ed abrogazione della legge regionale 16 febbraio

1987, n. , 17);

d) legge regionale 5 marzo 1990, n. 24 (Modifica ed integrazione all'articolo 1 del

la legge regionale 5 aprile 1988, n. 20);

e) legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Modifica ed integrazione all'articolo 1

della legge regionale 5 aprile 1983. n. 20);

f) legge regionale 27 febbraio 1992, n. 24 (Proroga del termine per l'attività di

assistente domiciliare e dei servizi tutelari previsto al terzo comma

dell'articolo 10 dellalegge regionale 12 settembre 1986, n. 42).

2. In attesa della riforma statale concernente la formazione degli assistenti domiciliari

e dei servizi tutelari, la Regione, nell'ambito del relativo ordinamento didattico,

individua criteri ai fini dell'equiparazione dell'attività di tirocinio o di lavoro svolto

presso strutture pubbliche o private che operano nell'assistenza sociale o sanitaria al

programma del tirocinio e delle esercitazioni pratiche previsto per lo specifico corso

formativo.

Art. 91

Modificazioni alla legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, modificata

dall'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, concernente la diffusione

della pratica sportiva.

[1. ... (96).

(96) Articolo abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera n), L.R. 20 giugno 2002, n. 15.

Sostituiva la lettera d-bis del primo comma dell'art. 3, L.R. 4 luglio 1979, n. 51,

abrogata anch'essa dal suddetto art. 44.

Art. 92

Modificazioni all'articolo 8 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, concernente

rimborso spese ai consiglieri regionali.

1. ... (97).

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2. Al comma 5 dell'articolo 8 della L.R. n. 14/1998, le parole: "con dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà" sono sostituite dalle seguenti: "con propria

dichiarazione".

(97) Sostituisce il comma 2 dell'art. 8, L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

Per chiarezza espositiva si riporta il comma 8 dell’articolo 1 della Legge Regionale 10/08/2016, n. 12

8. Sono abrogate le disposizioni di legge regionale che prevedono modalità e

termini per l'ammissione a benefici e provvidenze in via ordinaria diversi da

quelli previsti dall'articolo 93 della L.R. n. 6/1999, come modificato dalla

presente legge. Le domande di ammissione ai benefici ed alle provvidenze

presentate alla data di entrata in vigore della presente legge con riferimento

all'esercizio finanziario 2017, purché non oggetto di provvedimenti di

concessione già emessi alla data di entrata in vigore della presente legge,

decadono

Si riporta altresì per completezza di esposizione, il comma 20

dell’articolo 17, della Legge Regionale 10/08/2016, n. 12 20. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 12 aprile

2007, n. 6 (Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistico-

ambientale e per il risanamento igienico-sanitario e paesaggistico di ambiti

territoriali individuati dalla Regione caratterizzati da gravi fenomeni di

abusivismo edilizio. Individuazione del primo ambito comprendente il

territorio dei comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia), le

disponibilità degli eventuali ribassi d'asta possono essere riprogrammate e

destinate a nuove opere in deroga a quanto previsto dall'articolo 93, comma

4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle

modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e

provvidenze di legge.

Art. 93

Disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefìci e

provvidenze di legge. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23 (98).

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1. Le domande per l'ammissione ai benefìci ed alle provvidenze previsti dalla vigente

legislazione regionale devono essere presentate entro il 30 giugno e valgono per

l'esercizio finanziario successivo. (100)

(100) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 6, L.R. 10 agosto 2016, n. 12, nel

seguente

1. Le domande per l'ammissione ai benefici ed alle provvidenze di cui alla

vigente legislazione regionale sono presentate di norma sulla base di

appositi bandi, adottati, previa verifica della disponibilità delle risorse

regionali, entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario. Il termine

assegnato per la presentazione delle domande per l'ammissione a benefici e

provvidenze non può essere inferiore a trenta giorni. (99)

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di bilancio, in relazione ai tempi di effettiva

entrata in vigore della legge stessa, può posticipare la data, su proposta

dell'assessore competente in materia di economia e finanze. La deliberazione è

pubblicata nel primo Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della sua

adozione.

2-bis. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 non si applicano al settore del

trasporto pubblico locale, al fine di garantire la continuità dei flussi finanziari in favore

degli enti locali, delle aziende pubbliche o private di gestione del servizio di trasporto,

nonché ai benefici e alle provvidenze erogati dal Consiglio regionale (101).

3. Per le opere ed i lavori pubblici, le domande devono essere corredate da una

dichiarazione del legale rappresentante dell'ente che attesta l'immediata attuabilità

dell'intervento che deve essere inserito nel pianto triennale dei lavori pubblici ed

indica l'eventuale partecipazione, espressa in percentuale, dell'ente stesso alla spesa

di realizzazione, nonché da un quadro economico di previsione stilato come prescritto

dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.

554(Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109, legge-quadro in

materia di lavori pubblici e successive modificazioni) e da una dettagliata relazione sui

lavori da effettuare, con la relativa stima dei costi, fino alla concorrenza dell'importo a

base d'asta nonché di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti

richiesti dalle leggi di settore (102). Le direzioni regionali competenti per materia

possono considerare irrilevanti le carenze di documentazione che non impediscono

l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalle legge di settore, ovvero

chiedere l'integrazione di documentazione prima dell'adozione dei provvedimenti di

finanziamento (103). Nel caso di mancato inserimento dell’intervento nel piano

triennale dei lavori pubblici, il suddetto inserimento deve avvenire ed essere

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comunicato entro e non oltre trenta giorni dalla data di richiesta di integrazione di

documentazione da parte della Regione, pena la decadenza dal finanziamento (104). La

partecipazione dell'ente alla spesa costituisce titolo di priorità secondo l'ordine di

percentuale. La presente disposizione non si applica agli enti dichiarati dissestati, i

quali sono collocati in graduatoria immediatamente dopo quelli con partecipazione

inferiore.

3-bis. La partecipazione dell'ente alla spesa non costituisce altresì, titolo di priorità

per i comuni di cui all'articolo 156, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto

legislativo n. 267/2000 la cui popolazione è calcolata ai sensi del comma 2 del

medesimo articolo (105). La valutazione delle domande presentate dai suddetti comuni

è effettuata separatamente e dà luogo alla predisposizione di un'apposita

graduatoria (106). Al finanziamento delle domande ammesse si provvede mediante una

percentuale delle risorse finanziarie stanziate in bilancio per ogni programma di

intervento, determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale (107).

3-ter. Gli enti interessati possono presentare un massimo di due ovvero quattro, nel

caso di comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, domande di

finanziamento di opere e lavori pubblici per ogni legge regionale che ne dispone il

relativo finanziamento, indicando l’ordine di priorità delle domande stesse (108).

3-quater. Le economie derivanti da revoche di finanziamenti effettuate entro il

secondo esercizio finanziario successivo a quello della concessione vengono assegnate

al capitolo di competenza e concorrono, in aggiunta allo stanziamento già previsto nel

capitolo, alla programmazione di nuovi finanziamenti (109).

4. Le spese di esecuzione delle opere e dei lavori pubblici non possono superare, per

la parte a carico del finanziamento regionale, l'importo del quadro economico

preventivato o quello minore eventualmente riconosciuto dalla Regione. Per

l'esecuzione di varianti in corso d'opera ovvero di lavori complementari, nei limiti

previsti rispettivamente dagli articoli 132 e 57, comma 5, del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE) e successive

modifiche, possono essere utilizzate le risorse derivanti da eventuali ribassi d'asta,

previa autorizzazione regionale (110).

5. Al fine di definire i finanziamenti concessi a carico dell'esercizio finanziario 1995 e

precedenti, la Giunta regionale è autorizzata a consentirne la liquidazione entro i limiti

dell'importo originariamente concesso, tenendo conto anche delle spese relative a

varianti in corso d'opera rientranti nei limiti posti dall'articolo 25 della legge n.

109/1994 regolarmente approvate a norma di legge prima dell'entrata in vigore

della legge 18 novembre 1998, n. 415.

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6. Le domande per accedere agli stanziamenti del bilancio per l'esercizio finanziario

1999, devono essere presentate, distintamente da quelle previste nel comma 1, entro

quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È abrogata la legge regionale 2 marzo 1987, n. 23 e successive modificazioni.

(98) Per l'inapplicabilità del presente articolo vedi quanto dispone l'art. 1, comma 51,

terzo periodo, L.R. 11 agosto 2009, n. 22.

(99) In deroga a quanto previsto nel presente comma vedi l'art. 11, comma 1, L.R.

16 febbraio 2000, n. 12 (vedi, anche, i commi 2 e 3 dello stesso articolo),

l'art. 16,L.R. 4 settembre 2000, n. 26, l'art. 45, comma 2, L.R. 10 maggio 2001, n.

10, gli articoli 50 e 91, L.R. 6 settembre 2001, n. 24, gli articoli 44, comma 3, 47,

comma 2, e 65, comma 1, L.R. 16 aprile 2002, n. 8, l'art. 8, L.R. 26 luglio 2002, n.

25, gli articoli 54, comma 8, e 57, comma 3, L.R. 6 febbraio 2003, n. 2, l'art. 1,

comma 41, L.R. 18 settembre 2006, n. 10 e l'art. 11, commi 20 e 21, L.R. 28

dicembre 2007, n. 27. Con Delib.G.R. 16 giugno 2001, n. 810 i termini di

presentazione dei progetti di cui all'art. 3, L.R. 13 giugno 2001, n. 13 sono stati

posticipati al 30 settembre 2001 per le domande di finanziamento a valere

sull'esercizio finanziario 2001 e 2002.

(101) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 30, L.R. 18 settembre 2006, n.

10 e poi così modificato dall’art. 1, comma 7, L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere

dal 12 agosto 2016 ( ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37, comma 1, della

medesima legge).

(102) Periodo così modificato dapprima dall'art. 86, comma 1, lettera a), L.R. 28

aprile 2006, n. 4 e poi dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 20 maggio 2009, n. 17.

(103) Periodo così modificato dapprima dall'art. 12, L.R. 16 aprile 2002, n. 9 e poi

dall'art. 86, comma 1, lettera a), L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

(104) Periodo aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 20 maggio 2009, n. 17.

(105) Periodo così modificato dall'art. 81, comma 3, L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

(106) Periodo così modificato dall'art. 23, comma 3, L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

(107) Comma aggiunto dall'art. 48, comma 3, L.R. 27 febbraio 2004, n. 2, poi così

modificato come indicato nelle note che precedono.

(108) Il presente comma, aggiunto dall'art. 86, comma 1, lettera b), L.R. 28 aprile

2006, n. 4, è stato poi così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 20 maggio

2009, n. 17. Il testo precedente era così formulato: «3-ter. Per le domande di

finanziamento valgono le seguenti disposizioni:

a) gli enti richiedenti possono presentare al massimo due, ovvero quattro qualora

trattasi di comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, domande di

finanziamento di opere pubbliche per ogni legge regionale che ne preveda il

finanziamento, indicando l'ordine di priorità delle domande stesse;

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b) gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali) possono richiedere il finanziamento solo di

opere già inserite nel proprio piano triennale delle opere pubbliche;

c) per le domande presentate entro il 30 giugno 2006, la disposizione di cui alla

lettera b) è soddisfatta entro i successivi novanta giorni ed entro lo stesso termine ne

è data comunicazione alla direzione regionale competente in materia.».

(109) Comma aggiunto dall'art. 86, comma 1, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

(110) Il presente comma, già modificato dall'art. 86, comma 1, lettera c), L.R. 28

aprile 2006, n. 4, è stato poi così sostituito dall'art. 1, comma 40, L.R. 10 agosto

2010, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi

di quanto stabilito dall’art. 17 della medesima legge). Il testo precedente era così

formulato: «4. Le spese di realizzazione non possono superare, per la parte a carico

del finanziamento regionale, l'importo del quadro economico preventivato o quello

minore eventualmente riconosciuto dalla Regione. Le perizie di variante, nei limiti

posti dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed

integrazioni possono riguardare, sotto l'aspetto finanziario, solo le voci che

compongono il quadro economico definitivamente approvato dalla Regione, con

divieto di utilizzazione di eventuali ribassi d'asta senza preventiva autorizzazione

regionale. Per le opere ed i lavori non rientranti nella fattispecie disciplinata

dall'articolo 70 dellalegge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e successive modifiche ed

integrazioni, l'autorizzazione non può essere data, comunque, oltre il termine del

secondo esercizio successivo a quello in cui è stato concesso il finanziamento. In

quest'ultimo caso, i soggetti interessati possono richiedere una integrazione di

finanziamento che la Giunta regionale può concedere con imputazione a carico del

bilancio dell'esercizio successivo a quello a cui la richiesta è inoltrata.».

Art. 94

Istituzione del fondo speciale per la ricerca e la sperimentazione agricola,

agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale (111).

1. Al fine di concorrere al finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione

agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale definite dal programma

nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dai

programmi di ricerca dell'Unione Europea, dai progetti finalizzati di ricerca del

Ministero per le politiche agricole, nonché dagli specifici interventi di rilevanza

strategica previsti dal fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1,

comma 3, del D.Lgs. n. 204 del 1998, è istituito il fondo speciale per la ricerca e la

sperimentazione agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale.

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18-09-2016 59

2. I criteri e le modalità per il concorso della Regione al finanziamento delle attività di

cui al comma 1 sono definiti in un apposito programma regionale di ricerca agricola,

agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale approvato dal Consiglio regionale,

su proposta della Giunta regionale. Tale programma ha durata triennale e viene

aggiornato annualmente.

3. Al fine di predisporre ed aggiornare il programma di cui al comma 2, l'assessorato

regionale competente in materia di sviluppo agricolo e mondo rurale può avvalersi del

supporto di un tavolo di consultazione permanente composto da rappresentanti del

MIPA, del MURST, del CNR, dell'ENEA, e delle maggiori istituzioni pubbliche di ricerca

regionali integrate, ove ritenuto necessario, dai rappresentanti di istituzioni di ricerca

private e del mondo produttivo.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma gravano sul capitolo di

nuova istituzione n. 21134 denominato: "Fondo speciale per la ricerca e la

sperimentazione agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale", la cui

gestione operativa è affidata al settore 67 - Ufficio sperimentazione e ricerca.

5. L'esercizio finanziario 1999 di tale nuovo capitolo è finanziato con lire 2 miliardi. La

previsione di finanziamento per il 2000 e il 2001 è di lire 2 miliardi per ciascun anno.

(111) Con Delib.G.R. 21 settembre 2001, n. 1363 è stato aggiornato il programma

triennale di ricerca agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale della

Regione Lazio 1999-2001, ai sensi del presente articolo. Vedi, anche, la Delib.C.R. 26

settembre 2001, n. 71 che ha ratificato la suddetta deliberazione.

Art. 95

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e

dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Quadro "A" Provvedimenti legislativi regionali che vengono rifinanziati con legge di bilancio 1999

(in milioni di lire)

L.R. Disposizione

legislativa regionale

CAP. 1999 (al netto

delle

riattribuzioni)

n. 43 del 1974 Indennizzo per

mancati redditi

52418 700

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18-09-2016 60

n. 45 del 1974 Associazionismo in

agricoltura

21101 1.300

n. 50 del 1974 Studi, indagini,

sperimentazioni

foreste

11449 500

52405 100

n. 21 del 1975 Autorità portuale

Civitavecchia

31313 800

n. 51 del 1975 Prevenzione incendi

boschivi

52412 4.000

52414 200

n. 73 del 1975 Fondo rotazione

edilizia residenziale

45101 2.000

n. 15 del 1976 Maternità e paternità

responsabile

42117 150

n. 53 del 1976 Strutture fondiarie 21313 1.000

n. 55 del 1976 Strumenti urbanistici

regionali

51108 2.500

n. 46 del 1977 Parchi 13134 6.500

13136 4.000

52205 100

n. 60 del 1978 Insediamenti

produttivi

22101 3.500

22102 11.500

n. 63 del 1978 Bollettino agricolo 21405 1.000

n. 64 del 1978 Istituto

Zooprofilattico

41137 200

n. 72 del 1978 QTR e carta tecnica 11448 300

Paesistici 11454 1.000

n. 10 del 1979 Credito agrario 21301 1.500

21303 2.500

n. 51/1979 Impianti sportivi e

programmi di ricerca

46101 500

46103 600

32501 4.451

n. 69 del 1979 Zootecnia 21137 400

21139 1.000

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18-09-2016 61

21141 500

21143 1.450

11433 400

n. 21 del 1980 Difesa costa laziale 52505 8.000

n. 44 del 1977

n. 28 del 1980 Abusivismo edilizio 51110 500

n. 47 del 1980 Promozione e 21349 2.000

n. 39 del 1995 commercializzazione

prodotti

agricoli

n. 59 del 1980 Gestione ASILI NIDO 42131 21.000

n. 67 del 1990

n. 72 del 1980 Manutenzione strade

provinciali

31207 4.000

n. 87 del 1980 Formazione operatori

sociali e

24221 2.700

n. 9 del 1985 sanitari

n. 88 del 1980 Opere Enti locali 13111 800

13112 1.900

25215 400

31211 600

31305 600

51406 58.800

n. 90 del 1980 Acque minerali e

termali

22165 500

n. 12 e n. 13 de

1981

Edilizia scolastica 32103 4.700

32105

1.500

n. 30 del 1981 Inquinamento acque 11444 250

Polo Anagni 51410 200

n. 51 del 1982 Recupero immobili

pubblici interesse

storico e artistico

32443 5.540

n. 56 del 1982 Collegamento isole

pontine

31301 1.800

n. 9 del 1983 Urbanistica 11419 200

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18-09-2016 62

n. 47 del 1983 Comunità montane -

spese di

13132 800

gestione

n. 61 del 1983 Terme 23303 5.514

n. 4 del 1984 e Bonifica agraria 21201 1.000

n. 50 del 1994

21203 2.000

21204 3.000

21205 11.600

21207 2.500

21217 3.000

21219 4.500

n. 21/1984 Strutture cultura 32137 4.000

n. 23 del 1984 Art. 14 - cartografia -

Centro interregionale

51118 250

n. 55 del 1984 Interventi regionali

per calamità (pronto

intervento)

47114 14.000

n. 62 1984 Contrib. Comune

Cassino per ISEF

44118 350

n. 72 del 1984 Porti 31307 4.500

n. 37 del 1985 Protezione civile 47103 200

47105 500

47107 200

47109 1.000

n. 49 del 1985 Tariffe strutture

ricettive

13203 30

n. 51 del 1985 Giovani in imprese

artigiane

22218 1.300

n. 82 del 1985 Art. 10 - Nomadi 22215 200

24211 50

n. 87 del 1985 Restauro ponte

Lucano

31216 300

n. 102 del 1985 Centri merci 22312 600

n. 17 del 1986 art. 3: PRS 11246 750

art. 18 (L. R. n. 7 del

1994)

28104 45.000

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18-09-2016 63

n. 22 del 1986 Studi e ricerche 11453 1.500

n. 23 del 1986 Fondo Filas per

innovazione

22150 1.300

n. 55 del 1986 Terremoto viterbese 32431 1.000

n. 9 del 1987 e Cooperative integrate 42127 2.300

n. 7 del 1989

42128 2.200

n. 10 del 1987 Cooperazione 22107 1.570

n. 14 del 1987 Partecipazione società

CAR

22302 5.600

n. 20 del 1987 Strutture arenili 32413 800

n. 22 del 1987 Infrastrutture viarie 31221 35.300

n. 37 del 1987 Piano trasporti 11442 200

n. 53 del 1987 Commissioni

dell'artigianato

11411 1.000

n. 56 del 1987 Servizi sviluppo

agricolo

21413 2.000

n. 59 del 1987 Contributi alle

Università

44124 250

7 del 1988 Consorzi negli

insediamenti

produttivi

22103 700

n. 22 del 1988 Osservatorio

Campocatino

44342 50

n. 24 del 1988 Comitato pari

opportunità

11427 100

n. 27 del 1988 Contributo CNSA

(soccorso alpino)

46114 100

n. 37 del 1988 Occupazione Area

Tivoli e Castelli

24116 1.426

n. 43 del 1988 Beni uso civico 21233 1.181

n. 58 del 1988 Art. 17 conoscenza

Regione Lazio

11210 500

n. 66 del 1988 Parco Appia Antica 52209 1.000

n. 75 del 1988 Apicoltura 21163 300

n. 14 del 1989 Grotte di Pastena e

Collepardo

44206 300

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18-09-2016 64

n. 23 del 1989 Complesso S. Lucia

Rieti

32451 2.200

32449 1.880

n. 43 del 1989 Pesca e acquacoltura 21159 2.000

n. 47 del 1989 Pietre ornamentali 22114 300

n. 51 del 1989 Agricoltura biologica 21117 64

n. 59 del 1989 Deviazione traffico

pesante comuni di

Civitavecchia e Santa

Marinella

31205 700

n. 74 del 1989 Barriere

architettoniche

45130 2.130

n. 83 del 1989 Coniglicoltura 21155 200

n. 84 del 1989 Compagnie porti 31311 300

n. 13 del 1990 Piste ciclabili 31220 1.500

n. 17 del 1990 Immigrati

extracomunitari

42307 900

42309 650

n. 20 del 1990 Polizia locale 13131 300

n. 22 del 1990 Sterilizzazione terreni

adiacenti Lago

Bracciano

52112 150

n. 27 del 1990 Recupero edifici di

culto

32447 2.600

n. 35 del 1990 BIC Lazio 24104 2.500

n. 40 del 1990 Recupero degrado

urbanistica

45103 3.380

n. 43 del 1990 Effetti nocivi ceramica 41409 100

n. 48/1990 Reti idriche e fognanti 51305 8.000

n. 49 del 1990 Sede comunale

Fiumicino

13114 8.100

n. 58 del 1990 Associazioni di disabili 42122 300

42124 850

n. 60 del 1990 Opere idrauliche 51209 2.500

51208 500

n. 62 del 1990 Attività sciistica 46122 400

n. 71 del 1990 Centro convegni 32148 3.288

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18-09-2016 65

Bagnoregio

Valle Calanchi 51503 500

n. 73 del 1990 Art. 16 Conservatorio

di Frosinone

44127 6.250

n. 81 del 1990 Viabilità e acquedotti

rurali

21225 2.153

n. 84 del 1990 Osservatorio finanza

regionale

11464 336

n. 87 del 1990 Patrimonio ittico

(Province)

13213 1.500

21173 100

n. 4 del 1991 Mercato

florovivaistico in

Provincia di Latina

22301 3.250

n. 8 del 1991 Osservatorio

epidemiologico

41407 1.500

n. 9 del 1991 Viabilità Viterbo 31223 1.200

n. 14 del 1991 Manifestazioni

fieristiche e

22205 200

n. 7 del 1992 valorizzazione

artigianato

22206 200

22211 200

22303 500

22304 1.000

22306 200

22307 700

n. 21 del 1991 Art. 32: barriere

architettoniche

32309 300

n. 28 del 1991 CILO 24103 1.780

n. 31 del 1991 Centro regionale beni

culturali

44226 1.000

n. 32 del 1991 Santuari francescani 44338 180

44339 540

n. 34 del 1991 Resistenza 44307 150

n. 43 del 1991 Valorizzazione

patrimonio naturale

32459 1.700

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18-09-2016 66

n. 50 del 1991 Abbazia di

Montecassino

44205 300

n. 66 del 1991 S. Cesareo sede

comunale

13116 4.195

n. 67 del 1991 Comune di Zagarolo 13118 1.700

n. 68 del 1991 Emigrazione 42320 1.000

42321 100

42322 1.500

n. 70 del 1991 Sport handicap 46106 250

46109 100

n. 71 del 1991 Opere igienico-

sanitarie

51.443 1.000

n. 72 del 1991

e

Associazioni artigiane

n. 41 del 1995 22216 90

n. 74 del 1991 Ambiente e territorio 51515 20

51517 500

n. 23 del 1992 Formazione 24201 2.100

24202 200

24203 250

24209 100

24210 500

24213 40.000

24215 2.400

24220 3.000

24227 5.000

n. 29 del 1992 Diritto studio 44102 32.000

44103 1.900

n. 36 del 1992 Art. 14 - Area

Colleferro/Valle del

Sacco

28101 5.955

Art. 30 - Teatro di

Roma

44331 3.000

n. 43 del 1992 IRVIT 32426 100

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18-09-2016 67

n. 44 del 1992 Utenti e consumatori 11414 300

n. 51 del 1992 Bocciofili 46110 400

n. 29 del 1993 Associazioni

volontariato

42121 1.550

n. 33 del 1993 Sorgenti Valle Martella 51320 2.000

Complesso scolastico 32110 1.200

n. 41 del 1993 Residenze sanitarie

assistenziali

42172 7.000

n. 46 del 1993 Consorzi garanzia fidi 22130 3.000

22131 1.500

n. 53 del 1993 Università terza età 44146 300

n. 59 del 1993 Turismo costa marina 23110 500

23111 500

n. 64 del 1993 Centri antiviolenza 42161 350

n. 1 del 1994 Bibliografia letteratura 44308 200

n. 10 del 1994 Centro congressi Fiuggi 23216 1.800

n. 11 del 1994 Urbanizzazioni PdZ 45114 3.000

n. 16 del 1994 Edilizia sanitaria (quota

Regione)

32207 9.000

LF

art. 5

n. 22 del 1994 Cobalb (Lago Bolsena) 51430 1.000

n. 51 del 1994 Diritto studio

universitario

44116 64.905

44117 1.000

Strutture 32111 8.000

n. 53/1994 Istituto zooprofilattico 41136 200

n. 65 del 1994 Istituto Montecelio 12401 750

n. 67 del 1994 Occupazione area

Montalto

24140 3.200

n. 2 del 1995 ARSIAL 12201 23.000

21228 2.700

21229 2.000

n. 17 del 1995 Norme sull'esercizio

venatorio

13210 150

13212 350

13214 1.000

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18-09-2016 68

13216 1.250

13218 100

13219 200

13220 2.000

13221 200

n. 21 del 1995 Sviluppo Provincia

Latina

24131 3.000

n. 31 del 1995 Bande musicali 44329 400

n. 43 del 1995 Assistente familiare 42181 200

n. 6 del 1996 Risorse idriche 51215 1.000

n. 17 del 1996 Art. 11 -

Consolidamento e

riqualificazione centri

abitati

32410 4.000

n. 17 del 1996 Art. 10 - Iniziative

culturali

44350 5.860

n. 20 del 1996 Servizio fitosanitario 11459 100

n. 24 del 1996 Cooperative sociali 24135 2.500

24137 150

n. 26 del 1996 Solidarietà

internazionale

42166 400

n. 29 del 1996 Incentivazione

imprenditorialità e

occupazione

24125 5.000

24126 2.000

24127 1.000

24128 1.500

24129 17.000

24130 5.000

24138 7.500

n. 30 del 1996 Circoscrizioni comunali 11335 1.000

11337 5

n. 35 del 1996 Centro cinematografico

e audiovisivo

44301 250

n. 38 del 1996 Servizi socio-

assistenziali

42120 27.500

42125 500

Page 69: LEGGE REGIONALE 07 giugno 1999, n. 6 - Agenzia Imprese Lazio€¦ · Art. 57 - Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32, concernente: "Disciplina della raccolta e della

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n. 39 del 1996 Bacini idrici 51220 100

n. 40 del 1996 SIARL 21430 25

21431 600

n. 44 del 1996 Alatri 44238

Facchino S. Rosa 44239

n. 51 del 1996 Imprenditoria femminile 24142 1.000

n. 60 del 1996 Beni Tuscia 44237 500

n. 10 del 1997 Turismo 23120 16.000

23121 100

23122 4.400

n. 11 del 1997 Art. 17 - Convenzioni 22167 300

Art. 52 - Unionfidi 22135 3.700

Art. 53 - Fondo

progettazione

28115 8.000

n. 12 del 1997 Art. 19 - Infrastrutture

agricole

21224 1.219

Art. 20 - Acquedotti Ex-

Arsial

21222 3.000

Art. 22 - Mutui consorzi

di bonifica

21208 3.000

Art. 39 - Nodi di

scambio

43202 11.700

Art. 43 - Promozione

culturale

44352 800

Art. 44 - Credito

sportivo

32503 200

Art. 52 - Porto

Civitavecchia

31310 800

n. 14 del 1997 Tuscia Expo 22309 200

n. 32 del 1997 Taxi 22226 2.000

n. 34 del 1997 Randagismo 41249 1.500

n. 36 del 1997 Agriturismo 23225 1.500

n. 42 del 1997 Beni e servizi culturali 44250 1.909

44251 3.880

44252 2.198

44253 500

44254 20

Page 70: LEGGE REGIONALE 07 giugno 1999, n. 6 - Agenzia Imprese Lazio€¦ · Art. 57 - Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32, concernente: "Disciplina della raccolta e della

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44255 150

44256 100

44257 300

44258 1.500

44259 700

n. 44 del 1997 Osservatorio mercato

del lavoro

11460 300

n. 46 del 1997 Art. 24: Istituto S. Pio V 32143 250

n. 7 del 1998 Artigianato 22231 500

n. 7 del 1998 22241 1.000

22242 1.150

22243 400

22244 1.500

n. 14 del 1998 Art. 47 - Fondo Patti

territoriali

281117 15.000

n. 15 del 1998 Art. 24 - Fondazioni

Teatro Opera e S.

Cecilia

44366 7.000

Art. 25 - Orchestra

regionale del Lazio

44368 600

Art. 28 - Sistema

informativo beni

culturali

44265 1.400

Art. 76 - Frosinone

"Sistema quartiere"

28118 1.000

n. 21 del 1998 Agricoltura biologica 21114 200

n. 26 del 1998 Risorse idriche 11478 100

11479 100

n. 27 del 1998 Rifiuti 52105 3.000

52115 3.595

n. 30 del 1998 Trasporti 42103 3.500

43118 777.000

n. 34 del 1998 Sviluppo reatino 13148 350

21177 150

22147 100

22148 400

22254 400

Page 71: LEGGE REGIONALE 07 giugno 1999, n. 6 - Agenzia Imprese Lazio€¦ · Art. 57 - Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32, concernente: "Disciplina della raccolta e della

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22323 200

28150 350

32466 2.100

32505 250

n. 34 del 1998 Sviluppo reatino 44113 200

n. 35 del 1998 Fontane artistiche 44235 200

n. 36 del 1998 Editoria locale 22109 500

n. 53 del 1998 Difesa suolo 11467 20